Raccomandata
Incarto n. 32.2023.134
cs
Lugano 22 aprile 2024
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 novembre 2023 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 ottobre 2023 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Il 26 agosto 2016, RI 1, nata il __________ 1959, affetta da una patologia al sistema uditivo, ha inoltrato una domanda per il rimborso di un mezzo ausiliario acustico.
1.2. Con decisione del 12 giugno 2017 l’Ufficio AI del Canton __________ ha riconosciuto un caso di rigore ai sensi della cifra 5.07.2* OMAI per la presa a carico dei costi dell’apparecchio acustico Phonak Audéo V50-312T (doc. B).
1.3. Il 15 febbraio 2023 RI 1, nel frattempo trasferitasi in Ticino ed attiva nella misura del 40% presso la __________, ha presentato una nuova richiesta di prestazioni AI per mezzi ausiliari per l’assunzione dei costi di un nuovo apparecchio acustico, ossia il modello Phonak Audeo L90 RT, per un preventivo di fr. 3'990 (pag. 9 e seguenti incarto AI).
1.4. Con comunicazione del 3 maggio 2023 l’Ufficio AI ha rilasciato una garanzia per la fornitura di un apparecchio acustico (importo forfettario pari a CHF 1'650 per la consegna di due apparecchi BI-CROSS omologati in Svizzera) secondo la cifra 5.07 dell’OMAI (pag. 29-31 incarto AI).
1.5. Con e-mail del 20 giugno 2023 RI 1 ha chiesto di poter beneficiare del caso di rigore secondo la cifra 5.07.2* OMAI: “Da ich weiterhin bei der __________ arbeite und nach wie vor im Kundenkontakt bin, ist ein gutes hörvermögen unerlässlich (…)” (pag. 32 incarto AI).
1.6. Acquisiti gli atti medici ritenuti necessari ed accertato che l’interessata dal 1° agosto 2023 sarebbe passata al beneficio del pensionamento (pag. 46 incarto AI), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 7 agosto 2023, confermato dalla decisione del 20 ottobre 2023, ha negato la garanzia di assunzione dei costi per la regolamentazione dei casi di rigore – 5.07.2* OMAI.
Nella decisione impugnata l’UAI ha affermato:
" (…)
Assumiamo il costo di mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato, se:
sono elencati nella lista esaustiva annessa all’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari, oppure;
se possono essere assimilati a una delle categorie menzionate in questa lista (art. 21 della Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI)).
La regolamentazione dei casi di rigore può essere applicata quando il mezzo in questione (apparecchi acustici) è necessario per svolgere un’attività lucrativa, per la frequenza scolastica, per la formazione professionale o per l’adempimento delle mansioni consuete.
Un’attività lucrativa è considerata tale quando si raggiunge un reddito annuo di CHF 4851.00 senza rendite e salario sociale. Le attività consuete sono adempiute quando l’assicurato se ne occupa personalmente (marg. 1019 CMAI).
Dagli atti acquisiti in fase d’istruttoria è emerso che a partire dal 01.08.2023 lei entrerà in pensione e percepirà pertanto una rendita AVS. Tenendo conto di ciò confermiamo pertanto che non sono assolti i criteri per beneficiare di mezzi ausiliari destinati all’integrazione (*).
Il costo totale degli apparecchi acustici acquistati non può pertanto essere accordato dal nostro ufficio.
Esito degli accertamenti dopo osservazioni
(...).
Nel presente caso precisiamo che a livello medico non si mette in dubbio la necessità della signora RI 1 di portare apparecchi acustici a causa di una perdita uditiva molto marcata.
Per quanto concerne il diritto al mezzo ausiliario, regolamentazione dei casi di rigore 5.07.2* OMAI. Abbiamo valutato le condizioni secondo l’art. 2 cpv. 2 OMAI e la marginale 1018 CMAI che indica “i mezzi ausiliari contrassegnati da un asterisco (*) possono essere accordati dal nostro ufficio unicamente in ambito reintegrativo, ossia quando sono necessari per lo svolgimento di un’attività lucrativa, lo svolgimento delle mansioni consuete e la formazione scolastica o professionale”.
Tramite decisione del 12.06.2017 n. __________ emanata dall’ufficio AI del Canton __________ è stato riconosciuto correttamente il diritto alla regolamentazione del caso di rigore (5.07.2* OMAI) in quanto l’apparecchio acustico Phonak Audéo V50-312T era necessario alla Signora RI 1 per continuare a svolgere la propria attività lucrativa.
Una volta raggiunta l’età di pensionamento e il conseguente diritto alla rendita AVS, il diritto ai mezzi ausiliari definiti da un asterisco (*) decade e non può essere prorogato in età AVS come diritto acquisito IA.
La richiesta da parte della Signora RI 1 per la regolamentazione del caso di rigore è giunta al nostro ufficio il 20.06.2023 con l’indicazione che lavorava e per tale motivo chiedeva il riconoscimento del caso di rigore. Abbiamo proceduto con l’istruttoria della domanda e solo in data 31.07.2023 in seguito a nostra richiesta siamo venuti a conoscenza che la signora RI 1 sarebbe andata in pensione a partire dal 01.08.2023.
In considerazione che già al momento della richiesta in giugno 2023 la signora RI 1 era consapevole del fatto che dal 01.08.2023 avrebbe beneficiato della rendita AVS in quanto andava in pensione, da quel momento sapeva che non avrebbe avuto diritto al caso di rigore in quanto sottostando alla Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) la prestazione non è riconosciuta e non è prorogabile neanche in base al diritto acquisito AI.” (doc. B)
1.7. RI 1, rappresentata dall’avv. __________ di RA 1, è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale che alla ricorrente sia accordata la presa a carico dell’apparecchio acustico menzionato ai sensi di un caso di rigore 5.07.2* OMAI ed in via subordinata che l’incarto sia rinviato all’Ufficio AI per istruzione ai sensi dei considerandi.
L’insorgente, che richiama l’intero incarto AI, sottolinea che nel caso di specie non si tratta di una prima domanda, ma di una richiesta inoltrata nel febbraio 2023 a causa dell’aggravamento del suo stato di salute e che tutte le condizioni per ottenere l’apparecchio sono state adempiute prima del compimento dei 64 anni di età del pensionamento. Ella sottolinea la sua buona fede, il cui comportamento è nel pieno rispetto della legge e della circolare. A suo parere non le si può rimproverare che l’aggravamento del suo stato di salute sia avvenuto in stretta vicinanza con l’età di pensionamento, poiché si è trattato di un evento imprevedibile, che non dipende dalla sua volontà.
Del resto, considerato che la domanda può essere nuovamente inoltrata dopo sei anni dalla precedente, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine, e che la prima decisione dell’UAI del Canton __________ è stata emessa il 12 giugno 2017, ella non poteva far valere i propri diritti precedentemente. Altrimenti tutti gli assicurati che da ultimo hanno ricevuto il rimborso di un apparecchio a 58 o 59 anni dovrebbero essere avvisati che non possono presentare un’altra richiesta. Una tale restrizione dovrebbe essere prevista dalla legge.
Inoltre, applicando il ragionamento dell’Ufficio AI, se la ricorrente avesse continuato l’attività lavorativa fino al 20 ottobre 2023, data della decisione, avrebbe avuto il diritto alla prestazione, mentre essendo andata in pensione all’età ordinaria, non ha più diritto a nulla. La nascita del diritto non può dipendere dall’operato dell’UAI. In ambito di assicurazioni sociali determinante è il momento della presentazione della domanda e non quello in cui viene emessa la decisione.
La ricorrente rileva inoltre che l’amministrazione sembra applicare l’art. 4 OMAV per rifiutare il riconoscimento di un caso di rigore. Ciò tuttavia, secondo la ricorrente, viola la legge e sconfina in un accertamento arbitrario dei fatti.
Per l’assicurata, l’amministrazione perde di vista che l’aggravamento dello stato di salute determinante non è avvenuto in età AVS e pertanto le disposizioni dell’OMAV non trovano applicazione, non essendo applicabile al momento della presentazione della domanda. L’UAI applica altresì la nozione di diritto acquisito in maniera errata. La valutazione dei fatti è manifestamente insostenibile. I diritti acquisiti comprendono prestazioni cui l’assicurata avrebbe bisogno solo se la sua situazione medica si fosse deteriorata una volta raggiunta l’età pensionabile (STF 9C_598/2016 dell’11 aprile 2017, consid. 3.1; STF 9C_317/2009 del 19 aprile 2010, consid. 4.1).
Trattandosi di un apparecchio acustico più o meno simile al precedente e con un prezzo simile, molto onesto in materia di apparecchi uditivi, tale mezzo ausiliario è adeguato, appropriato, economico e necessario ed adempie quindi tutti i criteri legali.
Infine la ricorrente evidenzia che l’amministrazione deve esaminare tutte le condizioni previste dalla legge e deve pertanto chinarsi sulla necessità del mezzo ausiliario per lo svolgimento delle mansioni consuete ai sensi dell’art. 27 OAI, ciò che nel caso non è stato fatto. La ricorrente ha in cura una figlia con grave disabilità che si manifesta anche a livello comunicativo e necessita di cure importanti. Con la stessa non è possibile comunicare senza apparecchi uditivi.
1.8. Con risposta del 3 gennaio 2024, cui ha allegato l’intero incarto, l’Ufficio AI ha proposto la reiezione del ricorso (doc. IV). Dopo aver citato le marginali della circolare CMAI ritenute determinanti, l’amministrazione ha affermato che al momento della comunicazione del 3 maggio 2023 non era a conoscenza del fatto che l’interessata avesse già beneficiato del mezzo ausiliario riconosciuto come caso di rigore nel giugno 2017. In applicazione delle marginali della CMAI “è al momento della valutazione operata dall’UAI che ci si deve riferire per il riconoscimento o meno del caso di rigore e le relative condizioni devono essere adempiute a quel momento. In ogni caso, al momento della richiesta inoltrata dall’assicurata i mezzi ausiliari in questione non erano da considerarsi necessari per almeno un anno, considerato che dopo due mesi è andata in pensione cessando la sua attività” (sottolineature in originale).
1.9. Con replica del 18 gennaio 2024 la ricorrente ha contestato la risposta dell’UAI (doc. VI). A suo parere l’amministrazione propone un’interpretazione e applicazione errata della circolare. L’indicazione della durata di un anno non si applica al criterio dell’integrazione sociale di cui all’art. 21 LAI. Tale condizione serve a delimitare la nozione di malattia (infermità temporanea) da quella di invalidità. Essa si applica quindi all’esistenza (persistenza) di un danno alla salute che renda obiettivamente necessario il ricorso al mezzo ausiliario. Tale condizione nel caso di specie è adempiuta, poiché il suo stato di salute non è né temporaneo, né migliorato, ed esiste dal 2005, con aggravamento almeno dal 2014. Ella ha poi raggiunto l’ulteriore peggioramento dell’acutezza uditiva che fonda il diritto a chiedere il riconoscimento di un nuovo apparecchio acustico e il danno alla salute dura da più di un anno. Ella era già invalida almeno dal 2017, per cui non si tratta di un nuovo evento assicurato in senso stretto, ma della sostituzione di un apparecchio acustico. Il marg. 2046 CMAI prevede che il criterio determinante per stabilire se l’AI accetta o rifiuta nuovamente un apparecchio acustico è l’esistenza di un peggioramento dello stato di salute conforme alle direttive o allo scadere dei sei anni. Il danno alla salute è incontestato e gli altri criteri sono adempiuti al momento della domanda. Non è pertinente la circostanza che nel maggio 2023 l’UAI non sapesse che l’interessata era già stata al beneficio di un caso di rigore nel 2017. Del resto nella richiesta del 15 febbraio 2023 aveva indicato di essere beneficiaria di un apparecchio acustico dal 2016 ed in un’email del 16 febbraio 2023 aveva affermato che “secondo il controllo dell’udito presso l’acustica, il mio udito destro è ulteriormente peggiorato e l’ottimizzazione dell’apparecchio acustico di sei anni fa non è più soddisfacente”.
1.10. Con osservazioni del 30 gennaio 2024, trasmesse alla ricorrente per conoscenza il 1° febbraio 2024 (doc. IX), l’Ufficio AI ha contestato la presa di posizione della ricorrente (doc. VIII).
Per l’amministrazione la previsione circa la durata di un anno è riferita al raggiungimento di un obiettivo di integrazione, al quale è legata la necessità di utilizzo del mezzo ausiliario, che deve servire ad ottenere l’integrazione degli assicurati a medio/lungo termine per essere considerato un caso di rigore.
Inoltre la procedura per il riconoscimento del rimborso per un caso di rigore (le cui specifiche condizioni vanno rivalutate di volta in volta) prevede che l’assicurata proceda alla protesizzazione con apparecchi acustici adeguati dopo l’eventuale accoglimento da parte dell’UAI della richiesta di copertura dei costi come caso di rigore, fatturando solo in seguito all’UAI il forfait corrispondente ed i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione di apparecchi acustici corredato dalle fatture originali con i costi totali. L’assicurata non ha atteso la definizione del caso di rigore ed ha acquistato il mezzo ausiliario in questione senza attendere l’esito della domanda da lei inoltrata nel giugno 2023. In questo contesto si inserisce l’informazione indicata nella risposta di causa circa il fatto che l’interessata non ha reso noto subito che ella avesse beneficiato di un caso di rigore riconosciuto in un altro Cantone ma ne abbia fatto richiesta di valutazione unicamente dopo l’invio della comunicazione del 3 maggio 2023. L’ulteriore riconoscimento del caso di rigore non è automatico, nemmeno allo scadere dei 6 anni o prima di tale periodo in caso di peggioramento, ma viene unicamente riconosciuto dopo valutazione delle relative condizioni che devono essere sempre soddisfatte, in particolare per quel che concerne l’obiettivo di integrazione. Per quanto concerne la mancata presa in considerazione dello svolgimento da parte dell’assicurata delle mansioni consuete, l’amministrazione osserva che l’interessata esercitava un’attività lavorativa al momento della domanda e che il diritto AI sussiste solo fino all’età AVS, quindi visto che non vi è un diritto acquisito, il fatto che ella continui a svolgere delle mansioni consuete dopo il pensionamento non incide su tale diritto; per cui tale valutazione è superflua.
1.11. In data 28 marzo 2024 l’avv. __________ ha prodotto la sua nota d’onorario (doc. X+1).
considerato in diritto
2.1. L'art. 8 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione in quanto necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e se le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.
Secondo l’art. 8 cpv. 1bis nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022, il diritto ai provvedimenti d’integrazione non dipende dall’esercizio di un’attività lucrativa prima dell’insorgere dell’invalidità. Per determinare questi provvedimenti si tiene conto in particolare degli aspetti seguenti riguardanti l’assicurato: la sua età (lett. a); il suo grado di sviluppo (lett. b); le sue capacità (lett. c); la durata probabile della sua vita professionale (lett. d).
Conformemente alla giurisprudenza (DTF 143 V 190; STF 9C_439/2012 del 1° ottobre 2012 consid. 2 e riferimenti; DTF 119 V 421) di regola l'assicurato ha diritto solo ai provvedimenti idonei a raggiungere il fine di integrazione prefisso e non ai migliori provvedimenti possibili nel caso di specie (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 110 V 102). La legge infatti riconosce la reintegrazione solo nella misura in cui essa sia necessaria e sufficiente (DTF 143 V 190, consid. 2.3; DTF 142 V 523 consid. 6.3; DTF 139 V 115, consid. 5.1; DTF 115 V 198 consid. 4.e)cc) e 205-206 consid. 4.e)cc). Inoltre, deve esistere una proporzione ragionevole tra il successo prevedibile del provvedimento e il costo dello stesso (DTF 143 V 190, consid. 2.2; DTF 132 V 215 consid. 3.2.2; DTF 110 V 102 consid. 2; 107 V 88 consid. 2 e 103 V 16 consid. 1b).
Fra i provvedimenti di integrazione concessi in virtù della LAI è, in particolare, prevista la consegna di mezzi ausiliari (art. 8 cpv. 3 lett. d LAI).
Per la nozione e una casistica in merito ai mezzi ausiliari cfr. Erwin Murer, Stämpflis Handkommentar, Invalidenversicherungsgesetz (Art. 1-27bis IVG), Berna 2014, ad Art. 21-21quater, pagg. 850-852.
Questi provvedimenti (il cui concetto e i cui presupposti sono regolati analogamente anche nell’assicurazione infortuni e nell’assicurazione militare: “(…) Das UVG und das MVG halten sich weitgehend an den Hilfsmittebegriff der IV, so dass zur Auslegung ebenfalls die Rechtsprechung und Lehre zu diesen Versicherungszweigen heranzuziehen ist (z. B. MAESCHI, Art. 21). (…)” Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 850)) sono molto importanti in quanto eliminano rispettivamente riducono le conseguenze del danno alla salute e sostituiscono, nell'ambito dell'attività svolta o dell'integrazione sociale, la perdita di alcune parti o funzioni del corpo (Locher/Gächter, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 4a edizione, Berna 2014, § 36 n. 1 e 2, pag. 255).
2.2. Secondo l'art. 21 cpv. 1 LAI l'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari, compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale, dei quali ha bisogno per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le sue mansioni consuete, per conservare o migliorare la sua capacità al guadagno, per studiare, per imparare una professione o perfezionarsi oppure a scopo di assuefazione funzionale. L'assicurazione sopperisce alle spese per protesi dentarie, occhiali e sostegni plantari solo per quanto costituiscono un complemento essenziale ai provvedimenti sanitari d'integrazione.
Il cpv. 2 della medesima disposizione precisa che l'assicurato, che, a causa della sua invalidità, ha bisogno di apparecchi costosi per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o attendere alla propria persona, ha diritto, indipendentemente dalla sua capacità al guadagno, a tali mezzi ausiliari compresi in un elenco allestito dal Consiglio federale.
Quanto ai capoversi 3 e 4, in vigore dal 1° gennaio 2012 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), nel relativo Messaggio del 24 febbraio 2010 (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pagg. 1603-1722) si osserva che: “(…) Capoverso 3: la modifica prevede l'introduzione di un nuovo articolo 21quater in cui sono elencati i vari strumenti a disposizione dell'assicurazione per la consegna dei mezzi ausiliari. L'indennizzo forfettario è pertanto stralciato da questo articolo e inserito in quello nuovo. È inoltre abrogato il secondo periodo dell’attuale capoverso, poiché è stato più volte interpretato quale base legale del diritto di sostituzione della prestazione. In futuro, questo diritto sarà disciplinato nel nuovo articolo 21ter. Capoverso 4: la norma di delega contenuta attualmente nel capoverso 4 è in realtà una disposizione esecutiva. Il Consiglio federale dispone però già della facoltà di emanare le necessarie disposizioni esecutive in virtù dell'articolo 86 capoverso 2 LAI. Per questa ragione, la norma di delega dell'articolo 21 capoverso 4 è superflua. (…)” (FF N. 12 del 30 marzo 2010, pag. 1677; cfr. anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2022, ad art. 21-21quater).
In virtù della succitata delega ex art. 21 cpv. 1 LAI il Consiglio federale ha emanato l'art. 14 OAI.
Secondo il cpv. 1 l'elenco dei mezzi ausiliari da consegnare nell'ambito dell'articolo 21 LAI è oggetto di un'ordinanza del DFI (Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità, OMAI, RS 831.232.51) che, tra l’altro, regolamenta la consegna o il rimborso dei mezzi ausiliari.
Per l'art. 2 cpv. 1 OMAI il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato all'ordinanza, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l’ambiente o ampliare la propria autonomia.
L'assicurato ha invece diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato (art. 2 cpv. 2 OMAI; in argomento cfr. Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 879-881; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 222-223; Locher/Gächter, op. cit., § 36 n. 15 e 17, pag. 257-258; vedi inoltre STCA 32.2009.92 del 17 novembre 2009 con riferimenti).
La lista contenuta nell'allegato all'OMAI è esaustiva nella misura in cui enumera le categorie dei mezzi che entrano in linea di conto. Al contrario, si deve esaminare per ogni categoria se l'enumerazione dei diversi mezzi ausiliari è esaustiva o semplicemente indicativa (DTF 131 V 9 consid. 3.4.2; 121 V 260 consid. 2b, 117 V 181 consid. 3b e 115 V 193 consid. 2b; vedi anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, n. 194 pag. 880). Se il mezzo richiesto non adempie ai requisiti dell'art. 21 LAI, occorre esaminare se esso deve essere assunto dall'AI nell'ambito di provvedimenti sanitari ex art. 12 o 13 LAI (Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 220-221).
2.3. La cifra 5.07 dell’allegato OMAI, avente per oggetto, quali mezzi ausiliari per il cranio e la testa, gli apparecchi acustici in caso d’ipoacusia, prevede un rimborso se, grazie a questo apparecchio, l’acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l’assicurato può comunicare più facilmente con l’ambiente circostante. L’assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell’acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell’apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.
Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.
Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi biauricolari.
Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni.
Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d’uso dell’apparecchio.
L’Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell’assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.
Per l’acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell’importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.
2.4. Ai sensi del marginale 1002 della circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), per quanto riguarda i mezzi ausiliari, l’invalidità è considerata sorta se il danno alla salute rende obiettivamente necessario il ricorso a un tale apparecchio e se questi permette di raggiungere un obiettivo d’integrazione secondo l’articolo 21 LAI. In caso di infermità solo temporanea, la consegna di apparecchi a titolo di mezzi ausiliari è esclusa. Tali apparecchi vengono consegnati quando si prevede che saranno necessari per almeno un anno (delimitazione rispetto all’obbligo di fornire prestazioni da parte dell’assicurazione malattie). Possibili eccezioni:
provvedimenti d’integrazione concessi per un periodo inferiore a un anno (p. es. lavoro a titolo di prova, provvedimenti di reinserimento), se l’integrazione è possibile solo con la consegna del mezzo ausiliario (p. es. adeguamenti informatici per ciechi e ipovedenti gravi per permettere loro di svolgere compiti amministrativi);
malattie che rendono obiettivamente necessario l’uso di un mezzo ausiliario e aspettativa di vita inferiore a un anno.
Per il marginale 1003 CMAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, il diritto ai mezzi ausiliari si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata o alla fine del mese in cui raggiunge l’età di pensionamento. Ciò significa che le condizioni di diritto devono essere soddisfatte prima che l’assicurato raggiunga l’età di pensionamento (fa stato il mese in cui la rendita è versata per la prima volta).
Secondo il marginale 1007 CMAI l’assicurato ha diritto alla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’AI solo se questi non sono concessi dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni (ad es. Suva) o dall’assicurazione militare (AM). Le prestazioni dell’AI sono quindi sussidiarie a quelle delle assicurazioni summenzionate (v. art. 65 LPGA). Per accertare l’estensione dell’obbligo di prestazione si deve contattare l’assicurazione in questione (v. Circolare sulla procedura nell’assicurazione per l’invalidità [CPAI]).
Ai sensi del marginale 1008 CMAI per contro le prestazioni delle casse malati sono sussidiarie a quelle dell’AI e possono quindi essere accordate solo quando l’AI non è tenuta a fornirle.
Il marginale 1009 CMAI prevede che per quanto riguarda la garanzia dei diritti acquisiti per i titolari di una rendita di vecchiaia, sono applicabili le istruzioni contenute nella Circolare sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia (CMAV).
Per il marginale 2046 CMAI l’AI versa un nuovo importo forfettario prima della scadenza dei sei anni solo se il peggioramento dell’acutezza uditiva raggiunge la percentuale definita al punto 4.2 delle direttive per i medici specialisti ORL. La perizia ORL necessaria per questa constatazione può essere finanziata dall’AI. In caso di perdita di un apparecchio acustico prima del termine di sei anni, l’AI non finanzia alcuna prestazione.
La cifra 5.07.2* dell’allegato OMAI disciplina invece i casi di rigore, ossia i casi in cui possono essere versati forfait superiori all'importo previsto alla cifra 5.07, precisando a tale scopo che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.
La circolare sulla consegna di mezzi ausiliari nell’assicurazione invalidità (CMAI), prevede:
" 5.07.2* OMAI Regolamentazione dei casi di rigore
L’UFAS definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all’importo previsto al n. 5.07 OMAI per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e biauricolari.
2052* Gli assicurati hanno diritto a una protesizzazione semplice e adeguata, non a quella migliore. Il rimborso del forfait corrisponde a una prestazione pecuniaria definita; nel singolo caso i costi effettivi possono essere più elevati o più bassi.
2053* La regolamentazione per i casi di rigore può essere applicata solo se i costi della protesizzazione superano in maniera inaccettabile quelli di una protesizzazione normale, semplice e adeguata. La condizione è che l’assicurato eserciti un’attività lucrativa, svolga le proprie mansioni consuete o segua una formazione (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19 luglio 2018). Se è riconosciuto un caso di rigore, i costi supplementari dovuti all’invalidità eccedenti l’importo forfettario vengono assunti dall’AI, a condizione che siano rispettati i principi di semplicità e adeguatezza. L’esame dell’adempimento delle condizioni per il riconoscimento di un caso di rigore deve essere richiesto dall’assicurato all’ufficio AI. L’esame è effettuato dalle seguenti cliniche specializzate in otorinolaringoiatria:
(…).
2054* Prima di poter fissare un appuntamento per un esame con l’assicurato, le cliniche otorinolaringoiatriche summenzionate devono inoltrare all’ufficio AI i seguenti documenti:
richiesta con una motivazione dettagliata dei problemi concernenti l’adattamento dell’apparecchio acustico;
rapporto del fornitore dell’apparecchio acustico con una descrizione dettagliata dei problemi rilevati (nessun rapporto standardizzato);
diario compilato dall’assicurato (modulo disponibile sul sito www.ahv-iv.ch).
L’ufficio AI deve informare l’assicurato in modo adeguato circa i documenti da inoltrare e l’importo massimo prevedibile per il rimborso dei costi. Se sulla base di questi documenti si possono prevedere con ogni probabilità problemi considerevoli per la protesizzazione con apparecchi acustici, l’ufficio AI deve affidare un mandato di accertamento alla clinica otorinolaringoiatrica più vicina, la quale prende contatto con l’assicurato per fissare l’appuntamento. Fatto ciò, l’ufficio AI invia alla clinica una copia di tutti i documenti pertinenti (motivazione dell’assicurato, prima perizia con audiogrammi, diario, rapporto del fornitore e, se del caso, altri documenti di rilievo).
2055* Una volta concluso l’esame, la clinica formula una raccomandazione all’attenzione dell’ufficio AI. La clinica può fatturare le spese all’ufficio AI secondo TARMED.
2056* Per un’assunzione dei costi è necessario che la clinica otorinolaringoiatrica incaricata dell’esame sia favorevole all’applicazione della regolamentazione per i casi di rigore (sentenza del TF 9C_114/2018 del 19 luglio 2018). Infine l’ufficio AI decide se assumere o meno i costi supplementari o se respingere la richiesta dell’assicurato.
2057* Se l’ufficio AI accoglie la richiesta di copertura dei costi per un caso di rigore, l’assicurato procede alla protesizzazione con apparecchi acustici adeguati presso il fornitore e fattura in seguito all’ufficio AI il forfait corrispondente e i costi eccedenti mediante il modulo di fatturazione per la fornitura di apparecchi acustici, allegandovi le fatture originali con i costi totali. (…)”
Cfr. anche la lettera circolare AI n. 304 del 23 dicembre 2011 (mezzi ausiliari – apparecchi acustici) e la lettera circolare AI n. 342 (mezzi ausiliari; OMAI 5.07, 15.02, 15.05), citate nella sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, consid. 2, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag. 15 e nella sentenza 9C_506/2019 del 15 ottobre 2019, consid. 2.
A pag. 2 della seconda circolare vengono elencati i criteri per i casi di rigore.
Cfr. pure l’informativa per persone affette da disturbi dell’udito, importi forfettari dell’AI per apparecchi acustici, stato: maggio 2018, dove circa le disposizioni speciali per i casi di rigore (pag. 3), figura che “nei rari casi in cui l’apparecchio acustico deve rispondere a esigenze molto specifiche, l’AI prevede una regolamentazione per i casi di rigore. La concessione della copertura dei costi supplementari è subordinata a criteri severi. Per maggiori informazioni sulle altre condizioni e la documentazione richiesta siete pregati di rivolgervi all’ufficio AI”.
2.5. Con sentenza 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, nella composizione a 5 giudici, pubblicata in SVR Nr. 5 1/2019 pag. 15, il Tribunale federale, circa l’applicazione dell’art. 21 LAI, dell’art. 2 OMAI e della cifra 5.07 allegato all’OMAI, ha stabilito che presupposto per l’assunzione dei costi in presenza di un preteso caso di rigore, è che la clinica ORL esaminatrice sostenga l’esistenza di un caso di rigore (cfr. consid. 4.1), ciò che serve ad un’applicazione conforme della legge (consid. 4.2.1). Determinante per il diritto alla consegna di un apparecchio acustico secondo la regolamentazione del caso di rigore è dunque la valutazione della clinica ORL esaminatrice (consid. 4.3).
L’Alta Corte ha stabilito che i marginali 2053*, 2055* e 2056* servono a garantire un’applicazione conforme della legge ed ha ritenuto che la clausola del caso di rigore è conforme alla legge (cfr. 9C_114/2018 del 19 luglio 2019, consid. 4.1).
In una sentenza 9C_316/2019 del 7 ottobre 2019, il Tribunale federale, applicando la giurisprudenza di cui alla pronunzia 9C_114/2018 del 19 luglio 2018, ha annullato la decisione dell’“Obergericht” del Canton Uri che aveva rinviato la causa all’amministrazione affinché sottoponesse il caso ad una clinica specializzata per esaminare se erano dati i presupposti di un caso di rigore. In quel caso, infatti, era stato accertato che l’aumento complessivo della perdita dell’udito era inferiore al 15% previsto dalle linee direttive degli esperti ORL e di conseguenza mancava già d’acchito un presupposto oggettivo per riconoscere il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico prima dello scadere dei 6 anni previsti dalle direttive.
In una sentenza 9C_506/2019 del 15 ottobre 2019 il Tribunale federale ha respinto il ricorso di un assicurato contro una decisione del Tribunale delle assicurazioni del Canton Zurigo che aveva confermato il rifiuto da parte dell’UAI di assumersi i maggior costi di un apparecchio auditivo oltre al forfait di fr. 1’650. Sottoposto il caso ad una clinica specializzata l’UAI ha rifiutato il rimborso poiché i presupposti per una presa a carico secondo un caso di rigore non erano dati.
2.6. Nel caso di specie oggetto del contendere è il rifiuto della garanzia di assunzione dei costi di un apparecchio acustico secondo la regolamentazione dei casi di rigore – 5.07.2* OMAI (cfr. decisione del 20 ottobre 2023, doc. B).
L’Ufficio AI ha in sostanza negato il rimborso dei costi dell’apparecchio acustico secondo il caso di rigore giacché la ricorrente ha inoltrato la sua domanda il 20 giugno 2023, a poche settimane dal suo pensionamento.
Preliminarmente va rilevato che secondo la DTF 107 V 76 è da ritenere tempestiva la domanda di assegnazione di un mezzo ausiliario depositata sino alla fine del mese durante il quale l’istante raggiunge l’età richiesta per l’ottenimento di una rendita di vecchiaia (citata da Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 217) e che per l’art. 10 cpv. 3 LAI, nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023, il diritto ai provvedimenti di integrazione si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LAVS, o alla fine del mese in cui raggiunge l’età del pensionamento (cfr. anche marginale 1003 CMAI e Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 218).
Al fine di stabilire se il mezzo deve essere preso a carico dall’AI, tra i tanti criteri da prendere in considerazione, vi è pure quello della durata probabile della vita professionale (art. 8 cpv. 1bis lett. d LAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 [in precedenza: art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI secondo cui “per determinare questi provvedimenti occorre tener conto della durata probabile della vita professionale rimanente”).
Non decisivo, nel preciso caso di specie, è invece il termine di un anno indicato al marginale 1002 CMAI, cui ha accennato l’UAI in sede di risposta. Tale termine viene di principio preso in considerazione quando occorre stabilire se il danno alla salute è permanente oppure temporaneo. In concreto la ricorrente era già al beneficio di un apparecchio acustico e non è in discussione che il danno alla salute di cui è affetta sia permanente.
A proposito della durata probabile della vita professionale, in DTF 132 V 215, applicando la versione dell’art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2022, il Tribunale federale ha stabilito che nel valutare l'adeguatezza temporale del diritto a provvedimenti d'integrazione di una persona assicurata esercitante un'attività lucrativa dipendente alla soglia (in casu: 3 anni) del pensionamento ordinario AVS occorre ritenere che per "tutta la durata di lavoro prevedibile" ai sensi dell'art. 8 cpv. 1bis seconda frase LAI si intende il periodo di tempo rimanente fino al compimento del 64°/65° anno di età e che una deroga a tale principio è unicamente possibile in presenza di circostanze del tutto particolari e concrete suscettibili di fare prevedere una continuazione dell'attività lucrativa al di là dell'età di pensionamento (modifica della giurisprudenza sviluppata in STFA 1969 pag. 151 consid. 5; consid. 4.4 e 4.5).
Sul tema cfr. anche Murer, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 885, n. 219 e Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 21-21quater, pag. 229, n. 39.
Questo concetto è stato ripreso in DTF 143 V 190, dove il Tribunale federale, a proposito della consegna di una protesi della coscia dotata di articolazione del ginocchio Genium quale provvedimento d’integrazione, dopo aver esaminato il diritto dal profilo dell’idoneità, della necessità e dell’adeguatezza personale, materiale, finanziaria e personale (consid. 7), ed aver accertato che tale protesi può essere considerata quale mezzo ausiliario per l’assicurato affetto da disabilità multiple, ha stabilito che la sua consegna a carico dell’assicurazione per l’invalidità è limitata, in conformità della DTF 132 V 215, ai casi di bisogno di integrazione particolarmente elevato (consid. 7.3.2).
Al consid. 7.4. l’Alta Corte ha affermato che dal punto di vista temporale, occorre garantire che il successo della misura di integrazione abbia una certa durata (art. 8 cpv. 1bis LAI). Nel caso giudicato, il ricorrente aveva 39 anni al momento dell’inoltro della richiesta di prestazioni. Fino al compimento dei 65 anni l’assicurato poteva svolgere la sua attività per 26 anni. Con riferimento ai costi supplementari che l’AI doveva assumersi nel caso di rimborso del prezzo della protesi Genium rispetto al modello C-leg (fr. 14'000, cfr. consid. 7.3.2), la misura di integrazione è stata considerata adeguata perché permetteva al ricorrente di continuare a lavorare per un periodo importante rispetto al rimanente periodo di attività lavorativa fino al pensionamento.
Determinante per stabilire l’adeguatezza della misura dal punto di vista temporale è pertanto il periodo rimanente tra l’inoltro della richiesta e il pensionamento. Irrilevante è invece la data di emissione della decisione (cfr. STF 8C_792/2019 del 28 febbraio 2020, consid. 4.1: “Das kantonale Gericht hat in seiner Hauptbegründung erwogen, eine Umschulung des Versicherten wäre zeitlich nicht mehr angemessen, da dieser im Zeitpunkt der angefochtenen Verfügung, mithin am 20. Juni 2018, bereits 60 Jahre alt gewesen sei. Wie der Beschwerdeführer indessen zu Recht geltend macht, verstösst diese Argumentation gegen Bundesrecht: Massgebender Zeitpunkt für die Beurteilung der zeitlichen Angemessenheit im Sinne von Art. 8 Abs. 1bis Satz 2 IVG ist nicht der Verfügungszeitpunkt, sondern das Datum der Gesuchstellung (vgl. 3.2 hievor). Der Versicherte meldete sich am 5. Mai 2014 bei der Invalidenversicherung zum Leistungsbezug an; damals war er noch nicht ganz 56 Jahre alt und hatte damit noch eine Aktivitätsdauer von etwas über neun Jahren vor sich.”).
Nel caso di specie la ricorrente ha inoltrato la richiesta di assunzione dei costi di un apparecchio acustico quale caso di rigore (5.07.2* OMAI), il 20 giugno 2023 (pag. 32 incarto AI), ossia a poco più di un mese dal suo pensionamento. Anche volendo ritenere, per pura ipotesi di lavoro, quale data d’inoltro della domanda per casi di rigore la richiesta di rimborso dei costi di un apparecchio acustico inoltrata il 16 febbraio 2023 (“in allegato troverà la mia nuova domanda per un apparecchio acustico, insieme all’offerta e alla mia attuale busta paga. Secondo il controllo dell’udito presso l’acustica, il mio udito è ulteriormente peggiorato e l’ottimizzazione dell’apparecchio acustico di sei anni fa non è più soddisfacente”, pag. 1 incarto AI) il lasso di tempo dell’attività lavorativa residua fino alla data del pensionamento sarebbe comunque ancora limitato: 5 mesi e mezzo.
Visto l’esiguo periodo della durata dell’attività lucrativa al momento dell’inoltro di entrambe le richieste, è pertanto a giusta ragione che l’Ufficio AI non ha garantito l’assunzione dei costi dell’apparecchio acustico per la regolamentazione dei casi di rigore ai sensi del 5.07.2* OMAI (DTF 132 V 215, consid. 4.4 e 4.5 e DTF 143 V 190).
Ciò, alla luce del poco tempo rimanente fino alla pensione, vale anche per quanto concerne lo svolgimento delle mansioni consuete, cui la ricorrente accenna in coda all’impugnativa.
Infine, ritenuto che la medesima assicurata sostiene che non sono in discussione i diritti acquisiti (cfr. art. 4 dell’ordinanza sulla consegna dei mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia [OMAV]) e rilevato che la garanzia di assunzione dei costi per apparecchi acustici per la regolamentazione dei casi di rigore non figura nella lista dei mezzi ausiliari dell’OMAV, non occorre neppure esaminare se l’interessata avrebbe diritto alla prestazione dal 1° agosto 2023.
In queste condizioni il TCA non ravvisa alcuna arbitrarietà nell’agire dell’amministrazione, né alcuna violazione della legge, come invece sembra ritenere la ricorrente con la sua impugnativa.
La decisione del 20 ottobre 2023 merita pertanto conferma.
2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito del ricorso, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500 sono poste a carico della ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti