Raccomandata
Incarto n. 34.2003.52
RG/sc
Lugano 26 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sulla petizione del 17 settembre 2003 promossa da
ATTO0 rappr. da: RAPP0
contro
_CONV0
in materia di previdenza professionale
considerato in fatto e in diritto
che con sentenza __________ 2002, cresciuta in giudicato, il Tribunale di __________ (I) ha pronunziato lo scioglimento del matrimonio per divorzio tra i coniugi __________ e __________;
che con atto 17 settembre 2003, pervenuto a questo TCA in data 24 settembre 2003, __________, considerato come l'ex marito - che dispone di averi previdenziali presso la __________ - risulti aver fatto richiesta presso quest'ultima di versamento della propria prestazione di libero passaggio per cessazione d'attività lucrativa in Svizzera, postula la quantificazione e l'attribuzione a suo favore di parte di detta prestazione ai sensi della LPP, chiedendo altresì che questo Tribunale abbia a ordinare, quale provvedimento d'urgenza, l'immediata sospensione del pagamento della prestazione nelle mani dell'ex marito;
che giusta l'art. 25a LFLP il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell'art. 73 cpv. 1 LPP, in caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione da dividere in caso di divorzio ex artt. 122 e 123 CC, deve procedere d'ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena la controversia gli sia stata deferita (art. 142 CC);
che i citati art. 122 e 123 CC prevedono infatti che in caso di divorzio, se uno o entrambi i coniugi sono stati affiliati ad un istituto di previdenza e se non è ancora sopraggiunto alcun caso d'assicurazione, ogni coniuge ha diritto alla metà della prestazione d'uscita dell'altro calcolata per la durata del matrimonio secondo la LFLP del 17 dicembre 1993; in virtù dell'art. 124 CC è invece dovuta un'indennità adeguata allorché è già sopraggiunto un caso di previdenza per uno o entrambi i coniugi ovvero allorché le pretese previdenziali non possono più essere divise per altri motivi;
che la competenza materiale, giusta l'art. 25 a LFLP, del giudice istituito dall'art. 73 LPP (giudice delle assicurazioni sociali del luogo del divorzio) è limitata all'esecuzione della divisione sulla base della chiave di riparto fissata dal giudice del divorzio e quindi alla quantificazione esatta degli averi previdenziali spettanti ad uno o ad entrambi i coniugi, il compito di stabilire se ed in che misura vi è diritto ad una ripartizione (di regola per metà, cfr. art. 122 e 123 CC) degli averi accumulati dai coniugi in costanza di matrimonio spettando per contro al giudice del divorzio (in argomento Geiser, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in: De l'ancien au nouveau droit du divorce, Berna 1999, pag. 53ss, 83s). Il giudizio del giudice del divorzio circa le quote di ripartizione degli averi previdenziali è vincolante ed ha quindi effetto obbligatorio per il giudice delle assicurazioni (Schneider/Bruchez, La prevoyance professionnelle et le divorce, in: Le nouveau droit du divorce, Publication CEDIDAC, Losanna 2000, pag. 249ss, 252; art. 142 cpv. 3 lett. 1 CC);
che trattandosi di divorzio pronunciato all'estero, è il diritto applicabile al divorzio che determina in che maniera le aspettative di previdenza acquisite durante il matrimonio devono essere compensate, ritenuto che gli artt. 122 e 124 CC trovano in tal caso applicazione a condizione che il diritto internazionale applicabile nel paese interessato rinvii su tale questione al diritto svizzero; nel caso in cui uno dei coniugi dispone di averi previdenziali presso un istituto di previdenza in Svizzera, il giudice straniero, per la determinazione del valore di tali averi acquisiti durante il matrimonio, deve applicare gli artt. 22 e 22a LFLP. Pretese previdenziali di spettanza di un coniuge nei confronti dell'istituto di previdenza dell'altro stabilite dal giudice del divorzio straniero (ipotizzabile sarebbe qui anche, in applicazione - mutatis mutandis - dell'art. 22b LFLP, il diritto al trasferimento di parte dell'avere previdenziale dell'ex coniuge a titolo di indennizzo dovuto in forza del diritto straniero) sono suscettibili all'occorrenza di essere azionabili nei confronti dell'istituto previdenziale debitore seguendo le vie dell'art. 73 LPP (quindi dinanzi al giudice delle assicurazioni sociali) previo riconoscimento della sentenza di divorzio straniera giusta l'art. 29 cpv. 3 LDIP (in argomento cfr. Schneider/Bruchez, cit., pag. 218). Rispettivamente, nel caso in cui il giudice straniero si limita a fissare le proporzioni della divisione senza quindi statuire sul quantum delle prestazioni da dividersi, il calcolo dettagliato come pure l'esecuzione della divisione verranno effettuati in Svizzera, anche in tal caso dal giudice istituito dall'art. 73 LPP (cfr. "Le partage des avoirs de prévoyance en Suisse en relation avec des jugements de divorce étrangers", Prise de position del Office fédérale de la justice, in: SJ 2001 401);
che nella misura in cui la sentenza di divorzio straniera risulti lacunosa in punto alla regolamentazione concernente la compensazione delle aspettative previdenziali - ed in particolare nel caso in cui il giudice straniero ignori o riservi espressamente tale questione -, resta ipotizzabile l'esperimento di un'azione di completamento della sentenza (straniera) di divorzio davanti al giudice del divorzio svizzero ai sensi dell'art. 64 LDIP e ciò qualora siano date le premesse di competenza giusta gli artt. 59 e 60 LDIP e, se del caso, giusta l'art. 3 LDIP (cd. foro di necessità; sul punto cfr. Trigo Trindade, La nouvelle LFLP et le divorce, en particuleir…, in: SJ 1995 441, 440; STF non pubblicata del 19 ottobre 2001 in re Z., 5C.173/2001; Bopp/Grolimund, Schweizerischer Vorsorgeausgleich bei ausländischen Scheidungurteilen, in FamPra 2003, pag. 497ss, 504ss; cfr. anche DTF 114 II 291);
che in casu il Tribunale di __________, negando l'esistenza delle premesse di cui all'art. 12 bis L. 898/70 come novellato nel 1987, ha dichiarato improponibile la richiesta di __________ in punto all'attribuzione di una percentuale della prestazione d'uscita accumulata dal marito presso un ente previdenziale svizzero ("indennità di fine rapporto di lavoro") (cfr. sentenza di divorzio, agli atti);
che in simili circostanze, alla luce delle considerazioni che precedono, non avendo il giudice (straniero) del divorzio stabilito a favore dell'ex moglie alcun diritto all'attribuzione di una quota dell'avere previdenziale accumulato dall'ex marito in Svizzera, né tantomeno avendo egli proceduto ad alcuna quantificazione (neppure a titolo di indennità) della pretesa fatta valere da __________, la competenza materiale dello scrivente Tribunale a statuire nel merito della vertenza (pur ammettendo - per pura ipotesi di lavoro - una sua competenza ratione loci) deve essere giocoforza negata;
che non essendo manifestamente data la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza, deve essere di conseguenza pure negata la sua competenza ad adottare i provvedimenti d'urgenza richiesti;
che di conseguenza la petizione devve essere dichiarata irricevibile;
che, alla luce di quanto sopra esposto, spetterà quindi all'attrice valutare se sono eventualmente date - tenuto conto di tutte le circostanze concrete (evincibili solo in parte dagli atti della presente causa) - le premesse necessarie per la messa in atto di eventuali altri mezzi giurisdizionali a tutela dei propri interessi.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione non é ricevibile.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti