Raccomandata

Incarto n. 32.2025.20

JV/sc

Lugano 13 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 21 febbraio 2025 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 10 febbraio 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1994, di formazione ingegnere chimico e da ultimo attivo in tal vece, il 22 gennaio 2024 ha presentato una domanda di prestazioni AI adducendo un’incapacità lavorativa del 60-80% dal 31 maggio 2023 ed indicando quale danno alla salute “Long covid, fatica cronica, grave insonnia, confusione mentale” da gennaio 2022 (docc. 5 e 7 incarto AI).

1.2. Richieste informazioni mediche alla curante dr.ssa __________ (specialista in medicina interna) (docc. 6 e 11 incarto AI), richiamati il rapporto medico dal curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 20 e 21 incarto AI), l’incarto assicurazione contro la disoccupazione (docc. 8 e 56 incarto AI), il questionario per il datore di lavoro (mai compilato) (docc. 9, 27-29 incarto AI), il curriculum vitae (doc. 16 incarto AI) e svolto il colloquio di accertamento in intervento tempestivo interrottosi in quanto giudicato prematuro dal consulente AI e dal medico SMR (docc. 10, 12, 18, 22, 23 e 25 incarto AI), con scritto del 3 maggio 2024 l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato l’impossibilità di attuare provvedimenti integrativi (doc. 30 incarto AI), sottoponendo il caso al medico SMR (doc. 32 incarto AI).

Quest’ultimo, con annotazione del 6 maggio 2024, ha osservato come “Dalla lettura della documentazione […] non emerge nessuna patologia certificata con influenza sulla capacità lavorativa” (doc. 31 incarto AI).

1.3. Con progetto di decisione del 7 maggio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, osservando come in esito agli accertamenti medici l’assicurato non presenta alcuna limitazione con influsso sulla capacità lavorativa e, di conseguenza, nessuna perdita di guadagno (doc. 33 incarto AI).

Con osservazioni del 5 giugno 2024, l’assicurato ha contestato il progetto di decisione del 7 maggio 2024, adducendo come il suo stato valetudinario non sia conciliabile con un’attività lavorativa, che il suo principale obiettivo è il celere rientro nel circuito lavorativo, che era sua intenzione ricevere un aiuto momentaneo “atto proprio al reinserimento graduale nella vita lavorativa tramite un percorso di reintegrazione supportata” e sostenendo che “anche l’iscrizione alla disoccupazione […] non mi risulta fattibile allo stato attuale” (docc. 34 e 35 incarto AI).

Con decisione del 27 agosto 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, l’assicurato non avendo prodotto con le osservazioni del 5 giugno 2024 nuova documentazione medica rilevante (doc. 40 incarto AI).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Il 24 novembre 2024 l’assicurato ha presentato una (seconda) domanda di prestazioni AI, adducendo un’incapacità lavorativa dell’80% dal 1. febbraio 2024 ed indicando quale danno alla salute “Appurato long Covid con fatica cronica, nebbia celebrale, disturbi respiratori, sospetto disturbo depressivo psicosomatico con tratti d’insonnia” da gennaio 2022 e rinviando alla documentazione medica di cui alla prima domanda di prestazioni (doc. 43 incarto AI).

Con progetto di decisione del 26 novembre 2024 l’Ufficio AI ha prospettato la non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni, l’assicurato non avendo prodotto alcun nuovo documento attestante una situazione diversa rispetto a quella riscontrata con la decisione del 27 agosto 2024 (doc. 48 incarto AI).

Con osservazioni dell’8 dicembre 2024 l’assicurato ha prodotto il certificato medico del 29 novembre 2024 della dr.ssa __________, unitamente a documentazione fiscale e bancaria, sottolineando come “lo scopo della […] richiesta è di poter ottenere un aiuto al fine di rientrare al più presto nel mondo del lavoro”, comunicando di una situazione economica precaria (doc. 49 incarto AI).

Con ulteriori osservazioni del 20 gennaio 2025 l’assicurato ha inviato il rapporto della dr.ssa __________ di medesima data (doc. 51 incarto AI).

Sottoposta la nuova refertazione medica al medico SMR, con annotazione del 30 gennaio 2025 quest’ultimo ha osservato come da essa “non emergono patologie codificabili ma solo un corollario di sintomi riferiti e non oggettivabili”, ragione per cui “non è possibile procedere con entrata in materia” (doc. 53 incarto AI).

Fondandosi sulle conclusioni del medico SMR, con decisione del 10 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso (doc. 54 incarto AI).

1.5. L’assicurato, rappresentato dall’avv. dott. RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 10 febbraio 2025, postulandone l’annullamento e la retrocessione degli atti all’Ufficio AI “perché definisca l’importo dell’indennità per perdita di guadagno dovuta al signor […] RI 1”.

Contesta esclusivamente la valutazione medica, sostenendo di essere affetto da diversi disturbi che “gli impediscono […] di espletare alcuna attività professionale”, censurando le conclusioni dell’Ufficio AI secondo cui egli sarebbe abile al lavoro.

Chiede una perizia indipendente e la sua audizione.

1.6. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione medica, osservando come l’insorgente non ha reso verosimile una modifica delle condizioni di salute e/o economiche per rapporto alla decisione del 27 agosto 2024.

L’Ufficio AI ha quindi chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.7. Richiesta e concessa una proroga del termine per produrre nuovi mezzi di prova (VI e VII), con scritto del 9 aprile 2025 l’insorgente ha prodotto il rapporto dell’8 aprile 2025 del curante dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (VIII 1).

1.8. Con osservazioni del 2 maggio 2025 l’Ufficio AI ha ritenuto il rapporto dell’8 aprile 2025 del curante psichiatra irrilevante, in quanto tardivo (X).

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI non è entrato nel merito della domanda di prestazioni. Infatti, se l’assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l’amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece – ciò che non corrisponde al caso in esame – essa ha accettato di esaminare la richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell’entrata in materia ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall’assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a).

Ne consegue che nella misura in cui con il gravame l’insorgente censura il mancato riconoscimento di prestazioni, l’impugnativa s’appalesa irricevibile.

2.3. Giusta l’art. 87 cpv. 2 OAI se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto dovuto all'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni. Qualora la rendita, l'assegno per grandi invalidi o il contributo per l'assistenza siano stati negati perché il grado d'invalidità era insufficiente, perché non è stata riconosciuta una grande invalidità o perché il bisogno di aiuto era troppo esiguo per avere diritto al contributo per l'assistenza, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste nel capoverso 2 (art. 87 cpv. 3 OAI).

La giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che l’art. 87 cpv. 3 OAI (già art. 87 cpv. 4 OAI) si applica per analogia anche alle prestazioni reintegrative. Se, quindi, una prestazione di reintegrazione è stata rifiutata, una nuova domanda potrà essere esaminata nel merito solo se l'assicurato rende verosimile una modifica rilevante della situazione di fatto tale da influire sul diritto a prestazioni (DTF 109 V 119 consid. 3a; Kieser, Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, n. 1006 p. 185; DTF 109 V 262 consid. 3, 109 V 108 consid. 3a).

Scopo di questo requisito è impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti).

A tal proposito, nella DTF 136 V 369 (ribadita nella STF 8C_378/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 6.2.2.) il Tribunale federale ha stabilito che la forza di crescita in giudicato di decisioni (amministrative, su opposizione o su ricorso) relative a prestazioni ricorrenti (come le rendite AI, cfr. pro multis STF 9C_341/2017 del 27 settembre 2017 consid. 4.1.) nell’ambito delle assicurazioni sociali è di principio temporalmente illimitata, estendendosi sia ai presupposti del diritto alla specifica prestazione che ai fattori che ne determinano l’estensione (ad esempio dal profilo temporale), a condizione che essi si riferiscano a fattispecie conclusesi al momento della decisione. Riservati i casi di revisione processuale o riconsiderazione, gli elementi di motivazione della decisione cresciuta in giudicato non sono suscettibili di riesame nell’ambito di una nuova domanda, né vi si può rinvenire, a meno che non sussista un nuovo caso di assicurazione o la legge preveda altrimenti (consid. 3.1.1. e seg. con molteplici rinvii giurisprudenziali e dottrinali). Ciò comporta che se l’assicurato, pur rilevando (validi) motivi per opporsi, rispettivamente impugnare la decisione rimane passivo, tale omissione non potrà essere successivamente colmata, neppure appellandosi all’obbligo dell’amministrazione di procedere ad una valutazione completa “a tutto tondo” (ted. allseitige Prüfung) (DTF 147 V 213 consid. 6.2.2.).

Se non vi è stata una modifica rilevante, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). La costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. Una revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 p. 38 consid. 1a, 1985 p. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).

Nella DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l'assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita l'assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall'amministrazione, quest'ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l'avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (cfr. consid. 5.2.5.). Quanto precede è stato confermato anche nella recente STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022 (consid. 3.2.).

Nella STF 9C_555/2023 del 15 aprile 2024 il Tribunale federale, rifacendosi a quanto già rilevato nella STF 9C_576/2021 del 2 febbraio 2022, in merito alla possibilità di presentare una nuova domanda di prestazioni ha affermato quanto segue:

"4.2 […] La jurisprudence relative à une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité, dûment rappelée dans l'arrêt entrepris, requiert en effet que celle-ci présente à l'administration des éléments suffisants pour rendre plausible une aggravation de l'état de santé (cf. art. 87 al. 2 et 3 RAI). Dans cette mesure, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne s'applique pas à une telle procédure, la juridiction de première instance étant tenue d'examiner le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière de l'office AI en fonction uniquement des documents produits jusqu'à la date de celle-ci (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêt 9C_627/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2). Dès lors que les pièces auxquelles la recourante se réfère ont été établies les 22 novembre 2022 et 26 janvier 2023, soit postérieurement à la décision du 17 octobre 2022, c'est à bon droit que la juridiction cantonale n'en a pas tenu compte dans le cadre de son examen."

Va ancora rilevato che per quanto concerne i capoversi 2 e 3 dell’art. 87 OAI (corrispondenti ai capoversi cpv. 3 e 4 in vigore sino al 31 dicembre 2011) è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento. Non è necessario portare la prova piena per convincere l'amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all'ultima decisione cresciuta in giudicato. È sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un'analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015 consid. 4.2; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3; STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa).

Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 2 e 3 OAI del rilevante cambiamento; quanto più breve è il lasso di tempo trascorso dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo aspetto, l’amministrazione dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264 consid. 3; STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3.1; STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.3.; v. anche SVR 2003 IV n. 25 p. 76).

2.4. Per costante giurisprudenza (STF 8C_901/2013 del 27 febbraio 2014 consid. 3.1.; STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 consid. 3.1.; STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006 consid. 2.2.1.; DTF 130 V 64 consid. 5.2.5.) nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato deve rendere verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, in alternativa deve fare riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’amministrazione deve impartire all’assicurato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda. Se, per contro, nella nuova domanda l’assicurato non ha neppure fatto riferimento a tali nuovi mezzi di prova, l’Ufficio AI può determinarsi sulla (non) entrata in materia basandosi sulla documentazione agli atti. Nelle citate pronunzie, la nostra Alta Corte ha ribadito che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata, lasciando intendere che la documentazione prodotta con le osservazioni al preavviso deve essere considerata dall’amministrazione. Inoltre, atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (STF 8C_901/2013 consid. 3.3.2.; STF 8C_457/2012 consid. 3.1. e seg.; STFA I 734/05 consid. 2.2.2. e 3.2.; DTF 130 V 64 consid. 3. e 6.1.; STCA 32.2020.77 del 9 novembre 2020 consid. 2.4. e seg.; Sentenza 720 14 172 / 202 del 21 agosto 2014 della Sezione di diritto delle assicurazioni sociali del Tribunale cantonale di Basilea Campagna consid. 3.1 e seg.).

2.5. Nella fattispecie in esame, l’insorgente si prevale del certificato del 29 novembre 2024 e del rapporto del 20 gennaio 2025 della dr.ssa __________ (cfr. supra consid. 1.4.) nonché del rapporto dell’8 aprile 2025 del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.7.) a comprova di una asserita modifica rilevante dello stato di salute.

2.5.1. Orbene, il certificato medico del 29 novembre 2024 si esaurisce in una attestazione di un’incapacità lavorativa dell’80% dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025 con l’indicazione “Il paziente si trova in condizioni di salute migliorate e sarebbe propenso ad un rientro nel mondo del lavoro [con, n.d.r.] una percentuale iniziale del 20% con un progressivo aumento secondo decorso”.

Di tutta evidenza, lo scarno ed oltremodo generico certificato della curante non permette di concludere alcunché, non essendo neppure indicata una diagnosi, rispettivamente quali ulteriori esami sono stati effettuati.

Invitato dall’Ufficio AI ad inviare un rapporto medico dettagliato, l’assicurato ha inviato il rapporto del 20 gennaio 2025 della curante avente il seguente tenore (sottolineature del redattore):

" […] Si tratta di un ragazzo 30enne, laureato in ingegneria chimica, che durante la sua prima esperienza lavorativa […] si ammalava per la prima volta con un decorso non grave, ma che sviluppava una sintomatologia compatibile con long-covid per cui veniva agganciato all’ambulatorio di long-covid […] che però concludeva dopo alcuni mesi la presa a carico senza ulteriori proposte. […] conoscevo il ragazzo da 08.2023 per presa a carico come medico di famiglia. Durante le visite e colloqui il paziente ha riferito diversi disturbi soprattutto riguardo la sfera del sonno (insonnia, risvegli frequenti, sonnolenza diurna) che abbiamo approfondito con valutazioni della medicina del sonno, disturbi riguardanti la sfera polmonare e dolori ricorrenti, disturbi di concentrazione e attenzione per cui è stato deciso di agganciare il paziente all’ergoterapia, attualmente terminata, ed organizzare una valutazione neuropsicologica. Inoltre ho proposto un aggancio psichiatrico e psicoterapico (Psichiatra: Dr. __________ […]). Una visita presso una specialista in medicina psicosomatica non è invece risultata conclusiva. Ho rivisto l’ultima volta il paziente in consultazione il 29.11.2024 e come sintomatologia attuale […] lamenta “nebbia mentale”, difficoltà a concentrarsi, fatigue, fatica respiratoria, disturbi del sonno, scosse in tutto il corpo, dolori diffusi. Eventualmente ritengo possibile valutare un’attività lavorativa al 20%, possibilmente spalmato in più giorni (es. 2 ore al giorno).”

Va innanzitutto evidenziato come nel surriferito rapporto la curante si è limitata per lo più a riportare la sintomatologia riferitagli dal ricorrente, prendendola per fedefacente nonostante un mancato riscontro oggettivo. Per il resto, il rapporto della curante si esaurisce in una riproposizione del suo rapporto del 7 febbraio 2024 con il quale aveva già indicato la sintomatologia riferitale dall’assicurato (sindrome di fatica cronica da long covid, nebbia cerebrale, disturbi respiratori lievi, difficoltà a concentrarsi, sospetto di un concomitante disturbo depressivo e psicosomatico con tratti di insonnia) e le terapie a cui era stato sottoposto, allegando diversa refertazione medica (cfr. docc. 11 e 21 incarto AI). Tali referti erano già stati valutati dal medico SMR nell’ambito della prima domanda di prestazioni, quest’ultimo avendo concluso che “Dalla lettura della documentazione presente all’incarto non emerge nessuna patologia certificata con influenza sulla capacità lavorativa” (doc. 31 incarto AI). Da qui la decisione di rifiuto di prestazioni del 27 agosto 2024, cresciuta incontestata in giudicato (cfr. supra consid. 1.3. in fine).

È quindi a ragione che, esaminato il rapporto del 20 gennaio 2025 della dr.ssa __________, il medico SMR ha concluso che “[…] dalla documentazione presente all’incarto non emergono patologie codificabili ma solo un corollario di sintomi riferiti e non oggettivabili. In tal sento non è possibile procedere con entrata in materia” (doc. 53 incarto AI).

2.5.2. Con il ricorso e nelle more della procedura l’insorgente ha prodotto, oltre al rapporto del 20 gennaio 2024 della dr.ssa __________ di cui già si è detto (cfr. supra consid. 2.5.1.), il rapporto dell’8 aprile 2025 del dr. __________ (cfr. supra consid. 1.7.).

Invano.

Va qui ricordato che l’intervallo da considerare per la valutazione della modifica rilevante è quello tra l’ultima valutazione materiale del diritto alla rendita e l’emanazione della decisione impugnata e che gli atti prodotti (esclusivamente) in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare, se del caso, nell'ambito di una nuova domanda (cfr. supra consid. 2.4. in fine).

Ne consegue che, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (cfr. supra consid. 1.8.), il surriferito rapporto del curante psichiatra risulta tardivo e sarà da valutare nell’ambito di una nuova domanda.

Stante quanto precede, secondo questo Giudice l’Ufficio AI a ragione non è entrato nel merito della domanda del ricorrente. Infatti, l’insorgente, chiamato a dimostrare in sede amministrativa che rispetto all’ultima decisione del 27 agosto 2024 vi è stato un peggioramento del suo stato di salute, non ha reso verosimile una rilevante modifica della sua situazione valetudinaria con incidenza sulla capacità lavorativa.

La documentazione medica prodotta successivamente alla decisione contestata va trasmessa all’Ufficio AI affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni.

2.6. Come accennato (cfr. supra consid. 1.5.), l’insorgente ha chiesto l’esperimento di una perizia indipendente e la sua audizione.

La situazione valetudinaria fino all’emanazione della decisione impugnata è da considerarsi sufficientemente chiarita (cfr. supra consid. 2.5.1.), ragione per cui questo Giudice rinuncia all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.7. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma mentre il ricorso, nella misura in cui ricevibile, va respinto.

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso nella misura in cui ricevibile è respinto.

  2. Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.

  3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni

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