Raccomandata
Incarto n. 32.2025.16
TB
Lugano 26 maggio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Tanja Balmelli, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 10 febbraio 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 gennaio 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023 (doc. 74) questo Tribunale ha accolto il ricorso di RI 1, nato nel 1969, formulato contro la decisione del 28 marzo 2023 (doc. 59) con cui l'Ufficio assicurazione invalidità, non rilevando modifiche della precedente valutazione medica (perizia psichiatrica del 2021), ha confermato un'inabilità lavorativa del 25% nella professione abituale e del 15% in attività adeguate, respingendo la richiesta di prestazioni stante un grado di invalidità del 17%.
Il TCA ha rinviato gli atti all'Ufficio AI per esperire una perizia psichiatrica di decorso ed emettere una nuova decisione.
1.2. Raccolto il rapporto medico del 13 novembre 2023 (doc. 80) della dr.ssa med. __________, psichiatra curante, l'amministrazione ha affidato la nuova valutazione nuovamente al dr. med. __________ (docc. 82 e 84), la cui perizia del 28 febbraio 2024 (doc. 87) è stata fatta propria dal dr. med. __________ del Servizio Medico Regionale nel rapporto finale del 13 marzo 2024 (doc. 88).
1.3. Sentito il consulente in integrazione professionale (doc. 89), con progetto di decisione del 25 aprile 2024 (doc. 90) l'Ufficio AI ha respinto la domanda AI dell'assicurato ritenendo sovrapponibile la situazione medica a quanto stabilito con la precedente decisione del 21 giugno 2021, eccezion fatta per il periodo di degenza in cui egli è stato ritenuto totalmente inabile al lavoro. L'Ufficio AI ha quindi riproposto il medesimo calcolo per stabilire nuovamente nel 17% il grado di invalidità e negare il diritto.
1.4. Il 27 maggio 2024 (doc. 94) l'assicurato ha chiesto di annullare questo progetto e di riconoscergli una rendita completa e il 27 luglio 2024 (doc. 95) è pervenuta all'Ufficio assicurazione invalidità la valutazione psichiatrica del 25 luglio 2024 (doc. 96) della dr.ssa med. __________, su cui si è espresso il dr. med. __________ con un complemento peritale (doc. 102), avallato dal dr. __________ dell'SMR (doc. 103). Il 9 gennaio 2025 (doc. B) l'Ufficio AI ha emesso la decisione di rifiuto di una rendita di invalidità confermando il progetto di decisione anche dopo le osservazioni dell'assicurato, vagliate dal Servizio Medico Regionale.
1.5. Con ricorso del 10 febbraio 2025 (doc. I) RI 1, sempre patrocinato dall'avv. RA 1, ha chiesto al TCA di annullare la decisione del 9 gennaio 2025 e, in via principale, di riconoscergli una rendita AI del 100% dallo scadere del termine di attesa; in via subordinata, di ritornare gli atti all'Ufficio AI per ulteriori esami volti ad accertare la sua inabilità.
Il ricorrente si è lamentato che le conclusioni della prima perizia del dr. __________ del 2021 sono state riprese immutate nella sua nuova perizia del 28 febbraio 2024, senza confrontarsi con gli accertamenti della dr.ssa __________ e della Clinica __________ di __________, le cui conclusioni, a suo dire, sono state banalizzate dal perito. Per l'insorgente, lo stato patologico constatato dagli esperti della clinica, coerente con la diagnosi della psichiatra curante, è il risultato di un esame completo del suo stato di salute, che non poteva risultare inficiato da una semplice frustrazione per una decisione negativa ricevuta tre mesi prima.
1.6. Nella risposta del 4 marzo 2025 (doc. VII) l'Ufficio assicurazione invalidità ha chiesto al TCA di respingere il ricorso, evidenziando che la richiesta di prestazioni del 4 dicembre 2019 è sfociata nella decisione di rifiuto del 21 giugno 2021 in presenza di un grado di invalidità del 17% e che nell'ambito della domanda di revisione del novembre 2022, chiesta dall'assicurato, l'esito della perizia psichiatrica di decorso del 28 febbraio 2024 l'ha portato a respingerla, poiché lo stato valetudinario era sostanzialmente rimasto stazionario nel corso del tempo. Non v'erano pertanto elementi, dal lato medico, a favore di un'incapacità lavorativa superiore a quella già attestata nella procedura riferita alla richiesta di prestazioni del dicembre 2019.
Nemmeno è ravvisabile un peggioramento dello stato di salute del richiedente sulla base del referto della psichiatra dr.ssa med. __________, su cui si sono espressi il perito psichiatra e il Servizio Medico Regionale. Non essendo dunque comprovato un peggioramento duraturo delle condizioni di salute del ricorrente con conseguenze sulla sua capacità lavorativa dopo il mese di giugno 2021 e prima del 9 gennaio 2025, l'Ufficio AI ha affermato che a ragione ha concluso per uno stato di salute sostanzialmente invariato e ha quindi respinto la domanda di revisione del novembre 2022. A dire dell'amministrazione, gli effetti invalidanti di tale stato sono infatti rimasti invariati nel corso del tempo e perciò non giustificano ulteriori indagini mediche, chieste dal ricorrente, e neppure il riconoscimento di una rendita di invalidità.
1.7. Il 7 marzo 2025 (doc. IX) l'insorgente ha chiesto una proroga fino al 31 marzo 2025 per presentare sia nuove prove, indicando che era in corso l'allestimento di alcuni certificati medici, sia la replica, poi formulata il 31 marzo 2025 (doc. XI) adducendo che la situazione medica non poteva affatto dirsi invariata rispetto alla precedente valutazione peritale. Infatti, gli ulteriori accertamenti medici specialistici (docc. C1-C4) che il ricorrente ha prodotto al TCA l'8 aprile 2025 (doc. XIV) comproverebbero, a suo dire, un peggioramento del suo stato di salute.
1.8. Su questi nuovi referti, che il ricorrente ha trasmesso pure all'Ufficio AI, quest'ultimo si è espresso il 22 aprile 2025 (doc. XV) rinviando alle conclusioni del dr. med. __________ del __________ espresse nel complemento peritale del 16 aprile 2025 (doc. XV/1) e quindi ha ribadito la sua richiesta di respingere il ricorso.
1.9. Il 15 maggio 2025 (doc XIX), ottenuta una proroga, il ricorrente si è riconfermato nelle proprie allegazioni.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se a giusta ragione l'Ufficio assicurazione invalidità ha negato all'assicurato il diritto alla rendita di invalidità avendo determinato un grado d'invalidità non pensionabile (art. 28 LAI).
2.2. Secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità sono dunque un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L'assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l'art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l'incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui agli artt. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Con il nuovo art. 28b LAI, in vigore dal 1° gennaio 2022 e qui dunque applicabile, il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica l'art. 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante per la valutazione dell'invalidità. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b; Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213).
Secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).
2.3. Trattandosi di una nuova domanda di prestazioni AI, va ricordato che giusta l'art. 87 cpv. 3 OAI, qualora la rendita sia stata negata perché il grado d'invalidità era insufficiente, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se sono soddisfatte le condizioni previste al capoverso 2, che dispone che se è fatta domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado d'invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni.
Se tale condizione non è soddisfatta, l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b; DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86; Valterio, Droit et pratique de l'assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda, deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso. L'art. 17 cpv. 1 LPGA si applica infatti per analogia anche in caso di nuova domanda facente seguito al rifiuto di una rendita per difetto di invalidità pensionabile (DTF 130 V 71 consid. 3.2; DTF 117 V 198 consid. 3a; STF 9C_916/2009 consid. 5.2; art. 41 vLAI; Pratique VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3b, 105 V 30; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a).
Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella DTF 141 V 9, al considerando 6.1 il Tribunale federale ha precisato che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; 9C_718/2016 del 14 febbraio 2017 consid. 6.2; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.4. Il 4 dicembre 2019 (doc. 2) l'assicurato ha chiesto di beneficiare di prestazioni dall'assicurazione invalidità a seguito di un'inabilità lavorativa del 100% certificata dal 18 maggio 2019 dalla dr.ssa med. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che l'ha in cura dal 14 maggio 2019. L'Ufficio assicurazione invalidità ha quindi sottoposto il richiedente a una valutazione peritale affidandola al dottor __________, specialista in psichiatria e psicoterapia presso il __________.
Sulla base delle risultanze del 17 febbraio 2021 (doc. 28), con decisione del 21 giugno 2021 (doc. 40), cresciuta incontestata in giudicato, l'Ufficio AI ha respinto la sua domanda, avendo rilevato un'inabilità lavorativa del 50% in qualsiasi attività dal 1° dicembre 2018, mentre del 25% dal 1° settembre 2019 nella professione abituale e del 15% in attività adeguate allo stato di salute, con conseguente calcolo del grado di invalidità del 17%.
L'8 novembre 2022 (doc. 43) la dr.ssa __________ ha inviato all'Ufficio AI un referto in cui ha rilevato che l'assicurato non riusciva ancora a concentrarsi, era disattento, nervoso e irrequieto, tanto che ha dovuto intensificare la cura di neurolettico.
Il 28 marzo 2023 (doc. 59) l'Ufficio AI, non avendo riscontrato una diversa situazione medica rispetto alla precedente presa di posizione e ritenuta dunque un'inabilità del 15% in un lavoro adatto al suo stato di salute e una riduzione del 10% del reddito statistico da invalido per attività leggere e per svantaggi salariali, ha emesso una decisione di rifiuto dell'attribuzione di una rendita di invalidità in presenza di un grado di invalidità ancora del 17%.
Il ricorso al TCA dell'11 maggio 2023 (doc. 66) è sfociato nella STCA 32.2023.46 dell'11 settembre 2023 in cui questa Corte, preso atto che dal 22 maggio al 27 giugno 2023 l'interessato è stato ricoverato presso la Clinica __________ di __________ e che in quell'occasione i medici hanno sia confermato la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media senza sindrome biologica (ICD-10: F33.10) posta dalla curante sia modificato la terapia farmacologica, ha concluso che era possibile che il ricovero fosse la conseguenza dell'aggravamento dello stato di salute notificato dalla dr.ssa med. __________ pochi mesi prima: "Non potendosi dunque escludere una conseguenza delle mutate condizioni valetudinarie sulla capacità lavorativa del ricorrente nel periodo che ha preceduto l'emanazione della decisione del 23 marzo 2023, si impone il rinvio degli atti all'amministrazione perché proceda con un complemento istruttorio, e meglio l'acquisizione di una perizia psichiatrica di decorso ed emetta un nuovo provvedimento, ciò che rende priva di oggetto la domanda dell'insorgente volta all'allestimento di una perizia giudiziaria." (cfr. consid. 2.9).
2.5. L'amministrazione ha quindi dapprima interpellato la dr.ssa med. __________, psichiatra curante, che il 13 novembre 2023 (doc. 80) ha indicato di avere visto l'interessato il 30 ottobre 2023, il quale malgrado il predetto ricovero non ha avuto dei benefici né notevoli miglioramenti, continuava a essere irascibile, irrequieto, avere umore deflesso con ansia generalizzata, difficoltà del ritmo del sonno-veglia e grande tensione endopsichica. La curante ha segnalato la terapia farmacologica in essere (Depachine Chrono 1000 mgp 0-0-0-1, Depachine Chrono 300mgp 1-0-0, Fluoxetin mgp 1-0-1, Olanzapina 5mgp 1-0-2 e Dormicum 15mgp 0-0-0-1) e ha posto la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, episodio di media gravità in atto (ICD-10: F33.1) e di Altri disturbi di personalità e forme miste (ICD-10: F61).
Poi, visto il rinvio degli atti all'amministrazione per chiarire la capacità medico-teorica del ricorrente in attività adeguate mediante una perizia di decorso, il 5 dicembre 2023 (doc. 84) l'Ufficio AI l'ha nuovamente affidata al dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia, con compito di valutare la capacità lavorativa dell'assicurato dal 1° luglio 2021.
Il perito l'ha visitato il 22 durante un'ora e dieci minuti e il 28 febbraio 2024 per mezz'ora, per un tempo totale di 100 minuti, rendendo la sua valutazione quello stesso giorno (doc. 87), in cui ha riassunto gli atti messi a sua disposizione, esposto l'anamnesi aggiornando la situazione da dopo l'incontro peritale del febbraio 2021, la descrizione della giornata, i sintomi soggettivi riportati spontaneamente dall'assicurato, il trattamento farmacologico in essere, le osservazioni sul comportamento ed aspetto esteriore, i reperti dell'esame clinico secondo AMDP-System, la valutazione psicodiagnostica avvenuta con approfondimenti testali e i dosaggi ematici dei farmaci.
Lo psichiatra ha altresì discusso delle incoerenze emerse dai test a cui ha sottoposto l'assicurato e dalle risultanze delle sue valutazioni, come pure delle diagnosi poste allora ed ora dai curanti, che divergevano con quanto da lui riscontrato sia in passato sia con la seconda valutazione peritale.
Il perito ha quindi formulato la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di Episodio depressivo di grado lieve senza sindrome biologica (ICD-10: F32).
Nella valutazione psichiatrica lo specialista ha sintetizzato la storia personale, professionale e sanitaria dell'assicurato, ha valutato il percorso precedente di terapie di cui ha beneficiato l'interessato, la coerenza e la plausibilità delle sue affermazioni, le capacità e le risorse descrivendo le riserve e i deficit secondo lo schema Mini ICF-APP apprezzando un grado di disabilità essenzialmente assente o lieve. Le limitazioni funzionali descritte erano dunque da ritenersi plausibili con la diagnosi posta.
Infine, il dr. __________ ha risposto ai quesiti peritali stabilendo dal 1° luglio 2021 la capacità lavorativa nell'attività abituale nel 75%, in attività adeguata nell'85% e in attività domestiche nel 100%, concludendo con la non possibilità di migliorare in misura rilevante la capacità lavorativa con l'attuazione di provvedimenti sanitari o di reinserimento professionale.
Il Servizio Medico Regionale (dr. med. __________, specialista in psichiatria e psicoterapia) ha avallato integralmente nel rapporto finale del 13 marzo 2024 (doc. 88) le considerazioni peritali.
Nelle osservazioni al progetto di decisione del 25 aprile 2024 (doc. 90) di rifiuto delle prestazioni per assenza di grado AI pensionabile, l'assicurato ha contestato le conclusioni del perito, rinviando alla valutazione del 25 luglio 2024 (doc. 96) della dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, che ha visitato l'assicurato tra il 28 maggio e il 25 giugno 2024.
Dopo avere esposto l'anamnesi, la specialista ha rilevato nella valutazione psicodiagnostica che l'assicurato presentava una storia personale da cui emergeva la costruzione di una organizzazione di significato di tipo depressivo dovuta a una precoce deprivazione affettiva, avendo avuto una vita costellata di lutti (morte dei genitori in età preadolescenziale, abbandono coniugale e infine rischio di perdere l'ultimo affetto attuale in un incidente). Questa deprivazione ha quindi causato un pattern emotivo ricorrente del tipo rabbia e tutte le sue sfumature con un approccio alla realtà circostante basato su un bisogno di lotta nei confronti del mondo per riscattare se stesso nella società. Grazie a questa sua rabbia, l'assicurato è riuscito all'inizio dell'attività lavorativa a costruire una posizione sociale elevata; l'emozione della rabbia ha sostenuto in lui il desiderio di lottare e di raggiungere alti livelli di competenze commerciali. Fino a quando egli ha potuto ingaggiare una lotta per ottenere un risultato importante, il suo stato umorale si è mantenuto in asse, ma al momento in cui tale lotta non ha più potuto essere incanalata in un ambito specifico, la rabbia, che era la sua emozione basica, è implosa all'interno di sé e si è trasformata in uno stato depressivo irrisolvibile.
Per quanto concerne lo status psicopatologico, la psichiatra ha rilevato che è stato sovrapponibile in tutti gli incontri. L'eloquio era spontaneo e fluido, ma ridotto per produttività, l'assicurato rispondeva in modo esaustivo alle domande con un tono basso e con poca inflessione di tono; era presente iponimica e scarsa gestualità. Non erano presenti alterazioni del giudizio della realtà, i nessi associativi erano presenti e ben mantenuti, non emergevano disturbi logico formali del pensiero e del contenuto. Le tematiche espresse dall'interessato vertevano sul vissuto di abbandono e di impotenza e solitudine, anche rispetto alla relazione affettiva in essere con una persona con gravi problemi di salute. Il tono dell'umore era basso, scarsa la spinta vitale e assente o nulla una progettazione del futuro. La memoria appariva integra, scarsa la capacità di insight e non sembrava possedere strumenti per comprendere a fondo i suoi temi di base e le sue modalità di funzionamento. Per questo, appariva incastrato in piani di spiegazione che non trovavano soluzioni.
In conclusione, per la dr.ssa med. __________, che ha preso visione del rapporto peritale del 28 febbraio 2024, si confermava una diagnosi di Disturbo depressivo ricorrente di media gravità (ICD-10: F33.1) e di Disturbo di personalità non specificato (ICD-10: F60.9).
Su questo parere specialistico si è pronunciato il 24 ottobre 2024 (doc. 102) il dr. med. __________ redigendo un complemento peritale, in cui ha affermato che lo scritto della collega non conteneva elementi tali che l'hanno indotto a rivedere le sue conclusioni peritali. Dopo avere rilevato che nel febbraio 2021, diversamente da quanto risultava dall'anamnesi riportata dalla collega, l'assicurato non gli ha riferito di una forte depressione dopo la separazione del 2015, visto che gli aveva indicato che era avvenuta senza particolari screzi, l'esperto ha osservato che pur rispettando e ritenendo anche condivisibile l'ipotesi interpretativa ed eziopatogenetica della dr.ssa __________ resa nella valutazione psicodiagnostica secondo cui l'assicurato avrebbe sviluppato uno scompenso psicopatologico quando non ha più potuto ingaggiare una lotta per ottenere un importante risultato, non riteneva che questo dato fosse utile per determinare le limitazioni sul funzionamento lavorativo dell'interessato. Quanto allo status psicopatologico, il perito ha osservato che non sono stati descritti i criteri che condurrebbero a una diagnosi di Episodio depressivo di grado medio attuale, mentre per quanto concerne la Sindrome depressiva ricorrente e il Disturbo di personalità, ha ricordato di essersi già pronunciato diffusamente nel suo rapporto (pagg. 19-21) non riscontrando elementi né per la prima diagnosi, non essendoci stato un periodo di remissione da sintomi tra i due episodi, né per la seconda, non essendo soddisfatti i criteri generali. Pertanto, per l'esperto anche le conclusioni diagnostiche della collega non erano condivisibili. Infine, egli ha osservato come la dr.ssa __________ non abbia formulato critiche sul contenuto della sua perizia, né per quanto concerne le incongruenze che egli ha rilevato e neppure per la parte testistica che ha evidenziato una ridotta credibilità delle lamentele dell'assicurato.
Il 29 ottobre 2024 (doc. 103) il dr. __________ dell'SMR ha espresso un parere concorde con il complemento peritale, ritenendolo completo ed esaustivo.
Con il ricorso l'assicurato non ha prodotto altra documentazione, mentre pendente causa ha allegato tre nuovi atti medici (docc. C1-C3) e l'esposto referto della dr.ssa med. __________ del 25 luglio 2024 (doc. C4).
Lo scritto della dr.ssa __________ del 7 aprile 2025 (doc. C) riporta un peggioramento delle condizioni psichiche dell'assicurato. Essa ha riferito che lo stato depressivo ricorrente è peggiorato in relazione anche al fatto che al suo paziente è stata diagnosticata una predisposizione genetica per un carcinoma al pancreas, alla prostata e alla mammella virile, diagnosi che l'hanno messo in uno stato di angoscia profonda e di umore negativo. A ciò si aggiunge anche la presenza di una erisipela, che lo devasta ulteriormente, tanto che l'assicurato è isolato, non si alimenta bene, non dorme, soffre di insonnia ed è spesso in crisi di attacchi di panico. A dire della curante, l'assicurato va dunque rivalutato dall'Ufficio AI, a cui ha inviato questo scritto, e non è in grado di lavorare da molti anni ormai ed è dunque da ritenere inabile al lavoro al 100% per qualsiasi tipo di lavoro.
Allegati al referto della dr.ssa __________ vi sono gli esami di laboratorio del 24 gennaio 2025 (doc. C2) e la lettera del 17 febbraio 2025 (doc. C3) del dr. med. __________, specialista in oncologia medica FMH e specialista medico generico FMH, inviata al dr. med. __________, FMH dermatologia, in cui l'oncologo pone le due diagnosi poi riportate dalla psichiatra nel suo scritto del 7 aprile 2025 e informa il dermatologo dell'analisi genetica effettuata stante l'importante familiarità dell'interessato con dei carcinomi, invitando perciò lo specialista a sottoporlo a dei controlli regolari dermatologici annuali.
2.6. Per costante giurisprudenza (STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Per quel che concerne il valore probatorio di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto, bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31).
Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 e RAMI 1999 U 356, p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto valore probatorio, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (cfr. anche Pratique VSI 2001 pag. 108 segg.).
Il Tribunale federale ha poi precisato nella DTF 135 V 465 che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici interni che si trovano alle dipendenze dell'amministrazione, a condizione che non sussista un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza delle conclusioni contenute in tali rapporti (cfr., fra le ultime, STF 8C_601/2022 del 31 marzo 2023, consid. 6.3.2; STF 8C_252/ 2022 dell'11 gennaio 2023, consid. 4.1.2; STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2021, consid. 5.1; STF 8C_583/2020 del 4 marzo 2021, consid. 4.1). Sempre secondo l'Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha dedotto dall'art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l'affidabilità dei rapporti dei medici interni all'amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.
Lo stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI 1993 pag. 95).
In seguito (STF 9C_168/2020 del 17 marzo 2020, consid. 3.2; STF 8C_532/2020 del 3 febbraio 2021, consid. 4.1), l'Alta Corte ha ribadito che diversamente dai (semplici) rapporti medici interni all'assicuratore, ove è sufficiente un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza degli stessi perché l'assicurato sia sottoposto a esame medico esterno, alle perizie esperite nell'ambito della procedura amministrativa (art. 44 LPGA) o giudiziaria da medici specialisti esterni deve essere riconosciuta piena forza probante nell'ambito dell'accertamento dei fatti, nella misura in cui non si presentano indizi concreti sull'affidabilità della perizia stessa (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 470; 125 V 351 consid. 3b/bb pag. 353; DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; Locher, Grundriss des Sozialversicherungs-rechts, 1994, pag. 332). Tali perizie non possono essere messe in dubbio soltanto perché esse dovessero giungere a conclusioni diverse dai medici curanti. Rimangono riservati i casi in cui si dovesse imporre un complemento al fine di chiarire alcuni aspetti o direttamente una conclusione opposta, poiché i medici curanti lasciano emergere aspetti importanti e non solo un'interpretazione medica puramente soggettiva. A tal riguardo occorre ricordare la natura differente del mandato di cura e di perito (fra tante sentenze cfr. 8C_55/2018 del 30 maggio 2018 consid. 6.2 e 8C_820/2016 del 27 settembre 2017 consid. 5.3).
Occorre ancora osservare che l'allora TFA, in una decisione del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità (I 938/05), ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per principio necessario procedere ad una nuova perizia. In quell'occasione l'Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
" 3.2 L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)".
Per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023, consid. 3.3.2; 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer/Reichmuth, op. cit., art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4).
2.7. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, l'allora Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).
Nella DTF 130 V 352 l'Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un'incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, Le perizie nelle assicurazioni sociali, in: Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).
Con STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
Nel 2015 il Tribunale federale ha quindi modificato la sua prassi per l'accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi, la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale e da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, lo sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza, la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del TF del 14 dicembre 2017).
Inoltre, nelle due sentenze del 30 novembre 2017 (8C_841/2016 e 8C_130/2017), pubblicate in DTF 143 V 409 e DTF 143 V 418, il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la nuova procedura probatoria illustrata nella DTF 141 V 281 per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione non solo in caso di depressioni da lievi fino a medio-gravi (DTF 143 V 409), ma anche per tutte le malattie psichiche (DTF 143 V 418).
Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi fino a medio-gravi (cfr., fra le ultime, STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.2; DTF 140 V 193 consid. 3.3), le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti solo se era dimostrata una “resistenza alle terapie”, condizione necessaria per la concessione di una rendita AI. Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta. Ora, invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è sapere se la persona interessata riesca a presentare, sulla base di un metro di valutazione oggettivo, la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata (cfr. comunicato stampa del 14 dicembre 2017, in: www.bger.ch).
Il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi.
Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un'affezione psichica la diagnosi non è più centrale.
Soltanto da tale elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà, secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori, provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.
Con sentenza 9C_845/2016 del 27 dicembre 2017 il TF, con riferimento ai citati giudizi 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, al considerando 3.5.1 ha ribadito che le perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto, si dovrà decidere nel contesto dell'esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale. Questa giurisprudenza è stata confermata nella sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50 (STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).
Infine, in DTF 145 V 215 l'Alta Corte ha stabilito che le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.
2.8. Nel caso concreto, chiamato a verificare se l'amministrazione ha correttamente valutato lo stato di salute del ricorrente, dopo attenta analisi di tutti gli atti medici il Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni a cui essa è pervenuta.
Come stabilito l'11 settembre 2023 da questa Corte con STCA 32.2023.46, l'Ufficio assicurazione invalidità ha sottoposto il ricorrente a una valutazione specialistica psichiatrica di decorso, affidando quindi il compito al medesimo perito che già l'ha esaminato nel 2021 e nella nuova perizia del 2024 è emerso che dal 1° luglio 2021 (nel suo rapporto finale SMR il dr. __________ ha specificato la data del mese di settembre 2019 rifacendosi alla prima perizia del 17 febbraio 2021) la capacità lavorativa dell'assicurato era del 75% nell'attività abituale di impiegato di ufficio e dell'85% in attività adeguate, eccetto un periodo di inabilità lavorativa totale durante la degenza in clinica psichiatrica dal 22 maggio al 27 giugno 2023 (e quindi il rapporto finale SMR indica che dal 28 giugno 2023 l'inabilità è di nuovo del 15%/25%).
L'insorgente ha invece sostenuto che sin dal 18 maggio 2019 la sua capacità lavorativa è nulla tanto in attività abituale quanto in attività adeguate e quindi ha contestato le conclusioni a cui è giunto il perito il 28 febbraio 2024 e il 24 ottobre 2024, rilevando in particolare che "Questi aveva già avuto modo di analizzare il ricorrente nel corso del 2021, conclusioni invero riprese fondamentalmente immutate nel referto peritale del febbraio 2024" (doc. I punto 16 pag. 5) e che "Tale referto, riprende infatti i contenuti della precedente valutazione senza confrontarsi in modo puntuale e completo con gli accertamenti contrari della dr.ssa __________, curante del qui ricorrente da svariati anni, né invero con l'esito degli accertamenti promossi dalla clinica __________ di __________, nosocomio specializzato nel trattamento delle patologie sofferte dal qui ricorrente." (doc. I punto 17 pag. 5).
Queste affermazioni sono invece smentite dalle argomentazioni esposte dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e in psicoterapia, che nel febbraio 2024 ha esaminato due volte nel dettaglio lo stato di salute del ricorrente basandosi sulla documentazione fornitagli dall'Ufficio AI e sugli accertamenti effettuati di persona, quali un'indagine clinica, un esame clinico secondo AMDP-System, degli approfondimenti testali, la valutazione delle capacità e dei problemi secondo lo schema Mini ICF-APP e l'analisi del sangue.
Il perito ha ripercorso le indagini cliniche a cui si è sottoposto l'interessato in precedenza e ha anche preso dettagliatamente posizione sulle diagnosi poste dalla psichiatra curante dr.ssa __________, confermate dagli specialisti della Clinica __________ di __________, e dalla dr.ssa med. __________, quest'ultima consultata dall'assicurato nell'arco di un mese - ma non è dato sapere quante sedute siano state effettuate - dopo ricezione del progetto di decisione di rifiuto di attribuzione delle prestazioni.
L'esperto nominato dall'Ufficio AI ha osservato che rispetto alla precedente valutazione peritale l'insorgente ha riferito che il quadro era immutato con un peggioramento avvenuto dalla fine del 2022-inizio 2023, che l'ha poi condotto al ricovero di un mese a fine maggio 2023, in cui è stata posta la diagnosi di Disturbo depressivo ricorrente, episodio di media gravità. Al riguardo, il perito ha però spiegato che, rispetto alla precedente valutazione del 2021, l'assicurato non ha presentato un'interruzione della sintomatologia per un periodo significativo in termini temporali, perciò non si trattava di un nuovo episodio depressivo, ma semplicemente di un'ingravescenza del precedente, che poteva essere stata in parte determinata dal rifiuto delle prestazioni. Questo, in una personalità ipertimica - come descritto nella sua precedente valutazione - ha molto probabilmente determinato un'ulteriore demoralizzazione, dal momento che l'assicurato non riusciva ad uscire da una situazione negativa non solo interna, ma anche viste le condizioni esterne, essendo ormai in assistenza ed avendo l'idea di riprendere un'attività, ma per la quale necessitava di un capitale che però non possedeva, ciò che per lui era fonte di demoralizzazione.
Di fatto, ha rilevato lo psichiatra, anche durante il ricovero alla Clinica __________ di __________ la Fluoxetina è stata mantenuta allo stesso dosaggio, mentre l'incremento ha riguardato soltanto l'Acido Valproico (aggiunti 300mg/die) per una maggiore stabilizzazione e con questa modifica l'umore era stabilmente migliorato, l'ansia libera e somatizzata erano nei limiti e il pensiero era corretto per forma e contenuto, con assenza di idee di morte, ciò che quindi non derivava da un'implementazione della terapia antidepressiva, ma da una riduzione della rabbia e della delusione compatibili con il fatto che l'assicurato si era sempre percepito come estremamente funzionante, a volte anche iperfunzionante, mentre la condizione attuale era di stallo.
Per il dr. __________, questa visione derivava anche da un episodio depressivo non andato in remissione che, tuttavia, ancora a quel momento permaneva di grado lieve. Egli ha poi spiegato nel dettaglio a pagina 20 che erano soddisfatti due sintomi del criterio B e solo due del criterio C, motivo per cui l'episodio poteva ancora essere definito di grado lieve senza sindrome biologica.
Per la diagnosi di Altri disturbi di personalità e forme miste posta durante il ricovero in clinica e confermata dalla psichiatra curante nel suo rapporto del 13 novembre 2023, il perito ha rilevato che rimasto orfano in giovane età, la carriera lavorativa dell'assicurato era in linea con il suo spirito imprenditoriale e alcuni fallimenti, come l'ultimo, che avrebbe originato una forma depressiva che non si era mai verificata prima.
Egli ha ritenuto, come nella sua precedente valutazione, che i tratti personologici fossero attribuibili al temperamento ipertimico, che si caratterizza solitamente per una persistente tonalità ipomaniacale, una grande capacità d'iniziativa, un atteggiamento di sicurezza ed intraprendenza legati all'elevata autostima che soggettivamente gli faceva vivere l'attuale stato come una depressione di grado superiore a quanto obiettivabile. A questo punto, ha aggiunto lo psichiatra, era comprensibile anche una posizione lievemente recriminatoria rispetto al non riconoscimento di un aiuto economico da parte dell'Ufficio AI e alla delusione che ha condotto a un lieve e temporaneo peggioramento con successivo ricovero in clinica, ma che non corrispondeva a una modalità caratteristica e persistente di esperienza inferiore e di comportamento deviante dalla norma. Sulla base anche di altre specificità rilevate a pagina 21, il perito non ha quindi ritenuto che fossero soddisfatti i criteri generali G1 e G2 di diagnosi di Disturbo di personalità.
Infine, l'esperto ha osservato che i fattori che favorivano il perpetuarsi dell'episodio depressivo, che non sembrava essere mai andato in remissione, ma nemmeno peggiorato se non in conseguenza di eventi esterni per l'assicurato particolarmente negativi sul piano sociale come la negazione del diritto alla rendita, erano comunque esterni e non indennizzabili.
Per il TCA, quanto esposto contraddice chiaramente l'allusione del ricorrente secondo cui il dr __________ non si sarebbe confrontato in modo puntuale e completo con gli accertamenti contrari della dr.ssa __________ e della clinica specializzata in patologie psichiche.
Sulla scorta di queste considerazioni, delle sensazioni riferitegli dall'assicurato, degli esiti di diversi test a cui l'ha sottoposto e di quanto ha riscontrato di persona durante i suoi due incontri per una durata di 100 minuti, lo specialista nominato dall'Ufficio AI ha diagnosticato un Episodio depressivo di grado lieve senza sindrome biologica (ICD-10: F32), come nel 2021.
La scrivente Corte rileva che nel raccordo anamnestico il perito ha aggiornato l'anamnesi e ha in particolare rilevato, sul piano farmacologico, che il ricorrente gli ha riferito che a dipendenza delle situazioni in cui si trovava modificava la posologia della terapia prescritta, che era di Fluoxetina 20mg/die, Acido Valproico 1,3g/die, Dormicum 15mg/die e Olanzapina 5mg/die: "usa anche la terapia a piacimento, nel senso che ha una prescrizione di Olanzapina 5 mg die, ma molto frequentemente ne utilizza fino a 15 mg die; lo stesso per il Dormicum che sarebbe l'ipnoinducente; se non è sufficiente ne assume un'ulteriore compressa. La Fluoxetina e l'Acido Valproico sarebbero allo stesso dosaggio dall'ultima dimissione, anche se l'assicurato afferma che aveva ridotto subito dopo la dimissione dalla Clinica poiché si sentiva troppo sedato con l'Olanzapina. Oltre a questo, l'assicurato riferisce di dover assumere la terapia aggiuntiva con Olanzapina anche per l'ansia che lo coglierebbe durante il giorno." (pag. 12 e 13). Anche nell'esame clinico secondo AMDP-System lo psichiatra ha annotato che l'assicurato "Assumerebbe terapia aggiuntiva a base di Olanzapina prevalentemente quando si sente più teso e il Dormicum se non riesce a prendere sonno." (pag. 16) e nella discussione diagnostica che "la terapia è inferiore rispetto a quella prescritta allora, sebbene l'assicurato affermi di aumentarne il dosaggio, soprattutto di Olanzapina, in base a come si sente." (pag. 20).
Sennonché, dalla verifica dei dosaggi ematici dei farmaci è emerso che l'Acido Valproico, l'Olanzapina e il Midazolam erano di gran lunga inferiori ai valori di riferimento, mentre la Fluoxetina era addirittura indosabile a livello ematico.
Inoltre, dall'esame clinico secondo AMDP-System è risultata una persona lucida e orientata temporospazialmente, che ha riferito disturbi mnesici e di concentrazione, non v'erano ideazioni di tipo ipocondriaco o altri sintomi somatici di riserva, non emergevano disturbi della forma del pensiero né del contenuto, idee di rovina né di colpa. Non v'era una circadianità della sintomatologia. L'assicurato non era anergico visto come puliva la casa in modo indefesso, né egli si era definito astenico, mentre sì anedonico dal momento che non provava piacere praticamente in nulla, nemmeno per quello che nella precedente valutazione peritale ancora lo appassionava; anche la componente apatica è stata riferita come maggiore. Non v'era un'insicurezza personale nel fare le cose quanto invece idee di inutilità, inadeguatezza e idee non progettuali anche autolesive. L'istinto vitale sarebbe stato ridotto, l'assicurato ha riferito iporessia anche se non v'era una variazione ponderale e ha lamentato uno stato di tensione interna e di rabbia tuttavia non emerso al colloquio così come la disforia. Non erano presenti veri e propri evitamenti agorafobici, ma in generale v'era un evitamento delle persone da cui sarebbe stato infastidito. Ha riferito crisi di ansia che ha descritto come una stretta al collo.
Per una valutazione psicodiagnostica l'esperto ha somministrato all'interessato i test IOP-29 e IOP-M, ottenendo dei punteggi che portavano a sospettare una bassissima credibilità della presentazione dei sintomi sia cognitivi sia psichiatrici in generale. Al test TMT egli ha ottenuto punteggi nella norma.
Visto che nel secondo colloquio l'assicurato ha riferito disturbi di memoria importanti e anomie, gli è stato somministrato anche il test di screening per valutare segni di decadimento cognitivo (MoCA) che, dato quanto è emerso dallo IOP-M, avrebbero dovuto essere gravi, mentre il punteggio ottenuto non giustificava la presenza di gravi deficit cognitivi.
Il perito ha poi analizzato le eventuali incoerenze emerse riguardo alla variazione ponderale dell'assicurato (indicata in precedenza, mentre a quel momento l'assicurato sarebbe stato inappetente), al fatto di essere smemorato e deconcentrato (non ha mostrato deficit di comprensione o perseverazioni che facessero pensare a un deterioramento cognitivo né soprattutto comportamentale, visto che ci si sarebbe dovuti attendere un discontrollo comportamentale che invece l'assicurato ha negato) e alle riferite ideazioni suicidarie, ma non progettuali né ricorrenti (presentava invece vissuti di inadeguatezza, una diminuita capacità di pensare e di concentrarsi che non è stata obiettivata durante la valutazione peritale e che comunque è parsa essere amplificata, come è risultato dal test IOP-M. Non si presentava né agitato né rallentato, sebbene avesse riferito di avere una rabbia notevole in corpo, né sono stati rilevati sintomi biologici).
Il dr. __________ ha inoltre sottolineato che il ricovero in clinica è stato immediatamente successivo alla decisione dell'Ufficio AI di rifiuto di prestazioni nel marzo 2023 e alle osservazioni del suo legale del maggio 2023, rilevando che "Questo in sé non ha un significato ma lo assume se associato ai risultati dei test di validazione, ai dosaggi ematici dei farmaci ed alla sensazione di una scarsa autenticità maggiore rispetto alla valutazione precedente. Appare molto probabile che il temporaneo peggioramento del maggio 2023 (che ha avuto un miglioramento rapido con il ricovero in cui la modifica della terapia non era di tipo antidepressivo) fosse legato ad un vissuto negativo rispetto alla decisione AI." (pag. 19).
La censura di banalizzazione dei sintomi e delle conseguenze tratte dagli specialisti della Clinica __________ di __________ come seguito di una sorta di stato di frustrazione dell'insorgente per l'esito negativo della decisione dell'Ufficio AI va quindi respinta, siccome debitamente sostanziata e motivata dal perito.
L'esperto ha poi annotato che malgrado nella sua prima valutazione abbia ritenuto l'assicurato abile all'85%, questi non ha ripreso a lavorare né la dr.ssa __________ ha modificato la sua attestazione, certificando ancora nel novembre 2023 un'inabilità lavorativa del 100% dal 18 maggio 2019.
Il perito ha riconosciuto che, rispetto alla precedente perizia, l'assicurato presentava una minore attivazione, egli stesso si è definito rinunciatario rispetto al cercare nuovi lavori, non si immaginava in un impiego di tipo dipendente, ma pensava sempre a un lavoro indipendente che gli sarebbe stato precluso a causa della mancanza di denaro. Lo psichiatra ha però rilevato diverse incoerenze che facevano pensare alla tendenza all'amplificazione della sintomatologia da parte dell'assicurato delle quali non si poteva non tenere conto nella valutazione peritale.
Egli ha perciò concluso che il quadro, a maggior ragione, era da ritenersi invariato rispetto alla precedente valutazione, eccetto per il periodo di ricovero (dal 22 maggio al 27 giugno 2023) in cui poteva essere giustificata un'inabilità lavorativa del 100%.
Un ulteriore segno di incoerenza rispetto al quadro definito soggettivamente dall'interessato come grave era l'assenza di compliance che il perito ha riscontrato nella farmacoterapia, che teoricamente era adeguata, ma in pratica non era seguita.
Nel valutare dunque la coerenza e la plausibilità delle asserzioni dell'assicurato, lo specialista ha rilevato che la descrizione ha presentato alcune incongruenze ed i test di validazione che sono stati somministrati sia per la sintomatologia generale sia per l'aspetto cognitivo, l'hanno condotto a ritenere che vi fosse una scarsa credibilità della presentazione dei sintomi a fronte dell'assenza di segnali clinici di grave deterioramento cognitivo. Di questo, e dell'indosabilità dei farmaci, ne ha tenuto conto nella sua valutazione. Egli ha ritenuto che l'unico sintomo che sembrava peggiorato, cioè l'anedonia, non fosse da ritenersi sufficientemente credibile, anche perché l'assicurato aveva ancora piacere a guardare determinati programmi televisivi e non appariva trascurato riguardo al suo aspetto nei cui confronti v'era la necessità di mantenere un'immagine esterna positiva.
Il dottor __________ ha perciò ritenuto che la situazione fosse sostanzialmente invariata. La diagnosi di episodio depressivo lieve era di bassa consistenza, la diagnosi era coerente e le limitazioni funzionali descritte nel Mini-ICF-APP, in cui il grado di disabilità è stato sostanzialmente ritenuto assente o, semmai, lieve per ciascuna limitazione, erano plausibili.
Infine, lo psichiatra si è pronunciato sulla capacità lavorativa dell'assicurato, rilevando che il quadro non appariva essersi modificato dalla sua precedente valutazione peritale né sul piano diagnostico né su quello delle limitazioni e delle risorse residue, perciò ha ritenuto che ha continuato a presentare una capacità lavorativa del 75%, intesa come riduzione del tempo, nell'attività abituale, eccetto il periodo di ricovero in cui era giustificata un'inabilità lavorativa totale. In un'attività indipendente o dipendente con elevato livello di autonomia, a bassa conflittualità e con poca pressione sulla performance, l'interessato ha continuato a presentare un'incapacità lavorativa massima del 15%, intesa come riduzione del tempo.
Con l'attuazione di provvedimenti sanitari non era possibile migliorare ancora in misura rilevante la capacità lavorativa né sarebbe stato utile un aiuto al collocamento, stante lo scarso interesse dell'assicurato a riprendere a lavorare.
2.9. Questa Corte considera dunque che le perizie del dr. med. __________ hanno ben valutato lo stato di salute del ricorrente pronunciandosi dopo averlo esaminato clinicamente di persona e mediante svariati test, oltre a confrontare i suoi riscontri con i certificati medici della psichiatra curante dr.ssa med. __________, della Clinica __________ di __________ e della dr.ssa __________, che hanno sì attestato una diagnosi più grave (il Disturbo depressivo era ricorrente e l'episodio in atto di media gravità e a ciò si aggiungevano Altri disturbi di personalità e forme miste), ma non hanno fornito particolari e dettagliate motivazioni per giustificare simili diagnosi. Per contro, il perito ha sempre compiutamente sostanziato le proprie conclusioni e ha ben spiegato le ragioni per cui non poteva condividere le conclusioni tratte dai colleghi, evidenziando inoltre i numerosi punti di discrepanza fra quanto oggettivato e quanto raccontato dal ricorrente, incongruenze che sono comunque emerse in modo trasparente anche a mezzo di alcuni test somministrati all'interessato e che quindi hanno corroborato i vari dubbi rilevati dall'esperto nominato dall'Ufficio assicurazione invalidità.
Le lamentele ricorsuali secondo cui il suo stato di salute non sarebbe stato debitamente esaminato devono dunque essere rigettate, giacché il dottor __________ l'ha invece attentamente e approfonditamente vagliato anche alla luce dei pareri di colleghi.
In particolare, per quanto concerne il rapporto del 25 luglio 2024 della dr.ssa med. __________, egli ha osservato che nello status psicopatologico non sono stati descritti i criteri che avrebbero condotto a una diagnosi di Episodio depressivo di grado medio attuale. Nemmeno erano dati, come già rilevato nella perizia, gli elementi per riconoscere la diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente, visto che non v'era stato un periodo di remissione da sintomi tra due episodi e neppure per il Disturbo di personalità, non essendo soddisfatti i criteri generali. Lo psichiatra, perciò, non condivideva le conclusioni diagnostiche della collega.
Il perito, laddove l'ha ritenuto necessario, fermo restando che ogni caso è a sé stante e che le esigenze sono differenti per ogni assicurato, ha fatto capo a specifici test per valutare lo stato di salute dell'insorgente, debitamente spiegandogli la natura e lo scopo dell'utilizzo della testistica. Dal test che il perito psichiatra ha eseguito (Mini ICF-APP) non è inoltre risultato un quadro compromesso ma, anzi, le disabilità e quindi i deficit riscontrati erano sostanzialmente di poco conto. Pertanto, i gradi di inabilità lavorativa del ricorrente che egli ha accertato retroattivamente al luglio 2021 sia nell'attività di impiegato di ufficio esercitata precedentemente sia in attività adeguate, riconoscono una situazione per l'appunto assolutamente non grave e dunque una situazione diversa da quella certificata dagli specialisti consultati dall'interessato.
Tuttavia, in assenza, come visto, di validi motivi medici a supporto, non è possibile ammettere il grado di incapacità lavorativa del 100% attestato dalla curante dr.ssa med. __________.
Nel luglio 2024 la dr.ssa med. __________, invece, nemmeno si è pronunciata sul grado di abilità lavorativa dell'insorgente, ma si è limitata a porre delle diagnosi sostanzialmente sovrapponibili a quelle individuate dalla psichiatra curante e dagli specialisti della Clinica __________ di __________. Peraltro, nella descrizione dello status psicopatologico, la psichiatra non ha osservato un quadro particolarmente grave, visto che non erano presenti alterazioni del giudizio della realtà, i nessi associativi erano presenti e ben mantenuti, non erano emersi disturbi logico formali del pensiero e neppure del contenuto, la memoria era integra, l'eloquio era spontaneo e fluido, seppur ridotto per produttività.
I medici del nosocomio hanno dimesso l'assicurato nel giugno 2023 con l'umore che appariva in stabile miglioramento, l'ansia che era nei limiti, il pensiero che era corretto per forma e contenuto e non v'erano idee di morte e/o propositi auto/ eterolesivi. Nessuna indicazione particolare è stata data dagli specialisti alla dimissione, se non che l'assicurato veniva rimandato ai curanti per il follow up. Al riguardo, l'interessato ha riferito al dr. med. __________ che la modifica della terapia durante il ricovero gli aveva fatto bene, tanto che almeno fino a settembre 2023 sarebbe stato meglio, per poi gradualmente ripiombare nello stato che persisteva al momento della valutazione peritale del febbraio 2024, con cui lo specialista designato dall'Ufficio AI si è pronunciato con chiare, complete e non contraddittorie argomentazioni sul suo stato di salute, che non prestano il fianco ad alcuna critica.
Quanto al nuovo certificato del 17 febbraio 2025 (doc. C3) del dottor __________, reso sulla base del referto del 24 gennaio 2025 (doc. C2) del laboratorio di genetica __________ di __________, lo stesso non è di alcun aiuto al ricorrente, giacché non apporta nuovi elementi a favore di una compromissione più elevata della capacità lavorativa del ricorrente, in tutte le attività, rispetto a quanto il perito ha obiettivato, visto che informa soltanto un dermatologo di effettuare dei controlli regolari sull'assicurato stante il rischio di melanoma della pelle.
Le nuove diagnosi in ambito oncologico, che peraltro sono state acclarate sulla base del prelievo di sangue del 23 dicembre 2024, sono successive all'emanazione della decisione del 9 gennaio 2025 e poiché si riferiscono a una situazione posteriore alla data di emissione della decisione impugnata, che segna il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1; STF 8C_434/2020 del 26 ottobre 2020 consid.4.4), non possono essere, eccezionalmente, ugualmente considerate ai fini del caso in esame.
Di conseguenza, quanto scoperto con queste analisi genetiche dovrà essere valutato, semmai, in una nuova domanda di prestazioni ed esula dunque dalla presente lite.
Quanto al certificato del 7 aprile 2025 (doc. C1) della dr.ssa med. __________, oltre ad essere posteriore di tre mesi dal momento in cui il TCA si deve porre per l'esame della fattispecie, riporta le diagnosi oncologiche figuranti sul predetto rapporto di laboratorio e precisa che l'insorgente ha una predisposizione per dei carcinomi a vari organi. Questa nuova diagnosi avrebbe portato lo stato depressivo del ricorrente a peggiorare, tanto che egli era isolato, non si alimentava bene, non dormiva, soffriva di insonnia ed era spesso in crisi di attacchi di panico, motivo per cui, a dire della curante, necessitava di essere rivalutato e non era più in grado di lavorare, perciò doveva essere ritenuto inabile al 100% per qualsiasi lavoro.
Come per quanto indicato per i risultati delle analisi genetiche, questa nuova situazione, successiva alla decisione impugnata, potrà essere se del caso rivalutata dall'amministrazione con una nuova domanda di riesame, mentre esula dal caso in oggetto.
A questo proposito, il dr. med. __________, interpellato dall'Ufficio AI su questa nuova documentazione prodotta dal ricorrente, nel suo complemento peritale del 16 aprile 2025 (doc. XV/1) ha indicato che la dr.ssa med. __________ ha rilevato un peggioramento del quadro psichico dell'assicurato dopo l'analisi genetica e nello stesso tempo ha riferito di un'inabilità lavorativa del 100% già da anni che, ha osservato il perito, è la posizione che la curante ha tenuto fin dalla sua prima valutazione peritale del febbraio 2021 che ha portato il TCA a far effettuare una perizia di decorso. Per l'esperto, quindi, ci si trova oggi nella medesima situazione, in cui non si concorda con le sue conclusioni peritali e si continua ad addurre un peggioramento che, "pur non essendo mai escludibile, si associa anche ad una conferma di una IL differente da quanto da me stimato in ben due occasioni a tre anni di distanza (febbraio 2021 e febbraio 2024). Ribadisco poi che, nel mio ultimo elaborato, vi erano diversi elementi (incongruenze e positività a test di validazione) che deponevano per una tendenza all'aggravamento della sintomatologia. In conclusione, da quanto emerge nella relazione della Dr.ssa __________, non vi sono elementi aggiuntivi che mi portino a modificare la posizione espressa in perizia che pertanto confermo integralmente.".
Infine, il certificato della dr.ssa med. __________ (doc. C4), prodotto anch'esso dal ricorrente pendente causa, è già stato sottoposto all’esame sia del __________ (doc. XV/1) sia del Servizio Medico Regionale nel corso della procedura amministrativa.
In quanto tale, come è già stato osservato, non apporta elementi tali da mettere validamente in discussione le conclusioni del perito, il quale si è pronunciato espressamente anche su questo referto con il complemento peritale del 24 ottobre 2024, affermando che non conteneva elementi tali da portarlo a modificare le proprie conclusioni peritali.
2.10. Sulla scorta delle considerazioni esposte, il TCA rileva dunque che il perito dr. med. __________ ha ben analizzato lo stato di salute del ricorrente, esponendo i disturbi soggettivi e le constatazioni oggettive e fornendo delle dettagliate, chiare e complete motivazioni a suffragio della sua posizione in merito alle diagnosi poste e alle valutazioni mediche come pure alla capacità lavorativa stimata dell'assicurato nell'attività precedente di impiegato d'ufficio e in attività adatte alle sue condizioni di salute.
Lo stesso dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nel suo rapporto finale SMR del 13 marzo 2024 ha fatto proprie queste conclusioni e ha tenuto conto delle limitazioni nella determinazione di un'attività adeguata allo stato di salute.
Stando così le cose, si deve ritenere che l'assicurato non ha apportato sufficienti prove per concludere, secondo il principio della verosimiglianza preponderante valido nelle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6), che il suo stato di salute è peggiore rispetto a quello ritenuto dal __________ prima e dal Servizio Medico Regionale poi.
Non vi sono dunque validi motivi per mettere in dubbio le conclusioni a cui è giunto il perito psichiatra e quindi per scostarsi dalle considerazioni e dalle conclusioni che il Servizio Medico Regionale ha tratto il 13 marzo 2024 e ha confermato il 29 ottobre 2024 sulle condizioni di salute e sulla capacità lavorativa dell'assicurato dal profilo psichico.
Di conseguenza, per la riconosciuta patologia psichica, la capacità lavorativa del ricorrente come impiegato d'ufficio va stabilita nel 75% dal settembre 2019, e quindi pure dal 1° luglio 2021 come valutato dal dr. __________ su mandato dell'Ufficio AI, nello 0% dal 22 maggio al 27 giugno 2023 e nuovamente nel 75% dal 28 giugno 2023. In altre attività adeguate, che il perito ha indicato essere sia di tipo indipendente sia dipendente con elevato livello di autonomia, a bassa conflittualità e con poca pressione sulla performance, la capacità lavorativa residua dell'assicurato era dell'85% dal settembre 2019, e dunque pure dal 1° luglio 2021, interrotta dal 22 maggio 2023 al 27 giugno 2023 durante la degenza in clinica psichiatrica in cui era nulla.
Sulla scorta di queste considerazioni, per il TCA le affermazioni dell'insorgente su una sua peggiore situazione clinica rispetto a quella accertata dall'Ufficio AI rimangono quindi una mera ipotesi di carattere soggettivo, che non va perciò indagata ulteriormente.
Infatti, dopo avere esaminato l'intera documentazione medica a disposizione, una nuova valutazione dello stato di salute del ricorrente non è necessaria. Si deve invero ritenere che i referti a disposizione del Tribunale siano già completi, sufficientemente dettagliati e chiari per definire il suo stato fino all'emanazione della decisione impugnata, senza che sia quindi utile l'esperimento di ulteriori accertamenti e neppure fare erigere una nuova perizia (pluridisciplinare), così come richiesto dal ricorrente. La fattispecie risulta già adeguatamente accertata da persone esperte in materia, le quali hanno tratto delle affidabili, solide e condivisibili conclusioni.
Conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 n. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 n. 111 e pag. 117 n. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. fed. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c).
2.11. Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute dell'insorgente, poiché non sono state contestate come tali (l'assicurato si è limitato a chiedere genericamente la concessione di una rendita intera sulla base di un'incapacità lavorativa totale, diversamente da quella stabilita dall'SMR, ma non ha rimesso in discussione i parametri di calcolo utilizzati dall'amministrazione), ciò porta il Tribunale a non verificare oltre il grado di invalidità del 17% ritenuto dall'Ufficio AI con il metodo ordinario di raffronto dei redditi, che ha rinviato espressamente al calcolo effettuato con la decisione del 21 giugno 2021, cresciuta incontestata in giudicato.
Va perciò confermata la decisione dell'Ufficio assicurazione invalidità di rifiuto delle prestazioni.
2.12. L'art. 61 lett. a LPGA prevede che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola, pubblica.
Giusta l'art. 61 lett. fbis LPGA, in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.
Per l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell'AI è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra Fr. 200.- e Fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Le spese sono addebitate all'insorgente, poiché è soccombente.
2.13. Con il ricorso l'assicurato ha però postulato l'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (doc. I), producendo la documentazione a comprova della sua indigenza (doc. XII).
Di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).
L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull'assistenza giudiziaria e sul patrocinio d'ufficio (LAG).
L'art. 2 LAG definisce il principio secondo cui l'assistenza giudiziaria garantisce a chi non dispone dei mezzi per assumersi gli oneri della procedura o le spese di patrocinio la possibilità di tutelare i suoi diritti davanti alle autorità giudiziarie e amministrative.
L'estensione di questo diritto è regolato dall'art. 3 LAG:
" 1L'assistenza giudiziaria si estende:
all'esenzione dagli anticipi e dalle cauzioni;
all'esenzione dalle tasse e spese processuali;
all'ammissione al gratuito patrocinio.
2L'assistenza giudiziaria è concessa, su istanza, integralmente o in parte; se ne sono dati i presupposti, l'autorità è tenuta ad accordarla in modo parziale.
3Essa è esclusa se la procedura non presenta possibilità di esito favorevole per l'istante.".
I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).
In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135, consid. 2.3.1, DTF 128 I 236 consid. 2.5.3; DTF 125 II 275, consid. 4b; DTF 119 Ia 251; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 492, n. 1).
A tal proposito, si osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere ammesso che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304, consid. 2c).
Inoltre, quando le prospettive di successo ed i rischi di perdere il processo si eguagliano o le prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non possono essere considerate senza esito favorevole (DTF 125 II 275; DTF 124 I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 157, pag. 491, nota 591).
Nel caso concreto il ricorso appariva, ad un sommario esame iniziale, del tutto privo di possibilità di esito favorevole (STF 9C_148/2021 del 25 ottobre 2021, consid. 5), non avendo l'assicurato apportato validi referti medici contrastanti il rapporto peritale e il rapporto finale del Servizio Medico Regionale.
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, facendo difetto una delle tre condizioni cumulative preposte alla sua concessione, non merita quindi accoglimento.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese di Fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni