Raccomandata

Incarto n. 33.2023.28

TB

Lugano 12 febbraio 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 14 settembre 2023 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 6 settembre 2023 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. A inizio 2019 RI 1, nato nel 1967, beneficiario di prestazioni complementari all'AI dal 2003, ha trasmesso alla Cassa di compensazione un contratto di locazione con validità dal 1° marzo 2019, sottoscritto il 28 febbraio 2019 (doc. 98), contemplante una pigione netta mensile di CHF 1'200.- e un acconto spese accessorie di CHF 100.- per un appartamento di 2,5 locali in Via __________ a __________. Nel nuovo calcolo delle PC eseguito il 7 marzo 2019 (doc. 100) la Cassa ha computato una pigione di CHF 15'600.-, limitata a CHF 13'200.-.

1.2. Allegato al formulario di revisione del 22 marzo 2021 (doc. 157 1-/12), l'assicurato ha trasmesso alla Cassa di compensazione un altro contratto di locazione, per il medesimo appartamento e decorrente anch'esso dal 1° marzo 2019, ma sottoscritto il 1° marzo 2019 (doc. A9), secondo cui la pigione mensile era di CHF 577.- e le spese accessorie di CHF 133.- (CHF 8'520.- all'anno). Detto contratto recava l'indicazione che sostituiva il precedente.

1.3. Alla richiesta dell'amministrazione di fornire dei dettagli riguardo a questa locazione, il 25 agosto 2021 (doc. 160-6/6) l'assicurato ha prodotto un terzo contratto di locazione avente inizio il 1° settembre 2021 con oggetto un'abitazione di 4,5 locali a __________ in Via __________, comportante una pigione di CHF 1'250.- e delle spese accessorie di CHF 100.- (CHF 16'200.- annui).

1.4. Nell'aprile 2022 (doc. 173) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa un quarto contratto di locazione con validità dal 1° gennaio 2022, stipulato il 20 dicembre 2021 (doc. A10), che annullava e sostituiva quello del 1° marzo 2019 e che prevedeva per gli stessi 2,5 locali di Via __________ una pigione netta di CHF 680.- oltre a CHF 130.- di acconto spese (CHF 9'720.- annui).

1.5. L'8 gennaio 2022 (doc. 174) la Cassa di compensazione ha interpellato l'amministrazione dell'immobile in merito alle pigioni effettivamente pagate dall'assicurato dal 2019 al 2021 stante la presenza di due contratti di locazione recanti importi differenti.

Inoltre, ha accertato presso l'altra amministrazione (doc. 177) che il contratto relativo all'appartamento in Via __________ ha esplicato effetto solo per il mese di settembre 2021 (doc. 179).

1.6. Con decisione del 4 ottobre 2022 (doc. A13) la Cassa cantonale di compensazione, dopo avere ricalcolato il diritto alle PC sulla base del contratto di locazione firmato il 1° marzo 2019 (CHF 8'520.-), poi modificato dal 1° gennaio 2022 (CHF 9'720.-), e per il mese di settembre 2021 secondo il contratto per l'appartamento in Via __________ (CHF 15'600.-), ha chiesto all'assicurato di restituire le prestazioni complementari indebitamente versate dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022, stabilite in CHF 19'103.-.

1.7. A fine ottobre 2022 (doc. 205) l'assicurato ha trasmesso alla Cassa le schede contabili allestite dall'amministrazione dell'immobile relative a tutti i suoi pagamenti dal 1° marzo 2019 al 31 marzo 2022 (docc. A3-A5). La Cassa ha poi formulato delle domande all'amministrazione sugli importi effettivamente pagati dall'interessato, non combaciando con i contratti (doc. 210).

La Cassa di compensazione non ha ottenuto risposta al suo quesito né dall'amministrazione che ha avuto in gestione l'immobile fino al 31 marzo 2022 (doc. 212) né dalla successiva (docc. 214, 218, 228), neppure dopo più tentativi (doc. 232).

In quell'occasione è emerso un quinto contratto di locazione, sempre per il medesimo appartamento di 2,5 locali, sottoscritto il 14 gennaio 2020 ed esplicante effetto dal 1° febbraio 2020, che prevedeva una pigione netta di CHF 1'150.- e CHF 100.- di spese (pigione lorda di CHF 15'000.- all'anno).

1.8. Con decisione del 18 aprile 2023 (doc. A15) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il diritto alle PC dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 tenendo conto dell'effettivo canone di locazione versato dall'assicurato secondo le schede contabili. Poiché ne risultava un saldo a suo favore di CHF 4'939.-, la Cassa ha precisato che questo importo veniva trattenuto "a parziale saldo della richiesta di restituzione del 4 ottobre 2022, il nuovo importo da restituire ammonta quindi a CHF 14'164.00.".

1.9. Il 12 maggio 2023 (doc. A2) l'assicurato si è opposto a questo provvedimento non essendo chiara l'origine dei CHF 4'939.- che la Cassa ha trattenuto a parziale saldo della precedente decisione di restituzione. Inoltre, egli ha contestato le "entrate del periodo 01.12.2019-31.12.2019 [recte: marzo 2019-gennaio 2020], entrate rendite LPP/Casse pensioni, __________, mi si vengano calcolate pure l'entrate del figlio", chiedendo una verifica delle basi di calcolo.

1.10. Con decisione su opposizione del 6 settembre 2023 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, confermando la restituzione di CHF 14'164.-.

Essa ha evidenziato di avere potuto accertare soltanto l'8 giugno 2022 che la pigione dovuta dall'opponente era passata da CHF 1'300.- a CHF 710.- al mese con effetto dal 1° marzo 2019, ciò che ha comportato l'emanazione della prima decisione di restituzione del 4 ottobre 2022. A seguito delle osservazioni dell'assicurato e della trasmissione delle schede contabili dell'amministrazione dell'immobile, la Cassa ha ricalcolato, per ogni periodo, il diritto alle PC computando l'effettivo canone di locazione versato e ha così emesso la decisione del 18 aprile 2023, con cui ha stabilito un credito di CHF 4'939.- a favore dell'interessato.

Ricordato che secondo il N. 4640.01 DPC in caso di versamento indebito, le prestazioni complementari da restituire possono essere compensate con le PC dovute, la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la correttezza del suo agire.

Essa ha infatti compensato il credito dell'assicurato di CHF 4'939.- stabilito il 18 aprile 2023 con il debito di CHF 19'103.- fissato con la decisione di restituzione di PC del 4 ottobre 2022, cosicché il debito attuale ammonta a CHF 14'164.-.

Quanto alla questione riguardante la rendita LPP, la Cassa ha precisato che l'avrebbe trattata con una separata decisione su opposizione. In effetti, l'ha emessa lo stesso 6 settembre 2023 (doc. 259) contro l'opposizione del 14 febbraio 2022 formulata avverso la decisione del 12 gennaio 2022 di rifiuto del condono della restituzione stabilita il 19 novembre 2020 (doc. A11). Stante una negligenza grave dell'assicurato per non averla informata del corretto incasso delle rendite LPP sue e del figlio, ha negato il condono dell'importo da restituire di CHF 1'242.- di prestazione complementare e di CHF 293.- per spese di malattia percepiti a torto dal 1° maggio 2019 al 31 gennaio 2020.

1.11. Il 14 settembre 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale rilevando di avere ossequiato al suo obbligo di informare la Cassa di ogni cambiamento, giacché il 28 febbraio 2019 ha stipulato un contratto di locazione avente un canone mensile di CHF 1'300.- (doc. A8), documento che ha consegnato di persona lo stesso giorno allo sportello dell'Istituto delle Assicurazioni Sociali.

Poi il 1° marzo 2019 (doc. A9) questo contratto gli è stato cambiato "con un canone mensile, pari a CHF 577.00 Totale mensile (con deduzione), Sussidio: CHF 250.00, Pigione mensile netta fino al 31 dicembre 2021: CHF 827.00.". Il ricorrente ha affermato di avere consegnato allo sportello IAS anche questo contratto, motivo per cui pare strano che soltanto l'8 giugno 2022 la Cassa ha potuto appurare che la pigione è passata da CHF 1'300.- a CHF 710.- con effetto dal 1° marzo 2019, anche se "non riesco a capire come facciano a dire che il canone d'affitto ammonta a CHF 710.00 quando da contratto è pari a CHF 827.00.".

L'assicurato ha rilevato di avere chiesto all'amministrazione dello stabile le schede contabili delle pigioni pagate e che dalle stesse risulta che dal 1° marzo 2019 al 1° giugno 2020 egli ha versato una pigione di CHF 1'300.- come da contratto e non di CHF 710.- come sostenuto dalla Cassa di compensazione "(Che poi da contratto sarebbero: CHF 827.00)". In seguito, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 egli ha pagato un canone di locazione di CHF 827.- al mese conformemente a quanto convenuto.

Il nuovo contratto di locazione sottoscritto il 20 dicembre 2021 (doc. A10), che annulla e sostituisce quello del 1° marzo 2019, prevedeva una pigione di CHF 810.-, che dal 1° ottobre 2023 aumentava stante l'adeguamento dei tassi ipotecari (doc. A6).

1.12. Nella risposta del 6 ottobre 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, rinviando alle motivazioni esposte nella decisione impugnata.

L'amministrazione ha altresì precisato che con la decisione del 4 ottobre 2022, sulla scorta degli elementi raccolti con la revisione periodica, è emersa una differenza fra le pigioni corrisposte dal ricorrente al locatore e quelle previste contrattualmente, così come risulta dallo schema figurante a pagina 2 della risposta.

Ne è risultata la richiesta di restituzione di CHF 19'103.-.

In seguito, sulla base delle schede contabili dell'amministratore dello stabile, in cui sono state indicate le pigioni e gli acconti spese accessorie versate dal ricorrente, secondo lo schema a pagina 3 della risposta, la Cassa ha ricalcolato le prestazioni spettantegli. L'ammontare di CHF 4'939.- risultante a suo favore è stato compensato con il debito di CHF 19'103.-, cosicché il nuovo importo che il ricorrente deve restituire ammonta a CHF 14'164.-.

Infine, la Cassa ha precisato di non avere mai ricevuto il nuovo contratto di locazione firmato il 1° marzo 2019 e valido da quel dì, perciò ha dovuto procedere con la richiesta di restituzione stante la modifica delle condizioni economiche del ricorrente.

1.13. Il 17 ottobre 2023 (doc. V) l'assicurato ha comunicato al TCA di non avere altri mezzi di prova e si è riconfermato nel ricorso.

1.14. Il 22 gennaio 2024 (doc. VII) il Tribunale ha chiesto al ricorrente di produrre tutte le pezze giustificative comprovanti i pagamenti delle pigioni dell'appartamento di Via __________ per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 e sui giustificativi trasmessi (doc. VIII/1-3) si è espressa la Cassa il 2 febbraio 2024 (doc. X), rilevando l'assenza dei giustificativi per alcune mensilità.

considerato in diritto

2.1. Oggetto della lite è la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione di CHF 19'103.- che il 4 ottobre 2022 la Cassa di compensazione ha emesso nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari versategli dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022.

Va però evidenziato che il 18 aprile 2023 la Cassa cantonale di compensazione ha emesso una nuova decisione con cui, ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 stante la produzione di nuove prove, il credito di CHF 4'939.- risultante che spettava all'interessato è stato trattenuto e compensato con il debito di CHF 19'103.-, perciò l'importo da restituire alla Cassa ammonta a CHF 14'164.-.

2.2. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore la revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) del 6 ottobre 2006 (RU 2020 585) e dell'Ordinanza sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 15 gennaio 1971 (OPC-AVS/AI) (FF 2016 6705: Riforma delle PC).

Per la disamina del diritto a delle prestazioni complementari eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale (STF 9C_238/ 2022 del 4 novembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_104/2022 del 7 settembre 2022, consid. 3.3; STF 9C_275/2022 del 6 settembre 2022, consid. 2.3; STF 9C_96/2022 dell'8 agosto 2022, consid. 3.3), secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1, con riferimento a DTF 130 V 329).

In concreto, al ricorso contro la decisione su opposizione emanata dalla Cassa il 6 settembre 2023 - data che, di principio, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali dal profilo materiale e temporale (STF 9C_241/2022 del 30 giugno 2022) - si applicano le norme sostanziali in vigore al momento in cui si sono realizzati i fatti rilevanti del caso, perciò le disposizioni della LPC, della OPC-AVS/AI così come della LPGA sono applicabili nella versione valida fino al 31 dicembre 2020 per i fatti dal 2019 al 2020.

Per il periodo successivo, considerato che le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua, avendo la Cassa di compensazione ritenuto un diritto più elevato in applicazione delle norme entrate in vigore con la Riforma delle PC, per l'esame del diritto alle PC dal 1° gennaio 2021 si applicano le medesime disposizioni, ma nella versione in essere da quel dì.

2.3. L'art. 25 cpv. 1 prima frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: tre anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore, che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004). Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – quando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004).

Una decisione è stata considerata senza dubbio errata a seguito del rifiuto della concessione di una rendita stante una errata valutazione dell'invalidità per un errore d'applicazione di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie, la Cassa di compensazione è venuta a conoscenza il 1° aprile 2021 (doc. 157-3/12), nell'ambito della revisione periodica avviata nel 2021, che la pigione contrattualmente prevista il 1° marzo 2019 ammontava a CHF 577.- oltre a CHF 133.- di spese accessorie dal 1° marzo 2019, anziché a CHF 1'200.- di pigione netta e a CHF 100.- di acconto spese come risultava dal contratto di locazione del 28 febbraio 2019 trasmesso dall'assicurato a inizio anno 2019 (doc. 98).

Il 4 ottobre 2022 l'amministrazione ha perciò ricalcolato le prestazioni di diritto dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022 e le prestazioni versate di troppo durante il medesimo lasso di tempo, per una differenza, da restituire, di CHF 19'103.-.

Da un nuovo conteggio effettuato il 18 aprile 2023 dalla Cassa sulla scorta delle schede contabili approntate dall'amministratore dell'immobile in cui abita il ricorrente, che riportano gli importi effettivamente pagati a titolo di pigione, è emerso che egli aveva diritto a delle prestazioni complementari di CHF 4'939.- per il periodo 1° marzo 2019-31 dicembre 2021 stante una pigione corrisposta superiore a quanto previsto contrattualmente.

Occorre ora esaminare se la differenza di CHF 14'164.- pretesa a saldo dalla Cassa di compensazione sia dovuta dal ricorrente.

2.5. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4–6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.

Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono:

a. la prestazione complementare annua;

b. il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità.

L'art. 3 cpv. 2 LPC dispone che la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA); il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

Giusta l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità (AI).

Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

Fra le spese riconosciute per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC prevede la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo. Le spese per la locazione di un parcheggio non sono riconosciute (N. 3235.01 DPC), non essendo connesse alla locazione di un'abitazione.

L'importo massimo annuo riconosciuto era di CHF 13'200.- nel 2019 e nel 2020 e di CHF 15'900.- nel 2021 e nel 2022.

2.6. Agli atti della Cassa di compensazione, come visto, sono presenti cinque contratti di locazione per il periodo dal 2019 al 2022.

Con il ricorso, l'assicurato ne ha prodotti tre, specificando quale sia stato il primo, il secondo e quello attualmente in vigore.

Egli ha inoltre affermato che il 1° marzo 2019 il primo contratto stipulato per una pigione lorda di CHF 1'300.- è stato sostituito dal secondo contemplante una pigione netta di CHF 827.- fino al 31 dicembre 2021, motivo per cui non gli è chiaro come la Cassa possa avere ritenuto che la pigione ammontasse a CHF 710.-.

Dall'esame degli atti è indubbio che i contratti di locazione presenti nell'incarto della Cassa di compensazione non sono stati tutti rispettati dal conduttore. Contrattualmente le parti avevano infatti stipulato (parcheggio escluso) quanto segue:

Data del contratto e vigenza Pigione e spese accessorie Totale annuo

  1. 28.02. 2019/01.03.2019 CHF 1'200 + CHF 100 CHF 15'600

  2. 01.03.2019/01.03.2019 CHF 577*+ CHF 133 CHF 8'520

  3. 14.01.2020/01.02.2020 CHF 1'150 + CHF 100 CHF 15'000

  4. 27.07.2021/01.09.2021 CHF 1'250 + CHF 100 CHF 16'200

  5. 20.12.2021/01.01.2022 CHF 680

  • CHF 130 CHF 9'720

nota: * CHF 827 pigione lorda - CHF 250 sussidio = CHF 577 pigione netta

Dalle schede contabili allestite e prodotte dall'amministrazione dello stabile di Via __________ a __________ risultano i seguenti pagamenti mensili, parcheggio escluso:

Periodo Importo versato Totale annuo

03-11.2019 CHF 1'200 + 100 CHF 15'600

12.2019-01.2020 CHF 1'100 + 100 CHF 14'400

02-05.2020 CHF 1'150 + 100 CHF 15'000

06.2020 CHF 827 + 133 CHF 11'520

07-12.2020 CHF 827 + 133 - 250 CHF 8'520

01.2021 CHF 440 CHF 5'280

02-07.2021 CHF 827 + 133 - 250 CHF 8'520

08-09.2021 CHF 0 CHF 0

10-12.2021 CHF 827 + 133 - 250 CHF 8'520

01-05.2022 CHF 680 + 130 CHF 9'720

06-09.2022 CHF 0* CHF 0

10.2022 CHF 680 + 130 CHF 9'720

  • l'amministrazione dello stabile ha dichiarato che l'assicurato ha versato soltanto CHF 200.- in totale per quei quattro mesi (docc. 228 e 230).

Inizialmente, la Cassa di compensazione si è basata sul primo contratto di locazione che ha ricevuto, conteggiando quindi, dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022, una pigione annua lorda di CHF 15'600.-, limitata poi al tetto massimo di CHF 13'200.- per persone sole (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC).

A seguito della scoperta del secondo contratto del 2019, la Cassa ha ricalcolato il diritto alle PC dell'assicurato fondandosi su una pigione annua di CHF 8'520.- - eccezion fatta per il mese di settembre 2021 (CHF 15'600.-), stabilita sulla scorta di un altro contratto di locazione - e ha emesso la decisione di restituzione del 4 ottobre 2022.

Infine, sulla base delle schede contabili ha emanato la decisione del 18 aprile 2023.

Riassumendo, la situazione si presenta così:

Pigione accertata Pigione riconosciuta Decisione rest. Schede Decisione

da Cassa PC su da Cassa PC nelle 04.10.2022 su contabili 18.04.2023

base contratto singole decisioni base contratto su base

28.02.2019 01.03.2019 schede cont

01.03.2019 15'600 13'200 8'520 15'600 13'200

01.12.2019 15'600 13'200 8'520 14'400 13'200

01.01.2020 15'600 13'200 10'200 14'400 13'200

01.02.2020 15'600 13'200 8'520 15'000 13'200

01.06.2020 15'600 13'200 8'520 11'520 8'520

01.07.2020 15'600 13'200 8'520 8'520 8'520

01.01.2021 15'600 13'200 8'520 8'520 8'520

01.09.2021 15'600 13'200 15'600 (16'200)* 15'600

01.10.2021 15'600 13'200 8'484 8'520 8'520

01.01.2022 15'600 13'200 9'720 9'720

  • la pigione di settembre 2021 ammontava a CHF 1'250.- + CHF 100.- ed è stata versata a un'altra amministrazione, per un totale, riportato sull'anno, di CHF 16'200.-.

2.7. Il ricorrente ha fatto riferimento sia ai contratti di locazione sia alle schede contabili per sostenere l'errato agire della Cassa cantonale di compensazione.

Invitato dal Tribunale, l'assicurato ha prodotto i giustificativi comprovanti le pigioni che ha pagato dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021.

Sebbene, come pure rilevato dalla Cassa (doc. X), dall'esame delle pezze giustificative trasmesse dall'assicurato e delle schede contabili delle due amministrazioni dell'immobile risultino delle pigioni non pagate (marzo 2019 è stato concesso gratis dalla proprietaria [doc. 98-2/3]; febbraio 2020 risulta pagato dalle schede contabili; gennaio 2021 è stato pagato in parte; agosto e settembre 2021 non sono stati versati, così come le pigioni da giugno a settembre 2022, eccetto un pagamento totale di Fr. 200.-), questa circostanza non inficia l'ammontare annuo della pigione che si deve riconoscere al ricorrente nelle sue spese per determinare il diritto alle prestazioni complementari. Infatti, di principio, ciò che fa stato è il contratto di locazione, da cui la Cassa identifica la pigione lorda da computare nel calcolo delle prestazioni complementari, senza però tenere conto del costo del parcheggio (N. 3235.01 DPC), non essendo una spesa accessoria connessa alla locazione di un'abitazione.

Sono riservati eventuali abusi, nella misura in cui, per esempio, la pigione realmente pagata dal conduttore non corrisponde, sistematicamente, all'importo pattuito.

Eventuali debiti, come in specie, per pigioni non pagate, esulano dall'incidere sulla determinazione della posta della pigione annua riconoscibile secondo la LPC, trattandosi di una circostanza che concerne unicamente il rapporto giuridico instauratosi fra il conduttore e il proprietario dell'immobile e che quindi non riguarda il diritto alle prestazioni complementari.

Dai documenti raccolti e dall'ultimo schema illustrato deriva dunque che a giusta ragione la Cassa ha chiesto al ricorrente la restituzione delle prestazioni complementari che gli ha indebitamente versato sulla scorta del primo contratto di locazione del 28 febbraio 2019, di cui disponeva sin dall'inizio della sua validità, ritenuto come dal giugno 2020 la pigione contrattualmente corrisposta sia quasi dimezzata.

Tuttavia, essa ha commesso alcuni piccoli errori di calcolo.

Il primo concerne la pigione di gennaio 2020, che l'assicurato ha pagato in ragione di CHF 1'100.- + CHF 100.- per un totale, riportato sull'anno ai sensi dell'art. 23 OPC-AVS/AI, di CHF 14'400.-. A questo importo, la Cassa ha inspiegabilmente aggiunto il forfait di CHF 1'680.- per le spese accessorie (art. 16a OPC-AVS/AI), che però si applica soltanto nel caso in cui l'assicurato abiti in un immobile di sua proprietà, ciò che non è manifestamente il caso. La pigione lorda di CHF 16'080.- così stabilita è stata invero plafonata a CHF 13'200.- secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. b cifra 1 LPC, perciò l'errore in cui l'amministrazione è incorsa non è pregiudizievole al ricorrente.

Lo è, invece, l'errore che la Cassa ha commesso nel determinare la pigione del mese di giugno 2020, che secondo le schede contabili e i giustificativi di pagamento ammontava a CHF 827.- + CHF 133.- non beneficiando ancora, l'assicurato, del sussidio di CHF 250.-, valido invece da luglio 2020 a dicembre 2021. Pertanto, la mensilità effettivamente pagata dal ricorrente, senza il parcheggio, era di CHF 960.-, pari a CHF 11'520.- annui, contro i CHF 8'520.- (CHF [827 x 133 - 250] x 12) ritenuti nella decisione del 18 aprile 2023.

Infine, malgrado abbia espressamente indicato nella decisione del 4 ottobre 2022 che "Per il mese di settembre 2021 è stato riconosciuto l'affitto per l'appartamento in Via __________ a __________", la Cassa ha verosimilmente ancora ritenuto la pigione secondo il primo contratto di locazione del 28 febbraio 2019 di CHF 1'200.- + CHF 100.-, per un totale annuo di CHF 15'600.-.

Anche nella decisione del 18 aprile 2023 ha considerato l'importo di CHF 15'600.-.

Secondo il relativo contratto, che è stato in vigore solo un mese, la pigione netta di settembre 2021 ammontava invece a CHF 1'250.- a cui si sono aggiunti CHF 100.- di spese accessorie, per una pigione di CHF 16'200.- all'anno. Tuttavia, questo importo comprendeva pure il posteggio scoperto e benché il 23 settembre 2021 (doc. 161) e il 26 ottobre 2021 (doc. 162) la Cassa abbia interpellato l'allora patrocinatore dell'assicurato a sapere a quanto ammontava il costo di questo posteggio, non ha ottenuto alcuna risposta.

Ipotizzando ora un costo mensile di CHF 30.- come pagato per la precedente locazione, la pigione annua riconoscibile assomma a CHF 15'840.- ([CHF 1'350 - CHF 30] x 12).

2.8. In conclusione, la decisione impugnata deve essere annullata e gli atti rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova decisione di restituzione di prestazioni complementari per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022 che, annullando e sostituendo quella del 4 ottobre 2022 oggetto del contendere, e pure inglobando la decisione del 18 aprile 2023, stabilisca l'ammontare da restituire conformandosi alle voci di calcolo esposte al considerando precedente.

Benché vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto al rimborso di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Inoltre, la procedura non è soggetta a spese poiché la LPC non le prevede (art. 61 lett. fbis LPGA).

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, conformandosi al considerando 2.7, emani una nuova decisione di restituzione di prestazioni complementari per il periodo dal 1° marzo 2019 al 31 ottobre 2022.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si rimborsano ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2023.28
Entscheidungsdatum
12.02.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026