Raccomandata
Incarto n. 34.2014.36
rg/sc
Lugano 16 gennaio 2015
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sulla petizione del 1° dicembre 2014 di
AT 1
contro
CV 1
in materia di contributi della previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che - con la petizione in oggetto la fondazione attrice postula la condanna della società convenuta, quale datrice di lavoro, al pagamento – a titolo di contributi della previdenza professionale rimasti insoluti nel periodo 2012-2014 – di CHF 5'578.95 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014, di CHF 223.-- per interessi dal 1. gennaio al 28 agosto 2014 e delle “spese del presente precetto”, chiedendo altresì il rigetto dell’opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 4 settembre 2014 dell’UE di __________;
con la risposta di causa parte convenuta – senza contestare la pretesa attorea ma evidenziando come in relazione ad alcuni sinistri sia tuttora aperto un contenzioso con AT 1 per un vantato credito della CV 1 di circa CHF 130'000.-- – riconosce il proprio obbligo contributivo chiedendo la concessione di “una ratealizzazione dell’importo dovuto in 48 mesi”;
con scritto 12 gennaio 2015 la fondazione attrice, preso atto del riconoscimento da parte della società convenuta del proprio debito di cui alla petizione in rassegna, si è dichiarata non disposta a concedere una rateizzazione dell’importo dovuto;
la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG;
richiamati gli artt. 11 LPP - che impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato - e 66 LPP - secondo cui l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari a) l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori, b) che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori, c) che il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari (sul punto cfr. Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32), nel caso di specie che la pretesa della fondazione attrice – per altro riconosciuta da parte convenuta – appare sufficientemente sostanziata e documentata;
con la sottoscrizione del contratto di affiliazione in data 30 agosto 2010 la CV 1 si è impegnata ad attuare la previdenza professionale dei suoi dipendenti, tramite prelevamento dei contributi dal salario dei lavoratori e versamento di questi e dei suoi contributi alla fondazione (art. 5 contratto d'affiliazione, doc. A/2). La convenuta non ha del resto mai contestato il suo obbligo contributivo che dev’essere quindi riconosciuto. Le norme concernenti le persone assicurate, il finanziamento ed il calcolo dei contributi sono previste in particolare nel piano di previdenza di cui al paragrafo D del contratto d’affiliazione (doc. A/2). Il contratto stabilisce inoltre le norme applicabili al pagamento e all'esigibilità dei contributi, prevedendo anche l'addebito o l'accredito d’interessi in caso di pa-gamento anticipato/ritardato dei contributi;
dalla documentazione in atti risulta che il calcolo dei contributi (con interessi di conto corrente) in quanto tali è stato effettuato conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tenendo conto dei salari erogati (doc. A/4-5);
pure la richiesta di interessi di ritardo – al tasso del 5% che non supera quello legale di cui all’art. 104 CO – appare giustificata. Giusta l’art. 66 cpv. 2 LPP, sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto di previdenza può infatti pretendere interessi di mora (Brühwiler, op. cit., p. 46; SZS 1990 p. 89; cfr. art. 5.4 contratto d'affiliazione);
per quanto attiene alle spese (cfr. estratto conto sub doc. A/6), le stesse vanno riconosciute nella misura in cui documentate e previste nell’apposito regolamento dei costi (sub doc. A/2). In tal senso vanno ammesse spese di diffida per CH 600.-- (cfr. doc. A/7.2, A/7.3; l’importo di CHF 300.-- addebitato nell’aprile 2014 agli atti non risulta invece documentato) e spese di esecuzione per CHF 1’000.-- (in relazione alle esecuzioni n. __________ in seguito sostituita dall’esecuzione n. __________ dell’UE di __________ (cfr. doc. A/8; cfr. estratto conto sub. doc. A/6). Non può inoltre essere riconosciuto l’importo di CHF 73.-- addebitato nel dicembre 2013 e riferito con ogni verosimiglianza alle spese di precetto anticipate dalla fondazione per l’emissione di un PE nel dicembre 2013 (quello di cui è qui chiesto il rigetto definitivo è stato invece emesso nel settembre 2014; cfr. doc. A/8). Va infatti osservato che tale spesa segue le sorti dell’esecuzione e non può essere imposta né dall’assicuratore né dal tribunale delle assicurazioni in quanto costituisce un accessorio del credito che deve essere sopportato dal debitore se non riesce ad opporsi con successo all’esecuzione, in caso contrario dal creditore. Esse sono aggiunte alla somma oggetto di esecuzione per la quale è stato concesso il rigetto senza che sia necessaria un’esplicita pronuncia nel merito (DTF 71 III 144; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und Konkursrechts, 2008, p. 116; STCA 34.2006. 55 del 24 gennaio 2007);
stante quanto sopra, complessivamente va riconosciuto un credito di CHF 5'428.95;
la richiesta volta alla pronunzia del rigetto definitivo dell'opposizione interposta dalla società convenuta al PE n. __________ del 4 settembre 2014 dell’UE di __________ merita accoglimento.
Il creditore che a seguito dell'opposizione ha fatto riconoscere i propri diritti conformemente all'art. 79 LEF, può difatti chiedere direttamente la continuazione dell'esecuzione senza dover esperire la procedura speciale di rigetto dell'opposizione prevista dall'art. 80 LEF; lo stesso vale laddove la decisione pronun-ciata ai sensi dell'art. 79 LEF sia emanata da un'autorità o da un Tribunale amministrativo della Confederazione o del cantone del foro dell'esecuzione (DTF 107 III 60). Il principio é che qualora il creditore segua la procedura dell'art. 79 e quindi intenti un'azione in riconoscimento del credito non debba, vistosi riconoscere definitivamente il credito, adire successivamente la procedura dell'art. 80 LEF (Adler, in: Droit privé et assurances sociales, 1990, pp. 241ss, 251s). La condizione aggiuntiva introdotta dalla citata giurisprudenza é che il giudice dell'azione ordinaria (che può essere a seconda della natura del credito il giudice civile o il giudice amministrativo e per la precisione, in casu, il Tribunale cantonale delle assicurazioni) faccia preciso riferimento, nel dispositivo che accoglie in tutto o in parte il petitum, all'esecuzione in corso e rigetti formalmente l'opposizione per la parte del credito riconosciuto;
come accennato, parte convenuta chiede alla fondazione attrice di poter rateizzare il pagamento dell’importo dovuto ed evidenzia pure come in relazione ad alcuni sinistri sia tutt’ora aperto un contenzioso con AT 1 per un vantato credito della AT 1 di circa CHF 130'000.--;
allo scrivente Tribunale non compete l’esame di eventuali accordi tra le parti riguardanti dilazioni o facilitazioni di pagamento, le quali potranno se del caso essere in seguito riproposte e concordate con la fondazione attrice. Per quanto riguarda invece l’asserito credito di CHF 130’000.--, nella misura in cui – e per quanto è dato di capire – viene fatta valere nella presente sede una compensazione con l’importo dovuto a titolo di contributi previdenziali, la stessa non può essere presa in considerazione già solo perché nel caso concreto difetta la reciproca identità tra debitore e creditore (sul punto cfr. Imhof/ Rhinow, Verwaltungsrechtsprechung, 6.a edizione, volume 1, pp. 196s; DTF 128 V 224 consid. 3b; STF 9C_566/2007 del 3 gennaio 2008; STFA B 132/06 del 21 agosto 2007), ossia prestazione e controprestazione non sussistono tra i medesimi soggetti giuridici (AT 1 non coincide con __________ [e neppure, eventualmente, con __________]), ma anche perché non è in ogni caso data la competenza ratione personae e materiae dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP (in argomento cfr. Meyer/Uttinger; in: Schneider/Geiser/ Gächter (éd.), Commentaire LPP e LFLP, cit., ad art. 73, n. 1-22);
la procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lptca);
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è parzialmente accolta.
§ La CV 1 è condannata a versare alla AT 1 la somma di CHF 5'428.95 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014 su CHF 5'205.95.
§§ E' rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n. __________ del 4 settembre 2014 dell'UE di __________ per l’importo di CHF 5'428.95 oltre interessi al 5% dal 29 agosto 2014 su CHF 5'205.95.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti