Raccomandata

Incarto n. 33.2021.15-16

TB

Lugano 14 febbraio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso dell'11 ottobre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

le decisioni su opposizione dell'8 settembre 2021 emanate da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Con decisione di restituzione del 27 novembre 2020 (doc. 132) la Cassa cantonale di compensazione, fondandosi sul verbale di interrogatorio dell'assicurato del 19 ottobre 2020 (doc. 131) e sulla chiusura dell'istruzione del 29 ottobre 2020 (doc. 127) agli atti del procedimento penale (__________) aperto nei suoi confronti dal Procuratore Pubblico incaricato del caso, ha chiesto a RI 1, 1963, di rimborsare l'importo di Fr. 16'445.- percepito a torto tra il 1° novembre 2013 e il 30 novembre 2020.

L'amministrazione ha rimproverato all'interessato che nel 2012 gli sono stati donati Fr. 118'000.-, utilizzati subito per comprare un'autovettura inizialmente intestata al figlio affinché non figurasse di sua proprietà e per altre spese quali fatture arretrate, debiti, ecc. Tuttavia, agli atti della Cassa non risultavano dei debiti esistenti e/o saldati in quel periodo.

Dovendo calcolare nuovamente il diritto alle PC tenuto conto del termine di prescrizione di 7 anni previsto dall'art. 31 cpv. 1 LPC in connessione con l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP, l'amministrazione ha esposto le prestazioni complementari versategli dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020 e quelle di diritto per il medesimo periodo considerando una rinuncia di sostanza di Fr. 118'000.- nel 2013 (art. 11 cpv. 1 lett. g ) e scalando Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17 a OPC-AVS/AI), così come risulta dai fogli di calcolo allegati (doc. III/3 dell'inc. n. 33.2021.16).

La differenza fra le PC percepite (Fr. 30'331.-) e quelle di diritto (Fr. 13'886.-) dà un ammontare da restituire di Fr. 16'445.-.

1.2. Il 3 dicembre 2020 (doc. III/2 dell'inc. n. 33.2021.16) l'assicurato si è opposto alla restituzione, lamentando che le donazioni ricevute nel 2012 sono servite per acquistare un veicolo BMW e per pagare fatture e debiti arretrati, ma che dopo quasi 10 anni gli è impossibile recuperare la documentazione a comprova di questi pagamenti.

Ammesso e non concesso che sia stato commesso un reato di infrazione alla LPC, l'opponente ha affermato che la decisione di restituzione non rispetta il termine relativo di perenzione di un anno, visto che la Cassa di compensazione, secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 112 V 180, è venuta a conoscenza delle donazioni di Fr. 118'000.- già il 6 aprile 2017 in occasione della visione degli atti raccolti dal Ministero pubblico da parte dell'Ufficio AI, dal momento che il verbale di interrogatorio agli atti risale al 12 novembre 2013, ciò che è confermato dallo scritto del 30 settembre 2020 dell'Ufficio AI e quindi sono trascorsi ora 3 anni e 8 mesi da quando l'Ufficio assicurazione invalidità è venuto a conoscenza di questo fatto.

Per l'assicurato, usando l'attenzione ragionevolmente esigibile, l'Ufficio AI e, di conseguenza, pure la Cassa di compensazione, avrebbe dovuto rendersi già allora conto dei fatti giustificanti la restituzione, visto che dal verbale di interrogatorio del 19 ottobre 2020 non sono emersi elementi nuovi.

1.3. Con decisione del 7 dicembre 2020 (doc. III/3 dell'inc. n. 33.2021.15) la Cassa di compensazione ha stabilito in Fr. 195.- al mese il diritto alle PC di RI 1 dal 1° dicembre 2020.

Come per la decisione di restituzione, l'amministrazione ha computato una rinuncia di sostanza, che nel 2020 ammontava a Fr. 48'000.-.

1.4. Il 18 dicembre 2020 (doc. III/4 dell'inc. n. 33.2021.15) la Cassa di compensazione ha comunicato all'assicurato che, in base al nuovo diritto LPC, computando una rinuncia di sostanza di Fr. 38'000.- dal 1° gennaio 2021 aveva diritto a delle prestazioni complementari di Fr. 434.- al mese, oltre al pagamento del premio dell'assicurazione malattia.

1.5. Contro queste decisioni l'assicurato si è opposto l'8 gennaio 2021 (doc. III/2 dell'inc. n. 33.2021.15 e doc. 142), rinviando alle motivazioni già addotte nell'opposizione del 3 dicembre 2020 contro la decisione di restituzione del 27 novembre 2020. Egli ha affermato che le donazioni ricevute nel 2012 di Fr. 118'000.- sono state destinate all'acquisto di un veicolo BMW e al pagamento di fatture e debiti pregressi, documentazione che gli è impossibile recuperare dopo oltre 8 anni. Di conseguenza, le decisioni vanno annullate e la Cassa deve procedere a un nuovo calcolo che non contempli la rinuncia di sostanza.

1.6. Nel frattempo, il procedimento penale avviato nel 2013 è sfociato nel decreto d'accusa n. DA __________ emesso il 2 dicembre 2020 dal Procuratore Pubblico che, essendo stato impugnato dall'imputato (doc. 145), ha dato luogo alla sentenza __________ del 24 febbraio 2021 (doc. 147), in cui il Presidente della Pretura penale ha pronunciato:

" RI 1 è autore colpevole di infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità per avere, a __________ e in altre località del Cantone Ticino, nel periodo compreso tra il mese di dicembre 2013 e il 18 agosto 2014, fornendo indicazioni inesatte ed incomplete, ottenuto indebitamente prestazioni assicurative non dovute e meglio per avere ottenuto delle prestazioni complementari non dovute dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per l'importo complessivo di fr. 16'177.-, omettendo di notificare alla predetta Cassa di avere ricevuto in dono da __________ del denaro per complessivi fr. 118'000.-.".

Per questa infrazione, il giudice penale ha condannato l'assicurato alla pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere di Fr. 80.- sospendendo l'esecuzione della pena condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di Fr. 400.- e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi Fr. 400.- senza motivazione scritta, Fr.1'200.- con motivazione.

Il Presidente della Pretura penale l'ha invece prosciolto dalle imputazioni di truffa e ripetuta infrazione alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. __________ del 2 dicembre 2020.

1.7. Con due distinte decisioni su opposizione l'8 settembre 2021 la Cassa cantonale di compensazione ha respinto le opposizioni contro le decisioni del 27 novembre 2020 (doc. A dell'inc. n. 33.2021.16) e del 7 e del 18 dicembre 2020 (doc. A dell'inc. n. 33.2021.15).

Sia nella decisione riguardante l'ordine di restituzione sia in quella relativa al nuovo diritto alle PC dal 1° dicembre 2020, la Cassa ha osservato che non v'è motivo per non computare il valore del nuovo veicolo e che non è stata comprovata l'esistenza di fatture e debiti arretrati, perciò i Fr. 118'000.- ricevuti in donazione vanno presi in considerazione. La difficoltà che l'opponente ha fatto valere per comprovare l'utilizzo di questa somma non va ricondotta alla Cassa, ma alla mancata comunicazione da parte dell'assicurato, a quel tempo, della modifica della sua situazione patrimoniale (art. 24 OPC-AVS/AI).

In merito alla decisione di restituzione l'amministrazione ha inoltre evidenziato che questi fatti sono stati d'altronde confermati dal giudice penale il 24 febbraio 2021 (__________), così come l'infrazione commessa ai sensi dell'art. 31 LPC e quindi anche la perenzione di 7 anni.

Sulla tempestività della decisione di restituzione la Cassa di compensazione ha ricordato che l'Ufficio assicurazione invalidità, che ha una personalità giuridica propria, ha denunciato una violazione della LAI per uno stato di salute incompatibile con la rendita di invalidità che era stata riconosciuta all'assicurato e che nulla ha a che vedere con l'ammontare della sostanza degli assicurati, mentre la Cassa di compensazione, avente anch'essa personalità giuridica di diritto pubblico, è stata coinvolta dal procuratore inquirente penale soltanto quando è stata rilevata una violazione della LPC. Considerato che lo stato di salute da una parte e la determinazione della sostanza dall'altra sono due questioni totalmente indipendenti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente non v'è un collegamento diretto che vincoli le due distinte unità amministrative, agenti con scopi differenti e tramite differenti servizi.

La Cassa cantonale di compensazione ha ricordato che è stato il Procuratore Pubblico che il 1° ottobre 2020 l'ha informata direttamente dell'esistenza di un procedimento penale a carico dell'assicurato, la quale si è subito costituita accusatrice privata con accesso agli atti penali.

È infatti essenziale per l'autorità interessata potere giudicare tutte le condizioni della restituzione, cosicché l'importo indebitamente percepito sia stabilito esattamente e da quel momento decorre il termine di un anno (DTF 112 V 180).

Secondo la Cassa di compensazione, sino al più presto alla chiusura dell'istruzione penale, avvenuta il 29 ottobre 2020, quand'anche informata dall'Ufficio AI o anche se avesse già avuto qualità di accusatrice privata, essa non avrebbe certo potuto né stabilire un obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 25 LPGA né tantomeno quantificare con la necessaria sicurezza l'importo dell'indebito rispettivamente procedere con un nuovo e corretto calcolo di prestazioni attuali e future. In effetti, con una sostanza di provenienza e di importo ancora incerti (con lo scritto del 1° ottobre 2020 il Procuratore Pubblico ha informato la Cassa di "un procedimento penale aperto a vario titolo a carico di RI 1" e spiegava che l'assicurato "nel periodo compreso tra il 2012 ed il 2013 avrebbe ricevuto in dono (…) somme di denaro (…) ammontanti ad almeno CHF 118'000.-", mentre nel verbale di interrogatorio del 19 ottobre 2020 si contestavano ulteriori "donazioni" per almeno Fr. 17'900.- da parte di altre due donne), così come la natura di questi "regali" e l'eventuale obbligo di restituire i Fr. 118'000.- all'ex amante, era quindi incerta pure la possibilità per la Cassa di compensazione di effettivamente computare un importo a titolo di sostanza dell'assicurato così come incerto era il periodo su cui si estendeva la restituzione e il reato stesso e pure il termine penale applicabile (il 1° ottobre 2020 l'inquirente scriveva infatti che "potrebbero entrare in considerazione i reati di cui agli art. 31 LPC, 148a CP o 146 CP").

In queste circostanze, il termine di perenzione di un anno può decorrere al più presto dalla chiusura dell'istruzione penale.

Infine, l'amministrazione ha osservato che l'opponente non l'ha informata non solo della donazione di almeno Fr. 118'000.- e dell'acquisto di un'automobile, che ha intenzionalmente intestato al figlio per non farla risultare nel suo patrimonio, ma nemmeno del procedimento penale in corso e della sostanza emersa.

1.8. Con due distinti ricorsi, ma sostanzialmente identici, l'11 ottobre 2020 (doc. I degli inc. n. 33.2021.15 e 16) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare entrambe le decisioni su opposizione della Cassa.

I ricorsi ripropongono le medesime censure e argomentazioni esposte con le opposizioni del 3 dicembre 2020 e dell'8 gennaio 2021 e ribadiscono che le donazioni di Fr. 118'000.-, avvenute nel 2012, sono state utilizzate dall'assicurato per acquistare il veicolo BMW e per pagare fatture, debiti arretrati, ecc.

D'avviso del ricorrente, non è corretto affermare che, fino alla chiusura dell'istruzione del 29 ottobre 2020, la Cassa non ha potuto stabilire un obbligo di restituzione né quantificare con la necessaria sicurezza l'importo indebitamente percepito. Infatti, prima dello scritto del 1° ottobre 2020 del Procuratore Pubblico, la Cassa sapeva, o comunque doveva sapere, dell'esistenza delle donazioni di Fr. 118'000.-, per cui la situazione era fino a quel momento chiara e definita da oltre tre anni e mezzo. Tra il 6 aprile 2017, ossia quando v'è stato l'accesso agli atti da parte dell'Ufficio AI presso il Ministero Pubblico, e il 1° ottobre 2020, la Cassa è rimasta inattiva, nonostante da tre anni e mezzo si parlasse soltanto di un importo di Fr. 118'000.-. Fondarsi sullo scritto del 1° ottobre 2020 per sostenere la non conoscenza dei fatti prima di allora è lesivo del principio della buona fede e il ricorrente si è chiesto come mai l'Ufficio AI non abbia avvisato il Servizio delle prestazioni complementari, visto che il 30 ottobre 2013 detto Ufficio ha informato il Procuratore Pubblico che l'assicurato beneficiava anche delle prestazioni complementari. La connessione tra i due tipi di prestazioni e il dovere di collaborazione nell'ambito della pubblica amministrazione previsto dall'art. 32 LPGA imponevano pertanto all'Ufficio AI che, saputo della donazione di Fr. 118'000.- al più tardi il 6 aprile 2017, ne desse comunicazione al Servizio PC.

Il termine di perenzione essendo ormai decorso, dal calcolo delle prestazioni complementari vanno perciò eliminati i Fr. 118'000.-.

1.9. Con risposta del 29 ottobre 2021 (doc. III dell'inc. n. 33.2021.15) la Cassa cantonale di compensazione ha chiesto al Tribunale di respingere il ricorso in merito alla fissazione del nuovo diritto alle PC dal 1° dicembre 2020, giacché riproponeva sostanzialmente le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione e ha confermato quindi il computo di Fr. 48'000.- a titolo di rinuncia di sostanza a seguito della donazione di Fr. 118'000.- nel 2012.

Nella risposta di pari data riferita all'ordine di restituzione (doc. III dell'inc. n. 33.2021.16), l'amministrazione si è rifatta al contenuto della decisione impugnata e ha ricordato che è solo nei mesi di ottobre/novembre 2020 che il Procuratore Pubblico ha deciso l'abbandono del procedimento per quei reati ipotizzati ai danni della denunciante, ciò che ha escluso la restituzione a quest'ultima della somma in questione e che ha quindi permesso un nuovo calcolo PC che tenesse conto di questi nuovi averi. Sarà poi inoltre la promozione dell'accusa ad avere determinato un importo certo di Fr. 118'000.- e quindi atto a definire il diritto alle PC, visto che in precedenza si parlava di sottrazione di importi maggiori e che altre donne contestavano delle donazioni.

Prima di procedere con un ricalcolo la Cassa deve conoscere l'importo esatto dell'ammontare sottaciuto ma, soprattutto, essere certa, come in concreto, che non si tratti del frutto di un reato da poi restituirsi alla possibile vittima. Da qui l'attesa da parte dell'inquirente a coinvolgerla solo dopo avere accertato questi aspetti.

1.10. L'insorgente ha osservato il 9 novembre 2021 (doc. V dell'inc. n. 33.2021.15) che la Cassa non poteva procedere a un ricalcolo del suo diritto alle prestazioni complementari dopo oltre otto anni dalla donazione, potendo essa procedervi dopo la visione degli atti del procedimento penale avvenuta il 6 aprile 2017 e ha ribadito che oggi, per una negligenza della Cassa, gli risulta impossibile comprovare l'utilizzo di Fr. 118'000.-.

Sempre il 9 novembre 2021 (doc. V dell'inc. n. 33.2021.16) il ricorrente, ribadendo la DTF 112 V 180 consid. 4b, ha rilevato di avere ammesso nel procedimento penale che i Fr. 118'000.- gli erano stati donati da __________, ammissione che era più che sufficiente per stabilire sin da subito un obbligo di restituzione senza attendere l'esito del procedimento penale. Ad ogni modo, al più tardi il 6 aprile 2017 l'Ufficio AI aveva a disposizione gli elementi per determinarsi e usando l'attenzione ragionevolmente esigibile avrebbe dovuto rendersi conto, e con esso anche la Cassa di compensazione, dei fatti giustificanti la restituzione. La Cassa è invece rimasta inattiva per anni, delegando al Ministero Pubblico gli accertamenti del caso, quando invece avrebbe potuto convocare l'assicurato e determinarsi di conseguenza.

Per l'assicurato la domanda di restituzione è dunque perenta.

1.11. L'amministrazione ha comunicato al TCA il 17 novembre 2021 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni da formulare e il ricorrente non si è più espresso al riguardo (doc. VIII).

considerato in diritto

in ordine

2.1. Secondo l'art. 31 Lptca, per quanto non stabilito dalla Legge di procedura per le cause davanti al TCA, valgono le norme della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, delle leggi federali che regolano le singole materie e, sussidiariamente, della legge cantonale di procedura per le cause amministrative.

A proposito della congiunzione dei ricorsi, l'art. 76 cpv. 1 LPAmm prevede che quando siano proposti davanti alla stessa autorità più ricorsi il cui fondamento di fatto sia il medesimo, l'autorità può ordinare la congiunzione delle istruttorie, decidere i ricorsi con una sola decisione o sospendere una o più procedure in attesa dell'istruzione o della decisione delle altre.

In concreto i ricorsi inoltrati dall'assicurato concernono l'ordine di restituzione alla Cassa cantonale di compensazione delle prestazioni complementari che egli avrebbe indebitamente percepito dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020 e la determinazione del suo diritto alle PC dal 1° dicembre 2020.

In entrambi i casi alla base del diritto v'è la medesima rinuncia di sostanza e quindi la tematica in discussione è interdipendente in ciascun ricorso. Basandosi sui medesimi fatti e ponendo temi di diritto materiale di uguale natura, ne consegue che è opportuna la congiunzione delle procedure formanti gli inc. n. 33.2021.15 e n. 33.2021.16, che il TCA evade quindi con un unico giudizio.

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è in primo luogo la verifica della correttezza dell'ordine di restituzione emesso dalla Cassa cantonale di compensazione nei confronti del ricorrente per le prestazioni complementari percepite apparentemente indebitamente dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020, che essa ha calcolato essere di Fr. 16'445.-.

In seguito, occorrerà esaminare il nuovo diritto alle PC dell'assicurato dal 1° dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021.

2.3. L'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA stabilisce che le prestazioni indebitamente riscosse devono essere restituite.

Il capoverso 2 dell'art. 25 LPGA, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2020, prevede che il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno (dal 1° gennaio 2021: 3 anni) a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto la sua validità (DTF 130 V 318).

Nella STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 (SVR 2010 EL Nr. 12), dall'analisi letterale del testo il Tribunale federale ha stabilito che il fatto in questione è rappresentato dalla riscossione indebita di prestazioni cui allude il capoverso 1 della norma (cfr. consid. 4.1), perciò il termine di perenzione per la pretesa di restituzione non può cominciare a decorrere prima che le prestazioni in lite siano state decise e versate (cfr. consid. 4.2).

Per giurisprudenza costante, nell'ambito delle assicurazioni sociali, la restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 126 V 42 consid. 2b; DTF 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429/2012 del 19 settembre 2012; STF 9C_795/2009 del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25 giugno 2007; STFA K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una decisione di riconsiderazione – allorquando l'assicurato ha beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF 9C_233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; DTF 129 V 110, DTF 126 V 42 consid. 2b con rinvii; STFA C 191/02 del 15 luglio 2003; STFA I 339/01 del 29 novembre 2002).

La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (Plädoyer 2007/1 pag. 62; STFA I 642/04 del 6 dicembre 2005).

Inoltre, l'amministrazione può riconsiderare una decisione passata formalmente in giudicato e sulla quale un'autorità giudiziaria non si è pronunciata nel merito, a condizione che sia senza dubbio errata e la sua rettifica rivesta un'importanza notevole (art. 53 cpv. 2 LPGA).

Questi principi sono pure applicabili nel caso in cui delle prestazioni siano state accordate senza essere state oggetto di una decisione formale se il loro versamento ha comunque validamente esplicato effetti giuridici (DTF 129 V 110, DTF 126 V 23 consid. 4b, DTF 126 V 46 consid. 2b, DTF 126 V 400 consid. 2b/a; STFA C 24/02 dell'11 febbraio 2004). Una decisione è stata ad esempio considerata senza dubbio errata a seguito di calcolo illegale di una rendita, in conseguenza ad una valutazione errata dell'invalidità per l'applicazione errata di principi fondamentali (DTF 119 V 483 consid. 3; DTF 110 V 179).

Secondo la giurisprudenza (STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF 9C_1061/2010 del 7 luglio 2011, consid. 6.1), la riconsiderazione non è tuttavia ammissibile se la decisione è stata oggetto di controllo giudiziale nel merito (DTF 127 V 466 consid. 2c). Per determinare se è possibile riconsiderare una decisione in quanto manifestamente erronea, occorre fondarsi sulla situazione giuridica esistente al momento della sua pronuncia, prendendo in considerazione la prassi allora in vigore (DTF 125 V 383 consid. 3 pag. 389 con riferimenti), tenuto conto del fatto che un cambiamento di prassi o di giurisprudenza non giustifica di regola una riconsiderazione (DTF 117 V 8 consid. 2c pag. 17; 115 V 308 consid. 4a/cc pag. 314). Per motivi legati alla sicurezza giuridica e per evitare che la riconsiderazione diventi uno strumento che consenta di riesaminare liberamente i presupposti del diritto a prestazioni di lunga durata, l'irregolarità deve essere manifesta. In particolare non vi è inesattezza manifesta se l'assegnazione della prestazione dipende dall'adempimento di condizioni materiali il cui esame presuppone un certo margine di apprezzamento riguardo a certi aspetti o elementi, e se la decisione iniziale appare ammissibile alla luce della situazione di fatto e di diritto. Se persistono ragionevoli dubbi sul carattere erroneo della decisione iniziale, non è possibile procedere ad un riesame (STF 9C_439/2007 del 28 febbraio 2008 consid. 3.1; STF 8C_883/2008 del 31 marzo 2009, consid. 4.1.2).

2.4. In specie, dopo essere venuta a conoscenza di un fatto nuovo, ossia la donazione di Fr. 118'000.- ricevuta dall'assicurato nel 2012 che farebbe aumentare il suo reddito dovendo ritenere 1/15 della sostanza computabile e diminuire la differenza fra le entrate e le uscite, con decisione formale del 27 novembre 2020 (doc. III/3 dell'inc. n. 33.2021.16) la Cassa di compensazione ha stabilito il nuovo diritto alle prestazioni complementari del ricorrente dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020.

Concretamente, così come risulta dai fogli di calcolo allegati, la Cassa di compensazione ha stabilito che dal 1° novembre 2013 l'interessato aveva diritto alle PC in misura inferiore rispetto a quanto deciso in precedenza, poiché gli ha computato l'ammontare di Fr. 118'000.- a titolo di rinuncia di sostanza avvenuta nel 2012.

Constatato quindi un indebito riconoscimento di prestazioni giusta l'art. 25 cpv. 1 1a frase LPGA, gli ha chiesto la restituzione della somma di Fr. 16'445.- erroneamente versata da quel momento fino al 30 novembre 2020, corrispondente alla differenza fra le PC incassate e le prestazioni complementari di diritto nel medesimo lasso di tempo.

2.5. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.6. Il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).

Si rileva che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.

Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, per il diritto alle PC fino al 31 dicembre 2020 fanno stato le norme vigenti fino all'entrata in vigore della Riforma delle PC, mentre le modifiche del 22 marzo 2019 sono applicabili per il diritto alle PC per il 2021, giacché dal calcolo effettuato dalla Cassa cantonale di compensazione in base al vecchio e al nuovo diritto è risultato per l'assicurato un diritto più elevato in applicazione delle nuove norme.

Ad ogni modo, i concetti alla base dell'oggetto della lite non sono mutati con il nuovo diritto.

2.7. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC).

Secondo il nuovo art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L'art. 11 vLPC enumerava in maniera esaustiva i redditi computabili rispettivamente non computabili. Tra quelli computabili (cpv. 1) v'erano:

" c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

L'art. 11 cpv. 1 nLPC dispone che sono computati come reddito, per ciò che qui interessa:

" b. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i

beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 30000 franchi per le persone sole, 50000 franchi per le coppie sposate e 15000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari di un immobile che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;".

Il nuovo art. 11a LPC disciplina ora la rinuncia a proventi e parti di sostanza e prevede che gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l'avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta (cpv. 2).

È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell'AVS o a una rendita dell'AI, all'anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10% della sostanza. Se la sostanza non supera 100000 franchi, il limite è di 10000 franchi all'anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi (cpv. 3).

In virtù delle Disposizioni Transitorie della modifica del 22 marzo 2019, l'art. 11a cpv. 3 nLPC si applica soltanto alla sostanza spesa dopo l'entrata in vigore della presente modifica e quindi non è applicabile al caso concreto.

2.8. Nelle decisioni impugnate, la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 118'000.- a titolo di rinuncia di sostanza per dispendio non giustificato, non avendo egli comprovato a mezzo di pezze giustificative la destinazione dell'ammontare ricevuto in donazione nel 2012.

L'amministrazione ha quindi ridotto l'importo di partenza di Fr. 118'000.- tenendo conto dell'ammortamento annuo previsto dall'art. 17a OPC-AVS/AI e ha ricalcolato il diritto alle prestazioni complementari dell'assicurato dal 2012 in poi. In particolare, per determinare il diritto alle PC dal 1° dicembre 2020 ha ritenuto una rinuncia di sostanza di Fr. 48'000.- (Fr. 118'000.- [donazione ricevuta] - Fr. 70'000.- [ammortamento annuo dal 2012 al 2020]) e dal 1° gennaio 2021 di Fr. 38'000.-, poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale, circostanze che essa non ha qui ritenute date, giacché non è stata comprovata l'esistenza di fatture e di debiti arretrati pagati con l'ammontare della donazione.

Il ricorrente sostiene invece che non gli si debba imputare una rinuncia della sostanza, poiché gli è impossibile comprovare nel 2020 l'utilizzo della somma ricevuta nel 2012, ribadendo di avere utilizzato i Fr. 118'000.- per acquistare un veicolo BMW e per pagare fatture e debiti arretrati.

Ad ogni modo, avendo la Cassa di compensazione, per il tramite dell'Ufficio assicurazione invalidità, preso visione il 6 aprile 2017 degli atti raccolti presso il Ministero Pubblico, la sua inattività per oltre tre anni non permette ora di chiedergli la restituzione di prestazioni complementari, essendo ormai perento il diritto previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA di esigerne la restituzione entro un anno.

2.9. Va evidenziato come la LPC stabilisca un principio cardine per cui, ai fini del calcolo della prestazione complementare, sono considerati solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189).

Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a precisi limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 140 V 267; DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 140 V 267 consid. 2.2; DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC (art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è quindi limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173).

Con STFA P 19/04 del 17 agosto 2005, pubblicata in DTF 131 V 329 e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente (SVR 2006 EL Nr. 2).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 289; DTF 105 V 84; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010; STFA P 82/01 del 24 maggio 2002).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia, trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b = Pratique VSI 1994 pag. 289; STF 9C_198/2010 del 9 agosto 2010 consid. 3.3; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

Quale rinuncia di reddito ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, la dottrina (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 102) menziona la rinuncia a prestazioni sotto forma di rendita o di altre pretese quali i contributi di mantenimento. Se l'assicurato rinuncia a delle entrate di questo genere, il calcolo delle prestazioni complementari deve prendere in considerazione la somma a cui egli ha rinunciato. La rinuncia corrisponde quindi all'importanza del reddito effettivamente realizzabile. Il fatto di conservare in modo durevole al proprio domicilio importanti somme di denaro costituisce ugualmente una rinuncia, poiché in questo caso si rinuncia alla percezione di un interesse. La rinuncia di reddito corrisponde quindi ad un interesse teorico.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia a dei redditi o a della sostanza deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché. Per principio vanno infatti computati come redditi anche tutti i proventi e i beni cui si è rinunciato. Nel calcolo delle PC, i proventi e i beni cui si è rinunciato sono computati allo stesso modo di quelli cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC [Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2020).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Carigiet/ Koch, op. cit., pag. 173). Il sistema delle prestazioni complementari si basa sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

Questi concetti sono stati nuovamente ribaditi nella recente DTF 146 V 306, pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 10, dove il Tribunale federale ha riconosciuto che questo principio è messo sempre più frequentemente in discussione e che lo è pure nella riforma della LPC la cui entrata in vigore, al 1° gennaio 2021, non poteva però essere anticipata (in particolare l'art. 11a nLPC).

2.10. Nel caso di specie, sulla scorta del verbale di interrogatorio del 19 ottobre 2020 (doc. 131) e della comunicazione della chiusura dell'istruzione del 29 ottobre 2020 (doc. 127), il 27 novembre 2020 (doc. III/3 dell'inc. n. 33.2021.15) la Cassa cantonale di compensazione ha emesso la decisione di restituzione, con cui ha preteso dall'assicurato il versamento di Fr. 16'445.- per prestazioni indebitamente percepite tra il 1° novembre 2013 e il 30 novembre 2020 per violazione dell'art. 31 cpv. 1 LPC in connessione con l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP, avendo egli fornito indicazioni inesatte o incomplete.

L'amministrazione ha infatti ritenuto che l'assicurato ha violato l'obbligo di comunicarle ogni mutamento delle sue condizioni personali e della situazione materiale (art. 24 OPC-AVS/AI), avendo egli ricevuto in donazione Fr. 118'000.- che ha "spesi subito tutti" comprando un'automobile che ha intestato al figlio affinché non figurasse quale suo bene e per altre spese quali fatture arretrate, debiti, ecc. Dei debiti non le risultavano però essere stati comprovati e/o saldati in quel periodo e dunque andavano computati in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c e g vLPC.

Dal verbale di interrogatorio dell'imputato RI 1, che ha avuto luogo il 19 ottobre 2020 (doc. 131) nell'ambito del procedimento penale inc.__________ avviato nei suoi confronti per titolo di "infrazione all'art. 70 LAI, truffa, art. 146 cpv. 1 CP, ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale, art. 148a cpv. 1 CP, infrazione alla LF sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, art. 87 LAVS, infrazione alla LF sulle prestazioni complementari dell'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, art. 31 cifra 1 LPC (art. 299 segg. CPP) in relazione alla segnalazione dell'Ufficio AI e della Cassa di compensazione AVS/AI/IPG", risulta che il segretario giudiziario ha fatto prendere innanzitutto atto all'imputato che l'accusa era stata estesa ai reati di infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (art. 31 LPC) e di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP) (doc. 131-3/9).

Poi, alla domanda dell'interrogante a sapere quanto denaro ha ricevuto in dono da __________, l'assicurato ha risposto che "ho ricevuto CHF 118'000.- da __________. Questo denaro mi è stato donato da __________ con il cuore, senza alcuna pressione da parte mia. Io ho usato questo denaro per comperare un'auto, pagare delle fatture e dei debiti. Io non sapevo che dovevo dichiarare questo denaro. Questo denaro è stato usato per bisogni contingenti, quali il pagamento di debiti e fatture arretrate.".

Inoltre, "il denaro da __________ l'ho ricevuto nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012-2013. Mi ha dato CHF 100'000.- quando ha venduto la casa e il resto in momenti separati. CHF 8'000.- li ho usati per andare al funerale di mia suocera con tutta la famiglia. CHF 5'000.- li ho usati per comperare le gomme. CHF 57'500.- per l'automobile. Il resto l'ho usato per pagare fatture arretrate e debiti." (doc. 131-4/9).

All'assicurato è stato poi chiesto se ha ricevuto del denaro da altre due persone ed egli ha risposto che "non me lo ricordo". L'inquirente gli ha contestato che __________ ha dichiarato di avergli dato Fr. 4'900.- e l'imputato ha risposto "che non è vero. Non ho mai ricevuto denaro da __________.". Inoltre, alla contestazione che __________ ha dichiarato di avergli dato Fr. 13'000.-, l'imputato ha risposto "che non è vero. Lei mi prestava solo delle piccole somme quando andavamo a giocare a tombola. Lei mi ha comperato un telefono che poi però io le ho restituito.".

Alla domanda se ha mai ricevuto in dono o in prestito denaro da altre persone, l'imputato ha risposto che "non me lo ricordo ma tendo ad escluderlo." (doc. 131-4/9).

Il segretario giudiziario ha quindi chiesto all'assicurato per quale motivo ha intestato al figlio l'automobile comprata con i soldi ricevuti da __________ e l'imputato ha risposto che "__________ mi ha consigliato di intestare l'auto a mio figlio dato che io ero invalido e quindi non potevo avere un'auto. Io avevo già un'auto da circa CHF 2'000.- e credevo che non potevo avere un'auto così grossa come la Jeep intestata a mio nome. __________ quindi mi ha detto di intestarla a mio figlio. Lei poi ha scritto la lettera in cui diceva che mi regalava CHF 100'000.- per comperare l'auto. Dopo alcuni mesi io ho intestato l'auto a mio nome per fare in modo che la situazione formale corrispondesse a quella reale." (docc. 131-4/9 e 131-5/9).

Infine, a domanda dell'interrogante l'imputato ha risposto che "non ho informato le assicurazioni sociali della mia auto perché non sapevo che dovevo farlo. Io pensavo che intestando l'auto a mio nome non avrei avuto altri obblighi di segnalazione. Pensavo che con le pratiche della Sezione della circolazione, fosse tutto a posto per tutta l'amministrazione cantonale quindi anche per l'AI.".

All'ultima domanda a sapere se ha mai notificato all'Istituto delle assicurazioni sociali gli importi in denaro ricevuti da __________, l'assicurato ha risposto che "non l'ho fatto. Non sapevo che dovevo notificare il denaro ricevuto in regalo. Quei soldi li ho spesi subito tutti. Non mi è rimasto in tasca nulla del denaro ricevuto da __________." (doc. 131-5/9).

Sulla scorta di questo ultimo verbale d'interrogatorio, il 29 ottobre 2020 (doc. 127) il Procuratore Pubblico ha chiuso l'istruzione e ha prospettato agli interessati la seguente decisione:

" Decreto d'abbandono secondo gli artt. 319 segg. CPP

per i reati di - ingiuria, 177 cpv. 1, lesioni semplici, art. 123 cifra 1

CP, rissa, art. 133 CP, minaccia, art. 180 CP (inc. __________),

lesioni semplici, art. 123 cifra 1 CP, vie di fatto, art. 126 cpv. 1 CP, danneggiamento, art. 144 cpv. 1 CP (inc.__________),

furto, art. 139 cifra 1 CP, truffa, art. 146 cpv. 1 CP, appropriazione indebita, art. 138 cifra 1 CP, falsità in documenti, art. 251 cifra 1 CP (inc.__________).

Promozione dell'accusa giusta gli artt. 352 segg. CPP

per i reati di - infrazione alla LF sull'assicurazione per la

vecchiaia e per i superstiti, art. 87 LAVS in combinazione con l'art. 70 LAI, truffa, art. 146 cpv. 1 CP, infrazione alla Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (art. 31 LPC), ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP) (inc.__________).".

A ciò ha fatto seguito l'emanazione del decreto d'accusa n. __________ del 2 dicembre 2020 da parte del Procuratore Pubblico incaricato del caso nei confronti dell'assicurato. In particolare, come indicato dalla Cassa cantonale di compensazione nel suo scritto del 28 gennaio 2021 (doc. 146) indirizzato alla Pretura penale, l'imputato è stato accusato di infrazione alla LPC (art. 31 cpv. 1 LPC) per non avere ottemperato all'obbligo di informazione che gli incombeva riguardo alla disponibilità di Fr. 118'000.- (lett. d), ciò che gli ha permesso di ottenere indebitamente il versamento di prestazioni per un importo pari a Fr. 16'445.- nel periodo dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020 (lett. a).

L'opposizione formulata dall'imputato contro il predetto decreto d'accusa è sfociata nel processo penale che si è svolto il 24 febbraio 2021 (__________) davanti al Presidente della Pretura penale.

Con sentenza di pari data (doc. 147), il Pretore ha prosciolto l'assicurato dalle imputazioni di truffa e ripetuta infrazione alla LAVS per i fatti descritti nel decreto d'accusa n. __________ del 2 dicembre 2020. L'ha invece ritenuto autore colpevole di infrazione alla LPC per avere tra il mese di dicembre 2013 e il 18 agosto 2014, fornendo indicazioni inesatte e incomplete, ottenuto indebitamente prestazioni assicurative non dovute, e meglio per avere ottenuto delle prestazioni complementari non dovute dalla Cassa cantonale di compensazione per complessivi Fr. 16'177.-, omettendo di notificarle di avere ricevuto in dono da __________ del denaro per complessivi Fr. 118'000.-.

Per questa infrazione l'assicurato è stato condannato alla pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per il periodo di prova di 2 anni, di 20 aliquote giornaliere di Fr. 80.- per un totale di Fr. 1'600.-, alla multa di Fr. 400.- e al pagamento di tasse e spese giudiziarie di complessivi Fr. 1'200.- con motivazione scritta e di Fr. 400.- senza motivazione scritta.

Questa sentenza è cresciuta incontestata in giudicato.

2.11. La Cassa cantonale di compensazione, senza attendere l'esito del processo penale, sulla scorta del verbale di interrogatorio dell'assicurato del 19 ottobre 2020 e della chiusura d'istruzione del 29 ottobre 2020, ha quindi ritenuto il 27 novembre 2020 che l'interessato avesse violato il suo obbligo di informazione non avendole comunicato, contrariamente al suo obbligo previsto dagli artt. 31 LPGA e 24 OPC-AVS/AI, di essere entrato in possesso di sostanza mobile ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. c vLPC (Fr. 118'000.-) e di avere rinunciato a tale importo (art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC), sia perché ha intestato, almeno inizialmente, al figlio la vettura acquistata per sé con i soldi ricevuti in dono da terzi, sia perché non ha saputo comprovare la sorte della restante somma, non risultando alla Cassa che l'interessato avesse dei debiti e che li abbia saldati in quel periodo.

Il TCA tutela l'agire della Cassa di compensazione per avere computato al ricorrente l'importo di Fr. 118'000.- a titolo di rinuncia di sostanza in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC.

In effetti, l'assicurato stesso ha ammesso durante il suo interrogatorio penale di avere ricevuto Fr. 118'000.- da __________ a titolo di donazione (doc. 131-4/9).

Già questo fatto, di per sé, comporta che, giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. c vLPC, al ricorrente vada computato tale ammontare a titolo di sostanza.

Il fatto, poi, che l'insorgente abbia utilizzato questa somma per comprarsi una vettura e le gomme, per andare al funerale della suocera e per pagare altre fatture arretrate e debiti (cfr. verbale di interrogatorio del 19 ottobre 2020, doc. 131-4/9), costituisce un consumo di sostanza che però, per essere qualificato come tale e non essere computato ai fini del calcolo del diritto alle PC, deve essere comprovato.

In caso contrario, assume infatti la qualifica di rinuncia di sostanza essendo avvenuto senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata.

Se da un lato non vigeva - fino al 31 dicembre 2020 - il controllo dello stile di vita degli assicurati (DTF 146 V 306 = SVR 2020 EL Nr. 10; DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d) e quindi ci si basava sui mezzi effettivamente disponibili senza domandarsi se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità, dall'altro lato la rinuncia di sostanza doveva di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio.

Ciò è quanto avvenuto nel caso del ricorrente, che ha utilizzato scientemente la somma di Fr. 118'000.- per comprare dei beni di cui però non ha apportato la prova d'acquisto. Infatti, malgrado le numerose affermazioni di avere comprato la vettura BMW a giustificazione della destinazione di parte dell'importo ricevuto in donazione nel 2012 (Fr. 57'500.-), l'assicurato non è stato ad oggi in grado di comprovarne l'acquisto a mano della relativa fattura rispettivamente la riceva di avvenuto pagamento, così come per il treno di gomme.

Lo stesso dicasi delle fatture arretrate e dei debiti esistenti a cui egli avrebbe fatto fronte proprio con parte della donazione ricevuta. Se detti debiti e fatture erano così consistenti (circa Fr. 50'000.-), una traccia della loro esistenza doveva pur esserci, così come della loro estinzione. Tuttavia, nei formulari delle revisioni periodiche delle prestazioni complementari avvenute negli anni 2004 (doc. 1-1/64), 2008 (doc. 25-1/25) e 2012 (doc. 58-1/9), l'assicurato ha indicato soltanto l'8 maggio 2008 di avere dei debiti pari a Fr. 5'020.-. Questa cifra, oltre ad essere ben lontana dall'ammontare che l'insorgente sostiene di avere utilizzato per fare fronte a diverse fatture e debiti, si riferisce poi all'anno 2008, mentre nessun debito è stato indicato il 18 maggio 2012 durante la revisione periodica 2012, se si pon mente che è tra il 2011 e il 2012-2013 che ha ricevuto in regalo Fr. 118'000.-.

Non va poi dimenticata l'ammissione fatta dall'assicurato di avere voluto celare alla Cassa cantonale di compensazione l'acquisto della nuova vettura essendo già proprietario di un'altra automobile. Infatti, su consiglio della persona che gli ha donato i Fr. 118'000.-, il ricorrente l'ha intestata a suo figlio e dopo alcuni mesi ha intestato la BMW a sé stesso per conformare la situazione formale a quella reale (cfr. interrogatorio dell'imputato, doc. 131-4/9).

Ma, anche in quell'occasione, l'insorgente non ha avvisato la Cassa cantonale di compensazione del bene, di non poco valore, che era entrato a fare parte del suo patrimonio e che modificava la sua situazione a livello di diritto alle PC.

Alla domanda dell'inquirente penale a sapere se ha informato le assicurazioni sociali in merito all'acquisto dell'automobile, il ricorrente ha risposto di no, perché non sapeva di doverlo fare e perché pensava che intestandosi la vettura non avrebbe avuto altri obblighi di segnalazione, convinto che essendo in regola con la Sezione della circolazione lo sarebbe stato pure con l'Ufficio assicurazione invalidità.

Inoltre, l'interessato ha risposto che non sapeva di dovere notificare all'Istituto delle assicurazioni sociali il denaro ricevuto in regalo, visto che l'ha speso subito tutto e non gli è rimasto nulla in tasca.

Considerato che l'insorgente è beneficiario da decenni di prestazioni dall'assicurazione invalidità e dalle prestazioni complementari, gli doveva essere ben noto che ogni modifica personale e/o materiale andava segnalata all'amministrazione, visto che tale obbligo di informazione figura su ogni decisione che ha ricevuto dall'uno e dall'altro Ufficio dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

Di certo, poi, è pretestuoso affermare che l'avere avvisato la Sezione della circolazione lo metteva al riparo dal dovere informare anche la Cassa di compensazione per le prestazioni complementari, occupandosi detti Uffici, manifestamente, di due ambiti diversi.

La motivazione data all'inquirente penale stride anche con quanto da egli affermato all'inizio del suo interrogatorio del 19 ottobre 2020. In quell'occasione, l'interessato ha infatti risposto in merito al diritto alle prestazioni complementari che "L'importo cambia sempre, in particolare se cambia la composizione famigliare, ad esempio se un figlio diventa maggiorenne o indipendente" (doc. 131-4/9).

L'assicurato ha quindi dato prova di conoscere il funzionamento delle prestazioni complementari, tanto che negli anni ha regolarmente segnalato all'amministrazione ogni modifica della sua situazione personale e/o familiare che comportava una revisione del suo diritto alle prestazioni complementari, quali gli aumenti di pigione, la continuazione agli studi di un figlio o la partenza di un figlio dal domicilio familiare.

2.12. L'interessato ha riconosciuto di non essere in grado di comprovare tutte le spese sostenute diverso tempo fa, essendo trascorso troppo tempo da allora, ma né in sede amministrativa né davanti al TCA ha indicato in modo convincente la destinazione di quasi Fr. 50'000.- di capitali spesi, a suo dire, in men che non si dica.

Giova qui rammentare che nel diritto delle assicurazioni sociali, e quindi dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali, l'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti, correlato dal dovere di collaborazione delle parti, dispensa le parti dall'obbligo di provare, ma non le libera comunque dall'onere della prova, ossia non rende privo d'efficacia il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova. Pertanto, in caso di mancanza di prove, tocca alla parte che voleva dedurre un diritto sopportarne le conseguenze (DTF 117 V 264 consid. 3), a meno che l'impossibilità di provare un fatto possa essere imputata alla controparte (STFA K 207/00 del 26 settembre 2001, consid. 3c; STFA K 202/00 del 18 settembre 2001, consid. 3b; DTF 124 V 375 consid. 3; RAMI 1999 pag. 418, consid. 3).

Su questi aspetti, si veda in particolare: Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, pagg. 827-828 e Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997, pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

Va inoltre rammentato che non esiste, nel diritto delle assicurazioni sociali, il principio secondo il quale l'amministrazione e il giudice dovrebbero statuire, nel dubbio, a favore dell'assicurato (citata STFA del 26 settembre 2001, consid. 3c; citata STFA del 18 settembre 2001, consid. 3b; STFA C 49/00 del 15 gennaio 2001; DTF 115 V 142 consid. 8b; DTF 113 V 312 consid. 3a e 322 consid. 2a; RAMI 1999 pag. 478, consid. 2b).

Nell'evenienza concreta, dunque, l'assicurato non poteva limitarsi a sostenere che "il predetto importo è stato subito utilizzato per acquistare un veicolo BMW, per pagare fatture, debiti arretrati, ecc., ed è oggi pressoché impossibile recuperare i relativi giustificativi." (doc. I punto 3a pag. 3).

Questa semplice affermazione non è sufficiente, alla luce della giurisprudenza esposta, per sollevare il ricorrente dall'obbligo che gli incombe di comprovare le proprie allegazioni apportando delle pezze giustificative.

Da quanto precede discende che dal profilo del diritto alle prestazioni complementari l'alienazione della sostanza, secondo il ricorrente usati per l'acquisto di un'automobile, delle gomme, del viaggio per la famiglia per andare al funerale della suocera, del pagamento di fatture e debiti arretrati, deve essere considerata come una rinuncia di sostanza per dispendio ingiustificato di capitali ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC e dell'art. 11a cpv. 2 nLPC, non avendo l'insorgente comprovato di avere ottenuto questi beni in contropartita né di essere stato obbligato giuridicamente ad agire in tal senso.

Pertanto, l'importo di Fr. 118'000.- deve essere computato nella sostanza dell'assicurato come se egli non vi avesse rinunciato. Infatti, gli importi (di reddito o di sostanza) ai quali l'assicurato rinuncia vanno considerati nel calcolo delle PC come ancora presenti tra i suoi averi (N. 3081.01 DPC).

Occorre inoltre evidenziare che per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g vLPC, e parimenti dell'art. 11a nLPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il tema delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali fossero le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali. Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la stessa sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato, che deve essere comunque capace di discernimento e consapevole della riduzione della sua sostanza, anche in assenza della consapevolezza della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari (STF 9C_934/2009 del 28 aprile 2010, consid. 5.1).

2.13. Determinato il valore della sostanza alienata, occorre rilevare che rinunciare alla propria sostanza comporta contestualmente per il richiedente di una prestazione complementare una riduzione di Fr. 10'000.- annui del valore dei propri beni alienati (art. 17a cpv. 1 vOPC-AVS/AI, art. 17e cpv. 1 nOPC-AVS/AI). Il valore della sostanza al momento della rinuncia deve essere riportato invariato al 1° gennaio dell'anno che segue la rinuncia e successivamente ammortizzato di Fr. 10'000.- ogni anno (art. 17a cpv. 2 OPC-AVS/AI, art. 17e cpv. 2 nOPC-AVS/AI) fino al 1° gennaio dell'anno per cui è assegnata la PC (art. 17a cpv. 3 OPC-AVS/AI, art. 17e cpv. 3 OPC-AVS/AI) (N. 3483.06 Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2020).

Considerato che la sostanza è stata alienata nel 2012, l'importo computato a titolo di rinuncia di sostanza è rimasto invariato a Fr. 118'000.- nel 2013 e la Cassa di compensazione ha quindi considerato per la prima volta un ammortamento annuo di Fr. 10'000.- nel 2014, per giungere a Fr. 48'000.- nel 2020 giusta l'art. 17a vOPC-AVS/AI e a Fr. 38'000.- nell'anno 2021 secondo l'art. 17e nOPC-AVS/AI.

Questa soluzione è corretta e va dunque di principio confermata sia per la decisione di restituzione delle prestazioni complementari dal 2013 al 2020, oggetto dell'incarto n. 33.2021.16, sia per le decisioni di fissazione del diritto alle PC dal 1° dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 di cui all'incarto n. 33.2021.15.

2.14. Litigioso fra le parti è però il principio stesso della restituzione, visto che, d'avviso del ricorrente, il termine annuo di perenzione di cui all'art. 25 cpv. 2 LPGA sarebbe ampiamente decorso quando è stato emesso l'ordine di restituzione del 27 novembre 2020, avendo l'Ufficio assicurazione invalidità avuto conoscenza già il 6 aprile 2017 delle donazioni di complessivi Fr. 118'000.- in occasione della visione degli atti presso il Ministero Pubblico.

Occorre quindi esaminare se questa decisione è tempestiva.

Per l'art. 25 cpv. 2 LPGA nel tenore fino al 31 dicembre 2020, il diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal momento in cui l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021, il diritto di esigere la restituzione si estingue tre anni dopo che l'istituto d'assicurazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest'ultimo è determinante.

Nella sentenza pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 15, il Tribunale federale ha ricordato che l'inizio del termine di perenzione relativo di un anno corrisponde al giorno in cui l'assicuratore, dando prova della necessaria e ragionevole attenzione, avrebbe dovuto riconoscere l'errore ed in cui sono adempiuti i presupposti della restituzione (cfr. consid. 3.1).

Secondo la giurisprudenza, la restituzione non è limitata alle prestazioni cresciute in giudicato. In caso di necessità di ulteriori accertamenti giudizialmente accertata, il termine di perenzione relativo di un anno inizia a decorrere, al più presto, quando l'Ufficio viene a conoscenza degli esiti definitivi degli accertamenti sui quali si fonda la decisione che pone fine alla procedura contenziosa di rendita (cfr. consid. 3.2).

Nel caso in cui la restituzione venga fatta valere nei termini e nella forma corretta, il termine per la sua determinazione è salvaguardato una volta per tutte, anche se la corrispondente decisione debba essere successivamente annullata e sostituita da una nuova materialmente corretta (cfr. consid. 4.2).

Nella DTF 146 V 217, pubblicata in SVR 2020 IV Nr. 53, l'Alta Corte ha trattato il tema della ripartizione dei compiti tra Ufficio AI e la Cassa di compensazione (cfr. consid. 3.2) e ha affermato che nel caso in cui sia necessaria la collaborazione tra Ufficio AI e Cassa di compensazione a proposito della fissazione, della soppressione e della restituzione della rendita d'invalidità, per l'inizio della decorrenza del termine basta che uno degli organi di esecuzione competenti abbia conoscenza del diritto alla restituzione (cfr. consid. 3.3). Qualora un preavviso non sia stato emanato dall'Ufficio assicurazione invalidità, ma dalla Cassa non competente in materia, ciò non comporta la salvaguardia del termine di perenzione per la restituzione (cfr. consid. 3.4).

Come rammentato dal Tribunale federale con sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021 al considerando 3.2.1 (cfr. anche DTF 146 V 217; sentenza 9C_925/2012 del 19 marzo 2013 e sentenza 9C_663/2014 del 23 aprile 2015), il termine annuo di perenzione comincia normalmente a decorrere nel momento in cui l'amministrazione, usando l'attenzione da essa ragionevolmente esigibile avuto riguardo alle circostanze, avrebbe dovuto rendersi conto dei fatti giustificanti la restituzione (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 110 V 304). Ciò si verifica quando l'amministrazione dispone di tutti gli elementi decisivi nel caso concreto dalla cui conoscenza risulti di principio e nel suo ammontare l'obbligo di restituzione di una determinata persona (DTF 146 V 217; DTF 111 V 14 consid. 3 pag. 17). Se l'amministrazione dispone di indizi che lasciano supporre l'esistenza di un importo da restituire, ma che gli elementi disponibili non sono ancora sufficienti per stabilirne il fondamento, essa deve procedere, in un tempo ragionevole, ai necessari accertamenti. Se essa omette di farlo, l'inizio del termine di perenzione deve essere fissato al momento in cui sarebbe stata in grado di emettere una decisione di restituzione se avesse fatto prova dell'attenzione che si poteva ragionevolmente attendersi da essa. Per contro, se risulta già dagli elementi agli atti che le prestazioni in questione sono state versate indebitamente, il termine di prescrizione inizia a decorrere senza che si debba accordare all'amministrazione del tempo per procedere a degli accertamenti supplementari.

Il termine annuo di perenzione comincia dunque in ogni caso a decorrere non appena dagli atti emerge direttamente l'irregolarità della corresponsione delle prestazioni (8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.1; sentenza 8C_799/2017dell'11 marzo 2019, consid. 5.4; sentenza 9C_454/2012 del 18 marzo 2013, consid. 4 non pubblicato in DTF 139 V 106; consid. 5.1 non pubblicato in DTF 133 V 579, ma in SVR 2008 KV n. 4 pag. 11 [K 70/06]; cfr. pure sentenza 9C_1057/2008 del 4 maggio 2009 consid. 4.1.1). Se per l'assegnazione (e il pagamento: cfr. sentenza 9C_276/2012 del 14 dicembre 2012 consid. 5.1 = DTF 139 V 6) della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, la (sopra definita) conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; 112 V 180 consid. 4c pag. 182 seg.; RCC 1989 pag. 558).

In caso di errore dell'amministrazione (ad esempio nel calcolo di una prestazione) il termine non decorre però dal momento in cui esso è stato commesso, bensì da quello in cui l'amministrazione avrebbe dovuto in un secondo tempo (per esempio in occasione di un controllo contabile oppure nel caso in cui venga a conoscenza di fatti atti a far nascere dei dubbi sulla fondatezza della pretesa) rendersi conto dello sbaglio commesso in base all'attenzione ragionevolmente esigibile (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 146 V 217; DTF 124 V 380 consid. 1 e 2c pag. 383 e 385; RDAT II-2003 n. 72 pag. 306 [C 317/01] consid. 2.1). Diversamente, se si facesse risalire il momento della conoscenza del fatto determinante alla data del versamento indebito, ciò renderebbe spesso illusoria la possibilità per l'amministrazione di reclamare il rimborso di prestazioni versate a torto per colpa propria (sentenza 8C_405/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 3.2.2; DTF 124 V 380 consid. 1 in fine pag. 383; DTA 2006 pag. 158 [C 80/05]).

Nel concretare questi principi, il Tribunale federale (delle assicurazioni) ha tra l'altro stabilito che se più unità amministrative sono coinvolte nella procedura di emanazione della decisione originaria e che se una di esse commette uno sbaglio, quest'ultimo va qualificato come un unico errore ai sensi della giurisprudenza suesposta. Il secondo momento che determina la decorrenza del termine annuo di perenzione non si realizza già quando un'unità amministrativa riceve dall'altra una copia della decisione originaria ma soltanto quando in un momento successivo subentra un motivo per riesaminare il fascicolo (STFA I 308/03 del 22 settembre 2003 consid. 3.2.2).

2.15. Occorre dunque verificare se la Cassa di compensazione ha fatto tempestivamente valere la pretesa di restituzione di prestazioni complementari indebitamente percepite quando nel novembre 2020 ha emesso la decisione.

L'insorgente ritiene che la Cassa di compensazione, per il tramite dell'Ufficio assicurazione invalidità che ha preso visione il 6 aprile 2017 degli atti raccolti presso il Ministero Pubblico, sia venuta a conoscenza in quell'occasione della donazione di Fr. 118'000.- a suo favore, perciò la sua inattività per oltre tre anni non permette ora di chiedergli la restituzione di prestazioni complementari, essendo ormai perento il diritto previsto dall'art. 25 cpv. 2 LPGA di esigerne la restituzione entro un anno.

Se, come visto, per l'assegnazione e il pagamento della prestazione o per l'esame del diritto alla restituzione è necessaria la collaborazione tra più unità amministrative incaricate dell'attuazione dell'assicurazione, è corretto affermare che la conoscenza anche di una sola di esse è sufficiente a fare decorrere i termini (DTF 146 V 217; DTF 119 V 431 consid. 3a pag. 433; DTF 112 V 180 consid. 4c; DTF 139 V 6 consid. 5.1).

Ciò stante, nel caso in esame la tesi del ricorrente non può essere tutelata, poiché egli parte da un errato presupposto.

Infatti, l'Ufficio assicurazione invalidità e la Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari non sono interdipendenti nell'attribuire prestazioni complementari secondo la LPC o prestazioni dall'assicurazione invalidità.

L'insorgente confonde la circostanza che l'Ufficio AI fa capo effettivamente alla Cassa cantonale di compensazione, ma a un altro Ufficio e non al Servizio PC, per l'espletamento dei suoi compiti. Conformemente a quanto previsto dall'art. 60 cpv. 1 lett. b LAI, l'Ufficio assicurazione invalidità chiede infatti alla Cassa di compensazione di calcolare l'ammontare del diritto alla rendita spettante all'assicurato sulla scorta degli anni di contribuzione, degli anni della classe d'età, della scala di rendita applicabile, del reddito annuo medio determinante e della durata contributiva per il reddito annuo medio. Dopodiché, su invito dell'Ufficio AI, la Cassa trasmette all'interessato la decisione di prestazioni con l'indicazione dell'importo della rendita a cui ha diritto, con allegato la motivazione alla base della concessione della rendita allestita dall'Ufficio assicurazione invalidità (DTF 146 V 217). È poi la Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 60 cpv. 1 lett. c LAI, che versa le prestazioni all'avente diritto.

Tutto ciò non ha però nulla a che vedere con la Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari, ovvero né l'Ufficio AI necessita del Servizio PC per determinare il diritto alle prestazioni di invalidità, né il Servizio PC deve fare capo all'Ufficio assicurazione invalidità per stabilire il diritto alle prestazioni complementari all'AVS o all'AI.

Di conseguenza, oltre ad essere due unità amministrative totalmente indipendenti e autonome - l'Ufficio AI è un istituto cantonale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica (art. 54 cpv. 1 LAI) e la Cassa cantonale di compensazione ha carattere di ente autonomo di diritto pubblico (art. 61 cpv. 1 LAVS, su rinvio dell'art. 21 cpv. 2 LPC in connessione con l'art. 26 LaLPC) - e quindi due organi separati organizzativamente, seppure entrambi integrati nell'Istituto delle assicurazioni sociali di Bellinzona, il Servizio PC e l'Ufficio assicurazione invalidità svolgono manifestamente dei compiti differenti di diritto pubblico e si fondano su principi totalmente differenti per stabilire il diritto degli assicurati alle prestazioni regolate dalle rispettive basi legali.

Nel primo caso viene valutato unicamente la condizione economica del richiedente, nel secondo lo stato medico dell'interessato che poi, sulla base di una valutazione economica, porta a definire se l'assicurato ha diritto a determinate prestazioni dall'assicurazione invalidità.

Da quanto precede discende che la circostanza che l'Ufficio assicurazione invalidità ha avuto accesso agli atti penali concernenti il ricorrente già il 6 luglio 2017, non si riverbera affatto sulla Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari.

In altre parole, l'Ufficio AI non era affatto tenuto ad informare il Servizio PC che era in atto un procedimento penale nei confronti dell'assicurato per truffa e per infrazione alla LAVS, visto che i comportamenti imputatigli concernevano prettamente la sfera dell'assicurazione invalidità (cfr. decreto d'accusa n. __________ del 2 dicembre 2020 ripreso nella sentenza __________ del 24 febbraio 2021 del Presidente della Pretura penale, doc. 147: l'assicurato era stato accusato di truffa per avere dichiarato all'Ufficio AI durante il colloquio del 7 aprile 2015 "di non avere avuto alcun miglioramento nel proprio stato di salute, nonostante dai rapporti della sorveglianza messa in atto da una società investigativa nei suoi confronti sia emersa una netta discrepanza rispetto le limitazioni medico-teoriche sancite all'incarto AI e i disturbi psichici e fisici lamentati (…), si assentava da casa per lunghi periodi, non aveva difficoltà a relazionarsi con altre persone riuscendo a mantenere la propria presenza anche per parecchio tempo e in ritrovi frequentati" e di infrazione alla Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti per avere "omesso di informare l'Autorità amministrativa, anche dopo esplicita domanda formulatale durante il colloquio del 7 aprile 2015, di avere intrapreso un'attività lavorativa accessoria" ottenendo così, "mediante indicazioni inesatte o incomplete e violando parimenti l'obbligo di comunicazione", "una prestazione che non gli spettava, ammontante ad almeno fr. 25'811.-") e quindi non avevano alcuna influenza sul diritto alle prestazioni complementari.

2.16. A comprova della presunta connessione tra queste due unità amministrative, il ricorrente ha inoltre prodotto lo scritto del 30 ottobre 2013 (doc. D) con cui l'Ufficio AI, facendo seguito alla richiesta del Ministero Pubblico, gli ha trasmesso l'incarto AI concernente l'assicurato. In quel contesto, oltre a segnalare l'iter che l'ha portato ad attribuire all'interessato una rendita di invalidità e a indicare a quanto ammontava a quel momento, l'Ufficio AI ha informato l'autorità inquirente penale che "Inoltre, l'assicurato è stato messo al beneficio di prestazioni complementari all'AI (art. 4 cpv. 1 let. c LPC). Data la connessione tra i due tipi di prestazioni, qualora dovessero cadere le prestazioni d'invalidità, la stessa sorte spetterebbe alle prestazioni complementari erogate dalla Cassa cantonale di compensazione".

Questa frase non vuole però certo significare che già allora, nel 2013, il Servizio delle prestazioni complementari della Cassa cantonale di compensazione dovesse essere (messa) al corrente che era in corso un procedimento penale nei confronti di un suo assicurato e che pertanto detto Servizio avrebbe dovuto effettuare autonomamente degli accertamenti di carattere penale rispettivamente che avrebbe dovuto interpellare in tal senso il Procuratore Pubblico responsabile del caso.

A quel momento, infatti, nessun reato penale in ambito di LPC era stato ancora sospettato e prospettato dal magistrato.

È soltanto il 30 settembre 2020 (doc. III/2 dell'inc. n. 33.2021.16) che l'Ufficio assicurazione invalidità ha trasmesso alla Cassa cantonale di compensazione - Servizio delle prestazioni complementari, per conoscenza, il preavviso di sospensione provvisionale della rendita di pari data inviato all'assicurato, mettendola così al corrente del procedimento penale in corso nei confronti di RI 1.

Inoltre, il Ministero Pubblico si è rivolto per la prima volta unicamente il 1° ottobre 2020 (doc. 129) alla Cassa cantonale di compensazione per avere informazioni sull'assicurato in merito al suo diritto alle prestazioni complementari e il 9 ottobre 2020 (doc. 129) la Cassa gli ha fornito subito i necessari ragguagli, indicando di volersi costituire accusatrice privata penale e civile qualora fosse stata aperta una procedura penale per violazione dell'obbligo di informare di avere ricevuto in dono del denaro.

Il 29 ottobre 2020 (doc. 128) la Cassa di compensazione ha poi scritto al magistrato inquirente che "Al fine di potere valutare l'emissione d'una decisione di restituzione per prestazioni complementari indebitamente percepite, sempre qualora il signor RI 1 avesse effettivamente ricevuto in dono CHF 118'000.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC) rispettivamente avesse poi rinunciato a parte di essi (art. 11 cpv. 1 lett. g LPC), chiediamo (…) di poter esaminare gli atti all'incarto ed in particolare che ci sia trasmesso il verbale d'interrogatorio del 19 ottobre 2020.".

A fine ottobre 2020 la Cassa è quindi entrata in possesso sia del verbale di interrogatorio dell'imputato del 19 ottobre 2020 (doc. 131), da cui risulta che l'accusa è stata estesa ai reati di infrazione alla LPC (art. 31 LPC) e di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale (art. 148a CP), sia della comunicazione di chiusura dell'istruzione del 29 ottobre 2020 (doc. 127), in cui il Procuratore Pubblico ha prospettato il decreto di abbandono per determinati reati e la promozione dell'accusa per altri, fra cui i due testé citati.

Fondandosi dunque su questi due atti, con decisione di restituzione del 27 novembre 2020 la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto configurato il reato di cui all'art. 31 cpv. 1 LPC, avendo l'assicurato violato il suo obbligo di comunicarle ogni mutamento importante delle sue condizioni personali e materiali previsto dall'art. 31 LPGA e dall'art. 24 OPC-AVS/AI.

Per l'amministrazione, l'interessato non le ha annunciato l'esistenza dei Fr. 118'000.- che gli sono stati donati nel 2012 né ha comprovato come li ha utilizzati, benché egli abbia affermato di averli subito consumati per comprare un'autovettura e per saldare dei debiti e delle fatture arretrati.

L'emanazione della decisione di restituzione è pertanto avvenuta senza alcun dubbio entro il termine di un anno da quando la Cassa di compensazione disponeva di tutti gli elementi decisivi, dai quali risultava sia il principio stesso di restituire sia l'importo.

Né la data del 6 aprile 2017 né quella del 30 ottobre 2013 possono pertanto assurgere quale giorno da cui fare decorrere l'anno di perenzione nei confronti del Servizio PC della Cassa di compensazione che, occorre ribadirlo, nulla ha a che vedere con l'Ufficio AI nell'esecuzione dei suoi compiti derivanti dalla LPC.

Per determinare il diritto alla rendita di invalidità, invece, l'Ufficio AI si appoggia, secondo quanto previsto dall'art. 60 LAI, a un'altra unità amministrativa della Cassa cantonale di compensazione e perciò in quel caso tornano applicabili i principi giurisprudenziali esposti dal ricorrente sull'inizio della decorrenza del termine annuale quando uno degli organi competenti - l'Ufficio AI o la Cassa di compensazione - ha sufficiente conoscenza dei fatti (DTF 146 V 217; DTF 112 V 180).

Questa fattispecie non si realizza, però, nel caso concreto, trattandosi dell'attribuzione di prestazioni complementari la cui determinazione è totalmente indipendente e da uno stato di malattia e dalle contribuzioni AVS/AI/IPG versate dall'assicurato.

La decisione del 27 novembre 2020 è pertanto manifestamente tempestiva, senza che sia necessario esaminare in concreto quale termine relativo (quello di un anno dell'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore fino al 31 dicembre 2020 o quello di 3 anni dell'art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA in vigore dal 1° gennaio 2021), vada applicato (STCA 30.2021.2 del 15 marzo 2021).

2.17. Per quanto concerne la questione della prescrizione da applicare all'ordine di restituzione in virtù dell'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, la Cassa cantonale di compensazione ha ritenuto che il comportamento posto in atto dall'assicurato fosse costitutivo del reato previsto dall'art. 31 cpv. 1 LPC e ciò senza attendere l'esito del procedimento penale, sfociato tre mesi dopo nella sentenza penale __________ della Pretura penale.

Innanzitutto occorre evidenziare che in ambito di restituzione di prestazioni complementari indebitamente riscosse, nella recente sentenza pubblicata in SVR 2020 EL Nr. 9 l'Alta Corte ha ribadito al considerando 6.2 che affinché si possa applicare il termine di perenzione più lungo previsto dal diritto penale giusta l'art. 25 cpv. 2 2a frase LPGA, non è necessario che l'autore dell'infrazione sia stato condannato (DTF 118 V 193 consid. 4a, DTF 140 IV 206 = SVR 2014 EL Nr. 13).

La qualifica giuridica penale del comportamento dipende, come prevede la giurisprudenza federale, dall'agire specifico dell'autore, ossia dal suo comportamento concreto.

La LPC, da un lato, all'art. 31 cpv. 1, eleva a delitto a norma dell'art. 10 cpv. 3 CP, e punisce con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere, sempre che non sia dato un crimine o un delitto per cui il Codice penale commina una pena più grave, chiunque, in particolare:

" a. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro

modo, ottiene indebitamente da un Cantone o da una istituzione di utilità pubblica, per sé o per altri, una prestazione in virtù della presente legge;

b. mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene illecitamente un sussidio in virtù della presente legge;

d. non ottempera all'obbligo di comunicazione che gli incombe (art. 31 cpv. 1 LPGA).".

Dall'altro lato, eleva a contravvenzione, giusta l'art. 31 cpv. 2 LPC, e sanziona con una multa sino a Fr. 5'000.-, chiunque violando l'obbligo che gli incombe, fornisce scientemente informazioni inesatte o rifiuta di dare informazioni (lett. a).

Con la medesima sanzione è punito chi si oppone a un controllo ordinato dall'autorità competente o in qualsiasi modo lo impedisce (lett. b).

2.18. Va qui rilevato che il 1° ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo art. 148a CP relativo alla punibilità in caso di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale.

La norma erge a delitto il comportamento teso all'ottenimento, per sé o per terzi, di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale a cui l'autore, o il terzo beneficiario, non hanno diritto. Ciò deve avvenire mediante “informazioni false o incomplete, sottacendo fatti o in altro modo”, dove l'autore “inganna una persona o ne conferma l'errore”.

Come rammenta la dottrina, questa disposizione trova applicazione a partire dalla sua entrata in vigore e, in virtù del principio di non retroattività (art. 2 cpv. 1 CP), per i fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore (Margaret Kuelen, Le disposizioni penali in ambito di assicurazioni sociali e di aiuto sociale, in RTiD 2019-I pag. 347 ad 3.1.4).

Già per tale ragione l'art. 148a CP, a fronte di un comportamento reprensibile dell'assicurato posto in atto nel 2012, non può essere per certo ritenuto almeno fino al 30 settembre 2016.

2.19. L'ottenimento indebito di prestazioni dell'aiuto sociale o delle assicurazioni sociali non è però punibile solo dalle norme penali previste dalle leggi istituenti le assicurazioni sociali o regolanti l'aiuto sociale, rispettivamente dall'art. 148a CP appena evocato.

In effetti, se per ottenere prestazioni indebite da una assicurazione sociale o dall'assistenza sociale l'autore inganna astutamente un collaboratore dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico preposto all'aiuto sociale o un terzo avente potere di disposizione sul patrimonio dell'assicurazione sociale o dell'ente pubblico chiamato a versare la prestazione sociale, può essere ritenuta la commissione del reato di truffa giusta l'art. 146 CP se realizzati gli ulteriori presupposti della norma.

Come rammenta Kuelen nel suo contributo (op. cit., pag. 331) la giurisprudenza, sia cantonale sia federale, si è più volte occupata della delimitazione tra il reato di truffa e l'infrazione alle norme istituenti le assicurazioni sociali rispettivamente l'aiuto sociale, ponendo l'attenzione sull'elemento costitutivo dell'inganno astuto, caratterizzante il reato di truffa. L'esame ha avuto per oggetto in particolare la natura dell'inganno, se cioè da un lato è dato con un comportamento attivo o passivo da parte dell'autore che tende a conseguire indebite prestazioni, e dall'altro la possibilità di verifica delle menzogne o del castello di bugie (il "Lügengebäude" evocato dal Tribunale federale per esempio nella STF 6B_741/2017 del 14 dicembre 2017), rispettivamente ancora del silenzio qualificato.

Infatti, come ricorda la dottrina e come ammette la giurisprudenza federale, un comportamento puramente omissivo, laddove sussista una posizione di garante prevista da legge o contratto ("Garantenstellung"), può realizzare un inganno astuto (Margaret Kuelen, op. cit., pag. 331 sub. 1.4.2.1; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, 3a ed. 2010, ad art. 146 n. 10; DTF 140 IV 11 consid. 2.3.2).

2.20. La qualifica del reato commesso dal ricorrente non va esaminata più approfonditamente.

Infatti, oltre ad essere stata confermata dal Presidente della Pretura penale nella sua sentenza del 24 febbraio 2021, quindi posteriormente all'ordine di restituzione della Cassa cantonale di compensazione, il quale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione alla LPC, un'eventuale configurazione del reato di ottenimento illecito di prestazioni di un'assicurazione sociale o dell'aiuto sociale ai sensi dell'art. 148a CP oppure ancora di truffa giusta l'art. 146 CP per le risposte date nella revisione del 2012 riguardo alla sua sostanza (doc. 58-1/9), non muterebbe nella sostanza la decisione di restituzione.

Non va dimenticato che il ricorrente non ha comunicato alla Cassa di compensazione di avere ricevuto in dono rispettivamente di potere disporre nel 2012 di Fr. 118'000.- e questo importo, come visto, va considerato quale rinuncia di sostanza e viene ammortizzato per la prima volta nel 2014.

Considerato che la configurazione del reato di cui all'art. 31 cpv. 1 LPC dà luogo a un termine di prescrizione di 7 anni giusta l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP, anche supponendo la configurazione del reato di cui all'art. 148a CP, peraltro semmai solo dal 1° ottobre 2016, il termine di prescrizione non cambia.

Qualora si realizzassero invece i presupposti della truffa (art. 146 CP), il termine di prescrizione si allungherebbe a 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP), ma nell'evenienza concreta nulla muterebbe. Infatti, la rinuncia di sostanza è avvenuta nel 2012 e quindi anche risalire a un periodo precedente il 2013 sulla base del termine di prescrizione di 7 anni non porterebbe a nulla.

Si deve pertanto concludere che è a giusta ragione che la Cassa di compensazione, fondandosi sul termine di prescrizione di 7 anni decorrente dal giorno dell'emanazione della decisione di restituzione del 27 novembre 2020 (art. 31 cpv. 1 LPC in connessione con l'art. 97 cpv. 1 lett. d CP), ha emesso un ordine di restituzione per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 1° novembre 2013 al 30 novembre 2020.

2.21. Sulla scorta delle considerazioni esposte, a giusta ragione la Cassa di compensazione ha computato al ricorrente una rinuncia di sostanza di Fr. 118'000.- nel 2012, pari a Fr. 48'000.- nel 2020 e a Fr. 38'000.- nel 2021 (cfr. consid. 2.13).

Di conseguenza, sulla base dell'art. 31 cpv. 1 LPC l'insorgente è tenuto a restituire l'ammontare di Fr. 16'445.- per prestazioni complementari indebitamente percepite dal 2013 al 2020 (inc. n. 33.2021.16).

Inoltre, tenendo conto di questi importi a titolo di rinuncia, merita tutela il diritto alle PC dell'assicurato stabilito dalla Cassa cantonale di compensazione il 7 dicembre 2020 per il periodo dal 1° dicembre 2020 e il 18 dicembre 2020 per il periodo dal 1° gennaio 2021 (inc. n. 33.2021.15) come anche esposto al consid. 2.13 che precede.

Ne discende che entrambi i ricorsi dell'assicurato devono essere respinti e le decisioni impugnate confermate.

2.22. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare delle spese.

Sul tema cfr. anche le STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.

2.23. Contestualmente ai ricorsi (doc. I), l'assicurato ha chiesto al Tribunale di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria in entrambe le procedure, producendo la documentazione a sostegno della sua indigenza (doc. E).

Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Nel caso concreto, alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di esito favorevole.

Infatti, l'assicurato non ha reso verosimile, a una prima valutazione sommaria della tematica, che i suoi ricorsi avrebbero potuto avere un esito positivo e ciò anche alla luce del procedimento penale conclusosi a suo carico.

Facendo quindi difetto uno dei tre presupposti cumulativi necessari per ottenere l'assistenza giudiziaria, ovvero se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti), non occorre verificare oltre l'adempimento delle altre due condizioni.

Le istanze di assistenza giudiziaria devono essere così respinte.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. I ricorsi, congiunti, sono respinti.

  2. Le istanze di assistenza giudiziaria sono respinte.

  3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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