Raccomandata
Incarto n. 33.2023.11
TB
Lugano 14 agosto 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 15 marzo 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Beneficiario di prestazioni complementari all'AVS dal 1° agosto 2009 (doc. 8) al 31 ottobre 2015 (doc. 29) con il riconoscimento di una pigione massima di CHF 13'200.- su un totale di CHF 18'000.- (CHF 1'500 x 12) pagati, con l'inoltro di una nuova domanda di PC (doc. 30) RI 1, 1946, ne ha ulteriormente beneficiato dal 1° settembre 2019, ma in misura inferiore stante il computo da parte della Cassa cantonale di compensazione di una pigione di CHF 3'000.- annui (CHF 250 x 12) (doc. 38).
1.2. La decisione su opposizione del 18 febbraio 2020 (doc. 42) con cui la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 21 gennaio 2020 (doc. 41) dell'assicurato, il quale ha contestato il mancato riconoscimento, come in precedenza, anche dell'affitto dello spazio espositivo in cui egli vi trascorre le giornate a lavorare, mentre altrove dispone soltanto di una camera da letto con gabinetto in comune, è stata impugnata davanti a questo Tribunale il 18 marzo 2020 (inc. n. 33.2020.9).
Con sentenza del 3 agosto 2020 (doc. 53) il TCA ha respinto il ricorso, ritenendo che sia nel 2009 (CHF 200 x 12 mesi) sia nel 2019 (CHF 250 x 12 mesi) all'assicurato andava computata unicamente la pigione pagata per la locazione della camera da letto in Via __________ a __________, luogo in cui egli pernottava e aveva costituito il suo domicilio. Per contro, l'ente locato di 5 vani sito in Piazza __________ a __________ non poteva fungere da abitazione, stante l'espressa esclusione prevista dallo stesso contratto di locazione (cfr. consid. 2.5).
Il TCA aveva inoltre ritenuto che la locazione di questi locali commerciali, dove il ricorrente sostiene di trascorrere le giornate lavorando come gallerista, non poteva essere riconosciuta nelle sue spese poiché la distanza degli spazi espositivi dal suo domicilio non giustificava la necessità di dovere avere a disposizione una seconda dimora nei pressi del luogo di lavoro (cfr. consid. 2.6).
L’assicurato aveva sostenuto ancora che i locali di Piazza __________ non costituivano la sua seconda dimora ma un complemento alla sua camera da letto di 12 mq non avendo, in Via __________, sufficiente spazio per vivere. Egli avrebbe così reperito una soluzione pragmatica: vivere di giorno nei locali commerciali, per potere mantenere rapporti sociali e culturali, e dormire nella camera di Via __________. Questa soluzione non è stata ritenuta conciliante con il senso dell'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, spiegato nella DTF 100 V 52 e al N. 3231.02 DPC e questa Corte ha ritenuto la soluzione di una camera di soli 12 mq con servizi in comune, inizialmente provvisoria, non irrevocabile, perciò l’assicurato avrebbe potuto trovare altra soluzione abitativa più consona alle sue esigenze (cfr. consid. 2.7).
1.3. Il 18 dicembre 2020 (doc. 54) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurato il suo diritto a PC per CHF 852 con riferimento all'anno 2021 e il 3 gennaio 2022 (doc. 59), per il 2022, ha confermato l’importo. In entrambi i casi la Cassa ha computato una pigione di CHF 3'000, riferita al costo della camera in Via __________. Il 2 febbraio 2022 (doc. 61) l'assicurato, patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto alla Cassa di "rivedere la … precedente decisione negativa del 18 febbraio 2020 (anche se confermata dal TCA con sentenza del 3 agosto 2020), partendo dal presupposto che il signor RI 1, ha sempre segnalato in modo trasparente ed in perfetta buona fede, che i locali diurni sono attigui allo spazio espositivo". L'11 aprile 2022 (doc. 62) l'amministrazione non è entrata nel merito della domanda di riconsiderazione dell'assicurato, dato che tale rimedio non era ammissibile visto che la decisione era già stata oggetto di controllo giudiziale nel merito.
1.4. Nel maggio 2022 (doc. 63) l'interessato ha presentato una nuova domanda di prestazioni complementari e, dopo avere aggiornato i dati relativi alla sostanza e richiesto una dichiarazione da parte del locatore sulla pigione attualmente versata (doc. 66-69), con decisione del 18 agosto 2022 (doc. 70 e 71) la Cassa cantonale di compensazione ha nuovamente stabilito in CHF 852 al mese la prestazione complementare di diritto, oltre al pagamento del premio di assicurazione malattia, continuando a computare, in particolare, una pigione di CHF 3'000 quale spesa riconosciuta.
1.5. Con decisione su opposizione del 14 febbraio 2023 (doc. A) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione formulata il 3 gennaio 2023 (doc. 76) dall'assicurato contro questa decisione, che gli è pervenuta il 1° dicembre 2022 (doc. 72 e 73).
Ricordata la STCA 33.2020.9 del 3 agosto 2020, riportandone degli estratti, l'amministrazione ha rilevato che l'opponente si è limitato a riprendere le contestazioni già mosse davanti al TCA che sono state a suo tempo evase, perciò già solo per questo motivo ha ritenuto che la sua lamentela era priva di fondamento.
1.6. Il 15 marzo 2023 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha impugnato il provvedimento dinanzi a questa Corte osservando, anzitutto, che, anche se apparentemente simili, le attuali argomentazioni non collimerebbero con gli accertamenti e le valutazioni giuridiche di cui alla STCA 33.2020.9. Egli ha precisato che il contratto di locazione del 30 novembre 2009 è stato da lui sottoscritto personalmente. L’oggetto locato sono spazi "per ufficio e spazi espositivi". Egli rileva comunque come, originariamente, questo appartamento era suddiviso in un soggiorno, una sala da pranzo, una cucina e due camere (doc. B), locali che non costituiscono una "seconda dimora" ma gli permettono di trascorrere la giornata, anche se non è autorizzato a dormire nelle camere. L'insorgente ha sostenuto la legalità della sua scelta di suddividere il suo luogo di dimora in due luoghi diversi, ossia in uno spazio per la notte (camera da letto con servizi in comune) e in uno spazio per il giorno (locali espositivi). Egli ribadisce nuovamente di non condividere la decisione della Cassa di computargli soltanto il canone di locazione relativo alla camera in cui trascorre la notte e di escludere il canone di locazione dei locali commerciali non destinati ad abitazione (come prevede esplicitamente il contratto). Riprendendo integralmente gli argomenti della sua opposizione, il ricorrente evidenzia che la nozione di "una sola abitazione" che può essere considerata per la pigione (N. 3231.02 DPC), non significa che un assicurato debba trascorrere tutta la sua giornata (giorno e notte) nello stesso luogo, ma va intesa nel senso che non può essere riconosciuta la pigione di una "seconda" abitazione. Pertanto, seppure inconsueta, va ammessa la possibilità di "scindere" in due luoghi diversi la "sola abitazione", suddividendola in reparto giorno e in reparto notte; nessuna norma legale vieterebbe, infatti, di trascorrere la notte in un luogo e il giorno in un altro. La circostanza che la camera da letto si trovi in un luogo diverso dal soggiorno e dalla cucina non va dunque interpretata come se egli disponesse di due abitazioni. La somma di queste due pigioni non deve poi per certo superare la pigione massima riconosciuta dalla LPC. Secondo il ricorrente, ritenere che per "una sola abitazione" si debba intendere un appartamento che dispone sia di una zona giorno sia di una zona notte costituisce un formalismo eccessivo, un'interpretazione arbitraria del N. 3231.02 DPC e riduttiva della LPC, che si scontra con lo spirito dell'art. 12 Cost. fed., che prevede non solo di essere "aiutato", ma anche "assistito" e di "ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa". Nel computo della pigione occorre dunque tenere conto in che misura l'attribuzione di PC serva anche ad "aiutare e assistere", non solo materialmente ed economicamente, ma anche dal profilo sociale e psicologico. A suo dire, permettergli di continuare a mantenere vive le relazioni personali, sociali, culturali e professionali rappresenta uno degli obiettivi delle assicurazioni sociali e in particolare delle PC. Costringerlo a rinchiudersi in un appartamento, dove possa usufruire di una zona giorno e di una zona notte solo per potere beneficiare di una prestazione complementare più consistente, significherebbe privarlo di questi suoi contatti. Avendo quindi egli sempre segnalato in modo trasparente e in perfetta buona fede che i locali diurni sono attigui allo spazio espositivo, che non ha mai chiesto che nel computo della pigione sia inglobata la quota parte della pigione dello spazio espositivo rispettivamente la pigione di una seconda abitazione dovuta a motivi professionali, il ricorrente ha chiesto di annullare la decisione impugnata.
1.7. Nella risposta del 14 aprile 2023 (doc. III) la Cassa chiede la reiezione del gravame siccome il ricorrente ripropone le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione l’amministrazione ha rinviato alla decisione impugnata. La Cassa evidenzia poi che gli argomenti sollevati con il ricorso sono già stati analizzati dal TCA nel precedente giudizio (3 agosto 2020), rinviando in particolare al considerando 2.7 della decisione 33.2020.9.
1.8. Con osservazioni 27 aprile 2023 (doc. V) l'insorgente rimprovera alla Cassa di non essersi chinata sulle nuove argomentazioni di fatto e di diritto ora esposte, ma di insistere nel richiamare la precedente sentenza del TCA che lo concerne. Egli ribadisce che, nel 2020 si era partiti dall'assunto che ci si trovasse in presenza di una "seconda dimora a fini professionali", mentre l'appartamento che utilizza, originariamente suddiviso in un soggiorno, in una sala da pranzo con cucina e in due camere, non è stato locato quale seconda dimora ai fini professionali, ma quale sua "dimora diurna". Non essendo autorizzato a trascorrervi anche la notte, ha infatti dovuto trovare una soluzione di ripiego mantenendo la locazione della camera in Via __________. Così, il ricorrente ha trovato una soluzione abitativa rispondente anche al suo desiderio di continuare a mantenere vive le sue relazioni personali, sociali, culturali e professionali, visto che a tal scopo utilizza una parte dei locali a sua disposizione in Piazza __________, dove vi svolge anche l'attività accessoria di "gallerista". Nell'eventualità in cui non gli sia riconosciuto il diritto di suddividere i suoi spazi abitativi in due luoghi diversi, l'assicurato chiede che quale dimora principale sia considerata quella in cui trascorre l'attività diurna con conseguente riconoscimento dell'importo massimo di CHF 13'200.
1.9. La Cassa ha comunicato al TCA, l'8 maggio 2023 (doc. VII), di non avere ulteriori considerazioni da formulare.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la questione di sapere se dal 1° agosto 2022 la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente computato al ricorrente quale pigione l'importo di Fr. 3'000 per la locazione della camera in Via __________ a __________.
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Per l'art. 2 cpv. 1 LPC, la Confederazione e i Cantoni accordano alle persone che adempiono le condizioni di cui agli articoli 4-6 prestazioni complementari per coprire il fabbisogno esistenziale.
In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti.
A norma dell'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:
(…)".
2.4. Per la pigione la Cassa di compensazione ha considerato che l'assicurato loca una camera da letto con servizi in comune in un appartamento in Via __________ a __________ e ha perciò computato nelle spese riconosciute l'importo di CHF 3'000.- (Fr. 250.- x 12 come da contratto del 28 febbraio 2019, doc. 63-48/57). L'amministrazione, rifacendosi al giudizio reso da questa Corte il 3 agosto 2020 (33.2020.9) sulla medesima fattispecie, ha ritenuto che gli spazi commerciali che l'assicurato affitta dal 1° dicembre 2009 (doc. 63-48/57) in Piazza __________ a __________ per CHF 1'396.- (doc. 69-2/2) non potevano essere considerati come una seconda abitazione necessaria per motivi professionali o di salute.
Il ricorrente ha precisato di non locare l'appartamento in Piazza __________ quale seconda dimora a fini professionali, ma quale sua dimora diurna, non potendo trascorrere l'intera giornata nella camera di 12 mq che loca in Via __________. Questa soluzione abitativa, suddivisa in due luoghi diversi tra il giorno e la notte, gli permette di continuare a mantenere vive le sue relazioni personali, sociali e culturali utilizzando una parte dei locali commerciali, che sono attigui allo spazio espositivo dove vi svolge anche l'attività accessoria di gallerista.
2.5. Il ricorrente ha affermato che "anche se apparentemente simili, le argomentazioni proposte nell'ambito di questo procedimento non collimano con gli accertamenti e le valutazioni giuridiche espresse nella citata sentenza del TCA" (doc. I punto 1 pag. 2).
In effetti, il ricorrente, ora patrocinato, ha un poco modificato le proprie allegazioni rispetto al ricorso presentato personalmente nel 2020. In quell'occasione, l'assicurato ha affermato che grazie alla soluzione adottata dalla Cassa di compensazione di riconoscergli una parte della pigione per i locali occupati durante il giorno, ha potuto continuare a gestire lo spazio espositivo della galleria ubicata in Piazza __________ a __________, rinunciando a locare un appartamento più ampio e accontentandosi di dormire in una camera priva di servizi (senza cucina e gabinetto) all'interno di un appartamento condiviso con altri inquilini. Nel ricorso, invece, l'assicurato ha affermato che i locali in cui trascorre le sue giornate sono attigui allo spazio espositivo e non ha chiesto che nel computo della pigione venga inglobata la quota parte della pigione dello spazio espositivo rispettivamente la pigione di una "seconda" abitazione dovuta a motivi professionali, visto che "ha invece sempre indicato in modo trasparente che, egli utilizzava ed utilizza parzialmente i locali dove trascorre la giornata anche quale spazio espositivo, confermando così la "scissione" della sua "sola abitazione" in uno spazio diurno e in uno spazio notturno (camera senza servizi)" (doc. I punto 6 pag. 6).
2.6. Nonostante l’ampliamento della motivazione del ricorso la fattispecie è del tutto uguale a quella già giudicata (33.2020.9) da questa Corte, la situazione di fatto non si è modificata su questi aspetti con la nuova procedura. Si può quindi fare riferimento al giudizio precedente e ricordare come dal 1° maggio 2009 (doc. 22-6/17) il ricorrente ha l'uso esclusivo della camera da letto n. 18 ubicata "nel locale commerciale di mq 94 al 4. Piano in Via __________ a __________", mentre in comunione con altri inquilini ha l'utilizzo della toilette n. 13 e del locale doccia n. 11; non è quindi corretto affermare che l'interessato non dispone di un gabinetto. Dal 1° marzo 2019 (doc. 63-48/57) la pigione è aumentata a CHF 250 al mese.
Inoltre, dal 1° dicembre 2009 (doc. B) l'assicurato ha locato in Piazza __________ a __________ un appartamento "composto di 5 vani (compreso il vano cucina non arredato)" e servizio. L'ente locato è adibito ad uso commerciale per uffici e spazi espositivi (show room). È esclusa qualsiasi altra utilizzazione". L'affitto concordato era di CHF 1'250 più CHF 250 di acconto spese. L'amministrazione ha accertato, l'8 agosto 2022 (doc. 69-2/2), che il canone era pari a CHF 1'246, a cui andavano aggiunti CHF 150 di acconto spese.
· 2.7. In merito a quest'ultima locazione, che ora l'insorgente non chiede di considerare come una seconda abitazione, ma come una parte a complemento della prima - ovvero come il luogo in cui egli vi trascorre le sue giornate, mentre le notti la passa nella sua camera in Via __________ -, nel precedente giudizio il TCA ha stabilito che "L'ente locato di 5 vani in Piazza __________ a __________ non poteva e non può, … , per contratto, fungere da abitazione. Nel 2009 la Cassa si è erroneamente basata sulle informazioni fornite dall'assicurato, quando ad inizio dicembre le ha inviato detto contratto di locazione allegando uno scritto in cui ha affermato che nell'appartamento che era stato utilizzato quale ufficio egli avrebbe installato una cucina per trasformarlo in uno spazio abitabile, così da potervisi sistemare definitivamente" (cfr. consid. 2.5 pag. 9 della citata STCA 33.2020.9). È innegabile, e l'interessato stesso l'ha ammesso, che quell'appartamento, inizialmente costruito e destinato ad abitazione (doc. B), è stato trasformato in un locale commerciale per uffici e spazi espositivi, tanto che, nell'esercizio della sua attività di gallerista, lo utilizza come show room. Prova ne è la mostra attualmente visitabile da lui curata (https://www.). Ciò significa che indipendentemente dal fatto, come sostenuto per la prima volta con il ricorso in esame, che l'assicurato trascorra le sue giornate nei locali dello spazio espositivo, non è possibile considerare questi locali come parte della sua abitazione. Non v'è chi non veda come l'avere la camera da letto e il bagno in un luogo ed altri locali abitabili in un altro luogo, in casu a 850 metri di distanza, non possa configurare, secondo la consuetudine e la praticità, un'abitazione consona e, soprattutto, definibile come una sola ai sensi della giurisprudenza (DTF 100 V 52 esposta nella STCA 33.2020.9 e N. 3132.02 DPC) e questo anche se, come rileva il patrocinatore del ricorrente, in se nulla vieta a una persona di trascorrere la notte da una parte e il giorno da un'altra e di vivere come meglio essa crede, questo non comporta però un obbligo prestativo della Cassa, come anche il rappresentante del ricorrente sa. Dal profilo delle prestazioni complementari, il ricorrente non può pretendere che una simile situazione costituisca "una sola abitazione" (N. 3231.02 DPC) la cui pigione viene computata nelle spese riconosciute del richiedente giusta l'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC. Le uniche eccezioni possibili all’abitazione unica di un assicurato sono date dalle esigenze mediche o professionali, deve cioè sussistere la necessità di disporre di una seconda abitazione per ragioni di lavoro o cura e nei limiti imposti dalla giurisprudenza (DTF 100 V 52; STCA 33.2020.9 del 3 agosto 2020, consid. 2.4). Ogni persona richiedente le prestazioni complementari può scegliersi l'abitazione e la soluzione abitativa che reputa maggiormente adeguata, ma non le spese che ne derivano possono essere riconosciute quali spese nel calcolo delle prestazioni complementari, essendoci sia una limitazione nell'importo massimo computabile sia anche nella conformazione e nella destinazione stessa dell'immobile scelto. Nel caso di specie, la limitazione al riconoscimento dell'utilizzo dell'appartamento di Piazza __________ come abitazione in cui l'assicurato trascorre le sue giornate non solo è data dalla distanza fra i locali utilizzati che, manifestamente, non formano un'unità abitativa in senso stretto, ma anche proprio dalla destinazione che vi ha dato il proprietario rispettivamente il piano regolatore del comune, adibendolo "ad uso commerciale per uffici e spazi espositivi (show room). È esclusa qualsiasi altra utilizzazione". È infatti l'immobile stesso a non potere essere utilizzato come luogo in cui dimorare a titolo abitativo, perciò il TCA non può, come già rilevato nella STCA 33.2020.9 del 3 agosto 2020 al considerando 2.5, avallare una situazione difforme dalle norme del piano regolatore e dal contratto sottoscritto tra le parti.
2.8. In tali circostanze, è mal venuto il ricorrente ad invocare la violazione dell'art. 12 Cost. fed. sostenendo che, non approvando la sua particolare situazione logistica in essere dal 2009, lo si priverebbe dei mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa, visto che l'aiuto e l'assistenza previsti dall'art. 12 Cost. fed. non sono limitati alle prestazioni materiali e finanziarie, ma implicano anche un aspetto sociale e psicologico. A norma dell'art. 12 Cost. fed., chi è nel bisogno e non è in grado di provvedere a sé stesso ha diritto d'essere aiutato e assistito e di ricevere i mezzi indispensabili per un'esistenza dignitosa.
Per giurisprudenza, ricordata nella recente STF 8C_717/2022 del 7 giugno 2023 al considerando 5.1., la concretizzazione dell'art. 12 Cost. fed. compete ai Cantoni, i quali sono liberi di fissare la natura e le modalità delle prestazioni da fornire a titolo di aiuto d'urgenza (DTF 146 I 1 consid. 5.1). Il diritto fondamentale a condizioni minime d'esistenza garantito dall'art. 12 Cost. fed. non include tuttavia un reddito minimo, ma solo la copertura dei bisogni elementari, strettamente necessari a sopravvivere in maniera rispettosa della dignità umana (quali cibo, alloggio, vestiti e cure mediche) e si limita quindi a garantire l'indispensabile, sì da scongiurare la mendicità e la vita sulla pubblica via (DTF 146 I 1 consid. 5.1). In parallelo, questo sostegno ha per definizione unicamente un carattere transitorio. Pertanto, va inteso solo come una rete di protezione temporanea per le persone che non trovano sufficiente tutela nel quadro delle istituzioni sociali esistenti, al fine di condurre un'esistenza conforme alla dignità umana; infatti, il diritto di ottenere aiuto in situazioni di bisogno è strettamente legato al rispetto della dignità umana garantito dall'art. 7 Cost. fed., il quale fonda l'art. 12 Cost. fed. (DTF 146 I 1 consid. 5.1).
L’Alta Corte, nella DTF 146 I 1 consid. 5.1. rammenta come:
" L'art. 12 Cst. ne vise qu'une aide minimale - à savoir un filet de protection temporaire pour les personnes qui ne trouvent aucune protection dans le cadre des institutions sociales existantes - pour mener une existence conforme à la dignité humaine; en effet, le droit constitutionnel d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse est étroitement lié au respect de la dignité humaine garanti par l'art. 7 Cst., lequel sous-tend l'art. 12 Cst. (ATF 142 I 1 consid. 7.2 p. 5; ATF 139 I 272 consid. 3.2 précité et les références de jurisprudence et de doctrine). Dans cette mesure, le droit constitutionnel à l'aide d'urgence diffère du droit cantonal à l'aide sociale, qui est plus complet (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 p. 6; ATF 138 V 310 consid. 2.1 p. 313 et la référence).”
In concreto il ricorrente è al beneficio di prestazioni complementari all’assicurazione vecchiaia e superstiti, già solo per questa ragione il ragionamento fondato sui diritti garantiti dall’art. 12 Cost. fed. non merita di essere seguito. Le PC che sono state riconosciute al signor RI 1 gli permettono di condurre un'esistenza dignitosa, certamente in misura superiore al minimo garantito dall'art. 12 Cost. fed., pur non permettendogli di porre a carico dell’aiuto sociale due soluzioni logistiche, di cui una commerciale con locali non abitabili in base al contratto sottoscritto. L'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC riconosce il costo di una pigione annua fino a CHF 15'900 nel 2022 e a CHF 17'040 nel 2023 (in virtù dell'Ordinanza del DFI sulla ripartizione dei Comuni nelle tre regioni di pigione secondo la legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 12 marzo 2020 [RS 831.301.114], i Comuni del Cantone Ticino sono inseriti nella Regione 2 o Regione 3). Il ricorrente gode di ampia libertà di scelta della sua abitazione, con le limitazioni esposte in precedenza ossia che l’abitazione (fatte salve le eccezioni evocate, si vedano DTF 100 V 52; N. 3231.02 DPC) sia una ed unica, e non diffusa come egli desidera, si deve trattare di un’abitazione che sia destinata a tale uso in base alle norme sanitarie, alle norme locali vigenti, specie i limiti del piano regolatore locale. Tenuto conto di tutto ciò, al postulante le PC è riconosciuta soltanto la pigione effettivamente pagata o, se superiore a quella massima prevista dall'art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, quest'ultimo importo.
Come indicato al considerando 2.7 della STCA 33.2020.9, la scelta dell'insorgente di vivere in una camera di 12 mq con servizi in comune non è irrevocabile. Se egli ha optato per una tale soluzione, al fine di concentrarsi maggiormente sugli spazi commerciali espositivi, ciò non può manifestamente costituire una violazione dell’art. 12 Cost. fed. rispettivamente una limitazione della dignità umana salvaguardata dall’art. 7 Cost. fed. Il ruolo delle prestazioni complementari non è quello di compiacere scelte logistiche individuali e financo anomale, in casu finalizzate a permettere all'assicurato di "mantenere vive le sue relazioni culturali, sociali e professionali" (doc. V punto 2). Tali relazioni sociali e culturali possono senz’altro essere mantenute vive anche mediante altre scelte di vita o logistiche, senza porre a carico della PC la pigione di locali commerciali espositivi, ciò che non è il ruolo dell’aiuto sociale.
2.9. Non va dimenticato che riconoscendo al ricorrente, com’egli pretende, il costo degli spazi espositivi di Piazza __________ a __________, si verrebbe a sostenere, tramite le prestazioni complementari, un costo commerciale (il ricorrente svolge "anche un'attività accessoria quale "gallerista"" doc. V punto 2 pag. 2) e si sosterrebbe un’attività economica (ciò che, come detto, non è il compito delle PC). La LPC riconosce solo le spese per la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (art. 10 cpv. 1 lett. b LPC) oppure il valore locativo dell'immobile in cui il richiedente abita (art. 10 cpv. 1 lett. c LPC), ma non i costi del luogo in cui egli lavora. Le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi. Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute nel fabbisogno degli assicurati. Gli spazi espositivi che il ricorrente utilizza per motivi professionali non possono pertanto essere considerati quale spesa riconosciuta.
2.10. Da quanto precede discende che la decisione impugnata deve essere confermata e il ricorso respinto, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti, segnatamente l'audizione del ricorrente e il sopralluogo dei locali in Via __________ e in Piazza __________.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
Portando il ricorso sul diritto alle prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA). Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti