Raccomandata
Incarto n. 32.2025.19
BS
Lugano 28 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, cancelliere
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le decisioni del 15 gennaio 2025 emanate da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisioni del 16 giugno 2017, rimaste incontestate, l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, classe 1966, il diritto ad una mezza rendita (per un grado d’invalidità del 50%) ed a due rendite per figli, il tutto con effetto dal 1° novembre 2014. Trattandosi di una domanda tardiva ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI, le prestazioni sono state versate dal 1° aprile 2016. Le rendite sono state determinate sulla base della scala di rendita 44 (rendita completa), di una durata contributiva di 27 anni e di un reddito anno medio (rivalutato al 2025) di fr. 77'112. Al 1° gennaio 2025 la rendita principale ammonta a fr. 1'170 mensili, quella per figlio a fr. 468 mensili (doc. 85 inc. AI).
1.2. A seguito dell’aumento del grado d’invalidità al 100% definito in sede di revisione, con due decisioni del 25 gennaio 2025, debitamente preavvisate, l’amministrazione ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita intera dal 1° dicembre 2023 ammontante rispettivamente a fr. 2'274 (stato 2023/24) e fr. 2'239 (stato 2025) al mese, nonché due rendite per le figlie __________ e __________ di mensili fr. 909 (stato 2023/24) e di fr. 935 (stato 2025). La rendita principale è stata calcolata tenendo conto di una scala di rendita 44 (rendita massima), di una durata contributiva di 27 anni e di reddito anno medio determinante di fr. 77'112 (stato 2025).
L’Ufficio AI ha poi compensato la rendita (intera) principale e quelle per le figlie arretrate, dovute dal 1° dicembre 2023 al 31 dicembre 2024, con le prestazioni già versate (allorquando l’assicurato percepiva una mezza rendita) nel medesimo periodo. Gli importi compensati ammontano complessivamente a fr. 28'717 (fr. 15'951 dedotti dalla rendita principale e fr. 12'766 dalle rendite per le figlie). Successivamente, dopo aver accertato un debito contributivo dell’assicurato quale indipendente per gli anni dal 2017 al 2020 per complessivi fr. 28'688 (cfr. email 14 gennaio 2025 in doc. 177 inc. Cassa), l’amministrazione ha compensato tale debito con le rendite arretrate nella seguente modalità: fr. 15'950 compensati con la rendita principale e fr. 12'738 con le rendite per le figlie.
1.3. Con opposizione 13 febbraio 2025, trasmessa dall’Ufficio AI al TCA per competenza decisionale, l'assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, sostiene che nel computo del reddito annuo medio delle nuove rendite debbano essere considerati i contributi AVS relativi al periodo 1° gennaio 2017 – 31 dicembre 2021. Contesta unicamente la compensazione tra le rendite per figli arretrate ed i suoi contributi AVS dovuti quale indipendente nel periodo 2017-2020. Sostiene che i contributi dal 1° gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2018, oltre ad essere prescritti, sono manifestamente sproporzionati rispetto all’effettivo reddito da attività indipendente. Rileva che “non avendo avuto introiti aggiuntivi a quelli delle rendite commisurate al precedente grado d’invalidità del 50%, per almeno 17 mesi ha fruito di entrate nettamente insufficienti per la copertura dei costi (peraltro già ridotti al minimo) connessi con le sue esigenza vitali”.
1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI postula la reiezione del ricorso e la conferma delle decisioni contestate, ritenendo corretto il proprio agire. Dei motivi verrà detto nei considerandi di diritto.
1.5. Con scritto del 26 marzo 2025 l’assicurato ha ribadito che la contestata compensazione lo priva “della possibilità di colmare in parte, il vuoto di disponibilità causato dall’assenza di un reddito nel periodo dal 1° settembre 2023 al 31 gennaio 2025”. Chiede pertanto una dilazione di pagamento dei (contributi) arretrati.
1.6. Con scritto 17 aprile 2025 l’Ufficio AI rileva di non poter dar seguito al pagamento dilazionato dei contributi arretrati, vista l’obbligatorietà della compensazione con le rendite arretrate. La compensazione dei contributi arretrati eseguita è nell’interesse dell’assicurato, in quanto determinanti per il calcolo del reddito anno medio determinante per le rendite erogate. Informa infine che nel periodo in cui le prestazioni avrebbero dovute essere corrisposte (1° dicembre 2023 – 31 gennaio 2025) sono state versate le prestazioni complementari e quindi è stata garantita la copertura del minimo vitale secondo il diritto esecutivo.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1; STF 8C_452/2011 del 12 marzo 2012; STF 9C_807/2014 del 9 settembre 2015; STF 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).
nel merito
2.2. Questo Giudice è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente determinato la nuova rendita d’invalidità e le conseguenti rendite per figli. Oggetto di contestazione è pure la compensazione tra le rendite per figli arretrate ed i contributi personali AVS dovuti dal ricorrente, come pure l’ammontare dei contributi stessi.
2.3. Base di calcolo della rendita
2.3.1. Il marginale 5328 delle Direttive sulle rendite (DR), nel tenore valido dal 1° gennaio 2024, prevede che se “con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di rendita), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante). Se anche l’altro coniuge è beneficiario di una rendita, occorre riesaminare la limitazione della somma delle due rendite”.
Questo principio è stato da ultimo confermato nella DTF 147 V 133, il cui regesto recita: “la modifica del grado d'invalidità e l'aumento del diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute costituiscono un caso di revisione secondo l'art. 17 LPGA (consid. 5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall'assicurato nel frattempo sono aumentati notevolmente. Questa giurisprudenza e la prassi amministrativa non violano l'art. 8 cpv. 2 Cost. (consid. 5.2). Conferma della giurisprudenza (consid. 5.4)”.
2.3.2. Nel caso in esame rettamente la Cassa __________ (competente, fra l’altro, per calcolare gli importi delle rendite come prescritto dall’art. 60 cpv. 1 lett. b LAI) ha utilizzato i parametri di calcolo della precedente mezza rendita (stato 2014) per determinare quella attuale, vale a dire la scala di rendita 44 (rendita massima), il reddito annuo medio determinante di fr. 77'112 (adeguato al 1° gennaio 2025) e la durata contributiva computabile di 27 anni. Ne deriva che i contributi versati dal 2017 al 2021, successivi quindi alla prima rendita d’invalidità, non sono determinanti per il calcolo della nuova prestazione. Sono tuttavia importanti per il calcolo del reddito annuo medio della futura rendita di vecchiaia.
2.4. Compensazione
2.4.1. Oltre all’art. 20 cpv. 2 LPGA relativo al divieto di compensazione in caso di versamento di prestazioni a terzi (con l’eccezione dell’art. 20 cpv. 2, seconda frase LPGA, secondo cui è eccettuata la compensazione in caso di versamento retroattivo di prestazioni ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2), la LPGA non contiene norme generali sulla compensazione (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1).
Questo modo di estinzione del credito è conseguentemente retto dalle disposizioni delle leggi speciali delle assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1, con riferimento alla DTF 138 V 402, consid. 4.2).
Secondo l’art. 20 cpv. 2 LAVS, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 50 cpv. 2 LAI, possono essere compensati con prestazioni scadute:
a. i crediti derivanti dalla presente legge, dalla LAI, dalla legge federale del 25 settembre 1952102 sulle indennità di perdita di guadagno in caso di servizio militare o di protezione civile e dalla legge federale del 20 giugno 1952103 sugli assegni familiari nell’agricoltura;
b. i crediti per la restituzione di prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
c. i crediti per la restituzione di rendite e indennità giornaliere dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell’assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e dell’assicurazione contro le malattie.
Questa norma ha carattere obbligatorio e l’amministrazione ha non solo il diritto ma anche il dovere, nel quadro delle prescrizioni legali, di procedere alla compensazione con delle prestazioni scadute (DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti).
La compensazione non deve tuttavia intaccare il minimo vitale della persona assicurata. Questa regola vale per tutte le assicurazioni sociali (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alle DTF 138 V 402, DTF 138 V 235, consid. 7.2, DTF 136 V 286 consid. 6.1, DTF 131 V 249, consid. 1.2).
Questa esigenza è da mettere in relazione con l’art. 125 cifra 2 CO, per il quale non possono estinguersi mediante compensazione contro la volontà del creditore le obbligazioni che per la particolare loro natura devono essere effettivamente soddisfatte al creditore, come per esempio quelle per alimenti e salari assolutamente necessari al mantenimento del creditore e della sua famiglia.
In caso di versamento retroattivo di prestazioni periodiche, il limite della compensazione relativo al minimo vitale deve essere esaminato per il medesimo periodo, ossia per il lasso di tempo al quale è destinato il versamento retroattivo delle prestazioni (sentenza 9C_804/2017 del 9 ottobre 2018, consid. 3.1 con riferimento alla DTF 138 V 402 e alla sentenza 9C_1015/2010 del 12 aprile 2011, consid. 3.3).
2.4.2. Secondo il marginale 10194 DR se il beneficiario di una prestazione è debitore di una cassa di compensazione e non salda il suo debito con un pagamento, i crediti della cassa devono essere compensati con le rendite o gli assegni per grandi invalidi scaduti, a condizione che questi crediti siano compensabili.
Ai sensi del marginale 10196 DR sono compensabili con prestazioni scadute i crediti che soddisfano le condizioni menzionate qui di seguito:
il credito deve appartenere a una cassa di compensazione. È irrilevante se si tratta della stessa cassa che versa le rendite o di un’altra. Il credito della cassa A può essere compensato con prestazioni versate dalla cassa B (marginale 10197 DR);
il credito deve poter essere fatto valere personalmente nei confronti dell’avente diritto alla prestazione oppure essere strettamente connesso alla rendita o all’assegno per grandi invalidi dal punto di vista del diritto assicurativo. In tal modo, i contributi e le rendite da restituire che il beneficiario deve ancora versare personalmente o in seguito all’apertura della successione possono essere compensati con la sua rendita (marginale 10198 DR);
il credito dev’essere esigibile e non prescritto. I crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS; marginale 10202 DR);
il credito deve riguardare, per il marginale 10203: contributi di ogni genere dell’AVS, dell’AI, delle IPG, dell’AD o degli AF (contributi correnti, arretrati, irrecuperabili, contributi alle spese di amministrazione, interessi di mora; marginale 10204 DR; sottolineatura del redattore); prestazioni dell’AVS, dell’AI e delle IPG che devono essere restituite, a meno che non siano state condonate (marginale 10205 DR); prestazioni complementari secondo la LPC, che devono essere restituite (marginale 10206 DR); rendite e indennità giornaliere da restituire dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, dell’assicurazione contro la disoccupazione e delle casse malati riconosciute dalla Confederazione (marginale 10207 DR); contributi e prestazioni arretrate secondo la legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (marginale 10208 DR); tasse d’ingiunzione, spese d’imposizione, spese d’esecuzione e multe d’ordine (marginale 10209 DR); risarcimento dei danni causati alle casse di compensazione (art. 52 LAVS; marginale 10210 DR; sottolineatura del redattore).
Il marginale 10212 DR prevede che per principio la compensazione di una rendita o di un assegno per grandi invalidi è ammissibile solo a condizione che il minimo vitale della persona tenuta alla restituzione non sia intaccato secondo il diritto dell’esecuzione.
P__________vitale (fabbisogno vitale) in materia di esecuzione per debiti, il marginale 10213 DR rinvia al marginale 3033 delle direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell’AVS/AI e nelle IPG (DIN).
2.4.3. Nel caso concreto, come visto, l’Ufficio AI ha compensato le rendite per figli arretrate con i contributi personali AVS dovuti dall’assicurato.
In primo luogo va fatto presente che ai sensi dell’art. 35 cpv. 1 LAI le persone legittimate alla rendita d’invalidità hanno diritto a una rendita completiva per ogni figlio che, qualora esse fossero morte, avrebbe diritto a una rendita per orfani dell’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti. Si tratta di un diritto strettamente accessorio rispetto alla rendita di invalidità come rendita principale o di base del beneficiario AI. Lo scopo della rendita per figli è quello di alleviare l'obbligo di mantenimento del beneficiario e di compensare la perdita di reddito causata dall'invalidità, ma non di arricchire il beneficiario del mantenimento. Il beneficiario della rendita principale ha quindi diritto alla rendita complementare, non il figlio direttamente (DTF 134 V 15 consid. 2.3.3).
Nella fattispecie concreta, da un lato l’avente diritto alla rendita per figli e il debitore dei contributi sono la stessa persona (ossia il ricorrente), dall’altro si tratta di compensare prestazioni AI e contributivi AVS come previsto dall’art. 20 cpv. 2 lett. a LAVS, motivo per cui l’operato dell’amministrazione è corretto. Inoltre, come rettamente evidenziato dall’Ufficio AI nello scritto 17 aprile 2025 (cfr. consid. 1.6), la compensazione è nell’interesse dell’assicurato. Infatti, non procedendo alla compensazione di contributi, determinanti per il calcolo del reddito annuo medio della rendita, la prestazione risulterebbe inferiore a quella attuale.
La richiesta di una dilazione dei contributi arretrati non può essere accolta, vista l’obbligatorietà della compensazione (art. 15 e 20 cpv.2 lett. a LAVS e DTF 115 V 341 consid. 2a pag. 342 e riferimenti citata al consid. 2.4.1.).
Da ultimo, l’insorgente sostiene che “non avendo avuto introiti aggiuntivi a quelli delle rendite commisurate al precedente grado d’invalidità del 50%, per almeno 17 mesi ha fruito di entrate nettamente insufficienti per la copertura dei costi (peraltro già ridotti al minimo) connessi con le sue esigenza vitali”. Al riguardo va evidenziato che, come rilevato dall’Ufficio AI nelle osservazioni 17 aprile 2025, durante il periodo della compensazione (1° dicembre 2023 – 31 gennaio 2025) l’assicurato ha percepito, a copertura del minimo vitale, delle prestazioni complementari.
2.5. Contributi
In merito alla “prescrizione” [va rilevato che, contrariamente al titolo dell'art. 16 LAVS che indica "prescrizione", tanto il termine relativo di un anno quanto quello assoluto di cinque anni sono in realtà dei termini di perenzione (STCA 30.2020.11 del 22 febbraio 2021 consid. 2.11 e ivi riferimenti)] sollevata dal ricorrente, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha (incontestatamente) evidenziato che la decisione definitiva di fissazione dei contributi per l’anno 2017 è stata emessa il 21 gennaio 2020, mentre quella per il 2018 in data 5 febbraio 2020 e che entrambe le decisioni sono incontestatamente cresciute in giudicato. Avendo la Cassa emesso le decisioni entro cinque anni dalla fine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti, i contributi non sono perenti ai sensi dell’16 cpv. 1 LAVS.
Inoltre, sempre come sostenuto dalla Cassa senza smentita da parte del ricorrente, anche le decisioni di fissazione dei contributi per gli anni dal 2019 al 2021 sono pacificamente cresciute in giudicato.
Visto quanto sopra, non vi è dunque ragione per verificare l’ammontare dei contributi personali dovuti a suo tempo dall’assicurato e determinati con decisioni divenute definitive. Del resto, il ricorrente ha sostenuto come i contributi “appaiano manifestamente sproporzionati” senza addurre alcuna motivazione.
2.6. Visto quanto sopra, le decisioni contestate sono da confermare, mentre il ricorso è da respingere.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente La segretaria
giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni