Raccomandata

Incarto n. 34.2014.16

rg/sc

Lugano 15 ottobre 2014

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione dell'11 giugno 2014 di

AT 1

contro

CV 1 rappr. da: RA 1

in materia di previdenza professionale

considerato in fatto e in diritto

1.1 AT 1 è stato assicurato ai fini previdenziali dal 10 maggio 1976 al 30 settembre 1993 alla CV 1 e dal 1. ottobre 1993 al 31 dicembre 1998 alla __________ (doc. 1, 4-9, 27, XIII/11). Dal 1. gennaio 1999 – con pensionamento previsto il 31 agosto 2014 – egli è assicurato alla __________ (creata l’11 dicembre 1997 e sino a febbraio 2002 con il nome di CV 1; doc. 10-25 e estratto RC informatizzato agli atti).

1.2 A diverse riprese (da ultimo tramite un consulente) AT 1 si è rivolto alla CV 1 chiedendo informazioni sul calcolo della prestazione di libero passaggio riconosciutagli il 30 settembre 1993 (cifrata allora dalla __________ in fr. 78'221.--) e che nel gennaio 1994 era stata trasferita (con interessi) da parte della __________ alla __________. In particolare – nutrendo dubbi sull’adempimento dei propri obblighi contributivi da parte del suo datore di lavoro negli anni 1991, 1992 e 1993 – ha chiesto spiegazioni in merito all’ammontare dei contributi (propri) versati da quest’ultimo all’istituto di previdenza in detto periodo (doc. A/5, A/7), ritenuto che secondo l’assicurato i contributi non versati ammonterebbero ad almeno fr. 7'000.--. Hanno quindi fatto seguito, in risposta a suddette richieste, alcuni scritti da parte della fondazione (doc. A/6, doc. 1-3, doc. XIII/4).

1.3 Non ritenendosi soddisfatto delle risposte fornite (in particolare dello “scarabocchio” scritto a mano trasmessogli quale conteggio dei contributi versati dal datore di lavoro negli anni 1991, 1992 e 1993), con la petizione in oggetto AT 1 conviene in giudizio la CV 1 chiedendo che essa comu-nichi tutti i dati e le informazioni necessarie a chiarire e definire l’ammontare dei contributi (propri) versati dal da- tore di lavoro negli anni suddetti alla __________ e contestando quindi l’ammontare (fr. 78’221.--) della prestazione di libero passaggio trasferita alla __________.

1.4 Con la risposta di causa la fondazione convenuta, illustrati i diversi rapporti previdenziali cui è stato assoggettato l’assicu-rato a far tempo dal 1976 e ricordato come – essendo trascorso il termine decennale relativo all’obbligo di conservare i documenti – i conteggi salariali non siano più disponibili e quindi non vi sia più la possibilità di verifica delle deduzioni salariali operate nel periodo litigioso, evidenzia che sulla base delle precisazioni e dei dati esposti (da ultimo con la risposta di causa) all’assicurato siano state fornite le informazioni riguardanti la quantificazione della prestazione di libero passaggio di sua spettanza nel settembre 1993, calcolata secondo i dettami dell’art. 331b CO in vigore all’epoca, indicando pure l’ammontare dell’avere previdenziale di spettanza del-l’assicurato al momento del suo pensionamento.

1.5 Nel termine impartito per la presentazione di eventuali ulteriori mezzi di prova, l’attore ha replicato asseverando che controparte non ha ancora correttamente ed esaustivamente dato seguito alla sua richiesta di informazioni (non sarebbero segnatamente ancora stati quantificati i contributi versati dal datore di lavoro il quale a sua mente, come già indicato in petizione, avrebbe omesso di versare circa fr. 7’000.--).

1.6 Alla fondazione convenuta è quindi stata concessa la facoltà di duplicare. Rappresentata questa volta dall’avv. __________, essa conferma, in sintesi, le argomentazioni addotte in risposta di causa e precisa in particolare come la prestazione di libero passaggio esistenze il 30 settembre 1993 – basata sul primato delle prestazioni – è stata calcolata conformemente alla normativa in vigore a tale momento (calcolo della riserva matematica giusta l’art. 331b cpv. 2 CO senza nesso diretto con i contributi versati). Inoltre, evidenziando come sia stata fornita tutta la pertinente documentazione e come in virtù del-l’art. 27j OPP2 in vigore dal 1. gennaio 2005 rispettivamente dell’art. 962 CO (obbligo di conservare i documenti per 10 an-ni) l’istituto di previdenza fosse comunque legalmente abilitato a distruggere i documenti relativi alla prestazione calcolata e trasferita nel gennaio 1994, chiede l’integrale reiezione della petizione.

1.7 Con scritto 21 agosto 2014 l’attore ribadisce come controparte non abbia ancora fornito le informazioni richieste, precisando anche di non aver all’epoca (1994) contestato la quantificazione della prestazione di libero passaggio riconosciutagli per paura di essere licenziato e ha riconfermato la sua richiesta di versamento della somma di fr. 7'000.--.

1.8 Con ulteriore scritto 1. ottobre 2014 AT 1 ha comunicato al TCA di voler contestare il modo di procedere della CV 1 in relazione alla sua richiesta di (parziale) versamento di capitale al momento del pensionamento (31 agosto 2014) presentata nel luglio 2014 (cfr. XVII). Tale scritto è stato considerato dal TCA quale azione giudiziaria concernente una fattispecie diversa da quella oggetto della petizione dell’11 giugno 2014, azione per la quale è stato quindi formalmente aperto un nuovo incarto (inc. 34.2014.27).

2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (in particolare per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione monocratica ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG.

2.2 A norma dell’art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro ed aventi diritto sono decise da un tribunale di ultima istanza cantonale (in casu il Tribunale cantonale delle assicurazioni; cfr. art. 4 Legge concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza professionale e sulle fondazioni, RL 6.4.8.1). Ratione materiae tale competenza è data nella misura la contestazione ha per oggetto questioni spe-cifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo (DTF 127 V 35, 125 V 168, 122 V 323, 120 V 18). Rientrano principalmente nella competenza del tribunale istituito dall'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazio-ni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (prestazioni di entrata e di uscita), ai contributi previdenziali o a parti-colari temi riferiti per esempio alla produzione di atti o al rilascio di informazioni (DTF 135 V 23 26, 130 V 105, 128 V 258, 116 V 113, 115 V 381; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 4ss, pp. 160ss).

Nell’ambito di una procedura giusta l’art. 73 LPP presupposto indispensabile per il giudizio di merito è, tra l’altro, l’esistenza – per l’attore – di un interesse degno di protezione (DTF 128 V 41 consid. 3a, 120 V 302).

2.3 L’attore, come accennato, si duole anzitutto che l’istituto di previdenza convenuto non abbia dato correttamente seguito alla sua richiesta di informazioni concernente il conteggio della prestazione di libero passaggio trasferita __________ alla __________ nel gennaio 1994, rimproverando segnatamente al-l’attuale istituto di previdenza di aver fornito dati e spiegazioni non complete ed esaustive sulla composizione di detto importo.

L’art. 86b LPP e gli artt. 8 e 24 LFLP (cfr. anche art. 89bis cpv. 6 cifra 23 CC) sanciscono l’obbligo per gli istituti di previdenza di fornire agli assicurati le informazioni concernenti la loro situazione previdenziale rispettivamente la prestazione d’uscita (libero passaggio) di loro spettanza.

Come detto (cfr. supra consid. 2.2) il diritto di essere informati (art. 8 LFLP, art. 86b cpv. 1 LPP) può essere fatto valere per via giudiziaria secondo l’art. 73 LPP (Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 7, ad art. 86b n. 4; Riemer/Riemer-Kafka, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, 2006, § 8 n. 8; Schneider/Geiser/Gächter; Commentaire LPP et LFLF, 2010, (Pärli) ad art. 86b n. 11; in vigore dal 1. gennaio 2005 l’art. 62 cpv. 1 lett. e LPP stabilisce invece che le controversie relative al diritto di essere informato nei casi specifici contemplati dagli artt. 65a e 86b cpv. 2 LPP sono giudicate dall’autorità di vigilanza).

In casu deve quindi essere ammessa la competenza materiale dello scrivente TCA – quale tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP – a pronunciarsi sull’asserita mancata informazione in merito all’ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita nel 1994 rispettivamente dei contributi versati dal-l’allora datore di lavoro.

In relazione all’applicazione degli artt. 73 cpv. 1 LPP e 8 LFLP, in STF 9C_78/2010 (pubblicata in SVR 2012 BVG Nr. 20) il TF ha stabilito da un lato che un istituto di previdenza che ha ricevuto una prestazione di libero passaggio da parte di un precedente istituto, può basarsi sulle indicazioni di que-st’ultima per quanto concerne la composizione della prestazione e che, riservati i casi di errore manifesto, particolari chiarimenti e verifiche sono da effettuare solo se l’assicurato rende plausibile che i dati o le informazioni fornite siano errate. D’altro lato l’Alta Corte ha precisato che, secondo le regole della buona fede, un istituto di previdenza può essere interpellato e tenuto ad effettuare verifiche (in merito alla composi-zione e l’ammontare di averi previdenziali versati da precedenti istituti) soltanto durante un ragionevole periodo di tempo dopo l’entrata nel nuovo istituto. Il TF ha quindi precisato che se sono trascorsi più anni dall’uscita da un istituto di previdenza (nella fattispecie esaminata in STF 9C_78/2010 erano trascorsi circa 10 anni) l’interesse giuridicamente protetto viene meno (sul punto cfr. anche Vetter-Schreiber, BVG-Kom-mentar, 2013, ad art. 73 n. 18).

Nel caso in esame sono trascorsi oltre 20 anni dall’uscita di AT 1 dalla __________ (sciolta e radiata da RC nel marzo 2001; cfr. estratto RC informatizzato agli atti) gestita da __________ la quale aveva quantificato in fr. 78'221.-- la prestazione di libero passaggio dell’assicurato uscente trasmettendola alla __________ (cfr. doc. XIII/5-10).

Per tale motivo, alla luce della suevocata giurisprudenza, l’in-teresse degno di protezione è da ritenere essere decaduto, l’istituto di previdenza non essendo di conseguenza più tenuto ad alcuna verifica e chiarimento in merito all’ammontare e alla composizione di suddetto capitale previdenziale rispettivamente a verificare l’ammontare esatto dei contributi a carico dell’allora datore di lavoro e da esso versati nel periodo 1991-1993.

In simili circostanze, in quanto postula l’ottenimento di informazioni – ancora più dettagliate di quelle già fornite dall’isti-tuto convenuto (cfr. risposta di causa e duplica) che, tra l’al-tro, oltre a precisare che il cosiddetto “scarabocchio” costituisce una nota interna utilizzata a suo tempo da __________ per la trascrizione dei dati assicurativi, ha rettamente ricordato come sia ampiamente trascorso il termine decennale di conservazione di documenti giusta gli artt. 962 CO e 27j OPP 2 e che ulteriore documentazione (in particolare quella relativa alla gestione dei salari) non è quindi più reperibile – da parte della fondazione convenuta, la petizione dev’essere dichiarata irricevibile (DTF 119 V 14).

Nella misura i cui rilevante ai fini del presente giudizio, la motivazione addotta dall’attore a giustificazione della mancata tempestiva contestazione dell’ammontare della prestazione di libero passaggio trasferita nel gennaio 1994, ossia la paura di essere licenziato, è rimasta allo stadio di puro parlato e priva di riscontro probatorio oggettivo.

2.4 Nel contestare l’ammontare della prestazione di libero passaggio di fr. 78'221.-- l’attore sostiene che non sono stati considerati e quindi “mancano” almeno fr. 7'000.-- corrispondenti alla parte dei contributi dovuti e non versati dal suo non meglio precisato datore di lavoro (“ditta”) negli anni 1991, 1992 e 1993.

Ora, nella misura in cui – e per quanto è dato di capire – l’at-tore pretende che gli oltre fr. 7'000.-- a sua mente non versati dall’allora datore di lavoro gli vengano ora “versati…in contanti” (cfr. XV; cfr. doc. B1), la richiesta attorea non può che essere disattesa già solo se si considera che passivamente legittimato rispetto a tale pretesa (per altro pure irrìta nella mi-sura in cui chiede il versamento “in contanti”; cfr. art. 66 LPP, cfr. art. 5 LFLP), ossia debitore dell’asserito credito contributivo (che sottosta per altro ad un termine di prescrizione di 5 anni ex art. 41 cpv. 2 LPP) vantato dall’attore, è semmai l’al-lora datore di lavoro e non l’istituto di previdenza qui convenuto il quale non può essere soggetto passivo della pretesa qui azionata (versamento di contributi mancanti; al riguardo cfr. DTF 129 V 320; STF 45/04 del 9 novembre 2004, STF 65/05 e 67/05 del 6 febbraio 2006; Brechbühl, in Schneider/ Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, ad art. 66 n. 30 con riferimenti). Su questo punto, la carenza di legittimazione passiva costituendo questione di merito (SVR 2010 BVG Nr. 47) la petizione dev’essere respinta.

2.5 Quand’anche – per pura ipotesi di lavoro – la presente azione promossa nei confronti della __________ fosse da considerare siccome diretta all’ottenimento di una prestazione (maggiore) calcolata tenendo conto anche dei contributi asseritamente non versati in passato dal datore di lavoro al precedente istituto di previden-za (in argomento vedi DTF 135 V 23 consid. 3.2 e ivi riferimenti), la petizione non potrebbe avere miglior sorte, l’attuale ente previdenziale non potendo, come visto (cfr. supra consid. 2.3), essere tenuto nel caso concreto ad effettuare, a distanza di oltre 20 anni, verifiche (o comunque ulteriori accertamenti oltre a quelli già effettuati) volte a determinare la com-posizione e l’entità della prestazione di libero passaggio trasferita nel 1994.

2.6 La procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP, art. 29 cpv. 1 Lpcta).

All’istituto di previdenza convenuto, rappresentato da un avvocato, ancorché vincente in causa non vengono assegnate ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza federale, nessu-na indennità per ripetibili è infatti di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico e ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Nella misura in cui è ricevibile, la petizione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

giudice Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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