Raccomandata

Incarto n. 33.2013.5

TB

Lugano 18 dicembre 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 19 giugno 2013 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 21 maggio 2013 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Beneficiario di prestazioni complementari RI 1, nato nel 1942, il 27 febbraio 2013 (doc. 7) ha comunicato alla Cassa cantonale di compensazione che dal 1° marzo seguente avrebbe cambiato domicilio e ha quindi allegato il nuovo contratto di locazione (docc. 1-6) per adeguare il suo diritto alle PC.

1.2. Con decisione del 1° marzo 2013 (doc. A) l'amministrazione gli ha concesso soltanto il pagamento del premio di cassa malati, considerando quale pigione la metà del valore locativo.

1.3. L'opposizione formulata dall'assicurato contro questa decisione (doc. C) è stata respinta con decisione su opposizione del 21 maggio 2013 (doc. B), con cui la Cassa di compensazione ha rilevato che poiché l'assicurato condivide l'appartamento in cui abita, va applicato l'art. 16c OPC-AVS/AI e quindi la pigione deve essere ripartita fra le persone che vi abitano. Ciò vale pure se si tratta di un subaffitto. Nel caso concreto, non trattandosi di una pigione in senso stretto, la Cassa ha fatto capo alle regole in caso di abitazione in casa propria ed è quindi partita dal valore locativo della proprietà per piani appartenente alla persona con cui l'interessato abita per calcolare il costo annuo della pigione. Pertanto, al valore locativo fiscale di Fr. 8'797.- sono state aggiunte le spese accessorie forfetarie di Fr. 1'680.- ed il totale di Fr. 10'477.- è stato ripartito su due persone, computando quindi all'assicurato l'importo di Fr. 5'238.-.

1.4. Con ricorso del 19 giugno 2013 (doc. I) RI 1 ha chiesto che si tenga conto di una pigione lorda di Fr. 900.- al mese, che egli paga effettivamente alla proprietaria dell'appartamento con cui abita. A suo dire, va applicata la giurisprudenza secondo cui se tra l'assicurato ed il proprietario sussiste un contratto di locazione e la pigione è effettivamente pagata, allora è la pigione - e non più il valore locativo - che è determinante per il calcolo della prestazione complementare annua, a meno che essa non risulti maggiorata in maniera manifestamente abusiva (STFA P 62/00 del 1° giugno 2001 consid. 2a; STFA P 2/01 del 30 marzo 2001 consid. 2; STFA P 7/00 del 29 dicembre 2000, consid. 2a).

Nell'evenienza concreta, sostiene il ricorrente, una pigione lorda di Fr. 900.- al mese per 2 ½ locali (egli dispone di due locali ad uso proprio, mentre la cucina, il bagno, l'atrio, il soggiorno ed il balcone sono in comune) non è abusiva e la locazione è pagata regolarmente alla proprietaria dell'appartamento di 4 ½ locali (doc. E). A sua volta, quest'ultima esporrà le pigioni incassate quale reddito della sostanza nella sua dichiarazione d'imposta.

Questa situazione è peraltro simile a quella che si è presentata negli anni 2004-2007 e che l'amministrazione ha riconosciuto.

1.5. Nella risposta dell'11 luglio 2013 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che tra il valore locativo di tutta la proprietà per piani (Fr. 8'797.-) e l'affitto che l'assicurato dovrebbe versare (Fr. 9'000.- oltre alle spese accessorie), v'è una evidente sproporzione. Pertanto, l'abitazione composta di 4 locali più cucina e servizi non può costituire abitabilità per due economie domestiche separate e quindi è applicabile l'art. 16c OPC-AVS/AI.

1.6. Nelle sue osservazioni del 24 luglio 2013 (doc. V) il ricorrente ha rilevato che non è la differenza tra il valore locativo e la pigione effettivamente pagata ad essere decisiva per stabilire se questa ultima sia o no maggiorata in maniera manifestamente abusiva. Si tratta, invece, di determinare se la pigione che egli versa alla proprietaria dell'immobile sia conforme al mercato e l'importo di Fr. 10'800.- all'anno è, a suo dire, un costo normale e conforme al mercato per la locazione di 2 ½ locali in centro a __________.

La Cassa si è riconfermata nella risposta di causa (doc. VII).

Con scritto 15 novembre 2013 il giudice delegato ha interpellato l'Ufficio cantonale di statistica chiedendo di specificare il valore medio delle pigioni nella zona di __________ di Via __________ (doc. IX). Le parti si sono espresse in merito (doc. XII e XIII)

L'Ufficio di statistica ha fornito le seguenti informazioni:

" … ci permettiamo di fare la seguente premessa: fino al 2000, i dati di statistica pubblica relativi ai canoni locativi delle abitazioni venivano raccolti nell'ambito del Censimento federale della popolazione.

Ogni economia domestica residente in Ticino riceveva un questionario dove era tenuta a rispondere a una serie di domande relative all'abitazione che occupava. Il Censimento della popolazione era una rilevazione censuaria che veniva svolta ogni 10 anni.

A partire dal 2010, il Censimento della popolazione è stato sostituito dal Nuovo censimento della popolazione che, a cadenza annuale (con data di riferimento al 31 dicembre), fornisce da una parte delle informazioni ricavate da registri "censuari" (come il numero di abitanti) e dall'altra delle informazioni estratte da un'indagine di natura campionaria, la Rilevazione strutturale del nuovo censimento della popolazione (come i dati degli affitti).

La Rilevazione strutturale è svolta presso un campione casuale della popolazione che tocca in Svizzera circa 300.000 persone e in Ticino circa 17.000 persone. Considerando la natura campionaria della rilevazione, ogni stima svolta a partire da questi dati è soggetta a un margine di errore campionario, che tende ad aumentare man mano che si aumenta il grado di dettaglio della sotto-popolazione da esaminare (ad esempio la stima del canone locativo medio a livello ticinese avrà un margine di errore campionario inferiore rispetto alla stima del canone locativo medio delle abitazioni di Locarno).

Considerando le osservazioni fatte nella premessa, possiamo stimare il valore mensile medio degli affitti delle abitazioni, secondo le definizioni della Rilevazione strutturale, di 2, 3 e 4 locali[1] della città di __________, al 31 dicembre del 2011 (dato più recente disponibile). In pratica, tenendo conto delle modalità di realizzazione del rilevamento, possiamo fornire unicamente un'indicazione dell'intervallo all'interno del quale si situa il valore medio.

Il valore medio dell'affitto di un'abitazione di 2 locali a __________, al 31 dicembre del 2011, si situa tra 650 e 809 franchi al mese con un livello di confidenza del 95%. Questo significa che, ripetendo infinite volte l'estrazione di un campione causale delle stesse dimensioni, il vero valore medio degli affitti di un'abitazione di 2 locali si trova tra 600 e 809 franchi con una probabilità del 95%.

Riportiamo qui di seguito una tabella con le stime per intervallo di confidenza (al 95%) degli affari mensili medi delle abitazioni occupate di 2, 3 e 4 locali a __________, da interpretare in modo analogo a quanto descritto nel paragrafo precedente.

Affitti mensili medi per abitazioni di 2, 3 e 4 locali (in franchi), nella Città di __________, nel 2011


2011 Limite inferiore Limite superiore

Numero di locali

2 650 809

3 900 1.038

  1. 1.125 1.292

Avvertenza: limite inferiore e limite superiore sono gli estremi di un intervallo di confidenza (al 95%) dell'affitto mensile medio.

1Affitto mensile netto (senza le spese accessorie e le spese di riscaldamento);

i risultati si riferiscono alle abitazioni occupate.

Fonte: Rilevazione strutturale (RS), Ufficio federale di statistica, Neuchâtel;

elaborazioni Ustat, Giubiasco." (Doc. X)

Sul quale le parti sono state invitate a prendere posizione. Il ricorrente ha rilevato l'ottimismo dei dati ed ha prodotto un estratto del 2 dicembre 2013 di __________ da cui emergono importi più rilevanti (doc. XII).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 1 LPC prevede che:

" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. importo destinato alla copertura del fabbisogno generale vitale, per anno:

  1. 19 210 franchi per le persone sole,

  2. 28 815 franchi per i coniugi,

  3. 10 035 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e per figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell'importo determinante, per altri due figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;

b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie; in caso di conguaglio per le spese accessorie, non si tiene conto né del saldo attivo né di quello passivo; l'importo massimo annuo riconosciuto è il seguente:

  1. 13 200 franchi per le persone sole,

  2. 15 000 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI,

  3. 3600 franchi in più se è necessaria la locazione di un appartamento in cui è possibile spostarsi con una carrozzella."

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute tali spese:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;".

Quali redditi non computabili l'art. 11 cpv. 3 LPC enumera:

" a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328-330 del Codice

civile;

b. le prestazioni dell'aiuto pubblico sociale;

c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;

d. gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;

e. le borse di studio e altri aiuti all'istruzione;

f. i contributi per l'assistenza versati dall'AVS o dall'AI.".

2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° aprile 2013.

L'insorgente si è lamentato che gli sia stata conteggiata una pigione di Fr. 5'238.- anziché di Fr. 10'800.-. A suo dire, infatti, non va ritenuta la metà del valore locativo dell'immobile in cui abita, che è di proprietà della sua convivente, bensì deve essere considerata la pigione, intera (Fr. 900.-), che egli effettivamente le paga tutti i mesi, non trattandosi di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva per un 2 ½ locali.

Per la Cassa di compensazione, invece, l'appartamento di 4 ½ locali di proprietà della convivente dell'assicurato non può costituire abitabilità per due economie domestiche separate e quindi va ritenuta senza dubbio l'applicazione dell'art. 16c OPC-AVS/AI, visto anche che detto appartamento è unico ed è una proprietà per piani.

2.4. Occorre quindi esaminare l'importo della pigione lorda ascrivibile all'assicurato nelle sue spese riconosciute.

Per il citato art. 10 cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).

Per le persone sole, come visto, la legge federale riconosce un importo massimo annuo di Fr. 13'200.-.

Secondo l'art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l'ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).

L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.

L'UFAS ha così commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI introdotto il 1° gennaio 1998 (Pratique VSI 1998 pag. 35):

" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)" (le evidenziature sono della redattrice).

In una sentenza del 3 gennaio 2001 pubblicata in DTF 127 V 10, l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556), poiché determinante non è che l'appartamento o la casa familiare siano affittati a nome di tutti e due, visto che è sufficiente la comunione domestica (Pratique VSI 2001 pag. 234). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l'Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l'occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1).

La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro ristretti limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell'abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell'abitazione un'altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).

Nelle sentenze non pubblicate del 29 dicembre 2000 (P 7/00), del 30 marzo 2001 (P 2/01), del 1° giugno 2001 (P 62/00), del 16 febbraio 2005 (P 75/02) e del 12 luglio 2010 (9C_638/2009 = SVR 2001 EL Nr. 3), l'allora Tribunale federale ha stabilito che la regola di cui all'art. 16c OPC-AVS/AI si applica per analogia quando i membri di una comunione di abitazione o comunità domestica abitano nell'immobile di proprietà di uno dei due e quindi non viene pagata una pigione.

In tal caso ci si fonda sul valore locativo lordo dell'immobile, stimato secondo i criteri della legge sull'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio o, in mancanza di essi, secondo quelli dell'imposta federale diretta (art. 12 OPC-AVS/AI) e si divide questo valore tra i membri della comunione domestica.

Ugualmente, si suddivide tra di loro il forfait annuo di Fr. 1'680.- deducibile a titolo di spese accessorie per le persone che abitano nel proprio immobile (art. 16a cpv. 3 OPC-AVS/AI) (STFA P 62/00 consid. 3a).

Si procede quindi in tal modo soltanto quando tra i partecipanti alla comunione non è stata concordata una pigione. Non appena tra il proprietario dell'immobile e l'assicurato è stato concluso un contratto di locazione per l'utilizzo dell'immobile e la pigione lorda convenuta è effettivamente pagata, questa pigione è allora determinante per il calcolo della PC annua, a meno che non appaia come maggiorata in maniera manifestamente abusiva.

In questo modo si evitano abusi nel senso della pattuizione di costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di aumentare arbitrariamente il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però inconsiderata l'esistenza di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).

Il giudizio federale del 29 dicembre 2000 (P 7/00) si riferisce ad un assicurato che è andato a vivere nella casa unifamiliare della figlia e del di lei marito, con i quali ha sottoscritto un contratto di locazione di Fr. 9'600.- annui, più spese accessorie (Fr. 1'200.-).

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha ammesso l'intera deduzione dell'affitto pagato all'anno, mentre la Cassa cantonale di compensazione ha interposto ricorso alla Massima Istanza, riconoscendo un affitto annuo netto di Fr. 3'625.- derivante dalla suddivisione del valore locativo (Fr. 18'125.-) per il numero di persone che vivevano insieme in questa abitazione.

L'Alta Corte ha stabilito che il ricorrente, che viveva al piano di sopra in una stanza di 13,4 mq con bagno/wc separato e che aveva a disposizione l'utilizzo (in comune) della cucina al piano terra, in realtà aveva anche l'utilizzo della sala da pranzo accanto alla cucina, giacché era impossibile che egli salisse due piani per mangiare nella sua stanza, che era adeguata soltanto per dormire e per una sosta temporanea (cfr. consid. 2).

Per il TFA, sebbene la motivazione del TCA che ha ritenuto adeguato un affitto di Fr. 800.- al mese e delle spese accessorie di Fr. 100.- facendo un paragone con la presunta pigione per un appartamento di 2 locali sia soltanto in parte rivelatore, visto che l'assicurato viveva in comunione domestica, tuttavia agli atti non c'erano elementi tali per il sussistere di una pigione maggiorata in modo abusivo, non conforme ai prezzi di mercato (consid. 3b).

La Massima Istanza ha concluso che poiché le spese della pigione non raggiungevano il limite massimo deducibile previsto dalla legge, conformemente alla soluzione adottata dall'autorità di prima istanza l'intero importo andava conteggiato nelle spese, ossia una pigione lorda di Fr. 900.- mensili (cfr. consid. 3c).

Nel caso esaminato dal Tribunale federale il 30 marzo 2001 (P 2/01), l'assicurata viveva insieme a quattro altre persone, di cui una era la proprietaria della casa con cui aveva concluso un contratto d'affitto di Fr. 8'100.- annui oltre a Fr. 980.- di costi accessori. Ma la Cassa le aveva riconosciuto un importo di Fr. 5'628.-, ossia un quinto del valore locativo dell'abitazione (Fr. 26'460.-) e del forfait delle spese accessorie (Fr. 1'680.-).

L'Alta Corte, dopo avere esposto la succitata giurisprudenza, ha osservato che, contrariamente a quanto affermato dall'istanza precedente, non era soltanto decisivo se la ricorrente possedeva un'abitazione indipendente nella casa del figlio, per la quale corrispondeva anche effettivamente un'indennità, affinché la pigione lorda potesse essere presa in considerazione per il calcolo delle PC. Ciò era possibile anche se esisteva un contratto di locazione tra le parti e se l'affitto concordato era effettivamente versato e non era sproporzionato. È solo quando nessuna di queste due situazioni si realizza che la Cassa di compensazione, per commisurare la pigione computabile, può ripartire sul numero di occupanti il valore fiscale locativo della casa oltre al forfait delle spese accessorie (cfr. consid. 2).

In concreto, poiché le allegazioni delle parti e gli atti non hanno permesso una decisione nel merito, era dunque corretto il rinvio dell'istanza precedente. Tuttavia, la Cassa di compensazione non avrebbe dovuto provare soltanto se la ricorrente viveva in un'abitazione indipendente e se essa effettivamente pagava una pigione. Nel caso in cui gli accertamenti avessero rivelato che l'assicurata utilizzava la casa unifamiliare insieme ai parenti che ugualmente vivevano nella stessa casa, ci si sarebbe dovuti domandare se la ricorrente, per il suo diritto di utilizzarla, versava un indennizzo che si fondava su un contratto di locazione e se questo importo non appariva come maggiorato in maniera manifestamente abusiva (cfr. consid. 3).

Nella STFA P 62/00 del 1° giugno 2001, l'Alta Corte ha statuito su una fattispecie in cui l'assicurato abitava al piano superiore di una casa appartenente ad un'altra persona, la quale occupava il piano terra. Essi formavano una comunione domestica, nella misura in cui il piano superiore della casa, che comportava soltanto tre camere ed un gabinetto, non poteva essere ritenuto come un'abitazione indipendente. Ad ogni modo, ha precisato il Tribunale federale delle assicurazioni, l'art. 16c OPC-AVS/AI si riferisce espressamente alle situazioni in cui un'abitazione familiare è anche occupata da persone non comprese nel calcolo delle prestazioni complementari, proprio come in specie (cfr. consid. 3b)aa).

Dagli atti è emerso che il ricorrente era codebitore solidale con l'amica, avendo acquistato insieme la casa gravata da ipoteca. Inoltre, quest'ultima aveva rilasciato delle ricevute sulle pigioni incassate soltanto per i mesi da dicembre 1994 a dicembre 1995 e per i mesi seguenti l'assicurato aveva prodotto solo sei ricevute valide tra l'agosto 1998 ed il marzo 2000. Infine, nelle sue ultime dichiarazioni di imposta (1997-2000) l'amica non aveva indicato di avere incassato un affitto. Sulla scorta di queste informazioni, il Tribunale federale ha avallato l'opinione dei giudici di prima istanza e ha ritenuto che da alcuni anni il ricorrente non si assumeva regolarmente la pigione annua lorda di Fr. 10'440.-. La Cassa si era quindi a giusta ragione pronunciata per riconoscere come spesa soltanto la metà del valore locativo della casa del ricorrente (Fr. 2'735.-) e la metà del forfait annuo per le spese accessorie (Fr. 840.-) (cfr. consid. 3bb).

Nella sentenza P 75/02 del 16 febbraio 2005, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha nuovamente ricordato la succitata giurisprudenza in merito all'art. 16c OPC-AVS/AI (cfr. consid. 4) e l'ha applicata alla fattispecie in esame. In questo caso, l'assicurata locava un appartamento di 4 ½ locali insieme al suo futuro marito, per il quale pagavano una pigione di Fr. 1'690.- al mese e la Cassa le aveva computato la metà dell'affitto. Nel 1999 il suo futuro marito ha comprato questo appartamento e fra i coniugi, che vi vivevano insieme, è stato stipulato un contratto di locazione per una pigione di Fr. 1'000.- compresi Fr. 150.- di spese accessorie. Dal maggio 2001 il nuovo contratto di locazione prevedeva una pigione di Fr. 900.- oltre a Fr. 200.- di spese accessorie. È poi emerso che dal 1997 l'assicurata viveva ininterrottamente con il suo compagno nella medesima abitazione. La suddivisione per teste implicava che l'affitto totale era all'inizio di Fr. 2'000.- e poi di Fr. 2'200.-. Nella valutazione dell'adeguatezza di questa pigione, l'autorità di prima istanza ha utilizzato come base di paragone l'affitto che era pagato prima della compravendita del medesimo appartamento (Fr. 1'690.-), che era stato computato in ragione di un mezzo all'assicurata, e l'ha indicizzato, per ottenere un affitto di Fr. 1'715.- al mese per l'anno 2000, importo che era adeguato per un appartamento simile in quella località. Pertanto, secondo il TFA, era a giusta ragione che i primi giudici hanno ritenuto l'affitto di Fr. 2'000.- maggiorato in maniera manifestamente abusiva. Nulla mutava che il marito dell'assicurata doveva farsi carico di un interesse ipotecario di Fr. 1'256.- al mese. In queste circostanze, come per l'autorità di prima istanza andava fatto valere il valore locativo di Fr. 11'340.- stimato secondo i principi fiscali ed il forfait per le spese accessorie di Fr. 1'680.-. Per il calcolo delle prestazioni complementari andava poi computata all'assicurata la metà del totale di Fr. 13'020.-, ovvero la somma di Fr. 6'510.- (cfr. consid. 5.1.2).

Secondo l'assicurata, invece, bisognava almeno tenere conto della pigione di Fr. 1'690.- rispettivamente Fr. 1'715.- che l'autorità di prime cure aveva considerato adeguata e computarle la metà. Il TFA non ha tuttavia seguito questa argomentazione.

Secondo la giurisprudenza, infatti, il valore fiscale locativo è determinante sia in mancanza di un contratto di locazione, sia anche nel caso di un accordo di una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva. Questa prassi è fondata e va mantenuta. Perché in quest'ultimo caso basarsi sul valore di mercato di una pigione di regola più elevato rispetto al valore fiscale locativo significherebbe avvantaggiare l'assicurato che con il proprietario di una casa o di un appartamento ha stipulato una pigione manifestamente esagerata rispetto a colui che non ha pattuito alcun affitto. Colui che ha convenuto una pigione maggiorata in maniera manifestamente abusiva non deve essere ancora premiato, potendo fare valere nell'ambito del suo diritto alle prestazioni complementari un valore di mercato il più alto possibile. Ciò aprirebbe le porte all'abuso (cfr. consid. 5.2.2).

2.5. Alla luce della giurisprudenza esposta, nel caso concreto occorre dunque verificare se la pigione lorda ascrivibile al ricorrente debba essere calcolata sulla base della metà del valore locativo dell'appartamento di proprietà della sua convivente, come ritenuto dalla Cassa di compensazione, oppure sulla scorta del contratto d'affitto che l'assicurato ha stipulato con la proprietaria.

In presenza di un contratto di locazione che vincola l'assicurato al proprietario dell'abitazione in cui il beneficiario PC abita, come visto, il valore fiscale locativo lascia il posto al contratto di locazione e non va dunque posto come base per stabilire la pigione lorda ascrivibile all'assicurato. Un'eccezione a tale procedere è data se la pigione lorda convenuta non è versata effettivamente dall'interessato al proprietario dell'immobile o se essa appare come sproporzionata in maniera manifestamente abusiva.

Non resta dunque che esaminare queste due condizioni.

La prima, ossia quella dell'effettivo pagamento della pigione pattuita, può essere qui facilmente evasa affermativamente sulla scorta degli atti prodotti dal ricorrente. Infatti, l'interessato ha giustificato l'avvenuto versamento della pigione lorda concordata di Fr. 900.- (Fr. 750.- + Fr. 150.-) alla proprietaria della casa in cui abita producendo delle ricevute per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2013 (doc. E). Per i mesi successivi, il ricorrente ha comprovato di avere dato l'8 luglio 2013 (doc. F) un ordine permanente mensile alla sua banca a favore di __________.

Va però da sé che la Cassa di compensazione, sulla scorta della suesposta sentenza P 62/00, verificherà (alla fine dell'anno) se l'assicurato continua a regolarmente versare queste pigioni alla locatrice - un ordine permanente bancario può infatti essere revocato in qualsiasi momento - e se quest'ultima le dichiarerà fiscalmente nei suoi redditi, così da avere la certezza che la pigione convenuta sia effettivamente versata dal ricorrente e che quindi possa essergli computata quale spesa.

Per la seconda condizione, il TCA concorda con l'insorgente sulla determinazione del canone di locazione. In effetti, ritenuto che l'appartamento in cui vive l'assicurato è sì un 4 ½ locali (doc. D), ma che dalla planimetria che ha allegato (doc. D) risulta che i locali che egli occupa personalmente sono solo due (camere), mentre la cucina, il gabinetto ed il soggiorno sono utilizzati in comune con la proprietaria, si può con la necessaria tranquillità affermare che il ricorrente utilizza in realtà (solo) 2 ½ locali.

Pertanto, un canone di locazione mensile di Fr. 750.-, oltre alle spese accessorie di Fr. 150.-, per un appartamento di 2 ½ locali può essere qui definito adeguato per l'ubicazione in cui si trova. Infatti, pendente causa il TCA ha accertato presso l'Ufficio di statistica di Bellinzona (doc. IX) che questo dato si pone a metà tra il valore mensile medio quale limite inferiore di Fr. 650.- ed il limite superiore di Fr. 809.-, stato al 31 dicembre 2011 (dato più recente a disposizione) per le pigioni nette mensili di un appartamento di 2 locali nella città di __________ (doc. X).

Le ricerche di mercato prodotte dal ricorrente che attestano delle pigioni più elevate sono dunque ininfluenti (doc. XII).

Di conseguenza, la circostanza che la pigione richiesta non sia maggiorata in modo manifestamente abusivo fa sì che la stessa possa essere ammessa interamente, in luogo e vece del valore locativo che, da parte sua, conformemente alla giurisprudenza federale deve invece essere ripartito sul numero di persone che condividono l'abitazione con il ricorrente.

Va dunque qui respinta l'obiezione della Cassa, secondo cui una tale pigione sarebbe sproporzionata rispetto al valore locativo dell'appartamento.

Da un lato perché, come visto, in sé una pigione lorda mensile di Fr. 900.- per un appartamento di 2 ½ locali in centro a __________ va considerata commisurata.

D'altro lato, poiché il canone di locazione corrisposto non deve essere paragonato al valore locativo dell'immobile, ma soltanto e semplicemente ad altre situazioni simili in quello stesso luogo.

È quindi totalmente ininfluente sapere che il valore locativo dell'appartamento di __________ è stato fiscalmente fissato in Fr. 8'797.-, mentre l'affitto che essa ne ricava ammonta a Fr. 9'000.- oltre spese accessorie - rispettivamente sarebbe pari a Fr. 21'600.- (Fr. 900.- x 2 persone x 12 mesi) se fosse locato interamente, quale 4 ½ locali, a terze persone.

È d'altronde notorio che la pigione di un appartamento segue gli andamenti del mercato e che quindi essa, malgrado, di regola, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l'uso di un bene equivalente (RDAT 1996-II n. 5t; RDAT 1993-II pag. 389) - tanto che il Tribunale federale ha precisato che il valore locativo deve corrispondere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto del genere, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15, 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT 1996-II n. 5t; Rusconi, L'imposition de la valeur locative, Losanna 1988, pag. 98) -, in realtà sia (di gran lunga) superiore al valore locativo fissato dall'autorità fiscale secondo altri parametri.

2.6. In conclusione, quale pigione lorda computabile al ricorrente va conteggiato integralmente l'importo di Fr. 10'800.- ([Fr. 750.- + Fr. 150.-] x 12), giacché tale ammontare si basa su un contratto di locazione esistente fra l'assicurato e la proprietaria dell'appartamento in cui vive, viene pagato effettivamente alla locatrice e non è sproporzionato.

Il TCA non intravede infatti qui un abuso, nel senso della pattuizione di costi di locazione non conformi al mercato con lo scopo di aumentare arbitrariamente il fabbisogno dell'assicurato, senza che rimanga però inconsiderata l'esistenza di un contratto di locazione (STFA P 7/00 consid. 3a; STFA P 2/01 consid. 2).

Da quanto precede discende dunque che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata annullata con rinvio degli atti alla Cassa di compensazione, affinché proceda con il ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari riconoscendo al ricorrente, per intero, una pigione lorda di Fr. 10'800.-.

Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinato il ricorrente non ha diritto ad indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata è annullata e gli atti vanno rinviati alla Cassa cantonale di compensazione, affinché proceda con il ricalcolo del diritto alle prestazioni complementari considerando una pigione lorda di Fr. 10'800.-.

  1. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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