Raccomandata
Incarto n. 32.2022.35
cr
Lugano 12 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 aprile 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe __________, precedentemente attivo quale manovale edile, nel mese di agosto 2002 ha inoltrato una richiesta di prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “sindrome lombovertebrale cronica su turbe statiche della colonna con anomalie di transizione lombo-toracale e formazione di una neoartrosi dell’articolazione sacro-iliaca destra” (doc. 1).
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con decisione dell’11 gennaio 2005, poi confermata con decisione su opposizione del 3 giugno 2005, l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni.
Con sentenza 32.2005.108 dell’8 marzo 2006, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha annullato la decisione su opposizione impugnata e rinviato gli atti all’Ufficio AI per ulteriori approfondimenti in merito allo stato di salute del ricorrente, con riferimento in particolare agli aspetti ortopedico-reumatologici e a quelli psichici.
1.2. Dopo avere ordinato una perizia pluridisciplinare eseguita presso il __________, con decisione del 22 maggio 2007, preavvisata il 26 marzo 2007 (doc. 72), l’Ufficio AI ha negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, alla luce di un grado di invalidità insufficiente (del 20%) (doc. 85).
1.3. Nel mese di settembre 2020 l’assicurato, nel frattempo attivo quale operaio/muratore presso il __________ di __________, ha presentato una nuova domanda di prestazioni, giustificata dalle conseguenze di un infortunio sul lavoro occorso nel luglio 2020 (doc. 101).
Eseguiti gli accertamenti medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 3 dicembre 2021 (doc. 141), poi confermato con decisione del 27 aprile 2022, l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera di invalidità dal 1° luglio 2021 al 31 gennaio 2022, poi soppressa alla luce di un grado di invalidità dell’11%, insufficiente per continuare a beneficiare del diritto a prestazioni (cfr. doc. A).
1.4. Con tempestivo ricorso del 25 maggio 2022 l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha chiesto l’annullamento della decisione impugnata e l’assegnazione, in via principale, di una rendita intera di invalidità a tempo indeterminato a partire dal 1° luglio 2021 o, in via subordinata, di tre quarti di rendita per un grado AI del 63%.
A mente dell’insorgente, la documentazione medica agli atti dimostra inequivocabilmente la sua totale inabilità lavorativa sia come muratore, sia in attività affini, rendendo di fatto impossibile un suo ricollocamento sul mercato del lavoro.
Ciò è tanto più vero, a suo parere, posto che il suo stesso datore di lavoro (la __________ di __________) non è stato in grado di offrirgli un’alternativa lavorativa compatibile con i suoi limiti funzionali (doc. I).
1.5. Con la risposta di causa del 14 giugno 2022 l’Ufficio AI, dopo aver chiesto una presa di posizione al SMR (doc. IV/1), ha integralmente confermato la correttezza della decisione impugnata e chiesto la reiezione del ricorso, con argomenti di cui si dirà, per quanto di interesse, nei considerandi in diritto (doc. IV).
1.6. In data 28 giugno 2022 l’insorgente ha ritenuto che le opinioni espresse dai propri medici curanti non siano state debitamente prese in considerazione dall’amministrazione (VI).
1.7. Con osservazioni dell’11 luglio 2022 l’Ufficio AI ha rilevato di non avere particolari considerazioni da presentare, rinviando integralmente a quanto già esposto in sede di risposta di causa (doc. VIII).
1.8. In data 11 luglio 2022 l’insorgente ha trasmesso al TCA la lettera di disdetta ricevuta dal datore di lavoro a seguito della prolungata malattia (doc. L). Egli ha evidenziato come la gravità del proprio stato di salute e l’impossibilità di svolgere qualsiasi tipo di attività siano dimostrate dal fatto che lo stesso datore di lavoro, un’istituzione pubblica, non sia riuscito a reintegrarlo in attività affini (doc. IX).
1.9. Con osservazioni del 19 agosto 2022 l’amministrazione ha insistito nel chiedere la reiezione del ricorso rinviando, per quanto attiene agli aspetti reintegrativi, a quanto indicato dal consulente del Servizio Integrazione professionale (SIP) nel rapporto del 2 dicembre 2021 (doc. XII).
Tali considerazioni dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XIII), per conoscenza.
in diritto
2.1. Oggetto del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha assegnato all’assicurato una rendita intera (per un grado AI del 100%) limitatamente al periodo compreso fra il 1° luglio 2021 e il 31 gennaio 2022, poi soppressa in mancanza di un sufficiente grado di invalidità, oppure se egli abbia diritto, come preteso, ad una rendita a tempo indeterminato.
2.2. Va qui rilevato che il 1° gennaio 2022 è entrata in vigore una (importante) modifica della LAI e dell’OAI che concerne (anche) il diritto alla rendita (cfr. RU 2021 705).
Occorre ricordare che per la disamina del diritto a una rendita di invalidità eventualmente già insorto in precedenza, di norma, occorre rifarsi alle regole generali del diritto intertemporale secondo cui sono applicabili le disposizioni in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 130 V 445 consid. 1, pag. 446 seg. con riferimento a DTF 130 V 329).
Tornando alla modifica legislativa di cui sopra, si rileva che il calcolo delle rendite, il cui diritto era sorto sotto l’egida del precedente sistema, viene effettuato secondo il nuovo sistema se nell’ambito di una revisione il grado d’invalidità subisce una modificazione ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPGA (ossia di almeno 5% o un aumento fino al 100%) e l’assicurato, al momento dell’entrata in vigore della modifica legislativa di cui sopra, non aveva ancora compiuto 55 anni (Disposizione transitoria lett. b cpv. 1 della modifica del 19 giugno 2020 (Ulteriore sviluppo dell’AI); cfr. anche Moser, Die Weiterentwicklung der Invalidenvorsorge in der Ersten und Zweiten Säule - «stufenloses» Rentensystem, vorsorgliche Leistungseinstellung, in: BVG-Tagung 2022 Aktuelle Fragen der beruflichen Vorsorge, pag. 7).
In tal senso il marg. 9201 CIRAI (Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità, valida dal 1° gennaio 2022) prevede che “le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 non hanno ancora compiuto 55 anni (persone nate negli anni dal 1967 al 2003) sono trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare (art. 28b LAI), se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 17 LPGA (modificazione del grado d’invalidità di almeno 5 punti percentuali)”.
Secondo il marg. no. 9102 CIRAI in merito alla determinazione del diritto applicabile nel caso di prima concessione di rendite con quote decrescenti o a tempo determinato e casi di revisione, prevede “che se la modifica determinante avviene prima del 1° gennaio 2022, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021. Se la modifica determinante avviene dopo il 31 dicembre 2021, si applicano le disposizioni della LAI e dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2022. La data della modifica determinante è determinata secondo l'articolo 88a OAI (v. N. 5500 segg.).”
Ai sensi della cifra marginale 9200 CIRAI, le rendite correnti delle persone assicurate che il 1° gennaio 2022 hanno già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) rimangono nel vecchio sistema di rendite anche in caso di revisione del diritto alla rendita. A queste persone restano pertanto applicabili le disposizioni legali nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Infine, secondo il marg. no. 9103 CIRAI, nel caso di una persona assicurata che ha compiuto i 55 anni il 1° gennaio 2022, le disposizioni della LAI e dell'OAI nella loro versione valida fino al 31 dicembre 2021 si applicano fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita
Nel caso concreto, siccome l’assicurato aveva già compiuto 55 anni al momento della modifica legislativa di cui sopra, fino all'estinzione o alla soppressione del diritto alla rendita determinante è il diritto in vigore sino al 31 dicembre 2021.
Per un caso in cui, benché al momento della modifica legislativa l’assicurato non aveva ancora compiuto 55 anni, si è comunque applicato il diritto in vigore fino al 31 dicembre 2021 visto che a seguito della decisione contestata il diritto alla rendita e la relativa modifica (riduzione) sono sorti prima del 1° gennaio 2022, cfr. STCA 32.2022.24 del 29 agosto 2022.
2.3. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46).
Per incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6 LPGA).
L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 LPGA e consiste nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
Secondo l’art. 8 cpv. 1 LPGA, è considerata invalidità l’incapacità al guadagno totale o parziale presumibilmente permanente o di lunga durata.
La nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido (art. 8 LPGA) almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.4. Per costante giurisprudenza, quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
L’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta.
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343 consid. 3.5).
Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3).
Giusta l’art. 29bis OAI, se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI.
Una diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di riconsiderazione (STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in Plädoyer 1/06, pag. 64-65).
Da ultimo, nella DTF 141 V 9 (SVR 2015 IV Nr. 21) il Tribunale federale ha stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciare apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; STF 9C_710/2016 del 18 aprile 2017 consid. 4.1; STF 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2; STF 9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
2.5. Al termine dell’istruttoria eseguita dopo la domanda di prestazioni del 2002 e dopo la sentenza di rinvio per nuovi approfondimenti STCA 32.2005.108 dell’8 marzo 2006, l’Ufficio AI, come accennato (cfr. consid. 1.2), con decisione del 22 maggio 2007 (doc. 85), ha rifiutato di assegnare all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che nello svolgimento di attività adatte, esigibili al 100%, egli subisse una perdita economica del 20%, insufficiente per beneficiare di una rendita.
A seguito della nuova domanda di prestazioni del mese di settembre 2020 il dr. __________ del SMR, con rapporto finale SMR dell’8 novembre 2021, poste le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “lombalgia su incipiente stenosi centrale L4/L5; ipogenesi faccettaria L5/S1 a destra”, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro in misura totale dal mese di luglio 2020 nella propria attività, ma abile al lavoro al 50% dal 21 luglio 2021 e in misura completa a partire dal 26 ottobre 2021 nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (doc. 135).
L’insorgente ha contestato l’esigibilità lavorativa valutata dal medico del SMR, trasmettendo, unitamente al ricorso, la seguente documentazione medica:
Rapporto del 24 maggio 2022 del dr. __________, spec. FMH in neurochirurgia, chirurgia vertebrale e Capoclinica presso la Clinica __________, del seguente tenore:
" L’evoluzione delle condizioni di salute del paziente negli ultimi mesi ha permesso di considerare una apertura per un reintegro lavorativo del Sig. RI 1 in attività e funzioni affini a quelle finora praticate.
Da come mi informa il paziente, tuttavia, nel pratico il datore di lavoro non lo ritiene collocabile in tali attività; questo aspetto determina conseguentemente un peggioramento della prognosi di reintegro lavorativo relativamente al Sig. RI 1.” (Doc. H);
Rapporto del dr. __________, spec. FMH in medicina interna generale, datato 24 maggio 2022, del seguente tenore:
" Con la presente, tenendo conto delle condizioni cliniche del paziente e scarsi recuperi clinici ottenuti dalle cure praticate dopo l’infortunio sul lavoro avvenuto in data 13.07.2020, con delle ricadute algiche invalidanti, recidivanti a livello della colonna lombare, in una situazione degenerativa preesistente precaria a carico della colonna vertebrale, dal mio punto di vista in veste del medico curante, non vedo la possibilità per un reintegro lavorativo né parziale né totale nell’attività antecedentemente svolta, tanto meno visto l’evolversi negativo delle condizioni di salute attestate dal neurochirurgo (Dr. __________), anche in attività affine.” (Doc. I)
Preso atto di tali referti, con annotazione da SMR dell’8 giugno 2022 il dr. __________ del SMR, specialista in medicina interna generale, ha ribadito la propria posizione, osservando:
" Assicurato valutato abile in attività confacente sulla base dei rapporti dei curanti.
Rapporto dr. __________ del 24.5.2022:
L’evoluzione delle condizioni di salute del paziente negli ultimi mesi ha permesso di considerare una apertura per un reintegro lavorativo del sig. RI 1 in attività e funzioni affini a quelle finora praticate.
Da come mi informa il paziente, tuttavia, nel pratico il datore di lavoro non lo ritiene collocabile in tali attività.
Rapporto dr. __________ del 24.5.2022:
…non vedo la possibilità per un reintegro lavorativo né parziale né totale nell’attività antecedentemente svolta.
Valutazione:
dall’attuale documentazione non risulta una modifica dello stato di salute dell’assicurato, rimangono quindi validi i limiti funzionali esposti nel rapporto finale. Possibile che nella pratica l’attività svolta presso il __________ di __________ non rispetti i limiti funzionali.” (Doc. IV/1)
2.6. Per costante giurisprudenza (cfr. STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine di poter graduare l'invalidità, all'amministrazione (o al giudice in caso di ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 389).
Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
Va poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
2.7. Nella concreta fattispecie, chiamato a verificare se lo stato di salute dell’assicurato sia stato accuratamente vagliato dall’amministrazione prima dell’emissione della decisione impugnata, questo Tribunale non ha motivo di mettere in dubbio le conclusioni alle quali è giunto il dr. __________ del SMR, da considerare pienamente probanti.
Il medico del SMR, difatti, dopo attenta analisi di tutta la documentazione medica prodotta dall’assicurato, ha ritenuto che l’insorgente presenti una totale incapacità lavorativa nella propria attività, ma sia invece da ritenere, a partire dal 26 ottobre 2021, completamente abile al lavoro nello svolgimento di attività idonee, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
In particolare, il dr. __________ del SMR ha considerato che l’assicurato possa svolgere solo un lavoro “con assenza di carichi superiori a 2-3 kg (considerando mobilizzazioni ripetute di carichi), con possibilità di frequenti cambi di posizione ed evitando lunghi percorsi a piedi in particolare su terreni disconnessi” (doc. 135).
Il TCA non ha motivo per discostarsi da queste conclusioni del medico del SMR, le quali, del resto, non sono smentite dalla documentazione specialistica prodotta dall’insorgente, ma anzi, al contrario, trovano in essa piena conferma.
A tale riguardo, questo Tribunale evidenzia, difatti, che lo stesso neurochirurgo curante, dr. __________, con referto del 26 ottobre 2021 inviato al dr. __________ del SMR, ha ritenuto “non proponibile” una ripresa lavorativa dell’assicurato nelle occupazioni di operaio comunale, a causa delle problematiche spinali, in quanto “una ripresa come operaio a mio parere lo esporrebbe ad elevato rischio di recidiva di sviluppare sintomi acuti con ulteriore necessità di assentarsi dal lavoro”. Lo specialista ha, invece, considerato “indicato un reintegro con mansioni lavorative leggere: sarebbe auspicabile un impiego caratterizzato dall’assenza di carichi superiori a 2-3 kg (considerando mobilizzazioni ripetute di carichi), con possibilità di frequenti cambi di posizione ed evitando lunghi percorsi a piedi in particolare su terreni disconnessi” (cfr. doc. D).
Tale parere specialistico - concernente proprio le affezioni fatte valere dall’insorgente come invalidanti, al fine di dimostrare la sua totale inabilità lavorativa - coincide, quindi, con la valutazione del dr. __________ del SMR posta alla base della decisione di attribuzione di una rendita limitata nel tempo, poi soppressa in ragione della piena esigibilità lavorativa in attività adatte a partire dal 26 ottobre 2021.
Questo Tribunale non può quindi che confermare queste conclusioni.
Ad una soluzione differente non si può giungere neppure tenendo conto dei referti prodotti in sede ricorsuale, nei quali è stato escluso un reintegro dell’assicurato “in attività e funzioni affini a quelle finora praticate” (cfr. doc. H e doc. I), senza nulla indicare, invece, con riferimento allo svolgimento di attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
All’assicurato va del resto ricordato che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare l'obbligo delle parti di apportare - ove ciò fosse ragionevolmente esigibile - le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d).
Così stanti le cose, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al lavoro e al guadagno dell'assicurato sino alla resa del querelato provvedimento, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti (valutazione anticipata delle prove, fra le tante cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti; anche DTF 135 V 465). La richiesta di eseguire una nuova perizia pluridisciplinare non può quindi che venir disattesa.
Alla luce di quanto sopra esposto, è quindi da ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (cfr. tra le altre le DTF 138 V 218 consid. 6, 125 V 195 consid. 2 e riferimenti) che, per lo meno fino al momento della decisione impugnata (la quale, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali, fra le tante cfr. DTF 136 V 24 consid. 4.3; 130 V 445 consid. 1.2 con rinvii; 129 V consid. 1.2), l’assicurato presentava un’inabilità lavorativa totale nella precedente attività lavorativa di operaio, ma un’abilità del 100% in attività leggere rispettose delle limitazioni funzionali elencate dal dr. __________ del SMR.
Ciò non esclude comunque che, in caso di peggioramento rilevante delle sue condizioni di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa residua, debitamente comprovato da pertinente documentazione medica, l’assicurato possa in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni.
2.8. Quanto alle conseguenze economiche del danno alla salute dell’assicurato, l'amministrazione ha calcolato la perdita di guadagno che si avrebbe con una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate.
L’insorgente ha contestato tale modo di procedere dell’amministrazione, ritenendo di non essere reintegrabile in alcun tipo di attività lavorativa.
2.9. L'obbligo dell'assicurato di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in altri ambiti lavorativi discende dall'art. 21 LPGA. In relazione alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, vige il principio secondo cui l'assicurato è tenuto all'obbligo di ridurre le conseguenze economiche negative del danno alla salute.
In virtù di tale obbligo, l'assicurato deve intraprendere tutto quanto è ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze della sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario, in una nuova professione (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 296 segg.). Non è quindi dato alcun diritto ad una rendita se la persona interessata è in grado di percepire un reddito tale da escluderne l'erogazione (DTF 113 V 22 consid. 4a; RCC 1968 pag. 434).
Dalla persona assicurata possono tuttavia essere pretesi unicamente provvedimenti esigibili che tengano conto delle circostanze oggettive e soggettive del caso concreto, quali la sua capacità lavorativa residua, le ulteriori circostanze personali, l'età, la situazione professionale, i legami presso il luogo di domicilio, il mercato del lavoro equilibrato e la presumibile durata dell'attività lavorativa (DTF 113 V 22 consid. 4a pag. 28; cfr. pure VSI 2001 pag. 279 consid. 5a/aa e 5a/bb).
Occorre anche ricordare che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_670/2009 del 7 aprile 2010 consid. 8; STF 8C_641/2008 del 14 aprile 2009 consid. 5.2; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3; DTF 110 V 273 consid. 4b pag. 276; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989 pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 n. 1 pag. 67 consid. 5c).
Al riguardo, come è stato ricordato nella STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 al considerando 2.3, il Tribunale federale ha già ripetutamente stabilito che in considerazione dell'ampio ventaglio di attività semplici e ripetitive contemplate dai settori della produzione e dei servizi (cfr. Tabella TA1 edita dall'Ufficio federale di statistica, livello di esigenze 4 [denominato ora livello di competenze 1]) – un numero significativo di queste attività sono infatti di natura leggera, permettono di alternare la posizione e sono pertanto adatte al danno alla salute che impone di lavorare in posizione alternata - esiste un mercato del lavoro sufficiente in cui realizzare la propria capacità lavorativa residua. Si tratta segnatamente del mercato occupazionale per personale non qualificato o semi qualificato (RCC 1989 pag. 331 consid. 4a), in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici e che consentono il cambiamento frequente di posizione (RCC 1980 pag. 482 consid. 2).
Secondo la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la sua originaria professione, si può pretendere soltanto l'esercizio di quelle attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione per lui (Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205 segg., secondo cui: “Bei einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente d'invalidité dans l'assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in: SZS 1990, pag. 255 segg.).
In questo ordine d'idee, il Tribunale federale ha stabilito che - trattandosi di lavoratori non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un'attività manuale - entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., p. 206; RCC 1989, p. 331 consid. 4a).
L'Alta Corte ha tuttavia anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a questi assicurati non è limitato a tali attività.
Nell'industria e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e sorveglianza (SVR 2002 UV 15, p. 49 consid. 3b; RCC 1991, p. 332 consid. 3b, STFA U 871/02 del 20 aprile 2004, consid. 3; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid. 4.5).
Anche in questo ambito vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.
Va infine rilevato che, per giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TFA ha già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e sorveglianza (STF 8C_399/ 2007 del 23 aprile 2008 consid. 8.2; Pratique VSI 1998 p. 296 consid. 3b; STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003, consid 4.7).
Da ultimo, va ricordato che la determinazione del grado AI è il risultato di un puro calcolo economico che spetta al consulente in integrazione professionale sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche; egli valuta infatti quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta quindi al consulente, e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare l'esigibilità e la possibilità per l'assicurato di cercare un nuovo impiego su un mercato equilibrato del lavoro e a proposito degli elementi da prendere in considerazione (DTF 125 V 256 consid. 4; RtiD II-2008 pag. 274; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Nel caso di specie, con rapporto del 2 dicembre 2021 il consulente IP incaricato ha valutato che, tenuto conto dei limiti funzionali esistenti e derivanti dalle patologie di origine vertebrale, l’assicurato potrebbe ancora svolgere un ampio ventaglio di attività adeguate, esistenti sul mercato equilibrato del lavoro (doc. 139).
Il TCA non ha motivo per dubitare di questa valutazione, la quale non viene rimessa in discussione – contrariamente a quanto preteso dall’insorgente – dal fatto che il precedente datore di lavoro dell’interessato (un’istituzione pubblica) non sia stato in grado di ricollocarlo.
Come visto, infatti, l’assicurato è stato considerato totalmente inabile al lavoro nella precedente attività di operaio e in attività affini (cfr. valutazione del dr. __________, doc. H), mentre è stato ritenuto pienamente abile al lavoro nello svolgimento di attività adatte.
Ora, al di là delle concrete possibilità di un ricollocamento presso il precedente datore di lavoro - le quali non si sono realizzate, secondo quanto indicato nelle motivazioni del 6 aprile 2022 da parte del Servizio del personale della __________ di __________, in ragione di tre motivi: del genere di attività per le quali l’assicurato è qualificato, delle sue limitazioni funzionali e, da ultimo, per la mancata disponibilità di posti vacanti adeguati alle condizioni di salute (cfr. doc. F) – resta il fatto che all’interessato può essere richiesto di sfruttare la sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve periodo di rodaggio, come chiaramente indicato dal consulente IP (cfr. doc. 139).
Quanto alla pretesa circostanza, invocata dal patrocinatore dell’insorgente, che in ragione dell’età e della formazione “diventa praticamente impensabile anche solo immaginare un possibile impiego in attività affini viste anche le difficili contingenze del mercato del lavoro” (doc. I), va rilevato che la giurisprudenza federale ha, in maniera costante, già avuto modo di stabilire che nel mercato occupazionale aperto a personale non qualificato o semi qualificato, vi è una sufficiente offerta di occupazioni, in particolare nell'industria, in cui possono venir eseguite mansioni di sorveglianza e controllo, che non comportano aggravi fisici, che consentono il cambiamento frequente di posizione e che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure di reintegrazione professionale (cfr., tra le altre, STF 8C_563/2012 del 23 agosto 2012 consid. 3.3, che ha interamente confermato la STCA 35.2012.17 del 18 giugno 2012; 9C_635/2007 del 21 agosto 2008 consid. 3.3).
Si può, quindi, senz'altro ipotizzare - senza far riferimento alla difficoltà concreta di reperimento di posti di lavoro dovuta all’eccedenza della domanda, difficoltà che viene assicurata dall’assicurazione contro la disoccupazione e non dall’assicurazione contro l’invalidità (DTF 110 V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b) - che il ricorrente sia in grado di mettere a frutto la sua residua capacità lavorativa in attività professionali idonee, segnatamente, come indicato dal consulente professionale, attività in cui l’assicurato può alternare la postura e con limiti di carico a 2-3 kg, ad esempio “addetto alla qualità o imballaggio; operaio generico nell’industria; operaio non qualificato nell’industria manifatturiera, ad es. di piccole viti o bulloni con dotazione ergonomica; autista fattorino per consegna a domicilio di farmaci o fiori; addetto alla sorveglianza video di strutture amministrative o industriali, senza ronda e quindi senza esposizione ad agenti atmosferici o sforzi fisici” (doc. 139).
Va peraltro anche ricordato che il principio dell’esigibilità configura un aspetto di quello della proporzionalità. Questo principio permette di pretendere da una persona un determinato comportamento anche se presenta degli inconvenienti, anche in virtù del principio della riduzione del danno e del già menzionato obbligo di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute, se del caso cambiando attività professionale (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati).
Inoltre, ai fini dell’accertamento dell’invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci dev’essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e un’offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017, consid. 4.1 che conferma la DTF 110 V 273, consid. 4b pag. 276). Un assicurato non può pertanto avvalersi dell’impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347). Ciò non è il caso se – ipotesi non realizzata nella fattispecie, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente – l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica di un datore di lavoro medio (STF 9C_277/2016 del 15 marzo 2017; ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a).
Ne segue che bisogna ammettere che il ricorrente, senza l’adozione di specifici provvedimenti professionali (riqualifica/riformazione professionale), gode di un discreto ventaglio di professioni possibili che non richiedono particolari misure di reintegrazione professionale e va quindi considerato reintegrabile sul mercato normale del lavoro (cfr. anche le STCA 32.2015.83 del 4 maggio 2016, 32.2014.17 del 27 luglio 2015). A torto, quindi, l’insorgente si ritiene incollocabile.
Quanto al fattore età, il TCA rileva che nel caso di specie, al momento determinante (cfr. DTF 138 V 457) della resa del provvedimento contestato del 27 aprile 2022, l’assicurato aveva 58 anni.
Ora, deve essere osservato che il Tribunale federale, con sentenza STF 8C_240/2021 del 15 settembre 2021, ha considerato esigibile che un assicurato, un po’ più che 57enne al momento della valutazione della capacità lavorativa residua da parte del servizio medico dell’amministrazione, svolgesse attività adatte, restandogli ancora circa 8 anni fino all’età del pensionamento; ad un’analoga conclusione la nostra Massima Istanza è giunta nella STF 8C_892/2017 del 23 agosto 2018 pubblicata in SVR 2019 IV Nr. 7, nella quale è stato considerato che nonostante l'età di 62 anni, l'accesso al mercato del lavoro nell'ambito di un'attività di pianista (da bar) oppure di un'attività leggera sino a medio-pesante non risultava di impedimento all'accesso al mercato del lavoro; in un’altra sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5 anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia; in un’altra fattispecie STF I 304/06 del 22 gennaio 2007, concernente il caso di un assicurato di 60 anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore, ma abile a svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una flessione del rendimento del 30% (per problemi reumatologici e cardiologici), il TF ha ritenuto l’interessato realisticamente ancora in grado di reperire un impiego sul mercato equilibrato; nella STF I 359/2006 del 22 giugno 2007, l’Alta Corte, confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento della decisione dell’amministrazione, dato che dal profilo dell’età non erano realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità (cfr. anche la STF 9C_124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un assicurato di 61 anni).
Nella presente fattispecie, sulla scorta della succitata giurisprudenza, questo Tribunale ritiene, da una parte, che l’assicurato possa mettere a frutto la sua capacità lavorativa in un mercato equilibrato del lavoro, considerato che nel momento determinate egli aveva ancora davanti a sé diversi anni prima del pensionamento; dall’altra che, come detto, egli possa svolgere attività semplici e ripetitive che non necessitano di formazione né un’esperienza professionale diversificata, né un grado di istruzione particolare (cfr. in DTF 137 V 71 consid. 5.3. e SVR 2002 n. U 15 p. 49 consid. 3b; STF 8C_709/2008 del 3 aprile 2009 consid. 2.3).
2.10. Il ricorrente ha contestato la valutazione economica operata dall’Ufficio AI, con riferimento unicamente alla percentuale di riduzione (20%) operata sul reddito statistico da invalido.
Il TCA può pertanto limitare il proprio esame a questo solo aspetto.
A tal proposito, va ricordato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TF ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Il TF ha inoltre precisato che non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete (cfr. sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 consid. 4.2).
Con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, la Corte federale ha infine confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria (consid. 5.4.). Questa giurisprudenza è stata confermata anche nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 consid. 4.6.
Nella concreta evenienza, con la decisione impugnata, l’UAI ha operato una riduzione del 20% sul reddito statistico da invalido, e meglio 10% poiché l’assicurato è in grado di svolgere soltanto delle attività leggere e 10% per, non meglio precisati, “svantaggi salariali derivanti da contingenze particolari” (cfr. pag. 423-426 incarto AI).
Con la propria impugnativa, il ricorrente pretende, invece, che gli venga riconosciuta una deduzione (massima) del 25% (cfr. doc. I).
Chiamato ora a pronunciarsi in proposito, il TCA ritiene che la pretesa decurtazione del 25% del reddito statistico da invalido sia priva di fondamento, posto come già la riduzione decisa dall’amministrazione (20%) appaia come generosa.
In effetti, secondo la più recente giurisprudenza federale (cfr., ad esempio, la STF 8C_9/2020 del 10 giugno 2020 commentata da A. Bernasconi in SZS/RSAS 2021 pag. 49), una riduzione dettata dagli impedimenti fisici si giustifica soltanto se, anche su un mercato del lavoro che si suppone equilibrato, considerati gli impedimenti legati alla persona o al posto di lavoro, non esiste più un ventaglio sufficientemente ampio di attività accessibili alla persona assicurata (cfr. STF 8C_174/2019 del 9 luglio 2019 consid. 5.2.2 e i riferimenti ivi citati).
Nel caso di specie, dalla documentazione agli atti emerge che, nonostante il danno salute interessante il rachide lombovertebrale, l’assicurato sarebbe ancora in grado di svolgere, senza limiti di tempo o di rendimento, attività leggere dal profilo del sollevamento/trasporto di pesi, da svolgere con alternanza della postura.
Ora, tenuto conto dell’esigibilità appena descritta, occorre ammettere che il ricorrente beneficia di un ventaglio di attività sostitutive esigibili ancora sufficientemente ampio, motivo per il quale l’UAI non avrebbe in realtà dovuto applicare alcuna decurtazione a tale titolo.
In questo contesto, è ancora utile segnalare che l’incapacità per motivi di salute di continuare a svolgere lavori pesanti non implica necessariamente una riduzione del reddito ipotetico da invalido. Il semplice fatto che siano ormai esigibili soltanto dei lavori leggeri non giustifica l’applicazione di una riduzione supplementare, siccome il salario statistico comprende, nel livello di qualifica 1, già un gran numero di attività leggere (cfr. STF 8C_841/2017 del 14 maggio 2018, consid. 5.2.2.2 e riferimenti).
2.11. Raffrontando il reddito da valido (incontestato) di fr. 61’658 con quello da invalido di fr. 55'162 (già tenendo conto della riduzione percentuale sociale del 20%), si ottiene un grado d’invalidità (arrotondato) dell’11%, che non dà diritto a una rendita.
Ne segue che il ricorso va respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.12. Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1. gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. anche la disposizione transitoria dell’art. 83 LPGA in combinazione con l’art. 69 let. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1'000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (cfr. DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500 sono poste a carico dell’insorgente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di procedura di fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti