Raccomandata

Incarto n. 32.2024.44

jv/gm

Lugano 30 settembre 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Jerry Vadakkumcherry, cancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 21 maggio 2024 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 17 aprile 2024 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nata nel 1963, di formazione impiegata di commercio (senza attestato), da ultimo (2014) attiva quale venditrice e dal 1. febbraio 2023 al beneficio della pubblica assistenza, il 10/21 novembre 2023 ha presentato una domanda di prestazioni AI per il tramite del curante dr. __________ (specialista in medicina interna generale), adducendo un’incapacità lavorativa completa dal 2014 a motivo di “Depressione, ansia, insonnia, ritiro sociale, angoscia isolamento” e allegando due certificati del citato curante (docc. 1-4, 8 e 10 incarto AI).

Richiamate le informazioni mediche dai curanti dr. __________ e dr.ssa __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (docc. 5 e 11 incarto AI), l’ultima decisione dell’Ufficio del sostegno sociale e dell’inserimento (docc. 4 e 6 incarto AI) ed il curriculum vitae (doc. 8 incarto AI), l’Ufficio AI ha sottoposto il caso al medico SMR, dr. __________ (specialista in psichiatria e psicoterapia) (doc. 12 incarto AI). Quest’ultimo ha allestito il rapporto finale del 31 gennaio 2024 (doc. 13 incarto AI).

Poste le seguenti diagnosi:

" 2.1 Diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa (CL)

Codice infermità: 646 Codice danno funzionale: 65

ICD 10 F43.22 Disturbo dell’adattamento, reazione mista ansioso-depressiva”

e rilevata l’assenza di limiti funzionali, il medico SMR ha accertato i seguenti periodi d’incapacità lavorativa:

% IL attività abituale*

% IL attività adeguata*

Periodi

100

100

22.06.2009-02.08.2009

0

0

03.08.2009-27.08.2014

100

100

28.08.2014-31.10.2014

0

0

01.11.2014-continua

  • prognosi lavorativa favorevole.

1.2. Con progetto di decisione del 20 febbraio 2024 l’Ufficio AI ha prospettato il rifiuto di prestazioni, siccome a fronte di una capacità lavorativa completa non vi era alcuna perdita di guadagno, rispettivamente un grado d’invalidità pensionabile (doc. 14 incarto AI).

Con osservazioni dell’11, 20 e 21 marzo 2024 i curanti hanno contestato il progetto di decisione ritenendo l’assicurata inabile al lavoro al 100% a motivo dell’affezione psichiatrica che, come comunicato dalla curante psichiatra, è peggiorata nell’ultimo mese (docc. 17, 22 e 23 incarto AI).

Con ulteriori osservazioni del 5 aprile 2024 l’assicurata, rappresentata dallo RA 1, ha censurato un accertamento inesatto ed incompleto della situazione valetudinaria a fronte delle conclusioni dei curanti, allegando il (già prodotto, doc. 23 incarto AI) certificato medico della dr.ssa __________ del 20 marzo 2024 ed uno scritto della citata curante all’avv. RA 1 attestante il peggioramento dell’affezione psichiatrica “che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare”. Ha anche istato per l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura amministrativa, producendo il relativo certificato municipale (doc. 25 incarto AI).

Con annotazione del 15 aprile 2024 il medico SMR (specialista in psichiatria e psicoterapia) ha osservato che le refertazioni prodotte dai curanti in sede di osservazioni non consentono di modificare la presa di posizione dell’Ufficio AI (doc. 26 incarto AI).

Con decisione del 17 aprile 2024 l’Ufficio AI ha confermato il preavviso, negando altresì il gratuito patrocinio (doc. 27 incarto AI).

1.3. L’assicurata, sempre rappresentata dallo RA 1, ha interposto tempestivo ricorso contro la decisione del 17 aprile 2024, postulandone l’annullamento ed il riconoscimento di una rendita intera a far tempo dalla scadenza del termine d’attesa, subordinatamente di “ritornare l’intero incarto […] all’UAI” affinché “venga esperita una perizia medica pluridisciplinare volta ad accertare le patologie mediche e le conseguenze assicurative legate alle problematiche patite dalla ricorrente”.

Contesta le conclusioni del medico SMR in punto alla capacità lavorativa, adducendo un’incapacità lavorativa completa da diversi anni prima della presentazione della domanda di prestazioni.

Chiede l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla procedura ricorsuale e l’assunzione di diversi mezzi di prova.

1.4. Con scritto del 10 giugno 2024 la ricorrente ha prodotto il certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha confermato integralmente la valutazione medica, rilevando come la ricorrente si è limitata a riproporre quanto esposto in sede di osservazioni al preavviso, senza produrre nuova documentazione medico-assicurativa che permetta di discostarsi dagli accertamenti del SMR, non ravvisando neppure gli estremi per procedere ad accertamenti peritali.

In ragione di quanto precede, l’Ufficio AI ha chiesto la conferma della decisione impugnata e, di riflesso, la reiezione dell’impugnativa.

1.6. Con scritto del 23 agosto 2024 l’insorgente ha sostanzialmente ribadito la propria posizione, osservando che “Il fatto che […] non sia stata seguita per anni da specialisti e che dunque manchino agli atti certificati d’inabilità nel corso del tempo non dimostra infatti come vorrebbe il resistente la capacità lavorativa di quest’ultima nel corso di tale periodo. […] è lo stesso dr. ___________ a certificare come la ricorrente soffre di un’incapacità presente verosimilmente da “tanti anni” […]”, giustificandosi una perizia pluridisciplinare per “dirimere il momento verosimile d’insorgenza della patologia invalidante” (X).

1.7. Con scritto del 6 settembre 2024 l’Ufficio AI, rilevato come la ricorrente non ha prodotto alcuna nuova refertazione medica, ha ribadito quanto richiesto nella risposta di causa (XII).

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è sapere se a ragione o meno l’Ufficio AI ha negato all’insorgente il diritto a prestazioni AI dopo aver determinato un grado d’invalidità non pensionabile.

Va anzitutto rilevato che il 1. gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI denominata “Ulteriore sviluppo dell’AI” e che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

La lett. c delle Disposizioni transitorie della modifica legislativa di cui sopra prevede che “Ai beneficiari di rendita il cui diritto alla rendita è nato prima dell’entrata in vigore della presente modifica e che all’entrata in vigore della presente modifica hanno 55 anni compiuti continua ad applicarsi il diritto anteriore.”.

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione invalidità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022 (stato al 1. gennaio 2024), prevede alla cifra 9104 01/24 che “Le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”.

La cifra 2002 della Circolare concernente le disposizioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul sistema di rendita lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, valida dal 1. gennaio 2022, con stato al 1. luglio 2024 e afferente al gruppo d’assicurati nati tra il 1957 ed il 1966 (cosiddetto “gruppo diritti acquisiti”), prevede che “Nel gruppo «diritti acquisiti» la graduazione della rendita AI secondo il diritto anteriore è mantenuta fino al momento in cui il diritto alla rendita si estingue o le subentra una rendita di vecchiaia (lett. c DT LAI; N. 9104 CIRAI).”.

Secondo la cifra 2003 della citata Circolare “In caso di modifica del grado d’invalidità, la rendita d’invalidità delle persone appartenenti al gruppo «diritti acquisiti» continua a essere fissata in base alla graduazione in quarti di rendita prevista dal diritto anteriore (rendita intera, tre quarti di rendita, mezza rendita, un quarto di rendita). A queste rendite resta integralmente applicabile il sistema di rendite in vigore fino al 31 dicembre 2021 (v. anche N. 2006).”.

In concreto, l’insorgente fa parte del cosiddetto gruppo “diritti acquisiti” ma non era mai stata al beneficio di una rendita (cfr. supra consid. 1.1.). Avendo presentato la domanda di prestazioni nel novembre 2023, l’eventuale diritto alla rendita sarebbe insorto successivamente alla modifica legislativa di cui sopra, a prescindere dal fatto che si tratti di una domanda tardiva (art. 29 cpv. 2 LAI) o meno (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).

Visto quanto precede, in casu torna applicabile il diritto in vigore dal 1. gennaio 2022.

2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).

Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).

L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.

La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).

L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.

Con il nuovo art. 28b LAI il legislatore ha voluto introdurre un sistema di rendite (relativamente) lineare per la determinazione dell'importo della rendita: gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70% (cpv. 3) e ad un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40% (cpv. 4), mentre se il grado d'invalidità si pone tra il 40% e il 49%, l'importo della rendita viene computato del 2,5% per ogni grado d'invalidità supplementare (cpv. 4); se il grado d'invalidità è compreso tra il 50% e il 69%, la quota percentuale corrisponde al grado d'invalidità (cpv. 2).

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222).

2.3. Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica, il Tribunale federale ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 98).

Nella DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10; F45.4) provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pagg. 254-257).

Nella STF I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi; l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito; l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, pag. 1434, con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

Nel 2015 il Tribunale federale ha modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire in una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

In due sentenze del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il TF ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, deve trovare applicazione per tutte le malattie psichiche.

Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI non vale più in maniera assoluta (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle succitate due sentenze in parola il TF è giunto alla conclusione che la descritta procedura deve essere applicata all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave. Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 anche nelle STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 al consid. 3.3.1 e 3.3.2, STF 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 4.1, 4.2 e 4.3, STF 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 al consid. 3.2 e STF 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 al consid. 2.2 (STCA 32.2018.12 del 28 gennaio 2019, consid. 2.5).

2.4. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4, pag. 261; 115 V 133 consid. 2., pag. 134; 114 V 310 consid. 3c, pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c in fine con rinvii).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell’assicurato – determinante per l’AI secondo l’art. 6 LPGA – di esercitare un’attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l’UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2., in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008). In effetti, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015, consid. 4.3. con riferimenti, in particolare, alla DTF 139 V 225 e alla 135 V 465).

Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a) cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a) cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va ancora evidenziato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II pag. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STF I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352).

2.5.

2.5.1. In concreto, ricevuta la domanda di prestazioni, al fine di accertare lo stato valetudinario dell’assicurata l’Ufficio AI ha sottoposto la refertazione medica pervenutagli al medico SMR. Quest’ultimo, con rapporto finale del 31 gennaio 2024 ha accertato – oltre all’assenza di limiti funzionali – una capacità lavorativa completa dal 1. novembre 2014, conclusioni confermate anche a fronte delle osservazioni al preavviso presentate dall’assicurata (cfr. supra consid. 1.1. e 1.2.). In sostanza, il medico SMR ritiene che le refertazioni del curante generalista non siano sufficienti a comprovare l’insorgenza di un’incapacità lavorativa nell’intervallo temporale tra il 1. novembre 2014 ed il 31 gennaio 2024 e che un eventuale peggioramento della situazione valetudinaria, accertato dalla curante psichiatra indicativamente per il 20 febbraio 2024, sia irrilevante per rapporto alla decisione sulle prestazioni.

La ricorrente contesta le conclusioni del medico SMR, sostenendo di essere inabile al lavoro in misura completa già da diversi anni prima della domanda di prestazioni del novembre 2023, fondandosi sulle medesime refertazioni mediche già prodotte in sede d’istruttoria amministrativa.

Questa Corte, chiamata a verificare se lo stato di salute della ricorrente sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emanazione della decisione impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, non ravvisa alcun motivo per metterne in dubbio le conclusioni.

2.5.2. La ricorrente contesta l’incapacità lavorativa accertata dal medico SMR, prevalendosi delle refertazioni del dr. __________ (cfr. infra consid. 2.5.2.1.) e della dr.ssa __________ (cfr. infra consid. 2.5.2.2. e seg.), già prodotte in sede d’istruttoria amministrativa.

2.5.2.1. Il medico curante dr. __________ ha allestito le seguenti refertazioni.

Il certificato del 31 marzo 2023, allegato alla domanda di prestazioni, presenta il seguente tenore (doc. 1, pag.1 incarto AI):

" Certificato medico

Il medico firmatario certifica per

RI 1 __________1963

[…]

inabilità al lavoro, 100% in seguito a malattia dal 31 marzo 2023

Durata prevista a tempo indeterminato

Anamnesticamente e a mio modo di vedere inabilità lavorativa è da ritenere completa da tanti anni.”

Il certificato del 17 luglio 2023 presenta il seguente tenore (doc. 1, pag. 2 incarto AI):

" Con la presente certifico, in funzione di medico curante, che la paziente sopraccitata è inabile al 100% per qualsiasi lavoro.

Problema principale:

Sindrome di disadattamento/depressione cronica

Segnalo che ho suggerito alla paziente di inoltrare la domanda di invalidità per un eventuale rendita […].”

Il rapporto del 27 dicembre 2023, con estratti della cartella clinica, presenta il seguente tenore (doc. 11 incarto AI, sottolineature del redattore):

" Conosco la paziente da oltre 20 anni. L’ho seguita in funzione di medico curante. Non l’ho vista per 15 anni, quando si è ripresentata al 31.03.2023 (nel frattempo non è stata da nessun altro medico/ha interrotto anche per tanti anni la relazione con la psichiatra Dr.ssa __________ dalla quale andava).

In base alle consultazioni del 31.3.2023 e del 28.04.2023 posso giudicare la paziente sana dal punto di vista fisico ma malata per quanto riguarda la sfera psichica. Infatti soffre di una depressione cronica importante che a mio modo di vedere giustifica un’incapacità lavorativa completa da tanti anni. Trattasi di una valutazione retrospettiva che mi sembra più che ragionevole. […] Intanto non ho prescritto psicofarmaci ma consigliato di riprendere contatto con la psichiatra Dr.ssa __________ o di indicarmi se volesse cambiare. […] La prognosi è a mio modo di vedere negativa per un’eventuale ripresa di qualsiasi attività lucrativa. La paziente non si oppone ad un eventuale valutazione psichiatrica e nemmeno a degli accertamenti al __________. […].”

" Verläufseinträge […]

14.07.2023 – 10:00 S. di disadattamento MP

Subjektiv: dal 2016 senza stipendio

Abklärung: ad AI?

Therapie: Dr.ssa __________ o altri

31.03.2023 – 10:45 S. di disadattamento, AA: MP / Benutzer: DB

Subjektiv:

La paziente non è più stata da noi negli ultimi 15 anni ma non ha frequentato nessun altro medico tranne per un periodo di circa un anno la Dr.ssa __________ alla quale l’avevo indirizzata io ai tempi. Ha sviluppato una sindrome di disadattamento in seguito alla separazione dal marito, circa 23 anni fa, è peggiorata nel 2005 dopo la morte del papà. Aggravatosi perché ha tirato su i tre figli da sola, accentuatosi dopo la perdita del lavoro nel 2014 e la fase in disoccupazione dove i vari collocamenti l’hanno esaurita. Umiliata diverse volte (almeno soggettivamente da potenziali datori di lavoro) è stata mantenuta dai tre figli e non osava né chiedere rendita AI né andare in assistenza. Si vergognava. Non si sente collocabile per altri posti di lavoro in quanto teme il rapporto con il datore di lavoro, ulteriori umiliazioni. Viene per chiedere un certificato di non poter essere collocabile.

Objektiv: Vedi diagnosi

Beurteilung: Diagnosi: sindrome da disadattamento cronica con/su:

sindrome ansiosa

incapacità lavorativa completa probabilmente da anni

Abklärung: labor, esame clinico

Therapie: intanto niente, dr.ssa __________?”

" Consultazioni

[…]

12.05.2023, 09:15 – 09:30, Dr. med. __________

checkup

Valutazione: tutto bene

28.04.2023, 07:45 – 08:00, Dr. med. __________

Allgemeiner KG-Eintrag

checkup

Anamnesi: fisicamente ok

mai dalla gin.

cg buone, Pulsfrequenz: 80, Pulsrhythmus: Regelmässig, Blutdruck sitzend Oberarm rechts: 140/80, Gewicht in kg: 73, Grösse in cm: 162, Gewicht BMI: 27.82,

Körperoberfläche: 1.81, cuore, polmoni, sp. no struma

Valutazione: compensata

Procedere: labor

dr. __________,

mammografia

esame prev x ca colon.”

Il certificato del 21 marzo 2024 presenta il seguente tenore (doc. 22 incarto AI):

" […] mi permetto di precisare quanto segue. Non sono per niente d’accordo con il progetto di decisione e contrariamente al Servizio Medico Regionale […] ritengo che il danno alla salute […] comporta un’incapacità al lavoro totale. La decisione del SMR si è basata solo sullo studio atti? È stata fatta una perizia psichiatrica? Ritengo doveroso rivalutare il caso!”

Si rileva innanzitutto che il curante ha dichiarato di conoscere l’insorgente da vent’anni ma di averla rivista solo dopo quindici anni nel marzo 2023 senza che, ad eccezione di un breve periodo, in tale intervallo vi sia stata una presa a carico specialistica. Tale circostanza solleva già di per sé notevoli dubbi circa l’incapacità lavorativa accertata, in particolare per la “valutazione retrospettiva” secondo cui l’insorgente sarebbe inabile al lavoro in modo completo “probabilmente da anni”. Ciò, a maggior ragione se si considera che il curante non è uno psichiatra ma un medico generalista (cfr. supra consid. 1.1.).

Inoltre, come si evince dall’estratto della cartella clinica di cui sopra, la ricorrente si era presentata – dopo quindici anni – il 31 marzo 2023 proprio allo scopo di ottenere dal curante un certificato medico attestante “di non poter essere collocabile”. Richiesta a cui quest’ultimo ha dato seguito prendendo per fedefacente il resoconto dell’assicurata circa il suo vissuto, gli asseriti soprusi subiti e l’ansia di cercare un nuovo lavoro per poi certificare, il giorno stesso e senza prescrivere alcun tipo di terapia, che “Anamnesticamente e a mio modo di vedere inabilità lavorativa è da ritenere completa da tanti anni”, prescindendo dunque da qualunque confronto critico e oggettivo (per la valutazione oggettiva si è limitato a rinviare alla diagnosi, come si evince dall’estratto della cartella medica relativo alla visita del 31 marzo 2023) con il resoconto fornitogli dall’insorgente. Risulta quindi quantomeno inopportuna la critica rivolta al medico SMR con lo scritto del 21 marzo 2024 circa la mancata attuazione di approfondimenti medici. A quest’ultimo proposito, si rammenta che neppure la circostanza che un assicurato non sarebbe stato visitato dai medici dell’AI, rispettivamente da un perito, consente di inficiarne le conclusioni (vedasi la recente STF 9C_418/2023 del 4 settembre 2024 consid. 5.2.1 con rinvio alla STF 8C_500/2022 del 4 maggio 2023 consid. 3) e che un’opinione divergente di uno o più medici curanti non è sufficiente a rimettere in discussione l’accertamento dei fatti operato dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (pro multis STF 9C_337/2023 del 22 agosto 2023 consid. 3.3.2 e 8C_17/2018 consid. 4.4.).

Singolare risulta altresì il fatto che il curante non abbia prescritto psicofarmaci a fronte di un’affezione psichiatrica, a suo modo di vedere, così invalidante e presente da tanti anni, limitandosi a consigliare all’assicurata “di riprendere contatto con la psichiatra Dr.ssa __________ […]” (doc. 11, pag. 39 incarto AI).

Carente risulta anche la formulazione della diagnosi riportata, il curante non avendone neppure indicato l’inquadramento nell’International Classification of Diseases (ICD), la classificazione abitualmente richiesta in presenza di un danno alla salute psichica, di dolori somatoformi e di sindromi da dipendenza primaria (vedasi in tal senso la STCA 32.2004.31 del 7 novembre 2005 e la 32.2018.158 del 30 luglio 2019 con rinvii giurisprudenziali; cfr. supra consid. 2.3. e 2.4.).

Con la visita del 28 aprile 2023 il curante ha constatato, previa valutazione dei risultati degli esami di laboratorio, che l’assicurata non soffriva di patologie somatiche (doc. 11 incarto AI).

In sintesi, i surriferiti scarni e generici certificati del curante, comunque debitamente vagliati dal medico SMR, non inficiano la valutazione di quest’ultimo in punto alla capacità lavorativa. Va peraltro sottolineato che, di principio, in caso di lite non ci si può fondare sulla posizione del medico curante, ancorché specialista (cfr. supra consid. 2.4.), considerato peraltro che in casu il parere discordante è stato espresso da un medico generalista.

2.5.2.2. La curante psichiatra ha allestito le seguenti refertazioni.

Il certificato del 4 dicembre 2023 (doc. 5 incarto AI, sottolineature del redattore):

"

  1. Con la presente certifico di aver avuto in cura la signora […] dal 20.09.2006 […] al 03.08.2007. L’ho rivista di nuovo 2 volte nel 2009 (16.06.2009 e il 01.07.2009) e in seguito nel 2014 dal 28.08.2014 al 14.10.2014. La diagnosi era […] sindrome di disadattamento con reazione ansiosa depressiva F 43.22.

  2. […] era inabile al lavoro al 100% dal 28.08.2014 […] al 31.10.2014.

In precedenza era […] inabile dal 22.06.2009 al 02.08.2009.

  1. La paziente ha ricevuto una cura farmacologica antidepressiva

Paroxetin 20 mgp 0-0-1 ansiolitica Xanax 05 mgp 0-0-0-1, Xanax 0.25 mgp 1-1-0

Neurolettica Risperdal 1 mgp 0-0-0-1 in seguito sostituita con Zyprexa 2.5 mgp 0-0-1.

La cura è terminata nel mese di agosto 2007.

  1. […] è stata dichiarata abile al 100% il 01.11.2014.

  2. Da quella data non ho più visto la paziente […].”

Nel rapporto del 31 gennaio 2024 il medico SMR, specialista in psichiatria, ha così preso posizione circa le refertazioni dei curanti (sottolineature del redattore):

" […] Nel rapporto medico del 04.12.2023 […] della dr.ssa __________ […], è descritto come l’assicurata sia stata in sua cura dal 20.09.2006 fino al 03.08.2007. L’assicurata è stata rivisitata in due circostanze nel 2009 […] e […] nel 2014 […]. La diagnosi era di […] sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso-depressiva ICD 10 F43.22. La dottoressa __________ ha certificato una IL del 100% dal 28.08.2014 al 31.10.2014. In precedenza era stata inabile dal 22.06.2009 al 02.08.2009. La diagnosi formulata dalla specialista psichiatra […] per definizione, comporta che i sintomi dell’ansia e della depressione sono contemporaneamente presenti ma né gli uni né gli altri sono così evidenti da giustificare una diagnosi se considerati separatamente. Le reazioni miste ansioso-depressive sono patologie che di regola rispondono molto bene alle terapie e che durano di regola al massimo sei mesi. Inoltre, la gravità dei sintomi non può essere tale da giustificare un’altra diagnosi (ad es. un episodio depressivo lieve che sarebbe di maggiore gravità) e conseguentemente una riduzione della CL dell’assicurato. Non sono quindi giustificati periodi di IL al di fuori di quelli certificati dalla dr.ssa __________.”

Ora, al di là della questione diagnostica, ben delineata dal dr. __________ e sulla quale, di principio, non compete a questo Tribunale determinarsi (STCA 32.2023.87 del 23 febbraio 2024 con rinvio alla giurisprudenza federale), quanto descritto dal medico SMR trova conferma nel surriferito rapporto della curante. Quest’ultima aveva infatti preso in cura l’assicurata dal 20 settembre 2006 al 3 agosto 2007, terminando già allora la terapia farmacologica antidepressiva. Successivamente, ella ha visitato in sole quattro occasioni (due nel 2009 e due nel 2014) l’insorgente, accertando dei brevi periodi (inferiori a sei mesi) d’incapacità lavorativa completa ed il riacquisto della capacità lavorativa in misura completa a far tempo dal 1. novembre 2014.

Ne consegue che i sovraesposti referti della dr.ssa __________ non permettono di discostarsi dalla capacità lavorativa accertata dal medico SMR fino al 31 gennaio 2024, che va integralmente confermata.

2.5.2.3. La ricorrente si prevale anche del certificato medico dell’11 marzo 2024 della curante psichiatra e che presenta il seguente tenore (docc. 17 e 23 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […] lo stato psichico della mia paziente è peggiorato nell’ultimo mese presenta una buona parte dei sintomi di un episodio depressivo di media gravità con sintomi Bipolari (perdita di interesse per le attività che erano di suo gradimento, mancanza di reattività emotiva nei confronti degli eventi piacevoli, marcata perdita di appetito (ha perso 4 kg), peggioramento mattutino della depressione, stanchezza, rallentamento psicomotorio).

La paziente dice che si occupa della sua igiene personale (fare la doccia) solo due volte la settimana mentre prima la faceva tutti i giorni.

Per questi motivi sostengo il ricorso fatto da lei e chiedo una revisione della situazione.

La terapia farmacologica è stata modificata a Paronex 20 mgp 1-0-1 e Xanax 0.25 mg. 1-1-1.”.

In seguito, la curante ha inviato il seguente scritto del 20 marzo 2024 all’avv. RA 1 (doc. 25, pag. 128 incarto AI, sottolineature del redattore):

" […] Come da lei richiestomi le posso comunicare quanto segue. Ho seguito la paziente per brevi periodi nel 2006-2007-2009 2014. La diagnosi all’epoca era di una sindrome di disadattamento con reazione mista ansioso depressiva. In seguito si è presentata nel 2023 in quanto sofferente di una grave depressione con sintomi Biologici […]. L’attuale situazione dimostra un peggioramento psichico che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare. Ritengo come ho richiesto all’Ufficio Invalidità con la mia lettera del 20.03.2024 [trattasi del rapporto dell’11 marzo 2024 con le correzioni ortografiche, n.d.r.] che sia necessaria una revisione del suo caso.”

Il medico SMR si è così determinato sui due scritti di cui sopra (doc. 26 incarto AI):

" Ho preso visione del dossier e della documentazione medica. […] Nel rapporto medico del 20.03.2024 della dr.ssa __________ […] è descritto come l’assicurata da circa un mese prima della stesura del rapporto medico (indicativamente il 20.02.2024), soffrirebbe di un episodio depressivo di media gravità, ragione per cui la terapia farmacologica è stata modificata [presumibilmente intende reintrodotta, n.d.r.]. Tale episodio depressivo avrebbe quindi un eventuale impatto sulla CL dell’assicurata a partire indicativamente dal 20.02.2024. Inoltre, si tratta di una patologia che, se curata, ha una buona prognosi. In allegato alle osservazioni al progetto di decisione del rappresentante legale dell’assicurata […] nella sostanza la dr.ssa __________ riprende il suo rapporto medico del 20.03.2024. Non evidenzio quindi elementi oggettivi che consentano di modificare la precedente presa di posizione dell’Ufficio, che allo stato attuale deve quindi essere confermata.”

Si rileva innanzitutto che entrambi gli scritti della curante non contengono alcun confronto con le conclusioni del medico SMR di cui al rapporto del 31 gennaio 2024. Inoltre, a differenza del dr. __________, medico generalista, e contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (I, p.to 26.) la curante specialista in psichiatria non ha operato una valutazione retrospettiva dell’incapacità lavorativa, limitandosi ad attestare un peggioramento della situazione valetudinaria indicativamente dal 20 febbraio 2024.

Quo all’asserito peggioramento della situazione valetudinaria ed all’incapacità lavorativa completa accertata dal 20 febbraio 2024 con contestuale reintroduzione della terapia farmacologica antidepressiva, come rettamente rilevato dall’Ufficio AI (VI, pag. 3 in fine) vi è una manifesta incoerenza tra i due documenti: nel certificato dell’11 marzo 2024 la curante aveva diagnosticato un “episodio depressivo di media gravità” (confermato anche dal certificato scevro di refusi prodotto in seguito, cfr. doc. 23 incarto AI), mentre nello scritto del 20 marzo 2024, inviato all’avv. RA 1 nell’ambito delle osservazioni al preavviso, la dr.ssa __________ aveva attestato una “grave depressione con sintomi biologici […] che non permette più alla Signora RI 1 di essere in grado di lavorare”, un’incongruenza, questa, che non è stata spiegata dalla ricorrente neppure nelle more della presente procedura.

A ben vedere, la questione relativa all’eventuale peggioramento del quadro clinico risulta ininfluente ai fini del giudizio. Infatti, come accennato (cfr. supra consid. 2.5.2.), il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali è limitato temporalmente alla fattispecie rilevante al momento dell’emanazione della decisione deferitagli.

In concreto, la decisione impugnata è stata emanata il 17 aprile 2024. Come accertato (anche) in questa sede (cfr. supra consid. 1.1. in fine, 2.5.2.1. in fine e 2.5.2.2. in fine), la ricorrente è stata inabile al lavoro in misura completa per meno di due mesi nel 2009 e per circa due mesi nel 2014, mentre dal 1. novembre 2014 fino al 31 gennaio 2024 presentava una capacità lavorativa completa in ogni attività. Ne consegue che l’eventuale peggioramento – indicativamente a partire dal 20 febbraio 2024 (doc. 26 incarto AI) – della situazione valetudinaria con influsso sulla capacità lavorativa nulla muta ai fini del giudizio, non essendo adempiuto il presupposto dell’anno d’attesa (art. 28 cpv. 1 lett. b LAI) tra febbraio ed il 17 aprile 2024. I brevi periodi di inabilità lavorativa nel 2009 e nel 2014 sono in casu irrilevanti (art. 29ter OAI).

Tutto bene considerato, rilevato che né con il ricorso né nelle more della presente procedura l’insorgente ha prodotto nuova refertazione, richiamata la giurisprudenza topica (cfr. supra consid. 2.4.) e ricordato il margine d’apprezzamento delle prove, il TCA ha maturato il convincimento che la refertazione dei curanti non è sufficiente ad insinuare dubbi circa la correttezza delle conclusioni del SMR in punto alla capacità lavorativa fino al 31 gennaio 2024, rispettivamente dell’Ufficio AI circa il diritto prestazioni al momento dell’emanazione della decisione impugnata.

2.6. Visto tutto quanto precede, la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va integralmente respinto.

2.7. Come accennato (cfr. supra consid. 1.3.), la ricorrente ha chiesto l’interrogatorio delle parti, l’esperimento di una perizia pluridisciplinare, oltre ad “informazioni scritte”, “testi” “audizione delle parti”.

La situazione valetudinaria dell’insorgente è da considerarsi sufficientemente chiarita (cfr. supra consid. 2.5.2.1. e seg.), ragione per cui il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori mezzi di prova.

Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).

2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e f bis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

2.9. Come accennato in narrativa (cfr. supra consid. 1.3.), la ricorrente chiede di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio limitatamente alla procedura ricorsuale.

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. L'art. 28 cpv. 2 Lptca stabilisce che la disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio è retta dalla Legge sull’assistenza giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011.

I presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b).

Per valutare se un assicurato si trova in uno stato di bisogno, secondo la giurisprudenza, si tiene conto di un fabbisogno minimo che si situa al di sopra del minimo di esistenza agli effetti del diritto esecutivo (SVR 1998 IV Nr. 13 pag. 48 consid. 7b, pag. 48 consid. 7c). Al minimo esecutivo va, infatti, aggiunto un supplemento al massimo del 15-25% (cfr. STFA U 102/04 del 20 settembre 2004).

Nella presente fattispecie, non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI 1994 pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto e per i motivi esposti ai considerandi 2.5.2.1. e segg., la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso.

In tali condizioni, l’istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio deve essere respinta.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. L’istanza tendente alla concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

  3. Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.

  4. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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