Raccomandata
Incarto n. 34.2003.15
BS/sc
Lugano 13 maggio 2004
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
vista la petizione del 21 febbraio 2003 promossa da
rappr. da: __________
contro
in materia di previdenza professionale
ritenuto, in fatto
1.1. Con scritto 17 gennaio 2003 la Cassa pensioni dei __________ (in seguito: Cassa) ha comunicato a __________, ex funzionario __________, quanto segue:
" Su ordine dell'Ufficio esecuzione di __________o, la sua pensione è oggetto di un pignoramento mensile di fr. 648.00.
L'Ufficio esecuzione, quando stabilisce l'ammontare del pignoramento, tiene conto del minimo vitale che deve essere garantito. Le altre prestazioni che eccedono il minimo vitale devono essere riversate integralmente all'ufficio esecuzione. La tredicesima mensilità rientra in queste prestazioni.
La informiamo che per un disguido, la Sezione delle Finanze le ha invece versato la tredicesima mensilità 2002 di fr. 3'714.00, per cui dobbiamo procedere al relativo recupero.
Le comunichiamo quindi che l'importo di fr. 3'714.00 sarà recuperato sulle pensioni di febbraio, marzo e aprile 2003 per un importo di fr. 1'238.00 mensili." (Doc. _)
In data 11 febbraio 2003 l’Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di __________ ha notificato alla Cassa un ulteriore pignoramento della rendita d’invalidità LPP di __________ per un importo di
fr. 4'190 (doc. _).
Il 14 febbraio 2003 la Cassa, facendo presente che la rendita pignorata ammonta a fr. 4'085 e di dover recuperare nel periodo 1° febbraio – 30 aprile 2003, tramite rate mensili di fr. 1'238.—cadauna, la tredicesima mensilità di pensione ex art. 17 CP del 2002 (fr. 3'714.--) erroneamente versata all’assicurato, ha proposto all’UEF di __________ di limitare fino al mese di aprile il pignoramento a fr. 2'847 (4'085 – 1'238) (doc. _).
In risposta, con lettera 18 febbraio 2003 l’UEF ha respinto il piano di recupero della Cassa in quanto non si tratta di un credito privilegiato, confermando quindi l’ordine di pignoramento di fr. 4'085 al mese (doc. _).
1.2. Con petizione 21 febbraio 2003 __________, rappresentato dall’avv. __________, ha chiesto al TCA l’annullamento della “decisione” 17 gennaio 2003 con cui la Cassa ha disposto la compensazione della rendita con l’asserito credito di restituzione della tredicesima mensilità di pensione erroneamente versata dallo __________.
Egli ha inoltre chiesto l’annullamento in via provvisionale delle "decisioni" di trattenuta di salario (pensione e rendita AI) e di riversamento all'UEF di __________ e l’immediata conseguente erogazione integrale della rendita pensionistica e di quella AI, essendo le stesse necessarie alla parziale copertura delle esigenze vitali minime sue e della sua famiglia.
Parallelamente alla procedura in oggetto, __________ ha inoltrato alla Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello, quale autorità di vigilanza (CEF), un ricorso contro i succitati ordini di pignoramento per contestare il calcolo del minimo d’esistenza eseguito dall’UEF di __________, chiedendone l’annullamento. Anche in quella sede egli ha postulato l’emanazione di provvedimenti cautelari.
L’assicurato ha altresì postulato di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.3. Con presa di posizione 7 marzo 2003 alla succitata richiesta cautelare, la Cassa, premettendo di rispondere unicamente per quel che concerne gli aspetti legati alle prestazioni previdenziali, ha fatto presente di aver sospeso, a partire dal 1° marzo 2003, il recupero rateale della tredicesima di fr. 3'714.-- a seguito del rifiuto dell’UEF di dar seguito all’ordine di pignoramento in misura parziale che avrebbe permesso di recuperare sino al 30 aprile 2003, la tredicesima mensilità erroneamente versata a __________, dichiarando inoltre di rimettersi al giudizio di questo TCA per quanto riguarda l’adozione di eventuali provvedimenti cautelari (IV).
1.4. Con decreto 17 marzo 2003 il Vicepresidente del TCA ha respinto la domanda di provvedimenti cautelari, non esistendo al momento sufficienti elementi per stabilire in modo chiaro l’esito della vertenza.
Contestualmente questa Corte ha ordinato la sospensione della procedura in attesa dell’esito del procedimento pendente presso la CEF, condizione indispensabile per accertare se a seguito della trattenuta di fr. 1'238 le risorse di __________ scendano al di sotto del minimo vitale. Lo scrivente Tribunale ha inoltre rilevato che, pur senza beneficiare della somma trattenuta dalla Cassa, l'attore dispone, secondo il (contestato) calcolo effettuato dall'UEF di __________, del minimo vitale, la cui quantificazione potrà se del caso venire modificata a favore dell'attore a dipendenza dell'esito della procedura ricorsuale di competenza della CEF (VI).
1.5. Con scritto 11 novembre 2003 __________ ha chiesto il ripristino della procedura, allegando le sentenze cantonali e federali relative alla vertenza di diritto esecutivo (IX).
Di conseguenza, con decreto 13 novembre 2003 questo TCA ha disposto la riattivazione della causa, intimando alla Cassa un termine per presentare la risposta di causa (X).
1.6. Il 19 novembre 2003 __________ ha fatto presente che la sua ex moglie ha chiesto la trattenuta dalla pensione di fr. 2'100.— mensili per contributi alimentari, rilevando che tale circostanza comporterà la completa perdita della prestazione previdenziale (XI).
1.7. Con risposta di causa 7 gennaio 2004 la Cassa, dopo aver spiegato di aver già “compensato” fr. 1'238.-, ha quindi postulato le seguenti:
" (…)
Conclusioni
Il Comitato ribadisce che la richiesta di compensazione sulla pensione mensile delle prestazioni non dovute, avanzata dall'Amministrazione della Cassa pensioni dei __________ per conto dello __________ è legittima e meritevole di tutela.
A nostro parere l'Amministrazione della Cassa pensioni deve essere autorizzata a ricuperare l'importo residuo scoperto di fr. 2'476.00, con riduzione proporzionale dell'importo pignorato dall'Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________.
Per le motivazioni che precedono si chiede a codesto lodevole Tribunale di voler giudicare:
La petizione del 21 febbraio 2003 del sig. __________ rappresentato dall'avv. __________ è respinta.
La richiesta di compensare l'importo di fr. 2'476.00 mensilmente in due rate di fr. 1'238.80 sulla pensione del signor __________, è ammessa ed è prioritaria sulla richiesta della signora __________ e sull'ordine di pignoramento dell'Ufficio esecuzione e fallimento di __________." (Doc. _)
1.8. In data 23 gennaio 2004 __________ ha replicato contestando nuovamente la compensazione decisa dalla convenuta. Egli ha altresì allegato copia di un altro ricorso, datato 23 gennaio 2004, alla CEF contro i verbali di pignoramento 14 gennaio e 21 gennaio 2004 (XVIII).
Su richiesta del TCA, il 4 febbraio 2004 la Cassa ha presentato una duplica (XX).
Infine, il 9 febbraio 2004 l’attore ha rilevato “ che la richiesta di trattenuta a favore della signora __________ è da considerarsi revocata” (XXII).
1.9. Con scritto 14 aprile 2004 lo scrivente Tribunale ha chiesto alla convenuta alcuni chiarimenti in merito al versamento della tredicesima mensilità di pensione, ricevendo risposta il 22 aprile 2004 (XXVI).
Infine, il TCA ha richiamato d’ufficio dalla CEF la sentenza relativa al ricorso 23 gennaio 2004 dell’assicurato.
Le parti hanno poi preso posizione in merito ai succitati accertamenti ( XXX e XXXI).
in diritto
In ordine
2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 della Legge cantonale di applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999).
Oggetto del contendere è la compensazione da parte della Cassa della rendita d’invalidità del secondo pilastro con l’asserito credito di restituzione della tredicesima mensilità di pensione (2002) versata in eccesso dallo __________ (Sezione delle finanze) all'attore.
Trattandosi quindi di una controversia in materia previdenziale che vede opposto un istituto di previdenza ad un avente diritto, è data la competenza, ai sensi dell’art. 73 LPP, dello scrivente Tribunale (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2 con riferimenti).
2.2. L'esame giudiziale da parte di questo TCA dovendo essere circoscritto agli aspetti pensionistici che interessano l'operato della Cassa, la questione relativa all'asserita ulteriore trattenuta della rendita AI di spettanza dell'attore non è suscettibile di essere esaminata in questa sede da parte della scrivente Corte, tale questione non rientrando nella sfera di competenza della Cassa - e non essendo dunque oggetto della querelata risoluzione - ritenuto che l'interessato non risulta per il resto aver al riguardo introdotto una procedura ricorsuale nei confronti del competente Ufficio AI ai sensi degli artt. 56 e segg. LPGA.
2.3. Parimenti questo TCA non può determinarsi, così come chiesto dalla convenuta nella risposta di causa 7 gennaio 2004, sulla priorità della compensazione di fr. 2'476.— rispetto agli ordini di pignoramento di pensione emessi l’11 febbraio 2003 e 14 gennaio 2004 dall'UEF di __________ per fr. 4'190 (doc. _), rispettivamente fr. 2'465.— (XVIII/2).
Nella risposta di causa la convenuta, infatti, dopo aver spiegato di aver versato, in ossequio ad un ordine di pignoramento, la tredicesima mensilità di pensione 2002 all’UEF di __________ (fr. 3'714.--) e che ciononostante la Sezione delle finanze ha erroneamente erogato il medesimo importo anche all’attore (pag. 2), ha precisato, come detto, che dei fr. 3'714.— versati a torto a __________, essa ha sinora recuperato, tramite compensazione, unicamente fr. 1'238.— (pag. 3 in fine) e ribadito quindi la legittimità di poter compensare anche il restante importo di fr. 2'476.—, in deroga agli ordini di pignoramento emessi nel frattempo dall’UEF di __________. Va del resto ricordato che con scritto 18 febbraio 2003 l’UEF di __________ ha rifiutato il piano di recupero proposto dall’Amministrazione della Cassa, a scapito dell’ordine di pignoramento, “in quanto trattasi di un credito non privilegiato” (IV/4) e che contro tale operato la convenuta non risulta comunque aver presentato alcun ricorso alla competente autorità di vigilanza.
2.4. Con la petizione in esame l'attore ha anche chiesto l’annullamento dell’ordine di pignoramento 11 febbraio 2003 emesso dall’UEF relativo alla trattenuta di fr. 4'190.— dalla rendita pensionistica (doc. _).
La questione sollevata ricade nell’ambito del diritto esecutivo e quindi esula dalla competenza decisionale di questa Corte (cfr. consid. 2.1), motivo per cui anche su questo punto la petizione è irricevibile.
2.5. In replica __________ ha postulato che questo Tribunale adotti tutte le misure necessarie per salvaguardare la sua vita e quella dei suoi famigliari previsti dalla Legge federale sull’inchiesta mascherata del 20 giugno 2003 che dovrebbe entrare prossimamente in vigore (cfr. XVIII), misure che tuttavia esulano dalla competenza di questa Corte, chiamata a derimere controversie nell’ambito delle assicurazioni sociali.
Rimane pertanto da verificare se la compensazione operata dalla cassa può essere confermata o meno.
Nel merito
2.6. Secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto,in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile, in via analogica, anche al diritto amministrativo, rispettivamente al diritto delle assicurazioni sociali (Pratique VSI 1994 pag. 217 consid. 3).
Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (DTF 128 V 228 consid. 3a con riferimenti, 110 V 185 consid. 2; cfr. anche DTF 114 V 33).
La LPP prevede una norma specifica in materia di compensazione, secondo cui il diritto alle prestazioni (rendita di invalidità, di vecchiaia, per i superstiti e prestazione di libero passaggio) può essere compensato con crediti che il datore di lavoro ha ceduto all’istituto di previdenza soltanto se questi si riferiscono a contributi, che non sono mai stati dedotti dal salario (art. 39 cpv. 2 LPP; DTF 126 V 315). L’art. 21 cpv. 2 Legge cantonale sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (Lcpd) è del medesimo tenore.
Come nel diritto privato, anche nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi soggetti giuridici, ossia deve sussisterci una reciproca identità tra debitore e creditore (“gegenseitige Identität von Gläubiger und Schuldner”); la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (Imhof/Rhinow, Verwaltungs-rechtsprechung, 6.a edizione, volume 1, pag. 196/7; DTF 128 V 224 consid. 3b; cfr. anche STFA non pubblicata 21 novembre 2002 nella causa L consid. 4.1, B 78/00). Applicando questi principi, in una recente sentenza non pubblicata il TFA ha fatto presente che (sottolineatura del redattore):
" Né la prestazione di libero passaggio, come ha osservato la Corte cantonale, poteva, per considerazioni di esigibilità della pretesa e per mancanza di reciprocità dei crediti, essere validamente compensata dalla Fondazione opponente con un credito da essa vantato nei confronti dell'allora datore di lavoro per contributi non pagati." (STFA 15 ottobre 2003 nella causa S, consid. 5.2, B 27/01 e B 30/1).
Tuttavia, affinché un istituto di previdenza possa operare una compensazione di prestazioni assicurative con crediti vantati nei confronti di un assicurato, è necessario che per effetto di detta compensazione non venga intaccato il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo (DTF 128 V 54 consid. 4, 115 V 343 consid. 2c, 111 V 103; RAMI 1991 N. U 268 pag. 39; SZS 2000 pag. 548; STFA non pubbl. del 17 settembre 1991, consid. 5c; sulla compensazione quale principio giuridico ammesso nel diritto delle assicurazioni sociali cfr. DTF 119 V 39, 111 Ib 158 consid. 3; Rüedi, Allgemeine Rechtsgrundsätze des Sozial-versicherungsprozesses, in: FS Koller, Bern/Stuttgard/Wien 1993, pag. 454; sulla restituzione di prestazioni indebitamente percepite quale principio valido anche nel settore della previdenza professionale cfr. in particolare RDAT 1998-II pag. 223 e segg.; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: ZBJV 1995 pag. 496-497).
2.7. Nella fattispecie in esame, solo con la risposta di causa 7 gennaio 2004 l’Amministrazione della Cassa, ente erogante la rendita da compensare, ha fatto presente che “ in accordo con la Sezione finanze si è quindi assunta per conto dello __________, l’onere di procedere alla compensazione dell’importo versato erroneamente” (cfr. risposta pag. 3), precisando inoltre che “ dall’errato pagamento effettuato dalla Sezione finanze all’assicurato la Cassa pensioni dei __________ non ha avuto alcun pregiudizio” (cfr. risposta pag. 2).
Con scritto 14 aprile 2004 questo Tribunale ha chiesto alla convenuta delle precisazioni in merito, formulando le seguenti domande.
"1. Sulla base di quale accordo la Sezione finanze dello __________ ha versato all'attore la tredicesima mensilità di pensione 2002, visto che si tratta di una prestazione del secondo pilastro e non di salario?
Questa è la risposta, datata 22 aprile 2004, fornita dalla Cassa:
" Con riferimento al vostro scritto del 14 aprile 2004, vi comunichiamo che – nell'ambito dei rapporti interni con lo __________– la Cassa pensioni dispone presso la Sezione Finanze di un conto corrente (art. 29 Rcpd).
Su questo conto vengono accreditati i contributi mensili, più altre entrate, come pure vengono addebitate le pensioni mensili ed altre uscite.
Su ordine dell'Amministrazione della Cassa, la Sezione finanze esegue il pagamento mensile delle pensioni e procede ad addebitare alla Cassa il relativo importo sul conto corrente.
Nella fattispecie su richiesta dell'Amministrazione della Cassa pensioni, la Sezione finanze ha riversato all'Ufficio esecuzioni la tredicesima mensilità 2002 del signor __________.
Successivamente ha eseguito erroneamente una seconda volta il versamento di pari importo, direttamente all'assicurato mediante assegno da incassare presso l'Ufficio postale.
Questo secondo pagamento è stato addebitato sul conto dello __________.
Per queste motivazioni vi confermiamo che la Cassa non ha alcun pregiudizio derivante da questo errore nell'esecuzione del pagamento." (Doc. _)
Alla luce delle considerazioni che precedono, a mente di questa Corte – indipendentemente dal quesito a sapere se e in virtù di quale norma giuridica possa di principio essere ammesso il diritto di un istituto di previdenza alla restituzione di prestazioni LPP indebitamente versate (in argomento cfr. DTF 128 V 50; SJ 2003 329 ss.) - le premesse giustificanti una compensazione non appaiono in casu adempiute poiché, da un lato - come espressamente dichiarato dalla convenuta - a seguito dell’errato pagamento da parte della Sezione delle finanze la Cassa non ha subito alcun pregiudizio (e quindi essa non ha nei confronti dell’assicurato alcun credito da compensare), dall’altro, per poter validamente procedere alla compensazione, prestazione e controprestazione devono sussistere, come visto, tra i medesimi soggetti giuridici, presupposto che in concreto non risulta adempiuto (cfr. consid. 2.5).
Va del resto precisato che il riferimento alla sentenza inedita del 5 maggio 2000 di questo Tribunale nella causa M.M (inc. __________) fatto dalla convenuta (cfr. risposta di causa, pag. 3), non è pertinente e non giustifica la contestata compensazione. In quel caso si trattava di compensare parte della rendita LPP dovuta ad un assicurato con il credito vantato dalla Cassa pensioni dello __________ nei confronti della medesima persona, risultante dalla restituzione di prestazioni previdenziali indebitamente percepite a seguito di una sovrassicurazione (cfr. STCA 5 maggio 2000, consid. 2.18). In quella fattispecie e diversamente dal caso in esame, oltre a sussistere un valido titolo di credito da compensare, vi era dunque reciprocità tra creditore e debitore.
2.8. La compensazione in oggetto non potrebbe in ogni caso essere confermata anche volendo, per pura ipotesi di lavoro, ammettere l'esistenza di una reciprocità nel senso sopra indicato e ciò per i motivi che seguono.
Dagli atti di causa si evince innanzitutto come la fissazione del fabbisogno minimo ex art. 93 LEF sia stato oggetto di un lungo contenzioso. Con sentenza 7 agosto 2003 la CEF ha corretto il relativo calcolo eseguito dall’UEF nel verbale di pignoramento 11 febbraio 2003 (doc. _), determinando un’eccedenza mensile pignorabile di fr. 2'740.--. La pronunzia cantonale è stata poi confermata con sentenza 21 ottobre 2003 dalla II Corte Civile del Tribunale Federale (IX/4) e con sentenza 27 ottobre 2003 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del TF (IX/4). Accogliendo parzialmente una domanda di revisione, il 22 settembre 2003 la CEF ha leggermente modificato l’eccedenza pignorabile, portandola a fr. 2'465 (IX/2). Infine, mediante un altro ordine di pignoramento 14 gennaio 2004, rettificato il 21 gennaio 2004, l’UEF di __________ ha confermato l’eccedenza pignorabile in fr. 2'465 (XVIII/2,3). Con sentenza 19 aprile 2004 la CEF, in parziale accoglimento del ricorso 23 gennaio 2003, ha leggermente modificato il fabbisogno minimo dell’assicurato fissandolo a fr. 5'230,50, ciò che corrisponde ad un’eccedenza di fr. 2'441,50 (7'672.— di entrate meno fr. 5'230,50 di minimo vitale esecutivo) (XXVIII). La Cassa, quindi, dando seguito ai diversi ordini di pignoramento, ha detratto dalla prestazione previdenziale l’eccedenza mensile.
Orbene, visto che l’intera quota d’eccedenza (fr. 2'441,50) – determinata sulla base del fabbisogno minimo esecutivo - è ed è stata oggetto di pignoramento, a mente del TCA, la convenuta non potrebbe quindi ulteriormente compensare la rendita LPP per recuperare la tredicesima mensilità di pensione 2002 versata in eccesso, altrimenti il minimo esistenziale non verrebbe rispettato, e questo indipendentemente dalla questione circa la non reciprocità dei crediti da porre in compensazione esaminata nel considerando precedente.
2.9. In conclusione, viste le argomentazioni riportate nei considerandi precedenti, la Cassa non può compensare l'asserito credito di restituzione derivante dal versamento di fr. 3'714.- (importo corrispondente alla tredicesima mensilità di pensione) da parte della Sezione delle finanze con le rendite previdenziali di spettanza dell'attore, motivo per cui la somma di fr. 1'238.- sinora effettivamente trattenuta deve essere versata all’assicurato.
Ne consegue l’accoglimento della petizione nel senso sopra indicato.
All’attore, patrocinato da un legale, va di conseguenza riconosciuta un’indennità per ripetibili di fr. 1'000.--, ciò che rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria (cfr. DTF 124 V 309 consid. 6; STFA del 9 aprile 2003 nella causa C., U 164/02 e STFA del 18 agosto 1999 nella causa E.T.).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- La petizione, nella misura in cui ricevibile, è accolta ai sensi dei considerandi.
§ La Cassa pensioni dei dipendenti __________ non è
autorizzata ad operare una compensazione delle rendite di
pensione di spettanza di __________ con il credito di
restituzione della tredicesima mensilità di pensione versata a
quest'ultimo dalla Sezione delle finanze dello __________.
§§ Di conseguenza la Cassa pensioni dei __________ è condannata a versare a __________ la somma di
fr. 1'238.-.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
La Cassa pensioni dei __________ verserà a __________ l'importo di fr. 1'000.-- (IVA inclusa) a titolo di ripetibili, ciò che rende priva di oggetto l’istanza di assistenza giudiziaria.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti