Raccomandata
Incarto n. 34.2008.50
FC/td
Lugano 5 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
con redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 11 agosto 2008 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CO 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. AT 1, nato nel 1963, ha lavorato presso la ditta __________ di __________ dal 1. novembre 1993 al 31 maggio 1996.
Ai fini della previdenza professionale la __________ era affiliata alla __________, presso la quale, quindi, anche AT 1 era assicurato.
Terminato il rapporto lavorativo con la __________ con effetto al 31 maggio 1998, non avendo indicato AT 1 la destinazione da riservare alla prestazione di libero passaggio maturata di fr. 10’688, in data 17 aprile 1998 la CO 1, società gerente della summenzionata Fondazione di previdenza, gli ha comunicato di utilizzare la prestazione di libero passaggio come versamento unico per una assicurazione collettiva nell’ambito di una polizza di libero passaggio (n. __________) (doc. 2).
Il 17 luglio 2003 la CO 1 ha provveduto ad incrementare tale polizza di un importo di fr. 1'275 corrispondente ad una prestazione di libero passaggio maturata dall’assicurato presso la Cassa Pensioni __________ (uscita di servizio al 19 novembre 1997; doc. 19).
1.2. In seguito l’assicurato ha ripreso, il 1. maggio 2000, un’attività lucrativa presso la ditta __________ di __________ e, quindi, è stato affiliato alla __________ nella sua qualità di assicuratrice LPP della citata ditta (contratto n. __________). Nel formulario di annuncio da lui sottoscritto l’8 giugno 2000, l’assicurato non ha indicato l’esistenza di alcuna prestazione di libero passaggio a suo favore (doc. 6).
Con scritto 7 luglio 2000 la CO 1, informava la __________ che per trasferire l’ammontare dell’esistente polizza di libero passaggio di AT 1 nel contratto n. __________ l’assicurato doveva ritornare la polizza di libero passaggio originale alla CO 1 (doc. 7). In seguito tuttavia né la ditta né l’assicurato hanno fornito le istruzioni rispettivamente il consenso necessari per riscattare la polizza n. __________ e integrarne il valore di restituzione nel nuovo rapporto di previdenza (doc. 7). Nel gennaio 2001 la __________ ha notificato alla CO 1 l’uscita dal servizio, con effetto retroattivo al 23 luglio 2000, di __________ (doc. G).
1.3. Con decisione del 24 maggio 2002 l’Ufficio Assicurazione Invalidità (UAI) ha riconosciuto a AT 1 il diritto ad una rendita intera di invalidità dal 1. luglio 2001.
Di conseguenza la __________ ha riconosciuto all’assicurato una rendita LPP di invalidità dal 1. luglio 2002 fissandola ad un importo di fr. 5'941 annui (fr. 6'172 nel 2007) (doc. 15, 17).
A far tempo dal 1. gennaio 2008 il contratto n. __________ (assicurazioni passive incluse) è stato trasferito dalla Fondazione collettiva __________ alla Fondazione Pensionskasse __________ a causa del cambiamento d’affiliazione del datore di lavoro (doc. doc. B).
1.4. In seguito l’assicurato, assistito dall’RA 1, con lettera del 19 giugno 2007, si è rivolto alla CO 1 chiedendo l’integrazione del valore di restituzione della polizza di libero passaggio n. __________ giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine 2007, doc. F) quale versamento unico nell’avere di vecchiaia maturato nell’ambito del contratto n. __________ (relativamente all’affiliazione derivante dall’attività presso la __________), con conseguente adeguamento dell’importo della rendita di invalidità (doc. 24).
1.5. Considerato come tra l’assicurato e la Fondazione interessata non sia in seguito stato possibile addivenire ad un accordo in merito alla pretesa integrazione della polizza di libero passaggio, in data 11 agosto 2008 l’assicurato ha presentato petizione al TCA nei confronti della CO 1 chiedendo di giudicare:
" 1) la petizione è accolta;
della prestazione di libero passaggio relativa al precedente contratto di lavoro con la __________ di __________ (polizza __________) nel contratto no. __________ della __________ di __________ e, di conseguenza di adeguare la prestazione di invalidità in favore del ricorrente, con effetto retroattivo dal momento in è stata erogata la prima prestazione, oltre agli interessi di mora;
facendo, tra l’altro, valere quanto segue:
" Sostanzialmente si postulava, sulla base dello scritto CO 1 30 aprile 2007 (doc. F), di aggiungere all'avere di vecchiaia maturato presso la __________ di __________ (Contratto __________ - __________), anche la prestazione di libero passaggio relativa ad un precedente contratto di lavoro con la __________ di __________ (polizza __________), naturalmente se ciò avesse determinato un aumento delle prestazioni di invalidità in favore del signor AT 1.
Si sottolinea che la prestazione di libero passaggio giaceva presso la stessa convenuta (!!), particolare questo da non sottovalutare, anzi da ben ponderare, considerato anche che viviamo nell'era dell'informatica
Giova a questo proposito evidenziare che il 16 luglio 2003 la CO 1 aveva già provveduto ad incrementare la polizza di libero passaggio con un importo ricevuto dalla __________ (pratica trattata dalla signora __________).
Ci si chiede, a questo proposito, come abbia potuto parte convenuta essere così solerte nell'adeguare la polizza di libero passaggio, piuttosto che regolarizzare gli averi di vecchiaia per coperture in corso (!!).
Considerata la particolarità della fattispecie, abbiamo motivo di ritenere che la polizza di libero passaggio debba essere integrata nel contratto no. __________, non disponendo di documenti, che accertino che è corretta una sua trattazione separata.
Con scritto 14 dicembre 2007 (doc. G), la convenuta comunica che non è possibile ottenere l'adeguamento della prestazione di invalidità in favore dell'assicurato, in quanto non si può utilizzare la prestazione di libero passaggio o altri capitali provenienti da precedenti datori di lavoro, anche se giacenti da tempo presso la convenuta stessa.
Confidiamo che sarà questo lodevole Tribunale Cantonale delle assicurazioni a fare luce sulla complessa problematica." (Doc. I)
1.6. Con risposta del 22 agosto 2008 la Fondazione collettiva __________, rappresentata dalla sua società gerente CO 1, dopo aver chiesto la rettifica della designazione della parte convenuta in Fondazione collettiva __________, ha chiesto lo stralcio della lite a seguito di acquiescenza motivando come segue:
" III. In diritto
L'oggetto del contendere è l'obbligo della convenuta di integrare il valore di restituzione della polizza di libero passaggio dell'attore nel suo avere di vecchiaia.
Dal punto di vista intertemporale sono applicabile le disposizioni legali in vigore al momento in cui è sorto l'evento assicurato - in casu l'invalidità (cf. decisione del Tribunale federale dello 05.06.2008, 9C_79012007). La data determinante è dunque il primo luglio 2001. La nuova disposizione dell'art. 4 al. 2bis LFLP, entrata in vigore lo 01.01.2001 è dunque applicabile.
Di conseguenza, in base a detta disposizione legale, il valore di restituzione della polizza di libero passaggio dell'attore deve essere integrato nel suo avere di vecchiaia. L'integrazione dovrà farsi a partire del 01.06.2007, data della prima richiesta in merito dell'attore (cfr. allegato 24) che non aveva dato seguito all'invito della convenuta del 07.07.2000 (cfr. allegato 7).
La rendita d'invalidità dell'attore è una prestazione calcolata secondo il cosiddetto primato dei contributi [cfr. art. 15 (2) del regolamento dello 01.01.2000, allegato 4]. Dall'incremento dell'avere di vecchiaia risultante dall'integrazione del valore di restituzione della polizza di libero passaggio risulta quindi un aumento della rendita d'invalidità a CHF 7'268.00 annui.
La convenuta trasferirà alla Pensionskase __________ la corrispondente riserva su sinistro supplementare per l'aumento della rendita d'invalidità." (Doc. III)
1.7. Nel suo scritto 18 settembre 2008 l’assicurato, tramite lRA 1, ha chiesto comunque che le prestazioni di invalidità vengano adeguate non con effetto dal 1. giugno 2007, come preteso dalla convenuta, ma già dal 1. luglio 2001 considerato anche come la polizza di libero passaggio fosse giacente presso la stessa CO 1 (V).
1.8. Dal canto suo la Fondazione convenuta, con scritto 1. ottobre 2008, si è ribadita nelle sue conclusioni argomentando quanto segue:
" II. NEL MERITO
L'attore è in malafede alludendo alla conoscenza da parte di CO 1 dell'esistenza della sua polizza di libero passaggio, perché non può dimenticare che per sua libera decisione ha conservato la polizza di libero passaggio, omettendo addirittura di rispondere alla domanda scritta della convenuta sulle prestazioni di libero passaggio dei rapporti previdenziali precedenti (cfr. allegato 6 alla risposta alla domanda). L'istituzione di libero passaggio - in casu CO 1, e non la convenuta - non poteva riscattare la polizza di libero passaggio senza un ordine esplicito dell'avente diritto (cfr. art. 12 cpv 2 OLP). Questo ordine è stato dato dall'attore solo il 19 giugno 2007 (cfr. allegato 24) e per questa ragione il valore di riscatto della polizza di libero passaggio non può essere integrato nel suo avere di vecchiaia prima del 1° giugno 2007.
Per completezza si fa osservare che il cpv 2bis dell'art. 4 LFLP è entrato in vigore il 01.01.2001, cioè oltre 5 mesi dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro dell'attore con la ditta affiliata alla convenuta.
Se il Tribunale dovesse decidere che il valore di riscatto della polizza di libero passaggio deve essere integrato nell'avere di vecchiaia dell'attore il 1° luglio 2001, la rendita d'invalidità derivante sarebbe di CHF 7'105.00, dato che il valore di riscatto della polizza nel 2001 era logicamente inferiore a quello nel 2007.
Offerta di prova
Calcolo della rendita, variante 2 allegato 30
Conformemente alla giurisprudenza costante del Tribunale federale, gli interessi di mora sono dovuti dalla data della domanda, cioè dall'11 agosto 2008 (cfr. sentenza del Tribunale federale dello 03.12.2004, B 65/04, c. 5)." (Doc. IX)
Con lettere del 14 ottobre e 6 novembre 2008 l’attore, tramite il suo patrocinatore, ha dato atto che parte convenuta doveva essere intesa la Fondazione collettiva __________ e, nel merito, si è invece riconfermato nelle sue posizioni (XI e XV).
considerato in diritto
in ordine
2.1. Secondo l'art. 73 cpv. 1 LPP prima frase ogni cantone designa un tribunale che quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (cfr. art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999; LALPP).
L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).
Nella versione dell’art. 73 LPP in vigore sino alla fine del 2004 l'istituto assicurativo non era indicato quale possibile parte, per cui la giurisprudenza aveva costantemente concluso che l’art. 73 LPP non tornava applicabile per gli istituti assicurativi e per le fondazioni bancarie, non essendo essi istituti di previdenza ai sensi dell’art. 48 LPP né fondazioni di previdenza in favore del personale non registrate ai sensi dell’art. 89bis cpv. 6 LPP. Il TFA ha per esempio dichiarato irricevibile una petizione relativa ad una polizza di libero passaggio presentata da un avente diritto nei confronti di un istituto assicurativo (SZS 1998 p. 122 e 125 consid. 3f e DTF 122 V 320, 326 consid. 3c).
Con la 1a revisione della LPP, entrata in vigore il 1. gennaio 2005, l’art. 73 ha subito una modifica: la competenza del Tribunale di ultima istanza cantonale è stata estesa anche a controversie previdenziali – ciò che la giurisprudenza federale sinora non ammetteva (DTF 122 V 320) - con istituti (segnatamente fondazioni bancarie o istituti d’assicurazione) che garantiscono il mantenimento della previdenza ai sensi degli artt. 4 cpv. 1 e 26 cpv. 1 LFLP (art. 73 cpv. 1 lett. a LPP) e a controversie, con istituti (segnatamente quelli che offrono forme di previdenza riconosciute ai sensi dell’OPP3), risultanti dall’applicazione dell’art. 82 cpv. 2 LPP (art. 73 cpv. 1 lett. b LPP). In sostanza è stata riconosciuta la competenza dei tribunali ex art. 73 LPP anche per le liti concernenti assicurazioni di tipo Pilastro 3A (cfr. Messaggio sulla 1. Revisione della LPP, BBl 2000, p. 2386 seg; cfr. anche Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, n. 1655).
Nella fattispecie l'attore ha presentato la petizione nei confronti dell'assicurazione CO 1. La Fondazione collettiva __________, assistita dalla società gerente CO 1, nella risposta di causa ha chiesto al TCA di correggere la denominazione della parte convenuta in quanto parte in causa e legittimata passivamente è la fondazione.
L’attore, negli scritti del 14 ottobre e 6 novembre 2008, ha dato sostanzialmente atto di tale circostanza confermando di aver introdotto la causa nei confronti della Fondazione __________ nella sua qualità di istituto previdenziale tenuto a versargli la prestazione di invalidità (XI e XV).
Parte in causa è quindi giustamente la Fondazione collettiva __________, la quale ha del resto pertinentemente chiesto la rettifica in tal senso.
2.2. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1. revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.
In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale, in assenza di disposizioni transitorie, il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; 129 V 1 consid. 1.2.; 127 V 466 consid. 1; 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).
Di conseguenza, nel caso in esame, posto come siano litigiose le modalità di calcolo di una rendita di invalidità della previdenza professionale dovuta all’attore a dipendenza di un’inabilità lavorativa fissata dall’Ufficio AI anteriormente al 1° gennaio 2005, non tornano applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP del 3 ottobre 2003, in vigore dal 1° gennaio 2005, eventualmente pertinenti, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1). Né del resto, per quanto concerne il presente litigio, può essere dedotto altrimenti dalle disposizioni transitorie della modifica legislativa del 3 ottobre 2003.
D’altra parte non tornano nemmeno applicabili alla fattispecie le norme della LFLP entrate in vigore il
nel merito
2.3. La Fondazione collettiva __________ ha dichiarato di aderire alla richiesta dell’attore tendente all’integrazione del valore di restituzione della polizza di libero passaggio (alla fine del 2007 fr. 16'399) nel suo avere di vecchiaia e, quindi, di adeguare conseguentemente la rendita di invalidità cui ha – incontestatamente – diritto l’attore.
Siffatta soluzione è da ritenere, in linea di massima, corretta in quanto conforme ai fatti e al diritto applicabile alla fattispecie (per la giurisprudenza l'acquiescenza
Oggetto del contendere rimane unicamente la questione a sapere se la rendita adeguata debba essere riconosciuta sin dall’inizio dell’erogazione (1. luglio 2001), come sostiene l’attore, o soltanto dal 1. giugno 2007, ossia dal mese in cui l’interessato ha presentato la sua prima richiesta di integrazione del capitale, come invece pretende la convenuta. Nel primo caso la prestazione ammonterebbe, secondo i calcoli della Fondazione, a fr. 7'105 all’anno, nel secondo invece ai fr. 7'268 annui.
Va solo osservato che debitrice della prestazione di invalidità è la Fondazione convenuta nella sua qualità di istituto di previdenza presso il quale l’attore era assicurato al momento in cui è insorta l’incapacità lavorativa che ha originato l’invalidità pensionabile. Secondo la giurisprudenza infatti il precedente istituto di previdenza rimane tenuto a versare la prestazione d’invalidità se l’incapacità di lavoro è iniziato in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e se sussiste fra detta incapacità e l’invalidità un nesso materiale e temporale; il nuovo istituto di previdenza è in tal caso liberato da qualsiasi obbligo. Il diritto alle prestazioni non deriva quindi necessariamente dal nuovo rapporto di lavoro (DTF 120 V 117; M. Moser, Die Zweite Säule und Ihre Tragfähigkeit, Basilea 1993, p. 210).
2.4. L’art. 23 LPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004), prevede che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (DTF 118 V 898, 35; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
Per quel che attiene all’ammontare della rendita d'invalidità della previdenza professionale obbligatoria, si osserva quanto segue.
Giusta la LPP, essa viene calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia (art. 24 cpv. 2 LPP; art. 14 LPP, art. 17 OPP2; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, p. 209; 206; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 238; 265)
Affinché la rendita, nel caso di assicurati giovani, non risulti molto esigua (A. Maurer, op. cit., p. 209/210), il legislatore ha introdotto l’art. 24 cpv. 3 LPP che stabilisce che il pertinente avere di vecchiaia consta:
" a. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;
b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento, senza gli interessi.
Gli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza (cpv. 4)."
La rendita si calcola, quindi, sulla base di un avere di vecchiaia teorico (J. Brühwiler, op. cit., p. 493; RCC 1985 p. 200).
L’avere di vecchiaia consta degli accrediti di vecchiaia, interessi compresi per il periodo in cui l’assicurato è stato affiliato all’istituzione di previdenza, e dell’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato (art. 15 LPP).
Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati annualmente in % del salario assicurato (art. 16 LPP).
2.5. Conformemente all’art. 2 LFLP l’assicurato che lascia l’istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d’uscita.
Inoltre, l’art. 3 LFLP dispone:
" Art. 3 Passaggio in un altro istituto di previdenza
1 Se l’assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto di previdenza deve versare la prestazione d’uscita al nuovo istituto.
2 Se il precedente istituto di previdenza ha l’obbligo di versare prestazioni per superstiti o prestazioni d’invalidità dopo aver trasferito la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza, quest’ultima prestazione dev’essergli restituita nella misura in cui la restituzione sia necessaria per accordare il pagamento delle prestazioni d’invalidità o per superstiti.
3 Le prestazioni per superstiti o le prestazioni d’invalidità possono essere ridotte, sempre che non vi sia stata restituzione."
D’altra parte per l’art. 4 (nella versione in vigore sino al 31 dicembre 2000; cfr. sopra consid. 2.3 infine):
" Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma
1 L’assicurato che non entra in un nuovo istituto di previdenza deve notificare al suo istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intende mantenere la previdenza.
2 Senza questa notificazione, l’istituto di previdenza versa la prestazione d’uscita, compresi gli interessi, all’istituto collettore (art. 60 LPP1), non prima di sei mesi ma al più tardi due anni dopo l’insorgere del caso di libero passaggio.
3 Quando esegue il compito di cui al capoverso 2, l’istituto collettore agisce a titolo di istituto di libero passaggio per la gestione di conti di libero passaggio."
Ne discende che gli assicurati che, terminato un rapporto previdenziale, non entrano immediatamente in un nuovo istituto di previdenza, sia perché non intraprendono subito una nuova attività lavorativa sia perché pur intraprendendola non percepiscono un salario attingente l’importo di coordinazione, devono optare per la costituzione di una polizza di libero passaggio o un conto di libero passaggio ai sensi dell’art. 4 LFLP in relazione all’art. 10 OLP; diversamente la prestazione d’uscita va versata all’istituto collettore.
Nel caso invece di entrata immediata in un nuovo istituto di previdenza, l’assicurato deve apportare la prestazione d’uscita nel nuovo istituto di previdenza (art. 3 e 9 LFLP; cfr. Stauffer, op. cit., pag. 411).
D’altra parte, secondo l’art. 9 LFLP l’istituto di previdenza, in caso di entrata di un assicurato, deve permettere all’assicurato che entra di mantenere e aumentare la sua previdenza; esso deve accreditargli le prestazioni d’uscita che ha portato con sè. Inoltre, per l’art. 11 LFLP (Diritto di consultazione e prestazione d’uscita) l’assicurato deve permettere all’istituto di previdenza di consultare i conteggi della prestazione d’uscita proveniente dal rapporto di previdenza anteriore ritenuto che l ’istituto di previdenza può reclamare per conto dell’assicurato la prestazione d’uscita proveniente dal rapporto previdenziale anteriore (cpv. 2).
Per la giurisprudenza l’art. 11 cpv. 2 LFLP è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare d’ufficio delle ricerche sull’eventuale esistenza di prestazioni d’uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori (cfr. DTF 129 V 440).
Dal canto suo l’art. 12 LFLP dispone che con l’entrata nell’istituto di previdenza l’assicurato è coperto per le prestazioni che gli competono, secondo il regolamento, sulla base della prestazione d’entrata che deve essere pagata. Se, entrando nell’istituto di previdenza, si è impegnato a pagare una parte della prestazione d’entrata e non l’ha ancora versata o l’ha versata soltanto parzialmente all’insorgere di un caso di previdenza, l’assicurato ha ugualmente diritto alle prestazioni regolamentari. La parte non ancora versata, compresi gli interessi, può tuttavia essere dedotta dalle prestazioni (cpv. 2). Infine, per l’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP (nella versione in vigore sino alla fine del 2000), gli assicurati che entrano in un nuovo istituto di previdenza entro un anno dalla loro uscita dall’istituto precedente ne devono informare l’istituto di libero passaggio, il quale deve trasferire il capitale di previdenza al nuovo istituto di previdenza per quanto necessario al finanziamento della prestazione d’entrata.
Per la giurisprudenza l’art. 3 LFLP prevede l’obbligo per la vecchia istituzione di previdenza di versare la prestazione d’uscita alla nuova istituzione di previdenza quando si realizza un caso di libero passaggio. Il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza trova il suo limite unicamente nelle altre forme di mantenimento della previdenza previste dalla LFLP (polizza o conto di libero passaggio a nome dell’assicurato) oppure quando la prestazione d’uscita è stata versata all’istituto collettore (art. 4 e 26 LFLP e art. 10 OLP). Fintanto che nessun altra forma legale di mantenimento della previdenza è stata istituita dopo l’uscita di un assicurato dal precedente istituto di previdenza, il principio del trasferimento obbligatorio della prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza rimane pienamente valido anche nel caso in cui, nel frattempo, si è verificato un caso di previdenza e l’assicurato è venuto meno al proprio obbligo di informare e non ha fatto nulla per permettere il trasferimento tempestivo. A queste condizioni la nuova istituzione di previdenza è obbligata ad accettare il trasferimento e ad accreditare la prestazione d’uscita (art. 9 LFLP; cfr. DTF 129 V 440).
Ne discende e contrario anche che il nuovo istituto di previdenza ha il diritto di rifiutare di accreditare le prestazioni d’uscita relative a precedenti rapporti di previdenza e che sono già state versate su un conto o una polizza di libero passaggio (o all’istituto collettore) quando l’assicurato, dopo il verificarsi di un caso di previdenza, ne chiede il trasferimento al fine di migliorare le proprie prestazioni (cfr. SVR 2005 LPP n. 15 p. 47; SZS 2002 pag. 83; STF del 5 giugno 2008 nella causa C., 9C-662/2007; cfr. anche DTF 129 V 440; cfr, anche Stauffer, op. cit, pag. 408).
2.6. La parte seconda della LPP stabilisce delle esigenze minime (art. 6 LPP).
Secondo l’art. 49 cpv. 1 LPP, nell’ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.
Gli istituti di previdenza emanano tra l’altro disposizioni sulle prestazioni (art. 50 lett. a cpv. 1 LPP).
Nel caso di specie la rendita d’invalidità è regolata all’art. 15 del Regolamento della Fondazione convenuta in vigore dal 1. dicembre 2000 applicabile al contratto di affiliazione con la __________ (doc. 4) che dispone quanto segue:
" (1)
La persona invalida ai sensi dell'art. 5 ha diritto a una rendita d'invalidità.
Rimane riservato l' art. 9 cpv. 1 (coordinamento con le prestazioni secondo la LAINF o la LAMAL).
La rendita d'invalidità è esigibile dal momento in cui il diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera a nonna di legge si estingue (art. 27 OPP 2); il diritto alle prestazioni minime ai sensi della LPP sorge al più tardi dopo 24 mesi (= periodo d'attesa) e quello alle prestazioni sovrobbligatorie al più presto dopo 24 mesi.
Per determinare il periodo d'attesa si sommano i periodi in cui è sussistita un'incapacità di guadagno, a condizione che non siano preceduti da un periodo di capacità di guadagno completa durato oltre 12 mesi. La rendita d'invalidità è esigibile senza ulteriore periodo d'attesa, se la persona assicurata aveva già in precedenza diritto a una rendita d'invalidità e se nel frattempo non fruiva della sua completa capacità di guadagno per un periodo di oltre 12 mesi.
Allo spirare del periodo d'attesa, la rendita d'invalidità e la rendita per figli d'invalidi sono assicurate per il periodo della riformazione professionale di una persona invalida nella misura in cui, aggiunte alle indennità giornaliere, raggiungano al massimo il 100 % del guadagno presumibilmente perso.
II diritto alla rendita d'invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età di pensionamento.
(2)
In caso d'invalidità totale, la rendita annuale d'invalidità ammonta al 7,2 % dell'avere di vecchiaia finale senza interessi (art. 11 cpv. 4)."
Inoltre, l’art. 11 dispone:
" Art. 11. - Avere di vecchiaia
(1)
Per ogni persona assicurata viene costituito un avere di vecchiaia mediante un'assicurazione di risparmio. A tale scopo viene tenuto un conto individuale di vecchiaia sul quale vengono accreditati:
gli accrediti di vecchiaia (art. 12 cpv. 1),
le prestazioni di libero passaggio risultanti da precedenti rapporti di previdenza; la prestazione di libero passaggio derivante dal precedente rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello attuale, deve essere apportata obbligatoriamente al momento dell'ammissione all'opera di previdenza, nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni assicurativi (art. 12 cpv. 3),
la prestazione di libero passaggio che al momento del divorzio è stata trasmessa dall'istituzione di previdenza del coniuge divorziato nella previdenza a favore del personale in base a questo regolamento,
il versamento unico destinato all'acquisto di anni assicurativi (art. 12 cpv. 4),
i versamenti unici prelevati dal patrimonio libero dell'opera di previdenza per decisione della Commissione amministrativa e quelli versati a titolo volontario dal datore di lavoro,
La parte della prestazione di libero passaggio apportata che non può essere impiegata per acquistare degli anni assicurativi non viene accreditata sul conto di vecchiaia; essa viene impiegata per concludere un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi (la Fondazione ne è la contraente), se la persona assicurata non ha optato per un'altra forma di mantenimento della protezione previdenziale (polizza di libero passaggio o conto di libero passaggio).
Il genere e l'ammontare delle prestazioni assicurate derivanti da un'assicurazione complementare liberata dal pagamento dei premi sono specificati nel certificato d'assicurazione. Di nonna i capitali assicurati vengono versati sotto forma di capitale. Il diritto alle prestazioni viene stabilito per analogia secondo il presente regolamento.
(2)
L'interesse viene accreditato sul conto di vecchiaia alla fine di ogni anno civile. Esso viene calcolato in base al tasso minimo prescritto dal Consiglio federale e all'avere di vecchiaia disponibile alla fine dell'anno civile precedente.
(3)
Se una persona viene ammessa all'opera di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato per la frazione d'anno iniziata in base alla prestazione di libero passaggio trasferita e viene accreditato sul conto di vecchiaia alla fine dell'anno civile.
Questa disposizione viene applicata per analogia ai versamenti unici effettuati nel corso dell'anno.
Al verificarsi di un evento assicurato o se la persona assicurata lascia l'opera di previdenza nel corso dell'anno, l'interesse viene calcolato in base all'avere di vecchiaia disponibile dalla fine dell'anno precedente fino al giorno in cui è sopraggiunto l'evento assicurato o diventa esigibile la prestazione di libero passaggio.
(4)
L'avere di vecchiaia finale senza interessi corrisponde all'avere di vecchiaia disponibile a tale data, maggiorato degli accrediti di vecchiaia da pagare per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età di pensionamento, interessi esclusi."
Precisando poi all’art. 12 (“Accrediti di vecchiaia”), tra l’altro, quanto segue:
" Le prestazioni di libero passaggio servono ad acquistare degli anni assicurativi. L'acquisto equivale al versamento supplementare di accrediti di vecchiaia ai sensi del cpv. 1, tenuto conto del salario al momento dell'ammissione della persona assicurata all'opera di previdenza. Il suo importo massimo corrisponde alla somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni trascorsi tra l'età minima prevista per l'ammissione all'assicurazione di risparmio e l'età della persona da assicurare. Basandosi su criteri prestabiliti, è possibile tenere conto di un apporto eccedente."
Con riferimento al dianzi citato cpv. 1 cifra 3 dell'art. 15 del Regolamento, va rilevato, a titolo abbondanziale, che il termine di attesa di 24 mesi previsto nel regolamento non è valido nell'ambito della previdenza obbligatoria, in quanto non si concilia con l'art. 26 cpv. 1 LPP in relazione all'art. 29 LAI (prevedenti un termine d'attesa di un anno). La LPP prevede infatti delle disposizioni minime, a cui non si può derogare a sfavore degli assicurati (cfr. DTF 118 V 42 consid. 2b/cc; SVR 1995 BVG Nr. 22 p. 58 consid. 2d). Il termine d'attesa regolamentare è per contro applicabile ad eventuali prestazioni di invalidità concesse nell'ambito della previdenza più estesa (DTF 118 V 42).
2.7. In concreto già si è detto che la convenuta riconosce di dover integrare il valore di restituzione della polizza di libero passaggio (alla fine del 2007 fr. 16'399) nell’avere di vecchiaia dell’assicurato con il conseguente obbligo di adeguare la rendita di invalidità cui egli ha – incontestatamente – diritto. Effettuato l’adeguamento, la rendita di invalidità di annui fr. 6'172 (nel 2007) ammonterebbe, secondo le affermazioni della convenuta (rimaste incontestate), a fr. 7'268 annui se versata dal 1. giugno 2007 (I), a fr. 7'105 se adeguata retroattivamente al 1. luglio 2001 (IX).
Stante dunque la sostanziale acquiescenza da parte della convenuta che ha aderito alla richiesta principale presentata in via di petizione dall’attore, oggetto del contendere rimane unicamente la questione di sapere se la rendita adeguata debba essere riconosciuta retroattivamente sin dall’inizio dell’erogazione, come sostiene l’attore, o soltanto dal 1. giugno 2007, vale a dire dal mese in cui l’attore, tramite il suo patrocinatore, con lettera del 19 giugno 2007 ha per la prima volta presentato alla convenuta una richiesta in tal senso (doc. 24), come invece pretende la convenuta.
In proposito deve essere ricordato che per il calcolo della rendita di invalidità torna applicabile il disciplinamento legale suesposto che prescrive che essa viene calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia (art. 24 cpv. 2 LPP; art. 14 LPP, art. 17 OPP2; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, p. 209; 206; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, p. 238; 265), ritenuto come il pertinente avere di vecchiaia consti dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità, e come lo stesso sia composto dagli accrediti di vecchiaia, interessi compresi per il periodo in cui l’assicurato è stato affiliato all’istituzione di previdenza oltre all’avere di vecchiaia, interessi compresi, versato dagli istituti precedenti e accreditato all’assicurato (art. 15 LPP).
A ragione quindi la convenuta, ai fini del nuovo calcolo della rendita di invalidità, ammesso il principio dell’integrazione della polizza di libero passaggio dell’attore nel suo avere di vecchiaia, ha ricalcolato la prestazione tenendo conto di tale ammontare (doc. 28). Il calcolo effettuato dalla convenuta non è contestato dall’attore e questo Tribunale non ha motivo per non ritenerlo conforme.
2.8. Nella fattispecie, emerge incontestatamente che l’assicurato, al momento dell’entrata nella fondazione convenuta, nel maggio 2000 a seguito della ripresa dell’attività lavorativa presso la __________, nel formulario di entrata sottoscritto l’8 giugno 2000 (“Notifica per l’assicurazione collettiva”, doc. 6) ha omesso di segnalare l’esistenza della prestazione di libero passaggio accumulata in precedenza nell’ambito dell’affiliazione della __________, lasciando completamente vuoto il riquadro riservato alle informazioni relative a eventuali precedenti prestazioni di libero passaggio.
Va detto del resto che, in applicazione della normativa legale dianzi esposta, egli non era tenuto obbligatoriamente a far confluire tale ammontare nel nuovo istituto di previdenza, considerato come successivamente alla cessazione dell’attività lavorativa per la __________, per il 31 maggio 1998, egli aveva temporaneamente, e sino al 1. maggio 2000, vale a dire per un periodo superiore ad un anno (cfr. l’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP citato sopra al consid. 2.5) interrotto ogni attività professionale e, quindi, anche la copertura previdenziale.
Considerato d’altra parte come l’attore, avesse fatto uso, per quanto riferito alla prestazione d’uscita di cui chiede la presa in considerazione nel suo avere di previdenza presso la Fondazione convenuta, della possibilità di mantenere la previdenza sotto un’altra forma, segnatamente di una polizza di libero passaggio ai sensi dell’art. 10 cpv. 2 OLP emessa nel 1998 proprio dalla __________, società gerente della __________, in un’epoca ampiamente precedente l’entrata nella nuova istituzione di previdenza convenuta, nel maggio 2000, risulta evidente che non esisteva alcun obbligo di trasferire la prestazione d’uscita al nuovo istituto di previdenza.
Tantomeno, quindi, esisteva un obbligo per il nuovo istituto di previdenza di attivarsi per favorire l’integrazione di tale capitale nell’avere di vecchiaia dell’assicurato né, infine, di principio di accettare il trasferimento del medesimo. A maggior ragione dopo il verificarsi del caso di previdenza invalidità.
Successivamente all’avvenuta ammissione nel nuovo istituto di previdenza, contestualmente al quale l’assicurato fu - nell’apposito formulario di cui gli è stata chiesta la compilazione
Del resto va anche nuovamente ricordato che, conformemente alla giurisprudenza, l’art. 11 cpv. 2 LFLP (nella versione applicabile valevole sino al 31 dicembre 2000) è da intendersi nel senso che il nuovo istituto di previdenza può, ma non deve, effettuare d’ufficio delle ricerche sull’eventuale esistenza di prestazioni d’uscita provenienti da rapporti previdenziali anteriori (DTF 129 V 440; cfr. anche Stauffer, op. cit., pag. 412).
A titolo abbondanziale va comunque segnalato che la CO 1, agente anche per conto della Fondazione __________, mediante lo scritto 7 luglio 2000 alla __________ aveva informato dell’esistenza della polizza di libero passaggio in essere e della possibilità di riscattarla nel contratto previdenziale no. __________, mediante consegna dell’originale della polizza di libero passaggio (doc. 7). A questo scritto tuttavia né la ditta citata né l’assicurato personalmente hanno dato seguito alcuno (cfr. STFA del 5 giugno 2008 nella causa H., 9C-790/2007).
D’altra parte nemmeno dai disposti regolamentari emerge diversamente, segnatamente un obbligo per la convenuta di richiamare eventuali prestazioni di libero passaggio maturate precedentemente dall’assicurato alla sua entrata, l’art. 11 cpv. 1 del Regolamento limitandosi – in linea con quanto disposto dall’art. 12 cpv. 2 e 3 OLP - a disporre l’obbligo di apportare, al momento dell’ammissione all’istituto di previdenza, la prestazione di libero passaggio “derivante dal precedente rapporto di previdenza terminato meno di 12 mesi prima dell'inizio di quello attuale”, “nella misura in cui viene impiegata per acquistare degli anni assicurativi” (cfr. consid. 2.6). Nel caso che ci occupa l’attore ha, come detto, concluso il precedente rapporto di previdenza il 31 maggio 1998 e, quindi, oltre dodici mesi prima l’entrata nella fondazione convenuta avvenuta con effetto al 1. maggio 2000.
Ne discende quindi che nella fattispecie la convenuta non era tenuta né ad adoperarsi per far confluire eventuali averi previdenziali precedenti dell’assicurato né di per sé ad accettare di integrare il valore di restituzione della polizza di libero passaggio n. __________ dell’assicurato giacente presso la CO 1 (di fr. 16'399 a fine 2007) nell’avere di vecchiaia maturato nell’ambito del contratto n. __________ relativamente all’affiliazione derivante dall’attività presso la __________.
Per questi motivi risultano del tutto prive di pertinenza le allegazioni dell’assicurato laddove sottolinea la sua scarsa scolarità e le difficoltà linguistiche essendo egli straniero, fattori questi che gli avrebbero impedito di notificare il trasferimento della prestazione in epoca precedente. Pure manifestamente irrilevanti sono, sempre per questi motivi, le censure sollevate dall’attore nei confronti della convenuta con riferimento al fatto che a gestire la polizza di libero passaggio dell’interessato era la medesima CO 1, trattandosi comunque di rapporti assicurativi e contrattuali distinti uno dall’altro (cfr. anche STF del 30 aprile 2004 nella causa K., B 83/02).
Considerato dunque come la convenuta abbia comunque ammesso l’integrazione del valore di restituzione della polizza di libero passaggio nell’avere di vecchiaia dell’assicurato, rilevato altresì che alla stessa non può essere addebitata responsabilità alcuna per la tardività del trasferimento, questo TCA reputa che a ragione la Fondazione fa valere il diritto di differire il versamento della rendita adeguata, di fr. 7’268, sino al 1. giugno 2007, ossia sino al momento in cui l’attore ha presentato, mediante lettera del 19 giugno 2007 (doc. 24), la prima richiesta in tale senso alla fondazione.
Di conseguenza bisogna concludere che la convenuta è tenuta a riconoscere all’attore una rendita di invalidità di fr. 7’268, come da conteggio al doc. 28 rimasto incontestato dall’attore, a decorrere dal 1. giugno 2007. Le prestazioni già versate dovranno evidentemente essere dedotte dall’importo ancora dovuto.
2.9. Infine, l’attore ha chiesto l'assegnazione di interessi di mora sulle prestazioni dovutegli a decorrere dal 1. giugno 2007.
A tal proposito il Tribunale federale delle assicurazioni ha stabilito che in caso di versamento tardivo di una prestazione di invalidità gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).
Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).
In tal caso va applicato il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350). Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si applica l’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).
Nel caso di specie dalla documentazione agli atti emerge che le parti non hanno pattuito un interesse di mora superiore a quello previsto dalla legge. Di conseguenza può essere riconosciuto unicamente l’interesse del 5%.
Per quel che riguarda la decorrenza degli interessi di mora il TFA applica l’art. 105 cpv. 1 CO secondo cui
" il debitore in mora al pagamento di interessi o alla corresponsione di rendite od al pagamento di una somma donata non deve gli interessi moratori se non dal giorno in cui si procedette contro di lui in via esecutiva o mediante domanda giudiziale"
(DTF 119 V 135 consid. 4c. e giurisprudenza ivi citata)
Dagli atti non emerge che l’attore abbia promosso una procedura esecutiva nei confronti della convenuta. Di conseguenza gli interessi di mora decorrono dall’11 agosto 2008, data della petizione (I).
2.10. In tali circostanze, nella misura in cui la petizione non è priva di oggetto, a seguito di acquiescenza, dev’essere parzialmente accolta.
Conformemente a quanto stabilito al considerando 2.9, deve quindi essere riconosciuto il diritto dell’attore ad una rendita di invalidità della LPP di fr. 7’268 annui a decorrere dal 1. giugno 2007, oltre interessi di mora del 5% dal 11 agosto 2008 sul saldo ancora da versare, ritenuto che ovviamente le prestazioni già versate dovranno essere dedotte.
2.11. Visto l'esito della procedura, rilevata la sostanziale acquiescenza da parte dell'istituto previdenziale convenuto, l’attore, assistito dall’RA 1, ha diritto al versamento di un importo a titolo di spese ripetibili che nel caso concreto appare giustificato quantificare in fr. 1'500 (cfr. STFA del 18 settembre 2000 nella causa F.M. , H 59/00; RAMI 1996 p. 261 e 1997 p. 322).
Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la Lptca, applicabile in virtù dell’articolo 8 LALPP, la procedura è di principio gratuita. Non si prelevano pertanto tasse di giustizia e le spese sono poste a carico dello Stato.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Nella misura in cui non è priva di oggetto per acquiescenza, la petizione è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.
§ Di conseguenza la Fondazione collettiva __________ è condannata a versare a AT 1, una rendita di invalidità della previdenza professionale di fr. 7'268 annui a decorrere dal 1. giugno 2007, oltre a interessi di mora al 5% dall’11 agosto 2008 sul saldo ancora sospeso.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Fondazione verserà a AT 1 fr. 1'500.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili parziali.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti