Raccomandata
Incarto n. 34.2004.38
FC/td
Lugano 29 novembre 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Francesca Cassina-Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 4 giugno 2004 di
AT 1 rappr. da: RA 1
contro
CV 1
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. AT 1, nata il 2 maggio 1941, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della __________ di __________ dal 18 aprile 1995 al 29 febbraio 2000 (doc. 5). Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era affiliata alla CV 1, __________ (III/1 e seguenti).
1.2. L'Ufficio assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha riconosciuto a AT 1 una mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 1. luglio 2000 (doc. 7).
Di conseguenza, anche la CV 1, esaurite le prestazioni d'indennità giornaliera versate dalla Cassa malati, le ha attribuito, a far tempo dal 3 aprile 2000, una mezza rendita d'invalidità della previdenza professionale, dal 1. gennaio 2003 ammontante a fr. 6'103 annui (doc. 8, 9).
1.3. Con lettera 6 maggio 2003 la CV 1 ha comunicato a AT 1 che a decorrere dal raggiungimento dell'età di pensionamento (1. giugno 2003), la rendita d'invalidità erogata sarebbe stata sostituita da una pensione di vecchiaia di fr. 3'752.-- annui (doc. C).
1.4. Con scritti 20 maggio, 8 e 22 agosto 2003, AT 1, dapprima rappresentata dalla __________, in seguito dal RA 1, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, ha espresso alla CV 1 le proprie rimostranze verso la paventata modifica delle prestazioni e in particolare postulato la concessione, anche dopo il 1. giugno 2003, di una rendita di importo pari a quella (d'invalidità) percepita sino a quel momento (doc. D, E, G).
La CV 1 si è dal canto suo riconfermata nelle proprie posizioni in data 11 giugno 2003 (doc. D), 12 e 29 agosto 2003 (doc. F, H).
1.5. Con petizione 4 giugno 2004 al TCA nei confronti della CV 1 AT 1, sempre assistita dal RA 1, ha chiesto in sostanza che anche dopo il
1° giugno 2003 le venga versata una rendita di vecchiaia di importo equivalente alla rendita d'invalidità versatale in precedenza.
A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
" Il diritto ad una rendita d'invalidità da parte della previdenza professionale è regolato dall'art. 23 segg. LPP. Secondo l'art. 26 cpv. 3 il diritto alle prestazioni si estingue con la morte dell'avente diritto o con la cessazione dell'invalidità.
Nell'ambito della previdenza obbligatoria già con la sentenza pubblicata in DTF 118 V 106 il Tribunale federale delle assicurazioni si era espresso nel senso di riconoscere alla rendita d'invalidità un carattere vitalizio. La rendita d'invalidità della previdenza professionale', al momento del raggiungimento dell'età del pensionamento, pur potendo mutare nome (e divenire "rendita di vecchiaia" a seconda del regolamento della singola istituzione di previdenza) deve comunque continuare ad equivalere all'importo fino a quel momento erogato.
Tale carattere vitalizio è stato esteso e riconosciuto pure in regime di previdenza sovraobbligatoria. Con sentenza del 24.7.2001 della l ° camera del Tribunale federale delle assicurazioni è stata cassata una sentenza proprio di questo lodevole Tribunale ed è stata fatta estrema chiarezza sul ruolo svolto dalla previdenza sovraobbligatoria e sui principi che la stessa deve ottemperare.
Tale sentenza federale ha suscitato un vivo dibattito all'interno degli ambienti della previdenza professionale e anche la dottrina ha espresso in parte delle lodi e in parte delle critiche. Di conseguenza alcuni istituti di previdenza si sono rifiutati di applicare la nuova
giurisprudenza federale, come espresso chiaramente dalla convenuta con scritto 29.8.2003 (all. H). Pure alcuni tribunali cantonali hanno cercato di non dar seguito alla citata sentenza (v. sentenza 10.4.2003 del Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, BV.2002.00083; sentenza 5.6.2003 della Cour des assurances sociales du Tribunal administratif de Fribourg, in SVR 2004 BVG 6), argomentando sostanzialmente che il fatto di continuare ad accordare una rendita d'invalidità superiore alla rendita di vecchiaia regolamentare costituirebbe una disuguaglianza di trattamento tra pensionati senza danno alla salute e pensionati invalidi. In queste sentenze cantonali non si tiene purtroppo conto dell'argomentazione dell'Alta Corte secondo la quale l'assicurato invalido non ha la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia e quindi la sua rendita d vecchiaia non può che essere forzatamente inferiore a quella di un pensionato che ha lavorato fino all'età del pensionamento. Ed è proprio considerando la particolare situazione di un assicurato invalido che questa nuova giurisprudenza del TFA evita disuguaglianze di trattamento.
Visto quanto sopra non si vede motivo per scostarsi dalla giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni e quindi all'assicurata deve continuare ad essere versata una rendita di vecchiaia di almeno ugual importo della precedente rendita d'invalidità." (Doc. I)
1.6. Con risposta 13 luglio 2004 la CV 1, chiesta in via principale la sospensione della causa in attesa di una nuova pronuncia del TFA, ha chiesto di giudicare:
" Per i motivi suesposti si chiede sia giudicato:
Principalmente: la lite è sospesa.
Sussidiariamente: la petizione è respinta.
L'attrice ha diritto ad una rendita di vecchiaia regolamentare di
CHF 1'880.00 annui." (Doc. V)
La convenuta ha espresso diverse considerazioni critiche sulla DTF 127 V 259 segg. e evidenziato, tra l’altro, quanto segue:
" 3.
II 6 aprile 2000 il datore di lavoro notificava alla convenuta lo scioglimento del rapporto di lavoro con effetto al 29 febbraio 2000.
L'avere di vecchiaia dell'attrice è stato diviso in una parte passiva in proporzione all'incapacità lavorativa del 50% e in una parte attiva per il restante 50%. In questa stessa proporzione l'attrice ha diritto a una prestazione di libero passaggio di CHF 15'372.00 (valuta 1 ° marzo 2000).
Prova:
Notifica di uscita del 6 aprile 2000 allegato 5
AI momento della verifica della fattispecie per redigere la presente risposta si è riscontrato un errore nella gestione dell'avere di vecchiaia dell'attrice. Quest'ultima non ha mai dato indicazioni in merito all'impiego della sua prestazione di libero passaggio proveniente dalla parte attiva (50%). Secondo l'informazione telefonica fornita dal datore di lavoro in data 22 gennaio 2001, l'attrice ambiva a una rendita d'invalidità completa dell'AI. Aspettando un eventuale aumento del grado d'invalidità, la prestazione di libero
passaggio dell'attrice è rimasta nell'opera di previdenza della __________ presso la convenuta ed è stata pressa in conto per sbaglio per il calcolo della rendita di vecchiaia attualmente in corso. Come si spiegherà più avanti, l'attrice percepisce una rendita di vecchiaia che erroneamente corrisponde a un'assicurazione con copertura al 100%, benché al raggiungimento dell'età di pensionamento fosse assicurata unicamente nell'ambito dell'invalidità esistente del 50%.
A partire del 4 febbraio 1999 la convenuta ha accordato l'esonero dall'obbligo di pagare i premi in proporzione al grado d'incapacità lavorativa conformemente al regolamento.
L'attrice ha beneficiato delle indennità giornaliere di CHF 48.20 erogate da __________ fino al 2 aprile 2000.
L'Ufficio dell'AI del Cantone Ticino corrisponde una mezza rendita per un grado d'invalidità del 50% dal 1 ° luglio 2000.
Dalla cessazione dell'erogazione delle indennità giornaliere da parte di __________, cioè a partire dal 3 aprile 2000, la convenuta ha versato una rendita per un'invalidità del 50% calcolata secondo la LPP pari a CHF 1'077.00 annui. AI termine del periodo di attesa di 24 mesi, il 5 aprile 2001, la convenuta ha versato la rendita regolamentare per un grado d'invalidità del 50% di CHF 6'075.00 p. a. Dopo l'adeguamento al rincaro secondo le disposizioni del Consiglio federale la rendita ammontava a CH F 6'103.00 a partire dal 1° gennaio 2003.
Prova:
Lettera di __________ del 15.12.2000 allegato 6
Lettera dell'attrice del 19.01.2001 alla convenuta allegato 7
Conteggio del 20.02.2001 di CV 1 per le
rendite d'invalidità allegato 8
Lettera di CV 1 all'attrice del 09.12.2002 allegato 9
Comunicazione dell'UFAS, FF 2002, p. 5898 allegato 10
II 1° giugno 2003 l'attrice raggiungeva l'età di pensionamento. A partire da questa data l'attrice ha diritto a una rendita di vecchiaia regolamentare pari al 50% di CHF 1'880.00 annui e non ai CHF 3'752.00 finora versati. Dal 1 ° marzo 2000 le spetta invece un diritto a una prestazione di libero passaggio pari a CHF 15'372.00 con gli interessi del 5% a partire dal 1 ° marzo 2000. La convenuta mette a disposizione dell'attrice tale importo, deduzione fatta delle rendite versate dal 1 ° marzo 2000 e non dovute.
Rendita di vecchiaia regolamentare
II rapporto di lavoro tra l'attrice e la __________ è stato interamente sciolto con effetto al 29 febbraio 2000. Essendo invalida al 50% a questa data, all'attrice spettava in applicazione dell'art. 15 OPP 2 (cfr. anche l'art. 25 (3) del Regolamento) la prestazione di libero passaggio regolamentare per la parte "attiva" pari a CHF 15'372.00. Per la parte "passiva" invece, l'attrice doveva rimanere assicurata nell'opera di previdenza del datore di lavoro presso la convenuta (art. 14 OPP 2 e art. 25 (3) del Regolamento).
La rendita di vecchiaia regolamentare è calcolata in maniera analoga alla rendita d'invalidità e di vecchiaia secondo la LPP (cfr. art. 24 cpv. 2 e art. 14 LPP) convertendo l'avere di vecchiaia disponibile all'insorgere del diritto alla rendita con il tasso di conversione attualmente valido del 7,2%. L'avere di vecchiaia è costituito come disposto dall'art. 11 OPP 2. Per l'attrice gli accrediti di vecchiaia regolamentari corrispondono al 18% del salario conteggiabile (art. 12 del Regolamento), tenendo conto che il salario conteggiabile risulta dal salario effettivo diminuito del 50% dell'importo di coordinamento fissato dal Consiglio federale (cfr. art. 6 (1) e (4) del Regolamento e art. 8 LPP).
L'avere di vecchiaia regolamentare dell'attrice si è pertanto sviluppato come segue:
1995 (8 mesi) Salario effettivo: CHF 24'388.00 Salario conteggiabile: CHF 16'628.00 Accredito di vecchiaia
CHF
2'993.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1995
CHF
2'993.00
1996
Salario effettivo: CHF 38'700.00
Salario conteggiabile: CHF 27'060.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
120.00
Accredito di vecchiaia
CHF
4'871.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1996
CHF
7'984.00
1997
Salario effettivo: CHF 40'500.00
Salario conteggiabile: CHF 28'560.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
320.00
Accredito di vecchiaia
CHF
5'141.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1997
CHF 13'445.00
1998
Salario effettivo: CHF 40'500.00
Salario conteggiabile: CHF 28'560.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
538.00
Accredito di vecchiaia
CHF
5'141.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1998
CHF
19'124.00
1999
Salario effettivo: CHF 40'500.00
Salario conteggiabile: CHF 28'560.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
765.00
Accredito di vecchiaia
CHF
5'141.00
Assegnazione del Fondo misure speziale
CHF
4'659.00
Avere di vecchiaia al 31.12.1999
CHF
29'689.00
2000 (2 mesi al 100%)
Salario effettivo: CHF 6'750.00
Salario conteggiabile: CHF 4'740.00
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
198.00
Accredito di vecchiaia
CHF
857.00
Avere di vecchiaia al 29 febbraio 2000
CHF
30'744.00
29.02.2000:
Scissione dell'avere di vecchiaia:
50% parte attiva e 50% parte passiva (art. 15 OPP 2):
CHF 15'372.00
Avere di vecchiaia "passivo" il 29 febbraio 2000
CHF 15'372.00
2000 (10 mesi al 50%)
Salario conteggiabile: CHF 11'850.00
CHF
Interessi 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
495.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'133.00
Avere di vecchiaia al 31.12.2000
18'000.00
2001 (50%)
Salario conteggiabile: CHF 14'070.00
CHF
Interessi: 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
720.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'533.00
Avere di vecchiaia al 31.12.2001
21'253.00
2002 (50%)
Salario conteggiabile: CHF 14'070.00
CHF
Interessi 4% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
850.00
Accredito di vecchiaia
CHF
2'533.00
Avere di vecchiaia al 31.12.2000
24'636.00
2003 (5 mesi 50%)
Salario conteggiabile: CHF 5'800.00
Interessi: 3,25% sull'avere di vecchiaia dell'anno precedente
CHF
334.00
Accredito di vecchiaia
CHF
1'044.00
Avere di vecchiaia finale secondo la LPP al 31.05.2003
CHF
26'014.00
CHF 26'014.00 x 7,2 % = CHF 1'873.00 rendita di vecchiaia regolamentare, o CHF 1'880.00 secondo il calcolo automatizzato della convenuta.
La rendita di vecchiaia regolamentare di CHF 1'880 p. a. a cui ha diritto l'attrice in base al Regolamento è superiore alla rendita d'invalidità che le spetterebbe secondo la LPP di CHF 1'105.00 p. a. (cfr. allegato 9, p. 2 e cifra 9 qui sopra).
Di conseguenza l'attrice non può pretendere ulteriori prestazioni né in base alla LPP, né in base al Regolamento.
Rimborso: compensazione
il terzo trimestre dell'anno in corso è già stata versata), ha percepito CHF 2'340.00 in più rispetto a quanto le spettava secondo il Regolamento.
Da canto suo all'attrice spetta una prestazione di libero passaggio pari a CHF 15'372.00 (valuta 29 febbraio 2000) con il 5% di interessi.
La convenuta compenserà il proprio credito con quello dell'attrice non appena ci sarà una sentenza esecutoria." (Doc. V)
1.7. Con scritto 13 agosto 2004 l'attrice si è opposta alla sospensione della causa e ha mantenuto la propria domanda di petizione argomentando come segue:
" Faccio riferimento alla lunga risposta di causa della convenuta, la quale cerca di dimostrare perché non debba essere applicata alla fattispecie la giurisprudenza stabilita dal TFA a partire dalla sentenza del 24.7.2001. La convenuta riprende in pratica parte delle critiche della dottrina in merito a tale giurisprudenza.
Fintanto che la nostra Alta Corte non avrà modificato tale giurisprudenza, essa deve invece venir applicata. In effetti le motivazioni che hanno condotto i giudici federale ad estendere alla previdenza sovraobbligatoria il principio del carattere vitalizio di una rendita d'invalidità (DTF 118 V 106), riprese nella petizione oggetto del contendere, sono tuttora valide e meritano protezione.
Non si vede pertanto motivo per tenere in sospeso la lite, come proposto dalla convenuta. Secondo il mio parere un procedimento può essere tenuto in sospeso, allorquando non vi è ancora una chiara giurisprudenza e si è però a conoscenza che il TFA sta esaminando altri casi analoghi è vi è da attendersi a breve termine una chiarificazione della problematica tramite una sentenza federale. Tale evenienza si è presentata in passato per esempio nel caso dell'assunzione delle cure dentarie conseguenti ad una chemioterapia da parte di un assicuratore malattia: nella causa TCA 36.1998.00158 ero stato d'accordo con la giudice delegata di tenere in sospeso la vertenza in attesa di una sentenza di principio del TFA. Nel caso di specie tale sentenza è già presente e la giurisprudenza da essa enunciata va applicata fintanto che la stessa non verrà modificata. La richiesta della convenuta di tenere in sospeso la lite potrebbe invece venir interpretata come un abuso di diritto: ogni qual volta un assicuratore non è d'accordo con una determinata giurisprudenza potrebbe essere tentato di non applicarla e di chiedere ai tribunali cantonali di tenere in sospeso le varie vertenze in attesa di una nuova sentenza federale.
Visto quanto sopra ritengo che la presente petizione debba venir esaminata nel merito, indipendentemente dal fatto che vertenze analoghe siano pendenti di fronte al TFA. Mi riconfermo quindi nelle conclusioni della petizione e chiedo che essa venga accolta." (Doc. VII)
1.8. Con presa di posizione del 20 agosto 2004 la convenuta si è confermata nelle sue posizioni facendo rilevare che con giudizio del 24 giugno 2004 il TFA aveva modificato la sua giurisprudenza sul tema del carattere vitalizio di una rendita d'invalidità in regime di previdenza sovraobbligatoria (IX).
1.9. La vicecancelliera ha in seguito chiesto all'attrice di determinarsi in merito al nuovo calcolo della prestazione di vecchiaia formulato dalla convenuta in sede di risposta di causa (XI, XIII).
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la continuazione dell'erogazione a AT 1 della rendita d'invalidità della previdenza professionale da parte della CV 1 dopo il raggiungimento del 62.esimo anno d'età. A far tempo dal 1. giugno 2003 la CV 1 ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 3'752.-- annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 6'103.-- annui erogata sino a tale momento (doc. B, C).
Nella risposta di causa la Fondazione convenuta ha altresì fatto rilevare di essere incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di vecchiaia dovuta dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe a fr. 3'752, come comunicato precedentemente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe aggiunta una prestazione di libero passaggio spettante all'assicurata di fr. 15'372 oltre interessi (V).
Nel merito, l'istituto previdenziale ritiene in sostanza che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria, censurando la giurisprudenza del TFA di cui alla DTF 127 V 259 e facendo rilevare come la stessa sia stata modificata da una sentenza del 24 giugno 2004 (V, IX). Fa pure rilevare come in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta, di fr. 1'880.-- annui, risulti comunque superiore a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 1'105.--, che spetterebbe all'assicurata secondo l'art. 24 LPP (V).
L'attrice, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare alla sentenza resa il 24 luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni.
2.2. Dalla documentazione acquisita agli atti risulta che la __________ di __________ ha affidato l'attuazione della previdenza professionale obbligatoria alla CV 1 (doc. 2 e seguenti).
Secondo il Regolamento di previdenza della Fondazione convenuta valido dal 1. gennaio 1999 (doc. 11), il diritto a una rendita d'invalidità si estingue in caso di cessazione dell'invalidità, come pure se la persona assicurata decede o raggiunge l'età di pensionamento (art. 15). Per l'art. 4 cpv. 2 del Regolamento l'età di pensionamento è raggiunta il primo giorno del mese susseguente al compimento dei 62 anni per le donne e dei 65 anni per gli uomini. Al raggiungimento dell'età di pensionamento la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia (art. 13 cpv. 1 del Regolamento). Giusta l'art. 13 cpv. 2 ultima cifra del Regolamento, se al raggiungimento dell'età di pensionamento una persona assicurata è invalida ai sensi dell'AI, la rendita di vecchiaia risultante dall'avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d'invalidità ai sensi della LPP. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento.
Vale quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità viene sostituita da una rendita di vecchiaia.
2.3. In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
Con una pronunzia del 24 luglio 2001 l'Alta Corte, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.4. Come rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua pronunzia, aveva ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe stata del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.
Secondo la dottrina, la pronunzia in oggetto partiva inoltre da presupposti errati e misconosceva in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non poteva essere seguito il TFA laddove affermava che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomentava ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituiva una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La dottrina sottolineava infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza avrebbe avuto conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero stati inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si sarebbero visti imporre contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza avrebbe costituito una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in AJP 2003 pag. 841segg.; Stauffer, Lebenslängliche Invalidenrente, Altersrentenkoordination und Zuständigkeitsbestimmung - schöpferische Rechtsprechung oder systemwidrige Eingriffe des EVG?, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sozialversicherungsrechtstagung 2002, pag. 54).
2.5. Nelle vertenze sottopostegli successivamente alla resa della pronunzia federale in oggetto, questo Tribunale, pur avendo preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte, considerato come la sentenza federale in questione fosse stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, e fosse stata pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), non ha potuto far altro che conformarvisi. Il TCA ha peraltro sottolineato che sarebbe stato semmai compito dell’Alta Corte quello di modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, del legislatore di adottare eventuali correttivi (cfr., fra l'altro, le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., 34.2001.31; del 3 maggio 2002 nella causa O., 34.2001.70; del 25 novembre 2002 nella causa S., 34.2002.13; del 10 febbraio 2003 nella causa P., 34. 2002.8, tutte cresciute in giudicato).
2.6. Con una pronunzia del 24 giugno 2004 (in re K., B 106/02, pubblicata in DTF 130 V 369 nella Raccolta ufficiale), il TFA, tenendo conto delle numerose critiche espresse in dottrina avverso i principi stabiliti in DTF 127 V 259 (cfr. le citazioni al consid. 2.4), si è infine distanziato da questa prassi.
Rilevando in particolare come il disposto di cui all'art. 113 cpv. 2 lett. a Cost. - giusta il quale la previdenza professionale, insieme con l'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, deve rendere possibile l'adeguata continuazione del tenore di vita abituale - in realtà si rivolga unicamente al legislatore e rivesta carattere programmatico, la Massima Corte federale delle assicurazioni ha riconosciuto che nessuna prestazione concreta può essere direttamente inferita da tale norma. Per il resto, ha innanzitutto dato atto che la perdita previdenziale conseguente alla sostituzione della rendita d'invalidità con una prestazione di vecchiaia d'importo inferiore non è dovuta all'invalidità stessa e al fatto che questa avrebbe impedito l'ulteriore finanziamento delle prestazioni previdenziali. In effetti, in questi casi la gran parte dei piani previdenziali conosce l'istituto della liberazione dal pagamento dei premi in forza del quale, fino al raggiungimento dell'età della pensione, l'avere di vecchiaia continua ad essere incrementato mediante specifici accrediti calcolati sulla base del salario che era assicurato al momento dell'insorgenza dell'invalidità in modo che l'invalido possa disporre per il caso di pensionamento di accrediti di vecchiaia corrispondenti a quelli spettanti all'assicurato attivo presentante il medesimo salario assicurato (Kieser, Die Ausrichtung von Invalidenrenten der beruflichen Vorsorge im Alter als Problem der innersystemischen und der intersystemischen Leistungskoordination, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Berufliche Vorsorge 2002, pag. 151; Moser/Stauffer/Vetter, op. cit., pag. 1379; Walser, op. cit., pag. 166; cfr. anche, per la previdenza obbligatoria, l'art. 34 cpv. 1 lett. b LPP in relazione con l'art. 14 OPP 2). D'altra parte il TFA ha pure ravvisato nella circostanza di obbligare, senza una relativa base statutaria, un istituto di previdenza a fornire prestazioni per le quali in passato non sono stati versati contributi, una violazione del principio di equivalenza che si pone quale obiettivo l'equilibrio tecnico tra le entrate e le uscite (consid. 6.2 e 6.3 della pronuncia; cfr. pure Schneider, op. cit., pag. 214 segg.; Helbling, Personalvorsorge und BVG, 7a ed., Berna 2000, pag. 205 seg.; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 3a ed., Berna 2003, pag. 60).
In tali condizioni, accertati gli estremi per procedere a una modifica della precedente prassi, il TFA ha stabilito che la questione di sapere se il diritto a una rendita d'invalidità sussista solo fino al raggiungimento del pensionamento, rispettivamente se sia possibile la sua sostituzione con prestazioni di vecchiaia inferiori a quelle (d'invalidità) precedentemente erogate, è stata demandata, nell'ambito della previdenza professionale sovraobbligatoria e nei limiti legali, al potere discrezionale degli istituti di previdenza (consid. 6.4 della sentenza DTF 130 V 376; cfr. i riferimenti ivi citati; in questo senso cfr. anche il tenore del nuovo art. 49 cpv. 1 seconda frase LPP, introdotto dalla novella del 3 ottobre 2003 [1a revisione della LPP], il quale, con effetto dal 1° gennaio 2005, statuirà espressamente che gli istituti di previdenza "possono prevedere nel regolamento che le prestazioni superiori ai minimi legali siano versate solo fino all'età del pensionamento” [cfr. RU 2004 1677, 1685, 1699]) (cfr. espressamente in questo senso il TFA nella sentenza non pubblicata del 31.8.04 in re W., B 26/03).
Questa giurisprudenza è stata successivamente confermata anche in alcuni casi ticinesi (cfr. STFA del 31 agosto 2004 in re P., B 26/03 e in re S., B 4/03 e STFA del 30 settembre 2004 in re L., B 57/04, in re G., B 38/04, in re F., B 58/04 e in re V., B 53/04).
2.7. Nella fattispecie, la lite verte sul diritto a prestazioni scaturenti dalla previdenza sovraobbligatoria.
In tali condizioni, alla luce della più recente giurisprudenza del TFA, l'operato della Fondazione convenuta, che ha inteso corrispondere, dal 1° giugno 2003 e in conformità al contratto previdenziale vigente tra le parti, una prestazione di vecchiaia di entità inferiore a quella d'invalidità precedentemente erogata – ma comunque superiore alla rendita d’invalidità vitalizia che spetterebbe all’assicurata secondo l’art. 24 LPP, di fr. 1'105 annui (cfr. V) -, non si rivela censurabile.
Quanto all’importo della prestazione di vecchiaia che spetta a AT 1, la Fondazione ha fatto rilevare di essere incorsa in un errore nel calcolo della prestazione di vecchiaia dovuta dall'assicurata dal 1. giugno 2003, la quale non ammonterebbe a fr. 3'752, come comunicato inizialmente, bensì a fr. 1'880 annui cui andrebbe tuttavia aggiunta una prestazione di libero passaggio a favore dell'assicurata di fr. 15'372 oltre interessi (V).
L’interessata, richiesta in merito dal TCA, ha dichiarato di ritenere corretto il calcolo della prestazione operato dalla convenuta (XI, XIII).
In queste condizioni, esaminato il calcolo dettagliato della rendita di vecchiaia esposto dalla Fondazione nell’allegato di risposta (cfr. V, pag. 8segg.) e vista l’adesione allo stesso espressa dall’assicurata (XIII), questo Tribunale ritiene accertato il diritto di AT 1 a percepire, dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento, una rendita di vecchiaia della previdenza professionale di fr. 1'880 annui così come il diritto al versamento di una prestazione di libero passaggio di fr. 15'372 oltre interessi.
2.8. La petizione deve pertanto essere respinta. Di conseguenza, a far tempo dal 1° giugno 2003 a AT 1 è riconosciuta una rendita di vecchiaia fr. 1'880 annui in sostituzione della rendita d'invalidità versata in precedenza. L’interessata ha pure diritto al trasferimento a suo favore di una prestazione di libero passaggio di fr. 15'372 oltre interessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione é respinta.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti