Raccomandata
Incarto n. 34.2015.31
BS
Lugano 7 marzo 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 22 settembre 2015 di
contro
Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, classe 1966, dal 1° marzo 2005 era assicurato presso la Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (ora Istituto di previdenza del Cantone Ticino [in seguito: Istituto]).
A seguito del suo decesso avvenuto il 2 novembre 2014, con scritto 27 novembre 2014 l’Istituto ha comunicato alla vedova, AT 1, l’ammontare della pensione vedovile e della rendita di orfano per il figlio AT 2, il tutto con effetto dal 1° dicembre 2014 (doc. 5).
1.2. Con scritto 3 giugno 2015 AT 1, per il tramite dell’avv. RA 1, ha in sostanza chiesto che, in applicazione dei combinati art. 22 cpv. 1 e 48 cpv. 2 LPP, le prestazioni per superstiti siano riconosciute dal decesso del marito (2 novembre 2014) e non dal mese successivo alla sua morte (quindi dal 1° dicembre 2014) come previsto dal Regolamento dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (in seguito: Regolamento; doc. 4).
In data 2 luglio 2015 l’Istituto, a firma del suo Vicedirettore, ha confermato la decorrenza delle prestazioni in parola con effetto dal 1° dicembre 2014 (doc. 3).
1.3. Con la presente petizione AT 1 e AT 2, sempre rappresentati dall’avv. RA 1, chiedono il versamento delle rendite per superstiti (vedovile e per orfani) limitatamente al periodo 2 - 30 novembre “nel limite massimo dello stipendio calcolato sul salario coordinato come all’art. 8 LPP”. Sostengono che nonostante l’Istituto eroghi prestazioni superiori a quelle minime obbligatorie della LPP, il diritto federale (art. 22 cpv.1 LPP) impone il versamento della rendita per superstiti dalla morte dell’assicurato, a condizione che a quel momento cessi il pagamento dello stipendio. Trattandosi di una disposizione minima legale, la norma del Regolamento viola la LPP. Avendo il datore di lavoro versato lo stipendio sino al decesso e non sussistendo alcun diritto alla continuazione del versamento del salario, le prestazioni in discussione vanno di conseguenza erogate dal 2 novembre 2014. Infine, gli attori sostengono che l’indennità per superstiti prevista dall’art. 25 cpv. 1 LStip non influisce sulla fattispecie in esame.
1.4. Con la risposta di causa l’Istituto di previdenza, rappresentato per delega interna del Consiglio di amministrazione dal suo direttore e vicedirettore, chiede invece la reiezione della petizione. Dopo aver spiegato la situazione previdenziale dell’assicurato deceduto e aver ribadito di agire nell’ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e quindi libera di disciplinare le relative prestazioni, riservate le disposizioni minime ex art. 49 LPP, parte convenuta ritiene che l’art. 22 cpv. 1 LPP non è in casu applicabile. Applicabile per contro sarebbe l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento. Evidenzia inoltre che le rendite erogate sono maggiori di quelle minime, motivo per cui “… a nostro parere non è ipotizzabile e ragionevole, pensare che i superstiti possano avere diritto alle prestazioni previste dal piano di assicurazione più estesa (più favorevole per i superstiti) e al tempo stesso beneficiare di una disposizione legata al minimo legale, che prevede il versamento delle prestazioni a partire dal giorno successivo al decesso del beneficiario primario, creando quindi un vantaggio ingiustificato”.
1.5. Con scritto 20 ottobre 2015 gli attori hanno rinunciato a replicare alla risposta di causa, confermando sostanzialmente la loro tesi (V). Il 27 ottobre 2015 parte convenuta ha dichiarato di non avere osservazioni (VI).
considerato in diritto
In ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP ogni Cantone designa un tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto. Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 4 cpv. 1 della Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, entrata in vigore il 1° gennaio 2012; RL 6.4.8.1; cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
L'art. 73 LPP si applica infatti, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89a cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a; Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG/FGZ, 2013, ad art. 73, n. 6, pag. 271;
Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1915, pagg. 724/5).
Secondo l’art. 73 cpv. 3 LPP il foro è nella sede o nel domicilio svizzeri del convenuto o nel luogo dell’azienda presso la quale l’assicurato fu assunto.
Nel caso in esame la competenza personale, materiale e territoriale del TCA è data trattandosi infatti di una controversia di natura previdenziale tra un istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 1 e 2 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, Lipct), con sede nel Cantone Ticino, ed aventi diritto (superstiti di un assicurato) sulla decorrenza delle prestazioni per superstiti.
Del resto, l’art. 20 della Legge sull’Istituto di previdenza del Canto Ticino (Lipct) prevede al cpv. 1 che “le controversie in materia di previdenza professionale tra l’Istituto di previdenza, il datore di lavoro e gli aventi diritto sono decise dal Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica”.
Nel merito
2.2. Nella fattispecie concreta pacifico è che AT 1 e AT 2 hanno diritto rispettivamente ad una pensione vedovile (art. 37 Lipct) e ad una pensione per orfani (art. 42 Lipct).
Altrettanto evindente è che le prestazioni per superstiti erogate dall’Istituto sono maggiori di quelle minime LPP, così come si deduce dal calcolo comparativo, rimasto incontestato, esposto nella risposta di causa (cfr. anche i relativi conteggio in doc. 9).
Controversa è invece la decorrenza delle succitate prestazioni per superstiti.
L’art. 22 cpv. 2 LPP dispone che "il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.”
L’art. 18 cpv. 3 del Regolamento prevede invece che “la pensione ai superstiti decorre dal mese successivo al decesso dell’assicurato o del pensionato”.
L’Istituto, dopo aver ricordato che eroga prestazioni previdenziali sovraobbligatorie, ha applicato l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento. Siccome __________, assicurato dal 2002, è deceduto il 2 novembre 2014, parte convenuta ha di conseguenza riconosciuto alla vedova e all’orfano il diritto alle relative prestazioni con effetto dal 1° dicembre 2014.
Per contro, con riferimento all’art. 22 cpv. 2 LPP, AT 1 ed AT 2 chiedono che le prestazioni siano versate dal 2 novembre 2014 visto che successivamente al decesso del loro congiunto non sussisteva alcun diritto alla continuazione del versamento del salario. Evidenziando la natura imperativa dell’art. 22 cpv. 2 LPP, gli attori sostengono come non conforme alla legge l’art. 18 cpv. 3 del Regolamento.
Il TCA condivide questa tesi.
2.3. L’art. 22 cpv. 1 LPP prevede che “il diritto alle prestazioni per superstiti sorge con la morte dell'assicurato ma, il più presto, quando cessa il diritto al pagamento completo del salario.”
Secondo Stauffer, il diritto alle prestazioni per superstiti, riservato il caso di differrimento del versamento delle stesse in caso di proseguimento del diritto al salario, sorge con il decesso della persona assicurata, senza distinguere tra prestazioni obbligatorie e sovraobbligatorie (Stauffer, op.cit, 2012, n. 796, pag. 290).
Secondo Amsturz l'art. 22 cpv. 1 LPP non è applicabile alla previdenza sovraobbligatoria ed in quell'ambito l'istituto di previdenza può definire la decorrenza delle prestazioni per superstiti. Tuttavia egli conclude come una diversa regolamentazione da quella obbligatoria non abbia alcun senso, sostenendo per un'applicazione analogica del succitato articolo - in particolare per quel che concerne la decorrenza del diritto alle prestazioni in parola con il decesso della persona assicurata -anche nell’ambito sovraobbligatrio ("Art. 20a Abs. 1 BVG enthält keine Vorschriften zum Zeitpunkt der Entstehung der daraus fliessenden Ansprüche. Art. 22 Abs. 1 BVG, der diese Frage für die obligatorische Vorsorge regelt, lässt den Anspruch auf Hinterlassenenleistungen mit dem Tod des Versicherten, frühestens jedoch mit Beendigung der vollen Lohnfortzahlung entstehen. Die Bestimmung ist jedoch im überobligatorischen Vorsorgebereich nach Art. 49 Abs. 2 BVG und Art. 89a Abs. 6 ZGB nicht anwendbar. Grundsätzlich kann die Vorsorgeeinrichtung daher den Entstehungszeitpunkt der Ansprüche aus der Begünstigtenordnung selbst definieren.
Ein Abweichen von der Regelung in Art. 22 Abs. 1 BVG macht bei den überobligatorischen Hinterlassenenleistungen jedoch keinen Sinn, weshalb die Bestimmung als indirekt anwendbar zu betrachten ist. Dafür sprechen grammatikalische und gesetzessystematische Überlegungen. Art. 22 Abs. 1 BVG spricht allgemein von «Hinterlassenenleistungen», worin auch Leistungen auf reglementarischer Basis enthalten sind. In gesetzessystematischer Hinsicht gilt die Norm nur für die Hinterlassenenleistungen und ist unmittelbar nach der Begünstigtenordnung und nach Art. 21 BVG eingereiht. Die Anwendbarkeitvon Art. 22 Abs. 1 BVG lässt sich weiter mit koordinationsrechtlichen Überlegungen begründen. Beim umhüllenden Vorsorgeverhältnis dürfte ohnehin vom selben Anspruchsbeginn ausgegangen und deshalb auf denjenigen im Obligatorium abgestellt werden. Die reglementarischen Ansprüche (Art. 20a Abs. 1 BVG) entstehen dadurch gleichzeitig mit den gesetzlichen (Art. 19–20 BVG), d.h. mit dem Ableben der versicherten Person."; autrice citata, Die Begünstigtenordunung der beruflichen Vorsorge, pag. 273 nr. 773, pubblicato nella serie ZStör - Zürcher Studienzum öffentlichen Recht, Band nr. 215, 2014).
Va qui fatto presente che, seppur trattandosi di premi e non di prestazioni come il caso in esame, recentemente il TF, modificando la propria giurisprudenza, ha stabilito che anche nell’ambito dell’assicurazione malattia obbligatoria dopo il decesso (o per altri motivi quali la partenza per l’estero) della persona assicurata il premio non è dovuto, motivo per cui gli assicuratori malattia sono tenuti a rimborsare il premio versato (anticipatamente) corrispondente al periodo successivo alla morte (STF 9C_268/2015 del 3 dicembre 2015, pubblicazione prevista).
2.4. Secondo l’art. 6 LPP “la parte seconda della presente legge stabilisce esigenze minime”.
L’art. 48 cpv. 1 LPP stabilisce che:
" Gli istituti di previdenza che intendono partecipare all'attuazione dell'assicurazione obbligatoria devono farsi iscrivere nel registro della previdenza professionale presso l'autorità di vigilanza loro preposta (art. 61).”
Il cpv. 2 dello stesso articolo dispone:
" Gli istituti di previdenza registrati devono rivestire la forma della fondazione o essere istituzioni di diritto pubblico dotate di personalità giuridica.2 Devono effettuare le prestazioni secondo le prescrizioni sull'assicurazione obbligatoria ed essere organizzati, finanziati e amministrati secondo la presente legge.
L'art. 49 cpv. 1 LPP prevede:
" Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.”
Ai sensi del cpv. 2, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano le prescrizioni elencate ai punti 1- 26 nello stesso capoverso.
Secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, inoltre, gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle prestazioni.
Gli istituti di previdenza professionale che decidono di partecipare all’applicazione del regime obbligatorio della previdenza professionale (art. 48 cpv. 1 LPP) devono rispettare quindi le esigenze minime fissate agli art. 7 a 47 LPP (art. 6 LPP). Tali istituti possono prevedere delle prestazioni maggiori di quelle minime fissate dalla legge (art. 49 cpv. 2 LPP; cfr. DTF 131 II 603 consid. 4.1 con riferimenti).
Accordi più sfavorevoli pattuiti tra aventi diritto e Istituto di previdenza sono nulli (art. 20 CO) e vengono sostituiti dalle disposizioni della LPP (fra i tanti cfr. Vetter-Schreiber, op. cit., ad art. 6 BVG, n. 4, pag. 35). Norme a favore dell’assicurato sono per contro valide (cosiddetto “Günstigkeitsprinzip”, in particolare cfr. : Gächter, Saner, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 6, n. 16, pag. 174).
Se un istituto di previdenza decide di estendere la previdenza al di là dei contenuti minimi fissati nella legge (prestazioni sovraobbligatorie) si parla d’istituto di previdenza più estesa (“enveloppante”, “umhüllende”). Una tale istituzione è libera di definire, nei limiti delle succitate disposizioni riservate all’art. 49 cpv. 2 LPP in materia d’organizzazione, di sicurezza finanziaria, di sorveglianza e di trasparenza, la tipologia di prestazioni, il modo di finanziamento e l’organizzazione più consona, nella misura in cui rispetti i principi di parità di trattamento, di proporzionalità e di divieto d’arbitrio (DTF 136 V 316 consid 4.3 con riferimento a DTF 115 V 109 consid. 4b).
Di fatto un istituto di previdenza con regime più esteso prevede prestazioni che includono sia quelle minime che quelle più ampie, senza operare una distinzione tra previdenza obbligatoria e sovra obbligatoria. Al fine di accertare che le prestazioni da regolamento rispettino le esigenze minime della LPP, ossia che gli assicurati beneficino delle prestazioni minime legali (art. 49 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 6 LPP), l’istituto è tenuto ad allestire un calcolo comparativo tra le prestazioni della LPP (sulla base di un conto [Alterskonto; art. 11 cpv. 1 OPP2] che gli istituti di previdenza sono tenuti di tenere per rispettare i requisiti minimi della LPP) e le prestazioni regolamentari, fondato sul medesimo lasso di tempo (cosiddetta “Schattenrechnung”; DTF 136 V 316 consid. 4.4 con riferimenti).
Di conseguenza, un istituto di previdenza più estesa deve versare le prestazioni di legge nella misura in cui esse sono d'importo superiore rispetto a quelle regolamentari. Altrimenti le prestazioni sono determinate sulla base del regolamento (cosiddetto "Anrechnungsprinzip: "Das Anrechnungsprinzip basiert auf der Annahme, dass eine umhüllende die gesetzlichen Leistungen auszurichten hat, sofern diese betraglich höher sind als der aufgrund des Reglements berechnete Anspruch. Andernfalls richtet sich die Leistung nach Massgabe des Reglements"; DTF 140 V 184 consid. 8.4 con riferimenti).
Tuttavia la (vecchia) giurisprudenza del TF, con riferimento all'art. 49 cpv. 1 LPP, ribadiva che le prestazioni obbligatorie dovevano in ogni modo essere versate. Non permetteva infatti che un genere di prestazione (sovraobbligatoria) ancorché d'importo maggiore potesse essere versata in luogo di una differente prestazione (obbligatoria). In quel caso si trattava di un istituto previdenziale, attivo sia nell'ambito della previdenza obbligatoria che sovraobbligatoria, secondo cui "invece di una rendita complementare d'invalidità per i figli giusta l'art. 25 LPP viene riconosciuta una rendita d'invalidità eccedente l'importo minimo previsto dalla LPP per la rendita d'invalidità e per la rendita complementare per i figli." La relativa norma regolamentare era stata dichiarata contraria al diritto federale (DTF 121 V 106).
Nella citata DTF 136 V 313, confermata in DTF 140 V 184 consid. 8.3, modificando la succitata giurisprudenza, l’Alta Corte ha stabilito che un istituto di previdenza in regime sovraobbligatorio può versare una rendita d’invalidità da regolamento nonostante che per legge l’assicurato, oltre alla rendita d’invalidità, aveva diritto ad una rendita complementare per figlio non prevista dal regolamento. In quel caso la prestazione sovraobbligatoria (rendita d’invalidità) era maggiore delle prestazioni obbligatorie (rendita d’invalidità e rendita per figlio) (cfr. Stauffer, op. cit, n. 497, pag. 180; idem, Umfang des Anrechnungsprinzips in der beruflichen Vorsorge, HAVE 2015 pag. 325).
Nel caso in esame, secondo questo Tribunale la succitata giurisprudenza non entra in considerazione. Diversamente dal caso esaminato dal TF in DTF 136 V 313, in concreto si tratta di due (medesime) prestazioni ma con diverse decorrenze. Se da un lato, come visto, l’Istituto elargisce prestazioni per superstiti più favorevoli, dall’altro il relativo diritto (art. 18 cpv. 3 del Regolamento) nasce successivamente a quanto stabilito dall’art. 22 cpv. 2 LPP, riservato il caso di continuazione del diritto al salario dopo il decesso.
Ne consegue che la norma minima ex LPP va in ogni modo rispettata, almeno per quel che concerne la prestazione obbligatoria erogabile dal decesso dell'assicurato sino al diritto al versamento di quella sovraobbligatoria. D'altronde, dalla dottrina riportata al consid. 2.3 si desume la preferenza alla normativa della previdenza obbligatoria.
Analogo è il caso in cui le norme regolamentarie di un istituto prevedono il versamento di prestazioni sovraobbligatorie d’invalidità maggiori del minimo ma unicamente a decorrere da un termine di attesa di 24 mesi, più luogo dei 12 mesi previsti dalla LPP (art. 26 LPP con rinvio all’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI). In quel caso, dopo l’anno di attesa l’assicurato ha diritto alla prestazioni d’invalidità obbligatoria sino all’erogazione di quelle sovraobbligatorie (cfr. STCA 34. 2014.33 del 24 settembre 2015 consid. 2.7).
Affinché gli attori possano beneficiare delle prestazioni per superstiti obbligatorie, occorre verificare se nel periodo 2 novembre 2014 – 1° dicembre 2014 nei confronti del loro congiunto defunto sussisteva un diritto al salario.
Va qui fatto presente che “il diritto al pagamento completo del salario” ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 LPP corrisponde a quello secondo l’art. 338 cpv. 2 CO (Scartazzini in Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., ad art. 22 n. 6 pag. 335).
L’art. 338 CO ha il seguente tenore:
" 1 Con la morte del lavoratore, il rapporto di lavoro si estingue.
2 Tuttavia, il datore di lavoro deve pagare il salario per un altro mese a contare dal giorno della morte e, se il rapporto di lavoro è durato più di cinque anni, per due altri mesi sempreché il lavoratore lasci il coniuge, il partner registrato o figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, altre persone verso le quali egli adempiva un obbligo di assistenza.”
Ritornando al caso in esame, non esiste per i dipendenti del Cantone Ticino una norma che prevede il diritto allo stipendio successivamente al decesso. Solo l’art. 25 cpv. 1 della Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti (LStip) dispone che “alla morte del dipendente i suoi superstiti, oltre alle eventuali prestazioni della Cassa pensioni, ricevono un’indennità unica pari a ¼ dello stipendio annuo, compresi eventuali indennità di rincaro, supplementi e indennità per i figli”.
Dal tenore di questo articolo della LStip risulta chiaramente che non si tratta dell’obbligo contrattuale di continuare a versare il salario dopo il decesso del lavoratore ai sensi dell’art. 338 cpv. 2 CO. L’art. 25 cpv. 1 LStip corrisponde piuttosto all’indennità di partenza versata ai superstiti in caso di morte del lavoratore ex art. 339b cpv. 2 CO (l'art. 339b cpv. 1 CO prevede che "se il rapporto di lavoro di un lavoratore avente almeno 50 anni di età cessa dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve pagare al lavoratore un'indennità di partenza; il cpv. 2 dispone: " se il lavoratore muore durante il rapporto di lavoro, l'indennità deve essere pagata al coniuge superstite, al partner registrato superstite o ai figli minorenni o, in mancanza di questi eredi, alle altre persone verso le quali il lavoratore adempiva un obbligo di assistenza") e non è quindi paragonabile al diritto al salario ex art. 338 cpv. 2 CO, trattandosi appunto di un'indennità. Del resto la continuazione del versamento del salario ex art. 338 cpv. 2 CO e l'indennità ex art. 339b cpv. 2 CO sono dovute cumulativamente (ad esempio, cfr. Stähelin, Der Arbeitsvertrag, ZK-Zürcher Kommentar Band/nr. V/2c, ad art. 338, pag. 297).
Ne consegue che, in deroga all'art. 18 cpv. 3 del Regolamento, gli attori hanno diritto a prestazioni per superstiti (prestazione vedovile e prestazione per orfani) obbligatorie limitatamente al periodo 2 novembre - 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni già riconosciute per superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento.
2.5. La presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA).
Gli attori, vittoriosi e rappresentati da un avvocato, hanno diritto a un'indennità per ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ L’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare a AT 1 ed AT 2 rispettivamente una prestazione vedovile ed una per orfani delle previdenza obbligatoria dal 2 novembre al 30 novembre 2014, oltre alle prestazioni per superstiti dal 1° dicembre 2014 come da Regolamento.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. L’Istituto di previdenza del Canton Ticino verserà a AT 1 e AT 2 complessivamente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti