Raccomandata
Incarto n. 34.2023.18
FS/sc
Lugano 12 agosto 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Sciuchetti, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 22 settembre 2023 di
AT 1
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato il __________ 1957, affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (dal 1° gennaio 2013: Istituto di previdenza del Cantone Ticino, in seguito: IPCT) dal 1° gennaio 2002, con effetto dal 1. settembre 2022 è stato posto al beneficio di una prestazione capitalizzata di fr. 300'000 e di una pensione di vecchiaia residua di fr. 30'332 annui. Tali prestazioni sono state determinate secondo il vecchio sistema del primato delle prestazioni, in applicazione della norma transitoria di cui all’art. 24 cpv. 4 e 7 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT).
1.2. Con petizione al TCA del 22 settembre 2023, AT 1 chiede il ricalcolo della pensione di vecchiaia residua in applicazione di un tasso di conversione che permetta di preservare, anche dopo capitalizzazione parziale della rendita di vecchiaia, il “vantaggio garantito dalla Norma transitoria” (ovvero dall’art. 24 LIPCT). Postula inoltre l’annullamento dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento di previdenza dell’IPCT (in seguito: Ripct) il quale, in modo ritenuto discriminatorio, prevede per gli assicurati a beneficio di una rendita pensionistica secondo la menzionata normativa transitoria, una rendita vedovile del 50% della pensione di vecchiaia del coniuge defunto, a fronte del 60% per gli assicurati a beneficio di una pensione di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 del regolamento. Sostiene quindi che tale disposto violi il principio della parità di trattamento, nonché della pianificazione previdenziale. Lamenta poi una mancata (ed errata) informazione da parte dell’IPCT in merito alle conseguenze della capitalizzazione parziale della rendita, la quale avrebbe un effetto negativo sproporzionato sia sulla pensione di vecchiaia che sulla rendita vedovile in aspettativa. L’attore solleva poi ulteriori censure delle quali si dirà, per quanto necessario, nei considerandi di diritto.
1.3. Con la risposta di causa l’IPCT, rappresentato dall’avv. RA 1, chiede di respingere la petizione. Contesta preliminarmente di aver fornito all’assicurato informazioni discordanti. Conferma poi la scelta di ricorrere alla norma transitoria la cui applicazione dipenderebbe unicamente da quale, fra il vecchio regime assicurativo di primato delle prestazioni ed il nuovo piano di primato dei contributi, preveda un importo della pensione di vecchiaia maggiore, senza riguardo ad un eventuale capitalizzazione della stessa o all’importo della rendita vedovile in aspettativa. Respinge poi la censura di violazione del principio della pianificazione avendo l’Istituto concesso le prestazioni previste dalla norma transitoria. Nega inoltre di avere violato l’obbligo di informazione evidenziando di avere sempre risposto in modo completo alle richieste di informazioni dell’assicurato. Respinge quindi le censure di violazione della parità di trattamento e della pianificazione previdenziale in relazione all’adozione dell’art. 39 Ripct, rinviando a tal riguardo alle motivazioni di cui alla sentenza 34.2022.18 del 24 aprile 2023 di questo Tribunale.
1.4. Il 6 febbraio 2024 il TCA ha posto alcuni quesiti all’istituto convenuto (doc. XI).
L’IPCT ha risposto il 15 febbraio 2024 (doc. XII). L’attore ha preso posizione il 29 febbraio 2024 (doc. XV).
Il 25 marzo 2024 l’IPCT (doc. XVII) e il 15 aprile 2024 l’attore (doc. XIX) si sono nuovamente espressi.
Dell’esito di questi accertamenti si dirà, ove occorre, nei considerandi di diritto.
considerato in diritto
2.1. A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18, 119 V 443; SZS 1995 p. 374).
Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie relative alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a particolari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).
Rientrano pure nel campo d’applicazione materiale dell’art. 73 LPP le pretese del lavoratore concernenti l'obbligo del datore di lavoro di assicurare i propri dipendenti costituendo esse questioni previdenziali in senso largo (DTF 129 V 320 con riferimenti e 122 III 59 consid. 2). Per contro le vie di diritto dell'art. 73 LPP non sono aperte qualora la controversia non trovi fondamento giuridico nella previdenza professionale, anche se essa dovesse avere degli effetti rientranti nel campo della previdenza (DTF 128 V 44, 258, 127 V 35, 125 V 168). Con la prima revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, la competenza dei tribunali di ultima istanza cantonale ex art. 73 LPP è stata estesa anche a controversie con istituti che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie con istituti risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP (liti concernenti le assicurazioni del 3° pilastro A; cfr. Messaggio sulla 1a revisione della LPP, FF 2000 p. 2386; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, n. 1655 p. 628). Infine, l’art. 73 cpv. 1 lett. c e d LPP ha introdotto la competenza del tribunale cantonale anche per controversie riguardanti la responsabilità giusta l’art. 52 LPP nonché il regresso ai sensi dell’art. 56a LPP.
L'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (RDAT I-1994 p. 198; DTF 128 V 48, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372; SZS 1992 p. 234 e 294; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; Stauffer, op. cit., p. 735; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 1987 I p. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, p. 401; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach dem BVG" in SZS 1983 p. 183). Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RCC 1990 p. 469 e 1989 p. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), tale azione è tuttavia proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (Vetter-Screiber, Berufliche Vorsorge, all’art. 73 n. 22 p. 277; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320).
Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373 e 114 V 202-203). L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (STF B 42/05 del 20 settembre 2005 e riferimenti; DTF 122 III 282, 118 V 102; SZS 1992 p. 234; B 37/04 del 26 aprile 2005). Al contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT I-1993 pag. 233ss; DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33; Rinow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre-chung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867; l'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria, DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V 302 consid. 2a, RDAT I 1994 p. 199).
La procedura d’azione di cui all’art. 73 LPP – applicabile anche agli istituti di previdenza di diritto pubblico (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2019, n. 2346 p. 775) – non permette infatti un controllo astratto delle disposizioni regolamentari emanate da un istituto di previdenza in virtù dell’art. 50 cpv. 1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti).
La verifica della conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a LPP all’autorità di vigilanza (cui compete peraltro anche l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modifica di statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secondo l’art. 73 LPP (DTF 119 V 198 consid. 3b/bb; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004 consid. 2.3; sulla denuncia (Ausichtsbeschwerde) all’autorità di vigilanza comprendente anche la contestazione di provvedimenti degli istituti di previdenza nella procedura di controllo astratto delle norme cfr. Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 314 con riferimenti e Vetter-Schreiber, BVG/ FZG Kommentar, 2013, ad art. 62 n. 15ss p. 236).
2.2. Nel caso in disamina, l’attore propone due distinte domande di giudizio.
Egli contesta in primo luogo la modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del Regolamento di previdenza dell’IPCT entrata in vigore il 1. gennaio 2021 (cfr. supra consid. 1.2.). A mente dell’attore tale modifica sarebbe lesiva del principio della parità di trattamento, oltreché del principio della pianificazione previdenziale di cui agli art. 1 LPP e 1g OPP2. Egli chiede quindi che detta modifica venga annullata, introducendo una “correzione” con la quale anche per gli assicurati beneficiari di una prestazione di vecchiaia secondo l’art. 24 LIPCT (norma transitoria), l’ammontare della pensione vedovile corrisponda al 60% della pensione di vecchiaia o d’invalidità, come previsto per gli assicurati beneficiari di una rendita di vecchiaia secondo gli artt. 30 o 31 LIPCT.
Secondo il TCA la domanda dell’attore non può dirsi avere per oggetto un controllo astratto di una norma regolamentare, ciò che renderebbe la domanda d’acchito irricevibile (cfr. a tal riguardo la sentenza STCA 34.2021.4 dell’11 giugno 2021 avente per oggetto proprio il controllo astratto della norma di regolamento qui contestata). Infatti, la menzionata modifica regolamentare dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, ha apportato una modifica dell’importo della pensione vedovile per gli assicurati a beneficio delle garanzie della norma transitoria, come il qui attore, il quale è passato dal 60% della pensione di vecchiaia o d’invalidità del coniuge o del partner defunto, al 50%. Ora, benché nel caso di specie non si sia realizzato l’evento assicurato conferente il diritto alla rendita vedovile (ovvero il decesso dell’assicurato primario), quest’ultima percentuale di pensione vedovile (del 50%) è stata applicata, come meglio si vedrà in seguito (cfr. consid. 2.5.5.), nel calcolo svolto dall’IPCT per determinare l’importo della pensione di vecchiaia residua di AT 1, dopo capitalizzazione parziale della sua rendita di vecchiaia, prestazione erogatagli a far tempo dal 1. settembre 2022 (cfr. supra consid. 1.1.).
Tuttavia, nella misura in cui l’attore postula l’“annullamento” e la “correzione” dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, ricordato come il TCA non sia competente per annullare modifiche regolamentari ma semmai, dopo averne esaminato a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale, di rifiutarne l’applicazione al caso concreto, la sua domanda dev’essere dichiarata irricevibile (cfr. supra consid. 2.2.).
Con la seconda domanda di giudizio (che a sua volta si compone di due distinte richieste) AT 1 chiede sia il ricalcolo della pensione di vecchiaia residua in applicazione di un tasso di conversione che permetta di preservare il “vantaggio garantito dalla Norma transitoria” (a), che quello della pensione vedovile in aspettativa, conseguente alla prospettata modifica del tasso vedovile dal 50% al 60% (b). Si giustifica quindi a tal riguardo l’esame della legalità della modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, avendo il cambiamento dell’importo della rendita vedovile in aspettativa ivi contenuto, come visto, un influsso sulla determinazione della pensione di vecchiaia residua dell’attore il quale ne chiede il ricalcolo (a).
Quanto alla richiesta di ricalcolare la pensione vedovile in aspettativa (b), nella misura in cui tale domanda concerne un evento assicurato non ancora insorto (la morte dell’assicurato primario, ovvero il qui attore) la stessa, in difetto di un interesse attuale e immediato, non può che essere dichiarata irricevibile.
Pertanto, a prescindere dalla non ricevibilità della domanda tesa all’”annullamento” e “correzione” dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct, così come della conseguente richiesta di ricalcolare la pensione vedovile in aspettativa - richieste che, visto il risultato della disamina del citato disposto regolamentare di cui ai considerandi 2.3. e seguenti, dovrebbero ad ogni modo essere respinte nel merito – è data la competenza materiale di questo Tribunale per quanto riguarda la controversia fra l’Istituto di previdenza e l’avente diritto riguardante l’ammontare della pensione di vecchiaia residua dopo capitalizzazione parziale della rendita di vecchiaia (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti). Altrettanto pacifica è la competenza territoriale di questo TCA, in quanto sia la sede dell’istituto previdenziale convenuto che il luogo in cui l’attore è stato assunto sono nel Cantone Ticino.
2.3. Validità della modifica regolamentare 1. gennaio 2021 dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct
Il TCA è in primo luogo chiamato ad esaminare la modifica del Regolamento contestata dall’attore.
Con la modifica in vigore dal 1. gennaio 2021 vi sono state le seguenti riduzioni delle prestazioni in caso di decesso di un pensionato: per i pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di previdenza attualmente in vigore (primato dei contributi): dai 2/3 al 60% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto (art. 39 cpv. 2 lett. a LIPCT); per i pensionati per vecchiaia o invalidità che percepiscono la pensione secondo il piano di previdenza in primato delle prestazioni (che era in vigore fino al 31.12.2012) o che percepiscono una pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria (ex art. 24 cpv. 4 LIPCT): dai 2/3 al 50% della pensione di vecchiaia o d'invalidità del defunto (cpv. 2, lett. b).
La modifica di regolamento è stata annunciata e spiegata dal CdA dell’IPCT con Comunicati del 23 dicembre 2020, 15 febbraio 2021 e 31 maggio 2021, pubblicati nel sito www.ipct.ch.
In un comunicato datato 23 dicembre 2020 il CdA ha fra l’altro spiegato che:
" Riduzione pensioni vedovili in aspettativa
Alla luce di quanto precede, è evidente l'enorme disparità in termini di sacrifici tra assicurati attivi e beneficiari di rendita o delle garanzie (che, come si è visto, dal 2012 non hanno di fatto perso nulla, anzi il loro potere di acquisto è addirittura leggermente aumentato).
Di conseguenza, assodato che allo stato attuale per giurisprudenza federale le rendite in essere non possono essere ridotte, il Consiglio di amministrazione, su proposta della Direzione, ha deciso di intervenire sulle prestazioni future degli attuali beneficiari di rendita (o delle garanzie), ossia sulle rendite vedovili in aspettativa (cioè rendite vedovili che saranno erogate sulla base di futuri decessi).
In questo modo anche i beneficiari di rendita (e delle garanzie) contribuiranno fattivamente al rifinanziamento dell'IPCT come era negli intendimenti del Gran Consiglio nel 2012, sgravando, almeno in parte, le spalle degli assicurati attivi, aggettivamente già assai provate e che lo saranno ancora di più nel corso dei prossimi anni.
Le modifiche in concreto
Concretamente tutto questo significa che, a partire dal 1° gennaio 2021, la pensione vedovile in caso di decesso (posteriore o concomitante a questa data) di un beneficiario primario passerà:
· Per i pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 50% della pensione del defunto coniuge;
· Per i pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto non è quella secondo le garanzie: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% delia pensione del defunto coniuge;
· Per gli assicurati attivi in caso di decesso: dagli attuali 2/3 (66.67%) al 60% della pensione di invalidità ipotetica.
Per i beneficiari di una rendita vedovile attualmente in erogazione non vi sono invece modifiche (la pensione non muta – questi cambiamenti riguardano unicamente i decessi di beneficiari primari futuri).”
(Doc. D pag. 3)
In un successivo Comunicato del 15 febbraio 2021 l’IPCT ha fornito le seguenti precisazioni:
" ln ragione delle varie reazioni, susseguenti al comunicato del 23 dicembre 2020 relativo alla riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa, l'IPCT tiene a precisare quanto segue.
Le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2021 hanno ricevuto l'avallo sia da parte del Perito in materia di previdenza professionale dell'IPCT, che da parte dell'Autorità di vigilanza cui l'IPCT è sottoposto, che ne hanno sancito la conformità alle disposizioni legali applicabili.
In particolare all'IPCT preme evidenziare come tale decisione sia stata presa al fine di potere, nella misura in cui la situazione finanziaria dell'IPCT lo permetta, procedere all'introduzione di misure di ridistribuzione delle disponibilità finanziarie derivanti dalla modifica regolamentare in oggetto. Fine ultimo è infatti quello di favorire gli assicurati attivi per ridurre, almeno in parte, le conseguenze finanziarie negative che saranno generate dall'ineluttabile futuro abbassamento dei tassi di conversione. Su quest'ultimo tema l'IPCT sarà in effetti chiamato a chinarsi prossimamente.
Quella della riduzione delle pensioni vedovili in aspettativa è quindi una decisione finalizzata ad applicare il principio della simmetria dei sacrifici, introducendo una solidarietà intergenerazionale, per una volta, in senso inverso, e meglio: solidarietà da parte dei beneficiari di rendita a favore degli assicurati attivi. Nei fatti, come si rileva dal comunicato del 23 dicembre 2020, la riforma legislativa del 2012 dell'allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora IPCT) aveva condotto, e tutt'ora conduce, ad una rilevante ridistribuzione delle aspettative finanziarie dalla categoria degli assicurati attivi (non al beneficio delle garanzie) a quella dei beneficiari di rendita.
Solo in termini di mancata remunerazione degli averi di vecchiaia, dal 2013 ad oggi vi è stata una ridistribuzione dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendita di parecchie centinaia di milioni di franchi. Mentre il contributo (indiretto) al risanamento che si sarebbero dovuti assumere i beneficiari di rendita non si è finora mai realizzato essendo stato il rincaro nulla dal 2012 ad oggi.
Per completezza informativa, si evidenzia infine come l'eventualità di poter attuare concretamente l'auspicata ridistribuzione intergenerazionale sia legata anche agli esiti della procedura relativa al Messaggio governativo 7784, concernente il contributo supplementare all'IPCT da parte dello Stato, per complessivi CHF 500 milioni, che è attualmente pendente presso la Commissione gestione e finanze del Gran Consiglio.
L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.”
Il TCA ha esaminato la legalità della modifica regolamentare in questione in una sentenza STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 (cresciuta incontestata in giudicato e commentata da Simon Heim, “Kürzung zukünftiger Ehegattenrenten; “Réduction des rentes de conjoint futures” in Prévoyance Professionnelle Suisse 4-24 pag.121-123), relativa alla moglie di un assicurato la quale ha contestato l’ammontare della rendita vedovile erogatagli dall’IPCT in seguito al decesso del marito.
Ella aveva in particolare sostenuto l’illegalità della modifica regolamentare entrata in vigore il 1. gennaio 2021, chiedendo che la sua prestazione vedovile venisse determinata sulla base dell’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nella versione valida sino al 31 dicembre 2020, ovvero in ragione di una percentuale pari al 66,7% (2/3) della pensione di vecchiaia del defunto marito, anziché del 50% come stabilito dall’IPCT in applicazione del disposto nel suo nuovo tenore.
In quel caso questo Tribunale, dopo aver evidenziato come la pensione vedovile va considerata una rendita accessoria in aspettativa, accertato che prima della modifica regolamentare non fossero state fornite garanzie vincolanti in merito all’ammontare della pensione vedovile e che la stessa non configuri un diritto acquisito ai sensi dell’art. 24 LIPCT, ha respinto la censura di arbitrio sollevata dall’attrice.
In particolare e per quanto qui d’interesse, il TCA ha ritenuto legittima la scelta di inserire delle variabili per gli importi erogati ai superstiti toccati dalla modifica dell’art. 39 Ripct, cioè che in alcuni casi la pensione vedovile ammonta al 60% e in altri casi al 50% della pensione di vecchiaia. Questa Corte ha evidenziato che “la scelta del CdA dell’IPCT di ridurre in modo difforme la pensione vedovile ha una base oggettiva, ossia la necessità di differenziare tra gli assicurati ai quali si applica il piano del primato delle prestazioni e quelli andati in (pre)pensionamento secondo il piano del primato dei contributi”.
Confrontato con la censura di violazione del principio della parità di trattamento, questo Tribunale ha inoltre osservato che:
" (…) l’IPCT ha differenziato gli assicurati sulla base del piano di previdenza professionale (da una parte il primato delle prestazioni, dall’altra quella dei contributi). Secondo questo Tribunale si tratta di un criterio oggettivo e sufficientemente pertinente per giustificare una differenza di trattamento.
Del resto, già l’art. 24 LIPCT (norma transitoria) ha creato un distinguo fra la collettività degli assicurati, eleggendo a diritti acquisiti pensioni di vecchiaia di un determinato gruppo di assicurati, escludendone invece altri. Con la modifica dell’art. 39 Ripct l’Istituto ha pure lui proceduto ad una differenziazione, individuando due gruppi di destinatari con due (sufficientemente) diversi rapporti con esso (per l’appunto, i superstiti i cui coniugi deceduti erano/sono assoggettati a due piani previdenziali diversi, criterio oggettivo, questo, ammesso dall’attrice medesima nella replica, ad 8).
Il TCA sottolinea che – come incontestatamente asserito dal convenuto – in cifre assolute le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani di previdenza sono (ora) equivalenti:
" […] se si parte dalla pensione di vecchiaia che era prevista nel piano in primato delle prestazioni del 60% dello stipendio assicurato, applicando una percentuale del 50%, si riceve una pensione vedovile in aspettativa del 30% dello stipendio assicurato (la metà del 60%);
[…] la pensione vedovile in aspettativa per un pensionato secondo il primato dei contributi, il cui piano attualmente prevede un “tasso di sostituzione” all’età di 65 anni (e non già a 60 anni) di circa il 50% […] dello stipendio assicurato, prevede indirettamente una pensione vedovile in aspettativa del 30% (60% del 50%) circa dello stipendio assicurato.
Visto che le due percentuali sono riconducibili a due piani diversi (e quindi riferiti a due situazioni diverse) e che in ogni caso, in cifre assolute, le pensioni vedovili in aspettativa dei due piani sono equivalenti, non vi è nessuna disparità di trattamento da identificare.” (risposta, p.to 8).
Siccome ci troviamo in presenza di due situazioni differenti la diversa percentuale della rendita vedovile, secondo questo Tribunale, non costituisce un’inammissibile disuguaglianza di trattamento.”
Nel caso concreto, diversamente dalla DTF 138 V 366, la pensione vedovile in aspettativa di AT 1 non è mai stata un diritto acquisito. L’attrice stessa, circoscrivendo la propria censura alla violazione del terzo elemento del principio della proporzionalità (“Risulta evidente che fra l’obiettivo prefisso e la violazione di diritto compiuta dall’IPCT non esiste un rapporto ragionevole. La ponderazione degli interessi in gioco – ovvero quello privato dell’assicurata […] di poter mantenere, come garantito dalla Costituzione e dai regolamenti, il tenore di vita abituale – mostra una grande sproporzione in quanto gli assicurati vengono lesi nei loro diritti e questo causa molti problemi. L’interesse pubblico perseguito, quand’anche ne fosse riconosciuta la legittimità […], è quindi minimo se paragonato agli interessi degli assicurati. Per questa ragione la misura adottata non potrà mai essere proporzionale.”), ha rettamente rilevato un elemento determinante nella ponderazione degli interessi, ossia la “situazione di grave sottocopertura [a cui, n.d.r.] risulta ora molto difficile porre rimedio” (replica, ad 9., 12., pag. 12 e seg., sottolineature del redattore).
Inoltre, conformemente alla giurisprudenza appena citata, non vi può essere un eccessivo disequilibrio tra i diversi gruppi di assicurati nell’ambito di misure peggiorative attuate dall’organo supremo per garantire la stabilità finanziaria dell’istituto di previdenza (il tutto posto nell’ottica del piano volto a raggiungere il grado di copertura dell’85% entro il 2051).
In simili condizioni questo Tribunale ritiene che l’entità della riduzione della pensione rispetta anche il principio della proporzionalità.”
Nella presente fattispecie, nella misura in cui AT 1 propone le medesime censure, in particolare relative all’asserita violazione del principio della parità di trattamento da parte del disposto regolamentare in esame, questo Tribunale può quindi integralmente rimandare alle considerazioni appena esposte.
AT 1 ritiene inoltre che la modifica dell’art. 39 Ripct sia lesiva del principio della pianificazione previdenziale di cui all’art. 1 LPP e precisato dall’art. 1g OPP2. Sostiene in particolare che la motivazione alla base della modifica in questione, in particolare la scelta di differenziare fra gli “assicurati attivi” ed i “beneficiari di garanzie”, non sia chiara e non si fondi su “parametri determinati in base a principi tecnici riconosciuti” ai sensi dell’art. 1g OPP2.
Il principio della pianificazione ai sensi degli art. 1 cpv. 3 LPP e 1g OPP2 è rispettato quando il finanziamento e l’attuazione della previdenza obbligatoria e sovra-obbligatoria sono stabiliti in anticipo dagli statuti e dai regolamenti secondo dei criteri schematici ed obiettivi. Come il principio della collettività, il principio della pianificazione non autorizza dei piani di previdenza individuali elaborati secondo i desideri dell’assicurato, per quanto riguarda in particolare la sua partecipazione al piano di previdenza, al modo di finanziamento, alle modalità e all’importanza delle prestazioni assicurate (STF 9C_346/2017 del 14 novembre 2017, consid. 5.3.3.).
Nel caso di specie il TCA non intravede alcuna violazione del principio di pianificazione. Infatti, come rettamente evidenziato dall’IPCT, l’art. 39 Ripct precisa le condizioni del diritto alla rendita, così come la cerchia delle persone a cui si applica differenziandole in base ai piani di previdenza applicabili. Il fatto che l’attore contesti la motivazione alla base della modifica dell’art. 39 Ripct fornita dall’IPCT con le informazioni allegate al certificato di previdenza 2021, laddove vengono associati i beneficiari delle garanzie ai pensionati, in contrapposizione agli assicurati attivi, tale censura non riguarda il principio della pianificazione ma, nella misura in cui contesta la differenziazione fra i vari gruppi di assicurati a cui erogare prestazioni differenti, censura la violazione della parità di trattamento, già affrontata ai paragrafi che precedono cui si può pertanto rinviare.
Nemmeno costituisce una violazione del principio della pianificazione il fatto che la modifica in questione, la quale ha diminuito l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, sia intervenuta ad un anno e mezzo dal pensionamento ordinario dell’attore, non permettendogli, a suo dire, di pianificare la sua situazione previdenziale (cfr. pag. 9 ricorso). A tal riguardo, nella menzionata STCA 34.2022.18 questo TCA ha già avuto modo di stabilire che, nel caso della modifica dell’art. 39 RIPCT, il mancato inserimento di una norma transitoria per permettere alle persone toccate di adeguarsi a tale cambiamento fosse conforme all’art. 9 Cst, e ciò per i seguenti motivi:
" Innanzitutto, il TCA evidenzia come nella già citata DTF 138 V 366 (a sua volta menzionata dalla nostra Massima Istanza al consid. 4.5. della citata STF 1C_631/2017) è stata considerata giustificata una riduzione di una pensione completiva nella misura di 1/3 senza alcun regime transitorio e nonostante il diritto alla rendita completiva non fosse una semplice aspettativa ma un diritto acquisito.
Inoltre, nel caso di specie non si può parlare di effetto sorpresa, ritenuto che le parti hanno rettamente osservato che l’IPCT si trova in una situazione di grave sottocopertura, ciò che impone in particolare un riequilibrio del rapporto contributi-prestazioni. Peraltro, ciò è stato evidenziato dall’attrice medesima, la quale ha fornito un elenco delle modifiche – peggiorative – che negli anni hanno toccato gli assicurati al beneficio dell’art. 24 LIPCT (replica, ad 9; 12, pag. 14 e segg.).
L’argomentazione del TF secondo cui in ambito previdenziale si giustificano norme transitorie con intervalli temporali tendenzialmente più lunghi era peraltro riferita all’assicurato primario e alla difficoltà di limitare il pregiudizio dal profilo previdenziale presentando regolare disdetta.
Il caso che ci occupa è differente, giacché, come detto, oggetto della modifica avversata è una prestazione accessoria in aspettativa a favore della coniuge superstite.
Nella DTF 133 V 279 (consid. 3.3. e seg.) l’Alta Corte ha del resto ammesso una riduzione immediata del tasso di conversione del 20% senza alcuna disposizione transitoria e con un solo mese intercorso tra la comunicazione e l’attuazione della modifica regolamentare.”
2.4. Violazione dell’obbligo d’informazione
2.4.1. Esaminata la validità della modifica dell’art. 39 cpv. 2 lett. b del RIPCT, occorre ora verificare se l’IPCT abbia commesso una violazione del proprio dovere d’informazione in relazione dell’adozione di tale disposto.
AT 1 allega di non essere stato informato dell’effetto negativo della decisione del CdA dell’IPCT di ridurre la percentuale di determinazione della pensione vedovile in aspettativa per gli assicurati a beneficio delle garanzie secondo la norma transitoria, dai 2/3 al 50% della pensione di vecchiaia. In particolare, censura la mancata comunicazione dell’effetto negativo sia sulla rendita di vecchiaia residua che sulla pensione vedovile che tale modifica comporta in caso di capitalizzazione parziale della pensione di vecchiaia garantita, ovvero:
la diminuzione della pensione di vecchiaia residua dopo prelievo parziale in capitale, in ragione del fatto che la percentuale della pensione vedovile rientra nel calcolo di questa prestazione (per maggiori dettagli cfr. infra consid 2.5.5.);
il “doppio effetto negativo cumulato” sulla rendita vedovile in aspettativa dovuta alla diminuzione di quest’ultima prestazione dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, cui si aggiunge la contrazione della pensione di vecchiaia residua (rientrando la percentuale della pensione vedovile nel calcolo di quest’ultima prestazione, come meglio si vedrà al consid. 2.5.5.) a sua volta utilizzata quale base di calcolo per la determinazione della rendita vedovile.
Quello a cui l’attore fa riferimento è l’obbligo d’informazione che incombe agli istituti di previdenza stabilito dall’art. 86b LPP (“Informazione degli assicurati”) che recita:
" 1L’istituto di previdenza informa ogni anno in modo adeguato gli assicurati su:
a. i diritti alle prestazioni, il salario coordinato, l’aliquota di contribuzione e l’avere di vecchiaia;
b. l’organizzazione e il finanziamento;
c. i membri dell’organo paritetico secondo l’articolo 51.”
2Su domanda, il conto annuale e il rapporto annuale devono essere consegnati agli assicurati. L’istituto di previdenza è tenuto inoltre, su domanda, a fornire loro informazioni sulla redditività del capitale, sull’evoluzione del rischio attuariale, sulle spese di amministrazione, sul calcolo della riserva matematica, sulla costituzione di riserve e sul grado di copertura.
3Su domanda, gli istituti collettivi e comuni devono informare l’organo paritetico sui contributi arretrati del datore di lavoro. L’istituto di previdenza deve, di moto proprio, informare l’organo paritetico qualora i contributi regolamentari non siano ancora stati versati entro tre mesi dal termine di scadenza convenuto.
4L’articolo 75 è applicabile.”
Tale normativa è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (Pärli in Schneider/Geiser/ Gächter, Kommentar zum BVG und FZG, 2019, art. 86b n. 4, pag. 2002).
L’art. 86b LPP (cfr. anche gli artt. 8 e 24 LFLP e anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sancisce quindi l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.
In particolare, l’art. 86b LPP sancisce il diritto di essere informati sui dati importanti individuali concernenti la situazione previdenziale dell’assicurato quali, ai sensi dell’art. 89b cpv. 1 lett. a, il diritto alle prestazioni, il salario coordinato, l'aliquota di contribuzione e l'avere di vecchiaia (Pärli, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 2002).
Tale diritto può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter Schreiber, BVG-Kommentar, 2021, art. 86b n.7, pag. 475). L’assicurato può anche rivolgersi all’autorità di vigilanza in caso di informazioni negate o insufficienti ai sensi dell’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP (Pärli, op. cit., art. 86b n. 11, pag. 2004; Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 5, pag. 475).
Le informazioni vanno fornite in modo adeguato, di principio nella forma di un certificato assicurativo individuale (Pärli, op. cit., art. 86b n. 6, pag. 2002; sul contenuto del certificato assicurativo cfr. Moser, op. cit., art. 86b n. 5 e 6, pag. 1607).
L’art. 86b LPP persegue lo stesso obiettivo dell’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), vale a dire istituire un obbligo per gli assicuratori sociali di orientare gli aventi diritto sul modo di ottenere le prestazioni previste dalla legge (Pärli, op. cit., art. 86b n. 9, pag. 2004: cfr. anche DTF 131 V 472; STCA 34.2014.32 e 34.2015.23).
Tale obbligo di informazione, che deve avvenire in modo spontaneo e “adeguato”, comprende anche la comunicazione circa i cambiamenti (comprese le modifiche del regolamento) costitutivi per le prestazioni. Un’informazione esplicita è in particolare prescritta laddove i cambiamenti del regolamento concernono nuove prestazioni, la concessione di diritti costitutivi (per esempio l’opzione di capitale, la dichiarazione che favorisce il compagno convivente) o introduce termini (per esempio per la consegna di una convenzione di sostegno reciproco) (DTF 136 V 331).Lo scopo della norma è di mettere l’assicurato nella situazione di poter seguire la propria situazione previdenziale e l’evoluzione della stessa (cfr. Vetter Schreiber, op. cit. art. 86b n. 2, pag. 423; DTF 136 V 331 consid. 4.2.1).
Risulta dalla giurisprudenza federale che l’obbligo di informare che incombe all’istituzione di previdenza è stato formalizzato riferendosi all’obbligazione per gli assicuratori sociali di “informazione e consulenza” giusta l’art. 27 LPGA (Informazione e consulenza), considerato come questo articolo della LPGA e l’art. 86b LPP perseguano in sostanza un obiettivo comparabile (Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 7seg). Secondo la giurisprudenza del TF in materia di art. 27 LPGA, l’obbligo di consulenza degli assicuratori sociali consiste essenzialmente nell’orientare l’avente diritto sulla maniera di ottenere le prestazioni alle quali ha diritto (DTF 131 V 472). Discende da questa giurisprudenza che in caso di modifica del regolamento gli istituti di previdenza devono informare spontaneamente e a tempo debito i loro assicurati in maniera che essi possano prendere le disposizioni necessarie (per esempio concernenti il riscatto; cfr. Pärli, op. cit., all’art. 86b n. 9).
Nella sentenza 9C-339/2013 del 29 gennaio 2014 il Tribunale federale, esprimendosi sul tema di una comunicazione di una modifica regolamentare, si è espresso come segue:
" 5.1. Zu den Leistungsansprüchen, über welche die Vorsorgeeinrichtung nach Art. 86b Abs. 1 lit. a BVG jährlich zu informieren hat, gehören alle gesetzlichen und reglementarischen Leistungen bei einem Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung sowie beim Eintritt eines Versicherungsfalles (Alter, Invalidität oder Tod). Sieht das Vorsorgereglement resp. bei öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen das einschlägige Gesetzes- oder Verordnungsrecht eine Lebenspartnerrente vor, ist auch über diese Leistungsart zu informieren. Welches die geeignete Form der Information ist, sagt das Gesetz nicht. Sinn und Zweck der Pflicht der Vorsorgeeinrichtungen zur "Information der Versicherten" nach Art. 86b BVG ist u.a., dass diese in die Lage versetzt werden, den Stand und die Entwicklung ihrer individuellen Vorsorgesituation jederzeit nachvollziehen zu können. Die Information muss unaufgefordert und nach dem Gesetzeswortlaut in geeigneter Form erfolgen (BGE 136 V 331 E. 4.2.1 S. 335).
In BGE 136 V 331 hat das Bundesgericht erwogen, es sei fraglich, ob über die Leistungsansprüche "in geeigneter Form informieren" auch heisse, dass die jeweiligen Anspruchsvoraussetzungen zu erwähnen seien, jedenfalls wenn diese wie im beurteilten Fall in Bezug auf die Lebenspartnerrente nicht ohne weiteres als gegeben zu erwarten seien. Es liesse sich auch der Standpunkt vertreten, dass eine allgemeine Verweisung auf das Vorsorgereglement oder das einschlägige Gesetzes- und Verordnungsrecht für die Anspruchsvoraussetzungen im Einzelnen genüge und es dann Sache der Versicherten sei, dort nachzuschauen oder allenfalls bei der über den Wortlaut von Art. 86b Abs. 2 BVG hinaus auch insoweit auskunftspflichtigen Vorsorgeeinrichtung nachzufragen (E. 4.2.2). Ferner stellte es fest, im beurteilten Fall wäre die Informationspflicht hinsichtlich der neu eingeführten Hinterlassenenleistung Lebenspartnerrente erfüllt worden, wenn den Versicherten der Gesetzestext samt Hinweis auf wesentliche Neuerungen bei den Leistungsansprüchen abgegeben worden wäre (E. 4.2.3.1). ”
Infine, in caso di informazioni errate vi è una responsabilità da parte dell’istituto di previdenza nel senso della protezione della buona fede in ambito di diritto pubblico. Occorre tuttavia esaminare se in caso di corretta informazione la persona assicurata avrebbe agito diversamente (Vetter Schreiber, op. cit., art. 86b n. 6 pag. 425; cfr. anche Pärli, op. cit., art. 86b n.12 ss, pagg. 2004 e Emmel in Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, art. 86b n. 17, pag. 1609).
Ritornando al caso in esame, a ragione l’IPCT sostiene di aver ossequiato al proprio obbligo d’informazione trasmettendo a AT 1, insieme al certificato di previdenza 2021 (doc. 1), un documento informativo intitolato “Informazioni allegato al certificato di previdenza 2021” (doc. M) in cui veniva annunciata la riduzione dell’ammontare delle pensioni vedovili in aspettativa a seguito della modifica dell’art. 39 RIPCT, motivando tale misura. In particolare, nel documento fornito dall’IPCT agli assicurati, fra le altre cose viene indicato che:
" Art. 39 Ripct: Ammontare della pensione vedovile
Nella seduta dell’8 ottobre 2020, il CdA IPCT ha deciso, con effetto 01.01.2021, di ridurre le pensioni vedovili in aspettativa, ossia le pensioni vedovili relative a decessi di assicurati attivi, pensionati per vecchiaia o per invalidità non ancora avvenuti in data 21.12.2020. La pensione vedovile in aspettativa in caso di decesso ora corrisponde:
per gli assicurati attivi: al 60% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione di invalidità ipotetica;
per i pensionati per invalidità dal 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo il piano in primato dei contributi: al 60% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione del defunto coniuge;
per i pensionati per vecchiaia o invalidità prima del 2013, così come per i pensionati per vecchiaia dal 2013 la cui prestazione di diritto è quella secondo le garanzie ex art. 24 della Legge sull’IPCT: al 50% (fino al 31.12.2020: 2/3) della pensione del defunto coniuge.
Questa decisione è finalizzata, nella misura in cui la situazione finanziaria dell’IPCT lo permetta (cfr. sezione precedente), all’introduzione di misure di compensazione a favore degli assicurati attivi derivanti dalle disponibilità finanziarie liberate da questa modifica regolamentare. Con questa ridistribuzione da parte dei pensionati (e dei beneficiari delle garanzie) a favore degli assicurati attivi - tenendo presente il principio della simmetria dei sacrifici - si ottiene una solidarietà intergenerazionale in entrambe le direzioni (almeno in parte).
Finora in effetti vi è sempre stata unicamente una (forte) ridistribuzione dagli assicurati attivi ai pensionati (e ai beneficiari delle garanzie). Il valore di questa ridistribuzione, dal 2013 (nascita dell’IPCT) ad oggi, ammonta a parecchie centinaia di milioni di franchi. Retribuzione cui gli assicurati attivi hanno dovuto rinunciare, sotto forma di mancata remunerazione dei loro capitali, a favore dei pensionati e dei beneficiari delle garanzie (gli impegni necessari a coprire le prestazioni di questi ultimi sono in effetti costantemente aumentati a seguito dell’inevitabile riduzione del tasso tecnico).
Questa decisione è stata presa anche per evitare che la generazione degli assicurati attivi attuale (non al beneficio delle garanzie) non sia eccessivamente penalizzata rispetto alla generazione che l’ha preceduta, favorendo così l’equilibrio intergenerazionale.
Inoltre, la riduzione della pensione vedovile in aspettativa degli assicurati attivi non al beneficio delle garanzie permetterà di mantenere leggermente più alti i futuri tassi di conversione (oltre che allinearsi alla maggioranza delle casse pensioni in Svizzera, dove la norma di questa prestazione e il 60%).”
In merito alla possibilità di prelievo del capitale viene inoltre comunicato che:
" È possibile ritirare del capitale per un massimo del 50% (a partire dal pensionamento a 60 anni se la pensione secondo la norma transitoria è superiore) A titolo approssimativo, il ritiro di un capitale di CHF 50'000 comporta la riduzione permanente della pensione base di circa CHF 300 al mese.
La domanda di ritiro di capitale va inoltrata all’IPCT (per i coniugati con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato) con un preavviso di almeno tre mesi rispetto alla data del pensionamento e con le istruzioni per il versamento. Il capitale viene versato di regola nel corso del mese del pensionamento.”
In simili condizioni questo Tribunale ritiene che l’IPCT - il quale oltre ad aver fornito all’assicurato le necessarie informazioni in merito alla sua situazione previdenziale, lo ha pure reso edotto delle intervenute modifiche regolamentari, spiegandone dettagliatamente le ragioni ed evidenziando inoltre le possibilità di prelievo del capitale offerte ai beneficiari della norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT - abbia ossequiato il proprio obbligo d’informazione ai sensi dell’art. 86b LPP in modo spontaneo ed adeguato. Nessun’altra norma legale o regolamentare prevede in particolare l’obbligo dell’istituto di previdenza di fornire attivamente e spontaneamente una consulenza nei sensi indicati da AT 1. In particolare gli artt. 51a cpv. 2 lett. d e 65a cpv. 2 lett. d LPP, invocati dall’attore non gli sono di alcun ausilio. Quanto all’art. 51a LPP, lo stesso definisce i compiti dell’organo e, al cpv. 2 elenca i compiti intrasmissibili e inalienabili fra cui figura l’informazione degli assicurati, senza però definirne ambiti e modalità.
L’art. 65a LPP dispone invece che gli istituti di previdenza devono rispettare il principio di trasparenza nel disciplinare il sistema contributivo, nel finanziamento, negli investimenti di capitale e nella contabilità. Al suo cpv. 2, tale norma dispone che:
" 2 La trasparenza implica che:
a. sia evidenziata la situazione finanziaria effettiva dell’istituto di previdenza
b. possa essere provata la sicurezza della realizzazione degli obiettivi di previdenza;
c. l’organo paritetico dell’istituto di previdenza sia in grado di assumere i suoi compiti di gestione;
d. possano essere adempiuti gli obblighi di informazione nei confronti degli assicurati.”
Quanto alla lettera d la stessa si rivolge agli istituti di previdenza e non agli assicurati. In particolare, la disposizione permette agli istituti di previdenza il diritto di ottenere dagli assicuratori le informazioni necessarie per soddisfare il loro obbligo d’informazione nei confronti degli assicurati (Brechbühl, in: Schneider, Geiser, Gächter, LPP et LFLP, 2010, all’art. 65a LPP n. 23).
2.4.2. AT 1 sostiene poi che l’IPCT gli abbia fornito indicazioni discordanti, da lui in buona fede utilizzate per determinarsi sulla capitalizzazione di parte della sua pensione di vecchiaia. In particolare evidenzia come la Direzione dell’IPCT, nella comunicazione formale del 1. settembre 2022 (doc. D), in risposta ad una sua richiesta di informazioni, avesse indicato che “con il versamento in capitale della pensione, le prestazioni residue nei confronti dell’assicurato, rispettivamente di eventuali superstiti sono ridotte in modo permanente in proporzione alla capitalizzazione stessa”, mentre con un prelievo di fr. 300'000, pari al 38.2% del suo avere di vecchiaia, l’importo della pensione di vecchiaia residua è diminuito del 41.8%.
Al fine di esaminare la fondatezza della censura dell’attore è necessario ripercorre gli scambi avvenuti fra l’IPCT e AT 1.
Con risoluzione n. 6228 del 15 dicembre 2021, il Consiglio di Stato, considerato il prossimo compimento dei 65 anni da parte di AT 1, richiamato l’art. 64 cpv. 3 lett. a LORD, gli ha conferito un incarico (artt. 15 e 16 LORD) quale capo Ufficio III a tempo pieno presso l’Ufficio degli anziani e delle cure a domicilio. Il suo pensionamento ordinario è pertanto stato differito dal 1. giugno 2022 al 1. settembre 2022 (doc. 32).
Con messaggio di posta elettronica 26 gennaio 2022, al fine di formalizzare la richiesta di liquidazione in capitale di parte dalla sua prestazione di vecchiaia, l’assicurato ha chiesto di comunicargli la presumibile pensione di vecchiaia al
L’IPCT ha risposto con messaggio di posta elettronica del 28 gennaio 2022. Ha spiegato come nel caso di specie fosse applicabile la norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT, risultando la pensione calcolata secondo il vecchio piano previdenziale in primato delle prestazioni conformemente a tale disposto superiore a quella determinata secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Ha quindi indicato come la pensione di vecchiaia al 100% sarebbe stata di fr. 52'111 annui, con capitalizzazione di fr. 200'000, di fr. 37'592, con capitalizzazione di fr. 250'000 di fr. 33'962, con capitalizzazione di fr. 300'000 di fr. 30'332 e con capitalizzazione di fr. 350'000 di fr. 26'703 (doc. 36).
Con lettera raccomandata 24 maggio 2022, sottoscritta dall’assicurato e dalla moglie, AT 1 ha chiesto all’IPCT la liquidazione in capitale parziale di fr. 300'000 della sua pensione di vecchiaia (doc. 29)
Con determinazione 30 agosto 2022, la Direzione dell’IPCT ha comunicato a AT 1 l’importo delle prestazioni di vecchiaia cui aveva diritto a far tempo dal 1. settembre 2022 e meglio, una prestazione mensile di fr. 2'528 (30'332 : 12) e una prestazione capitalizzata di fr. 300'000 (doc. 18). In questa occasione la Direzione dell’IPCT ha inoltre indicato che “Con il versamento parziale in capitale della pensione, le prestazioni residue nei confronti dell’assicurato, rispettivamente di eventuali superstiti sono ridotte in modo permanente in proporzione della capitalizzazione stessa”.
Con messaggio di posta elettronica 22 settembre 2022, AT 1 ha chiesto all’IPCT, fra le altre cose, informazioni circa le basi di calcolo per la determinazione della pensione annua senza e con la capitalizzazione parziale da lui richiesta di fr. 300'000 (doc. 16).
L’IPCT ha evaso la richiesta dell’assicurato il 4 ottobre 2022 (doc. 12).
Con messaggio di posta elettronica 3 novembre 2022 AT 1 ha comunicato come, a suo avviso la riduzione della sua pensione di vecchiaia a seguito della capitalizzazione di parte della rendita non fosse conforme al principio della proporzionalità (doc. 11).
Il 1. dicembre 2022 l’allora capoufficio previdenza __________ rispondeva all’assicurato esponendo nel dettaglio i calcoli effettuati (doc. 10).
Il 27 febbraio 2023 seguiva un’approfondita presa di posizione di AT 1 i cui argomenti sono stati sostanzialmente ripresi nella petizione qui in oggetto (doc. 9).
Il 5 aprile 2023 ha avuto luogo un incontro fra le parti il quale tuttavia non ha dato alcun risultato (doc. 5).
Ora, da questa breve cronistoria emerge come le indicazioni numeriche inizialmente fornite il 28 gennaio 2022 dall’IPCT - in cui l’assenza di qualsiasi riferimento all’avere di vecchiaia è dovuta al fatto che tale parametro semplicemente non esiste nel piano in primato delle prestazioni applicato all’assicurato in virtù della garanzia di cui all’art. 24 cpv. 4 LIPCT - siano chiare, di facile lettura e corrispondano a quelle poi contenute nella successiva determinazione 30 agosto 2022.
In simili circostanze, il solo fatto che in quest’ultima occasione, avvenuta peraltro dopo la formalizzazione della richiesta da parte di AT 1 di una liquidazione in capitale parziale di fr. 300'000, la Direzione dell’IPCT abbia indicato che le prestazioni residue in seguito alla capitalizzazione parziale sarebbero state ridotte “in proporzione alla capitalizzazione stessa”, secondo questo Tribunale, non poteva che essere interpretata nel senso dell’esistenza di una correlazione fra il prelievo e la riduzione della rendita e non in senso puramente matematico, come rettamente sostenuto dall’IPCT, sicché la censura di un’errata informazione da parte dell’IPCT deve essere respinta.
2.5. Correttezza dei calcoli svolti dall’IPCT e portata delle garanzie dell’art. 24 LIPCT
2.5.1. Con effetto dal 1. gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (LIPCT) del 6 novembre 2012 che ha, tra l’altro, introdotto il cambiamento del piano assicurativo (da un piano assicurativo in primato delle prestazioni ad un piano assicurativo in primato dei contributi) per tutti gli assicurati attivi al 1. gennaio 2013 (riservata la garanzia data secondo la norma transitoria di cui all’art. 24) e ha abrogato la Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, riservate le disposizioni transitorie (art. 22).
Come noto, la volontà del legislatore è stata quella di sottoporre a un piano di risanamento completo la Cassa pensione dei dipendenti dello Stato: le misure più significative sono state il passaggio al piano previdenziale in primato di contributi (che pur non essendo in sé una misura di risanamento negli intendimenti permetterebbe tuttavia un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione), la riduzione del tasso tecnico dal 4 al 3,5% delle misure di risanamento a carico degli affiliati e dei pensionati (l’aumento del finanziamento a carico degli assicurati del supplemento sostitutivo AVS; nuovo calcolo della prestazione di libero passaggio quando trova applicazione l’art. 17 LFLP, sospensione temporanea dell’adeguamento delle pensioni al rincaro), delle misure di risanamento a carico dei datori di lavoro e del Cantone (contributo di risanamento del 2% sui salari assicurati; aumento del finanziamento del supplemento sostitutivo AVS; contributo di ricapitalizzazione di fr. 477,6 mio, versato in modo rateale; riconoscimento di un rendimento supplementare sul debito nei confronti della Cassa rispetto alle attuali condizioni di mercato, garanzia di un rendimento pari al 3.5%) (cfr. Messaggio n. 6666 del 10 luglio 2012 del Consiglio di Stato sulla nuova legge sull’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato, modifica della legge sull’ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995, della legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti del 5 novembre 1954, della legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973, della legge sull’onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato del 19 dicembre 1963 e del decreto legislativo concernente la previdenza a favore dei magistrati dell’ordine giudiziario dell’11 dicembre 1985 - in seguito: Messaggio n. 6666 - pag. 16-22).
In particolare, a proposito della modifica del piano previdenziale il Consiglio di Stato si è così espresso:
" 4.1 Il passaggio al piano previdenziale in primato di contributi
Il passaggio al piano previdenziale in primato dei contributi in sé non rappresenta una misura di risanamento ma permette un maggior controllo dell’equilibrio finanziario di una cassa pensione. Mentre nel piano in primato delle prestazioni l’assicurato gode di maggiori garanzie per quanto riguarda l’entità della pensione, essendo quest’ultima espressa in una percentuale dello stipendio assicurato, nel piano in primato dei contributi essa dipende dal capitale accumulato alla data del pensionamento e dall’età dell’assicurato al momento del pensionamento.
A dipendenza degli accrediti di vecchiaia previsti dal piano e degli interessi accreditati sarà raggiunto un capitale più o meno elevato.
Il piano in primato dei contributi permette per il tramite di decisioni da parte dell’Organo supremo dell’Istituto di previdenza a seconda dell’andamento finanziario e demografico di meglio far corrispondere l’evoluzione degli impegni della Cassa verso gli assicurati, con l’evoluzione del patrimonio. L’Organo supremo della Cassa dovrà infatti stabilire, ad esempio, il tasso di interesse sugli averi di vecchiaia (annualmente, a dipendenza del rendimento conseguito dall’investimento del patrimonio), la percentuale di adeguamento delle rendite al rincaro e il relativo finanziamento (annualmente in base alla situazione finanziaria) e, i tassi di conversione del capitale accumulato in rendita.
Con il solo passaggio al primato dei contributi l’ammontare del disavanzo tecnico non muta perché lo stesso è determinato dagli impegni in essere dell’Istituto di previdenza verso gli assicurati (riserva matematica per le pensioni in corso e prestazioni di libero passaggio verso gli assicurati attivi). Il passaggio al piano in primato dei contributi permetterà però in futuro di far evolvere gli impegni verso gli assicurati in modo più consono all’evoluzione del patrimonio.”
Secondo l’art. 23 della nuova Legge, con la sua costituzione l’Istituto di previdenza dei dipendenti dello Stato prosegue l’attività della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, riprendendone attivi e passivi al 1. gennaio 2013 (art. 23).
Considerato il cambio totale del sistema pensionistico, e in particolare il passaggio da un piano assicurativo in primato delle prestazioni a uno in primato dei contributi (art. 13), la nuova legge ha previsto la seguente norma transitoria in vigore dal 1. gennaio 2013:
" Art. 24
1I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti.
2Gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni.
3Al 1° gennaio 2013 a tutti gli assicurati attivi è applicato il piano assicurativo in primato dei contributi, riservata la garanzia data secondo i cpv. 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente norma transitoria.
4Agli assicurati che al 31 dicembre 2012 hanno un’età di 50 anni o più, in caso di pensionamento anticipato o vecchiaia a 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 e 65 anni, dopo l’entrata in vigore della presente modifica di legge, è garantito l’importo annuo di pensione stabilito al 31 dicembre 2012, ritenuto che le frazioni di almeno 6 mesi riferite all’età al momento del pensionamento, contano un anno.
5L’importo annuo di pensione garantito al 31 dicembre 2012 secondo il cpv. 3 è calcolato in base alle diposizioni della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 e del regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 29 maggio 1996 in vigore a quel momento, ritenuto che i tassi di conversione concernenti il finanziamento del supplemento sostitutivo AVS/AI a partire dal 1° gennaio 2013 sono i seguenti:
a) finanziamento dei datori di lavoro
Età di pensionamento
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58
5.96
5.256
59
5.216
4.471
60
4.441
3.655
61
3.632
2.802
62
2.788
1.911
63
1.904
0.978
64
0.976
0
b) finanziamento degli assicurati
Età di pensionamento
Fattore di moltiplicazione per ogni franco di supplemento sostitutivo AVS/AI
Uomini
Donne
58
0.35734
0.33402
59
0.31841
0.28999
60
0.27624
0.24199
61
0.23041
0.18957
62
0.18047
0.13219
63
0.12587
0.06923
64
0.06596
6Eventuali prelievi, rimborsi in applicazione delle norme LPP sulla promozione della proprietà di abitazioni o i riversamenti e i riscatti nell’ambito della procedura di divorzio modificano l’importo stabilito al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3.
7L’importo annuo garantito di cui ai cpv. 4 e 5 può essere capitalizzato parzialmente ritenuto un massimo del 50%.
I tassi di conversione per la capitalizzazione dell’importo garantito di pensione sono i seguenti:
Età
Uomini
Donne
Vecchiaia
Vedovile
Vecchiaia
Vedovile
60
13.796
3.418
15.008
0.142
61
13.448
3.474
14.692
0.132
62
13.099
3.526
14.375
0.122
63
12.748
3.572
14.053
0.111
64
12.394
3.613
13.731
0.101
65
12.037
3.648
13.403
0.091
66
11.677
3.679
13.072
0.080
67
11.313
3.704
12.734
0.071
68
10.948
3.720
12.388
0.062
69
10.581
3.732
12.037
0.054
70
10.211
3.736
11.677
0.047
8Su richiesta del beneficiario, la pensione di vecchiaia, d’invalidità, anticipata o per il coniuge e il partner registrato superstite o per orfani, inferiore al 10%, rispettivamente al 6% e al 2% della rendita minima di vecchiaia dell’AVS può essere liquidata in capitale sulla base dei tassi di conversione di cui al cpv. 7.
In questo caso anche il supplemento sostitutivo AVS/AI viene liquidato in capitale sulla base dei seguenti tassi di conversione
Età
Uomini
Donne
(AVS 64 anni)
(AVS 63 anni)
60
4.441
3.655
2.805
61
3.632
2.802
1.912
62
2.788
1.911
0.979
63
1.904
0.978
0.000
64
0.976
0.000
65
0.000
9Oltre all’importo garantito di pensione al 31 dicembre 2012 secondo il capoverso 3 viene assegnato il supplemento sostitutivo AVS/AI calcolato sulla base delle norme in vigore al 31.12.2012, ritenuto che l’importo stabilito viene adeguato all’evoluzione della rendita AVS/AI massima.
10Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 che hanno conseguito 40 anni pieni di assicurazione e hanno compiuto 60 anni non vengono prelevati contributi.
L’avere di vecchiaia continua ad essere alimentato con gli accrediti di vecchiaia annuali e gli interessi, secondo il regolamento di previdenza dell’Istituto.
11Gli assicurati individuali affiliati al 31 dicembre 2012 all’Istituto di previdenza, ai sensi dell’art. 11 della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976, mantengono l’assicurazione indipendentemente dall’attività svolta, sempre che questo non comporti maggiori rischi per l’Istituto di previdenza.
12Al 31 dicembre 2012 la riserva matematica dei beneficiari di prestazioni è ricalcolata secondo le tabelle attuariali VZ 2010, tenuto conto del tasso tecnico del 3.5%. Questa disposizione è in vigore limitatamente al 31.12.2012.
13La Commissione della Cassa, il Comitato e i Gruppi previsti dal diritto anteriore restano in carica fino all’entrata in funzione del nuovo organo supremo. In applicazione dello statuto dell’Istituto di previdenza il Consiglio di Stato organizza l’elezione dell’organo supremo.
14L’Istituto di previdenza si impegna ad assumere la continuazione dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato.
15Per gli assicurati al 31 dicembre 2012 affiliati alla Cassa al 31 dicembre 1994 lo stipendio assicurato corrisponde allo stipendio annuale diminuito di un importo, detto quota di coordinamento pari ai 2/3 della rendita massima AVS/AI. In caso di attività parziale, lo stipendio e la quota di coordinamento sono ridotti in misura proporzionale."
2.5.2. Controversa nel caso di specie è la portata della garanzia prevista dall’art. 24 LIPCT, il cui intento protettivo, a mente di AT 1, sarebbe stato stravolto dalla formula di calcolo applicata dall’IPCT a per determinare la sua rendita di vecchiaia residua in seguito a prelievo in capitale parziale.
Nella già citata sentenza 34.2022.18 del 24 aprile 2023 questo Tribunale al consid. 2.4.2 ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…) In una sentenza pubblicata in DTF 117 V 229 l’allora TFA ha ricordato i principi applicabili alla tutela delle pretese pensionistiche dei funzionari in caso di modificazione dell’ordinamento legale ed ha stabilito che:
" (…)
Le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti, se non nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge medesima, oppure quando siano date garanzie in relazione ad un singolo rapporto d'impiego. In quanto simili pretese non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno comunque tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento (conferma della giurisprudenza).
Esame, al lume di questi principi, delle pretese di un funzionario al pensionamento anticipato al seguito di una modifica, successiva alla sua assunzione e a lui sfavorevole, del disciplinamento legale cantonale, sostituente ai presupposti alternativi del 65o anno di età oppure del 40o anno di servizio i requisiti cumulativi dei 60 anni di età e dei 30 anni di servizio.” (DTF 117V 229)
Nel caso concreto l’Alta Corte si è così espressa:
" Consid. 2.5 (…)
Secondo la più recente giurisprudenza del Tribunale federale, le pretese pecuniarie dei funzionari non divengono diritti acquisiti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, è disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, l'evoluzione della legislazione medesima. Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisca i rapporti una volta per tutte e li sottragga agli effetti dell'evoluzione della legge stessa, oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (DTF 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid. 1a, DTF 101 Ia 445 consid. 2a; cfr. pure DTF 112 V 395 consid. 3d e sentenza del Tribunale federale 30 settembre 1988 in re W., pubblicata in SZS 1989 pag. 313).
Nella fattispecie queste due ultime ipotesi non si sono verificate, se non nella misura in cui l'art. 61 della legge cantonale al cpv. 2 vieta la modificazione delle prestazioni in precedenza erogate. Infatti, in nessun testo della legge è ravvisabile una disposizione che stabilisca l'immutabilità delle pretese dell'interessato, né il ricorrente ha tentato di dimostrare che al momento dell'assunzione gli fosse stata attribuita individualmente l'assicurazione che il suo diritto a pensione sarebbe maturato in ogni modo al compimento del 40o anno di servizio e men che meno che questa circostanza fosse stata il seguito di una particolare pattuizione.
Poiché i diritti vantati dal ricorrente non rientrano nel novero di quelli acquisiti, non si pone il problema se, ai sensi della giurisprudenza, la loro modificazione sia possibile solo per atto legislativo, di interesse pubblico e dietro pieno risarcimento (DTF 113 Ia 362 consid. 6b, DTF 106 Ia 168), ciò a prescindere dal fatto, per quel che concerne il risarcimento, che la richiesta sarebbe comunque stata irricevibile perché in tutti i modi sulla stessa la Cassa non si è pronunciata, né a titolo preventivo né in corso di vertenza.
c) Il Tribunale federale ha comunque soggiunto nella medesima suddetta giurisprudenza che in quanto le pretese pecuniarie dei funzionari non configurano dei diritti acquisiti, esse vanno tutelate qualora il legislatore, modificando l'ordinamento, le leda in modo arbitrario o in violazione del principio della parità di trattamento. Dall'art. 4 Cost. si deduce direttamente essere escluso che simili diritti siano arbitrariamente modificati, successivamente annullati o limitati nella loro sostanza e che senza particolare giustificazione si intervenga unilateralmente nei confronti di singoli beneficiari o di gruppi determinati (DTF 106 Ia 169 consid. 1c, 101 Ia 446 consid. 2a e sentenze ivi citate).
In queste ipotesi resta da esaminare se nella revisione legislativa del 1963 (quella mediante la quale vennero reintrodotti i criteri cumulativi, irrilevante essendo ai fini del giudizio la modifica del 1976 che ha abbreviato i termini di durata dell'impiego) sia ravvisabile arbitrio o violazione del principio della parità di trattamento, con conseguenza di particolari oneri per singoli titolari di diritti o gruppi degli stessi.
Ora, nel 1963 venne introdotto il principio del pensionamento anticipato, per tutti i dipendenti dello Stato, irrilevante se docenti o altri funzionari, sostituendo al criterio alternativo, 65 anni d'età oppure 40 anni di servizio, quello cumulativo dei 60 anni di età e dei 40 anni di servizio (art. 40 della legge 9 luglio 1963). La modificazione ha, da un lato, sfavorito i dipendenti che prima del 60o anno avessero compiuto 40 anni di servizio, ma, dall'altro, ha favorito quelli che avessero prestato 40 anni di servizio tra il 60o e il 65o anno d'età. Dagli atti legislativi risulta che il testo dell'art. 40 cpv. 2 era da interpretare con riferimento all'art. 30 concernente i supplementi fissi. Lo Stato, con la nuova regolamentazione, avrebbe assunto l'onere di versare pensione e supplemento fisso a chi si fosse ritirato prima del 65o anno. In sostanza, lo Stato avrebbe preso a carico il pagamento delle pensioni e dei supplementi fissi sino al momento in cui il beneficiario avesse maturato diritto alla rendita AVS (cfr. Messaggio 18 dicembre 1962 del Consiglio di Stato al Gran Consiglio concernente la legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato e dei docenti, Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria primaverile 1963, pag. 248). Solo dopo quel momento sarebbe iniziato l'obbligo della Cassa. Con ciò sarebbe stato alleggerito l'onere della Cassa medesima e nel contempo aumentato quello dello Stato, in misura comunque relativa ritenuto che non avrebbe dovuto pagare l'interesse sul capitale della Cassa ricevuto a titolo di mutuo. Prestazioni in precedenza a carico in parte della Cassa e in parte dello Stato sarebbero state assunte tutte da quest'ultimo. In tale ambito la Commissione della gestione propose che il diritto al supplemento fisso previsto dal 1o gennaio, rispettivamente dal 1o luglio, dopo il pensionamento, valesse per i docenti dal 1o settembre (cfr. Rapporto 27 giugno 1963 della Commissione della gestione sul messaggio del Consiglio di Stato 18 dicembre 1962, op.cit., pag. 285 segg.). Questa proposta è stata fatta propria dal legislatore.
La modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione di carattere generale.
In sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi che certo non può essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio di parità di trattamento. (DTF 117 V 234-237)”
La dottrina sottolinea che è più facile per le prestazioni già in corso divenire diritti acquisiti piuttosto che per le rendite in aspettativa (Aebi-Müller, Die Drei Säulen der Vorsorge und ihr Verhältnis zum Güter- und Erbrecht des ZGB, in: successio – Zeitschrift für Erbrecht 2009, p. 19; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2020, n. 1244; Kieser, op. cit., pag. 298 e seg.; Konrad/Lauener, op. cit., n. 72 ad art. 50 LPP; Stauffer, op. cit., n. 1902: “Stellen laufende Rentenansprüche in der Regel wohlerworbene Rechte dar, in die nicht eingegriffen werden darf und die einer Reglementsänderung entgegenstehen, verhält es sich mit den Annexleistungen anders. Als Annexleistung gelten dabei jene Leistungen, die von einer bereitts laufenden Alters- oder Invalidenrente abgeleitet werden. Solche Annexleistungen gelten als Anwartschaften, denn der sie begründende Leistungsfall ist noch nicht eingetreten. Damit kann durch eine Reglementsänderung in diese Ansprüche eingegriffen werden. Das führt dazu, dass die laufende Leistung nach dem im Zeitpunkt des eintritts des Leistungsfalls in Kraft stehenden früheren Reglement geleistet wird, davon abgeleitete Renten jedoch nach neuem Reglement. So kann beispielsweise die Höhe der Hinterlasenenrente beim Tod eines Altersrentenbezügers durch eine Reglementsrevision geändert werden, wenn der Leistungsfall Tod des Altersrentners noch nicht eingetreten ist.”. (…)” (pag. 15-17)
(sul tema cfr. pure STCA 34.1997.47 del 18 agosto 1998 pubblicata in RDAT I-1999 p. 29; DTF 127 V 255-256; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).
Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (cfr. DTF 138 V 366 consid. 6.1 p. 372, 117 V 229, giurisprudenza confermata da ultimo nella SF 9C_674/2014 del 24 aprile 2015, cfr. anche SZS 1994 p. 379 consid. 6b e DTF 115 V 235 consid. 5b).
La revoca di tali diritti è possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA 34.1995.63 del 25 settembre 1996).
Al riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 p. 413 seg., il TF ha riconfermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:
" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.
Dans la mesure où elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235, 106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohler- worbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale 2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)." (SJ 2001 p. 416-417)
2.5.3. La legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto. Il Tribunale federale non privilegia alcun metodo di interpretazione, ma si ispira a un pluralismo pragmatico per ricercare il senso vero della norma; in particolare si fonda sulla comprensione letterale del testo solo se ne deriva senza ambiguità una soluzione materialmente giusta (cfr. STF 8C_823/2023 dell’8 luglio 2024, consid. 9.2; STF 9C_664/2023 del 24 giugno 2023, consid. 4.1; STF 8C_485/2023, 8C_510/2023 del 19 giugno 2024, consid. 7; STF 9C_141/2023 del 5 giugno 2024, consid. 4.1; STF 9C_705/2023 del 4 giugno 2024, consid. 3.2.1; STF 9C_169/2023 del 29 maggio 2024, consid. 5.1; STF 9C_48/2023 del 28 maggio 2024, consid. 1.5.2; DTF 150 V 12 consid. 4.1; DTF 139 V 254 consid. 4.1; 126 V 438; 125 V 130 e 180; 119 V 60 e 429; Pratique VSI 1933 p. 133 e 263; RAMI 1993 p. 132; RDAT I-1997 p. 40; Imboden/ Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre chung, no. 21b IV).
Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 consid. 5a.; 118 Ib 191 consid. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 consid. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 consid. 5b, 527 consid. 2b).
In particolare, a proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:
" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."
(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)
2.5.4. Nella presente fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria art. 24 LIPCT stabiliscono che "i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti" (cpv. 1) e che "gli eventi coperti dall’Istituto di previdenza che si verificano dopo l’entrata in vigore della legge sono regolati secondo le nuove disposizioni " (cpv. 2).
Riguardo all’art. 24 (riprodotto integralmente al consid. 2.5.1) il Consiglio di Stato nel già citato Messaggio n. 6666 ha rilevato quanto segue:
Cpv. 1, 2:
" I cpv. 1 e 2 vengono inseriti nella norma transitoria per garantire il principio fondamentale relativo ai diritti acquisiti con le precedenti disposizioni e in base al principio secondo il quale tutti i pensionamenti soggiacciono alle disposizioni per le quali sono stati pronunciati."
Cpv. 3:
" Viene sancito il principio secondo il quale il nuovo piano assicurativo viene applicato a tutti gli assicurati attivi al 1° gennaio 2013, ritenuto che per gli assicurati con 50 anni e più di età vale comunque la garanzia data."
Cpv. 4:
" Viene esplicitata la modalità di calcolo della garanzia delle aspettative data al 31 dicembre 2012."
Cpv. 5:
" Il cpv. 5 conferma che i calcoli allestiti al 31 dicembre 2012, saranno mantenuti a partire dal 1°gennaio 2013 a dipendenza del momento in cui l’assicurato chiederà il pensionamento.
Vengono indicati i coefficienti attuariali validi per l’onere a carico dei datori di lavoro e degli assicurati, per coloro che beneficiano delle garanzie al 31.12.2012."
Cpv. 6:
" Si specificano i casi in cui l’importo garantito secondo i cpv. 4 e 5 possono essere modificati a partire dal 1. gennaio 2013."
Cpv. 7:
" Viene data la garanzia della possibilità di capitalizzazione dell’importo acquisito al 31 dicembre 2012 secondo la specifica tabella."
Cpv. 8:
" Al cpv. 8 si riprende il principio della capitalizzazione delle rendite di poco conto, d’altra parte garantito anche nel nuovo piano."
Cpv. 9:
" Si specifica che il supplemento sostitutivo AVS/AI considerato al 31 dicembre 2012 viene adeguato all’adeguamento della rendita AVS/AI, con le stesse modalità adottate nel nuovo piano assicurativo in primato dei contributi."
Cpv. 10:
" Viene mantenuta la garanzia dell’esonero per questi assicurati che nel vecchio diritto sono stati esonerati dal pagamento del contributo. Considerato che per questi assicurati l’importo della pensione non verrà più aumentato (40 anni al 100% di contribuzione) questa garanzia è giustificata.
L’esonero vale anche per il datore di lavoro."
Cpv. 11:
" Si è reso necessario prevedere questa norma transitoria per mantenere il diritto di affiliazione per gli assicurati individuali al 31 dicembre 2012, indipendentemente che svolgono un’attività indipendente o dipendente, perché il nuovo diritto prevede il mantenimento dell’assicurazione solo per quelli che hanno attività indipendente. Questa modifica si è resa necessaria per rendere congruente la disposizione cantonale con quella federale sul libero passaggio (LFLP)."
Cpv. 12:
" Questa disposizione transitoria si giustifica col fatto che al 1° gennaio 2013 si dovrà ricalcolare la riserva matematica dei pensionati a valuta 31 dicembre 2012."
Cpv. 13:
" Al fine di garantirne la gestione ordinaria e la preparazione del nuovo ordinamento, e della nuova organizzazione, è necessario prevedere una norma transitoria che mantiene in carica gli attuali Organi direttivi sino all’entrata in funzione di quelli nuovi."
Cpv. 14:
“Con le nuove disposizioni che entrano in vigore al 1°gennaio 2013 si rende necessaria la formalizzazione dell’assunzione da parte dell’Istituto di previdenza dei rapporti d’impiego degli attuali dipendenti." (messaggio p. 52-54)
In particolare con riferimento alla garanzia per gli assicurati con 50 anni di età e più alla fine del 2012, ribadite le modalità di passaggio al nuovo piano degli assicurati attivi nel senso che “per quanto riguarda gli affiliati attivi la prestazione di libero passaggio acquisita alla data del cambiamento del piano costituirà l’avere di vecchiaia iniziale nel nuovo piano assicurativo” (doc. 23 p. 100), in seguito il conto avere di vecchiaia venendo poi adeguato, il Messaggio 6666 (pag. 98-99) precisa che:
" 2.1.9 Le garanzie per gli assicurati con 50 anni di età e più
Si premette che per tutti gli assicurati al 1 gennaio 2013 verrà applicato il nuovo piano assicurativo in primato dei contributi.
Ritenuto che il rapporto fra assicurato e il proprio Istituto di previdenza deve fondarsi su un principio di buona fede è stata studiata una puntuale norma transitoria per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012.
A sostegno ulteriore di questa misura che va a favore degli assicurati ma anche dell’istituto di previdenza stesso vi è il fatto che una buona parte di questi assicurati ha già perlomeno raggiunto il primo limite di pensionamento, per cui questi assicurati potrebbero chiedere il pensionamento secondo il diritto vigente.
Di conseguenza, nel caso in cui ci dovesse essere un massiccio “esodo” di queste persone verso un pensionamento prima dei 65 anni, oltre che comportare nell’immediato evidenti difficoltà organizzative allo Stato e ai diversi datori di lavoro, comporterebbe un importante aggravio finanziario all’Istituto di previdenza, ritardando nel tempo il progetto di risanamento.
Bisogna inoltre considerare che se un assicurato che ne ha diritto rinvia il pensionamento anche solo di un anno, l’Istituto di previdenza ne trae un vantaggio finanziario.
Nel dettaglio si precisa che la garanzia consiste nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo. Per ogni assicurato sarà determinato l’importo in franchi garantito anno per anno dai 58 ai 65 anni.
Al momento del pensionamento effettivo verrà comparato l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi, con l’importo garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012. All’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento. Il supplemento sostitutivo AVS/AI seguirà per contro l’evoluzione delle rendite AVS.
L’esempio di simulazione allegato indica in modo dettagliato le aspettative garantite con le prestazioni secondo il nuovo diritto.
L’evoluzione degli stipendi tiene conto di una indicizzazione annuale dovuta al rincaro dell’1,5%. Nel caso concreto lo stipendio iniziale al 01.01.2013 è di CHF 132’107.00, a 58 anni (2014) è di CHF 134'089.00, a 60 anni (2016) è di CHF 138'142.00, mentre a 65 anni (2021) è CHF 148'818.00.
Sul conto avere di vecchiaia viene accreditato al 01.01.2013 (data ipotizzata del cambiamento) il valore della prestazione di libero passaggio acquisita al 31.12.2012. In seguito il conto avere di vecchiaia viene alimentato con i bonifici Lcpd e con gli interessi. (…)”
(cfr. punto 2.1.9 all’Allegato 2 per informare denominato “Le caratteristiche del nuovo piano assicurativo in primato dei contributi”)
Successivamente viene inoltre precisato che:
" 2.2.3 Le pensioni di vecchiaia per gli assicurati che beneficiano delle garanzie (assicurati che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni)
Come illustrato al punto 2.1.9 per gli assicurati che al momento del cambiamento hanno 50 anni e più di età è stata prevista una specifica norma transitoria, che prevede la garanzia dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento.
Prima di entrare nel dettaglio delle cifre è opportuno rilevare che la norma transitoria così come pensata, ha un’importanza rilevante per gli assicurati già in età di pensionamento o perlomeno vicini al primo limite di pensionamento. Più l’età dell’assicurato si allontana dall’età di pensionamento, tanto più lo scopo della norma transitoria perde della sua importanza e potrà, verosimilmente accadere che nel tempo le prestazioni derivanti dal nuovo piano assicurativo in primato dei contributi, al momento del pensionamento effettivo risultino superiori. In definitiva questo è lo scopo della garanzia proposta, e cioè quello di tutelare maggiormente chi si trova in età di pensionamento o vicino al pensionamento. Si auspica tra l’altro, anche nell’interesse dell’Istituto di previdenza il rinvio del pensionamento ad un’età superiore.
Nell’analizzare l’effetto delle garanzie per coloro che alla data del cambiamento del piano hanno più di 50 anni bisogna distinguere tra affiliati prima del 1.1.1995 e affiliati dopo l’1.1.1995. Per i beneficiari delle garanzie è stato ipotizzato un aumento annuo dello stipendio assicurato dell’1,5% pari al rincaro previsto.
Affiliati dopo l’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Per questi assicurati le garanzie limitano in modo molto importante la riduzione della pensione attesa rispetto al piano attuale. Per questa categoria di assicurati man mano che ci si avvicina all’età AVS il nuovo piano si avvicina alla pensione garantita e può anche essere superiore.
(…).
Di principio più l’assicurato è vicino ai 50 anni alla data del cambiamento del piano, e maggiore sarà la riduzione attesa della pensione alle diverse età di pensionamento. Con il pensionamento a 60 anni risulta una riduzione maggiore rispetto al pensionamento a 62 anni. Ciò è dato dal fatto che per il pensionamento a 60 anni l’attuale piano riserva condizioni più vantaggiose rispetto al pensionamento a 62 anni.
Affiliati prima dell’1.1.1995 con più di 50 anni alla data di cambiamento del piano
Anche con le garanzie la riduzione della pensione rispetto al piano attuale è rilevante per gli assicurati ultracinquantenni alla data del cambiamento del piano affiliati prima dell’1.1.1995.
In cifra assoluta questi assicurati raggiungono comunque ancora delle prestazioni pensionistiche sicuramente interessanti.”
(pag. 104-105)
Al Messaggio di Legge è pure stato allegato il Progetto di regolamento di previdenza, nel contenuto sostanzialmente corrispondente alla versione del 17 ottobre 2013 poi entrata in vigore retroattivamente al 1. gennaio 2013, ritenuto che l’approvazione dello stesso e dello statuto erano di competenza del neo costituito organo supremo dell’istituto di previdenza.
Nel Rapporto di maggioranza della Commissione gestione finanze del 23 ottobre 2012 sul Messaggio n. 6666 è riprodotta la seguente domanda del gruppo PS del 14 agosto 2012:
" Da quanto abbiamo potuto dedurre dal messaggio, gli impiegati e i docenti assunti prima del 1. gennaio 1995 e con meno di 50 anni al 1.1.2013 sono quelli colpiti dai maggiori peggioramenti introdotti dal nuovo piano assicurativo: le loro perdite sulla rendita di vecchiaia a 60 anni rispetto al piano attuale (se tutto dovesse andare bene) ammontano al 16-20%! Quali soluzioni si possono introdurre per dimezzare le perdite per questi 650 assicurati.”
e la relativa risposta del Consiglio di Stato tramite Risoluzione governativa n. 4178 del 22.8.2012:
" Il piano di risanamento allestito in collaborazione con il perito ha quale obiettivo principale il risanamento della CPDS sull'arco di 39 anni. Inoltre il piano assicurativo della CPDS dovrà prevedere prestazioni per le quali esiste il relativo finanziamento.
Pertanto, al momento attuale, non vi sono ulteriori spazi di miglioramento delle prestazioni, oltre all'aumento degli accrediti di vecchiaia (+1 % per rapporto alla proposta del 2010 della Commissione della CPDS) da noi deciso.
Nel progetto del messaggio è prevista una specifica norma transitoria per tutelare le persone con 50 anni e più d'età, che prevede la garanzia delle prestazioni acquisite alle diverse scadenze di pensionamento (58 anni fino a 65 anni) calcolate al 31 dicembre 2012.
Questa norma transitoria è stata concepita secondo il principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di previdenza, nel senso che quest'ultimo non dovrebbe modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che progressivamente si avvicina all'età che dà diritto al pensionamento o al prepensionamento o che già ha un'età che gli permetterebbe di far capo a queste possibilità. Questa garanzia è stata estesa fino all'età di 50 anni per un motivo oggettivamente sostenibile. Infatti, qualora un assicurato volesse completare le prestazioni pensionistiche della CPDS con una copertura individuale aggiuntiva (ad esempio costituendo un terzo pilastro) deve poter disporre di un lasso di tempo adeguato allo scopo.
Un'estensione ulteriore delle garanzie a favore degli assicurati attuali metterebbe a rischio l'equilibrio del nuovo piano assicurativo allestito con notevole impegno dalla Commissione della CPDS, con il supporto del perito.
Con queste argomentazioni riteniamo quindi che spingersi oltre a quanto già previsto, a parere di questo Consiglio non è giustificato e ragionevolmente non proponibile. Può servire inoltre rammentare che i vari interventi di riforma parziale succedutisi in passato hanno creato delle disparità di trattamento fra i vari assicurati (ad esempio fra gli assicurati affiliati alla CPDS prima dell'1.1.1995 e quelli affiliatisi a decorrere da tale data). Ne consegue che un nuovo piano assicurativo che non conosce simili disparità di trattamento previdenziale fra assicurati inevitabilmente comporta cambiamenti diversi fra le varie categorie di assicurati.”
Nel Rapporto di maggioranza della Commissione gestione finanze del 23 ottobre 2012 sul Messaggio n. 6666 è riprodotta anche la seguente domanda:
" Domanda su questioni tecniche relative alla legge sull’IPDS
Art. 24 [Norma transitoria]
Si gradirebbe ricevere spiegazioni dettagliate e concrete circa l’applicazione delle norme transitorie (di natura estremamente tecnica).”
e la relativa risposta dell’Amministrazione della CPDS del 21 settembre 2012:
" Per gli assicurati che al 31.12.2012 avranno compiuto 50 anni e più di età verrà calcolato l'importo di pensione che costituirà la garanzia di diritto, per rapporto alla pensione che verrà stabilità alle diverse scadenze di pensionamento secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Il calcolo avverrà sulla base dello stipendio determinante stabilito al 31.12.2012 (media di 10 anni), computando il numero di anni alle diverse scadenze (58 annui fino a 65 anni), e proiettando il grado di occupazione valido al 31 dicembre 2012, anche qui alle diverse scadenze (58 anni fino a 65 anni). L'importo così ottenuto sarà "congelato" e quindi non sarà più modificato. AI momento del pensionamento effettivo questo importo sarà comparato con quello ottenuto secondo il nuovo piano assicurativo. L'assicurato avrà diritto all'importo superiore. Per rispondere in modo concreto vi alleghiamo un calcolo esplicativo.”
Nel Rapporto di maggioranza è stato pure proposto di introdurre all’art. 24 un nuovo cpv. 15 relativo alla quota di coordinamento (cfr. pag. 27, pag. 29 e pag. 39).
Nel Rapporto di minoranza della Commissione della gestione e delle finanze del 23 ottobre 2012 non vi è nessun riferimento alla questione della pensione garantita ai dipendenti più anziani attraverso la norma transitoria.
Il dibattito sulla nuova LIPCT si è svolto in Gran Consiglio il 5 novembre (Seduta XXVI) e il 6 novembre 2012 (Seduta XXVII).
La questione che qui ci interessa non è stata oggetto di discussione e/o approfondimenti.
Nei relativi Verbali figurano soltanto alcuni riferimenti alla tutela dei dipendenti più anziani in generale (cfr. intervento di P. Kandemir Bordoli “… un’applicazione uniforme e simultanea del nuovo piano assicurativo a tutte le categorie di assicurati attivi sarebbe da evitare in quanto penalizzerebbe ingiustamente chi ha accumulato minori contributi – per ragioni indipendenti dalla propria volontà – nell’arco dell’attività lavorativa fino all’entrata in vigore del nuovo piano.”, pag. 2752; intervento di G. Guidicelli “Ci sarà anche un effetto indiretto sulle finanze della CPDS che dovrà garantire i diritti acquisiti agli assicurati con più di cinquant’anni di età”, pag. 2757; intervento di L. Sadis “… è sufficiente far presente che la Commissione ha cercato di distribuire equamente i sacrifici tra il Cantone, gli enti esterni, gli assicurati attivi e i pensionati e ha elaborato un piano assicurativo capace di fornire buone prestazioni e di garantire una tutela delle aspettative di rendita degli assicurati più prossimi all’età del pensionamento.”, pag. 2785-2786; intervento di S. Lurati “Si tratta di prestazioni che sono state promesse alla sottoscrizione del contratto di assunzione, motivo per cui i pensionati e i pensionandi vanno penalizzati il meno possibile.”, pag. 2793).
L’art. 24 LIPCT è stato approvato dal Gran Consiglio senza alcuna discussione (Verbale XXVII del 6 novembre 2012, pagg. 2795 e 2801-2802).
Per completezza va ricordato che dopo la revisione legislativa del 2012, il Consiglio di Stato ha sottoposto al Gran Consiglio in data 15 gennaio 2020 il Messaggio n. 7784 denominato “Attribuzione all’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500 mio per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct” nel quale a pag. 2 viene spiegato che:
" (…) scopo di questo Messaggio è di sottoporvi la richiesta della concessione di un contributo supplementare di finanziamento di CHF 500 mio a favore dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino. La richiesta è motivata dal fatto che le garanzie di pensione accordate agli assicurati più anziani, entrate in vigore l’1.1.2013, nel quadro della grande riforma dell’Istituto di previdenza cantonale votata dal vostro Consiglio il 6 novembre 2012, hanno avuto un costo supplementare di (quantomeno) CHF 500 mio rispetto a quanto al tempo previsto. Il motivo di questo maggior costo è principalmente dovuto alla riduzione del tasso tecnico (“tasso di sconto”) sceso dal 2014 al 2017 dal 3.50% all’attuale 2.00%. Non può neppure essere escluso che il Consiglio di Amministrazione dell’IPCT debba vedersi costretto ad un ulteriore abbassamento del tasso tecnico. (…)”
Il 12 aprile 2022 il Gran Consiglio ha accolto con 69 sì, 5 no e 1 astensione, le conclusioni del rapporto n. 7784 R / 7784 C R del 29 marzo 2022 della Commissione gestione finanze Ø sul messaggio 15 gennaio 2020 concernente l’attribuzione dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (IPCT) di un contributo integrativo di CHF 500 milioni per la copertura del costo supplementare delle garanzie di pensione concesse agli assicurati con più di 50 anni nell’ambito della riforma dell’IPCT entrata in vigore il 1° gennaio 2013; nuovo cpv. 5 dell’art. 16 della Lipct Ø sul rapporto complementare al messaggio 30 settembre 2021 relativo all’ipotesi di una riserva di contributi del datore di lavoro (RCDL).
Il 12 luglio 2023 il Consiglio di Stato ha adottato il Messaggio n. 8302 e relativo alla “Modifica parziale della LIPCT – introduzione di misure di compensazione per attenuare gli effetti sulle future pensioni dovuti alla riduzione dei tassi di conversione, e alcuni adattamenti tecnici aggiuntivi”.
Nella sua Introduzione il Consiglio di Stato si è così espresso:
" Con effetto 01.01.2024, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito IPCT) prevede di implementare una riduzione progressiva delle aliquote di conversione utilizzate per il calcolo delle pensioni erogate, in quanto il loro ammontare attuale è troppo elevato in relazione ai parametri tecnici che vanno presi in considerazione per determinarle. Tali parametri sono essenzialmente le tavole di mortalità (attualmente IPCT usa le tavole VZ 2020 generazionali) ed il tasso tecnico (attualmente fissato al 2%). Come comunicato dall’IPCT, la riduzione avrà luogo su di un periodo di 8 anni e sarà meno severa di quanto inizialmente ipotizzato grazie soprattutto alla leggera ripresa dei tassi di interesse in atto dal 2022.
Tale intervento non intacca il livello finale del capitale di vecchiaia accumulato dalle persone assicurate al momento del loro ritiro dalla vita attiva, ma riduce il livello della pensione annua, visto che l’aliquota di conversione è proprio il tasso percentuale che trasforma il capitale accumulato in una rendita vitalizia.
Così come avvenuto presso la stragrande maggioranza degli Istituti di diritto pubblico cantonali in Svizzera, Il Consiglio di Stato intende mitigare l’effetto di tale riduzione, agendo in modo da permettere alle persone affiliate ad IPCT di accumulare un capitale di vecchiaia accresciuto, grazie all’introduzione di nuovi contributi supplementari destinati allo scopo (aumento degli accrediti di vecchiaia) che saranno posti a carico sia dei datori di lavoro, sia delle persone assicurate.
Con questa misura, di competenza delle Istituzioni politiche cantonali, viene raggiunto l’obiettivo di permettere alle persone con una carriera completa davanti a sé (40/45 anni di contributi) di non subire praticamente alcuna riduzione della rendita di vecchiaia. In altre parole si intende preservare l’attuale obiettivo di rendita, pari a poco più del 47% dell’ultimo stipendio assicurato circa. La soluzione proposta è frutto delle trattative svolte nella primavera del corrente anno tra una delegazione del Consiglio di Stato (composta dai Consiglieri Vitta, Gobbi e dalla consigliera Carobbio, succeduta a Manuele Bertoli all’inizio della nuova legislatura) e le Organizzazioni del personale riconosciute.
La soluzione proposta permette di mantenere le prestazioni erogate da IPCT in una discreta media tra gli Istituti di previdenza di diritto pubblico, rilevando che molti di essi sono in grado di erogare prestazioni più elevate.
Nel contempo, l’Organo supremo dell’Istituto (chiamato Consiglio di amministrazione nel caso di IPCT) ha deciso di adottare delle misure supplementari di propria competenza, per garantire anche alle persone assicurate meno giovani (e dunque senza più un periodo contributivo pari a una carriera completa davanti a sé) di subire una riduzione della rendita sopportabile, quantificata in un massimo del -2%, a condizione che le misure implementate dall’Istituto vengano accompagnate anche dalle misure oggetto del presente messaggio.
Senza le misure contenute nel presente messaggio, invece, le sole misure di competenza degli organi di IPCT permetterebbero di contenere le perdite sulle rendite annue fino a un massimo del -15% circa.
Dunque il presente messaggio non contiene nuove misure aggiuntive di carattere generale per il risanamento di IPCT, bensì misure specifiche a sostegno del livello delle pensioni delle persone assicurate. I due temi non vanno confusi o sovrapposti.
Per un istoriato relativo all’evoluzione generale dell’Istituto rimandiamo ai M 6666 e M 7784 sottoposti la parlamento in tempi diversi a partire dal 2012, e ai relativi rapporti commissionali. La situazione generale dell’Istituto viene in ogni caso monitorata costantemente dagli organi competenti: il cammino di finanziamento, che dovrà portare ad un grado di copertura dell’85% prosegue, pur se lentamente, ed il Perito in materia di previdenza professionale dell’IPCT ne ha attestato la compatibilità con le misure qui presentate. Il cattivo andamento dei mercati finanziari nel 2022, e l’impossibilità pratica di implementare le misure auspicate con l’evasione del M 7784 da parte del Parlamento cantonale, non hanno finora permesso dei decisi passi in avanti.”
(Messaggio n. 8302 pag. 1-2)
Il 17 ottobre 2023 il Gran Consiglio ha adottato la revisione della Legge sull’istituto di previdenza del Canton Ticino (LIPCT) con 54 favorevoli, 23 contrari e 3 astensioni, modificando, in particolare l’art. 11 della LIPCT, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2025:
" Art. 11 cpv. 3, 4, 5, 6 e 7
3 Per gli assicurati con meno di 20 anni d’età, che ancora non pagano contributi per la pensione di vecchiaia, è prelevato un contributo pari al 2.2% dello stipendio assicurato, di cui 1.3% a carico dei datori di lavoro e 0.9% a carico degli assicurati.
4 Il contributo straordinario ammonta al 4% dello stipendio assicurato ed è a carico dei datori di lavoro.
5 Il contributo di risanamento ammonta al 3% dello stipendio assicurato, è a carico dei datori di lavoro e viene prelevato fino al 31 dicembre 2051.
6 In aggiunta al contributo ordinario di cui al cpv. 2 può venire prelevato un contributo supplementare che ammonta al massimo al 4% dello stipendio assicurato ed è interamente destinato a incrementare gli accrediti di vecchiaia fissati nel regolamento di previdenza. Il Consiglio di Stato, su proposta dell’organo supremo dell’Istituto, ha la competenza di fissare l’ammontare effettivo del contributo supplementare all’interno della forchetta prevista. Il Consiglio di Stato, consultate le organizzazioni sindacali riconosciute, decide pure la ripartizione del suo finanziamento tra datori di lavoro ed assicurati, tenuto conto che la partecipazione minima a carico degli assicurati ammonta al 50% del contributo supplementare, quella massima al 70%.
7 abrogato.”
In una sentenza 1C_613/2023 del 12 marzo 2024, il Tribunale federale ha respinto un ricorso contro la clausola di refendibilità obbligatoria della modifica parziale della legge.
La modifica della LIPCT è stata sottoposta al popolo che l’ha approvata il 9 giugno 2024 con il 50,50% di favorevoli e 49,5% di contrari (tasso di partecipazione del 49,30%) cfr. www.votazioni.ti.ch).
2.5.5. Dall’esame dei lavori preparatori, questo Tribunale constata che il legislatore nel 2012, nell'ambito della modifica dell’istituto di previdenza dei dipendenti cantonali e della relativa legge, come aveva già fatto in passato in occasione delle modifiche precedenti della Lcpd, ha prestato particolare attenzione ai diritti acquisiti per quanto riguarda le pensioni in essere al momento del cambiamento.
Ha quindi innanzitutto riconosciuto il carattere di diritti acquisiti, secondo le precedenti disposizioni, in relazione alle prestazioni (in particolare: la pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le precedenti disposizioni legali (cfr. art. 24 cpv. 1 della Legge).
Le prestazioni già acquisite dai beneficiari di pensione al momento dell’introduzione del nuovo piano assicurativo, sono quindi state garantite nel loro ammontare nominale (Messaggio, nr. 6666 p. 100). Il cpv. 2 esplicita poi il principio generale per il quale con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli eventi successivi soggiacciono a queste ultime.
D’altra parte, tramite l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (art. 24 cpv. 4 LIPCT), il legislatore ha voluto tutelare gli assicurati già cinquantenni o oltre, ossia quelli più prossimi al pensionamento, mediante una garanzia finalizzata a limitare in modo importante la riduzione della pensione prospettata rispetto al piano precedente.
Questa scelta è del tutto legittima.
Nella già citata sentenza pubblicata in SJ 2001 p. 413 il Tribunale federale, in un contesto diverso ma che presenta delle analogie con il caso che ci occupa, aveva ricordato che:
" Le législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)
Il legislatore ticinese, per quanto riguarda gli assicurati che al 31 dicembre 2012 avevano già 50 anni e più non ha quindi definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235 e RDAT I-1997 pag. 42), bensì unicamente su uno specifico punto (quello dell’importo della pensione) l'ha sottoposto, alle vecchie disposizioni legali.
Più specificatamente, la legge contempla una puntuale norma transitoria “per garantire alle varie scadenze di pensionamento l’importo in franchi acquisito al 31 dicembre 2012” (cfr. Messaggio n. 6666, p. 98). Tale garanzia consiste esplicitamente “nell’importo della pensione risultante alla data del cambiamento del piano, in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre antecedente l’introduzione del nuovo piano assicurativo” (cfr. Messaggio n. 6666 p. 98).
Il privilegio legale consiste, ancora, nella garanzia “dell’importo di pensione acquisito alle diverse età calcolate al 31 dicembre dell’anno antecedente il cambiamento” ossia al 31 dicembre 2012 (cfr. Messaggio n. 6666 p. 104), ritenuto come l’importo garantito secondo il cpv. 4 risulta “dai calcoli allestiti al 31 dicembre 2012” (Commento al cpv. 5 dell’art. 24; cfr. Messaggio n. 6666, p. 53).
In altre parole: nel caso di assicurati attivi alla data dell’entrata in vigore della nuova legge, l'importo di pensione oggetto di garanzia è quello stabilito al 31 dicembre 2012 sulla situazione acquisita e presente a quel momento e con le proiezioni alle diverse scadenze di pensionamento; in seguito potranno rispettivamente dovranno essere presi in considerazione i cambiamenti derivanti dal cpv. 6 dell'art. 24 LIPCT.
Al momento del pensionamento effettivo verrà dunque comparato tale importo di pensione (garantito secondo il diritto vigente al 31 dicembre 2012) con l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi e all’assicurato verrà riconosciuto l’importo maggiore, con l’aggiunta del supplemento sostitutivo AVS/AI valido in quel momento (cfr. anche Messaggio n. 6666 p. 98).
2.5.6. Nel caso in esame, ritenuto come AT 1 al 31 dicembre 2012 fosse affiliato all’IPCT ed avesse più di 50 anni, l’istituto convenuto ha comparato l’importo annuo di pensione garantito dall’art. 24 cpv. 4 LIPCT, stabilito al 31 dicembre 2012, con l’importo di diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi. Considerato come l’importo di pensione annuo garantito, corrispondente a fr. 52'111, risultasse superiore a quello calcolato secondo il nuovo piano assicurativo (nel quale per ottenere una rendita annua di vecchiaia di fr. 52'111 sarebbe stato necessario un avere di vecchiaia di fr. 839'146.55 a fronte dei 785’370 accumulati dall’assicurato al momento del pensionamento), al fine di determinare la prestazione di vecchiaia residua di AT 1, tenuto conto della sua volontà di percepire parte della pensione (fr. 300'000) sottoforma di capitale, ha proceduto alla capitalizzazione dell’importo della rendita di vecchiaia garantito dall’art. 24 cpv. 4 LIPCT, secondo l’art. 24 cpv. 7 della Legge.
In data 1° dicembre 2022 l’allora Capoufficio previdenza dell’IPCT ha fornito le ulteriori seguenti precisazioni riguardo al calcolo effettato:
" (…) L'art. 24 cpv. 7 Lipct prevede i fattori applicabili in caso di capitalizzazione di una parte della pensione di vecchiaia secondo la norma transitoria al momento del pensionamento. Questi
fattori corrispondono a quelli che erano già applicabili fino al 31.12.2012 sulla cui base è stata calcolata fa sua pensione di vecchiaia ex art. 24 Lipct. Le alleghiamo per sua informazione
l'estratto dell'art. 13a che regolava la capitalizzazione della pensione di vecchiaia fino alla fine del 2012. Come può leggere, la capitalizzazione della pensione di vecchiaia corrispondeva alla riserva matematica acquisita della pensione di vecchiaia alla data del
pensionamento. Visto che la pensione vedovile in aspettativa corrisponde al 50% della pensione di vecchiaia, matematicamente il fattore della pensione vedovile in aspettativa dev'essere ridotto al 50% (la riserva matematica di una pensione di vecchiaia corrisponde in effetti al seguente calcolo: (R x vav) + (S x vas), laddove R è la pensione di vecchiaia, vav il valore attuale (attuariale) di una pensione di vecchiaia,- S è la pensione vedovile in aspettativa (ossia, nel caso di chi beneficia di una pensione di vecchiaia ex art. 24 Lipct, pari al 50% della pensione di vecchiaia) e vas il valore attuale (attuariale) di una pensione vedovile in aspettativa (vav e vas sono i valori che ritrova sia nell’art. 13a allegato che nell'art. 24 cpv. 7 Lipct)). Per quanto attiene la proporzionalità da lei accennata, premesso che la capitalizzazione della pensione di vecchiaia al momento del pensionamento (art. 24 cpv. 7 Lipct) nulla ha a che fare con la modifica dell'importo di pensione garantita a seguito di
prelievo o rimborso per accesso alla proprietà o per divorzio (art. 24 cpv. 6 Lipct), vi è da segnalare che per poter usufruire di una pensione di vecchiaia nel primato dei contributi di CHF 52'111.00 è necessario un avere di vecchiaia di CHF 839'146.55 (CHF 52'111.00/ 6.21 * 100), mentre il suo avere di vecchiaia però era di soli CHF 785'370.00 al momento del pensionamento.” (cfr. doc. H)
Nel Rapporto di maggioranza della Commissione gestione e finanze sul Messaggio n. 6666 viene precisato quanto segue:
" Tabelle tecniche VZ 2010
Gli istituti di previdenza per il calcolo dei coefficienti attuariali (ad esempio il tasso di conversione) o per il calcolo del costo di determinate prestazioni (ad esempio per le prestazioni in caso di invalidità) utilizzano delle tabelle tecniche che vengono periodicamente aggiornate e che contengono la probabilità del verificarsi di determinati eventi che danno origine a prestazioni alle diverse età dell'assicurato (decesso, invalidità, probabilità che al decesso vi sia un coniuge, eccetera). Come la maggior parte degli istituti di previdenza di diritto pubblico, l'IPDS utilizzerà le tabelle tecniche VZ 2010.”
Da notare che attualmente l’IPCT utilizza le tabelle VZ 2020 (cfr. Consiglio di Stato, Messaggio n. 8302, introduzione, riprodotto alla consid. 2.5.4).
Sul tema cfr. F. Rein, “Tables de mortalité, mode d’emploi” in Prévoyance Professionnelle Suisse 07-24, pag. 30.
Il “vecchio” art. 13a del Regolamento della Cassa pensioni alle dipendenze dello Stato (CPDS) in vigore fino al 2012 ai cpv. 2 e 3 prevedeva che:
" 2In caso di capitalizzazione, secondo l’art. 17 cpv. 4e 5 Lcpd, l’importo corrisponde alla riserva matematica acquisita alla data del pensionamento.
3I tassi di conversione sono i seguenti:
Età Uomini Donne
Vecchiaia Vedovile Vecchiaia Vedovile
60 13.796 3.418 15.008 0.142
61 13.448 3.474 14.692 0.132
62 13.099 3.526 14.375 0.122
63 12.748 3.572 14,053 0.111
64 12.394 3.613 13.731 0.101
65 12.037 3.648 13.403 0.091
66 11.677 3.679 13.072 0.080
67 11.313 3.704 12.734 0.071
68 10.948 3.720 12.388 0.062
69 10.581 3.732 12.037 0.054
70 10.211 3.736 11.677 0.047”
Applicando la formula appena esposta l’IPCT ha determinato un totale di pensione di vecchiaia annua al pensionamento senza prelievo di capitale di fr. 52'111.--, una riduzione della pensione di vecchiaia di fr. 21'779.-- a seguito del versamento in capitale di fr. 300'000.-- (fr. 300'000 : 13,775).
Quest’ultimo elemento risulta dalla somma di 11,947 + 1,828, pari al 50% di 3,656.
All’assicurato è stato quindi attribuita una pensione di vecchiaia residua di fr. 30'332.-- (cfr. scritto dell’IPCT del 4 ottobre 2022, doc. F pag. 2).
L’attore contesta l’applicabilità di tale calcolo.
Egli sostiene che l’effetto negativo della capitalizzazione parziale sull’importo di vecchia garantito, conseguente al calcolo effettuato dall’amministrazione, non si fondi su alcuna base legale.
L’assicurato evidenzia ancora come nel caso di specie, l’effetto della modifica 1. gennaio 2021 dell’art. 39 RIPCT, il quale ha previsto una diminuzione dell’ammontare della rendita vedovile dai 2/3 al 50% della rendita di vecchiaia, sia contrario allo scopo dell’art. 24 LIPCT, avendo eroso in modo inammissibile il “vantaggio” garantito dalla Norma transitoria.
Oggetto del contendere è dunque la questione di stabilire come determinare la rendita di vecchiaia residua rispetto alla pensione garantita sulla base dell’art. 24 cpv. 4 e 5 della Norma transitoria, nel caso in cui l’assicurato abbia scelto la capitalizzazione di parte della sua rendita di vecchiaia secondo il cpv. 7 della medesima norma.
2.5.7. In una sentenza pubblicata in DTF 139 V 234 il Tribunale federale è stato chiamato a determinarsi sulla portata della garanzia dei diritti acquisiti secondo l’art. 25 della Legge su Publica (RS 172.222.1), anch’essa introdotta in occasione della modifica del piano in primato delle prestazioni ad un piano in primato dei contributi, avente il seguente tenore:
" (…)
Alle aktiven Versicherten, die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes das 55., aber noch nicht das 65. Altersjahr vollendet haben, haben Anspruch auf eine statische Besitzstandsgarantie im Umfang von 95 Prozent der nach bisherigem Recht im Alter von 62 Jahren erreichbaren Altersrente, mindestens aber auf die Altersleistungen nach diesem Gesetz. Erfolgt die freiwillige vorzeitige Pensionierung vor dem vollendeten 62. Altersjahr, so wird der garantierte Anspruch versicherungsmathematisch gekürzt. Die aus der Besitzstandsgarantie resultierenden Kosten trägt PUBLICA."
In quell’occasione l’Alta Corte è giunta alla conclusione che la garanzia in questione non valesse solo nella misura in cui era percepita una rendita di vecchiaia ma coprisse anche la parte di prestazione corrisposta in capitale in caso di prelievo parziale. Dopo aver proceduto all’interpretazione letterale della suddetta norma il cui testo menzionava una “garanzia statica” (Besitzstandsgarantie) mentre il titolo marginale una “Garanzia delle rendite di vecchiaia per la generazione di transizione” (Garantie der Altersrenten für die Übergangsgeneration), il Tribunale federale ha indicato come, per il gruppo di assicurati in questione, la norma transitoria stabilisse una garanzia nella misura del 95% della pensione di vecchiaia ottenibile sulla base del diritto precedente all’età di 62 anni. Quindi, ricordato come la liquidazione in capitale costituisca una modalità di esercitare il diritto alla rendita, l’Alta Corte ha concluso che limitare l’applicazione della garanzia in base alla modalità di versamento della pensione di vecchiaia scelta dall’assicurato (ovvero il fatto di applicarla in caso di percepimento di una rendita di vecchiaia ma non di eventuale prelievo in capitale) fosse contrario all’intenzione del legislatore di permettere agli assicurati attivi della generazione di transizione di 62 anni con 40 anni di contributi di andare in pensione con il massimo della rendita come permesso dal diritto previgente.
Al riguardo l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" (…)
5.3 Aus dem Vorstehenden kann indessen nicht gefolgert werden, dass die Besitzstandsgarantie nach Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz nur und so weit gilt, als eine Altersrente bezogen wird, die (altrechtliche) einmalige Kapitalabfindung gemäss Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 mithin nicht darunter fällt. Gegenteils widerspräche es dem Grundgedanken der Garantie (Schutz der Erwartungshaltung insbesondere der aktiven Versicherten der Übergangsgeneration, mit 62 Jahren und 40 Versicherungsjahren mit vollem Rentengenuss in Pension gehen zu können; BBl 2005 5879 zu Art. 26 E-PUBLICA-Gesetz; vgl. auch AB 2006 N 825 [Votum Heim]), diesbezüglich nach der Form des Bezugs der Altersleistung zu unterscheiden. Laut Botschaft sollen "die beim Inkrafttreten dieses Gesetzes 55-, aber noch nicht 65-jährigen Versicherten noch von den geltenden günstigeren Modalitäten des vorzeitigen Altersrücktritts einschliesslich der Überbrückungsrente Gebrauch machen können" (Botschaft, a.a.O.). Der Kapitalbezug ist eine solche Modalität des Rentenanspruchs (Urteil des Eidg. Versicherungsgerichts B 74/03 vom 29. März 2004 E. 3.3.2), auf die sich die Besitzstandsgarantie nach Art. 25 Satz 1 PUBLICA-Gesetz somit ebenfalls erstreckt. Die Kapitalabfindung nach Art. 35 Abs. 1 PKBV 1 entspricht denn auch wertmässig dem nicht bezogenen Teil der Altersrente, berechnet anhand der versicherungstechnischen Unterlagen der Pensionskasse. Im Übrigen räumt auch die Publica ein, dass in der Botschaft die Begriffe Altersrenten und Altersleistungen, worunter nach bisherigem und nach neuem Recht sowohl die Altersrente als auch die Kapitalabfindung fallen (vgl. Überschriften 5. Kapitel 2. Abschnitt [Art. 32 ff. PKBV 1] und Art. 33 und 35 PKBV 1 sowie 6. Kapitel 1. Abschnitt [Art. 36 ff. VRAB] und Art. 39 f. VRAB), nicht immer präzise verwendet werden.
Schliesslich fehlen Anhaltspunkte, dass die bereits nach bisherigem Recht bestehende Möglichkeit eines Kapitalbezugs (bis höchstens die Hälfte der Altersrente; Art. 35 Abs. 1 PKBV
In una sentenza 9C_705/2017 del 29 ottobre 2018 relativa ad un assicurato affiliato ad una Cassa pensioni che era passata dal primato delle prestazioni al primato dei contributi, il Tribunale federale, confermando l’operato del Tribunale amministrativo del Canton Berna, ha stabilito che la garanzia dei diritti acquisiti si riferiva solo alle rendite e non alle prestazioni in capitale.
L’Alta Corte ha poi stabilito che, contrariamente al parere del Tribunale cantonale, l’assicurato non aveva diritto ad un importo supplementare rispetto ai fr. 856'773.65 attribuitigli dalla Cassa pensioni in applicazione del principio della buona fede.
Nelle sue motivazioni il Tribunale federale ha evidenziato che quel caso si differenziava da quello oggetto della DTF 139 V 284 ed al riguardo ha rilevato che:
" (…)
3.4. Die Vorinstanz hat erwogen, nach dem klaren Wortlaut von Ziff. 7.2 lit. d Statuten beziehe sich diese Bestimmung nur auf Renten. Die Regelung sei weder unklar noch ungewöhnlich oder mehrdeutig. Auch im Informationsschreiben betreffend die auf den 1. Januar 2003 erfolgten Änderungen seien jeweils nur garantierte Renten erwähnt worden. Für einen abweichenden objektiven Vertragswillen - Besitzstandsgarantie für Rente und Kapital - fänden sich keine Grundlagen. Im Fall des BGE 139 V 234 seien bei der Auslegung einer öffentlich-rechtlichen Vorschrift Materialien zu berücksichtigen gewesen, die explizit von den "Modalitäten des vorzeitigen Altersrücktritts" gesprochen hätten. Hier fehle aber eine derartige Dokumentation, und in den vorhandenen Unterlagen werde unmissverständlich einzig die Rente thematisiert. (…)"
2.5.8. Nel caso concreto, come nelle fattispecie appena esposte (cfr. consid. 2.5.7.), si tratta di stabilire in che misura la garanzia introdotta per tutelare una determinata cerchia di assicurati i quali, in ragione della loro età, sarebbero stati particolarmente toccati dal cambiamento del piano assicurativo, sia applicabile a seguito di un prelievo in capitale parziale, con la differenza che, nel caso concreto, l’oggetto del contendere riguarda l’applicabilità della garanzia alla pensione di vecchiaia residua e non all’importo in capitale prelevato in seguito a tale operazione.
Come visto (cfr. consid. 2.5.6) per determinare l’importo della rendita di vecchiaia residua dopo prelievo in capitale di fr. 300'000 richiesto dall’assicurato, l’IPCT ha proceduto a calcolare il valore della riserva matematica (ovvero il valore attuale dei futuri versamenti) nel cui calcolo rientra l’importo della rendita vedovile in aspettativa, il quale è stato ritenuto dall’IPCT corrispondere al 50% della pensione di vecchiaia in applicazione della modifica 1. gennaio 2021 dell’art. 39 cpv. 2 lett. b RIPCT, anziché ai 2/3 come previsto dall’art. 37 cpv. 4 dell’abrogata LCPD in vigore il 31 dicembre 2012. L’istituto convenuto ha quindi stabilito la ripartizione del capitale prelevato fra i valori capitalizzati della rendita di vecchiaia e della rendita vedovile, arrivando così a determinare la riduzione della pensione di vecchiaia a seguito del prelievo parziale (fr. 21'779 - derivanti dall’utilizzo della formula 300'000 / [11,947 + 3,656 x 50%] -).
Lo scopo della norma transitoria di cui all’art. 24 LIPCT è quello di limitare la riduzione dell’importo di pensione rispetto al piano precedente per gli assicurati già cinquantenni al momento della sua entrata in vigore. Per fare ciò il legislatore ha previsto una garanzia consistente nell’importo annuo di pensione stabilito alla data del cambiamento del piano, calcolato in applicazione delle norme vigenti al 31 dicembre 2012.
Il legislatore cantonale ha espressamente previsto all’art. 24 cpv. 7 LIPCT la possibilità di capitalizzare parzialmente l’importo annuo di pensione garantito secondo i cpv. 4 e 5, e ciò fino a un massimo del 50%, sulla base dei tassi di conversione in vigore al 31 dicembre 2012, riportati nel nuovo testo di legge.
Questa Corte, richiamate le sentenze del Tribunale federale precedentemente esposte al consid. 2.5.6, il testo dell’art. 24 LIPCT e la relativa sistematica, ritiene che la garanzia dell’importo annuo di pensione previsto dalla menzionata norma transitoria sia valida anche per la rendita di vecchiaia residua nel caso in cui l’assicurato decida di percepire la restante parte sotto forma di capitale secondo le modalità previste all’art. 24 cpv. 7 LIPCT, il quale prevede esplicitamente la possibilità di capitalizzare parzialmente l’importo annuo di pensione garantito secondo i cpv. 4 e 5, e ciò fino a un massimo del 50%, sulla base dei tassi di conversione in vigore al 31 dicembre 2012.
In particolare, secondo il TCA quest’ultimo capoverso attraverso l’esplicito richiamo a quelli precedenti, ha lo scopo di garantire all’assicurato che decide per un prelievo in capitale parziale, la possibilità di prelevare un importo calcolato secondo i parametri ivi esposti, senza che da ciò si possa inferire la volontà legislativa di sottrarre l’importo di pensione residuo alla garanzia di cui all’art. 24 cpv. 4 e 5 Lipct, la quale consiste nel vedersi riconoscere garantito l’importo di pensione (anche quello residuo in seguito ad una capitalizzazione parziale) secondo le norme vigenti al 31 dicembre 2012.
Anzi, nel Commento al cpv. 7 è esplicitamente precisato che “viene data la garanzia di capitalizzazione dell’importo acquisito al 31 dicembre 2012 secondo la specifica tabella”.
Del resto al cpv. 7 dell’art. 24 LIPCT, a differenza del “vecchio” art. 13a del Regolamento non figurano più i termini “riserva matematica acquisita alla data del pensionamento”.
Una diversa interpretazione sarebbe contraria alla concezione stessa della protezione offerta dalla norma transitoria sulla quale ci si è diffusamente soffermati (cfr. supra consid. 2.5.1. a 2.5.5.) e che “(…) è stata concepita secondo il principio di una ragionevole buona fede che ogni assicurato deve avere nel proprio Istituto di previdenza nel senso che quest’ultimo non dovrebbe modificare in modo significativo le prestazioni nei confronti di un assicurato che progressivamente si avvicina all’età che dà diritto al pensionamento o al prepensionamento” (Risoluzione governativa n. 4178 del 22 agosto 2012 in risposta alla Lettera della Sottocommissione del 14 agosto 2012; in questo senso vedi anche Messaggio 6666).
Questa soluzione è l’unica in grado di garantire, per quanto possibile, un’uguaglianza di trattamento tra i beneficiari di una rendita di vecchiaia e gli assicurati che hanno deciso di percepire parte dell’importo annuo garantito sottoforma di capitale, principio che si concretizza appunto nel fatto di calcolare, anche in quest’ultima evenienza l’importo della rendita di vecchiaia (residua) secondo le disposizioni in vigore al 31 dicembre 2012.
Va peraltro sottolineato che tale interpretazione permette pure di realizzare l’uguaglianza di trattamento tra tutti gli assicurati al beneficio della garanzia della disposizione transitoria secondo l’art. 24 cpv. 4 LIPCT indipendentemente dalla data in cui avviene l’effettivo pensionamento (e cioè se prima o dopo il 31 dicembre 2020).
Come ha ricordato il Tribunale federale nella sentenza 8C_748/2023 del 6 giugno 2024 al consid. 3.4:
" Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 148 I 271 consid. 2.2; 144 I 113 consid. 5.1.1; 142 V 316 consid. 6.1.1). L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 142 V 316 consid. 6.1.1; 137 I 167 consid. 3.5).”
Ne consegue che, non avendo il legislatore specificato nella norma transitoria quale percentuale vedovile in aspettativa applicare in caso di capitalizzazione parziale dell’importo della rendita garantita, ciò che serve, come visto, a determinare la rendita di vecchiaia residua, deve valere, conformemente alla garanzia di cui all’art. 24 cpv. 4 e 5, quella in vigore al 31 dicembre 2012, ovvero dei 2/3 (cfr. art. 37 cpv. 4 dell’abrogata LCPD).
Questa soluzione nulla muta evidentemente al fatto che, come stabilito da questo Tribunale nella sentenza STCA 34.2022.18 del 24 aprile 2023 e ribadito in quest’occasione, l’art. 24 LIPCT disciplina unicamente il calcolo della pensione di vecchiaia dell’assicurato e non fornisce alcuna garanzia in termini di pensione vedovile in aspettativa.
Infatti la pensione di vecchiaia residua di AT 1 dovrà essere calcolata, conformemente alla garanzia offerta dalla norma transitoria, in applicazione di una percentuale vedovile dei 2/3, mentre la rendita vedovile, corrisponderebbe, qualora si realizzasse questa eventualità, al 50% della pensione di vecchiaia, giusta l’art. 39 cpv. 2 lett. b Ripct nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021.
Ne discende che, a far tempo dal 1. settembre 2022, AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia residua, dopo capitalizzazione di fr. 300'000, calcolata tenendo in considerazione nel calcolo una rendita vedovile ammontante a 2/3 della rendita di vecchiaia anziché del 50%.
Non può essere invece seguito l’attore ove postula il riconoscimento di una rendita di vecchiaia annua residua dopo prelievo in capitale di fr. 300'000, pari a fr. 33'481, calcolata in applicazione di un tasso di conversione (del 6,21% sull’importo di fr. 300'000 corrispondente a fr. 18'630; cfr. Doc. I pag. 11) “che consente di preservare il vantaggio della Norma transitoria rispetto al piano attuale per tutti i livelli di capitalizzazione”, dove il “vantaggio” da lui considerato consiste nella differenza di fr. 3'340 (cfr. doc. VII pag. 18) fra la rendita annua di vecchiaia cui avrebbe avuto diritto senza capitalizzazione secondo la Norma transitoria (fr. 52'111) e quella avrebbe avuto diritto secondo il nuovo piano in primato dei contributi (fr. 48'771; cfr. Doc. I pag. 4).
Se è vero che, come visto, la garanzia di cui all’art. 24 LIPCT esige che la pensione di vecchiaia residua dopo capitalizzazione sia calcolata secondo il diritto in vigore al 31 dicembre 2012 (compresi i dati attuariali), tale modo di procedere, ovvero il calcolo di un vantaggio intorno al quale determinare la pensioni di vecchiaia residua in seguito ad un prelievo in capitale, non trova alcun fondamento nella legge (cfr. l’esame dei lavori preparatori di cui ai consid. 2.5.1 -2.5.5. da cui non emerge alcun elemento che possa giustificare questo approccio). In particolare la motivazione addotta dall’attore, il quale evidenzia come tale modo di procedere risulterebbe conforme a quanto prescritto dall’art. 64 Ripct di cui postula l’applicazione non può essere seguita. Tale disposto regola infatti in tutta evidenza situazioni estranee alla fattispecie, e meglio il ricalcolo dell’importo di pensione garantito di cui all’art. 24 cpv. 5 a seguito di prelievi o rimborsi relativi al finanziamento dell’abitazione primaria e di riversamenti o riscatti nell’ambito della procedura di divorzio (per un esame della norma regolamentare in questione cfr. STCA 34.2014.18 del 2 giugno 2015).
Nemmeno le ulteriori doglianze attoree, nella misura in cui si limitano a contestare genericamente la formula di calcolo adottata dall’IPCT possono trovare accoglimento.
2.6. In conclusione, visto quanto sopra la petizione, laddove chiede l’annullamento parziale e la correzione dell’art. 39 RIPCT, con conseguente ricalcolo della pensione vedovile in aspettativa, tale richiesta è irricevibile (cfr. supra consid. 2.2.), mentre, per quanto riguarda la richiesta di ricalcolare la pensione di vecchiaia residua, la petizione è parzialmente accolta (cfr. consid. 2.5.8.).
2.7. AT 1 ha chiesto anche il riconoscimento di interessi moratori sulle prestazioni dovute.
A tal proposito va rilevato che, in materia di previdenza professionale, il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1. giugno 2007 Tribunale federale, TF) ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 consid. 4 pag. 134, confermata in DTF 137 V 373 e 130 V 414; vedi anche STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012 e 9C_334/2011 del 2 agosto 2011).
In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 pag. 468; DTF 119 V 133; 117 V 350; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo.
Per quanto riguarda la decorrenza degli interessi di mora l’Alta Corte applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui “il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale” (DTF 119 V 135 consid. 4c con riferimenti; STF 9C_66/2012 del 25 giugno 2012).
Per la giurisprudenza inoltre, gli interessi di mora sono dovuti sia nella previdenza obbligatoria che in quella sovraobbligatoria, considerato come il rapporto giuridico tra gli assicurati e l'istituto previdenziale nella previdenza sovraobbligatoria è di natura contrattuale, come quello relativo alla previdenza preobbligatoria (contratto innominato; DTF 119 V 134 consid. 4a e 115 V 37 consid. 8c). Di conseguenza anche in tal caso si applica la parte generale del codice delle obbligazioni e quindi gli art. 102 seguenti (DTF 119 V 134 consid. 4a, 115 V 37 consid. 4c).
Nel caso di specie l’art. 24 cpv. 1 Ripct prevede che:
" 1Se la prestazione dell’Istituto di previdenza è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi. È riservato l’art. 35a LPP.”
Ne consegue che le prestazioni versate in meno dall’IPCT devono essere corrisposte a AT 1 senza interessi.
2.8. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 29 cpv. 1 Lptca), non sono accollate tasse e spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ AT 1 ha diritto ad una rendita di vecchiaia residua, a far tempo dal 1. settembre 2022, calcolata secondo quanto stabilito al consid. 2.5.8.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti