Raccomandata

Incarto n. 34.2002.30

ip/cd

Lugano 28 novembre 2003

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

con redattrice:

Irène Pavone, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 12 giugno 2002 di


contro

Cassa pensioni dei dipendenti __________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nato il __________ 1939, ha svolto attività lucrativa alle dipendenze del comune di __________ dal 1° aprile 1965 (IX 2). Successivamente, a seguito della fusione del comune di __________ con quello di __________ nel 1972 (doc. _), __________ è rimasto impiegato del comune di __________ fino al 31 dicembre 1989 (doc. _).

Ai fini dell’attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, il comune di __________ aveva concluso un’assicurazione di gruppo presso la __________ (doc. _). A seguito della fusione con il comune di __________, gli averi di previdenza dei dipendenti del comune di __________ sono stati trasferiti presso la Cassa Pensioni dei Dipendenti del comune di __________ (doc. _, diventata poi Cassa Pensioni dei Dipendenti __________, di seguito designata __________).


è stato ammesso nella Cassa pensioni a far tempo dal 1° gennaio 1967 (docc. _).

1.2. Con scritto del 29 settembre 1989, __________ ha inoltrato le sue dimissioni dal posto occupato quale Capo sezione presso __________, per iniziare una nuova attività presso il comune di __________.

Il Municipio di __________ ha accettato le sue dimissioni con effetto dal 31 dicembre 1989 (doc. _).


ha inoltre chiesto, con lettera datata 23 ottobre 1989 (doc. _) indirizzata alla Commissione amministratrice della __________:

" di poter continuare a far parte della Cassa Pensioni in qualità di

assicurato, in virtù dell’art. 9 dello Statuto della __________ ”.

1.3. La commissione amministratrice della __________ ha deciso, nella sua seduta del 27 ottobre 1989, di accettare la richiesta formulata da __________, dandogliene comunicazione con lettera del 9 novembre 1989 (doc. _).

Fino all’entrata in vigore del nuovo Statuto nel 1990, la __________ ha provvisoriamente fissato i contributi da versare in CHF 899.20 mensili, corrispondente al 17% dello stipendio assicurato ed al contributo del supplemento temporaneo (doc. _).

Con scritto datato 9 luglio 1990, la __________ ha comunicato a __________ il conteggio definitivo dei contributi dovuti per l’anno 1990: l’importo mensile ammontava a CHF 1'621.— per i mesi da gennaio a novembre e a CHF 1'631.— per il mese di dicembre (doc. _), corrispondente al contributo ordinario pari al 31% dello stipendio assicurato, più il contributo per il supplemento temporaneo.

1.4. In seguito, la __________ ha comunicato al comune di __________ l’importo di libero passaggio al quale __________ avrebbe avuto diritto in caso di uscita dalla __________, nonché l’ammontare del contributo annuo da versare per l’anno 1990, nel caso in cui rimanesse presso lo stesso Istituto di previdenza.

La __________ ha chiesto inoltre di essere informata delle intenzioni di __________ in merito al suo avere di previdenza professionale (docc. _).

Il 24 settembre 1990, il Municipio di __________ ha comunicato a __________ che:

" il Municipio, preso atto della sua lettera del 19 settembre u.s., ha

accettato il suo desiderio di restare membro individuale della Cassa pensioni __________.

Il nostro Comune verserà l’importo trattenuto al dipendente e la quote parte a carico del datore di lavoro direttamente alla citata Cassa.

(…).”

La __________ ha preso atto della scelta fatta dal signor __________, confermando con lettera del 12 ottobre 1990 al Municipio di __________ che:

" (…)

Come da desiderio del signor __________, lo stipendio assicurato verrà adeguato annualmente all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________ ”.

Lo stipendio è stato aggiornato al carovita per l’anno 1989 (3%, doc. _), ciò che ha implicato una correzione del conteggio dei contributi relativi all’anno 1990, ammontanti definitivamente a CHF 20'423.— (doc. _).

1.5. Negli anni successivi, e ciò fino al 1995, la __________ ha regolarmente comunicato a __________ l’adeguamento annuo dello stipendio assicurato, nonché il conteggio dei contributi annui corrispondenti (docc. _ per l’anno 1992, _ per l’anno 1993, _ per l’anno 1994 e _ per l’anno 1995).

1.6. Nel 1993, __________ ha chiesto alla __________ di adeguare il suo stipendio assicurato del 6%, corrispondente alla percentuale di rincaro concessa dal comune di __________ per l’anno in questione (doc. _).

La Cassa, con lettera del 30 aprile 1993, ha rifiutato l’adeguamento chiesto, motivando come segue (doc. _):

" (…)

le comunichiamo che in base all’art. 10 dello statuto, il massimo dell’adeguamento deve corrispondere all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del comune di __________ che finora è stato fissato nella misura del 2.06% e che prossimamente verrà ulteriormente definito.(…)”.

Con scritto 15 febbraio 1994, __________ ha formulato le seguenti rivendicazioni:

" dal conteggio dei contributi allegato alla vostra lettera del 27 gennaio

ns., rilevo che il mio stipendio assicurato per il 1994 è stato aggiornato del 1,75%.

Come ebbi modo di notificarvi già l'anno scorso con lettera del 24.3.93, questo sistema impiegato mi penalizza in maniera pesante, in quanto il rincaro concesso dal mio datore di lavoro (che è poi un Comune come __________), è ben differente da quello adottato per i vostri affiliati.

Anche se in consonanza con l'art. 10 dello Statuto, non vedo il motivo di questa penalizzazione, visto che i contributi si pagano proporzionalmente allo stipendio dichiarato. E se per caso la situazione si presentasse all'inverso come vi comportereste?

Per una maggiore chiarezza, nel 1993 al posto del 6%, mi è stato concesso il 2,06 e nel 1994 al 4% avete applicato il 1,75%, con un totale in meno effettivo del 6,19%.

Inoltre faccio notare che negli anni indietro, non mi è stato contabilizzato il regolare scatto di anzianità che secondo l'art. 30 del ROD del Comune di __________, ammonta al 2% annuo.

Infatti dal conteggio effettuato dalla Cassa comunale di __________ in data 17.1.94, si rileva che il mio stipendio effettivo è superiore del 16,7% allo stipendio base da voi adottato.

Penso che sia giunto il momento di regolarizzare la mia posizione, per cui come già verbalmente concordato con il vostro Amministratore sig. __________, chiedo che mi venga:

  1. aggiornato lo stipendio del 8% corrispondente agli scatti annuali

del 2% a partire dal 1991;

  1. sottoposta una proposta di adeguamento dello stipendio, per le

differenze del carovita di questi ultimi 2 anni pari al 6,19%, con

possibilità di dilazione." (cfr. doc. _)

La __________ ha successivamente sottoposto per osservazioni a __________, nella sua qualità di attuario, la richiesta formulata dall’assicurato (doc. _).

Con rapporto del 18 marzo 1994 (doc. _), l’attuario ha preso posizione come segue:

" Secondo lo statuto del 1976, lo stipendio dell'assicurato esterno

rimaneva costante. Con lo statuto del 1984 l'assicurato esterno doveva dimostrare di non avere la possibilità di assicurarsi presso un altro fondo; inoltre era previsto il trasferimento al nuovo fondo appena dovesse assicurarsi altrove; per quanto concerne lo stipendio assicurato poteva chiedere l'adeguamento all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune pagando l'intera riserva matematica, come pure la quota relativa alla garanzia d'interesse.

Con lo statuto attuale del 1990, la richiesta di non poter assicurarsi altrove non è più domandata come pure il passaggio ad un nuovo fondo non è più citato. Per contro le condizioni finanziarie sono identiche: pagamento globale dei contributi, possibilità di chiedere l'adeguamento del salario assicurato all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________ pagando l'intera riserva matematica.

Il finanziamento degli aumenti di stipendio compresi nel rincaro normale è coperto dai contributi ordinari nello statuto 1990 mentre che secondo lo statuto 1984 un versamento specifico unico era richiesto. Perciò il versamento della riserva matematica per aumenti di stipendio previsto dallo statuto 1990 è da intendere dovuto per la parte dell'aumento che supera il rincaro base stabilito per i dipendenti del Comune di __________.

Il pagamento di un conguaglio riserva per aumenti di stipendio eccedenti la norma di base è giustificato dalla costatazione seguente:

un aumento straordinario in particolare ad un anno del pensionamento per limite di età non può essere finanziato dal versamento di un contributo (31 % dell'aumento) dovuto per un solo anno, allorché la prestazione corrispondente della Cassa consiste nel versamento di una rendita (65 % dell'aumento) dovuta non solo per un anno ma vita natural durante.

A più o meno lunga distanza di tempo dal pensionamento le conseguenze sono meno spettacolari che all'atto del pensionamento o un anno prima ma giustificano il pagamento di una riserva commisurata alla prestazione supplementare derivante dell'aumento eccedentario.

Per l'assicurato esterno __________ al 1 gennaio 1994 (età 54 1/4) la riserva da pagare per ogni Fr. 10'000 di stipendio assicurato che supera la quota d'aumento stabilita per i dipendenti del Comune di __________ ammonta a Fr. 78'648.--.

Il risultato tiene conto dell'età di pensionamento per limite d'età di 62 anni e del versamento di una rendita del 65 % dello stipendio assicurato, rendita che verrà adattata al rincaro applicabile ai pensionati della Cassa pensioni.

Il versamento del conguaglio riserva dà diritto, al prossimo aumento, all'applicazione del tasso di rincaro base all'ultimo stipendio assicurato. In caso di sorpasso un nuovo conguaglio sarà da versare. Questo per precisare che un calcolo esatto è da fare ogni anno successivo e non globalmente.

Comunque l'importo citato per il 1.1.1994 permette di giudicare del costo e dovrebbe permettere al Sig. __________ di decidere se procedere ad un versamento per adattamento, se mantenere lo stipendio limitato al rincaro previsto oppure se procedere ad un trasferimento alla fondazione del datore di lavoro.

E' da notare che con l'avvicinarsi dell'età di pensionamento di 62 anni, il conguaglio cresce di anno in anno." (cfr. doc. _)

Con scritto 24 marzo 1994 (doc. _), la __________ ha informato __________ delle condizioni da adempiere per assicurare il suo salario complessivo, trasmettendogli il rapporto allestito da __________ per conoscenza.

Malgrado diversi solleciti scritti e telefonici durante l’anno 1994 (docc. _), __________ non ha comunicato alla Cassa una sua decisione in merito.

1.7. A seguito di una lunga assenza dal lavoro dovuta a malattia, __________ ha chiesto di essere posto al beneficio di una rendita d’invalidità, la quale è stata concessa dall’Ufficio AI a far tempo dal 1° marzo 1995 (grado di invalidità di 80%, docc. _).

La __________ ha, da parte sua, concesso a __________ una rendita d’invalidità dal 1° aprile 1995, ammontante a CHF 4'133.30 mensili (doc. _).

1.8. Con scritto 18 marzo 2002 (doc. _), __________ ha formulato le seguenti rivendicazioni nei confronti della __________:

" (…)

inoltro formale richiesta per un riesame della mia posizione, chiedendo nel contempo di:

  1. Aggiornare l'attuale stipendio assicurato del 2% annuo dal 91 al 95, corrispondente agli scatti annuali di anzianità ricevuti a __________ e mai tenuti in considerazione, mettendomi nella pari situazione dei dipendenti del Comune di __________, ai quali gli scatti annuali venivano compresi nei contributi annuali del 31 %;

  2. La possibilità di assicurare la differenza del carovita tra i due Comuni, tenuto conto anche della nuova situazione che percependo l'assegno di invalidità, non mi viene versato il supplemento temporaneo." (cfr. doc. _)

Con scritti 12 aprile e 29 maggio 2002 (docc. _), la __________ ha ribadito che:

" La sua richiesta del 23 ottobre 1989 di poter rimanere assicurato

presso la Cassa pensioni dei dipendenti della __________, era infatti intesa secondo l’art. 9 dello statuto, dobbiamo pertanto confermare che la sua pratica è stata trattata conformemente alle disposizioni statutarie”.

1.9. Con petizione 12 giugno 2002 al TCA nei confronti della Cassa Pensione dei dipendenti della __________, __________ ha chiesto l’adeguamento della rendita.

A motivazione della propria pretesa ha fatto valere in sostanza gli argomenti già sviluppati nella corrispondenza precedente, ossia:

" I FATTI

Dal 1965 al 1989, dipendente del Comune di __________, nel 1990 dimissionario con la funzione di Caposezione e passato al Comune di __________ pur restando affiliato alla Cassa pensioni di __________ (All. _). In quel momento, per il conteggio dei contributi veniva applicata l’aliquota del 17% sul salario assicurato pari a fr. 899,20 mensili ed il contributo di supplemento temporaneo.

Successivamente vi venivano intimate le nuove condizioni, che prevedevano una aliquota dei contributi del 31% pari a fr. 1621.- mensili compreso il supplemento temporaneo. Con questa nuova disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto integralmente dai contributi ordinari.

Di questa situazione ne veniva data comunicazione al Comune di __________, dopo gli accordi intervenuti tra i due Enti il 23 agosto 1990 (All. _),

Da allora fino al momento del pensionamento per invalidità,

(1 aprile 1995) il mio stipendio assicurato è rimasto invariato, fatta eccezione del carovita pari a quello riconosciuto a __________ e non l'effettivo percepito a __________, fissandosi definitivamente a fr. 98'123,75 ben differente dal mio ultimo stipendio assommante a

fr.116'376.

La differenza di fr. 18'253 si fonda oltre che su un diverso carovita applicato dai due Comuni, ma anche e soprattutto sul mancato calcolo degli scatti annuali del 2% previsti dall'art. 30 del ROD di __________, ( All. _ ) oggetto della presente petizione

IN DIRITTO

L'art. 4 dello Statuto del 1990 (uguale a quello del 1984 ) recita al capitolo Membri della __________ "Potranno essere ammessi dipendenti di istituti di diritto pubblico o privato vicini al Comune come dipendenti di altri Comuni..... se.....ne ....facesse domanda scritta. Per queste ammissioni verrà stipulata una convenzione.. "( All. _) Pertanto sia la proposta della __________ in data 23 e 22 agosto 1990 (All. _) , sia la convenzione con il Comune di __________, concordata con lettera del 12 ottobre 1990 (All. _ ), sono state pattuite con questo spirito. Non solo ma nella precedente lettera del 12 ottobre si precisa: "Come desiderio del signor __________, lo stipendio assicurato verrà adeguato annualmente all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________." E nulla più! Di condizioni particolari sulla mia posizione giuridica all'interno della Cassa non se ne accenna minimamente, neanche lo Statuto viene richiamato, se non solo per disciplinare i pagamenti. Invocare solo adesso le condizioni dell'art. 9, è quantomeno tardivo oltre che pretestuoso, per cui mi ritengo a giusta ragione di invocare un vizio di forma. Non è colpa mia se questo documento fa difetto di chiarezza dall'inizio. La mia buona fede alla quale mi appello, è intangibile.

Ne consegue che nei miei confronti, devono essere applicati gli stessi trattamenti dei dipendenti del Comune di __________ ed in via subordinata degli affiliati degli altri Enti pubblici aderenti alla Cassa quali ad es. il Consorzio __________, ecc.

Pertanto la richiesta di adeguare il mio stipendio assicurato del 2% annuo dal 91 al 31 marzo 95, corrispondente agli aumenti annui di cui all’art. 30 del ROD del Comune di __________, (All. _) deve essere accettata ed i relativi contributi compresi nella nuova aliquota del 31%. Il tal caso sarà mia premura versare retroattivamente la differenza dei contributi sull’aumento richiesto, in misura del 31% del 2% annuo. Se ciò non fosse, esisterebbe un ulteriore motivo per invocare una disparità di trattamento nell’applicazione dell’art. 9, tra gli aumenti di carovita recepiti alle stesse condizioni dei dipendenti di __________ e gli aumenti degli scatti annuali richiesti sui quali viene fatta eccezione. (All. _)" (cfr. doc. _)

1.10. Con risposta 30 agosto 2002, la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha postulato la reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, dopo aver riassunto il contenuto delle disposizioni statutarie topiche e i passi intrapresi dalla Cassa a seguito della richiesta di adeguamento formulata dall’attore, quanto segue:

" (…)

All'assicurato è stata dunque data la facoltà di decidere se:

• procedere ad un versamento per adeguamento del suo stipendio

assicurato agli aumenti previsti dal Comune di __________,

• mantenere lo stipendio assicurato con gli adeguamenti al rincaro concessi dal Comune di __________,

• trasferire il proprio capitale di previdenza al fondo pensione del suo

datore di lavoro.

Egli non ha più comunicato nulla alla __________ malgrado solleciti scritti e telefonici, dai quali risultava chiaramente che l'adeguamento del suo stipendio assicurato poteva avvenire soltanto con il pagamento da parte sua della riserva matematica secondo le cifre indicate al punto 4.

Probabilmente il signor __________ non ha deciso di adeguare il suo stipendio assicurato ritenendo troppo onerosa la copertura della riserva matematica.

Le ragioni del suo silenzio fino ad oggi sono comunque ininfluenti per la __________ che, in buona fede, doveva e poteva ritenere che egli avesse rinunciato a procedere al versamento della riserva matematica, accettando la situazione vigente." (cfr. doc. _)

1.11. Con replica 6 settembre 2002, l’attore si è sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni.

Asserisce inoltre che la data della sua ammissione presso la __________ risalirebbe al 1° aprile 1965 e non al 1° gennaio 1967, considerato che gli erano stati dedotti dallo stipendio contributi destinati alla Cassa pensione sin dall’inizio della sua attività (docc. _).

Contesta inoltre di non aver mai dato seguito ai solleciti scritti e telefonici della Cassa, avendo egli scritto in data 8 giugno 1994 al signor __________ (doc. _).

1.12. Con duplica 20 settembre 2002, la __________ si è riconfermata nelle proprie posizioni e ha ribadito, sulla base dei documenti trasmessi dal comune di __________, che la data d’ammissione dell’attore era il 1° gennaio 1967.

1.13. Il TCA ha in seguito fissato ad ogni parte un termine per presentare osservazioni in merito alle allegazioni di parte avversa. L’attore si è riconfermato nelle proprie posizioni con scritti datati 6 ottobre 2002 e 31 ottobre 2002 , come pure la convenuta con lettere del 18 ottobre 2002 e 18 novembre 2002.

1.14. Su richiesta scritta del TCA (doc. _), la cassa pensione dei dipendenti __________ ha versato agli atti un esemplare dello Statuto della cassa pensione dei dipendenti della __________, nella sua versione valida dal 1° gennaio 1990 (doc. _).

Inoltre, su richiesta del TCA, ha trasmesso una copia del Regolamento Organico dei dipendenti del Comune di __________ in vigore nel 1990 (doc. _).

La __________ è stata poi invitata a spiegare i motivi dell’aumento dei contributi dal 17% al 31% a far tempo dal 1° gennaio 1990 (doc. _): essa ha fornito le delucidazioni richieste con scritti 10 settembre (doc. _) e 14 ottobre 2003 (doc. _), i quali sono stati trasmessi all’attore per osservazioni (doc. _; osservazioni, doc. _).

in diritto

In ordine

2.1. Giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.

Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP).

L'art. 73 LPP si applica, da un lato, agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico, sia per quel che concerne le prestazioni minime obbligatorie che per quel che attiene alle prestazioni più estese di quelle minime (art. 49 cpv. 2 LPP) e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate, nel campo delle prestazioni che eccedono il minimo obbligatorio (art. 89bis cpv. 6 CCS; DTF 119 V 443; RDAT I-1994 pag. 195; SZS 1994 pag. 65; RDAT I-1993 pag. 233, DTF 116 V 220 consid. 1a, DTF 115 V 247 consid. 1a, DTF 114 V 104 consid. 1a, DTF 113 V 200 consid. 1a, DTF 112 V 358 consid. 1a = RCC 1987 pag. 179, RCC 1988 pag. 48 = SZS 1988 pag. 47; Viret, "La jurisprudence du TFA en matière de prévoyance professionnelle: Questions de procédure" in RSA 1989 pag. 84; Schwarzenbach-Hanhart, "Die Rechtspflege nach BVG" in SZS 1983 pag. 174).

Le controversie tra gli assicurati (o gli aventi diritto) e gli istituti di previdenza competono tuttavia a detto Tribunale unicamente se la contestazione concerne la previdenza professionale in senso stretto o in senso lato (DTF 119 V 443).

Da un punto di vista temporale il TFA ha statuito inoltre che le autorità indicate all’art. 73 LPP potevano statuire su controversie derivanti da un avvenimento sorto dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 1985, della LPP. L’Alta Corte ha tuttavia stabilito che non è necessario, per riconoscere la competenza in questione che i fatti invocati a giustificazione della pretesa si siano prodotti interamente sotto l’egida del nuovo diritto (DTF 119 V 443; DTF 117 V 50).

Nel caso di specie la controversia oppone la Cassa pensioni dei dipendenti __________, vale a dire un istituto di previdenza di diritto pubblico iscritto nel registro della previdenza professionale (art. 1 dello Statuto della Cassa pensione dei dipendenti __________) ad un assicurato sul tema previdenziale dell’ammontare delle rendita invalidità erogata a far tempo dal 1° aprile 1995 (doc. _). Si tratta quindi di una vertenza che ha come oggetto un rapporto assicurativo tra un avente diritto ed un istituto previdenziale ai sensi dell'art. 73 LPP (STFA 24 maggio 1993 in re F.P. per il personale della B.C.L. c/P.R.; RDAT 1993 I n° 91 pag. 234, DTF 117 V 341 consid. 1a, DTF 116 V 113, DTF 115 V 228 consid. 1a; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, pag. 127-128; Meyer, "Die Rechtswege nach dem BVG" in RDS 106/1987 I pag. 613 e 629).

Nel merito

2.2. Oggetto del contendere è in sostanza l’ammontare della rendita d’invalidità erogata a __________ dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________, di cui l’attore chiede l’adeguamento prendendo in considerazione i due aspetti seguenti:

a) Assicurazione esterna

La __________ ha adeguato lo stipendio assicurato di __________, quale assicurato esterno, unicamente all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del comune di __________, senza tenere conto:

  • né del carovita più elevato concesso all’assicurato dal comune di __________,

  • né dagli aumenti annuali del 2% per ogni anno di servizio previsto dall’art. 30 ROD del comune di __________.

Lo stipendio assicurato preso in considerazione per il calcolo della rendita d’invalidità, il quale ammontava a CHF 75'200.-- (doc. _) era di conseguenza notevolmente inferiore allo stipendio effettivo percepito dall’attore (CHF 116'376.--, vedi lettera dell’attore, doc. _), avendo per conseguenza l’attribuzione di una rendita d’invalidità di un importo da lui ritenuto troppo esiguo.

b) Entità dei contributi


sostiene che sono stati dedotti dal suo stipendio dei contributi per la previdenza professionale già dal 1° aprile 1965, data d’inizio della sua attività presso il Comune di __________ (docc. _, allegato al doc. _).

Di conseguenza l’Istituto di previdenza deve, a mente dell’attore, prendere in considerazione anche questi contributi per il calcolo della sua rendita d’invalidità, nonostante risulti dagli atti (doc. _) che è stato ammesso nell’Istituto di previdenza solo a far tempo dal 1° gennaio 1967.

2.3. Secondo l’articolo 23 LPP hanno diritto alle prestazioni d’invalidità le persone che nel senso dell’AI, sono invalide per almeno il 50% ed erano assicurate al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro la cui causa ha portato all’invalidità. Non è invece necessario che l’interessato sia assicurato al momento della nascita dell’invalidità (DTF 118 V 898, 35; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Basilea 1994, p. 209).

Per quel che concerne l’ammontare della rendita, l’art. 24 LPP prevede che l’assicurato ha diritto alla rendita intera di invalidità se, nel senso dell’AI, è invalido per almeno i due terzi e alla mezza rendita se è invalido almeno per la metà.

La rendita d’invalidità è calcolata secondo l’aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia (la quale ammonta al 7,2 % dell’avere di vecchiaia, cfr. art. 17 OPP2). Il pertinente avere di vecchiaia consta (art. 24 cpv. 2 LPP):

a. dell’avere di vecchiaia acquisito dall’assicurato sino alla nascita del diritto alla rendita d’invalidità;

b. della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell’età che dà diritto alla rendita, senza interessi.

Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell’assicurato durante l’ultimo anno d’assicurazione nell’istituto di previdenza (cpv. 2).

Dev’essere assicurata la parte di salario annuo tra i 14’880 e i 44’640 franchi (cifra riferita all’anno 1985). Tale parte è detta salario coordinato (art. 8 cpv. 1 LPP). Secondo l’art. 7 cpv. 1 LPP i lavoratori che riscuotono da un datore di lavoro un salario annuo maggiore di fr. 14’880 franchi sottostanno all’assicurazione obbligatoria per i rischi morte e invalidità dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 17esimo anno di età e per la vecchiaia dal 1. gennaio dopo che hanno compiuto il 24esimo anno di età.

Per gli anni 1990 al 1995 (anno in cui è sorto il diritto alla rendita di invalidità), il salario coordinato corrispondeva all’importo compreso tra le seguenti cifre:

  • anni 1990 e 1991: salario tra CHF 19'200.— e 57'600.—

  • anno 1992: salario tra CHF 21'600.— e 64'800.—

anni 1993 e 1994: salario tra CHF 22'560.— e 67'680.—

anno 1995: salario tra CHF 23'280.— e 69'840.—

È tenuto conto del salario determinante giusta la legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Il Consiglio federale può tuttavia consentire delle deroghe (art. 7 cpv. 2 LPP).

2.4.1. La LPP prevede delle disposizioni minime (art. 6 LPP), a cui non si può derogare a sfavore dell'assicurato, per cui il fondo di previdenza può prevedere una diversa modalità di calcolo, nel rispetto di queste disposizioni imperative.

Per l'art. 49 LPP inoltre:

" 1 Nell'ambito della presente legge, gli istituti di previdenza possono

strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione.

2 Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica (art. 51), sulla responsabilità (art. 52), sul controllo (art. 53), sul fondo di garanzia (art. 56 cpv. 1 lett. c, cpv. 2‑5, art. 56a, art. 57 e 59), sulla vigilanza (art. 61, 62 e 64), sulla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, art. 67, 69 e 71 ), sul contenzioso (art. 73 e 74) e sulle disposizioni penali (art. 75‑79)."

Secondo l'art. 50 cpv. 1 lett. a LPP, gli istituti di previdenza emanano, tra l'altro, disposizioni sulle prestazioni.

Anche se la legislazione sulla previdenza professionale è dominata dal principio del primato dei contributi (Gerhards, Grundniss zweite Säule – Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, p. 50, N. 23), gli istituti di previdenza possono scegliere piani previdenziali fondati sia su tale principio, sia sul sistema del primato delle prestazioni o su un sistema misto (STFA 121 II 198 consid. 3).

Nel primo caso, le prestazioni erogate dall’istituto di previdenza sono calcolate individualmente per ogni assicurato sulla base dei contributi versati, i quali sono di regola fissi.

Nel sistema del primato delle prestazioni, l’ammontare dei contributi è calcolato in funzione delle prestazioni previste dall’istituto di previdenza. Le prestazioni sono spesso fissate in percentuale dello stipendio assicurato o più raramente in importi fissi, differenziati secondo le categorie di assicurati. I relativi contributi (del salariato e del datore di lavoro) sono calcolati in funzione della tariffa tenendo in considerazione l’età dell’assicurato (Gerhards, op. cit., p. 51, N. 24 e 25; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 5. Auflage, Bern 1990, p. 113-114).

2.4.2. La Cassa pensione dei dipendenti della __________ è un’istituzione di diritto pubblico, iscritta al registro della previdenza professionale, avente lo scopo di assicurare ai suoi membri una sufficiente previdenza per la vecchiaia o in caso d’invalidità e ai loro superstiti in caso di morte dell’assicurato o del pensionamento (art. 1 e 3 dello statuto, doc. _).

Nel caso di specie, la rendita d’invalidità è regolata dagli articoli 32 a 41 dello statuto della __________, nella versione del 1990, ancora in vigore nel 1995. Ai sensi dell’art. 33, l’invalidità è totale quando l’assicurato non è più idoneo a esercitare la sua funzione o altri servizi compatibili con la sua situazione personale e conformi alle sue conoscenze e capacità, tali da perdere interamente il proprio stipendio; essa dà diritto alla pensione.

La pensione d’invalidità è uguale alla rendita di vecchiaia cui l’assicurato avrebbe avuto diritto se fosse stato in servizio fino al momento del pensionamento per limiti d’età. Per il calcolo entra in considerazione lo stipendio assicurato al momento dell’evento (art. 35).

Conformemente all’art. 42, in base all’art. 82 ROD (in vigore nel 1995) l’assicurato che ha compiuto i 62 anni d’età e 30 anni di servizio assicurati è messo al beneficio della pensione per limiti d’età (cpv. 1).

Gli uomini hanno diritto alla pensione di vecchiaia per limiti d’età dal mese seguente il compimento del 65.mo anno d’età, qualunque sia il numero degli anni assicurati; le donne il mese seguente il compimento del 62.mo anno d’età (cpv. 3).

L’importo della pensione di vecchiaia per limiti d’età corrisponde ad una percentuale del salario assicurato in base alla seguente tabella (art. 30):

Numero degli anni assicurati

Percentuale

1

2 %

2

4 %

3

6 %

4

8 %

5

10 %

6

12 %

7

14 %

8

16 %

9

18 %

10

20 %

11

22 %

12

24 %

13

26 %

14

28 %

15

30 %

16

32 %

17

34 %

18

36 %

19

38 %

20

40 %

21

42 %

22

44 %

23

46 %

24

48 %

25

50 %

26

53 %

27

56 %

28

59 %

29

62 %

30 e più

65 %

Il salario assicurato è definito all’art. 14:

" 1 Il salario assicurato corrisponde alla somma comprendente:

  • lo stipendio secondo l’art. 39 del ROD, compresa la 13.ma

mensilità;

  • le indennità di carovita

ridotta di una quota fissa di coordinamento pari all’importo massimo della rendita semplice di vecchiaia AVS. Il salario assicurato è arrotondato al cento franchi superiore.

2 Lo stipendio massimo che può essere assicurato non deve superare l’importo corrispondente a quello della XXIII fascia, classe 26 secondo l’art. 40 ROD maggiorato dell’eventuale supplemento dell’art. 48 cpv. 1, dedotta la quota di coordinamento con l’AVS secondo il cpv. 1.

(…)

5 A ogni modifica della quota fissa di coordinamento con l’AVS, il salario assicurato non deve essere inferiore a quello precedente.”

Nella versione dello statuto qui applicabile la __________ ha quindi adottato il sistema del primato delle prestazioni. Inoltre, la normativa prevista dalla __________ risulta più favorevole all’assicurato rispetto al disciplinamento legale. In effetti, per il calcolo della rendita d’invalidità fa riferimento al salario annuo di base (dedotta la quota di coordinamento), il quale non è limitato al massimo previsto all’art. 8 LPP (cosiddetto salario coordinato).

2.5. Nel caso concreto, non è contestato né il grado d’invalidità dell’assicurato, fissato in 80% dall’Ufficio AI (docc. _), né il diritto dell’attore ad una pensione intera d’invalidità (docc. _).

In discussione è unicamente l’importo concreto della rendita erogata.

Per determinare l’ammontare della rendita, la __________ ha preso in considerazione i seguenti elementi (docc. _):

a) anni di servizio assicurati: 34 e 9 mesi, i quali corrispondono agli anni compresi tra il 1° gennaio 1967 (data di entrata nella cassa pensione, docc. _) e il mese di settembre 2001, mese in cui l’attore avrebbe compiuto 62 anni raggiungendo così l’età di pensionamento ai sensi dei combinati articoli 35 e 42 dello statuto (data di nascita: __________.1939);

b) stipendio assicurato: CHF 75'200.00, il quale corrisponde all’ultimo stipendio assicurato, come risulta dal doc. _.

Sulla base di quanto sopra, e conformemente alle disposizioni statutarie in vigore nel 1995, la rendita è stata fissata in 65% dell’ultimo stipendio assicurato, cioè il massimo previsto dallo statuto (cfr. art. 30), ammontante a CHF 48'880.00 annui (CHF 4'073.30 al mese), più un’indennità per figli di CHF 720.00 annui (CHF 60.00 al mese, cfr. art. 25bis cpv. 2), per un ammontare complessivo di CHF 4'133.30 mensili.

2.6. Deve ora essere accertato se, ed eventualmente in che misura, gli argomenti sollevati dall’attore influiscono sull’ammontare della rendita d’invalidità erogata dalla __________.

2.7. Assicurazione esterna

La problematica sollevata dall’attore pone la questione più generale della sorte dell’avere di previdenza professionale di un assicurato al momento della disdetta del suo contratto di lavoro e dell’ammissibilità del mantenimento della sua previdenza professionale presso un istituto a cui il nuovo datore di lavoro non è affiliato (cosiddetta “Externe Mitgliedschaft”).

2.7.1. Ammissibilità

Va preliminarmente esaminato qual è il diritto applicabile alla fattispecie, considerato che il cambiamento di datore di lavoro si è verificato prima dell’entrata in vigore, il 1° gennaio 1995 (RU 1994 2386), della Legge federale sul libero passaggio (LFLP) e della relativa ordinanza (OLP).

Le disposizioni transitorie della LFLP non permettono di risolvere tale questione (art. 27 LFLP).

Occorre dunque applicare i principi generali del diritto secondo cui, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (DTF 121 V 100; SVR 1994 LPP No. 12; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 67).

Nel caso di specie, l’affiliazione quale assicurato esterno presso la __________ è stata richiesta dall’assicurato nel 1989 ed accettata dalla Cassa nello stesso anno (vedi p.ti 1.2. e 1.3.): il nuovo datore di lavoro ha dato il suo consenso con scritto 24 settembre 1990 (doc. _).

Si deve dunque considerare che lo stato di fatto rilevante si è realizzato in ogni caso prima dell’entrata in vigore della LFLP.

Sono di conseguenza applicabili i vecchi articoli 27 a 30 della Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (vLPP, RU 1983 797), nonché l’Ordinanza 12 novembre 1986 sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio (vOLP, RU 1986 2008), in vigore sino al

31 dicembre 1994, applicabili sia in materia di previdenza obbligatoria, sia in materia di previdenza più estesa (DTF 115 V 103 c. 2c; Bollettino della previdenza professionale no. 2, N. 13, p. 6-7).

Già sotto il vecchio diritto la prestazione di libero passaggio garantiva all’assicurato, alla cessazione del rapporto di lavoro, il mantenimento della protezione previdenziale (art. 27 cpv. 1 vLPP). In regola generale, l’importo della prestazione di libero passaggio doveva essere trasferito al nuovo istituto di previdenza, il quale lo accreditava a favore dell’assicurato (art. 27 cpv. 2 vLPP).

L’Ordinanza sul mantenimento della previdenza e del libero passaggio (vOLP) definiva, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le forme e la procedura per il mantenimento della previdenza acquisita dal salariato presso l’istituto di previdenza del suo precedente datore di lavoro allorquando non poteva entrare immediatamente in una nuova cassa pensione. Erano possibili: il proseguimento dell’assicurazione presso l’istituto di previdenza competente fino a quel momento (art. 29 cpv. 2 vLPP) o il mantenimento tramite una polizza o un conto di libero passaggio (art. 29 cpv. 3 vLPP e art. 2 vOLP; Bollettino della previdenza professionale no. 2, N. 13, p. 5-6).

Ai sensi dell’art. 29 cpv. 2 vLPP (per la previdenza obbligatoria, cfr. v.art. 331c cpv. 3 CO per la previdenza più estesa) l’assicurato poteva lasciare l’importo presso il precedente istituto di previdenza se:

a) le disposizioni regolamentari dello stesso lo consentivano

e,

b) il nuovo datore di lavoro vi acconsentiva (DTF 115 V 103 c. 2a e 3c).

L’assicurato poteva pertanto mantenere la sua previdenza professionale presso l’istituto previdenziale a cui era affiliato finora, pagando i relativi contributi (art. 2 cpv. 1 vOLP; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Bern 1989, §22, N. 84, p. 514; Riemer, Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1985, §5, N. 3; Gerhards, Grundniss Zweite Säule – Das Recht der beruflichen Vorsorge in der Schweiz, Bern 1990, B III, N. 60, p. 93; per quanto riguarda questa possibilità di mantenimento della previdenza nella nuova LFLP, cfr. Messaggio LFLP, FF 1992 III p. 572; Bollettino della previdenza professionale no. 30, ad art. 10 LFLP, p. 11).

Nel caso di specie, deve essere ammesso che le condizioni cumulative poste dall’art. 29 cpv. 2 vLPP sono adempiute.

In effetti, le disposizioni statutarie della Cassa pensione dei dipendenti della __________ (art. 9 dello Statuto 1984 della __________ - doc. _, ripreso dall’art. 10 dello Statuto 1990 - doc. _) permettevano al dipendente dimissionario di rimanere affiliato quale assicurato esterno a determinate condizioni che saranno esaminate di seguito.

Inoltre, il nuovo datore di lavoro dell’attore ha acconsentito con scritto 24 settembre 1990 (doc._) alla richiesta formulata dall’attore di rimanere assicurato presso la sua precedente Cassa pensioni.

2.7.2. Condizioni

L’Istituto di previdenza è tenuto a fissare nelle disposizioni regolamentari le condizioni alle quali l’assicurazione esterna può essere richiesta (art. 29 cpv. 2 vLPP).

Nel caso concreto, occorre determinare in via preliminare qual è lo Statuto dell’Istituto di previdenza convenuto applicabile, ritenuto che lo Statuto della __________ in vigore dal 1984 è stato modificato con effetto dal 1° gennaio 1990.

Il principio secondo cui, in caso di modifica di norme giuridiche, si applicano le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere apprezzato giuridicamente oppure che ha delle conseguenze giuridiche (vedi p.to 2.6. - 1) vale anche in caso di mutamento delle disposizioni del regolamento o degli statuti dei fondi di previdenza (SVR 1994 BVG no. 12 p. 31 consid. 4a).

Occorre inoltre sottolineare che l’art. 74 dello statuto 1990 prevede che:

" Il presente statuto entra in vigore il 1° gennaio 1990 e abroga tutti gli statuti precedenti.”

Nel caso di specie, l’attore ha chiesto di mantenere il suo avere di previdenza professionale presso la __________ con scritto 23 ottobre 1989 (doc. _), richiesta accettata dalla Commissione amministratrice della __________ nella sua seduta del 27 ottobre 1989 e comunicata all’interessato con lettera del 9 novembre 1989 (doc. _).

Il comune di __________, nuovo datore di lavoro di _________, ha acconsentito alla richiesta del suo dipendente con scritto 24 settembre 1990 (doc.), perfezionando così le condizioni poste dall’art. 29 cpv. 2 vLPP solo nel 1990.

Di conseguenza è applicabile lo Statuto in vigore dal 1° gennaio 1990.

Deve essere precisato che la disposizione topica nel caso di specie è l’art. 10 e non, come asserisce l’attore, l’art. 4 di detto Statuto (doc. _), giacché quest’ultimo concerne le nuove ammissioni all’interno della Cassa su richiesta scritta del Comune o dell’Ente interessato e non, come nella presente fattispecie, il caso di un assicurato che chiede di rimanere all’interno della Cassa nonostante il cambiamento di datore di lavoro.

D’altronde, l’attore stesso nella sua richiesta del 23 ottobre 1989 (doc. _) fa riferimento all’art. 9 dello Statuto 1984, il quale è stato ripreso in sostanza dall’art. 10 dello Statuto 1990.

L’art. 10 dello Statuto del 1990 disponeva quanto segue:

" Assicurati esterni

1 Il dipendente dimissionario che ha superato i 40 anni d'età e che fa parte della __________ da almeno 15 anni (esclusi gli anni di assicurazione retroattiva) può domandare di rimanere iscritto alla __________ quale assicurato esterno, ritenuto che la nuova occupazione non crei maggiori rischi alla __________.

2 L'assicurato esterno dovrà assumersi il pagamento globale dei contributi sul salario assicurato al momento delle dimissioni e potrà chiedere l'adeguamento del salario assicurato all'evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________, in questo caso pagando l'intera riserva matematica.

3 Egli avrà diritto alla pensione secondo lo statuto.

4 Sono pure considerati assicurati esterni quelli che vengono ammessi secondo l'art. 4 cpv. 2." (cfr. doc. _).”

L’adempimento delle condizioni poste al capoverso 1 non è controverso nella fattispecie: in effetti, __________, nel 1990, era nel suo 51° anno di età e faceva parte della __________ da più di 20 anni (docc. _).

Il capoverso 2 indica chiaramente che l’assicurato può chiedere l’adeguamento del salario assicurato al momento delle dimissioni unicamente all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________, pagando l’intera riserva matematica.

Lo Statuto non menziona in nessun modo la possibilità di chiedere l’adeguamento dello stipendio assicurato al salario effettivo ricevuto dall’assicurato presso il suo nuovo datore di lavoro.

Ciò nonostante, la __________ ha dato seguito alla richiesta di adeguamento allo stipendio effettivo, formulata dall’attore il 15 febbraio 1994 (doc. _), sottoponendo il caso all’attuario __________. Le condizioni da adempiere, in particolare il pagamento della corrispondente riserva matematica, sono state comunicate all’assicurato (docc. _). Il rapporto dell’attuario indicava inoltre la possibilità di trasferire l’avere previdenziale presso la Fondazione del nuovo datore di lavoro (doc. _).

Tuttavia, non risulta dagli atti che l’attore abbia mai dato seguito a queste proposte, nonostante vari solleciti scritti e telefonici (docc. _).

L’unico scritto in merito, indirizzato alla Cassa, è datato del 18 marzo 2002 (doc. _).

Questo Tribunale deve di conseguenza concludere che la __________, in assenza di notizie tempestive dall’assicurato, ha applicato a giusta ragione l’art. 10 dello Statuto 1990, concedendo all’assicurato esterno l’adeguamento annuale all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del comune di __________.

A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni dell’attore in merito allo scritto 8 giugno 1994 indirizzato ad __________, allora vice presidente della commissione amministratrice della __________.

In effetti, tale lettera è stata spedita all’indirizzo privato di quest’ultimo e rivestiva un carattere personale, come lo dimostrano i seguenti estratti:

" Egregio signor __________,

mi scusi innanzitutto se la disturbo nuovamente, ma è solo per comunicarle che malgrado il suo gentile interessamento, la mia pendenza con la __________ non ha avuto l'esito sperato.

Infatti come può constatare, la proposta da lei ventilata ed in un primo momento accettata da __________, ha avuto l'esito di cui alla lettera allegata.

(…)

Ma da quello che ho capito dalla telefonata odierna a __________, nei miei confronti non c'è la benchè minima disponibilità a trovare una via di mediazione e questo non me lo sarei aspettato, se non altro per riconoscenza dei miei 25 anni di servizio alla __________.

Pertanto la proposta sottopostami, è così onerosa che non può essere da me accettata, in quanto è discriminante nei confronti degli impiegati della __________.

A questo punto cosa mi rimane di fare? Accettate questa che reputo un'ingiustizia o adire per altre strade?

Prima di fare altri passi, desidererei un suo parere." (cfr. doc. _)

2.8. Protezione della buona fede

L’attore invoca la sua buona fede ed asserisce nella petizione che:

" Invocare solo adesso le condizioni dell’art. 9, è quantomeno tardivo

oltre che pretestuoso, per cui mi ritengo a giusta ragione di invocare un vizio di forma. Non è colpa mia se questo documento fa difetto di chiarezza dall’inizio. La mia buona fede alla quale mi appello è intangibile”.

Il diritto alla protezione della buona fede, garantito all’art. 9 della Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che l'autorità rispetti le proprie promesse e che essa eviti di contraddirsi. Così un'informazione o una decisione erronee possono obbligare l'amministrazione a consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per tutelare la buona fede dell'assicurato, e discostarsi così dal principio della legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza:

  1. l'autorità deve essere intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

  2. l'autorità ha agito o creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

  3. l'assicurato non deve essersi reso conto immediatamente dell'inesattezza dell'informazione ricevuta;

  4. l'informazione errata ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento che gli è pregiudizievole;

  5. la legge non è stata modificata dal momento in cui l'informazione è stata data.

(RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC 1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106, DTF 118 V 76 consid. 7, RDAT I-1992 n° 63, STFA 5 aprile 1994 in re M.C., STFA 3 settembre 1993 in re A.Z.; STFA 121 V 67 consid. 2a e b; Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss).

A mente del TCA, nel caso di specie, non ricorrono gli estremi per tutelare la buona fede dell’assicurato. In effetti, __________ ha chiesto spontaneamente di rimanere presso la __________ in qualità di assicurato esterno ed ha fatto esplicito riferimento all’art. 9 dello Statuto nel suo scritto del 23 ottobre 1989 (doc. _), ripreso dall’art. 10 dello Statuto 1990, il cui contenuto gli era noto.

Inoltre, la dichiarazione 10 ottobre 1990 firmata da __________ fa riferimento testualmente all’art. 10 cpv. 2 dello Statuto 1990 (doc. _).

Infine, lo scritto 12 ottobre 1990 (docc. _) indirizzato dalla __________ al comune di __________, con copia per conoscenza all’attore, menzionava espressamente:

" Come da desiderio del signor __________, lo stipendio assicurato verrà

adeguato annualmente all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________."

Di conseguenza, questo Tribunale deve concludere che la __________ non ha mai dato informazioni erronee all’attore, il quale era al corrente delle condizioni poste per l’assicurazione esterna e non ha comunque mai chiesto informazioni complementari in merito.

Ne consegue che __________ non può prevalersi della protezione della buona fede (per un diverso caso cfr. STFA del 24 ottobre 2003 nella causa B., B 59/01).

2.9. Parità di trattamento

2.9.1. L’attore fa inoltre valere che non è stato rispettato il principio della parità di trattamento nei suoi confronti (doc. _):

" I FATTI

(…)

In quel momento, per il conteggio dei contributi veniva applicata l’aliquota del 17% sul salario assicurato pari a fr. 899.20 mensili ed il contributo di supplemento temporaneo.

Successivamente mi venivano intimate le nuove condizioni, che prevedevano una aliquota dei contributi del 31% pari a fr. 1'621.- mensili compreso il supplemento temporaneo. Con questa nuova disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto integralmente dai contributi ordinari (…).

IN DIRITTO

(…) nei miei confronti, devono essere applicati gli stessi trattamenti dei dipendenti del Comune di __________ ed in via subordinata degli affiliati degli altri Enti pubblici aderenti alla Cassa quali ad es. il Consorzio __________, ecc. Pertanto la richiesta di adeguare il mio stipendio assicurato del 2% annuo dal 91 al 31 marzo 95, corrispondente agli aumenti annui di cui all’art. 30 del ROD del Comune di __________, (All. _) deve essere accettata ed i relativi contributi compresi nella nuova aliquota del 31%. In tal caso sarà mia premura versare retroattivamente la differenza dei contributi sull’aumento richiesto, in misura del 31% del 2% annuo. Se ciò non fosse, esisterebbe un ulteriore motivo per invocare una disparità di trattamento nell’applicazione dell’art. 9, tra gli aumenti di carovita recepiti alle stesse condizioni dei dipendenti del Comune di __________ e gli aumenti degli scatti annuali richiesti sui quali viene fatta eccezione (All. _)."

Ai sensi della giurisprudenza del TFA, il principio della parità di trattamento impone di trattare in modo identico le situazioni giuridicamente simili ed in modo distinto quelle diverse. Si tratta di un principio dedotto dall'art. 8 della Costituzione federale, che deve essere rispettato dalle autorità legislative, esecutive e giudiziarie nell’insieme delle loro attività (SVR 2000 EL Nr. 3; DTF 121 II 198 consid. 4a; STF 118 Ia 1 consid. 3a; vedi peraltro STCA dell’11 novembre 2003 nella causa C., inc. 34.2002.50).

Occorre sottolineare in primo luogo che di principio, giusta l’art. 49 cpv. 1 LPP, gli istituti di previdenza possono – nell’ambito della legge – strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l’organizzazione.

Ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LPP, se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto certe disposizioni, in particolare quelle relative alla sicurezza finanziaria (art. 65 cpv. 1, 67, 69 e 71 LPP).

Per quanto concerne i contributi, gli istituti previdenziali possono scaglionarli in funzione dell’età o fissarli in una percentuale unica creando in questo modo una solidarietà tra assicurati giovani e più anziani (Helbling, Les institutions de prévoyance et la LPP, Berne 1991, p. 118 ss e 121; Gerhards, Grundniss Zweite Säule, Berne 1990, p. 106 et 108 ss). Possono inoltre fondare l’assicurazione su un’equivalenza collettiva o individuale (Helbling, op. cit., p. 121 e 248 ss).

Salvo l’art. 66 cpv. 1 LPP (vedi anche art. 113 cpv. 3 i.f. CF), il quale prevede che il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori, gli istituti di previdenza godono pertanto di una grande indipendenza nell’ambito della legislazione sulla previdenza professionale (SZS 33/1989 p. 211 c. 3; Brühwiler, Die betriebliche Personalvorsorge in der Schweiz, Berne 1989, p. 419 ss).

Pertanto nessuna disposizione della LPP obbliga gli istituti di previdenza a finanziare gli aumenti degli stipendi assicurati tramite richiami di contributi (“rappels de cotisations”) piuttosto che con il contributo di base (vedi DTF 121 II 198 c. 3).

Per quanto riguarda in particolare il finanziamento di aumenti di stipendio, nella sentenza pubblicata in DTF 121 II 198, l’Alta Corte ha dovuto giudicare, a seguito di un ricorso inoltrato dall’istituto previdenziale stesso (Caisse de prévoyance du personnel des établissements publics médicaux du canton de Genève, corporazione di diritto pubblico) contro la decisione resa dall’autorità di sorveglianza sulle fondazioni che gli imponeva una modifica del suo statuto, se una disposizione statutaria relativa al finanziamento degli aumenti di stipendio del personale degli stabilimenti medici pubblici generava una disparità di trattamento.

Le considerazioni dell’Alta Corte sono state le seguenti:

" 4.

(…)

b) En ce qui concerne le financement des augmentations de traitement des membres de caisses de prévoyance avec primauté des prestations, on rencontre les méthodes les plus diverses. (…)

c) La recourante applique une méthode intermédiaire: en cas de promotion, l’augmentation de traitement est financée par un rappel de cotisation, alors que les augmentations intervenant dans le cadre d’une carrière normale le sont par la cotisation de base. Ainsi les augmentations tenant à des circonstances purement personnelles de l’assuré sont financées par lui-même; celles qui résultent du déroulement ordinaire de la vie professionnelle (y compris les revalorisations de fonction) font l’objet d’une solidarité entre les assurés, qui s’exprime par un financement au moyen de la cotisation de base.

Contrairement à l’avis de l’autorité intimée, cette méthode n’entraîne, entre les assurés, aucune inégalité de traitement qui ne soit pas justifiée par des différences objectives. En particulier, il n’est pas injuste que les assurés qui font des carrières rapides ou particulièrement réussies paient des cotisations en fin de compte plus élevées que ceux dont la vie professionnelle a été plus calme, même si les pensions sont finalement identiques. Il n’est pas exclu au demeurant que les premiers bénéficient également d’une revalorisation de fonction ou de toute autre augmentation financée par la cotisation de base. Par ailleurs, il est vrai que lorsque les augmentations de salaire sont financées en tout ou en partie par la cotisation de base, les assurés dont les traitements augmentent le moins participent au financement des améliorations salariales des autres. C'est toutefois la conséquence de la solidarité créée entre les assurés pour le financement de ce risque. Pas plus qu’une solidarité entre assurés célibataires et mariés, jeunes et plus âgés, un financement collectif des augmentations de salaire par la cotisation de base ne viole le principe de l’égalité de traitement.

Tout au plus faut-il réserver le cas où certaines catégories d’assurés ne bénéficieraient de manière prévisible d’aucune augmentation de traitement ou d’augmentations particulièrement faibles durant leur carrière, ce qui n’est généralement pas le cas dans les services publics [la sottolineatura è del redattore]. (…)"

2.9.2. Nella fattispecie in esame dagli atti di causa risulta che la __________, dopo aver chiesto il versamento all’assicurato, nell’attesa dell’approvazione del nuovo statuto, di un contributo pari al 17% dello stipendio (doc. _), ha emesso un nuovo conteggio per un contributo di base pari al 31% dello stipendio assicurato, più il contributo per il supplemento temporaneo (doc. _), conformemente al nuovo statuto entrato in vigore il 1° gennaio 1990 (l’aumento dei contributi concerne tutti gli assicurati presso la __________).

A mente dell’attore, “con questa nuova disposizione il finanziamento degli aumenti di stipendio veniva coperto integralmente dai contributi ordinari” (vedi doc. _).

Invitata da questo TCA a spiegare i motivi dell’importante aumento dei contributi (doc. _), la convenuta ha indicato che (doc. _):

" secondo lo statuto in vigore fino al 31 dicembre 1989, i contributi erano i seguenti:

datore di lavoro ordinari 10% del salario assicurato

supplemento temporaneo fr. 20.00 mensili

assicurato ordinari 7% del salario assicurato

supplemento temporaneo fr. 15.00 mensili

Confermiamo che dal 1990, anno in cui è entrato in vigore il nuovo regolamento, i contributi ordinari complessivi sono passati dal 17% al 31% (22.5% datore di lavoro e 8.5% assicurato) e che i contributi straordinari generati da aumenti di stipendio sono stati abrogati [la sottolineatura è del redattore]”.

Con scritto 14 ottobre 2003, la convenuta ha ulteriormente precisato che (doc. _):

" Nello studio del regolamento 1990 della ditta __________, inizialmente era stato indicato che il tasso dei contributi necessari per il finanziamento del piano di assicurazione ammontava al 27% dei salari assicurati.

Questa percentuale non comprendeva il finanziamento degli aumenti generali di stipendio.

La Commissione amministratrice, in un secondo tempo, decideva di includere questo finanziamento nel contributo ordinario, portando il tasso al 31% così composto:

Contributo base 14.50 %

Contributo rischio e spese 3.00 %

Contributo per tutti gli aumenti dei salari assicurati 4.50 %

Contributo per indicizzazione rendite in corso 6.00 %

Margine 3.00 %

Contributo totale 31.00 %

(22.50% datore di lavoro e 8.50% assicurato)

Il contributo del 4.50% per gli aumenti dei salari assicurati permetteva di finanziare aumenti reali di circa il 2.5%.

Purtroppo non siamo stati informati sulla suddivisione dettagliata dei contributi tra il datore di lavoro e l’assicurato. (…) [la sottolineatura è del redattore]".

La __________ conferma pertanto di aver scelto un sistema di finanziamento degli aumenti di stipendio tramite i contributi ordinari. Come illustrato nella sentenza pubblicata in DTF 121 II 198, questo modo di finanziamento è di principio ammissibile, anche se ciò implica che degli assicurati con una carriera meno brillante devono partecipare al finanziamento degli aumenti di salari di colleghi con carriere più riuscite: è la conseguenza della solidarietà creata fra gli assicurati per questo rischio.

L’Alta Corte riserva comunque il caso in cui certe categorie di assicurati non dovessero beneficiare in modo prevedibile di alcun aumento di stipendio o di aumenti particolarmente insignificanti durante la loro carriera, ciò che rappresenterebbe un caso di violazione del principio di parità di trattamento.

Nel caso concreto, il capoverso 2 dell’art. 10 dello Statuto 1990 precisa che:

" L’assicurato esterno dovrà assumersi il pagamento globale dei contributi sul salario assicurato al momento delle dimissioni e potrà chiedere l’adeguamento del salario assicurato all’evoluzione del rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________, in questo caso pagando l’intera riserva matematica."

La disposizione è molto chiara in merito allo stipendio da prendere in considerazione: si tratta dello stipendio assicurato al momento delle dimissioni. Nessun aumento di salario – a differenza di quanto previsto per gli assicurati dipendenti del Comune di __________ e degli affiliati di altri Enti pubblici aderenti alla Cassa posti al beneficio di convenzioni specifiche ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 dello Statuto (cfr. art. 4 cpv. 2 i.f. dello Statuto: “Per queste ammissioni verrà stipulata una convenzione nella quale saranno inserite tutte le condizioni attuariali e statutarie che dovranno essere applicate”) - potrà pertanto essere preso in conto, ad eccezione dell’adeguamento all’evoluzione del rincaro per i dipendenti del Comune di __________ (pagando l’intera riserva matematica).

La problematica dell’adeguamento all’evoluzione del rincaro è già stata esaminata da questo Tribunale, il quale ha concluso che la __________ aveva correttamente applicato l’art. 10 dello Statuto 1990, concedendo all’attore unicamente il rincaro stabilito per i dipendenti del Comune di __________ (consid. 2.7.2.). Tale disposizione rispetta inoltre all’evidenza il principio della parità di trattamento, in quanto l’attore – seppur con lo statuto particolare di assicurato esterno - è in questo modo trattato al pari degli altri assicurati della __________.

2.9.3. Ci si deve tuttavia chiedere se è ammissibile che l’attore paghi dei contributi destinati anche a finanziare degli aumenti reali di stipendi, allorché lo Statuto prevede esplicitamente che nessuna maggiorazione reale di salario sarà presa in considerazione per quanto concerne le sue prestazioni della previdenza professionale.

Tale questione di principio può tuttavia rimanere irrisolta nel caso di specie. In effetti, allorché il contributo destinato a finanziare tutti gli aumenti dei salari assicurati era pari al 4.50% (su un contributo totale di 31%), l’attore ha beneficiato, senza nemmeno pagare la riserva matematica (come invece era previsto dalla disposizione applicabile, cfr. art. 10 cpv. 2 i.f. del regolamento 1990; cfr. osservazioni della convenuta del 18.10.2002 ad 4 cpv. 1) i.f., doc. _; cfr. lettera dell’attore del 31.10.2002, doc. _), dei seguenti aumenti di stipendio (corrispondenti all’adeguamento all’evoluzione del rincaro per i dipendenti del Comune di __________) (cfr. doc. _):

" 31.12.1989 fine rapporto di lavoro con il Comune di __________

stipendio stipendio %le effettivo assicurato aumento

stip.

ass.

fr. 80'800.00 fr. 61'000.00

1990 adeguamento 3.00% fr. 83'224.00 fr. 64'000.00 4.90%

1991 adeguamento 5.54% fr. 87'834.00 fr. 68'700.00 7.18%

1992 adeguamento 5.80% fr. 92'929.00 fr. 71'400.00 3.93%

1993 adeguamento 2.06% fr. 96'043.00 fr. 73'500.00 2.95%

e 2% mass. Fr. 1'200.00

1994 adeguamento 1.75% fr. 97'723.00 fr. 75'200.00 2.31%

1995 adeguamento 0.5% fr. 98'211.00 fr. 75'200.00 0.00%

media 3.545%”

Queste cifre sono confermate dai conteggi dei contributi annuali allestiti dalla convenuta (anno 1990: doc. _; anno 1991: doc. _; anno 1992: doc. _; anno 1993: doc. _; anno 1994: doc. _; anno 1995: doc. _).

Da questi dati si evince chiaramente che __________, a fronte di un contributo globale annuo per aumenti di stipendio pari al 4.50%, ha beneficiato di aumenti di salari annui regolari per l’adeguamento al rincaro, corrispondenti in media al 3,545% all’anno, dal 1990 al 1995 (compreso).

Si sottolinea inoltre che l’aumento del contributo a carico degli assicurati presso la __________ è stato solo dell’1,5% (dal 7% fino al 31.12.1989 al 8,5% dal 1.1.1990 fino al 1995, anno di inizio dell’erogazione della rendita d’invalidità della previdenza professionale).

In simili condizioni, ritenuto per di più come solo una parte del contributo del 4.50% era stata destinata a finanziare aumenti reali di stipendio (segnatamente in ragione di ca. il 2.50%, cfr. doc. _), nonostante l’assenza di dati precisi sulla suddivisione di detto contributo tra datore di lavoro e lavoratore (doc. _), è da ritenere altamente verosimile (sul criterio della verosimiglianza preponderante, valido nel settore delle assicurazioni sociali cfr. STFA 6 aprile 1994 in re E.P.; SZS 1993 pag. 106 consid. 3a; RCC 1986 pag. 202 consid. 2c, RCC 1984 pag. 468 consid. 3b, RCC 1983 pag. 250 consid. 2b; DTF 115 V 142 consid. 8b, DTF 113 V 323 consid. 2a, DTF 112 V 32 consid. 1c, DTF 111 V 188 consid. 2b; Meyer, "Die Rechtspflege in der Sozialversicherung", in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 31-32; Scartazzini, "Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale", Basilea 1991, pag. 63), che la parte dei contributi a carico di __________ destinati in concreto a finanziare aumenti reali di stipendio era in ogni caso minima, se non addirittura nulla.

Sulla base delle considerazioni suesposte, è pertanto da ritenere che non vi è stata alcuna violazione del principio della parità di trattamento.

2.10. Entità dei contributi

Dal certificato allestito dal comune di __________ il 20 aprile 1972 (doc. _), __________ risulta essere stato ammesso nella Cassa pensione dal 1° gennaio 1967.

La __________, a seguito della fusione dei Comuni di __________ e __________, ha confermato a __________ che era ammesso nella nuova Cassa Pensioni a far tempo della stessa data (doc. _).

Per la prima volta il 13 ottobre 1995 (doc. _), l’attore ha comunicato all’Istituto di previdenza le seguenti osservazioni, fatte valere in seguito in corso di causa:

" (…)

Approfitto dell'occasione per rispondere anche alla vostra lettera di cui oggetto, per portarvi a conoscenza di documenti in mio possesso che fanno rilevare una divergenza della data d'inizio della mia assicurazione.

Infatti, dal conteggio del mio primo stipendio del mese di aprile 1965 allegato, si rileva già la deduzione per C.P. ammontante a fr. 90,65. Questa deduzione si ripete per tutti gli stipendi dei mesi a venire, senza quindi interruzioni di sorta. Pertanto la comunicazione dell'ex Comune di __________ da voi allegata, non corrisponde ai documenti in mio possesso. Questa divergenza non sta a me giustificarla; l'unica cosa di certo è che ho pagato le mie regolari quote a partire dal

1° aprile 1965. Pertanto anche la vostra comunicazione del 20 settembre 1972 non comprova niente, in quanto si basa su informazioni errate." (cfr. doc. _)

Dalla documentazione acquisita agli atti risulta effettivamente che contributi per la Cassa pensione sono stati dedotti mensilmente dallo stipendio dell’attore; in particolare, i conteggi degli stipendi di aprile (allegato al doc. _) e dicembre 1965 (doc. _), unici versati agli atti, indicano entrambi una deduzione di CHF 90,65.

Inoltre, il certificato di salario 1965-1966 menziona sotto la voce “Cassa pensioni” un importo di CHF 1'400.00 (doc. _).

Questa constatazione contrasta evidentemente con il fatto che la Cassa ha ammesso l’attore solo a far tempo dal 1° gennaio 1967.

Tuttavia, non è necessario esaminare ulteriormente la questione dell’entità contributiva: in effetti, la rendita d’invalidità erogata a __________ corrisponde in ogni modo al massimo previsto dallo Statuto 1990 della __________, ossia al 65% dell’ultimo stipendio assicurato (docc. _).

2.11. Questo Tribunale deve di conseguenza concludere che la rendita d’invalidità di cui __________ è a beneficio è stata calcolata correttamente dalla __________, nel rispetto delle prescrizioni legali e conformemente alle sue disposizioni regolamentari, e non deve di conseguenza essere adeguata.

La petizione deve pertanto essere respinta.

2.12. Per quanto concerne la rifusione delle ripetibili, il tema non è regolato dalla LPP (DTF 118 V 238). L’entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA, RS 830.1) non cambia nulla a questa situazione. In effetti, la LPP non è di principio sottoposta alla LPGA (Bulletin de la prévoyance professionelle N° 66, N. 397), eccetto in materia di coordinamento e prestazione anticipata (n.art. 34a LPP).

L'art. 73 cpv. 2 LPP si limita a delegare ai Cantoni l'istituzione di una procedura di ricorso semplice, spedita e di regola gratuita, in cui il giudice accerta d'ufficio i fatti.

Per costante giurisprudenza (DTF 114 V 228ss, 112 V 111 con riferimenti), il diritto a ripetibili non può essere dedotto né dall'art. 4 CF nè è deducibile dall'art. 6 CEDU. Spetta ai cantoni prevederlo.

Vi ha provveduto, nel Ticino, la Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, applicabili anche alle vertenze in materia LPP in virtù dell’articolo 8 cpv. 2 della Legge cantonale d'applicazione alla LPP del 4 ottobre 1999, che all'art. 22 cpv. 1 prevede che "il ricorrente che vince la causa ha il diritto nella misura stabilita dal giudice al rimborso delle spese processuali, dei disborsi e delle spese di patrocinio".

Il diritto è dunque riservato, analogamente alle norme di diritto federale sopra citate, al solo ricorrente rispettivamente attore.

Il motivo di questo privilegio è esposto dal TFA nella sua pronunzia del 7 dicembre 1989 nella causa D.W., pubblicata in RAMI 1990 U 98 p. 195 a proposito dell'art. 108 LAINF. La massima Corte ha precisato che scopo della norma è di consentire all'assicurato, spesso socialmente debole, di far valere in giustizia le sue pretese a prestazioni assicurative senza esserne trattenuto dal timore di dover sborsare, in caso di soccombenza, un'indennità alla controparte. Motivi analoghi presiedono all'esclusione del diritto a ripetibili a favore di organismi adempienti funzioni di diritto pubblico, sancito dall'art. 159 cpv. 2 OG in fine (DTF 112 V 49).

In materia di LPP il diritto a ripetibili dev'essere quindi esclusivamente riservato all'assicurato vittorioso in causa: le ripetibili sono in tale ipotesi accollate all'assicuratore che ha introdotto la causa e l'ha persa.

L'assicuratore che vince la causa non ha, di regola, diritto a ripetibili (DTF 118 V 169; DTF 112 V 356, STCA del 9 marzo 1992 in re F.P. c/s. SA; SZS 1995 p.389; per le eccezioni vedasi: DTF 112 V 362, RAMI 1992 pag. 164).

Nella fattispecie, in applicazione dell'esposta giurisprudenza, considerato in particolare il tenore dell'art. 22 cpv. 1 della Legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni, la Cassa pensioni dei dipendenti della __________, peraltro non rappresentata in causa, benché vittoriosa, non ha diritto ad alcuna indennità per spese ripetibili.

Per quel che riguarda invece l’addebito di tasse e spese relativa alla presente procedura, si osserva che secondo la legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali (art. 20 cpv. 1), applicabile in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LALPP, la procedura è di principio gratuita.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 34.2002.30
Entscheidungsdatum
28.11.2003
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026