Raccomandata

Incarto n. 33.2024.18

TB

Lugano 10 febbraio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 novembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 10 ottobre 2024 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 14 marzo 2019 (doc. 1) RI 1, nato nel 1954, cittadino germanico, ha richiesto le prestazioni complementari alla rendita di vecchiaia appena accordatagli (doc. 1-18/51). Fra i documenti che ha allegato v'era il permesso di dimora temporaneo L UE/AELS valido fino al 13 dicembre 2015 (doc. 3), perciò il 4 aprile 2019 (doc. 4) la Cassa di compensazione gli ha chiesto di produrre un permesso valido per stranieri.

1.2. Il 18 aprile 2019 (doc. 7) l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, che versava prestazioni assistenziali al richiedente (doc. 1-15/51), ha trasmesso alla Cassa la decisione negativa del 7 giugno 2018 (doc. 7-3/6) con cui l'Ufficio della migrazione ha stabilito che "il rinnovo del permesso di dimora temporaneo L UE/AELS (…) è negato e il permesso a suo tempo concesso è revocato". Di conseguenza, l'interessato è "tenuto a lasciare la Svizzera al più tardi entro il 7 agosto 2018".

1.3. Contro questa decisione il richiedente le PC ha presentato ricorso al Consiglio di Stato (doc. 7-2/6), che con decisione del 17 aprile 2019 (doc. 14), trasmessa il 22 maggio 2019 (doc. 13) alla Cassa cantonale di compensazione dall'Ufficio della migrazione, ha confermato la decisione del 7 giugno 2018 di rifiuto del rinnovo del permesso L UE/AELS.

1.4. Il 24 maggio 2019 (doc. 15) ha ricevuto dall'USSI il ricorso che l'interessato ha formulato al Tribunale cantonale amministrativo il 23 maggio 2019 (doc. 16) contro la decisione del Consiglio di Stato, perciò con decisione del 27 giugno 2019 (doc. 23) la Cassa cantonale di compensazione ha concesso all'assicurato le prestazioni complementari retroattivamente dal 1° febbraio 2019.

1.5. Il 20 gennaio 2020 (doc. 31) e il 28 giugno 2020 (doc. 33) l'amministrazione ha chiesto al beneficiario di PC di informarlo sull'esito del ricorso riguardante il suo permesso per stranieri e in entrambi i casi egli ha risposto che la causa era ancora pendente al Tribunale cantonale amministrativo (doc. 32 e 34).

1.6. L'Ufficio della migrazione ha trasmesso il 7 agosto 2024 (doc. 72) alla Cassa di compensazione la comunicazione di pari data (doc. 73) riguardante la richiesta dell'assicurato del 15 luglio 2024 di un nuovo permesso B UE/AELS, con cui lo informava che visto che a seguito della sentenza del 12 ottobre 2020 del Tribunale cantonale amministrativo gli è stato più volte ordinato di lasciare la Svizzera (ultimo termine di partenza il 27 ottobre 2021) e che non ha ottemperato a questi ordini, non avendo poi sollevato nella nuova domanda di permesso nuove particolari circostanze, non v'erano motivi per rilasciare un permesso di dimora per caso di rigore. L'Ufficio della migrazione ha quindi avvertito l'assicurato che l'avrebbe allontanato dal territorio.

1.7. Con decisione del 20 agosto 2024 (doc. 76) la Cassa cantonale ha interrotto il versamento delle prestazioni complementari dal 1° settembre 2024 "in seguito al decreto di allontanamento forzato dalla Svizzera" e per superamento della soglia di sostanza.

1.8. Il 10 settembre 2024 (doc. 77) l'assicurato si è opposto alla soppressione delle PC, poiché nei suoi confronti non era stato pronunciato un decreto di allontanamento forzato dalla Svizzera e non disponeva di sostanza, perciò ha chiesto di annullare la decisione, manifestamente infondata ed errata, e di riconoscergli le prestazioni complementari dal 1° settembre 2024.

1.9. Con decisione su opposizione del 10 ottobre 2024 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione di soppressione del diritto alle prestazioni complementari.

Citando il Messaggio del Consiglio federale del 4 maggio 2016 (FF 2016 2621) relativo alla modifica della legge federale sugli stranieri, entrata in vigore il 1° luglio 2018, la Cassa cantonale di compensazione ha evidenziato che il nuovo art. 5 cpv. 1 LPC permette di rifiutare le prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera e ha eliminato la situazione che verrebbe a crearsi con l'applicazione del solo art. 4 cpv. 1 LPC, che riconosce la residenza in Svizzera anche se lo straniero non è più titolare di un permesso di dimora, cosicché non dovrebbe più essere possibile percepire le prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora (FF 2016 2651). In concreto, l'amministrazione ha evidenziato che il 7 agosto 2024 l'Ufficio della migrazione non ha rilasciato all'opponente un nuovo permesso di dimora B, confermando perciò il decreto di allontanamento che era previsto per il 27 ottobre 2021. Di conseguenza, almeno da ottobre 2021 l'assicurato non dispone di un valido titolo per rimanere in Svizzera e quindi, in assenza dell'adempimento dei presupposti della dimora legale in Svizzera previsti dagli artt. 4 e 5 LPC, la prestazione complementare non può essere concessa.

La Cassa ha altresì osservato che l'indicazione del superamento della soglia di sostanza previsto dall'art. 9a LPC non modifica quanto deciso il 20 agosto 2024.

1.10. Il 13 novembre 2024 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, si è rivolto al Tribunale postulando il riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari dal 1° settembre 2024.

Il ricorrente ha rilevato che gli è stato revocato il permesso di dimora L UE/AELS, ma che è tuttora pendente la domanda di permesso di dimora B UE/AELS. Il 7 agosto 2024 l'Ufficio della migrazione ha precisato che quella sua lettera non era da considerare una decisione formale, perciò sulla domanda del 15 luglio 2024 (doc. B) di nuovo permesso di dimora B UE/AELS non è ancora stata emessa una decisione formale.

Al momento la sua presenza in Svizzera è tollerata e nei suoi confronti non sono state adottate concrete misure di esecuzione forzata per l'eventuale allontanamento. Pertanto, fintanto che ha la facoltà di risiedere in Svizzera, è pendente la sua domanda di permesso di dimora e non è stata pronunciata nei suoi confronti una misura di esecuzione dell'allontanamento, il ricorrente ritiene di avere diritto alle prestazioni complementari. È a suo dire inammissibile negargli le prestazioni complementari malgrado risieda ancora sul nostro territorio, ritenuto che riceve solo la rendita AVS di Fr. 139.- al mese e quindi non può provvedere al suo mantenimento. Ciò è pure contrario all'art. 12 Cost. fed. e dunque gli vanno garantite le PC finché risiede qui.

1.11. La Cassa di compensazione ha chiesto il 27 novembre 2024 (doc. VI) al Tribunale di respingere il ricorso e poiché ripropone sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, ha rinviato ai contenuti della decisione su opposizione.

1.12. Il 5 dicembre 2024 il TCA ha ricevuto lo scritto del 28 novembre 2024 (doc. VIII) del Municipio di __________, che ha spiegato e comprovato (docc. VI/4-13) che il 7 giugno 2018 è stata emessa la decisione negativa del rinnovo del permesso L dell'assicurato e che, a seguito della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo, il 3 marzo 2021 l'Ufficio della migrazione ha impartito a quest'ultimo un termine di partenza. Dopo una richiesta di proroga di questo termine, il 17 marzo 2021 l'Ufficio della migrazione ha confermato che il ricorrente doveva lasciare la Svizzera entro il 3 aprile 2021; nell'ottobre seguente gli è stato impartito un nuovo termine di partenza per il 27 ottobre 2021, mai rispettato. Il Municipio ha allegato il certificato, che non ha vidimato, per l'ammissione all'assistenza giudiziaria (doc. VI/1-3).

1.13. Il giudice delegato del TCA ha invitato il ricorrente, l'11 dicembre 2024 (doc. IX), a produrre la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo a cui fa riferimento il Municipio di __________, così pure le sentenze di natura penale emanate a suo carico.

1.14. Il 12 dicembre 2024 (doc. XI) l'insorgente ha comunicato di non avere ulteriori mezzi di prova da notificare e di non doversi esprimere sulla risposta di causa, mentre si è riconfermato nelle proprie allegazioni e richieste ricorsuali ed è rimasto silente sui documenti da produrre richiestigli dal Tribunale.

1.15. Il 10 gennaio 2025 (doc. XIII) il giudice delegato del Tribunale ha chiesto all'assicurato se aveva ancora un interesse al ricorso.

Inoltre, l'ha informato che non avendo ricevuto riscontro al suo precedente scritto, avrebbe interpellato direttamente le autorità penali e il Tribunale cantonale amministrativo (docc. XIV e XV).

Il 13 gennaio 2025 (doc. XVI) il TCA ha ricevuto la sentenza del 12 ottobre 2020 del TRAM (inc. n. 52.2019.246) e uno scritto del Procuratore Generale del Ministero Pubblico (doc. XVII).

1.16. Il 15 gennaio 2025 (doc. XIX) il ricorrente ha confermato di risiedere a tutti gli effetti in Svizzera e di avere perciò ancora pieno interesse al ricorso e al suo accoglimento.

Riguardo alla documentazione richiamata, l'assicurato ha precisato il 20 gennaio 2025 (doc. XXI) di avere inoltrato opposizione nei confronti del decreto d'accusa del 7 gennaio 2025 per soggiorno illegale.

1.17. La Cassa di compensazione ha osservato il 21 gennaio 2025 (doc. XXIII) che il ricorrente risulta tuttora privo di permesso di soggiorno e quindi privo di autorizzazione a restare nel nostro Paese, perciò il requisito del domicilio e della dimora legale non è dato già da ottobre 2021. Inoltre, l'amministrazione ha indicato che secondo la comunicazione dell'Ufficio della migrazione (doc. XXIII/1) l'assicurato sarebbe stato allontanato dal territorio elvetico entro due settimane.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù dell'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.

Secondo l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera. Devono inoltre avere dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).

2.3. La concessione delle prestazioni complementari è subordinata alla condizione che la persona abbia diritto (art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater e c LPC) o, in precise circostanze, avrebbe diritto (art. 4 cpv. 1 lett. b e d LPC), alle prestazioni complementari all'AVS/AI e che abbia il suo domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera (art. 4 cpv. 1 LPC).

Delle condizioni supplementari, ossia la dimora legale in Svizzera e il termine d'attesa prima di avere diritto alle prestazioni, sono inoltre richieste per determinate categorie di cittadini stranieri (art. 5 LPC).

Oltre a queste condizioni personali (artt. 4 e 5 LPC), per beneficiare delle PC occorre poi adempiere alle condizioni economiche fissate dalla legge (art. 9 segg. LPC) (Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 1 ad art. 4 pag. 27).

Se, quindi, l'art. 4 LPC è applicabile a tutte le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che richiedono le prestazioni complementari, l'art. 5 LPC si riferisce soltanto agli stranieri, ma unicamente a quelli ai quali non si applica né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (art. 32 LPC).

Va a questo proposito evidenziato che il Tribunale federale ha infatti da tempo stabilito che i cittadini di uno Stato contraente dell'ALC hanno diritto alle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità alle condizioni previste all'art. 2 cpv. 1 vLPC (attuale art. 4 cpv. 1 LPC), allo stesso modo dei cittadini svizzeri (DTF 133 V 265 consid. 5.3: "En soumettant l'octroi de prestations complémentaires aux ressortissants étrangers non seulement aux conditions posées pour les ressortissants suisses, mais à des conditions supplémentaires de résidence en Suisse avant la date pour laquelle ils demandent ces prestations, l'art. 2 al. 2 LPC est directement discriminatoire. Dès lors qu'elle a son domicile et sa résidence habituelle en Suisse, l'intimée devrait pouvoir prétendre l'octroi de prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, conformément aux art. 3 par. 1 et 10bis par. 1 du règlement n° 1408/71. L'intimée et l'OFAS ne le contestent d'ailleurs pas. Aussi convient-il d'examiner le droit aux prestations litigieuses en faisant abstraction de la nationalité étrangère de l'intimée et des conditions posées par l'art. 2 al. 2 LPC.".).

Questo principio è stato confermato anche con le nuove norme in essere dal 1° gennaio 2008 in materia di condizioni generali (art. 4 LPC) e condizioni supplementari per gli stranieri (art. 5 LPC) per ottenere le prestazioni complementari.

Infatti, nella STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019 concernente un richiedente PC portoghese che viveva a Ginevra da oltre 10 anni, al considerando 4.3 "le Tribunal fédéral a retenu que les ressortissants d'un Etat partie à l'ALCP ayant leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux prestations complémentaires aux mêmes conditions que les ressortissants suisses (ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272). On ne saurait donc opposer au recourant la condition du délai de carence de l'art. 5 al. 1 LPC sous peine de discrimination directe.".

Il medesimo concetto, ma in termini opposti, è stato espresso nella STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020 relativa a una cittadina brasiliana abitante a Ginevra, in cui l'Alta Corte ha confermato la condizione del termine di attesa di 10 anni per i cittadini di Stati terzi:

" La recourante n'est pas ressortissante d'un Etat partie à l'ALCP. Il s'ensuit que le délai de carence de dix ans prévu à l'art. 5 al. 1 LPC (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2018) peut lui être opposé sans que cela constitue une discrimination directe prohibée par l'ALCP (cf. ATF 133 V 265 consid. 5.3 p. 272 avec les références; arrêt 9C_885/2018 du 16 août 2019 consid. 4.3).".

2.4. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2024, hanno concretizzato come segue i concetti esposti sul diritto alle prestazioni complementari da parte di cittadini stranieri.

Per il N. 2110.01 DPC, un assicurato ha diritto alle PC se adempie cumulativamente le seguenti condizioni:

  • ha diritto a una determinata prestazione di base dell'AVS o dell'AI o lo avrebbe se avesse compiuto il periodo minimo di contribuzione previsto per queste assicurazioni;

  • è domiciliato e dimora abitualmente in Svizzera;

  • possiede la cittadinanza svizzera o, se straniero, apolide o rifugiato, ha soggiornato per un certo periodo senza interruzione nel nostro Paese (i cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS o del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 sono però equiparati agli svizzeri);

  • la sua sostanza è inferiore a un determinato importo e

  • le sue spese riconosciute superano le sue entrate computabili.

Il N. 2310.01 DPC dispone che il diritto alle PC presuppone il domicilio civile secondo i N. 1210.02 segg. e la dimora abituale in Svizzera. In caso di soggiorno prolungato all'estero il versamento delle PC è pertanto sospeso e riprende soltanto al rientro in Svizzera.

Per il N. 2320.01 DPC, è considerata dimora abituale solo la presenza effettiva e legale in Svizzera. I periodi in cui una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione per il calcolo della durata della dimora (STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992 e STF 9C_423/2013 del 27 agosto 2014 concernente un caso ticinese). Non sono considerati neppure i periodi in cui una persona non era assoggettata, per un motivo qualsiasi, all'obbligo assicurativo nell'AVS/AI.

Giusta il N. 2410.01 DPC, per la concessione di PC ai cittadini svizzeri, ai cittadini degli Stati membri dell'UE, dell'AELS oppure a quelli del Regno Unito assoggettati al regolamento (CE) n. 883/04 non è richiesta una durata minima del domicilio o della dimora in Svizzera.

Secondo il N. 2410.02 DPC, per tutti gli altri cittadini stranieri, per i rifugiati e per gli apolidi sono invece previsti termini d'attesa. Per poter richiedere una PC, queste persone devono cioè essere state domiciliate e aver avuto la dimora abituale in Svizzera senza interruzione per un certo periodo immediatamente prima dell'inizio del diritto (v. N. 2420.01–2420.03).

2.5. Con l'introduzione, il 1° luglio 2018, della prima frase dell'art. 5 cpv. 1 LPC ("Gli stranieri hanno diritto alle prestazioni complementari solamente se dimorano legalmente in Svizzera."), il legislatore ha voluto espressamente rifiutare il versamento delle prestazioni complementari agli stranieri che dimorano illegalmente in Svizzera (FF 2016 2675).

In particolare, nel Messaggio del 4 marzo 2016 concernente la modifica della legge federale sugli stranieri (FF 2016 2621), entrata in vigore il 1° gennaio 2019 con il nuovo titolo di Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20), il Consiglio federale ha sottolineato che:

" (…) il presente disegno di legge prevede che non debba essere più possibile percepire prestazioni complementari una volta revocato il permesso di dimora o di soggiorno di breve durata. Si propone di modificare la LPC di conseguenza." (FF 2016 2651).

Inoltre, l'Esecutivo federale ha precisato che:

" Secondo l'articolo 5 capoverso 1 LPC gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa). Per i cittadini delle parti contraenti, per i quali la convenzione di sicurezza sociale applicabile prevede una rendita straordinaria, il termine d'attesa è in alcuni casi di cinque anni. Anche per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC). Secondo la giurisprudenza [STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992], nel determinare la durata del soggiorno non vanno calcolati i periodi in cui lo straniero ha dimorato illegalmente in Svizzera. Per la concessione di prestazioni complementari ai cittadini svizzeri e UE, che sottostanno al regolamento (CE) n. 883/2004, nonché ai cittadini AELS, che sottostanno al regolamento (CEE) n. 1408/71, non è prevista invece alcuna durata di residenza o di soggiorno minima.

Secondo l'articolo 4 capoverso 1 LPC, solamente gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari. La presente disposizione vale anche per gli stranieri che hanno adempiuto il termine d'attesa e per quelli che non vi sottostanno." (FF 2016 2675).

Per il Consiglio federale, la modifica proposta dell'art. 5 cpv. 1 LPC mirava a eliminare la situazione che derivava dal riconoscimento, in applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LPC, della residenza in Svizzera anche per lo straniero non più titolare di un permesso di dimora (FF 2016 2676).

Nel caso di cittadini comunitari, conformemente all'Accordo sulla libera circolazione, uno straniero senza attività lucrativa non ha diritto a sussidi statali e deve disporre di un'assicurazione malattia sufficiente (art. 24 cpv. 1 Allegato I ALC). In caso contrario, il diritto di soggiorno si estingue. Ciò vale anche se lo straniero percepisce le prestazioni complementari.

Tuttavia, spesso alle autorità competenti in materia di migrazione mancano tutte le informazioni necessarie per il ritiro del permesso di dimora. Lo scambio di dati previsto con gli organi incaricati di stabilire e versare le prestazioni complementari è stato perciò codificato sia nell'art. 26a LPC "Comunicazione di dati alle autorità di migrazione", sia nel capoverso 4 dell'art. 97 LStrI "Assistenza amministrativa e comunicazione di dati", entrambi in vigore dal 1° luglio 2018, che prevedono una comunicazione spontanea fra le autorità competenti nel settore della migrazione e gli organi incaricati di determinare e di versare le prestazioni complementari.

Il citato Messaggio (FF 2016 2674) si esprime così al riguardo:

" Se, in applicazione dell'articolo 26a LPC, l'autorità cantonale competente in materia di migrazione ottiene dei dati riguardanti il pagamento di una prestazione complementare, notifica spontaneamente l'eventuale mancata proroga o l'eventuale revoca del permesso di dimora all'organo incaricato di stabilire e versare la prestazione complementare. Ciò consente agli organi competenti in materia di prestazioni complementari di verificare l'erogazione delle prestazioni da essi concesse. (…) Questa regolamentazione concerne in linea di massima tutti gli stranieri che soggiornano in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa. I permessi per i cittadini di uno Stato terzo possono essere vincolati a delle condizioni. In tal caso, se la condizione per cui è stato rilasciato il permesso non è più adempiuta e se il diritto federale non prevede il diritto a un permesso, è possibile revocarlo. Ciò vale anche qualora lo straniero, per cui era stata presupposta l'esistenza di mezzi finanziari sufficienti, faccia successivamente richiesta di un aiuto sociale o prestazioni complementari.".

L'Esecutivo ha inoltre ricordato che

" A livello federale non esiste, al momento, nessuna disposizione legale che disciplini la concessione o il rifiuto dell'aiuto sociale agli stranieri che arrivano in Svizzera in cerca di un impiego. Si propone pertanto, conformemente all'ALC, di uniformare la prassi e di escludere dall'aiuto sociale gli stranieri e i loro familiari che giungono in Svizzera al solo scopo di trovare un impiego." (FF 2016 2624).

Al fine di completare queste ed altre misure suggerite,

" si propongono uno scambio di dati in caso di versamento di prestazioni complementari nonché di revoca dei permessi di dimora. Gli stranieri senza permesso di dimora in Svizzera sono inoltre espressamente esclusi dal versamento di prestazioni complementari." (FF 2016 2626).

2.6. Sul tema della dimora legale in Svizzera da parte di stranieri quale condizione necessaria per potere ottenere le prestazioni complementari, questo Tribunale si è già pronunciato il 15 maggio 2013 con la STCA 33.2012.15, confermata dal Tribunale federale il 26 agosto 2014 con STF 9C_423/2013.

In quel suo giudizio la scrivente Corte ha analizzato il caso di una cittadina kosovara, vedova dal 2004 di un cittadino svizzero, che ha vissuto illegalmente in Svizzera dal 1992 fino al 31 marzo 2006, ossia fino all'ottenimento di un permesso di dimora B concesso dalle autorità ticinesi dal 1° aprile dal 2006, e che ha lavorato nel nostro Paese assolvendo il suo obbligo contributivo. Dal 1° marzo 2012 era al beneficio di una rendita di invalidità e il mese seguente ha chiesto le prestazioni complementari, che la Cassa cantonale di compensazione le ha rifiutato dopo avere accertato che il soggiorno legale sussisteva unicamente dal 1° aprile 2006 e non precedentemente.

Il TCA ha analizzato, al considerando 2.6, la giurisprudenza federale sul domicilio e la dimora abituale in Svizzera di uno straniero, evidenziando che, oltre alla condizione del domicilio secondo il Codice civile e la dimora abituale in Svizzera, non doveva essere (soprattutto) dimenticata la condizione - ritenuta già nella STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992, ripresa 4 mesi dopo nella DTF 118 V 79 consid. 4a e ribadita nella DTF 133 V 265 consid. 7.3.2 - che lo straniero che chiede le prestazioni complementari deve essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno e deve quindi risiedere legalmente in Svizzera.

Questa Corte ha rilevato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG ed anche della LAINF, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati (trattandosi di prestazioni speciali a carattere non contributivo non sono esportabili ai sensi dell'art. 10bis e Allegato IIbis del Regolamento (CEE) n. 1408/71 rispettivamente dell'art. 70 cpv. 2 lett. c e Allegato X del Regolamento (CE) n. 883/04; DTF 143 V 81 = SVR 2017 EL Nr. 4; DTF 141 V 396 consid. 5.1 = SVR 2015 EL Nr. 9; DTF 133 V 265 = SVR 2008 EL Nr. 3). Per tale ragione, la giurisprudenza sviluppata in ambito di assicurazione invalidità o infortunio, in cui è stata relativizzata l'esigenza di un permesso di soggiorno, non può essere applicata alla LPC.

Nel suo giudizio, il TCA ha inoltre ritenuto che non si potesse dedurre un diritto alle prestazioni complementari per il fatto che l'assicurata, benché sprovvista di un regolare permesso di dimora e di lavoro, avesse esercitato un'attività lucrativa sul cui salario percepito sono stati prelevati i contributi.

Alla luce della giurisprudenza analizzata, la scrivente Corte ha ritenuto ininfluente la circostanza che sia la condizione del domicilio secondo il Codice civile sia quella della dimora abituale potessero essere adempiute in quel caso, giacché la condizione della dimora dell'art. 5 cpv. 1 LPC presuppone il possesso di un permesso di soggiorno valido. Pertanto, unicamente i periodi durante i quali l'assicurata aveva dimorato in Svizzera in virtù di un'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità per gli stranieri potevano essere presi in considerazione nel computo dei 10 anni. I soggiorni trascorsi in Svizzera da uno straniero senza autorizzazione non costituiscono dei periodi di presenza e di domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPC e ciò a prescindere dalla volontà dell'assicurata di costituirsi un domicilio nel nostro Paese secondo il Codice civile. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha quindi respinto la richiesta di prestazioni complementari formulata dalla ricorrente in assenza dei presupposti di legge (termine d'attesa di 10 anni) stante la non computabilità dei periodi del soggiorno illegale in Svizzera.

Il ricorso interposto dagli eredi dell'assicurata contro il giudizio cantonale è stato respinto dal Tribunale federale, che il 26 agosto 2014 (STF 9C_423/2013) ha condiviso il ragionamento giuridico della Corte cantonale:

" 4.2. Il Tribunale federale delle assicurazioni (oggi Tribunale federale) ha stabilito il principio secondo cui i presupposti della residenza in Svizzera di un cittadino straniero sono adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni lecitamente (STFA 1962 pag. 26). Tale massima è imposta dal principio di legalità (art. 5 cpv. 1 Cost.) che domina tutte le istituzioni statali svizzere, il quale esige che le condizioni dell'evento assicurato siano riempite in modo conforme all'ordinamento giuridico vigente di questo Stato, nella misura in cui ad esso non deroghino norme del diritto internazionale. Tale prassi è sempre stata mantenuta e deve essere confermata anche in questo caso. Sarebbe infatti ingiusto privilegiare lo straniero che si trattiene illecitamente in Svizzera nei confronti dei suoi connazionali che ottemperano all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del loro permesso di soggiorno (sentenze H 261/95 del 25 giugno 1997 consid. 3b; P 42/90 dell'8 gennaio 1992 consid. 3b; H 12/80 del 9 febbraio 1981 consid. 1 e I 49/71 dell'8 giugno 1971 consid. b). Tanto basterebbe quindi per respingere il ricorso che non invoca, a ragione, motivi oggettivi atti a giustificare un cambiamento di giurisprudenza, quali una conoscenza più approfondita dell'intenzione del legislatore, la modifica delle circostanze esterne o cambiamento della concezione giuridica (DTF 134 V 359 consid. 8.1 pag. 366).

4.3. Nella misura in cui il ricorso tenta di collegare il periodo di dimora in Svizzera con il periodo di contribuzione all'AVS, che in concreto sarebbe superiore a 10 anni, esso è volto all'insuccesso. Il legislatore ha scelto esplicitamente i termini di "domicilio" o "dimora": se avesse voluto introdurre un periodo minimo di contribuzione o da ciò farne dipendere la dimora sul territorio elvetico lo avrebbe fatto (sentenza P 41/96 del 4 luglio 1998 consid. 4, pubblicata in SVR 1999 EL n. 1 pag. 1).".

2.7. Nella sentenza 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, l'Alta Corte si è pronunciata sul ricorso di un cittadino portoghese che dal 23 giugno 2003 soggiornava a Ginevra in virtù di un permesso di soggiorno di breve durata (permesso L) rilasciatogli per lavorare come cuoco. Vittima di un incidente a fine estate, è stato licenziato per il 30 novembre 2003 e non ha mai più ripreso l'attività lavorativa. Il permesso L è stato tuttavia rinnovato regolarmente per permettergli di seguire le cure mediche e attendere l'esito delle procedure giudiziarie avviate in materia di assicurazioni infortuni e invalidità; quest'ultima è terminata nell'estate 2016 con l'attribuzione di una rendita intera dal 1° settembre 2004. La richiesta di prestazioni complementari del 22 novembre 2016 è stata sospesa dal Servizio delle prestazioni complementari del Canton Ginevra non avendo egli prodotto il suo permesso B o C. Il 16 gennaio 2018 detto Servizio ha respinto l'opposizione dell'assicurato, a motivo che, essendo egli titolare di un permesso L, non aveva diritto all'aiuto sociale ordinario né, a maggior ragione, alle prestazioni complementari. Il 10 aprile 2018 l'interessato ha ottenuto un'autorizzazione di soggiorno di lunga durata (permesso B).

La Corte cantonale ha considerato che tutti gli anni durante i quali il ricorrente è stato titolare di un permesso L non potevano essere assimilati a un soggiorno "legale" o "conforme al diritto" in Svizzera e che questa durata non poteva perciò essere presa in considerazione nel calcolo del termine d'attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. La prima istanza ha perciò confermato il rifiuto di concedere le prestazioni complementari (cfr. consid. 3.1).

Per l'insorgente, invece, cittadino portoghese titolare di un permesso L rinnovato dalla competente autorità per più di dieci anni, il suo soggiorno in Svizzera non poteva essere assimilato a un soggiorno illegale né a un soggiorno tollerato la cui durata non può essere presa in considerazione nel calcolo del termine di attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. Inoltre, il Tribunale cantonale ha commesso una discriminazione ai sensi dell'ALC imputandogli un termine di attesa (cfr. consid. 3.2).

Il Tribunale federale ha precisato dapprima che il caso andava esaminato alla luce dell'art. 5 cpv. 1 LPC in vigore fino al 30 giugno 2018, visto che la decisione impugnata è stata emessa il 16 gennaio 2018 (cfr. consid. 4.1). Poi, che trattandosi di un cittadino di uno Stato parte dell'ALC che ha il suo domicilio e la sua residenza abituale in Svizzera, giusta l'art. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004 il ricorrente aveva diritto alle prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri. Di conseguenza, nei confronti del cittadino portoghese non si poteva fare valere la condizione del termine di attesa dell'art. 5 cpv. 1 LPC, altrimenti si commetteva una discriminazione diretta (cfr. consid. 4.3). Infine, per quanto concerne la condizione del soggiorno legale introdotta dal 1° luglio 2018 nella LPC (art. 5 cpv. 1), il Tribunale federale si è così pronunciato:

" 5.

Dans la mesure où la notion de séjour "légal" a été introduite par le ch. II de l'annexe de la modification du 16 décembre 2016 de la loi fédérale sur les étrangers (Gestion de l'immigration et amélioration de la mise en oeuvre des accords sur la libre circulation des personnes à partir du 1er juillet 2018 (RO 2018 738; voir aussi FF 2018 2891), elle ne trouve pas application en l'occurrence. Reste donc à examiner la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l'art. 4 al. 1 LPC. Selon cette disposition, seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA qui renvoie aux art. 23 à 26 CC) en Suisse (sur cette notion, cf. également ATF 141 V 530 consid. 5 p. 534 ss) peuvent prétendre des prestations complémentaires à certaines conditions. A cet égard, la juridiction cantonale a constaté que le recourant - au bénéfice d'un permis L - résidait à Genève de manière ininterrompue depuis au moins dix ans au moment du dépôt de sa demande de prestations complémentaires, état de fait qui n'était pas contesté ni contestable. Il apparaît dès lors que la condition du domicile et de la résidence habituelle en Suisse est remplie.".

Di conseguenza, l'Alta Corte ha annullato la sentenza cantonale e la decisione impugnata e ha rinviato la causa all'autorità amministrativa per determinare se le altre condizioni del diritto alle prestazioni complementari erano adempiute (cfr. consid. 6).

Nella successiva STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, l'Alta Corte si è espressa sul rifiuto dei giudici di prima istanza di concedere le prestazioni complementari a una cittadina brasiliana. Secondo il Tribunale cantonale, in applicazione dell'art. 5 cpv. 1 LPC nel tenore in vigore fino al 30 giugno 2018 e della STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014 consid 4.2 e 4.3, soltanto il periodo durante il quale il richiedente straniero è a beneficio di un permesso di soggiorno valido può contare come periodo di residenza in Svizzera (cfr. consid. 3).

La ricorrente non ha contestato che non era a beneficio di un titolo di soggiorno durante tutto il periodo d'attesa di dieci anni precedente la sua domanda del 29 giugno 2018. Essa ha però affermato che era in grado di provare la sua presenza a Ginevra dal 2005 e ha sostenuto, menzionando gli artt. 4 cpv. 1 lett. c e 5 cpv. 1 e 2 LPC, che l'obbligo di un titolo di soggiorno non figura nella legge (cfr. consid. 4).

Il Tribunale federale ha precisato al considerando 5 che la ricorrente non è cittadina di uno Stato parte all'ALC e che perciò il termine di attesa di dieci anni previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC può esserle opposto senza che ciò costituisca una discriminazione diretta vietata dall'ALC; inoltre, questo termine non può essere ridotto a cinque anni, perché non è né rifugiata né apolide, ma ha soggiornato in Svizzera con un permesso F dal 24 giugno 2010. L'Alta Corte ha così risolto la questione della legalità del soggiorno in Svizzera:

" (…) En ce qui concerne la condition de l'existence d'un séjour légal en Suisse pour fixer le début du délai de carence, il est vrai qu'elle ne figurait pas dans la législation en vigueur jusqu'au 30 juin 2018, applicable au cas d'espèce dès lors que la demande de prestations a été déposée le 29 juin 2018 (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447; 129 V 1 consid. 1.2 p. 4). La recourante oublie toutefois que cette exigence découlait de la jurisprudence rappelée par l'instance précédente (cf. arrêt 9C_423/2013 du 26 août 2014 consid. 4.2 et 4.3, citant notamment les arrêts ATFA 1962 p. 26 et P 42/90 du 8 janvier 1992; voir aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ch. 2 ad art. 5 LPC). Elle n'invoque aucun motif qui pourrait conduire le Tribunal fédéral à revenir sur cette pratique, qui figure désormais dans la loi s'agissant des prestations complémentaires de droit fédéral (cf. art. 5 al. 1 LPC, dans sa teneur en vigueur à partir du 1er juillet 2018).

Si l'existence d'une résidence à Genève depuis plus de dix ans au moment du dépôt de la demande du 29 juin 2018 a été reconnue par la juridiction cantonale (consid. 6 p. 7 du jugement attaqué), elle résultait à l'origine d'un séjour non autorisé et ne saurait donc être intégralement prise en considération. Comme un séjour légal n'a existé qu'à partir du 24 juin 2010 (voir la date mentionnée comme jour d'entrée en Suisse sur le permis F), la condition de la durée de résidence de dix ans n'était pas remplie au moment de la décision sur opposition du 23 août 2018, dont la date fixe le pouvoir d'examen des autorités judiciaires (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 p. 213). Le recours est infondé.".

Il 23 dicembre 2024 (STF 8C_314/2024) il Tribunale federale ha deciso il caso di un cittadino marocchino arrivato in Svizzera l'8 luglio 1994 e che quello stesso giorno si è sposato con una cittadina svizzera, ottenendo un'autorizzazione di soggiorno per ricongiungimento familiare che non gli è stata rinnovata alla sua scadenza, avvenuta il 7 luglio 1998. Dal 1° gennaio 1998 ha vissuto separato dalla moglie, ma ha continuato a risiedere nel Canton Ginevra, anche dopo il divorzio nel 1999 e un nuovo matrimonio nel 2007, sciolto per divorzio nel novembre 2011. Nel 2000 è stato condannato a una pena detentiva accompagnata da espulsione dal territorio svizzero, esecuzione della pena che è stata sospesa nel 2003 a favore di cure mediche e nel 2006 è stata ordinata la sua liberazione condizionale. Dopo avere lavorato dal 2007 al 2015, nel 2019 è stato messo al beneficio di una rendita intera di invalidità retroattivamente dal 1° dicembre 2015. Con decisione del 12 luglio 2019 il Servizio ginevrino delle prestazioni complementari gli ha negato il diritto alle prestazioni complementari non essendo in possesso di un'autorizzazione di soggiorno. Nel settembre 2023 ha respinto una nuova domanda, indicando che il diritto alle PC dipendeva dal domicilio civile e dalla dimora abituale in Svizzera. Con decisione su opposizione del 9 novembre 2023 il Servizio PC ha concluso che sebbene i documenti prodotti attestassero un domicilio e una dimora a Ginevra, il richiedente non aveva risieduto in maniera ininterrotta in Svizzera, con un permesso di soggiorno valevole, durante i dieci anni immediatamente precedenti il deposito della domanda di prestazioni complementari.

La Camera delle assicurazioni sociali del Canton Ginevra ha respinto il ricorso e l'assicurato ha chiesto al Tribunale federale di riconoscergli le prestazioni complementari dal 24 agosto 2023.

La nostra Massima Istanza ha ricordato al considerando 4 che la condizione del soggiorno legale in Svizzera prevista dall'art. 5 cpv. 1 LPC riprende semplicemente la giurisprudenza federale già applicabile prima dell'entrata in vigore di questa norma (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2 e 4.3; STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992).

I primi giudici hanno constatato che il ricorrente aveva reso verosimile che dimorava in Svizzera da più di dieci anni al momento in cui ha depositato la sua ultima richiesta di prestazioni complementari. Tuttavia, era pacifico che egli non era mai stato messo al beneficio di un permesso di soggiorno durante il termine di attesa e che questa situazione era sempre attuale al momento della decisione litigiosa. Per la Corte cantonale, la giurisprudenza resa in materia di assicurazione invalidità (DTF 118 V 79), secondo cui l'assenza di un permesso di lavoro richiesto dal diritto pubblico non esclude il diritto a delle prestazioni dall'assicurazione invalidità quando un lavoratore straniero si ammala o è vittima di un infortunio, non si applicherebbe nel caso di specie. In effetti, le prestazioni complementari non sarebbero finanziate dai contributi come in materia di AVS e di AI, ma dalle finanze generali della Confederazione e dei Cantoni. Il fatto che uno straniero che dimora illegalmente in Svizzera abbia versato dei contributi AVS durante un periodo superiore a quello del termine di attesa dell'art. 5 cpv. 1 LPC non supplirebbe all'esigenza della dimora legale in Svizzera (STF 9C_423/2013 consid. 4.2 e 4.3). Peraltro, per i giudici cantonali, non è perché l'Ufficio della migrazione gli ha rifiutato un permesso di soggiorno, ma ha rinunciato a pronunciare la sua espulsione amministrativa, che questa autorità gli avrebbe concesso, così facendo, la garanzia che il suo soggiorno, tollerato di fatto in Svizzera, sarebbe considerato come legale nell'ottica di un diritto a delle prestazioni complementari (cfr. consid. 5).

Il ricorrente ha sollevato la violazione degli artt. 7 e 12 Cost. fed., così come degli artt. 4 e 5 LPC. Fondandosi sulla DTF 118 V 79, ha sostenuto che avrebbe diritto alle prestazioni complementari a motivo del suo assoggettamento fiscale durante tutto il periodo in cui ha lavorato in Svizzera e quindi avrebbe partecipato al bilancio generale della Confederazione e dei Cantoni che finanzia le prestazioni di cui ha fatto richiesta. Inoltre, ritenuto che un'autorità giudiziaria gli avrebbe imposto di non lasciare la Svizzera, sarebbe errato ritenere che il suo soggiorno sarebbe soltanto "tollerato" dalle autorità (cfr. consid. 6.1).

Per il Tribunale federale, le censure dell'insorgente sono infondate. In assenza di un permesso di soggiorno, questo non può essere considerato come legale ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LPC. Il fatto che il ricorrente non potesse essere espulso o che fosse in corso l'esecuzione di un provvedimento penale non consente di ritenere il contrario. Tali elementi potrebbero tutt'al più essere rilevanti nell'ambito della procedura di rilascio di un permesso di soggiorno, ovvero in una fase antecedente la richiesta di prestazioni complementari. Pertanto, come ha correttamente ricordato la Corte cantonale, la fondatezza di tale richiesta presuppone il soggiorno legale del ricorrente, ciò che rende irrilevante l'argomento relativo alle circostanze del soggiorno prolungato del ricorrente in Svizzera. Lo stesso vale per le censure basate sulla DTF 118 V 79, dirette a trasporre puramente e semplicemente nella fattispecie i principi sviluppati in quella sentenza, sebbene la presente controversia non riguardi né il diritto a delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità, né l'esistenza di un permesso di lavoro (cfr. anche STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 3). Infine, le critiche relative alla presunta violazione degli artt. 7 e 12 Cost. fed. non soddisfacevano i requisiti di motivazione accresciuta di cui all'art. 106 cpv. 2 LTF e quindi erano inammissibili (cfr. consid. 6.2). Il ricorso è stato pertanto respinto (cfr. consid. 7).

2.8. Nel caso di specie il ricorrente, di nazionalità tedesca, è cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e vive in Svizzera dal dicembre 2014. Dal 15 dicembre 2014 al 13 dicembre 2015 (doc. 3) egli ha beneficiato di un permesso di dimora temporanea L UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa, che è cessata a fine gennaio 2015 per l'insorgenza di un'incapacità lavorativa per malattia. Terminato, dopo due anni, il diritto alle indennità giornaliere per perdita di guadagno, il 17 maggio 2017 ha presentato una domanda di rinnovo (recte: rilascio) di detto permesso L per soggiornare in Svizzera senza esercitare un'attività lucrativa. Inoltre, per i mesi di giugno, luglio e agosto 2017 ha percepito delle indennità di disoccupazione (doc. 14).

Con decisione del 7 giugno 2018 (doc. 7-3/6) l'Ufficio della migrazione gli ha negato il rinnovo e gli ha revocato il permesso a suo tempo concesso, impartendogli di lasciare la Svizzera al più tardi entro il 7 agosto 2018 (doc. 14). L'assicurato ha impugnato questa decisione fino al Tribunale cantonale amministrativo, che con sentenza 52.2019.246 del 12 ottobre 2020 (doc. XV/1) ha respinto il ricorso contro la risoluzione n. __________ del 17 aprile 2019 (doc. 14) del Consiglio di Stato che ha confermato la decisione del 7 giugno 2018.

Il termine di partenza dalla Svizzera per il 3 aprile 2021 è stato prorogato al 27 ottobre 2021, ma non è mai stato rispettato.

Infatti, il 15 luglio 2024 (doc. B) l'assicurato ha presentato una domanda di rilascio di un permesso B UE/AELS per motivi particolari e il 7 agosto 2024 (doc. 73) l'Ufficio della migrazione gli ha comunicato in via informale che non v'erano ragioni per giustificare il rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore.

Dal 1° gennaio 2018 l'assicurato ha beneficiato di prestazioni dell'assistenza sociale fino alla nascita del diritto delle prestazioni complementari, che si è protratto dal 1° febbraio 2019 (doc. 23) al 31 agosto 2024, quando ha esplicato effetto la soppressione decisa dalla Cassa il 20 agosto 2024 (doc. 76).

2.9. In merito ai rapporti con il diritto europeo, l'art. 32 cpv. 1 LPC prevede che:

" Ai cittadini svizzeri o di uno Stato membro dell'Unione europea che sono o sono stati soggetti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri dell'Unione europea, ai rifugiati o agli apolidi residenti in Svizzera o in uno Stato membro dell'Unione europea, nonché ai familiari e ai superstiti di queste persone, in merito alle prestazioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente legge, si applicano i seguenti atti normativi nella versione vincolante per la Svizzera dell'allegato II sezione A dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone):

a. regolamento (CE) n. 883/2004;

b. regolamento (CE) n. 987/2009;

c. regolamento (CEE) n. 1408/71;

d. regolamento (CEE) n. 574/72.".

Il richiedente è cittadino di uno Stato membro della Comunità europea (campo di applicazione personale) e risiede in Svizzera. Vi è inoltre un elemento transfrontaliero, avendo l'interessato esercitato il suo diritto alla libera circolazione trasferendosi in Svizzera il 15 dicembre 2014 per esercitare un'attività lucrativa (DTF 143 V 81 consid. 8.3 con rinvii, 143 II 57 e 141 V 521 consid. 4.3.2 nonché, tra le altre, le sentenze della CGUE del 5 maggio 2011 C-434/09 McCarthy, punto 45, e dell'11 ottobre 2001 C-95/99 a 98/99 e C-180/99 Khalil et aliud, punto 69). È pertanto applicabile, di principio, l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681) ed il relativo Allegato II che regola il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. L'allegato II ALC prevede in particolare che le parti contraenti applicano tra di loro, dal 1° aprile 2012, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (RS 0.831.109.268.1) relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, con le relative modifiche, e il regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 (RS 0.831.109.268.11) che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 (art. 1 cpv. 1 Allegato II ALC in relazione con la Sezione A dell'Allegato II ALC). Il Regolamento (CE) n. 883/2004 è stato ulteriormente modificato dai regolamenti (UE) n. 1244/2010 (RU 2015 343), n. 465/2012 (RU 2015 345) e n. 1224/2012 (RU 2015 353), applicabili nelle relazioni tra la Svizzera e gli Stati membri dell'Unione europea a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Le prestazioni complementari di cui alla LPC rientrano poi nel campo materiale dell'Allegato II ALC (DTF 133 V 265 consid. 4.2.2 in fine pag. 270) e del regolamento (CE) n. 883/2004 (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 402). L'art. 3 par. 3 del regolamento (CE) n. 883/2004 menziona che lo stesso si applica anche alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo di cui all'art. 70, quest'ultimo al suo par. 2 lett. c rinvia all'elenco di cui all'Allegato X, in cui per la Svizzera alla lett. a sono menzionate le PC previste dalla legge federale (DTF 141 V 396 consid. 6.2 pag. 401 seg.). Il Regolamento (UE) n. 465/2012 non prevede alcuna modifica in tale ambito (DTF 143 V 81 consid. 7.1).

Per quanto concerne il diritto applicabile, l'art. 11 par. 1 del regolamento (CE) n. 883/2004 prevede che le persone alle quali lo stesso si applica sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del medesimo regolamento.

L'art. 11 par. 2 dispone che ai fini dell'applicazione "del presente titolo", le persone che ricevono una prestazione in denaro a motivo o in conseguenza di un'attività subordinata o di un'attività lavorativa autonoma sono considerate come se esercitassero tale attività. Ciò non si applica alle pensioni di invalidità, di vecchiaia o di reversibilità né alle rendite per infortunio sul lavoro, malattie professionali, né alle prestazioni in denaro per malattia che contemplano cure di durata illimitata.

Inoltre, secondo l'art. 11 par. 3 lett. e, fatti salvi gli art. 12-16, qualsiasi altra persona che non rientri nelle categorie di cui alle lettere da a) a d) è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, "fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento" che le garantiscono l'erogazione di prestazioni in virtù della legislazione di uno o più altri Stati membri.

L'art. 70 del regolamento (CE) n. 883/2004 dispone, al paragrafo 4, che le prestazioni di cui al paragrafo 2 sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui gli interessati risiedono e ai sensi della sua legislazione. Tali prestazioni sono erogate dall'istituzione del luogo di residenza e sono a suo carico (STF 9C_624/2018 del 15 aprile 2019, consid. 7.2.1).

Da quanto precede discende che l'insorgente, beneficiario di una rendita di vecchiaia che ha chiesto il versamento di prestazioni complementari all'AVS, è assoggettato al diritto svizzero, e meglio alla LPC e all'OPC-AVS/AI.

2.10. L'assicurato, di nazionalità germanica, è dunque cittadino dell'Unione Europea titolare di una rendita di vecchiaia e può postulare il riconoscimento delle prestazioni complementari alle stesse condizioni di un cittadino svizzero in virtù dell'ALC e dell'art. 4 regolamento (CE) n. 883/2004 (DTF 133 V 265 consid. 5.3; STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3; N. 2410.01 DPC).

L'art. 4 LPC pone, quale condizione generale per tutti i richiedenti le prestazioni complementari che, cumulativamente (STF 9C_940/2015 del 16 luglio 2016 consid. 3.3; DTF 110 V 170 consid. 2a; Michel Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 15 ad art. 4 pag. 34), la persona sia domiciliata e dimorante abitualmente in Svizzera secondo l'art. 13 LPGA.

L'art. 5 LPC concerne le condizioni supplementari che devono adempiere i cittadini stranieri che non sono cittadini di uno Stato dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS) o del Regno Unito (DTF 141 V 396 consid. 4.2; DTF 133 V 265 consid. 5.3). L'art. 5 cpv. 1 LPC richiede un periodo ininterrotto di domicilio e di dimora legale in Svizzera prima di avere diritto alle prestazioni complementari (STF 8C_314/2024 del 23 dicembre 2024, consid. 5; STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 5; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2 e 4.3 con riferimenti).

Nel caso concreto, il termine di attesa previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC, preteso per certe categorie di cittadini stranieri oltre alle condizioni generali previste all'art. 4 LPC (Valterio, op. cit., N. 1 ad art. 4 pag. 27; NN. 2410.01 e 2410.02 DPC), non è dunque opponibile al ricorrente, cittadino tedesco, pena altrimenti una discriminazione diretta (STF 9C_885/2018 del 16 agosto 2019, consid. 4.3).

2.11. Secondo il citato art. 4 LPC, soltanto le persone che hanno il loro domicilio e la dimora abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera (su questa nozione, DTF 141 V 530 consid. 5) possono pretendere delle prestazioni complementari a certe condizioni.

Conformemente all'art. 13 LPGA, il domicilio di una persona è determinato secondo le disposizioni degli articoli 23-26 CC (cpv. 1) e una persona ha la propria dimora abituale nel luogo in cui vive per un periodo prolungato, anche se la durata del soggiorno è fin dall'inizio limitata (cpv. 2).

Per giurisprudenza costante, la dimora abituale implica la dimora effettiva in Svizzera e la volontà di conservare questa dimora; inoltre, il centro di tutte le relazioni dell'interessato deve situarsi in Svizzera (DTF 141 V 530 consid. 5.3; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, n. 412; Valterio, op. cit., n. 24 ad art. 4).

Non va dimenticato che il Tribunale federale (STF 8C_314/2024 del 23 dicembre 2024, consid. 4; STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.2) ha ricordato il principio secondo cui i presupposti della residenza in Svizzera di un cittadino straniero sono adempiuti soltanto qualora egli vi soggiorni lecitamente. Tale massima è imposta dal principio di legalità previsto dall'art. 5 cpv. 1 Cost. fed., che prevede che le condizioni dell'evento assicurato devono essere adempiute in modo conforme all'ordinamento giuridico vigente. Pertanto, solo la presenza effettiva e conforme al diritto vale quale dimora abituale in Svizzera (N. 2320.01 DPC; Valterio, op. cit., n. 2 ad art. 5). L'Alta Corte ha in effetti giudicato che non è ammissibile, pena il rischio di avvantaggiare lo straniero che non ottempera all'obbligo di lasciare il territorio elvetico dopo la scadenza del permesso di soggiorno a discapito di suoi connazionali che si sottomettono a tale obbligo, considerare la dimora effettiva quando questa dimora non è conforme alle autorizzazioni rilasciate dall'autorità competente. E, ciò, indipendentemente dal fatto che lo straniero dimorante illegalmente in Svizzera è tenuto a versare i contributi alle assicurazioni sociali (STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, consid. 4.3).

Questa giurisprudenza è stata consacrata nella LPC con la modifica legislativa dell'art. 5 cpv. 1 in essere dal 1° luglio 2018 (STF 9C_38/2020 del 20 ottobre 2020, consid. 5).

A proposito del requisito della dimora legale, in una sentenza PC 3/20 - 12/2022 del 5 maggio 2022 della Corte delle assicurazioni sociali del Tribunale del Canton Vaud relativa a un cittadino europeo a cui era stato revocato un permesso di dimora B e che ha postulato le prestazioni complementari, dopo avere concluso, sulla scorta dell'evidenziata giurisprudenza federale, che la dimora del ricorrente non era più legale, al considerando 4b i giudici vodesi hanno osservato che:

" Or il se justifiait in casu d'appliquer la condition de la légalité du séjour prévue par l'art. 5 al. 1 LPC, première phrase, comme l'a fait l'intimée. Ceci de manière directe, si l'on considère que la première phrase de cette disposition s'applique également aux ressortissants d'États parties à l'ALCP, ce que ni la loi ni la jurisprudence ne semblent exclure (voir en particulier TF 8C_885 précité, consid. 5 et TF 9C_38/2020 du 20 octobre 2020 consid. 5), ou par analogie, au vu des principes développés ci-avant. Ce d'autant plus qu'à la lecture du Message accompagnant la révision de cette disposition en 2018, il est manifeste que l'intention du législateur était d'éviter qu'un assuré ayant perdu son droit de séjour mais conservé son domicile en Suisse au sens du droit civil, puisse remplir la condition de la résidence de l'art. 4 al. 1 LPC et percevoir des prestations complémentaires. Or la situation du recourant correspond précisément à cet écueil que le législateur a voulu éviter.".

Per il TCA, richiamata la STF 9C_423/2013 del 26 agosto 2014, e quindi il principio di legalità ivi ricordato, si deve dedurre che l'esigenza di una dimora abituale in Svizzera prevista dall'art. 4 cpv. 1 LPC presuppone che gli stranieri vi soggiornino legalmente, come per l'art. 5 cpv. 1 LPC, che invece lo esplicita (sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022, consid. 7.5, a proposito di un assicurato tunisino, in ATAS/430/2022; Messaggio del Consiglio federale del 4 marzo 2016, FF 2016 2651).

La nozione di dimora legale deve essere infatti compresa nel senso che la dimora è conforme alla legge. Pertanto, una dimora non formalmente autorizzata non può, per definizione, essere considerata come legale, anche se è tollerata durante l'istruzione della procedura di autorizzazione (sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 4 novembre 2022 consid. 4 in ATAS/962/2022).

In assenza di un permesso di dimora valido, la giurisprudenza considera che lo straniero si trova quindi in Svizzera sulla base di una semplice tolleranza, dovuta in particolare all'effetto sospensivo del procedimento che ha eventualmente avviato al fine di ottenere la regolarizzazione della sua situazione (DTF 134 II 10 consid. 3.2; sentenza della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 28 aprile 2022, consid. 10 in ATAS/448/2022).

In questo senso, anche per uno straniero che ha ottenuto in precedenza un permesso di dimora, ora scaduto, non è sufficiente depositare una domanda di rilascio di un (nuovo) permesso di dimora affinché, nell'attesa dell'esito dell'istruttoria della procedura di autorizzazione del soggiorno, benché l'autorità tolleri la sua dimora in Svizzera, gli organi di esecuzione della LPC debbano considerare, proprio per questa tolleranza, che questa persona soddisfi la condizione di avere la dimora abituale in Svizzera ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LPC (sentenze della Corte di giustizia del Canton Ginevra del 12 maggio 2022 consid. 10 in ATAS/430/2022 e 21 luglio 2021 consid. 5c in ATAS/769/2021).

2.12. In concreto, va evidenziato che oggetto della lite è il diritto del ricorrente, beneficiario di una rendita AVS, di continuare a percepire le prestazioni complementari dal 1° settembre 2024. Pertanto, occorre esaminare se, a quel momento, era domiciliato e dimorante abitualmente in Svizzera.

È pacifico che il ricorrente è entrato legalmente in Svizzera e che vi ha soggiornato legalmente, almeno in un primo momento, essendo al beneficio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS dal 15 dicembre 2014 al 13 dicembre 2015.

Non è contestato che egli ha vissuto in Svizzera, in Canton Ticino, senza interruzioni dal 2014, con l'intenzione di stabilirvisi.

Per contro, è litigiosa la natura giuridica del suo soggiorno dopo la scadenza del suo permesso di breve durata.

Infatti, il 17 maggio 2017 l'assicurato ha avviato una nuova procedura per il rilascio di un permesso di dimora temporaneo L UE/AELS, che è terminata il 12 ottobre 2020 con la sentenza del Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.246), cresciuta incontestata in giudicato.

L'autorità giudiziaria ha confermato la decisione del 7 giugno 2018 dell'Ufficio della migrazione che prevedeva sia di negare il rinnovo (recte: rilascio) dell'autorizzazione di soggiorno di breve durata L UE/AELS per soggiornare in Svizzera senza attività lucrativa, sia di revocare il permesso che gli era stato concesso il 15 dicembre 2014 fino al 13 dicembre 2015 (decisione che, però, su quest'ultimo punto non esplica alcun effetto, essendo detto permesso scaduto 3 anni prima).

Stante dunque il rifiuto del rilascio di un nuovo permesso di dimora L UE/AELS, all'assicurato è stato ordinato di lasciare la Svizzera entro il 27 ottobre 2021 (doc. VIII/12).

Il 15 luglio 2024 (doc. B) l'assicurato ha domandato il rilascio di un permesso di dimora B UE/AELS per motivi particolari. Questa procedura non risulta però ancora essere sfociata in una decisione che esplica effetti giuridici. In effetti, il 7 agosto 2024 (doc. VIII/13) l'Ufficio della migrazione l'ha informato che, non avendo rispettato il termine di partenza che era stato prorogato fino al 27 ottobre 2021, e che era tuttora in essere, egli ha manifestamente contravvenuto al suo obbligo di collaborare.

Inoltre, ha rilevato "che è ad ogni modo pacifico che i motivi che hanno condotto alla revoca o al mancato rilascio/rinnovo del precedente permesso non perdono di rilevanza.".

Considerate, poi, altre circostanze, l'autorità amministrativa non ha dunque scorto "motivi particolari atti a giustificare il rilascio di un permesso di dimora per caso di rigore." e l'ha reso edotto che era tenuto ad attendere l'esito della richiesta all'estero. "Conseguentemente, nei prossimi giorni verranno avviate le modalità per l'allontanamento del signor RI 1 dal nostro territorio", avvertendolo che "Il presente scritto, esente da ogni violazione di diritto, non è da considerarsi una decisione formale.".

Pendente causa, la Cassa di compensazione ha informato il Tribunale che il 17 gennaio 2025 (doc. XXIII/1) l'Ufficio della migrazione le ha comunicato che "lo straniero citato in oggetto verrà allontanato dal nostro territorio entro le prossime due settimane.".

Si deve pertanto concludere che l'unico permesso di soggiorno che il ricorrente ha ottenuto è scaduto il 13 dicembre 2015 e perciò, da allora, in assenza di altre misure provvisorie, egli dimora illegalmente nel nostro Paese. La domanda del 17 maggio 2017 di rilascio di un permesso breve non è infatti andata a buon fine e l'assicurato ha perciò continuato a dimorare in Svizzera sulla base di una semplice tolleranza e non di una valida autorizzazione. La sua dimora nel nostro Paese è, di fatto, meramente tollerata dalle preposte autorità, ma questa tolleranza non fonda un diritto di dimora, fosse anche di natura processuale, che farebbe nascere in favore del ricorrente i diritti derivanti da un permesso di dimora.

Ne discende che il 20 agosto 2024, quando la Cassa cantonale di compensazione ha deciso di sopprimere il versamento delle prestazioni complementari dal 1° settembre 2024, la dimora del ricorrente in Svizzera, anche se può essere ritenuta effettiva, tuttavia non era più legale (N. 2320.01 DPC).

Da quanto precede discende che quando la Cassa cantonale di compensazione ha emanato il 20 agosto 2024 la decisione valida dal 1° settembre 2024, l'insorgente non dimorava legalmente in Svizzera e, perciò, non ha diritto alle prestazioni complementari.

La decisione su opposizione impugnata deve pertanto essere confermata.

2.13. La procedura non è soggetta a spese, poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGA alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

2.14. Occorre da ultimo rilevare che con il ricorso l'assicurato ha chiesto al TCA di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Pendente causa, il Municipio di __________ ha trasmesso al Tribunale il "Certificato per l'ammissione all'assistenza giudiziaria" compilato dall'assicurato il 9 novembre 2024 (doc. VIII/1), ma che l'autorità comunale non ha espressamente voluto vidimare (doc. VIII).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).

L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.

L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:

" 1L'assistenza giudiziaria si estende:

  • all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;

  • all'esenzione dalle tasse e spese processuali;

  • all'ammissione al gratuito patrocinio.

2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.

3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).

A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).

Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).

Nel caso concreto il ricorso, già ad un sommario esame iniziale, appariva del tutto privo di possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5) non essendo l'assicurato in possesso di un valido permesso di dimora, come confermato dalla summenzionata sentenza del Tribunale cantonale amministrativo.

La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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