Raccomandata

Incarto n. 33.2014.15

TB

Lugano 24 agosto 2016

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 12 maggio 2014 di

RI 1 rappr. da: RA 1 rappr. da: RA 2

contro

la decisione su opposizione del 27 marzo 2014 emanata da

Cassa cantonale di compensazione – Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario di una rendita di invalidità e di un assegno per grandi invalidi dell'AI di grado elevato (doc. 49), RI 1, nato nel 1984, da tempo è anche al beneficio delle prestazioni complementari, che fino all'anno 2013 gli riconoscevano, dapprima nel suo fabbisogno (docc. 27 e 30) poi separatamente (docc. 37 e 45), il rimborso delle spese di cura e di assistenza a domicilio, versato unitamente alla prestazione complementare.

1.2. Dal 1° gennaio 2014 (doc. A8) la Cassa di compensazione ha eliminato dal foglio di calcolo per la PC la voce relativa ai costi delle cure a domicilio rimborsate a titolo di spese di malattia e di invalidità (Fr. 11'520.-), cosicché ha riconosciuto all'assicurato soltanto l'erogazione della prestazione complementare pura (Fr. 472.-/mese), oltre alla riduzione del premio di malattia.

1.3. Con decisione su opposizione del 27 marzo 2014 (doc. A4) la Cassa cantonale di compensazione ha confermato la decisione formale del 16 dicembre 2013 (doc. A8), con cui dal 1° gennaio 2014 non ha più riconosciuto il diritto al rimborso delle spese per le cure e l'assistenza, siccome le spese annue comprovate e giustificate (Fr. 11'520.-) erano inferiori all'importo dell'assegno per grandi invalidi di grado elevato percepito dall'assicurato (Fr. 22'464.-).

Secondo l'amministrazione, l'art. 14 cpv. 4 e 5 LPC non prevede una riserva ai sensi dell'abrogato art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC. Pertanto, per le spese per le cure e l'assistenza spetta ai Cantoni decidere se l'AGI - e dal 1° gennaio 2012 anche il contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI - debba essere o no dedotto anche prima del raggiungimento dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC, visto che gli effetti dell’OMPC sono decaduti con il 31 dicembre 2010.

D'avviso della Cassa di compensazione, la nuova Legge cantonale di applicazione della LPC non prevede franchigie e riserve, perciò la garanzia del rimborso minimo di Fr. 25'000.- (art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC) non è stata mantenuta a livello cantonale e l'unica eccezione al computo dell'AGI è prevista dall'art. 8 cpv. 3 LaLPC, quindi, a contrario, l'AGI va sempre computato.

Di conseguenza, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza rivendicati da un assicurato sono inferiori all'importo complessivo dell'AGI - e del contributo per l'assistenza -, la Cassa di compensazione non deve rimborsargli queste spese, che sono comunque contabilizzate. In seguito, superati i Fr. 25'000.-, esse sono rimborsate sino al raggiungimento di Fr. 60'000.- (art. 19b OPC-AVS/AI) rispettivamente di Fr. 90'000.- (art. 14 cpv. 4 LPC).

D'avviso della Cassa, questa soluzione non comporta un pregiudizio a quegli assicurati che hanno costi per le cure e l'assistenza superiori a quanto riconosciuto con il versamento dell'AGI e del contributo per l'assistenza rispettivamente superiori anche ai limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. In tal caso, infatti, l'assicurato che ha delle importanti spese annue otterrà il rimborso delle stesse come prima della modifica della legge.

D'altronde, sottolinea l'amministrazione, visto che l'assegno per grandi invalidi è riconosciuto proprio per spese dovute alla necessità di un aiuto regolare e notevole di terze persone per compiere gli atti ordinari della vita, per cure permanenti o per una sorveglianza personale, la soluzione adottata dal Cantone Ticino non lede le persone che presentano delle spese di cura e di assistenza inferiori all'AGI e al contributo per l'assistenza riconosciuti rispettivamente inferiori ai limiti contemplati dall'art. 14 cpv. 3 LPC.

In conclusione, secondo l'amministrazione, in virtù dell'art. 34 LPC la OMPC non è più applicabile e spetta ai Cantoni decidere se l'AGI e il contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del raggiungimento dei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC per quanto riguarda le spese per le cure e l'assistenza. Inoltre, secondo la Cassa, la garanzia prevista dalla OMPC di un importo minimo rimborsato (Fr. 25'000.-) prima del computo dell'AGI e del contributo per l'assistenza non è più stata ripresa nella LaLPC e gli importi annui rimborsabili previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e dall'art. 19b OPC-AVS/AI sono rispettati. Alla luce di ciò, per la Cassa si giustifica quindi la soluzione adottata.

1.4. Il 12 maggio 2014 (doc. I) RI 1, rappresentato daRA 1, a sua volta patrocinata dalla RA 2, ha interposto ricorso al Tribunale, chiedendo l'annullamento della decisione su opposizione impugnata e quindi di riconoscergli il rimborso dell'intero ammontare delle spese per le cure e l'assistenza a domicilio, senza la deduzione dell'importo dell'assegno per grandi invalidi.

L'insorgente ritiene che l'art. 14 cpv. 3 LPC abbia istituito un importo minimo di rimborso, perciò non è stato più necessario riprendere il testo dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC (secondo cui il rimborso non poteva scendere sotto gli importi massimi previsti dall'art. 3d cpv. 2 vLPC), poiché non sussisterebbe più il rischio, nei casi di rimborso con importi maggiorati e computo dell'AGI, di un rimborso inferiore agli importi minimi fissati. Pertanto, i Cantoni non possono scendere sotto gli importi minimi di rimborso dell'art. 14 cpv. 3 LPC e nemmeno devono computare l'assegno per grandi invalidi. Un'eccezione è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC che stabilisce che, indipendentemente dagli importi massimi di rimborso stabiliti dai Cantoni, essi devono superare la soglia minima prevista al cpv. 3 se: il richiedente è beneficiario di un AGI di grado medio o elevato dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, dall'importo delle spese che superano i Fr. 25'000.- deve essere dedotto l'importo dell'assegno per grandi invalidi, il rimborso non può superare gli importi previsti al cpv. 4.

D'avviso dell'insorgente, l'art. 14 cpv. 4 LPC non mette in discussione il principio sancito dall'art. 14 cpv. 3 2a frase LPC, ossia che le spese rimborsate non possono essere inferiori a Fr. 25'000.-, ma regola un aspetto delle spese da rimborsare.

Per RI 1 non va dimenticato che la volontà del legislatore era che la nuova legislazione (LPC), in essere dal 1° gennaio 2008, non portasse ad un peggioramento della situazione in vigore fino al 2007.

Per questo motivo, la Cassa di compensazione non poteva, computando l'assegno per grandi invalidi, rimborsare un importo delle spese di malattia e d'invalidità inferiore a Fr. 25'000.-.

A tale riguardo, la tesi dell'amministrazione secondo cui né la LPC né la LaLPC prevedono una franchigia come l'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC sarebbe errata. Infatti, l'art. 5 LaLPC andrebbe interpretato nel senso che l'importo massimo di rimborso previsto dalla LaLPC corrisponde agli importi minimi stabiliti dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Inoltre, poiché l'art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede che l'assegno per grandi invalidi non è equiparato ad un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni, dalle spese di malattia non sarebbe possibile dedurre l'importo dell'AGI che l'assicurato riceve dall'AVS o dall'AI. L'unica eccezione è prevista dall'art. 14 cpv. 4 LPC, quando il beneficiario dell'assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato dell'AI o della LAINF chiede il rimborso delle spese per le cure e l'assistenza per un importo superiore ai limiti stabiliti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la Cassa di compensazione, che ritiene di essere autonoma nella decisione di dedurre o no l'AGI anche nei casi in cui non sono superati gli importi minimi previsti dall'art. 14 cpv. 3 LPC, solo nei casi in cui vengono superati questi importi minimi l'assegno per grandi invalidi potrebbe essere computato.

Analizzando le modifiche legislative succedutesi nel tempo, l'insorgente evidenzia che nel 1998, con la 3a revisione della LPC, l'AGI non era posto in deduzione quando si avevano spese per le cure e l'assistenza, ciò che è stato confermato con la 4a revisione della LAI (1° gennaio 2004), in cui un beneficiario di un AGI medio o elevato poteva ottenere un rimborso oltre il limite di Fr. 25'000.- qualora, raggiunta questa soglia e dopo avere utilizzato l'assegno per grandi invalidi, presentasse ulteriori spese per la cura e l'assistenza. Come prevedevano le Direttive sulle prestazioni complementari in vigore fino al 31 dicembre 2007 (N. 5030 e N. 5030.1 DPC), un assegno per grandi invalidi dell'AI poteva essere dedotto unicamente se le spese per le cure e l'assistenza superavano i Fr. 25'000.- annui e dunque si poteva pretenderne il rimborso fino a Fr. 60'000.- rispettivamente fino a Fr. 90'000.-.

Al contrario, quindi, non era possibile dedurre l'AGI quando la spesa di aiuto per il mantenimento a domicilio non superava i Fr. 25'000.-, né se si trattava di un AGI di grado esiguo o di un AGI dell'AVS. Con l'introduzione del contributo per l'assistenza, dal 1° gennaio 2012 la situazione non sarebbe mutata.

L'insorgente rileva, inoltre, che computare l'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa di compensazione anche prima del superamento del limite di Fr. 25'000.- rispettivamente prevedere un rimborso inferiore a Fr. 25'000.- dopo il computo dell'AGI, sarebbe privo di base legale cantonale. In effetti, il fatto che dal 1° gennaio 2008 la seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC non sia stata inserita nella LaLPC non può essere interpretato come un'autorizzazione a procedere in tal senso. Il fondamento giuridico sarebbe inoltre assente anche a livello federale, visto che per i rimborsi nei limiti dell'art. 14 cpv. 3 LPC l'assegno per grandi invalidi non è dedotto.

Da ultimo, l'insorgente osserva che anche ammettendo che l'abolizione dell'art. 3 OMPC rappresenti una base legale sufficiente per il computo dell'assegno per grandi invalidi come effettuato dalla Cassa, ci si troverebbe confrontati con un repentino cambiamento di prassi da parte della Cassa, che in specie violerebbe il principio della buona fede degli assicurati.

1.5. Con risposta del 30 maggio 2014 (doc. III), la Cassa cantonale di compensazione propone di respingere il ricorso.

L'amministrazione riconosce che i Cantoni non possano fissare importi massimi inferiori a quelli minimi previsti dalla LPC per le spese di malattia e di invalidità e che, superati gli importi complessivi minimi secondo l'art. 14 cpv. 3 LPC, occorra dedurre l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza.

La controversia fra le parti riguarda l'ipotesi in cui ci si trovi al di sotto dell'importo minimo dell'art. 14 cpv. 3 LPC, come nel caso di grande invalidità di grado lieve, e meglio a sapere a chi competa la decisione di dedurre l'assegno per grandi invalidi rispettivamente il contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Secondo la Cassa, questa facoltà spetta ai Cantoni dal 2008 ed il Cantone Ticino, a differenza di altri Cantoni, con la LaLPC non ha previsto alcuna garanzia ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC per il riconoscimento del diritto al rimborso di spese ai sensi dell'art. 14 LPC.

L'amministrazione nega inoltre che, in concreto, vi sia un cambiamento di prassi dato che, in relazione alle spese sostenute nella fattispecie, non v'è un reale pregiudizio economico nel senso voluto dal ricorso.

In sostanza, se è richiesto il rimborso dei costi per la terza persona a domicilio e l'ammontare complessivo dell'AGI e/o del contributo per l'assistenza è superiore a detti costi, occorre rifiutare il riconoscimento di dette spese di malattia e di invalidità. Per contro, i costi superiori all'AGI e/o al contributo per l'assistenza saranno rimborsati nel rispetto dei limiti rimborsabili previsti dall'art. 14 LPC.

1.6. Invitato a esprimersi ulteriormente ed, eventualmente, a postulare l'acquisizione di prove (doc. IV), con scritto del 12 giugno 2014 (doc. V) l'insorgente sostiene che, giusta l'art. 14 cpv. 3 LPC, i Cantoni possono fissare importi massimi, ma gli stessi non possono essere inferiori agli importi minimi stabiliti dal legislatore federale. I Cantoni non possono quindi derogare alla LPC e quand'anche si ammettesse tale ipotesi, il Cantone Ticino non ha usufruito di questa possibilità, visto che la LaLPC non contiene disposizioni in merito. Non potrebbe quindi essere avvallata l'interpretazione della Cassa secondo cui dalla mancata ripresa della seconda frase dell'art. 3 cpv. 2 OMPC sarebbe possibile dedurre che la volontà del legislatore cantonale fosse quella di non più garantire il limite minimo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC. Nemmeno il rinvio della Cassa all'art. 8 cpv. 3 LaLPC gioverebbe alla tesi secondo cui, a contrario, in tutti gli altri casi non previsti da questo disposto l'AGI potrebbe essere dedotto.

1.7. Il 24 giugno 2014 (doc. VII) l'amministrazione ribadisce che l'AGI va sicuramente computato se l'assicurato fa valere delle spese superiori all'importo previsto dall'art. 14 cpv. 3 LPC, mentre al di sotto di questo importo, e nel caso di un assegno grandi invalidi di grado lieve, la LPC lascia ai Cantoni la possibilità di non considerare dette prestazioni. Per la Cassa, i Cantoni che hanno scelto di non considerare l'AGI e/o il contributo per l'assistenza, mantenendo così la garanzia prevista dall'art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, l'hanno esplicitamente previsto nella legge cantonale. Il Cantone Ticino, con la promulgazione dell'art. 8 LaLPC, ha così chiaramente escluso la regola secondo la quale un rimborso non possa anche essere inferiore a quanto previsto all'art. 14 cpv. 3 lett. a LPC.

1.8. Nelle sue ulteriori osservazioni dell'8 settembre 2014 (doc. IX), l'insorgente produce le risposte di cinque Casse cantonali di compensazione a due suoi quesiti relativi al computo dell'AGI e all'esistenza di un importo minimo di rimborso (docc. A12-A16).

Esso inoltre richiama i Messaggi del Consiglio federale e del Consiglio di Stato ticinese in merito alle recenti modifiche legislative, evidenziando come la Nuova Perequazione finanziaria e la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) escludeva un peggioramento della situazione degli assicurati, quindi la volontà del legislatore era di non computare un AGI esiguo e di riconoscere un importo minimo di rimborso anche nei casi di computo dell'AGI medio ed elevato pari almeno a quello fissato nell'art. 14 cpv. 3 LPC. In altri termini, l'assegno per grandi invalidi è deducibile soltanto nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e il computo dell'AGI non può condurre ad un rimborso inferiore ai limiti legali.

1.9. Le parti si sono espresse ulteriormente, il 22 settembre 2014 (doc. XI) l'amministrazione e il 6 ottobre seguente (doc. XIII) l'assicurato, confermando le loro rispettive posizioni.

Alla luce della particolarità del tema oggetto della procedura, nell'ambito di un'altra controversia simile alla presente (inc. n. 33.2014.7) il 15 gennaio 2015 (doc. XVI dell’inc. n. 33.2014.7) il Tribunale ha interpellato l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sottoponendogli due quesiti, ai quali l'UFAS ha risposto il 23 gennaio 2015 (doc. XVII dell’inc. n. 33.2014.7).

Le parti hanno formulato le loro osservazioni nel corso del mese di febbraio 2015 (docc. XIX, XX e XXIII dell’inc. n. 33.2014.7).

Il 29 aprile 2015 (doc. XXVII dell’inc. n. 33.2014.7) ha avuto luogo un dibattimento davanti al giudice delegato del TCA.

Infine, il 1° settembre 2015 (doc. XVIII) lo stesso giudice delegato ha informato le parti che poiché la controversia in esame ha per oggetto la medesima tematica della STCA 33.2014.7, evasa nel frattempo il 25 giugno 2015, ma che è stata impugnata davanti al Tribunale federale, il TCA ha ritenuto opportuno sospendere la trattazione della presente procedura fino all’emanazione del giudizio federale.

Il giudizio dell’Alta Corte nella procedura formante l’incarto n. 33.2014.7 è stato emanato il 17 giugno 2016 (9C_583/2015), con reiezione del ricorso interposto dall’amministrazione.

Alla luce di ciò, la trattazione della procedura qui in esame è stata riattivata.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la verifica dell'operato della Cassa cantonale di compensazione nell'ambito del rimborso delle spese di malattia e di invalidità a cui hanno diritto i beneficiari di prestazioni complementari all'AVS/AI.

2.2. Nella fattispecie qui in esame, da anni la Cassa cantonale di compensazione concedeva all'assicurato il rimborso delle spese per le cure e l'assistenza, senza computare l'assegno per grandi invalidi di grado elevato dell'AI che lo stesso riceveva, avendo comprovato delle spese per malattia inferiori al limite annuo di Fr. 25'000.- di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC.

Con la decisione del 16 dicembre 2013 (doc. A8) la Cassa cantonale di compensazione non ha più riconosciuto il rimborso di queste spese, poiché a livello cantonale non vi sarebbe (più) la garanzia di un importo minimo rimborsato prima della considerazione dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza e inoltre spetterebbe ai Cantoni decidere se l'AGI e il contributo per l'assistenza debbano essere dedotti anche prima del raggiungimento dei limiti previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC. Non prevedendo la LaLPC alcuna norma specifica, secondo la Cassa, il Canton Ticino avrebbe optato per la deduzione dell'assegno per grandi invalidi e del contributo per l'assistenza anche quando le spese di malattia e di invalidità sono inferiori agli importi previsti all'art. 14 cpv. 3 LPC e non più soltanto in applicazione dell'art. 14 cpv. 4 LPC, ossia in presenza di spese per le cure e l'assistenza superiori a questi limiti.

Nell'evenienza concreta, l'amministrazione ha ritenuto che poiché l'assegno per grandi invalidi di grado elevato percepito dall'assicurato ammonta a Fr. 22'464.- e le spese di malattia e di invalidità di cui ha chiesto il rimborso assommano a Fr. 11'520.- (doc. 44), l'AGI copre già le spese per le cure e l'assistenza, perciò le prestazioni complementari, contrariamente a quanto avveniva fino al 2013, non devono più rimborsargli alcunché.

L'insorgente ritiene, invece, che l'assegno per grandi invalidi e il contributo per l'assistenza debbano essere computati soltanto quando le spese per le cure e l'assistenza superino il limite minimo di Fr. 25'000.-, ciò che non si realizza in concreto, e quindi l'AGI non andrebbe computato. Spetterebbe pertanto alle PC farsi carico del rimborso di queste spese.

2.3. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LPC, le prestazioni complementari comprendono la prestazione complementare annua (lett. a) e il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (lett. b).

Per l'art. 3 cpv. 2 LPC, la prestazione complementare annua è una prestazione pecuniaria (art. 15 LPGA), mentre il rimborso delle spese di malattia e d'invalidità è una prestazione in natura (art. 14 LPGA).

L'art. 14 LPC concerne le spese di malattia e d'invalidità.

Giusta l'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, i Cantoni rimborsano ai beneficiari di una prestazione complementare annua le spese comprovate dell'anno civile in corso di aiuto, di cure e di assistenza a domicilio e in strutture diurne.

Secondo l'art. 14 cpv. 2 LPC, i Cantoni designano le spese che possono essere rimborsate secondo il capoverso 1. Possono limitare il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica e appropriata.

In virtù dell'art. 14 cpv. 3 LPC, per le spese di malattia e d'invalidità rimborsate in aggiunta alla prestazione complementare annua, i Cantoni possono fissare importi massimi. Questi ultimi non possono tuttavia essere inferiori ai seguenti importi annui:

a. per le persone che vivono a casa

  1. persone sole, persone vedove, coniugi di persone

che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 25'000.-

  1. coppie sposate Fr. 50'000.-

  2. orfani di padre e di madre Fr. 10'000.-

b. per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale Fr. 6'000.-

A norma dell'art. 14 cpv. 4 LPC, per le persone che vivono a casa e hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'importo minimo secondo il capoverso 3 lettera a numero 1 è aumentato a Fr. 90'000.- in caso di grande invalidità di grado elevato, per quanto le spese per le cure e l'assistenza non siano coperte dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI. Il Consiglio federale disciplina l'aumento corrispondente per le persone con una grande invalidità di grado medio e quello dell'importo per coniugi.

Il 1° gennaio 2004 è stato infatti introdotto l'art. 19b OPC-AVS/AI concernente l'aumento dell'ammontare massimo e, con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, dal 1° gennaio 2008 il testo è stato modificato aggiornando gli articoli di legge citati.

Dal 1° gennaio 2012 questa norma è stata ulteriormente modificata inserendo il contributo per l'assistenza dell'AVS o AI.

L'art. 19b cpv. 1 OPC-AVS/AI dispone che per le persone che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC è aumentato a Fr. 60'000.- in caso di grande invalidità di grado medio, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI.

Secondo l'art. 19b cpv. 2 OPC-AVS/AI, per i coniugi che vivono a casa e che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione contro gli infortuni, l'ammontare di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 2 LPC è aumentato secondo la seguente tabella, nella misura in cui i costi per le cure e l'assistenza non siano coperti dall'assegno per grandi invalidi e dal contributo per l'assistenza dell'AVS o dell'AI:

Numero di persone Grado della grande invalidità Ammontare massimo

entrambi i coniugi elevato per ognuno Fr. 180'000.-

entrambi i coniugi medio per ognuno Fr. 120'000.-

un coniuge elevato

un coniuge medio Fr. 150'000.-

solo un coniuge elevato Fr. 115'000.-

solo un coniuge medio Fr. 85'000.-

A norma dell'art. 14 cpv. 5 LPC, l'importo è aumentato secondo il capoverso 4 anche in caso di riscossione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS se l'assicurato percepiva in precedenza un assegno per grandi invalidi dell'AI.

L'art. 14 cpv. 6 LPC prevede che le persone che in seguito a un'eccedenza dei redditi non hanno diritto a una prestazione complementare annua hanno diritto al rimborso delle spese di malattia e d'invalidità che superano l'eccedenza dei redditi.

I Cantoni possono rimborsare direttamente ai fornitori i costi fatturati non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 LPC).

La disposizione transitoria dell'art. 34 LPC prevede che finché i Cantoni non hanno designato le spese che possono essere rimborsate secondo l'art. 14 cpv. 1, gli artt. 3-18 dell'Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) nella versione in vigore il 31 dicembre dell'anno precedente l'entrata in vigore della Legge federale del 6 ottobre 2006 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni si applicano per analogia, ma per una durata massima di tre anni a contare dall'entrata in vigore della legge.

Riguardo al rimborso delle spese, il Cantone Ticino ha emanato la Legge di applicazione della LPC del 23 ottobre 2007 (LaLPC), che è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 contemporaneamente alla nuova LPC, rendendo così non più applicabile l'OMPC.

Per l'art. 5 cpv. 1 LaLPC le spese di malattia e d'invalidità e gli importi massimi sono quelli riconosciuti dalla LPC.

L'art. 8 cpv. 1 LaLPC dispone che un diritto al rimborso delle spese può essere fatto valere nella misura in cui tali spese non siano già prese a carico da altre assicurazioni.

Secondo l'art. 8 cpv. 2 LaLPC, la concessione di un assegno per grandi invalidi dell'AVS, dell'AI, dell'assicurazioni infortuni e dell'assicurazione militare non è equiparata a un rimborso delle spese da parte di altre assicurazioni.

A norma dell'art. 8 cpv. 3 LaLPC, nella misura in cui l'assicurazione malattia ha tenuto in considerazione l'assegno per grandi invalidi dell'AI o dell'assicurazione infortuni per fissare l'importo delle spese di cura e assistenza a domicilio che essa è tenuta a rimborsare, l'assegno per grandi invalidi non è dedotto dalle spese considerate.

Nei casi di cui all'art. 14 cpv. 5 LPC, i cpv. 3 e 4 sono applicabili per analogia (art. 8 cpv. 4 LaLPC).

2.4. La nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), in vigore dal 1° gennaio 2008, ha reso necessaria la revisione completa della LPC e della legge d'applicazione cantonale. La normativa ticinese da legge di sussidiamento è diventata una legge sulle prestazioni (cfr. Messaggio del 2 maggio 2007 n. 5924 del Consiglio di Stato, capitolo 8, in particolare 8.1.1).

Al capitolo "8.1.5 Spese di malattia e di invalidità (art. 14-16 della legge federale)", il Consiglio di Stato si è così espresso:

" Con la NPC le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali spetta, in linea di principio, di determinare quali siano le spese rimborsabili, purché ciò non comporti però un peggioramento della situazione attuale per gli assicurati.

Allo scopo di garantire una prassi uniforme a livello nazionale, la LPC definisce per quali prestazioni i Cantoni possono prevedere un rimborso delle spese e ne fissa i termini di richiesta. La soluzione proposta tiene conto della sovranità dei Cantoni in questo settore, senza provocare un peggioramento della situazione delle persone assicurate. La competenza di stabilire l'importo massimo del rimborso annuo delle spese di malattia e d'invalidità, il quale non dovrà essere inferiore agli importi massimi attuali, è conferita ai Cantoni.".

In merito ai contenuti della nuova legge di applicazione della LPC, al capitolo 8.2 del citato Messaggio n. 5924 il Consiglio di Stato ha osservato:

" Il nuovo assetto della legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI rende necessario un adeguamento della relativa legge cantonale di applicazione. Considerato che con la NPC si propone l'introduzione di una nuova LPC, il Consiglio di Stato propone l'abrogazione dell'attuale legge cantonale, sostituendola con una nuova normativa, che consideri le innovazioni proposte con la NPC in materia di prestazioni complementari. La modifica più sostanziale riguarda l'introduzione di un nuovo capitolo relativo al rimborso delle spese (art. da 5 a 25): per il resto, sono da segnalare solo leggere modifiche rispetto alla Legge d'applicazione attuale.".

L'Esecutivo cantonale si è chinato specificatamente sulle spese di malattia e di invalidità (art. 34 LPC) nel capitolo 8.2.4:

" Con la NPC, le spese di malattia e di invalidità sono esclusivamente a carico dei Cantoni, ai quali spetta di determinare quali siano le spese rimborsabili, nei limiti dell'art. 14 della legge federale.

Il contenuto dell'Ordinanza federale sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari (OMPC) viene quindi ripreso nella legislazione cantonale sulle prestazioni complementari (legge di applicazione e regolamento), ritenuto che il nostro Cantone limita il rimborso alle spese necessarie nell'ambito di una fornitura di prestazioni economica ed appropriata (art. 14 cpv. 2 della legge federale).

Gli importi massimi dei rimborsi corrispondono a quelli previsti dall'art. 14 cpv. 3-6 della legge federale.

Con la nuova legge cantonale di applicazione viene conferita una delega al Consiglio di Stato di determinare a quali attori (fornitori di prestazioni o assicuratori) possono essere direttamente rimborsati i costi fatturati e non ancora pagati (art. 14 cpv. 7 della nuova legge federale).".

In effetti, il tenore dell'attuale art. 8 LaLPC è identico all'art. 3 OMPC, ad eccezione del capoverso 2 dell'art. 3 OMPC che non è più stato ripreso nella legge cantonale di applicazione.

L'OMPC (Ordinanza sul rimborso delle spese di malattia e delle spese dovute all'invalidità in materia di prestazioni complementari, RS 831.301.1) è stata abrogata con l'entrata in vigore della nLPC il 1°gennaio 2008, dato che la competenza per legiferare in materia di rimborsi di spese di malattia e d'invalidità - entro il termine di 3 anni previsto dall'art. 34 LPC - è stata trasferita ai Cantoni. Nel nostro Cantone la materia è stata tempestivamente regolamentata dal 2008 dalla LaLPC, le nuove norme cantonali sono entrate subito in vigore e l'OMPC si è automaticamente estinta.

2.5. Come ricordato al considerando 1.9, il Tribunale federale si è pronunciato su questa tematica a seguito del ricorso inoltrato dalla Cassa cantonale di compensazione contro la STCA 33.2014.7 emanata il 25 giugno 2015.

In quell’occasione, questo TCA non aveva ritenuto possibile dedurre dalle spese di malattia e di invalidità l’assegno per grandi invalidi quando dette spese sono inferiori ai limiti previsti dall’art. 14 cpv. 3 LPC (cfr. consid. 2.12.1.1-2.12.1.3). Ad ogni buon conto, questo Tribunale aveva evidenziato che, quand’anche si ritenesse che un Cantone possa per principio computare l’AGI senza attendere la possibilità di aumento dell’importo limite di rimborso data dall’art. 14 cpv. 4 LPC, il Cantone Ticino non ha comunque previsto questa possibilità nella LaLPC. Infatti, l’art. 8 cpv. 2 LaLPC (cfr. consid. 2.12.1.4-2.12.1.5) dispone che l’assegno per grandi invalidi di grado lieve, medio o elevato, non va assimilato a una presa a carico da parte di altre assicurazioni. Di conseguenza la concessione di un AGI non preclude il riconoscimento del diritto al rimborso ai sensi dell’art. 14 LPC (art. 8 cpv. 1 LaLPC) e, pertanto, come tale, un AGI non deve essere dedotto dalle spese di cura e d’assistenza da rimborsare.

Inoltre, questa Corte aveva concluso che vi è la garanzia di un importo minimo di rimborso delle spese di malattia e di invalidità in virtù dell’art. 14 cpv. 3 LPC in caso di aumento dell’importo rimborsabile delle spese secondo l’art. 14 cpv. 4 LPC e che, non avendo il Cantone Ticino previsto una specifica norma sull’importo minimo rimborsabile, la Cassa di compensazione non era legittimata a scendere al di sotto degli importi minimi fissati dall’art. 14 cpv. 3 lett. a LPC quando si è in presenza di un aumento delle spese rimborsabili giusta l’art. 14 cpv. 4 LPC (cfr. consid. 2.12.2).

Nella sua sentenza 9C_583/2015 del 17 giugno 2016, destinata alla pubblicazione, l’Alta Corte ha dapprima esposto le norme legali applicabili e le prese di posizione di questo Tribunale (cfr. consid. 5.1), della ricorrente (cfr. consid. 5.2) e dell’opponente (cfr. consid. 5.3).

In seguito, il Tribunale federale è entrato nel merito della questione, rilevando che dal 1° gennaio 2008 il finanziamento del rimborso delle spese di malattia e d’invalidità incombe ai Cantoni (art. 16 LPC). Da allora, la LPC si limita a stabilire delle condizioni quadro, incaricando i Cantoni di regolamentare le modalità di questo rimborso (cfr. consid. 6.2).

Pertanto, ha sottolineato l’Alta Corte, dal 1° gennaio 2008 spetta oramai ai Cantoni determinare le modalità del rimborso delle spese di malattia e d'invalidità. È in particolare di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a Fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede infatti una deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI, ossia quando le spese di cura e di assistenza comprovate sono più elevate dell'assegno per grandi invalidi e se gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 e 2 LPC, prima della deduzione dell'assegno, non sono sufficienti per rimborsare tutte le spese di malattia e d'invalidità, ipotesi non realizzata nel caso esaminato il 17 giugno 2016, giacché le spese comprovate di malattia e d’assistenza ammontavano a Fr. 13'032.- e l’assegno per grandi invalidi a Fr. 14'040.- (cfr. consid. 6.3.1).

Secondo la nostra Massima Istanza, la tesi del TCA secondo cui il diritto federale prevederebbe che è possibile dedurre dall'importo da rimborsare l'assegno per grandi invalidi percepito solo quando l'importo di Fr. 25'000.- è superato, e cioè quando si applica l'art. 14 cpv. 4 1a frase LPC, escludendolo negli altri casi, non trova nessun riscontro nelle nuove disposizioni federali ed è contraria all'ampia delega conferita ai Cantoni in materia (cfr. consid. 6.3.2).

Secondo il Tribunale federale, neppure è fondata la tesi del TCA quando afferma che gli importi fissati all'art. 14 cpv. 3 LPC costituiscono una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi, non trovando alcuna conferma nella nuova normativa federale. L’Alta Corte ha a tal proposito rilevato che gli importi di cui all'art. 14 cpv. 3 LPC non costituiscono per i Cantoni un importo massimo da non superare, ma servono solamente a stabilire una soglia al di sotto della quale i Cantoni non possono scendere. I Cantoni restano pertanto liberi di fissare un importo massimo superiore a quelli indicati nella LPC per le spese da rimborsare (DTF 138 I 225 consid. 3.3.1 pag. 228). L'art. 14 cpv. 3 LPC non concerne invece le modalità di calcolo del rimborso delle spese che restano di competenza dei Cantoni. La soluzione avanzata dal Tribunale cantonale, ha osservato l’Alta Corte, corrisponde in realtà al previgente art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC, in vigore fino al 31 dicembre 2007. Questa disposizione prevedeva esplicitamente che il rimborso non poteva essere inferiore all'importo massimo di Fr. 25'000.-. Ora, sottolinea ancora il Tribunale federale, questa ordinanza è stata appunto abrogata - con riserva della norma transitoria di cui all'art. 34 LPC - per permettere di trasferire ai Cantoni la competenza di regolamentare le modalità di rimborso delle spese di malattia e d'invalidità (cfr. consid. 6.3.2).

Il nuovo diritto federale non prevede quindi più dal 2008 una garanzia minima di rimborso al di sotto della quale non è possibile andare, neanche dopo deduzione dell'assegno per grandi invalidi. Inoltre, quando le spese di malattia e d'invalidità da rimborsare di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC sono inferiori a Fr. 25'000.- per le persone sole che vivono a casa (art. 14 cpv. 3 lett. a n. 1 LPC), l'art. 14 LPC non prescrive, né vieta, che l'assegno per grandi invalidi debba essere dedotto dall'importo da rimborsare. La questione è infatti oramai di competenza cantonale. Stanti queste considerazioni, l’Alta Corte ha ritenuto corretta la censura della ricorrente su questo punto e non ha quindi confermato la motivazione del giudizio del Tribunale cantonale (cfr. consid. 6.3.3).

Per quanto concerne l’applicazione del diritto cantonale, secondo il Tribunale federale, l’interpretazione data in proposito dal TCA nel giudizio impugnato non è arbitraria.

L’art. 8 cpv. 2 LaLPC prevede che gli assegni per grandi invalidi non possono essere presi in considerazione per un'eventuale deduzione. Una deduzione dell'assegno per grandi invalidi non è quindi possibile e, pertanto, il rimborso delle spese deve essere integrale come dispone esplicitamente l'art. 8 cpv. 1 LaLPC.

Come rilevato dal Tribunale cantonale, l’Alta Corte ha poi precisato che l'art. 8 cpv. 2 LaLPC non fa alcuna distinzione in merito al grado della grande invalidità, nel senso che anche una grande invalidità di grado lieve o medio fa sì che l'assegno per grandi invalidi relativo non sia equiparato a un rimborso delle spese.

L'art. 8 LaLPC non fa inoltre nessuna distinzione in relazione all'importo delle spese da rimborsare: la normativa non cambia se le spese sono inferiori o superiori a Fr. 25'000.-, oppure se sono inferiori o superiori all'assegno per grandi invalidi.

Infine, anche se il diritto cantonale, contrariamente a quanto contemplava l’art. 3 cpv. 2 2a frase OMPC che non è stato ripreso dal legislatore cantonale, non prevede esplicitamente alcuna garanzia minima di rimborso delle spese, per il Tribunale federale questo è ininfluente sull'esito della causa di fronte al chiaro art. 8 cpv. 1 e 2 LaLPC, che non prevede alcuna deduzione dell'assegno per grandi invalidi, indipendentemente dal grado della grande invalidità e dall'importo delle spese da rimborsare (cfr. consid. 7.2).

Di conseguenza, l’Alta Corte ha respinto la censura della Cassa di compensazione sull’interpretazione del diritto cantonale e ha confermato il giudizio cantonale per quanto riguarda il risultato (cfr. consid. 7.3).

2.6. Nel caso concreto, per l'anno 2013 il ricorrente, che viveva a casa, ha avuto delle spese di malattia e invalidità consistenti in cure e assistenza a domicilio (art. 14 cpv. 1 lett. b LPC), che sono state ritenute in misura di Fr. 11'520.-.

Con il ricorso l'assicurato ha evidenziato che le spese di malattia e invalidità ammontanti nel 2013 a Fr. 3'370.- per le spese di assistenza e cura e a Fr. 5'216,40 per le spese di aiuto nell'economia domestica (doc. A9), unitamente alla perdita di guadagno della mamma (Fr. 11'520.-) erano state rimborsate integralmente dalla Cassa cantonale fino alla fine del 2013.

L'assegno per grandi invalidi di grado elevato che l'assicurato percepiva assommava a Fr. 22'464.- (doc. 49).

Considerato che in virtù dell’art. 8 cpv. 2 LaLPC non è possibile dedurre l’assegno per grandi invalidi e quindi che il rimborso delle spese deve essere integrale ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 LaLPC, il ricorrente ha quindi diritto dal 1° gennaio 2014 al rimborso di tutte le spese di malattia e invalidità notificate per l'anno 2013.

In virtù di quanto esposto, la decisione impugnata è annullata e il ricorso accolto, con rinvio degli atti alla Cassa cantonale di compensazione per emanare una nuova decisione che riconosca all'insorgente il rimborso di tutte le sue spese comprovate di malattia e di invalidità.

Vincente in causa e patrocinato dalla RA 2, il ricorrente ha diritto a delle indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA), che in specie saranno ridotte in virtù del fatto che le motivazioni addotte sono le medesime di quelle espresse nell'inc. n. 33.2014.7, evaso con sentenza del 25 giugno 2015 e oggetto della STF 9C_583/2015 del 17 giugno 2016, posta alla base del presente giudizio.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione su opposizione è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché emani una nuova decisione che riconosca integralmente il rimborso delle spese per le cure e l'assistenza sopportate dall'assicurato.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

La Cassa cantonale di compensazione verserà all'insorgente la somma di Fr. 500.- a titolo di ripetibili ridotte (IVA inclusa).

  1. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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