Raccomandata

Incarto n. 34.2015.12

FC

Lugano 7 ottobre 2015

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sulla petizione del 17 marzo 2015 promossa dal

Comune di __________ (rappresentato dal suo Municipio)

contro

Istituto di previdenza del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona

in materia di previdenza professionale

in relazione al caso PI 1

ritenuto in fatto

1.1. PI 1, nato nel 1982, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze del Comune di __________ dal 1. settembre 2003 con un’occupazione al 50%, essendo egli già al beneficio di una mezza rendita di invalidità dell’AI a far tempo dal 1. settembre 2003 (grado di invalidità del 51%; decisione del 13 maggio 2004, doc. 37). Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il Comune di __________ si è affiliato all’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato - la cui attività è stata quindi proseguita, dal 1. gennaio 2013, dall’Istituto di previdenza del Cantone Ticino (Ipct) che ne ha ripreso attivi e passivi - in forza di una convenzione stipulata l’11 gennaio 2002 (doc. 38). Il comune di __________ ha inoltre concluso con la __________ un contratto d'assicurazione contro la perdita di guadagno in caso di malattia per tutto il suo personale (doc. XI/U).

Dal 4 marzo 2013 PI 1 ha interrotto l’attività lavorativa per malattia.

Conformemente all’art. 58 del Regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD, doc. R), il Comune di __________ ha inizialmente versato al dipendente, dall’insorgenza della malattia sino al mese di aprile 2014, l’intero stipendio (doc. XI/U 24 e 25). Sempre per il primo anno di incapacità lavorativa, dal 5 aprile 2013, la __________ è dal canto suo intervenuta rimborsando al Comune il 90% del salario (doc. XI/U17-23).

Con decisione 29 aprile 2014, preannunciata al Comune di __________ con lettera del 24 marzo 2014, l’Ufficio AI ha concesso a PI 1 una rendita di invalidità intera con effetto retroattivo dal 1. ottobre 2013 (doc. 16).

In applicazione dell’art. 58 ROD, il quale prescrive tra l’altro che il diritto al salario intero decade al momento del riconoscimento di una rendita AI, dal 1. aprile 2014 PI 1 è quindi stato collocato a riposo con conseguente interruzione del pagamento del salario (doc. G). La __________ ha cessato il versamento delle indennità giornaliere dal mese di aprile 2014, recuperando altresì quelle versate dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 nell’ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI (doc. XI/U, F).

1.2. L’Ipct ha dal canto suo comunicato al Comune di __________, con lettere del 27 marzo e 12 dicembre 2014 e 20 gennaio e 23 febbraio 2015, che avrebbe concesso all’assicurato una rendita di invalidità mensile di fr. 1'002.-- , prestazione che avrebbe tuttavia differito sino al 4 marzo 2015, vale a dire sino allo scadere dei 720 giorni di malattia previsti dall’art. 58 del Regolamento dei dipendenti del Comune di __________ e la conseguente decadenza del diritto al salario, ritenuto altresì come sino a quella data il Comune restava debitore dei contributi a favore del dipendente (doc. N, 7).

1.3 Con “ricorso” 17 marzo 2015 il Comune di __________, nella sua qualità di datore di lavoro di PI 1, ha in sostanza contestato il differimento del pagamento della rendita di invalidità della previdenza professionale e, quindi, la decorrenza della rendita di invalidità stabilita dall’Ipct a favore del suo dipendente, chiedendo che essa coincida con quella stabilita dall’Ufficio AI e quindi con il 1. ottobre 2013 (in applicazione dell’art. 26 LPP e art. 19 cpv. 1 Ripct) e postulando altresì il rimborso dei contributi previdenziali fatturati dall’istituto previdenziale convenuto al Comune per il periodo dal 1. ottobre 2013 al 3 marzo 2015. A motivazione della sua richiesta il Comune ha evidenziato che secondo l'art. 58 ROD il diritto del dipendente allo stipendio pieno per un periodo di 720 giorni in caso di assenza per malattia o infortunio decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI. Di conseguenza, essendosi il diritto al salario di PI 1 esaurito retroattivamente con la concessione della prestazione AI a far tempo dal 1. ottobre 2013, l’istituto di previdenza non poteva differire il versamento della pensione di invalidità della previdenza professionale.

1.4 Con risposta di causa 21 aprile 2015 l’Ipct ha chiesto di respingere la petizione, ritenendo di essere tenuto al versamento della rendita intera di invalidità solo a partire dal 4 marzo 2015, ossia all’esaurimento del diritto al salario che, a suo avviso, il comune di __________ era tenuto a versare al dipendente per il periodo di 720 giorni previsto dal ROD, malgrado il riconoscimento della rendita AI, una diversa regolamentazione comunale essendo incompatibile con la normativa previdenziale dell’Istituto. Si prevale in altre parole del diritto di differire il diritto alla prestazione di invalidità in applicazione degli art. 26 LPP e art. 19 del Regolamento di previdenza dell’Ipct (Ripct).

1.5. Con scritti del 18 agosto rispettivamente 14 settembre 2015 le parti si sono riconfermate nelle loro allegazioni (doc. VI, VIII).

Il 17 settembre 2015 il Comune di __________ ha prodotto, su richiesta del TCA, la documentazione relativa al contratto di assicurazione contro la perdita di guadagno stipulato con l’assicurazione __________ (doc. XI e allegati).

PI 1, al quale sono stati notificati tutti gli atti di causa, con facoltà di prendere posizione, non è intervenuto nella lite.

considerato in diritto

In ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 57 LPGA e art. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al TCA, Lptca).

L’art. 73 LPP contempla unicamente le liti fra:

  • istituti di previdenza e aventi diritto;

  • istituti di previdenza e datori di lavoro;

  • datori di lavoro e aventi diritto (Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, ad art. 73 n.13 ss; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG, RDS 106/1987 I p. 610).

L'art. 73 LPP si applica dunque, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 p. 195; SZS 1994 p. 65; RDAT I-1993 p. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 p. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 p. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure", in: RSA 1989 p. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG", in: SZS 1983 p. 174).

La dottrina non è unanime trattandosi di stabilire se le controversie di cui all’art. 73 cpv. 1 LPP siano di diritto delle assicurazioni sociali o di diritto privato (DTF 116 V 112 e riferimenti ivi citati). Il tema comunque non è di rilievo decisivo ai fini di stabilire la via di diritto entrante in linea di conto; determinante è piuttosto che esista fra le parti una lite relativa alla previdenza professionale, in senso stretto o in senso lato. È data la via dell’art. 73 cpv. 1 e 4 solo qualora la lite concerna un istituto previdenziale, un datore di lavoro o un avente diritto, agenti come parti poste sullo stesso piano (Meyer, op. cit., p. 613).

Vertenze fra datori di lavoro e istituti di previdenza sono segnatamente quelle relative alla ripartizione dei contributi (art. 66 LPP) ed all’affiliazione (Meyer, op. cit., p. 614).

Nel caso di specie la controversia oppone l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, vale a dire un istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 1 e 2 della Legge sull’Istituto di previdenza del Cantone Ticino, Lipct), ad un datore di lavoro sul tema della decorrenza della rendita d’invalidità della previdenza professionale dovuta ad un'ex dipendente e della conseguente ripartizione degli oneri fra le parti in causa. Si tratta quindi di una vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo concreto di natura previdenziale e che cade pertanto nella competenza di questo tribunale (DTF 120 V 15: vertenza opponente due istituti previdenziali, per analogia; cfr. STCA 34.2003.4 del 1. aprile 2004).

2.2. Il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, ha presentato "ricorso" per contestare la decorrenza della rendita di invalidità assegnata dall’Ipct a PI 1 con comunicazioni del 20 gennaio e 23 febbraio 2015 (I, doc. P, Q).

In proposito va rilevato che il Tribunale federale ha già statuito, riferendosi all'art. 73 LPP, che la LPP non prevede la possibilità per gli organi dell'istituto di previdenza, di pronunciare decisioni vincolanti, in applicazione del diritto federale, cantonale o comunale (RDAT I 1994 p. 195).

Per questi motivi la procedura di cui all'art. 73 LPP non è quella del ricorso, ma dell'azione. Alla base del procedimento non vi è infatti una decisione, bensì una "controversia tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto" (SZS 2000 p. 65; STF B 91/05 del 17 gennaio 2007; DTF 134 I 166; Vetter-Schreiber, op. cit., all’art. 73 n. 1; cfr. anche DTF 112 Ia 184 consid. 2a; 118 Ib 177, 118 V 162; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 p. 92).

Dal momento che gli istituti di previdenza non sono dotati del potere di emanare decisioni, le loro prese di posizione rivestono il valore di semplici dichiarazioni di parte, contro le quali può essere intentata azione al fine di ottenere il riconoscimento di diritti negati, e ciò non nel termine breve del ricorso (di regola 30 giorni), pena la perenzione della pretesa, ma nei termini più ampi di prescrizione del credito (art. 41 LPP che dichiara inoltre applicabili gli art. 129 a 142 CO; DTF 117 V 332; Vetter-Schreiber, op. cit, all’art. 73 n. 28).

Nel caso in esame il rimedio di diritto corretto è quindi quello dell'azione, non del ricorso. L'atto di causa è in ogni caso ricevibile.

Nel merito

2.3. La questione, esaminabile d'ufficio (cfr. DTF 118 Ia 129 consid. 1 p. 130; STF 9C-904/2012 del 6 maggio 2013), di sapere se una parte è legittimata ad agire in giudizio in qualità di attrice (legittimazione attiva) e quale altra parte debba essere convenuta in giudizio (legittimazione passiva) si determina - anche nelle procedure su azione di diritto pubblico - secondo il diritto materiale. Di principio la legittimazione attiva spetta al detentore del diritto in discussione, mentre quella passiva alla persona obbligata materialmente.

In proposito va rilevato anche che la legittimazione (attiva o passiva) si distingue dalla capacità di essere parte. Nel primo caso infatti le parti possono essere tali e nel processo lo sono veramente, tuttavia non sono la parte giusta. La legittimazione non è pertanto una condizione dell’ammissibilità processuale dell’azione (cosiddetto presupposto processuale), ma è la motivazione sostanziale di un diritto che si afferma. In caso di carenza di legittimazione (attiva o passiva) è pertanto necessario un giudizio di merito, non è sufficiente un giudizio in ordine. È infatti legittimato attivamente o passivamente il soggetto del diritto sostanziale che vien fatto valere. L’attore ha la legittimazione attiva, quando egli, e non un altro, è titolare della pretesa che fa valere; il convenuto possiede la legittimazione passiva quando è contro il suo presunto diritto che l’azione è stata inoltrata e meglio è il titolare dell’obbligo che gli si contesta (cfr. F. Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17/18, e dottrina ivi citata).

Nella fattispecie, litigiosa è sostanzialmente la data di versamento della rendita d'invalidità della previdenza professionale da erogarsi - incontestatamente - a PI 1, già dipendente del Comune di __________, così come l’obbligo di quest’ultimo di assumersi i contributi previdenziali per l’ex dipendente dal 1. ottobre 2013 al 3 marzo 2015.

Ora, se incontestatamente titolare del diritto alla rendita di invalidità è l’assicurato medesimo, la data di decorrenza della prestazione a suo favore ha delle conseguenze dirette anche sul Comune suo ex datore di lavoro considerato innanzitutto che l’istituto di previdenza convenuto ha fatturato il pagamento dei premi per PI 1 per il periodo sino alla concessione - differita - della rendita. Inoltre, la data di decorrenza della prestazione d’invalidità ha delle conseguenze nel senso che il Comune attore è titolare dell’obbligo, invocato dall’istituto previdenziale convenuto, di versare lo stipendio pieno per 720 giorni dall’esordio della malattia e conseguente inabilità lavorativa. Il Comune di __________ deve quindi essere - peraltro pacificamente - considerato legittimato attivamente nella presente lite (cfr. in un’analoga vertenza la STCA 34.2003.4 del 1. aprile 2004; cfr. anche STCA 34.01.35 del 23 aprile 2002).

2.4. Litigiosa è in concreto, come detto, la data di decorrenza del versamento della rendita d'invalidità della previdenza professionale da erogarsi - incontestatamente - a PI 1, già dipendente del Comune di __________.

L’istituto di previdenza cantonale ritiene infatti di essere legittimato a differire il pagamento della rendita sino al momento dell’esaurimento del diritto del dipendente allo stipendio pieno, della durata di due anni dall’insorgenza dell’incapacità lavorativa per malattia, e cioè fino al 5 marzo 2015. A far tempo da tale data l’Ipct ha garantito il versamento della prestazione.

Il Comune di __________ pretende invece che la prestazione (di mensili fr. 1'002, doc. 5) venga erogata retroattivamente a far tempo dal 1.ottobre 2013, ossia parallelamente alla nascita del diritto alla rendita AI, ritenuto come giusta l’art. 58 del Regolamento organico dei dipendenti comunale (ROD) il diritto allo stipendio intero in caso di malattia decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI.

2.5. Per quanto concerne la decorrenza di una rendita di invalidità della previdenza professionale l’art. 26 cpv. 1 LPP prevede che

" per la nascita del diritto alle prestazioni di invalidità sono applicabili per analogia le pertinenti disposizioni della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (art. 29 LAI)."

Secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, applicabile in base al rinvio di cui all’art. 26 cpv. 1 LPP,

" il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA, ma la più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni.”

D’altra parte, secondo l’art. 28 cpv. 1 LAI, l’assicurato ha diritto a una rendita se, tra l’altro, presenta un’incapacità al lavoro almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di quest’anno è invalido almeno al 40%.

Analogamente all’art. 26 LPP, l’art. 19 del Regolamento di previdenza dell’Istituto di previdenza del Cantone Ticino del 17 ottobre 2013 (Ripct), entrato in vigore retroattivamente il 1. gennaio 2013 (il quale ha ripreso sostanzialmente il testo dei previgenti art. 16a cpv. 1 della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, Lcpd, nella sua versione in vigore dal 1. ottobre 2000 e art. 19 cpv. 4 Ripct), stabilisce:

" La pensione d'invalidità e i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI), riservato il cpv. 2."

L’art. 18 cpv. 1 Ripct (Decorrenza delle pensioni) prevede inoltre che:

" Riservato l’art. 19 del presente Regolamento le pensioni decorrono dal primo giorno del mese che segue la sospensione dello stipendio o il versamento di una precedente pensione."

2.6. Nella fattispecie l’assicurato, già titolare di una mezza rendita di invalidità, con decisione 29 aprile 2014 dell’Ufficio AI è stato messo al beneficio di una rendita intera con decorrenza dal 1. ottobre 2013 (consid. 1.1).

Di conseguenza, secondo l’art. 26 cpv. 1 LPP e l'art. 19 cpv. 1 Ripct, anche la rendita LPP dovrebbe decorrere dalla medesima data.

2.7. L’Istituto di previdenza, che non contesta il diritto dell’assicurato a percepire una rendita d’invalidità della previdenza professionale né la sua decorrenza, si avvale tuttavia degli art. 26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP2 e dell’art.19 cpv. 4 Ripct.

Richiamando la sentenza del TCA pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 e quelle, non pubblicate, del 19 novembre 1998 (STCA 34.1998.30) e del 23 aprile 2002 (STCA 34.2001.35), evidenzia che, nel caso di specie, vi è la possibilità di differire il versamento della rendita, poiché per due anni dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa l’assicurato deve aver diritto al versamento del salario completo.

Ora, il diritto della previdenza professionale contiene alcune disposizioni in materia di coordinamento.

In particolare, secondo l’art. 26 cpv. 2 LPP

" L’istituto di previdenza può stabilire nelle sue disposizioni regolamentari che il diritto alle prestazioni sia differito fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo."

Il Consiglio Federale, basandosi su questa norma nonché sull’art. 34 cpv. 2 LPP (nella sua versione in vigore fino al 31 dicembre 2002, ripresa sostanzialmente invariata all'art. 34a cpv. 1 LPP in vigore dal 1. gennaio 2003) - che gli conferisce il mandato d'emanare prescrizioni finalizzate ad impedire che il cumulo di prestazioni procuri un vantaggio ingiustificato all'assicurato -, ha inoltre autorizzato gli istituti di previdenza a differire il diritto a prestazioni d’invalidità fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera se (art. 26 OPP2):

a. l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e

b. se le indennità giornaliere sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Si tratta di una normativa di coordinamento nel tempo, che intende evitare che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal pagamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava regolarmente (Messaggio del CF sul progetto di LPP, FF 1976 I 202; DTF 129 V 26 e 255, 128 V 24 e 247, 123 V 199 consid. 5c, 120 V 61 consid. 2b, SZS 1994 p. 236; SZS 1998 p. 393).

Il diritto ad una rendita d’invalidità può tuttavia essere differito soltanto se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente (DTF 123 V 199 e 120 V 61; Nef, Die Leistungen der beruflichen Vorsorge in Konkurrenz zu anderen Versicherungsträgern sowie haftpflichtigen Dritten, in SZS 1987 p. 31; SZS 1994 p. 236; RAMI 1994 p. 171 consid. 2b e dottrina ivi citata; SZS 1998 p. 393; cfr. Hürzeler, in Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 26, n. 7ss; cfr. anche Stauffer, Die berufliche Vorsorge, p. 289 e 314; Moser, Die Zweite Säule und ihre Tragfähigkeit, Basilea e Francoforte 1993, p. 206; Viret, "La surindemnisation dans la prévoyance professionelle", in RSA 1999 p. 28; cfr. anche Duc, Coordination entre les pestations de l’assurance-maladie pour perte de salaire et celles de la prévoyance professionelles, in SZS 198, p. 432segg.).

Da notare che l'istituto di previdenza non autorizzato a differire la rendita per mancato adempimento delle condizioni cumulative previste dall'art. 26 OPP2 (o in difetto di una specifica norma regolamentare) non può nemmeno ridurre la prestazione prevalendosi dell'art. 24 OPP2 (Profitti indebiti) in relazione con l'art. 34a cpv. 2 LPP considerato come le indennità giornaliere non sono dei proventi da prendere in considerazione nell'ambito del calcolo di una eventuale sovrassicurazione (RAMI 1994 p. 173 e riferimenti; cfr. anche Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).

La regola non cambia anche quando le disposizioni interne dell’istituto di previdenza non prevedono la possibilità di differire il diritto alle prestazioni in caso di pagamento d’indennità giornaliere. Questa regolamentazione vale anche in materia di previdenza più estesa alla quale è pure applicabile l'art. 122 cpv. 3 OAMal (RAMI 1994 p. 173).

Invece, nel caso in cui le condizioni dell’art. 26 OPP2 sono soddisfatte, l’assicurato riceve soltanto l’80% del suo stipendio, senza aver la possibilità di compensare il 20% residuo con delle prestazioni (eventualmente ridotte) dell’istituto di previdenza (Frésard, "Questions de coordination en matière de prévoyance professionnelle", in: RJN 2000 p. 32).

2.8. Già si è detto che il Ripct (entrato in vigore retroattivamente dal 1. gennaio 2013), al suo art. 19 cpv. 1 - che ha sostanzialmente ripreso il previgente art. 16a Lcpd - prevede che la pensione d'invalidità ed i relativi supplementi decorrono dalla nascita del diritto alla rendita federale d'invalidità (AI).

Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto (sempre analogamente al previgente art. 16a cpv. 2 Lcpd):

" Il versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza inizia il mese successivo alla delibera dell’Ufficio AI, ma al più presto dalla scadenza del diritto allo stipendio pieno."

Con riferimento all'art. 19 cpv. 2 Ripct, va detto che la disposizione non può che essere intesa nel senso che le prestazioni previdenziali vengono erogate solo dopo la resa della decisione dell'Ufficio AI e questo tuttavia manifestamente anche nella misura degli eventuali pagamenti retroattivi dalla nascita del diritto alle prestazioni medesime, momento questo che resta invece fissato conformemente al cpv. 1 dell'art. 19 Ripct (cfr. analogamente STCA 34.2003.4 del 1. aprile 2004 con riferimento al previgente art. 16a cpv. 2 Lcpd di analogo tenore).

Il cpv. 4 di tale norma, che ha ripreso il tenore del previgente art. 14 cpv. 3 Rcpd, prevede d'altra parte che

" L’istituto di previdenza differisce il diritto alla pensione d'invalidità fino all’esaurimento del diritto allo stipendio 100% o all’indennità giornaliera per malattia o infortunio”.

Infine, per il cpv. 5:

" ln caso di assenza per malattia professionale o di infortunio professionale ai sensi della Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e della Legge federale sull’assicurazione militare (LAM), il versamento delle prestazioni dell’Istituto di previdenza è differito sino all’esaurimento del versamento dello stipendio al 100%."

Dal chiaro tenore di tali disposizioni emerge quindi che l’Istituto di previdenza cantonale ha espressamente previsto la possibilità del differimento del pagamento della rendita di invalidità conformemente dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere (cfr. STCA 34.2008.49 del 15 dicembre 2008 e 34.2003.4 del 1. aprile 2004).

A titolo abbondanziale si rilevi che già nella sentenza pubblicata in RDAT I 1995 p. 232 il TCA aveva avuto modo di statuire che la Lcpd, nel vecchio tenore, prevedeva il differimento della rendita. Il previgente art. 24 cpv. 2 disponeva segnatamente che “la pensione è esigibile a partire dal mese successivo a quello in cui all’assicurato o ai suoi superstiti è stato riconosciuto il salario”.

Inoltre, nella sentenza non pubblicata del 19 novembre 1998 in causa B. (inc. 34.1998.30), con specifico riferimento all'art. 14 cpv. 3 del Regolamento nella sua versione in vigore sino al 30 giugno 2001 - che prevedeva la possibilità per la Cassa di differire il diritto a prestazioni d'invalidità " fino all’esaurimento del diritto all’indennità giornaliera"-, questo Tribunale aveva concluso che il fatto che l’art. 14 indicasse unicamente le indennità giornaliere non era rilevante e significava unicamente che il legislatore aveva voluto assimilare colui che riceve indennità giornaliere a colui che percepisce un salario, il differimento nell’ipotesi di versamento del salario essendo comunque espressamente previsto agli art. 16 cpv. 3 Lcpd e 12 cpv. 1 del regolamento.

2.9. Nel caso di specie, a seguito della resa della decisione 29 aprile 2014 dell'Ufficio AI con la quale è stata riconosciuta a PI 1 una rendita di invalidità intera (decisione comunicata al Comune con scritto 27 marzo 2014, doc. D), mediante scritto al dipendente dell’11 aprile 2014, il Comune di __________ lo ha collocato a riposo con effetto dal

  1. aprile 2014 (ossia dal mese della decisione dell’Ufficio AI), sospendendo di conseguenza il versamento del salario con effetto dalla medesima data.

Dalla documentazione agli atti emerge che il Comune ha ritenuto in sostanza che l’attribuzione della rendita di invalidità da parte dell’AI comportasse anche la cessazione del rapporto di impiego con il dipendente e meglio in applicazione dell'art. 68 ROD, il quale, analogamente all’art. 58 LORD (Legge cantonale sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995), prescrive che la cessazione del rapporto d'impiego avviene, tra l'altro, anche per “invalidità” (X).

In proposito vale la pena di citare una sentenza resa dal Tribunale cantonale amministrativo il 12 settembre 2001 in re S.A., relativa ad un impiegato cantonale, con la quale il Tribunale, esprimendosi sull'art. 50 LORD [recte: 58 LORD] che, nella versione precedente alla modifica del 17 aprile 2012 (cfr. BU 2012 p. 297), non prevedeva (ancora) espressamente la cessazione del rapporto d'impiego per invalidità, ha giudicato che analogamente al decesso del dipendente, l'evento stesso del pensionamento, per anzianità o per invalidità, determina l'estinzione del rapporto d'impiego.

Ne discende che nella fattispecie deve essere ammesso che il rapporto di lavoro fra PI 1 e il Comune di __________ ha preso fine il 30 marzo 2014.

Del resto non risulta dall’incarto che il Comune abbia disdetto il contratto di lavoro con il suo dipendente per una diversa scadenza, segnatamente precedente.

A titolo abbondanziale va detto che la questione di sapere in quale momento il contratto di lavoro tra PI 1 e il Comune di __________ è stato sciolto, non appare comunque in concreto rilevante, ritenuto che la stessa non è prioritaria per quanto concerne l’obbligo dell’Ipct di versare la rendita di invalidità (cfr. in seguito al consid. 2.13 con riferimento all’obbligo di versare i contributi).

2.10. D’altra parte, per quanto concerne le norme comunali, il ROD del Comune di __________, al capitolo “Malattia e infortunio”, prevede, fra l’altro, quanto segue:

" Art. 57 (Principio)

  1. Il Comune assicura tutti i dipendenti contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o malattia.

  2. I premi sono a carico del Comune ad eccezione di quello relativo all'assicurazione contro gli infortuni non professionali, che è a completo carico del dipendente.

  3. Il Comune può stipulare assicurazioni complementari per la copertura del salario eccedente le prestazioni LAINF e per le spese di cura, assumendosi il pagamento dei relativi premi.

Non vengono stipulate altre assicurazioni a favore del dipendente ad eccezione dei casi speciali in cui il rischio professionale è più elevato.

Art. 58 (Assenze per malattia e infortunio)

  1. In caso di assenza per malattia e infortunio professionale e non o evento coperto in base alla Legge federale sull'assicurazione militare, il dipendente ha il diritto allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni. Il diritto decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI.

  2. Il Municipio ha la facoltà di far eseguire in ogni tempo visite di controllo da un suo medico di fiducia, subordinandovi il diritto allo stipendio.

  3. Il diritto allo stipendio può essere ridotto o soppresso se il dipendente ha cagionato la malattia o l'infortunio intenzionalmente o per grave negligenza si è consapevolmente esposto a un pericolo straordinario, ha compiuto un'azione temeraria, oppure se ha commesso un crimine o un delitto.

Sono inoltre applicabili i principi enunciati negli art. 37 LAINF e art. 65 della Legge federale sull'assicurazione militare (riduzione delle prestazioni assicurative per colpa grave del dipendente)."

In concreto, dagli atti risulta che PI 1, assente per malattia al 100% dal 4 marzo 2013, ha inizialmente percepito lo stipendio intero fino al mese di marzo 2014 compreso (XI, doc. U 23 e 24).

Sulla base del citato art. 58 ROD, in caso di malattia il dipendente ha infatti diritto allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni, ritenuto tuttavia che tale diritto “decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI”.

In applicazione di tale normativa il Comune attore, non appena informato dell’attribuzione della rendita intera di invalidità a far tempo dal 1. ottobre 2013, mediante comunicazione dell’Ufficio AI del 27 marzo 2014, ha interrotto l’erogazione del salario.

Tale agire non appare censurabile.

A ragione infatti l’attore ritiene che l’obbligo di versare al dipendente l’intero stipendio (art. 58 ROD) è decaduto dal 1. ottobre 2013, con l’avvenuta attribuzione retroattiva della rendita d’invalidità da parte dell’AI. In effetti, l’art. 58 ROD non garantisce il diritto allo stipendio per 720 giorni in modo assoluto e incondizionatamente, ma fa dipendere - peraltro del tutto legittimamente - il versamento dello stesso dal mancato versamento di un’eventuale rendita AI. Presuppone quindi implicitamente che il dipendente rimanga in carica, considerato come, per la citata normativa comunale applicabile (art. 68 ROD), l’invalidità comporta la fine del rapporto di impiego. Tale normativa non assicura quindi al dipendente di rimanere in carica sino al momento in cui il diritto allo stipendio decade e non impedisce pertanto che egli venga pensionato per invalidità prima che siano trascorsi 720 giorni di assenza (cfr. STCA del 12 settembre 2001 in re S.A., consid. 4, relativo all’art. 23 Lstip, per analogia), ciò che è accaduto nel caso di specie.

Il Comune di __________ non era dunque tenuto a versare lo stipendio dopo il 30 settembre 2013, data a partire dalla quale il dipendente è stato retroattivamente riconosciuto completamente invalido dall’AI e messo al beneficio della rendita intera di invalidità (doc. D).

In proposito è bene precisare che, come detto, inizialmente il Comune ha pagato il salario completo al suo dipendente a far tempo dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa per malattia (dal marzo 2013), venendo a sua volta risarcito, dal 5 aprile 2013 (ossia dopo la decorrenza del termine di attesa contrattuale) e nella misura del 90%, del salario versato dall’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia __________ (doc. A e B; cfr. anche doc. XI/U; cfr. in seguito al consid. 2.11.2). Presa conoscenza della decisione dell’Ufficio AI di concessione della rendita intera dal 1. ottobre 2013, il Comune ha provveduto immediatamente a interrompere il pagamento del salario e la __________ ha (parzialmente) recuperato, nell’ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell’AVS/AI, le indennità versate dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 mediante incasso delle rendite assegnate per quel periodo all’assicurato (doc. E, doc. 16). Per il periodo dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 l’Ufficio AI ha quindi rimborsato retroattivamente l’assicurazione perdita di guadagno __________, che ne aveva fatto richiesta, mediante versamento delle rendite di invalidità attribuite all’assicurato. Ne discende quindi che i versamenti di salario ricevuti dal dipendente per il periodo in questione, effettuati prima del riconoscimento della rendita di invalidità dell’AI, non sono stati formalmente chiesti in restituzione all’assicurato, ma sono stati in buona misura compensati dal mancato percepimento della rendita AI maturata, la quale è stata versata all’assicurazione __________ che ha risarcito il Comune con il pagamento delle indennità giornaliere contrattuali.

2.11. Esaurito quindi il 30 settembre 2013 il diritto allo stipendio integrale secondo l'art. 58 ROD, per avvenuto riconoscimento della rendita AI, litigioso è il quesito di sapere se da questa data l’Ipct sia tenuto a versare la rendita della previdenza professionale.

Ora, premesso che l’istituto convenuto non contesta il diritto alla rendita di invalidità, il quale, di principio, in applicazione degli art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all’art. 29 LAI e l’art. 19 cpv. 1 Ripct, è insorto il 1. ottobre 2013, analogamente a quello dell’AI, si pone cioè il quesito del differimento del versamento della medesima prestazione.

Come detto il Ripct, prevede la possibilità di differire il versamento della pensione di invalidità, conformemente all’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere.

2.11.1. Per quanto riguarda la possibilità di differire la rendita a PI 1 a motivo del versamento del salario pieno, la stessa va negata, considerata la legittima interruzione del versamento del salario pieno, formalmente a far tempo dal 1. aprile 2014, ossia non appena avuto conoscenza della concessione della rendita AI, materialmente tuttavia già a far tempo dal 1. ottobre 2013, considerato come per il periodo dal 1. ottobre 2013 al 31 marzo 2014 l’assicurazione __________ – che aveva provveduto ad indennizzare il Comune del 90% dei salari versati – ha, come detto, proceduto a chiedere all'UAI, ottenendolo, il rimborso dell'importo versato nei mesi da ottobre 2013 a marzo 2014 (fr. 2'374.-- ca mensili pari al 90% del guadagno assicurato, doc. U19, 20) nell'ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI (cfr. doc. E). Ora, se è vero che per tale periodo il saldo è comunque favorevole all’assicurato (il quale ha percepito salari netti di ca fr. 2'000.-- mensili nel periodo dall’ottobre 2013 al marzo 2014 a fronte di un mancato introito dall’AI di fr. 4'680.-- bonificato all’assicurazione perdita di guadagno (doc. 16, U24, U18, U20 e U24), l’avvenuto rimborso da parte dell’AI a favore della __________ fa comunque in modo che PI 1, nel periodo in oggetto, non abbia ricevuto il salario pieno, come invece prescrivono gli art. 26 LPP e l’art. 19 Ripct.

2.11.2. Per quanto concerne il differimento del diritto a prestazioni d’invalidità nell’evenienza del versamento all’assicurato di indennità giornaliere, la stessa, come anticipato sopra, è data per il disciplinamento legale (art. 26 OPP2) se l’assicurato, in sostituzione del salario intero, riceve indennità giornaliere dell’assicurazione contro le malattie, che ammontino almeno all’80 per cento del salario di cui è privato, e se le stesse sono state finanziate almeno per la metà dal datore di lavoro.

Come anticipato, la normativa dell’Ipct stabilisce che il medesimo ha la possibilità di differire il pagamento della rendita di invalidità conformemente all’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere.

Di fatto quindi il legislatore cantonale ha voluto equiparare colui che riceve indennità giornaliere a colui che percepisce un salario.

Nella fattispecie, giusta l’art. 57 ROD, il Comune assicura tutti i dipendenti contro la perdita di salario dovuta a infortuni professionali e non professionali o malattia. I premi sono a carico del Comune (ad eccezione di quello relativo all’assicurazione contro gli infortuni non professionali che è a carico del dipendente; doc. R).

Il Comune di __________ ha stipulato con la __________ un contratto collettivo d’assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia di tutto il personale comunale, sottoposto alla LCA (doc. XI). Tale accordo, con effetto dal 1. gennaio 2010, contempla una copertura in coordinazione alla LPP che prevede il versamento di 730 indennità giornaliere al massimo, con deduzione del termine di attesa di 30 giorni (cfr. XI). L’indennità giornaliera versata al comune è del 90% del salario AVS (doc. XI, U1-2).

Le disposizioni particolari contenute nell’Allegato alla polizza n. __________ dell’8 gennaio 2013 conclusa tra tale compagnia assicurativa e il Comune di __________ prevedono tuttavia:

Durata delle prestazioni – diritto quadro alle indennità giornaliere

In caso di malattia le indennità giornaliere vengono corrisposte per un periodo di 730 giorni. In deroga all’art. 8.4.3. delle CGA, il diritto alle prestazioni decade al momento del riconoscimento di un’eventuale rendita AI (art. 58 Regolamento organico dei dipendenti) (doc. T).

Ora, dalla documentazione agli atti emerge che l’assicurazione in parola ha riconosciuto al Comune di __________, per il caso del dipendente PI 1, inabile al lavoro dal 4 marzo 2013, il versamento di indennità giornaliere pari al 90% del salario AVS per il periodo dal 5 aprile 2013. La stessa ha quindi interrotto il versamento delle indennità giornaliere a favore del Comune con effetto dal 1. aprile 2014, con l’avvenuta comunicazione della concessione della rendita d’invalidità a favore del dipendente comunale. Inoltre, considerato come per la disposizione contrattuale particolare appena menzionata le indennità giornaliere cessavano di essere dovute al momento del riconoscimento di una rendita AI, la __________ ha pure proceduto a postulare, come detto, all'Ufficio AI il rimborso dell'importo versato nei mesi da ottobre 2013 a marzo 2014 nell'ambito della procedura di compensazione di pagamenti retroattivi dell'AVS/AI.

Ne discende che malgrado le disposizioni dell’istituto di previdenza convenuto prevedano espressamente la possibilità di differire il pagamento della rendita d'invalidità conformemente agli art. 26 cpv. 2 LPP e art. 26 OPP2 non solo in caso di pagamento di salario, ma anche in quello di versamento di indennità giornaliere (cfr. consid. 2.6.), il preteso diritto al differimento dell'erogazione della rendita d'invalidità a PI 1 non può essere ammesso nemmeno con riferimento alle indennità giornaliere versate dalla __________ in quanto le stesse di fatto non sono state attribuite per il periodo successivo all’ottobre 2013, giacché oggetto di rimborso mediante versamento della rendita AI.

E questo a prescindere dal fatto che l’assicurazione in parola ha il carattere di una riassicurazione stipulata a copertura del rischio pagamento salario che grava sul datore di lavoro in caso di malattia dei dipendenti. L’indennità giornaliera viene in effetti versata al Comune, nella sua qualità di contraente del contratto, conformemente alle condizioni generali al contratto che prevedono anche la possibilità per l’assicuratore di compensare prestazioni scadute con crediti vantati nei confronti del contraente (cfr. le Condizioni generali di assicurazione di __________ per i contratti di Assicurazione contro la perdita di guadagno (LCA) scaricabili su __________). Il contraente e datore di lavoro ha poi la facoltà o di riversare alla persona assicurata (ossia il dipendente) le indennità giornaliere oppure, come nel caso concreto, di trattenerle a (parziale) compensazione del salario intero versato alla persona inabile al lavoro.

Date queste circostanze, può tuttavia restare aperto il quesito di sapere se tale assicurazione possa essere considerata un’assicurazione ai sensi dell’art. 26 OPP2, considerato come in ogni modo conformemente alla disposizione particolare citata, anche la __________ ha cessato le proprie prestazioni a favore del contraente retroattivamente con effetto a decorrere dalla data di decorrenza della rendita AI.

2.11.3. Ne discende che l’Ipct non può differire il versamento della rendita d’invalidità della previdenza professionale, dovuta unitamente alla rendita AI, in quanto nel periodo successivo al 1. ottobre 2013 l’assicurato non ha percepito il salario intero né indennità giornaliere dell’assicurazione malattia ammontanti almeno all’80% del salario giusta i combinati disposti di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP, 26 OPP2, 18 cpv. 2 e 4 Ripct.

2.12. Alle conclusioni che precedono non possono mutare le allegazioni dell’istituto convenuto, il quale pretende, a torto, che dal ROD del comune di __________ si debba dedurre un obbligo di versamento di salario al 100% per 720 giorni, ritenendo che “la precisazione con cui si indica che il salario decade con il riconoscimento dell’eventuale rendita AI non è compatibile con le disposizioni del Regolamento di previdenza”.

Ora, deve innanzitutto essere precisato che il tenore dell’art. 58 ROD è chiaro ed inequivocabile, nel senso che dispone senza ombra di dubbio che il diritto allo stipendio intero cessa al momento del riconoscimento di una rendita AI. Altrettanto chiaro è che la cessazione del diritto allo stipendio ha effetto a decorrere dalla data in cui il diritto alla prestazione AI viene riconosciuto, anche se il versamento della prestazione AI avviene con effetto retroattivo.

Per quanto riguarda l’addotta incompatibilità di tale disposto comunale con il disciplinamento federale e cantonale, va ribadito innanzitutto che, come è stato ricordato al consid. 2.7, la normativa di cui agli art. 26 cpv. 2 LPP e 26 OPP2 è una norma di coordinamento nel tempo che persegue lo scopo di evitare che l’eventuale pagamento del salario o di prestazioni sostitutive, grazie a cui il datore di lavoro è esonerato dal versamento del salario, procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava (cfr. DTF 129 V 26 e riferimenti).

Solo a precise, esplicite condizioni il pagamento del salario o di indennità giornaliere di malattia possono consentire un differimento delle prestazioni (cfr. consid. 2.7).

Ora, tale normativa non sancisce alcun obbligo, per il datore di lavoro, di prevedere in caso di malattia il versamento del salario al dipendente per un determinato periodo di tempo, disciplinamento questo che tutt’al più rientra nelle competenze del diritto del lavoro (cfr. l’art. 324a CO) rispettivamente, da un lato, dei contratti di lavoro, individuali o collettivi o normali di lavoro, dall’altro, delle norme di diritto che regolano i rapporti di impiego pubblici. La stessa intende per contro unicamente coordinare nel tempo le prestazioni assicurative e quelle salariali nel senso di impedire che in caso di inabilità al lavoro per malattia o infortunio il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive procuri all'assicurato delle risorse più elevate di quelle che percepiva quando lavorava.

In nessun modo si può quindi ritenere che l’art. 58 ROD sia in qualche modo incompatibile con la normativa federale LPP/OPP e quella cantonale, segnatamente con il Ripct.

Al contrario: nella misura in cui il ROD del Comune di __________ prevede il pagamento del salario completo in caso di malattia, condizionandolo tuttavia al mancato riconoscimento di una rendita AI concomitante, lo stesso è conforme alla normativa applicabile e rispettoso dei diritti dei lavoratori.

Laddove l’art. 19 cpv. 4 Ripct, riprendendo l’art. 26 LPP, stabilisce che il pagamento delle prestazioni viene differito “fintanto che l’assicurato riscuote il salario completo” non comporta alcun obbligo per il datore di lavoro affiliato all’Istituto convenuto di prevedere il pagamento del salario completo al dipendente per due anni dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa, né del resto di sottoscrivere un’assicurazione di perdita di guadagno collettiva per i suoi dipendenti prevedente delle prestazioni durante 720 giorni, ma disciplina unicamente l’evenienza in cui, dato di principio il diritto ad una rendita di invalidità della previdenza professionale, l’assicurato è titolare di un diritto al salario pieno concomitante. In questo caso, allora, proprio per evitare, conformemente al menzionato fine di tale normativa, un arricchimento dell’assicurato, ossia che il pagamento del salario o di prestazioni sostitutive procuri entrate più elevate di quelle che percepiva lavorando (cfr. sopra consid. 2.7 e i riferimenti), il diritto ad una rendita d’invalidità della previdenza professionale può essere differito se le disposizioni interne (regolamento, statuto) dell’istituto di previdenza lo prevedono esplicitamente e se il salario intero rispettivamente le indennità sostitutive, vengono versate effettivamente. In nessun modo tuttavia, né la LPP o la OPP2 né il Ricpt prevedono un obbligo per il datore di lavoro di versare il salario o prestazioni sostitutive oltre a quanto previsto a livello di normativa del diritto del lavoro o di contratto di lavoro rispettivamente di normativa sul rapporto di impiego pubblico.

Contrariamente a quanto sostiene l’Ipct non vi è quindi incompatibilità tra le norme del ROD e la normativa federale di cui alla LPP/OPP2 rispettivamente quella cantonale contenuta nel Ripct o la convenzione di affiliazione stipulata tra le parti. Non vi può pertanto essere, per quanto concerne il tema del contendere, nemmeno una questione di preminenza di una sull’altra.

Nemmeno può essere seguito l’Ipct laddove ritiene che la norma del ROD in discussione sarebbe lesiva del principio dell’equità di trattamento dei dipendenti giacché metterebbe su un diverso piano l’assicurato che, come PI 1, viene privato del salario completo a motivo dell’attribuzione della rendita di invalidità dell’AI e quello che invece continua a percepirlo per due anni dall’insorgenza dell’inabilità lavorativa perché non ha formulato la domanda AI o la stessa gli è stata respinta. Il primo, al quale viene sospeso il versamento del salario al momento del riconoscimento della rendita AI e, quindi, della previdenza professionale, avrebbe in effetti introiti inferiori a quelli del secondo che continuerebbe a percepire il salario pieno per 720 giorni. Un simile costellazione innanzitutto appare quantomeno improbabile poiché al verificarsi di un’inabilità lavorativa di lunga durata la presentazione di una domanda di prestazioni AI appare un passo obbligato e, comunque, richiesta generalmente sia dal datore di lavoro sia dalla relativa assicurazione di perdita di guadagno. Anche la variante in cui la domanda AI venga respinta malgrado il perdurare di un’inabilità lavorativa se non è da escludere completamente è comunque un’eventualità che da sola non giustifica di ammettere un obbligo per il datore di lavoro di versare indiscriminatamente il salario pieno in caso di malattia per due anni. Come è stato esposto, il disciplinamento legale della previdenza professionale si limita infatti a prevedere una normativa di coordinamento laddove segnatamente, all’art. 26 LPP e 26 OPP2, fa riferimento alle indennità giornaliere dell’assicurazione malattia versate in sostituzione del salario pieno dovuto in forza dell’art. 324a CO. Le stesse sono di regola stipulate per 720 giorni, ma possono anche essere concordate per un periodo più corto (in argomento cfr. anche Duc. op. cit., in SZS 1998 p. 434; Stauffer, op. cit. p.315).

Né infine appare rilevante l’allegazione dell’Ipct per il quale vi sarebbe una contraddittorietà nel fatto che da un lato il comune attore chiede che la rendita della previdenza professionale venga versata dal 1. ottobre 2013 (momento a partire dal quale è stata attribuita la rendita AI) e dall’altro ha comunicato al dipendente il collocamento a riposo con effetto “solo” dal 1. aprile 2014. Ora, evidentemente il Comune non poteva collocare a riposo il proprio dipendente, a seguito di invalidità (art. 68 ROD), prima di aver ricevuto la decisione dell’Ufficio AI con la quale gli è stato riconosciuto lo statuto di invalido totale e con esso la rendita intera dal 1. ottobre 2013. Questo nulla toglie tuttavia al fatto che l’invalidità è stata riconosciuta retroattivamente dal 1. ottobre 2013, data dalla quale quindi, essendo versata la rendita dell’AI (e dovendo essere attribuita anche quella della LPP) il salario già versato non era dato, ragione per cui, del resto, la __________ ha proceduto al recupero delle indennità giornaliere versate, in sede di compensazione degli anticipi di fronte alla Cassa __________.

Quanto infine ai richiami giurisprudenziali a sentenze di questa Corte che confermerebbero la tesi dell’istituto convenuto, questo Tribunale si limita a precisare che i casi menzionati non riguardavano fattispecie equiparabili a quella in esame. Se è vero infatti che in tali pronunce questa Corte ha confermato la legittimità del disciplinamento dell’allora Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato prevedente la possibilità del differimento del pagamento della rendita di invalidità previdenziale conformemente dell’art. 26 cpv. 2 LPP (e 26 OPP2) e della giurisprudenza federale, sia in caso di pagamento di salario che di versamento di indennità giornaliere (cfr. STCA 34.2008.49 del 15 dicembre 2008, 34.2003.4 del 1. aprile 2004; cfr. anche STCA 34.1998.30 del 19 novembre 1998, 34.2001.35 del 23 aprile 2002; cfr. anche CP 31/93 del 17 novembre 1994), tuttavia con le stesse il TCA non ha assolutamente sancito un obbligo del datore di lavoro di garantire una copertura in caso di inabilità lavorativa prevedente il pagamento del salario nella misura del 100% per due anni. Se è vero, come adduce l’Ipct in questa sede, che “il diritto al salario al 100% è un diritto preminente sulle prestazioni dell’istituto di previdenza e come tale non può essere revocato” (risposta p. 6), tuttavia tale principio vale evidentemente soltanto laddove il disciplinamento del rapporto di lavoro tra l’assicurato e il suo datore di lavoro rispettivamente gli accordi in essere tra il datore di lavoro e l’istituto previdenziale cui si è affiliato, contemplano un simile pagamento del salario durante la malattia. Come dianzi detto, la facoltà del differimento presuppone che un simile diritto al salario (o alle indennità giornaliere) sia previsto e effettivamente attuato, come ha sottolineato la giurisprudenza. Il disciplinamento legale della previdenza professionale non prevede per contro alcun obbligo per il datore di lavoro affiliato di regolare in tal modo i propri rapporti contrattuali con i dipendenti.

Ne consegue che a torto la Cassa convenuta pretende di poter differire il pagamento della rendita d'invalidità dovuta a PI 1. Dal 1. ottobre 2013, momento in cui è stata attribuita la rendita AI e conseguentemente è venuto meno il diritto allo stipendio pieno all’assicurato (ed è anche decaduto il versamento delle indennità giornaliere dell’assicurazione malattia al datore di lavoro), l’Ipct è dunque tenuto a versare a PI 1 la rendita di invalidità della previdenza professionale, come richiesto in petizione.

2.13. Quanto all’obbligo del comune di __________ di versare i contributi previdenziali per PI 1 nel periodo dal 1. ottobre 2013 al 3 marzo 2015, come da fattura da parte dell’Ipct rispettivamente addebito tramite il conto corrente in essere tra il comune e l’istituto previdenziale (doc. 12), a ragione l’attore ne pretende la restituzione rispettivamente ne rifiuta il pagamento.

Ammesso infatti, come detto, il diritto del Comune di __________ di sospendere il versamento del salario con effetto (retroattivo) al 1. ottobre 2013 in relazione alla concessione della rendita AI e, quindi, l’obbligo dell’Ipct di versare da tale data la rendita di invalidità, ne discende che nessun contributo può essere dovuto giacché l’obbligo assicurativo e contributivo presuppone non solo che il rapporto di lavoro non sia sciolto (art. 10 cpv. 2 LPP), ma in ogni modo il conseguimento di un salario che raggiunga il minimo assicurabile conformemente ai combinati disposti di cui all’art. 2, 7, 10 LPP e art. 5 e 7 Ripct. L’art. 7 cpv. 2 Ripct dispone espressamente che l’obbligo assicurativo termina quando sorge il diritto a una prestazione anticipata, di vecchiaia, invalidità o per superstiti o quando il rapporto di impiego è sciolto per altri motivi.

A far tempo dal 1. ottobre 2013, momento dal quale l’Ipct è tenuto, per quanto detto, a versare una rendita di invalidità a PI 1, l’obbligo contributivo di quest’ultimo, rispettivamente del suo datore di lavoro e qui attore, è quindi terminato, ragione per cui gli eventuali contributi previdenziali fatturati dall’Ipct vanno rimborsati.

2.14. Considerato quanto sopra, la petizione è accolta e, di conseguenza, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare a PI 1 la rendita d’invalidità della previdenza professionale da erogare dal 1. ottobre 2013. Da tale data nessun contributo previdenziale è quindi più dovuto, rispettivamente eventuali contributi già prelevati vanno ribonificati al Comune di __________.

2.15. Per quel che riguarda l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo l’art. 29 cpv. 1 Lptca, applicabile in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per quanto concerne invece il versamento di ripetibili le stesse non sono in concreto date considerato come il Comune di __________ non sia assistito da un legale (cfr. RAMI 1996 p. 261 e 262; cfr. RAMI 1997 p. 322 e STCA non pubbl. del 19.1.2001 in re D.I).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ Di conseguenza, l’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è condannato a versare a PI 1 una rendita d’invalidità della previdenza professionale dal 1° ottobre 2013.

§§ L’Istituto di previdenza del Cantone Ticino è inoltre condannato a rimborsare al Comune di __________ i contributi previdenziali per PI 1 fatturati successivamente al 1° ottobre 2013, conformemente ai considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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