Raccomandata

Incarto n. 34.2004.24

BS/td

Lugano 12 maggio 2005

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 26 marzo 2004 di

  1. AT 1
  2. AT 2
  3. AT 3
  4. AT 4
  5. AT 5
  6. AT 6
  7. AT 7
  8. AT 8 tutti rappr. da: RA 1

contro

  1. Comune di __________
  2. CO 1 rappr. da: RA 2

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. Con scritto 27 giugno 2002 il Comune di CV 1, agente quale datore di lavoro e rappresentato dal suo esecutivo, ha disdetto il rapporto no. 50-1595 di previdenza professionale con la “Fondazione collettiva __________” (in seguito: Fondazione la __________), per il tramite dalla società gerente “__________Compagnia d’Assicurazioni __________” (in seguito: __________ assicurazioni), a causa dei ripetuti errori e disguidi amministrativi verificatisi durante il rapporto contrattuale (doc. A1).

Lo stesso giorno il Municipio di __________ ha informato i propri dipendenti della succitata disdetta, nonché dell’intenzione di affidare la gestione del fondo di previdenza alla __________ compagnia d’assicurazione con decorrenza dal 1° gennaio 2003 (doc. A2).

Nel successivo scritto 31 luglio 2002 ai dipendenti comunali, l’esecutivo comunale ha tuttavia comunicato di voler optare per un’affiliazione previdenziale presso la compagnia RA 2 (doc. A3).

In data 12 novembre 2002 è stato sottoscritto il contratto previdenziale tra il Comune di __________ e la Fondazione RA 2 per l’incremento dell’assicurazione del personale (in seguito: Fondazione RA 2) (doc. A4).

Durante la riunione del 21 luglio 2003 si è costituita formalmente la Commissione paritetica di previdenza dei dipendenti comunali (in seguito: Commissione paritetica) affiliati alla Fondazione RA 2, la quale ha approvato il regolamento previdenziale ed i relativi complementi contrattuali (XII bis).

Il medesimo giorno, il Municipio ha chiesto alla RA 2 (in seguito RA 2 assicurazioni), società gerente della Fondazione RA 2, di rispondere ai quesiti sorti durante la succitata riunione della Commissione paritetica (XIII/16), ricevendo risposta il 30 luglio 2003 (XIII/17).

1.2. Con scritto 15 agosto 2003 la RA 2 assicurazioni ha comunicato al Municipio di __________ gli adeguamenti previdenziali validi dal 1° gennaio 2004, concedendo la possibilità di una disdetta straordinaria del contratto per il 31 dicembre 2003, da inoltrare entro il 30 novembre 2003 (doc. A5).

A nome del personale RA 1 ha inoltrato all’esecutivo comunale uno scritto datato 19 novembre 2003 in cui, esprimendo tra l’altro il dissenso ad una prosecuzione del contratto previdenziale con la Fondazione RA 2, ha chiesto la convocazione urgente della Commissione paritetica per esaminare la problematica relativa alle modifiche contrattuali (doc. A 6).

In risposta, il 15 dicembre 2003 il Municipio ha in particolare esposto i motivi per non disdire il contratto previdenziale (doc. A7).

Lo stesso giorno, l’esecutivo ha diffusamente spiegato ai propri dipendenti la portata degli adeguamenti contrattuali (XIII/all.21).

In data 9 gennaio 2004 RA 1 ha ribadito la richiesta di convocare la Commissione paritetica, sottolineando come la stessa sia l’unico organo competente in merito alle questioni previdenziali (doc. A6).

Infine, il 4 marzo 2004 il datore di lavoro ha indetto una riunione informativa riguardo alla previdenza professionale dei propri dipendenti, con la presenza di due collaboratori della RA 2 assicurazioni (doc. A 9).

1.3. Con petizione 26 marzo 2004 presentata al Tribunale cantonale delle assicurazione (in seguito: TCA), RA 1, agente quale “tecnico del Comune di __________ e rappresentante del personale della Commissione paritetica inerente la LPP”, dopo aver esposto i fatti suindicati, ha formulato le seguenti richieste di giudizio:

" Alla luce di quanto precede, a salvaguardia degli interessi di tutto il personale affiliato al fondo di previdenza del Comune che qui rappresento, chiedo a codesto Tribunale:

  • che verifichi se le decisioni unilaterali del Municipio di __________, dapprima di disdire il contratto con la __________ e successivamente di firmare un nuovo contratto con la RA 2 siano valide;

  • che censuri il comportamento del Municipio, che non rispetta la natura paritetica della fondazione collettiva ed il diritto del rappresentante del personale ad esprimersi su questioni importanti quali il mantenimento del contratto con l'__________ dopo le importanti modifiche da quest'ultima unilateralmente decise, pochi mesi dopo l'inizio del rapporto contrattuale;

  • che stabilisca se, in assenza del consenso del rappresentante del personale, la mancata disdetta del contratto con la RA 2, comunque apparentemente informata del contenzioso interno al Comune, ha o meno provocato la continuazione del contratto." (I)

Interpellato dal TCA, il 13 aprile 2004 __________ RA 1 ha trasmesso le procure dei dipendenti comunali affiliati alla Fondazione CO 1, ad eccezione del Segretario comunale, e precisato che intende convenire in giudizio il Comune di __________ riguardo alle prime due richieste di petizione e la citata fondazione in merito alla terza richiesta (IV).

1.4. Con scritto 28 aprile 2004 __________ ha informato il TCA “del ritiro della mia sottoscrizione dall’atto a margine in quanto, dopo una più attenta valutazione, sono giunto a conclusione di non condividerne appieno i contenuti. Per tale motivo la mia firma dalla petizione deve essere stralciata” (VIII).

1.5. Mediante risposta di causa 19 maggio 2004 la Fondazione CO 1, rappresentata da RA 2 assicurazione, ha innanzitutto contestato la competenza del TCA, osservando quanto segue:

" Secondo una decisione del TFA (119 V 195) il giudice, secondo l'art. 72 cpv. 1 e 4 LPP, non ha il potere, nell'ambito del controllo accessorio delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di procedura sono state commesse al momento dell'adozione di norme regolamentari o statutarie, quando il vizio non è grave al punto da comportare la nullità della norma in esame. Nell'evenienza concreta il TFA ha negato la competenza del giudice di pronunciarsi sulla violazione, fatta valere, dell'obbligo di consultare l'organo paritetico in virtù dell'art. 51 cpv. 5 LPP. Nella presente vertenza gli attori ricorrono mutatis mutandis contro la pretesa mancata consultazione dell'organo paritetico.

Le petizioni degli attori inoltre non dispongono delle caratteristiche elencate dal TCA nella sua decisione pubblicata in RDAT 2000 I n. 66 pag. 578 come le prestazioni finanziarie (rendite, prestazioni di libero passaggio), questioni contributive, altre prestazioni o aspetti particolari, ad esempio quelli riferiti alla produzione di atti o al rilascio d'informazioni. Al contrario, le petizioni degli attori sono da attribuire all'autorità di vigilanza, secondo l'art. 62 cpv. 1 lett. a LPP che deve vegliare all'osservanza delle prescrizioni legali da parte dell'istituto di previdenza.

Alla luce di queste circostanze, la competenza del TCA a dirimere la presente vertenza deve essere negata per carenza di competenza." (XII)

Nel caso di entrata in materia, l’istituto previdenziale ha evidenziato che le modalità di disdetta con la Fondazione __________ erano conosciute da tutti gli affiliati, che l’attuale regolamento era stato approvato dalla Commissione paritetica, che la RA 2 assicurazioni aveva informato tutti gli interessati delle modifiche contrattuali e che secondo il regolamento spetta al datore di lavoro, in casu il Comune di __________, disdire il contratto previdenziale. Non avendo ricevuto alcuna disdetta straordinaria né ordinaria, continua la succitata fondazione, il contratto d’affiliazione firmato il 12 novembre 2002 rimane valido, motivo per cui la petizione deve essere respinta.

1.6. Nella risposta di causa 21 maggio 2004 il Comune di __________, rappresentato dal suo Municipio, sostiene l’incompetenza per materia del TCA per i medesimi motivi invocati dalla Fondazione CO 1. In via subordinata, il datore di lavoro ritiene irricevibile l’azione d’accertamento, non essendoci alcun interesse degno di protezione da parte degli attori, facendo presente in particolare:

" Fatte queste premesse, occorre rilevare che la petizione non contiene alcun cenno ad un interesse giuridico o di fatto concreto e attuale degli istanti collettivamente o di uno di essi preso individualmente all'accertamento postulato. Dalla lettura della petizione non risulta che vi sia un dubbio serio - che vada oltre l'uso del condizionale per una questione di stile - sull'esistenza di una copertura previdenziale LPP con la Fondazione CO 1, tant'è che gli istanti neppure convengono in giudizio la __________ (ciò che in caso di dubbio serio non avrebbero mancato di fare).

Inoltre gli accertamenti postulati si rivelano tanto estemporanei quanto indefiniti, poiché non si ricollegano ad alcuna domanda di natura previdenziale concreta dell'uno o dell'altro degli istanti (ad es. determinazione di una rendita attuale o anche futura, determinazione dei contributi o anche di una prestazione previdenziale qualunque)." (XIII)

Nel merito, riguardo alle censure mosse dagli attori in merito al cambiamento nel 2003 dell’istituto di previdenza, il Comune ha innanzitutto rilevato come nella seduta 21 luglio 2003 la risoluzione del contratto con __________ e l’affiliazione presso la Fondazione CO 1 siano state approvate dalla Commissione paritetica, circostanza che da sola permette di respingere gli addebiti mossi contro il Municipio (XIII). Il datore di lavoro convenuto ha tuttavia ripercorso dettagliatamente l’iter che ha condotto alla rescissione del contratto previdenziale con la Fondazione : in particolare già agli inizi del 2001 il Segretario comunale aveva accertato degli errori di calcolo riguardo alle prestazioni degli affiliati, motivo per cui il 13 marzo 2001 l’esecutivo aveva chiesto alla __________ assicurazioni delle spiegazioni in merito (XIII/all. 5). Quest’ultima, con scritto 5 giugno 2000 si era scusata, accollandosi il rimborso di fr. 6'300 sostenuti dal Municipio per le spese occasionate dall’intervento dell’, società di consulenza assicurativa ingaggiata dall’esecutivo comunale per salvaguardare gli interessi dei propri dipendenti (XIII/all. 7). Il Comune ha poi ricordato che in data 15 marzo 2002 il Sindaco aveva invitato il personale ad inoltrare delle proposte per la designazione della Commissione paritetica che avrebbe dovuto occuparsi dell’eventualità di un cambiamento dell’ente previdenziale. Sulla base del parere dell’__________ è stata scelta la Fondazione CO 1 (XIII/all. 14). Allacciandosi alla documentazione prodotta con la petizione, il datore di lavoro ha poi ricordato la circolare 31 luglio 2002 che avvisava il personale di aver affidato la gestione del fondo alla Fondazione __________. Non avendo ricevuto alcuna osservazione in merito, dopo la firma del contratto previdenziale, in data 12 febbraio 2003 copia del contratto stesso e dei relativi regolamenti sono stati trasmessi per un controllo all’Autorità cantonale di vigilanza senza che questa abbia avuto alcunché da osservare (XIII/all.1), mentre nel frattempo la Commissione paritetica aveva approvato i regolamenti del nuovo istituto previdenziale con riserva di chiedere a quest’ultimo delle delucidazioni, in seguito ottenute.

Per quel che concerne invece la mancata disdetta del contratto di previdenza con la Fondazione convenuta, il Comune di __________ ha dapprima ricordato che in data 18 novembre 2003 aveva ricevuto da RA 1 la missiva con cui esso contestava la mancata convocazione della Commissione paritetica nonché la continuazione del rapporto previdenziale con la Fondazione CO 1, sottolineando come tale scritto sia giunto tre mesi dopo la comunicazione della RA 2 assicurazioni relativa alle modifiche contrattuali e dodici giorni prima dello scadere della disdetta straordinaria.

Il succitato Comune ha poi elencato i motivi per cui si è giunti alla conclusione di non disdire il rapporto contrattuale, ricordando inoltre che in data 4 marzo 2004 i dipendenti comunali hanno avuto l’occasione di partecipare ad un incontro informativo sulla loro situazione previdenziale.

In conclusione, il datore di lavoro convenuto ha osservato quanto segue:

" Il Comune di __________, quale datore di lavoro, ritiene di aver operato nell'interesse di tutte le parti coinvolte affiancandosi di periti riconosciuti per le decisioni più importanti e organizzando una poli­tica di informazione degli istanti, aperta e libera. Gli istanti ed il loro rappresentante non hanno mai mosso obiezioni alla procedura seguita, anzi.

Sulla prima contestazione è opportuno ricordare che il passaggio del contratto dalla Fondazione comune della __________ alla Fondazione CO 1 nulla ha modificato riguardo alle coperture previ­denziali a favore degli affiliati ed al finanziamento dei premi che continua ad essere suddiviso in ragione di 2/3 a carico del Datore di lavoro ed 1/3 a carico degli Affiliati. Si sottolinea ancora che il 21 luglio 2003 la Commissione paritetica ha approvato tutti gli atti contrattuali con RA 2 senza che da parte del Rappresentante del personale fosse sollevata alcuna eccezione. Tale ap­provazione risponde ai criteri posti dall'ari. 11 LPP, così come esplicitati dalla direttiva UFAS n. 24 del 23 dicembre 1992 alla cifra 148 (la cui validità in tal campo è ancora stata ribadita dal Tribunale federale in DTF 127 V 377, 388).

Sul secondo punto, la tardiva reazione degli istanti ha pregiudicato ogni possibile soluzione. Sa­rebbe quindi stato materialmente impossibile nei 12 giorni ancora a disposizione - e l'esperienza maturata nel cambiamento di istituto di affiliazione l'anno prima lo insegna - organizzare in modo ordinato l'esame di soluzioni alternative.

Sul punto relativo alla censura dell'atteggiamento del Comune di __________, già si è detto in ordine che una tale "sanzione" non compete - per materia - a Codesto Lodevole Tribunale. Comunque anche nel merito una tale richiesta appare - visti i fatti sopra riportati - sprovvista di fondamento e lascia i componenti il Municipio che hanno seguito la pratica con un sentimento di amarezza." (XIII)

1.7. Il 15 giugno 2004 gli attori hanno replicato (XVII), mentre in data 16 agosto 2004 rispettivamente 18 agosto 2004 le parti convenute hanno prodotto una duplica (XXIII, XXIV).

RA 1 ha infine trasmesso allo scrivente Tribunale delle osservazioni conclusive datate 30 agosto 2004 (XXVII).

Dei contenuti di tali allegati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto.

1.8. In sede d’istruttoria il TCA ha richiamato dal Comune di __________ i verbali della Commissione paritetica, i contratti ed i regolamenti previdenziali della Fondazione __________ e della Fondazione CO 1 (XXIX), dando alle altre parti in causa la possibilità di esprimersi in merito. Gli attori e la Fondazione CO 1 hanno precisato di non aver nulla di particolare da aggiungere (XXXII, XXXIII).

Infine, in data 16 marzo 2005 lo scrivente Tribunale ha chiesto a RA 1 (XXV) ed al Municipio di __________ (XXXIV) alcune delucidazioni in merito al cambiamento dell’istituto di previdenza, ricevendo risposta il 29 marzo 2003 (XL) rispettivamente il 7 aprile 2004 (XLI).

in diritto

In ordine

2.1. Il 1. gennaio 2005 è entrata in vigore la 1a revisione della LPP, la quale ha modificato numerose disposizioni.

In proposito deve essere precisato che per quanto riguarda le norme di diritto materiale, dal profilo temporale il giudice delle assicurazioni sociali applica di principio le relative norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 130 V 329; DTF 129 V 1 consid. 1.2.; DTF 127 V 466 consid. 1; DTF 128 V 315=SVR 2003 ALV Nr. 3; SVR 2003 IV Nr. 25 consid. 1.2.; STFA del 10 settembre 2003 nella causa C., B 28/01).

La fattispecie in esame avendo per oggetto la validità dello scioglimento del contratto di previdenza che legava il Comune di __________ al precedente istituto di previdenza (Fondazione la __________) e, quindi, l'adesione al nuovo ente previdenziale (Fondazione CO 1), oltre alla prosecuzione del rapporto previdenziale con quest’ultimo, ritenuto che gli eventuali effetti giuridici sono temporalmente collocabili anteriormente al 1° gennaio 2005, non sono di conseguenza applicabili le disposizioni di diritto materiale della 1. revisione della LPP, bensì quelle valide fino al 31 dicembre 2004 (STFA del 26 novembre 2003 nella causa J., U 158/03; STFA del 24 maggio 2004 nella causa M., C 205/03 consid. 1).

2.2. Preliminarmente occorre esaminare se il TCA è competente ratione materiae a dirimere la presente vertenza che, a seguito della desistenza di __________ (cfr. consid. 1.4), oppone i dipendenti del Comune di __________ AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, __________ AT 5, AT 6, AT 7 e AT 8 allo stesso Comune, datore di lavoro, ed alla Fondazione CO 1.

Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999).

L'art. 73 LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tale contesto, è irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP occorre tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti).

Vertenze di natura previdenziale sono inoltre quelle relative a particolari temi per esempio riferiti alla produzione di atti o al rilascio di informazioni così come quelle concernenti obblighi del datore di lavoro nei confronti dell'istituto di previdenza; pure da annoverare in quest’ambito sono determinate azioni di accertamento per esempio nel caso in cui si debba stabilire l’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria (STFA non pubbl. del 14.12.1989 contro VPSW p. 5) o azioni costitutive (DTF 116 V 113; H. Walser, aktuelle rechtliche Probleme im Hinblick auf den Vollzug des BVG, SZS 1988 p. 293; cfr. DTF 128 V 44 consid.1b).

A titolo esemplificativo, il TFA ha avuto modo di decretare l’incompetenza ratione materiae del giudice di cui all’art. 73 LPP, in un caso in cui litigiosa era una clausola di un contratto di lavoro prevedente un'indennità a favore del lavoratore per acquisita clientela che veniva utilizzata per acquistare anni assicurativi nella cassa pensioni del datore di lavoro (DTF 122 III 57) oppure in un litigio vertente sulla pretesa del nuovo istituto di previdenza al pagamento di una parte del patrimonio libero dell'istituto liquidato (SZS 1995 pag. 373). In un altro contesto, il TFA ha statuito che le cause in connessione con il pagamento retroattivo di un mutuo dall'istituto di previdenza al datore di lavoro non sono specificatamente di natura previdenziale (SVR 1995 BVG 31 pag. 89; SZS 1998 pag. 140) così come non lo è il giudizio sulla deduzione dalla gratifica dei lavoratori da parte del datore di lavoro di parte degli interessi di mora a lui addebitati dal fondo di previdenza (DTF 120 V 18 consid. 1a; DTF 119 II 399ss.; DTF 116 V 220 consid. 1a; STCA non pubblicata del 30 agosto 1996 in re B, 34.95.73).

Il giudice LPP è invece competente per determinare se un assicurato, in base ad un contratto collettivo di lavoro, può riscuotere una prestazione di libero passaggio più elevata di quella dovuta secondo la legge e il regolamento (SVR 1995 BVG no. 29 pag. 85).

Per quanto in particolare attiene a controversie che discendono da contratti d'affiliazione (art. 11 LPP), di principio esse ricadono sotto la competenza del giudice ex art. 73 LPP, sempre che il litigio sia direttamente riferito al contratto d'affiliazione stesso e non ed un altro rapporto giuridico, come ad esempio al contratto (individuale o collettivo) di lavoro. Il giudice della previdenza professionale non è ad esempio competente a statuire in merito a pretese risarcitorie a dipendenza di un preteso mancato adempimento del contratto d'affiliazione, mentre lo è in materia di interpretazione di una clausola contenuta in una convenzione d'affiliazione, dopo lo scioglimento di quest'ultima o, in generale, per giudicare controversie tra datore di lavoro e istituto di previdenza connesse alla risoluzione del contratto d'affiliazione o l'esame dei diritti degli assicurati nei confronti del fondo di previdenza al momento dello scioglimento del contratto d'adesione (consid. 2 inedito della sentenza del TFA del 3 ottobre 2001 pubblicata in DTF 127 V 377 segg.; STFA inedita 10 marzo 2004 nella causa X e litisconsorti, B 37/03, consid. 2.3; Meyer Blaser, Die Rechtsprechung des eidgenössischen Versicherungsgerichts und Bundesgerichts zum BVG, in SZS 1995 pag. 106; SZS 1995 pag. 387; SZS 1994 pag. 62seg.; DTF 120 V 446 consid. 1 e riferimenti; cfr. STCA non pubblicata del 17 agosto 1998 in re P., 34.97.13 cui il TCA si è dichiarato competente a statuire sulla liceità del trasferimento degli averi di vecchiaia da un istituto di previdenza all'altro a seguito della disdetta del rapporto di previdenza tra il datore di lavoro e il primo istituto di previdenza; STCA non pubblicata del 14 settembre 1995 in re A.).

2.3. Nella presente fattispecie, la lite oppone dei lavoratori al proprio datore di lavoro e ha per oggetto la legittimità dello scioglimento del contratto di previdenza con il precedente istituto di previdenza (Fondazione la __________) e, quindi, l'adesione al nuovo ente previdenziale (Fondazione CO 1), oltre alla prosecuzione del rapporto previdenziale con quest’ultimo.

Più specificatamente, gli attori rimproverano al datore di lavoro di non aver convocato la Commissione paritetica della cassa pensione in concomitanza con il trasferimento del rapporto d'affiliazione al nuovo istituto previdenziale e la successiva mancata disdetta contrattuale. Essi chiedono pertanto che il TCA verifichi, rispettivamente accerti (su tale punto cfr. consid. 2.4; sull’obbligo generale di sostanziare una pretesa giudiziale, ad esempio, in una petizione avente oggetto i contributi previdenziali: STFA inedita 11 dicembre 2001 nella causa S., B 21/02, consid. 2.1; Gygy, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a edizione, Berna 1983, pag. 208), in assenza del consenso del rappresentante del personale della Commissione paritetica, la irregolarità della disdetta del contratto con la Fondazione __________ e del nuovo rapporto previdenziale allacciato dal datore di lavoro con la Fondazione CO 1, nonché la non validità della prosecuzione del rapporto previdenziale con quest’ultima.

A mente del TCA la controversia è dunque relativa alla previdenza professionale, poiché inerente direttamente allo scioglimento rispettivamente il mantenimento di due contratti d'affiliazione ai sensi dell'art. 11 LPP (cfr. consid. 2.5 -2.7) e concernente un quesito concreto e di natura previdenziale quale quello relativo al preteso mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, di un diritto dei lavoratori/assicurati discendente direttamente dall'art. 11 cpv. 2 LPP, segnatamente il diritto di essere informati e consultati in sede di scioglimento di un contratto d’affiliazione con l’ente previdenziale (cfr. STCA inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21).

I convenuti fanno tuttavia riferimento alla sentenza 21 agosto 1993 pubblicata in DTF 119 V 195 in cui il TFA aveva stabilito che, ai sensi all’art. 73 cpv. 1 e 4 LPP, il giudice non ha il potere, nell’ambito del controllo accessorio delle disposizioni, di esaminare, a titolo pregiudiziale, se irregolarità di procedura sono state commesse al momento dell’adozione di norme regolamentari o statutarie. L’Alto Tribunale ha in particolare precisato che spetta all’autorità di vigilanza (art. 66 cpv. 1 lett. d LPP), rispettivamente all’autorità federale di ricorso (art. 74 LPP), prendere provvedimenti per sanare i difetti di natura procedurale, motivo per cui il giudice, nell’ambito del controllo pregiudiziale di un norma di regolamento o di statuto, non può ai sensi dell’art. 73 LPP accertare se dal punto di vista formale tale norma sia corretta, lasciando tuttavia aperta la questione a sapere se questo principio è applicabile anche di fronte ad un grave vizio procedurale (DTF 119 V 199 consid. 3b). Nel caso esaminato il TFA ha negato la competenza del giudice di pronunciarsi sulla violazione dell’obbligo di consultare l’organo paritetico fatta valere da lavoratori affiliati presso un istituto di previdenza di diritto pubblico, facendo inoltre presente che l’art. 51 cpv. 5 LPP sancisce il diritto dell’organo paritetico di essere consultato in occasione dell’emanazione e di modifiche delle disposizioni regolamentari, ma che tuttavia non costituisce un diritto di codecisione, motivo per cui una violazione del diritto di consultazione non è da classificare come grave e, in quanto sanabile, non comporta l’annullamento della norma di regolamento impugnata (DTF 119 V 199 consid. 3c; cfr. anche SVR 1996 BVG Nr. 2).

In una recente sentenza del 26 agosto 2004 non pubblicata (B 49/04), il TFA, ribadendo il principio esposto nella DTF 129 V 195s, ha stabilito che il giudice dell’assicurazioni sociali non è competente, nell’ambito del controllo accessorio di norme regolamentari, di esaminare a titolo pregiudiziale se vi è stata una violazione del principio della gestione paritetica ex art. 51 LPP del fondo di previdenza. In quel caso l’assicurato aveva stigmatizzato la modalità con la quale è stata creata la commissione paritetica senza tuttavia sollevare nessuna contestazione di diritto materiale, quale la non conformità alle disposizioni regolamentarie della determinazione della prestazione d’uscita oppure la violazione da parte dell’istituto di previdenza di norme del regolamento o di principi generali inerenti la riscossione dei contributi. Trattandosi di un controllo astratto di norme formali, di competenza dell’autorità di vigilanza e non del giudice ex art. 73 LPP, l’Alto Tribunale ha quindi confermato l’irricevibilità della petizione (STFA 26 agosto 2004 nella causa B., B 49/04, consid. 3; cfr. anche STFA 26 agosto 2004, B 50/04; le due sentenze sono state riportate nel Bollettino della previdenza professionale no. 78 del 9 dicembre 2004 alla cifra 466).

Nell’evenienza concreta e a differenza dei casi trattati nelle sentenze appena citate, non siamo confrontati con una verifica astratta di norme (formali) statutarie e/o regolamentari. Nella misura in cui gli attori mettono in discussione la validità della rescissione del contratto d’affiliazione con la Fondazione __________, la sottoscrizione nonché la continuazione del rapporto previdenziale con la Fondazione CO 1, questo in relazione al mancato rispetto da parte del datore di lavoro riguardo ai diritti del personale, la petizione è quindi ricevibile. Come già rilevato dal TCA nella citata sentenza 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorzi ( inc. 34.2001.12-21) non si devono dimenticare le non trascurabili implicazioni che la scelta di un istituto di previdenza comporta per il dipendente assicurato (STCA inedita). Di conseguenza, questi deve essere autorizzato a far esaminare dal Tribunale delle assicurazioni se le modalità di attuazione della previdenza professionale, tramite datore di lavoro e fondo di previdenza, sono conformi alla legge (cfr. Riemer, op. cit., p. 127, secondo cui è considerata una controversia secondo la LPP anche quella tra lavoratore e datore di lavoro che concerne il fondo di previdenza o il rapporto di previdenza; cfr. anche DTF 120 V 29 consid. 2; SZS 1990 p. 201).

Non ricevibile è invece la petizione, nella misura in cui, per quanto dato di capire, essa intende censurare le avvenute modifiche regolamentari del contratto previdenziale comunicate dalla Fondazione CO 1 al Comune di __________ il 15 agosto 2003 (cfr. petizione, cfr. doc. A5), senza il consenso della Commissione paritetica. Tale questione è di competenza dell’autorità di vigilanza (cfr. consid. 2.11).

Pacifica è infine la circostanza che la parti coinvolte nella presente procedura appartengono alla cerchia delle persone/istituzioni menzionate dall’art. 73 cpv. 1 LPP, motivo per cui le stesse sono legittimate a stare in lite (DTF 127 V 168 consid. 2 con riferimenti).

2.4. Sempre riguardo alla ricevibilità della presente petizione, va ricordato che gli attori hanno chiesto allo scrivente Tribunale di accertare, in assenza del consenso della Commissione paritetica, la non validità della disdetta del contratto di affiliazione con la Fondazione __________, del nuovo rapporto previdenziale con la Fondazione CO 1, nonché del mantenimento dell’assetto pensionistico con quest’ultima.

In sostanza, la domanda configura quindi un'azione di accertamento.

In proposito, va detto che dottrina e giurisprudenza ammettono che l'art. 73 cpv. 1 LPP consente di proporre un'azione di accertamento (DTF 128 V 48 consid. 3a, 120 V 301 consid. 2a; RDAT I-1994 p. 198; DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 372, 112 Ia 185; SZS 1992 pag. 234, 1992 pag. 294; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, § 6 n° 4, pag. 128; Meyer, Die Rechtswege nach dem BVG in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG in SZS 1983 pag. 183).

Conformemente alle condizioni alle quali la legge e la giurisprudenza sottopongono la ricevibilità di un'azione di accertamento in materia amministrativa (DTF 114 V 202, 110 Ib 215; RAMI 1991 pag. 315; RCC 1990 pag. 469, 1989 pag. 33-34) e in materia civile (DTF 115 II 482, 114 II 255, 110 II 253; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ad art. 43 LOG), essa è comunque proponibile solo se l’istante si avvale di un interesse considerevole degno di protezione alla constatazione immediata di un rapporto giuridico litigioso (DTF 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 231, 115 V 373, SZS 1992 pag. 234; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz über die Unfallver- sicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozes- srecht, pag. 207). Un interesse di fatto è sufficiente, purché si tratti di un interesse attuale e immediato (DTF 117 V 320, 115 V 373, 114 V 202-203).

L'esistenza di un interesse degno di protezione è ammesso quando l'assicurato sarebbe incline, in ragione della sua ignoranza quanto all'esistenza, all'inesistenza o all'estensione di un diritto o di un obbligo di diritto pubblico, a prendere delle disposizioni o, al contrario, a rinunciarvi, con il rischio di subire un pregiudizio da questo fatto (DTF 118 V 102; SZS 1992 pag. 234; STFA 22 maggio 1991 in re K.).

Al contrario, non sussiste un interesse degno di protezione quando l'azione di accertamento è volta all'esame astratto o teorico di norme previdenziali (RDAT I-1993 pag. 233ss; DTF 110 Ib 215, 108 Ib 22; Gossweiler, Die Verfügung im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 32-33;

Rhinow-Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 B III, pag. 109; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867).

L'interesse degno di protezione fa pure difetto quando è proponibile un'azione condannatoria (DTF 120 V 302 consid. 2a; RDAT I 1994 p. 199).

Questa restrizione si applica tanto all'azione di accertamento del diritto civile (DTF 114 II 255; SJ 1988 pag. 589; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n° 1.3.2.8 ed art. 43 LOG, pag. 120; Habscheid, Schweizerisches Zivilprozess- und Gerichtsorganisationsrecht, n° 434, pag. 158; Staehelin/Sutter, Zivilprozessrecht nach den Gesetzen der Kantone Basel-Stadt und Basel-Landschaft, § 13 n° 21, pag. 141; Poudret, Procédure civile vaudoise, n° 2 ad art. 265 CPC) che a quella del diritto amministrativo (DTF 119 V 13, 108 Ib 546; SZS 1994 p. 67, 1992 pag. 294-295; BJM 1987 pag. 308), nel senso che il diritto di ottenere una decisione di accertamento è sussidiaria a quella condannatoria (RDAT I-1994 p. 199; DTF 119 V 13, 108 Ib 546; ZBl 1989 pag. 482; Grisel, Traité de droit administratif, pag. 867; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, § 36 III d pag. 110; Moor, Droit administratif, vol. II, pag. 110; Gueng, Zur Tragweite des Festellungs- anspruchs gemäss Art. 25 VwG in SJZ 1971 pag. 373 ad lett. d). In simili casi l'accertamento del rapporto giuridico è una condizione del giudizio di condanna e non ha, come tale, portata autonoma (RDAT I-1994 p. 199; SJ 1988 pag. 589; DTF 96 II 131).

Con la risposta di causa il Comune di __________ contesta che gli attori abbiano un interesse degno di protezione ai fini di promuovere la presente azione di accertamento (cfr. risposta di causa pag. 4).

Nella fattispecie concreta, a mente di questo Tribunale, la presente azione di accertamento è ricevibile. Gli attori possono infatti avvalersi di un interesse considerevole e degno di protezione alla costatazione di un rapporto giuridico litigioso quale è in concreto la conformità alla legge della rescissione, da parte del datore di lavoro, della convenzione di affiliazione con la Fondazione __________, in particolare con riferimento al rispetto del diritto del personale ad essere informato e consultato (DTF 120 V 302 consid. 2, 119 V 13, 118 V 102, 117 V 320, 115 V 231 e 373; SZS 1992 pag. 234; STCA inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21; Murer/Stauffer/Rumo, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, pag. 283; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, pag. 207; Riemer, op. cit., pag. 128; Meyer Blaser, op. cit. in RDS 1987 I pag. 614; Helbing, Les institutions de prévoyance et la LPP, pag. 401; Schwarzenbach-Hanhart, Die Rechtspflege nach dem BVG in SZS 1983 pag. 183), e del mantenimento del rapporto previdenziale, dopo le modifiche contrattuali, con la Fondazione convenuta.

Anche a questo proposito vanno sottolineate le non irrilevanti implicazioni pensionistiche che un cambiamento dell’istituto di previdenza, rispettivamente la continuazione dell’affiliazione, possono comportare per i dipendenti interessati.

Nel merito

2.5. Secondo l’art. 11 cpv. 1 LPP il datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente dev’essere affiliato ad un istituto di previdenza iscritto nel registro della previdenza professionale (cfr. anche art. 7ss OPP2).

Se non è ancora affiliato ad un istituto di previdenza, ne sceglie uno d'intesa con il suo personale. Se non è possibile raggiungere un'intesa, l'istituto di previdenza è scelto da un arbitro neutrale designato di comune accordo o, mancando l'accordo, dall'autorità di vigilanza (cpv. 2) (SZS 1994 p. 376; cfr. Schneider, "Les régimes complémentaires de retraite en Europe... ", Basilea e Francoforte sul Reno, 1994, pag. 408-409).

Il contratto di affiliazione, di cui all’art. 11 LPP, concluso tra datore di lavoro e istituto di previdenza, non è regolato nella parte speciale del Codice delle obbligazioni. Si tratta di un contratto innominato sui generis di diritto privato, concluso tra due parti e sottoposto al diritto e alla prassi della previdenza professionale (consid. 4 non pubblicato della sentenza del TFA del 3 ottobre 2001 pubbl. in DTF 127 V 379; DTF 120 V 304 consid. 4 e 450; SVR 1995 BVG no. 33 pag. 96 con riferimenti; SZS 1995 pag. 75; Schneider, op. cit., pag. 232; T. Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, Zurigo 1989, p. 103; J. Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berna 1989, pag. 451; H. M. Riemer, Vorsorge-, Fürsorge- und Sparverträge der beruflichen Vorsorge, Festagabe Schluep, p. 233; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46).

La validità del contratto non è inoltre subordinata al pagamento dei contributi (SZS 1989 p. 177). Necessario, ai fini della nascita del contratto, è infatti che il datore di lavoro dichiari di volerlo concludere e che l’istituto di previdenza esprima la sua accettazione.

Concluso il contratto, tornano applicabili le disposizioni della LPP.

Per quel che riguarda il rapporto datore di lavoro - Istituto di previdenza assumono poi una particolare importanza le disposizioni regolamentari del fondo di previdenza, poiché la parte principale del rapporto giuridico - i contributi ed il finanziamento - è lasciata alla libera autonomia dell’Istituto di previdenza (cfr. art. 65 cpv. 2 LPP secondo cui “gli istituti di

previdenza disciplinano il sistema contributivo e il finanziamento in modo che le prestazioni nell’ambito della presente legge possano essere effettuate quando sono esigibili”; vedi pure J. Brühwiler, op. cit., p. 452 N 20).

Con l’adesione all’Istituto di previdenza quindi il datore di lavoro è sottoposto alle disposizioni regolamentari, senza che sia necessaria una sua approvazione. L'istituto di previdenza, in virtù dell’art. 50 cpv. 1 lett. c LPP, dispone infatti dell’autorizzazione unilaterale a emanare disposizioni sull’amministrazione e il finanziamento. Tale potere comprende anche la facoltà di modificare posteriormente e unilateralmente le disposizioni (Brühwiler, op. cit., p. 453; Riemer, op. cit., p. 58ss; per gli istituti di diritto pubblico cfr. tuttavia l'art. 51 cpv. 5 LPP).

2.6. Sia il datore di lavoro che l’Istituto di previdenza possono disdire la convenzione di adesione ed il datore di lavoro può concludere un nuovo contratto, per far fronte all’obbligo previdenziale obbligatorio della LPP (art. 2, 7 cpv. 1 LPP; cfr. DTF 120 V 299 e 445; J.-A. Schneider, op.cit., pag. 308-310 e pag. 409).

Trattandosi di un contratto, la disdetta è sottoposta alle regole generali sui contratti del Codice delle obbligazioni ritenuto che nella fissazione delle clausole concernenti la disdetta dello stesso le parti dispongono di un’ampia libertà limitata unicamente dagli art. 2 e 27 CC (cfr. DTF 120 V 305 consid. 4b; Boll. UFAS della previdenza professionale no. 8 del 30 marzo 1988, cifra 46 n. 1.2; Lüthy, op. cit., pag. 130).

Le conseguenze della disdetta di una convenzione di adesione non sono previste dalla LPP. Tornano pertanto applicabili le disposizioni del contratto di adesione e i principi generali che regolano il secondo pilastro, secondo cui i beni devono restare vincolati, salvo casi eccezionali, allo scopo della previdenza, fintanto che non si realizza un evento assicurato quale la morte, l’invalidità o la vecchiaia; gli averi di vecchiaia vengono pertanto trasferiti al nuovo istituto di previdenza (DTF 120 V 451ss; DTF 117 V 37; DTF 114 V 41; Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del 19.12.1975, in FF 1976 I pag. 113segg., 214; Riemer, op. cit., p. 111-112; J.-A. Schneider, op. cit., pag. 308-314; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre 1992 cifra 2.12. e no. 8 del 30 marzo 1988 cifra 46).

2.7. Per quanto riguarda la scelta dell'istituto di previdenza, la legge (art. 11 cpv. 2 LPP) ha introdotto consapevolmente il principio per cui gli assicurati hanno il diritto di partecipare alla stessa, ritenuto come detta partecipazione debba essere specificatamente realizzata per tutti gli istituti di previdenza, indipendentemente dalla loro forma giuridica e dal modo di ripartizione dei contributi (cfr. Messaggio del Consiglio federale all’Assemblea federale concernente la LPP del 19.12.1975, FF 1976 I pag. 175,177 e 198).

Quanto al cambiamento di istituto di previdenza e, quindi, alla disdetta del contratto d’affiliazione, la legge non prevede disposizioni in merito (cfr. DTF 127 V 383 consid. 5b).

Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ammesso l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 2 LPP anche nell'ipotesi del cambiamento di istituto di previdenza (DTF 125 V 423 consid. 4a e, implicitamente, 120 V 304 consid. 3c; STFA non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3a; SZS 2000 pag. 531 segg).

In DTF 125 V 423-424 l'Alta Corte ha rilevato:

" Art. 11 BVG bestimmt einzig, dass der Arbeitgeber, der obligatorisch

zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen muss (Abs. 1), und dass die Wahl der Vorsogeeinrichtung im Einverständnis mit seinem Personale zu erfolgen hat (Abs. 2 Satz 1). Diese an sich den erstmaligen Anschluss - im Rahmen der Einführung des BVG - betreffende Regelung (Botschaft zum Bundesgesetz über die berufliche

Alters - Hinterlassenen - und Invalidenvorsorge vom 19. Dezember 1975, BBI 1976 I 149 ff., 223 f., und Amtl. Bull 1980 S 266 f.) ist sinngemäss auch bei einem Wechsel der Vorsorgeeinrichtung anwendbar."

In DTF 127 V 388 il TFA ha ancora osservato:

" Die austrentende Arbeitgeberin kann zufolge Dahinfalls der

vertraglichen Grundlagen nicht beanspruchen, dass die Renten beziehenden Personen bei er Sammelstiftung verbleiben. Nichts anderes ergibt sich aus den Mitteilungen des BSV über die berufliche Vorsoge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992. Dieses Kreisschreiben kann nicht dahin gehend verstanden werden, dass die einzelnen Renten beziehenden Personen ihre Zustimmung zum Wechsel oder Verbleiben geben müssen; vielmehr lässt sich diesem Kreisschreiben nur das aus Art. 51 BVG (paritätische Verwaltung) fliessende Erfordernis entnehmen, dass das paritätische Organ die Zustimmung zur Auflösung des Anschlussvertrages und zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung erteilt hat. Diese Zustimmung für den Wechsel der Vorsorgeeinrichtung liegt hier aber nicht im Streit, behauptet die Sammelstiftung doch nicht, die Kündigung des Anschlussvertrages sei ungültig, weil sie nicht vom paritätischen Organ genehmigt worden sei. Von der Zustimmung duch das paritätische Organ werden aber auch die einzelnen Renten beziehenden Personen, auf die unter Umständen ein wesentlicher Teil des verwalteten Vermögens entfällt, erfasst, auch wenn sie in diesem Organ keine eigenen Vertreter haben sollten."

Anche la dottrina si è espressa in questo senso (cfr. J-A. Schneider, Restructurations économiques et fonds libres d'une istitution de prévoyance, in Plädoyer 5/1995, pag. 57 seg.).

L'UFAS, nella sua qualità di autorità di sorveglianza sugli istituti di previdenza a carattere nazionale e internazionale giusta gli art. 61 cpv. 2 LPP e 3 cpv. 1 OPP1, il 19 ottobre 1992 ha emanato delle istruzioni concernenti l'esame dello scioglimento dei contratti d'affilliazione e della riaffiliazione del datore di lavoro (Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie des Wiederanschlusses des Arbeitsgebers) entrate in vigore il 1. gennaio 1993 e pubblicate nel Bollettino della previdenza professionale no. 24 del 23 dicembre 1992 e in SZS 1993 pag. 301 segg..

Per l’UFAS si tratta di istruzioni che definiscono le esigenze minime da rispettare dagli istituti di previdenza, ai quali si indirizzano, in occasione dello scioglimento di contratti d’affilliazione o di riaffilliazione, precisando parimenti le incombenze degli organi di controllo. L’amministrazione federale ha sottolineato che tali istruzioni non possono e non intendono costituire dei nuovi diritti o delle nuove obbligazioni rispetto a quanto già precisato dalla legge e dalla prassi (cfr. la cifra 148 del Boll. UFAS no. 24; cfr. in proposito anche il Boll. UFAS no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36).

Pure tali direttive ammettono l'obbligo per il datore di lavoro di consultare previamente il personale. Le stesse affermano infatti che in caso di cambiamento di istituto di previdenza tra le informazioni che il precedente istituto di previdenza deve mettere a disposizione del nuovo rientra anche

" une confirmation de l'accord du personnel concerné ou d'une dèlègation représentative de ce personnel au sujet du changement prévu" (cf. commentaire ad ch. 2.11 let.b)." (cfr. la cifra 2.11 lett. b delle direttive)

Il citato commento alla cifra indicata recita, dal canto suo, come segue:

" Commentaires

(….)

Ad ch. 2.11, let.b Accord du personnel

Pour les institutions collectives enregistrées où la gestion paritaire est concrétisée au niveau de la caisse de prévoyance, l'accord de l'organe paritaire suffit. Pour les autres institutions enregistrées, le consentement d'une majorité des assurés ou d'une délégation répresentative de ces derniers vaut comme accord du personnel."

(cfr. in proposito ancora il consid. 2.7 che segue)

Sull’argomento, in una vertenza deferita al TFA, l’UFAS ha peraltro già avuto modo di rilevare che lo scioglimento di un contratto d’affilliazione non comporta necessariamente solo dei vantaggi per gli assicurati, sottolineando implicitamente l'importanza di coinvolgere i dipendenti nella decisione di cambiare l'istituto di previdenza (cfr. DTF 120 V 304 consid. 3d).

Nel messaggio concernente la revisione della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) (1° revisione della LPP) del 1° marzo 2000 (cfr. FF 2000 pag. 2341 seg.), il Consiglio federale ha proposto di introdurre nella legge un nuovo art. 11 cpv. 3bis LPP del tenore seguente tenore:

" Lo scioglimento dell'affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di

previdenza da parte del datore di lavoro sottostà all'approvazione dell'organo paritetico (art. 51). L'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla cassa di compensazione dell'AVS competente."

Al riguardo l'esecutivo ha sviluppato le seguenti considerazioni:

" Infine l'amministrazione paritetica deve intervenire anche quando il

datore di lavoro ha intenzione di separarsi dall'attuale istituto di previdenza e di affiliarsi a un altro. Questa importante decisione per tutti gli assicurati non sarà più, come finora, presa dal datore di lavoro d'intesa con il suo personale (art. 11 cpv. 2 LPP), ma deve essere approvata dall'organo paritetico.(…)." (FF 2000 pag. 2382)

Il capoverso 3bis stabilisce ora che il datore di lavoro, in caso di

scioglimento di un rapporto di previdenza esistente presso gli istituti di previdenza precedenti e di riaffiliazione a un nuovo istituto, deve ottenere il consenso dell'organo paritetico e quindi anche del lavoratore. Inoltre si stabilisce espressamente che l'istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto di affiliazione alla competente cassa di compensazione dell'AVS."

(FF 2000 pag. 2393)

Nella modifica legislativa del 3 ottobre 2003 il Parlamento ha tuttavia adottato un nuovo art. 11 cpv. 3 cpv. 3 bis LPP del seguente tenore:

" Lo scioglimento dell’affiliazione e la riaffiliazione a un nuovo istituto di previdenza da parte del datore di lavoro avviene d’intesa con il personale o con l’eventuale rappresentanza dei lavoratori. L’istituto di previdenza deve annunciare lo scioglimento del contratto d’affiliazione alla competente cassa di compensazione dell’AVS."

A proposito di questa norma va segnalato che una minoranza della Commissione paritetica della formazione professionale voleva esigere oltre all'approvazione dell'organo paritetico, anche la consultazione dell'insieme del personale, ciò che poi è stato recepito dal Parlamento (BO 2002 N 522).

Quest'ultima proposta è stata approvata anche della dottrina (cfr. R. Molo, "Aspects des fondations collecteurs et communes dans la prévoyance professionnelle suisse" Collezione: Le droit du travail en pratique. Volume 2°, Ed. Schulthess, Zurigo 2000 pag. 148 nota 931:

" Vu les problèmes que peut poser la resiliation du contrat d'affilation

(notamment concernant les capitaux de couverture et les rentes en cours, cf. les paragraphes 9.3.2.1. et 9.3.2.5. ci-dessous), le point de vue de la minorité doit être approuvé. Par ailleurs, sous la loi actuelle, la décision ne peut pas être prise par l'employeur après "consultation" du personnel, comme le prétend le Message (p. 43), mais d'entente avec celui-ci ou, à défaut d'entente, par un arbitre (art. 11 II LPP); dans le même sens, HELBLING 2000, p. 617)."

Questa soluzione è in linea con il già enunciato principio della partecipazione dei dipendenti alla scelta dell'istituto di previdenza (cfr. il succitato Messaggio in FF 1976 I pag. 175,177 e 198).

Del resto, se si fosse ammesso, applicando in modo letterale l'art. 11 cpv. 2 LPP, che "l'intesa" dei dipendenti sia necessaria unicamente per concludere il contratto d'affilliazione (iniziale) con l'istituto di previdenza, e non, per rescindere tale contratto e concluderne uno nuovo, si sarebbe giunti alla situazione - illogica - per cui il datore di lavoro sarebbe sì tenuto a scegliere l'istituto di previdenza cui affidare l'attuazione della previdenza dei suoi lavoratori con l'adesione di questi ultimi, potrebbe però in seguito sciogliere la relativa convenzione d'adesione di sua iniziativa e optare per un'altra istituzione di previdenza a suo piacimento (cfr. in tal senso anche Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36).

Infine, nella sentenza 26 ottobre 2001 il TFA, riprendendo in particolare le direttive amministrative, ha riassunto i diritti del personale in merito ad un cambiamento dell’istituto previdenziale:

" a) Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Er trifft die Wahl im Einverständnis mit seinem Personal (Art. 11 Abs. 2 BVG); diese den Obligatoriumsbereich betreffende Bestimmung ist nicht nur beim erstmaligen Anschluss, sondern auch beim Wechsel der Vorsorgeeinrichtung zu beachten (BGE 125 V 423 Erw. 4a, vgl. nicht veröffentlichtes Urteil F. des Bundesgerichts vom 28. September 1995, 2A.46/1995). Ob die Bestimmung auch im überobligatorischen Bereich gilt, hat das Eidgenössische Versicherungsgericht bisher nicht entschieden. Das BSV hat sich in seinen Mitteilungen über die berufliche Vorsorge verschiedentlich zum Wechsel der Vorsorgeeinrichtung geäussert. Demnach hat im Lichte von Art. 51 BVG das paritätische Organ über die Auflösung eines Anschlussvertrages zu beschliessen, was voraussetzt, dass dessen Mitglieder über die Gründe der beabsichtigten Vertragsauflösung, über deren Wirkung und über die mit dem Anschluss an eine andere Vorsorgeeinrichtung verbundenen Bedingungen hinreichend informiert sind. Die Versicherten sollen in angemessener Form von ihren Vertretern im paritätischen Organ orientiert werden (Ziff. 36 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 7 vom 5. Februar 1988). In den seit 1. Januar 1993 geltenden Richtlinien über die Prüfung der Auflösung von Anschlussverträgen sowie des Wiederanschlusses des Arbeitgebers (veröffentlicht in SZS 1993 S. 300 ff.; gültig für alle unter der Aufsicht des BSV stehenden Vorsorgeeinrichtungen, denen mehrere Arbeitgeberangeschlossen sind, sowie für deren Kontrollstellen [Richtlinien Ziff. 1.1; SZS 1993 S. 301]) wurde festgehalten, dass die bisherige Vorsorgeeinrichtung der übernehmenden eine Bestätigung der Zustimmung des betroffenen Personals oder einer repräsentativen Vertretung dieses Personals zum vorgesehenen Wechsel beizubringen hat; bei registrierten Sammeleinrichtungen, bei denen die Parität auf der Stufe des Vorsorgewerkes verwirklicht ist, genügt dafür die Zustimmung des paritätischen Organs, während bei den anderen registrierten Vorsorgeeinrichtungen das Einverständnis einer Mehrheit der Versicherten oder die Zustimmung einer repräsentativen Vertretung der Versicherten notwendig ist (Richtlinien Ziff. 2.11 in fine, SZS 1993 S. 303; vgl. auch Ziff. 148 der Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 24 vom 23. Dezember 1992 des BSV)." (sottolineatura del redattore; STFA 26 ottobre 2001 nella causa M, B 63/99, consid. 3a)

Pertanto, secondo questo Tribunale, anche in caso di cambiamento d’istituto di previdenza, deve essere ammesso il diritto per il personale, rispettivamente una sua rappresentanza, di essere coinvolto nel processo decisionale relativo al cambiamento dell’istituto previdenziale (cfr. STCA inedita 10 dicembre 2002 nella causa E. Z. e litisconsorti, inc. 34.2001.12-21, consid. 2.9). Ciò presuppone che gli affiliati siano sufficientemente informati sulle ragioni circa del prospettato scioglimento del contratto previdenziale, sulle sue conseguenze e sulle condizioni risultanti dall’affiliazione presso un altro istituto di previdenza. Gli assicurati devono quindi essere informati in maniera adeguata tramite il loro rappresentante nella commissione paritetica. Infine, l’istituto previdenziale uscente deve fornire a quello entrante la conferma dell’avvenuto accordo da parte degli assicurati o del rappresentante degli stessi (cfr. Schneider, La soumission des salariés et de l’employer (art. 1-11, 46 LPP), SZS 2005 nota 26, pag. 33). Va tuttavia rilevato che, secondo il TFA, il diritto di codecisione degli assicurati in caso di affiliazione e scioglimento del contratto di previdenza vale unicamente nell’ambito obbligatorio della LPP; l’Alta Corte ha per contro lasciato irrisolta la questione a sapere se tale diritto è applicabile anche nell’ambito sovrabbligatorio (DTF 125 V 423 consid. 423 consid. 4°; STFA non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3°). Al riguardo, secondo Schneider, se il lavoratore si affilia ad un istituto di previdenza che prevede una copertura assicurativa più estesa, solo l’informazione e la consultazione dei salariati oppure, se del caso, del loro rappresentante devono essere garantiti (Schneider, op. cit., SZS 2005 nota 26 pag. 33). Va infine aggiunto, a titolo informativo, che la Legge federale sull’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese (Legge sulla partecipazione; RS 822.14), prevede un diritto di partecipazione dei lavoratori in caso di affiliazione a un’istituzione della previdenza professionale e scioglimento di un contratto d’affiliazione (art. 10 lett. d, entrato in vigore il 1° aprile 2004, in concomitanza con la prima parte della 1° revisione della LPP; RU 2004 1677 1699; cfr. in merito Schneider, op. cit., SZS 2005, nota 26, pag. 33, secondo cui il citato art. 10 lett. d della Legge sulla partecipazione non conferisce ai lavoratori un diritto di codecisione).

2.8. Quanto alle modalità con cui i dipendenti devono essere coinvolti nel processo decisionale relativo al cambiamento dell'istituto di previdenza, l'UFAS ritiene che, nel caso di istituzioni collettive registrate, nelle quali il principio della gestione paritaria è realizzato a livello di ente previdenziale, è necessario e sufficiente il consenso dell'organo paritario ex art. 51 LPP, il quale, tramite i rappresentanti dei lavoratori, è tenuto ad informare anche gli altri dipendenti (cfr. in proposito il già citato DTF 127 V 388 consid. 5d).

L’informazione deve estendersi alle ragioni per le quali è prospettato il cambio di istituto di previdenza, alle conseguenze del medesimo e alle condizioni del passaggio al nuovo istituto di previdenza (Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988, cifra 36).

Nel caso di altri enti previdenziali, segnatamente di istituti di previdenza comuni o misti (in particolare ove, per ragioni organizzative evidenti, non tutte le aziende affiliate possono inviare loro dipendenti nell'organo amministrativo dell'istituto di previdenza; cfr. in proposito anche l'art. 51 cpv. 2 e 3 LPP e il citato Messaggio in FF 1976 I pag.176; SZS 1989 pag. 82). Spetta al datore di lavoro provvedere ad un'adeguata informazione e consultazione dei propri dipendenti.

Quale "intesa" del personale ai sensi dell'art. 11 cpv. 2 LPP vale allora l'adesione della maggioranza dei dipendenti/assicurati oppure il consenso di una delegazione rappresentativa degli stessi (cfr. il consid. 2.7. che precede con riferimento alle già menzionate Istruzioni dell’UFAS concernenti l’esame dello scioglimento dei contratti di affiliazione e della riaffiliazione del datore di lavoro pubbl. in Boll. UFAS della previdenza professionale del 23 dicembre 1992 no. 24, cifra 148 e 2.11 e relativo commento e SZS 1993 pag. 309; Boll. UFAS della previdenza professionale no. 7 del 5 febbraio 1988 cifra 36; STFA non pubblicata del 26 ottobre 2001 in re M., B 63/99 consid. 3a).

Esigere l'accordo di tutti i salariati occupati dal datore di lavoro sarebbe in effetti eccessivo e sproporzionato rispetto alla protezione voluta dalla norma legale in questione.

2.9. L'art. 51 LPP, nel suo tenore prima della revisione della LPP, recita quanto segue:

" Art. 51 Amministrazione paritetica

1 I lavoratori e i datori di lavoro hanno il diritto di designare un ugual numero di rappresentanti negli organi dell'istituto di previdenza che decidono sull'emanazione delle disposizioni regolamentari, sul finanziamento e sull'amministrazione del patri­monio.

2 L'istituto di previdenza deve garantire il buon funzionamento dell'amministrazione paritetica. Devono essere in particolare disciplinate:

a. la designazione dei rappresentanti degli assicurati;

b. l'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di lavoratori;

c. l'amministrazione paritetica del patrimonio;

d. la procedura in caso di parità di voti.

3 Gli assicurati designano i loro rappresentanti direttamente o per mezzo di delegati.

Se ciò non è possibile a causa della struttura dell'istituto di previdenza, l'autorità di vigilanza può ammettere altre forme di rappresentanza.

4 Se la procedura applicabile in caso di parità di voti non è ancora disciplinata, la decisione spetta a un arbitro neutrale, designato di comune intesa. Mancando l'in­tesa, l'arbitro è designato dall'autorità di vigilanza.

5 Se le disposizioni dell'istituto di previdenza sono emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune in conformità dell'articolo 50 capoverso 2, l'organo pari­tetico dev'essere previamente consultato."

L'art. 51 LPP disciplina dunque l'amministrazione paritetica - composta cioè da un ugual numero di rappresentanti dei lavoratori e del datore di lavoro - da attuarsi in seno agli istituti di previdenza.

Quanto alla procedura di designazione dell'organo paritetico ai sensi dell'art. 51 LPP, ed in particolare dei rappresentanti del personale, la legge non pone alcuna limitazione alla libertà dei lavoratori di decidere in merito; per la dottrina e la prassi (cfr. in particolare SZS 2002 p. 13, 1985 p. 23; Helbling, op. cit., p. 90 e 91) esistono sostanzialmente le seguenti possibilità:

  • elezione mediante un'assemblea di nomina del personale (con

voto segreto o non);

  • mediante "Urnenwahl";

  • mediante elezione in via di circolazione o "Briefwahl";

  • mediante elezione tacita attraverso comunicazione delle persone nominate mediante circolare e indicazione di un termine entro il quale poter fare opposizione alle nomine;

  • mediante una rappresentanza del personale (Brühwiler, op. cit. p.

A titolo informativo va fatto presente che, con effetto 1° aprile 2004, l’art. 51 LPP è stato parzialmente revisionato dalla prima parte della 1° revisione della LPP [RU 2004 1677; cfr. in merito Riemer, Vorsorgeeinrichtungen (Art. 48-53e BVG; Art. 86b BVG, Aer. 23 FZG, Art. 89bis Abs.6 ZGB, Art. 10 lit.d Mitwirkungungsgesetz), in SZS 2005 pag. 65; cfr. anche Boll. UFAS della previdenza professionale no. 77 del 7 ottobre 2004 ].

2.10. Nella fattispecie in esame, a seguito di ripetuti errori di applicazione del regolamento da parte della Fondazione __________, in data 15 marzo 2002 il Sindaco del Comune di __________ ha invitato i dipendenti comunali affiliati a voler nominare il proprio rappresentante in seno alla Commissione paritetica previdenziale, denominata “Comitato di Cassa”. Questo è il tenore dello scritto:

" Come comunicatovi con lettera del 6 dicembre u.s. i nostri servizi amministrativi hanno messo in luce delle lacune nell'applicazione del regolamento del nostro fondo di previdenza da parte della __________ fondazione collettiva per la previdenza professionale cui il nostro Comune è affiliato.

Il Municipio ha pertanto incaricato una Società specializzata di esaminare a fondo la situazione al fine di evitare pregiudizi al Personale ed al Comune quale datore di lavoro.

Finalmente possiamo disporre di una situazione chiara grazie alla redazione di un regolamento riordinato le cui norme corrispondono alle condizioni di base sottoscritte dal Comitato di Cassa il 21 luglio 1987, con i successivi aggiornamenti.

Nel quadro delle operazioni di verifica è pure emersa la necessità di procedere alla nomina del Comitato di Cassa, eletto l'ultima volta nel 1987, mai formalmente rinnovato e inattivo dal 1993.

Il Municipio, nella seduta dell'11 c.m., ha designato il suo rappresentante in seno a tale organo nella persona dell'on. __________. __________, capo dei dicasteri organizzazione amministrativa e finanze.

Vi invito pertanto a formulare delle proposte per la designazione del rappresentante del personale. A tale scopo vogliate prendere contatto con il vicesegretario comunale sig. __________ entro le ore 16.00 di lunedì 25 marzo.

Se perverrà una sola proposta la nomina avverrà in forma tacita. In caso di più proposte saranno comunicate successivamente le modalità per procedere ad una votazione interna.

A scopo orientativo riporto a tergo alcune indicazioni sulla composizione e le attività del comitato di cassa come pure le questioni che il nuovo comitato dovrà affrontare sollecitamente." (XIII/all. 8)

Sul retro della lettera sono stati indicati i temi da trattare con la massima sollecitudine: rilettura e verifica di conformità del regolamento di previdenza riordinato e sua formale approvazione; esame dell’eventualità di affidare la previdenza professionale dei dipendenti comunali ad un altro istituto previdenziale “in considerazione dell’insoddisfacente qualità dei servizi amministrativi resi dalla Fondazione della __________”

(XIII/all. 8).

Preso atto della nomina tacita di RA 1 quale rappresentante dei dipendenti affiliati (XIII/all. 8), con comunicazione all’Ufficio Tecnico comunale, diretto dal succitato, il Municipio ha reso pubblica la propria risoluzione adottata il 22 aprile 2002 del seguente tenore:

" si risolve:

  1. di prendere atto della seguente composizione del comitato di

cassa:

● rappresentante del datore di lavoro on. __________;

● rappresentante del personale sig. RA 1

  1. di invitare i suddetti rappresentanti a volersi riunire sollecitamente

per la sua formale costituzione e di voler dare avvio, altrettanto sollecitamente, all'esame dei regolamenti riordinati e dell'eventualità di un possibile cambiamento dell'istituzione di previdenza.

  1. di invitare il Segretario comunale a voler riepilogare, nel corso

della prossima seduta, la situazione relativa al Fondo di

previdenza mettendo a disposizione copia del vigente

regolamento." (XIII/all. 10)

Nel frattempo, dopo aver ricevuto dall’__________ uno studio riguardante la situazione con la Fondazione __________ ed una panoramica riassuntiva relativa ad altri possibili scenari previdenziali (XIII/all. 9- 11), con risoluzione del 24 giugno 2002 il Municipio ha deciso di disdire con effetto al 31 dicembre 2002 la convenzione con la Fondazione , di affiliare il Comune, quale datore di lavoro, all’istituto di previdenza “” secondo l’offerta pervenuta, di conferire mandato alla stessa __________ di perfezionare il contratto con il nuovo istituto. Tale risoluzione è stata fra l’altro comunicata ai membri della Commissione, sigg. __________ e RA 1 (doc XVII/2).

In data 27 giugno 2002 il Municipio di __________, in rappresentanza del datore di lavoro, ha disdetto il contratto previdenziale con la succitata fondazione (doc. A1).

Nel medesimo giorno, l’esecutivo comunale ha informato i dipendenti dell’avvenuta disdetta e di voler affidare la gestione del fondo previdenziale alla compagnia di assicurazioni __________, facendo presente che:

" A lato pratico per il Personale affiliato non vi saranno cambiamenti di rilievo dal momento che il regolamento di previdenza, le cui modifiche competono al Comitato di cassa, non subisce modifiche.

Nondimeno i premi che la "" esige per al copertura delle prestazioni di rischio risultano più convenienti rispetto a quelli de "" e ciò anche con l'inclusione di una rendita vedovile in caso di decesso di personale femminile, prestazione fin'ora non prevista.

Oltre a questo miglioramento delle prestazioni il cambiamento potrà causare lievi differenze a vostro favore nella trattenuta di premi di previdenza sul salario a dipendenza dell'entità della retribuzione e della classe di età.

Rimangono riservate le competenze del Comitato di Cassa per quanto attiene ad eventuali future modifiche del regolamento di previdenza." (Doc. A2)

Un’altra comunicazione informativa datata 31 luglio 2002 è stata inviata dal datore di lavoro ai propri collaboratori:

" Ci riferiamo alla nostra comunicazione del 27 giugno u.s. e vi informiamo che il Municipio, per ragioni di varia natura, ha revocato la propria decisione di affidare la gestione del fondo di previdenza alla compagnia d'assicurazioni "__________" orientandosi sulla compagnia RA 2.

Quest'ultima compagnia, oltre ad assicurare la gestione del fondo in Ticino a cura di persone conosciute, applica condizioni analoghe a quello offerteci dalla "__________", in ogni caso più vantaggiose sotto ogni punto di vista rispetto a quelle attuali.

Come già comunicatovi per il Personale affiliato non vi saranno cambiamenti di rilievo ad eccezione dell'inclusione di una rendita vedovile in caso di decesso di personale femminile, prestazione fin'ora non prevista.

Vi confermiamo pure che oltre a questo miglioramento delle prestazioni il cambiamento potrà causare lievi differenze a vostra favore nella trattenuta di premi di previdenza sul salario a dipendenza dell'entità della retribuzione e della classe di età.

Rimangono riservate le competenze del Comitato di Cassa per quanto attiene ad eventuali future modifiche del regolamento di previdenza." (Doc. A3)

In seguito, il 12 novembre 2002 il Comune di __________, per il tramite del suo Municipio, ha sottoscritto con la Fondazione CO 1 un nuovo contratto previdenziale (doc. A4).

In data 21 luglio 2003, quasi un anno dopo la disdetta con la Fondazione __________, la citata Commissione si è formalmente costituita, approvando in quella seduta il regolamento previdenziale ed i relativi complementi della nuova assicurazione LPP.

Nel relativo verbale si legge:

" Approvazione del regolamento di previdenza e dei relativi complementi

Visto ed esaminato il regolamento di previdenza edizione 1/2003 ed i relativi complementi riguardanti il contratto No. 48953.1.10 relativi rispettivamente ai collaboratori entrati dopo il 1.1.1975 e prima del 1.1.1975;

ritenuto che il piano di previdenza non ha subito modifiche in seguito al cambiamento di partner assicurativo dalla compagnia __________ alla compagnia RA 2;

rilevati in particolare:

l'art. 20.2.1 (ammontare delle prestazioni di libero passaggio) che non è comprensibile in quanto contiene un rinvio all'art. 23.3.1, norma che non risulta essere nel regolamento in esame;

l'art. 24.1.1 (partecipazione alle eccedenze) la cui lettura origina il quesito a sapere se in occasione del trapasso dei fondi dalla compagnia "__________" alla compagnia "RA 2 " vi erano delle eccedenze e in qual modo sono state allocate;

il regolamento di previdenza edizione 1/2003 ed i relativi complementi menzionati nei considerandi sono approvati articolo per articolo e nel complesso con riserva di approvazione dell'art. 20.2.1 a dopo le spiegazioni che saranno richieste alla Compagnia d'assicurazione;

la RA 2 sarà pure interpellata circa il quesito sorto nell'ambito dell'esame dell'art. 24.1.1." (XIIbis)

A titolo informativo va segnalato che il 30 luglio 2003 la RA 2 assicurazioni ha risposto ai quesiti sorti durante la riunione costituiva della Commissione paritetica della Cassa (XIII/all. 17).

2.11. Al fine di chiarire i fatti appena esposti, con lettera 16 marzo 2005 il TCA ha rivolto al Municipio di __________ le seguenti domande:

"

  1. Per quale motivo non avete interpellato la Commissione paritetica, rispettivamente il rappresentante del personale comunale, prima della disdetta con __________ ?

  2. Per quale motivo la Commissione si è costituita solo il 21 luglio 2003?

  3. Chi l’ha convocata?" (XXXV)

Con lettera 7 aprile 2005 alla prima domanda il Municipio ha risposto come segue:

" Non corrisponde al vero che la Commissione paritetica non è stata interpellata.

Riconfermiamo che il Rappresentante del personale, come pure tutti gli affiliati al fondo di previdenza sono stati più volte informati prima della disdetta del contratto con __________ e nessuno ha mai sollevato obiezioni di sorta.

Inoltre ricordiamo ancora le esigue dimensioni della nostra amministrazione comunale in seno alla quale, tra gli undici affiliati al fondo di previdenza, vi sono quotidianamente strette relazioni per cui, a differenza di realtà più grandi, ognuno è al corrente degli avvenimenti che riguardano l'andamento del Comune e dell'amministrazione medesima.

Più precisamente ribadiamo che:

II 15 marzo 2002 il Sindaco emanava una circolare a tutto il Personale affiliato al fondo di previdenza, ivi compreso il Rappresentante nella Commissione Paritetica (già Comitato di cassa), con cui si informava della situazione creatasi con la __________ e si invitava a formulare proposte per il rinnovo del Comitato di Cassa, il cui periodo di carica era frattanto spirato. A tergo della menzionata circolare c'era una nota informativa sulle attività del Comitato di Cassa completa dell'indicazione dei temi che il Comitato avrebbe dovuto "affrontare con la massima sollecitudine" tra cui spiccava "esame dell'eventualità di affidare la previdenza professionale dei nostri dipendenti ad un'altra istituzione in considerazione dell'insoddisfacente qualità dei servizi amministrativi resi dalla fondazione della __________ " (cfr. risposta di causa del 21.5.2004, p.to 1.4 § 3, all. No. 8).

Il Municipio, in regolare seduta alla presenza di tutti i suoi membri, ivi compreso il suo rappresentante nel Comitato di cassa, il 22 aprile 2002 prendeva atto della composizione di tale organo e invitava i membri "a volersi riunire sollecitamente per la sua formale costituzione e di voler dare avvio, altrettanto sollecitamente, all'esame dei regolamenti riordinati e dell'eventualità di un possibile cambiamento dell'istituzione di previdenza". Il rappresentante del Personale veniva informato il giorno immediatamente successivo mediante consegna di un estratto del verbale della seduta municipale " (cfr. risposta di causa del 21.5.2004, p.to 1.5 § 1, ali. No. 10).

Frattanto, con scritto del 10 maggio 2002, il nostro Consulente specializzato -__________, già consulente assicurativo a titolo esclusivo per la Svizzera Italiana dell'Unione delle Città Svizzere e dell'Associazione dei Comuni Svizzeri- da noi interpellato sulla procedura da seguire indicava: "E' il Municipio di __________ per il Comune di __________ quale contraente e datore di lavoro che deve inoltrare un'eventuale disdetta. Dovrebbe consultare il Comitato di cassa" (sottolineatura nostra).

Siffatta formulazione lasciava intendere che un'attiva manifestazione di consenso da parte di tale organo non fosse costitutiva.

Ad ogni modo è un dato di fatto che il rappresentante del Personale, benché costantemente e puntualmente informato, mai aveva in alcun modo manifestato dissenso o dubbi circa la palesata eventualità di un cambiamento di partner contrattuale; neppure aveva dimostrato un concreto interessamento alla questione.

Dal canto suo il rappresentante del Datore di lavoro, in quanto Municipale, era al corrente della situazione e concorde sulla necessità di affidare la gestione del fondo di previdenza a favore del personale ad un partner affidabile.

Sulla base di queste circostanze e tenuto conto che il 30 giugno 2002 giungeva a scadenza il termine per l'inoltro della disdetta del contratto con __________, il 24 giugno il Municipio risolveva di procedere in tal senso e dava comunicazione, mediante estratto del verbale del 26 giugno, ai Membri del Comitato di cassa.

Tutto il personale affiliato, ivi compreso il suo Rappresentante, veniva informato con circolare del 27 giugno.

Anche queste due ripetute comunicazioni (Allegati A e B) non suscitavano alcuna reazione da parte del Rappresentante del personale signor RA 1."

Alle domande 2 e 3 l’esecutivo ha così risposto:

" Per quanto a nostra conoscenza non riteniamo vi siano motivi particolari perché la Commissione si sia riunita solo il 21 luglio 2003, entrambi i membri erano al corrente della necessità di riunirsi.

La Commissione si è riunita senza una vera e propria convocazione formale. I Membri si sono accordati tra loro."

Lo stesso giorno, sempre per chiarire quanto accaduto, il TCA ha invece posto a RA 1 i seguenti quesiti:

"

  1. Per quali motivi, in qualità di rappresentante dei dipendenti

comunale, una volta venuto a sapere della disdetta con la __________ non ha chiesto la convocazione della Commissione paritetica prima della riunione svoltasi il 21 luglio 2003?

  1. Chi ha convocato tale riunione?

  2. Per quali motivi lei ha approvato il regolamento previdenziale ed i relativi complementi pur non essendo stato interpellato in merito al cambiamento del fondo di previdenza?" (XXIV)

Queste sono le risposte date dal succitato:

" A più riprese ho chiesto verbalmente al Segretario comunale signor __________ come mai il Municipio ha cambiato compagnia d'assicurazione senza darne comunicazione anticipata alla Commissione paritetica.

Mi rispose che il Municipio, quale datore di lavoro ha la competenza di operare come ha fatto senza interpellare la Commissione paritetica, tanto più che le prestazioni per le persone assicurate non vengono in alcun modo modificate.

In quel momento io, in buona fede, non ebbi modo di dubitare di tale affermazione, anche perché ho sempre creduto che l'Esecutivo (formato da 5 persone e dal Segretario) operasse nella legalità come mi risulta abbia sempre fatto negli oltre 30 anni di mia attività in questo Comune.

Inoltre le comunicazioni del Municipio del 27.6.2002 e del 31.7.2002 a tutto il personale affiliato al fondo di previdenza toglievano ogni mio dubbio circa la conferma delle prestazioni della nuova compagnia d'assicurazione rispetto alla compagnia precedente __________ in quanto erano praticamente identiche fino a quel momento." (XL)

2.12. Dall’esame delle nutrita documentazione agli atti risulta che i dipendenti sono stati informati dell’eventualità di un cambiamento dell’assicuratore previdenziale. Al riguardo va fatto riferimento allo scritto 15 marzo 2002 in cui l’esecutivo comunale ha fra l’altro informato i dipendenti sulla necessità di optare per un altro istituto di previdenza, spiegandone le ragioni e chiedendo al personale di nominare il proprio rappresentante, per poi indicare anche i temi da affrontare con sollecitudine tra cui, appunto, “l’eventualità di affidare la previdenza professionale ad un altro istituto previdenziale “ (XIII/all. 8).

Con la risoluzione del 22 aprile 2002, comunicata il giorno successivo anche all’Ufficio Tecnico diretto da RA 1, il Municipio ha del resto invitato i membri della Commissione “ a volersi riunire sollecitamente per la sua formale costituzione e di voler dar avvio, altrettanto sollecitamente, all’esame dei regolamenti riordinati e dell’eventualità di un possibile cambiamento dell’istituzione di previdenza” (XIII/all. 10).

La sollecitudine richiesta era dovuta al fatto che, come evidenziato nella lettera 7 aprile 2005 del Municipio di __________, il contratto con la __________ doveva essere disdetto entro il 30 giugno 2002 (cfr. anche art. 7 della convenzione previdenziale, XXX/all. 6).

Come detto, la Commissione si è riunita solo il 21 luglio 2003, tra l’altro per esaminare i regolamenti del nuovo assicuratore (XIIbis).

Le ragioni per cui la riunione ha avuto luogo soltanto dopo quasi un anno dalla disdetta con la Fondazione __________ sono state del resto evidenziate dallo stesso __________ RA 1.

Nel citato scritto 29 marzo 2005, in risposta alla domanda rivoltagli da questo TCA il 16 marzo 2005 (“Per quali motivi, in qualità di rappresentante dei dipendenti comunali, una volta venuto a sapere della disdetta con la __________ non ha chiesto la convocazione della Commissione paritetica prima della riunione svoltasi il 21 luglio 2003 ?”; XXXIV) egli ha fra l’altro evidenziato di non aver avuto dubbi sull’operato dell’esecutivo (“ … ho sempre creduto che l'Esecutivo (formato da 5 persone e dal Segretario) operasse nella legalità come mi risulta abbia sempre fatto negli oltre 30 anni di mia attività in questo Comune…; XL).

Con la lettera 7 aprile 2005 al TCA il Municipio, riguardo alla procedura da seguire in caso di disdetta del contratto previdenziale, ha fatto presente che nello scritto 10 maggio 2002 l’__________ aveva sostenuto che si “dovrebbe” consultare il Comitato di Cassa, lasciando quindi intendere che non era necessario un esplicito consenso da parte del succitato organo; in questo contesto s’inserisce quanto affermato da RA 1 con lettera 29 marzo 2005 al TCA, quando sottolinea la risposta ricevuta del segretario comunale riguardo ai motivi di non aver avvisato preventivamente la Commissione paritetica sul cambiamento dell’istituto previdenziale (…“il Municipio, quale datore di lavoro ha la competenza di operare come ha fatto senza interpellare la Commissione paritetica, tanto più che le prestazioni per le persone assicurate non vengono in alcun modo modificate”; XL). Chiamato ora a pronunciarsi il TCA constata innanzitutto che quanto sostenuto dall’__________ non corrisponde alla dottrina ed alla giurisprudenza riportata al consid. 2.7.

D'altra parte, l’esecutivo ha coinvolto il personale tenendolo costantemente informato riguardo al cambiamento dell’istituto previdenziale ed invitando la Commissione paritetica a volersi sollecitamente riunire e trattare la problematica. È vero che il datore di lavoro, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare, non ha atteso l’esplicito assenso del personale, rispettivamente del suo rappresentante in seno alla citata commissione. È comunque altrettanto vero che non avendo ricevuto alcuna reazione da parte degli interessati riguardo all’iter che ha portato al cambiamento dell’istituto di previdenza e tenuto conto che la Commissione paritetica non si è riunita prima del 21 luglio 2003, il Municipio poteva ritenere tacitamente approvato il suo agire.

Va poi ricordato che nella più volte citata seduta del 21 luglio 2003 la Commissione paritetica ha dato l’assenso ai piani previdenziali nonché ai regolamenti contenuti nel contratto d’affiliazione con la Fondazione CO 1. Infatti, come risulta dal medesimo verbale, i commissari hanno potuto accertare che “il piano di previdenza non ha subito modifiche in seguito al cambiamento di partner assicurativo dalla compagnia __________ alla compagnia RA 2” (XII bis). È vero che, come sottolineato dagli attori nelle osservazioni 30 agosto 2004 (XXVII) e nello scritto 29 marzo 2005 (XL), il rappresentante dei lavoratori non ha dato l’assenso al contratto d’affiliazione, ma è anche vero che i piani di previdenza, nonché i regolamenti, si fondano sul contratto stesso. Di conseguenza gli attori non possono ora mettere in discussione, senza incorrere in un abuso di diritto, il contratto d’affiliazione con la Fondazione CO 1 dopo che la Commissione paritetica, presente RA 1, ha approvato i relativi regolamenti, inclusi quelli di previdenza.

Inoltre, a mente del TCA, non è necessario richiamare, come postulato dagli attori con scritto 15 giugno 2004 a questa Corte, gli atti relativi alla causa __________ “la cui liquidazione sembra essere il vero motivo, se non della disdetta del contratto con la __________, sicuramente della scelta dell’RA 2 in luogo della __________ “ (XVII, punto no 2). Al proposito si osserva che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr. Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurigo 1998, p. 47 n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., p. 274; si veda pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv.2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

A prescindere che, a detta del Comune di __________, la vertenza __________ non concerneva l’ambito previdenziale (cfr. duplica 16 agosto 2004, pag. 3, XXII), va ricordato che la Commissione paritetica ha dato l’approvazione ai regolamenti relativi al rapporto di affiliazione con la Fondazione CO 1 ed è quindi irrilevante accertare quanto richiesto dagli attori.

Infine, per quel che concerne la Fondazione convenuta, contrariamente a quanto sostenuto dagli attori, dagli atti non risulta che essa fosse a conoscenza delle modalità di disdetta del contratto di affiliazione con il precedente istituto previdenziale. Determinante è comunque la circostanza che con l’approvazione al 21 luglio 2003 da parte della Commissione paritetica la convenuta poteva concludere per la validità del contratto d’affiliazione sottoscritto il 31 luglio 2002 con il Comune di __________, rendendo così vincolante il rapporto previdenziale stesso. Infatti, l’art. 13.2 del contratto d’affiliazione recita che, “fatto salvo per le affiliazioni anteriori al 1° gennaio 1985, i contratti risultano vincolanti soltanto dopo che i dipendenti hanno dichiarato di essere d’accordo con la scelta dell’istituto di previdenza registrato e che tale consenso viene presupposto appena i dipendenti hanno partecipato all’elezione della Commissione di previdenza”, la quale in casu è stata denominata Commissione paritetica (doc. A4).

Visto quanto precede, la petizione volta ad accertare la non validità della disdetta con la Fondazione __________, rispettivamente la non conformità alla legge dell’affiliazione alla Fondazione RA 2 dev’essere respinta.

2.13. Con lettera 15 agosto 2003 la RA 2 assicurazioni ha informato il Comune di __________ di procedere ad alcuni adeguamenti previdenziali, spiegandone i motivi. I provvedimenti da adottare sono stati indicati nella stessa lettera e sono i seguenti:

" RA 2 punta su un orientamento costante verso la stabilità e adotterà quindi i provvedimenti seguenti:

■ aumento del premio d'invalidità nella misura della necessità attuariale;

■ aumento del premio sui costi, in quanto per ragioni di trasparenza

non è più appropriato compensare il deficit dei costi con i redditi d'investimento, operazione che tra l'altro la situazione sui mercati non permette più di eseguire; inoltre, adeguamento del regolamento dei costi, per addebitare le spese in modo più equo in base al principio della causalità;

■ riduzione del tasso di conversione per la parte sovraobbligatoria

del capitale di vecchiaia al livello della tariffa collettiva attualmente valida per le nuove rendite di vecchiaia; tale cambiamento non interessa le rendite in corso;

■ riduzione della remunerazione dell'avere di vecchiaia

sovraobbligatorio al di sotto del livello del tasso d'interesse minimo LPP, tuttavia soltanto se quest'ultimo non viene ridotto nella misura richiesta dal contesto finanziario; sull'avere di vecchiaia obbligatorio ai sensi della LPP continuiamo naturalmente a garantire la remunerazione minima prevista per legge.

RA 2 è consapevole del fatto che tali cambiamenti comportano un maggior onere economico per i nostri clienti e assicurati. Senza questi provvedimenti, in futuro sarà impossibile realizzare la previdenza professionale in modo coerente e affidabile. Un ritardo o una mancata applicazione di tali misure andrebbe contro il principio della cautela e renderebbe necessario un adattamento successivo ben più incisivo. Per evitare una tale situazione, RA 2 ha deciso di agire subito."

Tenuto conto delle ripercussioni di tali adeguamenti, nel medesimo scritto l’ente assicurativo ha fatto presente:

" Per i nostri clienti le conseguenze sul piano dei costi ammontano in media all'1% del salario assicurato, tuttavia in singoli casi gli adeguamenti del premio potrebbero risultare più importanti. In qualità di partner leale, vi comunichiamo che, in vista di questi adeguamenti, nasce il diritto straordinario di disdire il contratto entro il 31.12.2003. In ogni caso raccomandiamo ai clienti che desiderano o devono far valere tale diritto, di assicurarsi una copertura assicurativa per il 2004 prima di sciogliere il contratto e di concordare le condizioni contrattuali per il 2004 per iscritto e in modo vincolante con il nuovo istituto di previdenza." (Doc. A5)

Copia di questa comunicazione è stata trasmessa il 18 agosto 2003 a RA 1, quale rappresentante dei lavoratori della Commissione paritetica (cfr. lettera 15 dicembre 2003 del Municipio, doc. A7).

Con scritto datato 19 novembre 2003 RA 1, a nome dei dipendenti, ha chiesto al datore di lavoro di convocare urgentemente la Commissione paritetica per discutere sulla disdetta data alla Fondazione __________ e, sopratutto, riguardo alle modifiche del contratto previdenziale tra il Comune di __________ e la Fondazione CO 1 (doc. A 6).

In risposta, il 15 dicembre 2003 il Municipio di __________ ha spiegato le ragioni giustificanti il mantenimento del rapporto previdenziale con la Fondazione CO 1, evidenziando:

" Circa la concreta portata di tali cambiamenti vi rinviamo direttamente alla comunicazione della Compagnia, limitandoci a sottolineare che il contenuto aumento dei premi (complessivamente pari a ca. l'1% del salario assicurato) viene assunto in ragione di 2/3 a carico del datore di lavoro.

A prescindere da ogni valutazione circa la proporzionalità di una disdetta contrattuale in rapporto ai cambiamenti annunciati, bisogna rendersi conto che la previdenza del personale è una cosa seria sulla quale non è assolutamente il caso di improvvisare: una disdetta del contratto di previdenza non accuratamente ponderata potrebbe comportare conseguenze pesantissime a danno degli assicurati.

Date queste premesse il Municipio non ha considerato in alcun modo l'eventualità di disdire il contratto della previdenza del personale entro la fine del corrente mese.

Per concludere vi ricordiamo che:

  • il Piano di previdenza per il personale del Comune che, lo si

ribadisce, non ha subíto modifiche con il cambiamento di partner contrattuale, offre prestazioni di gran lunga superiori a quelle minime previste dalla LPP ed in generale buone o ottime in raffronto ad altri datori di lavoro pubblici o privati;

  • il contratto di previdenza per il personale del Comune si divide in due piani distinti: uno dei quali a favore dei dipendenti entrati prima del 1.1.1975 - attualmente solo voi - che beneficiate di condizioni sensibilmente migliori rispetto al resto del personale;

  • inoltre il Comune di __________, quale datore di lavoro, finanzia in ragione di 2/3 i premi del fondo di previdenza allorché la legge stabilisce una partecipazione minima del 50%, criterio generalmente applicato." (Doc. A7)

Lo stesso giorno il Sindaco si è rivolto per iscritto agli affiliati del fondo di previdenza, spiegando in dettaglio la portata dei cambiamenti previdenziali per poi evidenziare:

" Il Municipio non ha considerato la richiesta dell'ing. RA 1 di disdire immediatamente il contratto con RA 2 in quanto, a prescindere dal fatto che tale richiesta è stata formulata individualmente dal rappresentante del personale solo dieci giorni prima del termine ultimo per l'inoltro della disdetta:

  • i cambiamenti annunciati non sono di entità tale da giustificare una disdetta del contratto;

  • la disdetta di un contratto previdenziale senza aver preventivamente accertato, con garanzie scritte, la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto a condizioni migliori sarebbe un atto del tutto irresponsabile che potrebbe comportare rischi pesantissimi a danno del personale affiliato;

Il Municipio ed il Sottoscritto sperano vivamente, con la presente, di aver contribuito a ristabilire tra il Personale del Comune un clima di fiducia e di sicurezza. Si ripromettono sin d'ora di organizzare, a fine gennaio / inizio febbraio 2004, una riunione di tutto il Personale alla presenza di un Professionista nel campo delle previdenza sociale affinché possano essere ulteriormente e definitivamente chiarite eventuali perplessità." (Doc. A8)

La preannunciata riunione informativa è stata poi organizzata per il 4 marzo 2004 (doc. A9).

Riguardo a questo capitolo, con la petizione in oggetto gli attori hanno chiesto al TCA di accertare “se in, assenza del consenso del rappresentante del personale, la mancata disdetta del contratto con la Fondazione CO 1, comunque apparentemente informata del contenzioso interno al Comune, ha o meno provocato la continuazione del contratto”. Come evidenziato al consid. 2.7, legge e giurisprudenza richiedono, nell’ambito della previdenza professionale obbligatoria, il consenso del personale in caso di affiliazione (iniziale) e di disdetta di un rapporto contrattuale presso un istituto previdenziale. A mente del TCA, tali presupposti non devono essere adempiuti, qualora si tratti, come è il caso in esame, di mantenere il rapporto con l’attuale fondo di previdenza e questo indipendentemente dal tipo di copertura assicurativa, sovraobbligatoria o meno. Conformemente all’art. 7.1 del contratto di affiliazione, la disdetta (ordinaria) del rapporto previdenziale può essere data dal datore di lavoro, previo consenso della Commissione paritetica. Inoltre, secondo la Fondazione convenuta (il Regolamento nulla prevede al riguardo), solo il Comune di __________ è legittimato ad esercitare il diritto alla disdetta straordinaria a seguito delle modifiche regolamentari notificate il 15 agosto 2003 (doc. A5). Sia come sia, determinante è che il contratto d’affiliazione in questione rimane valido, non essendo stata inoltrata alcuna disdetta, sia ordinaria che straordinaria. Pertanto, la petizione, tendente all’accertamento della non validità della mancata disdetta, va respinta.

Per quel che concerne invece la richiesta formulata dagli attori di censurare il comportamento del Municipio “che non rispetta la natura paritetica della fondazione collettiva ed il diritto del rappresentante del personale ad esprimersi su questioni importanti quali il mantenimento del contratto con l’RA 2 dopo le importanti modifiche da quest’utlima unilateralmente decise, pochi mesi dopo l’inizio del rapporto contrattuale”, va sottolineato quanto segue.

Occorre innanzitutto evidenziare che il 18 agosto 2003 RA 1, quale rappresentante dei dipendenti comunali nella Commissione paritetica, sapeva dei summenzionati cambiamenti contrattuali, comunicati dalla Fondazione CO 1 al Comune di __________ con lettera 15 agosto 2003 (cfr. lettera 15 dicembre 2003 del Municipio a RA 1, doc. A7).

Ciononostante, dopo aver lasciato trascorrere quasi tre mesi, in data 19 novembre 2003 (pochi giorni prima della scadenza del termine utile per la disdetta straordinaria) egli ha chiesto la convocazione della Commissione stessa (doc. A6), a cui il datore di lavoro non ha dato seguito, contravvenendo quest’ultimo a quanto stabilito dal regolamento previdenziale. L’art. 1.3.1 del regolamento d’organizzazione prevede infatti che la convocazione della Commissione paritetica “avviene o su domanda del presidente oppure se la metà dei membri la richiede” (doc. A4). Visto che nel Comune di __________ la citata Commissione è composta da due membri, uno a rappresentanza del datore di lavoro, l’altro del personale, il Municipio avrebbe dovuto convocarla. Inoltre, occorre rilevare come i regolamenti modificati a seguito dei cambiamenti contrattuali annunciati il 15 agosto 2003 da RA 2 assicurazioni, non sono stati sottoposti all’approvazione della Commissione paritetica, così come stabilito dall’art. 1.4.4 lettera a del Regolamento d’organizzazione (“La commissione di previdenza ha in particolare il compito: approva il regolamento nel rispetto delle disposizioni LPP”). Al riguardo va tuttavia segnalato che spetta all’autorità di vigilanza verificare se le disposizioni regolamentari sono conformi alle prescrizioni legali (art. 62 cpv. 1 lett. a LPP). Secondo la giurisprudenza questo controllo si estende anche in casi in cui si deve verificare se l’istituto di previdenza ha rispettato le regole di procedura, in particolare con riferimento all’art. 51 LPP (consid. 2.9), al momento dell’adozione o della modifica di disposizione regolamentari o statutarie (DTF 119 V 197 consid. 3b/aa, 112 Ia 187 consid. 3b e riferimenti; STFA 26 agosto 2004 nella causa B., B 49/04, consid. 2.2.) Di conseguenza, il TCA non può né censurare tale modo di agire né intervenire nel merito, motivo per cui su questo punto la petizione va dichiarata irricevibile. Per questi motivi, infine, non è necessario dare seguito alle richieste d’interrogatorio, formulate da RA 1 con scritto 15 giugno 2004 (XVIII), del Municipale signor , del Segretario comunale signor __________ e dei signori __________ e __________ dell’ i quali dovrebbero riferire in merito alla prosecuzione, malgrado i più volte citati cambiamenti regolamentari, del contratto di previdenza con la Fondazione CO 1 (valutazione anticipata delle prove, cfr. consid. 2.12).

2.14. Per quanto concerne la rifusione delle ripetibili il tema non è regolato dalla LPP.

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

II principio, enunciato dell'art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA (in vigore dal 1. gennaio 2003), secondo cui il ricorrente vittorioso ha diritto a ripetibili, non trova applicazione in materia LPP (Kieser, ATSG­Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 1 n. 7, ad art. 61 n. 4; Meyer­Blaser, Die Rechtspflegebestimmungen des ATSG, in: HAVE 2000 pp. 328, 332); lo stesso valeva per gli artt. 85 cpv. 2 lett. f LAVS (estensibile all'AI, PC, IPG, AF contadini di montagna) e 108 cpv. 1 lett. g LAINF, nel loro tenore in vigore sino al 31 dicembre 2002. E neppure, per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili poteva essere dedotto dell'art. 4 vCF così come non è deducibile dell'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo (DTF 117 V 403).

Nel Ticino, la LPTCA prevede il ricorrente che vince la causa ha “diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

II diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopraccitate, al solo ricorrente (art. 85 cpv. 2 lett. f LAVS e art. 22 Legge di procedura per i ricorsi al TCA; vedasi per la regola e le eccezioni: DTF 112 V 86 consid. 4, DTF 110 V 81 consid. 7, DTF 105 V 89 consid. 4, DTF 105 Ia 122, DTF 99 Ia 580 consid. 4; Leuzinger-Naef, "Bundesrechtliche Verfahrensanforderungen betreffend Verfahrenskosten, Parteientschädigung und unentgeltliche Rechtsbeistand im Sozialversicherungsrecht", in SZS 1991 pag. 180 ss).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa (DTF 126 V 150), ritenuto che nessuna indennità per ripetibili è, di regola, assegnata alle autorità vincenti o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Tale principio vale anche per gli istituti di previdenza in favore del personale (DTF 128 V 133 consid. 5, 126 V 150 consid. 4, 112 V 361s; SZS 2001 p. 174; STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c. S.SA).

Se però il comportamento processuale della controparte si dimostra temerario o quest’ultima abbia agito con leggerezza, gli assicuratori sociali, vincenti in causa e patrocinati da un avvocato o da una persona qualificata hanno diritto alle ripetibili. In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni (cumulative) richieste per l’assegnazione di ripetibili ad una parte non patrocinata (la causa deve cioè essere complessa, avere valore litigioso elevato e richiedere un notevole impiego di tempo, e gli sforzi profusi devono essere ragionevolmente proporzionati ai risultati ottenuti (DTF 128 V 133s consid. 5, 323 consid. 1, 127 V 207, 126 V 150 consid. 4b, 110 V 135 consid. 4d; AHI Praxis 2000 p. 337; RCC 1984 p. 278).

Tali presupposti non essendo nella fattispecie adempiuti, in applicazione alla succitata giurisprudenza federale, né al Comune di __________, né alla Fondazione CO 1, entrambi non rappresentati in causa da un avvocato o da persona qualificata, può essere riconosciuta un’indennità per ripetibili.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- In quanto ricevibile, la petizione di AT 1, AT 2, AT 3, AT 4, AT 5, AT 6, AT 7 e di AT 8 è respinta.

2.- La petizione di __________ è stalciata dai ruoli per desistenza.

3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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