Raccomandata

Incarto n. 33.2012.17

TB

Lugano 20 marzo 2013

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 4 ottobre 2012 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione su opposizione del 4 settembre 2012 emanata da

Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona

in materia di prestazioni complementari

ritenuto in fatto

1.1. Il 22 maggio 2012 (doc. A4) RI 1, nata nel 1927, vedova dal 1998, ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari, dato che dal 30 gennaio 2012 (doc. A4) è degente in una casa anziani e con la sola rendita AVS non riesce a fare fronte al pagamento della retta dell'istituto.

1.2. Con decisione del 6 giugno 2012 (doc. A3) la Cassa cantonale di compensazione ha respinto la domanda dell'assicurata, siccome dal calcolo del diritto alle PC è emersa un'eccedenza di entrate di Fr. 15'321.- (uscite: Fr. 34'599.- ed entrate: Fr. 49'920.-).

1.3. Con decisione su opposizione del 4 settembre 2012 (doc. A1) la Cassa di compensazione ha respinto l'opposizione del 4 luglio 2012 (doc. A2) formulata dal curatore dell'assicurata.

L'amministrazione ha osservato che tra il 2001 ed il 2003 l'assicurata ha donato la somma di Fr. 245'000.- ad enti religiosi e/o per scopi umanitari. Tuttavia, seppure tale impiego di denaro possa essere lodevole, in virtù dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC deve essere considerato come una rinuncia di sostanza mobile, non essendoci una valida contropartita od un'obbligazione legale.

Tenuto conto dell'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- (art. 17a OPC-AVS/AI), all'assicurata va computata una sostanza alienata di Fr. 145'000.- rispettivamente un consumo di sostanza di 1/5, siccome ella è degente in casa anziani.

1.4. Il 4 ottobre 2012 (doc. I) RI 1, rappresentata dal curatore RA 1, ha formulato ricorso al Tribunale evidenziando che dal 30 gennaio 2012, a causa di un ictus cerebrale, è degente in istituto e quindi con la sola rendita AVS non riesce più a fare fronte ai suoi impegni finanziari.

La ricorrente ha contestato che la Cassa di compensazione le abbia computato una sostanza alienata di Fr. 145'000.-, visto che questa somma, in realtà, non esiste più ormai da tanti anni, avendo effettuato elargizioni di denaro per opere di beneficienza. Al riguardo, l'autorità fiscale si è già pronunciata, stralciando di fatto detta sostanza dal calcolo dell'imponibile (doc. A4).

L'assicurata ha postulato l'accoglimento del ricorso e quindi la concessione delle prestazioni complementari per potere coprire il proprio fabbisogno minimo.

1.5. Nella risposta del 15 ottobre 2012 (doc. III) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso rinviando alla decisione impugnata, non essendovi nuovi elementi tali da potere modificare la decisione su opposizione.

La ricorrente ha precisato, il 26 ottobre 2012 (doc. V), di essere in buona fede, dato che ha elargito la propria sostanza in opere di beneficienza e non l'ha invece volutamente dilapidata. Inoltre, anche per le prestazioni complementari si dovrebbe tenere conto delle decisioni dell'autorità fiscale e pertanto considerare che quest'ultima ha stralciato la sostanza dalle sue tassazioni.

L'amministrazione si è riconfermata nelle proprie allegazioni (doc. VII).

considerato in diritto

2.1. Fondandosi sull'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e sulla Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed., l'Assemblea federale ha adottato il nuovo art. 112a Cost. fed. specifico per le prestazioni complementari ed il nuovo art. 112c Cost. fed. relativo all'aiuto agli anziani ed ai disabili, fissandone l'entrata in vigore il 1° gennaio 2008.

Giusta l'art. 112a Cost. fed., la Confederazione ed i Cantoni versano prestazioni complementari a persone il cui fabbisogno vitale non è coperto dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 1) e la legge stabilisce l'entità delle prestazioni complementari nonché i compiti e le competenze di Confederazione e Cantoni (cpv. 2).

In virtù dell'art. 112c Cost. fed., i Cantoni provvedono all'aiuto e alle cure a domicilio per gli anziani e i disabili (cpv. 1) e la Confederazione sostiene sforzi a livello nazionale a favore degli anziani e dei disabili. A questo scopo può utilizzare fondi dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità (cpv. 2).

In effetti, la Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) – tanto quella del 19 marzo 1965 entrata in vigore il 1° gennaio 1966, quanto quella del 6 ottobre 2006 in vigore dal 1° gennaio 2008 - persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" di cui al citato art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346).

Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La LPC contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni: cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).

2.2. In virtù dell'art. 4 cpv. 1 lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.

L'importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili (art. 9 cpv. 1 LPC).

Per quanto riguarda le spese riconosciute, l'art. 10 cpv. 2 LPC prevede che:

" Per le persone che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono in un istituto o in un ospedale), le spese riconosciute sono le seguenti:

a. la tassa giornaliera; i Cantoni possono limitare le spese prese in considerazione a causa del soggiorno in un istituto o in un ospedale;

b. un importo per le spese personali, stabilito dal Cantone.".

Inoltre, giusta l'art. 10 cpv. 3 LPC, sia per le persone che vivono che per quelle che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale, sono riconosciute le spese seguenti:

" a. spese per il conseguimento del reddito, fino a concorrenza del

reddito lordo dell'attività lucrativa;

b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari, fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;

c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;

d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; l'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale o regionale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);

e. pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia.".

L'art. 11 cpv. 1 LPC enumera esaustivamente i redditi computabili, fra i quali vi sono:

" b. i proventi della sostanza mobile e immobile;

c. un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell'AVS o dell'AI; se l'immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un'altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell'immobile eccedente 112 500 franchi è preso in considerazione quale sostanza;

d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI;

g. i proventi e i beni a cui l'assicurato ha rinunciato;".

2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1 di percepire delle prestazioni complementari dal 1° maggio 2012.

Nel foglio di calcolo alla base della decisione impugnata (doc. A3), la Cassa di compensazione ha computato all'insorgente la somma di Fr. 145'000.- a titolo di sostanza alienata, poiché le rinunce di beni mobili o immobili non sono ammesse, fatto salvo il caso in cui vi sia una controprestazione adeguata o un obbligo legale. Tuttavia, nella fattispecie queste condizioni non si sono verificate, dato che la somma di Fr. 245'000.- è stata utilizzata per scopi umanitari ed opere di beneficienza. Pertanto, la Cassa ha tenuto conto solo dell'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- e ha computato all'assicurata la differenza di Fr. 145'000.- (Fr. 245'000.- - Fr. 100'000.- [Fr. 10'000.- x 10 anni tra il 2001 ed il 2012]), giacché l'interessata non è riuscita a dimostrare l'ampio consumo di capitale avvenuto tra l'anno 2001 ed il 2012.

L'insorgente, invece, si è lamentata che le sia stata conteggiata questa sostanza alienata, mentre ciò non sarebbe corretto, dato che perfino a livello fiscale la sostanza che ha donato tra gli anni 2001 e 2003 è stata stralciata dalla sua notifica di tassazione IC 2003B, trattandosi di donazioni per opere di beneficienza.

2.4. Di principio, per il calcolo della prestazione complementare vengono presi in considerazione solo quegli attivi che l'assicurato ha effettivamente ricevuto e di cui può disporre senza restrizioni (Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RDAT I 1992 pag. 154; RCC 1984 pag. 189). Di conseguenza, è rilevante la circostanza che l'interessato non dispone dei mezzi necessari per fare fronte ai suoi bisogni esistenziali, non il motivo che ha condotto a questa situazione (DTF 115 V 355).

Tale principio è tuttavia sottoposto a dei limiti. Segnatamente, non è applicabile nell'ipotesi in cui l'assicurato ha rinunciato in tutto o in parte a dei beni (a dei redditi o a parti di sostanza) senza esserne giuridicamente obbligato e senza controprestazione adeguata, oppure quando dispone di un diritto a determinate entrate o a una determinata sostanza, ma non ne fa tuttavia uso o non fa valere le sue pretese (DTF 123 V 37 consid. 1; DTF 121 V 205 consid. 4a; DTF 117 V 289 = RCC 1992 pag. 349; SVR 2007 EL Nr. 6; SVR 2003 EL Nr. 4 consid. 2; SVR 2003 EL Nr. 1 consid. 1a = Pratique VSI 2003 pag. 223; SVR 2001 EL Nr. 5 consid. 1b; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2a; RCC 1989 pag. 350 consid. 3b; RCC 1988 pag. 275 consid. 2b) o se, per motivi di cui è responsabile, non esercita, per lo meno a tempo parziale, un'attività lucrativa ammissibile (DTF 122 V 397 consid. 2; DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1997 pag. 264 consid. 2; Pratique VSI 1994 pag. 225 consid. 3a).

In questi casi, la giurisprudenza (RDAT I 1994 pag. 189 consid. 3a) considera che vi è una rinuncia (di sostanza e/o di reddito) ai sensi dell'art. 3c cpv. 1 lett. g vLPC (dal 1° gennaio 2008: art. 11 cpv. 1 lett. g LPC).

Lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni. Nel caso in cui, tuttavia, l'assicurato spende la sua sostanza per acquistare dei beni di consumo o per migliorare il livello di vita, egli dispone della sua libertà personale e, conseguentemente, non cade sotto l'egida della predetta disposizione (DTF 115 V 353 consid. 5c).

La giurisprudenza si è dunque limitata a riconoscere l'applicabilità dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC se la rinuncia è avvenuta senza obbligo legale e senza controprestazione adeguata. Ha infatti ribadito più volte che il sistema delle prestazioni complementari non offre la possibilità di procedere ad un controllo dello stile di vita dell'assicurato e di chiedersi se in passato il richiedente ha vissuto al di sotto o al di sopra della normalità (DTF 115 V 353 consid. 5c; Pratique VSI 1995 pag. 173 consid. 2b; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 100).

Secondo l'allora TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) il computo di sostanza a cui un assicurato ha rinunciato non può essere limitato nel tempo: la rinuncia è infatti rilevante anche quando ha avuto luogo oltre cinque anni prima la richiesta della prestazione. L'Alta Corte ha a tal proposito dichiarato illegale una direttiva DPC edita dall'UFAS che limitava la rilevanza della rinuncia a cinque anni prima l'ottenimento della prestazione (DTF 120 V 182 consid. 4f, Pratique VSI 1994 pag. 226).

La Massima Istanza ha pure stabilito che, per la valutazione della rinuncia, valgono le disposizioni legali in vigore nell'istante in cui è fatta valere la richiesta di PC e non al momento della rinuncia (Pratique VSI 1994 pag. 226), trattandosi di retroattività impropria (DTF 120 V 184 consid. 4b; STF 8C_849/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 6.3.2; STFA P 58/00 del 18 giugno 2003 consid. 5.1; STFA P 80/99 del 16 febbraio 2001 consid. 2c).

In una sentenza del 17 agosto 2005 (P 19/04) pubblicata in DTF 131 V 329 (= SVR 2006 EL Nr. 2) e ribadita in SVR 2007 EL Nr. 6 (P 55/05), l'Alta Corte ha precisato che occorre che la rinuncia sia avvenuta senza obbligo giuridico, rispettivamente senza controprestazione adeguata, ma queste due condizioni non sono da intendere cumulativamente, bensì alternativamente.

Il principio alla base di questa soluzione è che ogni assicurato che rinuncia, a dei redditi o a della sostanza, deve essere trattato allo stesso modo di colui che non ha rinunciato ad alcunché, quindi i redditi a cui si è rinunciato sono computati nello stesso modo dei redditi a cui non si è rinunciato (N. 3481.01 DPC, Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/ AI edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013).

Con sentenza 9C_180/2010 del 15 giugno 2010 l'Alta Corte ha ricordato che l'investimento della sostanza non costituisce di regola una rinuncia di sostanza (STFA P 55/05 del 26 gennaio 2001 consid. 3.2). Al contrario, è normale che la sostanza sia investita. Anche la concessione di un prestito non costituisce, di per sé stessa, un'operazione di rinuncia, poiché esiste un diritto al rimborso (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b). Una situazione in cui si realizza una rinuncia si ha tuttavia quando un investimento finanziario o un prestito avvengono in circostanze concrete in cui sin dall'inizio si deve calcolare che il denaro non sarà mai più rimborsato (STFA P 53/99 del 22 gennaio 2000 consid. 2b, STFA P 12/01 del 9 agosto 2001 consid. 2b e STFA P 16/05 del 26 aprile 2006 consid. 4).

Il Tribunale federale ha osservato che la questione della rinuncia di sostanza è stata originariamente inserita per comprendere i casi in cui si è rinunciato a dei beni allo scopo di ottenere delle prestazioni complementari. Ma a questo elemento soggettivo si è in seguito rinunciato, perché è spesso difficile determinarlo (Erwin Carigiet/Uwe Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed. 2009, pag. 173). Tuttavia vale comunque che il sistema delle prestazioni complementari di regola deve basarsi sui mezzi effettivamente disponibili e non ci si deve domandare se il richiedente le PC ha vissuto in passato entro i limiti della normalità ("controllo dello stile di vita", DTF 121 V 204 consid. 4b; DTF 115 V 352 consid. 5d). La rinuncia di sostanza deve perciò di principio rimanere circoscritta alle situazioni in cui ci si è privati consapevolmente di un patrimonio o per lo meno si è effettuato in maniera negligente un investimento molto rischioso, in cui sin dall'inizio era molto probabile e prevedibile una perdita significativa.

2.5. Nella presente fattispecie l'assicurata ha contestato, nel suo ricorso, il principio stesso dell'imputazione della sostanza alienata dal 2001 al 2012, adducendo di avere già comprovato in sede fiscale (doc. A4: scritto del 21 marzo 2005) la destinazione delle sue donazioni. Avendo infatti giustificato che le stesse sono intervenute per opere di beneficenza, l'autorità fiscale le ha stralciate dal calcolo della sua sostanza imponibile (doc. A4: verbale del 18 aprile 2005) e quindi dalla notifica di tassazione IC 2003B portante sull'anno 2003 (doc. A4).

Con sentenza del 9 febbraio 1993 (P 33/92), pubblicata in RDAT II 1993 n. 68 pag. 188, il Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) si è pronunciato su un caso ticinese, respingendo il ricorso formulato dall'assicurata contro la sentenza di questo TCA, che aveva ritenuto che le donazioni effettuate ad enti e congregazioni religiosi ed a privati bisognosi, comprovate dagli accertamenti eseguiti dall'autorità fiscale, costituivano parti di sostanza a cui la ricorrente aveva rinunciato. L'Alta Corte ha rilevato che la sostanza di alcune centinaia di migliaia di franchi di cui la ricorrente ha beneficiato a seguito della successione di un fratello, era stata devoluta ad enti religiosi o di beneficienza, come comprovato fiscalmente.

Facendo riferimento alla DTF 115 V 353 citata dalla ricorrente stessa, il TFA ha precisato che l'assicurata non era legalmente tenuta a fare donazione delle sue sostanze né lo ha fatto per ottenere una controprestazione materiale. Pertanto, i presupposti di una rinuncia precludente il diritto a prestazioni complementari erano manifestamente dati e quindi la nostra Massima istanza ha tutelato il giudizio cantonale.

Nella sentenza P 49/94 dell'8 maggio 1995, tradotta e pubblicata in Pratique VSI 1995 pag. 173, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha concluso che, stante l'onere della prova che incombe all'assicurato, gli vanno conteggiate le parti di sostanza di cui non dispone più, visto che non ha potuto fornire indicazioni plausibili riguardo alla loro sorte.

L'Alta Corte ha spiegato il principio secondo cui solo i redditi effettivamente percepiti e la sostanza attuale di cui l'avente diritto può disporre senza restrizione possono concorrere nella valutazione del diritto. V'è però un'eccezione nel caso in cui l'assicurato abbia rinunciato ai suoi beni senza esservi tenuto giuridicamente e senza adeguata controprestazione. Il TFA ha poi ribadito che il sistema delle PC non offre alcuna possibilità legale di procedere ad un controllo dello stile di vita degli assicurati, che porterebbe ad esaminare in caso di bisogno se un assicurato ha vissuto, in passato, nei limiti della normalità o no, limiti che dovrebbero poi essere definiti in maniera più precisa. Per contro, le Casse di compensazione devono fondarsi sulle condizioni effettive senza doversi domandare - fatte sempre salve le limitazioni derivanti dall'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC (attuale art. 11 cpv. 1 lett. g LPC) - i motivi di questa situazione (DTF 115 V 354 consid. 5c = RCC 1990 pag. 371; Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 3b). Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione nel senso dell'art. 3 cpv. 1 lett. f LPC. Colui che non può dimostrare che le sue spese effettuate hanno ricevuto una controprestazione adeguata non può poi pretendere che si tenga conto della sua sostanza ridotta; ma, al contrario, deve accettare la ricerca dei motivi della diminuzione e, se del caso, in assenza di sufficienti prove, il computo di una sostanza ipotetica (Pratique VSI 1994 pag. 226 consid. 4a e 4b). Il TF ha esaminato queste tematiche in numerose sentenze si richiamano qui la STFA P 65/04 del 29 agosto 2005 dove non è stata ritenuta l'alienazione ed il consumo di sostanza non obbligato e non comprovato.

In una sentenza 9C_934/2009 del 28 aprile 2010 il Tribunale federale ha esaminato il caso di un consumo di sostanza di Fr. 139'000.- tra il 31 agosto 2006 e l'estate del 2007 da parte di un giovane, che ha affermato, ma non comprovato con giustificativi, avere speso Fr. 21'000.- per regali, Fr. 40'000.- per il pagamento di fatture, Fr. 60'000.- per debiti di gioco, debiti privati e giochi di fortuna e feste e Fr. 18'000.- per il proprio mantenimento e vacanze.

2.6. In concreto questo Tribunale rileva che dalla documentazione agli atti risulta che nel 2005 l'assicurata è stata interpellata dalla competente autorità fiscale in merito alla sorte dei suoi capitali.

In effetti, dalla notifica di tassazione 2001-2002 dell'8 luglio 2002, portante sugli anni di contribuzione 1999 e 2000 (doc. A4), emerge che l'assicurata disponeva di Fr. 378'827.- quali titoli, crediti e numerario.

Poi, il 10 aprile 2001 (doc. A4) l'assicurata, azionista unica della società __________ di __________, ha venduto l'intero pacchetto azionario della SA, ossia 50 azioni al portatore di nominali Fr. 1'000.- cadauna. Il prezzo concordato per la cessione era di Fr. 245'000.-. Questa società era proprietaria di due immobili (PPP), che sono stati quindi trasferiti in proprietà all'acquirente, ma in uno di questi appartamenti l'assicurata ha continuato a vivere, in locazione, fino a quando si è trasferita in casa anziani.

Prima di emettere la notifica di tassazione 2003B, datata 4 maggio 2005 (doc. A4), l'Ufficio circondariale di tassazione di __________ ha (verosimilmente) chiesto informazioni all'assicurata in merito alla netta diminuzione di sostanza riscontrata tra l'anno 2000 e l'anno 2003, ritenuta la vendita delle suddette azioni.

Con scritto del 21 marzo 2005 (doc. A4) l'interessata ha spiegato che, arrivata agli 80 anni, da poco vedova, senza figli né eredi degni di considerazione a causa del loro disinteresse nei suoi confronti, ha fatto alcune riflessioni sul suo patrimonio.

La ricorrente ha ritenuto saggio utilizzare i suoi soldi per fare del bene ed aiutare chi ne aveva bisogno piuttosto che, alla sua età e senza eredi, investirli. Così, seguendo l'esempio del marito che aveva sempre prestato il suo aiuto là dove c'era necessità, ha devoluto interamente la somma di Fr. 245'000.- in opere di beneficienza. Ella ha affermato che "Non negai l'aiuto a coloro che bussarono alla mia porta né me ne rammarico, sapendo d'aver agito cristianamente e di mia spontanea volontà. Per quanto possa ricordarmi beneficiarono per es. Padri __________ in __________ operanti nella Regione __________, Sacerdoti attivi in orfanotrofi in __________ per la costruzione di abitazioni e pozzi per l'acqua, istituzioni religiose nei pressi di __________ per il sostentamento e l'edificazione di un orfanotrofio per bambini con handicap ed altri ancora.".

Sulla scorta di queste dichiarazioni, il 18 aprile 2005 (doc. A4) l'assicurata è stata convocata per la definizione della tassazione 2003B (anno 2003) e davanti al preposto funzionario essa ha confermato integralmente il contenuto della sua predetta lettera. Ha poi precisato che le donazioni effettuate sono avvenute tutte per contanti, motivo per cui non è stata in grado di produrre le ricevute. Inoltre, le è stato impossibile ricostruire, a posteriori, l'elenco dei beneficiari con i relativi importi versati. Tuttavia, in sede di audizione ha allegato delle fotografie delle opere da lei finanziate in __________, dove si possono vedere le targhe di riconoscimento del benefattore.

Infine, l'assicurata ha precisato che, contrariamente a quanto ha indicato nella dichiarazione 2003A, portante sugli anni 2001 e 2002, il capitale al 1° gennaio 2003 non era di Fr. 245'000.-, ma di un importo inferiore, siccome le donazioni ai vari enti assistenziali sono avvenute già nel corso del 2001 e del 2002.

Al termine dell'audizione dell'interessata l'autorità fiscale, tenuto conto delle motivazioni date, ha ammesso il consumo di capitali.

Proprio per questo motivo, la ricorrente ha chiesto che anche la Cassa cantonale di compensazione, competente per decidere sul suo diritto alle prestazioni complementari, alla stessa stregua che l'autorità fiscale, non consideri (più) la sostanza donata e quindi che elimini l'importo di Fr. 145'000.- dalla sua sostanza rispettivamente il consumo di sostanza di Fr. 21'500.- e il reddito ipotetico della sostanza alienata di Fr. 580.- dalle sue entrate.

In questo modo, l'assicurata avrebbe così diritto alle PC.

A questa richiesta, tuttavia, il Tribunale non può dare seguito.

2.7. Non va infatti dimenticato che ai fini del diritto alle prestazioni complementari, fa stato soltanto il fatto che la Cassa - e quindi anche il Tribunale - deve fondarsi sulle condizioni effettive dell'assicurata al momento della richiesta di prestazioni complementari, senza doversi domandare i motivi di questa situazione, a meno che ci siano i presupposti per applicare l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC (citate STFA P 65/04 e STFA P 49/94).

Pertanto, si può rinunciare a ricercare le cause della diminuzione della sostanza - e fondarsi quindi sulla situazione effettiva dell'assicurato - soltanto nei casi in cui non c'è stata alienazione giusta l'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC.

Nel caso concreto è indubbio che vi sia stata la rinuncia, da parte della ricorrente, di un capitale di Fr. 245'000.-.

In questo senso, infatti, l'assicurata non ha apportato le prove che dall'utilizzo di questi soldi ella abbia ricevuto una adeguata controprestazione o che sia stata obbligata legalmente ad usarli in tal modo.

Il TCA rileva, al riguardo, che seppure l'impiego che l'interessata ha fatto del suo patrimonio sia certo stato lodevole, finanziando enti caritatevoli ed associazioni umanitarie per continuare ad aiutare le persone più bisognose nel mondo, tuttavia, dal profilo delle assicurazioni sociali, ed in particolare delle prestazioni complementari, l'uso di questi capitali non ha però fatto sì che l'assicurata medesima traesse una controprestazione adeguata (STFA P 33/92 consid. 3, pubblicata in RDAT II 1993 pag. 188).

Di conseguenza, anche qualora la ricorrente fosse riuscita a comprovare, mediante la produzione di giustificativi (può quindi rimanere aperta la questione a sapere se le sole affermazioni del 21 marzo 2005 e del 18 aprile 2005 dell'assicurata, oltre alla documentazione fotografica che ha prodotto in sede fiscale, siano sufficienti per ammettere la destinazione dei capitali che l'interessata ha descritto), che la somma di Fr. 245'000.- sia stata effettivamente devoluta in beneficienza, non può qui essere ignorato che ella non ne ha tuttavia tratto, per sé stessa, alcuna controprestazione di carattere materiale.

Ne discende che l'alienazione di questa sostanza va considerata come una rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 LPC e, pertanto, deve essere computata nella sostanza come se non vi si avesse rinunciato. Non avendo dunque dimostrato che le spese eseguite hanno ricevuto una controprestazione adeguata, la ricorrente non può pretendere che si tenga conto della sostanza ridotta; al contrario, deve accettare il computo di una sostanza ipotetica.

Va qui infine ribadito che lo scopo dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC consiste nell'evitare che un assicurato si spogli di tutto o di una parte dei suoi beni a favore di terzi, senza obbligo giuridico ed in modo da diminuire il reddito che determina il diritto alle prestazioni (DTF 115 V 353 consid. 5c).

Inoltre, per ammettere una azione di rinuncia ai sensi dell'art. 11 cpv. 1 lett. g LPC, non è necessario che, al momento della rinuncia, il pensiero delle prestazioni complementari abbia realmente svolto un ruolo. Non è quindi fondamentale che l'assicurato abbia realizzato quali siano le conseguenze del suo agire dal profilo delle assicurazioni sociali.

Un'azione di rinuncia presuppone tuttavia già concettualmente che la rinuncia di sostanza sia avvenuta con coscienza e volontà dell'assicurato. Con ciò è soltanto, ma comunque necessario, che l'assicurato era capace di discernimento riguardo alla riduzione della sua sostanza, ma non che sapesse della possibile qualifica di rinuncia di sostanza ai sensi del diritto delle prestazioni complementari e che l'avesse accettata come tale (citata STF 9C_934/2009 consid. 5.1).

2.8. Dall'ammontare di Fr. 245'000.- la Cassa di compensazione ha quindi dedotto la somma di Fr. 100'000.-, pari all'ammortamento annuo di Fr. 10'000.- giusta l'art. 17a OPC-AVS/AI riportato su 10 anni dal momento della rinuncia di sostanza, tenendo conto, nell'ipotesi più favorevole all'assicurata, che l'intera sostanza sia stata alienata nel 2001 (e non in seguito).

Non v'è motivo per scostarsi da questa conclusione.

Ciò stante, da un patrimonio lordo di Fr. 145'000.- (Fr. 245'000.-

  • Fr. 100'000.-) va dedotta la parte di sostanza non computabile di Fr. 37'500.- (art. 11 cpv. 1 lett. c LPC), per giungere ad una sostanza computabile di Fr. 107'500.-.

In virtù di quest'ultima norma, alla ricorrente, beneficiaria di una rendita di vecchiaia, dovrebbe essere conteggiato un consumo di sostanza di 1/10.

Tuttavia, l'art. 11 cpv. 2 LPC dispone che per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l'importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.

Dando seguito a questa delega, il nuovo art. 3a LaLPC (Legge di applicazione della LPC, RL 6.4.5.3), introdotto nel 2008 ed in vigore dal 1° gennaio 2009, recita:

" Richiamato l'art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sono computabili come reddito:

a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC;

b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.".

A giusta ragione, quindi, la Cassa di compensazione ha ritenuto che nei redditi dell'assicurata debba essere computato un consumo di sostanza di Fr. 21'500.-, pari ad 1/5 di Fr. 107'500.-.

Infine, nei redditi computabili della ricorrente deve essere anche inserito il reddito che la controprestazione avrebbe procurato al suo avente diritto, quindi l'ipotetico importo della sostanza alienata calcolato secondo il tasso d'interesse medio applicabile ai depositi a risparmio in vigore nell'anno precedente quello della concessione delle prestazioni complementari (STF 8C_68/2010 del 27 gennaio 2009, consid. 4.2; DTF 123 V 35 consid. 2a; DTF 120 V 182 consid. 4e; N. 3482.11 DPC).

L'amministrazione ha ritenuto l'importo di Fr. 580.-, calcolato applicando un tasso dello 0,4% (Fr. 145'000.- x 0,4 : 100).

Tuttavia, come indicano le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI, il valore valido per il 2011, ovvero per l'anno precedente il periodo in cui l'assicurata ha chiesto le prestazioni, ammonta allo 0,6% (N. 3482.10 DPC).

Si avrebbe dunque un reddito ipotetico di Fr. 870.- (Fr. 145'000.- x 0,6 : 100).

Ne discenderebbe però così un peggioramento del diritto della ricorrente alle prestazioni complementari, la quale si vedrebbe aumentare le sue entrate.

Va al riguardo evidenziato che il TCA può, in linea di principio, riformare una decisione a svantaggio del ricorrente, dopo avergli dato la possibilità di prendere posizione in merito e averlo reso attento sulla possibilità di ritirare il ricorso (art. 61 lett. d LPGA; art. 20 cpv. 2 LPTCA; DTF 122 V 166; Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo 2003, ad art. 61, n. 7 segg.).

Questo Tribunale, tuttavia, nell'evenienza concreta, considerate tutte le circostanze del caso, rinuncia ad effettuare una reformatio in pejus, visto che comunque si tratta unicamente di una facoltà data all'autorità giudicante (STFA U 192/02 del 23 giugno 2003; STFA H 313/01 del 17 giugno 2003; STFA C 119/02 del 2 giugno 2003; STFA U 334/02 del 22 aprile 2003; DTF 119 V 249; STCA 33.2010.23 del 30 marzo 2011; STCA 33.2010.15 del 13 gennaio 2011; STCA 33.2010.14 del 23 novembre 2010; STCA 33.2008.6 del 4 marzo 2009; STCA 33.2008.3 del 23 aprile 2008; STCA 30.2007.32 del 23 novembre 2007; STCA 36.2007.69 del 16 agosto 2007).

2.9. Stanti le considerazioni esposte, il ricorso deve essere respinto e la decisione impugnata confermata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario

Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti

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