Raccomandata
Incarto n. 33.2012.15
TB
Lugano 15 maggio 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 9 agosto 2012 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 3 agosto 2012 emanata da
Cassa cantonale di compensazione - Ufficio delle prestazioni, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, cittadina __________ nata nel 1971, vedova dal 2004 di un cittadino svizzero (doc. 22), beneficia di un permesso B di dimora nel nostro Cantone dal 1° aprile 2006 (doc. 25) e dal 24 agosto 2006 al 7 febbraio 2012 (doc. 14) ha lavorato come badante. A causa di un adenocarcinoma al pancreas con infiltrazioni alla milza ed al fegato, dal 1° marzo 2012 (doc. 13) è al beneficio di una rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 60% e dal 1° aprile 2012 (doc. 12) del 100%.
1.2. Il 6 aprile 2012 (doc. 22) l'assicurata ha chiesto di beneficiare di prestazioni complementari all'AI e con decisione del 27 aprile 2012, dopo avere accertato che è (solo) dal 1° aprile 2006 che ella soggiorna nel nostro Cantone (docc. 23 e 24), la Cassa cantonale di compensazione le ha rifiutato il diritto alle PC.
1.3. L'opposizione formulata il 7 maggio 2012 è stata respinta con decisione su opposizione del 3 agosto 2012 (doc. A1).
La Cassa cantonale di compensazione ha rilevato che, nel caso concreto, i presupposti legali dell'art. 5 cpv. 1 e cpv. 3 LPC non sono dati, poiché né è stato adempiuto il termine d'attesa di 10 anni né, in sua assenza, v'è una Convenzione sulla sicurezza sociale per gli stranieri extra UE (N. 2420.03 DPC). Accertato che all'assicurata è stato rilasciato un permesso di dimora B dal 1° aprile 2006, il termine d'attesa sarà decorso dopo 10 anni di ininterrotta residenza, quindi l'interessata potrà ripresentare la sua domanda di prestazioni complementari solo nel 2016.
1.4. Con ricorso del 9 agosto 2012 (doc. I) RI 1, sempre patrocinata dall'avv. RA 1, ha chiesto l'annullamento della decisione su opposizione ed il riconoscimento del diritto alle prestazioni complementari dal giorno in cui le ha richieste.
La ricorrente ha rilevato di essere arrivata in Svizzera nel 1992, quindi quando ha ottenuto il permesso B valido dal 1° aprile 2006 soggiornava nel nostro Paese da ormai 14 anni, come ha constatato la stessa Sezione dei permessi e dell'immigrazione con scritto del 7 marzo 2006 indirizzato all'Ufficio federale della migrazione per l'ottenimento di un permesso di dimora per motivi umanitari; il periodo d'attesa di 10 anni è perciò adempiuto.
In quello scritto, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha constatato che l'insorgente soggiorna in Svizzera dal 1992, ossia da 14 anni di cui 9 quasi ininterrottamente, anche se illegalmente per determinati periodi. Dopo l'ottenimento del permesso B di dimora sono trascorsi ulteriori 6 anni e 5 mesi, perciò il fatto che il primo periodo l'assicurata abbia abitato in Svizzera non sempre legalmente non toglie nulla al presupposto del domicilio effettivo, continuato ed ininterrotto, come constatato dalla SPI. Secondo la ricorrente, il criterio del domicilio per almeno 10 anni sarebbe determinato dai contributi AVS/AI, che sono dovuti a prescindere dall'esistenza di un regolare permesso per stranieri, tanto che né la LAI (art. 2) né la LAVS (artt. 3 e 12) accennano alla legalità della residenza dal profilo del diritto degli stranieri. D'altronde, all'assicurata è riconosciuta una rendita AI di Fr. 702.- al mese in virtù dei contributi pagati anche quando risiedeva illegalmente, come comprovato dai conteggi di salario (docc. A10-A48).
Sebbene la ricorrente non avesse il permesso di lavorare, il suo datore di lavoro ogni tanto deduceva dal suo stipendio i contributi sociali e tra febbraio 1992 e marzo 2000 l'assicurata ha versato contributi per tre anni e 11 mesi. Sin da quando è entrata nel nostro Paese, l'insorgente ha sempre lavorato, seppure in nero senza che il datore di lavoro le pagasse sempre i contributi, come invece è avvenuto tra febbraio 1992 ed aprile 1995. Quindi l'assicurata ha pagato i contributi sociali per 4 anni e 10 mesi fino all'ottenimento del permesso B e poi per altri 5 anni e 9 mesi dal giorno in cui ha iniziato a lavorare come badante. In totale sono dunque 10 anni e 7 mesi. Siccome la finalità del termine d'attesa di 10 anni è il pagamento dei contributi sociali, in concreto essa è dunque realizzata. Da un lato si ha il soggiorno continuato (senza rilevanti interruzioni) per almeno 10 anni e dall'altro lato il pagamento dei contributi sociali durante questo periodo.
Di conseguenza, all'assicurata vanno riconosciute le prestazioni complementari dal giorno in cui le ha domandate.
1.5. Nella risposta del 25 settembre 2012 (doc. V) la Cassa cantonale di compensazione ha proposto di respingere il ricorso, rilevando che solo la presenza effettiva e conforme al diritto vale quale dimora abituale (N. 2320.01 DPC), quindi i periodi nel corso dei quali una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione nella definizione della durata della dimora (STFA P 42/90). Ritenuto che la ricorrente è al beneficio di un permesso di tipo B soltanto dal 1° aprile 2006 - come riconfermato dal competente Ufficio della migrazione il 31 agosto 2012 (doc. 25) malgrado gli sia stato fatto presente che l'assicurata fosse entrata verosimilmente in Svizzera già nel 1992 -, la condizione del termine d'attesa di 10 anni previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC per chi, come l'interessata, non sottostà al Regolamento (CEE) n. 1408/71 né al successivo Regolamento (CEE) n. 883/2004, non è adempiuta.
1.6. L'insorgente ha trasmesso al Tribunale, il 1° dicembre 2012 (doc. VII), le decisioni del 16 (doc. B1) e del 19 novembre 2012 (doc. B2) dell'Ufficio AI, con cui il diritto alla rendita è stato ricalcolato e l'importo aumentato, includendo il supplemento di vedovanza. Da ciò risulta che al momento in cui ha maturato il diritto alla rendita (febbraio 2012), l'assicurata ha accumulato 9 anni e 2 mesi di contributi. Dal 1° marzo 2012 ad oggi sono trascorsi altri 9 mesi durante i quali la ricorrente ha soggiornato nel nostro Paese. Tenuto quindi conto degli anni di soggiorno regolare in Svizzera (dal 1° aprile 2006) e dei contributi versati, il termine di attesa di 10 anni è salvaguardato.
L'amministrazione ha osservato che l'indicazione di 9 anni e 2 mesi di contribuzione non significa che l'assicurata sia stata autorizzata a soggiornare nel nostro Paese durante quegli anni. Essa si deve quindi attenere all'applicazione della legge e deve rifiutare il versamento di prestazioni complementari (doc. IX).
Il 14 dicembre 2012 (doc. XI) la ricorrente ha precisato di non avere sostenuto che il termine d'attesa di 10 anni fosse pressoché soddisfatto, ma solo che a fine febbraio 2012 ella aveva accumulato 9 anni e 2 mesi di contribuzioni a cui vanno aggiunti gli ulteriori 10 mesi, per giungere al termine di 10 anni prescritto dall'art. 5 cpv. 1 LPC. A suo dire, questa norma non indicando alcunché sulle condizioni di regolarità del soggiorno, va ritenuto che lo stesso deve essere effettivo e non necessariamente regolare. Qualora il Tribunale non accettasse questa interpretazione, allora va considerato che debbano essere provati 10 anni di pagamento regolare dei contributi sociali, ciò che si è in specie realizzato.
1.7. Il 28 gennaio 2013 il Tribunale ha scritto sia all'Ufficio federale della migrazione a Berna (docc. XV e XVI) sia al Servizio __________ del Canton __________ (docc. XVII e XVIII) per ottenere informazioni riguardo ai periodi esatti in cui l'assicurata ha dimorato effettivamente in Svizzera (legalmente ed illegalmente) ed il 31 gennaio 2013 (doc. XX) ha sentito personalmente l'insorgente durante un'udienza.
L'11 febbraio 2013 (doc. XXI) la ricorrente ha trasmesso al TCA copia dello scritto del 7 marzo 2006 (doc. C) con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione di Bellinzona ha chiesto all'Ufficio federale della migrazione la concessione, a suo favore, di un permesso per motivi umanitari, poi ottenuto dal 1° aprile.
Il giorno seguente (doc. XXII) l'insorgente si è pronunciata sulla sentenza dell'8 gennaio 1992 citata dalla Cassa ritenendo che, per una serie di motivi (già solo per il fatto che il matrimonio con un cittadino svizzero era dettato da sentimenti reali e non di pura convenienza e che non le era possibile espatriare disponendo del vecchio passaporto emesso dalla ex Repubblica __________), la sua situazione è completamente diversa da quella illustrata dall'allora Tribunale federale delle assicurazioni. Rilevante non è dunque l'illegalità del soggiorno, ma il soggiorno effettivo e quasi ininterrotto della medesima in Svizzera, almeno dal giorno del matrimonio (16 gennaio 1998), perciò il termine d'attesa di 10 anni di cui all'art. 5 cpv. 1 LPC è soddisfatto.
La risposta dell'Ufficio federale della migrazione è giunta il 22 febbraio 2013 (doc. XXIII), mentre per quella del corrispondente Ufficio del Canton __________ si è dovuto attendere fino al 22 aprile 2013 (doc. XXXI), dopo alcuni solleciti (docc. XXVIII e XXX).
Nel frattempo, il 7 marzo 2013 (doc. XXIV) il Tribunale ha interpellato il Procuratore pubblico che si è occupato del procedimento aperto nei confronti dell'assicurata per l'attività esercitata illegalmente nell'agosto 2005 nel nostro Cantone, siccome sprovvista di ogni permesso (di soggiorno e di lavoro) e che è sfociato nell'intimazione dell'obbligo di lasciare la Svizzera.
Il Procuratore pubblico ha precisato che nessuna decisione è stata emanata nei confronti della ricorrente (doc. XXV).
Il 30 marzo 2013 (doc. XXIX) l'assicurata ha informato il TCA sia sul suo stato di salute, sia sul fatto che a fine febbraio 2013 ha terminato la copertura dell'indennità giornaliera per perdita di guadagno (Fr. 3'815.-/mese). Inoltre, essa ha ribadito di tenere conto del periodo di soggiorno illegale.
Le parti sono state invitate ad esprimersi sulle risultanze degli accertamenti esperiti dal Tribunale (docc. XXXIII e XXXIV) ed il 26 aprile 2013 (docc. XXXV e XXXVI) le stesse hanno rinviato alle rispettive precedenti posizioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è il diritto di RI 1, cittadina __________, di percepire delle prestazioni complementari, stante il suo diritto a ricevere una rendita AI dal 1° marzo 2012.
2.2. Giusta l'art. 4 cpv. 1 LPC, le persone domiciliate e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari se:
a. ricevono una rendita di vecchiaia dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS);
abis. hanno diritto a una rendita vedovile dell'AVS, finché non hanno ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 della legge federale del 20 dicembre 19469 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS), o hanno diritto a una rendita per orfani dell'AVS;
ater. in virtù dell'articolo 24b LAVS, ricevono una rendita vedovile in luogo di una rendita di vecchiaia;
b. avrebbero diritto a una rendita dell'AVS se:
avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'articolo 29 capoverso 1 LAVS, o
la persona deceduta l'avesse compiuto, purché le persone vedove od orfane non abbiano ancora raggiunto l'età di pensionamento prevista dall'articolo 21 LAVS.
c. hanno diritto a una rendita o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno beneficiato di un'indennità giornaliera dell'AI ininterrottamente per almeno sei mesi; oppure
d. avrebbero diritto a una rendita dell'AI se avessero compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall'art. 36 cpv. 1 LAI.
Per l'art. 4 cpv. 2 LPC, hanno diritto a prestazioni complementari anche i coniugi separati e le persone divorziate con domicilio e dimora abituale in Svizzera (art. 13 LPGA) se ricevono una rendita completiva dell'AVS o dell'AI.
Per gli stranieri ai quali non si applica né l'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea (Accordi bilaterali) né la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell'AELS (art. 32 LPC), vi sono delle condizioni supplementari da rispettare, regolamentate dall'art. 5 LPC.
Giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC, gli stranieri devono aver dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare (termine d'attesa).
Per i rifugiati e gli apolidi il termine d'attesa è di cinque anni (art. 5 cpv. 2 LPC).
Secondo l'art. 5 cpv. 3 LPC, finché non adempiono il termine d'attesa di cui al capoverso 1, gli stranieri che, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, avrebbero diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI hanno diritto a una prestazione complementare pari al massimo all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.
Per l'art. 5 cpv. 4 LPC, gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3 hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'articolo 4 capoverso 2.
Dal 1° gennaio 2012 l'art. 4 cpv. 1 LPC è stato parzialmente modificato, in particolare con l'aggiunta delle lettere abis e ater.
A seguito di questa modifica, anche l'art. 5 cpv. 4 LPC è stato emendato (FF 2011 pag. 519 segg.).
Queste precisazioni apportate dai citati nuovi disposti sono un correttivo dovuto al fatto che il legislatore non si era accorto che con l'entrata in vigore della 10a revisione dell'AVS e la possibilità di versare in questo contesto una rendita per superstiti anche una volta raggiunta l'età del pensionamento nell'ipotesi in cui la rendita per superstiti sia più elevata che la rendita di vecchiaia (art. 24b LAVS), sarebbe stato comunque necessario modificare le norme sulle PC (cfr. N. 2230.02 DPC).
Sul diritto alle prestazioni complementari per stranieri si sono pronunciate anche le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC), edite dall'UFAS, valide dal 1° aprile 2011, stato 1° gennaio 2013.
Secondo il N. 2110.01 DPC, hanno diritto alle PC le persone che
hanno diritto ad una prestazione di base dell'AVS o dell'AI o ne avrebbero diritto se avessero adempiuto alla durata minima di contribuzione richiesta dall'assicurazione in questione e
hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale in Svizzera; e
sono di nazionalità svizzera o, in qualità di stranieri, apolidi o rifugiati, hanno soggiornato durante un certo lasso di tempo ininterrottamente in Svizzera (va precisato che i cittadini di uno Stato dell'UE o dell'AELS che sono sottoposti al Regolamento 883/2004 sono assimilati ai cittadini svizzeri) e
le cui spese riconosciute sono superiori ai loro redditi determinanti.
Al capitolo 2.2.3, le Direttive trattano del diritto alla PC malgrado l'assenza del diritto ad una prestazione di base.
Per il N. 2310.01 DPC, il diritto alle PC è subordinato alla condizione che l'interessato abbia il suo domicilio civile in Svizzera ai sensi dei N. 1210.02 segg. e che vi risieda abitualmente. Il versamento della PC è quindi soppresso in caso di soggiorno prolungato all'estero e riprende soltanto dopo il rientro in Svizzera (cfr. capitoli 2.3.3 e 2.3.4).
Per i cittadini stranieri nel senso del N. 2410.02 DPC che hanno risieduto senza motivo imperativo per più di un anno in maniera ininterrotta all'estero, il diritto alle PC non riprende a partire dal loro rientro in Svizzera. Al contrario, il termine d'attesa ricomincia a decorrere dall'inizio (N. 2310.02 DPC).
Il capitolo 2.3.2 dà la definizione di residenza abituale.
Giusta il N. 2320.01 DPC, solo la presenza effettiva e conforme al diritto vale quale residenza abituale in Svizzera. I periodi durante i quali una persona ha soggiornato illegalmente in Svizzera non sono presi in considerazione per la determinazione della durata del soggiorno (STFA P 42/90 dell'8 gennaio 1992).
Con giudizio 6 luglio 1998 (SVR 1999 pag. 1) l'allora Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato, riferendosi all'art. 2 cpv. 2 v.LPC (sostituito dall'art. 5 LPC), che la condizione della durata del domicilio in Svizzera non dovesse essere legata, cumulativamente all'assoggettamento, da parte dell'assicurato, alle assicurazioni sociali svizzere.
Quanto al termine d'attesa, giusta il N. 2410.01 DPC per i cittadini svizzeri, i cittadini di uno Stato UE che sono sottoposti al Regolamento n. 883/2004, così pure per i cittadini dell'AELS che sono sottoposti al Regolamento n. 1408/71, le PC sono concesse indipendentemente da una determinata durata del domicilio o della dimora in Svizzera.
Per il N. 2410.02 DPC, dei periodi di attesa sono previsti per tutti gli altri cittadini stranieri, rifugiati e apolidi. Per potere pretendere una prestazione complementare, gli interessati devono avere avuto il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera ininterrottamente e immediatamente prima del diritto alla PC durante un determinato periodo (cfr. N. 2420.01 a N. 2420.03).
Inoltre, il N. 2410.04 DPC prevede che il diritto alle PC non può essere subordinato ad una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato (art. 7 LPC).
In merito alla durata del periodo d'attesa, il N. 2420.02 DPC prevede che per i cittadini stranieri che non sono assoggettati al Regolamento n. 883/2004 né al Regolamento n. 1408/71, ma che possono comunque pretendere, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, all'ottenimento di una rendita straordinaria dell'AVS/AI, il periodo d'attesa è di:
5 anni nel caso di una rendita per superstiti o di una rendita di vecchiaia che si sostituisce ad una tale rendita (o alla rendita AI),
5 anni nel caso di una rendita AI, e
10 anni nel caso di una rendita di vecchiaia che non si sostituisce né a una rendita AI né ad una rendita per superstiti.
La nota a pié di pagina elenca gli Stati con cui la Svizzera ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, fra cui v'è la Iugoslavia. Tuttavia, viene precisato che tale convenzione continua ad essere applicata a tutte le repubbliche iugoslave fino all'entrata in vigore di nuove convenzioni all'eccezione del Kosovo.
Secondo il N. 2420.03 DPC, per i cittadini stranieri che non sono sottoposti né al Regolamento n. 883/2004 né al Regolamento n. 1408/71 e che non potrebbero pretendere la concessione di una rendita straordinaria dell'AVS/AI in virtù di una convenzione sulla sicurezza sociale, il periodo d'attesa è di 10 anni.
Il termine d'attesa inizia a decorrere appena la persona interessata ha il proprio domicilio e la sua dimora abituale in Svizzera. Per le persone che hanno abbandonato il loro domicilio all'estero per stabilirsi legalmente in Svizzera, il termine d'attesa inizia quindi a decorrere dal momento in cui sono sottoposte all'obbligo di contribuire all'AVS/AI (N. 2430.01 DPC).
Il capitolo 2.4.4 elenca i casi in cui v'è un'interruzione del termine d'attesa ed il capitolo 2.4.5 spiega come viene calcolato l'importo della prestazione complementare durante il termine d'attesa.
Nel loro commentario, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, 2a ed., 2009, erwin carigiet/uwe koch affermano che i cittadini stranieri di una nazione con la quale la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale, di fronte al fatto di non avere una rendita dell'AVS o dell'AI non possono pretendere delle prestazioni complementari. Ciò è il caso anche quando essi soggiornano in Svizzera da 10 o più anni (pag. 116).
In altre parole, solo le persone di uno Stato con il quale non v'è una convenzione di sicurezza sociale, ma che hanno una rendita dell'AVS/AI, se hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante 10 anni sono equiparati ai cittadini svizzeri e possono quindi pretendere le PC giusta l'art. 5 cpv. 1 LPC (Carigiet/Koch op. cit., schema a pag. 119 e nota n. 381 a pag. 121).
Gi autori fanno l'esempio di un cittadino indiano 25enne arrivato in Svizzera, che vi ha lavorato due anni come informatico. A causa di un infortunio diventa inabile al lavoro al 70%. Egli non può però pretendere una rendita AI, poiché non ha adempiuto al periodo minimo di contribuzione di 3 anni (art. 36 cpv. 1 LAI).
Inoltre, l'assicurato non può nemmeno percepire le prestazioni complementari, poiché con l'India non v'è alcuna convenzione sulla sicurezza sociale (Carigiet/Koch, op. cit., pag. 117).
Il Tribunale federale si è chinato sull'applicazione dell'art. 5 LPC nella STF 9C_339/2010 del 30 novembre 2010 (SVR 2011 EL Nr. 5).
In quell'occasione, la questione concerneva un cittadino africano residente in Svizzera dal 1997, al quale nel 2006 era stata respinta la domanda di prestazioni depositata nel 2005, poiché non adempiva le condizioni d'assicurazione al momento del sopraggiungere dell'invalidità, dato che non aveva compiuto il periodo di contribuzione minimo di un anno per avere diritto alle rendite. Nel 2007 l'assicurato ha depositato una nuova domanda, sulla quale il Servizio delle prestazioni complementari della Repubblica e cantone di Ginevra non è entrato in materia, a motivo che l'assicurato non era al beneficio di un'assicurazione invalidità. Nel 2009 lo stesso Ufficio non è entrato in materia su una domanda di riconsiderazione, ciò che ha portato al ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni sociali, che l'ha ammesso e ha annullato il rifiuto di entrare in materia. Il SPC si è quindi rivolto al Tribunale federale, il quale ha accolto il ricorso dato che il cittadino straniero non realizzava nessuna delle ipotesi previste dall'art. 5 cpv. 4 LPC e quindi non aveva diritto alle prestazioni complementari.
In effetti, il cittadino africano non percepiva una rendita dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (art. 4 cpv. 1 lett. a LPC); non era nemmeno vedovo o orfano (art. 4 cpv. 1 lett. b c. 2 LPC); allo stesso modo, non aveva diritto ad una rendita o ad un assegno per grandi invalidi dell'assicurazione invalidità né percepiva delle indennità giornaliere dell'AI (art. 4 cpv. 1 lett. c LPC); infine, non era al beneficio di una rendita complementare del coniuge separato o divorziato (art. 4 cpv. 2 LPC). Contrariamente a quanto ha sostenuto il TCA, l'art. 4 cpv. 1 lett. d LPC non era applicabile all'assicurato, siccome l'art. 5 cpv. 4 LPC non rinvia a questa disposizione. Pertanto, l'assicurato non poteva pretendere la concessione di prestazioni complementari.
2.3. Più concretamente, rapportando le precedenti considerazioni al caso di specie, dall'esame dell'art. 5 LPC lo scrivente Tribunale osserva in primo luogo che la Svizzera non ha concluso una convenzione sulla sicurezza sociale con il __________ e quindi che la ricorrente non avrebbe diritto ad una rendita straordinaria.
L'art. 5 cpv. 3 LPC non è dunque applicabile al caso concreto.
Esclusa è pure l'applicazione dell'art. 5 cpv. 2 LPC, dato che la ricorrente non è né rifugiata né apolide.
Pertanto, rimane l'art. 5 cpv. 4 LPC che, come visto, prevede che gli stranieri che non sono rifugiati o apolidi e non sono contemplati dal capoverso 3, hanno diritto a prestazioni complementari soltanto se oltre al termine d'attesa di cui al capoverso 1 adempiono una delle condizioni di cui all'art. 4 cpv. 1 lett. a, abis, ater, b numero 2 o c oppure le condizioni di cui all'art. 4 cpv. 2.
Il TCA evidenzia che la ricorrente rientra in una delle ipotesi dell'art. 4 LPC previste dal citato art. 5 cpv. 4 LPC, e meglio dell'art. 4 cpv. 1 lett. c LPC. Infatti, con decisione del 5 aprile 2012 (doc. 13) l'Ufficio AI le ha attribuito una rendita ordinaria semplice d'invalidità dal 1° marzo 2012.
Resta quindi da verificare se anche la condizione del domicilio e della dimora ininterrotti in Svizzera sia realizzata.
Va pertanto esaminato, essendo qui contestato, il rispetto del termine d'attesa di cui all'art. 5 cpv. 1 LPC, che prevede che gli stranieri devono avere dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione complementare.
2.4. Come risulta dagli atti, la Cassa di compensazione ha accertato per ben due volte presso l'Ufficio della migrazione di Bellinzona la data della prima entrata in Svizzera dell'assicurata.
In entrambi i casi, il competente Ufficio cantonale ha risposto che il primo permesso (cantonale), di tipo B, le è stato rilasciato il 1° aprile 2006 per __________ (docc. 23 e 25).
Malgrado l'esplicita richiesta della Cassa (docc. 24 e 26), nulla è però emerso sulla prima entrata in Svizzera della ricorrente, perciò la Cassa di compensazione ha concluso che è soltanto dal 2006 che l'assicurata dimora ininterrottamente nel nostro Paese, quindi ha ritenuto che il periodo d'attesa di 10 anni previsto dall'art. 5 cpv. 1 LPC giungerà a termine solo nel 2016. Il diritto alle prestazioni complementari le è stato così rifiutato.
Questo Tribunale evidenzia che l'amministrazione non ha tuttavia tenuto in considerazione né che la ricorrente sia stata sposata con un cittadino svizzero fino al 16 agosto 2004, quando il marito è deceduto, né che essa abbia lavorato almeno dal 1° febbraio 1992 al 30 aprile 1995 (docc. A10-A47) nel Cantone Ticino e almeno dall'agosto 1999 al 6 marzo 2000 (docc. A2-A9) nel Canton __________.
La Cassa di compensazione, quindi, si è unicamente attenuta a quanto ha affermato l'Ufficio della migrazione ticinese, facendo però così erroneamente astrazione dell'art. 7 LPC, che prevede espressamente che il diritto alle prestazioni complementari non può essere subordinato ad una determinata durata di domicilio o di dimora nel Cantone interessato o al godimento dei diritti civici.
Pertanto, in presenza di chiare prove che l'assicurata ha sia vissuto nel Canton __________ sicuramente nel 1999 e nel 2000 quando ha lavorato in due ristoranti sia, soprattutto, che è stata sposata con un cittadino svizzero fino al suo decesso occorso il 16 agosto 2004, la Cassa di compensazione avrebbe dovuto mettere in atto i necessari e, soprattutto dovuti, accertamenti sul luogo di domicilio e di dimora dell'interessata su suolo svizzero.
Dagli atti emerge infatti molto chiaramente che la ricorrente è stata alle dipendenze nel 1999 e nel 2000 di __________ rispettivamente di __________ (docc. A2-A9). Inoltre, risulta tanto dal formulario di richiesta di una prestazione complementare quanto dai predetti certificati di salario prodotti - intestati all'assicurata portante perfino il doppio cognome da sposata -, come pure anche dal registro informatico cantonale ticinese concernente i movimenti della popolazione ("MOVPOP") - che indica che il cambiamento di stato civile è avvenuto nel Canton __________ -, che la ricorrente è stata sposata con __________, attinente del Canton __________, nato il __________ e deceduto il 16 agosto 2004.
All'amministrazione non poteva quindi sfuggire, in virtù, peraltro, del suo obbligo di intraprendere d'ufficio i necessari accertamenti e raccogliere le informazioni di cui ha bisogno (art. 43 cpv. 1 LPGA), che per la soluzione del caso in questione occorrevano ulteriori e più approfonditi accertamenti, soprattutto se v'erano già degli indizi per ritenere che l'assicurata non avesse dimorato in Svizzera ininterrottamente soltanto dal 1° aprile 2006, ma anche in precedenza, e meglio dal 1992.
La Cassa cantonale di compensazione avrebbe quindi dovuto interpellare, applicando il citato art. 7 LPC, almeno il Canton __________ per determinare da quanto tempo l'assicurata vi aveva la propria dimora e sapere se, visti i sospetti emersi, la stessa sia stata magari oggetto di una procedura amministrativa e/o penale per aver soggiornato nel nostro Paese apparentemente illegalmente.
Neppure va dimenticato lo scritto dell'Ufficio della migrazione del marzo 2006, che l'assicurata ha prodotto alla Cassa unitamente alla sua opposizione, ma che tuttavia fa inspiegabilmente difetto negli atti dell'amministrazione (mancano pure, oltre al predetto scritto ed all'opposizione, anche la decisione formale e quella su opposizione della Cassa). Tale documento, trasmesso poi dalla ricorrente pendente causa (doc. C), spiegava la sua situazione personale e pertanto evocava il suo precedente status di persona sposata (dal 16 gennaio 1998) con un cittadino svizzero, come pure la sua presenza su suolo svizzero.
Alla luce di tutti questi indizi, il TCA è perplesso di fronte al fatto che l'amministrazione non abbia compiutamente approfondito sia almeno presso il Canton __________ (art. 7 LPC), sia magari anche presso l'Ufficio federale della migrazione, l'istoriato della ricorrente per sapere dove, quando e se essa ha dimorato ininterrottamente in Svizzera, visto che nel 2006 ha ottenuto un permesso di dimora per motivi umanitari a seguito del decesso del marito nel 2004, ma che è stato accertato che già nel 1992 l'interessata viveva - e lavorava - nel nostro Paese.
Non va infatti dimenticato che l'elemento mancante affinché l'insorgente abbia diritto alle prestazioni complementari è (solo) la condizione della dimora ininterrotta in Svizzera durante dieci anni immediatamente prima della data a partire dalla quale è chiesta la prestazione (art. 5 cpv. 1 LPC su rinvio dell'art. 5 cpv. 4 LPC), mentre le altre condizioni sono date.
2.5. Stanti le precedenti considerazioni, questo Tribunale ha provveduto ad accertare presso i competenti Uffici i periodi di dimora dell'assicurata dal 1992 al 2006 (docc. XV e XVII).
Sia all'Ufficio federale della migrazione a Berna sia all'Ufficio della migrazione del Canton __________ è stato infatti chiesto di comunicare i periodi esatti in cui l'assicurata ha dimorato effettivamente in Svizzera, indicando quando il soggiorno è stato debitamente autorizzato dalla competente autorità (soggiorno legale) e quando la dimora non era invece conforme ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente (soggiorno illegale). In quest'ultimo caso, gli Uffici interpellati dovevano chiarire se erano state avviate delle procedure amministrative e/o penali che hanno portato ad una sanzione nei confronti dell'assicurata. Infine, le autorità competenti dovevano precisare la situazione dell'assicurata durante e dopo il suo matrimonio celebrato in Svizzera, in particolare se le sia stata rilasciata un'apposita autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese.
Il 18 febbraio 2013 (doc. XXIII) l'Ufficio federale della migrazione ha così riassunto la situazione della ricorrente:
" L'interessata ha dapprima soggiornato illegalmente in Svizzera dal 1992 al maggio 1995, data del suo rientro in patria.
Due anni dopo, nel 1997, l'interessata ritorna illegalmente in Svizzera e, il 16 gennaio 1998, contrae matrimonio con un cittadino svizzero. Le competenti autorità cantonali di __________ le rifiutano il rilascio di un permesso di dimora a seguito di dubbi circa la validità del matrimonio (di convenienza) e fissano un termine di 30 giorni per lasciare la Svizzera. La decisione dipartimentale è stata confermata dal Tribunale cantonale amministrativo __________ e una successiva domanda di riesame è stata rigettata. Con decisione del 6 agosto 1999, il termine di partenza è stato sospeso in ragione della situazione in patria dell'interessata e la stessa è stata autorizzata a restare in Svizzera.
A seguito dell'abrogazione dell'ammissione provvisoria collettiva da parte del Consiglio federale, il Servizio di polizia degli stranieri di __________ decreta l'allontanamento dell'interessata e l'allora Ufficio federale degli stranieri emana un divieto d'entrata in Svizzera (della durata di 3 anni). Il ricorso contro tale decisione, così come la successiva domanda di riesame, sono stati respinti.
L'11 marzo 2000 l'interessata lascia la Svizzera, sembrerebbe solo per qualche giorno, per poi ritornare presso il marito, dove resterà fino al decesso di quest'ultimo (avvenuto in data 16 agosto 2004).
Saputo della presenza illegale in Svizzera dell'interessata, il canton __________ ne pronuncia il rinvio, e l'UFM emana un secondo divieto d'entrata in Svizzera della durata di due anni (a contare dal 21 ottobre 2004). In data 2 ottobre 2004, l'interessata ha tentato di entrare in __________ benché sprovvista dei necessari documenti ed è pertanto stata respinta in Svizzera, dove è rimasta cominciando in Ticino un'attività lucrativa.
Nell'ottobre 2005 l'interessata postula il rilascio di un permesso di dimora per caso umanitario. Il suo soggiorno è quindi tollerato dalle autorità cantonali ticinesi in attesa dell'esito della domanda.
In data 5 luglio 2006, l'UFM annulla la decisione di divieto d'entrata in Svizzera e approva il rilascio del permesso di dimora a favore dell'interessata."
Il 22 aprile 2013 (doc. XXI) anche il Servizio __________ del Canton __________ ha preso posizione sui quesiti posti dal Tribunale il 28 gennaio 2013:
" Faisant suite à votre demande de renseignement concernant Mme RI 1, nous vous informe des renseignements suivants à notre connaissance:
· Mme RI 1 est au bénéfice d'une autorisation de séjour "B" valable en Suisse dès le 1er avril 2006 sur le canton de Tessin (date effective de son entrée en Suisse);
· Elle n'a jamais été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour sur le canton de __________;
· En cas de séjour en Suisse avant le 01.04.2006, celui-ci étant à considérer être en toute illégalité.
Ceci est l'intégralité des renseignements dont nous disposons."
Nel frattempo, il TCA ha interpellato il Ministero pubblico ticinese in merito all'obbligo di lasciare la Svizzera che era stato intimato all'assicurata dalle autorità ticinesi, siccome la stessa era stata scoperta a lavorare illegalmente (doc. XXIV).
Il 12 marzo 2013 (doc. XXV) il magistrato ha così risposto:
" In data 6 luglio 2005 sono stata contattata dalla Polizia cantonale, GT Bellinzona, in merito alla posizione di RI 1 e __________ per infrazione/contravvenzione alla LDDS. Il 05 settembre 2005 mi è poi pervenuto il rapporto di inchiesta di Polizia giudiziaria. Da detto rapporto emergeva che RI 1 aveva soggiornato nel nostro Cantone, svolgendo l'attività di cameriera, dal 14 luglio 2005 al 18 agosto 2005 presso il "__________ e, questo, senza essere in possesso di un regolare permesso.
Inoltre, RI 1 era colpita da un divieto di entrata in Svizzera emanato dal Cantone __________ valido dal 22 ottobre 2004 sino al 20 ottobre 2006, che però non le era stato notificato.
La situazione in Svizzera di RI 1 non era per nulla chiara per cui il procedimento penale a suo carico era stato sospeso.
Nessuna decisione è poi stata emanata nei confronti di RI 1 poiché, per un disguido interno, il procedimento a suo carico appariva terminato (in pratica: tutto era stato archiviato con il non luogo a procedere concernente il datore di lavoro __________).
Il procedimento penale avviato a suo tempo contro RI 1 verrà archiviato internamente in data odierna per intervenuta prescrizione dell'azione penale."
2.6. Nella verifica dei periodi di dimora in Svizzera dell'assicurata, va tenuto conto che la condizione dei 10 anni ininterrotti non deve essere presa alla lettera, visto che un'assenza all'estero che non supera i tre mesi non interrompe il termine d'attesa di dieci anni; per contro, se l'assenza dura più di tre mesi, un nuovo termine di attesa ricomincia a decorrere dal momento del ritorno in Svizzera. Rimane tuttavia riservata l'eventualità in cui l'assicurato non abbia potuto ritornare in Svizzera per tempo, a causa di problemi di salute o per un caso di forza maggiore (DTF 126 V 465; DTF 119 V 98; DTF 110 V 172; STF P 39/06 del 6 luglio 2007; STFA P 67/01 del 30 gennaio 2002; STFA P 23/00 del 26 luglio 2001; Carigiet/Koch, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento 2000, pag. 74; NN. 2340.01-2340.04 e NN. 2440.01-2440.05 DPC).
Inoltre, occorre rilevare che soltanto i periodi durante i quali l'assicurata ha dimorato effettivamente in Svizzera in virtù di un'autorizzazione rilasciata dalla competente autorità possono essere presi in considerazione nel computo dei 10 anni.
In tal senso si è espresso l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) nella sentenza P 42/90 dell'8 gennaio 1992, non pubblicata e citata dalla Cassa di compensazione, in cui ha ritenuto che anche se un assicurato ha vissuto in Svizzera malgrado non ne fosse stato autorizzato dall'autorità competente, questo periodo non conta.
Nel caso esaminato dall'Alta Corte, la Cassa di compensazione del Canton Friburgo, che si è rivolta al TFA, ha ritenuto che i soggiorni trascorsi in Svizzera da uno straniero senza autorizzazione non costituivano dei periodi di presenza e di domicilio in Svizzera ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 LPC.
L'autorità giudiziaria cantonale, invece, ha negato che ci sia stata un'interruzione della dimora in Svizzera durante l'anno 1976 da parte del lavoratore stagionale, sia perché quell'anno egli ha ottenuto il permesso di dimora (B) sia perché ha dimostrato con atti concreti (pagamento dell'affitto, presenza della sua famiglia) che la Svizzera era diventato il luogo in cui aveva l'intenzione di stabilirsi durevolmente.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha dato ragione alla Cassa ricorrente, affermando:
" (…)
4.- En l'occurrence, le point de vue des premiers juges ne peut être partagé. En effet, on ne saurait assimiler à un temps d'habitation en Suisse la période du 21 décembre 1975 au 12 septembre 1976, au motif que l'interruption attestée par la police des étrangers n'a pas eu lieu, le requérant étant effectivement resté en Suisse durant une partie de cette période. Il n'est pas admissible - sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse, au détriment de celui qui se soumet à cette exigence - de retenir le séjour effectif, lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente. Cela vaut également même si un tel séjour démontre la volonté de se constituer un domicile dans notre pays au sens du code civil. (…)"
Pertanto, il Tribunale federale ha concluso che la dimora in Svizzera del richiedente è stata interrotta nel periodo dal 21 dicembre 1975 al 12 settembre 1976, cosicché il periodo di dimora di (allora) 15 anni non era dato e ha quindi negato allo straniero il diritto alle prestazioni complementari.
Questa soluzione è stata ripresa al citato N. 2320.01 DPC e nella successiva DTF 118 V 79 dell'11 maggio 1992, resa in ambito di assicurazione invalidità, dove l'allora TFA ha stabilito che quando un lavoratore straniero (in casu: cittadino iugoslavo) si ammala o è vittima di un infortunio in Svizzera la mancanza del permesso di lavoro, pretesa dal diritto pubblico, non esclude il diritto a prestazioni dell'assicurazione federale per l'invalidità.
In particolare, l'Alta Corte si è così espressa:
" (…)
Selon l'OFAS, l'application de la disposition conventionnelle en cause suppose, au contraire, que l'intéressé soit titulaire d'une autorisation de séjour valable lors de la survenance du cas d'assurance.
L'OFAS invoque à l'appui de cette thèse l'arrêt non publié O. du 9 février 1981. Selon cet arrêt, pour calculer la durée de résidence ininterrompue en Suisse, en relation avec le droit à une rente extraordinaire en faveur d'un ressortissant allemand (art. 20 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République fédérale d'Allemagne du 25 février 1964), il faut uniquement prendre en considération les périodes durant lesquelles le requérant a résidé de manière régulière en Suisse.
a) Récemment, le Tribunal fédéral des assurances s'est exprimé dans le même sens que ce dernier arrêt, au sujet de l'art. 2 al. 2, première phrase, LPC et s'agissant du calcul de la période de résidence ininterrompue en Suisse (quinze années), dont l'accomplissement est nécessaire à l'obtention d'une prestation complémentaire par un ressortissant étranger domicilié en Suisse (arrêt non publié S. du 8 janvier 1992). Le tribunal a noté, tout particulièrement, qu'il n'était pas admissible - sous peine d'avantager celui qui passe outre à l'obligation de quitter la Suisse, au détriment de celui qui se soumet à cette exigence - de retenir le séjour effectif, lorsque ce séjour n'est pas conforme aux autorisations délivrées par l'autorité compétente. Dans un arrêt déjà ancien, il était arrivé à la même conclusion, à propos de l'art. 5 al. 1 let. b de l'ancienne convention italo-suisse du 17 octobre 1951 sur les assurances sociales (article relatif à la durée de résidence minimale pour l'allocation d'une rente de vieillesse de l'AVS), en insistant sur le fait que l'injonction de quitter le territoire suisse impartie à un étranger indésirable est une mesure de sauvegarde de la sécurité et de l'ordre public (ATFA 1962 p. 26). Toujours dans le même ordre d'idées, mais en matière d'assurance-chômage cette fois, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'étranger qui ne possède pas d'autorisation de travailler en Suisse ne saurait en principe voir prendre en considération l'activité lucrative exercée sans droit, en particulier pour le calcul des 150 jours d'activité lucrative soumise à cotisations (arrêt non publié M. du 13 juillet 1984). Dans le cas d'espèce toutefois, le tribunal a admis de faire une exception à ce principe, car l'assurée intéressée pouvait de bonne foi s'attendre, après qu'elle eut changé d'emploi, à obtenir l'autorisation nécessaire, qu'elle avait demandée peu de temps auparavant.
b) Mais ces arrêts se distinguent de la situation envisagée en l'espèce. En principe, le travailleur étranger qui est victime d'un accident ou qui tombe malade en Suisse et qui n'est pas au bénéfice d'une autorisation de travail est autorisé à y séjourner à titre temporaire pendant la durée du traitement médical. L'art. 36 OLE (RS 823.21) dispose à cet égard que des autorisations peuvent être accordées à "d'autres étrangers (que ceux visés aux art. 31 à 35) n'exerçant pas d'activité lucrative lorsque des circonstances importantes l'exigent" (cf. aussi l'art. 33 OLE). On notera que la situation des saisonniers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent continuer l'activité pratiquée jusqu'alors est réglée à l'art. 13 let. b OLE, en ce sens qu'ils ne sont pas comptés dans le nombre maximum des étrangers exerçant une activité lucrative, fixé périodiquement par le Conseil fédéral; les mesures de limitation ne font pas obstacle à la prise d'un nouvel emploi, mieux adapté à l'état de santé du travailleur (voir aussi SCHMID, op.cit., p. 107).
L'intimé, qui a été hospitalisé à plusieurs reprises en Suisse après l'accident et qui a continué à y séjourner au vu et au su des autorités, a certainement bénéficié d'une semblable autorisation, sinon formelle, du moins implicite. Le fait est d'ailleurs attesté par une notice téléphonique du 2 mars 1989, établie par un fonctionnaire de la caisse de compensation, qui s'est renseigné le même jour à ce sujet auprès de l'Office cantonal vaudois de contrôle des habitants et de police des étrangers. L'intimé, qui désirait se rendre pour un bref séjour en Yougoslavie, a du reste été autorisé à revenir en Suisse pour s'y faire soigner (lettre dudit office au Bureau des étrangers d'Yverdon du 6 juillet 1989). D'autre part, il y a lieu de constater que la durée du traitement médical - pendant lequel l'intimé a été incapable de travailler - a en l'occurrence largement dépassé une année. On constate à ce propos que la CNA a alloué à son assuré une rente à partir du 1er juillet 1990, ce qui donne à penser que, jusqu'à ce moment-là, l'on pouvait encore attendre du traitement médical une amélioration sensible de l'état de santé de l'intéressé (cf. art. 19 al. 1 LAA). On doit ainsi admettre que la condition de séjour en Suisse jusqu'à la réalisation du risque assuré, posée par l'art. 8 let. f de la convention, est en l'espèce réalisée, du moins pour ce qui est du droit éventuel à une rente de l'assurance-invalidité.
c) Que l'intimé ait été au bénéfice d'une autorisation de séjour précaire, accordée pour ainsi dire sous la pression des circonstances, n'y saurait rien changer. La convention ne formule aucune exigence particulière quant à la nature du séjour en Suisse et encore moins quant au genre de l'autorisation qui devrait être délivrée dans ce cas. Conformément à l'art. 31 paragraphe 4 de la Convention de Vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969, entrée en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 (RS 0.111; RO 1990 1112), un terme ne sera entendu dans un sens particulier que s'il est établi que telle était l'intention des parties (voir aussi dans ce contexte: message relatif à l'adhésion de la Suisse à la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités et à la Convention de Vienne de 1986 sur le droit des traités entre Etats et organisations internationales ou entre organisations internationales, FF 1989 II 713 s.; JACOT-GUILLARMOD, Strasbourg, Luxembourg, Lausanne et Lucerne: Méthodes d'interprétation comparées de la règle internationale conventionnelle, in: Les règles d'interprétation. Principes communément admis par les juridictions, Fribourg 1989, p. 113 ss). En l'occurrence, il n'y a aucune raison de restreindre le sens du verbe "demeurer", dont use l'art. 8 let. f de la convention, par une interprétation fondée sur des éléments extrinsèques, tirés des distinctions propres aux dispositions internes de droit public en matière de police des étrangers. En tout cas, il n'y a pas de motif d'exiger comme condition préalable, dans le cadre de cette norme, que le ressortissant yougoslave ait été titulaire d'une autorisation de travail immédiatement avant la survenance de l'accident ou de la maladie.
d) Il peut certes arriver, dans des situations analogues, que le ressortissant étranger soit contraint de quitter la Suisse avant la réalisation du risque assuré, parce que le traitement médical est achevé ou parce que son état de santé n'est pas jugé suffisamment grave pour justifier l'ajournement d'une mesure de renvoi. Mais il n'y a pas lieu d'examiner ici quelles en seraient les conséquences, sous l'angle du droit conventionnel, les circonstances de l'espèce étant différentes, ainsi qu'on l'a vu.
Cette question doit être résolue par la négative.
La réglementation sur le nombre des travailleurs étrangers tend à limiter ou à stabiliser la population étrangère en Suisse, de même qu'à protéger la main-d'oeuvre indigène de la sous-enchère qui pourrait être pratiquée par des salariés immigrés moins exigeants qu'elle (G. AUBERT, Contrat de travail et autorisation de travail, SJ 1988 p. 620 et note in SJ 1990 p. 661; art. 9 OLE). Ce double but est tout à fait différent de celui assigné à la législation sociale en général.
D'autre part, il ne serait guère logique de soumettre à cotisations le gain d'un "travail au noir" et de refuser en même temps, par principe, tout droit à des prestations lors de la survenance de l'éventualité assurée: comme le relève DUC, le droit aux prestations représente - sous réserve de dispositions spéciales contraires
Enfin, les premiers juges établissent de façon pertinente un parallèle entre le contrat de travail et le droit aux prestations. Comme ils le rappellent, la jurisprudence, se ralliant notamment à l'avis de RAPP (Fremdenpolizeiliche Arbeitsbewilligung und Arbeitsvertrag, Basler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1985, p. 277 ss, plus spécialement p. 285 ss; cf. aussi TERCIER, La partie spéciale du code des obligations, note 1732/34), reconnaît en principe - c'est-à-dire sous réserve d'un intérêt public prépondérant - la validité d'un contrat de travail conclu avec un employé non autorisé à travailler en Suisse: la nullité du contrat porterait préjudice au seul travailleur, contrairement au but de protection de la partie la plus faible, qui est à la base de la législation sur le contrat de travail et, partant, au principe de proportionnalité (ATF 114 II 281). Cette exigence de la protection du travailleur s'impose de la même manière dans le cadre de la législation sociale. Dans son rapport sur l'économie souterraine du 9 juin 1987 (FF 1987 II 1241 ss), le Conseil fédéral soulignait d'ailleurs à ce propos qu'une protection sociale suffisante du "travailleur au noir" était encore plus importante que la question du droit au salaire, non sans rappeler que cette protection était "en soi garantie par diverses dispositions de droit des assurances sociales" (p. 1273).
Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal fondé."
(le sottolineature sono della redattrice)
Malgrado quanto precede, non va dimenticato che, a differenza delle prestazioni dell'AVS, dell'AI, dell'IPG ed anche della LAINF, come hanno affermato Carigiet/Koch, op. cit., pag. 76, le prestazioni complementari sono esclusivamente finanziate dalle imposte e non dai contributi degli assicurati (motivo per cui non sono delle prestazioni assicurative esportabili nel senso degli Accordi bilaterali: DTF 133 V 265).
Pertanto, d'avviso di questo Tribunale, non si può dedurre per la ricorrente un diritto alle prestazioni complementari soltanto perché la stessa, sebbene fosse sprovvista di un regolare permesso di dimora e quindi anche di lavoro, ha esercitato un'attività lucrativa sul cui salario percepito sono stati prelevati i contributi sociali.
Di conseguenza, la tesi della ricorrente secondo cui il solo fatto di avere versato contributi sociali la pone nel diritto di percepire le prestazioni complementari, non può essere tutelata (doc. I pag. 3: "Da questi conteggi si deduce che la ricorrente ha pagato i contributi paritetici nel periodo compreso tra febbraio 1992 e marzo 2000, in concreto 3 anni e 11 mesi, per complessivi fr. 5'046,75 (AVS) e fr. 907,25 (AD); si osserva ad ogni modo che quando ella è entrata in Svizzera (1992) RI 1 ha di fatto sempre lavorato, seppure in nero senza che il datore di lavoro, la __________, pagasse sempre i dovuti contributi paritetici (come invece è avvenuto nel periodo tra febbraio 1992 e aprile 1995). Ne consegue che la ricorrente ha pagato contributi paritetici per ben 4 anni e 10 mesi fino al permesso di dimora B e poi per altri 5 anni e 9 mesi dal giorno in cui iniziò a lavorare come badante della defunta __________, in totale per 10 anni e 7 mesi.").
Del resto, lo stesso TFA ha precisato, al considerando 4b della citata DTF 118 V 79, che la situazione esaminata, relativa al diritto di un assicurato senza permesso di soggiorno né di lavoro a prestazioni dell'assicurazione invalidità, differiva da quella esposta in precedenti decisioni ("Mais ces arrêts se distinguent de la situation envisagée en l'espèce"). In quei casi si trattava infatti di calcolare da un lato il periodo di residenza ininterrotta in Svizzera di un assicurato senza autorizzazione di soggiorno, d'altro lato i giorni di attività lucrativa sottoposti a contribuzione per potere percepire le prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione per un assicurato straniero che non possedeva l'autorizzazione di soggiorno in Svizzera e per il quale, quindi, non si poteva prendere in considerazione l'attività lucrativa esercitata senza diritto. La legalità del soggiorno nel nostro Paese era determinante per il computo di un termine (di attesa).
Nella sentenza P 23/00 del 26 luglio 2001, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni si è pronunciato sul caso di un cittadino turco che percepiva le prestazioni complementari all'AI e poi all'AVS dal 1985 e che nel gennaio 1998 è partito per la Turchia ed è rientrato in Svizzera il 26 giugno 1999. Secondo la Cassa cantonale, un nuovo termine d'attesa è iniziato a decorrere dal 26 giugno 1999, cosicché un nuovo diritto alle PC avrebbe potuto essere concesso soltanto dal 1° luglio 2009.
La Massima istanza ha ricordato che è solo con l'entrata in vigore della 10a revisione della LAVS (1° gennaio 1997) che la necessità del domicilio e della dimora abituale in Svizzera è data per gli stranieri in questa forma all'art. 2 LPC, mentre prima ci si riferiva alle persone abitanti in Svizzera, ma già con la DTF 112 V 166 la giurisprudenza aveva ritenuto necessario adempiere ai criteri di domicilio civile e di dimora abituale. Da parte sua, il termine d'attesa si riferiva già sia nelle versioni prima dell'entrata in vigore della 3a revisione della LPC (1° gennaio 1998) e della 10a revisione della LAVS (1° gennaio 1997), sia in seguito con il tenore dell'art. 2 cpv. 2 LPC, alla dimora ininterrotta. In queste condizioni, può essere citata la giurisprudenza resa vigenti le precedenti versioni anche per l'interpretazione dell'art. 2 cpv. 2 LPC nella versione attuale (cfr. consid. 2c).
Al considerando 5 il TFA ha poi ricordato che il termine di attesa di cui all'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC si riferisce tanto alla nozione di domicilio secondo il diritto civile quanto all'effettiva presenza in Svizzera, mentre il termine d'attesa secondo l'art. 2 cpv. 2 lett. c LPC concerne soltanto la dimora abituale e non il domicilio. Inoltre, il previsto termine di attesa dell'art. 2 cpv. 2 lett. a LPC - riservato l'adempimento della condizione del domicilio civile -, va ritenuto come non interrotto, fintanto che l'assenza dal Paese non supera i tre mesi.
Ad ogni modo, il termine d'attesa deve essere adempiuto al momento in cui vengono richieste le prestazioni complementari ("6.- Die Karenzzeit muss zu dem Zeitpunkt erfüllt sein, von welchem an die Ergänzungsleistung verlangt wird (Art. 2 Abs. 2 ELG (…)").
Come già esposto nella STFA P 48/01 del 4 aprile 2002, anche nella sentenza P 25/06 del 23 agosto 2007 il Tribunale federale ha ribadito che per il diritto alle PC per gli stranieri secondo l'art. 2 cpv. 2 LPC è necessario che esistano il domicilio civile e la dimora abituale in Svizzera (cfr. consid. 4: "Für die EL-Anspruchsberechtigung von Ausländern ist gemäss Art. 2 Abs. 2 ELG u.a. erforderlich, dass Wohnsitz und gewöhnlicher Aufenthalt in der Schweiz besteht.").
Per il domicilio, è necessaria l'intenzione di stabilirsi durevolmente in un luogo e farlo diventare il centro dei propri interessi di vita (cfr. consid. 4: "Während die Voraussetzung des Wohnsitzes (Absicht des dauernden Verbleibs, Mittelpunkt der Lebensinteressen; vgl. dazu die in E. 3.2 hievor erwähnten Urteile)", mentre per la dimora abituale sono determinanti l'effettiva dimora in Svizzera con la volontà di conservarla e di mantenere il centro di tutte le sue relazioni in Svizzera (cfr. consid. 4.1: "Für den gewöhnlichen Aufenthalt sind der tatsächliche Aufenthalt in der Schweiz und der Wille massgebend, diesen beizubehalten; zusätzlich muss sich der Schwerpunkt aller Beziehungen in der Schweiz befinden (BGE 119 V 98 E. 6c S. 108, 111 E. 7b S. 117 f., 112 V 164 E. 1 S. 165 f.; ARV 1996/1997 Nr. 18 S. 89 E. 3a, Nr. 33 S. 186 E. 3a/aa, je mit Hinweisen; Urteil des EVG C 119/99 vom 9. Mai 2000, E. 1a, publ. in: SVR 2001 ALV Nr. 3 S. 5)."
Oltre alla condizione del domicilio secondo il codice civile e la dimora abituale in Svizzera, non va (soprattutto) dimenticata la condizione - sancita nelle summenzionate sentenze federali del 1992 - che lo straniero che chiede le prestazioni complementari deve essere in possesso di un'autorizzazione di soggiorno e quindi risiedere legalmente in Svizzera.
Questo concetto è stato ribadito espressamente ancora nella DTF 133 V 265 al considerando 7.3.2, che prevede chiaramente:
" (…) Dans ce contexte, il n'appartient pas aux institutions de sécurité sociale suisses ni au Tribunal fédéral saisi d'un recours en matière d'assurance sociale de se prononcer sur le bien-fondé de l'autorisation de séjour délivrée à l'intimée ou sur le maintien de cette autorisation: Dès lors que l'intimée en est titulaire, elle réside légalement en Suisse et peut prétendre des prestations complémentaires, à des conditions équivalentes à celles fixées par le droit suisse pour un ressortissant suisse (dans ce sens, arrêt de la CJCE du 7 septembre 2004, Trojani, C-456/02, Rec. 2004, p. I-7573, points 40 ss; cf. également BUCHER, op. cit., p. 224 ss, MAVRIDIS, op. cit., p. 535 s.). Il revient en définitive aux autorités de police des étrangers d'examiner si l'autorisation de séjour doit être allouée, voire maintenue ou retirée, eu égard aux art. 24 par. 1 de l'annexe I à l'ALCP et 16 al. 2 OLCP.") (l'evidenziatura è della redattrice).
2.7. Nel caso concreto, questo Tribunale ha potuto accertare presso le competenti autorità, che la ricorrente ha vissuto illegalmente in Svizzera fino all'ottenimento di un permesso di soggiorno, ovvero dal 1992 fino al 31 marzo 2006. Dal 1° aprile 2006, infatti, essa beneficia di un regolare permesso di dimora annuale (permesso B) rilasciato dalle autorità ticinesi. La circostanza che l'assicurata si sia sposata con un cittadino svizzero il 16 gennaio 1998 non è stata tuttavia sufficiente, per le autorità amministrative del Canton __________, per rilasciarle un'autorizzazione di soggiorno nel nostro Paese.
Anzi.
Come è emerso dagli accertamenti eseguiti, l'assicurata è stata più volte oggetto di decisioni di allontanamento dal territorio svizzero rispettivamente di divieto d'entrata in Svizzera (docc. XXIII e XXV), perciò sia da quando è arrivata nel nostro Paese nel 1992 sia successivamente al suo matrimonio del 1998 ed ancor di più dal 2004 quando è rimasta vedova, l'insorgente ha soggiornato illegalmente su suolo svizzero (doc. XXXI).
Alla luce della giurisprudenza esposta, la circostanza che tanto la condizione del domicilio secondo il codice civile quanto quella della dimora abituale potrebbero essere date e quindi dare luogo al diritto alle prestazioni complementari, è qui ininfluente.
In effetti, avantutto determinante è che dal 1992 al 31 marzo 2006 l'assicurata ha indubbiamente vissuto - ed è entrata diverse volte
In tali condizioni, non può essere ritenuto che dal 1992 al 2006 la ricorrente abbia soggiornato effettivamente in Svizzera, quando questo soggiorno non è conforme alle autorizzazioni rilasciate dalle autorità competenti. Ciò vale ugualmente anche se questo soggiorno dimostra la volontà dell'assicurata di costituirsi un domicilio nel nostro Paese secondo il codice civile.
In conclusione, ritenuto che non spetta al TCA adito di un ricorso in materia di assicurazione sociale, pronunciarsi sulla mancata concessione dell'autorizzazione di soggiorno all'assicurata (DTF 133 V 265 consid. 7.3.2) se non dal 1992, almeno da quando si è sposata con un cittadino svizzero, ciò che è qui determinante è che senza questa autorizzazione di soggiorno la ricorrente non risiedeva legalmente in Svizzera e quindi non poteva pretendere delle prestazioni complementari a condizioni equivalenti a quelle fissate per un cittadino svizzero.
Ne discende, dunque, che è solo da quando dimora legalmente nel nostro Paese che l'assicurata può pretendere, in virtù dell'art. 5 cpv. 1 LPC a cui rinvia l'art. 5 cpv. 4 LPC, delle prestazioni complementari.
È pertanto a giusta ragione che la Cassa di compensazione ha respinto la domanda di PC dell'assicurata a motivo che il termine di attesa di dieci anni, decorrente dal 1° aprile 2006, nell'aprile 2012 non era ancora trascorso. Va infatti ricordato che il termine d'attesa deve essere adempiuto al momento in cui vengono richieste le prestazioni complementari (STFA P 23/00 consid. 6).
Stanti le considerazioni esposte, la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso va respinto.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti