Raccomandata
Incarto n. 34.2015.10
FS
Lugano 7 gennaio 2016
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 6 marzo 2015 di
AT 1
contro
CV 1 rappr. da: RA 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. Con petizione del 6 marzo 2015 la Cassa pensioni AT 1 (di seguito AT 1; in precedenza __________ e prima __________) ha chiesto a CV 1 la restituzione dell’importo di fr. 106'443.20 per prestazioni ricevute indebitamente negli ultimi cinque anni a contare da marzo 2010.
AT 1 – addotto che il marito di CV 1, beneficiario di una rendita AI della __________, è deceduto il 17 gennaio 1996; osservato che nel mese di maggio 2014, nel quadro di un controllo generale, è venuta a sapere dall’Ufficio controllo abitanti di __________ che la convenuta è divorziata dal 13 maggio 1995, ciò che esclude il diritto ad una rendita per coniuge superstite e appurato il diritto ad una rendita per coniuge superstite divorziato – ha concluso che la rendita per coniuge superstite, nella misura in cui superava quella per coniuge superstite divorziato, é stata versata indebitamente.
Di conseguenza – evidenziato che nei cinque anni precedenti alla petizione la convenuta ha percepito fr. 118'539.20 (pari alla rendita per coniuge superstite di fr. 2'279.60 versata per 52 mesi e meglio da marzo 2010 a giugno 2014), che nello stesso periodo ella aveva invece diritto ad un importo di fr. 12'096.-- (pari all’importo massimo della rendita per coniuge superstite divorziato di fr. 201.60 per 60 mesi e meglio da marzo 2010 a febbraio 2015), che la stessa si è rifiutata di firmare un accordo di pagamento e che nemmeno ha risposto alla domanda di rinunciare all’eccezione di prescrizione – AT 1 ha inoltrato la presente petizione.
1.2. Il vicepresidente del TCA, accogliendo l’istanza del 29 marzo 2015 con la quale la convenuta ha chiesto la nomina di un avvocato d’ufficio (VI), con decreto del 3 aprile 2015 ha designato l’avv. RA 1 quale patrocinatore d’ufficio (VII).
In precedenza, il 26 marzo 2015, così richiesta (IV), AT 1 ha trasmesso al TCA copia del “Regolamento per i casi di rigore” di cui all’art. 79 cpv. 2 del Regolamento di previdenza per gli impiegati e i beneficiari di rendita della __________ nelle due versioni in tedesco e francese (V con allegati V/1 e V/2).
1.3. Con la risposta di causa (dopo la chiesta proroga del termine; VIII e IX) la convenuta, tramite l’avv. RA 1, ha postulato il beneficio dell’assistenza giudiziaria producendo la relativa documentazione (X/2) e ha chiesto, in via principale, la reiezione della petizione, subordinatamente di voler prescindere dalla restituzione ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 e 2 cpv. 2 del Regolamento per i casi di rigore e, in via ulteriormente subordinata, il riconoscimento del diritto alle rendite così come riconosciute fino a giugno 2014 in base all’art. 2 cpv. 3 dello stesso Regolamento.
In sostanza la convenuta – censurato il fatto che AT 1 si sia attivata solo nel 2014 e prudenzialmente contestata l’asserita conoscenza dello statuto di divorziata solo nel maggio 2014; rilevato che dalla comunicazione del 1. marzo 1996 (doc. A/1; che non ricorda di aver ricevuto) non poteva concludere che si trattasse di una rendita alla quale non aveva diritto visto che durante la procedura di divorzio le sarebbe stato comunicato che avrebbe avuto diritto ad una rendita LPP, sostenuto di non essere stata in grado di comprendere la differenza tra la rendita per coniuge superstite e quella per coniuge superstite divorziato e osservato che secondo la giurisprudenza l’istituto di previdenza avrebbe dovuto già prima di riconoscere la prestazione e comunque in seguito regolarmente verificarne i presupposti – ha fatto valere, da una parte, fatti salvi gli ultimi dodici mesi, la perenzione del diritto di chiedere la restituzione (AT 1 avrebbe infatti “pertinentemente” deciso di non chiedere la restituzione delle rendite versate dal 1996 al 30 giugno 2014 “(…) di modo che tale posizione deve essere tutelata e non può essere rimessa in causa ora (in assenza di motivi di revisione/riconsiderazione) (…)” (X pag. 4)). Dall’altra parte, dati la buona fede (visti: la palese incapacità di gestire la vertenza che la opponeva a AT 1 comprovata dalla nomina di un patrocinatore d’ufficio; la contestazione delle richieste di AT 1 anche da parte del precedente patrocinatore; l’ignoranza del diritto; la lacuna della sentenza di divorzio che non si esprime sulle sorti dell’avere previdenziale e la mancata richiesta di un equa indennità che avrebbe compensato la decadenza del diritto alla rendita riconosciuta per errore) e il grave rigore, ha chiesto di prescindere dalla restituzione ai sensi degli artt. 5 cpv. 2 e 2 cpv. 2 del Regolamento per i casi di rigore.
Qualora non si volesse prescindere dalla restituzione, la convenuta ha postulato il riconoscimento delle prestazioni erogate fino al mese di giugno 2014 quale rendita per coniuge superstite sulla base dell’art. 2 cpv. 3 del Regolamento per i casi di rigore in applicazione dell’art. 79 RPIC.
1.4. I Servizi prestazioni complementari e rendita e indennità della Cassa __________, così richiesti (XII e XVIII), hanno trasmesso al TCA i rispettivi incarti completi (XV/1-55 e XIX).
1.5. Con la replica, dopo la chiesta proroga del termine (XVI e XVII), AT 1 si è confermata nelle proprie allegazioni.
L’attrice – ribadendo che prima del mese di maggio 2014 non sapeva che la convenuta al momento del decesso del marito fosse divorziata e osservato che il secondo evento da cui iniziano a decorrere i termini ai sensi dell’art. 35a cpv. 2 LPP e del relativo art. 73 cpv. 2 RPIC è il momento in cui ha preso conoscenza del divorzio e della relativa sentenza – ha contestato l’eccezione di “prescrizione/perenzione” del diritto di chiedere la restituzione.
Rilevato che la buona fede della convenuta va esclusa – infatti la sentenza di divorzio “(...) prevedeva il pagamento di 200.--franchi mensili (201.60 franchi compreso il rincaro) da parte del signor __________ alla convenuta. Di conseguenza, non sussiste alcun motivo per cui la convenuta avrebbe dovuto ritenere che a seguito del decesso dell’ex marito divorziato avrebbe improvvisamente maturato il diritto a ricevere una rendita mensile di oltre 2'000.-- franchi in luogo dei precedenti 200.--franchi. (…)” (XX) – e che l’esistenza della stessa vale quale presupposto cumulativo necessario sia per prescindere dalla restituzione che per poter riconoscere il versamento volontario di prestazioni ai sensi degli articoli 8 segg., 5 cpv. 2 e 2 cpv. 2 e 3 del Regolamento per i casi di rigore, l’attrice ha contestato l’applicabilità delle suddette disposizioni.
In particolare l’attrice – sostenendo che tanto la possibilità di prescindere dalla restituzione quanto quella di riconoscere il versamento di prestazioni volontarie rientrano nel suo potere d’apprezzamento (l’art. 3 del Regolamento per i casi di rigore stabilisce infatti che anche in presenza di un caso di rigore non sussiste alcun diritto alla rinuncia della restituzione ai sensi dell’art. 5 o al riconoscimento delle prestazioni volontarie secondo gli artt. 8 e segg.) –, richiamata la DTF 130 V 80 ha eccepito la competenza di questo Tribunale adducendo che “(…) la questione se la restituzione rappresenta per la convenuta un caso di rigore conformemente all’art. 2 capoverso 2 del Regolamento per i casi di rigore non è in nessun caso di competenza materiale del Tribunale della previdenza professionale. (…)” e che “(…) il Tribunale della previdenza professionale non è competente a livello materiale della questione se sussistono motivi particolari ai sensi dell’art. 2 capoverso 3 del Regolamento per i casi di rigore. (…)” (XX).
1.6. Con la duplica la convenuta – rilevato che l’attrice conosceva e avrebbe comunque dovuto conoscere il suo statuto di divorziata ben prima del 2008 (AT 1 avrebbe dovuto e potuto infatti consultare gli assicuratori sociali a cui era noto il divorzio rispettivamente accertare l’assenza del vincolo coniugale al momento del decesso del marito; AT 1 era a conoscenza della separazione dell’11 settembre 1981 e della procedura di divorzio avviata il 3 ottobre 1990, inoltre, visto che il 1° gennaio 1995 è entrata in vigore la legge del 17.12.1993 sul libero passaggio [LFLP; RS 831.42], la questione del secondo pilastro sarebbe stata discussa nell’ambito del divorzio coinvolgendo l’attrice) – ha ribadito che il diritto di chiedere la restituzione è ampiamente “perento/prescritto” e che ella “(…) è ed era (…)” in buona fede (XXII).
1.7. Interpellata dal TCA (XXIII), la Pretura di __________ ha trasmesso l’incarto completo relativo alla causa di divorzio della convenuta (XXIV).
1.8. Invitate a consultare gli incarti assunti agli atti (cfr. consid. 1.2 e 1.7 e XXV), la convenuta, con lettera del 7 luglio 2015 (XXVI), ha indicato le prove di cui chiede l’assunzione (XXVI) mentre che l’attrice, con scritto del 9 luglio 2015 (XXVII), ha comunicato al TCA di non avere ulteriori mezzi di prova e/o osservazioni da formulare.
1.9. Con decreto del 10 settembre 2015 il vicepresidente del TCA ha accolto l’istanza del 24 aprile 2014 e concesso quindi alla convenuta il beneficio dell’assistenza giudiziaria (XXX).
1.10. Interpellata dal TCA (XXXI e XXXIV), AT 1 ha trasmesso ulteriore documentazione e la “dichiarazione di completezza” del 24 novembre 2015 che attesta che tutti gli atti richiesti con ordinanza del 27 aprile 2015 sono stati prodotti dinanzi al TCA (XXXII con allegati doc. C/1-9 e XXXV).
1.11. La convenuta – dopo aver preso visione dell’incarto (XXXVI) presso la cancelleria del TCA –, con lettera del 1. dicembre 2015 (XXXVII), ribadita la propria buona fede e osservato che avendo accesso agli atti AI e AVS all’attrice non poteva sfuggire il suo statuto di divorziata, ha concluso che “(…) l’attrice deve quindi portare la responsabilità della propria negligenza e risponderne, nei confronti di un’assicurata che ha in buona fede ed in maniera trasparente percepito, nell’ignoranza indotta e mantenuta peraltro dal comportamento dell’Istituto, prestazioni previdenziali durante innumerevoli anni. (…)” (XXXVII).
Il doc. XXXVII è stato trasmesso per conoscenza all’attrice (XXXVIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la restituzione di complessivi fr. 106'443.20 per prestazioni versate indebitamente nel periodo marzo 2010 - marzo 2015 (cfr. consid. 1.1). La controversia ha quindi natura previdenziale e rientra nel campo di applicazione materiale dell’art. 73 LPP (DTF 133 V 205 consid. 2.1 che rinvia alla STFA 41/99 del 20 marzo 2000 pubblicata in SZS 2001 pag. 485; Vetter-Schreiber, Berufliche Vorsorge, 2013, art. 73 n. 8, pag. 272). È di conseguenza data la competenza ratione materiae di questo Tribunale (cfr. anche art. 1 cpv. 1 Lptca).
Ritenuto che al momento della petizione la convenuta era domiciliata nel Cantone Ticino, anche la competenza territoriale del TCA è data (art. 73 cpv. 3 LPP).
Quanto alla censura, sollevata dall’attrice, secondo la quale questo Tribunale non sarebbe competente a stabilire né se nella fattispecie la restituzione comporta un grave rigore per l’interessata ai sensi dell’art. 2 cpv. 2 del Regolamento per i casi di rigore, né se sono dati i motivi particolari per esaminare il diritto a prestazioni volontarie ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 dello stesso Regolamento (cfr. consid. 1.5), va osservato quanto segue.
Il TCA, competente a statuire in merito alle domande di restituzioni di prestazioni LPP, può stabilire anche se i presupposti per rinunciare alla restituzione – secondo l’art. 35a cpv. 1 LPP si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta un onere troppo grave (non dispongono diversamente l’art. 72 RPIC e l’art. 5 cpv. 2 del Regolamento per i casi di rigore) – siano o meno adempiuti.
In questo senso – a prescindere dal fatto che la questione si rivela ininfluente visto che, come si vedrà ai prossimi considerandi, già la buona fede va negata – la censura secondo la quale questa Corte non potrebbe stabilire se nella fattispecie la restituzione comporti un grave rigore per l’interessato va respinta.
Considerato che anche il diritto a prestazioni volontarie ai sensi degli artt. 8 segg. del Regolamento per i casi di rigore presuppone la buona fede (cfr. consid. 1.5), anche la questione circa la competenza di questo Tribunale a stabilire se siano dati i motivi particolari per esaminare il diritto a prestazioni volontarie ai sensi dell’art. 2 cpv. 3 dello stesso Regolamento non merita ulteriori approfondimenti.
Quanto alla richiamata DTF 130 V 80 (cfr. consid. 1.5), va qui evidenziato che in quell’occasione, chiamato a pronunciarsi in merito alla competenza in caso di controversie in materia di prestazioni dipendenti dall’apprezzamento, il TFA ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che “(…) la competenza dei tribunali delle assicurazioni sociali è data se la vertenza ha per oggetto il versamento di prestazioni dipendenti dall'apprezzamento che formano un tutt'uno con una prestazione previdenziale legalmente dovuta e sottoposta, in caso di contestazione, alla procedura prevista dall'art. 73 LPP. Ciò è in particolare il caso se la prestazione in lite (in casu: indennità di rincaro per le rendite di vecchiaia correnti), alla quale né la legge né il regolamento conferiscono un diritto, influisce direttamente sull'importo di una rendita riconosciuta (consid. 3.3; precisazione della giurisprudenza. (…)” (regesto della DTF 130 V 80).
Nella fattispecie, oggetto della lite è la restituzione dell’importo di fr. 106'443.20 riconducibile all’asserito versamento indebito di prestazioni previdenziali (più precisamente alla differenza tra la rendita per coniuge superstite versata indebitamente e la rendita per coniuge superstite divorziato; cfr. consid. 1.1) legalmente dovute e sottoposte, in caso di contestazione, alla procedura prevista dall'art. 73 LPP.
Va infine evidenziato che anche se dal tenore dell’art. 35a cpv. 1 LPP, che regola la restituzione delle prestazioni ricevute indebitamente, sembrerebbe che vi sia la facoltà di prescindere dalla restituzione e non l’obbligo, in realtà, se dovesse comportare un onere troppo grave, la restituzione non può essere chiesta (cfr. Vetter-Schreiber, op. cit, art. 35a n. 7, pag, 137: “Auch wenn Abs 1 eine Kann-Formulierung enthält, ist davon auszugehen, dass bei Vorliegen einer grossen Härte kein Rückforderungsanspruch geltend gemacht werden kann (vgl. gleichlautenden Wortlaut in aArt. 47 AHVG und hierzu aArt. 79 Abs. 1 AHVV; BGE116 V 113 Erw. 3b). (…)” ).
2.2. Secondo l’art. 35a cpv.1 LPP le prestazioni ricevute indebitamente devono essere restituite. Si può prescindere dalla restituzione se l’interessato era in buona fede e la restituzione comporta per lui un onere troppo grave. Secondo l’art. 35a cpv. 2 LPP il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno a partire dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione. Se il diritto di chiedere la restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art. 35a LPP, entrato in vigore al 1. gennaio 2005, è applicabile sia alla previdenza obbligatoria che a quella sovraobbligatoria (art. 49 cpv. 1 cifra 4 LPP). Prima di tale data, in assenza di una norma statutaria o regolamentare che la prevedesse specificatamente, la restituzione di prestazioni della previdenza professionale versate a torto era retta dagli art. 62 segg. CO, e questo sia in materia di previdenza obbligatoria che di previdenza più estesa (DTF 130 V 417 consid. 2, 128 V 50 e 236, 115 V 118; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 1 e 2, pagg. 136-137). Rispetto all’indebito arricchimento ai sensi dell’art. 62 CO, l’art. 35a LPP non esige più che il beneficiario sia ancora arricchito al momento della domanda di restituzione (Kahil-Wolff in: Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire LPP et LFLP, art. 35a n. 8, pag. 604 con riferimenti).
Gli artt. 62 segg. CO rimangono applicabili, in assenza di norme regolamentari, nel caso di istituiti previdenziali non registrati (Vetter-Schreiber, op. cit., art. 35a n. 3, pag. 137).
Sono considerate prestazioni della previdenza professionale le prestazioni periodiche (rendite di vecchiaia, superstiti ed invalidità: artt. 13 – 26 LPP) e le prestazioni versate sotto forma di capitale al posto di una rendita (art. 37 LPP). L’art. 35a è applicabile per analogia, in quanto destinati alla previdenza professionale, anche ai versamenti di prestazioni d’uscita ad un nuovo istituto di previdenza o su un conto di libero passaggio (Kahil-Wolff, cit., art. 35a, n. 5, pagg. 602-603 e riferimenti dottrinali e giurisprudenziali ivi contenuti).
Per contro, i versamenti in contanti della prestazione d’uscita ai sensi dell’art. 5 LFLP, non avendo scopi previdenziali, sono restituibili, salvo specifiche disposizioni regolamentari, secondo le regole dell’indebito arricchimento ex art. 62 ss CO (Bettina Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a, n. 5, pag. 603; secondo l’autrice, la normativa civile sull’indebito arricchimento è parimenti applicabile in caso di versamenti in contanti effettuati senza il consenso del coniuge previsto dall’art. 5 cpv. 2 LFLP, come pure nelle fattispecie di restituzioni in ambio del prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazione ex art. 30a ss. LPP).
2.3. Nel caso in esame AT 1 fonda la propria richiesta sul sum-menzionato art. 35a LPP, precisando che anche il Regolamento di previdenza per gli impiegati ed i beneficiari di rendite della Cassa di previdenza della Confederazione del 15 giugno 2007 (RPIC; RS 172.220.141.1) sancisce l’obbligo di restituzione di prestazioni indebitamente percepite con possibilità di rinuncia, da parte dell’istituto di previdenza, a chiedere la restituzione nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa (art. 72 RPIC), rimandando invece all’art. 35a LPP per quanto riguarda la prescrizione del diritto di restituzione (art. 73 cpv. 2 RPIC).
2.4. La convenuta non contesta in sé di aver percepito prestazioni a cui non aveva diritto né il quantum chiesto in restituzione.
Infatti, come visto sopra (cfr. consid. 1.3), ella ha sostenuto che non poteva concludere che si trattasse di una rendita a cui non aveva diritto e che AT 1 avrebbe “pertinentemente” deciso di non chiedere la restituzione delle prestazioni versate.
Al riguardo questo Tribunale rileva inoltre quanto segue.
Come visto al consid. 1.1 e conformemente agli artt. 19 cpv. 1 LPP e 44 cpv. 1 RPIC, nei cinque anni precedenti la petizione del 6 marzo 2015, periodo questo per il quale è fatta valere la restituzione, la convenuta, divorziata dal 13 maggio 1995, non aveva alcun diritto alla rendita per coniuge superstite.
Per contro, ella aveva diritto ad una rendita per coniuge superstite divorziato ai sensi dell’art. 19 cpv. 3 LPP combinato con l’art. 20 OPP2 e degli artt. 44 cpv. 5 e 46 cpv. 4 RPIC.
Nel summenzionato periodo la convenuta ha quindi percepito a torto fr. 118'539.20 (pari alla rendita per coniuge superstite di fr. 2'279.60 versata per 52 mesi e meglio da marzo 2010 a giugno 2014) allorquando, nello stesso periodo, ella aveva invece diritto ad un importo di fr. 12'096.-- (pari all’importo massimo della rendita per coniuge superstite divorziato di fr. 201.60 per 60 mesi e meglio da marzo 2010 a febbraio 2015).
Stante quanto precede la domanda di restituzione nel suo principio e il relativo importo di fr. 106'443.20 (118'539.20 – 12'096.-- = 106'443.20) vanno confermati.
2.5. Come accennato, l’art. 35a cpv. 2 LPP stabilisce che il diritto di chiedere la restituzione si prescrive in un anno dal momento in cui l’istituto di previdenza ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi dopo cinque anni dal versamento della prestazione ritenuto che se la pretesa di restituzione nasce da un reato per il quale la legge penale prevede un termine di prescrizione più lungo, si applica quest’ultimo. Se l’anno di cui all’art. 35a cpv. 2 LPP sia da considerare – come ipotizzato da alcuni autori (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2012, n. 1119 e Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 12, pag. 606) e nonostante che il testo legale parli di prescrizione – un termine di perenzione è questione che il TF ha lasciato aperta (STF 9C_216/2014 del 1. settembre 2014 consid. 4.2.1, 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3 e 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3 con riferimenti). Determinante è il momento in cui l’amministrazione, usando l’attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificativi la restituzione. Al riguardo, la giurisprudenza concernente gli artt. 25 LPGA e 47 vLAVS può essere applicata all’art. 35a LPP (STF 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1; 9C_611/2010 del 15 dicembre 2010 consid. 3; STCA 34.14.5 del 24 settembre 2014 pagg. 5-6 e 34.2011.2 del 29 settembre 2011 consid. 2.6). Il termine di un anno comincia quindi normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione, ossia del carattere indebito della prestazione versata (DTF 139 V 6 consid. 4.1, 119 V 431 consid. 3a, 110 V 304; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 consid. 3.2; Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 12). Una prestazione è ricevuta indebitamente dal momento che è stata versata senza valida causa giuridica (che può per esempio risultare da un errore di calcolo o anche da un sovrindennizzo; cfr. Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a n. 6) e la violazione di una norma legale da parte dell’istituto di previdenza o la cattiva fede del beneficiario non sono requisiti necessari (la non buona fede del beneficiario deve per contro essere esaminata nel quadro di un eventuale condono; Kahil-Wolff, op. cit., art. 35a nota 27 pag. 603; SVR 2011 BVG Nr. 31). Secondo la giurisprudenza federale, in caso di errore – ad esempio nel calcolo di una prestazione – il termine non decorre dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo – per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa – rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306; STF 9C_482/2009 del 19 febbraio 2010 consid. 3.3.2 e 9C_323/2011 del 10 giugno 2011). L’Alta Corte ha spiegato il motivo di questa precisazione, osservando che se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto (DTF 124 V 380 consid. 1; DTA 2006 N. 15 pag. 158 segg. [C 80/05]).
Nella summenzionata STF 9C_482/2009 (consid. 3.3.2) il TF ha ammesso che il principio del secondo evento potrebbe portare con sé una certa insicurezza giuridica poiché è solo l’avvio di una periodica verifica, il cui momento viene determinato dall’amministrazione, a far scattare il termine. Un’incertezza ritenuta tuttavia accettabile e che non può essere definita arbitraria, dal momento che altre circostanze, quali ad esempio la segnalazione di un errore all’amministrazione da parte di un assicurato, e la verifica delle condizioni economiche personali ogni quattro anni (in quel caso si trattava di prestazioni complementari indebitamente versate) portano a far decorrere il termine relativo di prescrizione e che, infine, il termine assoluto di cinque anni a partire dal versamento della rispettiva prestazione limita comunque il diritto di restituzione (cfr. anche STCA 34.2014.5 del 24 settembre 2014 e 34.2011.2 del 29 settembre 2011).
Ritornando al caso in esame, la convenuta, sostenendo che l’attrice sarebbe venuta meno ai suoi obblighi di verifica circa il diritto a prestazioni per ben 18 anni e contestato che la stessa sia venuta a conoscenza del suo statuto di divorziata solo nel maggio 2014 (cfr. consid. 1.3), ha concluso che “(…) a fronte di ciò, la signora CV 1 ritiene che l’assicuratore LPP ha deciso pertinentemente di non richiedere la restituzione delle rendite versate dal 1996 al 30.6.2014, di modo che tale posizione deve essere tutelata e non può essere rimessa in causa ora (in assenza di motivi di revisione/riconsiderazione). Il diritto alla restituzione è in ogni caso perento, giacché il dies a quo della conoscenza del mancato diritto alla rendita decorre ben prima del 2008. (…)” (X, pag. 4).
Orbene, conformemente alla succitata giurisprudenza, ai fini dell’eventuale prescrizione del diritto a chiedere la restituzione determinante non è il momento dell’errato versamento della rendita per coniuge superstite, ma il secondo momento in cui, con la dovuta e ragionevole attenzione, l’organo esecutivo avrebbe dovuto riconoscere il carattere indebito del versamento.
Nel caso in esame, l’iniziale errore commesso dall’attrice è stato il riconoscimento della rendita per coniuge superstite dal 1. febbraio 1996 (cfr. comunicazione del 1. marzo 1996 sub. doc. A/1). In effetti, al momento del decesso dell’ex marito il 17 gennaio 1996 (doc. B/19-20), la convenuta risultava essere divorziata dal 13 maggio 1995 (doc. A/4).
È solo a seguito di un controllo generale che l’attrice, nel mese di maggio 2014, è venuta a sapere, dall’Ufficio controllo abitanti di __________ (doc. A/2), dello statuto di divorziata della convenuta.
Questa circostanza è contestata dalla convenuta che tuttavia non sostiene e tantomeno prova di aver comunicato (in qualunque modo) l’avvenuto divorzio.
Anche nello scritto del 1. dicembre 2015, come evidenziato nella duplica (cfr. consid. 1.6), la convenuta si è limitata a sostenere che l’attrice conosceva l’esistenza della procedura di divorzio: “(…) Del fatto che la Cassa conoscesse l’esistenza della procedra di divorzio tra i coniugi __________ già si è detto. (…)” (XXXVII).
Certo, sono trascorsi 19 anni dalla comunicazione del 1. marzo 1996 (doc. A/1). Ciononostante non vi è stata in seguito alcuna occasione di verifica del dossier e della rendita per coniuge superstite versata alla convenuta. In particolare, dopo l’errore in cui è incorsa allorquando con la succitata comunicazione ha riconosciuto il diritto ad una rendita per coniuge superstite (la convenuta risultava essere divorziata dal 13 maggio 1995), l’attrice non era tenuta ad accertare il vincolo coniugale per il solo fatto che fosse a conoscenza della separazione e dell’avvio della procedura di divorzio.
Va qui evidenziato che già sulla base delle disposizioni legali e regolamentari (cfr. consid. 2.4) l’attrice poteva concludere che la convenuta fosse consapevole dell’importanza del suo stato civile avuto riguardo alla prestazione erogatale.
Inoltre, la __________ (la __________ è stata istituzionalizzata nel 1921 quale istituto di previdenza del personale della Confederazione e nel 1975 è diventata un Ufficio federale autonomo aggregato al Dipartimento federale delle finanze. La __________ è una Divisione della __________), così interpellata (cfr. lettera del 25 luglio 1991 sub. doc. B/14), aveva comunicato all’avv. __________, all’epoca patrocinatore della convenuta, che la rendita vedovile sarebbe ammontata a fr. 1'952.20 se coniugata rispettivamente a fr. 249.80 se divorziata (cfr. la lettera sub doc B/16, che fa riferimento al succitato scritto del 25 luglio 1991, nel quale la __________ ha evidenziato che “(…) per quanto riguarda la cassa pensioni, in casi di decesso del marito, la moglie percepirebbe una rendita vedovile pari a due terzi della rendita del sig. __________, attualmente i due terzi ammontano a fr. 1'952.20. Dopo il divorzio invece riceverebbe una pensione vedovile secondo la LPP (art. 23 cpv. 4 statuti __________) se il matrimonio è durato almeno 10 anni e se nella sentenza di divorzio è stata accordata alla donna divorziata una rendita o una liquidazione in capitale invece di una rendita vitalizia. La pensione vedovile secondo l’art. 23 cpv. 5 equivale alla prestazione per i superstiti concessa alla vedova secondo la legge sulla previdenza professionale (art. 24 cpv. 2 CFA, art. 20 OPP2). Questa pensione ammonterebbe attualmente a fr. 249.80. (…)” (doc. B/16)).
Sulla base di questa risposta la convenuta doveva dunque sapere che, se divorziata, la rendita vedovile sarebbe stata nettamente inferiore e l’attrice poteva quindi aspettarsi che in caso di divorzio lo stesso le sarebbe stato tempestivamente e debitamente comunicato.
In questo contesto, il termine di un anno decorre (al più presto) da maggio 2014, motivo per cui la presente petizione del 6 marzo 2015 è stata inoltrata entro il termine stabilito dall’art. 35a cpv. 2 LPP.
Nella misura in cui – sostenendo che “(…) gli atti AI e AVS (I pilastro) danno a più riprese atto dello statuto di divorziata della signora CV 1, di modo che all’Istituto LPP, il cui accesso agli atti del I. pilastro è garantito, tale circostanza non poteva sfuggire. L’attrice deve quindi portare la reponsabilità della propria negligenza e risponderne, nei confronti di un’assicurata che ha in buona fede ed in maniera trasparente percepito, nell’ignoranza indotta e mantenuta peraltro dal comportamento dell’Istituto, prestazioni previdenziali durante innumerevoli anni. (…)” (XXXVII) – la convenuta pretendesse, senza precisare da quando, che il termine di un anno ex art. 35a cpv. 2 LPP fosse iniziato a decorrere prima del maggio 2014, va rilevato quanto segue.
Nella STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014, in un caso concernente l’assicurazione infortuni, circa il termine di perenzione di un anno ex art. 25 cpv. 2 LPGA, il TF ha precisato che: “(…) 4.3. Il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Il termine annuo di perenzione comincia in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. DTF 139 V 6 consid. 5.1 pag. 9 seg.) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; 4.4. In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersene conto in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 consid. 2.2). 4.4. In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersene conto in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]). Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (sentenza I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2). (…)” (STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4.3 e 4.4).
In quell’occasione – chiamata a pronunciarsi sulla censura sollevata dal ricorrente secondo la quale l’amministrazione disponeva degli elementi necessari per rendersi conto dell’errore relativo al calcolo dell’indennità giornaliera già nel corso del 2008 – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione: “(…) Il richiamo del ricorrente alla suddetta giurisprudenza per sostenere che l'amministrazione avrebbe disposto degli elementi necessari per rendersi conto dell'errore relativo al calcolo dell'indennità giornaliera già nel corso del mese di aprile 2008, allorquando la B.________ SA aveva indicato nel questionario del datore di lavoro all'indirizzo dell'AI che l'orario di lavoro era irregolare, non è pertinente. È infatti sufficiente il rilievo che l'INSAI e l'Ufficio AI non sono due organi soltanto organizzativamente separati del medesimo assicuratore - come possono essere invece considerati gli uffici AI e le casse di compensazione chiamati per legge a collaborare all'assegnazione e al pagamento di una rendita dell'AI (cfr. art. 57 e 60 LAI; cfr. sentenza citata 9C_925/2012 consid. 2.2) -, bensì sono due assicuratori chiaramente autonomi (cfr. pure sentenza 9C_399/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3.1.2, riassunta in RSAS 2014 pag. 153). L'attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni, e in particolare la decisione e il pagamento delle indennità giornaliere LAINF, non compete di certo all'Ufficio AI. Di conseguenza, la conoscenza che aveva acquisito quest'ultimo in merito all'irregolarità dell'orario di lavoro e all'importo (fr. 25.-) del salario base non può essere imputata all'INSAI che ha invece appreso questi fatti - come ha pertinentemente rilevato la Corte cantonale - solo in seguito alla trasmissione del fascicolo AI nel mese di marzo 2013. In tal modo, la richiesta di restituzione formulata nel mese di maggio 2013 (per i cinque anni precedenti) non era perenta. (…)” (STF 8C_240/2014 del 12 maggio 2014 consid. 4.5).
Ora, anche avuto riguardo alla succitata giurisprudenza in base alla quale quando per l’assegnazione della prestazione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell’attuazione dell’assicurazione la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini di prescrizione, le conoscenze della __________ (ravvisabili nella succitata risposta della __________ all’avv. __________; cfr. doc. B/16) non possono essere imputate a AT 1.
Infatti, come evidenziato sopra, la __________ dal 1975 è un ufficio autonomo che non ha compiti pensionistici e dallo stesso anno la __________ é una Divisione della __________. Pertanto, la __________ non era comunque chiamata a svolgere i compiti assegnati a AT 1 (in precedenza __________). Inoltre, ritenuta la “dichiarazione di completezza” resa il 24 novembre 2015 dall’attrice che attesta che tutti gli atti richiesti sono stati prodotti davanti al TCA (cfr. consid. 1.10), questo Tribunale deve concludere che AT 1 non disponeva di nessun atto dal quale poteva e/o doveva concludere per l’irregolarità delle prestazioni erogate.
Dal canto suo la convenuta non prova minimamente (tantomeno da quando) che l’attrice disponesse degli elementi necessari per rendersi conto dell'errore in cui è incorsa e, in questo senso, non basta l’asserita possibilità per l’attrice di accedere agli atti del I. pilastro.
Va qui inoltre rilevato che, in ambito AVS, nella STF 9C_328/2015 del 23 settembre 2015 – in un caso in cui in cui la Cassa, ancorché al corrente del nuovo matrimonio già prima del versamento della prima rendita di vecchiaia ordinaria nel mese di settembre 2009, non aveva proceduto al nuovo calcolo della prestazione dell’interessata continuando a ritenerla coniugata –, l’Alta Corte ha confermato che il termine di un anno ai sensi dell’art. 25 cpv. 2 LPGA iniziava a decorrere solo nel momento in cui la Cassa, nel luglio 2013 (nell’ambito di una verifica dei dati di stato civile sollecitata dall’UFAS) era venuta a conoscenza dell’errore in cui era incorsa e conseguentemente ha respinto il ricorso contro la decisione di restituzione del 17 ottobre 2013.
2.6. Quanto all’asserita buona fede – presupposto cumulativamente necessario sia per prescindere dalla restituzione che per poter riconoscere il versamento volontario di prestazioni ai sensi degli articoli 8 segg., 5 cpv. 2 e 2 cpv. 2 e 3 del Regolamento per i casi di rigore – va rilevato quanto segue.
Da una parte, questo Tribunale può fare propria l’argomentazione dell’attrice secondo la quale “(…) ai sensi dell’articolo 5 capoverso 2 del Regolamento per i casi di rigore il prescindere dalla restituzione presuppone, oltre alla buona fede (mancante nel presente caso), un caso di rigore. Per la questione se la restituzione rappresenta un caso di rigore è determinante l’articolo 2 capoverso 2 del Regolamento per i casi di rigore. Se risulta che non sussiste alcun caso di rigore ai sensi dell’art. 2 capoverso 2, la rinuncia alla restituzione non è possibile. In un simile caso può essere verificato conformemente all’articolo 2 capoverso 3, se in caso di motivi particolari alla persona interessata possono essere concesse prestazioni volontarie di cui all’articolo 8 segg. del Regolamento per i casi di rigore. La possibilità di prestazioni volontarie in relazione a restituzioni non presuppone più un caso di rigore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2, ma richiede altresì la buona fede. L’articolo 2 capoverso 3 del Regolamento per i casi di rigore si riferisce esclusivamente al caso di rigore mancante di cui al capoverso 2, ed è applicabile soltanto in mancanza del caso di rigore, ma in nessun modo se manca la buona fede. La buona fede resta una condizione indispensabile anche nei casi dell’articolo 2 capoverso 3. L’articolo 2 capoverso 3 può essere interpretato soltanto in questo modo. Altrimenti, ossia in caso di rinuncia alla condizione della buona fede, sussisterebbe una violazione inammissibile dell’articolo 35a capoverso 1 della LPP. (…)” (XX).
In sostanza quindi – fatto questo nemmeno contestato dalla convenuta – se non è data la buona fede non è possibile né prescindere dalla restituzione né riconoscere il versamento volontario di prestazioni ai sensi degli articoli 8 segg., 5 cpv. 2 e 2 cpv. 2 e 3 del Regolamento per i casi di rigore.
Dall’altra parte, secondo l’art. 50 cpv. 1 lett. e LPP gli istituti di previdenza emanano disposizioni sul rapporto con i datori di lavoro, gli assicurati e gli aventi diritto. In questo senso l’art. 10 RPIC – che regola l’obbligo di informazione e di comunicazione degli assicurati, dei beneficiari di rendite e dei superstiti – stabilisce, tra l’altro, che i beneficiari di rendite e i loro superstiti hanno l’obbligo di informare in maniera veritiera su tutti i fatti concernenti le relazioni con AT 1 e di presentare tutti i necessari documenti.
Ora, la convenuta – nonostante, lo si ribadisce, fosse a conoscenza dell’importanza del suo stato civile avuto riguardo all’importo della rendita vedovile (cfr. consid. 2.5) – non ha comunicato all’attrice il suo stato di divorziata. La sentenza di divorzio è infatti stata trasmessa dalla convenuta, su richiesta dell’attrice del 27 giugno 2014 (cfr. doc. A/3), solo il 3 luglio 2014 (cfr. doc. A/4).
L’omessa comunicazione circa il suo stato di divorziata configura una grave negligenza che, come tale, esclude la buona fede.
Va inoltre ricordato che in DTF 138 V 218 e in SVR 2012 AHV Nr. 12 pag. 46 l’Alta Corte ha stabilito che nel caso di una domanda di condono dell’obbligo di restituire delle rendite per vedovo percepite indebitamente a seguito di un secondo matrimonio, la buona fede deve essere negata, anche qualora il dovere di informare in merito alla modificazione dello stato civile fosse stato adempiuto da parte dell’assicurato. Colui che si risposa non può in buona fede continuare a percepire per anni una rendita per vedovo, senza mai essersi informato presso la cassa di compensazione per sapere se l’annuncio del passaggio a nuove nozze sia pervenuto e se l’ulteriore pagamento della rendita sia effettivamente corretto. Ognuno comprende infatti che il nuovo stato civile sostituisce quello vecchio, al quale l’ottenimento della rendita per vedovo, già solo a causa del nome, era legato.
Quanto alla censura secondo cui AT 1 avrebbe dovuto e potuto consultare gli assicuratori sociali a cui era noto il divorzio, va qui ribadito che l’attrice, per il solo fatto che fosse a conoscenza della separazione e dell’avvio della procedura di divorzio, non era obbligata ad informarsi presso gli altri assicuratori (cfr. consid. 2.5).
Va pure rilevato che l’obbligo di informare vale nei confronti dell’istituto di previdenza e l’interessato non può liberarsene adducendo solo di averlo rispettato nei confronti di altri assicuratori. In questo senso il TF, nella STF 9C_771/2014 del 19 maggio 2015, chiamato a pronunciarsi nel caso in cui un istituto di previdenza aveva inoltrato una petizione chiedendo la restituzione di fr. 76'160.60, ha evidenziato che “(…) die Zulässigkeit einer rückwirkenden Rentenaufhebung hängt von der Verletzung der Meldepflicht gegenüber der Vorsorgeeinrichtung - und nicht gegenüber der IV-Stelle - ab, weshalb eine Meldung an die IV-Stelle nicht von der Meldepflicht gegenüber der Vorsorgeeinrichtung befreit (BGE 133 V 67 E. 4.3.5 S. 71; Urteil 9C_200/2013 vom 9. Oktober 2013 E. 4.2 f., publ. in: SVR 2014 BVG Nr. 14 S. 46). (…)” (STF 9C_771/2014 del 19 maggio 2015 consid. 4.2.2).
Nemmeno è possibile concludere differentemente anche avuto riguardo all’assunto secondo il quale “(…) ulteriormente giova rammentare come il 1.1.1995 è entrata in vigore la legge del 17.12.1993 sul libero passaggio (LFLP; RS 831.42), che sancisce la possibilità di ricorrere anche ai fondi accumulati nell’ambito della previdenza professionale (2° pilastro) per rimborsare i diritti fondati sul divorzio. Appare francamente improbabile, ed è vero invece il contrario, che la questione relativa al II. pilastro non sia stata discussa e approfondita dai coniugi nell’ambito del divorzio con conseguente coinvolgimento dell’istituto previdenziale. (…)” (XXII).
Infatti, lo si ribadisce, per il solo fatto che fosse a conoscenza della separazione e dell’avvio della procedura di divorzio e anche se “(…) ancora nel febbraio 1993 (doc. 17) la Cassa federale di assicurazione riceveva dalla Pretura di __________ una comunicazione e richiesta di informazioni in merito alla procedura di divorzio in essere. La risposta della Cassa pensioni è del 9.2.1992 [ndr. recte: 1993; cfr. doc. B/18] (doc. 18). (…)” (XXII), l’attrice non era tenuta ad accertare il vincolo coniugale.
D’altra parte, negli atti della procedura di divorzio (cfr. l’incarto richiamata dalla Pretura di __________ sub. XXIV), non vi é alcun documento che permette di ritenere che AT 1 sia venuta a conoscenza del divorzio rispettivamente sia stata messa a conoscenza dello stesso.
Quanto alla censura secondo la quale “(…) si rileva infine come la sentenza di divorzio non si esprima sulle sorti dell’avere previdenziale, rispettivamente delle prestazioni LPP del marito. Si tratta di una lacuna della sentenza che andava colmata e che la signora CV 1 avrebbe chiesto di colmare, garantendosi un’equa indennità, ciò che avrebbe potuto compensare – ne fosse stata a conoscenza – la decadenza alla rendita riconosciutale per errore. (…).” (X punto 3 pag. 5), questo Tribunale rileva quanto segue.
Il Consiglio federale – nel Messaggio concernente il disegno di legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, del 26 febbraio 1992 (pubblicato in FF del 2 giugno 1992 N. 21 pagg. 477-586) – riguardo al divorzio e all’art. 22 LFLP (poi entrato in vigore il 1. gennaio 1995) ha, tra l’altro, evidenziato che “(…) oggigiorno molte coppie si limitano a un risparmio sotto la forma d'aspettativa verso un istituto di previdenza. Per le coppie sposate sotto il regime ordinario (della partecipazione agli acquisti), tali aspettative non fanno parte degli acquisti ai sensi dell'articolo 197 del Codice civile (CC), acquisti che devono essere suddivisi alla dissoluzione del matrimonio16). Al divorzio un coniuge può esigere un indennizzo per la perdita di pretese nei confronti di un istituto di previdenza sulla base dell'articolo 151 CC (DTF 116 II 101). In occasione della definizione della pensione alimentare secondo l'articolo 152 CC, occorrerà inoltre tenere conto del fatto che l'edificazione di una previdenza professionale per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti sia considerata parte integrante di tale rendita alimentare. I mezzi finanziari per l'indennizzo di tali pretese tuttavia spesso mancano. Poiché le aspettative emananti dal secondo pilastro non possono, secondo il diritto in vigore, essere cedute, il divorzio tocca in modo particolare il coniuge che tiene l'economia domestica e che ha preso cura della famiglia durante anni o decenni, rinunciando nel contempo a esercitare un'attività professionale: in caso di divorzio, questo coniuge si trova spesso senza sufficiente previdenza di vecchiaia. È previsto di modificare tale situazione giuridica insoddisfacente in occasione della revisione del diritto del divorzio. La previdenza che servirà a mantenere la coppia dopo che i coniugi avranno cessato d'esercitare un'attività lucrativa, fa parte dell'obbligo di mantenimento ai sensi dell'articolo 163 CC. L'avamprogetto per un nuovo diritto del divorzio prevede quindi che le prestazioni d'uscita acquisite in costanza di matrimonio saranno in principio suddivise tra i coniugi. Tale avamprogetto sarà sottoposto in primavera di quest'anno alla procedura di consultazione. Occorrerà tuttavia attendere probabilmente ancora anni prima che il nuovo diritto entri in vigore. Nessuna meraviglia, quindi, che in occasione della procedura di consultazione per un nuovo disciplinamento del libero passaggio, certi ambienti abbiano chiesto che in caso di divorzio si migliori la previdenza di vecchiaia per il coniuge che si è occupato dell'economia domestica. L'articolo 22 capoverso 1 del disegno attuale dichiara che - ai sensi di un ordinamento transitorio fino alla revisione del diritto del divorzio - la prestazione d'uscita potrà essere ceduta in caso di divorzio. Non vengono quindi creati nuovi diritti. Si tratta soltanto di aprire una nuova fonte di finanziamento allo scopo di soddisfare pretese esistenti. Gli indennizzi per perdita delle aspettative nei confronti di un istituto di previdenza secondo l'articolo 151 CC nonché eventualmente il diritto a una rendita alimentare giusta l'articolo 152 CC possono essere disciplinati dal trasferimento di una parte della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio. La cessione tuttavia è autorizzata soltanto nella misura in cui la pretesa di divorzio è volta a garantire la previdenza. Non può essere portato pregiudizio al contributo di mantenimento corrente poiché la parte ceduta della prestazione d'uscita resta per principio vincolata. Non ha a tal proposito importanza alcuna che il trasferimento della prestazione d'uscita sia deciso da un tribunale o previsto in una convenzione. Il tribunale che in occasione della sentenza di divorzio ha potuto prendere conoscenza dello stato patrimoniale dei coniugi, deve decidere dell'importo che deve essere sottratto dalla previdenza di uno dei coniugi e trasferito all'altro coniuge. Conformemente al capoverso 2, il tribunale notifica d'ufficio all'istituto di previdenza del coniuge debitore l'importo da trasferire. Egli deve quindi indicare se la prestazione d'uscita debba essere versata all'istituto di previdenza del coniuge avente diritto o sotto quale altra forma debba essere mantenuta. Se sono rispettate le condizioni dell'articolo 5 è possibile anche un pagamento in contanti. (…)” (FF 1992 del 2 giugno 1992, pag. 538)
In concreto, visto che nella sentenza della prima Camera civile del Tribunale d’appello del 16 marzo 1995 (cfr. doc. A/4) nulla è detto circa un eventuale importo da sottrarre alla previdenza di uno dei coniugi e da trasferire all’altro, il giudice del divorzio non doveva comunicare alcunché a AT 1.
2.7. In conclusione, visto tutto quanto precede e ritenuto che parte attrice non ha fatto valere interessi di mora, la petizione va accolta e CV 1 condannata a versare alla AT 1 la somma di fr. 106'443.20.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ CV 1 è condannata a versare alla AT 1 fr. 106'443.20.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti