Raccomandata
Incarto n. 33.2005.10
TB/sc
Lugano 28 marzo 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2005 di
contro
la decisione su opposizione del 6 ottobre 2005 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle
in materia di prestazioni complementari
ritenuto, in fatto
1.1. Nel giugno 2005 l'assicurato RI 2, beneficiario di una rendita AVS, ha chiesto l'ottenimento di una prestazione complementare per sé e per la moglie RI 1, beneficiaria di una rendita AI.
Con due distinte decisioni del 12 agosto 2005 (doc. 11 agli atti dell'amministrazione), la Cassa cantonale di compensazione ha concesso ai richiedenti il versamento di una PC mensile totale di Fr. 357.-, di cui Fr. 207.- versati in contanti agli assicurati, mentre i rimanenti Fr. 150.- versati all'Ufficio assicurazione malattia per il pagamento del premio di cassa malati. In sostanza, al marito spettava un importo complessivo di Fr. 179.-, di cui Fr. 104.- versatigli personalmente e Fr. 75.- pagati direttamente all'UAM. La moglie percepiva Fr. 178.- al mese, di cui Fr. 103.- erano versati a lei direttamente e la differenza di Fr. 75.- all'UAM.
1.2. Il 25 agosto 2005 i coniugi RI 2 si sono opposti alla concessione delle prestazioni complementari decise dall'amministrazione (Fr. 357.- a coppia), chiedendo che i costi di cui ogni persona si fa normalmente carico quotidianamente (vitto, alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, acqua potabile, canalizzazioni, rifiuti, quotidiani, TV, via cavo, visite mediche, spese varie, ecc.) siano considerati nel loro fabbisogno calcolato in Fr. 70'225,45, contro un fabbisogno vitale – da intendere come limite di reddito – fissato dalla Cassa in Fr. 26'460.-.
Gli opponenti contestano pure la cifra ritenuta dalla Cassa quale premio per l'assicurazione malattia, poiché il costo effettivo sopportato per i premi LAMal sarebbe maggiore (Fr. 8'816,40 + Fr. 500.- x 2 di franchigia) dell'importo stabilito nelle contestate decisioni (Fr. 8'304.-). Anche la pigione annua lorda da essi sopportata (Fr. 1'800.- x 12 mesi + Fr. 80.- d'acconto spese x 12 mesi + Fr. 350.- di spese accessorie x 12 mesi) sarebbe ben superiore all'importo di Fr. 11'280.- ritenuto dalla Cassa.
In conclusione, gli assicurati pretendono il versamento di una PC di almeno Fr. 500.- al mese per ciascuno.
1.3. Con scritto del 19 settembre 2005 (doc. 7 agli atti della Cassa) l'amministrazione ha avvertito gli assicurati della possibilità di procedere ad un peggioramento della loro situazione, poiché nei loro redditi era stato computato l'importo di Fr. 10'071.- derivante dall'attività svolta nel 2004 dal marito. Essi avrebbero quindi avuto diritto soltanto al pagamento del premio di cassa malati.
Sostenendo di non aver mai ricevuto questo importo a motivo che l'Ufficio esazioni e condoni l'avrebbe trattenuto per il pagamento di imposte arretrate, gli opponenti hanno chiesto l'emanazione della decisione su opposizione (doc. 6).
1.4. Nella decisione su opposizione del 6 ottobre 2005 (doc. A) la Cassa ha dettagliatamente esaminato le censure sollevate dagli opponenti, respingendole tutte e confermando integralmente le precedenti decisioni.
Il 25 ottobre 2005 (doc. 1) la Cassa ha dato seguito alla preannunciata reformatio in pejus, emanando due nuove decisioni che attribuiscono agli assicurati, con effetto dal 1° novembre 2005, una prestazione complementare totale pari a Fr. 150.- al mese, girati però all'UAM per la concessione ad essi del sussidio per l'assicurazione malattia obbligatoria LAMal.
1.5. Con ricorso del 13 novembre 2005 (doc. I) RI 2 e RI 1 hanno riproposto la medesima conclusione suffragata dalle precedenti censure, aggiungendo quanto segue:
" (…)
ad 6 (…) Infatti il nipote __________ è tutelato dal tutore ufficiale, sig. __________, il quale versa mensilmente, per il solo vitto, vestiario e spese varie, la somma di Fr. 1'100.- !!!
Diteci voi se lo stesso con questo contributo può partecipare alle spese di affitto e annessi!!
Per quanto concerne la sig.ra __________ (mamma di RI 1) che ha 91 anni e riceve una pensione che con la quale non è nemmeno sufficiente per il vitto, vestiario, premi cassa malati, accorgimenti vari, ecc… come fa a contribuire all'affitto (vedi inoltre DOC. C).
(…)".
Nella risposta di causa la Cassa ha integralmente confermato la propria decisione su opposizione (doc. III). Pendente causa, il TCA ha sottoposto ai ricorrenti delle domande (doc. VI), sulle cui risposte (doc. VII) l'amministrazione ha potuto pronunciarsi (doc. IX).
in diritto
2.1. Va innanzitutto rilevato come la LPC persegue lo scopo di garantire un "reddito minimo" per far fronte ai "fabbisogni vitali" ai sensi dell'art. 112 cpv. 2 lett. b Cost. fed. e Disp. Trans. all'art. 112 Cost. fed. (RCC 1992 pag. 346). Questa nozione è più ampia rispetto al "minimo vitale" disciplinato dal diritto esecutivo (art. 93 LEF). La Legge federale sulle prestazioni complementari all'AVS/AI (LPC) contiene dunque la garanzia di un reddito minimo per le persone anziane e invalide (su queste questioni cfr. DTF 113 V 280 (285), RCC 1991 pag. 143 (145), RCC 1989 pag. 606, RCC 1986 pag. 143; CATTANEO, "Reddito minimo garantito: prossimo obiettivo della sicurezza sociale" in: RDAT 1991-II pagg. 447 segg., spec. pag. 448 nota 12 e pag. 460 nota 83). I limiti di reddito rivestono pertanto una doppia funzione e meglio quella di limite dei bisogni e di reddito minimo garantito (DTF 121 V 204; Pratique VSI 1995 pagg. 52 e 176; Pratique VSI 1994 pag. 225; RCC 1992 pag. 225; cfr. anche Messaggio concernente la terza revisione della Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS/AI, pagg. 3, 8 e 9).
2.2. Per l'art. 2a lett. a LPC, hanno diritto alle prestazioni complementari giusta l'art. 2 LPC le persone anziane che ricevono una rendita di vecchiaia dell'AVS.
L’importo della prestazione complementare annua deve corrispondere alla differenza tra l’eccedenza delle spese riconosciute ed i redditi determinanti (art. 3a cpv. 1 LPC). Secondo il capoverso 4, le spese riconosciute ed i redditi determinanti dei coniugi, delle persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita e degli orfani che vivono in economia domestica comune sono sommati.
Per quanto riguarda le spese riconosciute, l’art. 3b cpv. 1 LPC prevede che:
" Per le persone che non vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale (persone che vivono a casa), le spese riconosciute sono le seguenti:
a. importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale, per anno:
per le persone sole, almeno 14690 franchi e al massimo 16290 franchi;
per i coniugi, almeno 22035 franchi e al massimo 24435 franchi;
per gli orfani e per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, almeno 7745 franchi e al massimo 8545 franchi. Per i due primi figli si prende in considerazione la totalità dell’importo determinante, per due altri figli due terzi ciascuno e per ogni altro figlio un terzo;
b. la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie. In caso di presentazione di un conguaglio per le spese accessorie, non si può tenere conto né di un pagamento di arretrati né di una richiesta di restituzione.".
Per il 2005, gli importi massimi destinati alla copertura del fabbisogno vitale sono stati fissati dal Consiglio federale in Fr. 17'640.- per persone sole, in Fr. 26'460.- per coniugi e, per orfani e figli che danno diritto ad una rendita per figli dell’AVS o dell’AI, in Fr. 9'225.- (cfr. art. 1 dell’Ordinanza 05 sull’adeguamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI del 24 settembre 2004).
Inoltre, giusta l’art. 3b cpv. 3 LPC, per le persone che vivono a casa e per le persone che vivono in un istituto sono riconosciute, fra le altre, le spese seguenti:
" (…)
c. premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione, eccettuata l'assicurazione malattie;
d. importo forfettario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. L'importo forfettario deve corrispondere al premio medio cantonale per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (compresa la copertura infortuni);
(…)".
L’art. 3c LPC enumera esaustivamente i redditi determinanti, fra i quali vi sono:
" (…)
a. le entrate in denaro o in natura provenienti dall'esercizio di un'attività lucrativa. Un importo di 1000 franchi per le persone sole e di 1500 franchi per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto a una rendita è dedotto dal reddito annuo proveniente dall'esercizio di un'attività lucrativa; il saldo è computato in ragione di due terzi. (…);
b. il reddito proveniente da sostanza mobile e immobile;
d. le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell'AVS e dell'AI.
(…) (cpv. 1)
Non sono computati come redditi determinanti:
a. le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328 e seguenti del Codice civile;
b. le prestazioni d'aiuto sociale;
c. le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
d. gli assegni per grandi invalidi dell'AVS o dell'AI;
e. le borse di studio e altri aiuti finanziari all'istruzione. (cpv. 2)".
2.3. Oggetto del contendere è il diritto di RI 2 e RI 1 alla percezione di prestazioni complementari. I ricorrenti impugnano la decisione della Cassa, poiché ritengono che i dati su cui quest'ultima si è fondata non siano corretti. Essi postulano un aiuto concreto per fare fronte a tutte le normali spese quotidiane. A loro dire, le spese reali sarebbero infatti di gran lunga superiori agli importi ritenuti dall'amministrazione.
A seguito della decisione su opposizione del 6 ottobre 2005, con decisioni del 25 ottobre 2005 la Cassa ha negato ai ricorrenti una prestazione complementare con effetto dal 1° novembre 2005, ritenendo pari a Fr. 46'478.- le spese riconosciute ai coniugi RI 2 e cifrando i loro redditi in Fr. 40'970.-. La differenza di Fr. 5'508.- ha dunque permesso all'amministrazione cantonale di concedere ai richiedenti solo il pagamento del premio dell'assicurazione malattia obbligatoria.
2.4. Questo Tribunale deve quindi analizzare se gli importi relativi alle spese riconosciute (fabbisogno) ed ai redditi degli assicurati considerati nella decisione impugnata siano corretti.
Quanto alle spese riconosciute di cui al considerando 2.2, vi è in primis da considerare il fabbisogno vitale degli assicurati.
Il diritto federale stabilisce un importo minimo ed uno massimo (art. 3b cpv. 1 lett. a LPC) entro i quali i Cantoni, in virtù della delega di cui all'art. 3a cpv. 7 lett. b LPC, fissano il fabbisogno vitale, chiamato anche nelle tabelle di calcolo "limite di reddito".
Per ciò che interessa il nostro Cantone, il Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005 (pubblicato il 5 febbraio 2005 nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi n. 5/2005, RL 6.4.5.3.2), ha stabilito che il fabbisogno vitale per coniugi equivale all'ammontare massimo fissato nella summenzionata ordinanza federale (cfr. consid. 2.2), ovvero a Fr. 26'460.- annui.
Considerato ora come questa Corte non possa scostarsi dalla legislazione vigente, il valore ritenuto dalla Cassa cantonale di compensazione (Fr. 26'460.-) è dunque corretto.
2.5. Anche il contributo fisso per l'assicurazione malattia individuato dalla Cassa di Fr. 4'152.- per ogni coniuge, globalmente dunque Fr. 8'304.- (cfr. la tabella di calcolo PC: Fr. 6'504.- + Fr. 1'800.-), deve essere confermato. Detto ammontare costituisce il premio medio cantonale per l’anno 2005 per gli adulti domiciliati nella regione 1 del Cantone Ticino.
A questo proposito è utile ricordare innanzitutto che per l’art. 41 della Legge di applicazione della Legge federale sull’assicurazione malattie (LCAMal) del 26 giugno 1997 (RL 6.4.6.1), il premio lordo dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è corrisposto direttamente dal Cantone agli assicuratori (cpv. 1). L’importo complessivo del premio lordo degli assicurati beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI è finanziato in parte dai sussidi nell’assicurazione sociale contro le malattie e in parte attraverso l’Ordinanza relativa all’aumento dei limiti di reddito a seguito dell’introduzione di una riduzione di premi nella LAMal, del 13 settembre 1995 (cpv. 2).
L'ammontare dell'importo globale di cui all'art. 41 cpv. 2 LCAMal a carico dell'assicurazione sociale contro le malattie è determinato, di regola, in base all'importo di sussidio destinato ad assicurati con il medesimo reddito disponibile rispetto alle persone beneficiarie di PC AVS/AI (art. 42 LCAMal).
Inoltre, secondo l'art. 3 della Legge cantonale di applicazione della LPC, il premio lordo dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie degli assicurati beneficiari di PC è corrisposto dal cantone agli assicurati. In altri termini, il DFI determina l'importo dei premi medi cantonali per l'assicurazione di base. Per l'anno 2005, con ordinanza del 20 ottobre 2004 il DFI ha fissato a Fr. 4'152.- il premio medio per la regione 1 del Ticino, che viene in parte pagato dal Cantone Ticino con finanziamenti dai sussidi all'assicurazione sociale contro le malattie.
Per il resto, nel caso dei beneficiari di prestazioni complementari, essendo il premio interamente a carico dell'ente pubblico, la somma non coperta dai sussidi LAMal va a carico della PC – e quindi della Confederazione - che è adeguata di conseguenza.
Per l'anno 2005, quindi, il Cantone Ticino ha deciso di mettere a carico delle prestazioni complementari, per ogni assicurato d'età superiore a 25 anni, un importo annuo di Fr. 900.-. Questo importo corrisponde alla quota minima che ogni assicurato sussidiato deve normalmente corrispondere. La differenza fra la quota per il premio dell'assicurazione malattia di Fr. 4'152.- (per la regione 1) conteggiata nel fabbisogno per il calcolo della prestazione complementare e l'importo a carico delle prestazioni complementari di Fr. 900.-, ossia Fr. 3'252.-, è preso a carico dai sussidi nell'assicurazione sociale contro le malattie. L'Ufficio dell'assicurazione malattia provvede poi al pagamento effettivo del premio richiesto dall'assicuratore. La decisione di porre a carico delle prestazioni complementari l'importo di Fr. 900.-, ossia la differenza tra il premio medio fissato per il cantone Ticino e l'importo di Fr. 3'252.- posto a carico dei sussidi LAMal, è stata adottata dall'amministrazione, ritenuto come i beneficiari di PC non subirebbero alcuna flessione nelle loro entrate.
Il contributo fisso per l’assicurazione malattia per gli adulti domiciliati nella regione 2 del Ticino è pari a Fr. 3'924.- annui.
Va osservato ancora che il Tribunale federale delle assicurazioni ha di recente ribadito (DTF 131 V 202) che le regolamentazioni previste dai cantoni in materia di riduzione dei premi nell’assicurazione malattia (emanate in applicazione degli artt. 65 e 65a LAMal), costituiscono diritto cantonale autonomo (DTF 124 V 19).
I predetti importi si riferiscono però unicamente ai premi per l'assicurazione obbligatoria di base delle cure medico-sanitarie, ossia la LAMal. Ovviamente lo Stato non copre delle eventuali assicurazioni complementari che il richiedente ha stipulato in più delle cure di base già offerte, come per esempio la camera privata in ospedale, le cure dentarie, le cure all’estero, ecc.
Ora, dovendo questa Corte attenersi imperativamente alla citata legislazione vigente, ne discende quindi che il summenzionato contributo fisso per l'assicurazione malattia è stato correttamente posto dalla Cassa cantonale alla base della propria decisione di fissazione delle prestazioni complementari.
All'autorità amministrativa non può dunque essere rimproverata una violazione delle norme che reggono la materia dei sussidi.
Pertanto, anche se gli insorgenti pagano annualmente un premio maggiore (Fr. 361,80 al mese x 12 mesi = Fr. 4’341,60 per RI 2 + Fr. 372,90 x 12 mesi = Fr. 4'474,80 per la moglie RI 1) di quello riconosciuto nel 2005 dalle prestazioni complementari (Fr. 4'152.- per ognuno di essi), in virtù di quanto precede non è possibile imputare integralmente queste somme nel calcolo delle loro PC. Questo Tribunale non può così ovviare alla situazione secondo la quale i ricorrenti pagano un importo maggiore per beneficiare di diverse prestazioni mediche.
2.6. Gli assicurati sostengono che anche le altre spese sopportate personalmente (vitto, alloggio, vestiario, energia elettrica, telefono, acqua potabile, canalizzazioni, rifiuti, quotidiani, TV, via cavo, visite mediche, spese varie, ecc.) debbano essere loro riconosciute ed aggiunte nelle tabelle di calcolo PC quale loro fabbisogno.
In proposito, va rilevato che la lista dei costi computabili (spese riconosciute) ai fini del calcolo della PC, elencati all'art. 3b LPC (cfr. consid. 2.2.), è esaustiva e che quest'ultima disposizione è di diritto federale imperativo (CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Zurigo 1995, pag. 135; CARIGIET/KOCH, Ergän-zungsleistungen zur AHV/IV, Supplemento, Zurigo 2000, pag. 83; N. 3001 DPC), per cui non è possibile derogarvi.
Di conseguenza, tutte le spese che non risultano nell'elenco di cui al citato art. 3b LPC non possono essere ammesse in deduzione.
A tutto quanto non è possibile far fronte tramite i costi speciali previsti dalla legge, si deve dunque sopperire tramite il succitato importo destinato a coprire il fabbisogno minimo (in particolare: vestiti, vitto, mobilio, telefono e tasse telefoniche, acqua, luce, ecc.; cfr. CARIGIET, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, pag. 23 N. 74, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht (SBVR), Basilea 1998), nel caso concreto quindi pari a Fr. 26'460.- (cfr. consid. 2.4).
Ciò significa che oltre al fabbisogno vitale, alla pigione e, per quanto di pertinenza con il caso di specie, ai premi versati alle assicurazioni sociali della Confederazione e all'importo forfetario annuo per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie, non è possibile riconoscere espressamente a RI 2 e RI 1 altre spese che esulino dalla lista contemplata dall’art. 3b LPC. La legge ha infatti dovuto fissare un tetto massimo di copertura delle spese riconosciute, altrimenti si sarebbero potute creare iniquità, per esempio con assicurati che potrebbero pretendere il riconoscimento ed il rimborso di ogni tipo di spesa di carattere personale che, addirittura, potrebbe andare oltre al principio delle PC di garantire un reddito minimo per far fronte ai propri fabbisogni vitali.
Ne consegue che i costi relativi al telefono, alla televisione, alla via cavo, ai quotidiani, all'energia elettrica, all'acqua potabile, alle canalizzazioni, ai rifiuti, al vitto, al vestiario ed alle trasferte e ad altro ancora, non possono pertanto essere computati quali spese specifiche a carico della PC.
La richiesta dei ricorrenti non può così essere accolta.
2.7. Resta da analizzare se l'ammontare di Fr. 11'280.- relativo alla pigione annua lorda ascrivibile ai coniugi sia da confermare.
Per il citato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC (cfr. consid. 2.2), sono considerate spese riconosciute la pigione di un appartamento e le relative spese accessorie (escluse le pigioni rimaste insolute).
A norma dell’art. 5 cpv. 1 lett. b LPC, spetta ai Cantoni stabilire l’importo delle spese di pigione fino a concorrenza, in un anno, di Fr. 13'200.- per le persone sole e di Fr. 15'000.- per i coniugi e le persone con figli che hanno o danno diritto ad una rendita.
In ossequio a questa delega legislativa, il Cantone Ticino ha deciso d'applicare i medesimi forfait (cfr. succitato Decreto cantonale esecutivo del 1° dicembre 2004 concernente la LPC, in vigore dal 1° gennaio 2005, RL 6.4.5.3.2),
Secondo l’art. 16c OPC-AVS/AI, quando appartamenti o case unifamiliari sono occupati anche da persone escluse dal calcolo della PC, la pigione computabile deve essere ripartita fra le singole persone. Le parti di pigione delle persone escluse dal calcolo della PC non sono prese in considerazione nel calcolo della prestazione complementare annua (cpv. 1). Di massima, l’ammontare della pigione è ripartito in parti uguali (cpv. 2).
L'art. 16c OPC-AVS/AI ha in pratica codificato quanto stabilito in precedenza dalla giurisprudenza federale.
In una sentenza del 3 gennaio 2001 nella causa A. pubblicata in DTF 127 V 10, il TFA ha stabilito che il nuovo art. 16c OPC (in vigore dal 1° gennaio 1998) è conforme alla legge e persegue lo scopo di evitare il finanziamento indiretto di persone che non beneficiano delle prestazioni complementari. Va dunque confermata la regola generale per cui, di norma, la pigione complessiva deve essere ripartita per le persone che abitano nella stessa economia domestica (RCC 1977 pag. 567, RCC 1974 pag. 512 consid. 2; STCA dell'11 novembre 1991 nella causa A.T., STCA del 21 febbraio 1992 nella causa A.T.), anche nel caso in cui il contratto di locazione è intestato ad una sola persona (ZAK 1974 pag. 556). Lo stesso vale per i figli a beneficio di una prestazione complementare che vivono con i genitori (ZAK 1977 pag. 245). Secondo l’Alta Corte, infatti, ai fini della ripartizione del canone locativo è determinante l’occupazione comune dei locali e non tanto la questione di sapere chi ha versato la pigione o ha sottoscritto il contratto (cfr. DTF 105 V 272 consid. 1). Questa giurisprudenza è stata ribadita dal TFA in una sentenza non pubblicata del 30 marzo 2001 nella causa T. (P 2/01).
La regola generale soffre tuttavia di eccezioni, che vanno però concesse solo entro certi limiti e devono essere ammesse con prudenza, ad esempio se uno degli inquilini occupa da solo gran parte dell’abitazione oppure quando una persona accoglie gratuitamente nell’abitazione un’altra, poiché vi è obbligata moralmente o giuridicamente (DTF 105 V 272).
In quest’ultimo caso il TFA ha ammesso l’eccezione alla suddivisione in parti uguali del canone di locazione, in quanto la titolare del contratto di locazione, affetta da disturbi fisici e psichici, necessitava forzatamente delle cure erogatele dalla persona che divideva con lei l’appartamento; in caso contrario avrebbe dovuto essere ricoverata in istituto. Tali cure risultavano quindi di grande importanza per l’assicurata, che aveva un grosso debito di riconoscenza nei confronti dell’amico (DTF 105 V 272; CARIGIET/KOCH, citato Supplemento, pag. 86; RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinter-lassen- und Invalidenversicherung in: E. MURER und H-U. STAUFFER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Social-versicherungsrecht, Zurigo 1994, pag. 80).
In una sentenza 9 gennaio 2003 (P 76/01), in un caso ticinese, il Tribunale Federale delle assicurazioni ha stabilito quanto segue:
" (…) 1.2 (…) La disposizione è stata dichiarata conforme alla legge nella sentenza pubblicata in DTF 127 V 10, in quanto impedisce il finanziamento indiretto di persone che non fanno parte del calcolo della prestazione complementare.
1.3 Dal testo di legge emerge che la ripartizione della pigione non presuppone che l'abitazione rispettivamente l'immobile siano stati locati insieme. È infatti sufficiente che le persone interessate vivano insieme (VSI 2001 pag. 236 consid. 2a). La convivenza non comporta tuttavia in ogni caso una ripartizione della pigione tra i coabitanti. Da un lato essa viene effettuata solo quando le persone che vivono nella medesima economia domestica non sono incluse nel calcolo della PC. La suddivisione quindi non avviene nel caso di coniugi, di persone con figli o orfani aventi diritto ad una rendita oppure partecipanti alla rendita, che vivono sotto lo stesso tetto (cfr. art. 3a cpv. 4 LPC). Dall'altro la giurisprudenza precedentemente in vigore in questo ambito non ha perso del tutto la propria portata. Anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c OPC AVS/AI quindi il fatto che una persona disponga della maggior parte dell'appartamento rispettivamente che la vita in comune si fondi su un obbligo morale o giuridico può provocare una diversa ripartizione della pigione rispettivamente la rinuncia ad una suddivisione (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b; sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00, DTF 105 V 273 consid. 2). In tale contesto eccezioni devono essere senz'altro ammesse quando la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC. Se così non fosse si dovrebbe procedere ad una ripartizione della pigione anche quando l'avente diritto alla prestazione complementare vive con figli propri non inclusi nel calcolo della rendita. In tale ipotesi una diversa soluzione sarebbe incompatibile con lo scopo perseguito dalla LPC consistente nella copertura in maniera adeguata dei bisogni esistenziali in considerazione delle circostanze concrete personali ed economiche. Una diversa soluzione sarebbe del resto inammissibile tenuto conto del principio costituzionale dell'uguaglianza di trattamento. Infatti assicurati con figli senza diritto alla rendita sarebbero svantaggiati non solo rispetto ad assicurati senza figli, ma anche nei confronti di quelli con figli con diritto alla rendita (VSI 2001 pag. 237 consid. 2b).
(…)
In concreto dagli atti emerge che i coniugi A.________ convivono con il figlio maggiorenne, in quanto a loro dire egli non potrebbe permettersi un'economia domestica propria. Essi si curano quindi parzialmente del suo mantenimento. Malgrado ciò essi non possono tuttavia avvalersi delle eccezioni al principio della ripartizione del canone di locazione su tutti i coabitanti. In effetti, da un lato, in quanto maggiorenne, non beneficiario di una rendita, il figlio dei ricorrenti non è compreso in alcun modo nel calcolo della prestazione complementare dei genitori (cfr. art. 3a cpv. 7 lett. a LPC; art. 7 e 8 OPC AVS/AI). Dall'altro per lo stesso motivo egli non può avvalersi di un obbligo di mantenimento da parte dei genitori secondo l'art. 276 e 277 CC. Nel ricorso, infine, non è neppure stato addotto che i ricorrenti occuperebbero la maggior parte dell'appartamento né che il figlio si prende cura dei genitori (sentenza in re W. del 19 gennaio 2001 consid. 2b, P 26/00).
Alla luce di questi fatti, quindi, correttamente l'istanza inferiore ha concluso che il computo integrale della pigione a carico dei ricorrenti configurerebbe un finanziamento illegale di persona non facente parte del calcolo della prestazione complementare.
Da questo punto di vista, in quanto infondato, il ricorso dev'essere respinto.
I ricorrenti si avvalgono pure implicitamente dell'art. 328 cpv. 1 CC secondo cui i parenti in linea ascendente e discendente e i fratelli e le sorelle sono tenuti vicendevolmente a soccorrersi quando senza di ciò fossero per cadere nel bisogno.
3.1 A proposito dell'obbligo di assistenza tra parenti il Tribunale federale delle assicurazioni ha già avuto modo di statuire che un eventuale obbligo d'assistenza di un figlio da parte dei genitori ai sensi dell'art. 328 segg. CC non può costringere quest'ultimi all'indigenza, essendo il suddetto onere a norma dell'art. 329 cpv. 1 CC esigibile solo compatibilmente con le condizioni economiche degli obbligati . Provvedere oltre i limiti prescritti da questa norma al sostegno di un parente prossimo, rappresenta un obbligo morale che non costituisce donazione, ma se è tale da comportare uno stato d'indigenza in colui che se ne fa carico è configurabile quale rinuncia, senza idoneo motivo, a sostanza o a parte di essa (RDAT 1994 I 77 188).
La citata giurisprudenza federale va senz'altro applicata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 16c cpv. 1 OPC AVS/AI. In effetti anch'essa persegue lo scopo, come la citata norma, di non finanziare indirettamente persone non facenti parte del calcolo della prestazione complementare.
3.2 Alla luce di quanto sopra esposto neppure l'obbligo all'assistenza tra parenti secondo l'art. 328 CC può giustificare il computo dell'intero canone di locazione a carico dei genitori. In tale ipotesi infatti essi cadrebbero ancora maggiormente nell'indigenza: tenendo conto solo dei due terzi del canone di locazione la Cassa di compensazione deve infatti versare unicamente il premio dell'assicurazione malattia, mentre il computo completo della pigione provocherebbe anche l'assegnazione di una prestazione complementare mensile, ciò che è, come detto, inammissibile.
(…)" (sottolineature della redattrice).
Al proposito, in un’altra sentenza non pubblicata del 5 luglio 2001 nella causa G. (P 56/00), il TFA, chiamato a statuire sulla deduzione della pigione nel caso di una vedova a beneficio della PC che viveva insieme ad una figlia minorenne proveniente da una relazione extraconiugale, ha rilevato quanto segue:
" (…)
b) Dennoch führt das gemeinsame Wohnen auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV nicht in allen Fällen zu einer Aufteilung des Mietzinses. Zum einen ist eine Aufteilung nach dem Wortlaut der Verordnungsbestimmung nur dann vorzunehmen, wenn die im gleichen Haushalt wohnenden Personen nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind. Damit entfällt eine Mietzinsaufteilung unter Ehegatten und bei Personen mit rentenberechtigten oder an der Rente beteiligten Kindern sowie Waisen, die im gleichen Haushalt leben (vgl. Art. 3a Abs. 4 ELG). Zum andern hat die bisherige Rechtsprechung zur Mietzinsaufteilung nicht jede Bedeutung verloren. Auch im Rahmen von Art. 16c Abs. 2 ELV, welcher "grundsätzlich" eine Aufteilung des Mietzinses zu gleichen Teilen vorsieht, kann der Umstand, dass eine Person den grössten Teil der Wohnung für sich in Anspruch nimmt oder das gemeinsame Wohnen auf einer rechtlichen oder moralischen Pflicht beruht, zu einer andern Aufteilung des Mietzinsabzuges und - ausnahmsweise - auch zu einem Verzicht auf eine Mietzinsaufteilung Anlass geben (BGE 105 V 273 Erw. 2). Was das Eidgenössische Versicherungsgericht diesbezüglich zum alten Recht ausgeführt hat, gilt dem Grundsatz nach auch nach Inkrafttreten von Art. 16c ELV, wovon auch die Verwaltungsweisungen ausgehen (Rz 3023 WEL; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, Supplement, Zürich 2000, S. 86). Ausnahmen sind jedenfalls dann zuzulassen, wenn das (unentgeltliche) Wohnen im gemeinsamen Haushalt auf einer zivilrechtlichen Unterhaltspflicht beruht. Andernfalls wäre eine Mietzinsaufteilung selbst dann vorzunehmen, wenn der EL-Ansprecher mit eigenen (nicht in die EL-Berechnung eingeschlossenen) Kindern in der gemeinsamen Wohnung lebt, was indessen nicht Sinn von Art. 16c ELV sein kann. Mit dieser Bestimmung soll verhindert werden, dass die Ergänzungsleistungen auch für Mietanteile von Personen aufzukommen haben, welche nicht in die EL-Berechnung eingeschlossen sind (AHI 1998 S. 34). Abgesehen davon, dass von Mietanteilen in solchen Fällen kaum gesprochen werden kann, liesse sich eine Mietzinsaufteilung mit der Zielsetzung der Ergänzungsleistungen, nämlich einer angemessenen Deckung des Existenzbedarfs unter Berücksichtigung der konkreten persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, nicht vereinbaren. Sie hätte zudem eine stossende Ungleichbehandlung zur Folge, indem Versicherte mit Kindern ohne Rentenanspruch schlechter gestellt würden nicht nur gegenüber kinderlosen Versicherten, sondern in der Regel auch gegenüber Versicherten mit Kindern, die einen Rentenanspruch auslösen.
3.- Im Zeitpunkt des Verfügungserlasses (4. März 1999) war die am 8. Dezember 1983 geborene Tochter der Beschwerdegegnerin fünfzehn Jahre alt und damit noch minderjährig. Einen Anspruch auf Kinder- oder Waisenrente hat sie nicht ausgelöst. Als Inhaberin der elterlichen Gewalt (nunmehr elterliche Sorge: Ziff. I 4 des BG über die Änderung des ZGB vom 26. Juni 1998, in Kraft seit 1. Januar 2000; AS 1999 1118, 1144) war die Beschwerdegegnerin nach Art. 276 ZGB verpflichtet, für den Unterhalt der Tochter aufzukommen und ihr unentgeltlich Unterkunft zu gewähren. Im Hinblick auf diese zivilrechtliche Unterhaltspflicht hat die Vorinstanz nach dem Gesagten zu Recht entschieden, dass von einer Mietzinsaufteilung gemäss Art. 16c ELV abzusehen ist, woran die Vorbringen der Ausgleichskasse nichts zu ändern vermögen. Wohl können nach Art. 323 Abs. 2 ZGB die Eltern vom Kind, das in häuslicher Gemeinschaft mit ihnen lebt, verlangen, dass es einen angemessenen Beitrag an seinen Unterhalt leistet. Dies setzt indessen voraus, dass das Kind hiezu in der Lage ist und über eigenes Einkommen oder Vermögen verfügt. So verhält es sich hier unbestrittener massen jedoch nicht. (…)" (sottolineature della redattrice).
Nella decisione del 13 gennaio 2002 (Inc. n. 33.2001.93) il TCA ha respinto la richiesta di una coppia di assicurati convivente con un'altra coppia di persone, di considerare interamente la pigione a carico del postulante le prestazioni complementari.
Anche nella sentenza del 7 gennaio 2003 (Inc. n. 33.2002.72) questo Tribunale Cantonale delle Assicurazioni ha respinto la richiesta di una madre, che condivideva l’appartamento con la figlia maggiorenne, di considerare il canone di locazione interamente a suo carico pur essendo la figlia in attesa di prestazioni AI a seguito di un grave incidente.
Nel caso giudicato il 10 giugno 2002 (Inc. n. 33.2001.55) questo Tribunale rammentava come l'UFAS ha commentato l'art. 16c OPC-AVS/AI (Pratique VSI 1998 pag. 35):
" (…) Le 1er alinéa indique quand il y a lieu de procéder à une répartition du loyer. Il s'agit d'empêcher que les PC aient également à intervenir à l'endroit de personnes qui ne sont pas prises en compte dans le calcul PC. On ne précise pas davantage la nature du loyer qui doit être partagé. En règle générale, lorsque l'appartement appartient à une tierce personne, c'est le loyer prévu qui sera partagé. Si l'appartement ou la maison occupée l'est conjointement avec le propriétaire, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'habitation, c'est le montant de la valeur locative qui sera en règle générale réparti entre toutes les personnes. Le 2e alinéa indique comment la répartition doit être opérée. En principe, elle se fera par têtes, et non selon le nombre des pièces occupées ou de m2. Des dérogations sont possibles, d'où l'utilisation de l'expression "en principe." (…)".
Il TCA ha ammesso la divisione per due della pigione - come indicato dall'amministrazione - in un altro caso di convivenza tra madre e figlia (decisione del 14 giugno 2002, Inc. n. 33.2001.82). In altra sentenza dell’11 settembre 2002 il TCA ha ritenuto che due conviventi in età che avevano congiuntamente sottoscritto un contratto di locazione dovevano vedersi imputare la pigione in ragione di ½ ciascuno (Inc. n. 33.2002.25).
2.8. Nel caso di specie, dal 1° luglio 2002 i ricorrenti locano una casa unifamiliare a __________. La pigione ammonta a Fr. 1'800.- al mese, a cui vanno ad aggiungersi mensilmente Fr. 80.- di spese accessorie (doc. 35 degli atti della Cassa).
L'importo annuo della pigione lorda (pigione netta + spese accessorie) assomma dunque a Fr. 22'560.- (Fr. 21'600.- + Fr. 960.-).
Gli insorgenti lamentano che oltre all'importo della pigione netta, occorre aggiungere le altre spese accessorie concernenti l'olio da riscaldamento, l'acqua calda e i costi delle manutenzioni regolari, per un costo mensile medio di Fr. 350.-.
Questa casa serve da dimora domestica per quattro persone: i due ricorrenti, il loro nipote (figlio del fratello della ricorrente) e la mamma rispettivamente la suocera degli assicurati.
Ora, __________, beneficiario a titolo personale di una PC di Fr. 119.- al mese (doc. VII: risposta c) ad 2/3) ed __________, che non ha diritto ad una PC (doc. VII: risposta c) ad 14), in quanto nipote rispettivamente mamma/suocera dei ricorrenti sono esclusi come tali dal calcolo della prestazione complementare annua dei coniugi RI 1 (art. 16c cpv. 1 OPC-AVS/AI).
In tali circostanze, la loro parte di pigione (1/4 per ciascuno) non deve essere presa in considerazione nel calcolo della PC annua degli assicurati. Si ottiene così che solo 2/4 della pigione annua lorda di Fr. 22'560.- (1/4 ciascuno imputabili a RI 1 e RI 2), pari dunque a Fr. 11'280.- annui, dovrebbero essere computati a questi ultimi.
Nella presente fattispecie non è data la situazione di assistenza specifica evocata dal TFA nella sentenza DTF 105 V 272, dove
" (…) ein ausgebildeter Krankenpfleger in der selben Wohnung wie eine pflegebedürftige Bezügerin von Ergänzungsleistungen. Der Pfleger erbrachte kostenlos zahlreiche Hilfeleistungen, ohne welche die EL-Bezügerin in ein Pflegeheim hätte ziehen müssen. Dafür bezahlte er keinen Beitrag an die Miete. Hier rechtfertigte es sich ausnahmsweise, im Sinne eines Ausgleichs der Empfängerin der Ergänzungsleistungen den vollen Mietzins anzurechnen. (…).",
come ricorda il TFA medesimo nella sentenza P 26/00 del 26 gennaio 2001 nella causa W.
Infatti, nella situazione concreta non sono i ricorrenti ad essere assistiti da terzi e a ricevere cure dal nipote e dalla mamma/suocera in sostituzione di prestazioni che altrimenti sarebbero poste a carico di diversi assicuratori sociali. Ci troviamo, per contro, nel caso opposto, ovvero sono gli insorgenti ad occuparsi degli altri due inquilini, bisognosi di attenzioni particolari.
2.9. Occorre ancora esaminare se gli assicurati non siano obbligati giuridicamente o moralmente ad ospitare il nipote e la madre.
In primo luogo va osservato che non si è di fronte ad una questione in cui la vita in comune è riconducibile ad un obbligo di mantenimento di diritto civile fondato sugli art. 276 e 277 CC, poiché non si tratta dell'obbligo dei genitori di mantenere i figli.
Inoltre, nemmeno l'art. 328 CC (cfr. consid. 2.7), che prevede l'assistenza tra parenti in linea ascendente e discendente soltanto per chi vive in condizioni agiate (Basler Kommentar, 2002, ad art. 328 ZGB n. 15), può essere applicato.
In proposito va rilevato che siccome il concetto del dovere di assistenza tra parenti è in sé problematico e non si adatta più ai tempi attuali, la nozione di "condizioni agiate" deve essere interpretata in senso stretto.
La Conferenza svizzera per l'aiuto sociale 2000, nelle sue direttive in vigore dal 1° gennaio 2001, ha proposto agli organi dell'aiuto sociale di considerare che le persone sono in grado di contribuire al mantenimento dei loro parenti a partire da un reddito imponibile di Fr. 60'000.- per le persone sole e di Fr. 80'000.- per le coppie, a cui si deve aggiungere l'ammontare di Fr. 10'000.- per ogni figlio minorenne o in formazione (Basler Kommentar, ad art. 328 ZGB n. 15b e 17).
Nel caso in esame i ricorrenti hanno richiesto l'erogazione di una prestazione complementare, poiché beneficiano di un reddito composto, in sostanza, delle sole rendite AVS, che sono senza dubbio notevolmente inferiori dell'importo suindicato valido per le coppie.
Di conseguenza, i ricorrenti non si trovano manifestamente in condizioni economiche agiate, circostanza che comporta che essi non sono quindi tenuti a soccorrere economicamente la madre/suocera (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; STCA del 30 gennaio 2003 nella causa C.S-G., Inc. n. 39.2002.8).
Visto lo stato precario di salute della mamma/suocera (doc. VII: risposta c) ad 17), il fatto di ospitarla senza potere ovviamente beneficiare di suoi servizi, nemmeno configura un obbligo morale degli assicurati nei confronti della stessa, quale eventuale controprestazione per una sua ipotetica collaborazione (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01; a contrario DTF 105 V 274).
Inoltre, né nel ricorso né nelle risposte date al TCA con scritto del 14 dicembre 2005 gli insorgenti hanno addotto che il nipote e la mamma/suocera occuperebbero la maggior parte della casa (citata STFA del 9 gennaio 2003, P 76/01, consid. 1.2 e 1.5).
Anzi, gli accertamenti eseguiti dal TCA hanno permesso di confermare che l'occupazione della casa fra i coabitanti avviene in modo assolutamente equo (doc. VII). Non v'è infatti chi – nel senso dei richiedenti delle prestazioni complementari che vengono presi in considerazione per il calcolo delle PC (art. 16c OPC-AVS/AI) – utilizza una parte maggiore della casa (doc. VII) e che potrebbe dunque fare un'eccezione al citato principio della ripartizione in parti uguali (art. 16c cpv. 2 OPC-AVS/AI).
Da quanto precede discende che tali circostanze permettono di ritenere che l'occupazione dell'abitazione da parte dei quattro conviventi sia paritaria e che pertanto la pigione lorda vada regolarmente suddivisa in parti uguali, come ha correttamente effettuato la Cassa.
Ritenuto quindi come l'abitazione in questione sia occupata da quattro persone, ma solo due rientrano nel calcolo della PC, a giusta ragione la Cassa ha computato agli assicurati a titolo di pigione lorda la metà dell'intera pigione lorda, quindi l'importo di Fr. 11'280.- annui ([Fr. 1800.- x 12 mesi + Fr. 80.- x 12 mesi] : 4 coinquilini x 2 sole persone incluse nel calcolo delle PC).
Infine, il TCA osserva che anche se si considerasse una terza persona nel calcolo della pigione, l'importo massimo che può essere considerato ai fini del calcolo della PC ammonta a Fr. 15'000.- all'anno (cfr. menzionato DE del 1° dicembre 2004).
2.10. Conformemente al succitato art. 3b cpv. 1 lett. b LPC, le spese riconosciute per le persone che vivono a casa comprendono, oltre alla pigione di un appartamento, le relative spese accessorie.
L'art. 16b OPC-AVS/AI contempla un forfait annuo di Fr. 840.- per le spese di riscaldamento. Detto importo viene concesso alle persone che vivono in locazione in un appartamento da esse stesse riscaldato e non devono pagare al locatore alcuna spesa di riscaldamento ai sensi dell'art. 257b cpv. 1 CO.
La summenzionata giurisprudenza relativa all'ipotesi in cui più inquilini abitino nel medesimo appartamento è stata ripresa al N. 3023 DPC, laddove è previsto quanto segue:
" Se più persone abitano in comune in un appartamento o in una casa unifamiliare, la pigione (comprese le spese accessorie) è suddivisa in parti uguali tra le singole persone e così computata per il calcolo della PC annua. Ciò vale anche per le persone che vivono in concubinato. In casi particolari, ad esempio quando una persona occupa la maggior parte dell'alloggio, si può adottare una ripartizione diversa a seconda delle proporzioni reali (DTF 105 V 271 segg.).
Non si tiene conto delle parti della pigione pagate dalle persone che non sono comprese nel calcolo della PC.".
Nel caso in esame, dunque, nell'eventualità in cui si assumesse che effettivamente i ricorrenti provvedano personalmente al costo dell'olio da riscaldamento, l'importo forfetario di Fr. 840.- deve essere anch'esso suddiviso in due, per cui ai ricorrenti dovrebbe essere computato l'importo di Fr. 420.-, ciò che tuttavia non modificherebbe comunque a loro favore l'ammontare della prestazione complementare calcolato dalla Cassa.
Stanti le considerazioni che precedono, le spese riconosciute (fabbisogno) degli insorgenti assommano dunque per certo a Fr. 46'478.- (Fr. 26'460.- + Fr. 8'304.- + Fr. 434.- + Fr. 11'280.-). Gli importi individuati dalla Cassa di compensazione sono quindi corretti.
2.11. Per quanto concerne i redditi da conteggiare agli assicurati, di regola, per il calcolo della PC annua sono considerati i redditi determinanti ottenuti nel corso dell'anno civile precedente e lo stato della sostanza al 1° gennaio dell'anno in cui è assegnata la prestazione (art. 23 cpv. 1 OPC-AVS/AI).
Nella decisione su opposizione la Cassa di compensazione ha determinato i redditi dei ricorrenti in Fr. 40'970.-, rispetto ai Fr. 35'256.- fissati nelle due decisioni formali del 12 agosto 2005 (doc. 11 degli atti della Cassa).
Oltre alla rendita AVS di RI 2 (Fr. 1'500.- al mese) ed alla rendita AI di RI 1 (Fr. 1'438.- mensili), la Cassa ha conteggiato l'importo di Fr. 5'714.-, corrispondente ai 2/3 del reddito computabile di Fr. 8'571.- stabilito deducendo il forfait di Fr. 1'500.- per coniugi (art. 3c cpv. 1 lett. a LPC) dal reddito di Fr. 10'071.- percepito nel 2004 dall'assicurato.
I ricorrenti contestano all'amministrazione di aver erroneamente computato, a titolo di reddito non privilegiato, questo reddito da attività dipendente. A loro dire, in realtà non avrebbero percepito questo ammontare siccome sarebbe stato pignorato dall'Ufficio esazioni e condoni per il pagamento delle imposte arretrate (doc. 6 agli atti della Cassa). Pertanto, non sarebbe possibile imputare loro questo reddito, bensì unicamente le rendite AVS e AI. Di conseguenza, la decisione su opposizione dovrebbe essere annullata, mentre la prestazione complementare totale di Fr. 357.- fissata il 12 agosto 2005 ripristinata.
Sebbene non sia stata apportata la prova di questa trattenuta, tale tesi non può essere comunque accolta. Infatti, per quanto attiene ai debiti, il TCA rileva che, con attinenza alla tabella di calcolo PC che la Cassa allestisce, essi sono deducibili dalla finca della sostanza e non dalla categoria dei redditi di un assicurato (STCA del 22 maggio 2002 nella causa M.K., Inc. n. 33.2001.56; STCA del 20 febbraio 2002 nella causa P., Inc. 33.2001.23/26; STCA del 23 marzo 2001 nella causa V., Inc. 39.2000.00086).
In effetti, giusta il N. 2107 delle Direttive sulle prestazioni complementari all'AVS e AI (DPC) edite dall'UFAS,
" Dalla sostanza lorda si devono dedurre i debiti comprovati.".
Inoltre, per il N. 2058 DPC,
" L'enumerazione dei redditi determinanti, della sostanza e dei redditi non determinanti, che figura nella legge, è esauriente.".
Ciò che interessa ai fini del presente giudizio è la delimitazione dei redditi effettivi guadagnati dagli insorgenti. Di conseguenza, per il calcolo della prestazione complementare i debiti contratti dagli assicurati non devono essere dedotti dal loro reddito determinante, ma dalla loro eventuale sostanza.
Ad ogni buon conto, con l'esercizio della predetta __________ il ricorrente ha a tutti gli effetti realizzato un reddito da attività dipendente.
Qualora la trattenuta dell'Ufficio esazioni fosse eccessivamente penalizzante l'assicurato dovrà rivolgersi direttamente all'autorità fiscale.
Va infine osservato che la LPC, a differenza della Laps, non prevede la voce delle imposte nel fabbisogno degli assicurati che chiedono una prestazione complementare.
Ne discende che l'ammontare di Fr. 10'071.- guadagnato da RI 2 va posto alla base della presente decisione.
2.12. Tutto ben considerato, i redditi non privilegiati (entrate) dei ricorrenti assommano correttamente a Fr. 40'970.- (Fr. 18'000.- di rendita AVS + Fr. 17'256.- di rendita AI + [Fr. 10'071.- - Fr. 1'500.-] x 2/3, docc. 1 e 2 degli atti della Cassa), contro l'importo di Fr. 35'256.- calcolato inizialmente dalla Cassa cantonale di compensazione (doc. 11 degli atti della Cassa).
Poiché le spese riconosciute superano i redditi per un importo inferiore (Fr. 46'478.- - Fr. 40'970.- = Fr. 5'508.-) al sussidio di Cassa malati (Fr. 8'304.-), non v'è spazio per concedere ai ricorrenti una prestazione complementare annua, ma soltanto il sussidio di cassa malati che va direttamente girato all'UAM.
Alla luce di quanto precede il ricorso deve essere respinto e la decisione su opposizione dell'amministrazione confermata.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è respinto.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario
Daniele Cattaneo Fabio Zocchetti