Raccomandata

Incarto n. 33.2025.3

TB

Lugano 14 aprile 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 30 gennaio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 20 dicembre 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. __________, nato nel 1967, è stato al beneficio di prestazioni complementari all'AI dal 1985 fino al suo decesso. Un mese dopo, il 23 agosto 2023 (doc. 38) la Cassa di compensazione ha chiesto alla sorella __________ di inviarle il certificato ereditario, il saldo dei conti bancari dell'assicurato al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei debiti, l'inventario degli attivi e dei passivi o la notifica di tassazione di quell'anno e ha accennato alla richiesta di restituzione delle PC legalmente percepite.

1.2. Sulla scorta della documentazione ricevuta, con decisione del 27 ottobre 2023 (doc. 39-4/7) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto a RI 1 di restituire entro 90 giorni le prestazioni complementari legalmente percepite dal figlio dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023 pari a Fr. 33'902.- (art. 16a LPC).

1.3. Il 24 novembre 2023 (doc. 39-1/7) il padre dell'assicurato ha formulato opposizione, lamentando in primo luogo che non rappresentava il figlio, motivo per cui ha chiesto che la decisione di restituzione fosse intimata anche agli altri eredi che figuravano sul certificato ereditario. Inoltre, l'opponente ha fatto presente che il figlio conviveva con il fratellastro, anch'egli beneficiario di prestazioni complementari, e che le rendite AVS/AI di entrambi sarebbero dunque solo servite parzialmente per vivere e che i risparmi accumulati sono confluiti sui conti bancari intestati al defunto, motivo per cui questi spetterebbero in ragione di metà al fratellastro. In tal caso, la decisione di restituzione dovrebbe vertere tutt'al più su al massimo Fr. 6'863,67 ([Fr. 93'727,34 : 2] - Fr. 40'000). Egli ha altresì sollevato l'ipotesi della perenzione della richiesta di restituzione (art. 16b LPC), non essendo noto quando l'amministrazione è venuta a conoscenza della sostanza.

1.4. L'11 settembre 2024 (doc. 40-1/29) l'opponente ha trasmesso alla Cassa gli estratti conto bancari dell'assicurato dal 2016 al 2023, riassumendo la movimentazione tra il conto privato e il conto risparmio e osservando che soprattutto dal 28 ottobre 2022 non risultano prelevamenti, motivo per cui i due conviventi avrebbero vissuto con le rendite AVS e PC del fratellastro, visto anche che dal 2016 al 20 luglio 2023 l'assicurato ha versato sul conto risparmio Fr. 30'500.-. I risparmi accumulati formalmente dal defunto spetterebbero perciò in ragione di metà al fratellastro e l'importo da restituire andrebbe dunque stabilito in Fr. 6'863,67.

1.5. Con decisione su opposizione del 30 dicembre 2024 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione, rilevando che con il decesso del beneficiario delle prestazioni complementari, ha accertato presso l'Agenzia comunale AVS che la sorella __________ era la rappresentante degli eredi, perciò il 23 agosto 2023 la Cassa le ha chiesto di produrre diversa documentazione. Ricevuti il 13 ottobre 2023 il certificato ereditario del 29 agosto 2023, da cui risultavano eredi il padre, due sorelle e un fratellastro, e la dichiarazione bancaria attestante il saldo al giorno della morte dell'assicurato (Fr. 93'527,34), essendo superiore alla franchigia di Fr. 40'000.- ha emesso la decisione di restituzione delle PC.

L'amministrazione ha precisato che secondo il N. 4720.04 DPC per l'importo da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC. In concreto, a quel momento v'era un saldo di Fr. 93'727,45 (recte: Fr. 93'527,34) sui suoi conti, i quali erano alimentati unicamente dalle entrate del defunto. Inoltre, dal conto privato risultano esservi regolari prelevamenti di Fr. 4'900.- al mese. Non essendovi giustificativi atti a dimostrare la tesi dell'opponente, la Cassa è dunque tenuta a considerare la totalità degli averi a risparmio.

1.6. Con ricorso del 30 gennaio 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al TCA chiedendo l'accoglimento del ricorso e, in via principale, stante l'intervenuta perenzione, di annullare integralmente l'obbligo di restituzione di Fr. 33'902.-; in via subordinata, di riformare la decisione su opposizione limitando l'obbligo di restituzione all'importo massimo di Fr. 6'863,67, la cui restituzione andrà chiesta alla rappresentante __________; in via ancora più subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa di compensazione per emanare una nuova decisione sulla restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite dal defunto figlio dopo avere proceduto ad accertare le esatte entrate ed uscite del beneficiario di PC e del fratellastro e per acquisire gli estratti conto bancari di quest'ultimo.

In primo luogo, il ricorrente ha contestato che gli sia stata intimata sia la decisione del 27 ottobre 2023 e, malgrado sia stato fatto presente alla Cassa che egli non era il rappresentante né dell'assicurato né degli eredi, la decisione su opposizione del 30 dicembre 2024. Invocando l'art 20 LPAmm, l'insorgente ha ravvisato una notifica difettosa delle due decisioni, perciò nessun pregiudizio può derivargli da ciò, tanto che entrambe queste decisioni vanno considerate come non avvenute e la procedura di restituzione va riiniziata, con la conseguenza dell'intervenuta perenzione giusta l'art. 16b LPC, avendo la Cassa ricevuto il 13 ottobre 2023 la dichiarazione bancaria attestante il saldo dei conti bancari del defunto.

Nel merito, l'insorgente ha esaminato nel dettaglio gli estratti bancari dei due conti del figlio che ha prodotto già in sede amministrativa relativi al periodo dal 31 dicembre 2016 al 20 luglio 2023. In particolare, egli ha rilevato che dal 31 dicembre 2017 al 20 luglio 2023 ci sono stati dei trasferimenti dal conto privato al conto risparmio per complessivi Fr. 30'500.-, mentre in senso inverso vi sono stati accrediti per Fr. 4'000.-.

Pertanto, sul conto risparmio sono stati accumulati Fr. 26'500.- e il saldo è passato da Fr. 32'244.- al 31 dicembre 2016 a Fr. 60'346,99 al 30 maggio 2023. In tal modo, il ricorrente ha ritenuto di avere reso altamente verosimile che i risparmi presenti sui conti bancari del figlio sono stati accumulati grazie al fatto che per vivere il defunto e il fratellastro utilizzavano principalmente le rendite AVS e le prestazioni complementari di quest'ultimo e solo parzialmente gli introiti dell'assicurato. Per l'insorgente, il fatto che vi siano stati regolari prelevamenti mensili di Fr. 4'900.- e che i conti del figlio siano stati alimentati unicamente dalle di lui entrate non muta il fatto che i risparmi accumulati spettano in ragione di metà al fratellastro. Questi regolari prelevamenti in atto fino al 28 ottobre 2022, evidenziati dall'amministrazione, non spiegano però minimamente come siano state coperte le spese mensili del defunto nel mese di luglio 2022 e dal novembre 2022 al luglio 2023, ritenuti dei prelevamenti per soli Fr. 13'000.-. Pertanto, in via subordinata, la decisione di restituzione deve essere limitata all'importo massimo di Fr. 6'863,67.

Ad ogni modo, non può essere pretesa dal ricorrente la dimostrazione che i risparmi accumulati sui conti del defunto siano stati possibili solo grazie al fatto che i due fratelli vivevano utilizzando soltanto parzialmente le rispettive rendite AVS/AI e le prestazioni complementari e che dunque i risparmi accumulati formalmente dal defunto siano materialmente di spettanza del fratello in ragione della metà. Non va dimenticato che il ricorrente non viveva con i due figli, perciò egli non è a conoscenza delle entrate e delle uscite di entrambi e non può per esempio produrre gli estratti bancari di __________ per corroborare le tesi ricorsuali. Spettava all'amministrazione, in forza dell'art. 43 LPGA, intraprendere i necessari approfondimenti. Egli ha perciò chiesto, in via ancora più subordinata, di rinviare gli atti alla Cassa per accertare quanto precede.

1.7. Nella risposta di causa del 17 febbraio 2025 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso. Essa ha evidenziato di avere correttamente notificato al ricorrente, secondo il N. 4762.04 DPC, siccome è erede, la decisione di restituzione. Inoltre, l'amministrazione ha sostenuto che non v'è prova che la metà degli averi depositati sui conti del beneficiario di prestazioni complementari spetterebbero al fratellastro, poiché non è stato stipulato alcun contratto di prestito/debito tra i due fratelli. Infatti, questi risparmi risultano essere sostanza attiva detenuta unicamente a nome del defunto.

1.8. Il 28 febbraio 2025 (doc. VI) l'insorgente ha osservato che l'Agenzia comunale AVS, espressamente interpellata dalla Cassa, le ha comunicato chi era rappresentante degli eredi, perciò la Cassa doveva intimare alla stessa la decisione indipendentemente dalla Direttiva citata dall'amministrazione.

Inoltre, egli ha rilevato che un contratto di prestito/debito tra i due fratelli non necessitava di alcuna forma scritta.

Dai fogli di calcolo PC risultano poi delle modeste entrate del defunto e quale era la sua quota parte di pigione (Fr. 590.- al mese), ma dagli estratti conto non risulta alcun addebito per la pigione. A maggior ragione, quindi, quanto affermato nel ricorso trova conferma, in particolare dopo il 28 ottobre 2022.

Qualora il TCA dovesse decidere per il rinvio degli atti alla Cassa per ulteriori accertamenti, il ricorrente ha chiesto che sia ordinato alla Cassa di produrre gli incarti relativi alla rendita AVS e alle prestazioni complementari di __________, nonché di ordinare direttamente a quest'ultimo di produrre i suoi estratti conto bancari completi dal 31 dicembre 2016 al 31 luglio 2023 e le sue notifiche di tassazione 2021, 2022 e 2023 e di, semmai, sentirlo.

1.9. Nella presa di posizione del 7 marzo 2025 (doc. VIII) la Cassa ha osservato che in assenza di un contratto di prestito/debito fra i due fratelli, non può considerare che il defunto avesse un debito con il fratellastro, mancando il relativo giustificativo attestante l'eventuale controprestazione adeguata o l'obbligo legale. Ad ogni modo, essa ha rilevato che sia a livello fiscale sia in ambito di PC, il defunto dichiarava l'interezza dei propri averi priva di qualsiasi debito nei confronti del fratellastro.

Riguardo al mancato addebito della pigione, la Cassa ha rilevato che tale mancanza non va a supportare il fatto che la pigione non sia stata corrisposta in ragione della sua metà, poiché si può anche ipotizzare che il fratellastro abbia corrisposto al locatore l'intera pigione e successivamente si sia rifatto sull'assicurato per richiedere la propria quota parte. Prova ne è che sul conto privato di quest'ultimo confluivano tutte le sue entrate e vi erano anche dei prelevamenti, i quali è verosimile ritenere che servissero per far fronte alle proprie spese (fabbisogno minimo vitale e pagamento della quota parte di pigione al fratellastro).

1.10. Il 20 marzo 2025 (doc. X) l'insorgente ha ribadito che i due fratelli vivevano insieme senza avere formalizzato la situazione di prestito/debito e che la tesi della Cassa a giustificazione dell'assenza di addebiti della quota parte di affitto del de cujus non va seguita almeno dal 29 ottobre 2022, visti i prelevamenti mensili successivi medi che erano insufficienti per vivere.

considerato in diritto

in ordine

2.1. L'insorgente ha sollevato l'ipotesi della perenzione del diritto di chiedere la restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite da __________ lamentando un'errata notifica della decisione di restituzione del 27 ottobre 2023, siccome egli né rappresentava il figlio né gli altri eredi. Oltretutto, l'Agenzia comunale AVS, espressamente interpellata dalla Cassa, le ha indicato che una sorella del beneficiario PC era la rappresentante degli eredi ma, ciò nonostante, la richiesta di restituzione è stata effettuata nei suoi confronti, allora 92enne.

Saputo del decesso dell'assicurato, la Cassa di compensazione ha interpellato l'Agenzia comunale AVS il 21 luglio 2023 (doc. 37) per sapere chi era il rappresentante degli eredi e, se già noto, avere l'elenco degli eredi.

Agli atti non v'è la risposta data dall'Agenzia comunale AVS, ma il 23 agosto 2023 (doc. 38) l'amministrazione ha scritto a __________, sorella del defunto e, così come indicato nella decisione su opposizione del 30 dicembre 2024, rappresentante degli eredi, chiedendole varia documentazione necessaria per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari da restituire dagli eredi.

Come emerge inoltre dalla citata decisione su opposizione, la Cassa ha precisato di avere ricevuto il 13 ottobre 2023 quanto richiesto alla sorella, fra cui il certificato ereditario del 29 agosto 2023 - non agli atti -, in cui la Pretura competente ha designato quali eredi di __________ il padre

  • qui ricorrente -, due sorelle - di cui la rappresentante degli eredi indicata dall'Agenzia comunale AVS - e il fratellastro __________ - convivente con il beneficiario delle prestazioni.

È pacifico che la Cassa di compensazione ha intimato a RI 1 la decisione di restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente dal defunto figlio e non alla rappresentante degli eredi indicata dall'Agenzia comunale AVS.

2.2. Il N. 4762.04 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024), su cui si è fondata l'amministrazione per giustificare la correttezza del suo operato nei confronti del ricorrente, prevede che la decisione di restituzione va notificata ad almeno uno degli eredi.

Questa direttiva si confà all'art. 603 cpv. 1 CC, che sancisce il principio secondo cui gli eredi sono solidalmente responsabili per i debiti della successione.

Ciò significa che, per il pagamento dell'intero credito, i creditori della successione non sono tenuti a procedere nei confronti di una pluralità di debitori (i membri della comunione ereditaria), ma possono anche agire a loro scelta contro uno o più eredi (DTF 101 II 219-220, consid. 2; Rouiller in: Commentaire du droit des successions, 2012, n. 61 ad art. 602 CC; Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 5 ad art. 49 LEF; Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 12 ad art. 49 LEF; CEF 15.2014.88 del 2 febbraio 2015, consid. 4.1).

Laddove si tratti di debiti della successione, gli eredi ne rispondono solidalmente (art. 603 cpv. 1 CC), ciò che legittima il creditore ad agire a sua scelta nei confronti di uno solo di essi per il pagamento dell'intero debito (art. 144 CO; Steinauer, Le droit des successions, 2ª edizione, pag. 629 n. 1229).

Nella DTF 129 V 70 (pubblicata in SVR 2003 EL Nr. 2 e in Pratique 2003 p. 174), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2003: Tribunale federale) ha modificato la sua giurisprudenza riguardo al diritto del creditore di rivalersi su uno o più eredi di un beneficiario di PC.

Dapprima ha ricordato l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2002, secondo cui le prestazioni complementari indebitamente riscosse dovevano essere restituite dal beneficiario o dai suoi eredi. A tal proposito, ha ricordato la giurisprudenza secondo cui alla morte del debitore, il debito di restituzione - se non si è rinunciato all'eredità - passa agli eredi, anche se il credito di restituzione non è stato fatto valere mentre il debitore era in vita. Poi ha ricordato la sua precedente giurisprudenza, che prevedeva che la decisione doveva essere comunicata personalmente a ogni singolo erede se la pretesa di rimborso veniva fatta valere solo dopo la morte del beneficiario della prestazione. In determinati casi, tuttavia, si poteva rinunciare alla notificazione dell'atto di disposizione a ciascun singolo erede, ad esempio se non era possibile raggiungere tutti gli eredi o se questi avevano un rappresentante comune (cfr. consid. 3.1).

Analizzati al considerando 3.2 l'art. 603 cpv. 1 CC e la solidarietà fra eredi prevista dagli artt. 143 e 144 CO in relazione con l'art. 27 OPC-AVS/AI, l'Alta Corte ha stabilito che la decisione mediante la quale l'amministrazione, dopo il decesso del beneficiario, domanda la restituzione di prestazioni complementari riconosciute a torto è valida anche se viene fatta valere nei confronti di un singolo erede.

2.3. Nel caso in esame si tratta delle prestazioni complementari legalmente ricevute dall'assicurato che, in virtù dell'art. 16a LPC, devono essere restituite da parte dei suoi eredi.

La Cassa cantonale di compensazione ha scelto di notificare singolarmente al padre del beneficiario delle prestazioni complementari, anziché alla comunione stessa o alla sua rappresentante, la decisione di restituzione delle PC percepite legalmente dal figlio. Ritenuto che i creditori della successione non sono obbligati a procedere nei confronti di tutti gli eredi che compongono la comunione ereditaria, l'amministrazione era quindi legittimata, ai sensi dell'art. 144 cpv. 1 CO, a chiedere al solo papà dell'assicurato, in qualità di suo coerede, di restituire integralmente le prestazioni complementari legalmente percepite da quest'ultimo. Spetterà poi al ricorrente, siccome debitore solidale con gli altri eredi in virtù dell'art. 603 cpv. 1 CC e dell'art. 143 cpv. 2 CO, chiedere a questi la restituzione della loro quota ereditaria che egli ha anticipato.

Laddove il ricorrente pretende che la Cassa avrebbe dovuto agire nei confronti della rappresentante della comunione ereditaria fu __________ non può dunque essere seguito. Infatti, la circostanza che una sorella del beneficiario delle prestazioni complementari sia stata designata dalla comunione ereditaria come rappresentante della comunione stessa nulla muta nei confronti del creditore, il quale ha diritto di pretendere da uno solo degli eredi, che non per forza sia il rappresentante degli eredi, il pagamento di tutto il debito. Di conseguenza, la decisione del 27 agosto 2023 di restituzione delle prestazioni complementari è stata validamente intimata all'insorgente.

Occorre dunque esaminare se è corretto che l'ammontare delle PC da restituire legalmente percepite da __________ dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023 sia stato cifrato in Fr. 33'902.-.

nel merito

2.4. Con il 1° gennaio 2021 è stata introdotta nella LPC la Sezione 5 relativa alla restituzione delle prestazioni percepite legalmente.

L'art. 16a LPC concerne l'entità della restituzione e al cpv. 1 dispone che "le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità del beneficiario delle stesse. La restituzione è esigibile soltanto dalla parte della massa ereditaria che supera l'importo di Fr. 40'000.-.".

Quanto alla perenzione della restituzione, l'art. 16b LPC prevede che il diritto di chiedere la restituzione decade un anno dopo che l'organo di cui all'art. 21 cpv. 2 ne ha avuto conoscenza, al più tardi però dieci anni dopo il versamento della prestazione.

Secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il termine per la restituzione di prestazioni percepite legalmente, conformemente all'articolo 16a capoversi 1 e 2 LPC, è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione.

Per quanto concerne la "valutazione dell'eredità", ossia per determinare l'entità della successione sottoposta all'obbligo di restituzione delle prestazioni legittimamente versate, l'art. 27a OPC-AVS/AI dispone quanto segue:

" 1 Per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. È determinante la sostanza al giorno del decesso.

2 I beni fondiari vanno computati al valore venale. Sono fatti salvi i casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore.

3 Invece del valore venale, i Cantoni possono applicare uniformemente il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.".

2.5. Occorre innanzitutto rilevare che la versione in italiano di alcune delle norme esposte utilizza una terminologia nuova - eredità e massa ereditaria - che si discosta da quella usata normalmente - successione - anche nelle altre lingue ufficiali e sembra esprimere un concetto a sé stante per la LPC; inoltre, non è precisa e non corrisponde pienamente a quella in lingua tedesca e francese.

In effetti, l'art. 16a cpv. 1 1a frase LPC va completato con la dicitura che le prestazioni percepite legalmente in virtù dell'art. 3 cpv. 1 devono essere restituite dall'eredità dopo il decesso del beneficiario delle prestazioni complementari.

Il testo in tedesco non lascia dubbi al riguardo:

" Rechtmässig bezogene Leistungen nach Artikel 3 Absatz 1 sind nach dem Tod der Bezügerin oder des Bezügers aus dem Nachlass zurückzuerstatten.",

come pure quello in lingua francese:

" Les prestations légalement perçues en vertu de l'art. 3, al. 1, doivent être restituées à la charge de la succession après le décès du bénéficiaire." (le sottolineature sono della redattrice).

L'art. 27a cpv. 1 1a frase OPC-AVS/AI dispone che per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire si deve valutare l'eredità secondo le pertinenti regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

L'aggettivo "pertinenti" sembra così intendere che per determinare l' "eredità" il rinvio vada fatto alle norme fiscali cantonali relative alla successione e quindi, per il nostro Cantone, agli artt. 157-161 LT.

Per contro, dal testo nelle altre due lingue ufficiali emerge un chiaro rinvio alla valutazione della sostanza, disciplinata, nel Cantone Ticino, dagli artt. 40-47 LT:

" Für die Berechnung der Rückforderung rechtmässig bezogener Leistungen ist der Nachlass nach den Grundsätzen der Gesetzgebung über die direkte kantonale Steuer für die Bewertung des Vermögens im Wohnsitzkanton zu bewerten.".

" Pour le calcul de la restitution des prestations légalement perçues, la succession doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile qui concernent l'évaluation de la fortune." (l'evidenziatura è della redattrice)

2.6. Il Messaggio del 16 settembre 2016 del Consiglio federale concernente la modifica della legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Riforma della PC) (FF 2016 6705) non prevedeva un regolamento sulla restituzione delle prestazioni; è solo nel corso dei lavori parlamentari che il legislatore federale ha introdotto l'obbligo per gli eredi di rimborsare le prestazioni complementari legalmente ricevute, ma solo se la sostanza del beneficiario della PC supera i 40'000 franchi. Nella discussione parlamentare è stato chiaramente indicato che l'obbligo di rimborso riguarda in particolare gli immobili occupati dai proprietari che potrebbero essere posseduti durante la percezione della PC.

Mentre il Consiglio nazionale prevedeva ancora un importo di esenzione di Fr. 50'000.- correlato all'obbligo di rimborso, il Consiglio degli Stati lo ha ridotto a Fr. 40'000.-. Nella procedura di conciliazione l'importo stabilito dalla Camera dei Cantoni ha prevalso in cambio della eliminazione dalla soglia di sostanza del computo degli immobili che servono al beneficiario di PC quale abitazione. Questa soluzione è sfociata nell'art. 9a cpv. 2 LPC (Meier Michael E./Renker Jana, Eckpunkte und Probleme der EL-Reform, in: SZS 2020 1, pag. 11; Steinauer, Les nouveaux articles 16a et 16b de la loi fédérale sur les prestations complémentaires, Journée de droit successoral 2021, NN. 4-6 pagg. 210 e 211).

Il Parlamento federale ha quindi concretizzato questa regola con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019 e il Consiglio federale il 29 gennaio 2020 con la revisione dell'OPC-AVS/AI.

Secondo il nuovo art. 16a LPC in vigore dal 1° gennaio 2021, l'obbligo di restituzione vale per tutte le prestazioni complementari, ossia per la prestazione complementare annua ai sensi degli artt. 9 segg. LPC e per il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità giusta gli artt. 14 segg. LPC, ma solo per le prestazioni versate dopo il 1° gennaio 2021. La restituzione è dovuta anche se il de cujus non riceveva più le prestazioni complementari al momento del suo decesso (Steinauer, op. cit., N. 18 pag. 216; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, N. 386 pag. 149).

Contrariamente ai beneficiari di prestazioni dell'aiuto sociale, i beneficiari di PC non devono rimborsare le prestazioni ricevute se la loro situazione finanziaria migliora. Può soltanto accadere che il loro diritto alle PC si estingua (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149).

Va tuttavia osservato che la restituzione di prestazioni non percepite indebitamente era conosciuta fino ad ora nel sistema della sicurezza sociale soltanto dall'aiuto sociale. Storicamente, le prestazioni complementari sono state concepite come prestazioni assicurative (DTF 146 V 306; DTF 141 II 401) e non come prestazioni di aiuto sociale, poiché servono per raggiungere lo scopo costituzionale di copertura adeguata del fabbisogno vitale previsto dal primo pilastro (cfr. art. 112 cpv. 2 lett. b e art. 112a Cost. fed.; Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 11).

Come hanno osservato Carigiet/Koch, op. cit., N. 383 pag. 148 seg., nel diritto delle assicurazioni sociali - a differenza che nell'aiuto sociale - vale il principio secondo cui le prestazioni ricevute devono essere restituite soltanto se sono state percepite indebitamente. Con la Riforma delle PC è stato infranto un vero e proprio tabù, introducendo l'obbligo di rimborso delle prestazioni legalmente ottenute (per una critica di questa nuova regolamentazione: Carigiet/Koch, op. cit., N. 74 segg. pag. 31).

Deve però essere restituita solo la parte dell' "eredità" che supera i Fr. 40'000.- e dunque la franchigia sulla "massa ereditaria" comporta che, malgrado la restituzione, agli eredi rimane una parte dell' "eredità". Se la sostanza lasciata in eredità è inferiore a questo importo, l'obbligo di restituzione decade (Carigiet/ Koch, op. cit., N. 384 pag. 149, N. 387 pag. 150).

La quota ereditaria eccedente l'importo di Fr. 40'000.- risponde del debito di restituzione delle prestazioni ricevute legalmente.

Questa regola pone dunque a carico della "massa ereditaria" la restituzione delle PC, che però è esigibile soltanto per la parte che supera l'importo di Fr. 40'000.-, lasciando quindi a disposizione degli eredi una franchigia sulla successione.

Occorre evidenziare che questo principio non ha un'incidenza diretta quando si tratta di sapere in quale misura il richiedente può essere posto al beneficio delle prestazioni complementari; esso trova invece applicazione soltanto al momento della morte di quest'ultimo o del suo coniuge, laddove determinante è la sostanza lasciata dal beneficiario di PC al momento del suo decesso, fermo restando una franchigia di Fr. 40'000.-, che però non considera le liberalità tra vivi fatte dal beneficiario di PC (Michel Mooser, La prise en compte de la fortune dans le calcul des prestations complémentaires et des subventions aux frais d'accompagnement, in: RFJ 2020 pag. 107, N. 61-N. 64).

Come risulta dal testo legale (e meglio, come visto, come evocano più precisamente le versioni tedesca e francese della norma: "aus dem Nachlass" e "à la charge de la succession"), la restituzione delle prestazioni legalmente ricevute costituisce un debito della successione e non un debito del de cujus che passa agli eredi. Spetta dunque agli eredi che accettano la successione farsi carico della restituzione delle prestazioni complementari dopo il decesso del beneficiario di PC.

I costi che sorgono dopo il decesso del de cujus, come gli altri debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione, non sono presi in considerazione e diminuiscono al bisogno il patrimonio di Fr. 40'000.- che pertocca agli eredi. Il debito della restituzione è dovuto solo se l' "eredità netta" supera i Fr. 40'000.-, perciò è sussidiario rispetto ai debiti del defunto che devono assumersi gli eredi (Steinauer, op. cit., N. 23 pag. 219, N. 34 pag. 223, N. 39 pag. 225; Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 pag. 150, N. 386 pag.150).

Trattandosi di un debito della successione, gli eredi sopportano a posteriori una parte del costo di mantenimento del de cujus, indipendentemente dalle condizioni dell'art. 328 CC. Da un sistema analogo a un'assicurazione che completa l'AVS/AI, le prestazioni complementari diventano in questo modo una sorta di mutuo, non fruttifero, soggetto a restituzione post mortem, che si riverbera sugli eredi, fatta salva la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 9 pag. 214).

Infatti, secondo il testo legale le prestazioni "devono essere restituite dall'eredità", costituiscono cioè un debito della successione, perciò gli eredi rispondono del debito soltanto nella misura in cui traggono profitto dall'eredità (Steinauer, op. cit., N. 35 pag. 223). È importante sottolineare che gli eredi non devono restituire le prestazioni complementari ricevute dai beneficiari attingendo alla propria sostanza. Si riduce soltanto la loro quota di eredità (Carigiet/Koch, op. cit., N. 384 pag. 149).

Eccetto il caso in cui gli eredi si siano già suddivisi i beni del defunto senza attendere la decisione dell'amministrazione, la questione della responsabilità personale degli eredi si porrà quindi soprattutto se, tra il momento del decesso e quello in cui il debito di restituzione è esigibile secondo l'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI, la massa successoria ha subìto una diminuzione del valore tale che essa non è più sufficiente per coprire il debito.

Può infatti capitare che, consapevoli o no dell'eventuale debito di restituzione, gli eredi abbiano già suddiviso la successione al momento in cui l'autorità competente emana la decisione.

Un simile caso sarà tuttavia raro poiché, da una parte, l'importo di Fr. 40'000.- rappresenta un margine di sicurezza importante e, dall'altra parte, il debito di restituzione dovrebbe soprattutto portare su dei casi in cui l'attivo successorio è costituito dall'abitazione del beneficiario di PC, il cui valore non diminuisce rapidamente (Steinauer, op. cit., N. 35 e N. 36 pag. 223).

Inoltre, l'obbligo di restituzione concerne soltanto i casi in cui le prestazioni complementari sono accordate, ciò che presuppone in particolare che la soglia di sostanza di entrata dell'art. 9a LPC (Fr. 100'000.- per le persone sole, Fr. 200'000.- per le coppie sposate e Fr. 50'000.- per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI) non sia superata. Tuttavia, la restituzione è dovuta soltanto se la "massa ereditaria" supera i Fr. 40'000.-, perciò questo istituto concerne di principio soltanto i beneficiari che hanno una sostanza netta inferiore a Fr. 100'000.- e un' "eredità" superiore alla franchigia di Fr. 40'000.-.

Rimangono riservate due eccezioni: la prima, prevista dall'art. 9a cpv. 3 LPC, relativa alla soglia di sostanza di Fr. 100'000.-, che riduce i casi in cui le PC sono versate e, quindi, quelli in cui una restituzione sarà dovuta dagli eredi; la seconda, contemplata dall'art. 9a cpv. 2 LPC, che dispone che l'immobile che serve da abitazione al beneficiario non è considerato come elemento della sostanza netta, proprio per evitare che le persone debbano vendere la casa in cui abitano.

Ciò aumenta, però, il numero dei casi in cui si realizza una restituzione post mortem (Steinauer, op. cit., N. 13 pag. 215). Infatti, la circostanza che l'immobile abitato dal richiedente o dal suo coniuge non sia preso in considerazione nel calcolo della soglia di entrata (art. 9a cpv. 2 LPC) può condurre, al decesso, a dovere rimborsare un importo importante (Michel Mooser, op. cit., N. 65 pag. 128).

L'entità della restituzione è dunque determinata in base all'importo delle prestazioni percepite e alla "massa ereditaria".

Per definire la "massa ereditaria" da considerare per fissare l'obbligo di restituzione di cui all'art. 16a cpv. 1 LPC, occorre in primo luogo osservare che essa non corrisponde né al patrimonio determinante per definire la soglia d'entrata della sostanza netta secondo l'art. 9a LPC quale condizione di base per avere diritto alle prestazioni complementari, né alla massa successoria determinante dal punto di vista del diritto successorio (Steinauer, op. cit., N. 20 pag. 217).

Da una parte, per valutare la "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC ("Nachlass" e "succession"), l'autorità competente non può semplicemente riferirsi alla sostanza che ha da ultimo determinato per decidere se il richiedente era al di sotto della soglia di entrata della sostanza prevista dall'art. 9a LPC che esclude il diritto alle prestazioni complementari.

In primo luogo, essendo determinante per la valutazione dell'eredità il giorno del decesso (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI), la Cassa deve tenere conto delle variazioni di sostanza intervenute dopo l'ultima decisione sulle prestazioni complementari annue.

Deve quindi basarsi sulle norme sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio del defunto. Eccetto che nei casi chiari e avvertendo comunque gli eredi dell'apertura di una procedura di restituzione, è opportuno che l'amministrazione attenda di disporre della tassazione fiscale al giorno del decesso o eventualmente di un inventario fiscale della successione.

Va tuttavia osservato che per valutare il valore della "massa ereditaria", gli immobili devono essere computati non al valore fiscale, ma al loro valore venale all'apertura della successione, fatte salve le eccezioni di cui agli artt. 27a cpv. 2 e cpv. 3 OPC-AVS/AI.

In seguito, la valutazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC deve prendere in considerazione l'immobile che serviva da abitazione al beneficiario delle prestazioni complementari o al suo coniuge, mentre un tale immobile non è computato come elemento della sostanza netta determinante per valutare la soglia d'entrata della sostanza per avere diritto alle prestazioni (art. 9a cpv. 2 LPC). Se il beneficiario delle PC è proprietario dell'immobile in cui abita, questo nuovo elemento comporta, in generale, che la "massa ereditaria" supererà la franchigia di Fr. 40'000.- (Steinauer, op. cit., N. 21 e N. 22, pag. 217 seg.).

2.7. D'altra parte, dal testo dell'art. 27a OPC-AVS/AI, secondo cui l' "eredità" determinante per la restituzione delle prestazioni deve essere valutata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta sulla sostanza del Cantone di domicilio, discende implicitamente che il termine "massa ereditaria" dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC concerne soltanto la sostanza netta del de cujus alla sua morte, ossia i suoi attivi trasmissibili dopo deduzione dei suoi debiti trasmissibili (contrariamente al credito in restituzione delle PC legalmente ricevute, che è un debito della successione che sorge dopo la morte, un eventuale credito in restituzione delle PC ricevute indebitamente dal de cujus è un debito trasmissibile del de cujus che diminuisce il valore della successione ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 LPC). Non sono dunque considerati né gli importi che, secondo il diritto successorio, devono essere collazionati dagli eredi per determinare la sostanza da suddividere (art. 626 segg. CC), né gli importi che devono essere riuniti per determinare la sostanza per calcolare le porzioni legittime, ossia le liberalità tra vivi soggette a riduzione (art. 475 CC) e neppure i debiti della successione, che nascono dopo il decesso del disponente (per esempio le spese funerarie) (Steinauer, op. cit., N. 23 e N. 24, pag. 218 seg.).

Ciò facilita molto la fissazione della "massa ereditaria" ai sensi dell'art. 16a cpv. 1 2a frase LPC, ma dà pure al beneficiario delle prestazioni complementari la possibilità di fare delle liberalità tra vivi che riducono il suo patrimonio alla sua morte, possibilità che, per contro, per fissare la soglia della sostanza netta l'art. 9a cpv. 3 LPC non dà, limitando le liberalità che possono sfuggire al calcolo della sostanza della persona che richiede le prestazioni (per un commento su questa possibilità, criticata dalla dottrina: Steinauer, op. cit., NN. 24-27, pag. 219 seg.).

Di conseguenza, per definire la sostanza netta del de cujus alla sua morte ai sensi dell'art. 16a LPC, nel nostro Cantone si deve fare riferimento dapprima all'art. 40 LT, che definisce l'oggetto dell'imposta e che prevede che l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (cpv. 1).

Poi al capitolo II, che illustra gli attivi, in cui secondo l'art. 41 LT sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (cpv. 1) e la sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni successive (cpv. 2) - ad esempio, gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale (art. 42 cpv. 1 LT).

Infine, al capitolo III, che chiarisce i passivi e l'art. 47 cpv. 1 LT dispone che dalla sostanza sono deducibili i debiti comprovati.

È quindi determinante l'ammontare netto dell'eredità al momento del decesso della persona beneficiaria di PC. Ciò risulta dall'eredità lorda meno i debiti e i crediti aperti per il rimborso di prestazioni sociali indebitamente ricevute. I costi che sorgono solo dopo la morte del beneficiario di PC, in particolare le spese legate al decesso, non sono dunque considerati e sono a carico degli eredi (Carigiet/Koch, op. cit., N. 386 pag. 149 seg.).

Come precisato nel Commento alla Modifica dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPC-AVS/AI) - Disposizioni d'esecuzione della riforma delle PCp, edito dall'UFAS nel gennaio 2020, con riferimento agli articoli 27 e 27a OPC-AVS/AI, la valutazione della sostanza relitta dal beneficiario di PC dopo il suo decesso è effettuata, per principio, secondo gli stessi criteri applicati per la valutazione della sostanza nel periodo in cui era in vita, con rinvio, dunque, al diritto fiscale cantonale.

Infatti, l'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI riprende il principio dell'art. 17a cpv. 1 OPC-AVS/AI per la valutazione della sostanza in vita, che deve essere effettuata secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio.

Inoltre, la valutazione degli immobili, disciplinata all'art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI, rinvia implicitamente all'art. 17a cpv. 4 OPC-AVS/AI, giusta il quale la sostanza immobiliare che non serve da abitazione al beneficiario di PC o a una persona compresa nel calcolo delle PC deve essere computata al valore venale, riservato quanto prevede l'art. 17a cpv. 5 2a frase OPC-AVS/AI, che stabilisce che il valore venale non è applicabile, se per legge esiste un diritto di acquisire un immobile a un valore inferiore, ciò che è il caso per le aziende e i fondi agricoli.

Poiché dopo il decesso del beneficiario di PC un immobile non può più servire da abitazione al medesimo, esso va, per principio, valutato al suo valore venale per determinare la massa ereditaria. Nei casi in cui la legge prevede che alla quota ereditaria venga imputato un valore inferiore, sarà determinante questo valore. Le prescrizioni relative al diritto fondiario rurale sono così applicabili anche alla valutazione della successione.

Infine, anche l'art. 27a cpv. 3 OPC-AVS/AI richiama il principio della valutazione della sostanza in vita di cui all'art. 17a cpv. 6 OPC-AVS/AI, secondo cui, invece del valore venale, i Cantoni possono applicare il valore di ripartizione determinante per la ripartizione fiscale intercantonale.

2.8. Per quanto concerne la "Perenzione" della restituzione, giusta l'art. 16b LPC, la richiesta di rimborso decade un anno dopo che l'ufficio PC competente è venuto a conoscenza del valore dell' "eredità" ai sensi dell'art. 16a LPC, ma poiché il diritto di richiedere la restituzione decade al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (termine di perenzione assoluto), andranno rimborsate al massimo le prestazioni riscosse negli ultimi dieci anni precedenti il decesso (Meier Michael E./Renker Jana, op. cit., pag. 1). Pertanto, secondo queste nuove norme, dopo il decesso di una persona beneficiaria di PC, le prestazioni da essa percepite devono essere restituite dagli eredi non solo se sono state versate nel periodo che ha immediatamente preceduto la morte, ma pure se lo sono state nei dieci anni antecedenti la morte, al de cujus stesso o al suo coniuge (Steinauer, op. cit., N. 39 pag. 224).

Dopo il decesso del beneficiario di PC o del coniuge superstite, la restituzione deve dunque avvenire tramite la "massa ereditaria". A seconda delle circostanze, è possibile che la Cassa debba procedere ad alcuni accertamenti (p. es. su crediti da saldare prioritariamente) prima di procedere alla richiesta di restituzione.

L'art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI prevede poi che, a decorrere dal passaggio in giudicato della decisione, gli eredi hanno un periodo di tre mesi per effettuare la restituzione.

Laddove per la restituzione sia necessaria la vendita di uno o più immobili confluiti nella "massa ereditaria" relitta dal beneficiario di PC deceduto, visto che la vendita richiede un certo tempo, agli eredi è lasciato un periodo di un anno per la restituzione delle prestazioni legalmente percepite. Se l'immobile è venduto prima della scadenza di questo termine, la restituzione dovrà avvenire entro 30 giorni dal trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.9. Per determinare la somma da restituire, occorre innanzitutto partire dalla sostanza netta esistente al momento del decesso dell'assicurato o, se sposato, al momento della morte del secondo coniuge (art. 16a cpv. 2 LPC), secondo quanto previsto dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta.

Dall'ammontare dell'eredità netta si deve dedurre l'importo esente da restituzione, quindi Fr. 40'000.-, e così si ottiene l'importo massimo da restituire.

Considerato che, secondo le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019, la restituzione di cui agli artt. 16a e 16b LPC si applica soltanto alle prestazioni complementari versate dopo il 1° gennaio 2021, partendo dal mese in cui è deceduto l'assicurato si deve retroagire mensilmente fino a raggiungere la sostanza netta massima da restituire, ma non oltre il 1° gennaio 2021 (Carigiet/Koch, op. cit., N. 387 p. 150).

Dopo avere stabilito l'importo delle prestazioni complementari annue da restituire, comprensivo delle PC e del premio dell'assicurazione malattia, si deve procedere, se v'è ancora sostanza disponibile, e secondo il medesimo metodo di calcolo, a determinare le spese di malattia e di invalidità da restituire. Se si ottiene un saldo positivo, questa differenza resta agli eredi e non va quindi rimborsata alla Cassa di compensazione.

Per un esempio di calcolo della restituzione, cfr. l'Opuscolo "Le prestazioni complementari - Un sistema efficace spiegato in breve", edizione 2021, edito dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (https://www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/ergaenzungsleistungen.html).

2.10. Sul tema della restituzione delle PC percepite legalmente si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2024, che concretizzano le norme esposte.

Per il N. 4710.01 DPC, le PC percepite legalmente devono essere restituite dopo il decesso del beneficiario attingendo alla sua eredità. Questo vale anche nel caso in cui le PC non siano state percepite fino alla morte.

L'obbligo di restituzione degli eredi include sia la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, sia le spese di malattia e d'invalidità rimborsate (N. 4710.02 DPC).

Giusta il N. 4710.03 DPC, l'obbligo di restituzione concerne soltanto la parte di eredità eccedente i 40'000 franchi.

Secondo il N. 4710.04 DPC, le prestazioni percepite prima del 1° gennaio 2021 non sono oggetto dell'obbligo di restituzione.

Per le coppie sposate l'obbligo di restituzione sussiste solo sull'eredità disponibile al decesso del secondo coniuge (N. 4710.05 DPC).

A norma del N. 4720.01 DPC, per principio vanno restituite attingendo all'eredità tutte le PC percepite da una persona o da una coppia sposata mentre era in vita. L'importo della restituzione è tuttavia limitato:

– dal termine di perenzione di cui al N. 4730.01; e

– dall'ammontare dell'eredità, previa deduzione della franchigia di 40'000 franchi.

Si rinvia all'esempio di calcolo nell'allegato 16.4.

Il N. 4720.02 DPC dispone che se l'ammontare dell'eredità consente soltanto la restituzione parziale delle PC, va restituita dapprima la PC annua, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. La sua restituzione può essere richiesta in senso cronologico inverso a partire dal mese del decesso, e solo per mesi interi.

Per il N. 4720.03 DPC, per l'importo da restituire è determinante la massa ereditaria netta (dedotti i debiti) disponibile al momento del decesso del beneficiario di PC e, nel caso delle coppie sposate, del decesso del secondo coniuge. Le spese sorte dopo il decesso del beneficiario di PC (p. es. quelle connesse con il decesso) non sono considerate. Il momento determinante è quello della nascita del credito e non quello della fatturazione.

Le restituzioni pendenti di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali percepite legalmente vanno considerate nell'eredità quali passivi (N. 4720.04 DPC).

Giusta il N. 4720.05 DPC, gli arretrati di PC e di altre prestazioni di assicurazioni sociali vanno considerati nell'eredità quali attivi. Questo vale anche nel caso in cui la restituzione delle prestazioni complementari percepite legalmente venga compensata con questi arretrati.

Il N. 4720.06 DPC dispone che la valutazione dell'eredità deve essere effettuata secondo le regole per la valutazione della sostanza stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI). I beni fondiari vanno computati al valore venale (valore di mercato) (art. 27a cpv. 2 OPC-AVS/AI).

Per determinare l'ammontare dell'eredità, il N. 4720.09 DPC prevede che possono essere considerati:

– un inventario allestito dall'autorità competente (inventario successorio, inventario a titolo di provvedimento assicurativo, inventario compilato nell'ambito del beneficio d'inventario, inventario ordinario per fini fiscali ecc.);

– se non è stato allestito alcun inventario, la dichiarazione d'imposta o la tassazione fiscale in corso d'anno.

Se non sono disponibili documenti, ci si deve basare sulla sostanza secondo l'ultimo calcolo delle PC.

Secondo il N. 4730.01 DPC il diritto di esigere la restituzione si estingue un anno dopo che il servizio PC avrebbe potuto avere conoscenza del fatto, ma al più tardi dieci anni dopo il versamento della singola prestazione (art. 16b LPC).

Per il N. 4740.01 DPC, le PC percepite legalmente da restituire, compreso l'importo per il premio dell'assicurazione malattie, possono essere compensate con le PC dovute e con altre prestazioni dovute in virtù di LAVS, LAI, LAINF, LAM, LAFam, LADI e LPP (art. 20 cpv. 2 lett. b e c LPC). Per il computo delle prestazioni dovute nell'eredità si rinvia al N. 4720.04.

La restituzione non può essere condonata (N. 4750.01 DPC).

Giusta il N. 4762.01 DPC, il servizio PC competente decide in merito alla restituzione delle PC percepite legalmente. La decisione deve contenere una motivazione, un termine per la restituzione e l'indicazione dei rimedi giuridici.

Secondo il N. 4762.02 DPC, il termine per la restituzione è di tre mesi a contare dal passaggio in giudicato della decisione di restituzione (art. 27 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

Se la restituzione rende necessaria la vendita di uno o più immobili, questo termine è prolungato a un anno, ma al massimo fino a 30 giorni dopo il trasferimento della proprietà (art. 27 cpv. 2 OPC-AVS/AI).

2.11. Nell'evenienza concreta, appreso che l'assicurato era deceduto il __________ luglio 2023, la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto alla rappresentante della comunione ereditaria di produrre le attestazioni bancarie relative ai saldi dei conti posseduti dal de cujus al giorno del decesso, l'eventuale elenco dei debiti relitti dal defunto, la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi oppure della notifica di tassazione dell'anno del decesso.

Come risulta dalla decisione formale del 27 ottobre 2023, con cui l'amministrazione ha chiesto a RI 1, padre e coerede, la restituzione delle prestazioni complementari legalmente percepite dal figlio, essa ha accertato essere presenti al giorno del decesso dell'assicurato, sulla base delle dichiarazioni bancarie inviatele dalla sorella del defunto, dei beni pari a Fr. 93'727,34. La Cassa ha poi tenuto conto dei debiti (inesistenti), dei pagamenti arretrati di prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-), delle richieste di restituzione per prestazioni dei servizi sociali (Fr. 0.-) e della franchigia secondo l'art. 16a cpv. 1 LPC (Fr. 40'000.-), per concludere che i beni della successione determinanti relitti dal beneficiario di PC (sostanza netta determinante) ammontavano a Fr. 53'727,34.

A questo importo essa ha dedotto le prestazioni complementari da restituire di Fr. 33'902.-, che ha calcolato considerando gli importi versati all'assicurato nel 2021 (Fr. 12'984.-), nel 2022 (Fr. 13'008.-) e dal 1° gennaio al 31 luglio 2023 (Fr. 7'910.-), incluso il rimborso dei premi dell'assicurazione malattie, per giungere a degli attivi della successione rimanenti di Fr. 19'825,34.

Gli importi da restituire determinati il 27 ottobre 2023 dalla Cassa cantonale di compensazione sono il risultato della somma delle prestazioni complementari annue a cui l'assicurato ha avuto diritto dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023.

Infatti, dagli atti, risulta che il 28 luglio 2021 (doc. 26) la Cassa ha stabilito in Fr. 1'082.- il diritto mensile dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° gennaio 2021, che il 3 gennaio 2022 (doc. 32) l'ha fissato in Fr. 1'084.- al mese dal 1° gennaio 2022 e il 12 dicembre 2022 in Fr. 1'130.- mensili per l'anno 2023; questi importi sono tutti comprensivi del premio forfettario per l'assicurazione malattia, che va anch'esso rimborsato alla Cassa.

Partendo dunque a ritroso dal mese in cui è avvenuto il decesso, e che corrisponde all'ultimo mese, luglio 2023, per il quale gli ha versato le prestazioni complementari, la Cassa ha sommato ogni mese l'importo della PC annua corrisposta a __________ fino a giungere al mese di gennaio 2021 in virtù del capoverso 2 delle Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) (N. 4710.04 DPC). In questo arco di tempo, si ottengono in effetti Fr. 12'984.- (Fr. 1'082 x 12 mesi), Fr. 13'008.- (Fr. 1'084 x 12 mesi) e Fr. 7'910.- (Fr. 1'130 x 7 mesi), per delle prestazioni complementari totali versategli di Fr. 33'902.-.

Questo importo, in quanto tale non contestato dagli eredi e correttamente calcolato dall'amministrazione, deve essere restituito dagli eredi dall'assicurato in virtù dell'art. 16a LPC in presenza di una sufficiente eredità relitta.

2.12. Considerato che, conformemente all'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, per calcolare le prestazioni percepite legalmente da restituire è determinante la sostanza al giorno del decesso, è a quel momento, ossia al __________ luglio 2023, che ci si deve porre per valutare l'entità dell' "eredità" secondo le regole stabilite dalla legislazione sull'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio in materia di valutazione della sostanza.

Infatti, per determinare la "massa ereditaria" che __________ deteneva quel giorno, occorre fare riferimento, come indicato al considerando 2.5, alle norme fiscali cantonali sulla sostanza (artt. 40-47 LT) e non sulle successioni (artt. 157-161 LT): infatti, occorre stabilire l'entità della sostanza netta del beneficiario di PC quando ancora era in vita ("eredità") e non dopo la sua morte.

Secondo l'art. 40 cpv. 1 LT, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale e per l'art. 41 cpv. 2 LT, anch'esso applicabile su rinvio dell'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, la sostanza è valutata al suo valore venale.

L'amministrazione si è quindi subito attivata chiedendo non solo gli estratti bancari, ma anche, come detto, l'eventuale elenco dei suoi debiti, la copia dell'inventario degli attivi e dei passivi o della notifica di tassazione del de cujus dell'anno del decesso.

Dagli estratti bancari prodotti dal ricorrente all'amministrazione (doc. 40) risulta chiaramente che presso la Banca __________ gli averi attivi al __________ luglio 2023 sul conto privato erano di Fr. 33'180,35 (Fr. 42'472,15

  • Fr. 9'291,80 accreditati il 20 luglio 2023 (doc. 40-24/29 e quindi posteriormente al decesso, dunque da non prendere in considerazione nella valutazione dell'eredità nella misura in cui si tratta di spese connesse con la morte dell'assicurato e sorte dopo questo evento, costituendo dei debiti a carico degli eredi legati alla liquidazione della successione [N. 4720.03 DPC]), mentre sul conto risparmio di Fr. 60'346,99 (doc. 40-29/29). Gli attivi lordi erano dunque di complessivi Fr. 93'727,34.

Da questi attivi vanno poi dedotti i debiti, comprovati, sorti prima della morte della persona assicurata, anche se divenuti esigibili in seguito, visto che concorrono a stabilire la sostanza netta del defunto (art. 47 cpv. 1 LT).

2.13. Nel caso in esame, prima di procedere con la deduzione di eventuali debiti, il TCA ritiene che la "massa ereditaria" dell'assicurato non sia stata adeguatamente accertata (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022, consid. 2.9), prova ne è che la contestazione del ricorrente verte proprio su tale censura, non essendo, a suo dire, chiaro a quanto ammonta l' "eredità" del figlio deceduto.

Per avere un quadro preciso della situazione economica del de cujus, la Cassa di compensazione avrebbe infatti dovuto entrare in possesso di un inventario dei suoi attivi e dei passivi, allestito per esempio, se del caso, nell'ambito del beneficio d'inventario (art. 580 CC) o ai fini fiscali (artt. 171-178 LT). In assenza di un simile inventario, la Cassa avrebbe allora dovuto chiederne l'allestimento agli eredi od ottenere dagli stessi o dall'autorità fiscale la dichiarazione fiscale - solitamente l'Ufficio di tassazione invia agli eredi poco dopo il decesso del contribuente la dichiarazione fiscale da compilare, mentre non fa più loro allestire un inventario - oppure la notifica di tassazione di __________ per l'anno 2023, se già emessa, dato che entrambe attestano i suoi redditi e la sua sostanza netta al momento del decesso ed è con la morte che cessa l'assoggettamento fiscale (art. 7 cpv. 2 LT). Se fosse entrata in possesso di questi dati sin da subito, l' "eredità" corretta sarebbe stata accertata già allora.

D'altronde, già il 23 agosto 2023 l'amministrazione aveva richiesto tali documenti alla rappresentante della comunione ereditaria, poi però si è accontentata degli estratti bancari che le sono stati trasmessi. Tuttavia, questi non sono sufficienti per definire con esattezza l' "eredità" netta da cui dedurre l'importo esente da restituzione (Fr. 40'000.-) e ottenere così l'importo massimo che gli eredi del beneficiario delle prestazioni complementari devono restituire alla Cassa di compensazione.

Non va poi dimenticato che l'assicurato aveva un curatore (doc. 3-2/10), peraltro nella persona del fratellastro __________ (le cui prestazioni costituiscono un debito del de cujus), il quale alla fine del suo ufficio doveva rimettere all'autorità di protezione degli adulti un rapporto finale e, se del caso, consegnare il conto finale (art. 425 cpv. 1 CC), che l'autorità esaminava e approvava come fa con i rapporti e i conti periodici (art. 425 cpv. 2 CC), notificandoli ai suoi eredi (art. 425 cpv. 3 CC). Pertanto, la Cassa cantonale di compensazione avrebbe pure potuto chiedere agli eredi rispettivamente all'autorità di protezione degli adulti o, se del caso, al curatore stesso, giacché coerede, il rapporto sullo stato degli attivi e dei passivi dell'assicurato alla chiusura del mandato, avvenuta con la sua morte (STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022, consid. 2.9).

2.14. L'istruttoria e gli accertamenti svolti dalla Cassa risultano quindi lacunosi. Gli atti vanno pertanto rinviati all'amministrazione affinché determini, al giorno della sua morte, la sostanza netta dell'assicurato - e quindi l'entità della sua "eredità" - sulla scorta di quanto indicato.

Dalla "massa ereditaria" netta che determinerà, l'amministrazione dedurrà la franchigia di Fr. 40'000.- (art. 16a cpv. 1 LPC) per ottenere l'importo massimo restituibile dagli eredi.

Se questo importo sarà positivo, partendo dal mese in cui è deceduto, la Cassa scalerà dunque mensilmente a ritroso le prestazioni complementari annue che l'assicurato ha legalmente ricevuto fino al 1° gennaio 2021. Benché beneficiario di PC da tanto tempo, l'amministrazione non può comunque andare oltre tale data (Disp. Trans. del 22 marzo 2019 cpv. 2).

Dal bilancio intermedio che prevede dunque un importo massimo da restituire, pari alla differenza fra l' "eredità netta" e la franchigia di Fr. 40'000.-, qualora rimanga della sostanza a favore della "massa ereditaria" la Cassa dedurrà le PC annue (prestazioni complementari e premio forfettario all'assicurazione malattie) da restituire, pari, al massimo, ai già accertati Fr. 33'902.-.

In tale evenienza, la Cassa di compensazione rettificherà quindi, se del caso, i calcoli - qualora l'ammontare dell' "eredità" si discosti da quello ritenuto nella decisione formale del 27 ottobre 2023 - e accerterà, mediante una nuova formale decisione, l'importo che è possibile chiedere in restituzione all'insorgente a norma dell'art. 16a LPC.

2.15. Da ultimo, al fine di facilitare la valutazione della successione relitta da un beneficiario di PC secondo quanto previsto dall'art. 16a LPC e dall'art. 27a cpv. 1 OPC-AVS/AI, il TCA ritiene qui opportuno ribadire le indicazioni minime che dovrebbe contenere il primo scritto che l'amministrazione invia a uno o più eredi del defunto assicurato, già suggerite nella STCA 33.2022.3 dell'11 maggio 2022.

In concreto, lo scritto del 23 agosto 2023 non adempie pienamente questi criteri.

La Cassa cantonale di compensazione deve perciò comunicare con chiarezza agli eredi dell'assicurato l'importo totale delle prestazioni soggette alla restituzione, invitarli ad allestire un inventario dei beni, dei crediti e dei debiti del de cujus per potere determinare quali importi della successione possono essere chiamati a rispondere del debito della successione e informarli in maniera semplice e comprensibile, appena possibile che, se dati i presupposti dei summenzionati disposti della legge sulle prestazioni complementari, avvierà nei loro confronti, essendo suoi eredi, la procedura di restituzione delle prestazioni legalmente ricevute dall'assicurato.

In tal modo, nell'attesa di ricevere la decisione di restituzione della Cassa cantonale di compensazione, gli eredi potranno evitare di suddividere i beni del defunto rispettivamente diminuire il valore della "massa ereditaria" tra il momento della morte e quello in cui il debito della restituzione è esigibile e ancora, se del caso, accumulare il capitale necessario alla restituzione (Steinauer, op. cit., N. 36 pag. 223 e N. 39 pag. 224 seg.).

Considerato, inoltre, che gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare entro tre mesi (art. 567 cpv. 1 CC) alla successione loro devoluta (art. 566 cpv. 1 CC) - se l'erede non rinuncia entro il termine fissato, acquista incondizionatamente l'eredità (art. 571 CC) - e che il termine decorre, per gli eredi legittimi, dal momento in cui hanno conoscenza della morte del loro autore, a meno che provino di aver conosciuto più tardi l'apertura della successione, mentre per gli eredi istituiti dal momento in cui hanno ricevuto la comunicazione ufficiale della disposizione che li riguarda, la Cassa cantonale di compensazione dovrà tenere presenti questi termini prima di emanare le decisioni di restituzione nei confronti degli eredi del beneficiario di PC.

2.16. Sulla scorta di quanto precede, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per procedere come descritto.

Vincente in causa (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 9C_613/2019 del 7 maggio 2021; STF 8C_859/ 2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1) e patrocinato da un legale, al ricorrente vanno riconosciute delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e l'incarto rinviato alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda come indicato al considerando 2.11 ricalcolando, dopo avere accertato l' "eredità" relitta dall'assicurato, l'importo delle prestazioni complementari legalmente versate a __________ che il ricorrente deve restituire per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2023 ed emani di conseguenza una nuova decisione.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà al ricorrente l'importo di Fr. 1'800.- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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