Raccomandata

Incarto n. 33.2023.7

TB

Lugano 24 aprile 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione del 29 ottobre 2020 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione, dopo il corretto computo delle rendite, dei saldi dei conti, degli interessi ipotecari e del salario dell'allora moglie (dal sistema informatico relativo alla banca dati MOVPOP che gestisce l’anagrafe del Cantone Ticino il ricorrente risulta divorziato dal 13 giugno 2022), di cui è venuta a conoscenza nell'estate 2019 (doc. 107) nell'ambito della revisione periodica, ha ricalcolato dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2020 il diritto alle prestazioni complementari all'AI di RI 1, 1969, e gli ha chiesto in restituzione Fr. 7'216.-. Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.2. Il 4 novembre 2020 (doc. 167) l'assicurato ha chiesto il condono dell'importo da restituire, facendo valere sia la buona fede sia le gravi difficoltà economiche.

1.3. Con decisione del 4 agosto 2022 (doc. 231) l'amministrazione ha respinto la domanda di condono rilevando che, in virtù dell'art. 24 OPC-AVS/AI che fa obbligo di tempestivamente informarla su ogni modifica delle condizioni personali e materiali, l'interessato avrebbe dovuto comunicarle immediatamente la modifica della sua situazione economica, tra cui la diminuzione degli interessi ipotecari e l'aumento della rendita estera, trattandosi di importi diversi da quelli considerati fino a quel momento.

Non essendo dunque data la buona fede, non ha esaminato se v'era la seconda condizione cumulativa della grave difficoltà.

1.4. Le opposizioni del 29 agosto 2022 (doc. A5) e del 20 settembre 2022 (doc. A4) dell'assicurato sono state respinte dalla decisione su opposizione del 16 gennaio 2023 (doc. A1), con cui la Cassa di compensazione, ricordati i presupposti della buona fede e dell'obbligo di informare tempestivamente su ogni cambiamento, ha ribadito di essere venuta a conoscenza soltanto il 24 ottobre 2021, con la ricezione del formulario della revisione periodica, che vari elementi della situazione economica dell'opponente erano mutati. La giustificazione avanzata dall'assicurato di non essere stato in grado di capire le comunicazioni della Cassa a causa del grado di istruzione di base e della lingua materna francese non trova conferma negli atti, perciò l'invocata buona fede non deve essere ammessa e il condono va negato.

Inoltre, alla richiesta di essere sentito prima dell'emanazione della presente decisione, la Cassa ha risposto che un incontro con l'opponente non era necessario e ha ricordato la possibilità di concordare un pagamento rateale dell'importo dovuto.

1.5. Il 16 febbraio 2023 (doc. I) RI 1, dopo avere esposto le sue vicissitudini familiari, ha chiesto al Tribunale di concedergli il condono dell'importo da restituire, non essendovi dubbi sulla sua totale buona fede. Il ricorrente ha inoltre sostenuto che le argomentazioni esposte dall'amministrazione a sostegno della assenza di buona fede sono insufficienti, chiedendo perciò un riesame della sua domanda. Egli ha sempre inviato la documentazione richiesta, che però a volte non arrivava a causa della confusione che regna all'interno dell'IAS. L'assicurato ha infine riconosciuto di essere stato "leggero" nel controllare i dati non essendone in grado, tanto che non ha contestato l'importo da restituire.

Tuttavia, visto che ha ancora due figlie da mantenere (di cui una nata recentemente fuori matrimonio) e che vive con meno di Fr. 2'300.- al mese essendogli state sospese le prestazioni complementari, non sa più come fare per sopravvivere.

1.6. Con risposta di causa del 9 marzo 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha rinviato alle motivazioni della decisione su opposizione, chiedendo al TCA di confermare il provvedimento impugnato.

1.7. Il ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è stabilire se correttamente o no la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono formulata il 4 novembre 2020 dall'assicurato relativa alla richiesta di restituire le prestazioni complementari di cui ha indebitamente beneficiato dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2020, per un totale di Fr. 7'216.-.

2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.

Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.

Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).

Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.

Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):

  • l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e

  • la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).

Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.

2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.

Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).

In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).

La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.

Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.

L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.

L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.

Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).

2.4. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.

Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.

L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.

2.5. In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che di principio la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).

Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.

Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).

L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395.- per il mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931.- per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).

Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo della previdenza professionale, perciò aveva correttamente diritto alle prestazioni complementari che le erano state versate (cfr. consid. 7.1).

La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188.-) e marzo (Fr. 188.-) (cfr. consid. 7.2).

2.6. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari per l'assicurato e i suoi familiari dal 1° gennaio 2015, la Cassa di compensazione ha in particolare ritenuto fra i redditi computabili le rendite di invalidità del titolare e le completive per i figli del I e del II pilastro, la rendita estera per l'interessato, lo stipendio annuo della moglie, gli assegni per i figli, i saldi dei conti dei coniugi e i valori di riscatto delle polizze assicurative sulla vita; fra le spese riconosciute, gli interessi ipotecari versati.

Con la revisione periodica avviata a fine estate 2019 (doc. 107), l'assicurato ha prodotto alla Cassa numerosa documentazione concernente i redditi e le spese della famiglia (docc. 107-1/99 - doc. 107-99/99) e in quella occasione l'amministrazione è venuta a conoscenza che degli elementi erano mutati.

Ciò ha dato luogo alla necessità di rivedere il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato e, secondo i nuovi fogli di calcolo allestiti il 29 ottobre 2020 (docc. 135-166), è emerso che con l'aumento dei redditi computabili e la diminuzione delle spese riconosciute, egli ha indebitamente percepito delle prestazioni dal 1° gennaio 2018 al 31 ottobre 2020 che la Cassa ha cifrato in Fr. 7'216.- e che gli ha chiesto in restituzione con la decisione del 29 ottobre 2020.

In queste circostanze, è palese che il mancato computo dei suoi redditi reali rispettivamente delle spese effettive, ha avuto quale conseguenza, per l'interessato, una variazione favorevole della sua situazione materiale. Ogni nuova entrata rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2020, consid. 2.2; STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).

Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato avrebbe dovuto comunicare subito alla Cassa cantonale di compensazione l'effettivo stipendio incassato dalla moglie, i valori di riscatto di ogni polizza assicurativa sulla vita e l'aumento della rendita estera, così come la diminuzione degli interessi ipotecari pagati, affinché il suo diritto alle PC fosse rivisto sulla base dei nuovi elementi di calcolo (STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020).

2.7. Nel proprio ricorso l'assicurato ha contestato che gli sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più, poiché era in buona fede. Il suo precario stato di salute come pure la sua scarsa istruzione scolastica e conoscenza della lingua italiana, non possono non giustificare di riconoscergli la buona fede nel non avere capito che doveva avvisare l'amministrazione di ogni modifica delle sue condizioni personali ed economiche. A tale riguardo, il ricorrente ha fatto presente di non essere stato al corrente di questo suo obbligo e comunque di non essere stato in grado di capire i calcoli e di rilevare che le cifre inserire non erano corrette.

La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurato, non risultando, dagli atti, che egli abbia difficoltà a comprendere gli scritti che gli sono stati trasmessi. Inoltre, essendo beneficiario delle prestazioni complementari dal 2015, l'assicurato era stato debitamente informato, tramite le varie decisioni che ha ricevuto, del suo obbligo di segnalare ogni cambiamento.

2.8. In effetti, come prevedono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurato è obbligato a comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche della sua famiglia.

A questo suo obbligo il ricorrente non ha mai dato seguito, visto che è solo con la revisione del 2019 che la Cassa cantonale di compensazione è venuta autonomamente a sapere che negli anni precedenti gli interessi ipotecari versati dall'assicurato erano diminuiti e i redditi conseguiti dall'allora moglie erano aumentati, come pure la rendita estera percepita dall'assicurato medesimo.

L'importo pagato dall'assicurato per gli interessi ipotecari è una spesa riconosciuta ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 lett. b LPC e quindi più è elevato questo costo più aumenta il diritto alle prestazioni complementari, dato che l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Il TCA osserva che all'inizio di ogni anno la banca inviava all'interessato le attestazioni bancarie relative all'importo del debito ipotecario e agli interessi pagati per l'anno precedente e quindi il ricorrente doveva essere al corrente di questi dati.

In effetti, come risulta dai documenti trasmessi alla Cassa nell'ambito della predetta revisione, il 15 gennaio 2019 (doc. 107-62/99) la banca ha certificato, per quanto concerne le due ipoteche accese sull'abitazione primaria, che al 31 dicembre 2018 il capitale era di Fr. 122'000.- e gli interessi passivi, dal 27 febbraio al 31 dicembre, di Fr. 1'549,55 rispettivamente di Fr. 300'000.- e di Fr. 6'180.- dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018.

Per l'anno 2019, il 15 gennaio 2020 (doc. 127-10/13) l'istituto di credito ha confermato l'esistenza dei predetti debiti, mentre gli interessi, per l'intero anno, erano di Fr. 1'891.- e di Fr. 6'180.-.

Queste cifre si discostano manifestamente da quelle che nel 2015 l'assicurato ha documentato in occasione della richiesta di prestazioni complementari. Gli attestati d'interessi e capitale del 15 gennaio 2015, riferiti all'anno 2014, indicano infatti degli interessi di Fr. 7'200.- (doc. 5-55/77) e di Fr. 2'074.- (doc. 5-57/77). Su tale base, dal 2015 all'anno 2020 (doc. 118) la Cassa ha ritenuto una spesa, per gli interessi ipotecari concernenti l'abitazione primaria, di Fr. 9'714.- e quindi superiore agli interessi ipotecari effettivamente pagati dal ricorrente negli anni seguenti l'attribuzione delle PC.

Anche la notifica di tassazione IC/IFD 2017 (doc. 107-91/99) attesta degli interessi ipotecari inferiori (Fr. 8'584.-) a quelli ritenuti dalla Cassa nei fogli di calcolo delle prestazioni complementari (Fr. 9'714.- [abitazione primaria] + Fr. 346.-[abitazione secondaria]), perciò un facile confronto fra gli importi ritenuti dalla Cassa di compensazione e dall'autorità fiscale avrebbe permesso all'assicurato, anche senza studi scolastici di grado superiore, di capire che v'era una discrepanza che doveva essere segnalata all'amministrazione.

Il TCA evidenzia che anche l'aumento di stipendio dell'allora moglie del ricorrente era facilmente ravvisabile.

Il certificato di salario per l'anno 2014 (doc. 1-29/125), prodotto con la richiesta di PC, attesta un reddito netto di Fr. 57'305,40, quello per il 2018 di Fr. 59'315,60 (doc. 107-9/99) e per il 2019 di Fr. 58'839,25 (doc. 127-3/13). La notifica di tassazione 2017 ha stabilito il reddito del coniuge in Fr. 59'826.- (doc. 107-91/99).

Queste cifre sono superiori all'importo di Fr. 52'505.- che, sommato agli assegni di famiglia di Fr. 4'800.- (art. 11 cpv. 1 lett. f LPC), la Cassa di compensazione ha ritenuto dal 2015 al 30 giugno 2018. Poi, dal 1° luglio 2018 ha computato Fr. 2'400.- per assegni per figli malgrado, come risulta dai conteggi di salario da gennaio a giugno 2019 (doc. 107-11/99), il diritto era di Fr. 250.- e quindi di Fr. 3'000.- all'anno per figlio. Infatti, con il compimento dei 16 anni, l'importo mensile dell'assegno per i figli che sono ancora in formazione passa da Fr. 200.- a Fr. 250.-, ciò che, in specie, seppure non in modo continuo, doveva valere pure per i figli del ricorrente, nati nel 1999 e nel 2001 (doc. 107-7/99 e 107-8/99). Lo stesso ricorrente ha ammesso che v'è stato "uno sbaglio sfuggito anche a me, sugli assegni familiari: 2400.- contro 6000.-" (doc. 167). Pertanto, anche se l'aumento reale è stato in media di cento franchi al mese (Fr. 50 x 2), il beneficiario di PC era tenuto a notificarlo alla Cassa rispettivamente a segnalarle che i fogli di calcolo non riportavano i corretti importi degli assegni.

Quanto alla rendita pensionistica estera ricevuta dall'assicurato per tredici mensilità, se inizialmente, nel 2015 (doc. 1-27/125), il suo diritto netto era di € 39,85 al mese su un lordo di € 79,71, in seguito questo diritto è aumentato a € 81,39 almeno dal 2019 (doc. 107-22/99) e a € 81,71 nel 2020 (doc. 130-5/9), non essendovi più delle trattenute sul reddito lordo, che quindi corrispondeva al reddito netto mensile.

Seppure si tratti di importi minimi, al ricorrente non poteva comunque sfuggire che l'aumento è stato a tutti gli effetti del 100% e che dunque la rendita annua estera era passata dai Fr. 537.- nel 2015 ai Fr. 1'189.- nel 2019.

Pertanto, l'assicurato avrebbe dovuto, senza indugio, informare la Cassa cantonale di compensazione di queste modifiche ogni qual volta riceveva gli attestati bancari, i certificati di salario e la rendita estera. Ciò avrebbe comportato un ricalcolo del suo diritto alle PC già da subito conformemente all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo diritto stante una riduzione dell'eccedenza delle spese.

Queste informazioni erano quindi fondamentali per la Cassa per determinare il suo diritto alle prestazioni complementari e ogni e qualsiasi modifica le andava immediatamente segnalata.

2.9. Secondo consolidata giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).

Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).

2.10. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza sulla nozione di buona fede.

Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.

Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.

Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.

2.11. Questo Tribunale ritiene innanzitutto utile rilevare che sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI, allegati alle decisioni di prestazione complementari, gli assicurati sono resi attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.". Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.

Per quanto concerne questo obbligo, va osservato che la Cassa di compensazione è stata lineare e generosa nello spiegare all'assicurato i suoi doveri. In effetti, negli anni precedenti la revisione periodica, la Cassa ha emanato numerose decisioni sul suo diritto alle prestazioni complementari e quindi egli era stato debitamente informato sui suoi obblighi.

Più concretamente, tutte le decisioni che ha ricevuto prevedono, a pagina 2 e 3, dei titoli in grassetto che avrebbero dovuto attirare l'attenzione del ricorrente: “Informazioni sul calcolo”, “Spese di malattia/assistenza”, “Obbligo d’informare”, “Rimedi giuridici”, “Sospensione dei termini” e “Restituzione”.

L'assicurato era stato dunque debitamente reso attento in più occasioni per iscritto dell'obbligo di “comunicare immediatamente” alla Cassa di compensazione “ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche”.

In particolare, queste decisioni e comunicazioni elencano quasi una ventina di situazioni possibili che danno luogo a un obbligo di segnalazione da parte degli assicurati.

Per quel che concerne la fattispecie in esame, nella distinta figura la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".

Il ricorrente non poteva non rendersi conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stata una diminuzione degli interessi ipotecari pagati e un aumento del salario e delle rendite incassate, trattandosi di voci che hanno un influsso sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari.

Anche l'importo corretto delle polizze assicurative sulla vita dell'assicurato e dell'allora moglie doveva essere segnalato alla Cassa, essendo un elemento della sostanza da computare.

Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.

Il ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione, non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI e la sua buona fede non può pertanto essere tutelata.

2.12. L'assicurato ha fatto inoltre valere che a causa del suo stato di salute, della sua difficoltà nei confronti della lingua italiana e della sua limitata istruzione scolastica, non si è potuto rendere conto dei suoi obblighi nei confronti della Cassa e agire di conseguenza.

La scrivente Corte non mette in dubbio le condizioni di salute del ricorrente. Tuttavia, evidenzia che l'assicurato, in determinate circostanze, ha saputo, negli anni, debitamente informare la Cassa cantonale di compensazione quando v'era una modifica delle condizioni personali e/o materiali della famiglia.

Ad esempio, nel mese di aprile 2018 (doc. 61-5/8) ha trasmesso spontaneamente al Servizio PC la nuova polizza assicurativa del figlio che includeva il rischio di infortuni e la conferma del suo reclutamento per l'estate (doc. 62), ciò che ha comportato il ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari dal 1° luglio (doc. 64) e il suo conseguente stralcio a seguito della perdita del diritto alla rendita completiva durante il servizio militare.

Poi, il 10 settembre 2018 (doc. 68), a conferma delle informazioni ricevute telefonicamente, il ricorrente ha inviato un'email alla Cassa confermando che il figlio era stato prematuramente esonerato dall'obbligo militare e che era tornato a vivere in famiglia.

Il 27 luglio 2020 (doc. 112-1/4) l'assicurato ha inviato alla Cassa uno scritto di suo pugno con cui ha chiesto, come da accordo telefonico, di rivedere il calcolo delle prestazioni complementari stante il compimento dei 21 anni del figlio e il conseguente obbligo di versare il contributo minimo AVS/AI/IPG come persona senza attività lucrativa, essendo ancora studente.

La Cassa vi ha dato seguito e il 10 agosto 2020 (doc. 114) ha emesso una nuova decisione con cui ha tenuto conto, nelle spese, dell'importo dovuto di Fr. 507.- (doc. 117).

Poco dopo, il 20 agosto 2020 (doc. 120) l'interessato ha informato la Cassa dapprima telefonicamente e poi per iscritto, che il 1° settembre 2020 la moglie avrebbe lasciato l'abitazione coniugale allo scopo di divorziare, mentre i due figli sarebbero rimasti a vivere con l'assicurato; chiedeva perciò di emanare una nuova decisione sul suo diritto alle prestazioni complementari.

Con decisione del 24 agosto 2020 (doc. 123) la Cassa ha quindi stralciato la moglie dal calcolo a partire dal 1° settembre 2020, con conseguente aumento del diritto spettante all'assicurato. Lo stesso giorno (doc. 122), gli ha chiesto una serie di documenti e di informazioni a cui il 27 agosto 2020 (doc. 127-13/13) il ricorrente ha risposto per iscritto di proprio pugno, esprimendosi sempre in lingua italiana, chiaramente e senza errori.

Anche le richieste della Cassa di informazione sulla formazione professionale dei figli (docc. 50, 55-1/6 e 85) sono sempre state evase correttamente dall'assicurato (docc. 51, 55-6/6, 91, 107-7/99 e 107-8/99), dimostrando così perciò di comprendere perfettamente gli scritti che la Cassa gli inviava.

Nell'ambito della revisione del 2019, il relativo formulario è stato compilato dall'assicurato e sottoscritto da entrambi i coniugi (doc. 107-1/99), i quali hanno prodotto la maggior parte dei documenti richiesti (doc. 107-99), che sono stati poi integrati da altri.

Alla decisione di restituzione del 29 ottobre 2020 (doc. 131), cresciuta incontestata in giudicato, è seguita il 4 novembre 2020 (doc. 167) la domanda di condono manoscritta dall'assicurato, in cui, in maniera chiara e inequivocabile, egli ha fatto valere la sua buona fede sull'obbligo di informare e ha osservato che una restituzione comporterebbe una grave difficoltà economica.

Altre comunicazioni riguardanti la composizione familiare (docc. 204 e 213), gli studi dei figli (doc. 204) e i suoi redditi (doc. 211) sono giunte alla Cassa nel 2022 da parte del ricorrente.

2.13. Sulla scorta di quanto esposto, si deve concludere che sebbene sia invalido (al 53% fino al 2022, poi al 100%) e abbia un livello di formazione poco elevato, il ricorrente è riuscito non solo a capire e ad evadere correttamente le richieste della Cassa di compensazione, ma anche a formularne alcune nei confronti della stessa. Ciò significa che malgrado le condizioni di salute, l'assicurato ha dimostrato di sapere comunque curare i suoi rapporti nei confronti della Cassa per il diritto alle PC.

Di conseguenza, come ha comunicato all'amministrazione che il figlio aveva iniziato e poi interrotto il servizio militare e che era tenuto a pagare il contributo minimo AVS come studente chiedendo di rivedere il suo diritto, come pure il percorso formativo della figlia e le relative modifiche sopraggiunte negli anni, così avrebbe potuto informare la Cassa che il salario della moglie, comprendente gli assegni per i figli, era aumentato e che quindi le cifre inserite nei fogli di calcolo - in particolare gli assegni - non corrispondevano agli importi realmente ricevuti.

Inoltre, sulla base dei certificati bancari che riceveva a metà gennaio, l'interessato avrebbe dovuto notare e segnalare alla Cassa che gli interessi ipotecari effettivamente pagati erano inferiori alle cifre figuranti nei fogli di calcolo PC che gli venivano notificati alla fine di un anno o a inizio del seguente. Lo stesso vale per i valori di riscatto delle assicurazioni sulla vita dei coniugi, che non combaciavano con quelli ritenuti dalla Cassa.

Anche senza una particolare conoscenza dei calcoli delle PC, il ricorrente avrebbe dovuto notare che le cifre riportate alle voci "Reddito da attività lavorativa dipendente __________", "Assegni per figli/familiari" e "Rendite estere" non corrispondevano a quanto effettivamente ricevuto. Anche la voce "Costi delle proprietà (primaria)/(secondaria) Interessi ipotecari" era ben comprensibile e, da un rapido confronto degli importi, la discrepanza sarebbe subito emersa.

L'assicurato avrebbe perciò dovuto segnalarlo alla Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).

Di per sé, quindi, gli importi errati riportati dalla Cassa di compensazione erano facilmente riconoscibili. Di conseguenza, un esame dei fogli di calcolo PC allegati alle decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato delle incongruenze.

Stante queste considerazioni, è pacifico che l'assicurato non ha immediatamente informato la Cassa di compensazione, come prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI, della riduzione delle sue spese e dell'aumento dei suoi redditi, e ciò indipendentemente dalle sue condizioni di salute, dalla sua scolarizzazione e dalle sue conoscenze linguistiche, circostanze che, nei fatti, non hanno affatto dato adito, come visto, ad alcun problema di sorta.

L’omissione nel comunicare alla Cassa ogni modifica materiale e personale non può perciò essere qualificata come lieve negligenza.

2.14. Da quanto precede discende che la Cassa cantonale non ha violato l'art. 25 cpv. 1 LPGA e l'art. 4 cpv. 1 OPGA ritenendo una negligenza grave del ricorrente e nemmeno concludendo che le condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate.

Mancando la prima condizione cumulativa della buona fede per ottenere il condono, non è infatti necessario esaminare il presupposto dell'onere grave di cui all'art. 25 cpv. 1 LPGA.

Al ricorrente va dunque negato il condono dell'importo di Fr. 7'216.- da restituire. La decisione impugnata deve pertanto essere confermata e il ricorso respinto.

2.15. L’art. 61 lett. a LPGA, in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L’art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è entrato in vigore l’art. 61 lett. fbis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso concreto, l’oggetto della lite sottoposta all’esame del TCA concerne una richiesta di condono.

Questo Tribunale rileva che in una sentenza 9C_639/2011 del 30 agosto 2012 consid. 3.2., l’Alta Corte ha stabilito che non si è in presenza di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI in caso di vertenze concernenti il condono della restituzione di prestazioni (cfr. anche DTF 122 V 221 consid. 2 e U. Kieser, ATSG-Kommentar, 4a edizione, n. 70 ad art. 61, pag. 1101 e i riferimenti ivi menzionati).

La questione di sapere se si tratti, o meno, di una controversia relativa a prestazioni secondo l’art. 61 lett. fbis LPGA non necessita di ulteriori approfondimenti, ritenuto, d’un lato, che nel caso in cui la lite vertesse su prestazioni non verrebbero in ogni caso accollate spese, in quanto, trattandosi di prestazioni complementari non è stato previsto di prelevare le spese.

D’altro lato, anche qualora la causa non riguardasse delle prestazioni non verrebbero comunque imposte spese.

In effetti il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che “(…) eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).” (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Nel Cantone Ticino, come rilevato dall’Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3., “vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI)”.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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