Raccomandata

Incarto n. 34.2022.36

RG/sc

Lugano 19 gennaio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo nella causa rimessagli il 9/10 novembre 2022 dalla Pretura di __________ (art. 281 cpv. 3 CPC) e che oppone

  1. AT 1
  2. AT 2

a

  1. CV 1 rappr. da: RA 1
  2. CV 2
  3. CV 3

conguaglio della previdenza professionale a causa di divorzio

considerato in fatto e in diritto

1.1 Per sentenza 5 ottobre 2022, passata in giudicato, il Pretore aggiunto della Giurisdizione di __________ ha pronunziato il divorzio tra CV 1 e AT 1, unitisi in matrimonio il 1. febbraio 2003. Al punto 4 del dispositivo il Pretore aggiunto ha “accertato il diritto dei coniugi alla metà dell’importo accumulato dall’altro coniuge a titolo di prestazione d’uscita durante il matrimonio, ossia dalla data del matrimonio (1° febbraio 2003) alla presentazione di questa causa di divorzio (24 agosto 2022)”, ordinando la trasmissione dell’incarto, dopo crescita in giudicato del divorzio, al Tribunale cantonale delle assicurazioni (cfr. I).

1.2 Il 9/10 novembre 2022 il Pretore aggiunto ha quindi rimesso la causa allo scrivente Tribunale (TCA) quale autorità giudiziaria competente ai sensi degli artt. 25a cpv. 1 LFLP e 73 cpv. 1 LPP (art. 281 cpv. 3 CPC; cfr. II).

1.3 Il TCA ha chiesto agli ex coniugi __________ ed agli istituti di previdenza e di libero passaggio interessati di determinarsi al proposito rispettivamente di fornire le informazioni necessarie – di cui si dirà più diffusamente, per quanto occorra, nel prosieguo – ai fini del giudizio (art. 25a cpv. 2 LFLP).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008).

Competente ratione loci a statuire nel merito della presente causa è lo scrivente Tribunale quale giudice del luogo del divorzio competente secondo l’art. 73 LPP (art. 25a cpv. 1 prima frase LFLP).

2.2 Le disposizioni di cui agli artt. 122-124 CC, 5 e 22-25a LFLP e 280-281 CPC menzionati nel presente giudizio sono quelle in vigore dal 1. gennaio 2017 a seguito della modifica del Codice civile svizzero del 19 giugno 2015 concernente il conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio, la causa di divorzio essendo in casu stata promossa il 24 agosto 2022.

Per l’art. 22a cpv. 1 LFLP la prestazione d'uscita da dividere corrisponde per ciascun coniuge alla differenza tra la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento del divorzio e la prestazione d'uscita aumentata degli averi di libero passaggio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio. Alla prestazione d'uscita e all'avere di libero passaggio esistenti al momento del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. I pagamenti in contanti e le liquidazioni in capitale effettuati durante il matrimonio non sono computati.

Giusta l’art. 122 CC, dies ad quem per il riparto è il momento del promovimento della procedura di divorzio, in concreto – come indicato anche dal Pretore aggiunto – il 24 agosto 2022.

L’art. 22b LFLP disciplina le modalità di calcolo della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio in caso di matrimoni anteriori al 1. gennaio 1995. Il citato disposto di legge presuppone, tra l'altro, l'esistenza di averi previdenziali al momento del matrimonio, in caso contrario non vi è prestazione di uscita e tutto l'avere di vecchiaia va considerato accumulato durante il matrimonio (Vetterli/Keel, Die Aufteilung der beruflichen Vorsorge in der Scheidung, in AJP 1999, p. 1623; STCA 34.00.27-28 del 12 marzo 2001).

A norma dell'art. 25a cpv. 1 LFLP se nella procedura di divorzio è impossibile prendere una decisione sul conguaglio della previdenza professionale giusta gli artt. 280 o 281 CPC, il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP procede d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di riparto stabilita dal giudice del divorzio (la chiave di ripartizione decisa dal giudice del divorzio è vincolante per il giudice di cui agli artt. 25a LFLP e 73 LPP; DTF 132 V 337, 130 III 341, 128 V 46 e STF B 48/06 dell’8 marzo 2007) non appena gli sia stata rimessa la causa. Sia i coniugi che gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura (art. 25a cpv. 2 LFLP). Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni. In assenza di conclusioni il giudice decide in base agli atti (Messaggio sulla revisione del CC del 15 novembre 1995, FF 1996 I 122, 233.46). Giusta l’art. 25a cpv. 1 seconda frase LFLP nelle procedure di completamento di una sentenza straniera di divorzio è considerato luogo del divorzio il luogo della procedura di completamento (art. 64 LDIP).

2.3 Le prestazioni suscettibili di essere divise nella presente sede sono le pretese che derivano da un rapporto di previdenza sottomesso alla LFLP, così come i conti o le polizze di libero passaggio ai sensi della OLP (RS 831.425). Si tratta quindi di prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (pilastro 2A) e della previdenza più estesa (pilastro 2B).

Non rientrano invece nel campo d’applicazione di suddette norme le prestazioni sia del primo (AVS) che del terzo pilastro (3A e 3B) (sul punto v. in particolare STF B 128/05 del 25 luglio 2006; Schneider/Bruchez, La prévoyance professionnelle et le divorce, cit., p. 215; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 449 n. 1203).

2.4

2.4.1 Per quanto riguarda CV 1, dalla documentazione in atti emerge che da settembre 2000 egli è stato assicurato alla Cassa pensioni __________ dove risulta aver apportato un avere di libero passaggio di fr. 97'377.40 (cfr. certificati personali 2005 e 2008 sub II-18 e XI-1). Non vi è indicazione alcuna nei citati certificati circa l’entità della prestazione d’uscita esistente al momento del matrimonio (1. febbraio 2003); della stessa è tuttavia fatta espressa menzione in un certificato previdenziale rilasciato dalla __________ – dove successivamente l’ex marito è stato assicurato sino ad aprile 2015 [cfr. II-14, sub XI-1] dopo essere stato affiliato da febbraio 2009 a novembre 2011 alla Cassa pensioni CV 3 [cfr. IX]) – nel quale è riportata una “Prestazione di libero passaggio al giorno del matrimonio” di fr. 141'449.60 (cfr. II-14), importo che appare verosimile sia in considerazione del menzionato avere apportato in occasione dell’inizio d’assicurazione alla Cassa pensione __________ (fr. 97'000) che alla luce dei salari assicurati desumibili dai suevocati certificati rilasciati da quest’ultima.

2.4.2 Dal fascicolo emerge che nell’aprile 2004 e nel febbraio 2009 l’ex marito ha incontestatamente effettuato un prelievo per il finanziamento dell’abitazione primaria di fr. 172'540.15 rispettivamente di fr. 35'000 (complessivamente fr. 207 540.15) (cfr. II-16, sub XI-1).

Al riguardo va osservato che se i coniugi divorziano prima del sopraggiungere di un caso di previdenza il prelievo anticipato per il finanziamento dell’abitazione ad uso proprio è considerato una prestazione di libero passaggio ed è diviso secondo gli artt. 123 CC, 280 e 281 CPC e 22-22b LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP). Infatti, capitali previdenziali prelevati per il finanziamento dell’abitazione primaria – e per i quali sussiste ancora l’obbligo di rimborso (art. 30d LPP) al momento del divorzio (DTF 128 V 235 consid. 3b) – non perdono la loro natura previdenziale ma mantengono il proprio valore nominale sino al divorzio e devono quindi essere contabilizzati nella prestazione esistente a tale momento ed essere considerati come una prestazione da dividersi conformemente agli artt. 122 e segg. CC e 22 e segg. LFLP (art. 30c cpv. 1 e 6 LPP, art. 331e cpv. 6 CO; DTF 133 V 29, 132 V 332, 128 V 230; in argomento vedi Bäder Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, pp. 261ss, nn. 531ss; Brunner, Die Berücksichtigung von Vorbezügen für Wohneigentum bei der Teilung der Austrittleistung nach Art. 122 ZGB, in ZBJV 2000 pp. 536ss).

Nel caso in disamina, dalle tavole processuali si evince tuttavia che nel maggio 2015 a CV 1 è stato versato l’intero avere previdenziale di cui disponeva presso __________ (fr. 344'497.20) rispettivamente presso __________ (fr. 20’347) a motivo d’inizio d’attività lucrativa indipendente, ciò che da un lato ha avuto come conseguenza l’uscita di tale avere dal circuito previdenziale e quindi la sua non computabilità ai fini della presente divisione (art. 22a cpv. 1 ultima frase LFLP; DTF 129 V 254, 128 V 48, 125 V 254), il versamento in contanti configurando un caso di impossibilità ai sensi dell’art. 124e cpv.1 CC (cfr. art. 124 vCC) secondo cui il coniuge debitore deve al coniuge creditore un’indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita, per la quale è competente il giudice del divorzio (STF 9C_350/2016 del 4 maggio 2017 consid. 5.2; DTF 133 V 205 consid. 5.3; cfr. anche Geiser, Gestaltungsmöglichkeiten beim Vorsorgeausgleich, in ZBJV 2017, pp. 19-20). Dall’altro lato suddetto versamento in contanti ha sancito, al pari del realizzarsi di un caso di previdenza, il venir meno dell’obbligo (come pure del diritto) di restituzione del capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione (che in tal caso assume il carattere di una liquidazione in capitale) (sul punto cfr. BS Kommentar, Berufliche Vorsorge, art. 30c BVG n. 67, art. 30d BVG n. 6 N. 27, art. 5 FZL n. 70; Geiser/Senti in Schneider/Geiser/Gächter (Hrsg.), Kommentar BVG und FZG, 2019, art. 5 FZG n. 81; Messaggio sulla promozione della proprietà d’abitazione mediante i fondi della previdenza professionale del 19 agosto 1992, FF 1992 VI 209ss, 242) e dunque la non computabilità di questo capitale ai fini del conguaglio oggetto del sindacato odierno.

Per il resto, giova ricordare che in caso di decadenza dell’obbligo di restituzione il capitale prelevato per il finanziamento dell’abitazione assume importanza nell’ambito della liquidazione del regime dei beni nella procedura di divorzio, rientrando segnatamente, nella misura in cui acquisito durante il regime, nel novero degli acquisti giusta l’art. 197 cpv. 2 cifra 2 CC con parziale imputazione ai beni propri ex art. 207 cpv. 2 CC (BS Kommentar, cit., art. 30c BVG n. 68).

Da quanto precede discende quindi che il capitale prelevato da CV 1 per il finanziamento dell’abitazione nelle suddette date, ancorché solo in misura parziale acquisito durante il matrimonio (e non – come riportato nell’accordo sottoscritto il 22 novembre 2022 dagli ex coniugi e prodotto nelle more della presente procedura – interamente prima del matrimonio [cfr. XI, cfr. infra consid. 2.7]) a motivo del versamento in contanti effettuato nel giugno 2015 non va preso in considerazione nell’ambito del presente conguaglio, ma andava considerato, per la parte acquisita dopo il 1. febbraio 2003, nell’ambito della liquidazione del regime dei beni in applicazione del suaccennato art. 192 cpv. 2 cifra 2 CC.

2.4.3 Dal fascicolo si evince inoltre che a partire da novembre 2021 l’ex marito è (nuovamente) assicurato alla Cassa pensioni CV 3 dove alla data determinante per il riparto (24 agosto 2022) disponeva di una prestazione d’uscita divisibile di fr. 23'760.95 (cfr. IX, IX-1). Alla medesima data egli deteneva pure una prestazione divisibile di fr. 111'418.15 presso CV 2 dove è assicurato da luglio 2017 (cfr. XI-1).

2.4.4 Stante quanto sopra, l’avere previdenziale acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione deve essere cifrato in fr. 135'179.10 (23'760.95 + 111'418.15).

2.5 Dagli atti all’inserto risulta che al momento del matrimonio AT 1 disponeva di una prestazione d’uscita di fr. 139'175.10 presso l’__________, dove il 29 agosto 2003 ha effettuato un prelievo (incontestato) per il finanziamento dell’abitazione di fr. 142'000 (cfr. II-10, VIII-5, sub XI-1). All’uscita dall’Istituto nell’aprile 2005, la prestazione di libero passaggio di fr. 16'250.30 è stata trasferita su un conto (n. 323420) della Fondazione AT 2 (cfr. VIII, VIII-1, VIII-4, sub XI-1) che a sua volta nel maggio 2017, alla chiusura del conto, ha trasferito l’avere di fr. 18'391.75 alla __________ (cfr. VIII-8, sub XI-1) la quale, poco tempo dopo (luglio 2017) risulta aver versato la prestazione d’uscita di fr. 18'689.15 di spettanza della ex moglie nuovamente su un conto (n. 669975) della Fondazione AT 2 (cfr. II-19, VII-2) sul quale al momento determinante per il riparto (24 agosto 2022) vi era un avere divisibile di fr. 18'674.73 (cfr. VII, XI-1).

Conformemente al summenzionato art. 22a cpv. 3 LFLP ed applicando la tabella di calcolo riportata nel Bollettino LPP UFAS n. 143 del 16 novembre 2016 p. 6, posto un avere al momento del matrimonio (1. febbraio 2003) di fr. 139'175.10 rispettivamente di fr. 139'316.70 (tenendo cioè in considerazione gli interessi [fr. 141.60] ex artt. 8a OLP e 12 OPP2 maturati sino alla data del prelievo; per il calcolo cfr. www.gerichte-zh.ch), considerato il prelievo di fr. 142'000 effettuato il 29 agosto 2003 di cui fr. 2’683.30 (142'000 – 139'316.70) acquisiti durante il matrimonio e tenuto conto di un capitale previdenziale di fr. 18'674.73 presente il 24 agosto 2022, l’importo accumulato da AT 1 in costanza di matrimonio e suscettibile di essere diviso dev’essere cifrato in fr. 21’358.05 (2'683.30 + 18'674.73).

2.6 Richiamata la chiave di ripartizione stabilita dal Pretore aggiunto (cfr. supra consid. 1.1), considerati i rispettivi averi accumulati dagli ex coniugi in costanza di matrimonio, a favore di AT 1 spetta a saldo (DTF 129 V 254) un accredito di fr. 56'910.55 ([135'179.10

  • 21’358.03] : 2).

2.7 Pendente lite – segnatamente dopo la trasmissione della causa da parte della Pretura allo scrivente Tribunale – le parti, producendo della documentazione (sub XI) già citata ai precedenti considerandi e corrispondente sostanzialmente a quella già presente agli atti, hanno sottoscritto un accordo datato 22 novembre 2022 in base al quale alla ex moglie spetta il versamento (sul conto di previdenza ad essa intestato) di fr. 66'383 da parte della “Cassa pensione del marito CV 2” (cfr. XI).

La soluzione prospetta dagli ex coniugi non è suscettibile di essere omologata.

Essa configura, infatti, dal profilo formale una rinuncia parziale, il che significa che devono essere adempiute le premesse di cui all’art. 124b cpv. 1 CC (cfr. artt. 123 cpv. 1 e 141 cpv. 3 vCC; Bäder/Federspiel, Wohneigentumsförderung und Scheidung, 2008, cifra 467 e nota 850, p. 232; Geiser, Berufliche Vorsorge in neuen Scheidungsrecht, in: Hausheer (Hrsg.), Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 2.35).

Alle parti non è segnatamente dato di rinunciare alla divisione dinanzi al tribunale delle assicurazioni, l’esame in merito ad una parziale o totale rinuncia essendo di competenza del giudice del divorzio (Baumannn/Lauterburg, in FamKomm/Scheidung, 2005, ad art. 123 n. 10, ad art. 142 n. 20; cfr. art. 141 cpv. 3 CC; STF B 116/03 del 16 agosto 2006 consid. 2.3; DTF 129 III 481). In caso di rinuncia al conguaglio o deroga al principio di divisione a metà da parte dei coniugi, il giudice del divorzio deve segnatamente verificare d’ufficio se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità (art. 124b cpv. 1 CC; Dupont, Nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle après divorce, in Hürzeler (ed.) Gleichstellungsrechtliche Fragen im Sozialversicherungsrecht, p. 65). Inoltre, il Codice di procedura civile (CPC) precisa che se i coniugi decidano di derogare alla divisione per metà o rinunciare al conguaglio, l’omologazione della convenzione sul conguaglio della previdenza professionale necessita una siffatta verifica da parte del giudice (art. 280 cpv. 3 CPC). Suddetto controllo avviene nel contesto della liquidazione del regime matrimoniale (STF 9C_943/2008 del 3 dicembre 2009 consid.2).

Non può inoltre non essere evidenziato come nello stabilire in fr. 66'383 l’importo del conguaglio, gli ex coniugi abbiano erroneamente considerato siccome maturato prima del matrimonio l’intero avere previdenziale della ex moglie ed abbiano in modo altrettanto erroneo attribuito i prelievi effettuati da entrambi per il finanziamento dell’abitazione interamente al capitale previdenziale accumulato prima del matrimonio (omettendo per altro di considerare anche il prelievo di fr. 35'000 effettuato dall’ex marito nel febbraio 2009; cfr. supra consid. 2.4.2).

Infine, che l’importo di fr. 66'383 – come indicato nell’accordo sottoposto a codesto giudice – sia già stato pattuito al punto n. 6 nella convenzione di divorzio del 22 agosto 2022 non è circostanza idonea (nella misura in cui addotta a sostegno dell’omologabilità dell’accordo) a modificare l’esito della causa, il Pretore aggiunto avendo omologato la convenzione “ad eccezione delle clausole [...] e 6 che vengono interlineate” (cfr. dispositivo n. 3 della sentenza di divorzio) ed avendo di conseguenza limitato il proprio giudizio sulla previdenza professionale alla fissazione del-la chiave di riparto demandando l’accertamento degli importi accumulati dagli ex coniugi allo scrivente Tribunale ex art. 281 cpv. 2 CPC.

2.8 Per applicazione analogica degli artt. 3 a 5 LFLP, l'avere cui il coniuge ha diritto deve essere trasferito nella forma vincolata di prestazione di libero passaggio ai sensi della LFLP e non versato in contanti (art. 22 LFLP; Schneider/Bruchez, in SVZ 2000, p. 258). L'importo deve essere accreditato o a un istituto di previdenza o su un conto o polizza di libero passaggio (STF 9C_610/ 2010 del 6 dicembre 2010).

Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22c LFLP quo alla ripartizione tra parte obbligatoria e sovraobbligatoria, l’importo di fr. 56'910.55 – di cui fr. 46'666,65 (82%) a carico di CV 2 e fr. 10'243.90 (18%) a carico della Cassa pensioni CV 3 – dovrà essere accreditato a favore di AT 1 sul conto di libero passaggio __________ ad essa intestato presso la Fondazione AT 2. Dovranno inoltre essere corrisposti gli interessi compensativi – al tasso minimo (per quanto concerne la parte obbligatoria; cfr. STF 9C_227/2009 del 25 settembre 2009) di cui ai combinati articoli 8a cpv. 1 OLP e 12 OPP2, rispettivamente, nella misura in cui superiore, a quello praticato dall'istituto debitore – maturati su tale importo a far tempo dal 24 agosto 2022 e sino al momento dell'effettivo trasferimento (DTF 129 V 255; STFA B 73/02 dell’8 aprile 2003, B 113/02 dell’8 luglio 2003, B 36/02 del 18 luglio 2003; Bollettino LPP UFAS n. 138 del 16 marzo 2015),

In caso di mancato versamento nel termine di 30 giorni dal passaggio in giudicato del presente giudizio, rispettivamente, in caso di ricorso al Tribunale federale, dalla pronuncia della relativa sentenza, saranno inoltre dovuti, sull'ammontare della prestazione d'uscita e relativi interessi compensativi, interessi di mora giusta i combinati articoli 7 OLP e 12 OPP2 (DTF 129 V 257; STFA B 105/02 del 4 settembre 2003).

2.9 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca). Non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- L’avere di previdenza acquisito da CV 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 135'179.10.

2.- L’avere di previdenza acquisito da AT 1 durante il matrimonio e soggetto a divisione ammonta a fr. 21’358.03.

3.- È fatto ordine alla CV 2 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la Fondazione AT 2, l’importo di fr. 46'666,65 oltre interessi compensativi dal 24 agosto 2022.

4.- È fatto ordine alla Cassa CV 3 di versare a favore di AT 1, sul conto di libero passaggio n. __________ presso la Fondazione AT 2, l’importo di fr. 10'243.90 oltre interessi compensativi dal 24 agosto 2022.

5.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

6.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti

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