Raccomandata
Incarto n. 34.2003.59
fc/tf
Lugano 22 aprile 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattrice:
Francesca Cassina Barzaghini, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sulla petizione del 27 novembre 2003 di
ATTO0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. __________, nata il __________ 1941, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della __________ dal luglio 1995 (doc. _). Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era affiliata al __________ dalla fine del 1995.
1.2. Con decisioni 9 e 11 aprile 2003 l'Ufficio assicurazione invalidità del Canton __________ ha riconosciuto a __________ una rendita d'invalidità dal 1° febbraio 2002 (doc. _).
Di conseguenza, dal 1° marzo 2003 le è stata concessa anche una rendita d'invalidità della previdenza professionale di
fr. 1'195.- mensili versatale dal __________ (doc. _).
1.3. Con lettera 12 settembre 2003 il __________ ha comunicato a __________ che a decorrere dal raggiungimento dell'età di pensionamento, vale a dire dal
1° ottobre 2003, la rendita d'invalidità erogatale sarebbe stata sostituita da una rendita di vecchiaia di fr. 496.- mensili (doc. _).
1.4. Con vari scritti 24 giugno, 31 luglio e 24 settembre 2003 al __________ __________ ha postulato la concessione, anche dopo il compimento del sessantaduesimo anno d'età, di una rendita di importo pari a quella percepita sino a quel momento (doc. _).
Con scritto 26 settembre 2003 l'istituto di previdenza ha ribadito la precedente presa di posizione del 12 settembre 2003 (doc. _).
1.5. Con petizione 27 novembre/15 dicembre 2003 al TCA nei confronti del __________ __________ ha chiesto che anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento l'istituto di previdenza sia tenuto a versarle una rendita dello stesso importo di quella d'invalidità percepita fino a quel momento.
A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:
" Egregi signori,
a complemento della mia "petizione" del 27 novembre u.s. e come da voi richiesto con decreto 3 dicembre 2003 vi preciso che, secondo me, non è possibile che il Fondo di previdenza __________ al compimento dei 62 anni riduca la mia rendita AI da fr. 1'195.00 a fr. 496.00 mensili.
Da informazioni assunte presso l'Istituto delle assicurazioni sociali risulterebbe che la comunicazione 16 giugno 2003 del fondo citato a margine è contraria alla legge e alla giurisprudenza. L'IAS mi ha anche detto che il vostro Tribunale ha già giudicato casi analoghi.
A mio modo di vedere, il Fondo di previdenza in parola deve continuare il versamento della rendita AVS con l'importo uguale a quello della rendita AI; cambia soltanto l'"etichetta" della rendita.
Ciò premesso chiedo che il Tribunale, acquisiti tutti gli atti del __________, decida che lo stesso mi versi, come rendita di vecchiaia LPP, lo stesso importo della rendita AI.
Preciso inoltre che, a suo tempo, ho anche sottoscritto una dichiarazione per il versamento di quanto sopra senza ben sapere che cosa sottoscrivevo."
1.6. Con risposta 17 dicembre 2003 il __________ ha postulato la reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, quanto segue:
" Per decisione del 16 giugno 2003, la Signora __________ è stata riconosciuta invalida al 100% dal nostro fondo di previdenza e ciò con effetto al 1° marzo 2003.la sua rendita mensile ammontava a Fr. 1'195.-. Tale rendita le è stata versata fino al 30 settembre 2003. Infatti, la Signora __________ è nata il 20 settembre 1941 e di conseguenza ha compiuto 62 anni. L'articolo 19, al. 4 del regolamento stabilisce che:
«La rendita d'invalidità cessa di essere dovuta dal mese in cui il
beneficiario percepisce la rendita di vecchiaia.»
A partire dal 1° ottobre 2003, versiamo quindi una rendita di pensione di Fr. 496.- al mese e ciò in virtù dell'articolo 13 al. 1 del regolamento del nostro fondo di previdenza il quale precisa:
«L'inizio del diritto alla rendita di vecchiaia è fissato al 1° giorno del
mese che segue quello nel corso del quale il beneficiario ha raggiunto l'età di 61 anni compiuti per le donne, 65 anni compiuto per gli uomini (età della pensione).»
D'altra parte, la Legge federale sulla previdenza professionale vecchiaia, superstiti e invalidità prevede sempre all'articolo 13 che il diritto alle prestazioni di vecchiaia prende inizio, per le donne, al compimento dei 62 anni.
Come potete constatare, tanto la legge quanto il regolamento del fondo di previdenza sono stati applicati nella vertenza che ci concerne." (IX)
1.7. Esprimendosi sulla risposta della convenuta, con scritto del 22 gennaio 2004 __________ ha dichiarato quanto segue:
" La mia petizione (27 novembre/15 dicembre 2003) che confermo integralmente, chiede che il Tribunale decida che il Fondo di previdenza mi versi, come rendita di vecchiaia LPP lo stesso importo della rendita d'invalidità.
Infatti a 62 anni il Fondo avrebbe, a mio modo di vedere, dovuto cambiare soltanto l'"etichetta" della rendita (da invalidità a vecchiaia) ma non l'importo, ridotto da fr. 1'195.00 a fr. 496.00 mensili."
1.8. Il TCA ha in seguito chiesto dal __________ la produzione di diversa documentazione (XII), intimando le relative risultanze all'attrice.
in diritto
In ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel merito
2.2. Oggetto del contendere è la continuazione dell'erogazione a __________ della rendita d'invalidità della previdenza professionale complementare da parte del __________ dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento. A far tempo dal 1. ottobre 2003 detta Fondazione ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 496.- mensili, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 1'195.- mensili erogata sino a tale momento.
L'attrice, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto trattasi di pretesa vitalizia. Si appella in modo particolare legge e alla giurisprudenza.
2.3. Secondo il Regolamento dell'istituto di previdenza convenuto in vigore dal 2 giugno 2003 (doc. _) il diritto alle prestazioni d'invalidità è dovuta all'assicurato che non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento e che a seguito di un incidente o di malattia ha diritto a una rendita d'invalidità dell'AI (art. 19 cpv. 1). La rendita d'invalidità cessa di essere dovuta, fra l'altro, dal mese in cui la persona beneficiaria percepisce la rendita di vecchiaia o il capitale (art. 19 cpv. 4). Per l'art. 13 il diritto alla rendita di vecchiaia sorge il primo giorno del mese che segue il compimento, da parte del beneficiario, del 65esimo rispettivamente, per le assicurate, del 62esimo anno d'età.
Vale quindi il principio secondo cui al raggiungimento dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità si estingue e viene sostituita da una rendita di vecchiaia.
2.4. In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
In una pronunzia del 24 luglio 2001 l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).
2.5. Questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.
L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.
La pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.
In linea generale invece - argomenta ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.
La dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in: AJP 2003 pag. 841segg.).
Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.
Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________; del 3 maggio 2002 nella causa O., __________0; del 25 novembre 2002 nella causa S., __________; tutte cresciute in giudicato).
2.6. Nella fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità, parte sovraobbligatoria inclusa, versatagli sino a quel momento, pari a fr. 1'195.- mensili.
2.7. La Fondazione convenuta non fa valere argomentazioni idonee a sovvertire le predette conclusioni, la stessa limitandosi del resto a richiamare l'applicazione delle sue norme regolamentari.
2.8. La petizione merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. ottobre 2003 a __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.
2.9. Per quel che riguarda l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione è accolta.
§ Il __________ è condannato a versare a __________ una rendita di vecchiaia di
fr. 1'195.- mensili a far tempo dal 1. ottobre 2003.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti