Raccomandata
Incarto n. 33.2021.14
TB
Lugano 14 marzo 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2021 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 6 settembre 2021 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. Il 18 dicembre 2020 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione di Bellinzona ha comunicato a RI 1, 1965, beneficiaria di prestazioni complementari all'AI dal 2015, che dal 1° gennaio 2021, "a seguito dell'adeguamento del salario di sua figlia (…) al netto delle deduzioni sociali ordinarie in seguito all'entrata nell'anno del compimento del 18esimo anno di età", la sua prestazione complementare mensile sarebbe stata di Fr. 1'526.-, oltre al rimborso del premio assicurazione malattia.
Calcolato il suo diritto alle PC in base alle disposizioni del vecchio e del nuovo diritto, la Cassa di compensazione ha ritenuto che secondo le nuove norme l'assicurata aveva diritto a prestazioni complementari più elevate, perciò ha applicato tale diritto.
In particolare, l'amministrazione ha computato il reddito da lavoro lordo della figlia apprendista di Fr. 7'349.- e ha dedotto le spese professionali di Fr. 714.-, riportando poi quale reddito privilegiato computabile l'importo di Fr. 4'423.-, ossia i due terzi del reddito netto di Fr. 6'635.-, senza dedurre preventivamente alcuna franchigia, franchigia di Fr. 1'500.- che è invece stata dedotta dal reddito nullo da lavoro della mamma.
1.2. Le richieste di emanare una decisione formale, formulate dalla rappresentante dell'assicurata (doc. 4), sono sfociate nelle decisioni del 9 febbraio 2021 (doc. 15) e del 29 marzo 2021 (doc. A4), che confermano il diritto a una PC di Fr. 1'526.- al mese ribadendo un reddito privilegiato di Fr. 4'423.- quale reddito da attività lucrativa della figlia, calcolato senza franchigia.
1.3. Il 9 giugno 2021 (doc. A5) RA 1, che in qualità di rappresentante legale è venuta a conoscenza della decisione del 29 marzo 2021 soltanto il 28 maggio 2021, si è opposta al computo del salario da apprendista della figlia dell'assicurata senza deduzione della franchigia. L'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021 non ha infatti previsto alcuna modifica in merito al computo del reddito da attività lucrativa dei figli compresi nel calcolo PC, perciò va computato come anteriormente, ovvero va sommato ai redditi da attività lucrativa delle persone comprese nel calcolo PC e conteggiato come reddito computabile nella misura di due terzi dell'importo che supera Fr. 1'000.- per le persone sole e Fr. 1'500.- per i coniugi e le persone con figli che danno diritto a una rendita per figli.
In concreto, il salario di apprendista della figlia di Fr. 7'349.- è stato correttamente conteggiato in ragione di due terzi dopo la deduzione delle spese professionali di Fr. 714.-, ma poi non è stata effettuata anche la deduzione della franchigia di Fr. 1'500.-.
Per la ricorrente, il N. 3421.11 DPC va dunque interpretato nel senso che la franchigia non va dedotta dal salario dei figli solo se v'è già stata una deduzione della franchigia dal reddito del genitore. Non essendo qui stata utilizzata la deduzione della franchigia non esercitando l'assicurata un'attività lucrativa, la franchigia deve essere perciò dedotta dal salario della figlia apprendista.
1.4. Ottenuto il 21 luglio 2021 (doc. A6) il parere dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali a cui si è rivolta a inizio luglio 2021, la Cassa cantonale di compensazione ha emesso, il 6 settembre 2021 (doc. A2), la decisione su opposizione con cui ha respinto l'opposizione e confermato la decisione formale.
L'amministrazione, indicato che l'art. 11 cpv. 1 lett. a 1a frase LPC ha il medesimo tenore sia nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2020 sia dal 1° gennaio 2021, ha esposto il N. 3421.04 DPC stato al 1° gennaio 2020 e i NN. 3421.09 e 3421.11 DPC stato al 1° gennaio 2021, per concludere che la Riforma PC non ha comportato un cambiamento del quadro legale applicabile alla fattispecie. Le Direttive DPC sono state comunque rielaborate. Essa ha perciò affermato quanto segue:
" La Cassa interpretava le DPC con stato al 1. gennaio 2020 e quelle precedenti, nel senso di dedurre la franchigia di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC dalla somma dei redditi delle persone comprese nel calcolo delle prestazioni complementari. Questa prassi era però errata, erroneità messa in evidenza dalle DPC con stato al 1. gennaio 2021. Con quest'ultime è infatti rispettato il tenore letterale dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, secondo cui la franchigia è prevista "per le persone sole e (…) per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI", non per i figli di dette persone. Questo modo di procedere era già previsto dalla LPC in vigore fino a fine 2020 ed è indipendente dalle novità introdotte all'inizio del 2021, la rielaborazione delle DPC ha fatto però sì che la Cassa si rendesse conto che la prassi fino a quel momento adottata non era rispettosa della legge.
La Cassa prende quindi atto del fatto che l'opponente non ha un reddito da attività lucrativa da cui potrebbe dedurre la franchigia, mentre che dal reddito della figlia non è possibile farlo.".
La Cassa ha respinto l'opposizione sulla scorta di questi rilievi.
1.5. Con ricorso del 7 ottobre 2021 (doc. I) RI 1, sempre rappresentata dalla RA 1, ha chiesto al Tribunale di annullare la decisione su opposizione e di ricalcolare il suo diritto alle prestazioni complementari deducendo la franchigia di Fr. 1'500.- dal reddito da apprendista della figlia, come avveniva prima della Riforma delle PC.
La ricorrente ha ricordato il principio del cumulo dei redditi e delle spese dei membri della famiglia presente sin dalla prima entrata in vigore della LPC nel 1966 (cfr. Messaggio del Consiglio federale del 1964, FF 1964 1809), come pure di una franchigia differenziata a dipendenza se il calcolo concerneva una persona sola oppure se comprendeva il coniuge e/o i figli che danno diritto a una rendita.
Con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, è stata modificata unicamente la modalità di computo del reddito da attività lucrativa dei coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, che va ora ritenuto in ragione dell'80%, senza deduzione della franchigia, e non più nella misura dei due terzi per la parte che supera i Fr. 1'500.-. Nessuna modifica è invece stata introdotta riguardo al reddito da attività lucrativa dei figli.
Per l'assicurata, stabilendo una franchigia diversa a seconda della persona interessata, il legislatore ha voluto ancora fissare il fabbisogno vitale dell'intera famiglia ed evitare situazioni di indigenza.
Nel caso concreto, il foglio di calcolo del diritto alle PC della ricorrente secondo il nuovo diritto prevede un reddito da lavoro dell'assicurata di zero franchi, da cui è stata dedotta la franchigia di Fr. 1'500.- e il risultato è stato computato in ragione di due terzi, quindi Fr. 0.-. Dal reddito da lavoro di Fr. 7'349.- della figlia __________ sono state dedotte le spese per il conseguimento del reddito di Fr. 714.- e il risultato, senza detrazione di franchigia, è stato computato per due terzi, ossia in Fr. 4'423.-.
Per contro, in applicazione del vecchio diritto, secondo il foglio di calcolo i redditi da lavoro della mamma e della figlia sono stati sommati e dal totale dedotte le spese professionali e la franchigia di Fr. 1'500.- per le persone sole con figli che danno diritto alla rendita per figli e il risultato computato in ragione di due terzi, quindi è stato considerato un reddito di Fr. 3'423.-.
L'insorgente ha rilevato che la Cassa di compensazione si è basata sul N. 3421.11 DPC per cambiare il metodo di calcolo e computare, nella misura di due terzi, ma senza deduzione di una franchigia, il reddito da attività lucrativa dei figli che danno diritto a una rendita e che vivono nella medesima economia domestica. Forte del parere del 21 luglio 2021 dell'UFAS, l'amministrazione ha concluso che la prassi adottata fino ad allora era contraria alla legge e che dal reddito della figlia non era possibile dedurre la franchigia, avendola già detratta dal reddito della mamma.
Nel suo ricorso l'assicurata ha proceduto a un'interpretazione letterale, sistematica e teleologica dell'art. 11 cpv. 1 lett. a nLPC, per concludere che dal reddito dell'attività lucrativa di una persona sola va dedotta una franchigia di Fr. 1'000.- e dalla somma dei redditi dei membri del nucleo familiare compresi nel calcolo della PC va dedotta una franchigia di Fr. 1'500.-, indipendentemente se tali redditi sono conseguiti dal beneficiario stesso della prestazione complementare o dai figli, poiché nel testo legale viene unicamente menzionato che la franchigia viene dedotta dal provento dell'esercizio di un'attività lucrativa.
Per l'insorgente, la dottrina ha ripreso tale concetto (Carigiet e Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, nelle edizioni del 1995, 2000 e 2009, pag. 113 rispettivamente pag. 90 e pag. 149, oltre a Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, pag. 124) e così pure la giurisprudenza (RCC 1985 pag. 422; STFA P 46/03 del 7 novembre 2003; STFA P 19/00 del 15 maggio 2002), secondo cui i redditi da attività lucrativa vanno sommati e la franchigia va dedotta indipendentemente da chi ha svolto l'attività lavorativa.
Questo principio è stato in auge dal 1° gennaio 1966 al 31 dicembre 2020 nelle varie versioni temporali della LPC. Pertanto, a dire della ricorrente, l'interpretazione data ora dall'UFAS e dalla Cassa, che sostengono che in passato la franchigia è stata dedotta in modo contrario alla legge, è priva di fondamento e si scontra con la consolidata dottrina e giurisprudenza in materia.
Dal 1° gennaio 2021, le modalità di computo privilegiato di un reddito da attività lucrativa sono due, a dipendenza se il reddito è conseguito dal coniuge non beneficiario di rendita o dall'assicurato e dai figli che danno diritto a una rendita. Tuttavia l'UFAS, con l'introduzione del N. 3421.11 DPC, per l'insorgente ha inserito una terza modalità di computo privilegiato, seppure non codificata nella legge. Neppure il Messaggio del Consiglio federale ha previsto che la regola del computo del reddito da attività lucrativa dei figli compresi nel calcolo del o dei genitori sia modificata. Il legislatore ha unicamente introdotto una nuova modalità di calcolo privilegiato per il reddito da attività lucrativa del coniuge non beneficiario di una rendita, con l'introduzione di un'eccezione alla regola del cumulo dei redditi: sarà sommato a quello degli altri membri della famiglia solo dopo essere stato conteggiato all'80%, senza deduzione della franchigia. Per l'assicurata, non esiste dunque un'altra regola generale, come sostenuto dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, ovvero il computo di due terzi dei proventi senza deduzione della franchigia. Si avrebbe altrimenti una disparità di trattamento tra nuclei familiari simili, a dipendenza se il reddito è conseguito dall'assicurato o dal figlio, come risulta dall'esempio esposto dall'interessata. Una tale situazione non è stata però voluta dal legislatore con la Riforma delle PC in essere dal 1° gennaio 2021, che ha unicamente introdotto una modifica per il reddito da lavoro del coniuge non beneficiario di una prestazione complementare.
Interpellato al riguardo il 18 gennaio 2021 dalla rappresentante legale dell'assicurata per conoscere la base legale per il cambiamento apportato dal N. 3421.11 DPC, il 27 gennaio 2021 (doc. A7) l'UFAS ha risposto - diversamente da quanto indicato alla Cassa - che detta "terza" regola è stata introdotta per evitare che la deduzione della franchigia avvenga più volte.
Secondo l'insorgente, la nuova regola introdotta dalla citata DPC comporta, come nel caso concreto, un calcolo della PC dove la franchigia non esplica il suo effetto, perché il reddito da lavoro dell'assicurata è nullo, mentre al reddito da lavoro della figlia che dà diritto a una rendita non viene dedotta la franchigia.
Questa soluzione contrasta però con il disposto di legge e con le spiegazioni fornite dall'UFAS medesimo, secondo cui l'unico scopo è di evitare un doppio conteggio della franchigia.
Doppio conteggio che però non avviene se i redditi del genitore beneficiario di rendita e dei figli sono sommati, come da prassi in essere fino al 31 dicembre 2020.
D'avviso dell'assicurata, la risposta data il 27 gennaio 2021 dall’Ufficio federale alle sue domande, precisa comunque un elemento fondamentale: la franchigia è stabilita per economia domestica e non vale per la singola persona. Pertanto, eccetto per il coniuge attivo non beneficiario di rendita, i redditi da lavoro dell'assicurato e dei figli compresi nel calcolo vanno sempre sommati e dal totale va dedotta la franchigia.
In merito al cambio di prassi che la Cassa ha evidenziato essere dato a seguito di un'errata applicazione delle norme legali, e che il nuovo modo di considerare la franchigia la riporterebbe invece a essere conforme all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, l'insorgente ha evidenziato che, nel caso concreto, non sono dati i presupposti per un tale cambio per difetto delle condizioni giurisprudenziali.
In conclusione, il N. 3421.11 DPC, che prevede il computo dei redditi dei figli che danno diritto a una rendita e che vivono nella stessa economia domestica del beneficiario PC senza deduzione di una franchigia, è contrario alla legge. In specie, il reddito da apprendista della figlia va sommato al reddito nullo della mamma e dal totale va dedotta la franchigia di Fr. 1'500.- e il risultato va computato in ragione di due terzi, ossia Fr. 3'423.-.
1.6. Nella risposta del 25 ottobre 2021 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rinviando e riconfermando la decisione impugnata, ritenuto che la ricorrente ha sostanzialmente riproposto le medesime argomentazioni sollevate con l'opposizione.
1.7. L'11 novembre 2021 (doc. V) l'insorgente ha criticato che l'amministrazione non si sia minimamente pronunciata sulle censure sollevate e sui documenti prodotti, tra i quali la risposta del 27 gennaio 2021 dell'UFAS, secondo cui la franchigia è stabilita per economia domestica e non per singola persona.
Pertanto, eccetto per il coniuge attivo non beneficiario di rendita, i proventi da lavoro dell'assicurato e dei figli compresi nel calcolo vanno sempre sommati e dal risultato va dedotta la franchigia.
1.8. La Cassa ha osservato il 19 novembre 2021 (doc. VII) di non avere ulteriori considerazioni da formulare e l'insorgente non si è più espressa al riguardo (doc. VIII).
1.9. Il TCA ha interpellato il 20 gennaio 2022 (doc. IX) l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e sulla presa di posizione dello stesso dell'11 febbraio 2022 (doc. X) la ricorrente ha ribadito, il 23 febbraio 2022 (doc. XII), che non esiste una terza possibilità di computo dei redditi. La Cassa di compensazione ha informato il Tribunale di non più esprimersi sul tema (doc. XIV).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere in quale misura il reddito da attività lucrativa conseguito dalla figlia dell'assicurata debba essere computato per il calcolo del diritto alla PC della ricorrente.
2.2. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008.
Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).
In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).
In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed.
Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.3. Il 22 marzo 2019 sono state adottate delle importanti modifiche della vigente Legge sulle prestazioni complementari (LPC) del 6 ottobre 2006 (Riforma delle PC), che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2021 (RU 2020 585; FF 2016 6705).
Si rileva che in caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).
Le Disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) contemplano al capoverso 1 che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua.
Inoltre, le Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2019 prevedono che ai beneficiari di prestazioni complementari che al momento dell'entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.
In concreto, l'attribuzione di prestazioni complementari concerne l'anno 2021 e, conformemente alle citate Disposizioni transitorie, la Cassa cantonale di compensazione ha effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio (doc. 20) e del nuovo diritto (doc. 21) e per l'assicurata è risultato un diritto più elevato in applicazione delle nuove norme. Di principio, dunque, nel caso di specie fanno stato le modifiche del 22 marzo 2019 e del 20 dicembre 2019.
2.4. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se hanno diritto a una rendita di invalidità.
Secondo l'art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:
a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;
b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.
Giusta l'art. 9 cpv. 2 LPC, le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto a una rendita e vivono nella stessa economia domestica.
Il capoverso 4 dell'art. 9 LPC dispone che per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
In virtù dell'art. 9 cpv. 5 lett. a LPC, il Consiglio federale disciplina in particolare la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
L'art. 7 OPC-AVS/AI concerne i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Il cpv. 1 prevede che la prestazione complementare annua per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (AVS) o dell'assicurazione per l'invalidità (AI) è calcolata come segue:
a. se i figli vivono con i genitori, viene calcolata una prestazione complementare globale;
b. se i figli vivono con un solo genitore che ha diritto a una rendita o può far valere il diritto a una rendita completiva dell'AVS, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore;
c. se il figlio non vive con i genitori oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente.
Nel caso di computo conformemente al capoverso 1 lettere b e c, il reddito dei genitori è considerato se supera l'importo necessario al sostentamento degli stessi e degli altri membri della famiglia a loro carico (art. 7 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
L'art. 8 OPC-AVS/AI si riferisce invece ai figli di cui non si tiene conto e al cpv. 1 dispone che per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto delle spese riconosciute per legge, dei redditi determinanti e della sostanza dei figli minorenni che non possono pretendere una rendita per orfano, né dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Giusta l'art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, conformemente all'articolo 9 capoverso 4 LPC, nel calcolo della prestazione complementare annua non è tenuto conto dei figli che possono pretendere una rendita per orfano o dare diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI e i cui redditi computabili raggiungono o superano le spese riconosciute. Per stabilire di quali figli non bisogna tener conto, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo, incluso l'importo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d LPC.
Quali spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 3 LPC prevede che per tutte le persone (ossia, secondo il cpv. 1, per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale [persone che vivono a casa] e, giusta il cpv. 2, per le persone che vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale [persone che vivono in un istituto o in un ospedale]) sono riconosciute le spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del reddito lordo dell'attività lucrativa (lett. a) e i premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie (lett. c).
Quanto ai redditi computabili, l'art. 11 cpv. 1 LPC dispone che sono computati in particolare come reddito:
" a. due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di
un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari, il reddito dell'attività lucrativa è computato in ragione dell'80 per cento; per gli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, è computato interamente;".
2.5. Con la Riforma delle PC del 22 marzo 2019, entrata in vigore il 1° gennaio 2021, il testo del summenzionato art. 11 cpv. 1 lett. a LPC è stato modificato ed è stata introdotta la frase che specifica la sorte del reddito dell'attività lucrativa per i coniugi che non hanno diritto alle prestazioni complementari. Per il resto, la norma è rimasta identica alla precedente in essere fino al 31 dicembre 2020.
In merito all'introduzione della nuova disposizione concernente il coniuge senza diritto alle PC che consegue un reddito da attività lucrativa, nel suo Messaggio del 16 settembre 2016 (FF 2016 6705) il Consiglio federale ha osservato che, per principio, nel calcolo delle PC è computato il reddito dell'attività lucrativa effettivamente conseguito, dedotta una franchigia di Fr. 1'000.- per le persone sole e di Fr. 1'500.- per i coniugi. Il reddito residuo è computato per due terzi. Questo trattamento privilegiato dei redditi dell'attività lucrativa rispetto alle rendite, che sono computate interamente, dovrebbe costituire un incentivo al lavoro, dato che non ogni franco supplementare guadagnato si traduce in una riduzione corrispondente delle PC. Questo principio, ha osservato l'Esecutivo federale, vale non solo per tutti i beneficiari che svolgono un'attività lucrativa, ma anche per i loro coniugi non invalidi (FF 2016 6742).
Inoltre, nel caso del reddito dell'attività lucrativa effettivamente conseguito, la deduzione della franchigia e il computo nella misura di due terzi determinano un reddito disponibile più elevato, cosicché ai beneficiari di PC conviene lavorare.
Per le persone sposate si procede per principio a un calcolo congiunto delle PC tenendo conto delle spese e dei redditi di entrambi i coniugi. È quindi irrilevante che le condizioni di diritto per beneficiare delle PC siano adempiute da uno solo o da entrambi i coniugi. Anche una persona non invalida e con una piena capacità al guadagno viene pertanto inclusa nel calcolo delle PC del coniuge che vi ha diritto (FF 2016 6743).
In questo modo, ha ricordato l'Esecutivo federale, si tiene conto del dovere di reciproca assistenza delle coppie sposate (artt. 159 e 163 CC) e dell'unità economica derivante dal matrimonio. A differenza delle persone con un diritto alle PC, i coniugi pienamente capaci al guadagno non danno origine ad alcun caso di previdenza assicurato nell'ambito del I pilastro. Si può pertanto presumere che essi siano integrati nel mondo del lavoro e non necessitino quindi di alcun incentivo speciale. Per tale motivo, nel suo Messaggio il Consiglio federale aveva previsto che il reddito dell'attività lucrativa del coniuge sarebbe stato computato interamente nel calcolo delle PC, ma le Camere federali, inizialmente in disaccordo fra di loro, hanno infine optato per computare tale reddito nella misura dell'80%.
In merito al computo del reddito da attività lucrativa conseguito dai figli del beneficiario delle prestazioni complementari, nulla è stato detto dal Consiglio federale nel suo Messaggio del 2016 e nulla è previsto espressamente nella LPC e nell'OPC-AVS/AI, né nelle versioni in vigore fino al 31 dicembre 2020 e neppure nelle attuali in essere dal 1° gennaio 2021.
2.6. L'art. 11 LPC regola il computo dei redditi, fra i quali vi sono i proventi in denaro dell'esercizio di un'attività lucrativa, e prevede che il reddito da attività lucrativa degli aventi diritto a una rendita e dei loro familiari inclusi nel calcolo delle PC viene preso in considerazione soltanto parzialmente, ossia è privilegiato.
Con questa regolamentazione viene garantito che per l'avente diritto alle PC è finanziariamente utile perseguire un'attività lucrativa (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, n. 526, pag. 208).
In tal senso già il Messaggio del Consiglio federale del 21 settembre 1964 concretizzato nell'art. 3 cpv. 2 vLPC: "Il disegno del Dipartimento federale dell'interno, sottoposto per preavviso ai Cantoni e alle associazioni economiche, prevedeva di considerare integralmente i singoli elementi del reddito. In un gran numero di preavvisi, la preferenza fu, tuttavia, data a un computo solamente parziale del reddito proveniente da un'attività lucrativa o da rendite e pensioni, eccettuate quelle dell'AVS e dell'AI. Anche la commissione dell'AVS/AI si è unanimamente pronunciata nel senso che siffatto principio sia iscritto nell'ordinamento federale e non sia lasciato all'apprezzamento dei Cantoni. Non si voleva, infatti, che l'assegnazione delle prestazioni complementari togliesse qualsiasi interesse all'acquisto di una rendita o di una pensione, anche minime, o paralizzasse l'esercizio di una modesta attività lucrativa. Conformandosi a questi desideri e progetti, l'allegato disegno prevede una deduzione fissa, sul reddito proveniente da attività lucrativa o da rendite o pensioni (eccettuate le rendite dell'AVS e dell'AI), di un importo totale di 240 franchi per persone sole e di 400 franchi per coniugi e il computo del saldo soltanto nella misura dei due terzi. Questa combinazione ha il vantaggio di favorire particolarmente le persone in precarie condizioni economiche e, nel contempo, di mantenere l'interesse all'esercizio di una modesta attività lucrativa o all'acquisto di una modesta rendita, in quanto il relativo reddito eccedente l'importo soggetto a deduzione non porta a una corrispondente riduzione della prestazione complementare." (FF 1964 II 1798).
Così pure Jöhl/Usinger-Egger, SBVR Soziale Sicherheit, 3a ed. 2016, N. 118 pag. 1800 e seg., sul citato Messaggio: "Die Erwerbseinkünfte sind nicht im vollen Betrag, sondern nur privilegiert als Einnahmen zu berücksichtigen, d.h. es wird ein fixer Betrag abgezogen und im Rest werden zwei Drittel angerechnet. Begründet wird diese Besonderheit damit, dass das Interesse, "weiterhin eine bescheidene Erwerbstätigkeit auszuüben, nicht gelähmt werden dürfte". Die Kombination eines fixen Freibetrages mit einem prozentualen Einschlag biete den Vorteil, "dass die wirtschaftlich schwächsten Anwärter besonders begünstigt werden und zugleich das Interesse an einem bescheidenen Erwerbs-(…)einkommen, das den festen Abzug übersteigt, erhalten bleibt, indem ein solches Einkommen nicht zu einer entsprechenden Reduktion der Ergänzungsleistung führt". Die Begründung für eine Abgrenzung zwischen Erwerbseinkünften und den übrigen Arten von Einkünften ist also eine andere als für die beitragsrechtliche Unterscheidung zwischen Erwerbseinkommen und übrigem Einkommen. Die privilegierte Anrechnung des Erwerbseinkommens dient nicht der "Schadensminderung", d.h. sie soll den EL-Bezüger nicht anspornen, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, um damit seinen Bedarf nach einer Ergänzungsleistung zu senken oder tief zu halten, sondern sie hat einen rein sozialpolitischen Zweck, nämlich die Förderung der wirtschaftlichen Situation des EL-Bezügers".
Con la 2a revisione della LPC entrata in vigore il 1° gennaio 1987 (FF 1985 1162), la regolamentazione dei redditi privilegiati è stata intenzionalmente limitata ai redditi da attività lucrativa. Il privilegio legale di alcune prestazioni assicurative è stato abolito con l'obiettivo di incoraggiare coloro che percepiscono tali prestazioni a tornare al lavoro il più rapidamente possibile. Ogni interpretazione estensiva che miri anche a privilegiare altri redditi contraddice quindi la volontà del legislatore ed è inammissibile. Pertanto, le indennità giornaliere dall'assicurazione malattia, infortunio, invalidità e disoccupazione non contano come reddito da attività lucrativa e devono essere prese in considerazione interamente (DTF 129 V 271 consid 3; DTF 119 V 275 consid. 3d; STF 9C_390/2012 del 20 luglio 2012; Müller, Recht-sprechung des Bundesgerichts zum ELG, 3a ed. 2015, n. 296, pag. 119; Valterio, Commentaire de la loi sur les prestations complémentaire à l'AVS et à l'AI, 2015, nota n. 357 pag. 124).
Lo scopo del doppio privilegio (franchigia e computo per due terzi) è quello di favorire in modo particolare alcune componenti del reddito; ciò avviene in modo tale che i limiti di reddito che garantiscono un reddito minimo regolare siano indirettamente aumentati, cosicché il beneficiario della prestazione complementare abbia a disposizione dei mezzi per mantenersi oltre i limiti del fabbisogno generale vitale (Müller, op. cit., n. 295, pag. 118).
L'intenzione del legislatore, considerando parzialmente i redditi, era di incoraggiare i beneficiari di prestazioni complementari ad intraprendere un'attività lucrativa senza essere penalizzati da una riduzione corrispondente all'importo delle prestazioni (FF 1964 II 1798).
Su questo argomento Carigiet/Koch, op. cit., al n. 529 a pagina 209 hanno osservato che se l'accredito privilegiato del reddito da lavoro è facilmente comprensibile per chi ha diritto a una rendita AVS/AI, questo è meno evidente per chi non ha diritto a una rendita. Il coniuge non invalido di una persona avente diritto a una rendita AVS/AI è obbligato sulla base del diritto matrimoniale (art. 163 cpv. 1 CC) a contribuire al sostentamento della famiglia e ad esercitare un'attività lucrativa se questa non è in contrasto con eventuali obblighi di cura. Questo aspetto è stato considerato con la Riforma delle PC del 2021 dove, per i coniugi che non hanno un diritto proprio alle prestazioni complementari, il reddito netto dell'attività lucrativa è ritenuto in ragione dell'80% e senza deduzione della franchigia (art. 11 cpv. 1 2a frase LPC).
Non solo i redditi da lavoro degli aventi diritto PC stessi, ma anche quelli delle persone incluse nel calcolo del diritto devono essere presi in considerazione per la determinazione del diritto, poiché la prestazione complementare è destinata a garantire il minimo esistenziale della famiglia di un assicurato solo nella misura in cui i singoli membri della famiglia non sono in grado di conseguire un reddito per coprire le proprie spese di sussistenza.
Sulla base del tenore letterale dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, discende che la franchigia può essere presa in considerazione una sola volta. Una franchigia non deve quindi essere considerata per ogni persona inclusa nel calcolo delle PC che consegue un reddito da lavoro. Ciò mostra il vero scopo della franchigia: si tratta di un'agevolazione giustificata socialmente. Un ulteriore effetto, derivante dalla franchigia, di motivare a perseguire un'attività lucrativa è solo collaterale. Lo scopo di ridurre di un terzo il reddito da lavoro è quello di incoraggiare il richiedente le prestazioni complementari e le persone coinvolte nel calcolo del diritto alle PC a utilizzare al meglio la loro capacità di guadagno residua. Questo deve riguardare tutte le persone che possono esercitare un'attività lucrativa incluse nel calcolo del diritto alle prestazioni complementari, perché più elevato è il reddito complessivo percepito, più i fabbisogni vitali della famiglia sono coperti dai propri sforzi e meno prestazioni complementari sono necessarie. Pertanto, la somma dei redditi da lavoro dell'avente diritto alle PC e delle persone incluse nel calcolo del suo diritto deve essere ridotta di un terzo (Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., N. 121 pagg. 1802 e 1803: "Nicht nur die EL-Ansprecher selbst, sondern auch die von den in die Anspruchsberechnung einbezogenen Personen erzielten Erwerbseinkünfte sind anzurechnen, denn die Ergänzungsleistung bezweckt die Gewährleistung des Existenzbedarfs der Familie einer versicherten Person nur insoweit, als die einzelnen Familienangehörigen nicht in der Lage sind, durch die Erzielung von Erwerbseinkünften für ihre persönlichen Lebenshaltungskosten aufzukommen. Aufgrund des Wortlauts des Art. 11 Abs. 1 lit. a ELG steht fest, dass der Freibetrag nur einmal berücksichtigt werden kann. Es ist also nicht pro in die Anspruchsberechnung einbezogene Person, die Erwerbseinkünfte erzielt, ein Freibetrag anzurechnen. Dies zeigt den eigentlichen Zweck des Freibetrages auf: Es handelt sich um eine sozial begründete Erleichterung. Eine allfällige zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit motivierende Wirkung des Freibetrages ist nur ein Nebeneffekt. Die Reduktion der Erwerbseinkünfte um einen Drittel hingegen hat zum Ziel, einen EL-Ansprecher und die in die Anspruchsberechnung einbezogenen Personen zur bestmöglichen Verwertung der (Rest-)Erwerbsfähigkeit anzuspornen. Dies muss sich auf alle erwerbsfähigen, in die Anspruchsberechnung eingeschlossenen Personen beziehen, denn je höher die insgesamt erzielten Erwerbseinkünfte sind, desto weiter wird die Existenzbedarf der Familie aus eigener Kraft gedeckt , d.h. desto weniger Ergänzungsleistungen sind notwendig. Also ist die Summe der Erwerbseinkünfte des EL-Ansprechers und der in die Anspruchsberechnung einbezogenen Personen um einen Drittel zu reduzieren.") (le sottolineature sono della redattrice).
In sostanza, quindi, dopo avere detratto dal reddito lordo, giusta l'art. 11a OPC-AVS/AI, i contributi per le assicurazioni sociali prelevati sul reddito (art. 10 cpv. 3 lett. c LPC) e le spese per il conseguimento del reddito debitamente comprovate (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC), dal reddito netto va dedotta la franchigia di Fr. 1'000.- per le persone sole e di Fr. 1'500.- per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Di questo totale intermedio sono computati due terzi. Nella misura in cui è preso in considerazione solo parzialmente, il reddito da attività lucrativa è dunque privilegiato.
Per contro, per i beneficiari di indennità giornaliere dell'AI, il reddito da attività lucrativa è conteggiato interamente, ovvero senza prendere in considerazione l'importo non computabile di Fr. 1'000.- o di Fr. 1'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. a 3a frase LPC; (Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., N. 124 pag. 1805; Valterio, op. cit., n. 5 pag. 124).
Risulta dunque chiaramente, dal testo legale, che se più persone incluse nel calcolo del diritto conseguono un reddito da attività lucrativa, la franchigia viene percepita una volta soltanto. Inoltre, la franchigia deducibile deve essere imputata integralmente anche se il reddito è stato realizzato unicamente durante una parte soltanto dell'anno determinante per il calcolo della PC (RCC 1972 pag. 70; Carigiet/Koch, op. cit., n. 527 e n. 528, pag. 209; Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., nota 504 pag. 1805; Müller, op. cit., n. 299 pag. 120; Valterio, op. cit., n. 5 pag. 124 e seg.).
2.7. Per stabilire il diritto alle prestazioni complementari, l'art. 9 cpv. 2 LPC fissa il principio secondo cui i redditi e le spese dei coniugi rispettivamente dei figli che danno diritto a una rendita per figli e degli orfani che hanno diritto a una rendita sono sommati.
Per i coniugi vige il principio della determinazione congiunta del diritto alle prestazioni complementari. Conformemente all'art. 9 cpv. 2 LPC, per determinare questo diritto, i redditi computabili (art. 4 cpv. 1 OPC-AVS/AI) e le spese riconosciute (art. 5 OPC-AVS/AI) sono sommati. Inoltre, giusta l'art. 4 cpv. 2 OPC-AVS/AI per le spese sono presi in considerazione dei forfait più elevati (per la pigione e il fabbisogno vitale) e vanno applicate delle franchigie maggiori (per la sostanza e i redditi da attività lucrativa) (Carigiet/Koch, op. cit., n. 441 e n. 442, pag. 178).
Quanto al computo dei figli, secondo l'art. 8 cpv. 1 OPC-AVS/AI nel calcolo delle prestazioni complementari sono considerati soltanto i figli che hanno diritto a una rendita per orfano o che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI.
Gli altri figli minorenni sono esclusi dal calcolo e non si tiene perciò conto dei loro redditi determinanti, delle loro spese riconosciute e così pure della loro sostanza.
In quest'ultima categoria rientrano in particolare i figli minorenni di persone che fondano il loro diritto alle PC su un'indennità giornaliera o su un assegno per grandi invalidi dell'AI (DTF 139 V 307; Carigiet/Koch, op. cit., n. 450, pag. 180).
Se i figli che danno diritto a una rendita per figli abitano insieme a entrambi i genitori, avviene un calcolo globale delle prestazioni complementari. Le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono attribuiti ai genitori (art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI).
Anche in tal caso, come per le coppie sposate, fanno stato degli importi forfettari maggiori per le spese riconosciute e vanno applicate franchigie superiori.
Se i figli vivono soltanto con un genitore che ha diritto a una rendita, il diritto alla PC viene stabilito congiuntamente con la rendita di questo genitore (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI).
Nel caso di figli con dei redditi relativamente elevati, siano essi rendite della previdenza professionale o un salario da apprendista, il computo dei figli nel calcolo del diritto può avere un effetto negativo. Per evitare ciò, occorre dunque procedere a un calcolo di paragone.
Per stabilire di quali figli non bisogna tenere conto nel calcolo PC, come disposto dall'art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI, si confrontano i redditi computabili e le spese riconosciute dei figli suscettibili di essere eliminati dal calcolo.
Se considerando il figlio risulta un diritto alle PC più elevato, allora il figlio rimane nel calcolo, in caso, invece, di un diritto alle PC inferiore, il figlio viene escluso dal calcolo. Non vengono quindi computati i suoi redditi (rendita per figli, indennità supplementari familiari, contributi di mantenimento del diritto di famiglia, redditi da attività lucrativa, patrimonio) e le sue spese sono tralasciate (importo del fabbisogno vitale e assicurazione malattia obbligatoria, quota parte della pigione e costi per il suo mantenimento) (art. 9 cpv. 2 LPC in connessione con art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI; Carigiet/Koch, op. cit., n. 453, pag. 181 e nota n. 585 pag. 181).
Infine, nel caso in cui il figlio non viva con i genitori oppure viva con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare deve essere calcolata soltanto per il figlio, come persona sola, e quindi separatamente da quella dei suoi genitori (art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI).
2.8. Sul tema del reddito da attività lucrativa si è pronunciato anche l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali con le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2021, che concretizzano le norme esposte e in particolare spiegano il "Principio" e indicano quali siano le "Componenti del reddito da attività lucrativa" e come avviene il "Computo del reddito da attività lucrativa".
Il N. 3421.01 DPC indica che il reddito da attività lucrativa è costituito da tutti i redditi provenienti da attività economiche dipendenti o indipendenti esercitate in Svizzera o all'estero.
Quanto al computo del reddito da attività lucrativa, il N. 3421.05 DPC spiega che per il calcolo delle PC è determinante il reddito netto da attività lucrativa. Questo è determinato deducendo dal reddito lordo dell'attività lucrativa le spese di conseguimento del reddito comprovate (v. i N. 3423.03–3423.04) e i contributi obbligatori pagati alle assicurazioni sociali federali (AVS, AI, IPG, AD, AFam, AINF e PP) (art. 11a OPC-AVS/AI). Possono inoltre essere dedotte le spese per la custodia dei figli che hanno compiuto gli 11 anni di età, conformemente alle disposizioni sull'imposta cantonale diretta (per le spese per la custodia dei figli che non hanno compiuto gli 11 anni di età, v. cap. 3.2.9).
Le deduzioni di cui al N. 3421.05 sono ammesse soltanto fino a concorrenza del reddito lordo da attività lucrativa cui si riferiscono. Se le deduzioni sono più elevate, non possono essere dedotte dal reddito da attività lucrativa di altre persone incluse nel calcolo delle PC (N. 3421.06 DPC).
Giusta il N. 3421.07 DPC, il reddito da attività lucrativa degli aventi diritto alle PC e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della stessa è computato, secondo le disposizioni dei N. 3421.09–3421.11, solo parzialmente, vale a dire in modo privilegiato (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC). Il reddito da attività lucrativa dei beneficiari di indennità giornaliere dell'AI e dei loro familiari eventualmente compresi nel calcolo della stessa va invece computato integralmente (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).
Le Direttive rispecchiano sostanzialmente quelle in vigore fino al 31 dicembre 2020 ai NN. 3421.01-3421.06 DPC. Nella nuova edizione delle DPC, in essere dal 1° gennaio 2021, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha specificato per la prima volta le ipotesi previste dalla LPC e dall'OPC-AVS/AI.
In virtù del N. 3421.08 DPC, nel caso di una coppia sposata, se uno dei coniugi percepisce una rendita dell'AVS o dell'AI e l'altro un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito da attività lucrativa del coniuge avente diritto alla rendita e degli eventuali figli va computato in modo privilegiato e quello del coniuge avente diritto all'indennità giornaliera integralmente.
Per il N. 3421.09 DPC, in caso di computo privilegiato, dal reddito netto da attività lucrativa vanno dedotti 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e per le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita. L'importo rimanente va computato per due terzi (RCC 1985 pag. 424 = DTF 111 V 124). La franchigia va computata interamente anche se il reddito è stato conseguito solo durante una parte dell'anno determinante per il calcolo di PC (RCC 1972 pag. 70).
Secondo il N. 3421.10 DPC, nel caso di una coppia sposata, se solo uno dei coniugi ha diritto alle PC, dal suo reddito da attività lucrativa vanno dedotti 1500 franchi e l'importo rimanente va computato per due terzi. Il reddito da attività lucrativa del coniuge senza diritto alle PC va invece computato senza deduzioni di franchigia in ragione dell'80 per cento (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).
Giusta il N. 3421.11 DPC, i redditi da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una rendita che vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi. Nel caso dei figli e degli orfani che percepiscono un'indennità giornaliera dell'AI, il reddito da attività lucrativa va computato integralmente.
Per gli orfani e i figli le cui PC sono calcolate separatamente, si rinvia al N. 3143.11 (N. 3421.12 DPC).
Infine, il N. 3421.13 DPC indica che una panoramica concernente il computo del reddito da attività lucrativa dei singoli membri della famiglia è proposta nell'allegato 6.
L'allegato 6 alle Direttive consiste in una tabella che indica per ogni caso (coppia sposata, persona sola con figlio, persona sola senza figlio) quale franchigia (Fr. 1'000, Fr. 1'500 o nessuna) va ritenuta per il Coniuge A, il Coniuge B e i Figli a dipendenza della prestazione base percepita dal Coniuge A e dal Coniuge B (rendita/assegno per grandi invalidi o indennità giornaliera dell'AI) e in quale misura va computata detta prestazione per il Coniuge A, il Coniuge B e i Figli (2/3, 80% o 100%).
In particolare, per ciò che concerne l'oggetto del contendere, risulta che per i figli che vivono con il genitore avente diritto alle PC o in comunione domestica in nessun caso viene dedotta una franchigia. Per i figli che non vivono in comunione domestica è invece rinviato al N. 3143.11 DPC.
Per quanto concerne il "Calcolo e importo della PC annua" (capitolo 3 delle DPC), il capitolo 3.1 sulle "Disposizioni generali" precisa le "Persone incluse nel calcolo della PC" (3.1.2), il "Principio del calcolo comune" (3.1.3) e le "Deroghe al calcolo comune" (3.1.4) e ognuno di questi sottocapitoli elenca le varie ipotesi di situazioni che si possono avere secondo la Legge e l'Ordinanza ("Figli di cui non si tiene conto", "Coppie sposate", "Persone con figli", "Coniugi separati", "Coppie sposate in cui almeno uno dei coniugi vive in un istituto o in un ospedale", "Figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita", "Figli che vivono con entrambi i genitori separati o divorziati" e "Orfani che non vivono con un genitore avente diritto alle PC").
Fra le Direttive esposte dal N. 3110.01 DPC al N. 3145.01 DPC, va segnalata la seguente prassi codificata dall'UFAS.
Il principio fondamentale per il calcolo della PC è che l'importo annuo della PC corrisponde alla parte delle spese riconosciute eccedente i redditi computabili (N. 3110.01 DPC).
Il N. 3121.01 DPC prevede il principio secondo cui nel calcolo della PC sono inclusi il marito o la moglie, i figli che danno diritto a una rendita per figli e gli organi aventi diritto a una rendita. Ne sono invece esclusi i concubini e i loro figli di altro letto.
Secondo il N. 3124.04 DPC, i beneficiari di una rendita per orfani e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non sono presi in considerazione nel calcolo dell'importo annuo delle PC, se i loro redditi computabili raggiungono o eccedono le spese riconosciute. Le loro spese di malattie vanno tuttavia rimborsate (v. N. 5210.03 e N. 5310.07).
Per stabilire se un figlio debba essere escluso dal calcolo, si deve procedere a un calcolo comparativo (includendo o escludendo il figlio in questione). Nei calcoli comparativi va tenuto conto anche dell'importo del premio dell'assicurazione malattie (art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI). Il figlio è preso in considerazione soltanto se con la sua inclusione nel calcolo comune risultano PC più elevate che senza la sua inclusione. Se vi sono più figli che potrebbero essere esclusi dal calcolo, si deve procedere per ciascuno di loro, l'uno dopo l'altro, a un calcolo comparativo (N. 3124.05 DPC).
In virtù del N. 3124.06 DPC, sono così esclusi dal calcolo comparativo effettuato senza tener conto del figlio sia i suoi redditi (la rendita per figli o per orfani, l'assegno familiare e i contributi di mantenimento secondo il diritto di famiglia per il figlio in questione, il suo reddito d'attività lucrativa, la sua sostanza) sia le sue spese (l'importo a lui relativo per la copertura del fabbisogno generale vitale, l'importo a lui relativo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, la sua quota parte della pigione ed eventuali spese per la custodia complementare alla famiglia secondo il cap. 3.2.9).
Giusta il N. 3124.07 DPC, se vi sono figli minorenni che non hanno diritto a una rendita per orfani e non danno diritto a una rendita per figli, le loro spese riconosciute, i loro redditi computabili e la loro sostanza sono esclusi dal calcolo delle PC dei genitori. Sono invece riconosciuti come spese i contributi di mantenimento versati dai genitori a questi figli (v. cap. 3.2.7).
Riguardo al principio del calcolo comune, il N. 3131.01 DPC dispone che, per principio, l'importo annuo delle PC delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto a PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (compresi gli importi destinati alla copertura del fabbisogno generale vitale).
Il calcolo separato deve essere eseguito solo nei casi esplicitamente previsti in seguito (N. 3131.02 DPC).
Se una coppia sposata non vive separata, i redditi computabili e le spese riconosciute di entrambi i coniugi sono sommati e in seguito ne viene determinata la differenza. Questo vale anche per i coniugi separati giudizialmente che continuano o tornano a vivere in comunione domestica (N. 3132.01 DPC).
Secondo il N. 3133.02 DPC, se i figli vivono in comunione domestica con i genitori, l'importo delle PC è determinato mediante un calcolo comune. A tal fine, le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono sommati a quelli dei genitori.
Per il N. 3133.03 DPC, se i figli convivono con un solo genitore e questi ha diritto alle PC, l'importo delle PC è determinato mediante un calcolo comune che tiene conto di questo genitore. A tal fine, le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono sommati a quelli del genitore.
Il N. 3133.07 DPC dispone che l'ammontare delle PC è determinato mediante un calcolo comune fintantoché il figlio vive in comunione domestica con il genitore separato o sposato e dà diritto a una rendita per figli.
Giusta il N. 3143.01 DPC, se il figlio non vive dai genitori oppure vive da un genitore che non ha diritto a una rendita né dà diritto a una rendita completiva dell'AVS, la PC per il figlio è calcolata separatamente, a condizione che il genitore avente diritto alla rendita abbia il domicilio e la dimora abituale in Svizzera e la sostanza dei genitori o del genitore avente diritto alla rendita non superi il valore di cui al N. 2511.01. Se questo requisito non è adempiuto, non sussiste alcun diritto alle PC.
Sempre nel caso in cui vi siano figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita, per il N. 3143.11 DPC se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la franchigia per le persone sole. Se due o più figli vivono insieme, la franchigia per le persone sole può essere considerata una sola volta per tutti i figli.
2.9. Nella comunicazione del 18 dicembre 2020 (doc. 1) la Cassa cantonale di compensazione, applicando le nuove norme, non ha computato la franchigia di Fr. 1'500.- sul salario da apprendista della figlia dell'assicurata (doc. 3), ma sul reddito da lavoro della mamma, che era però nullo. Nel calcolo effettuato sulla scorta del vecchio diritto (doc. 2), la Cassa ha invece sommato il reddito teoricamente conseguito dalla mamma a quello dell'assicurata e ha dedotto la franchigia una volta sola sull'importo totale del reddito da lavoro.
Al fine di meglio comprendere l'agire dell'amministrazione, la RA 1 ha inviato il 18 gennaio 2021 (doc. A7) all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali l'e-mail seguente:
" Ich habe eine Frage in Bezug auf die Anrechnung des Erwerbseinkommens von rentenberechtigten Kindern in der EL-Berechnung gemäss die EL-Reform.
Rz 3421.11 WEL sieht vor: Erwerbseinkommen von Waisen und an der Rente beteiligten Kindern, die im selben Haushalt leben, sind ohne Abzug eines Freibetrages zu zwei Dritteln anzurechnen.
Ich habe vergeblich auf die gesetzliche Grundlage dieser Änderung gesucht. Art. 11 Abs. 1 litt. a ELG sagt lediglich, dass nur das Erwerbseinkommen der Ehegatten (ohne EL-Anspruch) ohne Abzug eines Freibetrages zu 80 Prozent anzurechnen ist. Ich habe nicht gefunden, wo steht, dass auch das Erwerbseinkommens der Kinder ohne Freibetrag anzurechnen sind.".
Il 27 gennaio 2021 (doc. A7) la giurista __________ ha così risposto alla rappresentante legale dell'assicurata:
" (…)
Gemäss Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a ELG wird das Erwerbseinkommen nach Abzug eines Freibetrages in der EL-Berechnung zu zwei Dritteln als Einnahme angerechnet. Bei Alleinstehenden beläuft sich der Freibetrag auf 1'000 Franken pro Jahr, bei Ehepaaren und Personen mit Kindern auf 1'500 Franken. Im Rahmen der EL-Reform wurde die Bestimmung mit dem Zusatz ergänzt, dass die Erwerbseinkommen von Ehegatten, die selbst keinen EL-Anspruch haben, ohne Abzug eines Freibetrages zu 80 Prozent berücksichtigt werden. Wie die Erwerbseinkommen von Kindern anzurechnen sind, regelt das ELG nicht.
Bis Ende 2020 enthielt auch die WEL keine genaue Regelung darüber, wie die Erwerbseinkommen von Kindern in der EL-Berechnung zu berücksichtigen sind. In der Praxis wurden die Erwerbseinkommen von Familien für die Anrechnung meistens totalisiert, d. h. die Erwerbseinkommen wurden zusammengerechnet, vom Total wurde der Freibetrag von 1'500 Franken in Abzug gebracht, und der Restbetrag wurde zu zwei Dritteln als Einnahme berücksichtigt. Mit dem neuen Recht funktioniert diese Totalisierung nicht mehr, da für die Anrechnung der Erwerbseinkommens der beiden Ehegatten unterschiedliche Ansätze gelten. Per 1. Januar 2021 wurde in der WEL deshalb detailliert geregelt, wie die Erwerbseinkünfte der einzelnen Familienmitglieder anzurechnen sind. Dem Wortlaut von Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe a ELG lässt sich entnehmen, dass die Freibeträge pro Haushalt gelten und nicht pro Person. Es können deshalb nicht mehrere Freibeträge kumuliert werden. Da das Kind üblicherweise mit dem rentenberechtigten Elternteil zusammenlebt, würde jedoch genau das passieren, wenn man dem Kind einen separaten Freibetrag auf dem Erwerbs-einkommen zugestünde. Rz 3421.11 WEL sieht deshalb vor, dass Erwerbseinkommen von Kindern ohne Abzug eines Freibetrages zu zwei Dritteln in der EL-Berechnung zu berücksichtigen sind.
Wenn das Kind nicht bei rentenberechtigten Elternteil lebt, kann es nicht zur Kumulation von Freibeträgen kommen. Rz 3143.11 WEL sieht folgerichtig vor, dass in diesen Fällen vom Erwerbseinkommen des Kindes der Freibetrag für Alleinstehende von 1'000 Franken in Abzug zu bringen ist (Rz 3143.11 WEL).".
Poco dopo avere ricevuto questa risposta per e-mail, RA 1 ha così replicato all'UFAS (doc. A7):
" Danke viel Mal für Ihre ausführliche Antwort. Ich verstehe sehr gut Ihre Argumentation, um eine doppelte Berücksichtigung des Freibetrages zu vermeiden. Ich habe aber verschiedene Fälle, wo nur das rentenberechtigte Kind arbeitet und die EL-Stelle den Lehrlingslohn ohne Freibetrag anrechnet. Ich schicke Ihnen ein Beispiel.
Meiner Meinung nach entspricht dies nicht dem Sinn und Zweck der WEL-Änderung vom Rz 3421.11, wie Sie mir erklärt haben.".
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è ulteriormente pronunciato e il 6 luglio 2021 (doc. A6) la Cassa cantonale di compensazione ha a sua volta interpellato il medesimo Ufficio esponendo la situazione della ricorrente, a cui per determinare il diritto alle PC ha computato il salario della figlia apprendista in ragione di 2/3, ma senza più, come sotto l'egida della LPC in vigore fino al 31 dicembre 2020, dedurre preliminarmente la franchigia di Fr. 1'500.-. L'amministrazione ha fatto presente all'UFAS come le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI siano fuorvianti, laddove il N. 3421.09 DPC contempla la franchigia di Fr. 1'500.- per le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita, mentre il N. 3421.11 DPC indica che il reddito da attività lucrativa dei figli conferenti diritto a una rendita e che vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi.
Il 21 luglio 2021 (doc. A6) l'UFAS, per mano del suo collaboratore specializzato __________, dopo aver riportato il testo del nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, si è così espresso:
" (…)
Il reddito dell'attività lucrativa deve dunque essere computato nella misura di due terzi. In aggiunta di questo computo privilegiato del reddito, alle persone sole è applicata una franchigia di 1'000 franchi mentre per le coppie e le persone che hanno figli la franchigia ammonta a 1'500 franchi.
Nel caso da lei sottopostoci, la franchigia di 1'500 franchi dovrebbe dunque essere applicata al reddito della madre quale persona che ha figli e non al reddito della figlia. Solo nel caso in cui un figlio può essere considerato come una persona sola, sul suo reddito sarebbe dedotta la franchigia di 1'000 franchi (a tal riguardo, si veda il N. 3143.11 DPC facente parte del capitolo 3.1.4.3 "Figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita").
La lett. a del cpv. 1 dell'art. 11 LPC non è stata modificata dalla riforma delle PC. Per il caso concreto da lei sottopostoci, ciò significa che, già prima dell'entrata in vigore della riforma, dal reddito della figlia non si sarebbe dovuto dedurre la franchigia. Quello che la riforma delle PC ha modificato concerne l'ammontare del computo del reddito del coniuge (l'80% invece dei due terzi). Di conseguenza, a causa di questo cambiamento non è più possibile, come prima della riforma, addizionare i redditi d'attività lucrativa delle differenti persone incluse nel calcolo della PC e dedurre la franchigia sul totale ottenuto poiché i redditi devono essere computati in maniera differente qualora si tratti del reddito del beneficiario delle PC o del reddito del coniuge. In tal senso, le DPC sono state completate affinché il metodo con il quale viene computato il reddito di ciascuna persona inclusa nel calcolo sia il più possibile preciso per gli organi di esecuzione. Tuttavia, questa modifica della pratica non ha nessun legame con l'inesistente cambiamento delle regole del computo della franchigia, che restano identiche a quelle in vigore prima della riforma.
Vi proponiamo perciò, basandovi unicamente sull'articolo di legge che menziona una franchigia di 1'000 franchi per le persone sole e 1'500 per le persone aventi dei figli, di confermare nella decisione su opposizione la medesima posizione da voi assunta nella prima decisione e con la quale avevate escluso di dedurre la franchigia di 1'500 franchi dal reddito della figlia dell'assicurata. La disposizione legale non regola in maniera esplicita il reddito dei figli come invece fa con i casi particolari dei coniugi e delle persone invalide che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI che sono chiaramente indicati. Per i redditi dei figli, in assenza di altre indicazioni, si deve applicare la regola generale: "due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa" ".
Il TCA, viste le due prese di posizione dell'UFAS, il 20 gennaio 2022 (doc. IX) ha chiesto direttamente spiegazioni a detto Ufficio sull'interpretazione data al N. 3421.11 DPC, come segue:
" il Tribunale cantonale delle assicurazioni deve pronunciarsi sul caso di una persona beneficiaria di prestazioni complementari all'AI la cui figlia svolge un apprendistato e percepisce quindi un salario da attività lucrativa.
Fino al 31 dicembre 2020, per calcolare il diritto alle prestazioni complementari di questa assicurata la Cassa cantonale di compensazione, in ossequio all'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC allora vigente, computava il salario della figlia apprendista in ragione di due terzi, dopo avere preliminarmente dedotto la franchigia di Fr. 1'500.-.
In applicazione del nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC in essere dal 1° gennaio 2021, la Cassa di compensazione non ha invece più dedotto la franchigia di Fr. 1'500.-, ma ha soltanto computato i due terzi del reddito netto conseguito dalla figlia dell'assicurata.
L'amministrazione ha agito in tal senso fondandosi sul N. 3421.11 DPC, stato al 1° gennaio 2021, secondo cui:
"Il reddito da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una rendita e vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi. Nel caso dei figli e degli orfani che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito da attività lucrativa va computato integralmente.".
Questa soluzione le è stata d'altronde confermata dal vostro Ufficio il 21 luglio 2021, secondo cui per il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. a LPC la franchigia di Fr. 1'500.- deve essere applicata al reddito della madre quale persona che ha figli e non al reddito della figlia. Solo nel caso in cui un figlio può essere considerato come una persona sola, allora sul suo reddito va dedotta la franchigia di Fr. 1'000.-.
Infatti, per il vostro collaboratore specializzato __________, che ha risposto alla Cassa di compensazione,
"(…)".
Su quest'argomento il vostro Ufficio si era già pronunciato il 27 gennaio 2021 a richiesta del rappresentante legale dell'assicurata in questione, il quale vi aveva chiesto, alla luce del N. 3421.11 DPC su cui si era fondata la Cassa cantonale di compensazione nella sua decisione, quale fosse la base legale per riconoscere che anche i redditi da attività lucrativa dei figli, come quelli dei coniugi attivi professionalmente, siano computati senza franchigia.
In quell'occasione, una vostra giurista, __________, ha così preso posizione:
"(…)".
Sulla scorta di quanto precede, vi chiediamo se ritenete di confermare il principio secondo cui la franchigia vale per economia domestica e non per persona e che quindi il relativo importo può essere dedotto una sola volta.
Questa conclusione è d'altronde pure stata tratta dalla dottrina (Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 3a ed. 2021, n. 527 e n. 528, pag. 209) e dalla giurisprudenza federale (STFA P 46/03 del 7 novembre 2003; STFA P 19/00 del 15 maggio 2002; DTF 111 V 124 = RCC 1985 pag. 422).
Le stesse DPC, al N. 3143.11, prevedono alla seconda frase che se due o più figli vivono insieme, ma non con un genitore avente diritto a una rendita, la franchigia per le persone sole può essere considerata una sola volta per tutti i figli.
Si rileva che questa direttiva, alla prima frase, prevede che se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la franchigia per le persone sole.
Da ciò discenderebbe ulteriormente che nel caso in cui vi siano più persone che convivono, la franchigia può essere considerata una sola volta per economia domestica.
Tale conclusione deriverebbe dall'art. 9 cpv. 2 LPC, che stabilisce il principio secondo cui i redditi e le spese dei coniugi rispettivamente dei figli che danno diritto a una rendita per figli e degli orfani che hanno diritto a una rendita sono sommati (Carigiet/Koch, op. cit., n. 441 e n. 442, pag. 178). Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto alle PC vanno dedotti dalle spese riconosciute (N. 3131.01 DPC).
Inoltre, come per i coniugi vige il principio della determinazione congiunta del diritto alle prestazioni complementari, con conseguente somma dei redditi computabili (art. 4 OPC-AVS/AI) e delle spese riconosciute (art. 5 OPC-AVS/AI), così se i figli che danno diritto a una rendita per figli abitano insieme a entrambi i genitori, avviene un calcolo globale delle prestazioni complementari. Le spese riconosciute e i redditi computabili dei figli sono attribuiti ai genitori (art. 7 cpv. 1 lett. a OPC-AVS/AI; N. 3133.03 DPC).
Occorre ancora evidenziare che la modalità di determinazione dell'importo delle PC secondo un calcolo comune è valida finché il figlio vive in comunione domestica con il genitore separato o sposato e dà diritto a una rendita per figli (N. 3133.07 DPC).
In effetti, nel caso in cui un figlio che dà diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non vive con un genitore avente diritto a una rendita oppure vive con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente (art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI). In tal caso, se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la franchigia per persone sole (N. 3143.11 DPC; cfr. risposta dell'UFAS del 27 gennaio 2021).
Nel caso in cui confermiate la deduzione unica della franchigia per economia familiare, di conseguenza il N. 3421.11 DPC va interpretato nel senso che se un figlio convive con il/i genitore/i, e se anche l'avente diritto alla rendita, oltre al figlio, esercita un'attività lucrativa, allora la franchigia, generalmente dedotta dal reddito del genitore, non va più dedotta (una seconda volta) anche dal reddito da attività lucrativa del figlio.
Il N. 3421.11 DPC andrebbe dunque precisato in tal senso e con esso l'Allegato 6.
Se, invece, ritenete di dovere confermare il contenuto letterale del N. 3421.11 DPC, e con esso l'interpretazione che avete dato alla Cassa di compensazione il 21 luglio 2021, ossia che sul reddito da lavoro dei figli di persone aventi diritto a una rendita non è mai deducibile alcuna franchigia indipendentemente dal fatto che l'avente diritto a una rendita con cui convivono consegua anch'egli un reddito da attività lucrativa - rimane riservato il caso in cui i figli vivono da soli (N. 3143.11 DPC) -, vi chiediamo cortesemente di fornire un'argomentazione dettagliata e approfondita su questa questione.".
L'11 febbraio 2022 (doc. X) l'Ufficio federale delle assicurazioni, a firma della collaboratrice scientifica __________ e della vicedirettrice __________, ha così risposto al Tribunale:
" Nella sua missiva, lei cita le prese di posizione del 27 gennaio 2021 della signora __________ e del 21 giugno 2021 del signor __________. Il nostro ufficio conferma il tenore di queste prese di posizione che si basano su un'interpretazione rigorosa dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC nel quale viene prescritto che (…).
In questa disposizione il computo del reddito dei figli che hanno diritto a una rendita per figli o degli orfani che hanno diritto a una rendita per orfani non è esplicitamente disciplinato, a differenza dei casi specifici dei coniugi che non hanno diritto a prestazioni complementari o degli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI. Basandoci dunque sul tenore letterale di questa norma, partiamo dal principio che, in assenza di indicazioni particolari riguardanti i figli, al reddito dei figli si debba applicare la regola generale, ovvero che si tenga conto dei due terzi del reddito da attività lucrativa, senza alcuna franchigia.
Come indicato nell'articolo citato, la franchigia non è applicata in maniera generale ma essa è modulata in funzione delle seguenti costellazioni: essa ammonta a 1000 franchi per le persone sole e a 1500 franchi per le coppie e per le persone con orfani che hanno diritto a una rendita per orfani o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI. Riferendoci sempre al testo della disposizione legale, se in esso è chiaramente indicato che essa si applica al reddito delle persone sole, delle coppie sposate o delle persone che hanno dei figli aventi diritto a una rendita per orfani o che danno diritto a una rendita per figli, esso non menziona assolutamente l'applicazione della franchigia al reddito dei figli.
Con la versione del 1° gennaio 2021, le nostre direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC) sono state completate per rendere più chiara possibile l'applicazione dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC. Come è stato evocato nelle due summenzionate prese di posizione del nostro ufficio, la modifica delle direttive non ha implicato un cambiamento della pratica ma si proponeva unicamente di fornire agli organi d'esecuzione delle PC una precisazione in merito al computo del reddito. Questo adeguamento delle direttive non era nemmeno correlato con la riforma delle PC. Nelle DPC è stato dunque aggiunto il N. 3421.11 affinché fosse chiaro che i redditi da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una rendita che vivono nella medesima economia domestica devono essere computati nella misura di due terzi senza la deduzione di una franchigia. Inoltre, come è precisato nella seconda parte dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC che si riferisce agli invalidi che hanno diritto a un'indennità giornaliera dell'AI, con il predetto numero marginale si è inteso specificare che, nel caso dei figli e degli orfani che percepiscono un'indennità giornaliera dell'AI, il loro reddito da attività lucrativa va computato integralmente. Inoltre, con l'introduzione del N. 3143.11 ci si è proposti di precisare i casi particolari in cui il figlio non vive con i genitori aventi diritto alla rendita ma vive solo o insieme a uno o più figli. In questa fattispecie, il figlio la cui PC annua è calcolata separatamente è considerato per il computo del suo reddito come una persona sola (così come per gli altri componenti riguardanti gli elementi dei suoi redditi determinanti e delle sue spese riconosciute ai sensi dei capitoli 3.1.4.3, Figli che non vivono con un genitore avente diritto a una rendita e 3.1.4.5 DPC, Orfani che non vivono con un genitore avente diritto alle PC).
Infine, risulta dal testo dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC che le franchigie si applicano per nucleo familiare e non per persona. In tal senso, risulta chiaramente che il reddito dell'attività lucrativa del coniuge non avente diritto alle PC è computato in ragione dell'80%, senza la deduzione della franchigia così come il reddito delle persone invalide beneficiarie di un'indennità giornaliera dell'AI è integralmente computato ed anch'esso senza la deduzione della franchigia. Di conseguenza, tutti i redditi del nucleo familiare non possono essere addizionati e la franchigia dedotta dal totale. La franchigia è sempre correlata solo sul reddito che ne prevede la deduzione. Questa interpretazione ha anche quale conseguenza che differenti franchigie non possono essere simultaneamente dedotte nel medesimo nucleo familiare dato che le persone che potrebbero prevalersi della deduzione della franchigia non possono appartenere contemporaneamente a diverse categorie di persone (per esempio, persone sole e coniugi). Una tale evenienza si manifesterebbe nei casi in cui in un nucleo familiare, nel quale uno o entrambi genitori lavorano, fosse dedotta una franchigia al reddito del figlio che vive nel medesimo nucleo familiare.
Per questo motivo, noi manteniamo l'interpretazione letterale dell'articolo 11 capoverso 1 lettera a LPC nonché l'indicazione contenuta nel N. 3421.11 DPC relativa alla procedura da adottare per il computo del reddito del figlio.".
2.10. Sul tema in questione del computo del reddito privilegiato per i figli la giurisprudenza federale è scarna.
Nella DTF 111 V 124, tradotta in francese in RCC 1985 pag. 422, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni si è chinato sulla questione a sapere come prendere in considerazione le spese relative al conseguimento del reddito per calcolare il reddito privilegiato secondo l'allora art. 3 cpv. 2 LPC, ovvero se dedurle subito dal reddito lordo oppure se soltanto dopo avere dapprima dedotto la franchigia dal reddito lordo e poi ritenuti i due terzi quale reddito.
In quel caso, soltanto la moglie del beneficiario PC era attiva professionalmente e dopo avere interpretato la norma di legge in questione, il TFA ha concluso che dal totale del reddito lordo privilegiato occorreva dedurre dapprima le spese per l'ottenimento di tale reddito e in seguito, sulla base del reddito netto, procedere come previsto dall'art. 3 cpv. 2 vLPC e quindi dedurre prima la franchigia e poi considerare i due terzi del totale risultante.
Così facendo, la nostra Massima Istanza ha riconosciuto che i redditi da attività lucrativa privilegiati vanno sommati (anche se in quel caso il marito non lavorava) e che la franchigia andava dedotta indipendentemente da chi ha svolto l'attività lavorativa.
Nel giudizio del 15 maggio 2002 (P 19/00) l'Alta Corte ha esaminato il ricorso di un assicurato beneficiario di prestazioni complementari all'AI il cui diritto alle PC è diminuito a seguito di un ricalcolo effettuato dalla Cassa di compensazione avvenuto per il compimento dei 18 anni di età del figlio.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato l'art. 3a vLPC nella versione in vigore dal 1° gennaio 1998, in particolare il capoverso 4, secondo cui i redditi e le spese dei coniugi e dei figli vanno sommati (corrispondente all'attuale art. 9 cpv. 2 LPC) e il capoverso 6 che prevedeva, come l'odierno art. 9 cpv. 4 LPC, che per il calcolo della prestazione complementare annua non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.
Nel periodo in discussione, il figlio dell'assicurato frequentava il secondo anno di apprendistato di posatore di pavimenti e, giusta l'art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 1 e 5 LAVS, aveva diritto a una rendita per figli.
In virtù dell'art. 3a cpv. 6 e 7 lett a vLPC in connessione con l'art. 8 cpv. 2 vOPC-AVS/AI (identico all'attuale), le spese e i redditi del figlio devono essere inclusi nel calcolo della prestazione complementare del padre solo se i suoi redditi computabili non raggiungono le spese riconosciute.
La Cassa di compensazione ha incluso il figlio nel calcolo del genitore, mentre l'autorità giudiziaria ha escluso i suoi redditi e le sue spese perché ciò avrebbe comportato un risultato più favorevole per l'assicurato.
Nei redditi la Cassa ha in particolare conteggiato, dopo la deduzione di Fr. 1'500.- dal salario di apprendista del figlio di Fr. 7800.- e il computo di due terzi della somma restante, l'importo di Fr. 4'200.- ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. a vLPC.
Per il Tribunale cantonale, quest'ultimo importo veniva invece escluso dai redditi e dal confronto delle spese riconosciute e dei redditi computabili risultava una prestazione complementare maggiore rispetto al calcolo effettuato dall'amministrazione.
A questo risultato esso è giunto basandosi sulla considerazione che l'assicurato, anche se il figlio non era incluso nel calcolo della PC, aveva diritto alla pigione integrale dell'appartamento condiviso con la moglie e il figlio, in quanto si tratta di una spesa riconosciuta. Considerato che il figlio ancora in formazione era a carico dei genitori anche se riceveva un salario da apprendista, i giudici cantonali hanno rifiutato di includere nel computo della prestazione integrativa la ripartizione della pigione prevista dall'art. 16c OPC-AVS/AI per i locali occupati da più persone (cfr. consid. 3).
La nostra Massima Istanza ha affermato che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi giudici, non v'è motivo di scostarsi dall'applicazione dell'art. 16c OPC-AVS/AI se il figlio dell'assicurato, che è ancora in formazione, non è integrato nel calcolo della prestazione complementare. L'esclusione dei redditi e delle spese imputabili ai figli di un beneficiario di PC prevista dall'art. 3a cpv. 6 vLPC costituisce un'eccezione al cumulo di cui al capoverso 4 della stessa norma, che impedisce che l'inclusione dei figli nel calcolo della prestazione complementare comporti un peggioramento della posizione dell'avente diritto. In determinate circostanze, ciò potrebbe portare a situazioni insoddisfacenti. Tuttavia, una tale eccezione è consentita solo alle condizioni stabilite dalla legge. Il Tribunale federale delle assicurazioni ha rilevato che nel calcolo comparativo da effettuare per decidere sull'applicabilità dell'art. 3a cpv. 6 vLPC le singole voci devono essere inserite secondo le regole abituali che valgono per l'integrazione dei redditi e delle spese di altre persone da una parte e la loro esclusione dall'altra parte. Nient'altro può essere dedotto dalla legge. Non è quindi ammissibile, come ha fatto l'autorità giudiziaria cantonale, anche senza includere il figlio dell'assicurato nel calcolo della prestazione complementare, computare l'intera pigione come spesa riconosciuta al beneficiario indipendentemente da quanto previsto dall'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi senza suddividerla. Altrimenti, nell'ambito dell'esame dei requisiti per l'eccezione di cui all'art. 3a cpv. 6 vLPC, verrebbe introdotto un ulteriore trattamento speciale non previsto dalla legge (cfr. consid. 5b).
L'Alta Corte ha dunque concluso che integrando il figlio nel calcolo del genitore si giungeva a un risultato più favorevole per quest'ultimo. Tuttavia, osservato che le singole posizioni del calcolo della PC effettuato dall'amministrazione non erano state contestate da nessuna delle parti, in particolare neppure davanti al Tribunale federale stesso, quest'ultimo non ha perciò ritenuto necessario esaminarle più attentamente (cfr. consid. 6b).
Il ricorso della Cassa di compensazione è stato perciò accolto e il giudizio cantonale annullato.
Nel caso di un assicurato beneficiario di una rendita di invalidità che percepiva anche due rendite di invalidità per i suoi due figli, nella sentenza P 46/03 del 7 novembre 2003 erano contestati l'ammontare del reddito da lavoro (compreso l'eventuale guadagno ipotetico della moglie) e l'indennità di disoccupazione di cui tenere conto per la determinazione del reddito computabile.
La Cassa di compensazione aveva computato un determinato reddito da lavoro, che includeva l'ipotetico reddito conseguibile dalla moglie dell'assicurato e il reddito da apprendista di un figlio che fondava il diritto a una rendita per figli.
Emerso nella procedura ricorsuale che la moglie aveva percepito delle indennità di disoccupazione, il Tribunale cantonale non ha ritenuto corretto il computo di un ipotetico reddito da lavoro, che andava sostituito con le indennità di disoccupazione.
Per il Tribunale federale delle assicurazioni, la Cassa di compensazione ha correttamente rilevato che gli importi inclusi nei calcoli originari comprendevano non solo il reddito ipotetico della moglie, ma anche il salario da apprendista del figlio. Questo stipendio da apprendista doveva essere computato nel calcolo del diritto come reddito privilegiato ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. a vLPC (art. 3a cpv. 4 vLPC).
L'indennità di disoccupazione percepita dalla moglie non era inclusa nel reddito da lavoro ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. a vLPC, ma andava compresa alla voce "Rendite, pensioni e altre prestazioni correnti" giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. d vLPC, con la conseguenza che il privilegio riservato al reddito da lavoro decadeva e il reddito veniva integralmente conteggiato.
Gli atti sono stati quindi rinviati ai primi giudici per ricalcolare il diritto alle prestazioni complementari tenendo conto dei redditi computabili derivanti dal reddito ipotetico da lavoro della moglie, dal salario da apprendista del figlio e dalle indennità di disoccupazione (cfr. consid. 2.3).
2.11. Sulla scorta della prassi e della giurisprudenza esposte, la decisione impugnata non può essere condivisa.
Al reddito lordo da attività lucrativa conseguito dalla figlia della ricorrente devono dapprima essere dedotti, conformemente all'art. 11a OPC-AVS/AI, le spese per il suo conseguimento (art. 10 cpv. 3 lett. a LPC), debitamente comprovate, e i contributi dovuti alle assicurazioni sociali obbligatorie prelevati sul reddito (art. 10 cpv. 3 lett. c LPC).
In un secondo momento si deve dedurre la franchigia di Fr. 1'500.-, visto che, vivendo la figlia con un genitore che ha diritto a una rendita, la prestazione complementare è fissata congiuntamente alla rendita del genitore (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI).
L'importo intermedio che ne risulta deve infine essere ritenuto nella misura di due terzi nei redditi computabili dell'assicurata, trattandosi di reddito privilegiato giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. a 1a frase LPC.
2.12. Questa conclusione discende dal principio previsto dall'art. 9 cpv. 2 LPC, secondo cui per calcolare il diritto a una prestazione complementare sono inclusi il marito o la moglie, i figli che danno diritto a una rendita per figli e gli orfani che hanno diritto a una rendita (N. 3124.04 DPC).
In altre parole, da ciò deriva che, per principio, l'importo annuo delle PC delle coppie di coniugi, delle persone con figli e degli orfani che vivono in comunione domestica è determinato mediante un calcolo comune. Per questo calcolo, i redditi computabili dei membri della famiglia che hanno o danno diritto alle prestazioni complementari vanno dedotti dalle spese riconosciute (N.3131.01 DPC).
Come ha stabilito il Tribunale federale delle assicurazioni nella sentenza P 19/00 del 15 maggio 2002 al considerando 5b, la possibilità prevista dall'art. 9 cpv. 4 LPC di escludere dal calcolo di un assicurato beneficiario di prestazioni uno o più figli è un'eccezione al principio del calcolo globale previsto dall'art. 9 cpv. 2 LPC, il cui scopo è di evitare che l'integrazione dei figli nel calcolo delle prestazioni complementari porti a una situazione peggiore per l'avente diritto.
In tale evenienza, occorre effettuare un calcolo comparativo per stabilire se un figlio debba essere escluso dal calcolo. Sono esclusi dal calcolo comparativo effettuato senza tenere conto dei figlio sia i suoi redditi sia le sue spese. Il figlio è preso in considerazione soltanto se con la sua inclusione nel calcolo comune risultano PC più elevate che senza la sua integrazione (art. 8 cpv. 2 OPC-AVS/AI; N. 3124.05 e N. 3124.06 DPC).
Nel caso in esame, la figlia dell'assicurata, che ha diritto a una rendita per figli in virtù dell'art. 35 cpv. 1 LAI in connessione con l'art. 25 cpv. 1 e 5 LAVS essendo ancora in formazione, vive nella medesima economia domestica dell'assicurata e quest'ultima ha diritto alle PC. Di conseguenza, per determinare l'importo delle prestazioni complementari occorre effettuare un calcolo comune. Pertanto, le spese riconosciute e i redditi computabili della figlia sono sommati a quelli del genitore (N. 3133.03 DPC).
Anche nella citata STFA P 46/03 del 7 novembre 2003 la nostra Massima Istanza ha affermato che il reddito da apprendista del figlio dell'avente diritto a una rendita di invalidità, che aveva diritto a una rendita per figli dell'AI e che viveva insieme ad entrambi i genitori, andava computato nel calcolo delle PC giusta l'art. 3a cpv. 4 vLPC (art. 9 cpv. 2 LPC) quale reddito privilegiato giusta l'art. 3c cpv. 1 lett. a vLPC (art. 11 cpv. 1 lett. a LPC).
In concreto, alla somma dei redditi netti computabili della mamma e della figlia va poi dedotta la franchigia che, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, ammonta a Fr. 1'500.-, trattandosi di una persona con figlia che dà diritto a una rendita per figli dell'AI.
Questa conclusione non è stata espressamente criticata dall'Alta Corte nel citato caso del 2002 (P 19/00) concernente il calcolo della PC di un genitore non attivo professionalmente con figlio apprendista, in cui la Cassa di compensazione ha dedotto dal salario di apprendista di Fr. 7'800.- la franchigia di Fr. 1'500.-.
Dall'importo restante ha poi computato nei redditi due terzi, ossia Fr. 4'200.-, quale reddito privilegiato ai sensi dell'allora art. 3c cpv. 1 lett. a LPC.
È pur vero che il TFA ha infine rilevato che nessuna delle parti in causa aveva contestato le varie voci ritenute nel calcolo delle prestazioni complementari, motivo per cui non aveva esaminato più approfonditamente la questione (cfr. consid. 6b).
Occorre inoltre evidenziare che la modalità di determinazione dell'importo delle PC secondo un calcolo comune è valida finché il figlio vive in comunione domestica con il genitore separato o sposato e dà diritto a una rendita per figli (N. 3133.07 DPC).
In effetti, nel caso in cui un figlio che dà diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI non viva con un genitore avente diritto a una rendita oppure viva con un genitore che non ha diritto alla rendita né può far valere alcun diritto ad una rendita completiva, la prestazione complementare è calcolata separatamente (art. 7 cpv. 1 lett. c OPC-AVS/AI). In tal caso, se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la franchigia per persone sole (N. 3143.11 DPC; cfr. risposte dell'UFAS del 27 gennaio 2021 e dell'11 febbraio 2022).
Nel caso in cui fra i redditi dell'avente diritto alle PC e delle persone incluse nel calcolo della prestazione complementare vi siano dei redditi da attività lucrativa, questi vanno computati in modo privilegiato secondo quanto disposto dall'art. 11 cpv. 1 lett. a 1a frase LPC (N. 3421.07 DPC).
2.13. Per quanto concerne l'ipotesi in cui un reddito da attività lucrativa sia conseguito da un orfano che ha diritto a una rendita oppure da un figlio che dà diritto a una rendita, come nel caso di specie, l'UFAS ha introdotto dal 1° gennaio 2021 una nuova direttiva.
Il N. 3421.11 DPC prevede quanto segue:
" Il reddito da attività lucrativa degli orfani e dei figli conferenti diritto a una rendita e vivono nella medesima economia domestica vanno computati senza deduzione di una franchigia nella misura di due terzi. Nel caso dei figli e degli orfani che percepiscono un’indennità giornaliera dell’AI, il reddito da attività lucrativa va computato integralmente.".
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, basandosi su questa direttiva, nei suoi pareri del 21 luglio 2021 (doc. A6) e dell'11 febbraio 2022 (doc. X) ha concluso che il reddito da apprendista della figlia della ricorrente debba essere computato in ragione di due terzi quale reddito privilegiato, senza però preventivamente dedurre dal reddito netto la franchigia di Fr. 1'500.-.
Infatti, l'UFAS sostiene che non prevedendo la norma legale alcunché in merito ai figli, ma rivolgendosi l'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC unicamente alle persone sole, alle coppie sposate e alle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI, "al reddito conseguito dai figli si debba applicare la regola generale, ovvero che si tenga conto dei due terzi del reddito da attività lucrativa, senza alcuna franchigia." (doc. X).
Questa conclusione non può essere condivisa. Non esiste, infatti, alcuna regola generale che preveda il computo di un reddito da lavoro nella misura di due terzi.
L'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC, e prima di esso l'art. 3a vLPC e ancora prima l'art. 3 cpv. 2 vLPC, non stabilisce affatto l'esistenza di una regola generale secondo cui i redditi da lavoro debbano essere computati in ragione di due terzi. La riduzione di due terzi va infatti di pari passo con la deduzione della franchigia, che a sua volta dipende dalla categoria delle persone a cui si riferisce.
La norma legale è molto chiara al riguardo:
" Sono computati come reddito due terzi dei proventi in denaro o in natura dell'esercizio di un'attività lucrativa, per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per le coppie sposate e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; (…)" (il grassetto è della redattrice)
Il vecchio art. 3 cpv. 2 LPC è ancora più esplicito:
" Dal reddito annuo proveniente da un'attività lucrativa (…) sono dedotti, in totale, 240 franchi per persone sole e 400 franchi per coniugi e persone con figli aventi o danti diritto a una rendita; il saldo è computato soltanto in ragione di due terzi.".
Pertanto, il computo di due terzi del reddito da lavoro avviene unicamente dopo avere dedotto la franchigia legale.
Si tratta, infatti, di uno doppio privilegio previsto dal legislatore, che consiste in due diverse riduzioni (Müller, op. cit., n. 295, pag. 118) che sono vincolate l'una all'altra e che non possono esistere autonomamente.
In altre parole, se è data l'applicazione della franchigia al reddito da lavoro conseguito da una determinata categoria di persone, l'importo risultante sarà poi computato in ragione di due terzi. In tal modo, questo reddito da lavoro è privilegiato rispetto agli altri tipi di reddito elencati all'art. 11 LPC, che non beneficiano né dell'agevolazione della franchigia, giustificata dal profilo sociale, né della riduzione di due terzi, il cui scopo è di incoraggiare il richiedente le prestazioni complementari e le persone coinvolte nel calcolo del diritto alle PC a utilizzare al meglio la propria capacità di guadagno residua (Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., n. 121 pag. 1803).
Il legislatore non ha invece affatto previsto l'ipotesi del solo computo di due terzi di un reddito da lavoro, visto che tale riduzione è sempre accompagnata preliminarmente dalla deduzione della franchigia dal reddito da attività lucrativa.
Non va inoltre dimenticato che non solo i redditi da lavoro degli aventi diritto PC stessi, ma anche quelli delle persone incluse nel calcolo devono essere presi in considerazione per determinare il diritto, poiché la prestazione complementare è destinata a garantire il minimo esistenziale della famiglia di un assicurato soltanto nella misura in cui i suoi singoli membri non sono in grado di conseguire un reddito per coprire le proprie spese di sussistenza.
Di conseguenza, con la deduzione della franchigia e il computo di due terzi dell'importo risultante, il richiedente le prestazioni complementari e le persone incluse nel calcolo del diritto alle PC che possono esercitare un'attività lucrativa sono incoraggiati a conseguire un reddito con la loro capacità di guadagno residua. Maggiori sono i redditi totali incassati dalla famiglia, più mezzi essa ha a disposizione trattandosi di un reddito privilegiato e meno prestazioni complementari le sono versate.
Pertanto, la somma dei redditi da lavoro dell'avente diritto alle PC e delle persone incluse nel calcolo del diritto deve essere computata in ragione di due terzi soltanto dopo deduzione della franchigia che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFAS l'11 febbraio 2022 (doc. X pag. 2), non è correlata sul reddito che ne prevede la deduzione, ma vale per ogni persona inclusa nel calcolo delle PC che consegue un reddito da lavoro, fermo restando che va però considerata una sola volta per economia domestica (Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., n. 121 pag. 1802), senza curarsi di chi, fra di essi, esercita l'attività lucrativa.
2.14. Alla luce di quanto precede, l'esclusione della deduzione di una franchigia dal reddito da attività lucrativa del figlio è possibile unicamente se il/i genitore/i con cui convive nella medesima economia domestica consegue/ono già anch'esso/i un reddito da attività lucrativa, sia pure un reddito ipotetico ai sensi degli artt. 14a e 14b OPC-AVS/AI, superiore all'importo della franchigia da computare (STFA P 46/03 del 7 novembre 2003; DTF 117 V 292 consid. 3c; Müller, op. cit., n. 297 pag. 119). In tal caso, infatti, la franchigia può essere dedotta una volta soltanto.
Lo stesso avviene nell'eventualità in cui entrambi i genitori esercitino un'attività lucrativa, per i quali la franchigia viene dedotta una volta soltanto sulla somma dei redditi conseguiti, non potendo essere cumulata e quindi conteggiata due volte (Carigiet/Koch, op. cit., n. 527 pag. 209; Jöhl/Usinger-Egger, op. cit., nota 504 pag. 1805; Allegato 6 DPC, nota 4: "La franchigia di 1500 franchi va dedotta una sola volta dal totale dei redditi da attività lucrativa di entrambi i coniugi.").
Inoltre, le stesse DPC, al N. 3143.11, prevedono, alla seconda frase, che se due o più figli vivono insieme, ma non con un genitore avente diritto a una rendita, la franchigia per le persone sole può essere considerata una sola volta per tutti i figli.
Si rileva che questa direttiva, alla prima frase, prevede che se il figlio ha un reddito da attività lucrativa, si applica la franchigia per le persone sole.
Pertanto, come per l'evenienza in esame, in cui vi sono più persone che convivono e che hanno o danno diritto alle PC, la franchigia può essere considerata una sola volta per economia domestica.
Se, dunque, l'assicurata, avente diritto alle PC, non consegue un reddito da attività lucrativa, e quindi non v'è alcuna ragione per procedere con il computo di un reddito privilegiato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC per ciò che la concerne, per contro la figlia, beneficiaria di una rendita per figli dell'AI, svolge un apprendistato e percepisce uno stipendio che, a pari titolo che se fosse stata la mamma a conseguirlo, va, esso, senza dubbio considerato quale reddito privilegiato.
Di conseguenza, non potendo dedurre alla ricorrente una franchigia in assenza di un reddito da lavoro da essa conseguito, si deve procedere alla deduzione della franchigia sul reddito privilegiato della figlia, la quale ha diritto a una rendita per figli dell'AI e, convivendo con l'avente diritto alle prestazioni complementari, si deve perciò eseguire un calcolo congiunto con il genitore (art. 7 cpv. 1 lett. b OPC-AVS/AI).
La franchigia applicabile al reddito netto da apprendista è dunque di Fr. 1'500.- e il risultato intermedio ottenuto va computato nella misura di due terzi nei redditi della ricorrente.
Lo stesso Allegato 6 DPC va nella medesima direzione, laddove non computa mai alcuna franchigia ai figli nelle numerose ipotesi considerate, ma alla nota 3 relativa alla colonna dei figli specifica che "Vale solo per i figli che vivono con il genitore avente diritto alle PC o in comunione domestica. Per i figli che non vivono in comunione domestica si rinvia al N. 3143.11.".
Ciò conferma dunque che, laddove un figlio viva in comunione domestica con un genitore avente diritto alle prestazioni complementari e la deduzione della franchigia venga già applicata sui redditi da attività lucrativa del genitore, non è possibile procedere a una seconda deduzione della franchigia.
Alla stessa conclusione è giunto pure l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nei suoi pareri del 27 gennaio 2021 (doc. A7) e dell'11 febbraio 2022 (doc. X), in cui ha chiaramente indicato che la franchigia vale per economia domestica e non per persona e che non è pertanto possibile cumulare più franchigie. Nel suo primo parere l'UFAS ha affermato che, considerato che solitamente il figlio vive in comunione domestica con il genitore avente diritto a una rendita, se si computasse per il figlio una franchigia separata sul suo reddito da attività lucrativa, questo è però esattamente ciò che accadrebbe e vi sarebbe un cumulo. Per questo motivo, a suo dire, il N. 3421.11 DPC prevede che il reddito da attività lucrativa del figlio sia computato per due terzi senza deduzione di una franchigia.
In effetti, il N. 3421.11 DPC dispone che i redditi da attività lucrativa dei figli che vivono nella medesima economia domestica vanno computati nella misura di due terzi senza deduzione di una franchigia.
Tuttavia, a mente della scrivente Corte, sulla scorta delle considerazioni esposte, questo principio va inteso soltanto nel caso in cui un figlio che consegue un reddito conviva con uno o più genitori che, pure, svolga/no un'attività lucrativa remunerata. In tale evenienza, quindi, non potendo cumulare le franchigie nella medesima economia domestica, e avendola già di principio dedotta al/ai genitore/i, non è possibile dedurre nuovamente la franchigia anche dal reddito del figlio che consegue un reddito da attività lucrativa.
Invece, nell'ipotesi in cui sia soltanto il figlio convivente a lavorare e a disporre di un reddito da lavoro, come nel caso concreto, non si può prescindere dal considerare la franchigia prevista dall'art. 11 cpv. 1 lett. a LPC e applicarla al suo reddito, non avendola già dedotta da un altro reddito privilegiato, siccome inesistente, di un convivente avente diritto alle PC.
Occorre al riguardo ricordare che la franchigia non deve essere considerata per ogni persona inclusa nel calcolo delle PC che consegue un reddito da lavoro, ma per nucleo familiare, perciò è indifferente a quale reddito va applicata.
Determinante è che la deduzione avvenga una volta soltanto all'interno del medesimo nucleo familiare. Non si vede, infatti, per quale motivo i figli che conseguono un reddito da attività lucrativa e che contribuiscono così (anch'essi) al mantenimento della famiglia, non possano beneficiare del regime privilegiato di computo dei redditi da lavoro alla stessa stregua degli aventi diritto alle PC. Lo scopo sociale della franchigia di agevolare gli aventi diritto attivi professionalmente verrebbe altrimenti meno e cagionerebbe un aumento delle prestazioni complementari.
2.15. Sull'interpretazione dinnanzi data dal TCA al N. 3421.11 DPC, che rispecchia le spiegazioni del 27 gennaio 2021 fornite dallo stesso UFAS che le ha redatte, va ricordato che, al pari di ogni altra Ordinanza amministrativa, le Direttive, pur non avendo ovviamente valore vincolante di legge, si prefiggono comunque di esplicitare l'interpretazione attribuita da un'autorità amministrativa a determinate disposizioni legali al fine di favorire un'applicazione uniforme del diritto e di garantire la parità di trattamento (DTF 147 V 441; DTF 147 V 79 consid. 7.3.2; DTF 137 V 82 consid. 5.5 = SVR 2012 EL Nr. 1). Esse costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni non hanno valore di legge e, di conseguenza, non vincolano né gli amministrati né i Tribunali, ma esplicano effetto solo nei confronti dell'amministrazione; esse non costituiscono delle norme di diritto federale ai sensi dell'art. 95 lett. a LTF e non devono quindi essere seguite dal giudice. Servono più che altro a creare una prassi amministrativa uniforme e presentano per tale scopo una certa utilità; non possono tuttavia uscire dal quadro stabilito dalla norma superiore che sono tenute a concretizzare. In altri termini, in assenza di lacune, le direttive non possono prevedere qualcosa di diverso da ciò che deriva dalla giurisprudenza o dalla legge (DTF 141 V 175 consid. 4.1; DTF 133 V 346 consid. 5.4.2). Non creano inoltre delle nuove regole giuridiche e rappresentano il punto di vista dell'amministrazione sull'applicazione di una norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4, 133 V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a).
Sulla scorta delle argomentazioni esposte, non si può invece seguire la teoria del 21 luglio 2021 che lo stesso Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha fornito alla Cassa cantonale di compensazione sulla ratio del N. 3421.11 DPC, non essendo supportata da validi elementi.
Non va infatti dimenticato che i redditi dei figli e dei genitori vanno sommati e che la franchigia va dedotta una sola volta per economia domestica, senza badare a chi abbia conseguito il reddito da attività lucrativa che, per volontà del legislatore, è privilegiato. Un reddito è privilegiato perché beneficia sia della deduzione della franchigia sia del computo in misura di due terzi - e non soltanto di quest'ultima riduzione -, perciò non si può mai prescindere dal considerare la deduzione della franchigia all'interno di un'economia domestica se v'è almeno un suo componente, avente diritto alle PC, indipendentemente da quale avente diritto sia, che consegue un reddito da lavoro.
2.16. Da quanto precede discende dunque che è a torto che la Cassa cantonale di compensazione ha inserito nel foglio di calcolo PC della ricorrente la franchigia di Fr. 1'500.- per la mamma, seppure la stessa non abbia conseguito alcun reddito da attività lucrativa e ha per contro omesso di considerarla sullo stipendio netto da apprendista della figlia, beneficiaria di una rendita per figli e quindi inclusa nel calcolo PC dell'assicurata.
Il reddito da lavoro della figlia dell'insorgente, preso al netto delle spese per il conseguimento del reddito e dei contributi dovuti alle assicurazioni sociali, va dunque dapprima dedotto di Fr. 1'500.- e il risultato ottenuto va riportato in misura di due terzi nei redditi computabili della mamma, trattandosi senza alcun dubbio di un reddito privilegiato ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. a 1a frase LPC.
Per l'assicurata non va pertanto considerata una franchigia, sia perché essa non ha realizzato alcun reddito da attività lucrativa, sia perché la franchigia viene già dedotta sul reddito della figlia.
Gli atti vanno dunque rinviati all'amministrazione affinché proceda al ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata conformandosi a quanto indicato.
2.17. L'insorgente ha infine chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (docc. I e A8).
Visto l'esito favorevole del ricorso l'assicurata, rappresentata dalla RA 1, ha diritto al versamento di ripetibili dalla Cassa di compensazione (art. 61 lett. g LPGA).
In virtù della costante giurisprudenza federale, l'assegnazione di ripetibili rende priva d'oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STF 8C_32/ 2012 del 14 maggio 2012; STF 9C_335/2011 del 14 marzo 2012; STF I 748/06 del 2 novembre 2007; STFA U 164/02 del 9 aprile 2003; STCA 32.2015.79 del 4 aprile 2016; STCA 33.2012.8 del 17 dicembre 2012; STCA 33.2010.13 del 10 gennaio 2011; STCA 32.2008.179 del 5 giugno 2009).
2.18. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari, il legislatore non ha previsto di prelevare spese.
Sul tema cfr. anche le STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022 e STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati alla Cassa di compensazione affinché, sulla scorta delle conclusioni tratte al considerando 2.16, emani una nuova decisione sul diritto alle prestazioni complementari dell'assicurata.
La Cassa cantonale di compensazione verserà alla ricorrente l'importo di Fr. 2'800.- (IVA inclusa, se dovuta) a titolo di indennità per ripetibili, ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti