Raccomandata
Incarto n. 33.2025.10
IR/sc
Lugano 17 aprile 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici, PhD
vista la domanda 14/15 aprile 2025 di disconoscimento del debito formulata da
RI 1 rappr. da: RA 1
avente per oggetto le decisioni di rigetto dell’opposizione, emesse dalla Pretura del distretto di __________, entrambe datate 24 marzo 2025, formanti gli incarti __________ e __________, aventi per oggetto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escussa al PE __________ (per un credito di CHF 5'059,39 oltre accessori), rispettivamente PE __________ (per un credito di CHF 57'893 oltre accessori), fatti spiccare dalla creditrice
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
ed emessi entrambi il 23 maggio 2024
considerato in fatto e in diritto
Più specificatamente, per quanto deducibile dall’esposto del patrocinatore dell’assicurata e dalla documentazione allegata al medesimo, con il PE __________ la Cassa ha rivendicato un credito di CHF 5'059,30 (doc. 1) in base alla “decisione di restituzione del 24 marzo 2023 quali spese di malattia” con la specifica “Decisione di dilazione del 04 luglio 2023”, con il PE __________, invece, l’amministrazione ha chiesto il pagamento di CHF 57'893 in conseguenza alla decisione di restituzione delle PC datata 23 marzo 2023, con la specifica che la dilazione 17 luglio 2023 non è stata rispettata.
Va ricordato qui che, laddove il credito sia fondato su una decisione esecutiva di un’autorità amministrativa svizzera, l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’escusso non provi, con documenti, che dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). Quelle dell’art. 81 LEF sono le uniche eccezioni previste dalla legge al rigetto dell’opposizione definitivo a fronte di una decisione esecutiva. Su questi aspetti si tornerà in corso di motivazione.
Gli atti prodotti dalla ricorrente contemplano, oltre alla procura allestita sul modulo dell’OATI, una copia di ulteriore PE (__________ del 12 dicembre 2023) fatto spiccare dall’assicuratore malattie __________ per un importo di CHF 31'264,80 oltre ad accessori.
Nelle argomentazioni dell’esposizione 14/15 aprile 2025, dopo avere evocato i fatti qui riassunti, il patrocinatore dell’assicurata rammenta come la “convenuta” sia persona anziana, malata e priva di reddito con aiuti da parte della sorella per il sostentamento (a questo proposito sono prodotte attestazioni che qui non torna utile dettagliare ulteriormente). L’avv. RA 1, dopo avere indicato l’esistenza della procedura esecutiva incoata anche da __________, evidenzia che “Quanto ritenuto dall’IAS, non corrisponde alla realtà fattuale e giuridica” indicando come gli elementi posti alla base delle decisioni dell’assicuratore sociale (che, lo si ripete, non hanno fatto oggetto di una opposizione rispettivamente di impugnativa al Tribunale cantonale delle assicurazioni), non sarebbero corrette, le decisioni dell’amministrazione sarebbero quindi nulle o annullabili, la richiesta di restituzione non sarebbe pertanto corretta, non sussisterebbero prove di richiami o diffide e “l’attrice” sarebbe persona anziana con difficoltà a gestire le comunicazioni. L’onere della prova del ricevimento di queste comunicazioni (l’avv. RA 1 si riferisce verosimilmente alle decisioni dell’amministrazione) spetterebbe all’amministrazione e, secondo il patrocinatore della ricorrente, il pagamento di alcune rate dei debiti non dimostrerebbero ricevuta delle decisioni. Nella parte finale del gravame il patrocinatore ritiene che “IAS, anche per non peggiorare ulteriormente le condizioni della convenuta dovesse procedere con idoneo giudizio di merito ed accertamento, anche ai fini della verosimiglianza e fondatezza delle pretese poste”. Il sostrato giuridico della domanda di disconoscimento del debito invocato dal legale della signora RI 1 è l’art. 83 cpv. 2 LEF, norma riferita specificatamente al rigetto provvisorio dell’opposizione ad un PE.
L’atto non è stato trasmesso all’amministrazione interessata (Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari) per la formulazione di una risposta di causa e la produzione dell’intero incarto alla luce dell’esito della procedura, per non causare all’amministrazione (già oberata) un inutile impegno amministrativo.
Come indicato in precedenza il TCA ha chiesto alla Cassa la trasmissione delle decisioni amministrative soggiacenti alle sue esecuzioni, per completezza, decisioni in possesso della ricorrente e che la medesima ha implicitamente discusso nella sua esposizione, provvedimenti comunque ininfluenti ai fini del giudizio.
A prescindere da quanto precede, il Tribunale cantonale delle assicurazioni può sempre emettere giudizi monocratici in base all’art. 49 cpv. 2 LOG quando la vertenza, come in casu (domanda di disconoscimento di credito nell’ambito di un rigetto definitivo dell’opposizione ad un PE), non ponga questioni giuridiche di principio e non sia di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove, qui in effetti non assunte), e questo sulla scorta di costante giurisprudenza del Tribunale federale. Su questi temi si veda Ivano Ranzanici: La possibilità concessa dall'art. 49 cpv. 2 LOG alla Sezione di diritto pubblico del Tribunale di Appello di emanare giudizi monocratici alla luce della recente giurisprudenza federale, in RtiD I - 2016, pag. 307 e segg.
Va anzitutto evidenziato come le competenze di questa Corte, siano esplicitate dall’art. 1 e 2 Lptca secondo cui il Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica, come istanza unica, i ricorsi in materia di assicurazioni sociali federali ai sensi dell’art. 57 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (in seguito LPGA) e le azioni in materia di previdenza professionale. Il Tribunale è pure competente per statuire sulle altre contestazioni fondate sul diritto federale e sul diritto cantonale, che gli sono attribuite dalle singole leggi, con il rilievo che il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni. Per l’art. 2 Lptca è data una competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni a giudicare sui ricorsi formulati nell’ipotesi in cui l’assicuratore o l’autorità competente, nonostante domanda dell’assicurato, non emani una decisione oppure una decisione su opposizione o su reclamo (ricorsi per denegata o ritardata giustizia). Non è invece data una competenza del Tribunale cantonale delle assicurazioni per giudicare in materia di azioni fondate sull’art. 83 cpv. 2 LEF come vorrebbe invece la signora RI 1. L’esposizione dell’avv. RA 1 non spiega in nessun modo per quale motivo ritenga questa Corte competente in materia. L’apodittica affermazione (doc. I pag. 1) secondo cui “Competente il Tribunale adito” non è sorretta da alcuna indicazione, analisi e specifica e si rileva senza sostrato come si dirà. Già per questa ragione l’esposto non è ammissibile.
La Cassa cantonale di compensazione ha emesso le citate decisioni in materia di restituzione delle prestazioni complementari ottenute indebitamente da RI 1. Questi provvedimenti, come accerta il Pretore di __________ nei suoi giudizi, sono cresciuti in giudicato. Lo dimostra, d’avviso del Pretore adito, il fatto che le decisioni sono state ricevute dall’assicurata (consenziente e consapevole) cui è stata accordata, in entrambe i casi, la possibilità di pagamento rateale da essa postulata, di cui la signora RI 1 ha usufruito. Detto versamento rateale del debito è successivamente stato interrotto – come ritenuto nelle decisioni pretorili e non contestato dalla ricorrente – così da rendere il credito residuo interamente esigibile. Le decisioni della Cassa, tema del gravame, non sono state oggetto di opposizione da parte dell’assicurata.
Il fatto che la signora RI 1 possa avere (rispettivamente avere avuto nel 2023 quando ha ricevuto le decisioni in materia di PC) problemi di età e salute, come paventato dall’avv. RA 1 nel ricorso all’esame, non sembra avere impedito l’assicurata nel conferire il mandato di rappresentarla in sede civile: nelle procedure __________ e __________ la signora era rappresentata dal legale che oggi ancora la rappresenta. Quindi la signora RI 1 ha ricevuto le decisioni qui d’interesse, le ha, almeno parzialmente, eseguite pagando le rate ricordate in precedenza e concordate con la Cassa, motivo per cui, in assenza di qualsivoglia concreto elemento di natura medica attestante una incapacità di discernimento dell’assicurata e assenza di conseguente rappresentanza imposta in base al diritto civile (curatela di rappresentanza), l’argomento, per quanto possa essere invocato in questa sede, è privo di sostrato.
Le decisioni della Cassa sono state regolarmente emanate e notificate, dalla competente autorità assicurativo sociale, e la ricorrente non spiega quali oneri probatori mancati essa rimproveri alla Cassa (punto 14 del ricorso). L’onere probatorio dell’intimazione di una decisione formale da parte di un assicuratore sociale tocca al medesimo, ma non necessariamente la comprova deve avvenire mediante la produzione di una attestazione di ricevuta bastando altri elementi (quali la contestazione del provvedimento, l’esecuzione del medesimo, la parziale esecuzione dello stesso, ad esempio) per dimostrarne la debita ricevuta (su questi aspetti: STCA 36.2024.35 e 37 del 16 dicembre 2024). Una decisione si considera notificata, infatti, il giorno in cui viene debitamente comunicata, cioè nel momento in cui entra nella sfera di competenza del suo destinatario, in modo tale che quest’ultimo possa prenderne conoscenza (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006 consid. 2.1; inoltre RF 67/2012 p. 301 consid. 4.2). Si annoti ancora che se la notificazione è avvenuta per posta semplice, l’amministrazione interessata deve apportare, in maniera adeguata, la prova del fatto che la notificazione sia avvenuta e del momento in cui si sia verificata. Non si richiede a tal fine una prova in senso stretto. Nell’ambito dell’apprezzamento delle prove è sufficiente che, in base a circostanze concrete, sia possibile determinare in modo sufficientemente chiaro l’avvenuta notifica ed il lasso di tempo durante il quale l’invio dovrebbe essere entrato nella sfera di competenza del destinatario (cfr. STF 2A.494/2005 del 7 febbraio 2006, consid. 2.1, con riferimento alla STF 2A.271/1999 del 17 novembre 1999, consid. 3a, in NStP 53/1999, p. 173). La prova indiretta di una notifica di una decisione può risultare in particolare dallo scambio di corrispondenza oppure dall’assenza di impugnativa contro una messa in mora (sentenza 5A_38/2018 del 14 maggio 2018 consid. 3.4.3.). In concreto discende dalla richiesta di rateizzazione del debito concordata con l’amministrazione come ritenuto anche dal Pretore.
Le decisioni dell’amministrazione in materia di PC, se non condivise, dovevano essere tempestivamente contestate da parte dell’assicurata mediante opposizione. Le stesse sono cresciute in giudicato, in effetti almeno al momento della richiesta di dilazione del pagamento (luglio 2023) la signora RI 1 che era a conoscenza. Queste decisioni definitive hanno consentito alla Cassa di domandare il rigetto definitivo dell’opposizione formulata dall’escussa ai PE evocati. A fondamento della sua richiesta processuale (la signora RI 1 postula che la sua domanda di disconoscimento del debito sia accolta con l’annullamento dei due PE evocati e protesta di tasse e spese nonché rifusione delle ripetibili) l’assicurata pone l’art. 83 cpv. 2 LEF secondo cui nell’ambito del rigetto provvisorio dell’opposizione al precetto esecutivo l’escusso, entro venti giorni dal rigetto dell’opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito al giudice del luogo dell’esecuzione. Tale norma non è applicabile in concreto, per di più davanti a questa Corte ed in questa costellazione. Rigetto definitivo e rigetto provvisorio dell’opposizione al PE sono diversi tra loro, si fondano su titoli diversi e sono sorretti da basi legali diverse: per il rigetto definitivo si vedano gli art. 80 e 81 LEF per il rigetto provvisorio dell’opposizione, invece, ci si rifaccia all’art. 82 LEF (gli effetti sono invece regolati all’art. 83 LEF). Il tema non deve comunque essere qui ulteriormente approfondito. Le vie di ricorso contro la decisione del Pretore di __________ (decisioni nelle procedure __________ e __________) sono indicate in calce alle medesime ma il legale della signora RI 1 non le ha fatte proprie, senza renderne ragione nelle sue motivazioni.
Alla luce di quanto precede il ricorso (intestato: “Domanda di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF”) non è ricevibile. Non si fa, eccezionalmente, carico di tasse di giustizia e spese (alla luce della superficialità e leggerezza con cui è stato presentato l’atto a questa autorità giudiziaria) per non gravare ulteriormente l’assicurata. Il legale patrocinatore è comunque avvisato pro futuro.
Con la sua esposizione il patrocinatore della signora RI 1 postula l’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG). L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative. L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG. I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; COCCHI/TREZZINI, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
In concreto, manifestamente e sin dall’inizio, la procedura qui all’esame era assolutamente priva di possibilità di esito favorevole. Le vie di diritto indicate nelle decisioni del Pretore dovevano, semmai, essere ossequiate se dati gli estremi di legge così come sviluppati dalla giurisprudenza e precisati dalla dottrina. Alla signora RI 1 erano eventualmente date le altre possibilità offerte dalle norme del diritto pubblico applicabili (che non occorre qui indicare, siccome dovrebbero essere note al suo patrocinatore). Certamente confondere rigetto provvisorio dell’opposizione al PE e rigetto definitivo, e non rilevare le competenze del Tribunale cantonale delle assicurazioni non permettono di concedere alcuna assistenza giudiziaria.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
La “Domanda di disconoscimento del debito ai sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF” presentata da RI 1, __________, contro la Cassa cantonale di compensazione, in materia di prestazioni complementari, non è ricevibile.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Non sono prelevate tasse giudiziarie mentre le spese rimangono a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario di Camera
Ivano Ranzanici, PhD Gianluca Menghetti