RACCOMANDATA

Incarto n. 34.2000.00054

DC/MB/nh

Lugano 22 ottobre 2001

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sulla petizione del 2 novembre 2000 di

__________,

contro

Cassa pensioni dipendenti __________,

in materia di previdenza professionale

ritenuto, in fatto

1.1. __________, nato __________ 1936, coniugato, ha lavorato dapprima presso il Comune di __________, in seguito per lo Stato del Cantone Ticino quale agente di custodia presso il __________.

Dal 1. settembre 1969 è stato affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti __________.

In data 22 luglio 1996 l'assicurato ha chiesto di essere pensionato anticipatamente, con effetto dal 1° settembre 1996, adducendo motivi familiari (doc. _ atti amm.).

Dal 1° settembre 1996 egli riceve una rendita di vecchiaia della Cassa pensioni dei dipendenti __________ ed un supplemento sostitutivo in attesa dell'assegnazione della rendita AVS/AI ad uno dei coniugi (cfr. atti della Cassa pensioni agli atti, in particolare doc. _).

In particolare, fino al 30 settembre 2000 l'assicurato ha percepito un supplemento sostitutivo di fr. 1'999.- mensili (cfr. doc. _).

1.2. Con scritto del 27 ottobre 2000 la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha comunicato a __________ che, sulla base dell'art. 27 cpv. 4 LCP, entrato in vigore il 1 ottobre 2000, il supplemento sostitutivo da lui percepito in attesa dell'assegnazione della rendita AVS/AI, doveva essere adeguato, quantificando come segue il nuovo diritto alla rendita:

" A partire dal 1 ottobre 2000 le prestazioni in suo favore sono quindi stabilite come segue:

  • pensione base = fr. 2'607.00

  • supplemento sostitutivo in attesa

di una rendita AVS/AI = fr. 1'863.00

  • totale mensile = fr. 4'470.00
  • ./. recupero mese di ottobre 2000 = fr. 136.00

  • Prestazioni del mese di novembre 2000 fr. 4'334.00 "

1.3 In data 2 novembre 2000 l'interessato ha contestato la modifica del supplemento sostitutivo stabilito dalla Cassa pensioni con effetto dal 1° ottobre 2000, inviando al TCA uno scritto del seguente tenore:

" In data 22 luglio 1996 ho chiesto il pensionamento anticipato per poter assistere mia moglie __________, ammalata da tempo in ospedale, per riaverla a casa ho dovuto lasciare il lavoro, e per questo ho già avuto una percentuale inferiore di pensione con il 1 settembre 1996.

Per questo chiedo p.f. di voler esaminare il mio caso."

1.4 Con risposta di causa del 24 gennaio 2001 la Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha proposto al TCA di respingere la petizione e di confermare il tenore della comunicazione del 27 ottobre 2000. A motivazione delle propria richiesta il Comitato della Cassa pensioni ha precisato:

" Il Messaggio no. 4877 del Consiglio di Stato tiene conto delle proposte della Commissione della Cassa, formulate nell'ambito delle misure di risanamento della Cassa pensioni.

La modifica dell'ad. 27 cpv. 4 LCP, oggi contestata dalla controparte, va vista nell'insieme di tutte le misure proposte. L'obbiettivo finale di queste proposte è quello di cercare di garantire, nei tempo, la stabilità finanziaria della Cassa pensioni dei dipendenti __________.

Il piano assicurativo della Cassa pensioni si basa su principi di solidarietà fra affiliati (contributo assicurativo invariato indipendentemente dall'età dell'assicurato(a), versamento dei contributi dopo il raggiungimento del massimo delle prestazioni ‑ 30 anni pieni ‑ per gli assicurati affiliati alla Cassa prima del 01.01.1995, ecc.).

Gli Organi direttivi della Cassa ritengono che al raggiungimento dell'obbiettivo della stabilità finanziaria ‑che è nell'interesse di tutti - devono contribuire tutte le parti in causa (datori di lavoro, assicurati e pensionati).

Per questi motivi il Legislatore ha previsto l'applicazione delle nuove disposizioni principalmente solo agli assicurati attivi e ai pensionati dopo il 1 ottobre 2000, ma ha pure previsto, nel caso specifico dell'art. 27 cpv. 4 LCP, l'applicabilità anche ai già beneficiari di prestazioni al 1 ottobre 2000. Come viene spiegato in seguito, per rispettare i diritti acquisiti meritevoli di tutela è stata prevista una specifica norma transitoria.

Il Consiglio di Stato, con risoluzione no. 5499 del 15 dicembre 1999 (cfr. allegato no. 3) ‑ mantenendo l'impegno precisato nel Messaggio di permettere agli assicurati che avevano già maturato il diritto di chiedere il pensionamento con il vecchio regime pensionistico ‑ ha deciso l'entrata in vigore della modifica di legge a partire dal 1 ottobre 2000.

Il ricorrente non contesta la modifica di legge nel suo insieme, ma unicamente l'applicazione dell'art. 27 cpv. 4 ai già beneficiari di prestazioni all'entrata in vigore delle norme (1 ottobre 2000).

L'art. 17, cpv. 4 recita:

" Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS. "

La 10ma revisione AVS, entrata in vigore al 1 gennaio 1997, prevede la possibilità per gli uomini di anticipare progressivamente il limite di pensionamento AVS a 63 anni, mentre per le donne prevede l'innalzamento del limite obbligatorio per l'ottenimento del diritto alla rendita AVS sino a 64 anni.

Sia per gli uomini che per le donne, è stato previsto un periodo transitorio per l'introduzione completa di questo cambiamento.

L'anticipo della rendita AVS comporta l'applicazione di una riduzione permanente nei confronti dell'avente diritto e dei suoi superstiti.

Per il 2000 la situazione è la seguente:

Uomini = anticipo rendita AVS a 64 anni, con riduzione della rendita pari al 6.8%

Donne = nessun anticipo della rendita AVS ‑ limite obbligatorio di pensionamento a 62 anni

Per l'anno 2001 la situazione è la seguente:

Uomini = anticipo della rendita AVS a:

  • 63 anni con riduzione della rendita del 13.6% (classe 1938);

  • 64 anni con riduzione della rendita del 6.8% (classe 1936);

Donne (periodo transitorio) = anticipo della rendita a 62 anni con riduzione della rendita pari al 3.4%

Queste modifiche introducono quindi, al di sotto dei limiti obbligatori (65 anni uomini/64 anni donne) il principio del pensionamento flessibile anche in materia AVS.

L'avente diritto ha quindi la facoltà, pur con l'applicazione di riduzioni permanenti, di chiedere la rendita anticipata AVS.

Si assiste quindi ad un ulteriore relativo allineamento delle prestazioni fra primo e secondo pilastro (previdenza professionale più estesa).

Il piano previdenziale della Cassa pensioni dei dipendenti __________ prevede la facoltà di chiedere il pensionamento nella fascia fra 58 anni e 65 anni non compiuti, indipendentemente dagli anni di contribuzione o di servizio conseguiti dal dipendente.

N beneficiario ha diritto alla pensione più il supplemento sostitutivo dell'AVS/AI; queste prestazioni sono determinate sulla base del periodo di contribuzione, dello stipendio determinante e del grado d'occupazione.

Le disposizioni della Cassa pensioni applicabili per la determinazione del supplemento sostitutivo AVS in vigore precedentemente, come quelle attualmente vigenti, hanno una diretta relazione con le disposizioni AVS.

I cambiamenti in materia di rendita AVS, hanno quindi inevitabilmente delle conseguenze sul piano assicurativo della Cassa pensioni, con ripercussioni finanziarie non indifferenti per la Cassa stessa. Gli Organi direttivi della Cassa hanno quindi valutato e proposto le misure ritenute più adeguate, atte a contenere i costi che derivano dalle modifiche della Legislazione in materia di AVS.

Infatti, se per gli uomini l'anticipo della rendita AVS potrebbe comportare un risparmio per la Cassa pensioni (soppressione supplemento sostitutivo AVS/AI), per le donne l'innalzamento del limite obbligatorio del pensionamento (64 anni) comporta un maggiore onere finanziario (riconoscimento supplemento sostitutivo a 63 e 64 anni). Per quanto concerne gli uomini, si ritiene tuttavia saranno pochi gli assicurati che chiederanno l'anticipo della rendita AVS; pertanto il risparmio effettivo per la Cassa pensioni dovuto alla soppressione del supplemento sostitutivo AVS sarà esiguo.

Nell'interesse puramente finanziario della Cassa, il Parlamento avrebbe potuto adottare delle disposizioni imperative, come l'obbligo per i beneficiari che raggiungono l'età per averne diritto, di chiedere la rendita AVS anticipata.

In questo caso la Cassa pensioni avrebbe soppresso il supplemento sostitutivo della rendita AVS, indipendentemente dal fatto che l'avente diritto avesse fatto uso o meno di questa possibilità. Questo perché il supplemento sostitutivo non può essere considerato un diritto acquisito, ma una prestazione assegnata unicamente in sostituzione della rendita AVS.

Questa soluzione, che avrebbe consentito alla Cassa pensioni di conseguire maggiori risparmi, sarebbe stata troppo incisiva e penalizzante per l'assicurato(a). Ricordiamo nuovamente che le riduzioni in materia AVS sono permanenti.

Il Legislatore cantonale, valutando opportunamente le conseguenze per la Cassa pensioni e per gli aventi diritto, ha adottato una soluzione molto meno penalizzante, facendo proprie le proposte del Consiglio di Stato. Ha infatti deciso l'introduzione di una riduzione del supplemento, a partire da 62, 63 e 64 anni a dipendenza se si tratta di un uomo o di una donna, prevedendo pure un regime transitorio per attenuarne gli effetti.

L'art. 27 cpv. 4 entrato in vigore al 1 ottobre 2000 prevede quindi delle riduzioni analoghe a quelle previste in materia di rendita AVS.

Le riduzioni del supplemento sostitutivo sono però limitate nel tempo, al massimo per 2 anni. A partire da 65 anni (uomini), 63 o 64 anni (donna), l'avente diritto potrà beneficiare della rendita AVS intera senza riduzione.

Si tratta quindi di uno sforzo non indifferente della Cassa pensioni che va considerato nell'ambito più ampio della solidarietà fra affiliati. Si deve quindi concludere che le riduzioni introdotte permettono alla Cassa stessa di conseguire nel tempo un risparmio (per gli uomini) e di contenere i maggiori costi derivati dall'innalzamento dell'età AVS per le donne.

Con la petizione non viene messa in discussione la disposizione in senso generale, ma la sua applicabilità ai già beneficiari di prestazioni all'entrata in vigore delle nuove disposizioni. Se accettato questo principio, l'allineamento alla 10ma revisione AVS (riduzione del supplemento sostitutivo) sarebbe applicabile ai soli beneficiari di prestazioni a partire dal 1 ottobre 2000. Questa soluzione pone quindi anche evidenti problemi di parità di trattamento fra affiliati.

Le considerazioni che seguono spiegano i motivi che hanno portato il Consiglio di Stato e il Parlamento a ritenere equa l'applicazione di questa disposizione a tutti i beneficiari di prestazioni, indipendentemente dalla data del pensionamento.

B) Considerazioni di carattere generale sui diritti acquisiti

La questione dei diritti acquisiti è da sempre una questione dibattuta sulla quale le varie Istanze Federali e Cantonali sono state chiamate più volte a pronunciarsi.

La giurisprudenza oggi conosciuta permette di stabilire con sufficiente chiarezza quali sono i diritti acquisiti e quali invece non lo sono.

A questo proposito richiamiamo le sentenze del Tribunale federale del 24.07.1991 (Inc. ATF 117 V 232 segg.), del Tribunale cantonale del Cantone Argovia (cfr. no. 92.00019) del 21 ottobre 1992 (allegato no. 4) e di questo Tribunale cantonale delle assicurazioni del 18.08.1998 in re O.M., pagg. 14/15.

Per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti previsti dalla Legge sulla Cassa pensioni, modifica del 14 dicembre 1999, citiamo quanto segue:

" ‑ BU 2000, 34 (14 dicembre 1999)

A) 1l diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente.

2Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche.

3Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge.

B) 1Per il calcolo dello stipendio determinante a norma degli artt. 22 e 23, fa stato la media complessiva degli stipendi assicurati acquisiti dopo l'entrata in vigore della modifica di legge, e di quello acquisito al 31 dicembre 1999 moltiplicato per il numero di anni mancanti al limite di 10 anni, ma al minimo il 90% dell'ultimo stipendio assicurato.

2Le convenzioni secondo l'art. 4 cpv. 2 stipulate prima del 1° gennaio 2000 non sono modificate con l'entrata in vigore della presente modifica.

3Le disposizioni in materia di rendita AVS/Al sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni.

4In deroga all'art. 27 cpv. 2 hanno ancora diritto al supplemento in favore della moglie i beneficiari di rendite riconosciute a partire dall'entrata in vigore della presente modifica e la cui moglie ha la seguente età:

‑ nel 2000 58 anni o più;

‑ nel 2001 59 anni o più;

‑ nei 2002 60 anni o più;

‑ nel 2003 61 anni o più.

Il mese successivo al compimento dei 62 anni il supplemento viene soppresso."

Secondo queste disposizioni, a parere del Comitato, la volontà del Legislatore è chiara e non si presta ad altre interpretazioni, nella convinzione che i diritti acquisiti sono stati garantiti nella misura in cui questi andavano tutelati.

Per quanto concerne l'art. 27 cpv. 4 non è stata prevista alcuna norma transitoria che tuteli i diritti acquisiti. E' vero invece il contrario, in quanto nel Messaggio no. 4877 dell'8 aprile 1999 si cita espressamente che l'art. 27 cpv. 4 sarà applicato a tutti i beneficiari (compresi anche quelli già al beneficio di prestazioni al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni ‑ cfr. pag. 8).

Pure nel rapporto della Commissione della gestione si ribadisce l'appoggio a questa proposta del Consiglio di Stato. Questa volontà trova conferma alla lettera B cpv. 3 delle Norme transitorie.

A nostro parere, questa decisione del Legislatore si giustifica anche con la volontà di voler garantire il principio della parità di trattamento fra gli affiliati.

Riesce infatti difficile capire per quale motivo, al di là di considerazioni riferite ad eventuali supposte garanzie dei diritti acquisiti, ai pensionati prima del 1 ottobre 2000 non debbano essere applicate le riduzioni del supplemento sostitutivo AVS, mentre invece vengono applicate ai pensionati dopo il 1 ottobre 2000.

La norma in vigore dal 1 ottobre 2000 non prevede la riduzione del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni nella fascia fra 58 e 65 anni. La riduzione viene applicata solo quando il beneficiario raggiunge nel tempo i limiti di età previsti. A quel momento, a parere del Comitato, non vi sono differenze fra vecchio e nuovo regime. La riduzione non viene calcolata in base al periodo assicurativo ed al grado di occupazione, ma in modo analogo a quanto viene fatto in materia di rendita AVS, per quanto concerne le rendite anticipate.

Non va inoltre dimenticato che, riservata la norma transitoria (cfr. pag. 35 Messaggio 4877 ‑ 58/61 anni della moglie) a partire dal 1 ottobre 2000, in caso di pensionamento anticipato o flessibile con 30/40 anni di assicurazione, l'avente diritto riceve un supplemento sostitutivo inferiore di fr. 6'151.‑/5'843.‑ (valore 2000) rispetto ai pensionamenti decisi con il vecchio regime (prima del 1 ottobre 2000).

La non applicabilità dell'art. 27 cpv. 4 aumenterebbe ancora questa differenza fra affiliati che hanno versato i contributi in modo uguale, secondo le disposizioni LCP.

A partire dal 1 ottobre 2000 (per il 2000) il supplemento sostitutivo è ridotto per i beneficiari che hanno raggiunto i 64 anni. Nel 2001 le riduzioni saranno applicabili ai beneficiari con 63/64 anni compiuti e alle donne che hanno compiuto 62 anni.

Il versamento del supplemento sostitutivo AVS da parte della Cassa, pur se in forma relativamente ridotta, permetterà quindi al beneficiario(a) di ricevere la rendita AVS piena a partire dai limiti obbligatori di pensionamento. Se la norma fosse stata imperativa come citato in precedenza, l'avente diritto sarebbe stato costretto a chiedere la rendita AVS anticipata, con una conseguente perdita permanente non indifferente.

E' corretto quindi precisare che la Cassa pensioni con il versamento del supplemento sostitutivo calcolato sul massimo della rendita AVS (58/65 anni non compiuti) si sostituisce all'AVS nel garantire prestazioni comunque di un buon livello.

C) Conclusioni

In conclusione riteniamo che non ci possono essere delle differenze quando una situazione previdenziale è identica. Al raggiungimento del limite di pensionamento facoltativo AVS, tutti gli assicurati si trovano nella stessa situazione, indipendentemente dalla data del pensionamento.

In definitiva riteniamo che il supplemento sostitutivo della rendita AVS non rappresenti un diritto acquisito né per i pensionati prima del 1 ottobre 2001, né per i beneficiari di prestazioni a partire dal 1 ottobre 2000. Esso può quindi essere ridotto conformemente al nuovo art. 27 cpv. 4 LCP. La riduzione del supplemento sostitutivo AVS deve quindi essere applicata a tutti i beneficiari.

Se questo lodevole Tribunale accetterà le motivazioni contenute nella presente risposta di causa, confermando quindi l'applicabilità dell'art. 27 cpv. 4 LCP a tutti i beneficiari del supplemento sostitutivo, le penalizzazioni saranno applicate per la durata di 1 o 2 anni, a dipendenza dell'età dell'avente diritto.

La Cassa pensioni con l'assegno di novembre 2000, retroattivamente al 1 ottobre 2000 (1 ottobre 2000 entrata in vigore della modifica) ha ridotto il supplemento sostitutivo AVS in favore del signor __________, applicando la riduzione del 6.8%.

Nel caso concreto tale riduzione, per effetto del fatto che la nuova disposizione è entrata in vigore al 1 ottobre 2000, sarà applicata dal 1 ottobre 2000 sino al 28 febbraio 2001. A partire dal 1 marzo 2001 la controparte avrà diritto alla rendita AVS piena (65 anni).

1.5 Con replica del 1° febbraio 2001 l'assicurato ha precisato che:

" In data 2 novembre 2000 ho inviato petizione a codesto Tribunale cantonale delle assicurazioni a Lugano.

In quanto io __________ nato il __________ 1936 non ho ancora 65 anni.

E mia moglie __________ nata il __________ 1939 non ha ancora 62 anni.

Per questo mi è stato tolto fr. 136.- mensili dal mese di ottobre 2000 dal supplemento sostitutivo per mia moglie __________.

E in base come citato sopra ritengo errata la deduzione."

1.6 Ai fini istruttori il TCA ha richiamato l'incarto fiscale del biennio 1999/2000 dell'attore (cfr. Doc. _) ed ha chiesto all'UAI di quantificare l'importo delle prestazioni AI di cui beneficia la moglie dell'assicurato (cfr. Doc _).

La Cassa pensioni è stata invitata a comunicare al TCA l'importo del supplemento sostitutivo versato all'assicurato prima e dopo il 1° ottobre 2000 (cfr. Doc. _).

in diritto

2.1 Oggetto del contendere è la riduzione del supplemento sostitutivo erogato a __________ in attesa dell'assegnazione della rendita AVS, in applicazione del nuovo art. 27 cpv. 4 LCP, entrato in vigore il 1 ottobre 2000.

L'assicurato chiede che la nuova disposizione non venga applicata nel suo caso, in quanto egli beneficia della rendita di vecchiaia e del supplemento sostitutivo già dal 1996 e quindi ritiene di non dover sottostare a questa modifica.

L'amministrazione, per contro, ritiene che la norma vada applicata a tutti gli assicurati e quindi anche a coloro che sono già pensionati.

Secondo l'art. 27 LCP, in vigore prima del 1. ottobre 2000:

" 1Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.

2Il supplemento sostitutivo ammonta all'85% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso.

3Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione."

Con effetto dal 1. ottobre 2000, l'art. 27 LCP è stato così modificato:

" 1Il pensionato per invalidità o vecchiaia ha diritto a un supplemento sostitutivo annuo fintanto che non percepisce una rendita AVS/AI.

2Il supplemento sostitutivo ammonta all’85% della rendita massima AVS/AI che il beneficiario percepirebbe se vi fosse ammesso. Le norme AVS/AI sono determinanti per stabilire il diritto al supplemento sostitutivo.

3Il supplemento sostitutivo è ridotto proporzionalmente per i dipendenti che chiedono di essere collocati a riposo con meno di 40 anni di assicurazione, ed è proporzionale al grado di occupazione medio valido per il calcolo della pensione.

4Il supplemento sostitutivo è ridotto applicando per analogia le disposizioni in materia di rendita di vecchiaia anticipata prevista dalla LAVS.

5In caso di capitalizzazione della rendita secondo l’art. 17 cpv. 5 della presente legge, il supplemento sostitutivo è pure versato in forma capitalizzata. I tassi di conversione sono specificati nel Regolamento".

A proposito dell'introduzione dell'art. 27 cpv. 4 LCP nel Messaggio dell'8 aprile 1999 relativo alla modifica della legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ del 14 settembre 1976, il Consiglio di Stato sottolinea che:

" L'introduzione della 10a revisione AVS ha comportato per la Cassa pensioni un aumento degli impegni per quanto riguarda il riconoscimento del supplemento sostitutivo.

Infatti sinora, il supplemento sostitutivo per il personale femminile viene riconosciuto fino al compimento dei 62 anni.

Con la modifica delle norme AVS, la Cassa si vedrà costretta a versare il supplemento sostitutivo perlomeno ancora per uno o due anni.

La Cassa pensioni ritiene quindi corretto adeguarsi per analogia, alla 10a revisione AVS, riconoscendo il supplemento sostitutivo sino al momento in cui l'assicurato o l'assicurata non raggiungono il diritto alla rendita AVS. Si tratta di un miglioramento della copertura previdenziale garantita dalla Cassa pensioni. Tuttavia, nel periodo in cui l'assicurato o l'assicurata potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non ne fanno uso, è ragionevole riconoscere ancora il supplemento sostitutivo, applicando però le riduzioni previste dalle norme AVS.

Si propone quindi di introdurre queste riduzioni per limitare i maggiori oneri finanziari che ne derivano per la Cassa pensioni." (pag. 21)

Nel Messaggio viene in particolare precisato che:

" Questa norma dovrà essere applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si verificheranno questi cambiamenti."

(pag. 21)

Nel suo Rapporto del 14 ottobre 1999 la Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio ha rilevato che:

" Va evidenziato che questa nuova disposizione (ossia la riduzione) si applica anche agli attuali beneficiari di rendita di vecchiaia che potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non esercitano tale diritto.

Circa la richiesta dell'Associazione dei pensionati __________ di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite già maturate e corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della LCP, va rilevato che per la maggioranza delle CP degli altri Cantoni, così come per quella federale valgono disposizioni di gran lunga più restrittive di quelle qui proposte, come (per esempio) l'obbligo di rimborsare il supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS. La soppressione del supplemento risulta dunque non solo difendibile, ma pure necessaria nell'ottica del risanamento perseguito, tanto più che il supplemento sostitutivo per coniugato (tra i 58 e i 65 anni) sarà, come ricordato sopra, soppresso gradualmente sull'arco di 4 anni." (pag. 17)

La modifica legislativa adottata dal Gran Consiglio il 14 dicembre 1999, perseguiva in particolare il seguente fine:

" La situazione della Cassa pensioni dei dipendenti __________ ha destato viva preoccupazione, all'inizio della legislatura 1995‑1999, allorquando è emersa in tutta la sua portata la negativa tendenza del bilancio tecnico e del rapporto fra il patrimonio della Cassa e i suoi impegni (grado di copertura). Il peggioramento si era iniziato già nel 1987, ma si era fatto allarmante a partire dal 1991. I nuovi organismi della Cassa si sono attivati per avviare l'opera di risanamento non appena sono entrati in carica nell'estate del 1995.

Le proposte contenute nel presente messaggio rappresentano una nuova e importante tappa in questo lavoro di risanamento."

(cfr. Messaggio citato, pag. 1)

e si è concretizzata nei seguenti punti:

" Per raggiungere l'obiettivo di un grado di copertura stabile al di sopra dell'80%, si pongono le seguenti misure di risanamento:

• introduzione del calcolo della prestazione di libero passaggio sullo stipendio determinante calcolato sulla media degli ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato

(art. 7)

• introduzione del calcolo dello stipendio determinante per le prestazioni di vecchiaia e pensione anticipata sulla media degli ultimi 10 anni, ma almeno pari al 90% dell'ultimo stipendio assicurato (artt. 22 e 23)

• soppressione del supplemento sostitutivo per coniugato fra i 58 e i 65 anni (art. 27)

• soppressione del supplemento sostitutivo per la moglie dei beneficiari in età AVS (art. 27)

• introduzione del grado di occupazione medio per il calcolo del supplemento sostitutivo (art. 27)

• riduzione del supplemento sostitutivo per i casi di pensionamento nella fascia 63/65 anni, con adeguamento alla decima revisione AVS (art. 27)." (cfr. Messaggio citato, pag. 2)

2.2 Secondo l'art. 21 LAVS

" 1 Hanno diritto a una rendita di vecchiaia:

a.

gli uomini che hanno compiuto i 65 anni;

b.

le donne che hanno compiuto i 64 anni.

2 Il diritto alla rendita di vecchiaia nasce il primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata compiuta l’età stabilita nel capoverso 1. Esso si estingue con la morte del beneficiario".

L'art. 40 LAVS, entrato in vigore con la decima revisione dell'AVS, applicato in virtù del rinvio di cui all'art. 27 cpv. 4 LCP (cfr. consid. 2.1.) e intitolato "possibilità ed effetto dell’anticipazione" prevede che:

" 1 Gli uomini e le donne che adempiono le condizioni per l’ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce per gli uomini il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 64 o 63 anni, per le donne il primo giorno del mese seguente a quello in cui hanno compiuto 63 o 62 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali."

Secondo la lettera d della disposizioni transitorie della decima revisione dell'AVS:

" d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata

1 L’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.

2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

a.

al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;

b.

quattro anni dopo l’entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.

3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3".

L'ammontare della riduzione della rendita in caso di versamento anticipato è calcolata secondo l 'art. 56 OAVS

" 1 La rendita viene ridotta dell’equivalente della rendita anticipata.

2 Fino all’età del pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d’anticipazione della rendita anticipata.

3 Dopo aver compiuto l’età di pensionamento, questo importo corrisponde al 6,8 per cento per anno d’anticipazione della somma delle rendite non ridotte, divisa per il numero dei mesi durante i quali la rendita è stata anticipata.

4 L’importo della riduzione è adeguato all’evoluzione dei salari e dei prezzi."

2.3 L'assicurato sostiene implicitamente che l'art. 27 cpv. 4 LCP non deve avere effetto retroattivo, in particolare non deve essere applicato a quegli assicurati che già percepiscono il supplemento, ma solo a quelli il cui diritto sorge dopo il 1 ottobre 2001.

Secondo la giurisprudenza con retroattività propria si intende l’applicazione del nuovo diritto ad una fattispecie che si è conclusa prima della sua entrata in vigore (SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 110 V 255 consid. 3a; A. Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, Ed. Helbing & Lichtenhahn, Basilea Francoforte 1994, p. 37/38).

Così come nel diritto amministrativo in genere, anche nel diritto delle assicurazioni sociali vige, di regola, il principio dell'inammissibilità della retroattività (DTF 122 V 408; DTF 99 V 202ss). In effetti a nessuno dev’essere imposto un obbligo che al momento della realizzazione della fattispecie non era conosciuto e su cui non poteva né doveva contare (U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, Zurigo 1990, N. 266).

A determinate condizioni, comunque, può essere derogato al principio della non-retroattività: la retroattività deve essere espressamente prevista dalla legge, ragionevolmente limitata nel tempo, non deve portare a delle ineguaglianze scioccanti, deve essere giustificata da motivi pertinenti, ossia deve rispondere ad un interesse pubblico degno di protezione rispetto agli interessi privati in gioco e, infine, deve rispettare i diritti acquisiti (DTF 122 V 408; DTF 120 V 329 consid. 8b; 119 Ia 258 consid. 3b).

In materia di previdenza professionale, il TFA ha ad esempio avuto modo di sviluppare le seguenti considerazioni:

" Selon les principes généraux, l'on applique, en cas de changement de règles de droit, les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques. Ces principes valent également en cas de changement de dispositions réglementaires ou statutaires des institutions de prévoyance. Leur application ne soulève pas de difficultés en présence d'un événement unique, qui peut être facilement isolé dans le temps. S'agissant par exemple des prestations de survivants, l'on applique les règles en vigueur au moment du décès de l'assuré, c'est-à-dire la date à laquelle naît le droit aux prestations du bénéficiaire (ATF 121 V 1009 consid. 1a et les références).

En matière de prévoyance professionnelle, si par suite de l'entrée en vigueur rétroactive d'un règlement, la rétroactivité peut, à certaines conditions, être admise quant aux personnes affiliées à la date de l'adoption du règlement, elle ne saurait être envisagée pour un assuré qui a quitté l'institution, à moins que les modifications apportées n'améliorent la situation du bénéficiaire (Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, p. 148; CF. ATF 115 V 100 consid. 4b).

L'intimé ayant quitté l'institution de prévoyance avant l'adoption du règlement de 1995, sa prestation de sortie doit être fixée en principe selon le règlement de 1990. Toutefois, si le règlement de 1995, dont l'entrée en vigueur a été fixée rétroactivement au 1er janvier 1995, devait lui être plus favorable, celui-ci serait applicable."

(DTF 126 V 166-167)

Ammissibile, se non vi si oppongono diritti acquisiti (cfr. DTF 122 V 408-409; DTF 122 V 8 consid. 3a), è invece la cosiddetta retroattività impropria (cfr. AHI-Praxis 1996 p. 223 consid. 3a; SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 120 V 184 consid. 4b; U. Häfelin/G. Müller, op. cit. N 269; DTF 114 V 151 consid. 2; DTF 113 V 299; DTF 110 V 254 consid. 3a). Essa è data nel caso in cui ci si trova confrontati con una situazione durevole, non ancora conclusasi, nell'istante in cui interviene il cambiamento di legge.

In tal caso si applica di regola il nuovo diritto, salvo se vi è una disposizione transitoria che prevede il contrario. Non si tratta dunque di retroattività vera e propria (DTF 121 V 100 consid. 1a e dottrina ivi citata; DTF 123 V 135 consid. 2b).

E' retroattiva in senso improprio, la norma giuridica che esercita i suoi effetti "ex nunc et pro futuro", vale a dire su uno stato di cose iniziato nel passato ma che si protrae dopo il cambiamento dell'ordinamento giuridico (cfr. Grisel, Traité de droit administratif, vol. 1, pag. 150; DTF 106 Ia 258; DTF 104 Ib 219, RDAT II-1993 32, 45, cfr. anche DTF 122 V 405, 408).

Per determinare se sono dati gli estremi della retroattività impropria va in particolare esaminato il tenore della legge (le norme transitorie), vanno interpretate le norme applicabili se del caso procedendo a colmare una lacuna legale (SVR 1996 IV Nr. 71 p. 208 consid. 3a; DTF 114 V 151 consid. 2b; DTF 99 V 200).

In materia di assicurazioni sociali, ad esempio, il TFA ha applicato l'art. 17 OPC, che regola la valutazione della sostanza alla quale un assicurato ha rinunciato, anche agli elementi costitutivi della rinuncia che si sono realizzati prima dell'entrata in vigore di tale norma, ossia il 1° gennaio 1992 (DTF 120 V 182).

Oppure, per determinare se il danno alla salute è dovuto esclusivamente o in misura nettamente preponderante dall'attività professionale, la giurisprudenza prende in considerazione l'insieme dell'attività professionale, anche quella esercitata prima del 1° gennaio 1984 (DTF 119 V 200).

Infine, è stato giudicato che una nuova regolamentazione sulla graduazione delle rendite AVS, valevole dal 1° gennaio 1987, è applicabile anche nei casi in cui al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa il diritto ad una rendita era già sorto (DTF 108 V 113; esempi citati in DTF 120 V 100 consid. 1b).

Le norme transitorie relative alle modifiche della LCP del 14 dicembre 1999 (BU 34 2000), entrate in vigore il 1 ottobre 2000, prevedono che:

"A.

I diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente (cpv. 1).

Le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche (cpv. 2).

Tutti gli eventi coperti dalla Cassa che si verificano dopo l'entrata in vigore delle presenti modifiche sono regolati secondo le nuove disposizioni di legge" (cpv. 3).

B.

Le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni (cpv. 3)"

2.4 Nella presente fattispecie le disposizioni legali che ci interessano regolamentano l'anticipo di vecchiaia (cfr. art. 27 LCP e consid. 2.1).

Si tratta di una prestazione che dura nel tempo e che non si è totalmente conclusa sotto il vecchio diritto. In particolare il diritto al supplemento sostitutivo è sorto, per __________ nel 1996 (cfr. consid. 1.1). Il versamento dello stesso è continuato però anche dopo l'entrata in vigore del nuovo diritto, in quanto l'assicurato, il 1° ottobre 2000, non era ancora al beneficio della rendita AVS, che ne provoca la soppressione (cfr. consid. 1.4).

Occorre dunque stabilire innanzitutto se le disposizioni transitorie alla modifica della LCP prevedono la non applicabilità del nuovo diritto.

Per quanto concerne il capoverso 3 della disposizione transitoria B, nel Messaggio del Consiglio di Stato a p. 26 si legge:

" L'introduzione di questa disposizione è stata voluta per garantire equità di trattamento fra i beneficiari di rendita all'entrata in vigore della presente disposizione e i futuri beneficiari. In particolare questa disposizione è riferita al supplemento sostitutivo per le pensionate nel periodo 62/64 e per i pensionati nel periodo 62/63."

Il capoverso 3 della disposizione transitoria B prevede che su questo specifico aspetto si applica il nuovo diritto.

Il tenore di questa disposizione è chiaro nel senso che essa intende applicare per il futuro le nuove norme sul supplemento sostitutivo anche a coloro che già beneficiano delle rendite e dei rispettivi supplementi al momento dell'entrata in vigore delle modifiche della LCP.

Alla luce della giurisprudenza citata al considerando precedente si tratta di un caso di retroattività impropria ed è quindi ammissibile.

2.5 Resta da stabilire se così facendo (e cioè applicando il nuovo art. 27 cpv. 4 LCP anche a coloro che sono già a beneficio di rendite) si violano o no dei diritti acquisiti, in particolare alla luce di quanto stabilito alla cifra A delle Disposizioni transitorie.

Per costante giurisprudenza federale le pretese pecuniarie dei funzionari non sono considerate diritti acquisti. Il rapporto di servizio, in quanto di diritto pubblico, é infatti disciplinato dalla relativa legislazione e segue, per quel che concerne i suoi aspetti patrimoniali, la sua evoluzione.

Di conseguenza, gli istituti di previdenza di diritto pubblico - non però i fondi di previdenza di diritto privato - possono modificare le loro disposizioni anche senza che in essa sia contenuta un'espressa riserva di modifica. Questa libertà é limitata dall'arbitrio e dal principio dell'uguaglianza di trattamento (RDAT I-1999 pag. 29; SZS 1994 p. 379 consid. 6b).

Le pretese di salario e quelle pensionistiche possono, quindi, configurare diritti acquisiti solo nella misura in cui la legge definisce i rapporti una volta per tutte e li sottrae agli effetti dell'evoluzione della legge stessa oppure quando siano date garanzie in relazione con un singolo rapporto d'impiego (SZS 1994 p. 379 consid. 6b.; DTF 115 V 235 consid. 5b.; 107 Ia 194 consid. 3a, 106 Ia 166 consid. 1a; 101 Ia 445; DTF 112 V 395 consid. 3d; SZS 1989 p. 313).

La revoca di tali diritti é possibile unicamente se si fonda su una base legale, avviene a tutela di un interesse pubblico e contro risarcimento (SZS 1994 p. 380; DTF 113 Ia 362; 106 Ia 168; 117 V 235; RDAT I-1999 p. 29; STCA non pubbl. del 25 settembre 1996 in re S.S., __________).

Al riguardo, in una sentenza dell'8 novembre 2000, pubblicata in SJ 2001 pag. 413 seg., ha riconfermato la propria giurisprudenza ed ha in particolare rilevato:

" Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les prétentions pécuniaires des magistrats ou fonctionnaires, qu'il s'agisse des prétentions salariales ou de celles relatives aux pensions, n'ont en règle générale pas le caractère de droits acquis. Elles sont en principe régies par la législation en vigueur au moment où elles doivent prendre effet, de sorte que des droits acquis ne naissent en faveur des personne concernées que si la loi a fixé une fois pour toutes les relations en cause pour les soustraire aux effets des modifications légales, ou lorsque des assurances précises ont été données à l'occasion d'un engagement individuel (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5b p. 234, 107 Ia 193 c. 3a p. 194, 106 Ia 163 c. Ia p. 166). Les cas échéant, la loi ne peut supprimer des droits acquis que si un intérêt public suffisant justifie cette mesure, et elle doit assurer une pleine indemnisation (ATF 119 Ia 154 c. 5c p. 161/162, 117 Ia 35 c. 3b p. 39, 117 V 229 c. 5b in fine p. 235). En l'occurrence toutefois, le recourant admet expressément qu'il ne bénéficie pas de prétentions ainsi garanties.

Dans la mesure où elle ne constituent pas des droits acquis, les prétentions patrimoniales des magistrats ou fonctionnaires sont néanmoins protégées contre les interventions du législateur par les art. 8 al. 1 et 9 Cst. A l'instar de l'art. 4 aCst., ces dispositions constitutionnelles empêchent que les prétentions en cause ne soient arbitrairement supprimées ou réduites, notamment quant à leur montant, et que des atteintes aux droits concernés interviennent unilatéralement et sans justification particulière, au détriment de quelques intéressés ou de certaines catégories d'entre eux (ATF 118 Ia 245 c. 5b p. 255, 117 V 229 c. 5c p. 235, 106 Ia 163 c. Ic p. 169; voir aussi Ueli Kieser, Besitzstand, Anwartschaften und wohlerworbene Rechte in der beruflichen Vorsorge, RSAS 43/1999 p. 290 ss, p. 308; Jacques-André Schneider, La prévoyance professionnelle et l'égalité de traitement, in Aspects de la sécurité sociale 2/1993 p. 22, ch. 3 ss). Selon les circonstances, le législateur est tenu d'adopter des dispositions transitoires, soit pour éviter des conséquences ainsi prohibées, soit pour permettre aux intéressés de s'adapter à la nouvelle situation légale (arrêt du 3 avril 1996 in Pra 1997 p. 1, SJ 1996 p. 661, c. 4b; voir aussi ATF 122 V 405 c. 3b/bb p. 409). Ces dispositions transitoires ne doivent pas comporter elles-mêmes des distinctions arbitraires ou contraire à la garantie de l'égalité de traitement (arrêt du 30 septembre 1988 in RSAS 33/1989 p. 313, c. 4f p. 326)."

(SJ 2001 pag. 416-417)

Occorre ancora ricordare che la legge va interpretata sulla base del suo testo letterale. Dal senso letterale di un testo chiaro si può derogare, tramite interpretazione, solo se vi sono ragioni obbiettive, ad esempio deducibili dai lavori preparatori, dallo scopo e dal senso della disposizione oppure dalla sistematica della legge, le quali permettono di presumere che il testo di legge non esprime il vero senso della disposizione in oggetto (cfr. DTF 126 V 438; DTF 125 V 130; DTF 125 V 180; DTF 119 V 429; DTF 119 V 60; DTF 118 Ib 4452; VSI, 1993, p. 133; Pratique VSI 1933 p. 263; RAMI 1993 p. 132; DTF 117 V 109; DTF 117 V 45; DTF 117 V 5; RDAT I-1997 pag. 40; Imboden/ Rhinow/Krähemann, Schweizerische Verwaltungsrechtspre- chung, no. 21b IV).

Se il testo non è assolutamente chiaro oppure se sono possibili più interpretazioni, conviene ricercare qual è la vera portata della norma, desumendola da tutti gli elementi che vanno considerati e meglio dai lavori preparatori, dallo scopo della norma dal suo spirito, così come dai valori sui quali si fonda o ancora tramite la relazione con le altre norme legali (DTF 119 V 429 cons. 5a.; 118 Ib 191 cons. 5: 117 V 109; Pratique VSI 1993 p. 3 cons. 3 e rif. ivi citati; DTF 116 II 415 cons. 5b, 527 cons. 2b e 578 con s. 2b).

In particolare, a proposito dell'importanza e dei limiti dei lavori preparatori, nella sentenza pubblicata in DTF 126 V 435 l'Alta Corte si è così espressa:

" b) Zu prüfen ist des Weiteren, ob die Materialien zuverlässigen Aufschluss über die Auslegung des Art. 29septies Abs. 1 Satz 1 AHVG geben. Nach ständiger Rechtsprechung stellen sie, gerade bei jüngeren Gesetzen, ein wichtiges Erkenntnismittel dar, von dem im Rahmen der Auslegung stets Gebrauch zu machen ist (BGE 125 V 131 Erw. 5 in fine mit Hinweisen). Sie können namentlich dann, wenn eine Bestimmung unklar ist oder verschiedene, einander widersprechende Auslegungen zulässt, ein wertvolles Hilfsmittel sein, um den Sinn der Norm zu erkennen und damit falsche Auslegungen zu vermeiden. Nach gefestigter Rechtsprechung sind sie aber für sich allein nicht geeignet, direkt auf den Rechtssinn einer Gesetzesbe- stimmung schliessen zu lassen, weil das Gesetz sich mit seinem Erlass von seinen Schöpfern löst und ein eigenständiges rechtliches Dasein entfaltet (BGE 124 V 189 Erw. 3a). Schliesslich sind die Materialien als Auslegungshilfe nicht dienlich, wo sie keine klare Antwort geben (BGE 124 V 190 Erw. 3a mit Hinweisen)."

(DTF 126 V 439; vedi pure: RDAT I-1997 pag. 42)

2.6. Nella presente fattispecie i cpv. 1 e 2 della norma transitoria A stabiliscono che "i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente" (cpv. 1) e "che le prestazioni pagate anteriormente non sono modificate o soppresse con l'entrata in vigore delle presenti modifiche" (cpv. 2).

Riguardo a queste disposizioni transitorie il Consiglio di Stato nel già citato Messaggio ha sottolineato:

" Il legislatore intende tutelare e garantire i diritti acquisiti dei beneficiari di rendita, in particolare con la non retroattività delle nuove disposizioni laddove, beninteso si ponga un effettivo problema di retroattività."

L'esecutivo ha poi proposto di introdurre una norma transitoria B la quale al cpv. 3 stabilisce che "le disposizioni in materia di rendita AVS/AI sono determinanti per il calcolo del supplemento sostitutivo per tutti i beneficiari di prestazioni".

Il Consiglio di Stato ha così motivato la soluzione proposta:

" L'introduzione di questa disposizione è stata voluta per garantire equità di trattamento fra i beneficiari di rendita all'entrata in vigore della presente disposizione e i futuri beneficiari. In particolare questa disposizione è riferita alla riduzione del supplemento sostitutivo per le pensionate nel periodo 62/64 anni e per i pensionati nel periodo 63/64 anni." (Messaggio pag. 26)

e ancora:

" Si propone quindi di introdurre queste riduzioni per limitare i maggiori oneri finanziari che ne derivano per la Cassa pensioni. Questa norma dovrà essere applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si verificheranno questi cambiamenti."

(Messaggio pag. 21)

L'impostazione del Consiglio di Stato è stata fatta propria dalla Commissione della gestione e delle finanze del Gran Consiglio, la quale nel suo Rapporto del 14 ottobre 1999 ha precisato:

" Si rinvia alle spiegazioni del messaggio (cfr. pag. 21). Va evidenziato che questa nuova disposizione (ossia la riduzione) si applica anche agli attuali beneficiari di rendita di vecchiaia che potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non esercitano tale diritto.

Circa la richiesta dell'Associazione dei pensionati __________ di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite già maturate e corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della LCP, va rilevato che per la maggioranza delle CP degli altri Cantoni, così come per quella federale valgono disposizioni di gran lunga più restrittive di quelle qui proposte, come (per esempio) l'obbligo di rimborsare il supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS. La soppressione del supplemento risulta dunque non solo difendibile, ma pure necessaria nell'ottica del risanamento perseguito, tanto più che il supplemento sostitutivo per coniugato (tra i 58 e i 65 anni) sarà, come ricordato sopra, soppresso gradualmente sull'arco di 4 anni."

Il Gran Consiglio ha discusso e approvato la modifica della Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti __________ nella seduta XXII di martedì 14 dicembre 1999.

Dal relativo verbale emerge in particolare che il deputato __________, intervenendo a titolo personale, ha sottolineato quanto segue:

" Informa che l'assicurato, nel frattempo divenuto beneficiario di una rendita per pensionamento anticipato o per una rendita di vecchiaia, non è mai stato informato sulla probabilità che la sua rendita potesse venir decurtata a dipendenza dei provvedimenti imputabili alla decima revisione dell'AVS, entrata in vigore il 1° gennaio 1997. In questa situazione si trovano le donne nate fra gli anni 1939 e 1941 e gli uomini nati tra gli anni 1937 e 1941. Si tratta di un numero limitato di pensionati la cui situazione, loro malgrado, costituirà un'evidente disparità di trattamento nei confronti di altri colleghi più fortunati, poiché pensionati precedentemente alla citata revisione dell'AVS.

Siccome il 24 febbraio 1999, come risulta dal verbale relativo alle trattative con le associazioni del personale, la Consigliera di Stato (on. __________) aveva dichiarato che le misure proposte non avrebbero influito sulle pensioni già erogate, chiede per quali motivi non è stata prevista una norma transitoria per evitare questa situazione e a quanto ammonta questo risparmio per la Cassa pensioni."

(Verbale pag. 4)

In risposta la Consigliera di Stato __________, direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha precisato:

" Fa notare - all'on. __________ che chiede garanzie affinché non vengano toccate le rendite già erogate - che i diritti acquisiti dai pensionati saranno garantiti. Per motivi di parità di trattamento nei confronti di chi andrà in pensione prossimamente, il contributo sostitutivo verrà comunque adeguato alla decima revisione AVS. Invita comunque a non confondere detto contributo con la pensione (il relatore fornirà maggiori precisazioni in merito).

Ribadisce che, al di là di questo, tutti i diritti acquisiti verranno garantiti." (Verbale pag. 8)

Dal canto suo il relatore __________ ha fornito le seguenti precisazioni:

" Fa inoltre notare all'on. __________ ‑ che chiede perchè l'art. 27 cpv. 4, che prevede la riduzione del supplemento sostitutivo, viene applicato anche agli attuali beneficiari di rendite di vecchiaia (che potrebbero chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non esercitano tale diritto) ‑che la decima revisione dell'AVS ha comportato per la Cassa pensione un aumento degli impegni per quanto attiene al supplemento sostitutivo. Attualmente, infatti, esso viene riconosciuto al personale femminile sino al compimento dei 62 anni e quindi appare corretto, nell'ambito della revisione della legge sulla Cassa pensioni, adeguarsi alla decima revisione dell'AVS riconoscendo il supplemento sostitutivo sino a quando l'assicurato non raggiunge il diritto alla rendita AVS. Ciò equivale ad un miglioramento della copertura previdenziale garantita dalla Cassa pensioni, tuttavia nel periodo in cui l'assicurata o l'assicurato potrebbe chiedere l'anticipo della rendita AVS, ma non fa uso di tale diritto, è sembrato ragionevole riconoscere ancora il supplemento sostitutivo applicando però le riduzioni previste dalle norme AVS; riduzioni che limitano i maggiori oneri finanziari che derivano alla Cassa pensioni e questa norma dovrà essere applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si verificheranno questi cambiamenti.

Non va dimenticato che i nuovi pensionati non riceveranno più il supplemento per la moglie e al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni si vedranno ulteriormente ridotte le prestazioni assicurative, mentre i pensionati attuali mantengono il supplemento sostitutivo, ritrovandosi con una prestazione superiore; è dunque parso equo applicare la riduzione anche a loro per ragioni di soIidarietà.

L'Associazione dei pensionati __________ aveva chiesto di non applicare la riduzione ai beneficiari di rendite già maturate e corrisposte prima dell'entrata in vigore della revisione della legge sulla CP. A questo proposito rileva comunque che per la maggioranza, delle Casse pensioni degli altri Cantoni ‑ così come

per quella federale ‑ valgono disposizioni di gran lunga più restrittive di quelle oggi in discussione, come l'obbligo di rimborsare il supplemento sostitutivo versato a partire dal momento in cui viene riconosciuta la rendita AVS. La soppressione del supplemento risulta quindi non solo difendibile, ma pure necessaria nell'ottica del risanamento perseguito, tanto più che il supplemento sostitutivo per coniugati tra i 58 e i 65 anni sarà soppresso gradualmente sull'arco di quattro anni (cfr. messaggio governativo, pag. 21 e 22).

Spera di essere riuscito a far capire che il pacchetto di misure proposto ha un proprio equilibrio che non deve essere pregiudicato con l'intervento su singole misure.

Ribadisce che le prestazioni offerte dalla Cassa pensioni dei dipendenti __________ sono prestazioni di tutto riguardo, anche se confrontate con quelle degli altri Cantoni e della Confederazione. La mancata approvazione del disegno di legge in esame, metterà seriamente in discussione il principio del primato delle prestazioni e aprirà il discorso ‑peraltro ventilato dall'on. __________ ‑ del passaggio ad un sistema basato sul primato dei contributi.

In conclusione, proprio per mantenere questa tradizione (primato delle prestazioni) che ha dato buona prova di sé, invita il Gran Consiglio ad approvare il disegno di legge annesso al rapporto della Commissione della gestione e delle finanze." (Verbale pag. 9 e 10)

Nell'ambito della discussione di dettaglio, fra gli interventi vanno segnalati quello del deputato __________, che ha presentato un emendamento tendente allo stralcio del cpv. 4 dell'art. 27 LCP (cfr. verbale pag. 12).

Dal canto suo il deputato __________ ha rilevato quanto segue:

" Una spiegazione si impone circa la portata del cpv. 4, soprattutto per chiarire se la modifica verrà applicata anche agli attuali pensionati che percepiscono il supplemento sostitutivo.

L'applicazione del cpv. 4 limitata a coloro che andranno in pensione dopo l'entrata vigore della revisione della legge, non lederà nessun diritto acquisito.

La considerazione ‑ inserita a pag. 21 del messaggio governativo ‑ secondo la quale questa norma dovrà essere applicata anche agli attuali beneficiari di rendita al momento in cui si verificheranno questi cambiamenti fa pensare che i diritti acquisiti di coloro che già beneficiano del supplemento sostitutivo non saranno garantiti. Considerato che anche il relatore, on. __________, si è rifatto alle considerazioni contenute nel messaggio, un chiarimento è indispensabile, anche per evitare l'inoltro di ricorsi, magari per violazione dei diritti acquisiti.

Tenuto conto di quanto precede, propone il rinvio della trattanda, per permettere alla Commissione della gestione e delle finanze di riunirsi e di discutere la problematica." (Verbale pag. 13 e 14)

Dopo una sospensione per permettere alla Commissione della gestione e delle finanze di riunirsi, la seduta del Gran Consiglio del 14 dicembre 1999 è ripresa con la continuazione della discussione sulla proposta di stralcio del cpv. 4.

Il relatore __________ si è così espresso:

" La Commissione della gestione e delle finanze propone di non modificare il disegno di legge annesso al rapporto commissionale e ribadisce che comunque fa stato ‑ e non potrebbe essere altrimenti ‑ la lettera A) delle Norme transitorie il cui cpv. 1 ribadisce il principio fondamentale di ogni Stato di diritto che è quello secondo cui i diritti acquisiti con le precedenti disposizioni sono mantenuti integralmente. Questa è la norma che farà stato, anche in futuro, per l'interpretazione di qualsiasi caso controverso e quindi la Gestione si rimette a detto testo.

A parer suo, per quanto concerne l'art. 27 cpv. 4, non è scontato che l'oggetto disciplinato da questo articolo rappresenti effettivamente un diritto acquisito, ragione per cui è preferibile che in caso di contestazione sia un Tribunale ad esprimersi e a dire se

effettivamente, nel caso specifico, si possa parlare di diritto acquisito.

Per l'interpretazione fa comunque stato la lettera A) cpv. 1 delle norme transitorie e quindi ribadisce l'invito a non intervenire sul testo del disegno di legge e a respingere l'emendamento."

(Verbale pag. 14)

Il deputato __________ ha poi ritirato la proposta di stralcio con la seguente motivazione:

" Dopo aver partecipato alla breve e simpatica riunione della Commissione della gestione e delle finanze, ritiene inutile continuare a proporre Io stralcio del cpv. 4 in quanto convinto ‑ anche grazie alle dichiarazioni del relatore ‑ che i diritti acquisiti verranno mantenuti integralmente proprio in virtù del cpv. 1 della norma transitoria A), ma anche del cpv. 2.

Infatti, l'art. 27 cpv. 4 dovrebbe valere soltanto per coloro che andranno in pensione dopo l'entrata in vigore delle norme che il Gran Consiglio sta per, approvare. Con queste considerazioni ritira il suo emendamento."

Dal canto suo la Direttrice del Dipartimento delle finanze e dell'economia ha precisato:

" Per evitare che il Parlamento possa interpretare un suo eventuale silenzio come una tacita ­ammissione da parte del Consiglio di Stato che si stia parlando di diritti acquisiti, fa presente che il tema in discussione concerne un avvenimento nuovo che modificherà il diritto ad una rendita-ponte, ossia un nuovo evento che dovrà essere giudicato in base alle normative vigenti al momento in cui si verificherà il cambiamento. Di conseguenza, il Governo è convinto che non si possa parlare di diritto acquisito, bensì di diritto da valutare

in base alle norme vigenti al momento in cui l'evento si verificherà.

In altre parole, il Consiglio di Stato non condivide l'interpretazione fornita dall'on. __________.

Si tratta di una precisazione doverosa, affinché dalla lettura dei verbali del Gran Consiglio risulti chiaramente che per il Consiglio di Stato non si tratta di diritti acquisiti." (Verbale pag. 14)

A questo intervento ha così replicato il deputato __________:

" Nel corso della breve riunione della Gestione gli è sembrato di capire che i diritti acquisiti fossero disciplinati dalla norma transitoria A) cpv. 1 che dovrebbe interessare anche la disposizione prevista all'art. 27 cpv. 4. E' con questa premessa che ha ritirato il suo emendamento … in caso contrario spetterà al Tribunale competente decidere in merito." (Verbale pag. 14-15)

In conclusione il deputato __________ si è così espresso:

" Afferma di aver partecipato alla simpatica riunione della Commissione della gestione e delle finanze e, visto l'evolversi della situazione, chiede al Presidente di mettere ai voti l'art. 27 … giacché anche i finti tonti hanno capito!" (Verbale pag. 15)

Preso atto della decisione del deputato __________ di ritirare l'emendamento, il Gran Consiglio ha accolto l'art. 27 cpv. 4 LCP senza modifiche.

Il Parlamento ha pure approvato la norma transitoria B, cpv. 3 nel tenore proposto dal Consiglio di Stato e dalla Commissione della gestione e delle finanze.

Dall'approfondito esame dei lavori preparatori (Messaggio del Consiglio di Stato; Rapporto della Commissione della gestione e delle finanze; discussione in Gran Consiglio), questo Tribunale deve concludere che il legislatore, nell'ambito della modifica della LCP, ha inteso conferire il carattere di diritti acquisiti alle prestazioni (in particolare: la pensione e il supplemento sostitutivo) calcolate e versate agli assicurati secondo le precedenti disposizioni legali (cfr. Norma transitoria A, cpv. 1 e cpv. 2; vedi pure: DTF 117 V 235).

Quest'ultima prestazione è stata tuttavia garantita soltanto riguardo al suo principio ma non riguardo all'entità (cfr. in un altro contesto: SVR 2000 BVG Nr. 12).

Infatti, mediante l'introduzione di una disposizione transitoria specifica (B, cpv. 3), il legislatore ha voluto dare un'applicazione immediata, e quindi anche alle persone già pensionate, al nuovo art. 27 cpv. 4 LCP.

Questa scelta è del tutto legittima, se solo si pensa che nella già citata sentenza pubblicata in SJ 2001 pag. 420 il Tribunale federale ha ricordato che:

" Le législateur est toutefois aussi autorisé, en règle générale, à soumettre d'emblée tous les magistrats ou agents concernés, y compris les anciens, à la nouvelle réglementation; il peut également adopter une solution intermédiaire, qui consiste, par exemple, à maintenir la situation antérieure seulement pendant une période déterminée. Dans certaines conditions, une telle solution peut apparaître obligatoire du point de vue de l'art. 9 Cst. ou 4 aCst. (arrêt précité du 3 avril 1996, loc. cit.). Par ailleurs, compte tenu de la grande liberté du législateur dans l'aménagement du statut de la fonction publique, il peut aussi se justifier d'accorder, au contraire, une situation plus favorable aux magistrats ou agents nouvellement engagés (arrêt du 20 janvier 1999 dans la cause S., non publié, c. 3a)." (SJ 2001 pag. 420)

Il legislatore ticinese, per quanto riguarda i pensionati già beneficiari del supplemento sostitutivo, non ha dunque definito i rapporti una volta per tutti sottraendoli agli effetti dell'evoluzione della legge stessa (cfr. su questo tema: DTF 117 V 235 e RDAT I-1997 pag. 42), bensì su uno specifico punto (quello della riduzione negli anni in cui sarebbe possibile chiedere e ottenere l'anticipazione della rendita AVS) l'ha sottoposto alle nuove disposizioni legali.

Inoltre a __________ non sono state fornite garanzie in relazione al suo rapporto di impiego (cfr. DTF 117 V 235). In particolare questa conclusione non può essere dedotta dal provvedimento con cui è stato fissato l'ammontare della rendita (doc. _). In effetti in tale occasione la Cassa pensioni non ha dato, in un caso concreto, garanzia alcuna sull'immutabilità dell'ammontare della rendita o del suo supplemento sostitutivo per il futuro.

L'assicurato non può dunque validamente invocare la garanzia dei diritti acquisiti per continuare a beneficiare del supplemento sostitutivo non ridotto, anche dopo il 1° ottobre 2000.

Va peraltro ancora sottolineato, con riferimento alla giurisprudenza federale esposta al consid. 2.5 (vedi pure: SVR 2000 BVG Nr. 12), che la modifica legislativa non viola il principio dell'uguaglianza di trattamento ai sensi dell'art. 8 cpv. 1 Cost. fed. (cfr. SJ 2001 pag. 416-417; SZS 2001 pag. 385-386; DTF 119 V 130; DTF 126 V 40; DTF 126 V 53, DTF 126 V 62; DTF 126 V 73; DTF 126 V 106 e 110; DTF 126 V 225; DTF 126 V 359-360; DTF 126 V 438 e 441; DTF 126 V 504-505; Pratique VSI 2000 pag. 180; SVR 2000 LPC Nr. 3, DTF 127 V 8 pag. 180; SVR 2001 AVS Nr. 3) in quanto, da una parte, essa tratta allo stesso modo tutte le persone già pensionate alle quali può ancora essere operata la riduzione per coordinarla con le disposizioni introdotte con la decima revisione dell'AVS e, d'altra parte, instaura un'uguaglianza di trattamento tra le persone pensionate dopo il 1° ottobre 2000 (che beneficiano di prestazioni ridotte a seguito della modifica della LCP, cfr. consid. 1.4 e consid. 2.6) e le persone pensionate alcuni anni prima ma che non hanno ancora raggiunto l'età in cui potrebbero ottenere l'anticipo della rendita AVS (cfr. SZS 1989 pag. 326-327; SJ 2001 pag. 420-422).

D'altra parte, l'applicabilità immediata della disposizione sul supplemento sostitutivo non può certamente essere ritenuta arbitraria, visto che essa instaura un coordinamento con le disposizioni dell'AVS in vigore dal 1° gennaio 1997 (cfr. SZS 2001 pag. 385-386) e si inserisce inoltre in un insieme di misure atte a garantire un sufficiente grado di copertura alla Cassa pensioni dei dipendenti __________ (cfr. consid. 1.4, 2.1 e 2.6), la quale, peraltro, proprio a causa dell'innalzamento dell'età legale di pensionamento delle donne in materia di AVS ha visto aumentare il supplemento sostitutivo da versare alle proprie assicurate (cfr. consid. 1.4 e consid. 2.6).

In questo contesto è utile ricordare quanto stabilito dall'Alta Corte in DTF 117 V 237:

" La modificazione pertanto trovava fondamento in considerazioni di natura finanziaria, determinate dall'esigenza di stabilire l'equilibrio tra le nuove prestazioni che lo Stato sarebbe stato chiamato a fornire e gli eventuali vantaggi che gli sarebbero derivati. Il fatto poi che una modificazione sia stata introdotta con specifico riferimento ai docenti comprova che nessuno avesse inteso escludere detta categoria dall'applicazione di una disposizione di carattere generale.

In sostanza le modificazioni legislative introdotte nel 1963, nella misura in cui assise su considerazioni di natura finanziaria, hanno da un lato limitato certi diritti per estenderne altri, in un confronto di interessi che certo non può essere censurato di arbitrario, né di violatore del principio di parità di trattamento."

In conclusione, a mente del TCA, il nuovo art. 27 cpv. 4 LCP va applicato anche a coloro che già percepivano il supplemento sostitutivo al momento dell'entrata in vigore della norma, come correttamente stabilito dalla Cassa pensioni.

Il supplemento sostitutivo dell'attore deve dunque essere ridotto del 6,8% e precisamente di 136 franchi mensili (da fr. 1'999 a fr. 1'863), a partire dal 1° ottobre 2000 (consid. 1.4 e 2.2).

2.7. Riguardo alla compensazione con le prestazioni dovute nel mese di novembre, dell'importo versato in più durante il mese di ottobre (pari a fr. 136), operata dalla Cassa pensioni, il TCA osserva quanto segue.

Secondo l'art. 13 cpv. 1 del Regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti __________ del 26 maggio 1996:

" se la prestazione della Cassa è stata calcolata in modo errato deve essere rettificata. Gli importi versati in più o in meno sono rimborsati o versati senza interessi."

(vedi pure: sulla restituzione quale principio generale del diritto delle assicurazioni sociali, DTF 119 V 39, RDAT II-1998 pag. 223 seg. e art. 25 della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LFPG) del 6 ottobre 2000 - in FF 2000 pag. 4379 seg. - non ancora entrata in vigore).

L'assicurato è dunque tenuto a restituire fr. 136.- indebitamente versatigli nel mese di ottobre 2000.

L'art. 29 LCP (dedicato alla "compensazione") prescrive al cpv. 1 che "il diritto alle prestazioni non può essere ceduto né costituito in pegno prima dell'esigibilità. E' riservato l'art. 7a" (quest'ultima è una norma specifica per quel che riguarda la promozione della proprietà d'abitazione).

Secondo dottrina e giurisprudenza la compensabilità di due pretese configura un principio generale del diritto, previsto,

in ambito civile agli art. 120ss CO e applicabile anche al diritto amministrativo (STFA del 1. settembre 1998 non pubbl. nella causa M.H pag. 3 consid. 2a; DTF 126 V 315).

Riservate disposizioni particolari del diritto amministrativo, prestazione e controprestazione di Stato e cittadino possono quindi essere di regola compensate. Il principio della compensazione vale in particolare anche nel diritto delle assicurazioni sociali e anche in quegli ambiti in cui non è previsto espressamente; la maggior pare dei settori delle assicurazioni sociali, tuttavia, prevede espressamente una regola in tal senso (STFA del 1. settembre 1998 nella causa M.H; DTF 110 V 185 consid. 2 e dottrina citata; cfr. art. 39 cpv. 2 LPP; DTF 114 V 33).

Come nel diritto privato, nel diritto amministrativo e in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, una compensazione è possibile se sono adempiuti i seguenti presupposti: prestazione e controprestazione devono sussistere tra i medesimi aventi diritto; la pretesa posta in compensazione dev'essere inoltre scaduta ed esigibile giuridicamente (STFA del 1 settembre 1998 nella causa M.H pag. 4 e dottrina citata; sull'esigibilità cfr. in particolare DTF 126 V 263-264).

Sempre secondo l'Alta Corte federale, inoltre, il minimo vitale ai sensi del diritto esecutivo dev'essere rispettato (cfr. STFA non pubbl. del 17 settembre 1991 consid. 5c).

2.8. In concreto i primi due presupposti sono senz'altro dati.

Si tratta infatti di prestazioni fondate sulla LCP che concernono __________ e la Cassa pensioni dei dipendenti __________.

Per quanto riguarda il minimo vitale del diritto esecutivo si rileva che con effetto dal 1 gennaio 2001 la Camera di esecuzioni e fallimenti del Tribunale di appello ha emanato la nuova tabella per il calcolo del minimo esistenziale (cfr. FUC 2/2001).

L'importo base mensile per coniugi è di fr. 1'550, a cui va aggiunto l'ammontare del canone di locazione (fr. 1'015, vedi incarto fiscale), le spese di riscaldamento (stimati in fr. 300), per gli oneri sociali all'incirca fr. 1709 mensili (AVS/AI), per l'assicurazione malattia circa fr. 885 mensili, per un totale di circa fr. 4'000 mensili (cfr. inc. fisc. 1999/2000, X).

L'assicurato dispone di fr. 4'470 (doc. _) a titolo di rendita e supplemento sostitutivo.

Da informazioni assunte presso l'AI risulta che la moglie percepisce una rendita di invalidità di fr. 515 e di un assegno per grandi invalidi di fr. 515, pari a fr. 1'030 mensili (XIV).

Mensilmente la famiglia __________ beneficia di entrate per fr. 5'500.

In simili condizioni, si deve concludere che il versamento di fr. 136, tramite compensazione, non intacca il minimo vitale della famiglia. Essa dispone infatti di un'eccedenza di ca. 1'500 franchi mensili, per tacitare questo importo. Di conseguenza i presupposti per procedere alla compensazione da parte della Cassa pensioni sono adempiuti.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- La petizione è respinta.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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