Raccomandata
Incarto n. 34.2008.46
BS/sc
Lugano 12 febbraio 2009
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 30 maggio 2008 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto
1.1. __________, classe , dal 1978 ha lavorato quale manovale presso la __________ (). Ai fini previdenziali egli era assicurato, per il tramite del suo datore di lavoro, presso la Fondazione collettiva LPP __________ e dal marzo 1996 presso __________-Fondazione collettiva previdenza professionale.
Con decisione 26 febbraio 2003 l’Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero ha posto __________ al beneficio di una mezza rendita dal 1° gennaio 1996, aumentata a rendita intera dal 1° gennaio 1999. Le prestazioni sono state versate dal 1° settembre 1999 (XXX).
1.2. Con la presente petizione (consegnata all’ufficio postale il 20 giugno 2008) AT 1 rappresentato dal __________ ha convenuto in giudizio __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita e __________-Compagnia d'assicurazione sulla vita chiedendo il versamento di una rendita d’invalidità conformemente a quanto deciso dall’Ufficio AI.
Il 24 giugno 2008, su richiesta di precisazione del TCA, l’attore ha fatto presente che la petizione è pure diretta contro la Fondazione collettiva LPP __________ e contro __________-Fondazione collettiva LPP (della ditta __________) (III).
1.3. Con la risposta di causa __________-Compagnia d'assicurazione sulla vita e __________-Fondazione collettiva previdenza professionale, entrambe patrocinate dell’avv. __________, hanno postulato la reiezione della petizione con condanna dell’attore al versamento delle spese procedurali e alla rifusione di ripetibili.
Rilevato innanzitutto che l’assicurato è stato affiliato presso la Fondazione collettiva per la previdenza professionale de __________ dal marzo 1996 e che in data 31 dicembre 1998 la fondazione gli ha versato una prestazione d’uscita, l’avv. __________ ha sostenuto che l’incapacità lavorativa all’origine dell’invalidità è sorta prima dell’affiliazione. Di conseguenza __________-Fondazione collettiva LPP ritiene di non essere tenuta a versare alcuna prestazione.
1.4. Con risposta di causa 15 luglio 2008 la __________ Campagnia di assicurazione sulla vita (in seguito: __________ assicurazioni), che ha assorbito l’attività de __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita, ha parimenti chiesto la reiezione della petizione non avendo legittimazione passiva ai sensi dell’art. 73 LPP (VI).
1.5. Con scritto di stessa data la __________ assicurazioni, questa volta agente su mandato della Fondazione collettiva LPP della __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita (in seguito: Fondazione LPP __________; fondazione che ha incorporato il 1° gennaio 2008 la Fondazione collettiva LPP __________), ha riconosciuto di versare all’attore una rendita d’invalidità del 50% dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1999, aumentata al 100% dal 1° aprile 1999, preannunciando l’invio del relativo conteggio (VIII).
1.6. Il 5 settembre 2008 l’attore ha confermato la petizione (XI).
1.7. Con scritto 22 ottobre 2008 la __________ assicurazioni, a nome della Fondazione LPP __________, allegando il certificato di previdenza (stato al 1° gennaio 1996), ha comunicato:
" La rendita di invalidità annua prevista dal regolamento di assicurazione e come indicato dal duplicato del certificato allegato, ammonta a CHF 14'432 e quella per ogni figlio a CHF 2'886.
La stessa sarà versata con effetto reatroattivo al 50% dal 01.01.1998 (recte: 1996) al 31.03.1999 e al 100% dal 01.04.1999 al 31.08.1999. A partire dal 01.09.1999 le prestazioni verranno ridotte, in quanto da tale data l'AI ha iniziato i suoi versamenti che provocano, sommati a quelli della LPP, un sovraindennizzo.
Per tale ragione dal 01.09.1999 al 31.12.2007 la rendita di invalidità annua che verrà corrisposta ammonterà a CHF 1'967.10 e quella per ogni figlio a CHF 393.40. Dal 01.01.2008, in seguito alla soppressione della rendita completiva per il coniuge, la rendita di invalidità annua sarà di CHF 6'476.-- e quella per ogni figlio di CHF 1'295.--.
Alla riapertura del caso, dopo aver ricevuto l'importo della prestazione d'uscita dalla Fondazione di previdenza della __________, provvederemo ad effettuare il versamento delle prestazioni dovute al Signor , sul conto che lo stesso vorrà gentilmente indicarci." (Doc. XVIII)
1.8. Con scritto 14 novembre 2008 l’attore ha contestato l’ammontare delle rendite ridotte. In sintesi egli ha sostenuto che per il periodo 1° settembre 1999 – 30 giugno 2007 le prestazioni LPP annue da versare ammontano a fr. 4'463, nel periodo 1° luglio 2007 – 31 dicembre 2007 a fr. 9'323 e dal 1° gennaio 2008 a fr. 16'259 (XXIII).
1.9. Rivedendo il proprio calcolo, il 12 dicembre 2008 la __________ assicurazione ha allegato il conteggio delle prestazioni ridotte: fr. 6'709,50 dal 1° settembre 1999 al 30 settembre (recte: luglio) 2007; fr. 13'145,10 dal 1° agosto 2007 al 31 dicembre 2007. Dal 1° gennaio 2008 le rendite, non essendo più soggette a riduzione, ammontano complessivamente a fr. 17’318 (XXVIII).
considerando in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 p. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2.2. Nel caso in esame, non disponendo le due assicurazioni private convenute (__________-Compagnia d'assicurazione sulla vita e la __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita) della legittimazione passiva ai sensi dell’art. 73 LPP, la petizione nei loro confronti non è ricevibile (SZS 1998 p. 373s. consid. 2). Ricevibile è invece la petizione nei confronti delle Fondazioni collettive della __________ e della __________, istituti di previdenza ai sensi dell’art. 73 cpv. 1 LPP. Trattandosi di una controversia (erogazione di una rendita d’invalidità) tra assicuratori LPP ed un (eventuale) avente diritto, è inoltre data la competenza dello scrivente Tribunale ai sensi dell’art. 73 LPP in relazione all’art. 8 LALPP (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
Nel merito
2.3. L’art. 23 lett. a LPP (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004 applicabile nel caso concreto), prevedeva che hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che, nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 40% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è per contro necessario che l’interes-sato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (SVR 1998 LPP no. 19; SZS 1995 p. 464 consid. 3b; SVR 1995 BVG Nr. 43 p. 128 consid. 2a; DTF 120 V 116 consid. 2b; 118 V 35; Moser, Bedeutung und Tragweite von art. 23 BVG, SZS 1995, p. 403; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).
Secondo la giurisprudenza del TFA, l’art. 23 LPP persegue anche lo scopo di delimitare la responsabilità tra più istituti di previdenza. La questione si pone ad esempio nel caso in cui il lavoratore, già colpito nella sua salute in una misura atta a influenzare la sua capacità di lavoro, entra al servizio di un nuovo datore di lavoro e viene in seguito posto al beneficio di una rendita di invalidità. In tale ipotesi, a determinate condizioni, le prestazioni vanno versate dal precedente istituto di previdenza e non dall'attuale (DTF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid. 2c e 120 secondo cui "l'art. 23 LPP vise quant à lui à prolonger la responsabilité de l'institution de prévoyance au-delà de l'affiliation, lors de la survenance de l'éventualité assurée"; cfr. anche SZS 2002 pag. 156 consid. 2b; STFA non pubblicata del 6 giugno 2001 nella causa B., B 64/99).
Secondo la giurisprudenza federale come accennato, affinché il precedente istituto di previdenza sia tenuto a versare la prestazione d’invalidità, l’incapacità di lavoro deve essersi manifestata in un’epoca in cui l’assicurato era affiliato presso quell’istituto e deve inoltre sussistere fra detta incapacità e l’invalidità uno stretto nesso materiale e temporale.
2.4. Nella fattispecie concreta, con scritto 15 luglio 2008 la Fondazione LPP __________ ha comunicato di riconoscere il caso d’invalidità dell’attore ed il conseguente diritto, con effetto retroattivo al 1°gennaio 1996, ad una rendita del 50%, aumentata al 100% dal 1° aprile 1999 (VIII).
In effetti, come si evince dalla decisione dell’Ufficio AI (XXX), l’inizio dell’incapacità lavorativa che ha portato all’invalidità è sorta allorquando l’attore era affiliato presso la Fondazione __________, ora Fondazione LPP __________. Ne consegue che la Fondazione collettiva della __________ non ha alcun obbligo assicurativo, motivo per cui la petizione nei suoi confronti è da respingere.
Rimane pertanto controverso il calcolo della sovrassicurazione, rispettivamente le riduzioni delle prestazioni d’invalidità operate dalla Zurigo assicurazioni per conto della Fondazione LPP __________.
2.5. L’art. 34a LPP, nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2003 (che corrisponde al vecchio art. 34 LPP [DTF 131 V 78]) e rimasto invariato a seguito della prima revisione della LPP (entrata in vigore il 1° gennaio 2005), stabilisce che il Consiglio federale emana prescrizioni per impedire indebiti profitti dell’assicurato o dei suoi superstiti in caso di concorso di prestazioni (cpv. 1). Se vi è concorso fra le prestazioni previste dalla presente legge e prestazioni analoghe di altre assicurazioni sociali è applicabile l’articolo 66 capoverso 2 LPGA. Le prestazioni della presente legge non possono essere ridotte se l’assicurazione militare versa rendite per coniugi o per orfani in caso di prestazioni previdenziali insufficienti giusta l’articolo 54 LAM (cpv. 2).
Secondo l’art. 66 cpv. 1 LPGA, le rendite e le indennità in capitale delle varie assicurazioni sono comulabili, salvo nei casi di sovraindennizzo. Le rendite e le indennità in capitale sono fornite secondo le disposizioni della singola legge interessata e nel seguente ordine (cpv. 2): dall’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti o dall’assicurazione per l’invalidità (lett. a), dall’assicurazione militare o dall’assicurazione contro gli infortuni (lett. b); dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità secondo la LPP (lett. c).
In base alla delega di cui all’art. 34a cpv. 1 LPP, l’Esecutivo federale ha promulgato l’art. 24 OPP 2 che, nel versione dal 1° gennaio 2005, ha il seguente tenore (sottolineatura del redattore):
" 1 L’istituto di previdenza può ridurre le prestazioni per i superstiti o quelle d’invalidità nella misura in cui, aggiunte ad altri redditi conteggiabili, superano il 90 per cento del guadagno presumibilmente perso dall’assicurato.
2 Sono considerati redditi conteggiabili le prestazioni di natura e scopo affine che vengono versati alle persone aventi diritto sulla base dell’evento danneggiante, quali le rendite o le prestazioni in capitale al loro valore di trasformazione in rendite, provenienti da assicurazioni sociali e da istituti di previdenza svizzeri ed esteri, ad eccezione degli assegni per grandi invalidi, delle indennità per menomazioni dell’integrità e di prestazioni analoghe. È inoltre conteggiato il reddito dell’attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere ancora conseguito da beneficiari di prestazioni d’invalidità.
3 I redditi dei vedovi e degli orfani sono conteggiati insieme.
4 L’avente diritto deve fornire all’istituto di previdenza informazioni su tutti i redditi conteggiabili.
5 L’istituto di previdenza può sempre riesaminare le condizioni e l’estensione di una riduzione e adattare le sue prestazioni se la situazione si modifica in modo importante."
Va qui rilevato che l’entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003) e della 1° revisione della LPP (1° gennaio 2005) non hanno determinato alcuna modifica della situazione giuridica per quanto concerne la regolamentazione del sovraindennizzo (DTF 130 V 78), motivo per cui si può far riferimento alla giurisprudenza resa antecedente.
In tal senso va fatto presente che l'art. 24 cpv. 1 OPP 2 é stato dichiarato conforme alla legge dal TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) (DTF 123 V 210, DTF 122 V 314 seg. consid. 6b).
2.6. Occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza del TFA, con “guadagno presumibilmente perso” di cui all’art. 24 cpv. 1 OPP 2, si deve in particolare intendere, conformemente al senso letterale dell’ordinanza, il salario ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto realizzare senza l’invalidità, nell’istante in cui si pone la questione del sovrindennizzo. Tale guadagno non corrisponde forzatamente al guadagno assicurato o al reddito effettivamente ottenuto prima della realizzazione dell’evento assicurato e non è sottoposto ad alcun limite verso l’alto (DTF 126 V 471 consid. 4a; SZS 1999 p. 141, 144 e 1997 p. 469; DTF 123 V 278 consid. 2b; 123 V 197 consid. 5a e 209 consid. 5; 122 V 154 consid. 3c e dottrina ivi citata; DTF 113 V 314 consid. 6a; cfr. anche Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, pag. 347s).
Il TFA ha poi precisato che non è invece rilevante il guadagno assicurato per il calcolo delle rendite complementari in materia di assicurazione infortuni, cioè il principio secondo cui vale il salario percepito l’anno precedente l’infortunio (DTF 122 V 155; 317 consid. 2a; cfr. anche STCA del 30 settembre 1998 nella causa F. I; SPV 1999 p. 581 e 583).
Per stabilire il reddito presumibilmente perso ci si fonda sull'ultimo reddito percepito dal richiedente e lo si adegua al rincaro (STFA del 31 luglio 1997 nella causa N.) e all'aumento reale dei salari ("Reallohnerhöhung ") (STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa C., B 21/99; cfr. Vetter-Schreiber, Kommentar zum BVG, pag. 349).
Al reddito ipotetico vanno di principio aggiunti, secondo la giurisprudenza, gli assegni familiari che l’assicurato avrebbe percepito se non fosse divenuto invalido (STFA del 31 luglio 1997 nella causa N.; cfr. STFA del 31 luglio 1997 non pubbl. consid. 3 citato da I. Vetter-Schreiber, Kinderzulagen als Lohnbestandteil, in SPV 1998 p. 381, che critica la decisione del TFA; cfr. STFA non pubblicata del 24 gennaio 2000 nella causa C., B 21/99 per la quale nel guadagno presumibilmente perso sono inclusi, oltre al salario base, anche le eventuali indennità concesse al lavoratore - "Zulagen und Nebenbezüge" -; STCA del 31 luglio 2000 nella causa F.C. non pubbl. consid. 2.10, 34.1998.51; del 24 luglio 2000 nella causa E.I. non pubbl. consid. 2.13, 34.1999.20; del 21 agosto 1998 nella causa L.M non pubbl. consid. 2.13, 34.1997.45; del 30 settembre 1998 nella causa F.I. non pubbl. consid. 2.7, 34.1997.58).
2.7. Ritornando al caso in esame, come si evince dal certificato di previdenza (stato 1° gennaio 1996) allestito il 21 ottobre 2008 dalla Fondazione __________ __________, la rendita (intera) annua d’inva-lidità ammonta a fr. 14'432.-- e quella per figlio a fr. 2'886 (XVIII/1). Il salario annuo dichiarato corrisponde a fr. 52'143. Il succitato certificato non è stato contestato dall’attore.
Pacifico è che, come risulta dal conteggio delle prestazioni LPP esposto dalla Fondazione LPP __________ con lo scritto 12 dicembre 2008 (indirizzato alla Commissione di previdenza “__________”, doc. XXVIII/2), l’attore, per il periodo 1° gennaio 1998 (recte: 1996) - 31 marzo 1999, ha diritto ad una mezza rendita LPP di fr. 7'216 ed alle corrispondenti due rendite per figli di fr. 2'886 per complessivi fr. 10'102; dal 1° aprile 1999 al 31 agosto 1999 a fr. 20'204 (rendita intera d’invalidità di fr. 14'432 + due rendite per figli di fr. 5'772).
Altrettanto pacifico è che le prestazioni d’invalidità del secondo pilastro siano ridotte per sovrassicurazione con effetto dal 1° settembre 1999, momento in cui l’AI ha iniziato i versamenti.
Per quanto concerne invece il calcolo della sovrassicurazione, rispettivamente delle rendite ridotte, va confermato quello contenuto nel succitato conteggio della Fondazione LPP __________ – peraltro più favorevole per l’assicurato rispetto a quello proposto dal suo rappresentante nelle more della presente procedura (cfr. XXIII) - e va distinto secondo i seguenti periodi:
· dal 1° settembre 1999
Il reddito presumibilmente perso ammonta a fr. 56'535 (salario annuo di fr. 52'143 + assegni per due figli per fr. 4'392) ed il limite di sovrassicurazione è di fr. 50'881,50 (90% di 56'535). Le rendite totali dell’AI corrispondono a fr. 44'172. Di conseguenza l’importo limite è di fr. 6'709,50 (50'881,50 – 44'172). L’assicurato ha complessivamente diritto a fr. 20'204.--, corrispondenti ad una rendita annua di fr. 14'432 ed a due rendite per figli di fr. 5'772 (2 x 2886). Di conseguenza vi è una sovrassicurazione di fr. 13'494,50 (20'204 – 6'709,50).
Ne consegue dunque che le prestazioni della previdenza professionale ridotte ammontano complessivamente a fr. 6'709,50 (rendita annuale di fr. 4'792,80 + rendite per due figli di fr. 1’916,70);
· dal 1° luglio 2007 (e non dal 1° ottobre 2007, come sostenuto dalla Fondazione LPP __________).
Nuovo calcolo a seguito della cessazione di erogazione della rendita completiva AI dovuto al compimento del 18° anno di età del figlio __________, nato il 7 giugno 1989 (come risulta dallo scritto 14 novembre 2008 della Cassa __________, la rendita è stata versata sino la 6 giugno 2007 [(sub XXII]). Conformemente all'art. 24 cpv. 5 OPP 2 e secondo la giurisprudenza federale, il calcolo della sovrassicurazione può essere rivisto se la situazione (iniziale) si modifica in maniera importante, evenienza che si verifica allorquando la modifica di uno dei fattori posti alla base del calcolo della sovrassicurazione comporta una differenza pari almeno al 10% (DTF 123 V 193 seg. e DTF 123 V 204; cfr. anche DTF 125 V 164 consid. 3b, SVR 2000 BVG n. 6 pag. 32; cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, Zurigo 2005, marg. 867, pag. 323), ciò che è il caso in esame.
Ritenuto che il reddito presumibilmente perso ammonta a fr. 54'339 (salario anno di fr. 52'143 + un assegno per figlio di fr. 2'196), il limite di sovrassicurazione è ora di fr. 48'905 (90% di 54'339). Le rendite totali dell’AI versate sono diminuite a fr. 37'760 e quindi l’importo limite è aumentato a fr. 13'145,10 (48'905 – 37'760). Le prestazioni LPP corrispondo a fr. 17'318 (rendita di fr. 14'432 + una rendita per figlio di fr. 2'886). L’importo sovrassicurato è diminuito pertanto a fr. 4'172,90 (17'318 – 13'145,10 ).
Ne consegue che le prestazioni della previdenza professionale ridotte ammontano complessivamente a fr. 13'145,10 (rendita annuale di fr. 10'954 + rendita per un figlio di fr. 2'191,10);
· dal 1° gennaio 2008
Con la soppressione, il 1° gennaio 2008, della rendita completiva AI per coniugi (5° revisione dell’AI) non vi è più alcuna sovrassicurazione. Pertanto, da quella data l’assicurato riceve le prestazioni della previdenza professionale non ridotte, pari a fr. 17’318 (rendita annuale di fr. 14'432
Visto quanto sopra, AT 1 ha diritto all’erogazione, da parte della Fondazione collettiva LLP __________, di prestazioni d’invalidità ridotte di fr. 6'709 dal 1° settembre 1999, di fr. 13'145 dal 1° luglio 2007 ed integrali di fr. 17’318 dal 1° gennaio 2008.
2.8. Nelle osservazioni 10 ottobre 2008 la Fondazione LPP __________ ha chiesto al TCA la condanna de __________-Fondazione collettiva previdenza professionale al rimborso della prestazione di uscita maturata al 7 giugno 1996, non avendo da quest’ultima ricevuto alcuna risposta allo scritto 8 luglio 2008.
A prescindere della ricevibilità di una simile proposta di giudizio, dagli atti di causa risulta che il 13 novembre 2003 __________-Fondazione collettiva previdenza professionale ha versato la prestazione d’uscita (stato 31.12.1998), inclusiva degli averi di vecchia precedentemente maturati dall’attore presso la Fondazione LPP __________, presso un conto di libero passaggio della Fondazione __________ di __________, aperto a nome di AT 1 (doc. 17). Infine, nello scritto 12 dicembre 2008 la Fondazione LPP __________ ha fatto presente di aver nel frattempo ricevuto dall’Istituto collettore la prestazione di uscita e che provvederà a versare all’attore le rendite d’invalidità di diritto sul conto che lo stesso beneficiario vorrà indicare (XXVIII). Questo presuppone evidentemente la crescita in giudicato del presente giudizio.
2.9. Essendo la presente procedura gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all’art. 20 cpv. 1 LPTCA), contrariamente a quanto richiesto dalla __________, all’attore, sebbene soccombente, non sono accollate tasse e spese di giustizia.
A __________-Fondazione collettiva previdenza professionale, rappresentata da un avvocato, seppur vincente non sono assegnate ripetibili. Infatti, conformemente alla giurisprudenza, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7). Diversa è la situazione processuale per __________-Compagnia d'assicurazione sulla vita: trattandosi un’assicurazione privata vittoriosa e patrocinata da un legale, essa ha diritto alla rifusione di ripetibili da parte dell’attore. A sua volta, l’attore, patrocinato da un sindacato e vittorioso nei confronti dalla Fondazione __________ LPP, ha diritto alla rifusione di ripetibili da quest'ultima (DTF 122 V 278).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ AT 1 ha diritto ad una rendita d’invalidità del 50% dal 1° gennaio 1996 e del 100% dal 1° aprile 1999, segnatamente ad una prestazione d’invalidità (non ridotta) di fr. 10'102 dal 1° gennaio 1996 e di fr. 20'204 dal 1° aprile 1999, di una rendita (ridotta) di fr. 6'709 dal 1° settembre 1999 e di fr. 13'145 dal 1° luglio 2007 nonché di una rendita (non ridotta) di fr. 17’318 dal 1° gennaio 2008.
La petizione nei confronti de __________-Fondazione collettiva previdenza professionale è respinta.
La petizione nei confronti de __________-Compagnia d'assicurazione sulla vita e della __________ Compagnia di assicurazione sulla vita è irricevibile.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. La Fondazione collettiva LLP della __________ Compagnia di assicurazioni sulla vita verserà all’attore fr. 1'000 di ripetibili (IVA inclusa). L’attore verserà a __________-Compagnia d'assicurazione sulla vita fr. 200.-- per ripetibili (IVA inclusa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti