Raccomandata

Incarto n. 33.2005.5

TB

Lugano 7 luglio 2005

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

con redattrice:

Tanja Balmelli, vicecancelliera

segretario:

Fabio Zocchetti

statuendo sul ricorso del 7 giugno 2005 di

RI 1

contro

la decisione su opposizione del 23 maggio 2005 emanata da

Cassa CO 1

in materia di prestazioni complementari

ritenuto, in fatto

A. Con decisione del 15 marzo 2005 la Cassa CO 1 di ha respinto la richiesta del 27 dicembre 2004 inoltrata da RI 1, , cittadino croato beneficiario di una rendita intera AI, volta all'ottenimento di una prestazione complementare, così motivandola:

" (…)

Dall'attestazione della Sezione dei permessi e dell’immigrazione rileviamo che dal 02.05.1996 al 31.10.1996 è stato al beneficio di un permesso stagionale, trasformato poi, dal 01.11.1996, in permesso di dimora. In base all’attuale giurisprudenza si deve pertanto dedurre che all’inizio dell’ultimo periodo con permesso stagionale, ovvero dal 02.05.1996, cui hanno fatto seguito, senza discontinuità, periodi di permessi di dimora e di domicilio, sia dato il requisito della sussistenza di una volontà di creare un domicilio in Svizzera.

Pertanto poiché la sua residenza ininterrotta in Svizzera inizia il 02.05.1996 il requisito richiesto non è ancora soddisfatto.

Per questo motivo la sua richiesta è respinta. (…)"

B. Con decisione su opposizione del 23 maggio 2005 (doc. IIbis) la Cassa di compensazione ha respinto l’opposizione del 9 aprile 2005 formulata dall'interessato per il tramite della __________, , ribadendo l’assenza di una dimora ininterrotta in Svizzera per dieci anni, poiché la dimora stagionale (permesso A) e la dimora temporanea (permesso L) non costituiscono domicilio ai sensi degli artt. 23-26 CC e 13 LPGA. È quindi solo dall’inizio dell’ultimo periodo in cui il ricorrente ha beneficiato di un permesso stagionale (2 maggio 1996), trasformato poi in permesso di dimora annua, che può essere fatta risalire la volontà dell’assicurato di creare un domicilio in Svizzera. Iniziando dunque il 2 maggio 1996, al momento in cui egli ha depositato la richiesta di beneficiare di prestazioni complementari (27 dicembre 2004) la dimora ininterrotta nel nostro Paese non raggiungeva ancora la durata prevista dalla legge.

C. Contro detta decisione su opposizione l’assicurato ha formulato ricorso il 7 giugno 2005 (doc. I), osservando di avere eletto domicilio in Svizzera giusta l’art. 23 CC ininterrottamente dal 1° gennaio 1993 (docc. A1 e A2). In queste circostanze, il periodo di dieci anni di dimora ininterrotta sarebbe adempiuto. Con risposta 16 giugno 2005 (doc. VI) la Cassa di compensazione ha proposto la reiezione del gravame, riconfermando la decisione impugnata. Il ricorrente ha prodotto il 27 giugno 2005 (doc. IXbis) la lista aggiornata dei permessi ottenuti dal 1987 allestita dall'autorità amministrativa.

in diritto

in ordine

  1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00; STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002 nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U 347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel merito

  1. Oggetto del contendere è l’assegnazione di una prestazione complementare a RI 1, la cui richiesta è stata respinta poiché non avrebbe risieduto ininterrottamente in Svizzera per dieci anni.

Per l'art. 2c lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC gli invalidi che hanno diritto ad una rendita dell'AI.

L’art. 2 cpv. 1 LPC prevede che

" I cittadini svizzeri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) che adempiono una delle condizioni previste agli articoli 2a-2d devono beneficiare di prestazioni complementari se le spese riconosciute dalla presente legge superano i redditi determinanti."

Secondo il capoverso 2 della medesima norma,

" Gli stranieri domiciliati e dimoranti abitualmente in Svizzera (art. 13 LPGA) hanno diritto a prestazioni complementari alle stesse condizioni dei cittadini svizzeri:

a. se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante dieci anni e hanno diritto a una rendita, a un assegno per grandi invalidi o a un'indennità giornaliera dell'AI oppure adempiono le condizioni per la concessione ai sensi dell'articolo 2b lettera b. Le persone che hanno diritto a un assegno per grandi invalidi devono inoltre aver compiuto 18 anni; o

b. per i rifugiati e gli apolidi se, immediatamente prima della data dalla quale chiedono la prestazione complementare, hanno dimorato ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni; o

c. se, in virtù di una convenzione di sicurezza sociale, hanno diritto a una rendita straordinaria dell'AVS o dell'AI. Finché le condizioni relative alla durata di dimora prevista alle lettere a e b non sono adempite, essi hanno diritto al massimo a una prestazione complementare pari all'importo minimo della rendita ordinaria completa corrispondente.".

Dal tenore della summenzionata disposizione risulta in particolare che due sono i presupposti cumulativi per l’assegnazione di prestazioni complementari a cittadini stranieri: il domicilio in Svizzera (determinato conformemente agli artt. 23-26 CC, art. 13 LPGA) e la residenza effettiva (DTF 110 V 170 consid. 2b; RCC 1986 pag. 430, RCC 1981 pag. 130; ZAK 1982 pag. 423; RDAT II-1993 N. 67 pag. 186; WERLEN, Der Anspruch auf Ergänzungsleistungen und deren Berechnung, Baden 1995, pag. 69; CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 104).

  1. In specie è controverso il presupposto del domicilio.

A seconda della lingua del testo di legge (italiano, francese o tedesco) si ha d'un lato il domicilio o l'abitazione in Svizzera al momento in cui viene presentata la domanda PC; dall'altro, il domicilio, l'abitazione o il soggiorno in Svizzera durante i dieci anni precedenti.

La giurisprudenza federale ha evidenziato come con il termine "residenza" utilizzato nel Messaggio in italiano relativo all'art. 2 cpv. 2 LPC (FF 1964 II 1809) e con il termine "abitare" o "soggiornare" impiegato nel Messaggio in francese (FF 1964 II 730), si intende il soggiornare effettivamente in Svizzera e non l'avervi unicamente il proprio domicilio. In tal senso, le condizioni della residenza effettiva e del domicilio in Svizzera devono essere cumulate (RCC 1981 pag. 131).

Il presupposto della residenza è stato introdotto anche nell’ambito dell’assicurazione invalidità per subordinare la concessione della prestazione all’esistenza di un legame particolarmente stretto tra l’assicurato e la Svizzera (DTF 121 V 247 consid. 1a; DTF 115 V 84 consid. 2b).

Il TFA ha inoltre avuto modo di precisare che la regola secondo cui gli stranieri possono pretendere una prestazione complementare soltanto se hanno dimorato "ininterrottamente" in Svizzera per dieci anni (dal 1° gennaio 1998; prima erano 15 anni) non può essere interpretata in senso letterale (DTF 110 V 170 consid. 3a). Si deve infatti ritenere che una breve interruzione della dimora in Svizzera non ostacola il diritto all’ottenimento della prestazione complementare (RDAT II-1996 N. 69 pag. 236).

Secondo la giurisprudenza, gli stagionali devono aver adempiuto – o perlomeno essere stati in procinto di adempiere - i presupposti per la trasformazione del permesso di dimora stagionale in permesso di dimora annuale già 10 anni prima della presentazione della domanda di prestazioni complementari, quando si ritenga che la sola possibilità di ottenere un permesso di dimora annuale non consente ancora di ammettere l’esistenza di un domicilio (STFA non pubblicate del 19 marzo 1999 nella causa M.F., P 2/97, e del 15 marzo 1994 nella causa S., P 55/93).

  1. Dalla dichiarazione del 9 marzo 2005 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione (agli atti dell'Amministrazione) risulta che l'assicurato è entrato in Svizzera il 20 marzo 1987 grazie ad un permesso di dimora per stagionale (permesso A). Dopo un alternarsi fra permessi per stagionale e permessi di dimora temporanea (permesso L), dal 2 maggio 1996 il ricorrente ha beneficiato dell'ultimo permesso come stagionale, scaduto il 31 ottobre 1996 (doc. A2). Dal 1° novembre 1996 ha ottenuto il permesso di dimora annuale (permesso B).

Da quanto precede emerge che al momento in cui il ricorrente ha presentato la richiesta di una prestazione complementare all’AVS/AI (27 dicembre 2004), le condizioni per la trasformazione del tipo di permesso di soggiorno (da stagionale in annuale) non erano ancora state realizzate. Egli è infatti arrivato la prima volta in Svizzera nel 1987 ed ha dovuto pazientare ancora diversi anni, e meglio fino al novembre 1996, per avere il diritto ad ottenere un permesso di dimora annuale. Il fatto che l’assicurato avesse avuto l’intenzione, già nel 1987, di restare ininterrottamente nel nostro Paese non gli viene in aiuto in alcun modo. Queste sue intenzioni sono irrilevanti per gli stranieri in materia di sicurezza sociale, fintanto che degli ostacoli di diritto pubblico si oppongono alla loro concretizzazione. Ciò si realizza regolarmente per gli stagionali stranieri (Pratique VSI 1998 pag. 298 consid. 2), e lo stesso capita nel caso concreto.

È quindi solo a partire dal 1° novembre 1996 che RI 1 poteva legalmente, per la prima volta, sollecitare la concessione di un permesso di dimora annuale.

Considerato, pertanto, che rilevante per stabilire la durata della dimora in Svizzera, sia il fatto che la possibilità per l’assicurato di costituire il domicilio nel nostro Stato deve essere esistita all'inizio della decorrenza del termine, il periodo di dieci anni di residenza ininterrotta decorre in specie dal 2 maggio 1996 e scade il 2 maggio 2006.

Alla luce di ciò e della giurisprudenza citata, può in effetti essere ritenuto che all’inizio dell’ultimo periodo di concessione del permesso di dimora stagionale (2 maggio 1996), a cui è effettivamente seguito il rilascio del permesso di dimora annuale (1° novembre 1996), l’interessato era in procinto di adempiere alle necessarie condizioni per ottenere la trasformazione del suo permesso stagionale in annuale. Di conseguenza, al 2 maggio 1996 egli poteva già giuridicamente dimostrare tanto di voler risiedere effettivamente quanto di volersi creare un domicilio nel nostro Paese. La decisione dell'amministrazione appare corretta.

Va ancora osservato che l’estratto del conto individuale AVS del ricorrente non è rilevante ai fini dell’esito della presente vertenza. In effetti, esso si riferisce anche agli anni antecedenti il 1996 (dal 1987), ossia al periodo in cui l’assicurato disponeva ancora del permesso per stagionale che, come detto, non è sufficiente per definire l’effettiva residenza in Svizzera. Mentre è solo nel corso del 1996 che ha adempiuto le condizioni necessarie ed ottenuto il permesso B di dimora annuale. Infine, nemmeno l’entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell’Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione Svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone permette al ricorrente di derogare all’adempimento del termine di dieci anni. La Croazia, infatti, non appartiene ad uno dei quindici Stati membri dell’Unione Europea, per cui l’interessato non può essere trattato a tutti gli effetti come un cittadino svizzero.

In simili condizioni la decisione dell’Amministrazione deve essere confermata, senza carico di tasse e spese al ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è respinto.

2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il giudice delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 33.2005.5
Entscheidungsdatum
07.07.2005
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026