RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2001.00070

fc/sc

Lugano 3 maggio 2002

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Francesca Cassina-Barzaghini

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 8 novembre 2001 di

__________,

contro

Fondazione coll. LPP __________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nato nel 1927, dal 1970 fino al pensionamento ha svolto attività lucrativa alle dipendenze della __________ (doc. _). Ai fini dell'attuazione della previdenza professionale dei suoi dipendenti, la datrice di lavoro era affiliata alla Fondazione di Previdenza della __________, la quale aveva un contratto di riassicurazione con la __________ (doc. _).

1.2. Dal 1. ottobre 1990 a __________ è stata riconosciuta una rendita intera dell'Assicurazione per l'invalidità (AI) (doc. _) e dal 8 maggio 1992, esaurite le indennità giornaliere, anche una rendita d'invalidità della previdenza professionale di fr. 8'530 versatagli dalla __________ (doc. _).

1.3. Con effetto dal 1. gennaio 1992 la __________ si è affiliata all Fondazione collettiva LPP della __________, alla quale la Fondazione di previdenza della __________ ha ceduto l'intero portafoglio di previdenza dei suoi assicurati (doc. _).

La Fondazione collettiva LPP della __________ (in seguito: Fondazione), per il tramite della società gerente __________, a far tempo dal 1. gennaio 1992, ha quindi provveduto a versare la rendita d'invalidità a __________.

1.4. A decorrere dal 1. novembre 1992, a seguito del raggiungimento dell'età di pensionamento, la rendita d'invalidità (ammontante a fr. 8'530 annui) è stata sostituita da una rendita di vecchiaia annuale di fr. 6'162 (doc. _).

1.5. Con scritto del 22 ottobre 2001 alla __________, __________, rappresentato da suo genero, ha postulato la concessione retroattiva al 1. novembre 1992 di una rendita di vecchiaia di importo pari alla rendita di invalidità percepita sino a quel momento, oltre alle indicizzazioni nel frattempo intervenute (doc. _).

La richiesta è stata disattesa dall'istituto previdenziale con uno scritto datato 29 ottobre 2001 del seguente tenore:

" Egregio signor __________

La lettera di suo genero del 22 ottobre u. s. è stata trasmessa internamente al nostro Ser­vizio giuridico. In qualità di società gerente della Fondazione collettiva LPP della __________ prendiamo posizione in merito alla sua richiesta come segue.

II principio secondo cui la rendita versata dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento non deve risultare inferiore alla rendita d'invalidità precedentemente corrisposta si riferisce alle prestazioni minime in conformità alla Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP). Nel suo caso questo principio è stato os­servato. Mediante sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 24 luglio 2001, di cui ci ha inviato una copia, si è deciso in primo luogo circa una controversia concreta. L'ammontare della sua rendita invece si fonda sul regolamento applicabile dell'opera di previdenza del suo precedente datore di lavoro ed è conforme alla legge.

La signora __________ è a sua disposizione in caso di eventuali domande in meri­to.

Distinti saluti." (doc. _)

1.6. Con petizione 8 novembre 2001, presentata al TCA nei confronti della Fondazione collettiva LPP della __________, __________ ha chiesto:

" Visto quanto precede chiedo a codesto Lodevole Tribunale cantonale delle assicurazioni che abbia a decidere quanto segue:

a) la "decisione" della __________ è annullata;

b) il diritto ad una rendita di vecchiaia annua di fr. 8'530.- sia riconosciuto con effetto retroattivo 1.11.1992;

c) l'indicizzazione della citata rendita al rincaro come è avvenuto per la rendita di vecchiaia da allora accordatami;

d) trovandomi ancora nei termini decennali della prescrizione, il riconoscimento di un congruo interesse di mora sulle prestazioni scadute e non ancora incassate."

A motivazione della propria pretesa ha fatto valere:

" Egregio Signor Presidente,

sono attualmente titolare di una rendita di vecchiaia della previdenza professionale ammontante a fr. 6'475.- annui versatami dalla __________ nell'ambito del contratto no. __________.

Precedentemente beneficiavo di una rendita d'invalidità concessami in virtù dello stesso contratto. Faccio notare che la rendita d'invalidità del 2° pilastro mi fu riconosciuta dopo che dall'Assicurazione federale invalidità ero stato posto al beneficio di una rendita intera d'invalidità a decorrere dal 01.10.1990.

II riconoscimento della rendita d'invalidità da parte della __________ iniziò I'8 maggio 1992 dopo esaurimento delle prestazioni previste a titolo di indennità giornaliera di malattia, quest'ultime accordatemi dal 17.10.1989 al 07.05.1992.

La rendita d'invalidità del 2° pilastro ammontava a fr. 8'530.- annui risultando pertanto superiore alla rendita di vecchiaia che allora la sostituì, inizialmente attestata a fr. 6'612.- ­ed in seguito indicizzata al rincaro per arrivare agli attuali fr. 6'475.-. Come si vede la rendita di vecchiaia di oggi risulta ancora inferiore alla rendita d'invalidità versatami nel lontano 1992.

Una recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni in re A.P. del 24.07.2001 ha sancito il seguente principio:

"Una rendita di vecchiaia che sostituisce una rendita d'invalidità non può essere d'importo inferiore".

II Tribunale federale delle assicurazioni ha anzi affermato che un'eventuale riduzione è contraria al sistema della previdenza professionale come inteso dal Legislatore. Da tale principio discende che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio - risp. quella di vecchiaia deve essere perlomeno equivalente al valore della rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento - è richiamabile anche in materia di previdenza sovraobbligatoria.

In tal senso il Tribunale federale delle assicurazioni aveva già statuito in due precedenti sentenze in re M. del 14.03.2001 (B 69/99) ed in re B. del 13.03.2001 (B 2/00).

II Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza del 24.07.2001 concludeva con l'accoglimento del ricorso di diritto amministrativo nel senso che l'importo della rendita di vecchiaia doveva essere di valore equivalente a quella della rendita d'invalidità precedentemente versato.

Nel mio caso personale questo diritto non è stato salvaguardato dal momento che la rendita AI annua di fr. 8'530.- fu sostituita da una rendita di vecchiaia di fr. 6'162.- (oggi fr. 6'475.-).

Sulla scorta di questo chiaro principio sancito dal Tribunale federale delle assicurazioni ho posto l'interrogativo alla __________ affinché mi spiegasse le ragioni della riduzione intervenuta nel 1992. Ho pure richiesto che, qualora la mia domanda di adeguamento retroattivo al 01.11.1992 della rendita di vecchiaia alla precedente rendita d'invalidità non avesse raccolto la loro adesione, pretendevo una decisione formale contro la quale eventualmente ricorrere. La risposta pervenutami dalla __________, oltre a non concedermi quanto richiesto, ripropone, a parer mio, una questione già risolta dal Tribunale federale delle assicurazioni ossia fa una distinzione illegittima tra previdenza obbligatoria e previdenza sovraobbligatoria."

1.7. Con risposta 24 gennaio 2002 la Fondazione, rappresentata dalla sua società gerente, ha postulato la reiezione della petizione evidenziando, tra l’altro, quanto segue:

"9. Secondo l'art. 24 cpv. 2 e 3 LPP la rendita d'invalidità è calcolata secondo l'aliquota di conversione valida per la rendita di vecchiaia (attualmente del 7,2%). II pertinente ave­re di vecchiaia consta dell'avere di vecchiaia acquisito sino alla nascita del diritto alla rendita d'invalidità e della somma degli accrediti di vecchiaia per gli anni mancanti fino al raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita, senza interessi. Tali accrediti di vecchiaia sono calcolati sul salario coordinato dell'assicurato durante l'ultimo anno d'assicurazione nell'istituzione di previdenza, in casu il 1989.

AI subentrare dell'incapacità lavorativa l'avere di vecchiaia dell'attore secondo la LPP a fine 1989 ammontava a CHF 17'031.00. In detto anno il suo salario effettivo ammonta­va a CHF 39'325.00, per cui il salario coordinato era pari a CHF 21'325.00 annui. Nel 1989 l'attore aveva 62 anni. Per questa età gli accrediti di vecchiaia fino all'età di pen­sionamento ammontano al 18% del salario coordinato, per cui all'attore risultano CHF 3'838.50 per ciascuno dei tre anni mancanti fino all'età di 65 anni, senza interessi.

II calcolo secondo l'art. 24 LPP si presenta come segue:

Avere di vecchiaia al 31.12.1989 CHF 17'031.00

1990

Interessi CHF 681.20

Accredito di vecchiaia CHF 3'838.50

Avere di vecchiaia al 31.12.1990 CHF 21'551.00

1991-1992

Accrediti di vecchiaia: 2 x 3 838.50 CHF 7'677.00

Avere di vecchiaia finale

secondo la LPP al 1.11.1992 CHF 30'326.00

CHF 30'326.00 x 7,2 % = CHF 2'183.00 rendita d'invalidità annuale ai sensi della LPP.

Di conseguenza la prestazione minima ai sensi della LPP a favore dell'assicurato fino al 1° novembre 1992 ammontava a CHF 2'183.00, e ciò vita natural durante (art. 26 cpv. 3 LPP). Dal precedente calcolo della rendita d'invalidità, effettuato strettamente in base alla LPP, risulta che la rendita iniziale effettivamente versata all'attore a par­tire dal 1 ° novembre 1992, inizialmente pari a CHF 6'162.00 all'anno, supera di gran lunga la prestazione minima prevista dalla legge.

Per i motivi suesposti l'attore, ai sensi della legge, non può far valere ulteriori diritti.

  1. La rendita d'invalidità ai sensi della LPP dev'essere versata vita natural durante in ap­plicazione all'art. 26 cpv. 3 LPP. Questa disposizione non è tuttavia applicabile alla pre­videnza professionale che eccede il minimo obbligatorio. Ciò risulta ex contrario dal te­nore dell'art. 49 cpv. 2 LPP: Se un istituto di previdenza concede prestazioni più estese di quelle minime, alla previdenza più estesa s'applicano soltanto le disposizioni sull'amministrazione paritetica, sulla responsabilità, sul controllo, sul fondo di garanzia, sulla vigilanza, sulla sicurezza finanziaria, sul contenzioso e sulle disposizioni penali. Le succitate disposizioni rappresentano un elenco esaustivo. Non vi si fa menzione dell'ammontare e della durata delle prestazioni d'invalidità rientranti nella previdenza che eccede il minimo obbligatorio. Di conseguenza in questo ambito si applica il principio della libertà nella configurazione delle prestazioni assicurate menzionato al cpv. 1 della medesima disposizione

(cfr. sentenze del TFA del 14 e del 23 marzo 2001, B 2100 e B 69199).

Nemmeno da questo punto di vista l'attore può rivendicare un diritto al versamento della rendita d'invalidità sovraobbligatoria vita natural durante.

  1. Nell'esercizio di tale libertà nella configurazione delle prestazioni il regolamento della Fondazione di Previdenza della __________ all'art. 7 cpv. 1 lett. f) i. f. del re­golamento del 1980 (annesso 4) prevedeva che la rendita d'invalidità viene pagata per tutta la durata dell'incapacità lavorativa; al raggiungimento dell'età di pensionamento essa viene sostituita dalla rendita di vecchiaia.

Volendo considerare il raggiungimento dell'età di pensionamento alla stregua di un nuovo evento assicurato (cfr. le sentenze menzionate più avanti del TFA del 14 marzo 2001, B 69199 e del 23 marzo 2001, B 2100) e applicare il regolamento in vigore nel 1992, constatiamo che la situazione contrattuale sarebbe la medesima (cfr. art. 13 (2) del regolamento del 1992, annesso 11). Tale disposizione garantisce che la rendita di vecchiaia ammonti perlomeno alla rendita d'invalidità calcolata secondo la LPP.

L'avere di vecchiaia regolamentare dell'attore al raggiungimento dell'età di pensiona­mento al 1° novembre 1992 ammontava a CHF 85'584.00. II 7,2% di tale importo dà una rendita annuale di CHF 6'162.00, che incontestabilmente l'attore percepisce tutto­ra.

Di conseguenza all'attore contrattualmente non spettano ulteriori diritti.

IV. Portata della sentenza del TFA del 24 luglio 2001 (B 48/98)

  1. Come menzionato l'attore basa la sua pretesa esclusivamente sulla decisione del TFA del 24 luglio 2001.

Detta sentenza, già alquanto criticata nella dottrina, non è comprensibile nella fattispe­cie a cui si fa ivi riferimento. In nessun caso essa può essere applicata indistintamente a titolo pregiudizionale per ogni persona che raggiunge l'età di pensionamento quale beneficiaria di una rendita d'invalidità sovraobbligatoria." (doc. _)

1.8. Il 26 febbraio 2002 il TCA ha chiesto alcune precisazioni all'attore. La relativa risposta del 4 marzo 2002 è stata trasmessa alla convenuta, la quale si è ribadita nelle proprie posizioni con uno scritto del 13 marzo 2002 (IX, X, XI, XII).

in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la continuazione dell'erogazione, a __________, della rendita d'invalidità della previdenza professionale da parte della Fondazione collettiva LPP della __________ dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento. A far tempo dal 1. novembre 1992 il Fondo di previdenza ha infatti riconosciuto unicamente il versamento di una rendita di vecchiaia di fr. 6'162 (attualmente fr. 6'475) annui, in luogo della prestazione d'invalidità di fr. 8'530 erogata sino a tale momento. La Fondazione ritiene che il principio per cui la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio è applicabile solo nella previdenza professionale obbligatoria. Rileva poi che in concreto la prestazione di vecchiaia regolamentare riconosciuta dal 1. novembre 1992 (inizialmente di fr. 6'162), risulta comunque superiore a quella d'invalidità vitalizia, di fr. 2'183, che spetterebbe all'interessato secondo l'art. 24 LPP (VII).

L'attore, per contro, ribadisce il diritto all'attribuzione, anche dopo il pensionamento, di una rendita di importo pari a quella percepita in precedenza, in quanto la pretesa è vitalizia. Si appella in modo particolare ad una sentenza resa il 24 luglio 2001 dal Tribunale federale delle assicurazioni (I).

2.2. Secondo il Regolamento per l'opera di previdenza della __________ della Fondazione collettiva LPP della __________, in vigore dal 1. gennaio 1992, il diritto alla rendita d'invalidità si estingue, fra l'altro, quando la persona assicurata raggiunge l'età di pensionamento (art. 15). Da questo momento l'assicurato ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia (art. 13) (doc. _).

Vale quindi il principio secondo cui all'insorgere dell'età di pensionamento la rendita d'invalidità si estingue e viene sostituita da una rendita di vecchiaia.

In quest’evenienza torna applicabile anche il cpv. 2 dell’art. 13 per il quale:

" Se, in seguito a un sinistro non contemplato dalla LAINF o dalla LAM, una persona assicurata è invalida ai sensi dell’AI al raggiungimento dell’età di pensionamento, vale la seguente disposizione: la rendita di vecchiaia risultante dall’avere di vecchiaia ai sensi della LPP viene paragonata alla rendita d’invalidità alla quale la persona aveva diritto ai sensi della LPP prima di raggiungere l’età di pensionamento. Nel caso in cui la rendita di vecchiaia fosse inferiore, la differenza viene versata in aggiunta alla rendita di vecchiaia esigibile a norma del presente regolamento." (doc. _)

2.3. In base alle disposizioni della LPP e alla relativa giurisprudenza, nel caso in cui l’assicurato, prima dell’età del pensionamento, percepisce una rendita di invalidità dell'assicurazione obbligatoria, questa continua ad essere erogata, poiché, secondo l’art. 26 cpv. 3 LPP, tale prestazione è vitalizia (cfr. DTF 123 V 126 consid. 4 e 118 V 100; FF 1976 I 208; STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

In una recente pronunzia l'alta Corte federale, esprimendosi sulla sorte giuridica della rendita d'invalidità in regime previdenziale sovraobbligatorio a far tempo dall'età di pensionamento, ha precisato che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito della previdenza obbligatoria, secondo la quale appunto la rendita d'invalidità ha carattere vitalizio, vale, quale esigenza minima, anche nella previdenza sovraobbligatoria. Ciò non impedisce a un istituto di previdenza di disciplinare, nel suo regolamento, che una rendita di invalidità sia sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento, da una rendita di vecchiaia. Nel campo obbligatorio così come in quello sovraobbligatorio, essa deve tuttavia corrispondere quantomeno al valore equivalente alla rendita d'invalidità erogata sino al pensionamento (cfr. DTF 127 V 259 segg. = RDAT II-2001 pag. 610-611; cfr. anche U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104; H.U. Stauffer, “Die berufliche Vorsorge”. Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 30; cfr. STCA non pubblicata del 31 marzo 1995 nella causa A. C., pag. 6 e 10; cfr. anche STFA non pubblicata dell’11 aprile 1997 nella causa A. C, B 15/95).

2.4. Come rilevato dalla Fondazione convenuta, questa sentenza è stata oggetto di vigorose critiche da parte della dottrina, per la quale il TFA, con la sua pronunzia, avrebbe ignorato i limiti posti dal principio costituzionale della separazione dei poteri operando un’inspiegabile ingerenza in un campo, quello della previdenza professionale sovraobbligatoria, che il legislatore ha voluto espressamente riservare alla libertà dispositiva degli istituti di previdenza.

L’estensione dei principi LPP alla previdenza professionale sovraobbligatoria non sarebbe del resto giustificata nemmeno dal richiamo all'obiettivo costituzionale del mantenimento del tenore di vita abituale sancito dall'art.113 CF, non essendo manifestamente compito del giudice quello di intervenire in un settore così complesso come quello della previdenza professionale.

La pronunzia in oggetto partirebbe inoltre da presupposti errati e misconoscerebbe in particolare che i diritti scaturenti da un’invalidità non si esauriscono nel diritto alla rendita d’invalidità. Nel senso di una prestazione accessoria e nella prospettiva di un possibile reinserimento nella vita attiva, l’istituto di previdenza deve infatti continuare a tenere il conto di vecchiaia dell’invalido fino al momento in cui questi ha riacquistato la capacità di guadagno o ha raggiunto l’età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia (art. 34 cpv. 1 lett. b LPP e art. 14 OPP 2). L'avere di vecchiaia continua pertanto ad essere incrementato anche dopo il sopraggiungere dell'invalidità mediante accrediti di vecchiaia calcolati sulla base dell’ultimo salario assicurato (art. 24 cpv. 3 LPP, art. 18 OPP 2 e art. 34 cpv. 1 lett. a LPP). Siffatto ordinamento vuole fare in modo che l’invalido possa disporre, nel caso di ripresa della capacità lavorativa, di un avere di vecchiaia più o meno uguale a quello che avrebbe avuto senza invalidità. Di conseguenza, secondo la dottrina, non può essere seguito il TFA quando osserva che la diminuzione delle prestazioni previdenziali al raggiungimento dell'età di pensionamento, nel caso di un assicurato invalido, è da ricondurre direttamente all’invalidità stessa che ha ostacolato il finanziamento delle medesime e, in particolare, l'incremento dell'avere di vecchiaia.

In linea generale invece - argomenta ancora la dottrina - la rendita di vecchiaia corrisponde (almeno) alla proiezione degli accrediti di vecchiaia obbligatori, inclusi gli interessi, sulla base dell’ultimo salario assicurato prima dell’insorgenza dell’incapacità di guadagno. In definitiva quindi l'argomentazione del TFA costituirebbe una critica alle modalità di calcolo delle rendite previste dalla legge in caso d'invalidità in virtù dell'art. 24 cpv. 2 LPP.

La dottrina sottolinea infine che il mantenimento di una simile giurisprudenza – di cui in ogni modo auspica l’immediato cambiamento – avrebbe conseguenze disastrose per l’equilibrio finanziario degli istituti di previdenza e, di conseguenza, mutamenti drammatici a livello di piani di previdenza (cfr. Moser, Stauffer, Vetter, Das Urteil des EVG Nr. B 48/98 vom 24 Juli 2001 – Desaster oder einmalige “Entgleisung”?, in: AJP 12/2001, p. 1376 segg. e in: Schweizer Personalvorsorge 12/01, p. 865 segg.; Schweizer Personalvorsorge 1/02, p. 11; H. Walser, "Ein Urteil mit Folgen für die Vorsorgepläne der beruflichen Vorsorge: Kommentar zum Urteil des EVG vom 24 Juli 2001 "in SZS 2002 pag. 159 seg."; H.M. Riemer "Die überobligatorische berufliche Vorsorge im Schnittpunkt von BVG - obligatorium und vertragsrecht" in SZS 2002 pag. 168; G. Wirz, "Das eidgenossische Versicherungsgericht schiesst den vogel ab" in plädoyer 2/02 pag. 3).

Questo Tribunale ha preso atto delle critiche della dottrina appena riassunte. Tuttavia, considerato come la sentenza federale in questione è stata emessa in una vertenza ticinese dalla Ia Camera del TFA , nella composizione di cinque giudici, ed è stata inoltre pubblicata nella Raccolta ufficiale (DTF 127 V 259) e nel Bollettino della previdenza professionale dell'ufas (n° 58 del 10 ottobre 2001 pag. 8), il TCA non può far altro che conformarvisi.

Spetterà semmai all’Alta Corte, se lo riterrà opportuno, modificare tale giurisprudenza, o, se del caso, al legislatore adottare eventuali correttivi (cfr. la STCA del 18 febbraio 2002 in nella causa P., __________, cresciuta in giudicato).

2.5. Nella fattispecie, in applicazione della citata giurisprudenza federale, questo Tribunale deve dunque concludere che a __________ deve essere garantita, anche dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento, una rendita di vecchiaia di valore equivalente a quello della rendita d'invalidità (parte sovraobbligatoria inclusa) versatagli sino a quel momento, pari a fr. 8'530 annui.

2.6. A siffatta conclusione non possono mutare le allegazioni della Fondazione convenuta. In effetto, essa si limita in sostanza a riproporre le critiche espresse alla recente sentenza del TFA dalla dottrina, le quali tuttavia, per i motivi già evocati, non possono esimere questo Tribunale dall’applicare la giurisprudenza federale.

2.7. L'attore chiede altresì che la rendita venga indicizzata al rincaro a far tempo dal 1. novembre 1992, così come è avvenuto per la rendita di vecchiaia accordatagli.

In proposito si rileva che giusta l’art. 36 LPP :

" Dopo tre anni di decorrenza, le rendite per i superstiti e quelle d’invalidità devono essere adattate all’evoluzione dei prezzi, secondo quanto disposto dal Consiglio federale, fino all’età di 65 anni per gli uomini e fino all’età di 62 per le donne.

L'istituto di previdenza deve, nei limiti delle sue possibilità finanziarie, emanare disposizioni sull'adattamento delle altre rendite in corso.”

Tale norma configura una disposizione minima applicabile unicamente all'assicurazione obbligatoria in vigore dal 1. gennaio 1985 (cfr. anche l’Ordinanza sull’adeguamento delle rendite superstiti e invalidità all’evoluzione dei prezzi del 16 settembre 1987), mentre che nell’ambito della previdenza pre - e sovraobbligatoria non vi è nessun obbligo di adeguamento (art. 6 in relazione all'art. 49 LPP; cfr. SZS 2000 549; DTF 127 V 264 s. consid. 2a e ivi riferimenti; DTF 117 V 166; H. U. Stauffer, Die berufliche Vorsorge, Serie: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1996, p. 52; SZS 1995 p. 99).

Con riferimento all’art. 36 cpv. 2 LPP, l’art. 70 LPP (Misure speciali) dispone che ogni istituto di previdenza deve devolvere l’uno per cento dei salari coordinati di tutti gli assicurati tenuti a pagare contributi per le prestazioni di vecchiaia al miglioramento delle prestazioni in favore della generazione d’entrata, secondo gli art. 32 e 33, e all’adattamento delle rendite in corso all’evoluzione dei prezzi, secondo l’art. 36 cpv. 2.

Per la legge, quindi, al compimento dell'età di pensionamento le rendite d'invalidità non devono più essere obbligatoriamente adeguate al rincaro. Per quel che concerne invece le prestazioni di vecchiaia, gli istituti di previdenza sono tenuti a concedere adattamenti nella misura in cui siano finanziariamente realizzabili.

In concreto, pertanto, un diritto dell'attore all'adeguamento al rincaro della rendita a far tempo dall'età di pensionamento potrebbe essere unicamente dedotto dalle disposizioni regolamentari del fondo di previdenza (art. 49 cpv. 2 LPP e art. 6 LPP).

In proposito, l'art. 20 del Regolamento (doc. _), disciplinante l'adattamento all'evoluzione dei prezzi delle prestazioni di rischio, riprende essenzialmente il contenuto dell'art. 36 LPP ribadendo in particolare che l’adattamento viene ripetuto fino al raggiungimento dell’età di pensionamento, essendo peraltro garantito solo nella misura in cui la rendita risultante a norma del regolamento non supera la rendita esigibile ai sensi della LPP.

D’altro canto, iI Regolamento non prevede espressamente l'adeguamento al rincaro delle rendite di vecchiaia. L'art. 23 (Partecipazione agli eccedenti) dispone tuttavia:

" Le assicurazioni ai sensi del presente regolamento partecipano agli eccedenti della __________.

Ogni anno, il 1. gennaio, le parti di eccedenti disponibili vengono impiegate sottoforma di premi unici per aumentare la rendita di vecchiaia, le prestazioni in aspettativa il cui ammontare dipende dalla rendita di vecchiaia, nonché le rendite vedovile e per orfani in decorso. La ripartizione risulta dal rapporto tra la riserva matematica individuale e l'insieme di tutte le riserve matematiche delle persone assicurate."

Anche in base alle disposizioni del regolamento della Fondazione convenuta, quindi, oltre l'età termine gli assicurati non hanno alcun diritto all'adeguamento al rincaro delle rendite d'invalidità, mentre che, nell'ambito della "partecipazione agli eccedenti", le rendite di vecchiaia in corso possono beneficiare di adeguamenti.

Ora, premesso come secondo le norme regolamentari applicabili (cfr. il consid. 2.2.), la rendita di invalidità viene sostituita, al raggiungimento dell'età di pensionamento dell'avente diritto, dalla rendita di vecchiaia (sulla liceità di detta trasformazione cfr. la già citata sentenza pubbl. in DTF 127 V 259; cfr. anche SVR 1997 BVG Nr. 82; STFA non pubbl. del 14 marzo 2001 in re M., B 69/99; STCA non pubbl. del 31 marzo 1995 in re A. C. p. 6 e 10 e del 14 gennaio 1998 in re H.S; vedi pure M. Moser, "Die zweite Säule und ihre Tragfähigkeit", Basilea e Francoforte 1993, p. 109 N 18; U. Meyer/Blaser, 1990-1994, Die Rechtssprechung vom Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, SZS 1995 p. 103/104 in cui si fa riferimento a STFA inedita del 14 dicembre 1994, B 16/94; H.U. Stauffer, op. cit., p. 30; cfr. tuttavia SZS 1995 p. 52 consid. 3c), nella concreta evenienza la pensione erogata a __________ a far tempo dal 1. novembre 1992 configura giuridicamente una prestazione di vecchiaia. Ne consegue che la stessa deve beneficiare degli aumenti concessi dall'istituto di previdenza convenuto in applicazione dell'art. 23 del Regolamento, retroattivamente al 1. novembre 1992.

2.8. L'attore postula infine il riconoscimento di interessi di mora sulle prestazioni scadute.

In materia di previdenza professionale ed in modo particolare di prestazioni previdenziali, contrariamente a quanto previsto in materia di contributi (art. 66 cpv. 2 LPP; DTF 119 V 134; SZS 1990 p.161), la LPP non si esprime al riguardo degli interessi di mora.

Il Tribunale federale ha tuttavia stabilito che, in caso di versamento tardivo di una prestazione di libero passaggio, gli interessi di mora sono dovuti (DTF 119 V 133; 116 V 112).

Il TFA ha poi specificato che lo stesso deve valere per quel che riguarda una rendita di invalidità (DTF 119 V 131 e 134, cfr. DTF non pubbl. del 31 luglio 1992 per quanto riguarda le prestazioni di vecchiaia).

Secondo il TFA, infatti, i motivi che hanno indotto a riconoscere l’obbligo del versamento di interessi di mora su una prestazione di libero passaggio sono validi anche per quel che riguarda altre prestazioni (DTF 119 V 134 consid. 4b.).

In tal caso si applica il tasso previsto dal regolamento (cfr. art. 104 cpv. 2 CO; SZS 1994 p. 468; DTF 119 V 133; DTF 117 V 350).

Nell’evenienza in cui la questione non è stata disciplinata, si fa riferimento all’art. 104 cpv. 1 CO, di natura dispositiva, secondo cui l’interesse dovuto ammonta al 5% annuo. A tal proposito va rilevato che gli statuti possono prevedere un tasso inferiore (cfr. DTF 119 V 134).

Nel caso concreto, dalla documentazione agli atti emerge che il regolamento non stabilisce l'ammontare del tasso d'interesse. Può di conseguenza essere riconosciuto il tasso legale del 5%.

Per quanto attiene alla decorrenza dell’obbligo di versare gli interessi di mora, il TFA applica l’art. 105 CO (DTF 119 V 133 consid. 4 = Pra 83, 67).

È quindi rilevante la data dell’inoltro della petizione, ragione per cui nella fattispecie gli interessi sulle prestazioni scadute dovute a __________ decorrono dall'8 novembre 2001.

2.9. La petizione merita pertanto accoglimento. Di conseguenza, a far tempo dal 1. novembre 1992 a __________ è riconosciuta una rendita di vecchiaia di importo equivalente a quello della rendita d'invalidità versatagli in precedenza, oltre a interessi di mora del 5% dall'8 novembre 2001. La prestazione dovrà retroattivamente beneficiare degli adeguamenti statuiti dalla Fondazione in applicazione dell’art. 23 del Regolamento (in relazione con l'art. 36 cpv. 2 LPP).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è accolta.

§ La Fondazione collettiva LPP della __________ è condannata a versare a __________ una rendita di vecchiaia di fr. 8'530 annui a far tempo dal 1. novembre 1992, oltre ad interessi di mora del 5% dall'8 novembre 2001. La prestazione dovrà essere adeguata conformemente ai considerandi.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

Nota della redattrice sul consid. 2.7

Mi sono chiesta se, appunto, la rendita erogata dopo il pensionamento sia da qualificare come rendita di vecchiaia (® soggetta ad adeguamento) o di invalidità (non soggetta ad adeguamento).

La giurisprudenza non è univoca (vedi le sentenze del TFA più recenti: B 48/98, 2/00, 69/99, 23/99, 14/01) ma, soprattutto quella pubblicata, mi sembra andare nel senso che si tratta di una rendita di vecchiaia qualora, come in casu, il regolamento prevede la sostituzione della rendita d'invalidità con quella di vecchiaia al raggiungimento dell'età di pensionamento.

D'altro canto, vista la giurisprudenza più recente, non è più sostenibile la tesi per cui nella misura della rendita d'invalidità secondo la LPP la prestazione rimane una rendita d'invalidità, per il resto di vecchiaia.

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