Raccomandata
Incarto n. 33.2022.26
TB
Lugano 24 gennaio 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 novembre 2022 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 18 ottobre 2022 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Nel giugno 2022 (doc. 3) RI 1, 1963, ha richiesto le prestazioni complementari all'AI retroattivamente al 1° agosto 2021 (doc. 3), ovvero a quando gli sono state soppresse.
1.2. Con decisione del 14 luglio 2022 (doc. 6) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda dell'assicurato stante un'eccedenza di entrate di Fr. 3'318.-. Fra le spese, essa ha in particolare riconosciuto per la locazione Fr. 4'786.- e per la manutenzione dell'immobile Fr. 2'367.- (doc. B).
1.3. Nell'opposizione del 27 agosto 2022 (doc. 11) l'assicurato ha rilevato che nell'agosto 2021 è stato soppresso il diritto alle PC e ciò ha comportato degli arretrati di circa Fr. 6'600.- per i premi di cassa malati. Inoltre, perdendo questo diritto è decaduto pure il diritto di Fr. 2'000.- di aiuto comunale, il diritto al rimborso delle spese di malattia di Fr. 1'000.-, il diritto al rimborso delle spese di viaggio per Fr. 800.- e il diritto al pagamento delle spese dentarie di circa Fr. 1'000.-, per un totale di Fr. 11'400.- annui che ora egli dovrebbe assumersi.
L'opponente ha ricordato di avere ricevuto nel 2004 l'immobile in donazione dai genitori con costituzione di un diritto di abitazione vita natural durante in loro favore, che nel 2007 ha ripreso l'intero debito ipotecario venendo così meno quanto indicato nel rogito e che la pigione mensile di Fr. 1'200.- pagata quale nudo proprietario consiste nei costi di cui si fa carico annualmente: Fr. 11'600.- di interessi ipotecari, Fr. 3'000.- di ammortamento, Fr. 1'800.- per l'assicurazione sullo stabile, Fr. 5'200.- per riscaldamento/acqua/ elettricità, Fr. 2'800.- di manutenzione dell'immobile e Fr. 1'800.- di manutenzione del giardino, per un totale di circa Fr. 26'300.- annui da dividere tra il suo nucleo familiare e quello dei genitori. La casa d'abitazione è stata fiscalmente attribuita a questi ultimi (cfr. IC/IFD 2020, doc. 1), mentre l'ipoteca è rimasta a suo nome e, a suo dire, giustifica quindi la concessione delle prestazioni complementari con effetto retroattivo al 2021.
Quanto al pagamento della pigione, "d'accordo con i genitori, per semplicità, il sottoscritto compensa da anni il dovuto, pagando div. Spese, per es. la spesa alimentare, benzina, assicurazione, ecc., fino al raggiungimento dell'importo dichiarato.".
Infine, l'assicurato ha precisato che qualora lasciasse questa abitazione, dovrà essergli riconosciuto il pagamento di una pigione per un altro appartamento e di conseguenza le PC gli sarebbero riconosciute.
1.4. Chiesta (doc. 12) e ottenuta la planimetria dell'immobile (doc. 13), con decisione su opposizione del 18 ottobre 2022 (doc. A) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione.
L'amministrazione ha spiegato che a titolo di pigione ha ritenuto, secondo l'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC, il valore locativo stabilito fiscalmente (Fr. 11'837.-) e vi ha aggiunto il forfait per le spese accessorie giusta l'art. 16a OPC-AVS/AI (Fr. 2'500.-), dividendo poi la somma per tre, essendo i genitori esclusi dal calcolo PC (art. 16c OPC-AVS/AI). Non è invece possibile riconoscere una pigione fittizia dato che, per ammissione dell'interessato, non v'è un reale pagamento, ma una compensazione con altre spese.
La Cassa ha poi vagliato le singole spese fatte valere dall'opponente.
Essa ha evidenziato che l'immobile è stato donato all'assicurato con costituzione di un diritto di abitazione a favore dei genitori con la clausola che "il donante continuerà (…) a pagare gli interessi e l'ammortamento (…) limitatamente alla quota debitoria di CHF 370'000.00", mentre "il debito personale di CHF 130'000.00 (…) del signor RI 1 (…) rimane a suo carico". La Cassa ha così ritenuto che l'assunzione della quota debitoria del donante poteva essere considerata alla stregua di una rinuncia ai sensi dell'art. 11a cpv. 2 LPC, poiché è andata a diminuire i diritti contrattuali stabiliti con la donazione e quindi anche la propria sostanza. Pertanto, il diritto alle PC del richiedente va calcolato come se questa assunzione non fosse avvenuta. Ne discende che gli interessi e l'ammortamento relativi alla quota debitoria di Fr. 370'000.- (nel 2014, valore che oggi sarebbe di Fr. 424'080.-) non possono essere riconosciuti. Il diritto alle prestazioni andrà perciò ricalcolato considerando il debito personale dell'assicurato che nel 2014 era di Fr. 133'920.- (Fr. 558'000 - Fr. 424'080) e meglio Fr. 2'679.- quali interessi annui (2% di Fr. 133'920.-) e Fr. 720.- a titolo di ammortamento del debito (24% di Fr. 3'000.-). All'opponente la Cassa riconosce quindi una spesa per l'ipoteca di Fr. 2'679.- (doc. C), mentre l'ammortamento del debito ipotecario non va riconosciuto come spesa (N. 3260.03 DPC).
Quanto alle spese di manutenzione, spetterebbe all'usuario sopportarne gli oneri (art. 778 cpv. 1 CC) ma, eccezionalmente, giusta l'art. 778 cpv. 2 CC, la Cassa ha riconosciuto l'importo di Fr. 2'367.- considerando la particolarità del caso che vede l'assicurato, nudo proprietario, coabitare, a titolo gratuito, con i titolari del diritto di abitazione.
Riguardo alle altre spese fatte valere dall'assicurato, la Cassa ha rilevato che l'art. 10 LPC enumera in modo esaustivo le spese riconosciute perciò, oltre alle spese forfettarie e alle spese di manutenzione, non può riconoscere altre voci.
La richiesta di suddivisione delle spese della pigione tra due nuclei, anziché in parti uguali fra gli occupanti della casa, ha portato l'amministrazione a spiegare il principio di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI e ad esporre la relativa giurisprudenza, per concludere che in specie non erano date delle eccezioni al principio della ripartizione delle spese su tutti i coabitanti, vivendo egli in un'abitazione unifamiliare insieme ai genitori.
In conclusione, malgrado il ricalcolo del diritto secondo i fogli di calcolo allegati, permane un'eccedenza dei redditi (Fr. 639.-) che non permette di concedere le prestazioni complementari dal 1° giugno 2022. Non è invece possibile rivedere questo diritto retroattivamente dal 2021, siccome rifiutato mediante le decisioni precedenti, che sono cresciute in giudicato.
1.5. Con ricorso del 18 novembre 2022 (doc. I) RI 1 ha spiegato di avere avuto un ictus nel 2008 mentre era in disoccupazione e di avere ottenuto la rendita di invalidità soltanto 26 mesi dopo l'avviso tempestivo del medico curante.
A suo dire, la decisione della Cassa si basa su "calcoli manipolati", tanto che nell'ultimo calcolo è stata "creata" un'eccedenza di Fr. 639.- per potergli rifiutare le prestazioni, "senza riflettere sulle conseguenze per lo scrivente, violando il principio della dignità di vita.".
Il ricorrente dispone di una rendita di invalidità intera per un totale mensile di Fr. 3'398.- (AI + II pilastro) ma, non beneficiando più delle prestazioni complementari, deve ora pagare il premio di cassa malati, perciò dispone di Fr. 2'838.- per pagare il vitto, l'alloggio, il riscaldamento, le spese mediche e dentarie, le spese per il diabete, le spese per i viaggi per fare fisioterapia, gli imprevisti, i rincari, ecc. Dall'annullamento delle PC egli ha accumulato debiti per circa Fr. 10'000.- per la cassa malati a cui non sa come fare fronte e il danno finanziario ammonta a Fr. 14'219.- all'anno (Fr. 2'000.- di aiuto comunale, Fr. 6'718,80 di cassa malati, Fr. 1'000.- di spese di malattia, Fr. 1'000.- di spese di viaggi, Fr. 1'000.- di spese dentarie e Fr. 2'500.- di spese per il diabete), pari a Fr. 1'185.- al mese.
Deducendo dalla rendita di invalidità il premio di cassa malati e queste spese fisse mensili, gli rimangono Fr. 1'653.- per pagare l'affitto, i costi di riscaldamento, le tasse, il vitto, gli imprevisti.
Il ricorrente ha perciò chiesto al Tribunale di rivedere il calcolo e che gli sia concessa la PC con effetto retroattivo al 2021.
1.6. Sempre il 18 novembre 2022 (doc. II), l'assicurato ha informato il TCA del "modus operandi dubbio e lesivo" adottato nei suoi confronti dall'Ufficio assicurazione invalidità, producendo dei documenti (docc. D-F) facenti parte dell'incarto di questo Ufficio "onde fa cessare detto agire dubbio" che, "oltre che negarmi la dignità, di fatto, mi ha creato un danno finanziario che ammonta a fr 849.50 per 94 mesi (dal nov. 2013 all'agosto 2021), per un totale di fr 79'853.-, non avendo riconosciuto già nel 2013 il peggioramento dello stato di salute costringendomi all'indebitamento.". Il ricorrente ha così chiesto al TCA che gli sia risarcito questo danno, ossia il mancato riconoscimento del peggioramento di salute, segnalato nel 2013, per potere saldare i debiti che ha dovuto contrarre.
1.7. Nella risposta del 12 dicembre 2022 (doc. IV) la Cassa cantonale di compensazione, osservando come il ricorso abbia riproposto sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione, ha rinviato ai contenuti della decisione impugnata e ha quindi chiesto al TCA di respingere il ricorso.
1.8. Il 3 gennaio 2023 (doc. VI) il ricorrente ha ritrasmesso il ricorso e lo scritto di pari data del 18 novembre 2022 "che dimostrano il modus operandi dell'ufficio AI, teso a ledere i miei diritti" e ha ribadito che la decisione della Cassa di compensazione ha modificato, "in modo mirato", il calcolo per negargli nuovamente le prestazioni complementari. In tal modo, il danno finanziario ammonta a Fr. 14'219.- e la riduzione del premio LAMal ottenuta è una presa in giro (docc. VI/5 e VI/6), non coprendo interamente il premio; tutto ciò ha portato a un suo indebitamento e a non potere vivere dignitosamente. L'assicurato ha pertanto postulato la concessione delle PC retroattivamente per sanare i suoi debiti.
1.9. L'amministrazione non si è espressa ulteriormente (doc. VII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto della lite è la verifica della correttezza della decisione su opposizione del 18 ottobre 2022 con cui la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda di prestazioni complementari dell'assicurato a causa di un'eccedenza dei redditi di Fr. 639.-.
Le altre questioni e richieste evocate in particolare nel secondo scritto del 18 novembre 2022 (quali la richiesta di risarcimento) non vanno esaminate, siccome non sono oggetto della decisione impugnata, resa su opposizione, il cui contenuto è ora il solo ad essere sottoposto all'esame del TCA.
Per costante giurisprudenza federale, infatti, la decisione impugnata costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (SVR 2005 AHV Nr. 19; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Se non è stata emessa nessuna decisione, la contestazione non ha oggetto e non può dunque essere pronunciata una sentenza nel merito (cfr. STF C 22/06 del 5 gennaio 2007; DTF 131 V 164 consid. 2.1; DTF 125 V 414 consid. 1A; DTF 119 Ib 36 c. 1b).
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280; RCC 1991 pag. 143; RCC 1989 pag. 606; RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pag. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita dell'assicurazione invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Per quanto qui di rilevanza, va segnalato che per le spese riconosciute l'art. 10 LPC prevede in particolare che:
" 1 Per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
(…)
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente: (…)
c. in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia.
(…)
3 Per tutte le persone sono inoltre riconosciute le spese seguenti:
(…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile; (…)".
Quando un assicurato è proprietario di un bene immobile va quindi ritenuto il relativo valore locativo anziché la pigione.
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).
A norma degli artt. 20 cpv. 1 lett. b LT e 21 cpv. 1 lett. b LIFD, è imponibile quale reddito da sostanza immobiliare il valore locativo di immobili o di parti di essi che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito.
La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Nel caso di assicurati la cui sostanza e i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
2.4. Nell'evenienza concreta, ritenuto che l'assicurato è il nudo proprietario dell'immobile in cui coabita con i genitori, beneficiari del diritto di abitazione che egli ha concesso loro, la Cassa di compensazione si è fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. c LPC per determinare la spesa della locazione e ha ritenuto il valore locativo quale spesa per la pigione. A tal fine, si è basata sulla notifica di tassazione IC 2020 del 25 maggio 2022 (doc. 1-1/5), che ha stabilito detto importo in Fr. 11'837.-.
Questa soluzione va tutelata, non senza osservare che il ricorrente non è il proprietario strictu sensu della casa in cui vive, ma ne è il nudo proprietario e che, malgrado abbia concesso ai genitori un diritto di abitazione, egli continua a vivere in questo stesso immobile - una casa unifamiliare -, condividendo gli spazi con gli usuari. Per questo motivo, a titolo di pigione fa stato il valore locativo che viene ritenuto "nel caso di persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie" (art. 10 cpv. 1 lett. c LPC; N. 3236.01 DPC).
2.5. A ciò si aggiungono, conformemente al succitato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC, su rinvio della lettera c del medesimo disposto, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI accorda, nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà rispettivamente che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto d'abitazione sull'immobile che abitano (art. 16a cpv. 2 OPC-AVS/AI), un forfait annuo di Fr. 2'520.- per le spese accessorie (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI nel tenore in vigore nel 2022), che va ad aggiungersi all'importo della pigione netta (N. 3236.02 DPC).
La deduzione forfetaria delle spese accessorie ex art. 16a OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).
Nel caso in esame, dunque, al ricorrente va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 2'520.- per le spese accessorie, per ottenere una pigione lorda di Fr. 14'357.-.
Questo ammontare, poi, va suddiviso fra le persone che abitano nell'immobile. Infatti, la Cassa di compensazione ha accertato che l'assicurato condivide l'abitazione unifamiliare, di cui è nudo proprietario, con i propri genitori (docc. 12 e 13), beneficiari di un diritto di abitazione su questa casa, i quali non hanno però diritto alle prestazioni complementari. Essendo quindi questi conviventi esclusi dal calcolo delle PC, in virtù dell'art. 16c OPC-AVS/AI la Cassa ha ritenuto nel fabbisogno dell'assicurato soltanto un terzo (Fr. 4'786.-) della somma del valore locativo e del forfait per le spese accessorie.
Questa soluzione è corretta e va perciò confermata.
2.6. Non può invece essere considerata una pigione di Fr. 1'200.- al mese come indicato dall'assicurato nella richiesta delle prestazioni complementari, non avendo egli comprovato di versare questo importo ai beneficiari del diritto di abitazione.
Anzi, a questo proposito, sollecitato dalla Cassa (doc. 10), l'interessato ha dichiarato che questo importo è una media fra le varie spese relative alla casa di cui egli si assume i costi per un totale di Fr. 26'200.- annui, somma che, a suo dire, va poi suddivisa con il nucleo familiare dei genitori e che porta la sua quota mensile ad essere di circa Fr. 1'200.- (doc. 11).
Quanto alle spese degli interessi ipotecari, degli ammortamenti, dell'assicurazione sullo stabile, di riscaldamento, di elettricità e di acqua, i costi di manutenzione della casa e del giardino così come enumerati e quantificati dal ricorrente, si evidenzia che non possono essere tutte riconosciute come fabbisogno.
Infatti, le spese riconosciute per la prestazione complementare annua sono elencate singolarmente e in modo esaustivo nell'art. 10 LPC (DTF 147 V 441 consid. 3.3; STF 9C_149/2022 del 31 maggio 2022, consid. 6.1; STF 9C_945/2011 dell'11 luglio 2012 consid. 5.1; SVR 2011 EL Nr. 2). Questa disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 10 LPC non possono essere riconosciute nel fabbisogno degli assicurati.
È dunque con il fabbisogno generale vitale per le persone che vivono a casa (Fr. 19'610.- nel 2022) che si deve sopperire a tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (quali il vitto, i vestiti, il mobilio, il telefono, il canone radio-TV, la responsabilità civile, l'acqua, la luce, i rifiuti, l'automobile, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungs-recht [SBVR], Soziale Sicherheit, Basilea 1998), essendo un importo che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
Ciò significa che, oltre al fabbisogno vitale, alla pigione lorda e/o al valore locativo con le spese accessorie forfettarie, alle spese per il conseguimento del reddito, alle spese di manutenzione di fabbricati e agli interessi ipotecari, ai premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, all'importo annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ma non anche per l'assicurazione malattia complementare), alle pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia e alle spese nette per la custodia complementare alla famiglia di figli che non hanno ancora compiuto gli 11 anni di età (art. 10 cpv. 3 LPC), non è espressamente possibile riconoscere agli assicurati altre spese che esulino dalla lista contemplata dall'art. 10 LPC.
La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute al fine di evitare di creare disuguaglianze di trattamento fra i beneficiari, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale con la conseguenza di magari andare oltre all'obiettivo delle PC, che è quello di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali (STCA 33.2016.10 del 16 febbraio 2017).
2.7. Nel caso in cui il richiedente le prestazioni complementari sia proprietario di un immobile, o beneficiario di un diritto di usufrutto o di abitazione, nelle spese vanno di principio inserite (art. 10 cpv. 3 LPC), come visto, anche le spese di manutenzione dei fabbricati che, in virtù dell'art. 16 OPC-AVS/AI, sono determinate in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio o, qualora la legislazione cantonale non preveda alcuna deduzione forfettaria, fa stato quella dell'imposta federale diretta.
La deduzione delle spese di manutenzione dell'immobile prevista dall'art. 16 OPC-AVS/AI è conforme alla legge (SVR 2011 EL Nr. 2 consid. 3.4).
Nella STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018 (SVR 2018 EL Nr. 14), il Tribunale federale ha ricordato che le spese di manutenzione dei fabbricati e gli interessi ipotecari sono riconosciuti (insieme) come spese fino a concorrenza dell'importo del reddito lordo dell'immobile, mentre per le spese di manutenzione degli immobili si applica la deduzione forfettaria prevista dall'imposta cantonale diretta nel Cantone di domicilio. L'Alta Corte, citando un suo precedente giudizio del 2010 relativo alla sorte delle spese di manutenzione per un usufruttuario, ha concluso che non v'era motivo per cui il titolare di un diritto d'abitazione dovesse essere trattato differentemente per la deduzione delle spese di manutenzione degli immobili. Infatti, nel caso di un usufrutto e di un diritto di abitazione (esclusivo), la legge prevede che il beneficiario si assume le spese di manutenzione ordinaria (art. 765 cpv. 1 e art. 778 cpv. 1 CC). Poiché quest'ultima norma è di natura dispositiva, occorre verificare l'attuazione concreta del diritto di abitazione in ogni caso. Solo se l'avente diritto deve effettivamente sostenere le spese di manutenzione dei fabbricati, allora è giustificata la deduzione forfettaria giusta l'art. 16 OPC-AVS/AI (cfr. consid. 2).
Al riguardo, va ricordato che le spese di manutenzione ordinaria, quando il diritto di abitazione è esclusivo, sono a carico dell'avente diritto (art. 778 cpv. 1 CC), come pure le spese connesse all'utilizzo dell'alloggio (acqua, gas, elettricità, ecc.). Il pagamento degli interessi ipotecari, delle assicurazioni e di determinate tasse che riguardano l'immobile spetta, per contro, al nudo proprietario.
Nel caso di coabitazione (diritto di abitazione con il proprietario), anche le spese di manutenzione incombono al proprietario (art. 778 cpv. 2 CC; STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2; Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, ad art. 778 n. 2 segg.; Steinauer, Les droits réels, Vol. III, 4a edizione, Berna 2012, n. 2508; STCA 42.2020.21 del 26 maggio 2021, consid. 2.7).
Per quanto concerne le spese di manutenzione per un immobile su cui è costituito un usufrutto e/o un diritto di abitazione, la Circolare n. 7/2020 della Divisione delle contribuzioni dell'aprile 2020 evidenzia, al punto 15 a pagina 15, che secondo gli artt. 19, 20 e 40 LT il reddito e la sostanza gravati da usufrutto vanno imposti integralmente nella partita fiscale dell'usufruttuario. Il medesimo trattamento fiscale vale per la sostanza gravata da un diritto d'abitazione, essendo quest'ultimo, dal profilo fiscale, assimilabile all'usufrutto.
Di principio, in base agli artt. 764 cpv. 1 e 765 cpv. 1 CC, per l'usufruttuario, rispettivamente secondo l'art. 778 cpv. 1 CC per il beneficiario del diritto d'abitazione esclusivo, la manutenzione ordinaria di un immobile (di norma quella posta a carico di un locatario, come ad es. la riparazione di vetri o le piccole riparazioni; art. 259 CO) incombe all'usufruttuario o all'avente diritto d'abitazione. La manutenzione straordinaria che concerne lavori più importanti (ad es. la sostituzione di un impianto di riscaldamento o la sostituzione di un tetto) è invece a carico del nudo proprietario (art. 764 cpv. 1 CC e art. 778 cpv. 1 CC a contrario).
Considerata la natura dispositiva della normativa in materia di ripartizione degli oneri, la Circolare in materia fiscale precisa che la deduzione delle spese di manutenzione può essere attribuita a colui che comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, nei limiti dell'art. 31 cpv. 2 e 2bis LT. Restano riservati i casi di elusione fiscale.
L'art. 31 cpv. 4 LT, applicabile su rinvio dell'art. 16 OPC-AVS/AI, dispone che invece della somma effettiva delle spese e dei premi concernenti i beni immobili privati, il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva nei limiti fissati dal Consiglio di Stato.
L'art. 2 cpv. 1 RLT fissa la deduzione forfettaria nel 10% del reddito lordo dell'immobile (pigioni o valore locativo) se, alla fine del periodo fiscale, l'immobile risale al massimo a 10 anni prima, mentre nel 20% se la costruzione, alla fine del periodo fiscale, ha più di 10 anni.
Questi concetti sono stati ripresi al punto 12 a pagina 14 della predetta Circolare.
2.8. Nell'evenienza concreta, dalla notifica di tassazione IC/IFD 2020 del ricorrente emessa il 25 maggio 2022 dopo rettificazione su reclamo, risulta che tutte le poste attinenti all'immobile di __________ sono state modificate dall'autorità fiscale a sua richiesta: "La presente rettifica viene fatta accogliendo la richiesta formulata dal contribuente con lettera del 02.05.2022 nella quale si chiede di esporre tutti i fattori relativi all'immobile ai genitori usufruttuari.".
A seguito di ciò, il valore locativo dell'abitazione primaria (Fr. 11'837.-), le spese di gestione e manutenzione dell'immobile (Fr. 2'367.-), il reddito immobiliare netto (Fr. 9'470.-), gli interessi passivi privati (Fr. 10'527.-) e la sostanza immobiliare (Fr. 264'020.-) sono stati azzerati, mentre i debiti privati sono stati drasticamente ridotti (da Fr. 711'750.- a Fr. 150'000.-).
Sebbene la norma fiscale permetta di attribuire, a colui che comprova di avere effettivamente sostenuto il costo, la deduzione delle spese di manutenzione, in specie l'autorità fiscale non si è scostata dal principio di computare dette spese agli usuari.
D'altronde, la cifra di Fr. 2'367.- dichiarata dall'assicurato corrisponde al forfait del 20% del valore locativo e quindi dimostra che, almeno nel 2020, non vi sono state delle spese effettive superiori a questo importo, altrimenti i contribuenti ne avrebbero chiesto la deduzione in tale misura.
Il TCA osserva che in sede amministrativa l'interessato ha fatto valere di assumersi personalmente le spese di manutenzione dell'immobile (Fr. 2'800.- annui) e dell'assicurazione sullo stabile (Fr. 1'800.-). Questa situazione rispecchierebbe peraltro proprio quanto previsto dall'art. 778 cpv. 2 CC, dato che il proprietario coabita con l'usuario.
Tuttavia, in virtù del principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), si deve concludere che poiché il ricorrente non ha comprovato di essersi realmente fatto carico di questi costi, non è possibile imputarglieli nel calcolo delle prestazioni complementari (citata STF 9C_489/2017 del 5 marzo 2018, consid. 2).
A riprova di ciò, dalla notifica di tassazione IC/IFD 2020 del 25 maggio 2022 risulta, come visto, che le spese di manutenzione non sono state esposte a carico dell'assicurato, nudo proprietario, ma dei beneficiari del diritto d'abitazione. Pertanto, benché coabiti con gli usurai, il ricorrente non si è assunto le spese di manutenzione dell'immobile in cui abita. Di conseguenza, non è possibile considerare questa posta nel calcolo delle PC a titolo di spesa e quindi il forfait del 20% del valore locativo ritenuto dalla Cassa di compensazione deve essere eliminato.
2.9. Con la cancellazione dalle uscite del ricorrente dell'importo di Fr. 2'367.- a titolo di spese di manutenzione dei fabbricati, la differenza fra le spese riconosciute e i redditi computabili dà luogo a un'eccedenza dei redditi (art. 9 cpv. 1 LPC a contrario) - peraltro maggiore rispetto all'impugnata decisione su opposizione - e quindi configura (sempre) il rifiuto delle prestazioni complementari dal 1° giugno 2022.
Di conseguenza, può rimanere aperta la questione a sapere in che misura l'assunzione da parte dell'assicurato, negli anni 2006-2007, del debito ipotecario gravante l'immobile che ha ricevuto in donazione, che a quel momento, nel maggio 2004, secondo il relativo rogito, era di Fr. 370'000.- e doveva essere a carico del donante, il quale doveva pure continuare a pagare gli interessi e l'ammortamento, influisca sul suo diritto alle prestazioni complementari.
Va qui al riguardo soltanto accennato che, con l’assunzione del debito, l'assicurato ha aggravato la propria situazione economica, senza essere giuridicamente obbligato e senza una controprestazione adeguata (art. 11a LPC), ha rinunciato a degli elementi di sostanza. In altre parole il ricorrente, che nel maggio 2004 ha ricevuto a titolo gratuito un immobile gravato soltanto dai suoi debiti personali ammontanti a Fr. 130'000.-, ma che già solo dopo due mesi aveva ridotto a Fr. 65'000.- prelevando il II pilastro (docc. 3-22/25 e 3-23/25), riprendendo il debito ipotecario del padre ha peggiorato la sua situazione economica (doc. 11).
Prova ne è che, dagli atti, risulta che nel febbraio 2022 l'assicurato ha ottenuto un credito ipotecario di Fr. 558'000.- per la durata di un anno, assumendosi il pagamento degli interessi ipotecari al 2% e degli ammortamenti di Fr. 750.- a trimestre (doc. 3-17/25).
Visto l’esito del ricorso non occorre verificare puntualmente e quantificare questa rinuncia di sostanza.
2.10. Il ricorso va respinto. Siccome riferito alla richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese (art. 61 lett. fbis LPGA).
Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 (al riguardo cfr. Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in SZS/RSAS 2/2022 pag. 107).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti