Raccomandata
Incarto n. 34.2019.10
BS
Lugano 20 agosto 2019
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 26 marzo 2019 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 2
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nata nel 1958, dal 1994 ha lavorato presso la ditta __________ di __________ quale consulente della stessa per il Canton Ticino ed è stata assicurata ai fini previdenziali alla Pensionskasse CV 1 (in seguito: Cassa pensione) (doc. B e doc. C). Dal 12 febbraio 2016 ha smesso di lavorare per motivi di salute.
Con decisione del 24 novembre 2017 l’Ufficio AI le ha assegnato una rendita intera d’invalidità (per un grado d’invalidità dell’80,98%) dal 1° febbraio 2017, riconoscendo una totale inabilità lavorativa in qualsiasi attività dal 12 febbraio 2016 e del 70% in attività adeguate con effetto dal 9 giugno 2017 (doc. 8 e doc. D).
1.2. Con scritto 13 marzo 2018 la Cassa pensione, tenuto conto della succitata decisione dell’Ufficio AI, ha comunicato a AT 1 il diritto a percepire una rendita intera ed una rendita per figlio della previdenziale professionale erogabile dall’11 febbraio 2018, avendo essa beneficiato delle indennità giornaliere sino il 10 febbraio 2018.
A seguito del calcolo della sovrassicurazione, la rendita d’invalidità è stata ridotta da fr. 30'678,60 a fr. 13'107.--, quella per la figlia __________ da fr. 6'135,60 a fr. 2'620,80 (doc. 7).
AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha contestato il calcolo della sovrassicurazione (cfr. scritti 13 aprile 2018 e 10 luglio 2018, doc. 2 e 5), ricevendo risposta dalla Cassa pensione il 7 giugno 2018 e 19 luglio 2018 (doc. 1 e 4).
1.3. Non essendo stato possibile comporre bonalmente la vertenza, con petizione del 26 marzo 2019 AT 1, sempre rappresentata dall’avv. RA 1, ha chiesto la condanna della Cassa pensione al versamento di una rendita intera annua per sé stessa e per la figlia __________ di complessivi fr. 29'547,50 dall’11 febbraio 2018. In sostanza ritiene non computabile ai fini del calcolo della sovrassicurazione il reddito teorico da invalida di fr. 13'819.-- fissato dall’Ufficio AI nella menzionata decisione, in quanto non più esigibile per motivi di salute. A tale proposito ha prodotto diversa documentazione medica.
1.4. Con la risposta di causa, la Cassa pensione ha confermato l’inclusione nel calcolo della sovrassicurazione del reddito di fr. 13'819.-- fissato dall’Ufficio AI, vincolante per la previdenza professionale. La convenuta rileva che “come ci ha informato il signor RA 1, la signora AT 1 è in un’incapacità lavorativa pari al 100%. Questo corrisponde eventualmente ad un peggioramento del suo stato di salute e deve quindi essere analizzato dall’Assicurazione invalidità federale. Abbiamo informato il sig. RA 1 che è necessario richiedere una revisione della sentenza dell’Assicurazione Federale Invalidità”. Va evidenziato che già con scritto 19 luglio 2018 la convenuta aveva fatto presente al legale dell’attrice d’inoltrare una domanda di revisione della rendita AI (doc. 1).
1.5. Su richiesta del TCA, la Cassa pensione ha prodotto l’incarto completo relativo all’attrice (V), mentre il 9 maggio 2019 l’attrice ha indicato i mezzi di prova da assumere (VII).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 852. 100). Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Pacifica nel caso in esame è la competenza materiale, trattandosi infatti di una controversia tra un assicuratore LPP ed un avente diritto, riguardante il versamento di prestazioni previdenziali d’invalidità ridotte (cfr. DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Con riferimento alla competenza territoriale, secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Decisivo per stabilire il luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto è il luogo dove l’assicurato era assunto oppure era effettivamente attivo al momento in cui il rapporto di lavoro – e previdenziale – si è estinto, rispettivamente nell’istante in cui la prestazione di libero passaggio è divenuta esigibile (SZS 1994 pag. 460; STCA 34. 2009.41 del 3 maggio 2010).
Nel caso in esame, benché il datore di lavoro abbia la sede in Svizzera Tedesca, l’attrice ha svolto la propria attività in Ticino (cfr. 1 del relativo contratto di lavoro in doc. B), motivo per cui anche la competenza territoriale di questa Corte è data.
Ne consegue che il TCA può entrare nel merito della petizione.
nel merito
2.2. Nel caso in esame l’attrice contesta il calcolo della sovrassicurazione operato dall’istituto previdenziale convenuto al momento del riconoscimento della rendita intera, con effetto dall’11 febbraio 2018, in particolare l’inclusione del reddito presumibilmente ancora esigibile (reddito da invalida) di fr. 13'819.-- determinato dall’Ufficio AI con la decisione del 24 novembre 2017.
2.3. L’art. 34a LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2017, qui applicabile, stabilisce:
" 1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altre prestazioni di natura e scopo affine e ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2 Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti
giusta l’articolo 54 della legge federale 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare.
3 La prestazione anticipata è retta dagli articoli 70 e 71 LPGA.
4 La riduzione di altre prestazioni al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e la riduzione o il rifiuto di altre prestazioni per colpa dell’assicurato non devono essere compensati.
5 Il Consiglio federale disciplina:
a. le prestazioni e i redditi conteggiabili nonché il guadagno presumibilmente perso;
b. il calcolo della riduzione delle prestazioni di cui al capoverso 1, se vengono ridotte altre prestazioni secondo il capoverso 4;
c. il coordinamento con le indennità giornaliere in caso di malattia.”
In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 5 lett. a LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 (“Riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e riduzione delle prestazioni per i superstiti”), nella versione del 1° gennaio 2017, che concerne la fattispecie in esame ha il seguente tenore:
" 1 Per la riduzione delle prestazioni d’invalidità prima del raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento e la riduzione delle prestazioni per i superstiti, l’istituto di previdenza può conteggiare le seguenti prestazioni e i seguenti redditi:
a. le prestazioni per i superstiti e le prestazioni d’invalidità che vengono versate all’avente diritto sulla base dell’evento dannoso da parte di assicurazioni sociali e istituti di previdenza svizzeri ed esteri; le prestazioni in capitale sono conteggiate al loro valore di trasformazione in rendita;
b. le indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie;
c. le indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro;
d. per i beneficiari di prestazioni d’invalidità, il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito.
(sottolineatura del redattore)
2 Non può conteggiare le seguenti prestazioni né i seguenti redditi:
a. assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell’integrità, indennità in capitale, contributi per l’assistenza e prestazioni analoghe;
b. il reddito supplementare realizzato durante la partecipazione a provvedimenti di reintegrazione secondo l’articolo 8a della legge federale del 19 giugno 1959 su l’assicurazione per l’invalidità.
3 Le prestazioni per i superstiti a favore dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiate insieme.
4 L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutte le prestazioni e su tutti i redditi conteggiabili.
5 L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante.
6 Il guadagno presumibilmente perso dall’assicurato corrisponde all’intero reddito dell’attività lucrativa o al reddito sostitutivo che l’assicurato avrebbe presumibilmente conseguito senza l’evento dannoso.”
2.4. Nell’ambito della previdenza professionale più estesa, gli istituti di previdenza sono liberi di adottare, per quanto concerne la sovrassicurazione, una soluzione differente da quella prevista all’art. 24 OPP 2 (art. 49 cpv. 2 LPP; DTF 128 V 248 consid. 3b con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, art. 24 BVV2, n. 2, pag. 382), ma devono rispettare i principi costituzionali basilari (parità di trattamento, divieto di arbitrio e proporzionalità; DTF 132 V 149 consid. 5.2.4). Se le norme regolamentari sono più severe delle disposizioni legali, la sovrassicurazione si applica solo alla prestazione più estesa ed in quel caso è necessario procedere ad un calcolo separato e comparativo del sovrindennizzo. Qualora la prestazione ridotta calcolata secondo il regolamento dovesse risultare inferiore a quella determinata secondo le disposizioni di legge, l’assicurato ha comunque diritto a quella della previdenza obbligatoria, in caso contrario gli viene versata la prestazione regolamentare (SVR 2000 BVG no. 6 pag. 31s; cfr. anche STFA B 74/03 del 29 marzo 2003, consid. 3.3.3 in fine, dove è stato applicato tale principio non solo alle rendite ma anche in caso di versamento in capitale in luogo della rendita).
Al riguardo va infatti ricordato che, ai sensi dell'art. 6 LPP, la seconda parte della relativa legge contiene delle disposizioni minime con cui il legislatore ha voluto assicurare un ordinamento sociale minimo (cfr. art. 40 cpv. 2 cifra 1- 25 LPP).
Nella fattispecie in esame, l’art. 32 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensione convenuta – nel tenore valido dal 1° gennaio 2017 applicabile al caso concreto (agli atti vi è solo la versione tedesca, doc. 10) la cui traduzione in italiano corrisponde all’art. 30 cpv. 1 nella versione valida dal 1° gennaio 2011 (doc. C) – prevede, per quanto qui d’interesse, che:
" Se le prestazioni di morte e invalidità della Cassa pensione, unite a prestazioni con scopo analogo quali
producono un reddito superiore al 90% dell’ultimo salario assicurato, le prestazioni della Cassa pensione si riducono della parte che eccede questo limite. Le prestazioni minime LPP possono essere decurtate unicamente se il reddito, in osservanza delle prestazioni calcolabili, supera il 90% del presunto guadagno.”
2.5. In DTF 134 V 69 consid. 4 (confermata, ad esempio, DTF 144 V 169 consid. 3.2.2 con riferimenti), il TF ha avuto modo di esaminare dettagliatamente il concetto “il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità” di cui all’art. 24 cpv. 2 seconda frase OPP2, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005, corrispondente all’art. 24 cpv. 1 lett. d OPP2 (“ per i beneficiari di prestazioni d’invalidità (…) o il reddito sostitutivo conseguito o che può essere presumibilmente essere conseguito”) valido dal 1° gennaio 2017.
Scopo di questa norma è che gli assicurati parzialmente invalidi, che non mettono a frutto la loro residua capacità lavorativa, siano finanziariamente equiparati agli assicurati che, in virtù dell’obbligo di diminuire il danno, realizzano effettivamente un reddito da un’attività ritenuta ragionevolmente esigibile (DTF 134 V 69 consid. 4.1.1).
Partendo dal principio della congruenza tra primo pilastro (AI) e secondo pilastro (LPP)
L’Alta Corte ha comunque evidenziato che il reddito da invalido accertato dagli organi competenti dall’AI è stabilito sulla base di un mercato equilibrato del lavoro ai sensi dell’art. 16 LPGA e non in funzione delle offerte di lavoro che sono effettivamente a disposizione dell’assicurato (parzialmente) invalido, magari confrontato con una congiuntura sfavorevole. Il reddito che l’assicurato invalido potrebbe ragionevolmente realizzare ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 seconda frase OPP2 si fonda sul principio dell’esigibilità, il quale impone che siano prese in considerazione tutte le circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, compreso anche il mercato del lavoro. Il termine soggettivo non significa tuttavia che determinante sia l’apprezzamento soggettivo della persona interessata su quanto possa ancora essere ragionevolmente richiesto. Occorre invece valutare le circostanze soggettive e le possibilità, dal punto di vista oggettivo, che sono effettivamente ed oggettivamente date all’assicurato sul mercato del lavoro. Pertanto, l’istituto di previdenza che intende ridurre le prestazioni di invalidità del regime obbligatorio deve preventivamente sentire l’interessato in merito alle sue circostanze personali ed alla sua posizione concreta sul mercato del lavoro che gli impedirebbero o lo limiterebbero nella realizzazione di un reddito così come stabilito dall’AI.
Queste circostanze soggettive, che devono essere prese in considerazione dal profilo dell’esigibilità, corrispondono a tutte le particolarità che, nell’ambito di un esame oggettivo, hanno una importanza determinante sulle possibilità effettive della persona invalida di trovare un posto di lavoro adatto ed esigibile sul mercato reale del lavoro. Inoltre, dal profilo procedurale, il diritto di essere sentito riconosciuto all’assicurato comporta da parte sua, quale contropartita, un obbligo di collaborare. A lui incombe infatti, nella procedura di sovrassicurazione, di allegare, motivare e offrire, nella misura del possibile, delle prove – ad esempio le ricerche infruttuose di lavoro – relative alle circostanze personali e alle possibilità effettive sul mercato che gli impedirebbero di realizzare un reddito residuo equivalente a quello del reddito da invalido (DTF 134 V consid. 4.2.1 e 4.2.2 pagg. 71 ss., cfr. STF 9C_673/2007 del 9 ottobre 2008 consid. 3).
2.6. Nel caso concreto, oggetto di verifica è il calcolo della sovrassicurazione eseguito dalla Cassa pensione in occasione dell’erogazione della rendita d’invalidità con effetto dall’11 febbraio 2018. È contestata l’inclusione, fra i redditi computabili, quello da invalida di fr. 13'819.-- definito dall’Ufficio AI con la decisione del 24 novembre 2017. L’amministrazione aveva ritenuto l’attrice totalmente inabile in qualsiasi attività dal 12 febbraio 2016 e inabile al 70% in attività adeguate dal 9 giugno 2017, risultando, dal raffronto tra il summenzionato reddito da invalida con quello da valida di fr. 72'676.-- (attestato dall’ex datore di lavoro), un grado d’invalidità dell’80,98% (doc. 8).
L’assicurata contesta il computo del reddito da invalida poiché sulla base della documentazione medica prodotta non risulta più, rispetto al momento dell’emissione della decisione del 24 novembre 2017 da parte dell’Ufficio AI, una residua abilità lavorativa.
In particolare si tratta del certificato 3 luglio 2018 in cui lo psichiatra curante, dr. med. __________, ha sostenuto che:
" (…) a causa di polipatologia e cardiopatica e psichiatrica, ella (l’attrice n.d.r.) è da ritenere completamente inabile al lavoro.
Per tale ragione ella è al beneficio di una rendita di invalidità intera.
Da quanto a beneficio della rendita, ella non ha più lavorato né lo potrà in futuro in considerazione del suo stato di salute. (…)” (doc. F)
Nel successivo scritto 30 dicembre 2018 lo stesso psichiatra ha fra l’altro fatto presente che la sua paziente è stata segnalata dal medico curante il 30 gennaio 2017 per un ingravescente disagio-depressivo. Diagnostica una sindrome depressiva ricorrente, episodio di media entità, con evoluzione cronica (ICD 10, F33.1), egli ha concluso:
" (…) Allo status psichiatrico si oggettiva un importante sentimento di insicurezza quoad vitam, la paziente teme che il defibrillatore possa attivarsi da un momento all’altro senza preavviso. In tale stato di allerta continuo, sussiste una costante componente ansiosa con riverbero sulla funzione ipnotica, che esige correzione iatrogena. La timia appare rivolta verso il polo negativo, con senso del futuro percepito come alquanto incerto. Certo rallentamento psicomotorio con contrazione della capacità di concentrazione. La tolleranza allo stress è da ritenersi fortemente ridotta con rapida esauribilità.
In considerazione di quanto sopra, la paziente è da ritenersi completamente inabile al lavoro, anche da parte psichiatrica. (…)”
(doc. G)
L’attrice ha prodotto anche il rapporto 7 gennaio 2019 del cardiologo curante, dr. med. __________. Riassunta la problematica cardiologica presente dagli anni 90 (la paziente ha subito due ictus nel 2007 e 2015), rilevato come nel 2015 all’attrice sia stato diagnosticato un carcinoma del seno sinistro medicalmente trattato, dal punto di vista cardiologico, il succitato sanitario ha concluso che “attualmente la paziente non può effettuare attività fisiche nemmeno di intensità moderata non solo per insufficienza cardiaca ma anche per il rischio di scariche del defibrillatore; la sua capacità fisica e resistenza allo sforzo sono marcatamente ridotte. Ritengo impensabile che la paziente possa esercitare un’attività lavorativa, anche solo a tempo ridotto” (doc. H).
Le certificazioni mediche sopra menzionate appaiono affidabili e convincenti e non sono del resto state validamente contestate in quanto tali dalla Cassa pensione convenuta.
Secondo la Cassa pensione quanto riportato sopra può rappresentare un peggioramento dello stato di salute che dev’essere analizzato dall’AI, rammentando di aver già consigliato al legale dell’attrice con scritto 19 luglio 2018 (doc. 1) di inoltrare all’Ufficio AI una domanda di revisione.
Orbene, è incontestato che, secondo il principio della congruenza (cfr. consid. 2.5), la convenuta poteva computare quale reddito ancora ragionevolmente realizzabile il reddito da invalida definito dall’Ufficio AI.
Inoltre, il Regolamento 2017 l’art. 25 prevede che per la Cassa pensione la persona assicurata riconosciuta invalida dall’AI è ritenuto invalida per lo stesso grado e a partire dalla stessa data, questo secondo il principio del vincolo nell’ambito della previdenza obbligatoria con quanto pronunciato dall’assicurazione invalidità, vincolo che però non è assoluto (in argomento: Vetter-Schreiber, op. cit., art. 24, n. 1 ss, pagg. 104 ss).
Premesso quanto sopra, va tuttavia ricordato che se il cambiamento della situazione non incide di per sé sul diritto alla rendita AI, le condizioni per una revisione giusta l'articolo 17 capoverso 1 LPGA non sono adempiute (cfr. a tal riguardo DTF 133 V 548 consid. 7.1, 130 V 349 consid. 3.5, SVR 2011 IV Nr. 81 S. 245, STF 9C_223/2011 consid. 3.1).
In tal senso, il marg. Nr. 5005.5 della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI), nella versione in vigore dal 1° gennaio 2018, prevede:
" Per procedere a una revisione della rendita è necessario un cambiamento importante del grado d’invalidità. Tuttavia, in certi casi anche un cambiamento minimo può avere conseguenze sulla rendita (p. es. se il grado d’invalidità aumenta dal 59 al 60 %, giustificando così il passaggio da una mezza rendita a tre quarti di rendita). In questi casi, anche un cambiamento minimo del grado d’invalidità può portare alla revisione della rendita (DTF 133 V 545). Se il cambiamento della situazione non incide di per sé sul diritto alla rendita, le condizioni per una revisione giusta l’articolo 17 capoverso 1 LPGA non sono adempiute (9C_223/2011).”
(sottolineatura del redattore)
Ora, visto che nel concreto l’attrice ha diritto ad una rendita AI intera, per un grado d’invalidità dell’80,98%, l’eventuale peggioramento del suo stato di salute, con eventuale conseguente aumento dell’incapacità lavorativa rispettivamente dell’invalidità risulta irrilevante. In queste circostanze essa non ha pertanto diritto d’inoltrare una domanda di revisione della rendita AI ai sensi dell’art. 17 LPGA.
Sia inoltre per completezza ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, una rendita d’invalidità del 2° pilastro dev’essere modificata in via di revisione alle medesime condizioni materiali di una rendita dell’assicurazione invalidità, riservate eventuali diverse disposizioni regolamentari – non ravvisabili, in relazione alla questione che qui interessa, nella fattispecie in esame (cfr. art. 23 Regolamento 2017) – per quanto riferito alle prestazioni sovraobbligatorie (DTF 143 V 434 consid. 2.3, 3.3 e 3.4 pagg. 437s; DTF 138 V 409 consid. 3.2 pagg. 415s con riferimento a DTF 133 V 67 consid. 4.3.1 pag. 68; Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 23, n. 23, pag. 351; Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1122 pag. 412; Hürzeler, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, pagg. 314s).
Sulla base dei succitati atti medici, questo Tribunale ritiene inesigibile al 100% lo svolgimento di un’attività adeguata.
Il reddito da invalida di fr. 13'819.-- va pertanto stralciato dal calcolo della sovrassicurazione.
Il nuovo conteggio, determinato sul modello di quello allegato allo scritto del 13 marzo 2018 della Cassa pensione (doc. E), risulta come segue:
Ultimo salario assicurato CHF 76'697.--
di cui 90% CHF 69'027,30
Prestazioni d’invalidità (1° pilastro)
Rendita intera AI AT 1 CHF 28'200.--
Rendita intera per figlia __________ CHF 11'280.--
Totale prestazioni del 1. Pilastro CHF 39'480.--
Prestazioni d’invalidità (2° pilastro)
Rendita intera AT 1 CHF 30'678,60
Rendita intera per figlia __________ CHF 6'135.60
Totale prestazioni del 2. Pilastro CHF 36'814,20
Totale prestazioni CHF 76'294,20
Riduzioni delle prestazioni da parte
della previdenza professionale: CHF - 7'266.90
(69'027,30 – 76'294,20)
Ne consegue che, in accoglimento della petizione, le prestazioni previdenziali annue (rendita intera dell’attrice e quella per la figlia), decorrenti dall’11 febbraio 2018, ammontano complessivamente a fr. 29'547,30 (36'814,20 – 7'266,90) e non a fr. 15'727, 80 come stabilito dalla Cassa pensioni nel citato scritto 13 marzo 2018 (doc. 7). Per quel che concerne la rendita per figlio va ricordato che il diritto si estingue con il decesso del figlio o quando questi compie i 18 anni, ma al massimo sino al compimento del 25 anno di età se è al tirocinio o agli studi oppure se è incapace di guadagnare perché invalido per almeno il 70 per cento (art. 25 cpv.1 in relazione all’art. 22 cpv. 3 LPP; art. 26 cpv.1 in relazione all’art. 30 cpv. 2 e 3 Regolamento 2017).
2.7. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), alla convenuta, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
In considerazione dell’esito della lite, l’attrice, rappresentata da un legale, ha diritto a un'indennità per ripetibili da mettere a carico della Cassa pensione convenuta.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La Cassa pensione CV 1 è condannata a versare a AT 1 prestazioni previdenziali d’invalidità, per sé stessa e per la figlia __________, per complessivi fr. 29'547,30 dall’11 febbraio 2018.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Cassa pensioni CV 1 verserà all’attrice fr. 1'800.-- di ripetibili (IVA compresa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti