Incarto n. 32.2022.86

BS

Lugano 10 maggio 2023

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

Il Tribunale cantonale delle assicurazioni

composto dei giudici:

Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 13 dicembre 2022 di

RI 1

contro

la decisione del 25 novembre 2022 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto in fatto

1.1. RI 1, classe 2002, sin dalla nascita ha beneficiato di diverse prestazioni AI, tra cui dei provvedimenti sanitari volti alla cura dell’infermità congenita 404 OIC (disturbi di comportamento nei bambini d’intelligenza normale), inclusa la psicoterapia ambulatoriale.

Nel febbraio 2019 l’assicurato ha inoltrato una richiesta per minorenni volta all’ottenimento di provvedimenti d’integrazione professionale (doc. 66; se non indicato diversamente i documenti citati si riferiscono agli atti dell’Ufficio AI prodotti con la risposta di causa).

Tenuto conto del rapporto 12 giugno 2019 del dr. __________ del SMR (Servizio medico regionale) (doc. 81), nonché del rapporto 28 giugno 2019 di fine intervento tempestivo (doc. 82), con comunicazione 29 luglio 2019 l’Ufficio AI ha assunto i costi supplementari di una prima formazione professionale secondo l’art. 16 LAI quale assistente di manutenzione per autoveicolo CFP presso la ditta __________ di __________ dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2021 (doc. 87). Nell’estate 2021 l’assicurato ha terminato con successo la suddetta formazione, con il conseguimento del relativo diploma (doc. 107).

Con successiva comunicazione 3 settembre 2021 l’amministrazione si è assunta i costi supplementari di una prima formazione professionale quale meccanico di manutenzione per automobili AFC presso il succitato garage dal 1° settembre 2021 al 31 agosto 2023, prorogato poi sino al 31 agosto 2024 (doc. 113 e pag. 351 inc. AI).

1.2. A seguito di alcune problematiche sia sul posto di lavoro sia a scuola, con diffida emanata il 28 marzo 2022 l’Ufficio AI, richiamate le sanzioni di cui all’art. 24 cpv. 4 LPGA, ha intimato all’assicurato:

" (…) di ottemperare con diligenza ed impegno al provvedimento professionale, in modo tale da conseguire il massimo profitto;

di non arrivare più in ritardo, né sul posto di lavoro né a scuola, ad organizzare le visite mediche al di fuori degli orari di lavoro e scuola, migliorare il suo comportamento, atteggiamento e attitudine a scuola e sul lavoro, rispettare le regole vigenti dal suo datore di lavoro, seguire con regolarità ed impegno le lezioni di sostegno che verranno attivate a breve, mostrarsi interessato al lavoro, chiedere ai colleghi, al responsabile, chiedere al Docente, al datore di lavoro, o alla sottoscritta, in caso di domande, dubbi, difficoltà o bisogno.” (Doc. 131)

Contestualmente l’Ufficio AI gli ha assegnato un termine di 10 giorni per dichiarare se intende sottoporsi al provvedimento professionale ordinato, ritornando, debitamente firmato, l’allegato formulario contenente le summenzionate diffide. L’amministrazione lo ha anche invitato, qualora non volesse sottoporsi al citato provvedimento, a indicarne in modo esaustivo i motivi, avvisandolo infine che in caso di scadenza infruttuosa del termine avrebbe emanato un progetto di decisioni con le sanzioni previste dall’art. 21 LPGA.

In data 13 aprile 2022 l’assicurato ha firmato il formulario (pag. 379 inc. AI).

1.3. Costatato come, in data 21 settembre 2022, il datore di lavoro abbia dovuto sciogliere il contratto di tirocinio non avendo l’assicurato ottemperato alle direttive accettate il 13 aprile 2022 (cfr. annotazioni 6 ottobre 2022 della consulente AI in doc. 148), con scritto del 9 ottobre 2022 l’Ufficio AI ha comunicato a RI 1 l’interruzione del provvedimento professionale con effetto retroattivo al 21 settembre 2022 (doc. 154).

Preso dunque atto dello scioglimento del contratto di tirocinio (cfr. pag. 418 inc. AI), con decisione del 25 novembre 2022, preavvisata il 14 ottobre 2022 (doc. 259), l’Ufficio AI ha negato l’assunzione di prestazioni AI a causa della violazione dell’obbligo di collaborare, non avendo l’assicurato dato seguito a quanto indicato nella diffida del 28 marzo 2022 da lui sottoscritta per accettazione il 13 aprile 2022 (doc. 159).

1.4. Contro la succitata decisione l’assicurato è tempestivamente insorto, chiedendo in sostanza di poter continuare a beneficiare dei provvedimenti professionali.

In sintesi sostiene che col tempo l’attività svolta non corrispondeva più alla professione di meccanico in formazione, dovendo eseguire solo lavori “di preparazione veicoli (pulizia, controllo luci…)”. Egli sostiene altresì che il contratto di tirocinio è stato “interrotto in modo repentino ed immediato, a mio avviso senza apparenti gravi motivi che potessero giustificare questa modalità”. L’assicurato ha poi concluso:

" Mi sono recato nel __________ fornendo la mia candidatura e dopo svariati tentativi, nel mese di novembre, sono finalmente riuscito a trovare un garage a __________ con il quale ho potuto stipulare un nuovo contratto di tirocinio.

Per concludere posso dire che i sostegni che mi sono stati forniti mi sono di grande aiuto, mi sollevano da una serie di preoccupazioni e la presenza del docente di appoggio mi aiutano a far fronte alla scadenza della formazione che in autonomia farei fatica a gestire e portare a termine. Il lavoro intrapreso mi interessa e soddisfa molto e sono intenzionato a portare regolarmente a termine il percorso formativo.

Sulla base di quanto esposto spero vi siano i presupposti perché possiate riconsiderare il mio incarto …”.

1.5. Con la risposta di causa l’Ufficio AI ha dapprima sostenuto la legittimità dell’interruzione del provvedimento di prima formazione professione, non avendo l’assicurato ottemperato agli obblighi di cui alla diffida del 28 marzo 2022.

L’amministrazione ha poi chiesto il rinvio degli atti per i seguenti motivi:

" La decisione qui impugnata non contiene tuttavia alcuna spiegazione riguardo al rifiuto di riconoscere ulteriori provvedimenti professionali (e ciò con particolare riferimento al fatto che il Signor RI 1 ha nel frattempo sottoscritto un nuovo contratto di tirocinio con la ditta __________ di __________ quale meccanico di manutenzione per automobili AFC; cfr. a tal proposito il doc. A3 incarto TCA).

Agli atti non vi è alcun rapporto in cui il consulente IP si sia confrontato con la situazione dell'assicurato creatasi con l'interruzione della prima formazione professionale.

Inoltre, l'amministrazione - in merito ad un eventuale diritto alla rendita da parte dell'assicurato - non ha specificato in quale genere di attività il Signor RI 1 risulta abile al lavoro rispettivamente non ha effettuato alcun raffronto dei redditi.

Al riguardo, nel rapporto 12.06.2019 il SMR aveva tra l'altro evidenziato che la percentuale d'inabilità lavorativa in attività adeguata era da valutare al termine delle misure SIP.

Alla luce di quanto precede, si chiede pertanto a codesto lodevole TCA di voler confermare la legalità dell'interruzione del provvedimento di prima formazione professionale presso la ditta __________ di __________.

Per il resto, si chiede a codesto lodevole TCA di voler rinviare gli atti all'amministrazione affinché, dopo aver effettuato i necessari approfondimenti istruttori, si pronunci sull'eventuale diritto ad ulteriori provvedimenti professionali (segnatamente per quanto concerne il nuovo contratto di tirocinio stipulato con la ditta __________ di __________; cfr. il doc. A3 incarto TCA) e, in via sussidiaria, sull'eventuale diritto ad una rendita d'invalidità (cfr. per un caso simile la STCA del 14.12.2022, incarto nr. 32.2022.40).”

1.6. Con osservazioni 30 gennaio 2023 alla risposta di causa l’assicurato ha rilevato di aver perso l’entusiasmo e la motivazione per l’attività svolta presso il __________, in quanto le mansioni a lui assegnate non gli permettevano di ampliare le conoscenze e competenze professionali e scolastiche. Rileva inoltre di aver chiesto al datore di lavoro di potersi applicare alla meccanica, ciò che tuttavia non gli è stato concesso. Questa situazione gli ha creato una situazione di disagio, condizionando di conseguenza il suo comportamento sul posto di lavoro. Conclude di essere sempre stato appassionato alla meccanica e chiede di poter terminare la formazione professionale.

1.7. Chiamato dal TCA a prendere posizione in merito a quanto scritto dell’assicurato, con osservazioni 16 febbraio 2023 l’Ufficio AI ha confermato la legalità dell’interruzione del provvedimento di prima formazione presso la ditta __________ di __________. Ha altresì confermato la richiesta di rinvio degli atti all’amministrazione come indicato nella risposta di causa.

1.8. Infine, con scritto 8 marzo 2023 l’assicurato ha ribadito di non comprendere appieno il motivo del licenziamento da parte della __________. Rileva altresì di essere contento del cambiamento del datore di lavoro.

considerato in diritto

2.1. Oggetto del contendere è la questione a sapere se l’Ufficio AI ha correttamente o meno deciso d’interrompere il provvedimento di prima formazione professionale, ossia di non riconoscere più all’assicurato a far da tempo dal 21 settembre 2022 le spese supplementari relative alla prima formazione professionale quale meccanico di manutenzione di autoveicoli presso la __________ (cfr. consid. 1.2.), non avendo egli ottemperato agli obblighi di cui alla diffida del 28 marzo 2022.

2.2. Secondo l’art. 8 cpv. 1 LAI gli assicurati invalidi o minacciati da un’invalidità (art. 8 LPGA) hanno diritto ai provvedimenti d’integrazione per quanto (lett. a) essi siano necessari e idonei per ripristinare, conservare o migliorare la loro capacità al guadagno o la loro capacità di svolgere le mansioni consuete e (lett. b) le condizioni per il diritto ai diversi provvedimenti siano adempiute.

L’art. 16 cpv. 1 LAI prevede che gli assicurati, che non hanno ancora esercitato alcuna attività lucrativa e che a cagione della loro invalidità incontrano notevoli spese suppletive per la prima formazione professionale, hanno diritto alla rifusione di siffatte spese, se tale formazione confà alle loro attitudini.

Per l’art. 5 cpv. 1 OAI è considerata prima formazione professionale, dopo la conclusione dell’obbligo scolastico, la formazione professionale di base secondo la legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale; la frequenza di una scuola media, professionale o universitaria; la preparazione professionale a un lavoro ausiliario o a un’attività in un laboratorio protetto.

Per formazione professionale iniziale si intende lo sviluppo sistematico di un individuo, avente lo scopo preciso di renderlo idoneo a esercitare una professione, in altre parole, a insegnargli delle nozioni e dargli una capacità specificatamente professionale. Un tale insegnamento non include l’acquisizione di nozioni scolastiche fondamentali necessarie per intraprendere con possibilità di successo un apprendistato professionale o una formazione elementare (RCC 1982 pag. 471).

2.3. L’art. 7 LAI regola gli obblighi dell’assicurato.

Secondo il cpv. 1 l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 8 LPGA).

Il cpv. 2 stabilisce che l’assicurato deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (mansioni consuete). Si tratta in particolare di: a. provvedimenti di intervento tempestivo (art. 7d); b. provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale (art. 14a); c. provvedimenti professionali (art. 15–18 e 18b); d. cure mediche conformemente all’articolo 25 LAMal; e. provvedimenti di reintegrazione per i beneficiari di una rendita secondo l’articolo 8a capoverso 2.

Secondo l’art. 7a LAI, che regola i provvedimenti ragionevolmente esigibili, è considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato.

L’art. 7b LAI regola le sanzioni.

Secondo il cpv. 1 le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA se l’assicurato non ha adempiuto gli obblighi di cui all’articolo 7 della presente legge o all’articolo 43 capoverso 2 LPGA.

Il cpv. 2 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se l’assicurato: a. non si è annunciato immediatamente all’AI nonostante un’ingiunzione dell’ufficio AI conformemente all’articolo 3c capoverso 6 e ciò si ripercuote negativamente sulla durata o sull’entità dell’incapacità al lavoro o dell’invalidità; b. non ha adempiuto l’obbligo di notificazione ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 LPGA; c. ha ottenuto o ha tentato di ottenere indebitamente prestazioni dell’assicurazione per l’invalidità; d. non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo abbisogna per adempiere i suoi compiti legali.

Secondo il cpv. 3 la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato.

Infine, il cpv. 4 stabilisce che in deroga all’articolo 21 capoverso 1 LPGA, gli assegni per grandi invalidi non possono essere né rifiutati né ridotti.

L’art. 21 cpv. 4 LPGA prevede che:

" Le prestazioni possono essere temporaneamente o definitivamente ridotte o rifiutate se l’assicurato, nonostante una sollecitazione scritta che indichi le conseguenze giuridiche e un adeguato termine di riflessione, si sottrae, si oppone oppure, entro i limiti di quanto gli può essere chiesto, non si sottopone spontaneamente a una cura o a un provvedimento d’integrazione professionale ragionevolmente esigibile e che promette un notevole miglioramento della capacità di lavoro o una nuova possibilità di guadagno. Non si possono esigere cure e provvedimenti d’integrazione che rappresentano un pericolo per la vita o per la salute."

L’art. 21 cpv. 4 LPGA si riferisce al trattamento e all'integrazione nella vita lavorativa (cfr. DTF 133 V 512). In questo contesto, nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità si applica il principio generale secondo cui la persona interessata deve compiere tutti gli sforzi ragionevoli per attenuare al meglio le conseguenze di un danno alla salute (STF 8C_5/2017 dell’11 aprile 2017 consid. 5.3.) (Kieser, ATSG –Kommentar, 2020, art. 21 n. 115, pag. 437). Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).

Quindi, secondo la giurisprudenza riassunta in STF 8C_345/2022 del 12 ottobre 2022 consid. 5.1, l’assicurato deve fare tutto quanto si può ragionevolmente esigere da lui per ridurre la durata e l’entità dell’incapacità al lavoro e per evitare l’insorgere di un’invalidità (art. 7 cpv. 1 LPGA). Deve partecipare attivamente all’esecuzione di tutti i provvedimenti ragionevolmente esigibili che possono contribuire sia a mantenerlo nel suo attuale posto di lavoro, sia a favorire la sua integrazione nella vita professionale o in un’attività paragonabile (art. 7 cpv. 2 LAI). In particolare si tratta di provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e di provvedimenti professionali (art. 7 cpv. 2 lett. b e c LAI). È considerato ragionevolmente esigibile ogni provvedimento che serve all’integrazione dell’assicurato; fanno eccezione i provvedimenti che non sono adatti allo stato di salute dell’assicurato (art. 7a LAI). Le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate ai sensi dell’art. 24 cpv. 4 LPGA segnatamente se l’assicurato non ha adempiuto a quanto stabilito dall’art. 7 LAI (art. 7b cpv. 1 LAI). Da ultimo, la decisione di ridurre o di rifiutare prestazioni deve tener conto di tutte le circostanze del singolo caso, in particolare del grado della colpa dell’assicurato (art. 7b cpv. 3 LAI).

2.4. Nel caso in esame, come visto al consid. 1.1, terminata la formazione quale assistente di manutenzione per autoveicoli, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato i costi supplementari di una prima formazione professionale quale meccanico di manutenzione per automobili presso la __________ per il periodo 1° settembre – 31 agosto 2024.

Come riportato al consid. 1.2, con scritto del 28 marzo 2022 la consulente AI ha elencato le problematiche riscontrate a scuola e sul posto di lavoro, diffidando l’assicurato a rispettare le direttive indicate, le quali sono state da lui accettate il 13 aprile 2022 mediante sottoscrizione delle stesse.

Dagli atti risulta in particolare che il 12 maggio 2022 l’assicurato è stato trovato “nascosto nel locale materiale infiammabili a fumare e guardare il telefono” (cfr. e-mail 12 maggio 2022 del datore di lavoro alla consulente AI, pag. 382 inc. AI), mettendo quindi in grave pericolo personale e materiale. Il giorno stesso il datore di lavoro ha inviato all’assicurato una raccomandata a mano in cui, stigmatizzando l’accaduto, lo ha perentoriamente invitato a rispettare le misure di sicurezza pena l’annullamento del contratto di tirocinio (pag. 366 inc. AI).

In data 28 luglio 2022 il datore di lavoro ha scritto un’email alla consulente AI dove ha riferito che l’atteggiamento dell’assicurato verso il lavoro è “peggiorato molto”. Il 4 agosto 2022 il datore di lavoro le ha anche trasmesso il verbale (controfirmato dal ragazzo) di una discussione avuta il giorno precedente con l’interessato in cui sono state poste le regole che, in caso di mancato rispetto, avrebbero giustificano il licenziamento immediato: “non saranno più tollerati ritardi sopra i 15 minuti senza aver avvisato, non saranno più tollerate discussioni sul lavori da eseguire o eseguiti in modo diverso da quello richiesto, non sarà più accettato il non rispetto delle regole di sicurezza (come spiegato chiaramente nel fascicolo __________) e delle regole aziendali, per recuperare i vari ritardi lavorerà (l’assicurato, n.d.r.) tutti i sabati di settembre poi dopo uno al mese sempre in coppia con il capo officina (orario 8.30 -12.00)”.

Infine, con rapporto finale 6 ottobre 2022 la consulente AI ha rilevato che in data 21 settembre 2022 il datore di lavoro dell’assicurato l’ha informata di aver dovuto sciogliere il contratto di tirocinio non avendo il ragazzo rispettato la diffida del 28 marzo 2022 e la sua dichiarazione del 13 aprile 2022 dove accettava quanto intimatogli di eseguire. La consulente ha poi precisato (sottolineatura del redattore):

" ... Il DL ha più volte, in seguito alla Diffida, dovuto intervenire con degli ulteriori incontri in presenza dell’Ispettore di Tirocinio in quanto l’assicurato non rispettava obiettivi, regola, orari, relazioni / comunicazione, lavori richiesti.

L’ultimo incontro avvenuto in data 04.08.2022

In data 6.10.2022 riceviamo la conferma dello scioglimento.

In data odierna pertanto richiediamo l’interruzione della Garanzia N. decisione __________ per mancata collaborazione con effetto retroattivo al 21.09.2022.

Informo la Cassa per interruzione versamento IG.” (Doc. 148).

L’interruzione del provvedimento professionale è stato poi formalizzato con la decisione contestata.

Con il ricorso l’assicurato non contesta quanto successo, tantomeno l’esigibilità e l’adeguatezza del provvedimento professionale ordinato. Sostiene – per quanto è dato di comprendere – che il lavoro svolto presso il garage non corrispondesse più alla sua formazione di meccanico d’auto.

Ora, tale motivazione non giustifica il suo comportamento non collaborativo. Sarebbe stato sufficiente che egli ne avesse parlato con il responsabile di tirocinio e, se del caso, con l’ispettore di tirocinio. La messa in pericolo del personale e del materiale da parte dell’assicurato, l’aver disatteso alle direttive del datore di lavoro, contravvenendo quindi agli impegni presi con la firma della diffida del 28 marzo 2022 non possono che essere ritenuti una mancata collaborazione ai sensi della citata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3). Inoltre l’assicurato non può sostenere che il contratto di tirocinio sia stato interrotto in modo repentino. Si ricorda, come riportato sopra, che diverse volte egli è stato reso attento sulle conseguenze della mancata collaborazione.

Per il resto va fatto presente che l’iter formativo professionale intrapreso è dal profilo medico esigibile. Non è stata infatti fatta valere alcuna controindicazione d’ordine medico, né essa risulta dalla documentazione agli atti.

In queste circostanze, dunque, con riferimento all’art. 21 cpv. 4 LPGA menzionato nella diffida del 28 marzo 2022, nonostante che l’assicurato abbia sottoscritto il relativo formulario di impegno, rettamente l’Ufficio AI ha interrotto il provvedimento professionale per violazione dell’obbligo collaborazione (cfr. a tal riguardo il regesto DTF 139 V 399, ove in assenza di un valido motivo, quale ad esempio una violazione dell’obbligo di collaborare, l’assicurazione per l’invalidità non può porre termine prematuramente e unilateralmente a una riformazione professionale, ciò, come visto, non è stato il caso).

Ne consegue che, confermata la decisione contestata, il ricorso va respinto.

2.5. Se la persona assicurata decide di revocare il rifiuto di collaborare, per il futuro il nesso di causalità tra il danno (inteso come insorgenza o aggravamento dell'invalidità; cfr. STF 8C_394/2018 dell’11 marzo 2019 consid. 3.2; n.d.r.) ed il comportamento (inteso come violazione dell'obbligo di collaborazione) viene sostanzialmente meno. Pertanto, a partire da questo momento e con effetto per il futuro, si deve esaminare se la precedente riduzione o rifiuto della prestazione debba essere confermata o meno (cfr. Kieser, op. cit., art. 21 n. 164, pag. 446 con citazioni, cfr. anche Brunner/Vollenweider, Basler Kommentar Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2020, art. 21 n. 94, pag. 326).

Al riguardo, secondo la giurisprudenza riassunta nella sentenza 9C_244/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 3.3, con riferimento a DTF 139 V 590 s consid. 6.3.7.5 (critico Brunner/Vollenweider, op. cit., art. 21 n. 95, pag. 327), il TF, nell’ambito delle sanzioni da comminare ai sensi dell'art. 43 cpv. 3 LPGA, ha stabilito che se la collaborazione rifiutata viene fornita in un momento successivo, la sanzione inflitta può riguardare solo il periodo di tempo in cui la collaborazione è stata rifiutata (DTF 139 V 585 consid. 6.3.7.5). Il nesso causale tra la sospensione delle prestazioni e la violazione dell'obbligo di collaborazione cessa al più tardi con la dichiarazione di disponibilità a collaborare. Tale disponibilità a collaborare va considerata come una nuova domanda (sentenze 9C_994/2009 del 22 marzo 2010 consid. 5, 8C_733/2010 del 10 dicembre 2010 consid. 5.6). Il momento decisivo è quello in cui la persona assicurata revoca il suo rifiuto e si dichiara disponibile a sottoporsi al provvedimento, e si deve esaminare per il futuro se il precedente rifiuto delle prestazioni debba essere ripristinato (STF 9C_994/2009 del 22 marzo 2010).

Nel caso in disanima, per la prima volta con il ricorso l’assicurato ha fatto presente di essere “…finalmente riuscito a trovare un garage a __________ con il quale ho potuto stipulare un nuovo contratto di tirocinio”, precisando poi “il lavoro intrapreso mi interessa e soddisfa molto e sono intenzionato a portare regolarmente a termine il percorso formativo”.

Pertanto, in applicazione del succitato principio, preso atto della volontà dell’assicurato – comunicata con il presente ricorso – di terminare la formazione professionale, ancorché presso un altro datore di lavoro, si giustifica la trasmissione all’Ufficio AI degli atti affinché, dopo aver eseguito i necessari approfondimenti, si pronunci sulla (nuova) richiesta di assunzione di provvedimenti professionali. In tale prospettiva l’amministrazione valuterà il contratto stipulato il 24 novembre 2022 dall’assicurato con la ditta __________ in qualità di meccanico di manutenzione per veicoli leggeri per il periodo 7 dicembre 2022 – 31 agosto 2024, contratto allegato al ricorso (doc. A3). Nell’ambito della valutazione l’Ufficio AI terrà inoltre conto del rapporto 7 febbraio 2022 del nuovo datore di lavoro favorevole al ragazzo prodotto con il ricorso (doc. A4).

Da ultimo, come rilevato nella risposta di causa, in via sussidiaria l’amministrazione dovrà esaminare l’eventualità del diritto alla rendita.

2.6. Visto quanto sopra, confermata la legalità dell’interruzione del provvedimento di prima formazione professionale presso la ditta __________, la decisione va confermata.

Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, mediante eventuali approfondimenti istruttori, si pronunci sul diritto ad ulteriori provvedimenti professionali e, ove necessario, sull’eventuale diritto alla rendita.

2.7. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

  1. Il ricorso è respinto.

  2. Gli atti sono trasmessi all’Ufficio AI per gli accertamenti di

cui al consid. 2.5.

  1. Le spese di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.

  2. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il segretario di Camera

Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti

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