Incarto n. 33.2021.11

IR/TB/sc

Lugano 17 gennaio 2022

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice: Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 23 settembre 2021 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 17 agosto 2021 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

1.1. Il 3 ottobre 2020 (doc. 1) RI 1, 1925, ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all'AVS indicando, per quanto qui di rilievo, di abitare in un immobile (a __________ in via __________, gravato da un diritto d’abitazione e da un diritto d’usufrutto costituito in suo favore con atto notarile del 27 dicembre 1994 del notaio __________), per il cui beneficio versa, al nudo proprietario (suo figlio RA 1), un canone di CHF 12'000 annui.

1.2. Con decisione del 12 aprile 2021 (doc. 13) la Cassa cantonale di compensazione - Servizio prestazioni complementari (Cassa qui di seguito) ha respinto la richiesta siccome i redditi computabili eccedenti le spese riconosciute. Tra le spese riconosciute la Cassa ha conteggiato il diritto di abitazione cifrandolo in CHF 12'000 (importo pari a quello versato dall’assicurata al figlio per il beneficio del diritto d’usufrutto), oltre alle spese accessorie forfettarie e quelle di manutenzione.

Tra le entrate l’amministrazione ha ritenuto parallelo importo (di uguale valore) a titolo di ricavi da usufrutto. L’assicurata si è opposta alla decisione (doc. A3 del 23 maggio 2021) chiedendo una PC di CHF 705,75 al mese per il 2020 e di CHF 678,75 al mese dal 2021, contestando il computo di CHF 12'000 annui per il valore del diritto d’usufrutto della casa, siccome pari importo versato dall’assicurata al figlio e da questi dichiarato fiscalmente. Secondo l’opponente tale valore andrebbe stralciato dal calcolo.

Con decisione su opposizione del 17 agosto 2021 (doc. A1) la Cassa ha rigettato la contestazione dell’assicurata. Dopo avere ripercorso i fatti l’amministrazione rileva che il valore del diritto di usufrutto e di abitazione vita natural durante debba essere computato, in base all'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, perlomeno per il valore di CHF 12'000. Il calcolo eseguito dall’amministrazione non consente di riconoscere una PC alla signora RI 1.

1.3. Il 23 settembre 2021 (doc. I) RI 1, rappresentata dal figlio RA 1, ha impugnato la decisione davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni chiedendo, dopo avere ripercorso i fatti, il ricalcolo della PC considerando unicamente l’onere del versamento dei CHF 12'000 al figlio per il godimento (beneficio del diritto d’usufrutto) dell’immobile di __________, senza computare alcuna entrata da rendita patrimoniale derivante dall’usufrutto. Per la signora RI 1 la Cassa riterrebbe erroneamente l’importo siccome l’usufrutto non sarebbe gratuito ma condizionato al pagamento di tale importo che è dichiarato fiscalmente dal figlio (doc. A5-A8).

La Cassa si è opposta all’accoglimento del gravame il 15 ottobre 2021 (doc. III) con rinvio al provvedimento impugnato.

Invitata a formulare la richiesta di acquisizione di nuove prove e concesso alla ricorrente il diritto di ulteriormente esprimersi, la signora RI 1, il 29 ottobre 2021 (doc. V), ha ribadito i motivi del suo ricorso. I CHF 12'000 costituirebbero la “pigione” dovuta per il godimento della casa, questo reddito dell’usufrutto sarebbe preso a carico dal figlio che sui CHF 12'000 versa le imposte. La ricorrente rileva poi che altri redditi dell’usufrutto in questione le sono stati versati in passato (locazione di un parcheggio) e lei li ha correttamente dichiarati. La ricorrente ha ulteriormente prodotto la sua dichiarazione fiscale 2020 (doc. A10). La Cassa non si è ulteriormente espressa (doc. VII e VIII).

Il giudice delegato, il 10 dicembre 2021 (doc. X), ha interpellato l’Ufficio di Tassazione di __________ (UT qui di seguito) chiedendo in particolare quanto segue:

" La signora RI 1, domiciliata a __________ in Via __________ occupa l’immobile mappale __________. La signora risulta beneficiaria di un diritto d’usufrutto (e cumulativamente di un diritto d’abitazione) su detto immobile. A livello di tassazione (agli atti sono state prodotte le tassazioni 2017 e 2019) il diritto d’usufrutto sul mappale citato non risulta imposto alla ricorrente (ma, per quanto indicato sembra essere imposto al nudo proprietario, ossia il figlio signor RA 1). La cessione immobiliare è avvenuta il 27 dicembre 1994 e iscritta il giorno successivo. Ai fini della verifica delle pretese della ricorrente è necessario accertare il valore fiscale dell’usufrutto sul mappale __________, valore che – normalmente – dovrebbe essere imposto al beneficiario e non al nudo proprietario. … chiedo … di volermi indicare le ragioni per le quali nella partita fiscale della signora RI 1 non compare il diritto indicato ed il valore dello stesso a livello fiscale qualora fosse stato imposto in Ticino nel 2020 rispettivamente nel 2021.”

Il Capo Ufficio dell’UT __________ ha risposto il successivo 14 dicembre 2021 indicando che:

" … in base alle informazioni in nostro possesso NON è mai stato dichiarato e quindi imposto il diritto di usufrutto goduto dalla Signora RI 1 sul mappale __________. Il valore dell’oggetto (e di conseguenza del diritto di usufrutto) ai fini fiscali è il seguente:

· Stima fr. 456’693

· Valore locativo fr. 12’000

· Spese manutenzione forfettarie fr. 2'400.”

L’atto (doc. XI) è stato trasmesso alle parti per osservazioni. La Cassa non si è espressa mentre l’assicurata ha ribadito le sue tesi, specificando che unicamente dietro pagamento di CHF 12'000 essa ha potuto beneficiare della casa, importo che costituisce un onere (riconosciuto dalla Cassa) ma senza che possa essere computato un reddito parallelo, come fa l’amministrazione. Non sono state acquisite ulteriori prove.

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari e il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani e ai disabili, in vigore dal 1° gennaio 2008. Per l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2). In base all'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346) e al nuovo art. 112a Cost. fed. Si tratta di nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9). Questa legge è stata modificata il 22 marzo 2019 (Riforma delle PC) e le nuove norme sono entrate in vigore il 1 gennaio del corrente anno (RU 2020 585; FF 2016 6705). In caso di modifica della legge, il diritto applicabile è di principio quello in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che esplica delle conseguenze giuridiche, con riserva di disposizioni particolari di diritto transitorio (DTF 130 V 445 consid. 1.2.1; DTF 129 V 398 consid. 1.1; DTF 129 V 1 consid. 1.2; STF 8C_774/ 2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4; STF 8C_729/2007 del 6 novembre 2008, consid. 3). In presenza di uno stato di fatto duraturo (quali per esempio le indennità giornaliere LAINF, STF 8C_774/2009 del 12 febbraio 2010, consid. 4.4), non ancora risolto al momento del cambiamento della legge, si applica di regola il nuovo diritto, salvo disposizione transitoria contraria oppure violazione di diritti acquisiti (DTF 121 V 97 consid. 1a).

In concreto le norme transitorie prevedono (cpv. 1) che il diritto anteriore si applica per tre anni a partire dall'entrata in vigore della modifica ai beneficiari di prestazioni complementari per i quali la riforma delle PC comporta complessivamente una diminuzione della prestazione complementare annua o la perdita del diritto alla prestazione complementare annua. Sempre le Disposizioni transitorie stabiliscono che ai beneficiari di PC che, al momento dell'entrata in vigore della modifica (ossia al 1 gennaio 2021), percepivano già una prestazione complementare annua si applica l'art. 10 cpv. 1ter LPC, trascorso il termine di tre anni previsto dalle disposizioni transitorie della modifica del 22 marzo 2019.

In concreto, la decisione contestata ha per oggetto le prestazioni complementari relative agli anni 2020 e 2021. Per il primo anno la Cassa ha, correttamente, applicato la base legale vigente nel 2020 (doc. 17). Per il secondo anno l’amministrazione ha effettuato il calcolo del diritto alle PC in virtù del vecchio (doc. 15) e del nuovo diritto (doc. 16), giungendo sempre a negare all'assicurata un diritto alle PC stante un'eccedenza, seppure diversa, di redditi. Non beneficiando delle PC in precedenza all’assicurata sono applicabili, per le PC 2021, le norme vigenti dal 1° gennaio 2021.

2.2. Per l'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera hanno diritto alle prestazioni complementari se ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS. L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 vLPC). In base al nuovo tenore dell’art. 9 cpv. 1 LPC, l'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili, ma almeno al più elevato dei seguenti importi:

a. la riduzione dei premi massima stabilita dal Cantone per le persone che non beneficiano né delle prestazioni complementari né dell'aiuto sociale;

b. il 60 per cento dell'importo forfettario per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie di cui all'articolo 10 capoverso 3 lettera d.

L’art. 10 vLPC stabiliva una lista completa di spese riconosciute e il cpv. 3 ammetteva tra le stesse le:

" b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;".

Dal canto suo l'art. 11 vLPC enumerava in maniera esaustiva i redditi computabili rispettivamente non computabili. Tra quelli computabili (cpv. 1) erano ritenuti:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

In base al nuovo diritto l'art. 10 cpv. 1 nLPC, per le persone che non vivono durevolmente o per oltre tre mesi in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), fra le spese riconosciute vi sono:

" c. in luogo della pigione, il valore locativo dell'immobile nel caso di

persone che abitano un immobile di cui esse stesse o un'altra persona compresa nel calcolo delle prestazioni complementari sono proprietarie, usufruttuarie o usuarie; la lettera b si applica per analogia."

Per il cpv. 3 della norma sono riconosciute in sostanza le stesse spese previste in precedenza, ad eccezione di una nuova voce e una modifica di una spesa già riconosciuta.

Quanto ai redditi computabili l'art. 11 cpv. 1 LPC in vigore dal 1 gennaio 2021 stabilisce che sono computati, quale reddito, tra altri:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile, incluso il valore

annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione oppure il valore locativo annuo di un immobile di cui il beneficiario delle prestazioni complementari o un'altra persona compresa nel calcolo di queste prestazioni sono proprietari e che serve quale abitazione ad almeno una di queste persone;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

L'art. 12 sul valore locativo e gli artt. 16, 16a e 16b OPC-AVS/AI relativi alle spese sono rimasti invariati con la Riforma delle PC, tranne l'aumento del forfait delle spese accessorie da CHF 1'680 a CHF 2'520. In base all’art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario, come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio. Se tali criteri non esistono, sono applicabili quelli in materia d'imposta federale diretta (cpv. 2). Per l'art. 16 cpv. 1 OPC-AVS/AI, le spese di manutenzione di fabbricati sono dedotte in base al tasso forfettario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone di domicilio e in virtù dell'art. 16 cpv. 2 OPC-AVS/AI, se la legislazione fiscale cantonale non prevede alcuna deduzione forfettaria, è valida quella dell'imposta federale diretta. L'art. 16a cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che nei confronti di persone che abitano un immobile di loro proprietà, per le spese accessorie è previsto soltanto un forfait. Il cpv. 1 si applica pure alle persone che beneficiano di un usufrutto o sono titolari di un diritto di abitazione sull'immobile che esse abitano (cpv. 2). L'ammontare annuo del forfait è di 1680/2520 franchi (cpv. 3). Per l'art. 16a cpv. 4 OPC-AVS/AI la limitazione secondo l'articolo 10 capoverso 1 lettera b LPC deve essere rispettata. Oltre alle spese accessorie usuali, un forfait per le spese di riscaldamento è concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO (art. 16b cpv. 1 OPC-AVS/AI). L'art. 16b cpv. 2 OPC-AVS/AI dispone che l'ammontare annuo del forfait è uguale alla metà dell'ammontare di cui all'art. 16a.

2.3. Con la decisione contestata la Cassa ha computato all'insorgente un importo di CHF 12'000 quale “diritto di abitazione gratuita”, a cui ha aggiunto le spese accessorie forfettarie e l'importo delle spese di manutenzione relative all'usufrutto. D’altro lato ha ritenuto un ricavo da usufrutto, che ha stabilito in CHF 12'000, in base all'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC. D’avviso della ricorrente il rogito del 27 dicembre 1994 le impone di pagare l’importo di CHF 12'000 all'anno al nudo proprietario della casa, ciò al fine di esercitare il diritto d'usufrutto e il diritto di abitazione che le sono stati riconosciuti. Questa circostanza non permetterebbe di computare un reddito da usufrutto. Detto altrimenti siccome la signora RI 1 occupa l’immobile a titolo oneroso, non le si può imputare un reddito fittizio dal valore dell'usufrutto e/o del diritto d'abitazione.

2.4. Questo punto di vista non può essere condiviso. Con contratto rogato dal notaio __________ il 27 dicembre 1994 (doc. A4) RI 1 e il marito __________ (nel frattempo deceduto) hanno donato al figlio RA 1 il fondo n. __________. Il figlio è divenuto proprietario del mappale, sito in Via __________, immobile avente una superficie di 865 mq, sul quale è edificato un edificio avente una pianta di 163 mq ed un terreno annesso non edificato di 702 mq. Il valore di stima fiscale del fondo (doc. X) è oggi di CHF 456'693. Al momento della stesura dell’atto il figlio si è assunto il debito ipotecario (allora di CHF 420'000) ed ha concesso ad entrambi i genitori, individualmente, per la loro restante vita, "il diritto d'usufrutto ed il diritto di abitazione da iscrivere nel Registro fondiario a carico dell'oggetto della presente donazione, per un corrispettivo annuo di CHF 12'000 …" (punto 4).

Trapasso di proprietà e servitù sono state iscritte regolarmente a RF. Non è quindi corretta la risposta data dalla richiedente le PC nell’apposito formulario alla domanda tendente a sapere se la stessa avesse o meno donato alcunché (doc. 1 domanda n. 16) e che non abita in un immobile per il quale beneficia di un diritto di usufrutto (doc. 1 domanda n. 4). Si invita qui la ricorrente a volere correttamente (e in maniera compiuta) adempiere i propri obblighi d’informazione alla Cassa. L’esistenza di un usufrutto (oltre al diritto d’abitazione) gravante il fondo donato al figlio ha un impatto sulla determinazione del diritto alle PC della richiedente. Si noti qui che tali diritti non sono stati segnalati all’UT competente (doc. X) ed il valore dell’usufrutto indicato dall’UT è quello poi ritenuto dalla Cassa (pari al valore dell’onere versato per il beneficio del diritto al nudo proprietario).

2.5. Per inquadrare il tema va ricordato che l’usufrutto (che è una servitù personale propriamente detta, indissolubilmente legata alla persona del suo titolare) può essere costituito, tra l’altro, sopra fondi (su un intero fondo o su parte di esso come precisa l’art. 745 cpv. 3 CCS) ed attribuisce all’usufruttuario il diritto al possesso (l’uso) e il pieno godimento del bene, diritto o fondo gravato (art. 745 cpv. 2 e art. 755 CCS). Ciò salvo contraria disposizione. In quanto diritto reale l'usufrutto è un diritto che si impone nei confronti di qualsiasi persona (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, Tome I, 6a ed. Berna 2019, n. 23 segg.). Ne discende che l'usufrutto, come tale, non è cedibile (sul tema della cedibilità dell’usufrutto si veda la STCA 33.2020.16 del 3 novembre 2020). Unicamente l'esercizio del diritto può essere trasferito (art. 758 CC). Come ricorda la dottrina (Alexandra Farine Fabbro: L’usufruit immobilier, tesi dell’Università di Friburgo, pubblicata nella collana AISUF, edita da Schulthess Verlag Zurigo, 2010, p. 147 e ss.) se non si tratta di un diritto strettamente personale, l’esercizio dell’usufrutto è cedibile, ciò che discende in ogni caso e indirettamente, dal diritto di gestione del bene il cui uso può, ad esempio, essere concesso a terzi tramite la conclusione di un contratto di locazione con conseguente percezione del canone locativo (STF P 37/90 del 23 marzo 1992; SVR 1997 EL Nr. 38 consid. 6; Alexandra Farine Fabbro, op. cit., p. 148).

Come ricordato nella STCA 33.2020.16 del 3 novembre 2020, in base all’art. 745 cpv. 2 CCS, salvo contraria disposizione delle parti, e qui si tratta di diritto dispositivo (Roland M. Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14), l’usufruttuario ha il pieno godimento della cosa. La dottrina ci ricorda che esiste “erga omnes” ed è quindi opponibile ai terzi (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 14). È possibile convenire (oltre a una durata inferiore alla vita del beneficiario) l’esclusione di “gewisse Nutzungsarten” (Roland M. Müller, op. cit., ad art. 745 n. 14). Il medesimo autore ci ricorda che: “Die Parteien können einzelne Nutzungsarten ausschließen, nicht aber die Nutzung zwischen Eigentümer und Nutznießer aufteilen …“ (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit.; nello stesso senso Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 23), riservato il contenuto dell’art. 745 cpv. 3 CCS. In base alla giurisprudenza (datata) della STF 52 II 124 può essere concordato dalle parti “ein Verbot den Nutzniessungsgegenstand zu vermieten … Überdies kann der Nutznießer einen Teil der Liegenschaft dem Eigentümer vermieten oder verpachten” (Roland M. Müller, op. cit., loc. cit., con riferimento alle STF 106 II 330 riferito al diritto d’abitazione e 116 II 281). Se l'usufruttario loca l'immobile malgrado il divieto, il nudo proprietario può opporsi a questa locazione (Alexandra Farine Fabbro, tesi cit., p. 149 e 150). Sempre la dottrina ricorda come le disposizioni restrittive la servitù pattuite dalle parti a norma dell’art. 745 cpv. 2 CCS debbano comunque garantire un minimo contenuto all’usufrutto, affinché esso possa ancora essere definito tale. Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24, rileva che se la “jouissance complète implique l’usage et la jouissance au sens strict, c’est-à-dire le droit de percevoir les fruits. Avoir l’usage signifie avoir le droit de se servir de la chose; en matière immobilière, cela veut dire l’on a le droit d’occuper la maison, par exemple pour y habiter” (in questo senso gli art. 755 e 756 CCS), le limitazioni al diritto concepibili all’usufrutto potranno essere (per l’uso) di natura spaziale geografica (ad esempio: una parte del frutteto, un appartamento dell’edificio, una specifica fetta del giardino). Può essere prevista una limitazione di locazione a terzi del bene gravato o imposto l’uso professionale di un fondo. È comunque necessario, affinché l’usufrutto sussista, che “l’usufruitier ait un certain usage” (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 745 n. 24in fine).

È preferibile costituire un diritto di abitazione (art. 776 CC), la cui caratteristica è di essere strettamente personale, al posto di un diritto d'usufrutto, se si desidera che il beneficiario del diritto occupi esclusivamente e individualmente un bene immobile (in merito si vedano le considerazioni che seguono). È soltanto quando non è possibile costituire un'altra servitù diversa da un diritto di usufrutto, che la riserva della natura strettamente personale ha un'utilità (Sabrina Carlin, Étude de l'article 473 CC, pag. 86).

2.6. Va ancora rammentato che gli interessi dei capitali concessi in usufrutto e le altre prestazioni periodiche, come ad esempio i canoni di locazione (Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2436 e n. 2438a), appartengono all'usufruttuario dal giorno in cui la servitù prende inizio sino a quello in cui termina il diritto, anche se i frutti scadono più tardi (art. 757 CC, Steinauer, op. cit., Tome III, n. 2437). La servitù si estingue mediante la cancellazione dell’iscrizione a registro fondiario. Le cause di cessazione dell’usufrutto sono previste dall’art. 748 cpv. 2 CCS, e sono la morte del beneficiario di questa servitù personale non trasmissibile (art. 749 cpv. 1 CCS), la decorrenza del termine previsto per la sua validità o la rinuncia.

Per l’estinzione dell’usufrutto occorre il sussistere di un titolo d’estinzione, ossia una causa, e una operazione d’estinzione (la richiesta di cancellazione e la cancellazione medesima a RF). Tra le cause della cessazione della servitù vi sono la perdita totale del bene gravato, come indicato la scadenza del termine di durata dell’usufrutto se specificatamente pattuito, rispettivamente la morte del beneficiario. La rinuncia costituisce una causa di cessazione (art. 748 cpv. 2 CCS), e può essere unilaterale. Come ricorda la dottrina (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 8) in materia immobiliare l’usufruttuario può trasmettere al “conservateur du registre foncier une réquisition de radiation”, la ragione può essere la perdita d’interesse alla servitù. Non occorre il rispetto di una particolare forma (art. 115 CO) ma, per quanto impone l’art. 964 CCS, è necessario rivolgere l’istanza al RF in forma scritta. La rinuncia unilaterale ha effetto estintivo (su questi aspetti si faccia riferimento a Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 10). È pure conosciuto, quale causa d’estinzione di un usufrutto, la convenzione estintiva del diritto pattuita e concordata tra nudo proprietario e beneficiario della servitù, anche in questo caso una forma particolare per l’accordo non è imposta (art. 115 CO), ma la richiesta a RF dovrà avvenire in forma scritta (art. 964 cpv. 1 CCS). Il mancato esercizio del diritto non pone termine all’usufrutto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 14), il beneficiario della servitù non può vedersi imporre l’esercizio del diritto. Il diritto svizzero non conosce la prescrizione estintiva in caso di mancato uso da parte del beneficiario di una servitù. Il mancato utilizzo può, in casi rari e particolari, essere ritenuto quale rinuncia tacita al diritto (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 15). Le condizioni per ammettere una tale rinuncia (e quindi la volontà di volontà di rinunciare) sono tuttavia molto severe siccome è necessario che la volontà di rinunciare al diritto sia manifesta (in tema di diritto d’abitazione si veda la STF 123 III 461). Se ammessa una tale volontà, il nudo proprietario può ottenere la radiazione dell'usufrutto facendo capo all'art. 975 CCS applicato per analogia. Fatta esclusione per la rinuncia, da ammettersi con estrema prudenza e in particolari costellazioni, il mancato esercizio del diritto d’usufrutto non comprova la rinuncia alla servitù. Se l'usufruttuario non esercita il suo diritto perché tale diritto non gli è più utile, il nudo proprietario non potrà di principio domandare la radiazione dell'usufrutto sulla base dell'art. 736 CC (Alexandra Farine Fabbro, in: Commentaire romand, CC II Helbing Lichtenhahn Verlag, Basilea, 2016, ad art. 748 n. 16), la dottrina rammenta infatti che, di principio, l’esercizio del diritto d’usufrutto è cedibile.

2.7. Si annoti ancora qui che, per quanto concerne le prestazioni complementari, la degenza in una casa per anziani non comporta la radiazione dell’usufrutto avente per oggetto un immobile, come rilevato in genere l’esercizio dell’usufrutto può essere trasferito a terzi (su questi aspetti si veda STF P 43/09 del 2 marzo 2000). Ciò contrariamente, ad esempio, al diritto d’abitazione che, secondo la dottrina, non si estingue per il solo fatto di non essere esercitato ma di cui può essere chiesta la radiazione sulla base dell'art. 736 o 976 CC se dimostrato che il suo titolare non è più in grado, e ciò definitivamente, di esercitarlo, ciò che potrebbe avvenire in caso di ricovero in casa anziani duraturo e non più rinunciabile (ad esempio per ragioni di salute) da parte dell’assicurato beneficiario.

2.8. Per quel che concerne, invece, il diritto d’abitazione, come rilevato nelle considerazioni che precedono, lo stesso è strettamente personale, non è cedibile e non è trasmissibile agli eredi (art. 776 cpv. 2 CC), il suo godimento appartiene unicamente alla persona del suo titolare. Si limita alla facoltà del suo titolare di abitare (egli medesimo o di farlo abitare eventualmente dai membri della propria famiglia o dalle persone con lui conviventi art. 777 CC; DTF 52 II 136). Ne deriva che, nel caso in cui un assicurato sia costretto a rinunciare all'esercizio del suo diritto di abitazione, per il calcolo delle prestazioni complementari il controvalore di questo diritto nei suoi redditi non è considerato (DTF 99 V 110 consid. 3 = RCC 1974 pag. 195; N. 3433.05 DPC). La costituzione di un usufrutto rispettivamente di un diritto d'abitazione a favore di colui che chiede le PC rappresenta, per il suo titolare, un valore economico nella misura in cui questi ottiene un godimento di un bene (qui immobile) cui altrimenti non avrebbe diritto se non a titolo oneroso. Nella determinazione del diritto alle PC il reddito dell'usufrutto rispettivamente del diritto d'abitazione deve essere preso in considerazione tra i redditi del richiedente, e questo a titolo di reddito della sostanza a norma dell’art. 11 cpv. 1 lett. b LPC (STF 9C_202/2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/2008 del 27 gennaio 2009 = SVR 2009 EL Nr. 6; STF P 34/94 = Pratique VSI 1997 pag. 148 = SVR 1997 EL Nr. 38).

In caso di costituzione di un diritto d’usufrutto avente per oggetto un immobile, l'usufruttuario può locare il bene fondiario o abitarci personalmente. In quest’ultima costellazione il valore locativo va considerato nei redditi. In virtù dell'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del Cantone di domicilio (DTF 122 V 394 consid. 6a). Per contro, non va presa in considerazione, a titolo di reddito, una frazione del valore capitalizzato dell'usufrutto in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. c LPC. Scopo di questa norma è che colui che domanda delle prestazioni complementari debba prima utilizzare la sostanza personale nella misura ragionevolmente esigibile (STF 9C_202/ 2009 del 19 ottobre 2009 = SVR 2010 EL Nr. 1; STF 8C_68/ 2008 del 27 gennaio 2009 consid. 4.2.1 = SVR 2009 EL Nr. 6; STF P 58/00 del 18 giugno 2003; STCA 33.2012.21 del 15 maggio 2013; STCA 33.2012.7 del 20 agosto 2012 consid. 2.8).

In merito al trattamento fiscale dell’usufrutto, che può anche essere concesso a titolo oneroso o parzialmente oneroso, va ricordato che, ed il riferimento è qui fatto all’art. 21 cpv. 1 lett. a) rispettivamente b) LIFD per il diritto federale (analogo all’art. 20 LT), se la cessione è onerosa allora sarà il proprietario (nudo proprietario) del bene immobile a dovere onorare le imposte sulla somma ricevuta a fronte dell’usufrutto concesso (in questo senso: Nicolas Merlino, Impôt fédéral direct, a cura di Yves Noël e Florence Aubry Girardin, 2 ed., 2017, Helding & Lichtenhahn Ed., Basilea ad art. 21 n. 21; Bernhard Zwahlen e Alberto Lissi, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 3 ed., 2017, Helbing & Lichtenhahn verlag, Basilea, ad art. 21 n. 21).

Per le PC la situazione è invece diversa rispetto al diritto fiscale, come si vedrà nelle considerazioni che seguono. In caso di concessione di un diritto d’usufrutto (o un diritto d’abitazione) il valore economico dello stesso, siccome valore che entra nella disponibilità dell’assicurato, deve essere computato come deve essere ritenuto l’onere che lo stesso causa. Da notare che le prestazioni (onere versato per l’ottenimento di un usufrutto e diritti che dallo stesso scaturiscono) non necessariamente sono equivalenti.

2.9. A sostegno della sua decisione, la Cassa si è fondata sulle direttive sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI (DPC). Essa ha citato i NN. 3433.01 e 3433.03 DPC (Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI, edite dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, valide dal 1° aprile 2011, stato al 1° gennaio 2021). Il N. 3433.01 DPC dispone che i proventi della sostanza immobile comprendono pigioni e canoni d'affitto, diritti d'usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo dell'abitazione propria, purché non sia già compreso nel reddito da attività lucrativa. In base al N. 3433.02 DPC, se una persona vive in un'abitazione di sua proprietà o per la quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell'immobile va computato come reddito. Questo vale anche se alla persona avente il diritto d'usufrutto o d'abitazione è computato un reddito ipotetico dei beni cui ha rinunciato, conformemente al N. 3482.11, poiché l'immobile era in precedenza di sua proprietà. In tal caso il valore locativo va aggiunto al reddito ipotetico. Il valore locativo va valutato secondo i principi previsti per l'imposta cantonale diretta. Se il diritto cantonale prevede una riduzione in caso di uso in proprio dell'abitazione, questa non va considerata. Se invece non prevede disposizioni relative al valore locativo, sono applicabili quelle previste per l'imposta federale diretta. Secondo il N. 3433.03 DPC, per principio va computato come reddito del proprietario o dell'usufruttuario l'importo della pigione o del canone d'affitto previsto per contratto. Se, tuttavia, questo è palesemente inferiore all'uso locale, per il computo del reddito della sostanza va preso in considerazione l'importo conforme all'uso locale. La stessa disposizione vale se non è stata convenuta una pigione oppure se l'immobile è lasciato vuoto, pur essendo possibile darlo in locazione.

Nel caso di specie l'amministrazione ha computato nei redditi della ricorrente un valore del diritto di usufrutto di CHF 12'000 che corrisponde al valore da essa attribuito all’usufrutto gravante l’immobile in discussione.

2.10. In corso d’istruttoria di causa è stato accertato, siccome il dato non emergente dalle decisioni di tassazione dell’assicurata, l’ammontare del valore dell’usufrutto / diritto d’abitazione di cui è beneficiaria la qui ricorrente. Con lettera del 14 dicembre 2021 l’UT __________ (oltre a manifestare sorpresa per la mancata dichiarazione del diritto d’usufrutto e d’abitazione di cui gode la signora RI 1, doc. X “in base alle informazioni in nostro possesso NON è mai stato dichiarato”) ha determinato il valore locativo in CHF 12'000. In sostanza l’assicurata beneficia di un bene, ossia il mappale __________ costituito da una casa con il relativo giardino, non in base a un contratto di locazione per il quale l’assicurata versa una pigione, bensì in virtù di un diritto d’usufrutto cumulato con un diritto d’abitazione. Questi diritti reali limitati concedono alla beneficiaria di ampiamente godere del bene, non solo esercitando personalmente i diritti sull’oggetto gravato ma anche potendone disporre in favore di terzi (come è stato il caso per la messa a disposizione di un parcheggio in favore di terzi, con l’incasso del relativo canone correttamente dichiarato fiscalmente). Il diritto d’usufrutto costituisce quindi un reddito della sostanza che deve essere computato nell’ambito del calcolo delle PC. L’agire della Cassa cantonale di compensazione è corretto.

Il diritto d'usufrutto e il diritto d'abitazione, costituiti nel 1994 a favore dell'assicurata, rappresentano, come indicato, dei proventi della sostanza immobiliare ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC e quindi vanno considerati quali redditi computabili. Il nuovo art. 11 cpv. 1 lett. b LPC, che codifica la giurisprudenza, conferma che fra i proventi della sostanza immobile è incluso il valore annuo di un usufrutto o di un diritto di abitazione (RCC 1967 pag. 212–213 citata nelle N. 3433.01 DPC). La Cassa ha applicato il N. 3433.02 DPC che ricorda che se una persona vive in una abitazione per la quale ha un diritto di usufrutto o di abitazione, il valore locativo dell’immobile va computato come reddito. Questo Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accertato detto valore in sede istruttoria confermandone l’importo ritenuto dall’amministrazione nel calcolo delle PC (ossia: CHF 12'000). D’altronde, per prassi, va computato quale reddito dell’usufruttuario l’importo della pigione o del canone d’affitto previsto per contratto (N. 3433.03 DPC).

Da quanto precede discende che il canone versato dalla ricorrente per godere del diritto d’usufrutto (rispettivamente per il diritto d’abitazione: il contratto rogato dal notaio ___________ nel 1994 non fornisce un chiarimento relativo a quale dei due diritti l’onere pattuito si riferisca) per CHF 12'000 deve essere considerato un onere e computato tra le uscite (ritenuto dalla Cassa unitamente alle spese di manutenzione). D’altro canto il valore del diritto d’usufrutto deve essere ritenuto quale provento patrimoniale da tale diritto e computato tra le entrate. Si rivela qui che tale importo, pari al valore del diritto d’abitazione come ritenuto dalla Cassa correttamente, sia pari a quello versato dall’assicurata. Questa circostanza può senz’altro avere ingenerato una confusione. Qualora la pattuizione per l’ottenimento del diritto d’usufrutto fosse stata inferiore, ad esempio cifrata in CHF 3'000, e il valore locativo dell’immobile fosse stato superiore, ad esempio CHF 18'000, la scelta imposta alla Cassa dalle DPC sarebbe stata meglio compresa: in quell’ipotesi tra le entrate sarebbe stato da contemplare l’importo di CHF 18'000 e tra le uscite la cifra di CHF 3'000.

L’importo versato per beneficiare dell’usufrutto sul mappale citato, ossia CHF 12'000, appare poi, alla luce del valore di stima del fondo (CHF 456'693), e della prassi fiscale determinante per la fissazione del valore locativo (per tutte si veda la SCDT 80.2020.193 del 17 maggio 2021, consid. 2) nonché il genere di immobile e la sua ubicazione, certamente contenuto. Non occorre qui, comunque, verificare se sia palesemente inferiore all’uso locale con riferimento al N. 3433.03 DPC.

2.11. Come indicato in precedenza, a ulteriore conferma della necessità di computare il valore dell’usufrutto e diritto d’abitazione (almeno computabili per CHF 12'000), sta il fatto che l’immobile è stato altrimenti messo a frutto nel recente passato mediante la locazione di stallo con funzione di parcheggio a terzi e conseguimento di un reddito in favore della ricorrente (come indicato: correttamente dichiarato fiscalmente, doc. A9). Questa circostanza dimostra inoltre che il mappale può ulteriormente (oltra all’abitazione della ricorrente) essere posto a frutto e permetterebbe di conseguire ulteriori redditi computabili ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. b LPC.

Il fatto che la signora RI 1 versi al figlio, per la cessione del diritto d’abitazione e per l’usufrutto (va ribadito: concessi in occasione della donazione dell’immobile al figlio nel 1994 a fronte dell’assunzione del debito ipotecario da parte di questi) l’importo di CHF 12'000, non cambia in nulla la necessità di computare i diritti di cui la ricorrente beneficia. Il versamento ha invece incidenza sulle uscite ed è stato correttamente ritenuto dalla Cassa per determinare il diritto della signora RI 1 alle PC.

2.12. La Cassa ha ritenuto le spese di manutenzione, cifrate in CHF 2'400, tra le uscite della ricorrente. L'art. 765 cpv. 1 CC dispone che le spese di manutenzione ordinaria e di amministrazione della cosa, gli interessi dei debiti che la gravano, le imposte e le tasse, sono sopportate dall’usufruttuario, per la durata del suo usufrutto. Il contratto stipulato dinanzi al notaio ___________ nel 1994 non prevede esplicitamente che, nel canone versato dalla ricorrente al figlio per beneficiare del diritto d’usufrutto, siano da ritenere comprese le spese di manutenzione dell’immobile. La scelta operata dalla Cassa può comunque essere condivisa, e l’importo esposto ritenuto tra le uscite della signora RI 1. Se le spese di manutenzione di CHF 2'400, apparentemente già inserite dal figlio della ricorrente nelle sue tassazioni, non fossero computate alla ricorrente (siccome non esposte dalla ricorrente che non dichiara l’immobile fiscalmente), essa non beneficerebbe comunque delle PC ritrovandosi però in una situazione peggiorata per la maggiore eccedenza delle entrate siccome andrebbero tolte dalle sue spese riconosciute. Alla luce dell’esito del ricorso non occorre approfondire il tema a sapere se effettivamente il versamento di CHF 12'000 comprenda pure le spese di manutenzione del fondo di CHF 2'400. Questa Corte rinuncerebbe comunque a riformare peggiorativamente la decisione diminuendo la somma delle uscite riconosciute (trattandosi di una facoltà concessa all'autorità giudicante STF U 192/02 del 23 giugno 2003; STF H 313/01 del 17 giugno 2003; STF C 119/02 del 2 giugno 2003; STF U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; fra le ultime: STCA 33.2016.1 del 15 aprile 2016; 33.2013.7 del 17 febbraio 2014; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).

Gli oneri ipotecari nell’usufrutto sono regolati dall’art. 766 CC che prevede che, quando l’usufrutto comprende un’intera sostanza, l’usufruttuario deve sopportare gli interessi dei debiti, ma se le circostanze lo giustificano, può domandare di esserne liberato limitando il suo usufrutto all’eccedenza attiva dopo pagati i debiti. In concreto con la donazione dell’immobile al figlio questi si è assunto il debito ipotecario ed ha fatto fronte ai relativi interessi che la mamma non ha esposto fiscalmente. Gli stessi non sono quindi correttamente stati considerati dall’amministrazione. È infatti il nudo proprietario che, come risulta dai documenti prodotti (doc. A5-A8), espone il fondo e sopporta gli oneri ipotecari relativi al debito che si è a suo tempo assunto.

2.13. In conclusione, l’agire della Cassa è corretto ed il ricorso va respinto.

Non si percepiscono tasse e spese e non sono attribuite ripetibili. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA. L'art. 61 lett. a LPGA prevede ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica, ma non più anche gratuita per le parti. Dalla medesima data è entrato in vigore l'art. 61 lett. fbis LPGA, secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Nel caso di specie, trattandosi della richiesta di prestazioni complementari e non essendoci nella LPC alcuna norma specifica in merito alle spese, la procedura deve essere gratuita.

Sul tema cfr. anche STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 e STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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