Raccomandata

Incarto n. 32.2024.93

MP/sc

Lugano 8 maggio 2025

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere

segretaria:

Stefania Cagni

statuendo sul ricorso del 27 novembre 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 7 novembre 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato nel 1963 e da ultimo attivo quale gerente di un bar, il 6 novembre 2009 ha presentato una prima domanda di prestazioni AI a causa di un tumore comparso nel 2007 (doc. 2 incarto AI).

Dopo aver svolto l’istruttoria del caso, con decisione dell’11 febbraio 2011 l’Ufficio AI ha negato l’attribuzione di una rendita AI sia ordinaria che straordinaria nonostante un grado d’invalidità del 100%, giacché l’assicurato non aveva versato contributi all’AVS rispettivamente non poteva far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (doc. 41 incarto AI).

Questa decisione è passata in giudicato, non essendo stata contestata.

1.2. L’8 novembre 2023 l’assicurato ha presentato una seconda domanda di prestazioni AI, sempre a causa del problema di salute di cui alla prima domanda (doc. 44 incarto AI).

Con progetto di decisione del 30 luglio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni nonostante un grado d’invalidità del 100%, siccome, non essendo in presenza di un nuovo evento assicurativo, al momento dell’insorgenza del danno alla salute (dicembre 2007) l’assicurato non aveva versato contributi in Svizzera (doc. 62 incarto AI).

Rappresentato dall’associazione RA 1, con osservazioni del 27 agosto 2024 l’assicurato ha contestato il progetto di decisione (doc. 67 incarto AI). Ha sostenuto di aver lavorato sia all’interno dell’UE sia, per sette anni, in Svizzera; qui, datore di lavoro sarebbe stato la madre, che però non avrebbe pagato i contributi AVS/AI. Al riguardo l’amministrazione, a detta dell’assicurato, non avrebbe fatto gli opportuni accertamenti. Ha inoltre addotto una violazione del diritto di essere sentito, il progetto di decisione essendo scarno e senza un solo articolo di legge o giurisprudenza.

Con decisione del 7 novembre 2024 l’Ufficio AI ha confermato il progetto di decisione (doc. 69 incarto AI).

1.3. L’assicurato ha interposto ricorso contro la suddetta decisione, riproponendo le censure di cui alle osservazioni al progetto di decisione. Aggiunge inoltre che per analogia si potrebbe applicare la giurisprudenza che concerne il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, secondo la quale il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione, e che la Cassa cantonale AVS non gli avrebbe richiesto il pagamento dei contributi AVS in qualità di persona senza attività lucrativa.

Postula di conseguenza che l’amministrazione ricalcoli gli anni in cui egli avrebbe dovuto pagare i contributi per persona senza attività lucrativa e chiede che si rinunci all’anticipo delle spese e si assegnino ripetibili.

1.4. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ribadisce il mancato rispetto del periodo minimo di contribuzione all’AVS in Svizzera al momento dell’insorgere dell’evento assicurato (dicembre 2008), a comprova producendo l’estratto del conto individuale del ricorrente. Chiede quindi la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.5. Con osservazioni del 23 gennaio 2025 il ricorrente asserisce che l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto informare delle conseguenze del mancato versamento dei contributi in Svizzera.

1.6. Con osservazioni del 7 febbraio 2025 l’Ufficio AI sottolinea che il dovere di informazione dell’amministrazione è adempiuto già con la messa a disposizione di opuscoli, circolari, istruzioni e che è compito e dovere dell’assicurato attivarsi per chiarire la sua situazione in caso di dubbi.

considerato in diritto

in ordine

2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015 in particolare consid. 5.2, 5.3 e 6.1, 8C_452/2011 del 12 marzo 2012, 9C_807/2014 del 9 settembre 2015 e 9C_585/2014 dell’8 settembre 2015).

nel merito

2.2. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato al ricorrente il diritto a prestazioni AI, dopo aver determinato che all’insorgere dell’invalidità (nel dicembre del 2008) egli non rispettava il periodo minimo di contribuzione stabilito dall’art. 36 LAI.

2.3. Decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è innanzitutto, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI, che all'insorgere dell'invalidità (evento assicurato) siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi. Per determinare ciò, occorre stabilire quando si è manifestata l'invalidità (STF 9C_658/2008 del 10 giugno 2009 consid. 3.1; STFA I 76/05 del 30 maggio 2006, in SVR 2007 IV n. 7, consid. 1.1).

Secondo l'art. 4 cpv. 2 LAI, l'invalidità è considerata insorgere quando, per natura e gravità, motiva il diritto alla singola prestazione. L’invalidità è da considerare insorta al momento in cui, a dipendenza dello stato di salute dell’assicurato, vi è il diritto a delle prestazioni (Pratique VSI 2001 pag. 149; DTF 118 V 82, 112 V 275). In particolare ciò non dipende né dalla data in cui è stata presentata la domanda di prestazioni, né da quando tale prestazione è stata richiesta e generalmente non coincide con il momento in cui l’assicurato apprende, per la prima volta, che il danno alla salute può aprirgli un diritto a prestazioni assicurative (DTF 118 V 82, 111 V 121, 108 V 62, 105 V 60, 103 V 130).

L’insorgenza dell’invalidità va accertata singolarmente per ogni tipo di prestazione (art. 4 cpv. 2 LAI; Meyer/Reichmuth, Rechts-prechung des Bundesgerichts zum IVG, 4a ed. 2022, ad art. 4 n. 162).

Trattandosi del diritto alla rendita, l’invalidità insorge quando la capacità al guadagno dell’assicurato o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d’integrazione ragionevolmente esigibili, e quando inoltre egli ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40 per cento in media durante un anno senza notevole interruzione e al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40 per cento (art. 28 LAI).

2.4. Come accennato al considerando precedente, decisivo per il diritto a una rendita ordinaria dell'assicurazione per l'invalidità è, conformemente all'art. 36 cpv. 1 LAI nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2008, che all'insorgere dell'invalidità siano stati pagati i contributi per almeno tre anni interi (fino al 31 dicembre 2007: un anno).

A tal fine è possibile prendere in considerazione anche i contributi versati ad un'assicurazione sociale assimilata di uno Stato membro dell'Unione europea (UE) o dell'Associazione europea di libero scambio (AELS), a condizione che almeno un anno di contributi sia registrato all'AVS/AI svizzera (FF 2005 pag. 4065; art. 48 cpv. 1 del Regolamento (CEE) n. 1408/71; cfr. anche marg. n. 3008 cifra 3 delle Direttive sulle rendite (DR) dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità edite dall’UFAS, valide dal 1. gennaio 2024 (stato: 1. gennaio 2025)).

La citata cifra marginale 3008 delle DR stabilisce che:

" Per verificare la durata minima di contribuzione nell’AI occorre procedere, nel singolo caso, come segue:

  1. Va verificato se la durata minima di contribuzione di tre anni sia adempiuta con periodi assicurativi svizzeri. Sono riconosciuti tre anni di contribuzione interi se una persona è stata assicurata obbligatoriamente o facoltativamente per più di due anni e 11 mesi in totale (v. N. 3005).

  2. Se questa condizione non è adempiuta con periodi assicurativi svizzeri, per l’adempimento della durata minima di contribuzione di tre anni va tenuto conto, nel caso di cittadini svizzeri e di Stati dell’UE e dell’AELS, anche dei periodi di contribuzione compiuti in uno Stato dell’UE/AELS (cfr. CIBIL).

  3. Se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI.“

In tema vedasi anche STF 9C_510/2020 del 2 novembre 2020 consid. 2.2; STCA 32.2019.97 del 27 aprile 2020 consid. 2.4, 32.2021.119 del 14 marzo 2022 consid. 2.4. e 32.2022.55 del 10 ottobre 2022 consid. 2.7; Gerber, Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, 2022, n. 9 e 20-33 ad art. 36 LAI; Meyer/Reichmuth, op. cit., pagg. 470-472; Valterio, Commentaire – Loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), 2018, n. 2-5 ad art. 36 LAI; Guida sulle condizioni assicurative per il diritto alle prestazioni dell’assicurazione invalidità, p.to 2.2.1 segg. e Quick-Check Condizioni assicurative per la concessione di prestazioni dell’AI, editi dall’UFAS (stato: 1. marzo 2025; consultabili su www.bsv.admin.ch/bsv/it/home/assicurazioni-sociali/iv/grundlagen-gesetze/le-prestazioni-dellassicurazione-invalidita/iv-vmv.html).

2.5. Nella fattispecie concreta, dagli accertamenti di natura medica svolti dall’Ufficio AI – e non contestati dall’insorgente – emerge che il danno alla salute di lunga durata che lo affligge va fatto risalire a dicembre 2007. Di conseguenza il momento dell’insorgenza dell’invalidità, al termine del periodo di carenza di un anno (art. 28 cpv. 1 LAI e art. 6 LPGA), è da collocare a dicembre 2008. È pacifico che, in quel momento, il ricorrente non aveva contribuito all’AVS, come neppure vi ha contribuito in seguito (doc. IV 1, aggiornato al 23 novembre 2023). L’Ufficio AI aveva invece già l’8 marzo 2011 ricevuto l’informazione che il ricorrente, tra il 1995 e – non ininterrottamente – il 2007, aveva compiuto dei periodi assicurativi in Italia (doc. 42 incarto AI). A questo riguardo cade quindi nel vuoto la critica, rivolta dal ricorrente all’Ufficio AI, di non aver correttamente accertato i fatti alla base della propria decisione. Tuttavia, non presentando almeno un anno di contribuzione svizzera, i periodi contributivi italiani non sono rilevanti. Come ricordato al considerando precedente, infatti, la mancanza, al momento dell’insorgenza dell’invalidità, di un anno contributivo in Svizzera non può essere superata attraverso la presa in considerazione di periodi contributivi maturati all’estero. Al riguardo, la cifra marginale 3008 n. 3 delle DR stabilisce espressamente che “se la durata minima di contribuzione di tre anni è adempiuta tenendo conto di periodi assicurativi esteri, ma il periodo di contribuzione in Svizzera è inferiore a un anno, non può essere versata alcuna rendita ordinaria svizzera dell’AI”. Inoltre, nella STF 8C_237/2020 del 23 luglio 2020 concernente un assicurato arrivato in Svizzera proveniente da un paese UE/AELS, il Tribunale federale – dopo avere indicato che se il periodo minimo di contribuzione non è soddisfatto con i periodi assicurativi svizzeri, i periodi di contribuzione maturati in un Paese UE/AELS devono essere presi in considerazione anche per i cittadini svizzeri e i cittadini di Paesi UE/AELS – ha evidenziato che se il periodo contributivo minimo è soddisfatto tenendo conto dei periodi assicurativi nell'UE/AELS, ma il periodo contributivo in Svizzera è inferiore a un anno, non sussiste alcun diritto a una rendita ordinaria d'invalidità (consid. 5.1).

Il ricorrente sostiene di aver lavorato per sette anni in Svizzera per sua madre, che però non avrebbe pagato i contributi AVS/AI. Innanzitutto egli non ha debitamente comprovato questo fatto, che non ha nemmeno circostanziato temporalmente. Non è infatti dato di sapere quali sarebbero questi sette anni. Non possono unicamente essere posteriori al 20 ottobre 2014, giorno del decesso della madre del ricorrente. Anche se lo avesse fatto, tuttavia, andrebbe detto che il Tribunale federale ha già indicato che i contributi di cui all’art. 36 cpv. 1 LAI devono essere effettivamente stati pagati, a detto articolo non essendoci eccezioni; in mancanza di contributi non vi è il diritto a una rendita ordinaria, indipendentemente dai motivi del mancato pagamento (STF 9C_145/2019 del 29 maggio 2019 consid. 4.1). Non si può quindi procedere come proposto dal ricorrente, ovvero applicando per analogia la giurisprudenza che concerne il diritto alle indennità giornaliere di disoccupazione, secondo la quale il pagamento effettivo del salario non può essere considerato quale presupposto indipendente per l’ammissione del periodo di contribuzione. Un’applicazione per analogia sarebbe comunque già esclusa, poiché il testo dell’art. 13 cpv. 1 LADI (“ha adempiuto il periodo di contribuzione colui che, entro il termine quadro (art. 9 cpv. 3), ha svolto durante almeno 12 mesi un’occupazione soggetta a contribuzione”; sottolineature del redattore) pone l’accento sullo svolgimento di un’occupazione, mentre che quello dell’art. 36 cpv. 1 LAI (“hanno diritto a una rendita ordinaria gli assicurati che, all’insorgere dell’invalidità, hanno pagato i contributi per almeno tre anni”; sottolineature del redattore) lo pone sul pagamento dei contributi.

Secondo il ricorrente, inoltre, la Cassa cantonale AVS non gli avrebbe richiesto il pagamento dei contributi AVS in qualità di persona senza attività lucrativa e l’Ufficio AI l’avrebbe dovuto informare delle conseguenze del mancato versamento dei contributi in Svizzera. Effettivamente, dall’estratto del suo conto individuale non risulta che egli abbia mai contribuito all’AVS, né come persona senza attività lucrativa né in altro modo (doc. IV 1). Come persona senza attività lucrativa, se non affiliato d’ufficio, egli doveva però annunciarsi presso la cassa di compensazione secondo l'art. 64 cpv. 5 LAVS, ciò che costituisce un obbligo di diritto pubblico (Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, ad art. 1 LAVS, N. 30 pag. 30). Dagli atti non emerge che l’abbia fatto, pertanto l’amministrazione – dal ricorrente mantenuta all’oscuro – non poteva richiedergli il pagamento di contributi e ad essa non può essere imputata una mancata informazione.

Sebbene il ricorrente presenti quindi un periodo contributivo in Italia maggiore di quello minimo di tre anni, manca il periodo contributivo minimo di un anno in Svizzera. Rettamente, dunque, l’Ufficio AI ha negato il diritto alla rendita ordinaria d’invalidità.

2.6. Quanto al diritto a una rendita straordinaria, il ricorrente non ha contestato il fatto di non adempiere ai presupposti di cui agli artt. 9 e 39 LAI e 42 LAVS.

A ragione, non potendo far valere lo stesso numero di anni d’assicurazione della sua classe d’età (1963).

2.7. Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sia insufficientemente motivata.

Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto di essere sentite. Per costante giurisprudenza (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008 consid. 4.2), dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 132 V 387, 127 V 219, 127 V 431, 127 I 56, 126 V 130). Il diritto di essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione e di poterla impugnare con cognizione di causa e, dall’altro, di permettere all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236).

Infine, ai sensi della giurisprudenza, una violazione di tale diritto – nella misura in cui essa non sia di particolare gravità – è tuttavia da ritenersi sanata qualora l'interessato abbia la facoltà di esprimersi innanzi ad un'autorità di ricorso che gode di piena cognizione. La riparazione di un eventuale vizio deve comunque avvenire solo in via eccezionale (DTF 127 V 431 consid. 3d/aa pag. 437).

Ritornando al caso in esame, nella decisione contestata è stato rilevato in particolare quanto segue:

" Dall’estratto del conto individuale figurava che il Signor RI 1 non aveva versato contributi per il periodo minimo richiesto di tre anni (di cui almeno un anno in Svizzera).

(...)

Dagli atti in nostro possesso, non vi è traccia alcuna circa un’attività lucrativa esercitata per conto della madre.” (doc. 69 incarto AI)

I motivi posti alla base della mancata concessione della rendita ordinaria richiesta dal ricorrente sono più che sufficienti e comprensibili. In queste circostanze, la censura di carente motivazione della decisione impugnata non può essere tutelata.

2.8. In conclusione, visto quanto sopra a giusta ragione l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni. Confermata la decisione contestata, il ricorso dev’essere respinto.

2.9. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021), la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.

2.10. Il ricorrente ha chiesto che, vista la sua situazione finanziaria, si rinunciasse all’anticipo delle spese. Perlomeno implicitamente, pertanto, ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria.

Al riguardo va detto che di principio, anche se un assicurato è soccombente, può essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria, sempre che adempia alle relative condizioni (DTF 124 V 301 consid. 6).

Giusta l’art. 29 cpv. 3 Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell'assistenza giudiziaria sono in principio dati se l'istante si trova nel bisogno, se l'intervento dell'avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

In particolare, il requisito della probabilità di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe ad avviare una causa o a continuarla in considerazione delle spese cui si esporrebbe (STF I 562/05 del 12 febbraio 2007; DTF 129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3, 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Nella presente fattispecie, per quel che riguarda la domanda di assistenza giudiziaria intesa come esenzione dagli anticipi, va ricordato che questo Giudice non ne ha chiesti e che quindi, con l’emanazione della presente sentenza, detta domanda diviene priva d’oggetto. Per quanto riguarda invece l’esenzione dalle spese, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti al considerando 2.5, la presente impugnativa appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso. Facendo quindi difetto uno dei presupposti cumulativi necessari, non occorre verificare oltre se l'istante si trovi nel bisogno. In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria, per quanto non divenuta priva d’oggetto, è respinta.

  3. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente La segretaria

giudice Raffaele Guffi Stefania Cagni

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