Raccomandata

Incarto n. 32.2023.116

PC/sc

Lugano 29 aprile 2024

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattrice:

Paola Carcano, cancelliera

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2023 di

RI 1 rappr. da: RA 1

contro

la decisione del 28 settembre 2023 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, nato il __________ 1980, di formazione impiegato di commercio (con attestato federale di capacità, rilasciato l’8 luglio 2004) e gerente (con certificato di capacità per esercenti, Tipo I, rilasciato il 27 giugno 2008), di professione “__________” (venditore/rappresentante) presso __________ a __________ al 100% dal 1° aprile 2008 al 30 settembre 2012, in malattia al 100% dal 17 aprile 2012, il 27 ottobre 2012 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti, giustificata da “Depressione, ansia”, indicando che “già dal 1997 si sono verificati i primi sintomi”.

Dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAMal ed esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l’Ufficio assicurazione invalidità (di seguito: UAI) con decisione del 10 novembre 2014 (preavvisata il 1° ottobre 2014), ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, rilevando quanto segue: “(…) Per concludere, considerati giustificati unicamente i periodi di incapacità sopraccitati, non vi è alcun diritto a rendita in quanto il periodo è inferiore all’anno di attesa, come dettato dall’art. 28 cpv.1 lett. b LAI.”

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

(cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 1.1).

1.2. Il 22 novembre 2018 RI 1, attivo al 100% quale venditore indipendente d’auto d’occasione presso la “__________m” di __________ dal 1° febbraio 2015, inabile al lavoro al 100% a causa di un infortunio occorsogli il 18 dicembre 2017, ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, giustificata come segue “Sono stato vittima di un incidente durante il tempo lavorativo e ho subito un trauma cranio cervicale e consecutivo peggioramento del mio stato lombare”, puntualizzando di essere in cura dal 1° maggio 2018 dal dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, per “Disturbi post traumatico”.

Dopo avere acquisito agli atti l’incarto LAINF rispettivamente la perizia pluridisciplinare (medicina interna, neurologia, psichiatria e reumatologia) del __________, del 10 settembre 2019 ed esperiti gli ulteriori accertamenti medici ed economici del caso, l’UAI con decisione del 18 febbraio 2020 (preavvisata il 13 gennaio 2020) ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, a fronte di un grado di invalidità del 17%.

(cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 1.2, 1.3 e 1.4).

1.3. Con sentenza 32.2020.42 del 21 dicembre 2020 (pag. 917-969 incarto AI) il TCA ha “accolto ai sensi dei considerandi” il ricorso inoltrato dall’assicurato, annullando la decisione e retrocedendo l’incarto all’UAI per l’allestimento - previo aggiornamento degli atti medici dal profilo psichico e somatico - di una rivalutazione del caso dal profilo psichiatrico e per l’acquisizione pure di un complemento peritale reumatologico (rispettivamente, se ritenuto necessario dai periti, una valutazione peritale di decorso dal profilo reumatologico e/o neurologico) da parte del __________ (cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.12).

Questa decisione è cresciuta incontestata in giudicato.

1.4. Ritornati gli atti, l’UAI ha esperito gli ulteriori accertamenti medici ed economici del caso (in particolare, acquisendo agli atti la perizia pluridisciplinare - in ambito internistico, neurologico, reumatologico e psichiatrico - del __________ del 19 luglio 2022: pag. 1215-1514 incarto AI). Sulla base delle relative risultanze, l’amministrazione, con decisione del 28 settembre 2023 (preavvisata il 28 giugno 2023: pag. 1806-1813 incarto) ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, a fronte di un grado di invalidità del 17.64% dal 1° dicembre 2018 (alla scadenza dell’anno di attesa) rispettivamente del 7.34% dal 1° aprile 2019 (doc. A2)

1.5. Con tempestivo ricorso del 27 ottobre 2023 l’avv. RA 1 ha postulato l’annullamento della decisione impugnata e che il suo assistito sia “posto al beneficio di una rendita di ¾ almeno, sub. dato un grado di invalidità del 20% almeno, l’assicurato è posto al beneficio di provvedimenti professionali e/o d’integrazione e/o di riqualifica professionale” (cfr. doc. I, pag. 19). Sostanzialmente il rappresentante del ricorrente contesta la valutazione medica ed economica operata dall’amministrazione. Innanzitutto l’avv. RA 1 ritiene giustificato, anche in questa sede, “chiedere

  • come già fatto dinanzi all'UAI con le osservazioni del 4.9.2023 e rimasta inevasa - la ricusa ex art. 36 LPGA della dr.ssa __________ e che venga effettuata nuova valutazione peritale ad opera di altro medico.”, dato che “A ben vedere, e leggere, la dr.ssa __________ non è imparziale, non è indipendente e la sua - contestata, errata - perizia, palese e ingiuriata base del progetto di decisione qui impugnato - non deve e non può ritenersi valida nei modi, nei toni e nell'insieme quale perizia di parte.” e, inoltre, “A più riprese la Dr.ssa __________ conferma il fatto di non essere in possesso di tutti i rapporti medici, quantunque gli stessi vengano citati nelle anamnesi e nella descrizione dell'iter medico del signor RI 1.” (doc. I, pag. 10)

In secondo luogo l’avv. RA 1 osserva che:

" II signor RI 1, ha altresì riferito di non essersi sentito ascoltato e di ritenersi denigrato dalle valutazioni peritali, soprattutto quelle di natura psichiatrica, affermando, in una mail inviata il 4.8.2023 (senza consultarsi con lo scrivente) ai Dr.i __________ e __________, quanto segue:

"Per me __________ e i periti del __________ sono solo delle formalità che devono fare un rapporto di parte e prendere una remunerazione, se una persona sta male, gli stessi alimentano sempre di più il problema anziché ridurlo, essere valutato tanto per, con 17 perizie e negando l'evidenza e il problema, io pur essendo consapevole già a naso ancor prima delle conclusioni peritali del risultato, non ho più minimamente fiducia nei confronti del __________ con procedure burocratiche e non, in effetti ai test del Dr. __________, ho risposto testa o croce, a caso, non sono stato informato a cosa si riferiva il test dunque... anche da lei sono stato molto vago.”

Questo messaggio, il cui senso e la cui opportunità sono discutibili, appare rilevante nel contesto delle valutazioni mediche, soprattutto di natura psichiatrica, illustra bene quanto alto sia e sia stato al momento della somministrazione dei test e delle valutazioni psichiatriche, il grado di esasperazione (riteniamo patologico) del signor RI 1. La questione attiene all'attendibilità delle valutazioni peritali. Si tratta di un aspetto medico che il perito doveva comunque verificare, rientrando tale aspetto nelle sue competenze.

Ci si interroga, sulla questione a sapere come mai nell'ambito della valutazione del test somministrato dal dr. __________ non sia stata valutata l'attendibilità del risultato - che lo psicologo medesimo espone come

  • significativamente superiore al punteggio limite, indicando che "... l'analisi delle 5 scale di Validità ... rendendo di fatto improbabile un'accurata interpretazione del protocollo".

Ora, il test, sul cui risultato, evidentemente falsato, i periti si sono acriticamente adagiati, ha determinato le conclusioni errate del perito psichiatra.

Del resto, le modalità con le quali l'assicurato ha approcciato il test in occasione della sua somministrazione potrebbero essere la manifestazione delle patologie psichiatriche di cui soffre.

Ma nemmeno questa ipotesi è stata valutata dai periti.

Questo approccio superficiale e tendenzioso ha caratterizzato l'intera perizia che si manifesta come negazione dell'esistenza dei problemi di salute e le patologie invalidanti di cui soffre l'assicurato.

Si tratta di aspetti rilevanti e significativi che configurano concreti indizi ai sensi della giurisprudenza, tali da mettere in dubbio l'affidabilità delle conclusioni mediche (DTF 137 V 210 consid. 6.2.4; 134 V 231 consid. 5.1 con rinvii; 125 V 35).

Ma vi è di più.

Quello che lascia oltremodo perplessi e configura una carenza inaccettabile, è il fatto che tale comunicazione ai periti __________, non sia confluita negli atti Al (quantomeno quelli pervenuti allo scrivente in data 5.10.2023). I periti __________ avrebbero quantomeno dovuto informare l'amministrazione in attesa di eventuali istruzioni o presentare la loro posizione. Eppure - a mente dell'assicurato - tale comunicazione (di natura patologica) - doveva essere inviata all'amministrazione o al SMR ai sensi dell'art. 30 LPGA e di riflesso catalogato secondo l'art. 46 LPGA.

Nulla di ciò è però occorso.

Giova infine rilevare come nelle proprie osservazioni l'assicurato abbia fatto riferimento alla comunicazione mail ai periti di data 4.9.2023, senza che l'UAI abbia preso posizione in merito, circostanza che configura una violazione del diritto costituzionale (art. 29 CF) di essere sentito garantito dall'art. 42 LPGA. Ma vi è di più. Anche qualora si volesse per pura ipotesi di ragionamento considerare l'atteggiamento del signor RI 1, non già quale manifestazione della patologia e del disagio, psichico, bensì quale suo rifiuto di collaborare. (…). In tal senso, fanno qui chiaramente difetto sia l'ingiunzione, sia la diffida scritta con avvertimento delle conseguenze giuridiche, così come l'assegnazione di un termine adeguato di riflessione.

Data la non collaborazione del signor RI 1 il perito avrebbe dovuto informare l'amministrazione, la quale avrebbe dovuto applicare i disposti di cui all'art. 43 LPGA. Le conclusioni peritali del Dr. __________ appaiono quindi non solo errate dal profilo materiale, ma pure viziate a livello formale, configurando una decisione implicita irrita, sanzionante un (comunque non dato, giacché patologico) rifiuto di collaborare, adottata in dispregio dell'art. 43 LPGA.” (doc. i, pag. 10-12).

In terzo luogo l’avv. RA 1 rileva che il perito psichiatrico non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica e che tale conclusione “ben si sposa con la posizione pregiudiziale della Dr.ssa __________ e si pone senza alcuna spiegazione né motivazione, in chiaro contrasto con l’anamnesi, remota e recente, del signor RI 1” (cfr. doc. I, pag. 12). Egli non avrebbe neppure tenuto conto dei limiti attestati dallo psichiatra curante (limitata capacità di concentrazione e di adeguamento nonché suscettibilità e impulsività; cfr. doc. I, pag. 13).

I periti del __________ avrebbero pure “banalizzato” l’infortunio del 21 dicembre 2017, ritenuto dai medici specialisti curanti (che “hanno avuto in cura l’assicurato nell’arco di diversi anni e che - diversamente dai medici __________- conoscono pertanto il paziente”) quale “punto di rottura”; inoltre la necessità di cure e di presa a carico psichiatrica sarebbe un “ulteriore aspetto a torto non considerato (o considerato erroneamente dai periti __________) senza valida giustificazione” e anche quanto occorso nel 1997 non sarebbe stato debitamente analizzato dal perito psichiatra del __________ (cfr. doc. I, pag. 13 e 14).

A ciò aggiungasi che la perizia del __________ del 2019 sanciva un’incapacità lavorativa del 20% (riduzione di rendimento) per motivi psichiatrici, mentre “la nuova perizia - nata sotto condizionamenti inaccettabili - nega ora, inspiegabilmente, ogni inabilità lavorativa in ambito psichiatrico” e le patologie psichiatriche con influenza sulla capacità lavorativa poste nella perizia del 2019 (“Sindrome da disadattamento reazione ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22); Disturbo della personalità misto (ICS-10 F 61.0); Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4)” “sono scomparse e vengono negate in sede di perizia __________, oppure laddove rilevate, sono considerate senza influsso sulla capacità lavorativa” (cfr. doc. I, pag. 15).

L’avv. RA 1 osserva inoltre che sarebbe stata violata anche la giurisprudenza federale secondo cui in presenza di disturbi psichici (in particolare di disturbi da dolore somatoforme, di disturbi derivanti da affezioni psicosomatiche assimilate a questi ultimi oppure di disturbi depressivi di grado da leggero a medio), la capacità lavorativa dell’assicurato deve essere valutata nell’ambito di una procedura probatoria oggettiva fondata su indicatori e illustrata nella DTF 141 V 281. Il patrocinatore sottolinea che:

" Questa giurisprudenza è qui stata palesemente disattesa, anche perché l'asserita esagerazione dei sintomi non è data e non sarebbe comunque (anche nella denegata ipotesi fosse data) tale da escludere un danno alla salute invalidante, soprattutto in presenza di costanti cure effettive somministrate negli anni da medici specialisti.

Difatti, la sentenza TCA del 21.12.2021 ha sancito l'esigenza di una rivalutazione del caso dal profilo psichiatrico (in particolare, che esamini in modo circostanziato gli indicatori posti dalla giurisprudenza federale) da parte del __________.

Non solo. Il TCA aveva indicato che il perito del __________ dovrà inoltre esprimersi, in modo circostanziato e motivato, in merito alle critiche sollevate dal patrocinatore dell'assicurato al suo operato e alle valutazioni discordanti dello psichiatra curante, dr. med. __________.

Ciò non è stato fatto. (…). Dal profilo reumatologico il Dr. __________ si è sostanzialmente riconfermato nelle proprie valutazioni di cui alla perizia __________ del 2019.

Ciò è inammissibile e sì pone in contrasto con quanto sancito da codesto lod. TCA nella sentenza del 21.12.2021 che aveva rinviato gli atti per un complemento peritale.

Le valutazioni del Dr. __________ non configurano alcun complemento, bensì l'acritica conferma di quanto già esposto - in maniera insufficiente, giacché si impone proprio un complemento - in precedenza. Si noti a conferma di quanto precede come non siano nemmeno stati discussi, tantomeno indagati, i problemi di cui soffre il signor RI 1.” (cfr. doc. I, pag. 15-17).

Per quanto concerne l’aspetto medico, l’avv. RA 1 ha quindi concluso quanto segue:

" Già solo dato quanto precede, la capacità residua del signor RI 1 in ogni ambito deve essere ammessa in misura del 30% almeno (20% psichiatrico + 10% neurologico), dovendosi sommari i limiti funzionali che attengono ad ambiti, capacità e funzioni diverse.

Ciò detto, si ritiene che la capacità residua reale del signor RI 1, a definita a fronte di valide e congruenti valutazioni mediche deve attestarsi al 60%.” (cfr. doc. I, pag. 17 e 18).

Da ultimo, per quanto concerne le contestazioni relative all’a-spetto economico, si riferirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. I, pag. 18 e 19).

1.6. Nella risposta di causa del 4 dicembre 2023, l'UAI - dopo aver versato agli atti l'incarto AI completo - ha postulato la reiezione del ricorso (doc. VI).

1.7. Nel successivo scambio di allegati, le parti hanno confermato integralmente le proprie posizioni (doc. VIII, XII e XII-1, XVI e XVIII). In tali occasioni esse hanno pure versato agli atti svariata documentazione medica di cui si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (doc. B1-5, XII-2, C).

considerato in diritto

2.1. Il TCA è chiamato a stabilire se l’amministrazione ha corretta-mente o meno rifiutato di assegnare all’assicurato una rendita di invalidità. È parimenti oggetto di contestazione la mancata adozione di provvedimenti professionali.

2.2. Va qui innanzitutto rilevato che il 1° gennaio 2022, ossia prima dell’emanazione della decisione impugnata, è entrata in vigore una modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).

Per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).

La Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione in-validità (CIRAI), valida dal 1. gennaio 2022, stato al 1. luglio 2022, prevede al marginale n. 9100 che “Le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022 sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire dal 1° gennaio 2022.” rispettivamente al marginale n. 9101 che “Se la decisione sulla prima concessione di una rendita è emanata dopo il 1° gennaio 2022, ma il diritto alla rendita è nato prima di questa data, sono applicabili le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.”

I marginali n. 1007 e seg. della Circolare concernente le disposi-zioni transitorie della riforma Ulteriore sviluppo dell’AI sul siste-ma di rendite lineare (C DT US AI), edita dall’UFAS, stato al 1. gennaio 2022 e valido da tale data, prevedono che:

" Conformemente alle DT [Disposizioni transitorie, n.d.r.] LAI, le rendite AI rette dal diritto anteriore sono le rendite il cui diritto secondo l’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI è nato al più tardi il 31 dicembre 2021. Poiché il momento dell’insorgenza dell’invalidità (art. 28 cpv. 1 e 1bis LAI) e quello della nascita del diritto alla rendita non sono necessariamente identici (se la richiesta è tardiva in base all’art. 29 cpv. 1 LAI), una rendita AI è retta dal nuovo diritto, se il diritto alla medesima nasce il 1° gennaio 2022 o successivamente, anche se l’invalidità è insorta prima di questa data. Le rendite AI rette dal nuovo diritto sono pertanto le rendite il cui diritto è nato il 1° gennaio 2022 o successivamente conformemente all’articolo 29 capoversi 1 e 2 LAI.

Per le decisioni di rendita emanate a partire dal 1° gennaio 2022 valgono le regole seguenti:

in caso di insorgenza dell’invalidità e inizio del diritto alla rendita al più tardi il 31 dicembre 2021:

  • prima fissazione della rendita → DR [diritto, n.d.r.] in vigore fino al 31 dicembre 2021,

  • modifica del grado d’invalidità tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031 → C DT US AI;

in caso di nascita del diritto alla rendita secondo l’art. 29 cpv. 1 e 2 LAI il 1° gennaio 2022 o successivamente:

  • prima fissazione della rendita → DR in vigore dal 1° gennaio 2022.”

Secondo le citate circolari, dunque, qualora contestualmente ad una prima fissazione di rendita, l’asserita invalidità e l’eventuale diritto alla rendita sono insorti al più tardi al 31 dicembre 2021, torna applicabile il diritto previgente, e ciò anche se la decisione è stata resa, come nel caso di specie, nel 2023 (cfr., pure, la STCA 32.2022.58 del 2 dicembre 2022, consid. 2.2 e la STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.3).

In concreto, l’assicurato ha presentato una domanda di prestazioni dell’AI nel mese di novembre 2018. L’UAI ha ritenuto che l’insorgente è stato completamente inabile al lavoro dal 18 dicembre 2017 al 5 agosto 2018, ritenut6o che in seguito egli sarebbe stato inabile al 20% (riduzione di rendimento) fino al 31 marzo 2019 rispettivamente al 10% (riduzione di rendimento) dal 1° aprile 2019 e non avrebbe diritto alla rendita poiché il suo grado di invalidità è inferiore al 40%.

In concreto l’eventuale diritto alle prestazioni nascerebbe prima del 31 dicembre 2021.

Ne consegue che al caso di specie vanno applicate le norme in vigore fino al 31 dicembre 2021, cui si farà riferimento qui di seguito, tranne indicazione in senso contrario.

2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art. 28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).

2.4. Va poi ricordato che, secondo la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139; DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI 1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.3; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.3; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.3).

2.5. Per quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già esposto ai consid. 2.2. e 2.3. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I dati economici risultano pertanto determinanti.

Al medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p. 227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p. 228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC 1962 pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari (RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre 2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64; STCA 32.2013.165 del 28 luglio 2014, consid. 2.4; STCA 32.2019.36 dell’11 febbraio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.81 del 27 aprile 2020, consid. 2.4; STCA 32.2019.127 del 25 maggio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2023.94 del 27 novembre 2023, consid. 2.5).

2.6. Ai fini del presente giudizio giova qui inoltre ricordare che, qualora una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI).

Il Tribunale federale, nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

2.7. Se il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA.

La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).

Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

Va ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; 9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). Nella recente STF 9C_445/2022 del 27 settembre 2023, il TF ha inoltre ribadito, al consid. 4.1, che “se i fatti che giustificano il diritto alla rendita d’invalidità sono cambiati in misura tale da determinare un cambiamento significativo delle circostanze che motivano una revisione, il grado di invalidità deve essere rivalutato sulla base di uno stato di fatto stabilito in modo corretto e completo, senza fare riferimento a precedenti valutazioni dell’invalidità (9C_486/2022 del 17 agosto 2023 consid. 7.1 con riferimenti).”.

2.8. Preliminarmente il TCA rileva che l'amministrazione è entrata nel merito della nuova richiesta di rendita di RI 1 e che pertanto, conformemente alla giurisprudenza esposta al considerando 2.6, si deve situare al momento in cui l’UAI con decisione del 10 novembre 2014 (pag. 234-236 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato, ha rifiutato all'assicurato il diritto a prestazioni AI, poiché aveva presentato un periodo di incapacità lavorativa inferiore all’anno d’attesa ex art. 28 LAI.

In quell’occasione l’amministrazione si era fondata, dal profilo medico, su una perizia con accertamento medico psichiatrico e psicoterapeutico del 28 luglio 2014 della dr.ssa med. __________ del __________ (pag. 199-216 incarto AI) e sul rapporto finale SMR del 12 settembre 2014 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia (pag. 226-230 incarto AI).

Nella perizia allestita il 28 luglio 2014 (pag. 199-216 incarto AI) la specialista psichiatra - dopo aver esposto dettagliatamente l'anamnesi, la descrizione della giornata come pure delle attività e delle abitudini, l’esame clinico, la descrizione soggettiva dei disturbi secondo vocabolario AMDP-System, gli approfondimenti testali (la valutazione psicodiagnostica o psicometrica, tramite test di Rorschach, del 20 gennaio 2014, pag. 221-222 incarto AI, e l’esame neuropsicologico del 28 febbraio 2014, pag. 217-220 incarto AI), la ricerca per sostanze stupefacenti, il trattamento psichiatrico e le informazioni di terzi (telefonata del 12 dicembre 2013 con lo psichiatra curante, dr. med. __________) - aveva posto la diagnosi di:

" Sindrome cervicolombovertebrale cronica intermittente, in:

Probabile Sindrome affettiva bipolare, attuale episodio misto (ICD10:F31.6) da luglio 2013, in precedenza episodio depressivo grave con sintomi psicotici (ICD10:F31.5)

Probabile Sindrome ossessivo-compulsiva, associazione di pensieri ossessivi e atti compulsivi (I CD10:F42.2)

Gioco d'azzardo patologico (ICD10:F63.0)” (pag. 209 incarto AI)

La perita psichiatra ha rilevato quanto segue:

" L'esame del caso ha sollevato numerose perplessità, che elenco di seguito:

(…).

Nel rimettere il mandato nelle vostre mani, specifico quindi che, sulla base di tutti i dubbi argomentati fino ad ora trovo impossibile esprimermi in merito alla capacità lavorativa di questo soggetto, alla veridicità della sintomatologia che egli descrive oltre che alla reale pregnanza di limiti e risorse, alla possibilità di provvedimenti di natura professionale o di reintegro.

Specifico di non aver eseguito un test MMPI2, che avrei ritenuto necessario ai fini di avere un ulteriore aiuto per quanto riguarda queste questioni, dal momento che ho deciso di interrompere il procedimento dell'accertamento peritale in seguito alla presa di coscienza dei misunderstanding da parte dell'assicurato rispetto il mio ruolo. (…)”. (pag. 214 e 215 incarto AI)

Al termine dell’esame neuropsicologico del 28 febbraio 2014 (pag. 217-220 incarto AI) il neuropsicologo, dott. __________, ha concluso quanto segue:

" (…). L'esame neuropsicologico mette in evidenza un profilo cognitivo caratterizzato da rallentamento esecutivo, riduzione dell'attenzione e difficoltà di memoria verbale. Il profilo è assimilabile ad una compromissione neuropsicologica di grado lieve-moderato compatibile con i disturbi psichici del paziente (in particolare sul versante depressivo) e con il disturbo del sonno.” (pag. 219 incarto AI)

Nel rapporto finale SMR del 12 settembre 2014 (pag. 226-230 incarto AI), il dr. med. __________ ha posto la diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “Probabile sindrome affettiva bipolare” e le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Probabile sindrome ossessivo-compulsiva; Gioca d’azzardo patologico; Non escludibile abuso di sostanze.” (pag. 226 incarto AI). Il medico SMR ha concluso per una incapacità lavorativa del 100% in qualsiasi attività dal 23 al 28 febbraio 2012 e dal 7 marzo al 31 luglio 2012 (pag. 227 incarto AI). Il medico SMR ha indicato “Limiti oggettivi non valutabili, vedi osservazioni conclusive.” e prognosi evoluzione capacità lavorativa “Non valutabile, vedi osservazioni conclusive.” (pag. 227 e 228 incarto AI). Sub “Osservazioni conclusive” (pag. 229 incarto AI) il medico SMR ha rilevato quanto segue:

" L'assicurato è stato sottoposto a 3 visite peritali, distanziate nel tempo tra dicembre 2013 e giugno 2014. Dal 31 marzo 2014, l'assicurato non si è più presentato presso lo psichiatra curante.

L'assicurato ha descritto in perizia la propria sintomatologia in maniera prolissa, stato che è risultato molto variegato e multiforme, lasciando spazio al dubbio della possibilità di una scarsa autenticità della sintomatologia descritta.

Innegabile che vi sia stato nel passato dell'assicurato un grave episodio depressivo che ha condotto ad un altrettanto grave tentamen suicidario (1997), in quanto testimoniato anche dalla documentazione medica in atti. Tuttavia, non è possibile oggettivare l'evoluzione più recente.

La descrizione di limiti e risorse, fornita utilizzando lo schema MINI-ICF-APP, è stata effettuata sulla base delle dichiarazioni soggettive dell'assicurato, rispetto alle quali non è stato possibile ottenere conferma oggettiva o oggettivabile.

Non è possibile conoscere lo stato della reale collaborazione dell'assicurato a livello di assunzione della terapia psicofarmacologica, poiché ha rifiutato l'esecuzione del prelievo per la propria fobia specifica degli aghi (dichiarazione soggettiva) e che nell'ultimo colloquio peritale ha affermato di non assumere più alcuna terapia, osservazione quest'ultima indirettamente confermata dal Dr. __________, che non vede l'assicurato dal 31.03.2014 e che da quella data non gli ha fornito prescrizioni di medicamenti.

Il riscontro di negatività albo screening tossicologico effettuato dopo l'ultimo incontro peritale potrebbe non rilevare la reale situazione dell'assicurato giacché questi aveva rifiutato di sottoporvisi in precedenza (conosceva quindi le intenzioni del perito in tal senso) ed è stato convocato per l'ultimo colloquio con oltre una settimana di preavviso, avendo quindi tempo per astenersi dall'eventuale consumo di sostanze.

Si sono riconosciuti i periodi di assenza dal lavoro noti relativi al 2012.”

Da ultimo, il medico SMR ha indicato che non erano applicabili terapie che avrebbero migliorato o mantenuto verosimilmente la capacità lavorativa (pag. 229 incarto AI).

2.9. Il 22 novembre 2018 RI 1 ha inoltrato una nuova domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti, in quanto il suo stato di salute era peggiorato, a causa dei postumi di un infortunio occorsogli il 18 dicembre 2017 (cfr. consid. 1.2).

2.10. Il 4 marzo 2019 l’UAI ha incaricato il __________ di eseguire un accertamento pluridisciplinare (in ambito internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico; pag. 395-396 incarto AI). La perizia del __________ è datata 10 settembre 2019 (pag. 475-575 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________ hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico (dr. med. __________), ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un consulto neurologico (dr. med. __________).

Globalmente, nel rapporto peritale del 10 settembre 2019 i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure su una esauriente discussione tra i medici periti del __________ (pag. 509 incarto AI), hanno posto le seguenti diagnosi:

" B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi psichiatriche

Sindrome da disadattamento con reazione ansioso-depressiva (ICD-10 F 43.22).

Disturbo di personalità misto (ICD-10 F 61.0).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Diagnosi reumatologiche

Fibromialgia di tipo primario con emisindrome dolorosa sin.

Sindrome cervicale su alterazioni degenerative soprattutto C5-C6.

Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba sin, su una discopatia L4-L5 e L5-S1.

Diagnosi neurologiche

Sindrome algica cronica non spiegata da patologia neurologica.

Possibile lieve sindrome irritativa del n. ulnare sinistro.

Diagnosi internistiche

Sovrappeso con BMI 29k/m2.

Tabagismo cronico.” (pag. 512 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice)

Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno quindi concluso ritenendo l’assicurato inabile al lavoro al 100% in qualsiasi attività lavorativa (abituale adeguata) dal 18 dicembre 2017 (infortunio) al 5 agosto 2018 e abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 20% (dettato unicamente dalla patologia descritta in ambito psichiatrico) in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dal 6 agosto 2018 e continua (pag. 514 e 515 incarto AI).

2.11. A seguito della STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020 (cfr. consid. 1.3), l’UAI ha incaricato, seguendo la procedura prevista dall’art. 44 LPGA (cfr. pag. 1057-1062; 1073-1077 e 1119-1120 incarto AI), il __________ di eseguire un accertamento pluridisciplinare (in ambito internistico, psichiatrico, reumatologico e neurologico). La perizia del __________ è datata 19 luglio 2022 (pag. 1215-1514 incarto AI).

In tale ambito i medici del __________

  • dopo aver elencato gli atti (relativi alla precedente perizia __________ del 2019 e successivi alla perizia __________ del 2019, dettati dalla dr.ssa. med. __________) ed esposto dettagliatamente l'anamnesi (familiare, personale-sociale, professionale, patologica e sistemica), le constatazioni soggettive ed obiettive, la descrizione della giornata e la terapia farmacologica, come pure i risultati degli esami di laboratorio (ematologico, ematochimico, screening tiroideo, autoanticorpi, tasso psicofarmaci; esame delle urine) del 2 e 10 novembre 2021, dell’ECG a riposo del 2 novembre 2021, degli esami psicodiagnostici SIMS e MMPI-2-RF del 3 novembre 2021 - hanno sottoposto l'assicurato ad un consulto internistico (dr.ssa med. __________), ad un consulto psichiatrico (dr. med. __________), ad un consulto reumatologico (dr. med. __________) e ad un consulto neurologico (dr. med. __________).

Globalmente nel rapporto peritale del 19 luglio 2022 i medici del __________, sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali del ricorrente presso il citato centro d’accertamento come pure su una esauriente discussione tra i medici periti del __________ (pag. 1338 incarto AI), hanno posto le seguenti diagnosi:

" B Diagnosi rilevanti con e senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

B.1 Diagnosi rilevanti con ripercussioni sulla capacità lavorativa

Probabile lesione minore del plesso brachiale inferiore sin. su trauma del 18.12.2017 con:

  • disestesie persistenti sull'avambraccio ulnare e la mano ulnare sin.

B.2 Diagnosi rilevanti senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

Cefalee croniche come parte integrante di una probabile sindrome del dolore cronico senza base neurologica.

Fibromialgia di tipo primario con tendenza alla generalizzazione della sintomatologia dolorosa antecedentemente con un'emisindrome dolorosa a sin.

Sindrome cervicale su alterazioni degenerative a carattere pluridiscale senza correlati irritativi radicolari all'esame clinico e neuroradiologico con soprattutto interessamento dei segmenti C5-C6 e C6-C7.

Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba sin. più che a ds. su una discopatia L4-L5 e L5-S1.

Stato dopo carenza di acido folico.

Ipovitaminosi D.

Stato dopo reazione di stadio II L. Müller di origine allergica alimentare.

Tabagismo cronico.

Stato dopo distorsione-contusione ginocchio ds. nel 2009.” (pag. 1356 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

I periti del __________ hanno anche osservato quanto segue:

" E Discussione di fattori di stress e risorse

Per l'aspetto psichiatrico le risorse non sono intaccate da malattia psichica. I fattori di stress percepiti dall'A. non rientrano tra gli elementi medici invalidanti.

Le risorse psichiche non sono inficiate da alcuna malattia mentale obiettivabile.

Per l'aspetto reumatologico il consulente afferma non vi siano delle patologie somatiche di entità tale da portare a delle limitazioni funzionali.

Per l'aspetto neurologico il Dr. med. __________ afferma che durante la visita nel suo studio l'A. dà l'impressione di avere comunque delle buone risorse per affrontare la sua situazione attuale.

Per l'aspetto internistico l'A. mantiene risorse piene, quali fattori di stress vi è sicuramente la situazione economica e famigliare, che possono giocare un ruolo stressogeno.” (pag. 1357 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Quanto alla capacità lavorativa medico - teorica globale, i medici del __________ hanno quindi concluso ritenendo l’assicurato abile al lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto del 10% (dettato unicamente dalla patologia descritta in ambito neuro-logico) in qualsiasi attività lavorativa (abituale e adeguata) dall’aprile 2019 e continua (pag. 1359-1361 incarto AI).

2.12. Nel rapporto finale del 27 luglio 2022 (pag. 1580-1584 incarto AI) il medico SMR, dr. med. __________, dopo aver ripreso le diagnosi con e senza influenza sulla capacità lavorativa poste dai periti del __________, ha fissato in qualsiasi attività (abituale e adeguata) un'inabilità lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2017 al 5 agosto 2018, del 20% (riduzione globale di rendimento) dal 6 agosto 2018 al 31 marzo 2019, del 10% (riduzione globale di rendimento) dal 1° aprile 2019 al 13 maggio 2019, del 100% dal 14 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (per un ricovero presso il reparto di __________ della __________ per un trattamento reumatologico, sotto supervisione del reumatologo curante dr. med. __________: pag. 584-587 incarto AI) e nuovamente del 10% (riduzione globale di rendimento) dal 1° giugno 2019 e continua (pag. 1583 incarto AI).

Il medico SMR ha puntualizzato che non vi è alcuna limitazione per il carico massimo in kg, che non vi è necessità di alternanza della postura, che non vi è difficoltà nello svolgere lavori di precisione, mentre sono necessarie pause supplementari (incluse; pag. 1582 incarto AI). Sub “Ulteriori risorse e limiti presenti e disponibili” ha ripreso integralmente quanto indicato dai periti del __________ sub “E Discussione di fattori di stress e risorse” del referto peritale (cfr. consid. 2.12; pag. 1582 incarto AI). Ha poi concluso che non sono applicabili provvedimenti sanitari/terapie con ripercussioni sulla capacità lavorativa (pag. 1584 incarto AI).

2.13. Agli atti è stata poi versata una MR ginocchio destro nativo del 23 luglio 2022 che ha messo in evidenza una “lesione del corno posteriore del menisco mediale. Cisti di baker dell’estensione longitudinale di 4 cm ca.” (pag. 1586 incarto AI).

Nel complemento peritale del 20 ottobre 2022, il dr. med. __________ ha rilevato che la nuova diagnosi non era di entità tale da modificare la sua precedente valutazione (pag. 1607 incarto AI).

Questa valutazione è stata anche confermata il 27 ottobre 2022 dal medico SMR (pag. 1603 incarto AI).

In seguito sono stati versati agli atti un certificato medico dell’11 novembre 2022 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna nonché medico di famiglia del ricorrente (attestante un’incapacità lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2017 al 30 novembre 2022 per “infortunio”.: pag. 1615 incarto AI), un rapporto del 27 ottobre 2022 della dr.ssa __________ (che aveva visitato il ricorrente in data 13 ottobre 2022 e che aveva deciso di cambiare il farmaco Aimovig, introducendo Vyepti, in quanto il paziente le aveva riferito un peggioramento delle cefalee come pure della stipsi: pag. 1616 incarto AI) e tre rapporti (del 26 settembre, del 17 ottobre e del 7 novembre 2022) del dr. med. __________, caposervizio dell’ambulatorio di terapia del dolore dell’Ospedale __________ di __________, che, in tali occasioni, aveva proceduto ad eseguire delle infiltrazioni a livello dell’articolazione del ginocchio destro (pag. 1617-1622 incarto AI).

Agli atti è stato anche versato il certificato medico del 6 febbraio 2023 del dr. med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia nonché psichiatra curante dell’assicurato, secondo il quale:

" La sintomatologia dolorosa di cui soffre il paziente e le conseguenti limitazioni sulla vita quotidiana si sono aggravate. Alla sintomatologia neurologica e reumatologica già presenti si è aggiunta una lesione al menisco mediale del ginocchio destro, che accentua i dolori e le difficoltà nella deambulazione.

A causa delle difficoltà economiche il paziente non ha un proprio alloggio indipendente e la relazione con genitori che lo ospitano, coi parenti e con le persone cui si e rivolto per dei prestiti, presentano momenti di tensione che accentuano il suo disagio.

Il suo stato di salute e le sue difficoltà economiche compromettono anche la sua possibilità di seguire e sostenere i figli come vorrebbe: vi sono momenti in cui le sue impossibilità in questo ambito mettono a dura prova la sua capacità sostenere la situazione.

Non disponendo delle proprie abituali risorse, che gli hanno sempre consentito di far fronte alle proprie necessità, si sente costretto a dipendere da una presa di posizione assicurativa che tarda a concretizzarsi.

Abituato a fondare la propria condizione sulla propria intraprendenza, vive con estrema difficoltà l'attuale situazione in cui il suo vivere e il vivere dei suoi figli dipende dalle valutazioni e dalle decisioni di altre persone. Per lo stesso motivo fatica a rivolgersi al sostegno sociale e preferisce cercare di resistere piuttosto che accettare un ricovero in clinica.

L'incerta prospettiva riguardo alle reali possibilità di raggiungere un miglioramento del proprio stato di salute in futuro, la condizione economica sempre pin compromessa, il passare del tempo senza che vi siano riscontri di nessun genere, sono alla base di uno stato psichico caratterizzato da umore deflesso, intensa tensione interiore, tendenza all'isolamento sociale, insonnia, intermittenti (…)

di suicidio. Lo stato di tensione del paziente raggiunge talvolta un'intensità preoccupante, come se la sua esasperazione fosse vicina al punto di cedimento e lo predisponesse a una reazione impulsiva.

La terapia attuale comprende:

Pregabalin 100 mg 1-1-1

Duloxetin 30 mg 1-1-0

Stilnox 10 mg 0-0-0-I Walium 10 mg al bisogno” (pag. 1761 incarto AI).

Nei complementi del 14 e del 17 maggio 2023, il dr. __________ e __________ hanno ha confermato le loro precedenti valutazioni (pag. 1801, 1802 e 1804 incarto AI).

Queste valutazioni sono state confermate il 26 giugno 2023 anche dal medico SMR (pag. 1805 incarto AI).

In seguito è stato versato agli atti il certificato medico del 31 agosto 2023 dello psichiatra curante, giusta il quale:

" Con riferimento alla perizia del __________ del 19.7.2022 esprimo il mio disaccordo con la valutazione psichiatrica in essa contenuta.

Confermo le valutazioni da me precedentemente espresse riguardo allo stato di salute del paziente.

Ritengo che egli necessiti tuttora di cure e sottolineo che lo stato psichico del paziente beneficia del trattamento farmacologico in corso, senza il quale esso sarebbe ulteriormente compromesso” (pag. 1834 incarto AI).

Nel complemento peritale del 18 settembre 2023, il dr. med. __________ ha osservato quanto segue:

" Quest'ultimo documento esprime semplicemente il disaccordo del curante rispetto alle conclusioni peritali, ma non contiene dei dati oggettivi che richiedano commenti ulteriori.

L'affermazione che il periziando necessiti tuttora di cure e che il trattamento farmacologico in corso porti benefici non implica automaticamente una messa in discussione della capacità funzionale.” (pag. 1849 incarto AI).

Questa valutazione è stata confermata il 26 settembre 2023 anche dal medico SMR (pag. 1844 incarto AI).

2.14. Davanti al TCA, il ricorrente ha prodotto i rapporti del 19 ottobre e del 6 novembre 2023 della dr.ssa __________ (doc. B1 e B2), i certificati medici del 3 e del 23 novembre 2023 del medico di famiglia, dr. med. __________, (doc. B3 e B4) e un referto del 21 novembre 2023 di una RX ginocchio al destro (doc. B5).

In particolare, nel rapporto del 19 ottobre 2023 (doc. B1) della neurologa curante risulta attestato quanto segue:

" Ho ricevuto la copia della (recte: nella) perizia pluridisciplinare __________, alla quale è stato sottoposto il paziente. Mi riferisco in particolare alla valutazione del Dottor __________, specialista in neurologia.

Da parte mia rivedrò Il paziente a breve per un controllo, ma mi permetto di inviarti nel frattempo alcune mie considerazioni.

Dal punto di vista neurologico dalla perizia __________ è stata considerata unicamente una leggera riduzione della capacità lavorativa, dovuta alla neuropatia del plesso brachiale sinistro, che potrebbe causare dolori neuropatici. Non è stata ritenuta nessuna capacità lavorativa (recte: alcuna incapacità lavorativa) per quanto riguarda il dolore cervicobrachiale di origine radicolare, per la sindrome lomboradico-lare e soprattutto la cefalea non è stata considerata come causa della inabilità lavorativa.

Devo dire che sono molto stupita da questa valutazione.

Ricordo che la cefalea è insorta subito dopo il trauma e ha assunto caratteristiche di una cefalea muscolo tensiva e cervicogena, alla quale si sono poi associate componenti emicraniche.

La perizia neurologica discute a lungo che in alcuni miei rapporti si parla di una cefalea emicranica e in alcuni di cefalea in parte di origine muscolo tensiva. Sappiamo che un trauma cranico minore può fare insorge una cefalea che poi si ripete con caratteristiche di una cefalea primaria, come in questo caso; inoltre la cefalea, può nel suo decorso modificarsi, senza che questo metta in dubbio la sua presenza o la sua gravità.

La perizia non si sofferma sulla frequenza delle cefalee sempre documentata dal diario e dalle ripetute visite. Non si sofferma sulle varie terapie prescritte.

Ricordo di aver seguito il paziente regolarmente partire dal 2018. Abbiamo provato veramente molti farmaci, tra cui antidepressivi triciclici, beta-bloccanti, il topiramato, abbiamo eseguito infiltrazioni di tossina botulinica. Il paziente ha sempre mostrato una eccellente collaborazione con le terapie, che ha sempre assunto in modo diligente. Il paziente ha sempre compilato il diario della cefalea che testimoniava l'elevata intensità e frequenza dei dolori. Dal 2020 il paziente ha iniziato una terapia a base di Aimovig, grazie alla quale la frequenza delle cefalee e la loro intensità si sono leggermente ridotte. Le iniezioni di Aimovig sono state eseguite mensilmente nel mio studio.

Nel corso del 2022 abbiamo dovuto cambiare la terapia con Aimovig, introducendo Vyepti a causa di una stipsi ostinata provocata dalla Aimovig. Anche con questo farmaco il paziente ha riportato benefici confermati dal diario.

Il fatto che non vi sia stata una risposta ottimale ma solo parziale alla terapia con gli anticorpi monoclonali è stato considerato come indicatore di una cefalea non specifica. Dal mio punto di vista la risposta parziale agli anticorpi monoclonali parla a favore di una cefalea di veramente difficile controllo farmacologico e invalidante, ricordo che secondo la letteratura la cefalea farmacoresistente non scompare, ma si riduce con la terapia a base di anticorpi monoclonali.

Non riesco a capire per quale ragione la cefalea di questa entità, farmaco-resistente tendente alla cronicizzazione, che ha un impatto netto sulle attività diurne del paziente, non sia stata considerata almeno in parte una causa della incapacità lavorativa, ma ê stata "banalizzata" e giudicata aspecifica e facente parte della sintomatologia algica cronica.

D'altro canto vengono anche contestati i dolori cervico radicolari e lombo-radicolari. Ricordo che il paziente lamenta un dolore cervicobrachiale sinistro, che inizialmente non era correlato con i conflitti radicolari, ma è stata ipotizzata una lesione traumatica del plesso brachiale su trauma da stiramento. A questo si aggiungeva clinicamente una neuropatia del nervo ulnare al gomito, senza correlato ENG, come spesso succede in pazienti con neuropatia del nervo ulnare, nelle quali non sempre si osserva chiare anomalie ENG. In un secondo tempo si sono invece aggiunti dei dolori radicolari, bilaterali, in territorio C6 bilaterale, su stenosi foraminale bilaterale a livello CS-C6.

Inoltre, il paziente ha anche sviluppato un dolore all'arto inferiore sinistro, inizialmente considerato di origine pseudo radicolare, visto all’irradiazione non specifica per un territorio topografico preciso. A partire dal 2020, il dolore si è irradiato fino al dorso del piede sinistro associandosi a parestesie nella stessa sede e sulla RMN lombare si documentava una progressione della discopatia L4-LS, con contatto con entrambe le radici L5 all'emergenza. Per questa problematica il paziente si è sottoposto a plurime infiltrazioni periradicolari, con benefici transitori. Il paziente si è sempre impegnato molto a sottoporsi ad una fisioterapia sia antalgica che di rinforzo muscolare.

Il paziente è stato seguito regolarmente anche dal punto di vista psichiatrico da parte del dr. __________, con il quale mi sono spesso sentita, preoccupata per le condizioni del paziente che oltre all'umore depresso esprimeva anche una ideazione suicidale.

Il paziente ha sempre assunto una terapia farmacologica importante a base di pregabalin, duloxetina e sonniferi/miorilassanti.

Mi sorprende quindi che nella perizia del __________ non sia stata posta nessuna diagnosi dal punto di vista psichiatrico.

A mio avviso la perizia del __________ si sofferma su alcuni aspetti diagnostici, puntualizzando singole frasi di noi medici curanti, senza tuttavia cercare di capire la reale condizione del paziente e né cercare di quantificare la sua sintomatologia, che personalmente ho sempre ritenuto genuina e importante, avendo potuto seguire il paziente dal 2018 in maniera periodica, ad intervalli di 1-3 mesi.

A mio avviso, il complesso iter assicurativo, in paziente che in pochi anni ha dovuto sottoporsi a diverse perizie mediche, purtroppo ha influito negativamente alle condizioni dello stesso, causando una forte situazione di stress. Rivedrò a breve il paziente per un aggiornamento. clinico. Resto a tua disposizione per ulteriori informazioni.” (doc. B1).

Nel precitato rapporto del 6 novembre 2023 (doc. B2) della neurologa curante (al medico di famiglia dell’assicurato) risulta attestato quanto segue:

" ti riferisco a proposito del paziente a margine, che ho visitato in data odierna per un controllo. Ho visto il paziente molto demoralizzato, stanco e sofferente. Mi riferisce di isolarsi molto e di aver ridotto le sedute di fisioterapia, alle quali spesso non riesce a recarsi a causa di uno stato di astenia e di dolori diffusi. Le cefalee che sono migliorate con la terapia a base di Vyepti ma stanno riapparendo, il paziente mi chiede di riprogrammare una nuova infusione,

Abbiamo parlato a lungo della perizia pluridisciplinare alla quale si è sottoposto che ha giudicato il paziente abile al lavoro, senza limitazioni maggiori e senza considerare le patologie per cui il paziente è seguito da diversi specialisti. Ti ho inviato separatamente le mie osservazioni in merito. Ho proposto al paziente una riabilitazione presso il reparto di immuno-reumatologia in sede, ma per varie ragioni il paziente preferisce posticiparla. Chiedo comunque al Dr. __________, che mi legge in copia, di volerlo rivalutare per discutere delle varie problematiche dolorose e per valutare se vi è l'indicazione ad una nuova infiltrazione a livello cervicale e/o lombare.

Il paziente mi ha parlato anche dei dolori al ginocchio destro, per i quali è stato valutato alle __________ e sottoposto ad infiltrazioni di plasma, senza beneficio. Il paziente mi chiede se può beneficiare di una valutazione ortopedica in sede e lo invio volentieri al Dr. __________. Il paziente ha eseguito una RMN del ginocchio in sede (estate del 2022) e porterà eventuale ulteriore documentazione radiologica più recente.

Da parte mia rivedrò il paziente al più tardi all'inizio di febbraio, durante la pausa della terapia con gli anticorpi monoclonali prevista dalla LAMaI. Nel frattempo il signor RI 1 continuerà a mantenere il diario della cefalea.” (doc. B2).

Nel precitato certificato medico del 3 novembre 2023 il medico di famiglia ha attestato un’incapacità lavorativa del 100% dal 18 dicembre 2017 al 30 novembre 2023 per “infortunio” (doc. B3) mentre in quello del 23 novembre 2023 (doc. B4) il medesimo medico ha attestato quanto segue:

" (…) in risposta al vostro progetto di decisione AI, datato 28 settembre 2023, esprimo il mio disaccordo con la vostra conclusione "Nessun diritto a prestazioni AI" (grado d'invalidità pari a 17.64% ossia 7.34%).

Non ritorno sull'anamnesi e sulle diagnosi del paziente a voi, già note.

In veste del medico curante ho ritenuto il Signor RI 1 inabile al lavoro in misura totale dalla data dell'infortunio ovvero dal 17.12.2017 a tutt'ora.

Come ben sapete, il Signor RI 1, ha avuto diverse importanti complicazioni sia a livello fisico che a livello psicologico perle quali è tutt'oggi in cura da colleghi specialisti.

A mio parere, nel corso della vostra perizia non sono stati presi in considerazione diversi fattori psico-fisici importanti come le valutazioni specialistiche in atto.

Per tale motivo vi chiedo di rivalutare la vostra decisione.” (doc. B4).

Infine, la RX ginocchio al destro del 21 novembre 2023 ha messo in evidenza una “lieve riduzione d’ampiezza dello spazio articolare femoro-tibiale al comparto interno con lieve sclerosi della spongiosa ossea subcondrale al piatto tibiale mediale. Un poco ridotto lo spazio articolare femoro-rotuleo al versante laterale” (doc. B5).

Nei complementi peritali del 23 dicembre 2023 e del 10 gennaio 2024 il dr. med. __________ e il dr. med. __________ hanno confermato le precedenti valutazioni (doc. XII-2).

Queste valutazioni sono state confermate il 1° febbraio 2024 anche dalla dr.ssa med. __________ (doc. XII-2), che ha pure puntualizzato quanto segue:

" Riteniamo che il lavoro svolto sia stato dettagliato è abbia preso in considerazione le lamentele descritte dall'A., nonché valutato in modo critico e oggettivo il comportamento dimostrato dall'A. stesso. Facciamo notare che la perizia consiste in ben 148 pagine e peraltro l'accusa di lacune, carenze o manchevolezze è a nostro avviso assolutamente ingiustificata.” (doc. XII).

In data 6 marzo 2024 l’avv. RA 1 ha infine versato agli atti il rapporto del 4 marzo 2024 della __________ - relativo al consulto del 27 febbraio 2024 - dal quale si evince quanto segue:

" Beurteilung und Prozedere

(…) Zusammengefasst handelt es sich um ein Schmerzsyndrom mit psychischen und somatischen Faktoren.

Im heute durchgeführten MRI der HWS zeigt sich eine Zunahme der Degenerationen in mehreren Segmenten, insbesondere im Vergleich zur Voruntersuchung 2019. Es zeigt sich eine Spinalkanaleinengung ohne Myelopathie und mehrsegmentale Foramenstenosen. Aktuell habe ich keine klaren Hinweise, dass ein zervikomyeloradikuläres Reiz- oder sensomotorisches Ausfallssyndrom vorliegt. Auch die Elektrophysiologie im linken Arm liefert keine Hinweise für eine Schwerpunktneuropathie als Ursache der Kribbelparästhesien.

Der kernspintomographische Befund sollte sicherlich kontrolliert werden. Bei regulärem Verlauf ohne Hinweise für zervikomyeloradikuläre Symptome empfehle ich ein Verlaufs-MRI der HWS in etwa 2 Jahren.

Bezüglich des aktuellen Beschwerdebildes mit medikamentöser Therapie wie oben angegeben, empfehle ich diese bei den behandelnden Spezialisten im Tessin weiterzuführen. Ebenfalls auch die Physiotherapie und das Beibehalten der körperlichen Aktivität. Wiedervorstellung bei Bedarf.” (doc. C).

2.15. Per costante giurisprudenza, in un procedimento assicurativo sociale l'amministrazione è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale mentre invece nella fase che precede la decisione essa è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. RAMI 1997 U 281, p. 282; DTF 104 V 209; STF U 259/02 dell'8 luglio 2003 consid. 2.1.1; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in BJM 1989, p. 30ss.).

Nella DTF 125 V 351 seg. (= SVR 2000 UV Nr. 10 p. 33 ss. e RAMI 1999 U 356 p. 572), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità.

Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

In una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009, pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le certificazioni dei medici curanti.

Trattandosi invece di perizie affidate dagli assicuratori sociali, durante la procedura amministrativa, a medici esterni all’amministrazione o a servizi specializzati indipendenti, esse godono di piena forza probatoria, a condizione che non esistano indizi concreti che ne mettano in dubbio l’affidabilità (cfr. STF 8C_458/2023 del 18 dicembre 2023 consid. 3.2.; STF 8C_862/2014 del 2 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti ivi citati).

Per quel che concerne il valore probante di un rapporto medico, determinante è che esso sia completo sui temi sollevati, che sia fondato su esami approfonditi, che tenga conto delle censure sollevate dalla persona esaminata, che sia stato redatto in piena conoscenza dell'anamnesi, che sia chiaro nella presentazione del contesto medico e che le conclusioni dell'esperto siano motivate (cfr. SVR 2002 IV Nr. 21 p. 63; DTF 125 V 352; RAMI 1991 U 133, p. 311 consid. 1, 1996 U 252, p. 191ss.; DTF 122 V 160 ss., consid. 1c e riferimenti).

L'elemento rilevante per decidere circa il valore probante, non è né l'origine del mezzo di prova né la sua designazione quale rapporto oppure quale perizia, ma semplicemente il suo contenuto (cfr. DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti).

È infine utile osservare che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la vertenza senza valutare l’intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro. Al riguardo va, tuttavia, precisato che non si può pretendere dal giudice che raffronti i diversi pareri medici e parimenti esponga correttamente da un punto di vista medico, come farebbe un perito, i punti in cui si evidenziano delle carenze e qual è l’opinione più adeguata (cfr. STF I 811/03 del 31 gennaio 2005, consid. 5 in fine; STF I 673/00 dell’8 ottobre 2002; SVR 2000 UV Nr. 10 p. 35 consid. 4b).

Da ultimo, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (DTF 127 V 294; D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in: Le perizie giudiziarie, Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008, pag. 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann, Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS/RSAS 1999 pag. 105 segg.).

Il medico deve inoltre pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del resto, il rifiuto del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto (STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF 130 V 352; cfr. STCA 32.2018.57 del 18 marzo 2019, consid. 2.5; STCA 32.2018.158 del 30 luglio 2019, consid. 2.4 in fine e STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.4, STCA 32.2019.63 del 27 aprile 2020, consid. 2.7 e STCA 32.2019.219 del 15 luglio 2020, consid. 2.4; STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4; STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.7; STCA 35.2023.145 del 18 marzo 2024, consid. 2.6 e la STCA 32.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.6).

2.16. Ai fini del presente giudizio giova qui inoltre rilevare, che, per quel che concerne l’invalidità psichica, con due sentenze 8C_841/2016 e 8C_130/2017 del 30 novembre 2017, pubblicate in DTF 143 V 409 e 143 V 418, il Tribunale federale ha stabilito che la giurisprudenza sviluppata per i dolori somatoformi persistenti secondo cui la reale capacità lavorativa e di rendimento della persona interessata siano da accertare alla luce di indicatori, troverà in futuro applicazione per tutte le malattie psichiche. Ciò significa, in particolare per depressioni lievi fino a medio-gravi, che non avrà più il medesimo significato il precedente criterio della “resistenza alle terapie” come condizione necessaria per la concessione di una rendita AI.

Nel Comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017 figurano inoltre le seguenti indicazioni:

" Nel 2015 il Tribunale federale aveva modificato la sua prassi per l’accertamento del diritto a una rendita AI in presenza di disturbi somatoformi senza cause organiche oggettivabili (dolori somatoformi) e analoghe affezioni psicosomatiche (DTF 141 V 281; comunicato stampa del Tribunale federale del 17 giugno 2015). In questi casi la decisione sul diritto a una rendita AI deve avvenire attraverso una procedura probatoria strutturata. In tale ambito, occorre valutare l'effettivo potenziale di rendimento raggiungibile dalla persona interessata, considerando da un lato i fattori di carico esterno di diminuzione del potenziale da un altro lato i fattori positivi di compensazione (risorse) in una valutazione complessiva commisurata al caso singolo. Determinanti come indicatori sono tra l'altro l'intensità della diagnosi e dei sintomi, l'assunzione effettiva di una terapia, il decorso e l'esito di terapie come anche gli sforzi per il reinserimento professionale, le patologie associate, sviluppo e la struttura della personalità, il contesto sociale della persona interessata e l'insorgenza delle limitazioni fatte valere nei diversi ambiti della vita (lavoro e tempo libero). Come in precedenza la persona assicurata sopporta l'onere della prova (cfr. comunicato stampa del Tribunale federale del 14 dicembre 2017).

Nelle due sentenze del 30 novembre 2017 il Tribunale federale è giunto alla conclusione che la procedura appena descritta deve essere applicata in futuro all'esame di tutti i casi ove è richiesta una rendita AI in presenza di disturbi psichici, ossia in particolare anche nell'eventualità di depressione lieve fino a medio-grave.

Le malattie psichiche possono essere individuate e dimostrate in linea di principio soltanto in maniera limitata con criteri oggettivi. Anche se una classificazione medica è necessaria e secondo la scienza è presupposta una diagnosi, dal profilo giuridico non è possibile accontentarsi solo di questo. Piuttosto è decisiva la questione delle ripercussioni funzionali di un disturbo. Per la valutazione delle conseguenze di un’affezione psichica la diagnosi non è più centrale.

Soltanto da quell'elemento non emerge alcuna attestazione sulle prestazioni lavorative della persona toccata. È proprio per questa ragione che per tutte le malattie psichiche deve essere applicata una procedura probatoria fondata su indicatori, soprattutto in presenza di simili disturbi che in sostanza si accomunano per problemi probatori. Eventualmente si dovrà secondo la specifica sindrome nella valutazione dei singoli indicatori provvedere ad alcuni adattamenti. Per motivi scaturenti dal principio di proporzionalità, si potrà prescindere da un procedimento probatorio strutturato, laddove si dimostrasse inutile o addirittura inadatto. La realizzazione di questa evenienza deve essere valutata secondo la necessità probatoria concreta. La prova di un'invalidità pensionabile può in genere essere ritenuta apportata, se nell'ambito di un esame complessivo risulta un quadro coerente di limitazione della capacità lavorativa in tutti gli ambiti della vita. La mancanza di tale indicazione fa comportare conseguentemente l'assenza di prova atta a dimostrare una limitazione della capacità lavorativa, aspetto che si ripercuote conseguentemente a sfavore della persona toccata.

Secondo la giurisprudenza precedente del Tribunale federale riguardante le depressioni da lievi a medio gravi, le malattie corrispondenti potevano essere considerate invalidanti, solo se era stata dimostrata una "resistenza alle terapie". Con il cambiamento di prassi adottato dal Tribunale federale questo concetto non vale più in maniera assoluta.

Ora invece, come nelle altre malattie psichiche, la questione decisiva è se la persona interessata riesca a presentare sulla base di un metro di valutazione oggettivo la prova di un'incapacità lavorativa e al guadagno invalidante. La possibilità di terapia, in genere ammessa, in presenza di depressioni lievi fino a medio-gravi deve ad ogni modo ancora essere considerata complessivamente nell'apprezzamento delle prove, tuttavia considerando esigibile una terapia conseguente e adeguata.”

Questa giurisprudenza è stata confermata in una sentenza 8C_409/2017 del 21 marzo 2018, pubblicata in DTF 144 V 50

(STCA 32.2017.176 del 14 agosto 2018, consid. 2.6).

Nella DTF 145 V 215 il TF ha infine stabilito che anche le sindromi da dipendenza primaria, come tutte le malattie psichiche, devono essere sottoposte, in linea di principio, a una procedura probatoria strutturata secondo la DTF 141 V 281.

Il Tribunale federale ha in seguito costantemente confermato la giurisprudenza di cui alle DTF 143 V 409 e 143 V 418 (cfr. STF 9C_672/2017 dell'11 luglio 2018 consid. 3.3.1 e 3.3.2; 8C_6/2018 del 2 agosto 2018 consid. 4.1, 4.2 e 4.3; 8C_309/2018 del 2 agosto 2018 consid. 3.2; 9C_77/2018 dell'8 agosto 2018 consid. 2.2.).

Vedi pure STCA 32.2018.145 del 21 ottobre 2019, consid. 2.3, STCA 32.2019.47 del 24 febbraio 2020, consid. 2.3, STCA 32.2020.8 del 20 agosto 2020, consid. 2.4, STCA 32.2022.58 del 2 dicembre 2022, consid. 2.4, STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.6, STCA 32.2023.49 del 23 ottobre 2023, consid. 2.5, STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.5, STCA 35.2023.145 del 18 marzo 2024, consid. 2.5 e la STCA 2.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.5).

2.17. Il TCA è chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute del ricorrente è stato accuratamente vagliato dall’UAI prima della

data di emissione della decisione qui impugnata (nel caso concreto il 28 settembre 2023) che segna, come si vedrà meglio al considerando 2.19.2, il limite temporale del potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali.

Dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti (cfr., in particolare, quella riassunta ai considerandi da 2.10 a 2.14), questa Corte ritiene di poter fondare il proprio giudizio sull’apprezzamento espresso dai periti amministrativi incaricati dall’amministrazione nel rispetto della procedura di cui all’art. 44 LPGA (cfr. supra, consid. 2.11).

Il TCA constata, infatti, che i periti del __________ hanno tenuto conto di tutte le problematiche lamentate dall'assicurato ponendo le diagnosi concernenti l’insieme dei disturbi dell’interessato, valutando le sue limitazioni funzionali e le relative ripercussioni sulla capacità lavorativa al termine di un’analisi approfondita di tutti i referti medici dei curanti (anche specialisti).

In particolare il perito neurologo, che ha visitato l’assicurato il 2 novembre 2021, nel referto del 12 novembre 2021 (pag. 1365-1445) ha spiegato nel dettaglio e in modo convincente i motivi per i quali, contrariamente a quanto ritenuto dalla neurologa curante, le cefalee di cui soffriva l’assicurato non erano di origine né post-traumatica né emicranica e, quindi, non inquadrabili in una cefalea autonoma, di base organica (neurologica), bensì psicogena-somatoforme (ovvero cefalee fin da subito croniche, resistenti a trattamenti farmacologici con le caratteristiche stesse della cefalea variabili). Per queste ragioni non si poteva considerare la cefalea dell'assicurato come una entità a se stante, indipendente, ma si trattava di un sintomo che faceva parte di un contesto di una sindrome del dolore cronico diffuso, la quale a sua volta sarebbe stata valutata nell'ambito reumatologico e/o psichiatrico, quindi senza che vi fosse una base neurologica soggiacente. Egli ha pure spiegato nel dettaglio e in modo convincente che dal danno del plesso brachiale inferiore derivavano delle disestesie persistenti ormai da quasi quattro anni (comunque d'entità minore e che non necessitavano un trattamento farmacologico particolare) che, potendo comunque creare un "fastidio di base" giustificavano una limitazione del rendimento del 10%.

Anche il perito psichiatra - che ha sottoposto l’assicurato ad un consulto il 9 novembre 2021 (dalle ore 10.00 alle ore 11.00) e il 29 novembre 2021 (dalle ore 11.15 alle ore 11.45) - nel rapporto del 30 novembre 2011 (pag. 1473-1499 incarto AI) - dopo aver descritto l'anamnesi e le constatazioni obbiettive sul piano psicopatologico e avere valutato i test SIMS e MMPI-2-RF eseguiti dallo psicologo __________ in data 3 novembre 2021 dalle ore 10.40 alle ore 13.50 sulla base del relativo rapporto del 16 novembre 2021 (pag. 1500-1503) - ha spiegato nel dettaglio e in modo convincente i motivi per i quali, alla luce di tutti gli elementi che a quel momento erano emersi, a differenza del dr. med. __________ (nella precedente perizia __________ del 2019) e dello psichiatra curante, non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica, ravvisando per contro “un tentativo volontario di simulazione della malattia mentale” (cfr. rapporto peritale psichiatrico del 30 novembre 2021, in particolare 1494 incarto AI).

In particolare, il perito psichiatra ha sottolineato che la valuta-zione obiettiva dell’assicurato e dei dati che erano emersi in occasione della perizia, portava alla luce delle incoerenze molteplici e assai rilevanti (ad es.: completa discrepanza tra la presentazione esteriore del soggetto e la riferita sofferenza devastante che egli riferiva di sperimentare, anche psichicamente, ogni giorno della sua vita: molto curato nella persona e nell'abbigliamento, in ordine, con un viso disteso, non segnato, senza indizi di affaticamento o di assopimento visibili durante il colloquio, il periziando aveva mantenuto sempre una lucidità razionale ed emotiva che era del tutto incompatibile con la malattia mentale; insistenza, manifestamente strumentale e ridondante, sul tema della presunta ideazione suicidale: comportamento inusuale in chi soffre di un genuino disturbo mentale, sia esso la depressione o qualunque altra manifestazione psicopatologica, che spesso si accompagna a sentimenti di timore e di vergogna; incoerenze enormi si osservavano sul tema della terapia antalgica e psichiatrica: l’assicurato aveva ribadito con molta insistenza di passare le giornate a "bombardarsi" di dosaggi cospicui di farmaci, che avrebbero inciso negativamente sulla sua vigilanza e lo avrebbero fatto dormire a lungo mentre dagli estratti della Cassa Malati si evinceva un acquisto modesto e anche irregolare dei farmaci, sicuramente incompatibile con un loro uso massiccio e inoltre dai dosaggi ematici si evinceva che nessuno, ma proprio nessuno dei farmaci presenti in terapia psichiatrica, raggiungeva nemmeno lontanamente il minimo livello dell'intervallo terapeutico). Infine il perito psichiatra ha portato l'attenzione sulla testistica accurata che era stata effettuata dallo psicologo __________. Il test di screening per la simulazione SIMS aveva fornito un punteggio globale straordinariamente elevato, con livelli superiori ai cut-off per tutte le scale che erano state analizzate. II test MMPI-2-RF aveva fornito dei risultati del tutto non interpretabili, a causa dell'alterazione di tutte e cinque le scale di validità. II giudizio dello psicologo, che segnalava una rilevante amplificazione volontaria dei sintomi riferiti era estremamente bonale, potendosi ravvisare invece tutti gli estremi per una presentazione totalmente incoerente, e quindi totalmente infondata, della sofferenza psichica. Ha quindi concluso per una piena capacità lavorativa in qualsiasi (abituale e adeguata) attività lavorativa dall’aprile 2019.

Anche il perito reumatologo - che ha visitato l’assicurato il 17 novembre 2021 (dalle ore 9.55 alle ore 11.00) - nel rapporto del 2 dicembre 2021 (pag. 1450-1468 incarto AI) ha spiegato nel dettaglio e in modo convincente i motivi per i quali, rispetto alla sua valutazione peritale del 2019, non aveva rilevato modifiche, assistendo piuttosto ad una certa generalizzazione della sintomatologia dolorosa che stava gradatamente interessando anche la parte destra del corpo (mentre per quanto riguardava il lato sinistro la situazione era sostanzialmente invariata rispetto alla sua valutazione antecedente). Le indagini neuroradiologiche effettuate recentemente non mostravano evoluzioni particolari. Il perito reumatologo ha inoltre segnalato che le irritazioni radicolari descritte dai colleghi radiologi erano soprattutto localizzate sul lato destro, dove l'assicurato aveva meno problemi. Come già nella visita del 2019 il perito amministrativo ha rilevato una certa difficoltà nella valutazione dal punto di vista clinico per un atteggiamento difensivo dell'assicurato. Persisteva un quadro fibromialgico, mentre non vi erano, dal punto di vista reumatologico, patologie di entità maggiore. Anche per quanto riguardava le alterazioni degenerative alla colonna vertebrale queste non portavano compressioni di tipo radicolare (valutazioni neurologiche del decorso) e non erano sono segni clinici d'instabilità soprattutto alla colonna lombare. In quel momento il quadro clinico andava inquadrato nell'ambito di un dolore cronico con componente miofasciale e la presenza di una problematica biopsicosociale in relazione con una sindrome ansioso-depressiva. L'evoluzione era da considerarsi cronica. Ha quindi concluso per una piena capacità lavorativa in qualsiasi (abituale e adeguata) a partire al più tardi dal 6 agosto 2018, data in cui terminava l'incapacità lavorativa determinata dal neurochirurgo.

Inoltre, per quanto concerne la “lesione del corno posteriore del menisco mediale. Cisti di baker dell’estensione longitudinale di 4 cm ca.” evidenziata dalla MR ginocchio destro nativo del 23 luglio 2022 (pag. 1586 incarto AI), nei complementi peritali del 20 ottobre 2022 e del 17 maggio 2023, il dr. med. __________ ha osservato/ribadito che la nuova diagnosi non era di entità tale da modificare la sua precedente valutazione (pag. 1607 e 1804 incarto AI).

Anche, dal profilo internistico, l’assicurato è stato sottoposto ad un accurato esame nell’ambito della perizia __________, grazie al consulto specialistico del 18 ottobre 2021 (dalle ore 8.45 alle ore 13.40) e del 16 novembre 2021 (dalle ore 10.05 alle ore 11.05) della dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale, che - dopo avere posto le diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa di “Stato dopo carenza di acido folico; Ipovitaminosi D; Stato dopo reazione di stadio II L. Müller di origine allergica alimentare; Tabagismo cronico; Stato dopo distorsione-contusione ginocchio ds. nel 2009” - ha attestato, dal profilo internistico, una piena capacità lavorativa dell’assicurato, a prescindere dalle valutazioni in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 1326, 1327 e 1338 incarto AI).

Questo Tribunale ritiene tale modo di procedere corretto e non ha motivo alcuno per rimettere in discussione l’operato di tali medici, che hanno proceduto ad una visita personale accurata dell'assicurato, sono specialisti delle materie che qui ci occupano e vantano pure un’ampia esperienza in materia di medicina assicurativa.

Le conclusioni dei periti del __________ sono state peraltro fatte proprie anche dal medico SMR, dr. med. __________, nel rapporto finale del 27 luglio 2022 (pag. 1580-1584 incarto AI).

A proposito del medico SMR va sottolineato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Il TCA non ha nemmeno motivo per dubitare delle considerazioni - dettagliate, approfondite e convincenti - espresse dai periti del __________ e dal medico SMR nei successivi complementi peritali (incluso quello del 23 dicembre 2023 del perito psichiatra in cui ha puntualizzato quanto segue: “A proposito del ricorso del rappresentante legale del 13.12.2023, posso rassicurare che ho ponderato adeguatamente i test effettuati dallo psicologo, i quali sono stati eseguiti secondo la regola dell'arte, come previsto dai manuali e hanno permesso di confermare in maniera. fondata la manipolazione volontaria degli stessi. In merito a questo fatto non ci sono altre speculazioni sensate da fare.”: cfr. doc. XII-2) e annotazioni di cui si è già detto ai precedenti considerandi.

2.18. Questa Corte non ignora la svariata documentazione medica versata agli atti dal patrocinatore dell’insorgente riassunta ai precedenti considerandi. Tuttavia essa non è, in ogni caso, atta a sminuirne la piena forza probante della perizia pluridisciplinare.

Innanzitutto, va ricordato che questi rapporti medici hanno comunque un valore probatorio minore rispetto a quello attribuibile alla perizia amministrativa esterna del 19 luglio 2022 (e ai relativi complementi del 2023 e del 2024) del __________ (cfr. consid. 2.15).

In secondo luogo, essi non apportano nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi (fatta eccezione per il rapporto del 4 marzo 2024 della __________ di cui si è già detto al considerando 2.14 e di cui si riferirà al consid. 2.19).

Non siamo dunque in presenza di indizi concreti suscettibili di fare dubitare della fondatezza delle conclusioni dei periti amministrativi (cfr. consid. 2.15).

Nella maggiore parte dei certificati (cfr., in particolare, pag. 1616, 1617-1622 e 1761 incarto AI, doc. B2 e B4 di cui si è già detto ai precedenti considerandi), inoltre, nessun medico si è confrontato con le convincenti argomentazioni contenute nella perizia amministrativa del 19 luglio 2022 e nei relativi complementi del 2023 e del 2024.

In particolare, negli svariati certificati medici agli atti (e, in particolare, neppure in quello del 6 febbraio 2023: cfr. pag. 1761 incarto AI), lo psichiatra curante non ha mai preso posizione in merito alle dettagliate e convincenti argomentazioni contenute nella perizia psichiatrica relative tentativo volontario di simulazione della malattia mentale da parte dell’insorgente. Ciò che è stato rettamente sottolineato dal perito psichiatra nei successivi complementi peritali (in particolare, del 2023).

I restanti (e stringati) certificati medici (segnatamente quelli del medico di famiglia: cfr. pag. 1615 e doc. B3 di cui si è già detto ai precedenti considerandi) - in cui è stata attestata un’incapacità lavorativa del 100%, indicando semplicemente “infortunio” - appaiono invece inconsistenti.

Parimenti dicasi per quelli in cui i medici (anche specialisti) si sono espressi in merito ad ambiti (in particolare, quello psichiatrico) che non è di stretta competenza di quel medico (cfr., in particolare, il certificato del medico di famiglia del 23 novembre 2023 di cui al doc. B4 e il certificato del 19 ottobre 2023 della neurologa curante di cui al doc. B1, ambedue di cui si è già detto ai precedenti considerandi).

Sempre con riferimento al certificato del 19 ottobre 2023 della neurologa curante, esso non apporta nuovi elementi oggettivi ignorati dai periti amministrativi, i quali - come già precedente-mente rilevato - hanno spiegato nel dettaglio e in modo convincente i motivi per hanno posto quale unica diagnosi con ripercussione sulla capacità lavorativa del ricorrente solamente quella di “Probabile lesione minore del plesso brachiale inferiore sin. su trauma del 18.12.2017 con: - disestesie persistenti sull'avambraccio ulnare e la mano ulnare sin.” mentre le altre (in particolare, quelle di: “Cefalee croniche come parte integrante di una probabile sindrome del dolore cronico senza base neurologica; Fibromialgia di tipo primario con tendenza alla generalizzazione della sintomatologia dolorosa antecedentemente con un'emisindrome dolorosa a sin.; Sindrome cervicale su alterazioni degenerative a carattere pluridiscale senza correlati irritativi radicolari all'esame clinico e neuroradiologico con soprattutto interessamento dei segmenti C5-C6 e C6-C7; Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena alla gamba sin. più che a ds. su una discopatia L4-L5 e L5-S1.”) quali diagnosi senza ripercussione sulla sua capacità lavorativa. L’inabilità lavorativa attestata dalla neurologa curante tiene pertanto conto anche di aspetti che sono stati accertati essere medicalmente ininfluenti sulla capacità lavorati-va dell’insorgente rispettivamente dell’aspetto psichiatrico che non è di stretta competenza di tale medico. In questo contesto, giova qui sottolineare che l’insorgente è affetto da una “Fibro-mialgia di tipo primario con tendenza alla generalizzazione della sintomatologia dolorosa antecedentemente con un'emisindrome dolorosa a sin.” la cui diagnosi è di competenza di un reuma-tologo, il cui accertamento adeguato presuppone però l’allesti-mento di una perizia interdisciplianre, che tenga conto sia degli aspetti reumatologici che degli aspetti psichiatrici (cfr. STF 9C_435/2022 del 20 giugno 2023, consid. 5.1 e STCA 32.2023.19 del 30 gennaio 2024, consid. 2.6.2). Ciò che è stato debitamente eseguito nel caso di specie. Non consentono di giungere ad una conclusione differente nemmeno il referto della MR del ginocchio destro nativo del 22 luglio 2022 (pag. 1586) - esaminato in modo convincente e nel dettaglio nel complemento peritale del 20 ottobre 2022 di cui si è già detto nei precedenti considerandi - rispettivamente il referto della RX del ginocchio destro del 21 novembre 2023 (in ogni caso, successiva alla decisione avversata che risale al 28 settembre 2023) di cui al doc. B5 di cui si è già detto nei precedenti considerandi.

Nemmeno la cospicua documentazione medica agli atti antecedente alla perizia del __________ del 19 luglio 2022 permette di giungere ad una differente conclusione, dal momento che, come visto nei precedenti considerandi, era nota ai periti amministrativi ed è stata debitamente considerata, in modo puntuale e convincente, nella loro valutazione.

Del resto, va in ogni caso sottolineato che, quand’anche tra la valutazione dell’esigibilità lavorativa eseguita dai periti amministrativi e quella effettuata dagli specialisti di fiducia dell’assicurato vi fossero alcune differenze riguardanti la natura e l’importanza dei limiti funzionali, esse sarebbero in ogni caso irrilevanti (cfr. pure: STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3; STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.2 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13).

In effetti, il concetto d’invalidità è riferito a un mercato del lavoro equilibrato e, quindi, ad un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Inoltre gli impedimenti ritenuti dai periti amministrativi non sono tali da poter sostenere che ci si troverebbe confrontati a una costellazione particolarmente sfavorevole ai fini reintegrativi. Difatti, la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3 e 9C_10/2007 del 26 marzo 2008 consid. 4.6.3).

Secondo la giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito, va rilevato che il TF ha in particolare ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (per es. attività d’incasso, d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo ecc.; cfr. la già citata STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012, consid. 3.3 con riferimenti). Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b; OMLIN, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 83) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee (vedi, tra le altre, STCA 35.2020.90 del 3 maggio 2021, consid. 2.7 e riferimenti; STCA 35.2021.59 dell’8 novembre 2021, consid. 2.4.3; STCA 35.2021.83 del 7 marzo 2022, consid. 2.7.2; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.2 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13).

Va qui inoltre ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234). Non è dunque possibile trarre delle conclusioni sulla capacità lavorativa solo sulla base delle diagnosi poste (cfr. pure la STCA 32.2023.34 del 30 maggio 2023, consid. 2.12; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.1 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13).

In questo contesto, è pure utile segnalare che i fattori psico-sociali (problemi di coppia, difficoltà personali, disoccupazione, problemi di natura finanziaria, ecc.) non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno (cfr. STF 9C_990/2012 del 10 giugno 2013 consid. 5.2.3 con riferimenti; cfr., pure, STCA 32.2018.189 del 14 ottobre 2019 consid. 2.12. e riferimenti ivi citati; 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7. e riferimenti ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8), in particolare non vi figurano i problemi reattivi a una decisione negativa dell’autorità, altrimenti la nozione legale d’invalidità verrebbe svuotata di contenuto (cfr. STF 9C_799/2012 del 16 maggio 2013 consid. 2.5 con riferimenti; 9C_640/2017 del 28 dicembre 2017 consid. 3.2; cfr., pure, STCA 32.2018.137 del 20 agosto 2019 consid. 1.8. e rinvii ivi citati; 32.2019.159 del 2 giugno 2020 consid. 2.8; STCA 35.2022.44 del 6 marzo 2023, consid. 2.4.7; STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023 consid. 2.12.2; STCA 32.2023.47 dell’8 gennaio 2024, consid. 2.8.3 e la STCA 35.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.13).

Da ultimo, va sottolineato che, con sentenza 9C_757/2016 del 10 febbraio 2017 il Tribunale federale ha rammentato, al consid. 4.2, che “il fatto che il medico curante la segua da più tempo non è un criterio ritenuto dalla giurisprudenza per apprezzare il valore probatorio di un rapporto valetudinario (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/aa pag. 352 con riferimenti)” e che “al contrario, la prassi prevede che, di principio, deve essere considerato con la necessaria prudenza l’avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest’ultimo” (cfr. anche la recente STF 9C_179/2024 del 28 marzo 2024 con rinvio alla STF 9C_194/2023 del 1° maggio 2023 e alla STF 9C_662/2021 del 2 agosto 2022, consid. 5.2.1 con riferimenti).

Il Tribunale federale ha inoltre più volte avuto l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il medico che prende in cura l’assicurato e il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre 2010; cfr. STCA 32.2023.39 del 24 luglio 2023, consid. 2.7.2) e che in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. consid. 2.7).

Al ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2; cfr. STCA 32.2023.39 del 24 luglio 2023, consid. 2.7.2).

A ciò aggiungasi che, in ogni caso, le certificazioni dei medici curanti (anche specialisti) dell’insorgente hanno un valore probatorio minore rispetto a quello attribuibile alla perizia amministrativa esterna del 19 luglio 2022 (e ai relativi complementi del 2023 e del 2024) del __________ (cfr. consid. 2.7).

2.19.

2.19.1. Il TCA non ignora comunque che il rapporto del 4 marzo 2024 della __________ dal quale si evince che la MRI della colonna cervicale 27 febbraio 2024 ha messo in evidenza una “eine Zunahme der Degenerationen in mehreren Segmenten, insbesondere im Vergleich zur Voruntersuchung 2019. Es zeigt sich eine Spinalkanaleinengung ohne Myelopathie und mehrsegmentale Foramenstenosen.” (doc. C).

Il TCA prende atto che lo specialista della __________ ha pure attestato quanto segue: “Aktuell habe ich keine klaren Hinweise, dass ein zervikomyeloradikuläres Reiz- oder sensomotorisches Ausfallssyndrom vorliegt. Auch die Elektrophysiologie im linken Arm liefert keine Hinweise für eine Schwerpunktneuropathie als Ursache der Kribbelparästhesien.

Der kernspintomographische Befund sollte sicherlich kontrolliert werden. Bei regulärem Verlauf ohne Hinweise für zervikomyeloradikuläre Symptome empfehle ich ein Verlaufs-MRI der HWS in etwa 2 Jahren.” (doc. C).

2.19.2. In questo contesto giova qui ricordare che, per costante giurisprudenza federale, è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 8C_787/2020 del 26 maggio 2021 consid. 2.3.; STF 8C_542/2019 del 4 dicembre 2019 consid. 4.1.; STF 8C_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 134 V 418 consid. 5.2.1.; DTF 131 V 164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81 pag. 294) ed è la data della decisione impugnata che delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 144 V 210 consid. 4.3.1. pag. 213; DTF 143 V 409 consid. 2.1. pagg. 411; STF 8C_590/2018 del 4 luglio 2019; STF 9C_301/2019 del 26 luglio 2019; STF 8C_2017/2019 del 5 agosto 2019; DTF 132 V 215 consid. 3.1.1. pag. 220 con riferimenti). Il giudice delle assicurazioni sociali esamina, pertanto, la legalità delle decisioni in base alla situazione di fatto esistente al momento in cui la decisione impugnata è stata resa.

I fatti accaduti posteriormente e che hanno modificato questa situazione devono di regola formare oggetto di un nuovo atto amministrativo (cfr. DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 43/00 del 30 settembre 2002; STFA I 490/00 del 3 dicembre 2001; DLA 2000 pag. 74; DTF 121 V 366 consid. 1b e sentenze ivi citate).

Eccezionalmente, il giudice può però anche tener conto, per motivi d'economia procedurale, dei fatti intervenuti posteriormente, a condizione che questi ultimi siano stabiliti in modo sufficientemente preciso (RCC 1980 pag. 263), siano suscettibili di influenzare il giudizio e i diritti procedurali delle parti, in particolare il diritto di essere sentito, siano ossequiati (cfr. STF 8C_329/2022 del 19 dicembre 2022 consid. 3.3.; STF 9C_47/2022 del 22 novembre 2022 consid. 5.1.2.; DTF 130 V 138 consid. 2.1.; RCC 1989 pag. 123 consid. 3b, RCC 1974 pag. 192 consid. 4, RCC 1970 pag. 582 consid. 3; STCA 10 gennaio 1996 nella causa G.R. consid. 2.6).

(cfr. sul tema, tra le tante, pure le STCA 38.2016.44 del 25 novembre 2016, consid. 2.2; STCA 38.2011.65 del 9 gennaio 2012, consid. 2.7; STCA 32.2020.91 del 9 novembre 2020, consid. 2.8; STCA 35.2018.132 dell’8 aprile 2019, consid. 2.2; STCA 42.2021.42 del 13 settembre 2021, consid. 2.6; STCA 32.2021.1 dell’8 marzo 2021, consid. 2.7.4; STCA 32.2019.10 del 20 gennaio 2020 consid. 2.7; STCA 32.2018.65 del 14 agosto 2019 consid. 2.6; STCA 32.2023.3 del 17 aprile 2023, consid. 2.8 e la STCA 32.2023.115 del 22 aprile 2024, consid. 2.7).

2.19.3. Tornando al caso di specie, non potendo escludere a priori con la necessaria tranquillità che tale referto renda verosimile - secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti) - che successivamente alla decisione impugnata del 28 settembre 2023 sia intervenuto un peggioramento dello stato neurologico dell’insorgente, conformemente alla giurisprudenza esposta al consid. 2.19.2, la citata documentazione medica viene trasmes-sa all’UAI, affinché la tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito, dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.20.

2.20.1. Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha ritenuto giustificato “chiedere - come già fatto dinanzi all'UAI con le osservazioni del 4.9.2023 e rimasta inevasa - la ricusa ex art. 36 LPGA della dr.ssa __________ e che venga effettuata nuova valutazione peritale ad opera di altro medico.” (cfr. doc. I, pag. 10), in particolare sottolineando che alcuni suoi commenti:

" si appalesano come totalmente fuori luogo sia per il loro contenuto (invero di poco professionale e di basso livello), sia per l'ironia sottesa.

Si espongono qui alcuni esempi:

Pag. 35

Nell'ambito dell'esposizione di una presa di posizione dello scrivente legale il medico esprime in una nota considerazioni che non le competono sostenendo che anche l'avvocato parrebbe essersi convinto che di oggettivo organico ci sia poco (sic!). L'affermazione del medico è fuori luogo oltre che errata, procedendo da una decontestualizzazione delle osservazioni formulate dallo scrivente legale all'indirizzo del lod. TCA (che peraltro ebbe poi ad accogliere iI gravame dell'assicurato), laddove si esponeva - ciò che qui si ribadisce - la giurisprudenza circa l'impatto invalidante delle turbe psichiche e delle patologie psicosomatiche. II testo mal interpretato dal medico __________ costituiva peraltro un complemento alle motivazioni ricorsuali, nell'ambito delle quali si erano esposte le affezioni somatiche invalidanti di cui soffriva e soffre il signor RI 1.

Pag. 36

Denotando poco rispetto per le valutazioni esposte dalla Dr.ssa __________, il medico __________ banalizza la situazione sostenendo che 'il fatto che ci sia una componente psichica rilevante nel mantenere i disturbi non significa ancora che tale componente sia invalidante" Si tratta nuovamente di un commento inadeguato e fuori luogo che conferma la preclusione di principio del perito, cui è invece chiesto di porre in essere accertamenti approfonditi e fondati, in piena indipendenza ed equidistanza.

Pag. 38

Nel riprendere alcune censure esposte dallo scrivente patrono nello scritto del 25.11.2020 la Dottoressa si permette di commentare le stesse banalizzando la questione e sostenendo in buona sostanza che se nel 2014 non si era ritenuto dal profilo psichiatrico la necessità di dare una rendita Al, essendo il quadro rimasto invariato non si capirebbe perché mai adesso dovrebbe essere motivo di rendita (sic!). Eppure - come vedremo in seguito - i medici __________ che in precedenza avevano ammesso una IL del 20% a motivo dei problemi psichiatrici, negano ora qualsiasi inabilità legate a tali affezioni.

Pag. 43

Il medico, commentando la richiesta dello scrivente rivolta all'amministrazione a che i quesiti complementari esposti dall'assicurato fossero presentati ai periti in maniera neutra, ossia senza che gli stessi fossero distinguibili di quesiti posti dall'amministrazione (richiesta invero legittima) - dando lo scrivente per assodato, secondo logica, che tale comunicazione non fosse posta a conoscenza dei medici - si abbandona a facile ironia interrogandosi circa la questione a sapere se il legale non sia in chiaro che il dossier viene sottoposto ai periti. Detto questo, lo scrivente ritiene che la consegna ai periti della corrispondenza tra assicuratore e amministrazione non sia opportuno, né adeguato - al punto da configurare una violazione delle norme legali - nell'ambito dell'allestimento di una perizia esterna ai sensi dell'art. 44 LPGA.

Questi esempi bene illustrano l'inadeguatezza del perito laddove si esprime, non senza sarcasmo ed in maniera canzonatoria, in merito ad aspetti assicurativi, peraltro di natura amministrativa e non medica. Le valutazioni della Dr.ssa la fanno apparire prevenuta, non oggettiva e non equidistante.” (cfr. doc. I, pag. 10).

In sede di risposta l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" Nella fattispecie, posto che la comunicazione con i nominativi dei periti è stata resa il 29 luglio 2021, un'eventuale (e denegato) motivo di ricusa è da ritenersi intempestivo. Al riguardo, l'UAI non può fare a meno di evidenziare che nella sentenza di rinvio degli atti è stato proprio questo lodevole Tribunale ad indicare di rivolgersi nuovamente al __________ (cfr. lo scambio di corrispondenza tra le parti del 4-19 agosto 2021 di cui ai doc. 250 e 253).

Sul tema, l'UAI rimarca come nel complemento peritale del 25 settembre 2023 (su cui controparte non risulta essersi chinata) il __________ ha esplicato i motivi per cui non ritiene sussistere un motivo di ricusa nei suoi confronti. In proposito, l'UAI reputa che dall'incarto non risulta che il __________ abbia adottato un comportamento lasciante presagire prevenzione. Il suindicato Centro peritale si è infatti limitato a esaminare con minuzia (soprattutto a livello psichiatrico ed internistico) l'importante indicatore della coerenza (che nella fattispecie non è data).

Valutazione che, con ogni verosimiglianza, è stata fraintesa da controparte ed erroneamente interpretata come un atteggiamento tendenzioso.

L'UAI ritiene quindi che i motivi di ricusa sollevati siano piuttosto riconducibili a delle critiche sul contenuto qualitativo della perizia. Ragione per cui le stesse sono state evase con la decisione sul merito (cfr. il consid. 6.2.1 della sentenza del Tribunale federale 9G_174/2020 del 2 novembre 2020, pubblicata nel DTF 147 V 79). Visto quanto precede, l'UAI non ravvede alcuna lesione del diritto di essere sentito dell'interessato.” (doc. VI, pag. 3 e 4).

2.20.2. Per costante giurisprudenza federale (ripresa in STF I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4), per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3).

Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata STF I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570; cfr. pure la STCA 32.2023.80 del 30 gennaio 2024, consid. 2.6.4; sul tema, cfr. pure la STF 8C_449/2023 del 9 aprile 2024, consid. 3.1, 3.2 e 4.2 e la STF 8C_580/2023 del 28 febbraio 2024, consid. 4.2.1 e 4.2.2; sul tema cfr. anche la STF 7B_173/2023 del 15 marzo 2024, consid. 2.2.1 e 2.2.2 e la STF 4A_299/2023 del 1° settembre 2023, consid. 2.1 e 2.2 di cui è prevista la pubblicazione nella Raccolta Ufficiale e la STF 4A_624/2023 del 26 gennaio 2024, consid. 3.2).

2.20.3. Nel caso concreto, dalle tavole processuali, emerge che, in sede di osservazioni del 4 settembre 2023 (pag. 1827-1833 incarto AI) al progetto di decisione del 28 giugno 2023, l’avv. RA 1 ha ricusato la perita amministrativa coordinatrice responsabile (dr.ssa med. __________, specialista FMH in medicina interna generale) per alcune considerazioni presenti nel referto peritale, ritenute “totalmente fuori luogo sia per il loro contenuto (invero di poco professionale e di basso livello), sia per l’ironia sottesa” “in merito ad aspetti assicurativi, peraltro di natura amministrativa e non medica” che “la fanno apparire prevenuta, non oggettiva ed equidistante” e chiesto che fosse “effettuata una nuova valutazione peritale ad opera di altro medico” (pag. 1828 incarto AI).

Interpellata al tal proposito dall’amministrazione, nel complemento peritale del 25 settembre 2023, la dr.ssa __________ ha osservato quanto segue:

" Per quanto concerne la lettera del 4.9.2023 del legale, Avv. RA 1, segnalo che lo stesso si è chiaramente irritato alle osservazioni da parte della perita __________, che aveva ritenuto piuttosto inusuali e poco professionali certe richieste da parte del legale, il quale cita le varie pagine tra l'altro degli atti, dove la perita mentre dettava gli atti ha fatto le varie osservazioni.

Per quanto invece concerne le prese di posizioni del legale, che si esprime sulla persona della scrivente in termini denigratori. La perita ritiene che questo atteggiamento sia dovuto alla mancanza da parte sua di argomenti oggettivi. La ricusa della sottoscritta è dunque inadeguata.

II legale riferisce che la Dr.ssa med. __________ a più riprese dice di non essere in possesso di tutti i rapporti medici che non erano a disposizione al momento dell'entrata al __________ dell'A., ma che poi-sono stati attivamente ricercati e, richiesti dalla perita, tanto che dalla pag. 49 alla pagina 54 sono inseriti gli atti in più. Per questo sono poi stati citati nelle anamnesi e nella descrizione dell'iter medico del sig. RI 1, come corretto. Molti atti sono stati ricercati dopo l'anamnesi, proprio perché l'A. aveva segnalato delle visite e degli esami che non erano a nostra disposizione.

(…).

Per quanto concerne poi la valutazione internistica non c'è nessun medico curante dell'A. che abbia affermato che l'A. presenti una tale patologia dal punto di vista internistico e pertanto mal si capisce perché la valutazione peritale della Dr.ssa med. __________ venga contestata. (…). In conclusione, dal punto di vista. internistico, le affermazioni alla persona della Dr.ssa med. __________ da parte dell'Avv. RA 1 denigratorie e senza fondamenti oggettivi, denotano la debolezza di argomenti da parte del legale.”

Nella decisione avversata l’amministrazione ha puntualizzato che “L'incarto è stato nuovamente sottoposto al Servizio Medico Regionale (SMR) dell'Ufficio Al (UAI), il quale ha confermato la precedente presa di posizione. Per quanto attiene alla richiesta di ricusa in merito alla valutazione peritale espletata, non si ritiene che ci siano i presupposti per dar seguito a tale pretesa.” (doc. A2, pag. 3).

Contrariamente a quanto indicato dall’avv. RA 1, l’UAI ha quindi preso posizione in merito alla ricusa della dr.ssa __________ che è stata sostanzialmente evasa con la decisione avversata. Parimenti dicasi per la richiesta di nuova valutazione peritale ad opera di altro medico. In proposito, va ricordato che, per costante giurisprudenza, quando l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_632/2012 del 10 gennaio 2013; STF 9C_231/2012 del 24 agosto 2012), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata; cfr. pure la STF 8C_470/2023 del 19 marzo 2024 consid. 7.2.2).

Non è dunque ravvisabile alcuna violazione del diritto di essere sentito dell’insorgente, sostanzialmente fatta valere con la citata censura, che, pertanto, va disattesa.

Ciò premesso, attentamente esaminata la perizia del 19 luglio 2012, questo Tribunale non può esimersi dal rilevare che, da una lettura dell’ “elenco degli atti successivi alla perizia __________ del 2019 (dettati dalla dr.ssa. med. __________), si evince che la perita amministrativa non si è limitata

  • come di consueto avviene in una perizia medica - a riprendere sinteticamente gli stessi, ma talvolta ha pure aggiunto delle proprie considerazioni personali (di carattere medico e/o amministrativo).

A mero titolo esemplificativo si riporta il seguente estratto:

" 25.8.2020: lettera da parte dell'Avv. RA 1, al TCA (886-890).

Prende nota dei complementi peritali dell'Ufficio Al. Dice che da una parte si sottolineano i disturbi psichici dell'A., ma dall'altra nell'ambito della perizia, questi sono stati banalizzati. Cita le sentenze riguardo del disturbo somatoforme e varie altre sentenze (nota del perito __________: sembra dunque che anche l'Avv. si sia convinto che di oggettivo organico ci sia poco). Dice come il TF è giunto alla conclusione che le nuove procedure probatorie illustrate nel DTF per i dolori somatoformi persistenti, secondo cui la reale capacità lavorativa è di rendimento della persona interessata vanno accertate alla luce di indicatori, devono essere applicate non solo in caso di depressione da lieve fino a medio gravi, ma anche per tutte le malattie psichiche, in alcun modo emerge dagli atti presenti nell'incarto Al una situazione conforme ad un'esagerazione dei sintomi quale quella indicata dalla giurisprudenza che ha citato. Vi è di contro la conferma di una situazione psicofisica di natura invalidante. Ritiene che le valutazioni di natura psichiatrica effettuate dal perito ___________, Dr. med. __________, non sono-conformi ai crismi né ai criteri minimi posti dalla giurisprudenza e contrastano in maniera inammissibile con "le corrette complete valutazioni del Dr. med. __________" (nota del perito __________: il rapporto del Dr. med. __________ non descrive un quadro clinico completo, non descrive l'evoluzione dopo l'introduzione del trattamento, non pone una diagnosi secondo l'lCD-10; quindi proprio così corretto e completo il rapporto del Dr. med. __________ non lo è certamente). L'Avv. dice che le stesse contrastano per altro in maniera inconciliabile con altri rilevanti atti medici presenti nell'incarto. L'Avv. disquisisce sulla perizia del Dr. med. __________ che a suo dire non ha rispettato i dettami della giurisprudenza. Dice che sono per altro gli stessi medici __________ come per esempio il Dr. med. __________, laddove sostiene che vi è una componente psichica da non sottovalutare che contribuisce ad influenzare negativamente la sindrome algica del paziente, dice che dunque vi è una contraddizione. Tale conclusione è la prova lampate provata del fatto che il l'A. soffra di affezioni psichiche somatiche di natura invalidante che non sono a torto state considerate in maniera corretta dai medici del __________ (nota del perito __________: il fatto che ci sia una componente psichica rilevante nel mantenere i disturbi, non significa ancora che tale componente sia invalidante). (…)” (pag. 1249 incarto AI; n.d.r.: il grassetto e le sottolineature non sono della redattrice mentre il corsivo è della redattrice).

Ora, tali considerazioni sono sempre state puntuali e segnalate, in parentesi, come segue: “nota del perito __________”. Tuttavia tale modo di procedere è comunque discutibile e non può qui essere condiviso. Tanto più che la perita in questione si è pure espressa in relazione ad aspetti (in particolare, in ambito psichiatrico) che non sono di sua stretta competenza.

In ogni caso, pure tenuto conto di quanto precede, questo Tribunale non condivide la pretesa presunta parzialità ed assenza di indipendenza del dr.ssa med. __________ fatta valere dal patrocinatore dell’insorgente.

Dal profilo internistico, l’assicurato è stato infatti sottoposto ad un accurato esame da parte della perita amministrativa il 18 ottobre 2021 (dalle ore 8.45 alle ore 13.40) e il 16 novembre 2021 (dalle ore 10.05 alle ore 11.05). Inoltre la perita amministrativa ha posto unicamente delle diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, ha attestando una piena capacità lavorativa dell’assicurato, a prescindere dalle valutazioni in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico (pag. 1326, 1327 e 1338 incarto AI). Ciò che è peraltro rimasto - a ragione - incontestato in questa sede da parte del patrocinatore dell’insorgente.

Il rappresentante del ricorrente non può nemmeno essere seguito laddove sottolinea che il perito psichiatrico non ha posto alcuna diagnosi psichiatrica e che tale conclusione “ben si sposa con la posizione pregiudiziale della Dr.ssa __________” rispettivamente (cfr. doc. I, pag. 12) rispettivamente che “la nuova perizia

  • nata sotto condizionamenti inaccettabili - nega ora, inspiegabilmente, ogni inabilità lavorativa in ambito psichiatrico” (cfr. doc. I, pag. 15). Come visto, infatti, il perito psichiatra ha spiegato in modo dettagliato e convincente i motivi per cui, per quanto di sua stretta competenza, ha ravvisato “un tentativo volontario di simulazione della malattia mentale” (cfr. rapporto peritale psichiatrico del 30 novembre 2021, in partico-lare 1494 incarto AI), a fronte di una presentazione da parte dell’insorgente totalmente incoerente, e quindi totalmente infondata, della sua sofferenza psichica.

Il patrocinatore dell’insorgente non può nemmeno essere seguito laddove sostiene che il mail del 4 agosto 2023 - che il suo cliente ha inviato ai periti del __________ (dr.ssa med. __________ e dr. med. __________) senza consultarsi con lui (e il cui senso e la cui opportunità sono discutibili) - dimostrerebbe il grado di esasperazione patologico del suo assistito al momento della somministrazione dei test e delle valutazioni psichiatriche. Tale argomentazione non risulta infatti suffragata da alcuna documentazione medica (tantomeno specialistica) e, pertanto, non può essere condivisa da questa Corte. La circostanza poi che tale scritto non sia stato ripreso nell’elenco degli atti è irrilevante ai fin del giudizio, dal momento che era comunque noto ai periti del __________ (in particolare, al perito psichiatra).

In simili circostanze neppure è dato da vedere come la circostanza giusta la quale l'UAI non avrebbe preso posizione in merito al citato mail, possa configurare una violazione del diritto di essere sentito del suo cliente. In questo contesto giova qui comunque ricordare che, pur comprendendo il diritto di essere sentito l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie decisioni, ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF U 397/05 del 24 gennaio 2007 consid. 3.2 con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2 pag. 236; STCA 32.2018.3 del 30 gennaio 2019, consid. 2.1; STCA 35.2019.12 del 5 febbraio 2020, consid. 2.1; STCA 35.2020.53 del 1° marzo 2021, consid. 2.3; STCA 35.2022.64 del 22 marzo 2023, consid. 2.2).

Da ultimo, nel caso di specie, non è neppure ravvisabile da parte dell’UAI alcuna violazione dell’art. 43 LPGA, dal momento che l’assicurato si è sottoposto alla perizia pluridisciplinare del __________.

2.21. In conclusione, stante quanto sopra esposto, richiamato inoltre l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che, al momento di emissione della decisione impugnata del 28 settembre 2023, RI 1 è stato/è inabile al 100% in qualsiasi attività lucrativa (attuale e adeguata) a partire dal 18 dicembre 2017 rispettivamente abile all’80% (100% presenza con una riduzione di rendimento del 20% per motivi psichiatrici) dal 6 agosto 2018, al 90% (100% presenza con una riduzione di rendimento del 10% per motivi neurologici) dal 1° aprile 2019, allo 0% dal 14 maggio 2019 al 31 maggio 2019 (per un ricovero presso il reparto di __________ della Clinica __________ per un trattamento reumatologico, sotto supervisione del reumatologo curante dr. med. __________: pag. 584-587 incarto AI) e nuovamente abile al 90% (100% presenza con una riduzione di rendimento del 10% per motivi neurologici) dal 1° giugno 2019 e continua.

2.22. Si tratta ora di valutare se le conseguenze economiche del peggioramento della capacità di guadagno del ricorrente riconducibile al danno alla salute di cui è affetto siano tali da giustificare il riconoscimento di una rendita di invalidità.

2.22.1. Nella decisione avversata l’UAI ha quantificato il reddito “da valido” e quello “da invalido” come segue:

" Per la determinazione del Reddito da valido (Rh) l'incarto è stato sottoposto al Servizio Ispettorato, il quale ha stabilito che in base agli elementi economici a disposizione e l'effettivo svolgimento dell'attività indipendente del Signor RI 1, ci sono i presupposti per adoperare CHF 66'400.- come valore di riferimento, reddito sulla cui base sono stati fissati i contributi per l'anno 2016.

Dal 01.12.2018 (scadenza dell'anno d'attesa)

Per quanto attiene il Reddito da invalido (Ri), malgrado il danno alla salute in un'attività adeguata egli avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 54'689.11 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, considerando inoltre la capacità lavorativa ridotta del 20%).

II confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 17.64%.

Confronto dei redditi: Reddito senza invalidità CHF 66'400.00 Reddito con invalidità CHF 54'689.11

Perdita di guadagno CHF 11'710.89

Grado d'invalidità 17.64%

Dal 01.04.2019 e dal 02.06.2019

Quale Reddito da invalido (Ri), malgrado il danno alla salute, in un'attività adeguata egli avrebbe invece potuto teoricamente conseguire CHF 61'525.25 (tabelle RSS, valori federali, settore maschile, considerando inoltre la capacità lavorativa ridotta del 10%).

Il confronto dei redditi permette quindi di determinare una perdita di guadagno, e quindi un grado Al, pari al 7.34%.

Confronto dei redditi: Reddito senza invalidità CHF 66'400.00

Reddito con invalidità CHF 61'525.25 Perdita di guadagno CHF 4'874.75

Grado d'invalidità 7.34%”

(cfr. doc. A2, pag. 2; cfr. anche calcoli economici a pag. 1777-1780 e pag. 1814-1817 incarto AI).

2.22.2. Davanti al TCA, l’avv. RA 1 ha chiesto che il reddito “da valido” venga innalzato ad “almeno fr. 76'400.-” o quantomeno a “fr. 71'500.-” sulla base delle seguenti considerazioni:

" Dal 2015 come ben emerge dagli atti, l'assicurato era titolare di un'attività che opera nel commercio di automobili.

Questa attività è stata svolta sino al 18.12.2017, ossia sino all'infortunio di cui il signor RI 1 è stato vittima.

Appare a priori pertanto errato far riferimento, come invece fa l'amministrazione all'attività professionale svolta negli anni precedenti il 2015 presso __________. Occorre invece fare riferimento al reddito il signor RI 1 avrebbe conseguito oggi (vedasi al momento della decisione contestata) svolgendo l'attività indipendente avviata nel 2015. Risulta difatti dall'estratto conto individuale dell'assicurato che il suo reddito nel 2015 è stato nell'attività indipendente di CHF 71'600.- per il periodo da febbraio a dicembre, di CHF 1'117.-durante il mese di gennaio a titolo di indennità di disoccupazione, e di CHF 3'475.- a titolo di indennità per perdita di guadagno (cfr. estratto conto individuale AVS/AI/IPG). In tutto quindi CHF 76'192.-.

Nel 2016 emerge un reddito di CHF 66'400.- + CHF 3'178.-, pari a complessivi CHF 69'578.-Discende che il reddito da valido del signor RI 1 oggi sarebbe senza i problemi alla salute scatenati dall'infortunio del 18.12.2017 di almeno CHF 76'400.- (considerato altresì l'adeguamento al rincaro).

Ma anche qualora non si volesse per delirio di ipotesi considerare quanto precede, si consideri nel 2018 il signor RI 1 avrebbe percepito un reddito presso __________ di CHF 65'000.- con eventuale bonus del 10%, ossia complessivi CHF 71'500.-.” (cfr. doc. I, pag. 18).

Per quanto concerne il redito “da invalido”, l’avv. RA 1 ha postulato quanto segue:

" Al reddito da invalido deve essere applicata una riduzione sociale del 15% almeno (aggiuntiva), posto come il signor RI 1 sia obbligato a svolgere solo attività estremamente leggere, comunque con un tempo e una resa parziali (riduzione del 10%), presenti altri svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari, quali possibilità di svolgere certe attività la limitazione della capacità di reggere ritmi e carichi produttivi le problematiche legate all'affezioni psichiche che ne riducono le competenze sociali e di contatto interpersonale, fragilità generale che lo rende poco credibile agli occhi di un potenziale datore di lavoro e comunque vulnerabile è soggetto alla disoccupazione. Ciò in aggiunta alla deduzione del 10% di cui alla novella dell'OAl.” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19).

2.22.3. In sede di risposta, l’UAI ha versato agli atti l’“estratto conto della Cassa __________ del 17 agosto 2022” (doc. VI-1), puntualizzando, tra l’altro, quanto segue:

" (…) Come emerge dal qui di seguito allegato estratto conto individuale del 17 agosto 2022, il Servizio ispettorato ha preso in considerazione il reddito (auto-dichiarato) all'AVS dall'assicurato pari a CHF 66'400.-. Reddito riferito al 2016 poiché unico anno intero in cui l'assicurato ha lavorato per la sua ditta. Valutazione del tutto condivisibile se si tiene conto dei redditi complessivi acquisiti nel corso degli anni dall'assicurato, del tassato d'ufficio dell'impresa (ormai fallita) per gli anni 2015-2017 (cfr. il pt. 4 dell'inchiesta) nonché dell'assenza di dati statistici salariali relativi all'attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano.” (doc. VI, pag. 2).

2.22.4. Chiamato ora a pronunciarsi il TCA rileva innanzitutto che - con sentenza 32.2020.42 del 21 dicembre 2020 (pag. 917-969 incarto AI), cresciuta incontestata in giudicato - aveva rilevato, al considerando 2.13, per motivi di economia processuale (e, peraltro, conformemente a quanto aveva richiesto l’avv. RA 1 in quella sede), che:

" l’assicurato, al momento dell’infortunio del 18 dicembre 2017 che ne ha determinato l’inabilità lavorativa di lunga durata, era attivo al 100% quale venditore indipendente d’auto d’occasione presso la “__________m” di __________ (dal 1° febbraio 2015). In siffatte circostanze, l’assicurato deve essere considerato una persona che esercitava, prima del danno alla salute, un’attività lavorativa indipendente a tempo pieno.” (cfr. STCA 32.2020.42 del 21 dicembre 2020, consid. 2.13).

Correttamente l’amministrazione ha, quindi, acquisito agli atti il “rapporto d’inchiesta per l’attività professionale indipendente” del 15 febbraio 2023 (pag. 1772-1775 incarto AI), dal quale si evince, in particolare, quanto segue:

" Reddito senza invalidità:

L'attività svolta abitualmente dall'assicurato prima del danno, dopo un periodo in cui è stato in disoccupazione, si è protratta per un tempo limitato, dal 2015 a fine 2017. Per la definizione del reddito senza invalidità non disponiamo di altri dati se non quanto esposto a Cl nel 2016, l'unico anno in cui l'assicurato ha lavorato in misura completa; il reddito tassato in quell'anno ammonta a fr. 66'400.- lordi.

In considerazione del fatto si tratta di un'attività indipendente, che a pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto che l'assicurato non è riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri sociali, ritengo che tale importo non vada attualizzato.” (pag. 1775 incarto AI; n.d.r.: il grassetto non è della redattrice).

Nella medesima occasione, sub “Osservazioni”, l’incaricata ha puntualizzato quanto segue:

" Ho parlato in data 01.02.2023 con il Servizio "contributi individuali": sussiste infatti una differenza significativa tra il reddito assoggettato nel 2017 e indicato a Cl e il reddito imposto fiscalmente in quell'anno. Il Servizio ha riferito che l'assicurato ha chiesto un condono e che il condono è stato accolto; di fatto è l'USSI ad aver proceduto al pagamento dei contributi.

In data 15.02.2023 ho sentito nuovamente il Servizio contributi in merito al reddito esposto a CI nel 2016. Il collega ha riferito che il reddito sulla cui base sono stati fissati i contributi è quello di fr. 66'400.-, ma dato che l'assicurato non ha pagato i contributi tale importo è stato ridotto a fr. 10.000.-.” (pag. 1775 incarto AI; n.d.r.: il corsivo non è della redattrice).

In assenza di termine di paragoni utili come pure di dati statistici salariali relativi all'attività indipendente di commercio di veicoli di seconda mano (cfr. doc. VI, pag. 2), Il TCA condivide la scelta operata dall’incaricata di considerare i redditi da attività iscritti nel conto individuale e più precisamente quello riferito al 2016, in quanto unico anno intero in cui l'assicurato aveva lavorato per la sua ditta. Parimenti dicasi per la scelta di non attualizzare tale importo, visto che pochi mesi dall'infortunio l'esercizio era già gravato da perdite, tanto che l'assicurato non era riuscito a sostenere nemmeno il pagamento degli oneri sociali. Ciò premesso, all’importo di fr. 66'400.- lordi deve essere aggiunto anche quello di fr. 3'178.- lordi, che parimenti risulta dall’estratto del CI per il 2016 (corrisposto dalla __________: cfr. doc. VI-2; cfr. per un caso recente in cui questa Corte ha tenuto conto, per determinare il reddito da valida, di quanto percepito nell’anno di riferimento dall’assicurata sia quale ergoterapista indipendente sia quale docente dipendente cfr. la STCA 32.2023.94 del 27 novembre 2023 consid. 2.10.1). Si giunge così ad un reddito “da valido”, sia per il 2018 sia per il 2019, di fr. 69'578.-.

Giova qui infatti ricordare che, secondo la giurisprudenza, generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa). Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio 2009 con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003 consid. 2.2.1; STCA 32.2016.149 del 22 giugno 2017, consid. 2.10.1; STCA 32.2020.25 del 20 ottobre 2020, consid. 2.12), ciò che non è stato il caso.

Infatti, per determinare il reddito da valido, occorre stabilire, con il grado della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato avrebbe effettivamente potuto ottenere al momento determinante se non fosse stato invalido. Il reddito senza invalidità deve essere valutato il più concretamente possibile, motivo per cui lo si deduce di principio dall’ultimo salario conseguito dall’assicurato prima dell’insorgenza del danno alla salute (cfr. consid. 2.5).

Stante quanto precede, non appare invece giustificato riconoscere un reddito “da valido” più elevato di quanto anzi riportato. Tanto più se si considera pure che, nel corso della sua carriera professionale in Svizzera (1998-2016), egli (fatta eccezione per gli anni 2000, 2001 e 2011 in cui ha percepito rispettivamente fr. 62'535.-, fr. 66'733.- e fr. 65'192.-) ha ricevuto degli importi nettamente inferiori (1998: fr. 25'065.-; 1999: fr. 20'741.-; 2002: fr. 23'826.-; 2003: fr. 8'623.-; 2004: fr. 23'551.-; 2005: fr. 44'900.-; 2006: fr. 45'155.-; 2007: fr. 33'691.-; 2008: fr. 36'012.-; 2009: fr.48'874.-; 2010: fr. 52'518.-; 2012: fr. 45'919.-; 2013: fr. 4'667.-; 2014: fr. 7'308.- e 2015: fr. 13'925.-).

In esito alle considerazioni che precedono, non può pertanto essere seguito il patrocinatore del ricorrente laddove richiede di innalzare il reddito “da valido” ad “almeno fr. 76'400.-” o quantomeno a “fr. 71'500.-” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19).

Il reddito “da valido”, per il 2018 e per il 2019, è dunque fissato in fr. 69'578.-.

2.22.5. Per quanto concerne, invece, il reddito “da invalido”, il patrocinatore dell’assicurato ha contestato che il suo assistito presenti una capacità lavorativa residua dell’80% (100% presenza con riduzione di rendimento del 20%) nel 2018 rispettivamente del 90% (100% presenza con riduzione di rendimento del 10% nel 2019) in attività adeguata che, tuttavia, come si è visto al consid. 2.21, è stata confermata dal TCA.

L’avv. RA 1 ha contestato pure il mancato riconoscimento di una deduzione sociale “del 15% almeno (aggiuntiva)” “in aggiunta alla deduzione del 10% di cui alla novella dell’OAI” (cfr. doc. I, pag. 18 e 19 e consid. 2.22.1).

A questo proposito il TCA ricorda che, secondo la più recente giurisprudenza federale, il livello di qualifica 1 dei dati RSS comprende già tutta una serie di attività leggere che tengono conto di molte limitazioni. In altre parole, possono essere considerate sotto il cappello delle limitazioni funzionali che consentono in linea di principio di applicare una riduzione percentuale al reddito statistico solo circostanze che in un mercato equilibrato del lavoro devono essere considerate come eccezionali. Negli altri casi non viene attuata nessuna deduzione a questo titolo neppure se la capacità lavorativa è totale in attività adeguate e non si pone dunque il problema di un’indebita doppia deduzione (cfr. STF 8C_495/2019 dell'11 dicembre 2019 consid. 4.2.2 con riferimento e 8C_82/2019 del 19 settembre 2019 consid. 6.3.2; 8C_730/2019 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; 8C_765/2019 del 10 giugno 2020 consid. 5.4.4; 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 consid. 4.4.4; in questo senso, si veda pure Ares Bernasconi, “8C_9/2020 du 10 juin 2020 - Abattement sur le revenu d’invalide selon l’ATF 126 V 75”, in SZS/RSAS 1/2021 n. 49; cfr. pure, tra le tante, la STF 8C_410/2023 del 5 dicembre 2023 consid. 5.4.2.3. e la STF 8C_ 623/2022 del 12 gennaio 2023 consid. 5.1.1 e 5.2.2; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.93 del 22 gennaio 2024, consid. 2.10 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.93).

L’Alta Corte ha inoltre già stabilito che in caso d’applicazione del livello di competenze 1 della RSS sono già considerate l’assenza di formazione (cfr. STF 8C_48/2021 del 20 maggio 2021 consid. 4.3.4) e di esperienza in taluni ambiti di attività (cfr., tra le tante, la STF 8C_659/2021 del 17 febbraio 2022 consid. 4.3.2, 8C_603/2020 del 4 dicembre 2020 consid. 6.2, 8C_122/2019 del 10 settembre 2019 consid. 4.3.2 e la 8C_46/2018 dell’11 gennaio 2019 consid. 4.4; cfr. pure, tra le tante, la STCA 35.2023.36 del 14 agosto 2023, consid. 2.8 e la STCA 35.2023.89 dell’11 marzo 2024, consid. 2.9.3).

Questa Corte ricorda anche di avere già confermato al consid. 2.18 e 2.21, che l’assicurato presenta una capacità lavorativa residua dell’80% dal 2018 e del 90% dal 2019 in attività adeguate rispettivamente che egli gode di un ventaglio di attività esigibili ancora sufficientemente ampio per mettere a frutto la propria capacità lavorativa residua. In siffatte condizioni, una decurtazione sociale, per questi aspetti, non appare giustificata.

Alla luce di quanto appena esposto e tenuto pure conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V 393 consid. 3.3), il TCA ritiene che, non operando alcuna deduzione sociale, l’UAI non abbia abusato del proprio potere di apprezzamento.

Per quanto invece concerne il nuovo art. 26bis cpv. 3 OAI (giusta il quale: “Al valore determinato in base a valori statistici secondo il capoverso 2 è applicata una deduzione del 10 per cento. Se a causa dell’invalidità l’assicurato può lavorare soltanto con una capacità funzionale secondo l’articolo 49 capoverso 1bis pari o inferiore al 50 per cento, è applicata una deduzione del 20 per cento. Non sono ammesse ulteriori deduzioni.”), esso è entrato in vigore il 1° gennaio 2024 e, pertanto, non è applicabile alla presente fattispecie (cfr. consid. 2.2).

Il reddito “da invalido” è, quindi, fissato in fr. 54'689.11 (tenuto conto di una capacità lavorativa residua dell’80%) per il 2018 rispettivamente in fr. 61'525.25 (tenuto conto di una capacità lavorativa residua del 90%) per il 2019.

2.22.6. Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 54'689.11, con il relativo reddito da valido di fr. 69'578.-, si ottiene, nel 2018, un grado di invalidità del 21% ([69'578 - 54'689.11] x 100 : 69’578 = 21.39% arrotondato al 21% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121).

Confrontando ora il reddito da invalido di fr. 61'525.25, con il relativo reddito da valido di fr. 69'578.-, si ottiene, nel 2019, un grado di invalidità del 12% ([69'578 - 61'525.25] x 100 : 69’578 = 11.57% arrotondato al 12% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121). Non raggiungendo il grado d’invalidità la soglia pensionabile del 40%, a ragione l’amministrazione non ha riconosciuto il diritto ad una rendita d’invalidità. La decisione dell’UAI che nega il diritto a una rendita d’invalidità va, di conseguenza, confermata.

2.23. Per quanto concerne l’aspetto relativo ai provvedimenti professionali, il TCA osserva quanto segue.

2.23.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai provvedimenti d'integrazione per quanto essi siano necessari e idonei a ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere mansioni consuete (lett. a) e le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute (lett. b).

Per stabilire tale diritto deve essere considerata tutta la durata probabile della vita professionale rimanente (art. 8 cpv. 1bis LAI).

Fra i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i provvedimenti di reinserimento per preparare all'integrazione professionale (art. 8 cpv. 3 lett. a bis LAI) ed i provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale (art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI), il collocamento (art. 18 LAI), il lavoro a titolo di prova (art. 18a LAI), l’assegno per il periodo di introduzione (art. 18b LAI), l’indennità per sopperire all’aumento dei contributi (art. 18c LAI) e l'aiuto in capitale (art. 18d LAI).

2.23.2. In concreto, dalle tavole processuali emerge che nel “rapporto finale SIP” del 4 aprile 2023 (pag.1785-1787 incarto AI) la consulente in integrazione professionale (di seguito: CIP), ha osservato quanto segue: “Non si ritiene di attivare provvedimenti professionali. Su richiesta scritta dell'assicurato, possiamo attivare l'"aiuto al collocamento".” (pag. 1787 incarto AI).

In questo contesto giova qui ricordare che il CIP, rappresenta, ai sensi della giurisprudenza federale, la persona che meglio di chiunque altro è in grado di emettere una simile valutazione (cfr. RtiD II-2008 pag. 274 [9C_13/2007] consid. 4.3; vedi anche, fra le tante, STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 con la quale il TF ha confermato la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012; 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 con la quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011; cfr. pure la STCA 32.2019.56 dell’11 marzo 2020, consid. 2.8.1 e i numerosi rinvii giurisprudenziali ivi citati; 32.2023.94 del 27 novembre 2023, consid. 2.10.2).

Stante quanto precede questo TCA condivide l'operato del CIP. Tanto più che in questa sede non sono stati sollevati argomenti atti ad imporre alla Corte di scostarsene

Nella decisione avversata l’UAI ha puntualizzato quanto segue:

" Dalla presa di posizione espressa dal Servizio Integrazione Professionale (SIP) si evince che non ci sono i presupposti per l'applicazione di misure reintegrative, per tramite dell'UAI.

Previa richiesta scritta, lo scrivente ufficio resta tuttavia a disposizione per valutare un sostegno al collocamento.” (doc. A2, pag. 3).

In simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata anche per questo aspetto.

2.24. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il TCA rinuncia all'assunzione di ulteriori prove, ritenendo la situazione sufficientemente chiarita (valutazione anticipata delle prove: cfr. consid. 2.20.3).

L'incarto AI completo è stato versato agli atti con la risposta di causa.

2.25. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è determinata fra fr. 200 e fr. 1'000 in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

§ Gli atti sono trasmessi all’Ufficio assicurazione invalidità affinché proceda agli accertamenti indicati al consid. 2.19.3.

  1. Le spese, per complessivi fr. 500, sono poste a carico del ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_TCAS_001
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TCAS_001, 32.2023.116
Entscheidungsdatum
29.04.2024
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026