DTF 133 V 402, 8C_139/2019, 8C_393/2008, 8C_556/2010, 8C_794/2016, + 7 weitere
Raccomandata
Incarto n. 32.2025.13
cr
Lugano 7 luglio 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, cancelliera
segretaria:
Stefania Cagni
statuendo sul ricorso del 4 gennaio 2025 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 15 novembre 2024 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel __________, a quel momento attivo quale idraulico (in precedenza organizzatore commerciale e titolare di una società di vendita di oggetti etnici), in data 20 febbraio 2006 aveva presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti (avviamento ad altra professione) essendo affetto da tunnel carpale ad entrambe le mani (doc. 1/1-7).
Con decisione del 24 aprile 2007 l’Ufficio AI aveva attribuito all’assicurato una mezza rendita di invalidità (grado del 50%) dal 1° ottobre 2005 al 31 gennaio 2006 e una rendita intera di invalidità (grado del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° febbraio 2006 e il 31 maggio 2006, negando in seguito il diritto a prestazioni, dato che l’interessato conservava una capacità lavorativa del 100% nella sua precedente attività.
Con sentenza STCA 32.2007.182 del 28 maggio 2008, il TCA aveva stabilito che l'assicurato avesse diritto ad una rendita intera di invalidità del 100% dal 1° febbraio 2006 al 30 giugno 2006 - e dunque non solo fino al 31 maggio 2006, come stabilito dall'amministrazione - poi soppressa stante la recuperata piena capacità lavorativa.
1.2. Nel mese di febbraio 2013 l’assicurato aveva inoltrato una seconda domanda di prestazioni AI.
L’Ufficio AI, con decisione del 27 novembre 2014, gli aveva accordato una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014.
1.3. Nel mese di marzo 2018 l’interessato aveva presentato una terza richiesta di prestazioni AI, a seguito delle sequele di un incidente della circolazione avvenuto in data 30 marzo 2017.
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione del 29 novembre 2021 l’Ufficio AI aveva attribuito all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della prestazione era stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda tardiva). L’amministrazione aveva ridotto la rendita del 30%, in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA, ritenendo che “vista la dinamica dell’infortunio sia imputabile per lo meno un dolo eventuale” (cfr. doc. 264).
Con STCA 32.2022.5 del 16 agosto 2022 questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di approfondire l’intenzionalità, o meno, dell’agire dell’assicurato, con riferimento in particolare agli aspetti volitivi del reato. Il TCA aveva infatti ritenuto di non disporre delle basi fattuali necessarie per valutare la liceità della riduzione della rendita in applicazione dell’art. 21 cpv. 1 LPGA decisa dall’amministrazione.
1.4. Frattanto in ambito infortunistico l’Istituto assicuratore, basandosi sulla valutazione del medico fiduciario dr. __________, con decisione formale del 27 gennaio 2020, poi confermata con decisione su opposizione del 23 luglio 2020, aveva considerato lo stato di salute dell’interessato stabilizzato a decorrere dal 9 dicembre 2019, con relativa sospensione, dalla medesima data, delle prestazioni per il trattamento medico, riconoscendo, invece, le indennità giornaliere fino al 29 febbraio 2020. Passando, poi, all’esame del diritto alle prestazioni di lunga durata, l’assicuratore LAINF aveva rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità, accordandogli, per contro, il diritto ad un’indennità per menomazione dell’integrità (IMI) del 20% (doc. 255).
Con STCA 35.2020.82 del 29 marzo 2021 questo Tribunale aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’assicuratore resistente per mettere in atto un approfondimento peritale esterno (art. 44 LPGA) bidisciplinare, in ambito ortopedico e neurochirurgico, al fine di accertare quali fossero le conseguenze dei disturbi di natura infortunistica sulla capacità lavorativa residua dell’interessato, valutare l’esigibilità lavorativa, così come pure l’entità della menomazione all’integrità.
1.5. Eseguiti gli ulteriori accertamenti del caso con riferimento all’intenzionalità o meno dell’agire dell’assicurato, con progetto di decisione del 18 gennaio 2023 (cfr. doc. 319), poi confermato con decisione del 22 giugno 2023 (doc. A), l’Ufficio AI aveva ritenuto che nel caso di specie non fosse possibile concludere che l’assicurato avesse commesso intenzionalmente (sotto forma del dolo eventuale) i reati previsti dagli articoli 90 e 95 LCStr, motivo per il quale la riduzione del 30% sull’importo della rendita mensile non era giustificato.
L’UAI aveva quindi assegnato all’interessato una rendita intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 (risorgere dell’invalidità ex art. 29 bis OAI). A causa della tardività della presentazione della domanda, il versamento della prestazione era stato riconosciuto unicamente dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la presentazione della domanda tardiva).
Con STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024 il TCA - fermo restando il diritto ad una rendita intera d’invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi nuovamente dal 1° marzo 2021 - aveva annullato la decisione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di verificare, attraverso un approfondimento peritale in ambito interdisciplinare (con riferimento sia al profilo reumatologico (perizia di decorso), sia a quello ortopedico-neurochirurgico), se effettivamente l’assicurato avesse recuperato, a partire dal mese di novembre 2019, come valutato dal dr. __________, una capacità lavorativa del 70% in attività adeguate.
1.6. Con decisione del 15 novembre 2024 (preavvisata con progetto di decisione del 3 giugno 2024) l’Ufficio AI, seguendo la valutazione del proprio Servizio Medico Regionale (SMR) - a mente del quale “a distanza di anni risulti praticamente impossibile per un perito valutare l’andamento della capacità lavorativa dal 2019 al 2020” – ha riconosciuto all’assicurato una totale incapacità lavorativa anche per il periodo controverso. Di conseguenza, l’UAI ha assegnato all’interessato una rendita intera di invalidità, con un grado del 100%, ininterrottamente dal 1° marzo 2018, con versamento effettivo dal 1° settembre 2018, ossia sei mesi dopo l’inoltro della domanda tardiva (doc. A).
1.7. Con messaggio di posta elettronica del 22 novembre 2024 inviato al Servizio Rendite della Cassa __________ (di seguito: Cassa), con copia per conoscenza all’avv. RA 1, RI 1 ha chiesto un ricalcolo della rendita assegnatagli, ritenendola non corretta in quanto non gli sarebbero state versate le 13 mensilità (dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021) stabilite dall’UAI con la decisione del 15 novembre 2024 (cfr. doc. IV/3).
Con scritto del 29 novembre 2024, il Servizio Rendite della Cassa ha illustrato all’assicurato in maniera dettagliata le modalità di calcolo utilizzate al fine di determinare l’ammontare della rendita intera continuativa cui ha diritto secondo quanto stabilito con la decisione del 15 novembre 2024 (doc. IV/4).
1.8. Con ulteriore messaggio di posta elettronica del 1° dicembre 2024, con copia per conoscenza all’avv. RA 1, RI 1 ha nuovamente interpellato la Cassa, chiedendo un ricalcolo della rendita assegnata, contestando il versamento “solo” a partire dal mese di settembre 2018, anziché dal mese di marzo 2018; l’ammontare della rendita, a suo parere errato in quanto l’amministrazione ha, a torto, ricalcolato l’ammontare dell’intera rendita e non solo quello dovuto in relazione al periodo compreso fra il 1° febbraio 2020 e il 28 febbraio 2021; e, infine, la compensazione effettuata della somma di fr. 159.10 (doc. I/bis).
Con scritto del 4 gennaio 2025 indirizzato alla Cassa __________, l’avv. RA 1 ha sollecitato una risposta alle richieste di ricalcolo dell’assicurato contenute nell’e-mail del 1° dicembre 2024, rilevando che “se il conteggio contestato dovesse essere confermato, si chiede già sin d’ora che in proposito sia notificata una formale decisione munita dell’indicazione dei mezzi e del termine di ricorso” (doc. I).
Con scritto datato 8 gennaio 2025 il Servizio Rendite della Cassa ha integralmente confermato quanto già esposto nello scritto del 29 novembre 2024, aggiungendo che “non sarà emessa alcuna decisione munita delle indicazioni dei mezzi di diritto e del termine di ricorso; un’eventuale contestazione deve essere concretizzata mediante impugnazione della decisione del 15 novembre 2024” (doc. II).
A fronte di tali considerazioni, in data 27 gennaio 2025 l’avv. RA 1 ha invitato la Cassa a considerare lo scritto del 4 gennaio 2025 quale tempestivo ricorso contro la decisione del 15/19 novembre 2024, chiedendo che lo stesso venisse trasmesso alla competente autorità di ricorso (doc. III).
1.9. Con scritto del 4 febbraio 2025 l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA lo scambio di corrispondenza intercorso tra l’assicurato e la Cassa, manifestando le proprie perplessità sul fatto che lo scritto del 4 gennaio 2025 dell'avv. RA 1 possa essere ritenuto un ricorso. Dall'insieme delle circostanze (in particolare data la rappresentanza professionale e i precedenti contenziosi), l’UAl ha ritenuto che sia l'assicurato che il suo legale (pur consapevoli di chi fosse l'Autorità di ricorso e con quali improrogabili termini adirla) hanno volutamente (e non per errore) interpellato l'amministrazione per ottenere ragguagli sulla decisione e, in via bonale, un'eventuale sua rettifica, ciò che non rende applicabile l’art. 30 LPGA. L’UAl ha comunque segnalato, per economia procedurale, che dagli atti prodotti, il termine per ricorrere è giunto a scadenza il 4 gennaio 2025 (in considerazione delle ferie giudiziarie natalizie) (doc. IV/1).
1.10. Con decreto del 10 febbraio 2025 questo Tribunale ha assegnato all’assicurato un termine per completare il proprio ricorso (doc. V).
1.11. Con complemento del 26 febbraio 2025 l’avv. RA 1 ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti all'Ufficio Al per l'allestimento di un nuovo conteggio delle rendite spettanti all'assicurato ritenuto che “l’importo di fr. 159.10 non può essere oggetto di compensazione; il versamento della prestazione deve decorrere dal 1° marzo 2018, alla scadenza dell’anno di attesa; gli anni di contribuzione vanno considerati in 20 anni e 7 mesi; le rendite annuali retroattive vanno stabilite come ai considerandi”.
A motivazione delle proprie pretese, l’avv. RA 1 ha addotto le seguenti circostanze.
Innanzitutto, egli ha considerato che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e non documentate spese esecutive non può essere compensato. Si tratta di un debito rimasto insoluto ben 20 anni dalla ditta Etnika L’Arte Nel Mondo Sagl fallita già nel 2004. Si rileva altresì la probabile prescrizione della pretesa”.
Il legale ha poi preteso che il versamento della rendita intera di invalidità decorra dal 1° marzo 2018 - e non “solo” dal 1° settembre 2018 a causa della tardività della domanda come deciso dall’amministrazione – per la ragione che l’assicurato “tra il mese di giugno e il mese di luglio 2017 ha tempestivamente interpellato la funzionaria signora Sara Canetti informandola che il medesimo aveva subito un grave incidente stradale e che avrebbe dovuto richiedere l’apertura di una nuova procedura di invalidità. La signora Canetti disse all’assicurato che non vi era la necessità in quanto essa avrebbe fatto proseguire la precedente procedura. Invece, con particolare stupore per l’assicurato, egli si è visto recapitare, nel mese di febbraio 2018, i documenti da firmare e ritornare per una nuova richiesta di invalidità”.
Alla luce di tali circostanze, l’avv. RA 1 ha quindi chiesto “l’audizione testimoniale della signora Sara Canetti e l’acquisizione formale di tutte le conversazioni telefoniche avvenute tra l’assicurato e la medesima nel 2017, così come quelle del mese di dicembre 2021 nonché quelle del primo semestre del 2022”.
Il legale ha pure contestato la base di calcolo della rendita fondata su un periodo di contribuzione di 15 anni e 7 mesi alla data del sinistro, rilevando che la decisione è stata emessa nel 2021 e “a questa data l’assicurato aveva pagato regolarmente i contributi come persona senza attività lucrative. Il calcolo delle rendite deve pertanto essere aggiornato di anno in anno in quanto i periodi contributivi sono cambiati nel tempo. Si tratta di ben 5 anni di contribuzioni in più rispetto a quanto considerato nella decisione impugnata”.
Infine, il legale ha chiesto che vengano verificati gli interessi dovuti, indicando che “nella decisione impugnata sono stati conteggiati in CHF 1'915.00 con un totale di CHF 14'204.00 e non come scritto al termine dei conteggi in CHF 11'443.90” (cfr. doc. VI).
1.12. Con la risposta di causa del 13 marzo 2025, cui è stata allegata una presa di posizione della Cassa datata 11 marzo 2025 (cfr. doc. IXI/1), l’Ufficio AI ha confermato la correttezza della decisione impugnata sia per quanto riguarda l’inizio del versamento della rendita intera di invalidità dal 1° settembre 2018, sia con riferimento all’ammontare della stessa, precisando tuttavia che “aIl’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00)”, motivo per il quale, su questo ultimo punto, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, mentre per il resto la decisione impugnata va confermata (cfr. doc. IX + 1).
1.13. Con scritto del 28 marzo 2025 il legale dell’insorgente ha confermato le proprie richieste ricorsuali – le quali a suo modo di vedere giustificherebbero l’accoglimento del ricorso - rilevando che le telefonate effettuate dal ricorrente all’Ufficio AI possono essere accertate in quanto le stesse vengono registrate. Al riguardo, egli ha aggiunto che “nel mese di giugno 2017 il ricorrente ha telefonato alla funzionaria signora Canetti. Quest’ultima ha comunicato che non era necessario inoltrare un nuovo formulario a seguito dei nuovi fatti segnalati perché a quel momento erano già aperte due procedure AI (del 2004 e del 2008) e dunque il nuovo caso di sarebbe inserito in quelle già pendenti” (doc. XI).
Tali considerazioni dell’assicurato sono state inviate all’amministrazione (cfr. doc. XII), per conoscenza.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è stabilire se a ragione, o meno, il versamento della rendita intera di invalidità spettante all’interessato è stato fissato sei mesi dopo la nascita del diritto (insorto il 1° marzo 2018), a causa della tardività nella presentazione della domanda.
Controversi, inoltre, anche l’ammontare della rendita (per un importo nominale di mensili fr. 1'021 per il 2020; fr. 1'029.00 per il 2021 e fr. 1'055 per il 2023), nonché la compensazione operata dall’amministrazione per un l’importo di fr. 159.10 e l’entità degli interessi di mora dovuti.
Questo Tribunale, dopo attenta analisi della documentazione agli atti, non ravvisa alcun motivo per mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunta l’amministrazione in relazione al momento a partire dal quale effettuare effettivamente il versamento della rendita spettante all’interessato (cfr. consid. 2.2), al suo ammontare (cfr. consid. 2.3.) e alla compensazione posta in essere (cfr. consid. 2.4). Va, invece, come verrà meglio illustrato di seguito, modificato l’importo da riconoscere all’assicurato a titolo di interessi di mora (cfr. consid. 2.5.).
2.2. Per quanto attiene al contestato inizio del versamento del diritto alla rendita intera di invalidità, nel caso di specie torna applicabile l’art. 29 cpv. 1 LAI, il quale stabilisce che il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art. 29 cpv. 1 LPGA.
Ora, questo Tribunale rileva che dalla documentazione agli atti risulta che RI 1 abbia inoltrato la (terza) richiesta di prestazioni nel mese di marzo 2018 (cfr. in tal senso i doc. 127, 128 e 134 incarto Al).
Pertanto, è a ragione che l’Ufficio AI ha concluso che egli possa beneficiare del diritto ad una rendita intera d'invalidità - in applicazione dell'art. 29 cpv. 1 LAI - "unicamente" a far tempo dal 1° settembre 2018 (ossia sei mesi dopo la data in cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni) e non retroattivamente dal 1° marzo 2018 (come erroneamente sostenuto da controparte).
Le obiezioni avanzate ora dal ricorrente – nonostante le precedenti impugnative sfociate nelle STCA 32.2022.5 del 16 agosto 2022 e STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024 (cfr. supra consid. 1.3 e 1.5.) – sostenendo di avere già informato nel mese di giugno 2017 l’amministrazione dell’insorgenza di nuovi disturbi a seguito di un grave incidente della circolazione, chiedendo che ciò venga verificato ascoltando le relative registrazioni che l’amministrazione effettua dei colloqui telefonici, non appaiono decisive.
Le stesse, infatti, oltre a non essere comprovate – in merito l’amministrazione ha comunicato di non registrare le conversazioni telefoniche con gli assicurati, aggiungendo che “in ambito Al, salvo che l'assicurato vi si opponga, vengono registrati su supporto audio unicamente i colloqui tra l'assicurato ed il perito conformemente a quanto previsto dall’art. 44 cpv. 6 LPGA” – nemmeno appaiono credibili.
La tesi sostenuta ora dall’interessato – vale a dire che la funzionaria da lui contattata telefonicamente per richiedere l’apertura di una nuova procedura di invalidità gli avrebbe comunicato come ciò non fosse necessario “in quanto essa avrebbe fatto proseguire la precedente procedura” (cfr. doc. VI) - non appare verosimile. La precedente procedura (aperta con la domanda di prestazioni del mese di febbraio 2013), difatti, risultava ormai conclusa, essendo stata emessa la decisione del 27 novembre 2014, cresciuta incontestata in giudicato, con la quale l’assicurato era stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità limitatamente al periodo compreso fra il 1° settembre 2013 e il 31 marzo 2014 (cfr. consid. 1.2.).
Del resto, va rilevato che l’avv. RA 1, già in occasione del precedente ricorso del 24 agosto 2023 contro la decisione del 22 giugno 2023 con la quale l’assicurato era stato posto al beneficio di una rendita intera di invalidità dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020, con prestazioni effettivamente versate dal 1° settembre 2018 a causa della tardività della domanda, aveva espressamente indicato che “questa decisione viene qui impugnata per quanto attiene al mancato riconoscimento di una rendita intera di invalidità per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 28 febbraio 2021” (cfr. pag. 1404 incarto AI).
Ancora e soprattutto, nelle osservazioni del 1° luglio 2024 inviate all’amministrazione (con copia all'assicurato) a fronte del progetto di decisione del 3 giugno 2024 - con il quale l’UAI ha comunicato l’attribuzione di una rendita intera di invalidità ininterrotta a decorrere dal 1° marzo 2018, con versamento effettivo dal 1° settembre 2018 cioè 6 mesi dopo l’inoltro della richiesta di prestazioni (cfr. doc. 392) - l’avv. RA 1 ha espressamente comunicato “che l’assicurato concorda con le proposte di cui al progetto di decisione del 3 giugno 2024. Si rimane dunque in attesa del conteggio della rendita Al arretrata dovuta all’assicurato" (cfr. doc. 395, corsivo della redattrice).
Alla luce di quanto sopra esposto, a fronte di una situazione giuridica e fattuale ritenuta sufficientemente chiarita, questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove (in particolare la chiesta audizione testimoniale della funzionaria incaricata dell’Ufficio AI).
Va qui ricordato che, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Su questo punto, pertanto, la decisione impugnata appare corretta e va confermata.
2.3. L’insorgente ha pure contestato l’ammontare nominale della rendita determinato dall’Ufficio AI, sostenendo che il calcolo della stessa, fondata su un periodo di contribuzione di 15 anni e 7 mesi alla data del sinistro, non appare corretto, e deve essere modificato.
Egli ha motivato il proprio dissenso facendo valere che l’amministrazione, conformemente a quanto stabilito nella STCA 32.2023.81 del 31 gennaio 2024, avrebbe dovuto non ricalcolare l’ammontare della rendita intera dovutagli dal 2018, bensì stabilire unicamente l’importo della rendita intera di diritto tra il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2021, tenendo quindi anche conto dei contributi da lui pagati nel frattempo come persona senza attività lucrativa (cfr. doc. VI)
Come di vedrà qui di seguito (cfr. infra consid. 2.3.4.), la censura dell’insorgente non può essere condivisa.
2.3.1. Secondo l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni completive.
Le rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito annuo medio.
2.3.2. Periodo di contribuzione/scala di rendita.
Secondo l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29bis cpv. 1 LAVS).
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a. e b. LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a.);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b.);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c.).
Infine, secondo l’art. 50 OAVS, si ha un anno intero di contribuzione quando una persona è stata assicurata secondo gli articoli 1a o 2 LAVS durante più di undici mesi in totale e se, durante detto periodo, essa ha versato il contributo minimo o se presenta periodi di contribuzione secondo l’articolo 29ter cpv. 2 lettere b e c LAVS.
2.3.3. Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a.);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b.);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c.).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la rendita.
Il reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a.);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b.);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c.).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con riserva dell’art. 29bis cpv. 2 LAVS (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e ed f OAVS).
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
Per gli anni in cui il proprio coniuge non era assicurato presso l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti svizzera, al genitore assicurato è attribuito l’accredito intero per compiti educativi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
Se una persona è assicurata soltanto durante determinati mesi, si addizionano questi mesi oltre l’anno civile. Un accredito per compiti educativi è concesso per dodici mesi (art. 52f cpv. 4 OAVS).
2.3.4. In concreto, secondo l’art. 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità).
Pertanto, ritenuto che l’amministrazione ha riconosciuto che l’inizio del diritto alla rendita intera continuativa spettante all’interessato è da porre nel mese di marzo 2018, ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi contributivi successivi al 31 dicembre 2017 non può essere accolta.
In particolare, egli non può essere seguito nella sua pretesa di calcolare unicamente la rendita intera cui ha diritto nel periodo compreso fra il mese di febbraio 2020 e il mese di febbraio 2021, come se si trattasse del risorgere di un’invalidità dopo la precedente rendita intera di invalidità assegnatagli dal 1° marzo 2018 al 31 gennaio 2020 e poi risorta a partire dal 1° marzo 2021.
Nel caso di specie, infatti, trattandosi di una rendita di invalidità intera insorta nel mese di marzo 2018 e giudicata continuare da allora in maniera ininterrotta, la prestazione è stata a giusta ragione calcolata a partire dal momento dell’insorgenza del diritto.
Di conseguenza, in maniera altrettanto corretta l’Ufficio AI ha indicato che le rendite già assegnate dal 1° marzo 2021 e calcolate - come ben spiegato dalla Cassa nello scritto dell’11 marzo 2025, facendo riferimento a dei parametri che portavano all’applicazione di una scala più elevata (25 in luogo della 23) (cfr. doc. IXI/1) - non risultavano più applicabili.
Nella presa di posizione dell’11 marzo 2025, infatti, la Cassa ha sviluppato le seguenti considerazioni:
" Punto 3
Come già evidenziato nello scritto del 29 novembre 2024 l'UAl ha posto l'assicurato (cfr. decisioni del 22 giugno 2023) al beneficio di una rendita d'invalidità.
Con la prima decisione è stata assegnata una rendita intera d'invalidità di fr. 1'012.00 mensili (fr. 1'021 .00 nel 2019) con effetto dal 1º settembre 2018 e fino al 31 gennaio 2020. La prestazione è stata fissata in base ad un reddito annuo medio di fr. 54'036 e una scala di rendita parziale 23 (totale anni di contribuzione 15 anni e
7 mesi).
Tramite la seconda decisione è stata accordata pure una rendita intera d'invalidità di fr. 1’108.00 mensili (fr. 1'136.00 nel 2023) con effetto dal 1º marzo 2021. In questa circostanza trattandosi di un "nuovo caso assicurativo" è stato considerato un reddito annuo medio di fr. 54'390 e una scala di rendita parziale 25 (totale anni di contribuzione 18 anni e 7 mesi).
Dopo ulteriori approfondimenti è stata decisa l’attribuzione di una rendita intera anche dal 1º febbraio 2020 al 28 febbraio 2021.
Trattandosi quindi di una rendita continuativa, la base di calcolo risulta essere unicamente quella fissata con la rendita assegnata con la prima decisione avente effetto dal 1° settembre 2018. Per determinare questa prestazione dovuta all'assicurato si è fatto uso degli anni contributivi conteggiabili fino al 31 dicembre 2017. Infatti, per l'articolo 29bis cpv. 1 LAVS (nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023) e applicabile anche alle rendite della LAI (art. 36 cpv. 2 LAI) il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell'attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d'assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l'avente diritto ha compiuto 20 anni ed il 31 dicembre che precede l'insorgere dell’evento assicurato (inizio della rendita d'invalidità).
Ne deriva che la pretesa del ricorrente di voler ridefinire la prestazione conteggiando i periodi contributivi avuti dopo il 31 dicembre 2017 non può in alcun modo esser accolta.
Va da sé che l'attribuzione della rendita Al anche durante il periodo febbraio 2020 - febbraio 2021 ha comportato una riconsiderazione della decisione con la quale sono state assegnate le rendite a decorrere dal 1º marzo 2021. I parametri di calcolo che attribuivano una scala più elevata (25 in luogo della 23) non risultavano più applicabili. Le relative prestazioni mensili più elevate erogate da questa data (fr. 3'601.00) sono state poi state oggetto di "ricupero" mediante la compensazione con le rendite arretrate.” (Doc. IX/1)
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste chiare e ben motivate considerazioni esposte dalla Cassa e fatte proprie dall’Ufficio AI.
Anche su questo punto, di conseguenza, la decisione impugnata risulta corretta e va confermata.
2.4. Resta poi da verificare l’esattezza o meno della compensazione posta in essere dall’amministrazione dell’importo di fr. 159.10.
L’insorgente ha contestato il procedere dell’Ufficio AI indicando che “l’importo di fr. 159.10 per asserite e non documentate spese esecutive non può essere compensato. Si tratta di un debito rimasto insoluto ben 20 anni dalla ditta Etnika l’arte del Mondo Sagl fallita già nel 2004. Si rileva altresì la probabile prescrizione della pretesa” (cfr. doc. VI).
Al riguardo, nella risposta di causa l’Ufficio AI ha indicato di rifarsi integralmente alla presa di posizione dell’11 marzo 2025 della Cassa, la quale, sul punto, si è così espressa:
" Punto 1
Secondo l'articolo 20 cpv. 2 LAVS, applicabile anche all'assicurazione invalidità (art. 50 cpv. 1 LAI), possono essere compensati con delle prestazioni scadute:
i crediti derivanti dalla LAVS/LAI/LIPG e AF nell'agricoltura (lett. a);
i crediti per la restituzione delle PC (lett. b);
i crediti per la restituzione di rendite e indennità della LAINF, LAMF, LADI, LAMAL (lett. c).
La marginale 10202 delle Direttive concernenti le rendite (DR) dell'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, edite dall’UFAS, prevede che il credito dev'essere esigibile e non prescritto. l crediti contributivi che non sono ancora stati estinti al momento del riconoscimento del diritto alla rendita possono essere compensati in ogni caso con questa (art. 16 cpv. 2 LAVS).
Nello specifico, il credito deve riguardare (marginale 10203):
Con la contestata decisione si è proceduto con la compensazione tra le rendite Al riconosciute e l'importo di fr. 159.10 chiesto dalla Cassa (Servizio Incassi).
Il credito è da imputare alle spese causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (vedi documenti agli atti).
Risulta quindi corretto che questo importo, sulla scorta delle citate normative, sia stato compensato con le rendite arretrate riconosciute al ricorrente.
La pretesa non risulta nemmeno perenta. A questo proposito si rinvia all’articolo 149a cpv. 1 della Legge federale sull’esecuzione e sul fallimento (LEF) che recita:
"Il credito accertato mediante un attestato di carenza di beni si prescrive in venti anni dal rilascio dell’attestato di carenza di beni; nei confronti degli eredi del debitore il credito si prescrive al più tardi un anno a contare dal giorno dell’apertura della successione".
In concreto, essendo l’attestato di carenza di beni qui in discussione emesso il 3 gennaio 2008, le spese possono ancora essere reclamate.” (Doc. IX/1)
Chiamato a pronunciarsi, il TCA reputa corretta la compensazione effettuata.
.
Contrariamente a quanto preteso dal legale dell’insorgente, l’importo posto in compensazione dall’amministrazione non si riferisce ad “asserite e non documentate spese esecutive”, ma risulta debitamente documentato dalle spese causate dall'attestato di carenza di beni datato 3 gennaio 2008, emesso nell'ambito di un risarcimento danni (art. 52 LAVS), relativo alla ditta Etnika L'Arte Nel Mondo Sagl (cfr. doc. 203 incarto Cassa).
Neppure pertinente risulta l’altra censura riguardante la “probabile prescrizione della pretesa” fatta valere dall’avv. RA 1, ritenuto che l’attestato di carenza beni in questione è stato emesso il 3 gennaio 2008 e il termine di prescrizione previsto dall’art. 149a cpv. 1 LEF è di natura ventennale.
La decisione impugnata va, di conseguenza, confermata anche relativamente a tale aspetto.
2.5. Da ultimo resta da verificare l’ammontare degli interessi di mora.
Nella decisione impugnata gli interessi di mora sono stati quantificati in fr. 1'915.00.
A fronte della richiesta di verifica degli stessi avanzata in sede ricorsuale, l’Ufficio AI ha chiesto una presa di posizione alla Cassa.
Quest’ultima, con osservazioni dell’11 marzo 2025, si è così espressa:
" Punto 4
La Cassa ha avuto modo di esprimersi dettagliatamente circa le compensazioni poste in atto nonché nel merito delle mensilità dovute durante il periodo interessato dall'assegnazione della rendita Al. Per economia procedurale si rimanda al citato
conteggio di data 29 novembre 2024.
Al conteggio in questione va tuttavia apportata una rettifica per quanto attiene all'ammontare degli interessi di mora.
L'art. 26 cpv. 4 LPGA prescrive che "Non hanno diritto a interessi di mora:
a. la persona avente diritto alle prestazioni o i suoi eredi, se le prestazioni sono versate retroattivamente a terzi;
b. i terzi che hanno versato anticipi o fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 22 capoverso 2 e ai quali le prestazioni accordate retroattivamente sono state cedute;
c. le altre assicurazioni sociali che hanno fornito prestazioni anticipate ai sensi dell’articolo 70".
Nella presente fattispecie non vi è motivo per l’applicazione dell'art. 26 cpv. 4 LPGA.
Non risulta infatti l'esistenza di prestazioni anticipate da terzi. La Cassa ha posto in compensazione la rendita retroattiva con un credito derivante dall'art. 52 LAVS, la cui liceità è assodata (vedi punto 1).
Ne consegue che all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00).” (Doc. IX/1)
Tali considerazioni sono state condivise e fatte proprie dall’Ufficio AI, il quale, nella risposta di causa, ha concluso che “all’assicurato vanno riconosciuti ulteriori fr. 23.00 di interessi di mora (fr. 1'938.00 in luogo di fr. 1'915.00). Sotto questo profilo, il ricorso merita pertanto di essere parzialmente accolto” (doc. IX).
Il TCA non ha motivo per distanziarsi da queste conclusioni dell’Ufficio AI, fondate sulle spiegazioni fornite dalla Cassa nella presa di posizione dell’11 marzo 2025.
Su questo specifico punto, quindi, la decisione impugnata va modificata.
2.6. In conclusione, visto quanto precede, la decisione contestata merita conferma su tutto, tranne che per quanto riguarda il diritto agli interessi moratori, come illustrato al consid. 2.5.
Il ricorso va pertanto accolto parzialmente.
Il ricorrente, patrocinato da un avvocato, ha diritto al versamento di ripetibili parziali di fr. 500.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1fbis LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di fr. 100.--.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione impugnata è modificata unicamente con riferimento all’ammontare degli interessi di mora spettanti all’interessato, da fissare in fr. 1'938.00. Per il resto il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 400.-- e dell’Ufficio AI nella misura di 100.--. L’Ufficio AI verserà al ricorrente fr. 500.-- a titolo di ripetibili parziali (IVA compresa).
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente La segretaria
Daniele Cattaneo Stefania Cagni