Raccomandata

Incarto n. 34.2003.43

fc/gm

Lugano 22 aprile 2004

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattrice:

Francesca Cassina Barzaghini, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 14 agosto 2003 di

ATTO0

contro

_CONV0 rappr. da: RAPP0

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nata il __________ 1940, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della ditta __________ dal 1. settembre 1988 al 15 marzo 1996 (doc. _). Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era affiliata alla __________, fondazione collettiva __________ (in seguito: __________; doc. _).

1.2. Con decisione 2 luglio 1998 l'Ufficio assicurazione invalidità cantonale (UAI) ha riconosciuto a __________ una mezza rendita d'invalidità dal 1. marzo 1997 e una prestazione intera a far tempo dal 1. maggio 1997 (doc. _ ).

Di conseguenza, dall'11 marzo 1998 le è stata concessa anche una rendita d'invalidità della previdenza professionale di fr. 887 trimestrali versata dalla __________ (doc. _).

1.3. Con comunicazione 24 settembre 2002 l'__________ ha comunicato a __________ che a decorrere dal raggiungimento dell'età di pensionamento (1. ottobre 2002), la rendita d'invalidità erogatale, di fr. 887.- trimestrali, sarebbe stata sostituita da una rendita di vecchiaia di fr. 420 trimestrali (doc. _).

1.4. A seguito di una contestazione espressa telefonicamente da , il 25 marzo 2003 l' ha inviato all'assicurata uno scritto del seguente tenore:

" Gentile Signora,

in riferimento alla conversazione telefonica del 26 febbraio 2003 relativa alla rendita di vecchiaia la nostra risposta è la seguente.

Il principio secondo il quale la rendita di vecchiaia deve essere identica a quella d'invalidità si riferisce unicamente alle prestazioni minime assicurate secondo la legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Questo principio è stato osservato nel vostro caso.

L'importo della vostra rendita è stato calcolato secondo il regolamento della cassa pensione del vostro datore di lavoro e conforme alle disposizioni di legge.

Per memoria, vi indichiamo qui appresso le prestazioni assicurate nel quadro del contratto sopracitato e quelle minime LPP.

__________ Minime LPP

p Rendita d'invalidità, per anno 3'510.00 1'343.00

p Rendita di vecchiaia, per anno 1'678.00 1'585.00

Restiamo naturalmente a vostra disposizione per ogni e qualsiasi ragguaglio che dovesse necessitarvi e porgiamo distinti saluti."

(Doc. _)

Con lettere 4 aprile e 11 giugno 2003 all'__________ __________, richiamata la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni pubblicata in DTF 127 V 259, ha ribadito la richiesta, anche dopo il raggiungimento del sessantaduesimo anno d'età, di una rendita di importo pari a quella (d'invalidità) percepita sino a quel momento (doc. _).

Dal canto suo, il 12 maggio 2003 l'istituto di previdenza ha inviato all'assicurata una lettera del seguente tenore:

" Gentile Signora;

Con particolare riferimento all'ultima conversazione telefonica del 2 maggio con vostro fratello riguardando l'importo della rendita vitalizia.

Vi informiamo che il Sig. __________ ha ragione di riferirsi alla sentenza emessa dal Tribunale delle assicurazioni del cantone Ticino che da noi era ben nota e teniamo a precisare che l'istituto di previdenza non ha nessuno obbligo di seguire le sentenze emesse, e vi confermiamo che sola la rendita d'incapacità obbligatoria è vitalizia e deve essere garantita anche dopo il raggiungimento dell'età del pensionamento e non la parte sovraobbligatoria.

Il contratto della ditta __________ e __________ prevede che la rendita d'invalidità sia calcolata a 50% in funzione del salario assicurato (CHF 7'320.--) in quanto al capitale vecchiaia è alimentato da una contribuzione del 7%, 10%, 15% e 18% secondo l'età della persona assicurata e del salario assicurato.

Per memoria, vi indichiamo qui appresso le somme assicurate:

Obbligatoria Sovraobbligatoria

l Rendita d'incapacità di guadagno LPP

al 01.01.2002 adeguata al rincaro CHF 1'383.00 CHF 2'164.00

l Rendita vitalizia al 01.10.2002 LPP CHF 1'585.00 CHF 93.00

Spiacenti di non potere accedere alla vostra richiesta, porgiamo i nostri più distinti saluti." (Doc. _)

L'__________ ha in seguito ribadito la propria presa di posizione con un'ulteriore lettera datata 24 giugno 2003 (doc. _).

1.5. Con petizione 14 agosto 2003 al TCA nei confronti della __________ __________ i, richiamandosi alla sentenza del Tribunale Federale del 24 luglio 2001 ha postulato in sostanza che anche dopo il 1. ottobre 2002 le venga versata una rendita di importo equivalente alla rendita d'invalidità versatale in precedenza (di fr. 878.00 trimestrali) (I).

1.6. Con risposta 25 settembre 2003 la convenuta, rappresentata dall'avv. __________, ha postulato la reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, quanto segue:

" 1. L'attrice, nata il __________ 1940, era beneficiaria di una rendita d'invalidità fino al 30 settembre 2002. Conformemente agli art. 6.1.1 e 6.2.2 dei Regolamento applicabile (all. 1), la rendita d'incapacità al guadagno ammontava al 50% del salario ritenuto.

II salario considerato corrisponde al salario coordinato, cioè al salario lordo meno la deduzione di coordinamento in base agli art. 4.1.2 e 3.2 del Regolamento. II salario AVS determinante dell'attrice era di CHF 30'600.-- ed il salario considerato quindi pari a CHF 6'720.-.

Ne consegue che le è stata versata una rendita d'invalidità annuale del 50% del salario considerato, vale a dire CHF 3'360.- e ciò fino al 30 settembre 2002.

  1. Giusta l'art. 6.1.1. lit. B del Regolamento, la rendita d'invalidità "è versata finchè sussiste l'invalidità, non oltre comunque il momento in cui l'AFFILIATO raggiunge l'età termine".

Ciò stante, I'atrice ha quindi diritto ad una rendita di vecchiaia calcolata in base all'art. 6.2.1 del Regolamento a far tempo dal 1 ottobre 2002. II calcolo operato dalla qui convenuta si fonda su un avere di vecchiaia accumulato al. 30 settembre 2002 pari a CHF 23'305.- di cui CHF 22'019.- quale avere di previdenza professionale obbligatoria. Il calcolo operato dalla qui convenuta dà quindi un importo di CHF 1'678.- annuo vale a dire CHF 420.- per trimestre.

Fondandosi sulla DTF 127 V 259, la controparte pretende che la sua rendita di vecchiaia sia almeno pari alla rendita d'invalidità che percepiva in precedenza.

Da notare che le cifre relative al salario considerato e all'avere di vecchiaia non sono contestate.

La pretesa è contestata per i motivi di seguito esposti.

  1. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, la rendita d'invalidità ha un carattere vitalizio, il che fa sì che la rendita di vecchiaia debba essere almeno equivalente alla rendita d'invalidità percepita fino al momento in cui sorge il diritto alla rendita di vecchiaia (DTF 118 V 100). Con la nota sentenza di cui in DTF 127 V 259, il Tribunale federale ha esteso questa giurisprudenza anche al campo della previdenza sovraobbligatoria.

3.1. Questa nuova giurisprudenza federale ha dato adito a pungenti critiche da parte della dottrina, tant'è che sono parecchi i tribunali cantonali che hanno rifiutato di applicarla alle prestazioni sovraobbligatorie.

(…)

3.2. Occorre rammentare che, secondo l'art. 49 cpv. 2 LPP, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza, più ­estesa si applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica, sulla responsabilità, sul controllo, sul fondo di garanzia, sulla vigilanza, sulla sicurezza finanziaria, sul contenzioso e sulle disposizioni penali.

Questo elenco è esaustivo.

Dallo stesso si evince facilmente che l'ammontare e la durata delle prestazioni d'invalidità nell'ambito della previdenza non sono menzionate: ne deve necessariamente conseguire che in base all'art. 49 cpv. 1 LPP vige il principio della libertà contrattuale nello stabilire le prestazioni assicurative, visto come del resto nemmeno le norme sul libero passaggio o il CO contengano norme in proposito.

Come dicono giustamente Moser/Stauffer/Vetter (in AJP/PJA 2001, pag. 1377), ha "Der Gesetzgeber den Vorsorgeeinrichtungen im überobligatorischen Bereich breitesten Gestaltungsfreiraum auf der Grundlage des Vertragsrechts und der allegemeinen vorsorgerechtlichen Prinzipien der Kollektivität, Planmässigkeit und der (relativen) Gleichbehandlung eingeräumt (Art. 49 Abs. 2 BVG; Art. 89bis Abs. 6 ZGB, je e contrario) ".

3.3. La convenuta ritiene che la sentenza cui si appella la controparte non possa affatto essere seguita. In nessun caso infatti questo criticato e contestato giudizio può avere effetto senza alcuna differenziazione per ogni persona che raggiunge l'età del pensionamento essendo al beneficio di una rendita d'invalidità sovraobbligatoria.

Ed in effetti, ancora nella sentenza del 23 marzo 2001 (inc. _), lo stesso Tribunale federale delle assicurazioni, richiamando la sua giurisprudenza, dichiarava che (cons. 2b):

"Vielmehr halten sie' übereinstimmend fest, dass die Invalidenrente bei Erreichen des Rentenalters durch eine Altersrente abgelöst werde, wobei der Besitzstand im Umfang der Höhe der Invalidenrente gewahrt bleibt. Eine solche statutarische Regelung mit der Ablösung der Invalidenrente durch eine Altersrente im Rahmen einer umhüllenden Kasse hält vor Art. 26 Abs. 3 stand, weil die Altersrente mindestens der BVG-Invalidenrente im Zeitpunkt des Eintritts des Versicherten ins Rentenalter entspricht. "

(si veda analogamente anche la DTFA del 14 marzo 2001 (inc. B 69/99).

Alla luce di questa giurisprudenza, non v'è chi non veda come la pretesa della controparte debba essere disattesa.

(…)

3.6. II Tribunale federale aveva tra l'altro argomentato, nella contestata decisione del 2001, che "Divenuto invalido, l'interessato non ha la possibilità di incrementare il proprio avere di vecchiaia, per cui la sua rendita di vecchiaia non può che essere di importo ridotto. "

L'assunto è contestato siccome infondato perché poggia su una interpretazione errata della LPP ed una misconoscenza dei piani di previdenza di parecchie istituzioni di previdenza rispettivamente del loro meccanismo nella determinazione del finanziamento delle prestazioni a rischio.

In effetti, molte istituzioni di previdenza professionale prevedono - spontaneamente e cioè liberamente - una rendita d'invalidità migliore rispetto ai canoni minimi di legge, permettendo così all'assicurato divenuto invalido di ricevere sempre le prestazioni massime previste secondo regolamento (ad es. 40% dell'ultimo guadagno assicurato) indipendentemente dall'effettiva durata di contribuzione durante il (teorico) periodo d'attività.

Anche su questo argomento si è soffermata la dottrina:

(…)

  1. Visto quanto precede, la convenuta non può che ribadire la sua decisione che è conforme alla dominante dottrina e alla giurisprudenza dei tribunali che hanno criticato e disatteso, con fondate quanto corrette motivazioni, l'infelice sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni cui la controparte fa riferimento e che, si spera, costituisca solo un "deragliamento" e non un cambiamento di giurisprudenza. (…)" (III)

1.7. In data 20 ottobre 2003 l'attrice si è riconfermata nelle proprie domande argomentando come segue:

" (…)

Osservazioni:

  1. Dal conteggio delle prestazioni in mio possesso (allegato _ alla petizione del 14.08.2003), la rendita di invalidità spettatemi risulta ammontare a CHF 3'547.-- annui e non ha CHF 3'360.-- come citato al punto 1 nella risposta dell'avv. __________;

  2. Al punto 2 l'avv. __________ fa notare che le cifre relative al salario considerato e all'avere di vecchiaia non sono contestate. Le osservazioni da me esposte qui sopra al punto 1 lasciano presagire che non vi sia chiarezza sul calcolo della rendita d'invalidità. - A questo punto mi chiedo, siamo sicuri che i conteggi allestiti di volta in volta dalla __________ siano corretti?;

  3. Nella premessa al punto 3, l'avv. __________ conferma quanto da me richiesto con la petizione del 14.08.2003;

  4. Secondo l'avv. __________, l'assunto del Tribunale Federale esposto al punto 3.6 è contestato. Da chi di grazia? Dalle grosse compagnie assicurative che oggi sono sulla bocca di tutti per aver ben gestito gli averi di vecchiaia a loro affidati in gestione?

  5. Da ultimo, ma non ultimo per importanza, al punto 4. Egli dichiara "…l'infelice sentenza del Tribunale Federale delle assicurazioni … si spera, costituisca solo un "deragliamento" e non un cambiamento di giurisprudenza." Per quel mi concerne il Tribunale Federale rappresenta l'ultima istanza giudiziaria del nostro Paese, e pertanto le sue decisioni creano giurisprudenza. Che in alcuni casi quest'ultima sia "un amaro boccone da inghiottire" è tutt'altro discorso.

Per questi motivi, richiedo che la mia petizione sia accolta."

Su tale scritto la convenuta ha preso posizione con una lettera del 31 ottobre 2003 del seguente tenore:

" In primo luogo, devo rilevare che in effetti la rendita erogata ammontava a CHF 3'547.00 (cioè CHF 887 x 4) e non a CHF 3'360.00 come indicato nella risposta di causa. In questo l'attrice ha quindi ragione, per cui la somma indicata al punto 1 va corretta così come risulta dal doc. _.

La differenza è dovuta al fatto che la controparte ha beneficiato dell'indicizzazione della rendita, fatto questo che non è desumibile dal doc. _.

Quanto sopra non può però condurre la controparte a ritenere che i conteggi siano errati: l'assunto in questo senso è contestato siccome del tutto infondato. Non v'è infatti motivo alcuno per mettere in dubbio i calcoli effettuati.

Non entro in polemica per quanto concerne le altre asserzioni dall'attrice; ribadisco soltanto che la sentenza del TFA sulla quale si basa la petizione è contestata dalla qui convenuta per le ragioni espresse nella risposta di causa. Ribadisco parimenti che detto giudizio è stato criticato non soltanto dalla dottrina ma che esso non è nemmeno seguito da altri tribunali, a comprova di quanto detto in riassunto nell'allegato responsivo al quale faccio riferimento.

L'__________ si riconferma quindi nelle sue allegazioni e domande."

1.8. Interpellata dal TCA in merito allo scritto del 31 ottobre 2003 della convenuta, il 18 febbraio 2004 __________ ha fatto pervenire uno scritto con il quale ha fornito alcune informazioni e ha precisato di "accettare come valido" l'ammontare della rendita d'invalidità di fr. 887 trimestrali (fr. 3'548 annui).

in diritto

In ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è la continuazione dell'erogazione a __________ della rendita d'invalidità della previdenza professionale da parte della __________ dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento. A far tempo dal 1. ottobre 2002 detto istituto di previdenza ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 420 trimestrali (fr. 1'678 annui), in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 887 trimestrali (fr. 3'548 annui) erogata sino a tale momento (doc. _ e _). L'istituto previdenziale ritiene in sostanza che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria, censurando la più recente giurisprudenza del TFA. Rileva poi che in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta dal 1. ottobre 2002, di fr. 1'678 annui, risulta comunque di importo superiore a quello della rendita d'invalidità, di fr. 1'383 annui, che spetterebbe all'assicurata secondo la LPP (doc. _).

L'attrice, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza (di fr. 3'548 annui), in quanto trattasi di pretesa vitalizia (XV). Si appella in modo particolare alla sentenza resa il 24 luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni (I).

2.3. Secondo il Regolamento dell'__________ relativo al personale della __________, in vigore dal 1. gennaio 1985, la rendita d'invalidità "è versata finchè sussiste l'invalidità, non oltre, comunque, la data in cui l'affilliato raggiunge l'età termine" (art. 6.1.1. lett. B in relazione con l'art. 4.3.1.). L'età termine è fissata dall'art. 4.2. del Regolamento a 65 anni per gli uomini e 62 per le donne. Dal raggiungimento dell'età termine l'assicurato ha diritto a una "rendita vitalizia immediata" di vecchiaia (o al versamento di un capitale pensione) in virtù dell'art. 6.1.1. del regolamento (cfr. anche l'art. 6.2.1.).

Vale quindi il principio secondo cui al raggiungere dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità si estingue e viene sostitutita da una rendita di vecchiaia.

2.4. In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

In una pronunzia del 24 luglio 2001 l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

2.5. Come rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.

L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.

La pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità.

Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.

In linea generale invece - argomenta ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.

La dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza. Evidenti sarebbero inoltre gli svantaggi per gli assicurati attivi e i loro aventi diritto i quali si vedrebbero imporre contributi supplementari destinati a coprire gli importanti deficit tecnici che ne deriverebbero. Siffatta conseguenza costituirebbe una crassa disparità di trattamento rispetto agli assicurati invalidi (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 2001, pag. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, pag. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, pag. 11; Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001, "in: SZS 2002 pag. 159 seg.; Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht", in: SZS 2002 pag. 168; Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel ab", in: plädoyer 2002 pag. 3; si veda anche Schneider, "ATF 127 V 259: La fin du système de la biprimauté des prestations dans la prévoyance professionnelle", in: SZS 2002 pag. 201segg; Kahil-Wolff, Pacifico, in: AJP 2003 pag. 841segg.).

Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.

Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. le STCA non pubblicate del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________; del 3 maggio 2002 nella causa O., __________0; del 25 novembre 2002 nella causa S., __________; tutte cresciute in giudicato).

2.6. Nella fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità, parte sovraobbligatoria inclusa, versatale sino a quel momento, pari a fr. 3'548 annui (doc. _).

2.7. A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione convenuta. In effetti, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla recente sentenza del TFA dalla dottrina (consid. 2.5), le quali tuttavia, per i motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare la giurisprudenza federale.

L'esito della presente vertenza non può evidentemente nemmeno essere modificato dalla circostanza che il Tribunale delle assicurazioni del Canton __________ abbia statuito diversamente con il giudizio del 10 aprile 2003 prodotto agli atti dalla convenuta (doc. _).

2.8. La petizione merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. ottobre 2002 a __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a quello della rendita d'invalidità versatale in precedenza.

2.9. Per quel che riguarda l'addebito di tasse e spese relative alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell'art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ L’ __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 3'548 annui a far tempo dal 1. ottobre 2002.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il segretario

Raffaele Guffi Fabio Zocchetti

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