Raccomandata

Incarto n. 33.2021.4

TB

Lugano 18 maggio 2021

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'8 febbraio 2021 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 14 gennaio 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, 1968, beneficiario di prestazioni complementari, dal __________ settembre 2020 è degente presso il Centro terapeutico __________, perciò l'11 novembre 2020 (doc. 1a) la Cassa cantonale di compensazione ha ricalcolato il suo diritto alle PC: dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 (doc. 1b) all'assicurato è stata concessa una prestazione complementare mensile di Fr. 189.- oltre al pagamento del premio dell'assicurazione malattia, mentre dal 1° dicembre 2020 (doc. A2) questo diritto è decaduto stante una eccedenza di entrate di Fr. 4'049.-.

1.2. Il 20 novembre 2020 (doc. 3a) la Cassa di compensazione ha informato il curatore dell'assicurato che il preventivo di cura dentaria del 22 ottobre 2020 (doc. 2) di Fr. 4'369,45 era stato accettato dalla Commissione medico dentistica (doc. 3b), però poiché dal mese di dicembre 2020 l'assicurato non aveva più diritto alle PC, gli interventi eseguiti dopo il 30 novembre 2020 non sarebbero stati presi a carico.

1.3. Con decisione formale del 30 novembre 2020 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha confermato che dal 1° dicembre 2020 avrebbe soltanto sussidiato i trattamenti dentari per l'eventuale parte che superava l'eccedenza dei redditi, ma per un massimo di Fr. 6'000.- annui secondo l'art. 14 cpv. 3 lett. b LPC.

1.4. Il 21 dicembre 2020 (doc. 6) l'amministrazione ha riconosciuto per intero la fattura di Fr. 568,50 (doc. 5) per il trattamento dentario eseguito tra il 20 ottobre e il 10 novembre 2020.

1.5. L'assicurato si è opposto il 16 dicembre 2020 (doc. 7) al rifiuto di assumere dopo il 30 novembre 2020 il pagamento delle cure preventivato in Fr. 4'369,45, trattamento che egli ha interrotto non essendoci più la copertura della Cassa e i cui costi egli non era in grado di affrontare con un'entrata di Fr. 1'322.- al mese e delle spese mensili di Fr. 1'328,75, che ha elencato nel dettaglio.

1.6. Con decisione su opposizione del 14 gennaio 2021 (doc. A1) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto l'opposizione sulla base del N. 5260.01 DPC, evidenziando che i costi per dei trattamenti approvati dal profilo tecnico possono essere rimborsati giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC se la cura è stata effettuata durante il periodo in cui l'assicurato era al beneficio delle prestazioni complementari. Per contro, se la cura ha luogo quando l'assicurato non beneficia più delle PC a causa di un'eccedenza dei redditi, potranno essere rimborsate soltanto le spese che superano detta eccedenza.

Se, dunque, l'assicurato intende eseguire nel corso del 2021 le cure dentarie, la Cassa gli ha consigliato di inoltrare una nuova richiesta di prestazioni per determinarne il diritto o il rifiuto con un'eccedenza di entrate che verrebbe nuovamente quantificata, come pure di inviarle eventuali spese di malattia e di invalidità per ammortizzare, in parte o totalmente, l'eccedenza di entrate.

1.7. L'8/11 febbraio 2021 (doc. I) RI 1 si è rivolto al Tribunale contestando la decisione con cui la Cassa ha interrotto il pagamento delle cure dentarie preventivate in Fr. 4'369,45.

Il ricorrente ha rilevato di risiedere dal __________ settembre 2020 presso un centro terapeutico per risolvere i suoi gravi problemi di tossicodipendenza e che prima della sua ammissione presso questa struttura aveva manifestato forti dolori ai denti, che l'hanno portato a rivolgersi a un medico dentista che ha subito iniziato il trattamento necessario. Tuttavia, malgrado il preventivo sia stato approvato dalla Commissione medico dentistica, egli ha dovuto interrompere le cure a causa della cessazione del diritto alle prestazioni complementari derivata dall'eccedenza dei redditi di Fr. 4'049.-, importo di cui però egli non dispone. Infatti, gli è stata computata una rinuncia di sostanza per avere dilapidato l'eredità a causa della sua tossicodipendenza e quindi un importo annuo di Fr. 4'214.- che sarebbe a sua disposizione.

Inoltre, le spese di Fr. 1'328,75 al mese, che ha elencato e comprovato (docc. A5-A11) e a cui deve fare fronte con le sue entrate mensili di Fr. 1'322.-, lo portano a non potere sostenere di persona il costo del trattamento dentario, perciò l'assicurato ha chiesto al TCA che sia la Cassa ad assumerselo integralmente.

1.8. Nella risposta del 24 febbraio 2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso, poiché il diritto al rimborso delle spese di malattia è subordinato al diritto a una prestazione complementare o all'eventuale eccedenza dei redditi.

Considerato che dal 1° dicembre 2020 il ricorrente non ha più diritto a una prestazione complementare, e questa decisione non è stata impugnata, l'amministrazione ha osservato che qualora il trattamento dentario già approvato dal profilo tecnico sarà ripreso e concluso nel corso dell'anno corrente, essa emetterà una nuova decisione che determinerà il diritto e l'entità di un eventuale rimborso.

Pertanto, la Cassa ha esortato nuovamente l'assicurato a ripresentare una domanda di prestazioni complementari e, se dovesse essere respinta a causa di un'eccedenza dei redditi, il rimborso delle spese di malattia potrà avvenire unicamente per la parte che supera detta eccedenza, ricordato che il massimo rimborsabile per le persone che vivono in istituto ammonta a Fr. 6'000.- annui (art. 14 cpv. 3 lett. b LPC).

1.9. Il 9 marzo 2021 (doc. V) il ricorrente ha ribadito la sua posizione di fare riconoscere alla Cassa di compensazione i costi del trattamento dentario preventivato.

1.10. L'amministrazione non si è espressa ulteriormente (doc. VI).

considerato in diritto

2.1. La controversia verte a sapere se la Cassa di compensazione deve rimborsare integralmente il costo del trattamento dentario preventivato in Fr. 4'369,45 il 22 ottobre 2020 dalla dr.ssa med. dent. __________ per delle otturazioni in composito, un'igiene orale e una protesi scheletrata superiore. L'amministrazione ha infatti soltanto riconosciuto il costo (Fr. 568,50) dei trattamenti eseguiti antecedentemente il 1° dicembre 2020, data a partire dalla quale è decaduto il diritto alle prestazioni complementari.

2.2. Va evidenziato come, nel caso di specie, sono applicabili le norme della Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 vigenti prima delle importanti modifiche legislative adottate il 22 marzo 2019 e in vigore dal 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

In caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, cfr. STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

In concreto, l'assicurato ha chiesto il riconoscimento di spese di malattia preventivate nel 2020 e che sono insorte soltanto in parte nel 2020, perché la Cassa ha rifiutato di assumersi i costi dei trattamenti dentari successivi al 30 novembre 2020. Va dunque esaminata la situazione esistente a quel momento e perciò la modifica del 22 marzo 2019 non è qui applicabile.

Le norme poste a fondamento del presente giudizio sono dunque quelle vigenti fino al 31 dicembre 2020.

2.3. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.

Le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua (art. 3 cpv. 1 lett. a LPC), che è una prestazione pecuniaria (art. 3 cpv. 2 LPC) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (art. 3 cpv. 1 lett. b LPC), che è una prestazione in natura (art. 3 cpv. 2 LPC).

Per quanto concerne il rimborso delle spese di malattia e di invalidità, l'art. 14 cpv. 1 LPC dispone che i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua delle spese comprovate dell'anno civile in corso, fra cui, per ciò che è qui di interesse, le spese di dentista (lett. a).

Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

In virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC, le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

L'art. 15 LPC fissa il termine per esercitare il diritto al rimborso e prevede che le spese di malattia e d'invalidità sono rimborsate se:

a) il rimborso è fatto valere entro 15 mesi dalla fatturazione, e

b) le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC.

Gli artt. 5-24 LaLPC definiscono il rimborso delle spese su rinvio del citato art. 14 cpv. 2 LPC.

Per l'art. 6 cpv. 1 LaLPC, le spese di malattia, d'invalidità e per i mezzi ausiliari debitamente comprovate sono rimborsate soltanto per l'anno civile in cui ha avuto luogo la cura o è stato fatto l'acquisto.

L'art. 7 LaLPC riprende l'art. 15 LPC e prevede che le spese sono rimborsate se:

a) la domanda di rimborso è presentata entro quindici mesi dalla fatturazione,

b) le spese sono insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva una delle condizioni menzionate nell'art. 4 LPC

c) il termine di carenza previsto nell'art. 5 LPC è adempiuto.

L'art. 13 cpv. 1 LaLPC relativo ai trattamenti dentari dispone che le spese per trattamenti dentari semplici, economici e adeguati sono rimborsate.

2.4. Il Capitolo 5 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020, concerne le spese di malattia e di invalidità.

In virtù del N. 5230.01 DPC, le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate soltanto se al momento del trattamento o dell'acquisto:

– il beneficiario di PC aveva diritto a una rendita AVS/AI o aveva compiuto il 18° anno d'età e aveva diritto a un assegno per grandi invalidi o a indennità giornaliere dell'AI (conformemente ai N. 2210.01 e 2210.02) oppure soddisfaceva i requisiti previsti ai N. 2230.01 o 2230.02 (per le persone che non hanno diritto a una rendita poiché non hanno compiuto il periodo minimo di contribuzione);

– erano adempiute le condizioni di diritto personali di cui ai capitoli 2.3 (domicilio e dimora abituale in Svizzera) e 2.4 (termine d'attesa).

Secondo il N. 5250.01 DPC, le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate soltanto se la richiesta è inoltrata al servizio PC entro 15 mesi dalla fatturazione o dal momento in cui si è venuti a conoscenza della fatturazione.

Il N. 5250.03 DPC precisa che il termine d'inoltro vale anche per le persone che non hanno diritto a una PC annua, ma possono chiedere il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano la loro eccedenza dei redditi (v. N. 5310.06).

Giusta il N. 5260.01 DPC, in caso di estinzione del diritto a una PC annua corrente (eccedenza dei redditi, partenza per l'estero, estinzione del diritto alla rendita, ecc.), le spese di malattia e d'invalidità possono essere rimborsate, se il trattamento o l'acquisto sono avvenuti quando il diritto alla PC annua sussisteva ancora.

Conformemente al N. 5310.06 DPC, se a causa di un'eccedenza dei redditi non sussiste il diritto a una PC annua, il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (d'importo comprovato o massimo computabile) ammonta alla differenza tra l'eccedenza dei redditi e le spese di malattia e d'invalidità. La formula applicabile è la seguente: spese di malattia e d'invalidità comprovate, ma fino a concorrenza del massimo computabile, meno eccedenza dei redditi (v. l'esempio nell'allegato 13) (DTF 142 V 457). È fatto salvo il diritto cantonale, che può prevedere un rimborso più elevato.

Il diritto cantonale stabilisce se per il rimborso sia determinante

– l'anno civile in cui è avvenuto il trattamento o l'acquisto oppure – l'anno civile in cui è stata emessa la fattura (N. 5320.01 DPC).

2.5. L'art. 15 lett. b LPC prevede che, affinché possano essere prese a carico, le spese di malattia e di invalidità devono essere insorte in un momento in cui l'interessato adempiva le condizioni personali del diritto a una prestazione complementare così come stabilite agli artt. 4-6 LPC.

Su questo principio Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, 2015, N. 5 pag. 233, ha osservato che un rimborso delle spese di malattia e di invalidità è pure possibile se la persona non ha diritto a una prestazione complementare annua per il fatto che i suoi redditi computabili sono superiori alle spese riconosciute (art. 14 cpv. 6 LPC). Tuttavia, questa persona deve comunque adempiere alle condizioni generali del diritto.

Ralph Jöhl/Patricia Usinger-Egger, SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, N. 242 pag. 1928, ritengono che anche dopo l'estinzione del diritto a una prestazione complementare annua potrebbe esserci - oltre questo momento - una richiesta di rimborso delle spese di malattia e di invalidità. Il presupposto, però, è che tali costi siano stati sostenuti in un periodo in cui i requisiti degli articoli 4-6 LPC erano ancora soddisfatti.

Queste condizioni prevedono in primo luogo che, secondo le condizioni descritte all'art. 4 LPC, il trattamento o l'acquisto abbia avuto luogo in un momento in cui l'assicurato aveva diritto a una rendita AVS/AI, a un'indennità giornaliera o a un assegno per grandi invalidi dell'AI (per i maggiorenni) o ancora in un momento in cui avrebbe avuto diritto a una rendita AVS/AI se avesse compiuto il periodo di contributo minimo.

Il rimborso delle spese può in seguito avvenire soltanto se le altre condizioni personali del diritto erano ugualmente adempiute.

Si tratta dell'esigenza del domicilio e della dimora in Svizzera (art. 4 LPC) e dell'adempimento del termine d'attesa per gli stranieri che non possiedono né la nazionalità svizzera né quella di uno Stato dell'UE e AELS e che ricadono nel campo di applicazione dell'ALC (art. 5 LPC).

Citando la direttiva N. 5260.01 DPC, Valterio, op. cit., N. 6 pag. 233, ha rilevato che se una prestazione complementare annua corrente si estingue, le spese di malattia e di invalidità possono essere ancora rimborsate se il trattamento o l'acquisto ha avuto luogo in un momento in cui il diritto alle prestazioni complementari esisteva ancora.

In tale direzione vanno pure Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 214, laddove questi autori affermano, in ambito di rimborso di spese dentarie, che l'approvazione di un preventivo dei costi da parte della Cassa di compensazione non è da equiparare al suo obbligo di pagare. Il beneficiario di PC rimane il debitore della nota d'onorario. Infatti, la Cassa non può essere obbligata ad assumersi i costi, poiché per la concessione delle prestazioni complementari e il rimborso delle spese mediche devono essere soddisfatti determinati requisiti e questi possono però cessare di esistere durante la durata del trattamento, ad esempio se il beneficiario di prestazioni complementari riceve una grossa eredità o se perde il diritto alla rendita di invalidità.

Contro questo principio, così come esposto al N. 5260.01 DPC, si sono espressi Ralph Jöhl/Patricia Usinger-Egger, op. cit., n. 1073 pag. 1928, che ritengono che questa direttiva faccia dipendere il pagamento del rimborso delle spese di malattia e di invalidità dall'esistenza - passata - di un diritto a una prestazione complementare annua. Secondo questi autori, invece, sia prima sia dopo l'estinzione del diritto a una prestazione complementare annua, devono essere effettivamente adempiute unicamente le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC e le spese di malattia e di invalidità devono superare l'eventuale eccedenza di reddito.

2.6. Nel caso sottoposto a giudizio si rileva come, il 20 ottobre 2020, l'assicurato si è presentato d'urgenza presso la dr.ssa med. dent. __________ per un dolore ai denti. La curante ha allestito, due giorni dopo, un preventivo di cura di Fr. 4'369,45, comprensivo dei costi di laboratorio di Fr. 1'662,05. Nell'apposito formulario della Cassa cantonale di compensazione la dentista ha indicato la sua proposta di trattamento: otturazioni in composito su 17-15-14-21-34-35-36-37, igiene orale e protesi scheletrata superiore.

A seguito del suo collocamento presso __________ dal __________ settembre 2020, con decisione dell'11 novembre 2020 l'amministrazione ha ricalcolato il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari dal 1° ottobre 2020.

La disdetta della locazione dell'appartamento per il 30 novembre 2020 ha comportato che fino a quel giorno l'interessato aveva diritto alle prestazioni complementari e dal 1° dicembre 2020 il suo diritto è decaduto a causa di un'eccedenza dei redditi di Fr. 4'049.-.

Il 17 novembre 2020 la Commissione medico dentistica ha approvato il trattamento dentario proposto dalla curante e il 20 novembre 2020 la Cassa di compensazione l'ha comunicato all'assicurato, affermando che "Inoltre teniamo a precisare che a decorrere dal mese di dicembre 2020 questa somma non potrà essere corrisposta in presenza di un superamento del limite di reddito di fr. 4'049.- che la esclude dal diritto alla prestazione complementare. Pertanto per gli interventi eseguiti dopo il 30 novembre 2020, la Cassa non potrà più intervenire.".

Con la decisione del 30 novembre 2020 la Cassa ha ribadito che "Un rimborso integrale è possibile unicamente se lo ammette la quota disponibile, se non vi sono eccedenze negli introiti e fondamentalmente esiste un diritto alla PC. A tal proposito, come indicato nella nostra precedente lettera del 20.11.2020, teniamo a ricordarle che a decorrere dal 1. dicembre 2020 il sig. RI 1 non sarà più al beneficio della prestazione complementare a causa di un'eccedenza delle entrate di fr. 4'049.-. Pertanto gli interventi eseguiti a partire da tale data non potranno essere verosimilmente sussidiati, o meglio solamente per l'eventuale parte che supera l'eccedenza delle entrate.".

2.7. L'art. 15 lett. b LPC, che stabilisce quale condizione cumulativa per esercitare il diritto al rimborso delle spese di malattia e di invalidità che le spese debbano essere insorte in un periodo in cui il richiedente adempiva le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC, deve essere letto alla luce dell'art. 9 cpv. 1 LPC e dell'art. 14 cpv. 6 LPC, fermo restando i limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC.

In effetti, non basta essere domiciliato o dimorare abitualmente in Svizzera e avere diritto, come nel caso di specie, a una rendita di invalidità (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC), per avere poi diritto alla prestazione complementare annua.

Visto che, in specie, le spese riconosciute eccedevano i redditi computabili, dal 1° ottobre al 30 novembre 2020 l'assicurato ha adempiuto alla condizione supplementare dell'art. 9 cpv. 1 LPC, perciò gli è stato riconosciuto il diritto alla prestazione complementare annua e parallelamente il rimborso delle spese di malattia e di invalidità sorte in quel periodo (N. 5260.01 DPC).

Per contro, dal 1° dicembre 2020 la situazione è mutata, siccome i redditi computabili eccedevano le spese riconosciute.

In questa costellazione, in presenza di un'eccedenza dei redditi, per l'art. 9 cpv. 1 LPC il ricorrente non ha più diritto a una prestazione complementare annua, ma in virtù dell'art. 14 cpv. 6 LPC - date pure le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC - ha diritto al rimborso delle spese di malattia che superano l'eccedenza dei redditi, tenuto sempre conto dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC.

Pertanto, come indicato dalla Cassa di compensazione nella sua decisione del 30 novembre 2020, a partire dal 1° dicembre 2020 l'assicurato, non avendo più diritto a una prestazione complementare annua, ma continuando ad adempiere alle condizioni del domicilio in Svizzera e dell'avere diritto a una rendita di invalidità, ha diritto di chiedere comunque il rimborso delle spese dentarie, tuttavia soltanto per la parte che supera l'eccedenza dei suoi redditi (N. 5310.06 DPC).

2.8. Il piano terapeutico previsto dalla dentista contemplava l'esecuzione di diverse otturazioni e la posa di una protesi mobile.

Dopo la visita d'urgenza del 20 ottobre 2020, l'assicurato si è sottoposto il 9 novembre 2020 a una seduta di igiene orale e il giorno seguente all'otturazione dell'elemento 35, per un costo totale di Fr. 568,50.

La relativa fattura del 24 novembre 2020 è stata assunta integralmente dalla Cassa con decisione del 21 dicembre 2020.

Quando il 30 novembre 2020 è decaduto il diritto dell'assicurato alle prestazioni complementari, le cure dentarie di cui egli ha beneficiato nel periodo antecedente durante il quale aveva ancora diritto alla PC annua, gli sono quindi state correttamente rimborsate.

Per contro, per le altre otturazioni, così come per la protesi scheletrata superiore, pianificate dall'odontoiatra e non realizzate entro il 30 novembre 2020, i relativi costi sottostanno alla condizione di dovere essere superiori all'eccedenza dei redditi di cui all'art. 14 cpv. 6 LPC, importo che, per il 2021, dovrà essere ricalcolato secondo i parametri in essere per quest'anno.

Restando sempre e comunque da adempiere in primo luogo le ulteriori condizioni del domicilio e dimora in Svizzera e dell'avere diritto a una rendita di invalidità (art. 4 LPC).

Se dati questi ulteriori requisiti, il ricorrente avrà diritto, dopo avere inoltrato una nuova domanda di PC, al rimborso delle ulteriori spese dentarie il cui preventivo è già stato approvato.

2.9. Da quanto precede discende che la Cassa cantonale di compensazione ha correttamente rimborsato all'assicurato soltanto i costi della visita d'urgenza, dell'igiene orale e dell'otturazione del dente 35 siccome insorti quando ancora egli aveva diritto alle prestazioni complementari.

Per l'integrale rimborso del trattamento dentario preventivato il 22 ottobre 2020, il ricorrente deve invece adempiere le condizioni di cui agli artt. 4-6 LPC e 14 cpv. 6 LPC e in particolare il superamento dell'eccedenza dei redditi, che la Cassa potrà calcolare soltanto quando l'assicurato ripresenterà la domanda di prestazioni.

2.10. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita.

Su quest'ultimo aspetto, il nuovo art. 61 lett. fbis LPGA dispone che in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi del rimborso di spese di malattia e di invalidità e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito, la procedura deve essere gratuita.

Ne segue che non vanno prelevate né tasse né spese di giustizia.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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