Raccomandata
Incarto n. 33.2007.9
TB
Lugano 12 novembre 2007
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 20 luglio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 10 luglio 2007 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona
in materia di prestazioni complementari
ritenuto in fatto
A. Dal 1999 i coniugi __________ e RI 1, pensionati, sono beneficiari di prestazioni complementari. Per l'anno 2007, la Cassa cantonale di compensazione ha concesso loro unicamente il pagamento del premio di cassa malati, poiché le spese per il fabbisogno coniugale ammontavano a Fr. 50'667.- mentre i redditi a Fr. 46'260.- (docc. 103-106 della Cassa).
Nel corso del mese di febbraio 2007 la Cassa ha proceduto ad una revisione delle PC degli assicurati (doc. 114) e, sulla scorta dei nuovi dati acquisiti, con due distinte decisioni del 22 giugno 2007 ha negato loro (docc. 116-121) il diritto al pagamento del premio di cassa malati, siccome il fabbisogno era pari a Fr. 49'662.- ed i redditi a Fr. 55'011.-.
B. Il 27 giugno 2007 (doc. 127) RI 1 si è opposto al calcolo eseguito dall'Amministrazione, contestando diverse poste e correggendole con gli importi ammessi dall'Ufficio tassazione. In questo modo, il fabbisogno ammonterebbe a Fr. 54'476.- mentre i redditi a Fr. 51'002.-, beneficiando così del pagamento del premio di cassa malati (doc. 125).
Con decisione su opposizione del 10 luglio 2007 (doc. II) l'Amministrazione ha respinto l'opposizione dell'assicurato, evidenziando la correttezza del calcolo eseguito sulla base della notifica di tassazione IC/IFD 2006 e che la parte di sostanza non computabile per coniugi è di Fr. 40'000.- e non di Fr. 60'000.-.
C. Con scritto del 20 luglio 2007 (doc. I) indirizzato alla Cassa cantonale di compensazione e trasmesso in copia a questo Tribunale, che l'ha considerato come un atto di ricorso completato il successivo 8 settembre (doc. IV), l'assicurato ha contestato che si sia fatto capo soltanto ad alcuni valori accertati fiscalmente (valore di stima della sostanza), mentre altri (spese di manutenzione e di pigione, rendite AVS) siano stati sostituiti da importi diversi che non hanno così permesso a lui ed alla moglie di continuare a beneficiare del pagamento del premio di cassa malati. I ricorrenti devono inoltre fare fronte, ogni mese, ad elevati costi per i medicamenti di cui necessitano.
Nella risposta la Cassa di compensazione ha confermato la propria decisione su opposizione (doc. VII), specificando che le spese di manutenzione dei fabbricati sono dedotte unicamente in base al tasso forfetario dell'imposta cantonale diretta fissato dal Cantone, quindi le spese effettive non possono essere ritenute.
Il 27 settembre 2007 (doc. IX) il ricorrente ha precisato che la cifra esposta fiscalmente come spese di manutenzione è forfetaria. Inoltre, non è d'accordo con l'importo del fabbisogno vitale. La Cassa si è riconfermata nella sua risposta (doc. XI).
considerato in diritto
in ordine
nel merito
Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; Cattaneo, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
In virtù dell'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L'importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l'eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC).
Secondo l'art. 3a cpv. 4 LPC, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione."
Per il 2007, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 18'140.- per persone sole, in Fr. 27'210.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'480.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 07 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 22 settembre 2006).
Per il Cantone Ticino, fa stato il massimo dei citati limiti di reddito (cfr. Decreto esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, RL 6.4.5.3.2).
Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
b. spese di manutenzione di fabbricati e interessi ipotecari fino a concorrenza del ricavo lordo dell'immobile;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni); (…).".
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
c. un quindicesimo della sostanza netta oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nella misura in cui superi per persone sole 25'000 franchi, per coniugi 40'000 franchi e per orfani e figli che danno diritto a rendite per figli dell'AVS o dell'AI 15'000 franchi. (…)
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI. (cpv. 1)
(…)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)"
Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi del ricorrente e di sua moglie, considerati nella decisione impugnata, siano corretti.
Per principio, l'importo applicabile per il fabbisogno vitale non è determinato secondo il tipo di rendita dell'AVS o dell'AI del richiedente le prestazioni, ma in base alle sue condizioni personali. Le Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e all'AI (DPC), edite dall'UFAS, illustrano ai NN. 2022-2028 le tre situazioni regolate dalla legge: persone sole, coniugi, orfani.
Giusta il N. 2025 DPC, l'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è applicato a tutte le persone coniugate – compresi gli orfani coniugati che beneficiano di una rendita per orfani e i figli coniugati che danno diritto a una rendita per figli -, ad eccezione di quelle che vivono separate. L'importo per il fabbisogno vitale per coniugi è determinante anche se solo uno dei coniugi ha diritto ad una rendita (N. 2026 DPC).
Secondo il N. 2029 DPC, le PC annue a favore di coniugi e di persone con figli nonché di orfani conviventi sono per principio calcolate globalmente. A questo scopo si devono sommare le spese riconosciute (compresi gli importi per il fabbisogno vitale) ed i redditi determinanti dei beneficiari o dei familiari che partecipano al beneficio della prestazione.
Per il caso in esame, il ricorrente va dunque senza dubbio considerato come persona coniugata e le sue spese, come pure i suoi redditi, vanno sommati a quelli della moglie, anch'ella avente diritto alle prestazioni complementari.
Il diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa il nostro Cantone, il citato Decreto cantonale esecutivo del 12 dicembre 2006 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2007, ha stabilito che il fabbisogno vitale annuo per coniugi e per il primo e secondo figlio equivale all'ammontare massimo fissato dalla summenzionata ordinanza federale (cfr. consid. 3), ovvero a Fr. 27'210.- rispettivamente a Fr. 9'480.-.
Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 27'210.-) è dunque corretto.
Altri supporti, quali le tabelle per il calcolo del minimo d'esistenza agli effetti del diritto esecutivo, edite dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità cantonale di vigilanza, non possono essere ritenuti. Come visto, la Legge federale sulle prestazioni complementari (LPC) prevede appositamente dei limiti che vanno applicati per trattare le richieste degli assicurati di concedere loro prestazioni complementari.
A questo proposito, è utile ricordare innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). Con il 1° gennaio 2007 il capoverso 2 è stato modificato e, nel suo tenore attuale, prevede che l'ammontare dell'importo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazione complementare AVS/AI a carico della riduzione dei premi nell'assicurazione malattie è determinato in applicazione dell'Ordinanza federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.
Con la modifica dell'art. 41 cpv. 2 LCAMal sono stati abrogati gli artt. 42 e 43 LCAMal concernenti le PC.
Inoltre, secondo l'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di base, che sono in parte pagati dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il resto, nel caso dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC – e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.
Per l'anno 2007, quindi, il Cantone Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 276.-. Questo importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di Fr. 4'464.- (per la regione 1) conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari di Fr. 276.-, ossia Fr. 4'188.-, è preso a carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio richiesto dall'assicuratore. Questa soluzione è stata adottata dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro entrate.
Va osservato ancora che il Tribunale federale delle assicurazioni ha ribadito (DTF 131 V 202) che le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e 65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).
I predetti importi si riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.
Ora, dovendo questa Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente (cfr. l'Ordinanza federale del 24 ottobre 2006 sui premi medi cantonali per l'anno 2007 dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie per il calcolo delle PC, valida dal 1° gennaio 2007), ne discende che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria decisione di fissazione delle prestazioni complementari (adulti domiciliati nella regione 1 del Cantone Ticino: Fr. 4'464.-).
All'autorità amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei premi di cassa malati.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 3), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; Carigiet/Koch, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), perciò non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione a favore degli assicurati.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. Carigiet, Ergänzungs-leistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), si deve dunque sopperire tramite il succitato importo del fabbisogno vitale (limite di reddito) che è appositamente destinato a coprire il fabbisogno minimo degli assicurati.
Nel caso concreto, come visto, questo ammontare assomma a Fr. 27'210.- (cfr. consid. 5) e rappresenta l'importo massimo a cui gli assicurati hanno diritto per fronteggiare le spese quotidiane.
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione, all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, gli interessi ipotecari e le spese di manutenzione, non è possibile riconoscere espressamente ai ricorrenti altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 3), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale) anche per il 2007.
Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 272; Carigiet/Koch, citato Supplemento, pag. 86; Rumo-Jungo, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: e. Murer und h-u. Stauffer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:
" (…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati. Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile.
(…)" (sottolineature della redattrice).
Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
" (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).
Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).
Ancora, nella STCA del 28 marzo 2006 (Inc. n. 33.2005.10), il TCA ha negato l'esistenza dell'eccezione al principio della suddivisione della pigione per teste, a motivo che la convivenza della mamma/suocera e del nipote con i coniugi richiedenti le PC configurava la situazione opposta a quella che si dovrebbe presentare per poter mettere in pratica la summenzionata eccezione. In questo caso, infatti, i richiedenti convivevano con i loro parenti per aiutare i secondi sia dal profilo fisico che psicologico, e non invece per farsi aiutare da loro. Da essi, non ricevevano quindi alcuna assistenza specifica quale controprestazione per l'ospitalità loro concessa.
Da ultimo, nel giudizio del 6 settembre 2006 (inc. n. 33.2006.5), il TCA ha ritenuto che l'occupazione dell'abitazione da parte del ricorrente ed una signora, che svolgeva le faccende domestiche per conto del primo a causa dei suoi numerosi impedimenti di salute, sia paritaria e che pertanto la pigione lorda andava regolarmente suddivisa in parti uguali fra i due conviventi, non essendo il ricorrente neppure obbligato giuridicamente o moralmente ad ospitare questa signora. All'assicurato è stata computata a titolo di pigione lorda la metà dell'intero costo.
La suddivisione degli spazi abitativi avviene nel modo seguente: la figlia occupa una camera con servizi, la moglie una cameretta e l'assicurato una terza camera. L'uso del soggiorno è comune (doc. XIV).
Ora, la figlia __________, non beneficiaria di una PC, siccome convivente del ricorrente è quindi per definizione esclusa, come tale, dal calcolo della prestazione complementare annua dell'assicurato e della di lui moglie (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
In queste circostanze, la sua parte di pigione (1/3) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC annua dei suoi genitori. Si ottiene così che solo 2/3 della pigione annua lorda (1/3 ciascuno imputabili a RI 1 ed alla moglie __________) devono essere computati a questi ultimi.
Nemmeno è infatti data nella presente fattispecie l'eccezione della situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove
" (…) wohnte ein ausgebildeter Krankenpfleger in der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (…).",
come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W., al considerando 2b.
Nella situazione concreta i ricorrenti non sono assistiti da terzi e non ricevono cure dalla figlia in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a carico di diversi assicuratori sociali.
A questo proposito, va osservato che dalla documentazione agli atti risulta che il ricorrente ha dei problemi di salute che egli stesso sintetizza con una cardiopatia cronica (docc. XIV e C1); la moglie soffre invece di insufficienza respiratoria, avendo apnee notturne di tipo ostruttivo di notevole entità tale da necessitare la ventilazione notturna con maschera (docc. XIV e C2).
Le malattie di cui sono (purtroppo) afflitti non impediscono comunque agli assicurati di svolgere le normali mansioni quotidiane necessarie per vivere (cucinare, vestirsi, lavarsi, spostarsi sia a piedi che con mezzi di trasporto) e di fare capo a terzi (la figlia) soltanto per l'esecuzione dei lavori domestici.
Di conseguenza, la circostanza che la figlia che coabita con loro si occupa dei lavori domestici (doc. XIV) non è, da sola, un motivo sufficiente per ritenere che nella situazione concreta sia data l'eccezione al principio stabilito dal citato art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI.
Su quest'ultima tematica, comunque, va rilevato che gli assicurati nemmeno pretendono o dimostrano il contrario, ossia di avere bisogno di qualcuno che li assista regolarmente e quotidianamente.
Il TCA evidenzia che questa situazione non si realizza nel caso in esame. Non si è infatti di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli artt. 276 e 277 CC, ritenuto che __________ è maggiorenne avendo 44 anni, è nubile e vive con i genitori per sua scelta aiutandoli fisicamente e psicologicamente (doc. XIV).
Inoltre, nemmeno può essere richiamata l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15) contemplata dall'art. 328 CC, poiché applicabile soltanto per chi vive in condizioni agiate. Il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori comporterebbe che essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza, considerato che l'aiuto richiesto allo Stato aumenterebbe (cfr. consid. 8).
In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e n. 17).
Nella fattispecie in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle sole rendite AVS.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la figlia (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).
Visto il particolare stato di salute degli assicurati, il fatto di ospitare la figlia beneficiando soltanto in parte dei suoi servizi (come visto, fortunatamente gli insorgenti non sono nelle condizioni tali da dovere essere assistiti in continuazione da terzi tanto, in mancanza di un aiuto, da dovere essere ricoverati in casa di cura/anziani), nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua (seppure limitata) collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274). Eventualmente, un obbligo morale si avrebbe nel caso inverso, dove è la figlia ad ospitare i genitori malati per aiutarli.
Infine, gli assicurati non hanno neppure addotto che la loro figlia, convivente, occuperebbe la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, l'accertamento eseguito dal TCA ha permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. XIV). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa e che ciò potrebbe dunque costituire un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Sulla scorta di quanto precede, discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei tre conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da tre persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda due terzi dell'intera pigione lorda.
Il reddito della sostanza immobiliare comprende pigioni e canoni d'affitto, usufrutto, diritti d'abitazione nonché il valore locativo della propria abitazione (N. 2092 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (DPC); Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 99).
Secondo l'art. 12 cpv. 1 OPC-AVS/AI, il valore locativo dell'abitazione occupata dal proprietario o dall'usufruttuario come pure il reddito proveniente dal subaffitto, sono valutati secondo i criteri validi in materia d'imposta cantonale diretta del cantone di domicilio (Carigiet/Koch, op. cit., Supplemento, pag. 100).
In virtù dell'art. 20 cpv. 1 lett. b LT, è imponibile il reddito da sostanza immobiliare, segnatamente il valore locativo di immobili o di parti di essi, che il contribuente ha a disposizione per uso proprio in forza del suo diritto di proprietà o di un usufrutto ottenuto a titolo gratuito. La legge non indica tuttavia come debba essere valutato ai fini dell'imposizione il vantaggio economico derivante dall'uso personale della proprietà fondiaria.
Secondo la giurisprudenza, il valore locativo deve corrispondere alla pigione che il contribuente dovrebbe pagare per avere l’uso di un bene equivalente. Il valore locativo deve dunque corrispondere di massima alla mercede che, secondo le condizioni di mercato, il proprietario potrebbe richiedere locando lo stesso immobile ad un terzo. Il Tribunale federale ha in particolare precisato che il valore locativo deve equivalere al canone che si potrebbe esigere equamente da un locatario desideroso di assicurarsi il godimento di un oggetto simile, tenendo conto in modo adeguato delle particolarità della costruzione e delle sue installazioni, nella misura in cui esse rispondano ai bisogni normali di un utente di condizioni economiche e sociali analoghe a quelle del proprietario (ASA 15 pag. 361; 438 consid. 1; DTF 69 I 24/25; RDAT II-1996 n. 5t).
Fra i diversi metodi di fissazione del valore locativo, nel caso di assicurati la cui sostanza ed i cui redditi da considerare ai sensi della legge federale possono essere stabiliti servendosi di una tassazione fiscale, gli organi esecutivi cantonali sono autorizzati a ritenere, come periodo di calcolo, quello su cui si basa l'ultima tassazione fiscale, se nel frattempo non è subentrata nessuna modifica della situazione economica dell'assicurato (art. 23 cpv. 2 OPC-AVS/AI).
In concreto, per determinare il valore locativo dell'abitazione di __________ si fa capo alla più recente notifica di tassazione del ricorrente. Agli atti v'è la notifica di tassazione IC/IFD 2006 dopo reclamo del 15 agosto 2007 (doc. A1), che contempla un valore locativo di Fr. 8'740.-. Questa somma deve quindi aggiungersi al reddito non privilegiato degli assicurati, come correttamente eseguito dalla Cassa di compensazione.
Per quanto concerne invece il costo della pigione che, come visto, deve essere suddiviso fra i tre inquilini, si parte sempre dal valore locativo di Fr. 8'740.-; poi questo importo va riportato su due terzi, ossia solo sui due beneficiari di PC, ottenendo così una pigione imputabile loro pari a Fr. 5'827.-.
Non va poi dimenticato che, conformemente al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16a OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 1'680.- per le spese accessorie valido per le persone che abitano un immobile di loro proprietà.
La summenzionata giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto segue:
" Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC.".
Nel caso in esame, dunque, ai ricorrenti va computato nella pigione anche l'importo forfetario di Fr. 1'680.- per spese accessorie. Questa somma deve però anch'essa essere riportata su due persone (gli assicurati), perciò soltanto l'ammontare di Fr. 1'120.- (Fr. 1'680.- x 2/3) va aggiunto al valore locativo di Fr. 5'827.- (Fr. 8'740.- x 2/3) ascrivibile a __________ e RI 1. La somma di Fr. 6'947.- riportata dalla Cassa nella tabella di calcolo come pigione lorda va pertanto confermata.
In specie, ne consegue che l'importo computabile agli assicurati a questo titolo è pari a Fr. 2'185.- (25% di Fr. 8'740.-) e come tale va incluso nelle spese riconosciute. Nessun altro importo può essere preso in considerazione, né tanto meno i Fr. 5'568.- posti in deduzione a livello fiscale come preteso dal ricorrente.
Anche l'importo di Fr. 4'392.- relativo agli interessi ipotecari è corretto, consistendo nella somma di Fr. 4'240.- e di Fr. 151,05 (docc. 108 e 109).
Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) degli assicurati assommano dunque per certo a Fr. 49'662.- (Fr. 27'210.- + Fr. 8'928.- + Fr. 4'392.- + Fr. 2'185.- + Fr. 6'947.-). Gli importi individuati dalla Cassa di compensazione sono quindi corretti.
Per quanto concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato il reddito annuo dei ricorrenti in Fr. 55'011.-, pari ad una sostanza computabile di Fr. 8'711.-, ad una rendita AVS dei coniugi di Fr. 37'560.- ed al valore locativo di Fr. 8'740.-.
Gli assicurati contestano questa cifra, sostenendo che le rendite AVS assommano ciascuna a Fr. 18'264.- (doc. A1), perciò complessivamente a Fr. 36'528.-. Il totale dei loro redditi sarebbe dunque pari a Fr. 53'979.-.
Ora, se è vero che, generalmente, i redditi da computare sono quelli ottenuti nell'anno precedente l'anno per il quale sono chieste le prestazioni complementari, siccome facilmente deducibili dall'ultima notifica di tassazione a disposizione, è anche vero che, nel caso in esame, si possiedono già gli importi relativi alle rendite pensionistiche dei coniugi per il 2007. Si può quindi fare capo ad essi, alla stessa stregua delle cifre utilizzate per il fabbisogno vitale ed il contributo per l'assicurazione malattia, validi per il 2007.
Per contro, è corretto che gli interessi ipotecari si riferiscano al 31 dicembre 2006, non potendo – all'ora attuale - disporre di una cifra più aggiornata; è inoltre giustificato che il valore locativo sia stato desunto dalla IC/IFD 2006, essendo il dato più recente ufficiale a disposizione.
Alla luce di quanto precede, i redditi degli assicurati vanno fissati a buon diritto in Fr. 55'011.-.
Poiché i redditi (Fr. 55'011.-) superano le spese riconosciute (Fr. 49'662.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una prestazione complementare annua, né tanto meno il pagamento del premio di cassa malati che percepivano prima della revisione del loro diritto alle PC attuato dalla Cassa di compensazione dal 1° luglio 2007.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti