Raccomandata
Incarto n. 32.2022.32
cs
Lugano 14 settembre 2022
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 maggio 2022 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 19 aprile 2022 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. Con 5 distinte decisioni del 12 maggio 2006, RI 1, nato nel __________, da ultimo carpentiere, è stato posto al beneficio di una rendita intera d’invalidità dal 1° agosto 1998 al 30 aprile 2003 e di mezza rendita dal 1° al 31 maggio 2003 (cfr. doc. AI 83-89). Una nuova domanda di prestazioni è stata respinta il 6 giugno 2007.
1.2. Nel corso del mese di maggio 2017 RI 1 ha inoltrato un’ulteriore domanda di prestazioni, evidenziando un peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 115). Esperiti gli accertamenti ritenuti necessari l’Ufficio AI, con decisione del 28 dicembre 2018, preavvisata dal progetto del 21 settembre 2018, ha riconosciuto all’assicurato il diritto a ¾ di rendita (grado d’invalidità del 61%) dal mese di marzo 2018.
1.3. RI 1, allora rappresentato dall’avv. __________, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via principale l’annullamento della decisione ed il riconoscimento di una rendita intera dal 1° marzo 2018 ed in via subordinata il rinvio dell’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti conformemente alle motivazioni ricorsuali. L’insorgente ha pure chiesto di ricalcolare l’ammontare della rendita (doc. I).
1.4. Con STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020, cresciuta incontestata in giudicato, questo Tribunale ha confermato sia il diritto a ¾ di rendita dal 1° marzo 2018 (consid. 2.5-2.8) che l’ammontare della prestazione (consid. 2.9-2.12).
1.5. In seguito ad un peggioramento dello stato di salute, con decisione formale del 19 aprile 2022 l’Ufficio AI ha posto RI 1 al beneficio di una rendita intera dal 1° ottobre 2021.
1.6. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la decisione relativa al calcolo della rendita, fissata in fr. 1'374 al mese, chiedendo di accertare che dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 2003 egli ha conseguito un reddito di fr. 65'126 e domandando il rinvio degli atti all’amministrazione per un nuovo calcolo della prestazione (doc. I). Il ricorrente, che richiama da questo Tribunale l’incarto 35.2004.34, rammenta che nel 2004 aveva inoltrato un ricorso al TCA avverso la determinazione del reddito assicurato ai sensi della LAINF. In tale contesto il Tribunale avrebbe accertato che il reddito effettivamente percepito dal ricorrente era molto più elevato rispetto a quello dichiarato dal datore di lavoro, e meglio fr. 65'126 e ciò perlomeno per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003 (pag. 40 della STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004). L’insorgente evidenzia che tale salario, accertato dal TCA, non sarebbe mai stato rettificato dalla Cassa di compensazione nel suo conto individuale. Il reddito annuo medio calcolato per fissare la rendita in oggetto è di conseguenza inferiore rispetto a quello stabilito nel 2004.
Inoltre l’insorgente afferma che “seppur vero che la sentenza del 2004 di cui al doc. D abbia accertato un salario effettivo maggiore (de facto doppio!) rispetto a quello dichiarato dal datore di lavoro solo per l’anno 2002-2003 (e ciò perché all’epoca il ricorso trattava solo il salario assicurato LAINF), pare oggi del tutto iniquo e lesivo del principio della buona fede non considerare la portata dell’accertamento a suo tempo effettuato sui periodi lavorativi precedenti al 2002”. Per l’insorgente il reddito dichiarato dal datore di lavoro è sempre stato inferiore a quello effettivo e pertanto egli si trova a dover subire le conseguenze economiche (rilevanti) dell’agire del suo ex datore di lavoro. Il ricorrente afferma che nella STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004 a pagina 38 si precisa che l’interessato aveva ottenuto il permesso di lavoratore annuale nel 1995, mentre in precedenza egli era impiegato quale lavoratore stagionale ed in quella sede aveva confermato di aver sempre lavorato tutto l’anno dal 1995. Ciononostante, il salario del ricorrente è sempre rimasto il medesimo ed è pure diminuito. L’insorgente chiede di conseguenza che venga accertato un guadagno annuo di almeno fr. 65'126 dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 2002 a completazione di quanto già stabilito nella STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004. Tale accertamento dovrà poi essere comunicato alla Cassa di compensazione affinché l’estratto del ricorrente possa essere aggiornato con gli importi corretti, posto come la STCA del 15 dicembre 2004, pur essendo stata comunicata alla Cassa di compensazione, non sembra essere stata presa in considerazione per la determinazione della rendita AI. Infine la decisione impugnata deve essere annullata e rinviata alla Cassa per una nuova decisione circa l’ammontare della rendita.
1.7. Con risposta del 7 giugno 2022 l’Ufficio AI ha rilevato che la questione dell’ammontare del reddito annuo medio determinante è già stata definita dal TCA con sentenza 32.2019.29 del 27 gennaio 2020 cresciuta incontestata in giudicato e dunque il ricorso non può trovare accoglimento (doc. IV).
1.8. In seguito ad una richiesta dell’insorgente (doc. VI), il 20 giugno 2022 il TCA ha assegnato all’assicurato un termine di 10 giorni per presentare la replica (doc. VII).
1.9. Con osservazioni del 30 giugno 2022 il ricorrente ha affermato che nell’ambito del ricorso di cui all’incarto 32.2019.29, aveva sollevato censure in merito ad un altro aspetto, ossia all’esigibilità di una computazione dei redditi della moglie ed in merito al periodo di contribuzione. In concreto invece censura l’ammontare del reddito annuo soggetto all’AVS per il periodo contributivo 1995-2003, sulla base della STCA 35.2004.34. Secondo l’interessato non vi è pertanto alcuna res iudicata su tale aspetto poiché concerne un argomento non trattato nel precedente ricorso e d’altra parte in applicazione del principio inquisitorio illimitato vigente nell’ambito delle assicurazioni sociali il TCA deve chinarsi su questo aspetto.
1.10. Il 22 luglio 2022 questo Tribunale ha chiesto all’Ufficio AI di trasmettere l’intero incarto della Cassa di compensazione (doc. X).
1.11. Con scritto del 28 luglio 2022, oltre a produrre l’incarto, la Cassa di compensazione ha preso posizione in merito alla procedura, confermando la correttezza dell’ammontare della rendita e rammentando che secondo la cifra 5629 delle Direttive sulle rendite (DR) se con la modifica del grado d’invalidità cambia anche l’ammontare della rendita cui si ha diritto (rendita intera o quota percentuale di una rendita intera), per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante; doc. XI/1). Di conseguenza i parametri del ¾ di rendita sono risultati determinanti anche per la fissazione della rendita intera, i cui elementi sono parte integrante della decisione: scala delle rendite, n. 41 (rendita parziale), reddito annuo medio determinante di fr. 27'246 (stato 1.1.2021) e durata contributiva computabile di 27 anni e 8 mesi.
1.12. Con osservazioni del 29 agosto 2022 (doc. XIII), trasmesse alla Cassa per conoscenza il 30 agosto 2022 (doc. XIV), l’insorgente ha ribadito le sue precedenti censure.
in diritto
2.1. Ai sensi dell’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto alle rendite ordinarie gli assicurati legittimati alla rendita che, quando l'invalidità si manifesta, hanno pagato i contributi per almeno tre anni. Il capoverso 2 prevede che le disposizioni della legge sull'AVS sono applicabili per analogia al calcolo delle rendite ordinarie.
A seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive, egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato (art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
I periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).
Il periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29ter cpv. 1 LAVS).
Secondo l’art. 29ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi, durante i quali:
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
il suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
possono essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
Inoltre, la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato (art. 29 quater LAVS).
Esso si compone:
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
degli accrediti per compiti educativi (lett. b);
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
La somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui all'art. 51bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).
Il reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).
Sono presi in considerazione unicamente i redditi da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi (art. 29quinquies cpv. 1 LAVS).
I contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di un’attività lucrativa (art. 29quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo l’art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per metà a ciascun coniuge se:
entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
una persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi conseguiti:
tra il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per primo diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
in periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati presso l’assicurazione svizzera per la vecchiaia e i superstiti (art. 29quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo l’art. 29sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio e cessa con il compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio.
Tuttavia nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).
L’ammontare dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29sexies cpv. 2 LAVS).
L’accredito assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29sexies cpv. 3 LAVS).
2.2. In concreto l’insorgente contesta l’ammontare della rendita intera, sostenendo che il salario iscritto nel suo conto individuale negli anni dal 1995 al 2003 non sarebbe corretto.
Dall’estratto del conto individuale dell’insorgente emerge un salario di fr. 38'388 nel 1995, di fr. 37'091 nel 1996 e di fr. 23'712 nel 1997 (dal 1° gennaio al 31 agosto) quale salariato, di fr. 0 dal settembre 1997 al 1999, di fr. 7'398 da marzo a maggio 2000 (indennità giornaliera AI), di fr. 1'383 nel marzo 2000 (indennità di disoccupazione) e di fr. 7'535 da gennaio a giugno 2002 (indennità giornaliera AI; doc. C).
Sulla base della STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004, egli chiede che esso sia aumentato a fr. 65'126.
In quell’occasione, al termine di un’istruttoria approfondita e complessa, questo Tribunale aveva stabilito:
" (…) Tutto ben considerato - tenuto conto che, oltre a quanto precede, non esiste il benché minimo giustificativo afferente ai salari pagati all'insorgente, fatto di per sé inusuale (cfr. XXIII, p. 2: "II Presidente del TCA chiede al teste come veniva pagato il salario ai dipendenti (ad esempio se su conto corrente postale o bancario). La risposta è che il salario veniva pagato alla mano. Il dipendente non firmava nulla. Si lavorava tutto sulla fiducia" - la sottolineatura è del redattore) e, d'altra parte, che il controllo delle ore di lavoro veniva eseguito direttamente dal datore di lavoro, senza che il lavoratore avesse la possibilità di esercitare una qualsiasi verifica al riguardo (cfr. XXIII, p. 5: "Rispondendo al Presidente del TCA l'assicurato sottolinea di non avere mai ricevuto un attestato alla fine dell'anno indicante le ore di lavoro svolte") - questo Tribunale, valutate le prove secondo il consueto criterio della verosimiglianza preponderante (cfr. DTF 121 V 6 consid. 3b, 47 consid. 2a, 208 consid. 6b; cfr., pure, Ghélew, Ramelet, Ritter, op. cit., p. 320 e A. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo 2003, p. 343), ritiene di doversi scostare dai dati forniti dall'ex datore di lavoro di RI 1, poiché inattendibili, e quindi di fondarsi sulle ore di lavoro stabilite dal contratto collettivo di lavoro (2064, tanto per il 1996 che per il 1997; cfr., d'altronde, XXIII, p. 2: "Con riferimento al doc. 161, il Presidente del TCA chiede al teste se quando si parla di tempo pieno si fa riferimento alle ore possibili indicate sui contratti collettivi di lavoro. La risposta è: in linea di massima sì" - la sottolineatura è del redattore).
I conteggi delle indennità giornaliere versate all’assicurato da parte dell’assicurazione per l’invalidità, prodotti dall’assicuratore in corso di causa (cfr. XXIV bis), non contengono elementi suscettibili di modificare l’esito della vertenza.
D’altronde, è grazie proprio a questi conteggi che l’insorgente ha preso coscienza del fatto che vi doveva essere un problema in relazione ai dati salariali comunicati dal proprio datore di lavoro (cfr. XXIII, p. 5: “Ho scoperto che vi era un problema quando in occasione della riformazione professionale mi è stato versato un'indennità giornaliera di fr. 107.- al giorno contro le 137.- che mi erano state date prima dall'__________. A quel punto, informandomi presso l'Ufficio AI, ho capito che secondo i dati a disposizione dell'amministrazione io lavoravo a tempo parziale”).
Posto che, in applicazione dell'art. 24 cpv. 2 OAINF, determinante è, in concreto, il periodo 1° marzo 2002-28 febbraio 2003, il calcolo del guadagno annuo assicurato si presenta nel seguente modo:
Ore effettuate marzo-dicembre 2002 = 1720 ore
Ore effettuate gennaio-febbraio 2003 = 344 ore
Ore 1720 a fr. 26.05 = fr. 44'806.--
Ore 344 a fr. 26.70 = fr. 9'184.80
totale fr. 53'990.80
3% festivi fr. 1'619.70
totale fr. 55'610.50
Assegni figli:
2 figli a fr. 183.-- x 12 mesi fr. 4'392.--
Guadagno annuo fr. 65'125.90
Arrotondato fr. 65'126.--
La rendita di invalidità del 33% va pertanto calcolata su un guadagno annuo assicurato di fr. 65'126.--.”
Il successivo ricorso dell’assicurato al Tribunale federale è stato stralciato dai ruoli in seguito al suo ritiro (U 55/05).
2.3. In concreto, la domanda del ricorrente va respinta per più ragioni.
Innanzitutto, con la STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004 questo Tribunale non ha stabilito che dal 1° gennaio 1995 al 28 febbraio 2003 il ricorrente ha conseguito un reddito annuo di fr. 65'126, ma ha accertato che il guadagno assicurato dell’insorgente ai sensi della LAINF, dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, in applicazione degli art. 15 cpv. 2 LAINF e 24 cpv. 2 OAINF, ammontava a tale cifra.
Il guadagno assicurato così accertato non corrisponde tuttavia al salario che l’insorgente ha conseguito quell’anno, ma al salario che l’assicurato avrebbe potuto conseguire durante l’anno precedente l’inizio del diritto alla rendita LAINF (1° marzo 2003) qualora egli non fosse rimasto vittima dell’evento infortunistico del 26 agosto 1997, che lo ha reso completamente inabile al lavoro fino al 31 gennaio 2003 (al 50% dal 1° febbraio 2003 fino al 14 febbraio 2003 ed al 30% dal 15 febbraio 2003 fino al 28 febbraio 2003 [cfr. decisione su opposizione del 3 marzo 2005, pag. 233/1570 incarto AI]).
Lo stesso insorgente, del resto, nell’ambito della procedura LAINF aveva affermato che “io dal 26.08.1997 non svolgo nessuna attività lavorativa” (doc. 311 incarto AI, pag. 1434/1570 del 23 agosto 2011).
Infatti il ricorrente è stato vittima di un infortunio il 26 agosto 1997 (cfr. doc. 60 incarto AI, pag. 183/1570 incarto AI), in conseguenza del quale è stato dichiarato completamente inabile al lavoro ed è stato posto al beneficio di una rendita intera dell’AI dal 1° agosto 1998 (dopo la scadenza dell’anno di attesa ex art. 29 cpv. 1 lett. b LAI) al 30 aprile 2003 (cfr. decisione su opposizione del 3 marzo 2005, doc. 84 incarto AI, cfr. pag. 233/1570 incarto AI).
In quel periodo, essendo completamente inabile al lavoro (perlomeno fino al 31 gennaio 2003: cfr. doc. 60 incarto AI, pag. 183/1570 incarto AI e decisione su opposizione del 3 marzo 2005, doc. 84 incarto AI, cfr. pag. 233/1570 incarto AI), l’assicurato non ha lavorato e non ha conseguito un reddito da attività lucrativa (doc. 311 incarto AI, pag. 1434/1570 del 23 agosto 2011).
La domanda del ricorrente può pertanto concernere unicamente il periodo dal 1° gennaio 1995 al 25 agosto 1997 e solo per la differenza tra l’importo di fr. 65'126 da lui rivendicato (calcolato tuttavia sulla base di un salario orario del contratto collettivo di lavoro di fr. 26.05 nel 2002 e di fr. 26.70 nel 2003 e non del salario orario in vigore nel 1995, 1996 e 1997 [cfr. STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004, pag. 37: nel 1996 era di fr. 22.24 all’ora]) e gli importi già registrati nel suo conto individuale nel 1995 (fr. 38'388), nel 1996 (fr. 37'091) e pro rata nei primi 8 mesi del 1997 (fr. 23'712).
Tuttavia, per i motivi che seguono, neppure questa richiesta può trovare accoglimento.
2.4. Per l’art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati i contributi.
Secondo gli art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS i redditi di un’attività lucrativa, ottenuti da un lavoratore e dai quali il datore di lavoro ha trattenuto i contributi legali, sono annotati nel conto individuale, anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi alla cassa di compensazione.
Per l’art. 141 cpv. 1 OAVS l’assicurato ha il diritto di esigere da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro. L’estratto di conto è rilasciato gratuitamente. Il cpv. 2 prevede che l’assicurato può chiedere alla cassa di compensazione una rettificazione dell’estratto entro 30 giorni dal ricevimento. La cassa di compensazione si pronuncia mediante decisione.
Secondo l’art. 141 cpv. 3 OAVS se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente comprovati.
In una sentenza 9C_769/2008 del 21 agosto 2009, il Tribunale federale ha dovuto giudicare il caso di un assicurato (“concierge”) che nel 2008, in seguito ad un infortunio che lo aveva reso completamente inabile al lavoro, aveva contestato il contenuto del suo conto individuale ed aveva chiesto l’iscrizione di un importo annuo supplementare di fr. 16'708 dal 1984, ottenendo unicamente la modifica per gli anni dal 2003 al 2005, non toccati dalla perenzione quinquennale di cui all’art. 16 LAVS.
Il Tribunale federale, rifacendosi ad un parere dell’UFAS, ha negato l’iscrizione dei redditi per il periodo precedente (cfr. consid. 3.3 della citata sentenza).
Secondo l’autorità di vigilanza, citata dall’Alta Corte, in applicazione dell’art. 29quinquies cpv. 1 LAVS, sono presi in considerazione soltanto i redditi risultanti da un’attività lucrativa sui quali sono stati versati contributi alla cassa di compensazione. Questo principio prevede una deroga parziale perché secondo gli art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS i redditi per i quali gli oneri sociali non sono stati versati possono essere iscritti nel conto individuale a condizione che il datore di lavoro li abbia prelevati (“Dans son préavis du 18 novembre 2008, l'OFAS relève qu'en vertu de l'art. 29quinquies al. 1 LAVS, sont en principe inscrits dans le compte individuel les revenus sur lesquels des cotisations ont été versées à la caisse de compensation. Ce principe connaît une dérogation partielle, puisque, selon les art. 30ter al. 2 LAVS et 138 al. 1 et 3 RAVS, des revenus pour lesquels les charges sociales n'ont pas été versées peuvent être inscrits au compte individuel à condition que l'employeur ait prélevé les cotisations du salaire”).
Il prelievo dei contributi sul salario del datore di lavoro è l’elemento determinante per prendere in considerazione i redditi.
Secondo l’art. 16 LAVS né la cassa di compensazione può esigere il pagamento di contributi prescritti, né l’assicurato può pagarli. L’iscrizione nel conto individuale dei redditi per i quali i contributi sono prescritti è impossibile. L’art. 141 cpv. 3 OAVS autorizza la correzione di semplici errori di scrittura del conto individuale al momento della realizzazione dell’evento assicurato, anche quando la prescrizione è già intervenuta. Non è invece possibile, in una procedura di rettifica avviata al momento della realizzazione dell’evento assicurato, statuire su questioni di diritto che l’assicurato avrebbe potuto far valere in precedenza tramite ricorso (“La rétention des cotisations sur le salaire de l'employé est ici l'élément déterminant pour permettre la prise en compte de ces montants. Selon l'art. 16 LAVS, ni la caisse de compensation ne peut exiger le versement des cotisations prescrites, ni l'assuré ne peut les payer. Ainsi, l'inscription au compte individuel des revenus pour lesquels les cotisations sont prescrites est impossible. L'art. 141 al. 3 RAVS autorise la correction de simples erreurs d'écriture du compte individuel au moment de la réalisation de l'événement assuré et cela y compris lorsque le délai de prescription est écoulé. En revanche, il n'est pas possible, dans une procédure de rectification engagée lors de la réalisation du risque assuré, de trancher des questions de droit que l'assuré aurait pu auparavant faire juger par voie de recours”).
L’autorità di vigilanza ha in seguito rilevato che nel caso allora giudicato, i contributi relativi ai redditi anteriori al 1° gennaio 2003 non erano né stati versati alla cassa di compensazione né prelevati dal datore di lavoro. Le condizioni di cui all’art. 30ter cpv. 2 LAVS non erano pertanto realizzate e questi redditi non potevano essere iscritti nel conto individuale del ricorrente. Infatti l’iscrizione di tali redditi nel conto individuale avrebbe quale conseguenza che i medesimi dovrebbero essere considerati come pagati. La prescrizione di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS non avrebbe così alcun effetto, contrariamente a quanto prevede la legge (“L'OFAS a ensuite considéré que, dans le cas d'espèce, les cotisations relatives aux revenus antérieurs au 1er janvier 2003 n'ont ni été versées à la caisse de compensation ni été retenues du salaire par l'employeur, si bien que les conditions légales posées par l'art. 30ter al. 2 LAVS n'étaient pas remplies; ces montants ne pouvaient donc pas être inscrits au compte individuel du recourant. En effet, l'inscription au compte individuel de ces revenus reviendrait à considérer, dans les faits, ces cotisations comme étant payées. La prescription selon l'art. 16 al. 1 première phrase LAVS n'aurait donc aucune portée pour l'assuré, contrairement à ce que prévoit la loi”).
L’UFAS ha pure evidenziato che l’art. 141 cpv. 3 OAVS non permette di evitare la prescrizione. Da un lato un articolo dell’ordinanza non può derogare ad un articolo della legge (LAVS) e dall’altra questa disposizione permette unicamente di adattare il conto individuale alla realtà, correggendo degli errori di scrittura. Nel caso giudicato, nessun contributo è stato versato o prelevato. Per cui il conto individuale, senza l’iscrizione dei redditi litigiosi, è conforme alla realtà e non deve essere modificato (“L'OFAS a aussi exposé que l'art. 141 al. 3 RAVS, contrairement à ce que prétend le recourant, ne permet pas de contourner l'institution de la prescription. Car, d'une part, un article du RAVS ne peut pas déroger à un article de la LAVS et, d'autre part, cette disposition du règlement permet uniquement d'adapter le compte individuel à la réalité en corrigeant des erreurs d'écriture. En l'occurrence, aucune cotisation n'avait été versée ou prélevée. Cela étant, le compte individuel du recourant est, sans l'inscription des montants litigieux, conforme à la réalité et ne doit pas être modifié”).
Inoltre, nel caso di specie l’evento assicurato si era già realizzato. Il ricorrente avrebbe potuto, prima della sua realizzazione, chiedere la correzione del suo conto individuale, ciò che non ha fatto. D’altra parte l’art. 141 cpv. 3 OAVS, che regola la rettifica delle iscrizioni nel conto individuale, al momento della realizzazione dell’evento assicurato non è applicabile alla luce di quanto appena esposto (“De plus, l'événement assuré s'est en l'espèce réalisé. Le recourant aurait pu, avant la réalisation de celui-ci, demander la correction de son compte individuel, ce qu'il n'a pourtant pas fait. D'autre part, l'art. 141 al. 3 RAVS, qui règle la rectification des inscriptions au compte individuel lors de la réalisation du risque assuré, n'est pas applicable en l'occurrence, compte tenu de ce qui vient d'être exposé”).
Infine, l’UFAS ha sottolineato che nel caso concreto, l’iscrizione dei redditi avrebbe permesso di assegnare al ricorrente delle prestazioni superiori a quelle alle quali avrebbe diritto in virtù dei contributi effettivamente pagati. Alfine di rispettare l’uguaglianza di trattamento con le altre persone assicurate, una tale situazione va evitata. Il versamento di prestazioni che non sono state finanziate dall’assicurato avrebbe quale conseguenza di spostare l’onere finanziario sull’insieme degli assicurati. Ora, considerato che nessun contributo può essere prelevato sui redditi anteriori al 2003, essi non possono essere iscritti nel conto individuale del ricorrente, poiché l’art. 30ter LAVS non autorizza questa iscrizione e renderebbe privo di senso l’art. 16 LAVS (“Enfin, l'OFAS a souligné que, dans le cas d'espèce, l'inscription des revenus demandée par le recourant permettrait en effet de lui octroyer des prestations supérieures à celles auxquelles il aurait droit en fonction des cotisations réellement acquittées. Afin de respecter l'égalité de traitement avec les autres personnes assurées, une telle situation doit être évitée. Car en réalité, le versement de prestations qui n'ont pas été financées par l'assuré reviendrait à déplacer cette charge financière à l'ensemble des assurés. Or, aucune cotisation ne pouvant être prélevée sur les revenus antérieurs à 2003, les dits revenus ne peuvent pas être inscrits dans le compte individuel du recourant, puisque l'art. 30ter LAVS n'autorise pas cette inscription, laquelle viderait de son sens l'art. 16 LAVS”).
Il Tribunale federale ha aderito alle valutazioni dell’UFAS e respinto il ricorso (“L'opinion exposée ci-dessus est correcte. La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral et a admis à juste titre que le droit de réclamer un complément de cotisations, respectivement celui de procéder à leur inscription, est éteint pour les années 1984 à 2002, de sorte que le compte individuel AVS du recourant ne peut être rectifié que du 1er janvier 2003 au 30 octobre 2005”).
L’Alta Corte è giunta alla stessa conclusione nella STF 9C_374/2015 del 24 settembre 2015 (consid. 4 e 5).
2.5. Anche nel caso di specie una rettifica del conto individuale per gli anni dal 1995 al 1997 (cfr. consid. 2.4), ossia per un periodo per il quale il termine quinquennale di cui all’art. 16 cpv. 1 LAVS è ampiamente scaduto, non è possibile.
Nell’ambito del ricorso inoltrato in data 31 gennaio 2019 contro la decisione del 28 dicembre 2018 dell’UAI e sfociato nella STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020, il ricorrente aveva già contestato l’ammontare della rendita AI attribuitagli, sostenendo che l’importo della prestazione era troppo basso.
Egli aveva segnatamente chiesto di verificare se la Cassa aveva eseguito lo splitting dei redditi della propria moglie e di esaminare se tutti gli anni di contribuzione erano stati presi in considerazione (cfr. consid. 2.11 e seguenti della citata sentenza).
Dopo un accurato esame della documentazione prodotta dalle parti, questo Tribunale, ai considerandi 2.11 e 2.12 della STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020, è giunto alla conclusione che il calcolo della prestazione è avvenuto correttamente.
La sentenza è cresciuta incontestata in giudicato e il ricorrente non ha censurato, malgrado ne avesse avuto l’occasione, l’ammontare dei redditi iscritti nel conto individuale.
Egli pertanto non può più ora contestare nuovamente, in questa sede, l’importo del reddito annuo medio (cfr. anche il già citato art. 141 cpv. 3 OAVS per il quale se non è domandato nessun estratto del conto o nessuna rettificazione, o se la richiesta di rettificazione è stata respinta, la rettificazione delle registrazioni fatte nel conto individuale può essere richiesta, al momento in cui si verifica l’evento assicurato, soltanto quando gli errori di registrazione siano evidenti o debitamente comprovati).
In concreto l’insorgente del resto non ha comprovato, né tanto meno ha sostenuto, che il datore di lavoro avrebbe trattenuto, ma non versato, i contributi alla Cassa di compensazione competente sull’importo di fr. 65'126, o meglio la differenza rispetto quanto già iscritto nel conto individuale, asseritamente conseguito negli anni litigiosi (cfr. art. 30ter cpv. 2 LAVS e 138 cpv. 1 e 3 OAVS; STF 9C_769/2008 del 21 agosto 2009, consid. 3.3; STF 9C_374/2015 del 24 settembre 2015, consid. 4 e 5; DTF 117 V 261, consid. 3a).
Inoltre lo stesso insorgente, dopo aver ricevuto la STCA 35.2004.34 del 15 dicembre 2004, non risulta essersi fatto parte attiva per chiedere l’iscrizione del reddito nel suo conto individuale.
In queste condizioni non vi è alcun motivo per procedere ad una modifica dell’iscrizione del salario nel conto individuale del ricorrente.
2.6. Infine, va evidenziato che, seppure in un altro contesto (assicurato al beneficio di una rendita AI parziale, che per la parte di abilità lavorativa lavora e paga i contributi e poi in seguito ad un peggioramento del suo stato di salute ottiene l’aumento della rendita AI), il Tribunale federale ha confermato che di principio se il grado d’invalidità viene aumentato, per la nuova rendita sono determinanti le stesse basi di calcolo utilizzate per quella vecchia (scala delle rendite e reddito annuo medio determinante; DTF 147 V 133; DTF 126 V 157). Secondo l’Alta Corte la modifica del grado d’invalidità e l’aumento del diritto alla rendita che ne deriva in caso di aggravamento dello stato di salute costituiscono un caso di revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (consid. 5.1) e non un nuovo caso di assicurazione (consid. 5.3). Conformemente alla giurisprudenza e alla prassi amministrativa costanti, si giustifica di applicare per la determinazione del nuovo importo della rendita le stesse basi di calcolo applicate finora, anche se i redditi realizzati dall’assicurato nel frattempo sono aumentati notevolmente.
In concreto si tratta degli elementi di calcolo (scala di rendita parziale 41, reddito annuo determinante di fr. 26'790 [nel 2018, aggiornato a fr. 27'246 al 1° gennaio 2021] e durata contributiva computabile di 27 anni e 8 mesi), già fissati e ritenuti corretti con la STCA 32.2019.29 del 27 gennaio 2020 (consid. 2.11 e 2.12), cresciuta incontestata in giudicato.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non vi è alcun motivo per scostarsi dall’importo riconosciuto dalla Cassa.
Il ricorso va respinto e la decisione impugnata confermata.
2.7. L’insorgente con il ricorso chiede l’acquisizione dell’incarto 35.2004.34 sfociato nella STCA del 15 dicembre 2004 e la propria audizione.
Questo Tribunale rinuncia all’assunzione di ulteriori prove giacché i fatti alla base della presente vertenza sono stati provati tramite la documentazione prodotta dalle parti e non contestata nel suo contenuto.
L’acquisizione dell’incarto 35.2004.34 è superflua alla luce del chiaro contenuto della sentenza del 15 dicembre 2004 (cfr. consid. 2.3 e seguenti).
Va qui rammentato che conformemente, alla costante giurisprudenza, qualora l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduca l'amministrazione o il giudice, in base a un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato (valutazione anticipata delle prove), si rinuncerà ad assumere altre prove (cfr. STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6; STF 9C_588/2017 del 21 novembre 2017 consid. 7.2.; STF 9C_775/2016 del 2 giugno 2017 consid. 6.4.; STF 8C_794/2016 del 28 aprile 2017 consid. 4.2.; STF 9C_737/2012 del 19 marzo 2013; STF 8C_556/2010 del 24 gennaio 2011 consid. 9), senza che ciò costituisca una lesione del diritto di essere sentito sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b; 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata).
Inoltre, per quanto concerne l’audizione del ricorrente, va rilevato che per l'art. 6 n. 1 CEDU, ogni persona ha diritto a un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Nel campo di applicazione dell’art. 6 CEDU rientrano anche i litigi relativi a prestazioni delle assicurazioni sociali e dell’assistenza sociale (cfr. STF 8C_522/2012 del 2 novembre 2012 consid. 2.3.).
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, confermata in DTF 122 V 54 seg. consid. 3, la pubblicità del dibattimento, imposta dall'art. 6 n. 1 CEDU ed ormai ancorata anche nella Costituzione svizzera all'art. 30 cpv. 3, dev'essere principalmente garantita nella procedura di ricorso di prima istanza (cfr. STF 8C_504/2010 del 2 febbraio 2011). Tuttavia, lo svolgimento di un pubblico dibattimento in materia di assicurazioni sociali presuppone l'esistenza di una richiesta chiara e inequivocabile di una parte nel corso della procedura ricorsuale di prima istanza (cfr. STF 8C_751/2019 del 25 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_722/2019 del 20 febbraio 2020 consid. 2.1.; STF 8C_63/2019, 8C_65/2019 dell’11 giugno 2019 consid. 5.1.; STF 8C_528/2017 del 19 dicembre 2017 consid. 1.3., pubblicata in SJ 2018 I 275; STF 8C_186/2017 del 1° settembre 2017 consid. 2.3.; STF 8C_665/2014 del 23 marzo 2015 consid. 4; STF 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 consid. 4.8.; DTF 122 V 55 consid. 3a con riferimenti).
Una semplice richiesta di assunzione di prove, come ad esempio istanze di audizione personale – nella misura in cui si traducono in una richiesta di interrogatorio nel senso di un’assunzione di prove, ma non invece se tendono a esporre il proprio punto di vista personale sulle risultanze probatorie davanti a un tribunale indipendente – o di interrogatorio delle parti o di testimoni, oppure richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr. STF 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013 consid. 6.3.; SVR 2009 IV Nr. 22 pag. 62; DTF 125 V 38 consid. 2).
L’Alta Corte ha, inoltre, stabilito che il rifiuto di differire un'udienza pubblica fondato su motivi obiettivi non è in contrasto con il diritto federale e, in particolare, con l'art. 6 n. 1 CEDU (sul tema cfr. tuttavia DTF 136 I 279; DTF 127 V 491; STF 8C_504/2010 succitata).
In proposito cfr. pure STCA 38.2018.31 del 12 ottobre 2018 consid. 2.7.; STCA 38.2018.39 del 10 ottobre 2018 consid. 2.8.
Nella presente evenienza - contrariamente a quanto esige la giurisprudenza federale -, la parte ricorrente non ha formulato un'esplicita richiesta di indire un pubblico dibattimento, ma ha chiesto l’assunzione di una nuova prova.
Ora, come visto nei considerandi precedenti la documentazione prodotta in sede processuale è esaustiva e non necessita di alcun complemento.
Del resto, in ossequio dell’art. 29 cpv. 2 Cost, il ricorrente ha potuto far valere le proprie argomentazioni per iscritto (cfr. STF 8C_550/2017 del 12 gennaio 2018) e la documentazione già presente agli atti consente al TCA di emanare il proprio giudizio (valutazione anticipata delle prove; STF 9C_96/2022 dell’8 agosto 2022, consid. 7; STF 9C_569/2020 del 4 gennaio 2022, consid. 3.2; STF 8C_139/2019 del 18 giugno 2019 consid. 3.3.; STF 9C_847/2017 del 31 maggio 2018 consid. 5.1.; STF 9C_35/2018 del 29 marzo 2018 consid. 6).
L’audizione dell’assicurato si rivela, pertanto, superflua.
2.8. Secondo l'art. 69 cpv. 1bis LAI in vigore dal 1° gennaio 2021 ed applicabile in concreto (cfr. la disposizione transitoria dell’art. 82a LPGA in combinazione con gli art. 61 lett. a e fbis LPGA nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2021) la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza, le spese per fr. 500 sono poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
Il ricorso è respinto.
Le spese di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il segretario di Camera
Daniele Cattaneo Gianluca Menghetti