Raccomandata
Incarto n. 32.2023.63
FS
Lugano 27 ottobre 2023
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Sciuchetti, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 giugno 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 31 maggio 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Per decisione 31 maggio 2023, preavvisata il 6 aprile 2023, l’Ufficio AI non è entrato in materia sulla nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo 2023 da RI 1, le cui precedenti richieste di prestazioni inoltrate nel mese di maggio 2011, rispettivamente nel maggio 2022 e nell’agosto 2022, erano state respinte, la prima con decisione 9 maggio 2012, le ultime due con decisioni di non entrata in materia 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022.
1.2. Contro suddetta decisione s’aggrava al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1. Postula in via principale il riesame della decisione 27 giugno 2022 con il conseguente riconoscimento di una rendita intera d’invalidità, alternativamente il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché esamini nel merito la sua richiesta; in via subordinata chiede l’annullamento della decisione 31 maggio 2023 con il riconoscimento del diritto ad una rendita intera o, in alternativa, il rinvio degli atti all’Ufficio AI affinché entri in materia.
Ella rileva innanzitutto come già il 19 agosto 2022, tramite il proprio medico curante, avesse manifestato la sua contrarietà alla decisione di non entrata in materia 27 giugno 2022, ciò che l’Ufficio AI avrebbe dovuto considerare alla stregua di un ricorso o, quanto meno, chiedere delucidazioni e non trattarla come una nuova domanda di prestazioni. Non avendo agito in questo modo l’amministrazione le avrebbe negato la possibilità di un controllo giudiziario della menzionata decisione e quindi di poter beneficiare di prestazioni già a far tempo dal 5 maggio 2022, ciò che giustificherebbe un riesame della stessa e, se non già la concessione da parte dell’autorità giudiziaria di una rendita intera d’invalidità in ragione della sua non collocabilità, l’entrata in materia da parte dell’Ufficio AI. L’insorgente adduce inoltre un peggioramento delle condizioni di salute. Rileva quindi come la decisione 31 maggio 2023 dell’Ufficio AI sia fondata esclusivamente sulle conclusioni del SMR, cui non è concesso allestire perizie e che pertanto l’amministrazione, anche in ragione degli undici anni trascorsi dall’ultimo controllo medico completo, avrebbe dovuto quanto meno ordinare ulteriori accertamenti.
1.3. Con la risposta di causa l’amministrazione indica di aver nuovamente sottoposto la documentazione medica all’inserto al vaglio del SMR il quale, con annotazione 18 luglio 2023, ha ritenuto opportuno “entrare nel merito della domanda di prestazioni del mese di marzo 2023”. Chiede pertanto l’annullamento della decisione impugnata e la retrocessione degli atti per ulteriori accertamenti volti a verificare “se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa incida sulla capacità di guadagno dell’assicurata […]”.
1.4. Con scritto 28 agosto 2023, il patrocinatore dell’insorgente ha comunicato di non aderire alla proposta di retrocessione formulata dall’amministrazione chiedendo non solo l’annullamento della decisione 31 maggio 2023, bensì “che siano annullate le precedenti decisioni di non entrata in materia 6 dicembre 2022 e 27 giugno 2022. Quest’ultima, se è vero che nel frattempo sono “cresciute in giudicato” è altrettanto vero che non sono però mai state oggetto di un controllo giudiziario”. Chiede inoltre, che, previo annullamento delle decisioni dell’Ufficio AI l’assicurata “sia automaticamente già posta al beneficio di una rendita intera d’invalidità”, non essendo l’insorgente collocabile sicché “anche senza ulteriori accertamenti il suo grado d’invalidità si attesterebbe comunque già al 100%”.
considerato in diritto
in ordine
2.1. La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 ago-sto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
nel merito
Decisione del 31 maggio 2023
2.2.
2.2.1. Qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a sé stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1. gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI (dal 1° gennaio 2012: art. 87 cpv. 2 e 3 OAI). Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/ Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V 198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a); sul punto cfr. anche DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84ss).
Nell’ambito dell’art. 87 cpv. 3 e 2 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4.2, 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza del rilevante cambiamento (STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
In particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid. 3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del 29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nel caso in esame, dopo aver chiesto una presa di posizione al medico SMR, l’amministrazione nella risposta di causa ha evidenziato come, contrariamente a quanto indicato nella decisione contestata, risultino adempiute le premesse per l’entrata in materia sulla domanda di prestazioni. Alla luce degli atti medici all’inserto (cfr. docc. 77 e segg. Incarto AI), delle considerazioni esposte nella domanda di prestazioni 22 marzo 2023 e riprese nel gravame, ovvero di un cambiamento della situazione economica, essendo l’insorgente attualmente attiva unicamente quale casalinga in seguito all’abbandono dell’attività di salariata, considerato inoltre il tempo trascorso dall’ultima decisione che ha esaminato materialmente il diritto alla rendita dell’assicurata, emessa il 9 maggio 2012 (cfr. supra consid. 1.1), v’è da ritenere che il cambiamento della situazione clinica ed economica sia stato effettivamente reso verosimile ai sensi della citata giurisprudenza. Ciò trova d’altronde conferma nell’indicazione espressa dal SMR di entrare nel merito comportante anche, seppure ciò non venga esplicitamente indicato, la necessità - intrinseca alla natura di tale indicazione - di procedere ad una rivalutazione dello stato di salute, oltre che di quanto osservato dall’Ufficio AI nella risposta di causa in punto al cambiamento della situazione economica, ove ha chiesto di retrocedere gli atti per esaminare da un punto di vista materiale se la modifica delle circostanze fosse realmente avvenuta ed in quale misura incida sulla capacità di guadagno, “tenendo altresì conto del fatto che la Signora RI 1 – sia al punto 5.5 della richiesta di prestazioni che al punto 6 del gravame - ha affermato che la propria situazione economica è nel frattempo mutata [...]”.
2.2.2 L’insorgente chiede, previo annullamento della decisione di non entrata in materia 31 maggio 2023, il riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità, in ragione della sua non collocabilità (cfr. supra consid. 1.2). Ritiene inoltre che vi sia da chinarsi sulla questione a sapere se la surriferita pronuncia possa essere effettivamente considerata una decisione di non entrata in materia.
Ora, dopo aver ricevuto la domanda di prestazioni 22 marzo 2023, l’Ufficio AI ha sottoposto la documentazione medica prodotta al vaglio del SMR per esaminare se si giustificasse l’entrata in materia (cfr. doc. 80 incarto AI). Con annotazione 5 aprile 2023 il SMR ha risposto a tale quesito indicando per ogni referto medico i motivi per cui gli stessi non contenessero elementi da cui si potesse evincere un mutamento delle condizioni di salute (cfr. doc. 81 incarto AI). Pertanto, l’amministrazione - e per essa il SMR - non ha esaminato se un tale cambiamento, che ha ritenuto non fosse stato reso verosimile, fosse avvenuto né si è chinata sulle sue conseguenze sullo stato valetudinario dell’interessata. Di conseguenza rettamente l’Ufficio AI, fondandosi sul parere del SMR, ha qualificato la decisione 31 maggio 2023, preavvisata il 6 aprile 2023, come decisione di non entrata in materia.
Ne discende che, come visto, in questa sede l’oggetto del contendere deve essere limitato alla questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda di prestazioni (cfr. supra consid. 2.2.1). Un esame materiale volto a determinare se una modifica delle circostanze è effettivamente avvenuta, ed in quale misura essa influisce sul diritto alle prestazioni, esula dal presente contendere per cui questo Tribunale, contrariamente a quanto postulato dal ricorrente, non può pronunciarsi su questo tema. Nella misura in cui, quindi, il ricorrente postula il riconoscimento di prestazioni, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile.
2.3. Alla luce di quanto sopra esposto, si giustifica senz’altro la retrocessione degli atti affinché l’amministrazione entri nel merito della domanda di prestazioni ed esamini quindi, tramite i necessari accertamenti, la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verifichi se la modifica delle circostanze sia effettivamente avvenuta ed in che misura essa influisce sul diritto alle prestazioni di RI 1.
Decisioni del 27 giugno 2022 e del 6 dicembre 2022
2.4. L’insorgente nel ricorso postula in via principale il “riesame” (cfr. pag. 8 dell’impugnativa) della decisione di non entrata in materia del 27 giugno 2022 dell’Ufficio AI (“La decisione […] è rivista […]”) e il conseguente riconoscimento del diritto ad una rendita intera d’invalidità, alternativamente il rinvio degli atti all’amministrazione, mentre con scritto 25 agosto 2023 chiede l’annullamento delle decisioni di non entrata in materia 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022, rilevando che “se è vero che nel frattempo sono “cresciute in giudicato” è altrettanto vero che non sono però mai state oggetto di un controllo giudiziario”.
Per quel che concerne il riesame (riconsiderazione; art. 53 cpv. 2 LPGA) di una decisione va evidenziato che l'amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario nel merito, ai sensi dell’art. 53 cpv. 2 LPGA, nel caso in cui è senza dubbio errata e la correzione ha un'importanza rilevante (cfr. STF 8C_4/2017 del 13 marzo 2017 consid. 4.1.; STF 9C_862/2010 del 18 gennaio 2012; STF C 227/03 del 23 marzo 2004; STF C 349/00 del 12 febbraio 2004; STF C 19/03 del 17 dicembre 2003; STF C 307/01del 28 novembre 2003; STFA C 81/03 del 21 luglio 2003; DTF 129 V 110 = SVR 2003 ALV Nr. 5; DTF 127 V 466, consid, 2c, p. 469; DTF 126 V 399 = DLA 2001 N. 37, pag. 247; DLA 2000 N. 40, pag. 208; DLA 1998 N. 15, consid. 3b, pag. 79 e 80; SVR 1997 ALV Nr. 101 consid. 2a e riferimenti).
Al riguardo giova osservare che per costante giurisprudenza l'amministrazione non può essere obbligata né dagli interessati, né dai Tribunali ad effettuare una riconsiderazione (cfr. STF I 61/04 del 20 settembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 50; STF 9C_517/2011 del 12 settembre 2011; STF U 17/05 del 27 ottobre 2006; STF I 206/06 del 13 marzo 2007). Tantomeno l’autorità giudiziaria può procedere ad una riconsiderazione di una decisione dell’amministrazione cresciuta in giudicato formale.
Ne consegue che le richieste di riesame delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 dell’Ufficio AI - entrambe cresciute in giudicato - non potevano che essere presentate a quest’ultima autorità amministrativa e devono pertanto essere dichiarate irricevibili.
Su questo punto gli atti vanno quindi trasmessi all’Ufficio AI affinché si pronunci sulle domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022.
2.5. Secondo gli art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2020), la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
In concreto, visto l’esito del ricorso (il rinvio con esito aperto equivale a piena vittoria: STF 8C_859/2018 del 26 novembre 2018 consid. 5 con rinvio a DTF 137 V 210 consid. 7.1 pag. 271 con riferimento), le spese di fr. 500 vanno poste a carico dell’Ufficio AI.
Patrocinata in causa da un avvocato, la ricorrente ha diritto ad un'indennità per ripetibili (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca) che appare equo fissare in fr. 2'000 (IVA compresa).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
§ La decisione 31 maggio 2023 è annullata e gli atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico dell’Ufficio AI, che rifonderà alla ricorrente fr. 2'000 per ripetibili (IVA compresa).
Le domande di riconsiderazione delle decisioni 27 giugno 2022 e 6 dicembre 2022 sono irricevibili.
§ Gli atti sono trasmessi per competenza all’Ufficio AI.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti