Raccomandata
Incarto n. 33.2023.21
TB
Lugano 27 novembre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 3 luglio 2023 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 6 giugno 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiaria di prestazioni complementari dal 2008 (doc. 9) RI 1, 1935, è stata oggetto il 2 agosto 2019 (doc. 61) di una revisione periodica e nel relativo formulario, sottoscritto il 27 agosto 2019 (doc. 62-1/8), ha dichiarato di beneficiare di una rendita pensionistica estera di € 4,35 annui.
Sulla base della documentazione allegata (doc. 65), l'11 ottobre 2019 (doc. 66) la Cassa di compensazione ha emesso una decisione "in seguito al computo dell'importo aggiornato della rendita __________" ammontante a Fr. 69.- all'anno.
1.2. Con scritto intitolato "Revisione 2021", il 6 aprile 2021 (doc. 72) l'amministrazione ha chiesto all'assicurata di produrre gli estratti bancari dei suoi conti in Svizzera e all'estero, il certificato di pensione estera per gli anni 2020 e 2021 nonché la ricevuta di pagamento della pigione, se ancora attuale, di Fr. 869.- mensili.
A complemento della documentazione che ha ricevuto (doc. 73), il 9 giugno 2021 (doc. 74) la Cassa ha invitato l'assicurata a produrre copia degli accrediti bancari mensili della rendita estera per il 2019, del certificato della pensione estera per gli anni 2020 e 2021 e una conferma dell'importo della pigione.
Con email del 25 giugno 2021 (doc. 75) l'interessata ha indicato alla Cassa di averle appena consegnato allo sportello la documentazione richiesta precisando, in particolare che, come risultava dagli estratti conto bancari di quegli anni, nel 2019 non le era stata pagata la pensione di reversibilità, ma nel 2020.
Il 22 settembre 2021 (doc. 76) l'amministrazione ha richiamato l'assicurata per non avere dato seguito al suo scritto del 9 giugno 2021 e quest'ultima ha ribadito, il 30 settembre 2021 (do. 77), di avere consegnato a mano il 25 giugno 2021 gli atti richiesti.
1.3. Con decisione del 28 ottobre 2021 (doc. 87) la Cassa cantonale di compensazione, dopo il corretto computo delle rendite e della pigione, ha ricalcolato dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 il diritto alle prestazioni complementari all'AVS dell'assicurata e le ha chiesto in restituzione Fr. 13'726.-.
1.4. Il 23 novembre 2021 (doc. 98) RI 1 ha fatto presente alla Cassa di non essere economicamente in grado di restituire la somma pretesa e ha chiesto una proroga del termine per "stilare il ricorso", che il 25 maggio 2022 (doc. A7) le è stata concessa nella misura di 20 giorni.
Il suo scritto di spiegazioni del 9 giugno 2022 (doc. A6) è stato ritenuto quale istanza di condono e con decisione del 17 novembre 2022 (doc. 106) la Cassa di compensazione l'ha respinta, rilevando che dall'esame del formulario della revisione non era stata indicata alcuna rendita estera. Per contro, dalla documentazione trasmessa il 13 ottobre 2021 è emerso che essa percepiva due rendite estere (una con decorrenza dal 1990, di cui era a conoscenza e l'altra dall'agosto 2019, di cui non era stata informata) e che fino al 30 giugno 2021 la pigione ammontava a Fr. 869.- al mese e dal 1° luglio 2021 a Fr. 1'153.-.
L'amministrazione ha rilevato che nonostante il 16 dicembre 2019 e il 18 dicembre 2020 le abbia inviato delle comunicazioni sul suo diritto alle PC, essa non è stata informata del diritto alla rendita estera benché fosse evidente che nel calcolo delle PC era computata solo una delle due rendite percepite.
Malgrado fosse tenuta ad informarla immediatamente dopo il verificarsi di un cambiamento dei presupposti del diritto, e non avendola tempestivamente informata degli evidenti errori nei fogli di calcolo notificatile, la buona fede non poteva perciò essere riconosciuta e quindi la Cassa non ha esaminato se era data la seconda condizione cumulativa della grave difficoltà.
1.5. L'opposizione del 15 dicembre 2022 (doc. 113) dell'assicurata è stata respinta dalla decisione su opposizione del 6 giugno 2023 (doc. A1) con cui la Cassa di compensazione, ricordati i presupposti della buona fede (art. 25 cpv. 1 LPGA e art. 4 OPGA) e dell'obbligo di informare tempestivamente su ogni cambiamento (art. 31 LPGA e art. 24 OPC-AVS/AI), ha ribadito di essere venuta a conoscenza soltanto in sede di revisione periodica per l'anno 2019 che essa percepiva due rendite pensionistiche italiane; questo aumento di reddito non le era mai stato comunicato prima. L'amministrazione ha osservato che indipendentemente dal fatto di averla o meno tempestivamente informata, l'11 ottobre 2019, il 16 dicembre 2019 e il 18 dicembre 2020 le ha trasmesso delle comunicazioni di PC nelle quali i calcoli computavano una rendita estera inferiore a quanto da essa effettivamente percepito. Ciò avrebbe dovuto far sorgere un dubbio all'assicurata, la quale avrebbe dovuto interpellarla per comunicarle l'avvenuto aumento dei redditi. Secondo la Cassa, l'opponente era al corrente del suo obbligo di informare, visto che il 2 settembre 2019 le aveva comunicato la variazione della rendita pensionistica di vecchiaia italiana, ma non l'ha avvisata che aveva richiesto la rendita pensionistica di reversibilità. Questa circostanza la qualifica come gravemente negligente, per cui l'invocata buona fede non può essere ammessa.
Quanto alla contestazione di averle consegnato la pertinente documentazione nel giugno 2021, l'amministrazione ha osservato che la decisione di rendita di reversibilità le era giunta, ma che l'importo percepito della rendita netta era stato in parte cancellato e quindi non era possibile risalire all'importo in maniera chiara e precisa. La Cassa ha perciò dovuto richiederle dei documenti, che le sono pervenuti nel mese di ottobre 2021.
1.6. Il 3 luglio 2023 (doc. I) RI 1 si è rivolta al Tribunale contestando il rifiuto di concederle il condono.
La ricorrente ha rilevato che la Cassa non ha considerato tutta la sua situazione, il suo stato d'animo dopo il decesso del marito, i suoi gravi problemi di salute, il morale e la situazione finanziaria e che nemmeno è stata trattata con rispetto per la sua età, ciò che l'ha molto demoralizzata e offesa. Inoltre, a suo dire ci sarebbero stati diversi malintesi fra gli uffici che sono intervenuti, non essendo passata al loro interno la comunicazione sulla sua situazione. Tutta questa questione le ha causato gravi problemi di salute che l'hanno portata ad essere ricoverata per un tempo totale di circa sei mesi e "se non troviamo un accordo sarò costretta a lasciare la Svizzera, le mie figlie ed i miei nipoti - non potendo fare fronte a tutte le spese che ho. Mi è stato detto che non sono stata danneggiata - ma sarei ridotta sul lastrico.".
1.7. Nella risposta del 16 agosto 2023 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione, rilevando come la ricorrente abbia riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, ha rinviato alle spiegazioni fornite con la decisione su opposizione e ha chiesto al TCA di respingere il ricorso.
Essa ha comunque rilevato che l'art. 24 OPC-AVS/AI, che fa obbligo agli assicurati di informare la Cassa senza ritardo di ogni mutamento delle condizioni personali e materiali, vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto alle PC.
1.8. Il 25 agosto 2023 (doc. V) la ricorrente ha ricordato di essere rimasta vedova nel luglio 2019 e di avere ottenuto nel mese seguente il diritto alla pensione di reversibilità italiana, diritto che le è stato comunicato nel dicembre 2019 e il cui primo versamento le è pervenuto a febbraio 2020. Ciò dimostra che il primo momento utile per segnalare alla Cassa la nuova rendita non poteva essere antecedente al mese di dicembre 2019 (docc. B5-B8). Da quel mese ad aprile 2020 l'assicurata ha avuto gravi problemi di salute legati ai denti che l'hanno portata a cure odontoiatriche che l'hanno molto debilitata (docc. C11-C16).
Inoltre, ha fatto presente che in quel periodo difficile per le conseguenze emotive ed economiche della morte del marito e per i disturbi di salute, l'assicurata ha informato alcuni uffici del decesso del coniuge (doc. B2) inviando il relativo certificato di morte e credendo che poi questa informazione sarebbe stata trasmessa in automatico ad altre autorità.
La ricorrente ha altresì rilevato che quando nel 2020 ha ricevuto la notifica di tassazione per il 2019 in cui risultava vedova (doc. B3), ne ha trasmesso copia al Servizio prestazioni complementari.
A maggio 2021, dopo avere capito che la sola segnalazione di nuove entrate all'Ufficio di tassazione non era sufficiente, ha inviato al Servizio PC un dossier con alcuni documenti, tra cui la decisione di rendita italiana. In giugno 2021 le sono stati richiesti altri documenti, che ha prontamente inviato e la cui ricezione le è stata confermata. Tuttavia, dopo cinque mesi di attesa, a ottobre 2021 la Cassa le ha nuovamente chiesto i documenti già inviati a giugno che, dopo una richiesta di spiegazioni sulla loro sorte, sarebbero stati ritrovati (docc. B9-B12). Solo a novembre 2021 è stata poi emanata la decisione di restituzione.
L'assicurata ha evidenziato che dopo la morte del marito era devastata dalla sua perdita e non aveva perciò la lucidità per comprendere i passi corretti da intraprendere dal profilo burocratico e vivendo da anni in Svizzera non era al corrente dei diritti italiani, fra cui la rendita di vedovanza. Quasi 90enne, sola, malata e debilitata, ha dovuto chiedere un sostegno alla parrocchia a causa delle enormi difficoltà a livello economico, in particolare per le spese attinenti all'immobile in Italia che, se potesse, venderebbe, ma il suo stato lo rende invendibile.
La richiesta di restituzione l'ha posta in gravi difficoltà tanto che ha pensato di lasciare la Svizzera non essendo più in grado di sostenersi. L'assicurata ha perciò chiesto di condonarle l'intero importo da restituire o comunque di considerare che la restituzione porti da dicembre 2019 a giugno 2021, perché non poteva conoscere prima di allora il suo diritto alla rendita di vedovanza italiana e inoltre non è dipeso da lei lo smarrimento dei documenti prodotti in giugno 2021.
1.9. La Cassa di compensazione ha indicato il 7 settembre 2023 (doc. VII) di non avere nulla da osservare al riguardo.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se, a ragione, la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di condono formulata dall'assicurata il 23 novembre 2021, completata il 9 giugno 2022, relativa alla richiesta di restituire le prestazioni complementari di cui ha indebitamente beneficiato dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021, per un importo totale di Fr. 13'726.-.
2.2. L'art. 25 cpv. 1 LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l'interessato era in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà.
Per l'art. 4 cpv. 1 OPGA, se il beneficiario era in buona fede e si trova in gravi difficoltà, l'assicuratore rinuncia completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente concesse.
Determinante per il riconoscimento di una grave difficoltà è il momento in cui la decisione di restituzione passa in giudicato (art. 4 cpv. 2 OPGA).
Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni dal momento in cui la decisione (di restituzione) è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA).
Giusta l'art. 4 cpv. 5 OPGA, sul condono è pronunciata una decisione.
Affinché sia concesso il condono, è dunque necessario che siano cumulativamente adempiuti i seguenti presupposti (SVR 1996 AHV Nr. 102; SVR 1995 AHV Nr. 61 consid. 4; Kieser, ATSG-Kommentar, 4a ed. 2020, pag. 523 n. 59 ad art. 25):
l'interessato o il suo rappresentante legale ha percepito la prestazione indebita in buona fede, e
la restituzione lo metterebbe in gravi difficoltà economiche, nel senso che costituirebbe un onere troppo grave (DTF 122 V 140 consid. 3b).
Quindi, se una sola di queste due condizioni non è adempiuta, il condono non può essere concesso.
2.3. Per quanto concerne la nozione di buona fede (STF 8C_617/ 2009 del 5 novembre 2009; STF 8C_865/2008 del 27 gennaio 2009; STF 8C_383/2007 del 15 luglio 2008), giova ricordare che la giurisprudenza sviluppata a proposito del vecchio art. 47 cpv. 1 LAVS (abrogato con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della LPGA) vale per analogia anche in materia di prestazioni complementari (DTF 133 V 579 consid. 4.1). Di conseguenza, il solo fatto che l'assicurato ignorasse di non avere diritto alle prestazioni versate non basta per ammettere l'esistenza della buona fede. La buona fede, in quanto condizione necessaria per il condono, è infatti esclusa a priori se i fatti che danno luogo all'obbligo di restituzione (per esempio la violazione dell'obbligo di annunciare o di informare) sono imputabili a un comportamento doloso oppure a una grave negligenza.
Per contro, l'assicurato può invocare la propria buona fede se l'azione o l'omissione in questione costituiscono una lieve negligenza (per esempio una lieve violazione dell'obbligo di annunciare o di informare; cfr. DLA 1998 n. 14 pag. 73 consid. 4a; 1992 n. 7 pag. 103 consid. 2b; v. pure DTF 112 V 97 consid. 2c pag. 103; 110 V 176 consid. 3c pag. 180).
In questo ordine di idee, occorre differenziare tra la buona fede intesa come mancata consapevolezza dell'illiceità ("Unrechtsbewusstsein") e la questione di sapere se l'interessato poteva invocare la buona fede in determinate circostanze o, facendo uso dell'attenzione che le circostanze permettevano ragionevolmente di esigere da lui, avrebbe potuto riconoscere il vizio giuridico esistente (DTF 122 V 221 consid. 3; SVR 2007 EL Nr. 8 consid. 2.2; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008).
La condizione della buona fede deve essere realizzata nel periodo in cui l'assicurato ha ricevuto le prestazioni indebite di cui è chiesta la restituzione (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
Giusta l'art. 5 cpv. 1 OPGA, la grave difficoltà ai sensi dell'art. 25 cpv. 1 LPGA è data quando le spese riconosciute in virtù della LPC e le spese supplementari dell'art. 5 cpv. 4 OPGA superano i redditi determinanti secondo la LPC.
Il capoverso 2 dell'art. 5 OPGA specifica quali fattori debbano essere computati per il calcolo delle spese riconosciute: il fabbisogno vitale, la pigione di un appartamento, le spese personali e l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e dà le indicazioni sulla determinazione dell'importo massimo ascrivibile ad ognuna di queste voci.
L'art. 5 cpv. 3 OPGA definisce i criteri di computo della sostanza.
L'art. 5 cpv. 4 OPGA quantifica le spese supplementari da computare in virtù del capoverso 1, indicando Fr. 8'000 per le persone sole, Fr. 12'000 per i coniugi e Fr. 4'000 per gli orfani e i figli che danno diritto ad una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Nel caso in cui l'istanza di condono abbia fatto oggetto di ricorso, il Tribunale delle assicurazioni può prendere in considerazione come la situazione finanziaria della persona tenuta a restituzione si sia modificata dopo l'emanazione della decisione su opposizione (Kieser, op. cit., pag. 528 n. 75 ad art. 25). Il giudice, dunque, non è tenuto ad esaminare direttamente ed in modo definitivo se e in quale misura la situazione economica del debitore si è modificata dopo la notifica della decisione impugnata. Tuttavia, ciò non gli impedisce di fondare il suo giudizio, per ragioni di economia procedurale, in ossequio del diritto di essere sentito, sulla nuova situazione (DTF 116 V 293 consid. 2c; DTF 107 V 80 consid. 3b; Meyer-Blaser, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: RSJB 1995, pag. 488).
2.4. Giusta l'art. 31 cpv. 1 LPGA, l'avente diritto, i suoi congiunti o i terzi ai quali è versata la prestazione sono tenuti a notificare all'assicuratore o, secondo i casi, al competente organo esecutivo qualsiasi cambiamento importante sopraggiunto nelle condizioni determinanti per l'erogazione di una prestazione.
Per l'art. 31 cpv. 2 LPGA, qualsiasi persona o servizio che partecipa all'esecuzione delle assicurazioni sociali ha l'obbligo di informare l'assicuratore se apprende che le condizioni determinanti per l'erogazione di prestazioni hanno subìto modifiche.
L'art. 24 OPC-AVS/AI, concernente l'obbligo di informare nelle PC, prevede che la persona che ha diritto o il suo rappresentante legale o, nel caso, il terzo o l'autorità a cui è versata la prestazione complementare, deve comunicare senza ritardo all'organo cantonale competente per le prestazioni complementari ogni mutamento delle condizioni personali ed ogni variazione importante della situazione materiale del beneficiario delle prestazioni. Questo obbligo di informare vale anche per le modifiche che riguardano i membri della famiglia dell'avente diritto.
2.5. In merito all'obbligo di comunicare ogni cambiamento nelle assicurazioni sociali secondo la norma generale dell'art. 31 LPGA, Ueli Kieser, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 4a ed. 2020, n. 21 pag. 633 ad art. 31, ha affermato che di principio la comunicazione del cambiamento deve avvenire quando se ne viene a conoscenza e comunque immediatamente dopo la sua realizzazione e consiste in una dichiarazione una tantum dell'interessato all'assicuratore (DTF 118 V 214 consid. 2b). Se, in un caso concreto, si può ipotizzare un miglioramento dello stato di salute al più tardi a partire da un determinato momento e, inoltre, è un miglioramento costante e stabile, non si deve attendere un periodo di tre mesi, che è determinante nel caso di miglioramenti instabili (STF 8C_232/2016 consid. 4.4).
Nella STFA P 27/05 del 14 marzo 2006, la Corte federale ha ritenuto che l'avere annunciato alla Cassa di compensazione nel gennaio 2001 che il 7 novembre 1998 aveva ereditato della sostanza non rispettava la condizione dell'art. 24 OPC-AVS/AI di comunicare senza ritardo le modifiche personali o economiche. Infatti, la corrispondente notifica era stata effettuata sette mesi dopo la divisione ereditaria e tre mesi dopo l'iscrizione nel registro fondiario del trapasso della proprietà ereditata.
Nemmeno un ritardo di alcune settimane è stato considerato giustificato dall'Alta Corte (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007).
L'assicurata ha informato il 16 marzo 2006 la Cassa cantonale di compensazione che il 23 gennaio 2006 l'istituto di previdenza presso cui era affiliata le aveva riconosciuto il diritto a delle prestazioni d'invalidità. Le era dunque stata versata una rendita mensile di Fr. 395.- dal mese di marzo 2006 e un importo di Fr. 14'931.- per le rendite retroattive per il periodo dal 6 gennaio 2003 al 28 febbraio 2006. Il Tribunale cantonale ha negato la buona fede dell'assicurata avendo avvertito la Cassa del versamento retroattivo delle prestazioni della previdenza professionale soltanto un mese e mezzo dopo avere ricevuto e speso l'ammontare dell'istituto di previdenza (cfr. consid. 2).
Il Tribunale federale ha ammesso la buona fede della ricorrente per il periodo dal 1° gennaio 2003 al 31 gennaio 2006. Durante questo periodo, l'assicurata effettivamente riceveva solo la sua rendita AI e non aveva ancora ricevuto nessun importo dalla previdenza professionale, cosicché era a buon diritto che le erano state versate le prestazioni complementari (cfr. consid. 7.1).
La situazione era invece differente per le prestazioni complementari concesse per i mesi di febbraio e marzo 2006, visto che l'assicurata si è vista attribuire da allora un reddito supplementare di cui poteva facilmente rendersi conto che era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni. Le incombeva, perciò, di comunicare immediatamente questo cambiamento di situazione alla Cassa invece di attendere diverse settimane prima di segnalarlo (art. 24 OPC-AVS/AI). Questo comportamento, ha concluso l'Alta Corte, costituisce una colpa grave, che esclude la sua buona fede e, quindi, anche il condono dell'obbligo di restituzione dei due importi per febbraio (Fr. 188.-) e marzo (Fr. 188.-) (cfr. consid. 7.2).
2.6. Nel determinare il diritto alle prestazioni complementari per l'assicurata dal 1° gennaio 2019 (doc. 59), la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto quali redditi computabili la rendita di vecchiaia dell'interessata dell'AVS ed estera dell'__________ (Fr. 67).
Con la revisione periodica avviata nell'estate 2019 (doc. 61), fra la documentazione che l'assicurata ha prodotto alla Cassa v'era il certificato relativo alla pensione estera che percepiva da luglio 1990 e che dal 1° gennaio 2019 ammontava a € 4,85 netti al mese per 13 mensilità (doc. 65)
L'11 ottobre 2019 (doc. 66) la Cassa ha così emesso una nuova decisione valida dal 1° novembre 2019, aggiornando in Fr. 69.- la rendita estera computata.
Il 16 dicembre 2019 (doc. 68) l'amministrazione ha comunicato all'assicurata che per l'anno seguente il suo diritto sarebbe stato immutato in Fr. 527.- al mese (con la rendita estera invariata).
La Cassa ha poi informato l'interessata il 18 dicembre 2020 (doc. 70) che dal 1° gennaio 2021, in applicazione del nuovo diritto LPC, le spettava una PC mensile di Fr. 526.- e fra i redditi era sempre computata la rendita pensionistica estera di Fr. 69.-.
Il 6 aprile 2021 (doc. 72), analizzando il formulario di revisione per l'anno 2019 ricevuto oltre un anno e mezzo prima - benché detto scritto rechi erroneamente come titolo "Revisione 2021" -, la Cassa ha chiesto all'assicurata di produrre gli estratti bancari relativi ai saldi al 31 dicembre 2020 di tutti i conti posseduti in Svizzera e all'estero e copia del certificato di pensione estera per l'anno 2020 e semmai anche già del 2021.
Verosimilmente a fine maggio (su nessuno di questi documenti è chiaramente leggibile la data in cui l'amministrazione li ha recepiti e scansionati, ma sembra intuibile un "22.05.2021"), fra i numerosi documenti prodotti v'è pure la "Comunicazione di Liquidazione" di una pensione __________ spettante dal 1° agosto 2019 (doc. 73-24/24) all'assicurata e l'estratto dell'ultimo trimestre del 2020 di un suo conto bancario italiano in cui si leggono gli importi mensili di € 681,43 a titolo di "accredito pensione lavoratori dipendenti superstiti" e per dicembre 2020 l'ammontare doppio di € 1'362,86 (dicembre e tredicesima).
Il 9 giugno 2021 (doc. 74) la Cassa ha ringraziato l'assicurata per i documenti trasmessi e le ha ulteriormente chiesto di produrre gli accrediti bancari della rendita estera ricevuta per tutto il 2019 e il certificato della pensione estera per gli anni 2020 e 2021.
L'assicurata ha inviato il 25 giugno 2021 (doc. 75) una email al Servizio PC, indirizzandola alla funzionaria che le aveva scritto, affermando di avere appena consegnato allo sportello la documentazione che le ha richiesto e ha al riguardo precisato:
" (…) 1° nel 2019 NN MI È STATA PAGATA NESSUNA PENSIONE DI REVERSIBILITA come chiaramente dimostrato da Esratto Conto Bancario. ultimo trimestre 2019. L'importo addietrato ed indennità mensile 2019/2020 risultano chiaramente sulla lettera allegata del 23.12.2019 e da copie estratti conto bancari 2020/21. Da quanto detto scaturisce anche che l'__________ ITALIA RILASCIA IL RED DI PENSIONE OGNI 2 ANNI E LO' RICEVERÒ NEL 2022. QUESTO RISPONDE AL PUNTO N° 2 DELLA SUA RICHIESTA. (…) ECCO, QUESTI SONO I PROBLEMI CHE MI COINVOLGONO DA QUANDO AL 27.07.2019 MIO MARITO X INFARTO FULMINANTE MI HA LASCIATO CON PICCOLE PROPRIETÀ IMMOBILIARI ED UN CAMPO MA QUASI SENZA ALTRI MEZZI. (…) VOGLIA Usarmi l'"ULTIMA CORTESIA DI RINVIARMI DOPO AVER FOTOCOPIATO CIÒ CHE POTREBBE SERVIRLE. GLI ALLEGATI NN RICHIESTI.".
La Cassa di compensazione ha inviato il 22 settembre 2021 (doc. 76) un richiamo all'assicurata di dare seguito al suo scritto del 9 giugno 2021 e quest'ultima ha risposto il 30 settembre 2021 (doc. 77), sempre per email, di avere già consegnato tutto il necessario il 25 giugno 2021.
La ricerca da parte della collaboratrice del Servizio PC della documentazione indicata dall'interessata ha portato al suo ritrovamento al più tardi l'8 ottobre 2021, data in cui è stata scansionata e inserita nel suo incarto digitale PC.
Dall'esame di questi atti la Cassa di compensazione ha scoperto la rendita di vedovanza a cui l'assicurata ha diritto dal 1° agosto 2019, ciò che ha dato luogo alla necessità di rivedere il suo diritto alle prestazioni complementari. Secondo i nuovi fogli di calcolo allestiti il 28 ottobre 2021 (docc. 88-95), con l'aumento dei redditi computabili è emerso che l'assicurata ha percepito indebitamente delle prestazioni dal 1° agosto 2019 al 31 ottobre 2021 per Fr. 13'726.-, importo che l'amministrazione le ha chiesto in restituzione con la decisione del 28 ottobre 2021.
In queste circostanze, è palese che il mancato computo dei suoi redditi reali ha avuto quale conseguenza, per l'interessata, una variazione favorevole della sua situazione materiale. Ogni nuova entrata rappresenta un cambiamento rilevante della situazione materiale (STF 8C_954/ 2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.3) e quindi deve essere notificata alla Cassa di compensazione (STF 9C_720/2013 del 9 aprile 2014, consid. 4.3; STF 9C_834/2010 del 2 ottobre 2010, consid. 2.2) senza ritardo (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007; STFA P 27/05 del 14 marzo 2006).
2.7. Nel proprio ricorso l'assicurata ha contestato che le sia stato rifiutato il condono e che debba restituire le prestazioni ricevute in più. Gli avvenimenti intercorsi in quel periodo, ovvero l'improvvisa morte del marito, lo sgomento, il dolore e l'instabilità emotiva e l'assenza di lucidità che ne sono seguiti, come pure il suo precario stato di salute dato da importanti cure dentarie, non possono non giustificare di riconoscerle la buona fede per non avere capito che doveva avvisare l'amministrazione di ogni modifica delle sue condizioni personali ed economiche.
Inoltre, è solo a fine dicembre 2019 che ha saputo di avere diritto alla rendita di vedovanza rispettivamente ha consegnato alla Cassa già nel giugno 2021 la relativa documentazione, perciò il periodo di restituzione deve essere modificato in tal senso.
La Cassa ha invece negato la buona fede dell'assicurata, poiché con le decisioni dell'11 ottobre 2019, del 16 dicembre 2019 e del 18 dicembre 2020 era stata computata una rendita pensionistica italiana inferiore a quanto da essa effettivamente ricevuto, ma l'interessata non l'ha avvisata dell'avvenuto aumento dei suoi redditi e nemmeno l'ha informata che aveva fatto richiesta all'estero di una rendita pensionistica di vedovanza.
2.8. Gli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI prevedono che l'assicurata è obbligata a comunicare immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche della sua famiglia.
A questo suo obbligo la ricorrente non ha mai dato seguito, visto che è solo con la revisione del 2019, esaminata nella primavera 2021, che la Cassa di compensazione è venuta casualmente a sapere che negli anni precedenti i suoi redditi erano aumentati grazie alla percezione della rendita straniera di vedovanza.
In effetti, se dal 1990 l'assicurata riceveva una rendita pensionistica estera netta mensile di € 4,85 (nel 2019) per tredici mensilità (doc. 65), con il decesso del marito, avvenuto il 27 luglio 2019, ha avuto diritto a una rendita di vedovanza (in Italia denominata di reversibilità) di cui ha fatto richiesta il 16 ottobre 2019 alle competenti autorità estere. Questa domanda è stata accolta il 23 dicembre 2019 (doc. 78-3/39) e dalla relativa decisione risulta che dal 1° agosto 2019 all'assicurata veniva attribuita una rendita di vedovanza di un importo mensile netto di € 706,18, che la quota parte di tredicesima era di € 294,24 e che dal 1° gennaio 2020 la rendita lorda sarebbe stata di € 709.-.
Questa "Comunicazione di Liquidazione", inviata all'assicurata il 23 dicembre 2019 __________ presso la sua abitazione in Italia, come pure presso il patronato che la seguiva, indica altresì gli arretrati di sua spettanza dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019, pari a € 3'825,20 lordi e a € 3'728,71 al netto delle trattenute. Inoltre, specifica che dal 1° gennaio 2020 l'importo della pensione mensile di € 709,01, al netto delle trattenute, ammontava a € 681,43.
Alla ricorrente non poteva perciò sfuggire che la sua richiesta di rendita di vedovanza, andata a buon fine, ha portato la rendita estera conseguita dai circa Fr. 70.- annui a quasi Fr. 10'000.-.
Pertanto, come prescrivono l'art. 31 LPGA e l'art. 24 OPC-AVS/AI, l'assicurata avrebbe dovuto, senza indugio, informare la Cassa cantonale di compensazione di questa modifica dei suoi redditi (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007), poiché ciò avrebbe comportato già da subito un ricalcolo del suo diritto alle PC conformemente all'art. 25 OPC-AVS/AI, con conseguente diminuzione del suo diritto stante una riduzione dell'eccedenza delle spese (STCA 33.2023.7 del 24 aprile 2023, consid. 2.8, STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022; STCA 33.2022.7 del 20 giugno 2022; STCA 33.2021.1 del 1° aprile 2021; STCA 33.2020.15 del 15 ottobre 2020).
2.9. Per costante giurisprudenza federale, la buona fede come presupposto per il condono non è già data con l'ignoranza del vizio giuridico. Piuttosto, il beneficiario delle prestazioni non solo non deve essere colpevole di dolo, ma anche di grave negligenza. Pertanto, da un lato, la buona fede decade sin dall'inizio quando la prestazione che è stata concessa a torto può essere ricondotta a una violazione dolosa o gravemente negligente dell'obbligo di segnalare o di fornire informazioni. D'altro lato, la persona che è tenuta a rimborsare può invocare la buona fede se il suo comportamento scorretto è stato solo lievemente negligente. Il questo caso, il grado di diligenza richiesto viene valutato secondo un parametro oggettivo, anche se non si deve ignorare ciò che è soggettivamente possibile e ragionevole per la persona interessata (capacità di giudizio, stato di salute, livello di istruzione, ecc.) (DTF 138 V 218 consid. 4; STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_353/2018 del 26 luglio 2018, consid. 3.1 in SVR 2019 IV Nr. 6; STF 8C_391/2008 del 14 luglio 2008, consid. 4.4.1). Il comportamento che esclude la buona fede non deve necessariamente consistere in una violazione dell'obbligo di segnalare o informare. Viene presa in considerazione anche la mancata richiesta di informazioni all'amministrazione (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1 in SVR 2022 EL Nr. 7; STF 8C_535/2018 del 29 ottobre 2018, consid. 5.1; STF 9C_184/2015 dell'8 maggio 2015, consid. 2).
Tuttavia, la buona fede è generalmente negata in caso di calcoli errati delle PC se la persona assicurata non controlla il foglio di calcolo PC o lo controlla solo poco accuratamente e quindi non segnala un errore grave in esso contenuto, da lei facilmente riconoscibile (STF 9C_267/2021 del 1° febbraio 2022, consid. 5.1; STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.1; STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.2 in SVR 2022 EL Nr. 7; STFA P 62/04 del 6 luglio 2005, consid. 4.3).
2.10. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2022, hanno concretizzato come segue la giurisprudenza sulla nozione di buona fede.
Secondo il N. 4652.01 DPC, in caso di versamento indebito delle PC, la buona fede del beneficiario di PC è ammessa, se questi non poteva riconoscere l'illecito pur prestando l'attenzione ragionevolmente esigibile da lui secondo le circostanze del caso.
Il N. 4652.02 DPC prevede che la condizione della buona fede non è invece adempiuta se il pagamento indebito delle PC è dovuto a un comportamento doloso o a una negligenza grave della persona tenuta alla restituzione. È il caso se questa, dolosamente o per negligenza grave, ha taciuto determinati fatti o fornito indicazioni inesatte al momento della richiesta o dell'accertamento della sua situazione, ha violato o non ha adempiuto tempestivamente l'obbligo d'informare oppure ha percepito le PC pur essendo consapevole che erano versate indebitamente.
Per il N. 4652.03 DPC, agisce in modo gravemente negligente chi al momento della richiesta, dell'accertamento della sua situazione o della percezione delle PC indebitamente versate non agisce con la diligenza minima esigibile da lui, considerate le sue capacità e il suo livello di istruzione. È gravemente negligente, per esempio, chi non comunica un cambiamento dell'importo della rendita o del reddito da lavoro oppure non controlla con la dovuta diligenza il foglio di calcolo delle PC e per questa ragione non segnala un errore di cui avrebbe potuto facilmente accorgersi.
2.11. Va osservato come sui fogli di calcolo per le prestazioni complementari all'AVS/AI allegati alle decisioni di prestazione complementari, gli assicurati sono resi attenti che "Il calcolo è da verificare. Si prega di comunicarci eventuali differenze o dati mancanti con i rispettivi giustificativi entro 30 giorni. "L'obbligo d'informare" e la "restituzione" sono descritti sulla decisione allegata.".
Viene dunque fatto obbligo al beneficiario di avvertire immediatamente l'amministrazione di ogni cambiamento che potrebbe modificare il diritto alle prestazioni complementari.
Per quanto concerne questo obbligo, la Cassa cantonale di compensazione ha più volte spiegato all'assicurata i suoi doveri. In effetti, negli anni precedenti la revisione periodica ha emanato numerose decisioni sul suo diritto alle prestazioni complementari e quindi la beneficiaria di PC era stata debitamente informata sui suoi obblighi.
Ciò ancora l'11 ottobre 2019 quando, nell'ambito della revisione periodica, la Cassa ha ricevuto il certificato del 2 maggio 2019 attestante la rendita di pensione estera percepita mensilmente dall'assicurata nel 2019 e ha conseguentemente aggiornato il suo diritto alle PC computando una rendita estera annua di Fr. 69.- in luogo dei precedenti Fr. 67.-.
Anche le successive comunicazioni di fine anno 2019 e 2020 concernenti il nuovo diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata dal 1° gennaio seguente presentano chiaramente questi obblighi.
Tutte queste decisioni e comunicazioni che la ricorrente ha ricevuto segnalano infatti, in grassetto, a pagina 3, l'obbligo per gli assicurati di comunicare "immediatamente alla Cassa cantonale di compensazione (…) ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche" e in particolare elencano una ventina di situazioni che danno luogo a quest'obbligo (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2).
Per quel che concerne la fattispecie in esame, in questa distinta figura proprio la voce "Aumento o diminuzione del reddito o della sostanza (per esempio pensioni, indennità giornaliere, eredità, donazioni, ecc.)".
La ricorrente non poteva perciò non rendersi conto del suo obbligo di comunicare alla Cassa che v'era stato un aumento delle rendite incassate, e meglio che oltre alla sua rendita di vecchiaia percepiva pure una rendita di vedovanza, trattandosi di una voce che senza dubbio ha incidenza sulla determinazione del diritto alle prestazioni complementari (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2).
Non va dimenticato che, per la natura stessa delle PC, l'aumento rispettivamente la diminuzione di redditi o di sostanza, così come l'aumento o la riduzione di spese riconosciute, è sicuramente rilevante per la determinazione del diritto all'aiuto statale e come tale deve essere segnalato alla Cassa di compensazione.
Non avendo ottemperato ai doveri previsti dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI, la ricorrente ha quindi violato il suo obbligo di informazione nei confronti della Cassa cantonale di compensazione e la sua buona fede non può pertanto essere di principio tutelata (citata STF 8C_1032/2012, consid. 4.2).
2.12. A torto la Cassa di compensazione ha però imputato alla ricorrente di averle sottaciuto la percezione della rendita di vedovanza già nell'ambito della revisione periodica per il 2019.
L'assicurata ha compilato il formulario di revisione per l'anno 2019 il 27 agosto 2019, ossia un mese dopo la morte di suo marito. Come risulta dalla lettera del 23 dicembre 2019 con cui l__________ ha comunicato l'ottenimento di un rendita di vedovanza, la relativa richiesta è stata presentata soltanto il 16 ottobre 2019. Indubbiamente, quindi, né al 27 agosto 2019 né quando l'11 ottobre 2019 è stata emanata la decisione con cui la Cassa ha aggiornato la sua rendita estera di vecchiaia, la ricorrente aveva ancora richiesto la "pensione ai superstiti" conseguente al decesso del coniuge avvenuto il 27 luglio 2019.
Non le si può quindi rimproverare, in questa fase, di non avere dichiarato alla Cassa di compensazione di incassare un reddito estero (STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.10).
Neppure si può biasimare la ricorrente per non avere agito secondo gli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI dopo avere ricevuto la comunicazione del 16 dicembre 2019 con cui la Cassa l'ha informata del suo diritto alle PC dal 1° gennaio 2020, in cui era stata computata soltanto la sua pensione italiana di Fr. 69.-.
La "" dell', datata infatti del successivo 23 dicembre 2019, non poteva già essere nelle mani della ricorrente. Non è poi noto quando l'abbia ricevuta.
L'accoglimento della domanda di pensione per superstiti retroattivamente dal 1° agosto 2019, come detto, è avvenuto il 23 dicembre 2019. Gli arretrati dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 sono stati accreditati sul conto bancario italiano dell'assicurata il 20 gennaio 2020 (€ 3'728,71 [doc. 78-4/39: rendita di vedovanza dal 1° agosto 2019 al 31 dicembre 2019 al netto delle trattenute]
L'incasso di tale rendita non è stato annunciato alla Cassa cantonale di compensazione nonostante il citato obbligo e l'estrema facilità di tale comunicazione, se del caso anche con l'aiuto del Patronato __________ che già aveva supportato l'assicurata nel settembre 2019 con l'invio del certificato della rendita __________.
Questa circostanza permette di ritenere, in favore della ricorrente, la buona fede per il periodo corrente dal 1° agosto 2019 fino al 31 gennaio 2020, ovvero fino alla fine del mese in cui l'ente italiano le ha versato per la prima volta la rendita di vedovanza (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.1; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.10). Fino a quel momento, l'assicurata riceveva effettivamente solo la sua rendita AVS e __________, perciò aveva correttamente diritto alle prestazioni complementari che le erano state riconosciute e versate dalla Cassa. Per giurisprudenza costante, infatti, la condizione della buona fede deve essere soddisfatta durante il periodo in cui la persona assicurata ha ricevuto le prestazioni indebite di cui si chiede la restituzione (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2; STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009, consid. 7.1; STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 6.1; STFA P 7/04 del 24 novembre 2005, consid. 4.2.1).
2.13. Diverso è il discorso per il periodo dal 1° febbraio in poi. A quel momento, con l'accredito sia degli arretrati al 20 gennaio 2020 sia della rendita di febbraio avvenuto il 3 febbraio 2020, la ricorrente si è vista concedere da allora la pensione italiana di vedovanza, per cui poteva facilmente rendersi conto che questo reddito supplementare era di natura tale da influenzare il suo diritto alle prestazioni complementari. Considerato che "le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI" sono computate come reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. d LPC, l'avere incassato un'altra rendita ha indubbiamente comportato per l'interessata una modifica delle sue condizioni materiali (STF 8C_1032/2012 del 17 dicembre 2013, consid. 4.2). Le incombeva quindi, come prevede l'art. 24 OPC-AVS/AI, di immediatamente informare la Cassa di compensazione di questa nuova situazione, essendole fatto obbligo di comunicare ogni cambiamento delle condizioni personali e/o economiche, ciò che ha invece omesso di fare (STF P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.2).
2.14. La giustificazione avanzata dalla ricorrente di avere debitamente avvisato l'autorità fiscale di essere vedova, come risulterebbe dalle notifiche di tassazione agli atti (in realtà, l'interessata ha prodotto la dichiarazione di imposta 2020 precompilata dall'autorità fiscale in cui il suo stato civile è "vedova" (doc. B3), ciò che non comprova però ancora che essa stessa abbia debitamente informato l'Ufficio di tassazione della sua nuova condizione), non le è comunque di alcun aiuto.
Nella STF 8C_954/2008 del 29 maggio 2009 il Tribunale federale ha affermato quanto segue al considerando 7.3:
" (…) Le fait qu'il avait annoncé spontanément dans sa demande de PC l'existence d'une demande de rentes de la prévoyance professionnelle et que, par ailleurs, il avait informé l'autorité fiscale, en le libérait pas de son devoir d'annoncer à la caisse, le moment venu, que les prestations demandées du deuxième pilier lui avaient été accordées: il s'agissait d'un changement important de sa situation matérielle et le recourant ne pouvait sans plus partir de l'idée que la caisse le relancerait ni, comme il le prétend, que les communications du fisc « suivraient ». Le comportement de l'assuré relève d'une négligence grave, ce qui exclut sa bonne foi et, partant, également la remise de l'obligation de restituer les montants en cause.".
Inoltre, secondo giurisprudenza (STF 9C_834/2010 del 2 dicembre 2010, considd. 2.2. e 3.2), il beneficiario non può sottrarsi all'obbligo legale di notifica adducendo che altre autorità con cui ha avuto a che fare (autorità fiscali o di assistenza sociale, ufficio AI, altri uffici) avrebbero dovuto notificare alla Cassa di compensazione un cambiamento di reddito o di sostanza a loro noto o che quest'ultima avrebbe dovuto ottenere le informazioni di propria iniziativa. L'obbligo di informazione della persona assicurata secondo l'art. 24 OPC-AVS/AI mira proprio a garantire, indipendentemente dallo scambio di informazioni da parte delle autorità - scambio che non avviene automaticamente e senza ritardi, in particolare tra gli organi PC e le persone rispettivamente gli organi non incaricati dell'esecuzione delle assicurazioni sociali (comprese le autorità fiscali) (art. 31 cpv. 2 a contrario e art. 32 LPGA) -, il reperimento delle basi necessarie per un calcolo corretto delle prestazioni complementari (anche in termini di tempo). Pertanto, la persona assicurata commette una violazione dell'obbligo di informare, che non può essere definita di lieve entità, se presume che la corretta notifica alle autorità fiscali abbia adempiuto anche agli obblighi nei confronti dell'organo di esecuzione delle PC.
In concreto, la ricorrente non si è peraltro informata e non ha verificato se ciò fosse effettivamente il caso e se la Cassa cantonale di compensazione fosse stata messa a conoscenza dell'esistenza della rendita di vedovanza straniera (Valterio, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, n. 120 pag. 294).
2.15. Va rilevato che la ricorrente ha inoltre fatto valere dei gravi motivi di salute e la confusione dovuta alla morte del marito per giustificare la sua dimenticanza rispettivamente ignoranza per non avere tempestivamente informato la Cassa cantonale di compensazione della nuova entrata mensile.
Pur se comprensibile un periodo di smarrimento dovuto alla scomparsa del coniuge, avvenuta a fine luglio 2019, dagli atti non è emerso, e nemmeno la ricorrente lo sostiene, che nei suoi confronti fosse stata imposta alcuna misura protettiva dalla competente Autorità Regionale di Protezione. È quindi lecito ritenere che la stessa fosse in grado di gestirsi da sola e, al bisogno, potesse fare capo a terzi, specie alle figlie rispettivamente al Patronato __________ che aveva già coinvolto.
Quanto agli interventi ai denti, gli stessi sono avvenuti nei mesi di novembre e sino al 19 dicembre 2019 hanno solo imposto l'assunzione di un antibiotico a largo spettro (Augmentin). I certificati medici non attestano un'incapacità assoluta o parziale della ricorrente o una sua impossibilità a delegare a terzi. Queste cure sono comunque antecedenti alla decisione dell'__________ del 23 dicembre 2019 (docc. C12-C16) e quindi quando ancora l'assicurata non era al corrente che le sarebbe stata riconosciuta una rendita italiana di vedovanza.
Anche i referti medici relativi agli anni 2022 e 2023 (docc. C1-C10 e C17-C22), siccome riferiti ad altro periodo da quello in esame, sono totalmente ininfluenti e non comprovano nemmeno un'incapacità dell'assicurata.
2.16. Nonostante il grave lutto per la perdita del consorte, ciò non giustifica che la ricorrente abbia omesso di segnalare alla Cassa di ricevere un'altra rendita da parte di uno Stato estero.
La Cassa è venuta a conoscenza della rendita di vedovanza italiana perché il 6 aprile 2021 ha chiesto all'assicurata il certificato di pensione estera per l'anno 2020, ma riferito, ovviamente, alla propria pensione italiana, visto che l'amministrazione non poteva sapere che la ricorrente ne percepiva un'altra a seguito del decesso del marito.
È solo a fine maggio 2021 che l'interessata ha prodotto alla Cassa lo scritto del 23 dicembre 2019 dell'__________, con cui le è stata comunicata la pensione lorda e netta di sua spettanza.
Tuttavia, questo scritto (doc. 73-24/24), così come presentato all'amministrazione, non è chiaro, poiché è un collage della parte alta della prima pagina con la parte bassa della seconda pagina.
Ciò è dimostrato dalla stessa lettera trasmessa successivamente alla Cassa e presente agli atti dall'8 ottobre 2021 (doc. 78-3/39).
Per come giunta alla Cassa, monca delle informazioni principali, questa lettera non permetteva, già a fine maggio 2021, senza verifiche, di capire che la rendita in oggetto era attribuita all'assicurata dal 1° agosto 2019 e che in realtà traeva la sua origine in quella del marito defunto.
L'assicurata ha però prodotto l'estratto di un suo conto bancario al 31 dicembre 2020, da cui si poteva notare al 1° ottobre e al 1° novembre 2020 l'entrata di € 681,43 con la causale "Accredito pensione (…) LAVORATORI DIPENDENTI SUPERSTITI rata 10 [11] di RI 1", e al 1° dicembre 2020 di € 1'362,86 (corrispondente alla rendita di dicembre e alla tredicesima).
La Cassa avrebbe perciò dovuto interpellare l'assicurata per meglio capire la natura di questa entrata.
E ciò, a maggior ragione, visto che lo scritto del 23 dicembre 2019 recava delle righe a penna apportate alla voce "Pensione al netto delle trattenute 681,43 681,43" figurante nella tabella indicante l'importo mensile di gennaio 2020 e la tredicesima.
Un chiarimento con la diretta interessata sarebbe pertanto stato d'obbligo, visto che per la ricorrente si trattava invece di una sottolineatura/evidenziatura, e non di una cancellazione delle cifre ivi riportate in verde, come comprovato producendo il documento originale (doc. B5).
A questo riguardo, invece, nella decisione su opposizione l'amministrazione ha affermato che "l'importo della rendita netta percepita è stato in parte cancellato e quindi non era possibile risalire all'importo in maniera chiara e precisa. Motivo per cui la Cassa ha dovuto richiedere nuovamente la documentazione ricevuta poi nel corso del mese di ottobre 2021.".
2.17. Quest'ultima affermazione della Cassa di compensazione non è però interamente corretta.
In effetti, dopo avere ricevuto, a fine maggio 2021, una serie di documenti da parte della beneficiaria di PC, il 9 giugno 2021 la Cassa gliene ha richiesti altri e in parte anche gli stessi.
L'assicurata, nell'email del 25 giugno 2021 indirizzato alla casella elettronica del Servizio prestazioni complementari, ha informato la funzionaria che le aveva scritto il 9 giugno 2021 di avere appena consegnato allo "sportello Uff. IAS quanto da Lei richiesto con documentazione su 3 punti (…)".
Con sorpresa della beneficiaria di PC, però, la stessa __________ del Servizio PC le ha riscritto il 22 settembre 2021 sollecitando una risposta alla sua missiva del 9 giugno 2021.
Dopo uno scambio di email, in cui questa stessa funzionaria ha affermato che "verificherò meglio se la sua documentazione è stata trasmessa erroneamente ad un altro ufficio IAS. La prego di rimanere in attesa di una mia risposta prima di rinviare nuovamente la documentazione", questi atti sono apparsi l'8 ottobre 2021 nell'incarto dell'assicurata, data in cui sono stati scansionati e sono entrati a fare parte dell'incarto digitale della Cassa.
Dopodiché, come noto, il 28 ottobre 2021 è stato emesso l'ordine di restituzione.
Sulla scorta di quanto precede, è a buon diritto, come ha sostenuto la ricorrente, che le prestazioni da restituire vanno fatte decorrere solo fino al 30 giugno 2021, e non anche oltre, poiché è al 25 giugno 2021 che va fatto risalire il momento in cui la Cassa avrebbe potuto entrare in possesso dei documenti richiesti.
Spettava infatti a quest'ultima, (addirittura) informata via email il 25 giugno 2021 dall'assicurata di avere prodotto personalmente a mano i documenti richiesti, contattarla per sapere dove e a chi aveva consegnato questi atti, visto che al Servizio prestazioni complementari non era arrivato, apparentemente, nulla.
Avendo l'assicurata perfino ben specificato sia il nome della funzionaria incaricata sia che aveva consegnato di persona allo sportello dell'Istituto delle assicurazioni sociali dei documenti proprio su richiesta di questa collaboratrice, il funzionario del Servizio prestazioni complementari che ha ricevuto questa sua email avrebbe dovuto informarne la collega responsabile del caso, la quale avrebbe poi dovuto subito attivarsi nei confronti della beneficiaria di PC per chiarire questa circostanza.
Così stando le cose, non si può pertanto imputare alla ricorrente un errore commesso dai funzionari della Cassa nella trattazione della sua causa né tanto meno addebitarle il tempo trascorso prima di ritenere necessario richiamare l'interessata a produrre gli atti reclamati il 9 giugno 2021 (dal 25 giugno 2021 al 22 settembre 2021) rispettivamente prima di recuperare gli atti smarriti (dal 25 giugno 2021 all'8 ottobre 2021).
Ne discende che avendo potuto avere conoscenza della rendita di vedovanza già al 25 giugno 2021 - se non già a fine maggio 2021 - se solo la Cassa avesse agito con più attenzione, la restituzione delle prestazioni complementari indebitamente percepite dalla ricorrente può dunque essere pretesa solo fino alla fine di quel mese.
Pertanto, il periodo durante il quale la ricorrente ha ricevuto indebitamente delle prestazioni complementari, e che ora deve restituire, deve essere modificato e decorrere dal 1° febbraio 2020 al 30 giugno 2021.
2.18. Per quanto concerne questo periodo, il TCA rileva inoltre che l'assenza della rendita di vedovanza italiana fra i redditi nei fogli di calcolo PC, riconoscibile anche da una persona senza conoscenze specifiche nella materia, spicca ancora di più se si considera che, come ha osservato la stessa ricorrente, ella avrebbe dichiarato all'autorità fiscale questa rendita. Questa circostanza avrebbe dovuto indurre l'insorgente a rivolgersi alla Cassa cantonale di compensazione per chiedere dei chiarimenti (STF 9C_318/2021 del 21 settembre 2021, consid. 3.1; STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.2; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12) in merito al (non) computo di questa seconda rendita estera.
Un esame del foglio di calcolo PC allegato alle decisioni della Cassa, effettuato con l'attenzione e alla pari di ciò che può essere ragionevolmente richiesto a una persona capace di discernimento in una situazione identica e nelle medesime circostanze (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2), avrebbe rilevato un'incongruenza significativa con la realtà dei fatti, visto che nessuna rendita di vedovanza di quasi Fr. 10'000.- annui è stata ritenuta dall'amministrazione.
Ciò non poteva passare inosservato all'assicurata. Anche senza una particolare conoscenza dei calcoli delle PC, la ricorrente avrebbe dovuto notare che la cifra riportata nelle sue entrate non corrispondeva affatto a quanto effettivamente percepito, perché oltre alla rendita di vecchiaia dell'assicurazione svizzera e italiana essa incassava la rendita di vedovanza dall'__________ e perciò avrebbe dovuto segnalarlo alla Cassa (STF 9C_453/2011 del 15 settembre 2011, consid. 4.1).
Di per sé, quindi, l'omissione della Cassa cantonale di compensazione era facilmente riconoscibile per l'assicurata (STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
Per di più, l'insorgente non ha neppure reagito a seguito della notifica dei fogli di calcolo allegati alla comunicazione del 18 dicembre 2020 (doc. 70) con cui le è stato riconosciuto il diritto alle PC dal 1° gennaio 2021. Questi calcoli si fondavano, manifestamente e in maniera riconoscibile, su uno stato di fatto che, dal profilo economico della ricorrente, non corrispondeva alla realtà.
In particolare, la beneficiaria di PC avrebbe dovuto accorgersi a fine gennaio 2020/inizio febbraio 2020, quando ha ricevuto l'accredito degli arretrati e della mensilità di febbraio 2020 della rendita di vedovanza, del fatto che l'importo di questa nuova rendita proprio non figurava nel calcolo per determinare il suo diritto alle prestazioni complementari. In quel periodo, le sue condizioni di salute e mentali non dovevano essere tali, in assenza di un certificato medico in senso contrario, dal non permetterle di accorgersi del mancato computo di questa seconda rendita italiana. La negligenza di cui ha fatto prova nel controllo dei fogli di calcolo, peraltro appena ricevuti, non può essere perciò qualificata come lieve (STF 9C_455/2021 del 1° dicembre 2021, consid. 4.2.2; STCA 33.2022.22 del 14 novembre 2022, consid. 2.14; STCA 33.2022.20 del 17 ottobre 2022, consid. 2.12).
2.19. Sulla scorta delle considerazioni esposte, si deve ritenere che l'omissione qui imputata all'insorgente di informare la Cassa di compensazione della rendita di reversibilità italiana costituisce dunque una palese e grave violazione dei suoi obblighi previsti dall'art. 24 OPC-AVS/AI e dall'art. 31 LPGA.
Giova infine segnalare che per negare la buona fede non è necessario un comportamento doloso, né fraudolento (STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009, consid. 6.1; STFA C 103/06 del 2 ottobre 2006; STCA 39.2019.3 del 17 ottobre 2019, consid. 2.9; STCA 38.2016.40 del 7 novembre 2016, il cui ricorso al Tribunale federale è stato ritenuto inammissibile con STF 8C_824/2016 del 29 dicembre 2016, consid. 2.5; STCA 39.2014.11 del 28 gennaio 2015, consid. 2.13; STCA 39.2012.10 del 15 aprile 2013, consid. 2.15; STCA 39.2012.13 del 13 marzo 2013, consid. 2.14).
Il comportamento adottato dalla ricorrente costituisce dunque una grave negligenza, che esclude la sua buona fede e, di conseguenza, anche il condono dell'obbligo di restituire l'importo in questione, dato il carattere cumulativo delle due condizioni di cui all'art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA. Non avendo dunque la Cassa cantonale di compensazione violato l'art. 25 LPGA concludendo che le condizioni per riconoscere un condono non erano realizzate dal 1° febbraio 2020 al 30 giugno 2021, la decisione impugnata può essere confermata sotto questo aspetto (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.2).
2.20. Per i due periodi durante i quali si è detto essere data la buona fede della ricorrente, decorrenti dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, occorre dunque ancora esaminare se è adempiuta la seconda condizione cumulativa delle gravi difficoltà in cui verrebbe a trovarsi la beneficiaria di prestazioni complementari se dovesse restituire l'importo delle prestazioni indebitamente ricevute in quel lasso di tempo.
Poiché la Cassa di compensazione non si è pronunciata al riguardo non analizzando anche la seconda condizione cumulativa, e quindi non si è compiutamente pronunciata sull'istanza di condono, non essendo in presenza di una decisione formale giusta l'art. 49 LPGA né di una decisione su opposizione, la sola impugnabile davanti al TCA secondo l'art. 56 LPGA, non è ora possibile pronunciarsi in questa sede.
Gli atti vanno perciò rinviati alla Cassa affinché essa proceda ai necessari accertamenti per chiarire la condizione dell'onere troppo grave ed emettere una nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituzione dell'importo delle prestazioni complementari attribuite a torto all'assicurata dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Su questo punto, pertanto, il ricorso è accolto (STFA P 64/06 del 30 ottobre 2007, consid. 7.4).
2.21. Stante quanto esposto, il ricorso va accolto nel senso che la decisione su opposizione del 6 giugno 2023 della Cassa di compensazione è annullata per quanto attiene al rifiuto del condono riferito al periodo dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione per ulteriori accertamenti (onere troppo grave) e nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituire l'importo delle prestazioni complementari attribuite a torto all'insorgente dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Per il periodo restante, ossia per le prestazioni complementari versate alla ricorrente dal 1° febbraio 2020 sino al 30 giugno 2021, mancando la condizione della buona fede il condono dell'obbligo di restituire è invece negato.
Benché vincente in causa, non essendo patrocinata da un legale alla ricorrente non vanno riconosciute delle ripetibili. Inoltre, portando il ricorso sulla richiesta di prestazioni complementari e non avendo il legislatore previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA), non vanno addebitate spese.
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.1. La decisione su opposizione è annullata nella misura in cui il condono è negato per il periodo decorrente dal 1° agosto 2019 al 31 gennaio 2020 e dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021.
Di conseguenza, gli atti sono rinviati alla Cassa cantonale di compensazione affinché, dopo avere effettuato ulteriori accertamenti a sapere se la ricorrente verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà in caso di restituzione, emani una nuova decisione sul condono dell'obbligo di restituire l'importo delle prestazioni complementari versatele a torto durante il predetto periodo.
1.2. Il condono dell'obbligo di restituire è negato per le prestazioni complementari versate a torto alla ricorrente dal 1° febbraio 2020 al 30 giugno 2021.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti